La trasformazione di una società si ha quando un impresa collettiva

TRASFORMAZIONE
NOZIONI GENERALI
La trasformazione di una società si ha quando un impresa collettiva cambia la sua natura giuridica.
Si possono avere le seguenti combinazioni di trasformazione:
1.
2.
3.
4.
di una società in nome collettivo in società in accomandita semplice, e viceversa;
di una società in nome collettivo o in accomandita semplice in società di capitale;
di una società di capitale in altra società di capitale;
di una società di capitale in una società in nome collettivo o in accomandita semplice.
I motivi, che inducono alla trasformazione, possono essere i seguenti:
- le società in nome collettivo possono trasformarsi in società a responsabilità limitata per
circoscrivere la responsabilità dei soci;
- le società in nome collettivo o in accomandita semplice o a responsabilità limitata possono
trasformarsi in società per azioni per poter più facilmente attingere alle classiche fonti di
finanziamento azionario e obbligazionario;
- le società in accomandita semplice ed in possono trasformarsi in società in nome collettivo,
perché è venuto a mancare l’unico socio accomandante; le società in accomandita per azioni
possono trasformarsi in società per azioni, perché è venuto a mancare l’unico socio
accomandatario, o in società in accomandita semplice, perché il socio accomandatario non
vuole più essere amministratore;
- per avvenuta riduzione del capitale sociale al disotto del limite legale;
- a causa di imposizioni legali e/o fiscali.
DELIBERAZIONE DI TRASFORMAZIONE
1.
2.
3.
la trasformazione di una società di persone in altra società di persone deve essere decisa
con il consenso di tutti i soci e può risultare da atto pubblico o da scrittura privata con
sottoscrizione autenticate;
la trasformazione delle società di capitali richiede la deliberazione dell’assemblea
straordinaria con le maggioranze necessarie secondo il tipo sociale di origine, e deve
constatare da atto pubblico;
per la trasformazione di società di persone in società di capitali devono sussistere i
requisiti richiesti dalla legge per la nuova veste giuridica. La deliberazione deve risultare
da atto pubblico:
- deve contenere le indicazioni prescritte per l’atto costitutivo del tipo di società
adottato;
- deve essere accompagnata da una relazione di stima del patrimonio sociale con la
descrizione dei beni, il valore a ciascuno di essi attribuito e i criteri di valutazione
seguiti;
- deve essere iscritta nel registro delle imprese.
Dal punto di vista civilistico esiste il problema della possibilità o meno di proporre la
trasformazione con effetto retroattivo o differito rispetto alla data predetta. A tale proposito si
precisa che:
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a)
b)
se la trasformazione avviene tra società di persone, gli atti di trasformazione sono
essenzialmente un contratto tra soci che diventa opponibile ai terzi dal momento
dell’iscrizione nel registro delle imprese;
se vi è la presenza di una società di capitali, è dubbia l’efficacia retroattiva, poiché gli
effetti dell’atto decorrono dall’iscrizione nel registro delle imprese sia per tutelare i
diritti dei terzi sia a difesa degli interessi pubblicistici connessi alla trasformazione.
RESPONSABILITÀ DEI SOCI
I soci a responsabilità illimitata non sono liberati dalla responsabilità verso le obbligazioni sociali,
senza il consenso dei creditori. È tuttavia prevista una presunzione di consenso quando si abbia il
silenzio dei creditori protratto per trenta giorni dalla comunicazione della deliberazione della
comunicazione.
Nel caso di opposizione di uno o più creditori, i soci possono:
-
liquidare il loro debito verso i creditori dissenzienti;
-
mantenere la responsabilità illimitata verso detti creditori.
DIRITTO DI RECESSO
Per il diritto di recesso bisogna considerare:
¬
¬
nelle società di capitali il c.c. stabilisce che i soci dissenzienti dalla deliberazione di
trasformazione hanno diritto di recedere dalla società e di ottenere il rimborso delle loro
quote o azioni;
nelle società di persone nulla è previsto, quindi , se lo statuto non prevede
espressamente una deroga, la trasformazione di una società di persone in società di
capitali deve essere assunta con il consenso esplicito di tutti i soci. La trasformazione
rientra, comunque, tra i casi in cui il socio ha diritto di recedere.
