IL DIRITTO NELLA CHIESA 1.-Che cos’è il diritto? Il DIRITTO è l'insieme delle regole giuridiche operanti in una società per garantire la pacifica convivenza. 2.-Il diritto nella Chiesa. Il diritto canonico è costituito dall’insieme delle norme giuridiche formulate dalla Chiesa cattolica, che regolano l’attività dei fedeli nel mondo nonché le relazioni inter-ecclesiastiche e quelle con la società esterna. Non va confuso con il diritto ecclesiastico, che è il diritto con cui gli stati temporali (o secolari) regolano i loro rapporti con le varie confessioni religiose. In sostanza è costituito da quell’insieme di norme che: creano i rapporti giuridici canonici, i quali riguardano la situazione giuridica dei fedeli all’interno del corpo sociale della Chiesa; regolano tali rapporti; organizzano la gerarchia degli organi componenti la Chiesa e ne regolano l’attività; valutano e regolano i comportamenti dei fedeli. Il Codice di Diritto Canonico (abbreviato in CIC, dal titolo latino Codex Iuris Canonici), è il codice normativo della Chiesa cattolica di rito latino. Fonti Larga parte del diritto canonico moderno è stata pubblicata su fonti ufficiali, resta però una fetta di diritto canonico meno conosciuta, ma altrettanto valevole e autorevole per chi ne segue i precetti, diffusa tramite fonti ufficiose. Un esempio di questa seconda frangia di diritto canonico lo si può riscontrare nel documento Crimen sollicitationis. Storia L'evoluzione del diritto canonico nell'arco della storia è solitamente divisa in quattro grandi periodi disomogenei tra loro. Periodo pregrazianeo: primo Millennio Questo periodo comprende il primo Millennio di vita della Chiesa Cattolica, dalle origini delle prime comunità fino all'avvento della figura pivotale di Graziano. Nella prima parte di questo periodo, quindi dalle origini della Chiesa fino all'Editto di Costantino (313) il diritto canonico era basato esclusivamente su quello divino, quindi sulle Sacre Scritture e sul diritto naturale. Poco diritto veniva disciplinato e molto veniva ereditato dal diritto EBRAICO. Proprio perché siamo alla presenza di una legge rivelata da Dio, bisogna parlare di una legge di 1 "Alleanza". Il DECALOGO ovvero i Dieci comandamenti rivelati a Mosè sul monte Sinai sono la base fondamentale. Insieme al decalogo erano stati elaborati altri precetti. Il problema a livello giuridico è che precetti e legge erano messi tutti sullo stesso piano, non garantendo una Gerarchia. Il diritto ebraico, però non è l'unica base che andrà formando il diritto Canonico, ma molto importante è anche il Diritto romano. Successivamente, oltre agli Atti degli apostoli che mostrano un primo assetto della comunità cristiana, si inseriscono altri scritti dal II secolo fino al VII secolo, come Barnaba, Clemente romano, Ignazio, Policarpo, Erma sino ai Padri della Chiesa (Sant'Ambrogio, Sant'Agostino, San Girolamo eccetera). È con l'evoluzione di questi secoli che tra le fonti del diritto sorge la Tradizione, ovvero gli insegnamenti degli apostoli e dei loro successori, ma anche un approfondimento filosofico e non della fede e dei vari principi morali. Col formarsi di Chiese particolari e forme continuamente diverse di riti e liturgie a secondo dei luoghi, specialmente in Medio Oriente, sorsero le divisioni territoriali, le figure dei Vescovi che cominciarono ad intraprendere una prima forma di legislazione religiosa locale, e soprattutto si cominciarono ad importare vari istituti di diritto romano. Dal IV secolo importanti sono i Concili ecumenici, che fissano i vari dogmi della fede cristiana e le varie regole giuridiche (i "canoni" appunto), raccolte in decisioni conciliari. Con l'andare