CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 17 LUGLIO 2001 per i dipendenti delle piccole e medie aziende della Comunicazione, dell’Informatica e dei Servizi Innovativi 1 Gennaio 2001 – 31 Dicembre 2004 con l’adesione dell’USPI (Unione Stampa Periodica Italiana) CCNL UNIMATICA CONFAPI Sintesi dei principali istituti La regolamentazione, in un unico momento normativo, del rapporto di lavoro dei dipendenti delle piccole e medie aziende della Comunicazione, dell’Informatica e dei Servizi Innovativi nasce da una visione estremamente innovativa dei comparti di riferimento e del mondo produttivo nel suo insieme. Il progetto, ambizioso quanto -nel medesimo tempo- complesso e stimolante, ha impegnato, per circa due anni, Unimatica-Confapi (circa 1000 Aziende del settore informatico) e Unigec-Confapi (circa 1400 aziende del comparto delle PMI grafiche, editoriali e cartarie, cartotecniche) con le controparti sindacali SLC-CGIL, FISTEL-CISL e UILSIC-UIL ed ha portato a siglare il nuovo CCNL del 17 luglio 2001. Il risultato ha indubbiamente premiato l’impegno di tutti coloro che hanno creduto nel progetto: da un lato è stata colmata una profonda lacuna riconoscendo finalmente al settore dell’Informatica e dei Servizi Innovativi la dovuta dignità, dall’altro, nel più generale ambito delle relazioni industriali, si è delineato un nuovo strumento che, riflettendo l’evoluzione del mercato, cerca di soddisfare le esigenze che lo esso esprime. Per quanto maggiormente attiene al settore delle Aziende Unimatica sono state analizzate le caratteristiche del comparto e, più precisamente, in sintonia con i processi evolutivi che lo caratterizzano ci si è impegnati a regolamentare alcuni particolari istituti al fine di renderli strumenti di facile fruibilità ed aumentare così le opportunità di sviluppo del settore nonché la sua base occupazionale. L’evoluzione dell’organizzazione del lavoro ha fatto emergere con assoluta chiarezza forti esigenze tra loro correlate: per le imprese, quella di dover fornire e garantire servizi, e/o assistenza, direttamente presso le sedi della propria clientela o, comunque, all’esterno della propria struttura, e ciò per periodi di tempo, se non continui, sempre più dilatati (al proposito si pensi all’importanza dei processi formativi che le aziende sono tenute ad effettuare per consentire ai propri dipendenti adeguate conoscenze professionali collegate alla costante e continua evoluzione del settore); per i lavoratori la necessità di non perdere importanti occasioni di lavoro, di formazione e di crescita professionale a causa della mancanza di adeguati strumenti contrattuali che, recepite le istanze di scomposizione dei processi produttivi e di mobilità espresse dal mercato, garantiscano un sistema dinamico nella gestione del rapporto di lavoro dipendente. Verificata l’inadeguatezza che i CCNL del Commercio e dell’Industria Metalmeccanica (contratti collettivi di lavoro tradizionalmente applicati dalle nostre imprese) dimostrano nel disciplinare il rapporto di lavoro subordinato nelle nostre Aziende, si è lavorato percorrendo contemporaneamente due diverse strade. Più precisamente, nel corso delle lunghe trattative con le OO.SS., da un lato si è cercato di normare istituti tradizionali in modo innovativo per adeguarli alle attuali istanze del mercato del lavoro (si pensi all’orario di lavoro annuale che prevede nuove forme di flessibilità, alla valorizzazione della polifunzionalità finalizzata alla crescita del lavoratore ed alla tutela della formazione), dall’altro si è anche ottenuta l’introduzione di istituti nuovi quali, ad esempio, il distacco, la reperibilità o il telelavoro. Vale ancora la pena ricordare, comunque, che la firma del CCNL non ha rappresentato che il raggiungimento del primo traguardo. E’ già al lavoro, infatti, l’Osservatorio di Settore con l’obbiettivo di proseguire, e comunque, promuovere l’adeguamento degli strumenti contrattuali e legislativi alla realtà © Copyright Unimatica Confapi Sintesi CCNL Comunicazione, Informatica e Servizi Innovativi 2 contemporanea del mondo delle imprese. Analizzate le caratteristiche del comparto, con particolare riguardo ai processi evolutivi che lo caratterizzano, sono state individuate le aree da regolamentare ed in esse si è cercato di intervenire per definire uno strumento contrattuale più rispondente alle attuali esigenze. Definite quelle che gli imprenditori della Categoria hanno riconosciuto come priorità, su esse si è concentrata l’attenzione per poter ottenere, sin dalla prima “tornata” contrattuale risultati tangibili e di sicura utilità per il