ASSEGNAZIONE QUOTE E AZIONI
Nella trasformazione di una società a responsabilità limitata l’assegnazione delle quote deve farsi
con l’osservanza dell’art. 2474 c.c., e cioè:
-
le quote di conferimento dei soci possono essere di diverso ammontare, ma in nessun caso
inferiore a mille;
-
se la quota di conferimento è superiore al minimo, deve essere costituita da un ammontare
multiplo di lire mille; l’eventuale differenza per raggiungere tale ammontare deve essere
integrata mediante conferimento in denaro.
Nella trasformazione in società per azioni o in accomandita per azioni di una società di altro tipo,
ogni socio ha diritto all’assegnazione di un numero di azioni proporzionale al valore della sua quota
secondo l’ultimo bilancio approvato.
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PERIZIA DI TRASFORMAZIONE
L’art. 2498 c.c. prescrive che la deliberazione di trasformazione in società aventi personalità
giuridica sia accompagnata da una relazione di stima del patrimonio sociale. I criteri di valutazione
generalmente seguiti sono:
- denaro in cassa o in banca: valore nominale;
- crediti: valore nominale diminuito di perdite presunte di realizzo;
- immobilizzazioni materiali: valore attuale di effettiva strumentalità;
- immobilizzazioni immateriali: valori contabili;
- rimanenze di magazzino: al presunto valore di realizzo;
- titoli e partecipazioni societarie: valore corrente;
- debiti: valore nominale;
- fondi rischi e oneri: valutazione secondo i principi di bilancio;
- debiti tributari: è una posta attivata dal perito;
- ratei e risconti: criterio seguito per crediti e debiti;
- trattamento di fine rapporto: si fa riferimento alla normativa vigente;
- poste del patrimonio netto: costituiscono il capitale iniziale della nuova società.
IMPOSTE DIRETTE
In caso di trasformazione di una società soggetta all’Irpeg in società non soggetta a tale imposta, o
viceversa, il reddito compreso tra l’inizio dell’esercizio e la data in cui ha effetto la trasformazione
è determinato secondo le disposizioni applicabili prima della trasformazione.
Per quanto concerne le riserve:
- nella trasformazione di una società di persone in società di capitali la distribuzione delle
riserve costituite prima della trasformazione con utili imputati ai soci non costituisce reddito
imponibile in caso di successiva distribuzione dei soci;
- nel caso di trasformazione di una società di capitali in società di persone le riserve costituite
prima della trasformazione sono imputate ai soci:
1. nel periodo d’imposta in cui vengono distribuite o utilizzate per scopi diversi dalla
copertura di perdite d’esercizio, se dopo la trasformazione siano iscritte in bilancio
con indicazione della loro origine;
2. nel periodo d’imposta successivo alla trasformazione, se non vi siano iscritte in
bilancio.
ACCONTI D’IMPOSTA
Per quanto riguarda gli acconti d’imposta:
-
se la trasformazione avviene tra società di persone, non è dovuto alcun acconto Irpef;
se la trasformazione avviene tra società di capitali, la società versa normalmente l’acconto
commisurato alle imposte dell’esercizio precedente;
- nel passaggio da società soggetta a Irpeg a società soggetta a Irpef, e viceversa, non è dovuto
alcun acconto;
- sono invece dovuti gli acconti Irap.
ADEMPIMENTI
Entro tre mesi dalla data di iscrizione della trasformazione nel registro delle imprese, la
deliberazione deve essere inviata all’ufficio delle imposte competente per l’accertamento. Nessun
obbligo grava sulla società di persone che è stata trasformata in altra società di persone, poiché il
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regime fiscale non muta. Per il caso, invece, di passaggio dalla sfera dell’Irpef a quella dell’Irpeg, o
viceversa:
a)
b)
il reddito del periodo compreso tra l’inizio dell’esercizio e la data in cui ha effetto la
trasformazione è determinato in conformità delle risultanze di apposito conto
economico;
entro quattro mesi dalla data in cui ha effetto la trasformazione deve essere presentata la
dichiarazione dei redditi riguardate la frazione d’esercizio compresa tra l’inizio del
periodo d’imposta e la data stessa.