del tempo sempre durante i primi secoli, nascono numerose controversie giuridiche disciplinari, fra varie chiese, o fra membri della stessa chiesa, ecco che si sente il bisogno di ricorrere a un arbitro che dirima le questioni spinose. Nasce quindi il ricorso al Vescovo di Roma, come ultimo appello. Nascono le DECRETALI PONTIFICIE La prima è quella di Papa Siricio I nel 385, che scrive a un vescovo spagnolo come comportarsi con l'Arianesimo Quando queste Decretali cominciano ad essere raccolte nascono le COLLECTIONES, che riportano secondo Data, le disposizioni e le parti normative. A Roma si forma la prima collezione completa e universale, fatta da Dionigi il Piccolo chiamata Collectio Dionisiaca tra il 498 e il 514 Fra il 629 e il 636 abbiamo la Collectio Isidoriana, perché attribuita ad Isidoro di Siviglia, anche se pare che tale opera non sia di sua produzione, rimane ai fini del Diritto canonico un'opera importante, perché completa la Collectio Dionisiaca, con la novità assoluta di raggruppare gli argomenti non più per data ma per tema, con un vero e proprio indice analitico, che ne facilita la consultazione. Nel 774 Papa Adriano I ordina una collezione che verrà ricordata come Collectio Hadriana, sotto la pressione delle invasioni barbariche ritiene indispensabile dare fondamento giuridico ufficiale all'azione della chiesa. Con la dominazione dei Franchi nell'Italia vediamo una nuova evoluzione. Le norme della chiesa non erano tutte scritte, ma molte, secondo il modo del diritto romano, erano affidate alla Consuetudine. I Franchi non capendo questo tipo di modus operandi, vogliono che ogni norma venga fondata su base scritta, non dando alcun valore alla consuetudine. 2 In questo periodo nascono appunto le Decretali dello Pseudo-Isidoro nella quale è anche contenuta la falsa donazione di Costantino, tale opera però oltre ai falsi mette per scritto molte norme che da secoli erano consuetudinarie Periodo classico: XII-XVI secolo Il cosiddetto periodo classico del diritto canonico inizia nel XII secolo, più precisamente dal 1140 circa, periodo in cui Graziano compie la prima effettiva opera giuridica su testi canonici, il famoso Decretum: il monaco camaldolese colleziona un'enorme raccolta di fonti canoniche ed elabora numerose interpretazioni su quelle contrastanti, fino a quel momento, infatti, il diritto canonico è solo un insieme di leggi, alcune norme potevano apparire in contrasto con altre. Tale opera entrerà a far parte del Corpus Iuris Canonici. Successivamente, in coincidenza col fiorire delle università italiane e della dottrina giuridica, il Decretum riceve molti commenti, glosse ed è oggetto di numerosi studi, mentre al contempo prende piede un'altra fonte di diritto canonico di origine pontificia, ovvero l'iniziativa in base a causae maior (questioni importanti di natura immediata). Il fatto storico che chiude questo periodo, e stravolge nettamente l'assetto della Chiesa, è la Riforma Protestante, col conseguente e necessario Concilio di Trento che fissa regole dottrinarie ma anche e soprattutto disciplinari, contribuendo all'aspetto giuridico dell'organizzazione ecclesiastica in maniera rilevantissima. Nel 1582, dopo il concilio di Trento, siccome ci sono tante edizioni del Corpus, il Papa da il mandato ad una commissione dal punto di vista filologico di giungere ad una edizione corretta ma non ufficiale. Si costituisce il collegio dei correctores romani. Giovan Paolo Lancellotti scrisse poi un manuale di diritto canonico con la richiesta che la Santa Sede lo adottasse per via ufficiale. La richiesta fu bocciata, ma il testo fu comunque inserito come appendice in varie edizioni, perché fu ritenuto