FONTI DEL DIRITTO CANONICO III PARTE.

16. Riforma Tridentina
1545-1563 Concilio di Trento: riforma cattolica come risposta alla
riforma protestante
A Trento furono emanati provvedimenti nella forma di decreti:
-dogmatici: per riaffermare i principi del dogma cattolico
- disciplinari (de reformatione): per disciplinare importanti settori a)
della organizzazione ecclesiastica; b) della disciplina del clero; c) del
matrimonio
Con il Concilio di Trento, la Chiesa esce riformata
-I decreti disciplinari pur costituendo una delle fonti principali
del d. canonico nel corso dell’età moderna NON FURONO MAI
CODIFICATI, OSSIA RECEPITI SOTTO FORMA DI
DECRETALI E PUBBLICATI IN RACCOLTE UFFICIALI
17. Fonti del diritto canonico dal Concilio di
Trento alla 1° codificazione
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Corpus iuris canonici
Raccolte private di canoni tridentini
Bullaria: raccolte private cronologiche di costituzioni e
decretali pontificie (che in questo periodo prendono il
nome di bolle)
Raccolte di Decreta e Responsa della S. Congregazione
del Concilio
Decisioni dei Tribunali e degli Uffici della Curia
Romana
18. Verso la codificazione
• Intorno al 1860 si comincia a discutere circa la revisione
del Corpus
• Dilemma: integrare il Corpus o procedere ad una
codificazione ex novo?
• Il processo di codificazione del diritto canonico coincide
con il periodo di massimo isolamento della S. Sede nelle
relazioni con gli altri Stati
• La Chiesa perde il potere temporale (1870) e vede
messa in dubbio la sua condizione di societas iuridice
perfecta e quindi la sua indipendenza dal potere politico
• Nel 1917 dopo diversi anni di preparazione e dopo aver
sciolto il dilemma se procedere ad una nuova
compilazione oppure procedere ad una codificazione
viene promulgato il Codex iuris canonici
19. Il Codex del 1917
• Struttura del Codex del 1917 (detto anche pio-benedettino):
• 5 libri e 2414 canoni
• Vero codice: canoni brevi e sintetici destinati a regolare la vita
giuridica della Chiesa di rito latino
• 5 libri così strutturati:
• 1° norme generali
• 2° delle persone (chierici, Pontefice, collegio episcopale, Curia
romana, vescovi, religiosi, laici)
• 3° de rebus (delle cose), sacramenti (anche matrimonio),
luoghi sacri, culto divino, magistero ecclesiastico, dei benefici
ecclesiastici, dei beni temporali della Chiesa.
• 4° dei processi: giudice, tribunali, parti in causa, prove, cause
matrimoniali, cause dei santi
• 5° dei delitti e delle pene
20. Il Codex del 1983
• Non si trattò di una revisione, ma di una vera nuova
codificazione
• Il 25 gennaio 1983 con la costituzione Sacrae Disciplnae
Leges, venne promulgato il Codice di diritto canonico (stessa
denominazione del Codex del 1917)
Struttura del CIC del 1983:
7 libri - 1752 canoni
1° libro: norme generali (fonti del diritto, atti amministrativi, persone fisiche e
giuridiche, uffici ecclesiastici
2° libro: popolo di Dio (fedeli, laici , chierici e religiosi)
3° libro: funzione di insegnare (magistero ecclesiastico)
4° libro: funzione di santificare (sacramenti, matrimonio, atti di culto)
5° libro: beni temporali (acquisto, alienazione dei beni ecclesiastici)
6° libro: le sanzioni della Chiesa (diritto penale canonico)
7° libro: i processi (diritto processuale)
21. Tradizione occidentale e orientale
• Nel campo del diritto abbiamo 2 tradizioni:
- occidentale, o di rito latino, CIC 1983
- orientale, ovvero delle comunità orientali staccatesi
da Roma e poi ricongiunte. Queste 21 Chiese, dette
sui iuris, sono raggruppate in 5 riti ( antiocheno,
armeno, bizantino, siro orientale, copto).
• Il diritto di queste Chiese è raccolto nel Codice dei
Canoni delle Chiese Orientali promulgato da
Giovanni Paolo II nel 1990.
22. Sintesi delle attuali fonti di diritto
canonico
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Codice di diritto canonico (1983)
Codice dei canoni delle Chiese orientali (1990)
Completano il diritto della Chiesa:
Pastor bonus (1988) / organizzazione della Curia
romana
• Cost. Universi dominici gregis (1996) / sede vacante
ed elezione del Pontefice
• Cost. Divinus perfectionis Magister (1983) /
procedure per la canonizzazione
• Concordati
23. Diritto missionario
• Tipo di fonte rimasta fuori dal Corpus e dal Codex.
• Diritto eccezionale, ossia in deroga a quello generale e comune
che prende forma dopo le grandi scoperte geografiche del XVI
secolo (anche per contrastare le prerogative del Patronato
spagnolo e del Padroado portoghese).
• Istituti affermatisi nell’ambito del diritto missionario:
- Vicariato apostolico
- Esenzione (dal potere del Vescovo).
• Innovazioni negli organi di governo della Chiesa:
- istituzione della Congregazione “de Propaganda Fide” (inizio
XVII sec.)
• L’esperienza missionaria produce interessanti innovazioni anche
nel regime giuridico delle persone fisiche: sollecitazione
all’avvento del clero indigeno, la condizione giuridica dei non
battezzati (gli infedeli)