IMPOSTE
Imposta sul valore aggiunto: non essendoci passaggi di beni in dipendenza della trasformazione
l’operazione è esclusa dall’Iva. Entro trenta giorni devono essere comunicati all’ufficio la
variazione della natura giuridica e l’eventuale cambiamento del rappresentante legale.
Imposta di registro: l’atto di trasformazione tra società di qualsiasi tipo è soggetto a registrazione
nel termine di venti giorni, con pagamento dell’imposta fissa di registro.
Imposte ipotecarie e catastali: quando la società trasformata è proprietaria di beni immobili, sono
dovute imposte nella misura fissa di L. 250.000 per ogni tributo.
CONTABILITÀ GENERALE
Dal punto di vista contabile possiamo distinguere:
1)
trasformazione che non origina cambiamento della natura giuridica della società per cui
non muta né la disciplina civilistica né il regime fiscale:
•
si continuano le registrazione nel giornale e nel mastro già in uso e le scritture
procedono senza soluzione di continuità;
2)
trasformazione che origina variazione nella natura giuridica della società:
2.1 – trasformazione di società di persone in società di capitali
•
obbligo di adeguare il patrimonio alla stima del perito se da questa risulti che la
compagine aziendale ha un valore minore di quello contabile;
•
adeguamento del capitale sociale in base ai requisiti posti dalla normativa delle
società di capitali;
•
deve essere determinato il reddito della frazione di esercizio decorsa prima della
trasformazione.
2.2 – trasformazione di società di capitali in società di persone
•
non è richiesta la relazione di stima del patrimonio.
73
FUSIONE
La fusione si ha quando due o più società si riuniscono in una sola e formano una impresa di
dimensioni maggiori.
Si possono distinguere due tipi di fusione:
•
integrazione orizzontale: quando la fusione avviene fra aziende che svolgono la stessa
attività;
•
integrazione verticale: quando invece si attua fra aziende complementari che svolgono fasi
successive dello stesso processo produttivo.
La fusione può avvenire:
•
•
con l’estinzione di tutte le società che vi partecipano e la costituzione di una nuova società
(fusione propria o perfetta);
con l’incorporazione in una società, che conserva la sua personalità giuridica, di una o più
altre che si estinguono (fusione per incorporazione o per assorbimento).
La fusione permette:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
di resistere più validamente alla concorrenza interna ed esterna;
di operare integrazioni utili;
di elaborare un programma unico di investimenti;
di esercitare una certa pressione sui mercati di rifornimento e di collocamento;
di razionalizzare l’organizzazione tecnica e quella commerciale;
di ottenere economie nei costi di produzione e distribuzione;
di offrire alla clientela un’assistenza più valida;
di coordinare e potenziare la ricerca scientifica;
di reperire più facilmente eventuali finanziamenti ecc.
PROGETTO DI FUSIONE
Gli amministratori redigono un progetto di fusione, dal quale deve risultare:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
il tipo, la denominazione o ragione sociale, la sede delle società partecipanti;
l’atto costitutivo della nuova società risultante dalla fusione o di quella incorporante, con le
eventuali modificazioni derivanti dalla fusione;
il rapporto di cambio delle azioni o quote;
le modalità di assegnazione delle azioni o delle quote;
la data dalla quale tali azioni o quote partecipano agli utili;
la data a decorrere dalla quale le operazioni delle società partecipanti alla fusione sono
imputate al bilancio della società che risulta dalla fusione;
il trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di soci e ai possessori di titoli
diversi dalle azioni;
i vantaggi particolari eventualmente proposti a favore degli amministratori delle società
partecipanti alla fusione.
Il progetto di fusione è depositato per l’iscrizione nel registro delle imprese e per le società di
capitali si ha la pubblicazione per estratto nella Gazzetta Ufficiale.
Situazione patrimoniale: gli amministratori delle società devono redigere la situazione
patrimoniale delle società stesse, riferita ad una data non anteriore ai quattro mesi dal deposito del
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progetto di fusione nella società stessa. La situazione patrimoniale può essere sostituita dal bilancio
dell’ultimo esercizio, se questo non è anteriore ai sei mesi dal deposito del progetto.
Relazione degli amministratori: in sede di delibera assembleare di fusione, gli amministratori
devo redigere una relazione la quale illustri e giustifichi il progetto di fusione e il rapporto di
cambio delle azioni o delle quote.