didatticamente e praticamente utile e facile da consultare. Il corpus desterà grande interesse accademico e scientifico, tanto che il 1500 è il periodo d’oro del diritto canonico classico, grazie all’opera dei decretalisti, commentatori del diritto canonico, da non confondersi con i decretisti, studiosi del Decretum gratiani. Periodo moderno: XVII-XIX secolo Questo periodo è caratterizzato da un forte e sempre maggiore accentramento del potere in seno a Roma a discapito delle Chiese particolari e locali: una tendenza, a dire il vero, iniziata già nel XVI secolo, e naturale reazione al fenomeno protestante che toglie tutte le autonomie che non siano strettamente necessarie alle chiese particolari per mantenere salda l'unità della Chiesa. Sorge anche un sempre maggior conflittuale rapporto con gli Stati temporali, che porta al periodo del cosiddetto giurisdizionalismo dove i canonisti si sforzano di affermare che la Chiesa e lo Stato nei loro ambiti siano due società perfette, e che la prima ha diritto e necessità di tutte le sue libertà, specialmente la non soggezione alla realtà politica. 3 È dopo la Rivoluzione francese che il distacco si compie definitivamente tra le due realtà e che il diritto canonico si scinde definitivamente da quello secolare: gli Stati non danno più sostegno alla Chiesa (c.d. separatismo), che si trova a dover codificare da sola le proprie regole. L’aspetto giuridico della Chiesa è un grande mare magnum. Anche il diritto civile si presentava similmente. Proprio nel diritto civile e sorge il dibattito che avrà ripercussioni in ambito canonico. Esigenza di creare un unico codice. Opinione degli illuministi: mito di un unico diritto per avere la certezza assoluta. A questa idea, l’imperatore capisce che un sistema così vasto rende difficile l’opera autocratica dell’imperatore, per cui per concentrare nelle mani del sovrano la legge Napoleone nel 1804 : CODICE CIVILE, che sostituisce tutto il codice francese. L’idea del codice piacque molto e in tutta Europa fiorirono i codici civili, tranne l’Inghilterra, che non ha codice e rimane col suo sistema amplissimo di regole. Questo dibattito avviene anche nell’ordinamento canonico, ma si comincia a parlare della opportunità di promulgare un codice di diritto canonico. Pio IX segnerà la svolta della Chiesa. Fa di tutto per non perdere lo stato, ma una volta perso non avrà mai una rivalsa nel voler costituire lo stato pontificio. È la svolta nello stato della Chiesa e la Chiesa penserà solo alla dimensione spirituale. La Santa sede rimarrà isolata dagli altri prima del 1929. Se ne parlò anche nel Concilio Vaticano I e la maggior parte degli intervenuti fu a favore della codificazione stessa. Altri erano contrario perché vedevano la codifica del diritto come una subalternità all’illuminismo e alla concezione napoleonica, che andava contro la Chiesa, che sembrava sminuire la consuetudine. Non venne però presa a riguardo alcuna decisione. Periodo contemporaneo: dal XX secolo Dopo un periodo di isolamento della Chiesa nelle relazioni internazionali, dovuto all'estromissione spesso coatta del diritto canonico dagli ordinamenti secolari. Pio X costituì una pontificia commissione a cui partecipò anche Franz Xaver Wernz (1904-1917) e Benedetto XV promulgò il nuovo codice del 1917, fatto molto bene, col nome di "Piano Benedettino". Pietro Gasparri fece la sintesi di tutta la sapientia giuridica mettendola in un codice. Benedetto XV dà vita alla [Pontificia commissione per l’interpretazione autentica del codice di diritto canonico]. Risponde ai quesiti sul codice, sotto parere del pontefice, e, dopo il responso, permette che l’interpretazione divenga