Servizi on line e consenso dei clienti Non si può condizionare la fornitura di servizi on line all'uso dei dati a fini di marketing. Il Garante ha vietato ad Enel S.p.a. di continuare ad utilizzare ai fini di marketing i dati personali di clienti, che sono risultati raccolti in modo non legittimo, e ha prescritto le misure necessarie per rendere il trattamento dei dati conforme alle norme sulla privacy. L'intervento del Garante si è reso necessario dopo che alcuni cittadini avevano segnalato le modalità di registrazione al sito web della società. Tramite il suo sito, infatti, l'Enel offriva una pluralità di servizi per la sottoscrizione dei quali richiedeva i dati degli interessati e di esprimere il consenso all' uso. La richiesta di consenso, tuttavia, riguardava non solo l'"autorizzazione" del cliente all'impiego dei propri dati personali per la fornitura di un determinato servizio, ma anche per l'ulteriore finalità di marketing. Il cliente che sottoscriveva il contratto si trovava, quindi, obbligato a dover manifestare anche un consenso a ricevere periodicamente messaggi di posta elettronica contenenti pubblicità, materiale promozionale, annunci interni, comunicazioni commerciali da parte di Enel. Le comunicazioni commerciali riguardavano anche prodotti e servizi di terzi. La società per un verso chiedeva, dunque, un consenso che, quando si tratta di eseguire obbligazioni derivanti da contratti, non è affatto necessario; per altro verso, condizionava l'esecuzione del contratto all'uso dei dati dei clienti anche per altri fini. Con il provvedimento di cui è stato relatore Giuseppe Chiaravalloti, l'Autorità ha, pertanto, vietato all'Enel di proseguire ad utilizzare per fini di marketing i dati raccolti secondo queste modalità e ha imposto precise misure per garantire ai clienti di poter esprimere liberamente il proprio consenso per l'utilizzo dei dati a fini di marketing, con modalità e in un ambito del tutto distinto da quello relativo al conferimento dei dati indispensabili per dare esecuzione al contratto. Enel dovrà, inoltre, riformulare anche il modello di informativa ai clienti. Roma, 3 aprile 2007