Relazione degli esperti: gli esperti, nominati dal Presidente del Tribunale, devono redigere una
relazione sulla congruità del rapporto di cambio delle azioni o quote. Detta relazione deve indicare:
1.
il metodo o i metodi seguiti, accompagnato da un parere sull’adeguatezza degli stessi;
2.
le eventuali difficoltà di valutazione.
DEPOSITO E PUBBLICITÀ
Durante i trenta giorni che precedono l’assemblea e finché la fusione sia stata deliberata devono
restare depositati in copia nella sede delle società partecipanti alla fusione:
1.
2.
3.
il progetto di fusione con le relazioni degli amministratori e le relazioni degli esperti;
i bilanci degli ultimi tre esercizi delle società partecipanti alla fusione, con le relazioni degli
amministratori e del collegio sindacale e l’eventuale relazione di certificazione;
le situazioni patrimoniali delle società partecipanti alla fusione.
I soci hanno diritto di prendere visione dei documenti e di ottenere gratuitamente una copia.
DELIBERAZIONE DI FUSIONE
La fusione deve essere deliberata da ciascuna delle società che vi partecipano mediante
l’approvazione del relativo progetto. Le maggioranze richieste per le delibere di fusione sono le
seguenti:
a)
b)
c)
d)
per le società di persone, unanimità dei soci, salvo espressa disposizione contraria
prevista nell’atto costitutivo;
per le società per azioni, maggioranze necessarie per l’assemblea straordinaria;
per le società in accomandita per azioni, maggioranze necessarie per l’assemblea
straordinaria e approvazione da parte di tutti i soci accomandatari;
per le società a responsabilità limitata, maggioranza dei due terzi del capitale.
DEPOSITO E ISCRIZIONE DELLA DELIBERAZIONE
La deliberazione di fusione
•
•
delle società di capitali: deve essere deposita per l’iscrizione nel registro delle imprese,
insieme ai documenti relativi al progetto di fusione e pubblicata altresì per estratto nella
Gazzetta Ufficiale;
delle società di persone: deve essere depositata per l’iscrizione nel registro delle imprese,
insieme con i documenti indicati nell’art. 2501 – sexies c.c..
La delibera assembleare deve essere depositata , a cura del notaio o degli amministratori, entro
trenta giorni presso l’ufficio del registro delle imprese con allegate le eventuali autorizzazioni
richieste
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OPPOSIZIONE DEI CREDITORI ED OBBLIGAZIONISTI
¬
¬
¬
I creditori e gli obbligazionisti possono, nei due mesi successivi all’iscrizione, fare
opposizione, salvo, per gli obbligazionisti, se la fusione sia stata approvata dalla
assemblea degli obbligazionisti.
Il tribunale, nonostante l’opposizione, può disporre che la fusione abbia luogo previa
prestazione da parte della società di idonea garanzia.
Ai possessori di obbligazioni convertibili deve essere data la facoltà, mediante avviso da
pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale almeno tre mesi prima della pubblicazione del
progetto di fusione, di esercitare il diritto di conversione nel termine di un mese dalla
pubblicazione dell’avviso.
ATTO DI FUSIONE E SUCCESSIVI ADEMPIMENTI
L’atto di fusione è un atto pubblico che deve essere depositato per l’iscrizione entro trenta giorni,
nell’ufficio del registro delle imprese nel ove è posta la sede delle società.
•
entro venti giorni dalla data dell’atto di fusione, questo deve essere registrato presso
l’ufficio del registro;
•
il deposito presso il registro delle imprese deve essere effettuato entro quarantacinque
giorni dalla stipulazione dell’atto;
•
entro trenta giorni dall’atto occorre presentare denuncia alla Camera di commercio ed
effettuare le necessarie comunicazioni:
- agli uffici fiscali;
- agli enti previdenziali;
- allo schedario generale dei titoli azionari per segnalare l’estinzione delle
società incorporate.
CONTRATTO DI LAVORO DIPENDENTE
Il contratto di lavoro continua con l’incorporante o con la nuova società dalla fusione e il prestatore
di lavoro conserva i diritti derivati dall’anzianità raggiunta anteriormente alla fusione. Per le
aziende con più di quindici dipendenti è richiesta la comunicazione per iscritto della programmata
operazione di fusione alle rispettive rappresentanze sindacali.