comparto. In tale ottica, per esempio, il nuovo CCNL, per il settore informatico, offre un nuovo inquadramento per i lavoratori inseriti “nell’area tecnica”, disciplina l’istituto della reperibilità e del distacco ed definisce periodi di preavviso sensibilmente più lunghi a tutela degli investimenti formativi effettuati dalle Aziende informatiche e dei Servizi Innovativi. Volendo procedere ad una presentazione del nuovo CCNL, pur con tutti i limiti derivanti dall’estrema sintesi, pare opportuno richiamare l’attenzione sui seguenti punti. Per maggior chiarezza, alcuni istituti sono state schematizzati nell’allegata tabella di semplificazione e/o di comparazione con i CCNL di riferimento (Metalmeccanio PMI Confapi, Commercio e Telecomunicazioni). © Copyright Unimatica Confapi Sintesi CCNL Comunicazione, Informatica e Servizi Innovativi 3 ! Validità e limiti di applicabilità del CCNL Per quanto riguarda le PMI, dell’Informatica e dei Servi Innovativi, rientrano nella sfera di applicazione del presente CCNL le Aziende che svolgono le seguenti attività: # i servizi di informatica, telematica, progettazione, realizzazione e sviluppo di software, implementazione e manutenzione di hardware; # la progettazione, produzione, distribuzione, manutenzione ed assistenza di software di qualunque tipo e natura (gestionale, multimediale, di comunicazione, WEB ed affini); # l’assemblaggio, la commercializzazione, il noleggio, la manutenzione di apparecchiature informatiche e di telecomunicazione. Rientrano in tale attività quelle nelle quali la commercializzazione dei prodotti risulta strumentale all’erogazione di servizi informatici; # i servizi innovativi rientranti nell’ambito di attività di consulenza (informatica, organizzativa, direzionale, qualità ed affini), fatta eccezione per quelli per cui sia richiesta iscrizione ad albi professionali. # le ricerche di mercato economiche, i sondaggi di opinione e telemarketing, call center; # la produzione e gestione di servizi multimediali e di rete e della relativa apparecchiatura, commercio elettronico; METALMECCANICA Piccola e media industria Sottoscritto il 7 luglio 1999 © Copyright Unimatica Confapi COMMERCIO Confcommercio IMPRESE ESERCENTI SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONI VIGENZA DEL CONTRATTO In vigore dal 1 gennaio 1999 Sottoscritto il 20 giugno 2000 Sintesi CCNL Comunicazione, Informatica e Servizi Innovativi UNIMATICA CONFAPI In vigore dal 1 gennaio 2002 4 ! Orario di lavoro Ferma restando la possibilità, se preferito, di mantenere l’orario di lavoro del contratto di provenienza, il normale orario di lavoro medio settimanale è pari a 38 ore e 30 minuti (con assorbimento di tutte le riduzioni di orario previste nei precedenti rispettivi ccnl). Fermo restando il non superamento delle 48 ore settimanali, tale orario medio settimanale può essere raggiunto in periodi plurisettimanali, comunque non superiori all’anno, con settimane a maggiore o minore orario, sia per tutta l’azienda che per reparti, uffici, aree di lavoro, gruppi di lavoratori, specifiche mansioni o singoli lavoratori. L’orario di riferimento, come sopra definito, potrà essere variato dall’azienda a fronte di esigenze produttive non preventivabili all’atto della definizione; in tal caso i lavoratori interessati dovranno essere preavvertiti con almeno 36 ore di anticipo. Tanto premesso, al fine di offrire la maggior possibilità di personalizzazione degli orari e stata anche introdotta la possibilità di gestire la cosiddetta flessibilità e la “banca ore” così come schematizzato nella tabella riassuntiva e comparativa. METALMECCANICA Piccola e media industria COMMERCIO Confcommercio IMPRESE ESERCENTI SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONI UNIMATICA CONFAPI ORARIO DI LAVORO 40 ORE 40 ORE 38 ORE e 30 MINUTI settimanali distribuibili, nei singoli settimanali con la possibilità di giorni, anche in modo non uniforme. organizzarsi in: - 39 ore settimanali, che si realizzano mediante assorbimento di 36 ore di permessi per riduzione annua dell'orario di lavoro; - 38 ore settimanali, che si realizzano mediante assorbimento di 72 ore di permessi per riduzione annua dell'orario di lavoro ed ex festività. settimanali distribuite su 5 o 6 giorni. Possibilità di modificare le ordinarie modalità di collocazione della prestazione previo accordo con RSU (eventuale maggiorazione del 10%). medie settimanali, con assorbimento delle riduzioni di orario annue. L'orario settimanale può essere realizzato anche come media nell'arco dell'anno attraverso cicli plurisettimanali, ai quali può farsi ricorso anche per singoli reparti. Totale ore annue: Totale ore annue: Totale ore annue: 40 x 52 sett. 40 ORE Totale ore annue: = © Copyright Unimatica Confapi 2.080 40 x 52 sett. = 2.080 40 x 52 sett. = 2.080 Sintesi CCNL Comunicazione, Informatica e Servizi Innovativi 38,5 x 52 sett. = 2.002 5 METALMECCANICA Piccola e media industria # # COMMERCIO Confcommercio 72 ore mediante la concessione # di corrispondenti permessi retribuiti. 