autentica, cioè proveniente dalla stesso autore della legge, e vincolante: entra a integrare la legge. Gli Stati temporali si rifecero avanti per una nuova collaborazione diversa, stipulando concordati e accordi con la Santa Sede. Fu il papa Giovanni XXIII a dare segnali di voler cambiare e ammodernare il nuovo codice, non adatto già ai tempi. Il nuovo codice fu promulgato da Giovanni Paolo II il 25 Gennaio 1983 (con la Costituzione Apostolica Sacrae disciplinae legis), con varie caratteristiche: armonizzazione del diritto sancito nel codice precedente ai vari concili, specialmente al Concilio Vaticano II, allontanamento dai codici secolari (contrario al codice del 1917 che vi si avvicinava notevolmente). 4 Nell'ottobre 2008 Papa benedetto XVI ha approvato la nuova legge sulle fonti del diritto per lo stato del Vaticano. La legge, entrata in vigore l'1 gennaio 2009, sostituisce quella del 7 giugno 1929, che fu emanata in seguito alla stipula dei patti lateranensi l'11 febbraio dello stesso anno. La nuova legge riconosce che l'ordinamento canonico diventerà la prima fonte normativa e il primo criterio di riferimento interpretativo, mentre le leggi italiane e di altri Stati non verranno più recepite automaticamente, ma entreranno nell'ordinamento solo dopo una previa ed esplicita autorizzazione pontificia. Storia L'attuale CIC sostituisce quello pio-bendettino del 1917 (così detto perché elaborato durante i pontificati di san Pio X e Benedetto XV). Giovanni XXIII, il 25 gennaio 1959 annunciando la convocazione di un concilio ecumenico per la Chiesa universale, manifestò l'intenzione di procedere alla revisione del codice pio-benedettino. I lavori di codificazione non inziarono però in pratica fino a quando il Concilio Ecumenico Vaticano II non terminò nel 1965. Infatti, pur venendo nel marzo del 1963 istituita la Pontifica Commissio Codici iuris canonici recognoscendo, i lavori veri e propri di revisione furono avviati dopo il 1965, di modo che la nuova codificazione potesse effettivamente recepire sul piano normativo le decisioni dell'assise ecumenica. I lavori di codificazione si protrassero per tutto il pontificato di Paolo VI e terminarono durante i primi anni del pontificato di Giovanni Paolo II. In quegli anni si pensò anche ad un progetto di Lex Ecclesiae Fundamentalis: il diritto canonico, come già aveva subito l'influsso dei processi di codificazione propri dell'Ottocento, subiva ora l'influsso proveniente del modello delle carte costituzionali elaborate nel Novecento. La Lex Ecclesiae fundamentalis, delle quali furano elaborati vari progetti, non venne però mai promulgata, sebbene molte delle sue norme siano poi state recepite dal CIC, in particolar modo dai canoni sullo statuto fondamentale del fedele. Il 25 gennaio 1983, con la Costituzione apostolica Sacrae disciplinae leges Giovanni Paolo II promulgò l'attuale Codice di diritto canonico (Codex iuris canonici) per la Chiesa cattolica di rito latino, entrato in vigoore la prima domenica d'Avvento successiva. Nel discorso del 3 febbraio 1983 Giovanni Paolo II raccomanda di leggere il CIC in parallelo con i documenti conciliari e, suggerendo l'immagine del triangolo, pone la Sacra Scrittura al vertice, come unica e insostituible legge fondamentale della Chiesa, e alla base da un lato gli atti del Concilio Vaticano II e dall'altra il CIC. Finalità La Costituzione apostolica Sacrae Disciplinae Leges (25 gennaio 1983) con cui Giovanni Paolo II ha promulgato il nuovo CIC spiega: 5 "Il codice non ha come scopo in nessun modo di sostituire la fede, la grazia, i carismi e soprattutto la carità dei fedeli nella vita della Chiesa. Al contrario, il suo fine è piuttosto