La comunicazione deve contenere:
-
i motivi del programmato trasferimento;
le conseguenze giuridiche, economiche e sociali per i lavoratori;
le eventuali misure previste nei confronti di questi ultimi.
La consultazione s’intende esaurita quando, decorsi dieci giorni dal suo inizio, non sia stato
raggiunto alcun accordo.
EFFETTI DELLA FUSIONE
Gli effetti della fusione sono:
-
la società che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle
società estinte;
- la fusione ha effetto da quando è stata eseguita l’ultima delle iscrizioni dell’atto di fusione;
- la delibera di fusione può includere una clausola che prevede la possibilità di retro datare gli
effetti contabili della fusione;
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DIVIETI ED INVALIDITÀ
¬
La società che risulta dalla fusione non può assegnare azioni o quote in sostituzione di
quelle delle società partecipanti alla fusione possedute, anche per il tramite di società
fiduciarie o di interposta persona, dalle società medesime;
la società incorporante non può assegnare azioni o quote in sostituzione di quelle delle
società incorporate possedute, anche per il tramite di società fiduciarie o di interposta
persona, dalle società incorporate o dalla società incorporata;
eseguite le iscrizioni dell’atto di fusione, la sua invalidità non può essere pronunciata;
resta salvo il diritto al risarcimento del danno eventualmente spettante ai soci o ai terzi
danneggiati dalla fusione.
¬
¬
¬
INCORPORAZIONE DI SOCIETÀ INTERAMENTE POSSEDUTE
Alle fusioni per incorporazione di società interamente possedute si applicano le seguenti
disposizioni:
1) nel progetto di fusione non deve essere:
2)
- fatta menzione al rapporto di con cambio e all’eventuale conguaglio in denaro;
- indicata la modalità di assegnazione delle azioni o quote dell’incorporante;
- rilevata la data dalla quale le azioni o quote, a seguito della fusione, partecipano
agli utili;
non occorre predisporre le relazioni degli amministratori delle società partecipanti alla
fusione e le relazioni degli esperti.
RAPPORTO DI CAMBIO
I soci delle società estinte per effetto della fusione, in assenza di partecipazione, ricevono azioni o
quote della nuova società o dell’incorporante secondo un rapporto che è indicato nella deliberazione
di fusione.
Il rapporto di cambio è il risultato:
•
•
•
•
•
di una trattativa tra gli amministratori;
il valore attuale delle aspettative di reddito dell’impresa risultante dalla fusione e dal
contributo che le aziende partecipanti possono dare;
dalla situazione finanziaria delle società;
dagli utili conseguiti e distribuiti negli ultimi esercizi;
dalla posizione reciproca delle società.
RAPPORTO DI CAMBIO NELLA FUSIONE DI SOCIETÀ COLLEGATE
Quando l’incorporante ha una partecipazione non totalitaria nell’incorporata:
1)
2)
3)
4)
il valore di fusione dell’incorporante è determinato al netto della partecipazione
posseduta nell’incorporata;
il calcolo del rapporto di cambio riguardante gli azionisti terzi deve essere effettuato
tenendo conto della misura della partecipazione;
il capitale sociale dell’incorporante viene aumentato di un importo pari al valore
nominale delle azioni assegnate agli azionisti terzi;
la partecipazione è annullata.
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VALUTAZIONE DELL’AZIENDA
Il valore di fusione della società incorporata può essere calcolato tenendo presente che:
1)
dopo la fusione, il reddito del più vasto complesso aziendale risultante dalla fusione
non sarà esattamente corrispondente alla somma dei singoli redditi delle società che
hanno partecipato all’operazione;
il maggior reddito prospettico che si otterrà a fusione avvenuta deriva dal contributo
dell’incorporata alla redditività aziendale.
2)
Il valore economico della società può essere determinato con metodo analitico o con metodo
sintetico.
IMPOSTE DIRETTE
Le società devono:
•
•
entro tre mesi dalla data di iscrizione nel registro delle imprese, inviare all’ufficio
competente la dichiarazione di fusione;
entro quattro mesi dalla data in cui ha effetto la fusione, la società risultante dalla fusione
o l’incorporante deve presentare la dichiarazione relativa alla frazione di esercizio delle
società fuse o incorporate compresa tra l’inizio del periodo d’imposta e la data stessa.