32 ore retribuite quali ex # festività. Tot. 104 ore IMPRESE ESERCENTI SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONI UNIMATICA CONFAPI RIDUZIONE ORARIO SU BASE ANNUA Contratto - ex festività L'orario di lavoro è ridotto di ogni anno di: 72 ore fruibili con permessi # 72 ore in ragione del servizio # 24 ore (residue) quali retribuiti individuali (56 sino a 15 prestato. festività. dip.). # 32 ore retribuite quali ex Le riduzioni di orario sono 32 ore retribuite quali ex festività. assorbite dall’orario settimanale. festività. Tot. 104 ore Tot. 104 ore Tot. ex già 24 ore (88 sino a 15 dip.) ORE/ANNO DI LAVORO AL NETTO DELLE RIDUZIONI Orario lavoro annuo: a dedurre Riduzioni orario annue: 2.080 r Orario lavoro annuo: 104 r Riduzioni orario annue: Totale ore di lavoro: 1976 © Copyright Unimatica Confapi a dedurre 2.080 r Orario lavoro annuo: a dedurre 104 r Riduzioni orario annue: Totale ore di lavoro: 1976 2.080 r Orario lavoro annuo: 104 r Riduzioni orario annue: Totale ore di lavoro: 1976 Sintesi CCNL Comunicazione, Informatica e Servizi Innovativi a dedurre 2.002 r 24 r Totale ore di lavoro: 1978 6 METALMECCANICA Piccola e media industria COMMERCIO Confcommercio IMPRESE ESERCENTI SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONI UNIMATICA CONFAPI FLESSIBILITA’ & BANCA ORE Possibilità di superare l'orario La durata dell’orario potrà risultare contrattuale fino al limite di 44 ore anche da media plurisettimanale settimanali, per un massimo di 16 nell’arco di ciascun semestre con un settimane. Ai lavoratori con orario di massimo di 48 ore settimanali e 12 40 ore settimanali cui si applica tale giornaliere ed un minimo di 32 ore. flessibilità sono riconosciute ulteriori Possibilità di orari: 8 ore di permesso per riduzione # spezzati: con intervallo non annua di orario. retribuito (ogni periodo di I limiti indicati possono essere prestazione non inferiore alle 3 superati con accordi integrativi, fino ore); ad un massimo di 48 ore settimanali # continuati: senza interruzioni per 24 settimane. (intervallo tra periodi lavorati non superiore alle 4 ore). Possibilità di mutare l’orario di riferimento. Fermo restando il pagamento della retribuzione mensile ordinaria, verrà tenuta una contabilità per singolo dipendente relativa al saldo positivo o negativo degli scostamenti rispetto all’orario ordinario di riferimento che consente il raggiungimento dell'orario normale di lavoro annuo. Qualora alla scadenza dell’anno solare, o del diverso periodo concordato, il saldo della prestazione lavorativa non fosse a pareggio si opererà con le seguenti modalità: BANCA ORE saldo positivo: del lavoratore di Istituto previsto e demandato a - per il 60 % delle ore si procederà Possibilità di recupero, a scelta del Possibilità lavoratore, delle ore di straordinario recuperare individualmente il 50% successivo accordo con decorrenza all’effettivo pagamento delle quote di delle ore prestate in regime di 2002. effettuate retribuzione ordinaria e relative flessibilità. maggiorazioni - per il 40 % si procederà a programmare le modalità di recupero nell’anno solare successivo, fermo restando che le stesse ore verranno considerate ore lavorative ordinarie a tutti gli effetti. saldo negativo: previo esame con RSU si procederà ad effettuare le relative compensazioni con le ore di riposo a titolo di ex festività e di riposi retribuiti maturati e non goduti fino a concorrenza (fino ad 80 ore potranno essere considerate credito di prestazioni lavorative per l’impresa, ovvero, tramite accordo con l’interessato, verranno compensate con quote individuali di ferie maturate e non godute.) L'orario normale può essere realizzato come media annuale con un minimo di 35 ed un massimo di 45 ore per settimana. Qualora non venga effettuata la compensazione, le ore eccedenti le 40 settimanali si considerano di lavoro straordinario e vengono compensate con una maggiorazione pari al 10% (15% per le ore prestate di Sabato) da calcolarsi sui minimi tabellari conglobati. © Copyright Unimatica Confapi Sintesi CCNL Comunicazione, Informatica e Servizi Innovativi 7 ! Classificazione del personale nell’Area Tecnica A fronte della specificità di alcune figure professionali (si pensi