di creare tale ordine nella società ecclesiale che, assegnando il primato all'amore, alla grazia e al carisma, rende più agevole contemporaneamente il loro organico sviluppo nella vita sia della società ecclesiale, sia anche delle singole persone che ad essa appartengono". Aggiunge che il CIC è "lo strumento indispensabile per assicurare il debito ordine sia nella vita individuale e sociale, sia nell'attività stessa della Chiesa". All'inizio del Codice si stabilisce che il CIC riguarda solo la Chiesa latina (can. 1); le altre chiese cattoliche sui iuris, quelle di rito orientale, sono disciplinate dal Codice dei canoni delle Chiese orientali (promulgato nel 1990). Struttura Il Codice di diritto canonico del 1983 consta di 1752 canoni. Il codice è diviso in sette "libri", ognuno dei quali è suddiviso in varie "parti", a loro volta suddivise in "titoli", poi "capitoli", e quindi "articoli". A differenza del diritto civile, "articolo" è quindi una sezione, un raggruppamento di alcune norme, e non le norme stesse; la norma particolare infatti è detta canone (abbreviato in "can.", plurale "cann."). I canoni possono essere ulteriormente suddivisi in commi, e nel testo la suddivisione è indicata dal carattere "§". Le grandi sezioni in cui si articola il Codice sono le seguenti: LIBRO I - Norme generali (Cann. 1-203) Include 203 canoni suddivisi in 11 titoli: leggi ecclesiastiche, procedure, decreti generali, singoli atti amministrativi, statuti e regolamenti, definizione delle persone fisiche e giuridiche, atti giuridici, potere di governo, uffici ecclesiastici, computo del tempo. LIBRO II - Il popolo di Dio (Cann. 204-746) È il libro più significativo per una prospettiva teologica; esso include 543 canoni organizzati in tre parti: "I fedeli", "La costituzione gerarchica della Chiesa", "Gli istituti di vita consacrata e società di vita apostolica". Nella prima parte si tratta del laicato e del clero, e dei rispettivi diritti e doveri. Nella seconda parte si definiscono la suprema autorità della Chiesa e le Chiese particolari (diocesi e altre strutture ecclesiali ad esse equiparate). La terza parte regolamenta i tipi di comunità religiose, gli Istituti di Vita consacrata e le società di vita apostolica. LIBRO III - La funzione di insegnare nella Chiesa (Cann. 747-833) Contiene 87 canoni riguardanti la predicazione, la catechesi, l'attività missionaria, l'educazione cristiana, le pubblicazioni e la professione di fede. LIBRO IV - La funzione di santificare nella Chiesa (Cann 834-1253) 6 Annovera 420 canoni. La prima parte concerne i sacramenti: il ministro di ogni sacramento, la disposizione del ricevente, la sua celebrazione. La seconda parte concerne i sacramentali, l'ufficio divino, i funerali, la devozione ai santi, i voti e i giuramenti. La terza parte presenta i luoghi sacri e le osservanze devozionali (digiuni, giorni consacrati...). LIBRO V - I beni temporali della Chiesa (Cann. 1254-1310) Legifera sulla proprietà in 57 canoni, occupandosi della sua acquisizione, amministrazione, alienazione; si occupa anche di lasciti e pie fondazioni. LIBRO VI - Le sanzioni nella Chiesa (Cann. 1311-1399) Consta di 89 canoni relativi alle punizioni ecclesiastiche (tra cui la scomunica, l'interdetto...) LIBRO VII - I processi (Cann. 1400-1752) Presenta 353 canoni sulle norme procedurali. Stabilisce le regole per i tribunali, i vicari, la giurisdizione ordinaria e straordinaria, i gradi di giudizio e l'appello, la Segnatura apostolica, le procedure amministrative per i tribunali e le regole per gli uffici che si occupano di dirimere contenziosi riguardanti l'esercizio dell'autorità amministrativa. Dottrina La struttura del CIC