La società risultante dalla fusione o incorporante subentra in tutti gli obblighi e i diritti delle società
fuse o incorporate, che riguardano le imposte sui redditi.
ACCONTI D’IMPOSTA
Gli acconti d’imposta:
•
•
nel caso di fusione propria: non ricorrono le condizioni per il versamento del medesimo.
È però necessario che la fusione sia avvenuta prima della scadenza del termine per il
versamento dell’acconto;
nel caso di fusione per incorporazione:
1.
2.
con data di effetto della medesima anteriore alla scadenza del versamento
dell’acconto la società incorporante è tenuta al versamento dell’acconto;
con data di effetto della medesima posteriore alla scadenza del versamento
dell’acconto, ciascuna società deve versare autonomamente il proprio acconto.
RIPORTO FISCALE DELLE PERDITE
Le perdite fiscali dei cinque esercizi precedenti delle società che partecipano alla fusione possono
essere portate in diminuzione del reddito delle società risultante dalla fusione o incorporante. I
limiti di deducibilità:
•
la deduzione non può eccedere quello del patrimonio netto della società in perdita;
•
la deducibilità è subordinata alla condizione che dal conto economico delle società in
perdite, risulti un ammontare di ricavi derivanti dalle vendite e prestazioni e un ammontare
di spese per prestazioni superiore al 40% di quello risultante dalla media degli ultimi due
esercizi anteriori;
•
la perdita non è ammessa in diminuzione fino a concorrenza della svalutazione delle azioni
o quote delle società in perdita;
78
•
la perdita deducibile deve essere anche ridotta per la parte corrispondente alle plusvalenze
iscritte nel bilancio risultante dalla fusione o incorporante.
IMPOSTE DIRETTE: AMMORTAMENTI
Si effettua una deducibilità pro quota.
Per una fusione con effetto 1° marzo il calcolo è il seguente:
–
ammortamenti deducibili per l’incorporata pari ai 2/12 degli ammortamenti ammessi per un
ordinario periodo d’imposta;
– ammortamenti deducibili per l’incorporante pari ai 10/12 degli ammortamenti deducibili per
un ordinario periodo d’imposta.
I beni ammortizzabili dell’incorporata devono essere recepiti , nella contabilità dell’incorporante, al
netto dei fondi ammortamento.
IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO
¬
i passaggi di beni in dipendenza di fusioni di società non sono considerati cessioni di
beni;
la società incorporante deve comunicare all’ufficio Iva la quantità di documenti acquisiti
indicando distintamente ricevute fiscali e documenti di trasporto ancora in uso;
infine entrambe le società devono presentare, entro trenta giorni dall’atto di fusione, la
dichiarazione di variazione dati in conformità dell’apposito modello ministeriale.
¬
¬
FUSIONE DI SOCIETÀ COLLEGATE
La fusione di società collegate può riguardare:
1)
2)
l’incorporazione di società interamente possedute;
l’incorporazione di società in cui l’incorporante abbia una partecipazione.
INCORPORAZIONE DI SOCIETÀ INTERAMENTE POSSEDUTE
Con l’incorporazione di società interamente possedute, l’incorporante non aumenta il proprio
capitale sociale, ma annulla le azioni che ha in portafoglio e che rappresentano il capitale della
società incorporanda. La differenza tra il valore del patrimonio netto dell’incorporanda e il costo
della partecipazione origina:
•
•
un avanzo di fusione;
disavanzo di fusione.
AVANZO DI FUSIONE
L’avanzo di fusione si ha quando il costo della partecipazione è inferiore al valore del patrimonio
netto. Bisogna considerare:
•
l’avanzo assume la qualificazione fiscale delle riserve iscritte nel bilancio dell’incorporata,
se questa non ha riserve in sospensione d’imposta iscritte nel proprio bilancio;
•
qualora esso venga distribuito ai soci occorre distinguere:
79
–
proviene da riserve dell’incorporata e quindi viene considerato come una
distribuzione degli utili e pertanto, viene tassato;
– è riferibile al suo capitale e quindi non è soggetto a tassazione in quanto realizza una
restituzione di conferimenti.
DISAVANZO DI FUSIONE
Il disavanzo di fusione si ha quando il costo della partecipazione è superiore al valore del
patrimonio netto. Il disavanzo di fusione assume connotati differenti a seconda che derivi da:
–
Il disavanzo da concambio è una posta di equilibrio contabile che misura l’eccedenza
dell’aumento del patrimonio netto deliberato dalla società incorporante rispetto a quello della
società incorporata indicato nelle sue scritture contabili;
–
Il disavanzo da annullamento misura l’eccedenza del valore contabile della partecipazione
annullata per effetto della fusione, rispetto al patrimonio netto della società incorporata
indicato nelle scritture contabili dell’incorporante.
RICOSTITUZIONE DELLE RISERVE IN SOSPENSIONE D’IMPOSTA
Le riserve in sospensione d’imposta iscritte nel bilancio dell’incorporata concorrono a formare il
reddito della società incorporante, se e nella misura in cui non siano state ricostituite nel suo
bilancio. La ricostituzione delle riserve in sospensione d’imposta avviene utilizzando l’avanzo di
fusione per cui si possono verificare le seguenti ipotesi:
1) Avanzo di fusione superiore a tutte le riserve in sospensione d’imposta che figurano
nel bilancio dell’incorporata. In tal caso l’avanzo residuo è destinato alla ricostituzione
delle altre riserve;
2) Avanzo di fusione d’importo inferiore al totale delle riserve in sospensione d’imposta,
ma superiore al totale delle riserve in sospensione d’imposta tassabili in ogni caso, in
tale ipotesi l’incorporante può ricostituire le riserve in sospensione d’imposta tassabile
in ogni caso;
3) Avanzo di fusione d’importo inferiore all’ammontare delle riserve in sospensione
d’imposta tassabili in ogni caso. La parte non ricostituita delle riserve viene
assoggettata a tassazione.
INCORPORAZIONE CON CONCAMBIO DI AZIONI
La fusione per incorporazione può avvenire fra due società di cui l’incorporante abbia una
partecipazione dell’incorporanda. In tale ipotesi la società incorporante annulla la partecipazione e
aumenta il capitale sociale solo in corrispondenza delle azioni da assegnare ai soci terzi. Il calcolo
dell’avanzo o del disavanzo di fusione viene determinato separatamente per:
–
–
La quota di azioni in possesso dell’incorporante;
La frazione di aumento di capitale sociale dell’incorporante destinata agli azionisti di
minoranza dell’incorporata.
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SCISSIONE
NOZIONI
La scissione può essere eseguita:
a)
b)
mediante trasferimento dell’intero patrimonio di una società a più società, preesistenti o
di nuova costituzione (scissione integrale);
mediante trasferimento di parte del patrimonio di una società ad una o più altre,
preesistenti o di nuova costituzione (scissione parziale).
PROGETTO DI SCISSIONE
Gli amministratori redigono un progetto di scissione, dal quale deve risultare:
1)
il tipo, la denominazione o ragione sociale, la sede della società;
2)
l’atto costitutivo e lo statuto delle società beneficiarie;
3)
il rapporto di cambio delle azioni o quote;
4)
le modalità di assegnazione delle azioni o delle quote;
5)
la data dalla quale tali azioni o quote partecipano agli utili;
6)
la data a decorrere dalla quale le operazioni delle società scissa sono imputate al bilancio
delle società beneficiarie;
7)
il trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di soci e ai possessori di titoli
diversi dalle azioni;
8)
i vantaggi particolari eventualmente proposti a favore degli amministratori delle società
partecipanti alla scissione;
9)
descrizione degli elementi patrimoniali da trasferire alle società beneficiarie.
Il progetto di scissione è depositato per l’iscrizione nel registro delle imprese, e per le società di
capitali si ha la pubblicazione per estratto nella Gazzetta Ufficiale.
RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI
Gli amministratori redigono la situazione patrimoniale e la relazione illustrativa nella quale deve
risultare:
– i criteri di distribuzione delle azioni o quote;
–
il valore effettivo del patrimonio netto trasferito alle società beneficiarie;
–
l’eventuale valore effettivo del patrimonio netto che rimane alla società scissa.
RELAZIONE DEGLI ESPERTI
Gli esperti, nominati dal Presidente del Tribunale, devono redigere una relazione sulla congruità del
rapporto di cambio delle azioni o quote. Detta relazione deve indicare:
1.