riflette l'ecclesiologia del Concilio Vaticano II. Norma generale del CIC è la salus animarum, la salvezza delle anime: finalità del diritto canonico è quindi, nella mente del legislatore, quella di aiutare l'opera dell'evangelizzazione e della cura pastorale che la Chiesa realizza. Un primo punto importante di dottrina è la concezione della Chiesa come popolo di Dio. Il titolo del Libro II riflette questo nome che il Vaticano II dà alla chiesa. La successione dei titoli inizia dalla vocazione generale, la vocazione battesimale di tutti i fedeli, con i diritti e doveri che sono propri di tutti i membri della Chiesa (si tratta in successione dei fedeli laici, dei chierici, delle prelature personali, delle associazioni dei fedeli). Solo dopo questa trattazione si passa a delineare la struttura gerarchica della Chiesa, con la suprema autorità della Chiesa (papa, cardinali, curia romana) e le diocesi (qui chiamate chiese particolari). La trattazione del popolo di Dio si chiude con la vita religiosa. È da notare la differenza con il CIC del 1917, dove senz'altro si iniziava la trattazione dalla suprema autorità, discendendo poi verso i fedeli laici, in ossequio a una ecclesiologia strettamente gerarchica. Nel testo del 1983 la prospettiva è rovesciata: la ecclesiologia di base è quella della comunione gerarchica, che valorizza innanzitutto la presenza e la funzione di tutti i fedeli nella Chiesa. La Chiesa è vista come "comunione". Ciò determina le relazioni che devono intercorrere fra le Chiese particolari e quella universale, e fra la collegialità di tutti i vescovi e il primato del papa Un altro punto di dottrina importante è la concezione dell'autorità come servizio. 7 Inoltre, la dottrina per la quale tutti i membri del popolo di Dio, nel modo proprio a ciascuno, sono partecipi del triplice ufficio di Cristo: sacerdotale, profetico e regale. Significativo è pure l'affermazione dell'impegno che la Chiesa deve porre nell'ecumenismo. Interpretazione Perché la norma del CIC possa essere interpretata rettamente, la Costituzione Apostolica Sacrae Disciplinae Leges (1984) stabilì la creazione della "Pontificia Commissione per l'Interpretazione Autentica del Codice di Diritto Canonico" (abbreviata PCCICAI, dal nome latino Pontificium Consilium Codicis Iuris Canonici Authentice Interpretando). In seguito la Costituzione Apostolica Pastor Bonus (1988) ha trasformato la Commissione nell’attuale Pontificio Consiglio per l’Interpretazione dei Testi Legislativi, con una competenza più ampia: oltre all'interpretazione del Codice e delle altre leggi universali della Chiesa cattolica, offre consulenza giuridica alle congregazioni della Curia Romana e analizza la conformità delle leggi particolari alle leggi universali. Codice dei canoni delle Chiese orientali Il Codice dei canoni delle Chiese orientali o in latino Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium, correntemente abbreviato CCEO, è stato promulgato da papa Giovanni Paolo II il 18 ottobre 1990 (con vigore dal 1º ottobre 1991) e costituisce il codice comune a tutte le Chiese sui iuris. La Chiesa latina aveva visto aggiornato il proprio codice a partire dal 1983, però mancava da secoli una disciplina unitaria alle Chiese orientali cattoliche, e, come detto dalla Orientalium Ecclesiarum« ne rispecchiasse il patrimonio rituale e ne garantisse la salvaguardia». Papa Giovanni XXIII, prima dell'elezione pontificia aveva svolto uno dei suoi primi incarichi diplomatici come nunzio apostolico a Sofia, e in quella occasione ebbe modo di occuparsi, nella piccola comunità cattolica bulgara, di risolvere i difficili rapporti tra i cattolici di rito latino e quelli allora