2.
il metodo o i metodi seguiti, accompagnato da un parere sull’adeguatezza degli stessi;
le eventuali difficoltà di valutazione.
Essa non è richiesta quando la scissione avviene mediante la costituzione di una o più nuove società
e non siano previsti criteri di attribuzione delle azioni o quote diversi da quello proporzionale.
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MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE AZIONI O QUOTE
L’assegnazione può avvenire:
a) in proporzione alla quota di partecipazione di ciascun socio nella società;
b) non in proporzione a tale quota.
Nel caso a) i soci della società scissa possono ricevere azioni o quote di tutte le società beneficiarie.
IMPOSTE DIRETTE
La scissione è fiscalmente neutra.
• Nella determinazione del reddito non si tiene conto dell’avanzo o del disavanzo conseguenti
dal rapporto di cambio;
• Il valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione nella società scissa si trasferisce sulle
azioni della società beneficiaria per effetto del con cambio;
• Il valore fiscale dei fondi di accantonamento della società scissa si considera trasferito alle
beneficiarie per importi proporzionali alle quote;
• Il fondo rischi su cambi si imputa alle società beneficiarie in proporzione ai rischi predetti
esistenti nel giorno in cui ha effetto la scissione;
• Per magazzino e titoli, le voci sono imputate alle corrispondenti voci delle società
beneficiarie all’inizio del periodo d’imposta;
• Le quote di ammortamento devono essere ragguagliate alla data di utilizzo dei beni da parte
della società scissa e delle società beneficiarie;
• I fondi in sospensione d’imposta debbono essere ricostituiti dalle beneficiarie secondo le
quote proporzionali del patrimonio netto;
• Le riserve in sospensione d’imposta formate con contributi in denaro per l’acquisto
d’impianti possono essere ricostituite dalle società beneficiarie in proporzione al patrimonio
netto;
• La riserva di rivalutazione monetaria, deve essere ricostituita nel bilancio della società
beneficiaria in base al principio secondo il quale la riserva segue il bene;
• Le perdite fiscali della società scissa sono attribuite alle beneficiarie in misura non
eccedente il patrimonio netto di ognuna;
• Gli obblighi tributari della società scissa riferibili a periodi d’imposta anteriori alla data
dalla quale l’operazione ha effetto sono adempiuti:
– in caso di scissione parziale dalla stessa società scissa o trasferita;
– in caso di scissione totale dalla società beneficiaria appositamente designata nell’atto
di scissione.
Gli acconti d’imposta:
•
•
nel caso di scissione parziale: la società scissa versa il proprio acconto nei modi ordinari,
mentre la società beneficiaria versa il proprio acconto se dovuto;
nel caso di scissione totale:
1.
con data di effetto della medesima anteriore alla scadenza del versamento
dell’acconto la società scissa non deve versare l’acconto, mentre la beneficiaria è
tenuta al versamento dell’acconto;
2.
con data di effetto della medesima posteriore alla scadenza del versamento
dell’acconto, la società scissa versa il proprio acconto nei modi ordinari, mentre la
società beneficiaria versa il proprio acconto se dovuto;
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ALTRE IMPOSTE
IVA: non sono considerate cessioni i passaggi di beni in dipendenza di scissioni.
Gli obblighi derivanti dall’applicazioni dell’Iva devono essere adempiute:
–
dalla società scissa con responsabilità solidale delle società beneficiarie, in caso di scissione
totale;
– dalle società beneficiare in caso di scissione parziale.
Imposta di registro: è applicata nella misura fissa di L.250.000.
Imposte ipotecarie e catastali: sono applicate nella misura fissa di L.250.000.
SCORPORAZIONE
NOZIONI GENERALI
Si tratta dell’operazione mediante la quale una società esistente pone in essere una nuova società da
essa controllata a cui conferisce parte del proprio patrimonio. È rilevante notare che la
scorporazione:
1)
2)
3)
4)
non produce l’estinzione della società scorporante;
non concerne il trasferimento di singoli beni, ma di un complesso aziendale;
mantiene immutato il capitale della nuova società;
rientra nella normativa fiscale relativa alle cessioni a titolo oneroso.
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