detti uniati, mentre Giovanni Paolo II era ben conscio degli stessi contrasti esistenti in Polonia. Il Sinodo straordinario del 1985, aveva, del resto espresso un desiderium di veder emanato un Codex per le chiese orientali che ne salvaguardasse le caratteristiche. Nella locuzione papale si è ricordato che fin dal 1927 papa Pio XI si era pronunciato per l'urgenza di un codice delle Chiese orientali i cui lavori furono seguiti dai cardinali Pietro Gasparri, Luigi Sincero, Massimo Massimi e Pietro Agagianian, Acacio Coussa, e infine Joseph Parecattil. L'opera fu agevolata dal lavoro dei consultori, in particolare il Collegio dei Professori della Facoltà di Diritto Canonico del Pontificio Istituto Orientale, con la collaborazione dell'Institut für Kirchenrecht dell'Università di Friburgo in Brisgovia. 8 Chiesa sui iuris All'interno della Chiesa Cattolica le Chiese sui iuris o Riti sono chiese particolari, dentro della chiesa universale, distinte per forme di culto liturgico e pietà popolare, disciplina sacramentale (cfr. Orientalium Ecclesiarum, 12-18]) e canonica (si distinguono il Codice di Diritto Canonico e il Codice dei Canoni delle Chiese Orientali), terminologia e tradizione teologica. L'autonomia a cui si riferisce la frase sui iuris è stata riconosciuta, fra l'altro, dal concilio Vaticano II nel decreto Orientalium Ecclesiarum concernente le "chiese particolari o riti" oriental Codice Piano Benedettino Il Piano-Benedettino (o, anche, il Codice Pio-benedettino) è il Codice di diritto canonico pubblicato dal Papa Benedetto XV nel 1917. Fino a quell'epoca il diritto canonico era regolato dal Corpus Iuris Canonici fissato essenzialmente nel XVI secolo e dai successivi provvedimenti pontifici. Così come nell'ambito del diritto civile si era sviluppato dal Codice Napoleone in poi il desiderio di avere una sola legge organicamente strutturata così anche in ambito ecclesiale si sentì una esigenza simile. Benedetto XV dà vita anche alla Pontificia commissione per l’interpretazione autentica del codice di diritto canonico Pontificium Consilium Codicis Iuris Canonici Authentice Interpretando che risponde ai quesiti sul codice, sotto parere del pontefice, e, dopo il responso, permette che l’interpretazione divenga autentica, cioè proveniente dalla stesso autore della legge, e vincolante: entra a integrare la legge. Questo testo è rimasto in vigore nella Chiesa Cattolica fino al 1983 quando Papa Giovanni Paolo II ha promulgato un testo rinnovato del Codice di diritto canonico seguito poi dal Codice dei canoni delle Chiese orientali Con questo codice si passa da un sistema precedente dinamico e complesso come le decretali, alla scelta di un unico testo normativo. Corpus Iuris Canonici Il Corpus Iuris Canonici è un corpo normativo sul diritto canonico della Chiesa Cattolica, pubblicato ufficialmente nel 1582 e comprendente il Decretum Gratiani; il "Liber Extra" (o Decretales) emanato da Gregorio IX nel 1234; il "Liber Sextus" emanato da Bonifacio VIII nel 1298; le "Clementinae" disposte da Clemente V dopo il concilio di Vienna, e promulgate successivamente da papa Giovanni XXII nel 1317; le "Extravagantes Johannis XXII", raccolta di Decretali redatta verso il 1325; le "Extravagantes communes", raccolta privata realizzata da Giovanni di Chappuis. Del corpus, si sono avute diverse edizioni nel tempo, dovute ad aggiunte di nuovi testi da parte di canonisti come il Lancelotti: la prima, fu pubblicata a Parigi da Giovanni di Chappuis nel 1500, l'ultima, riveduta e corretta da una commissione di canonisti cosiddetti "correctores", fu 9 solennemente promulgata da papa Gregorio XIII con la bolla "Cum pro munere" del 1580 ed ufficilamente pubblicata nell'editio romana due anni più tardi. Il decretum Gratiani è stato scritto da Graziano tra il 1140 e il 1142 è diviso in 3 parti: 101 distinctiones diviso in quaestiones, che tratta del diritto canonico in genere degli istituti dei chierici; 36 causae divise sempre in quaestiones, tratta il diritto matrimoniale, il diritto patrimoniale, penale e del processo. de consacratione, diviso in 5 distinctiones, che si occupa della materia liturgica e dei sacramenti in genere. Tale opera introduce le famose RATIONES GRATIANEE: - ratio temporis ratio loci - ratio significationis - ratio dispensationes Inizia la scuola dei decretisti, coloro che studiano il decretum che danno origine alle "QUINQUAE ANTIQUAE COMPILATIONES" Le origini del Diritto Canonico Le origini del Diritto Canonico Diritto canonico => rapporto religione - fedeli Diritto ecclesiastico => rapporto Stato - Religione Diritto canonico => elementi di difficoltà => originario nucleo di questo diritto Diritto canonico => norme: Sacra scrittura => diritto divino Diritto umano o ecclesiastico Diritto Divino: scaturisce dalla Bibbia : sia dall'Antico, che dal Nuovo Testamento. Antico Testamento: ancor oggi è un testo religioso fondamentale, per Ebrei e Cristiani. E' diviso in 45 libri: 21 carattere storico; 7 carattere didattico - morale; 17 carattere profetico. Inizialmente solo in ebraico, poi tradotti in greco (terzo sec. a. C.) => versione “alessandrina”. Verrà insieme al Nuovo Testamento tradotto in latino “Vulgata” da S. Girolamo. Per la traduzione in lingua moderna attesa fino alla Riforma Protestante. Vecchio Testamento => x gli ebrei => costituisce: la fonte della fede di un popolo; la fonte della legge di un popolo. La legge contenuta nella scrittura è immutabile; I “dottori della legge” possono darne solo un'interpretazione. L'attività giudiziaria è affidata ad assemblee di anziani o al Sinedrio di Gerusalemme => in tale momento non vi è diversità fra il momento religioso e il momento civile. Il Vecchio Testamento nelle sue linee generali e nei suoi principi di fondo è ritenuto parte del diritto divino della Chiesa. Nuovo Testamento: 4 Evangeli; Gli atti degli apostoli; 14 lettere di Paolo; 14 lettere di Giovanni; 14 lettere di Pietro; 14 lettere di Giacomo; 14 lettere di Giuda; l'Apocalisse di Giovanni. Queste opere non sono di uguale importanza per i principi base del diritto canonico. La posizione primaria è occupata dal Vangelo, nel quale troviamo le regole cardine della communio cristiana. Diritto Divino: rilevante non solo nella sua forma storica, ma soprattutto per l'arricchimento nei secoli, apportato dalla professione della fede (questa fonte è chiamata “tradizione”). Il diritto dell' epoca apostolica Per la Chiesa, la necessità di un diritto e di una struttura organizzativa, nacque quando le comunità cristiane aumentarono di numero. Le comunità erano organizzate sotto la guida di: Vescovi, presbiteri e Diaconi; che devono risolvere tutta un serie di problemi organizzativi e disciplinari. I problemi concreti sono: - funzioni degli organi della Chiesa; mantenimento e vita dei sacerdoti; ammissione ed espulsione dalle comunità; diritti ed obblighi di ognuno. La più antica descrizione degli usi e della disciplina della Chiesa Latina fu la “Doctrina duodecim apostolorum”, un'operetta scritta in greco per mano ignota, divisa in 16 capitoli. Quest'opera da una visione eminentemente carismatica di una Chiesa in fase organizzativa. Segue la “Traditio Apostolica”, di S. Ippolito scritta a Roma verso il 218, offre la più antica descrizione degli usi e della disciplina della Chiesa Antica. Sia dalla “Traditio Apostolic(...Segue) 10