ai sistemisti, ai programmatori o agli analisti), ed al fine di garantire quella semplificazione ed elasticità che oggi l’evoluzione del mercato richiede, si è identificata un’area tecnica nella quale inserire detti lavoratori costruendo un innovativo sistema di inquadramento basato fondamentalmente sulle declaratorie e non sui classici profili professionali. Schema inquadramento Premesso che l’analisi di un progetto complessivo di riclassificazione dei lavoratori sarà oggetto di speciali sessioni di lavoro dell’Osservatorio nazionale, al momento, si sono individuate le sei declaratorie riportate nella sottostante tabella: Livelli Declaratorie Q Quadri: lavoratori che, dipendendo unicamente dalla direzione aziendale, in autonomia partecipano stabilmente e fattivamente alla definizione degli obiettivi e delle strategie aziendali, alla gestione delle risorse. 2° Lavoratori cui sono affidate funzioni direttive che comportano la responsabilità, con o senza poteri di coordinamento, ed il controllo di settori dell’attività aziendale o, comunque, di importanti funzioni della stessa, con ampia discrezionalità di giudizio, e di poteri, che sono, comunque, definiti dalla direzione aziendale, nonché lavoratori con mansioni specialistiche di elevato livello che operano individualmente ed autonomamente su obiettivi e/o progetti indicati dall’Azienda. 4° Lavoratori che, con autonomia operativa e decisionale nell’ambito delle funzioni loro assegnate, svolgono mansioni che, pur senza essere necessariamente di coordinamento, richiedono competenze professionali di rilievo ed una significativa esperienza, già acquisita, nell’esercizio delle funzioni stesse. 6° Lavoratori impegnati in lavori qualificati che richiedono specifica preparazione professionale e una particolare formazione. 7° Lavoratori in possesso di nozioni di base relative all’area di attività. 9° Lavoratori senza specifica esperienza, o provenienti dall’apprendistato, per la durata di 12 mesi. © Copyright Unimatica Confapi Sintesi CCNL Comunicazione, Informatica e Servizi Innovativi 8 ! Distacco Il confronto con la controparte sindacale ha evidenziato (ed ha fatto esplicitamente riconoscere nel nuovo testo contrattuale) quanto l’evoluzione del mercato, con le sue nuove esigenze, costringa le Aziende del settore a fornire ed assicurare, con sempre maggior frequenza, la propria attività ed assistenza, tramite proprio personale dipendente, direttamente presso la sede dei clienti. In riferimento a ciò, e in Italia per la prima volta in un CCNL per l’Impresa privata, le Aziende, sempre e solo per un proprio ed esclusivo interesse che abbia rilevanza giuridica, avranno la facoltà di distaccare il proprio lavoratore presso terzi, in genere temporaneamente e comunque per almeno 15 giorni, modificando così la modalità di esecuzione della prestazione lavorativa che in tal modo potrà essere a favore di un soggetto diverso cui saranno demandati esclusivamente i necessari ed indispensabili poteri direttivi e disciplinari. Tutti gli altri aspetti del rapporto di lavoro, che non attengano alla modalità di esecuzione delle mansioni, restano, pertanto, invariati ed il datore di lavoro, che continuerà ad essere il titolare del potere direttivo, resterà l’unico soggetto tenuto a tutti gli adempimenti dei previsti obblighi retributivi, previdenziali e contributivi. METALMECCANICA Piccola e media industria COMMERCIO Confcommercio Non normato Non normato IMPRESE ESERCENTI SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONI UNIMATICA CONFAPI DISTACCO Non normato L’Azienda per un proprio ed esclusivo interesse che abbia rilevanza giuridica, ha la facoltà di distaccare il proprio lavoratore presso terzi, in genere temporaneamente, modificando così la modalità di esecuzione della prestazione lavorativa che in tal modo potrà essere a favore di un soggetto diverso cui saranno demandati esclusivamente i necessari ed indispensabili poteri direttivi e disciplinari. Tutti gli altri aspetti del rapporto di lavoro, che non attengano alla modalità di esecuzione delle mansioni, restano, pertanto, invariati. Il rapporto di lavoro continuerà quindi ad essere disciplinato dal presente CCNL, e dalle norme di legge applicabili, ed il datore di lavoro, che continuerà ad essere il titolare del potere direttivo, resterà l’unico soggetto tenuto a tutti gli adempimenti dei previsti obblighi retributivi, previdenziali e contributivi. ! © Copyright Unimatica Confapi Sintesi CCNL Comunicazione, Informatica e Servizi Innovativi 9 ! Tutela della formazione Preavviso in caso di dimissioni Il nuovo CCNL ha finalmente recepito in modo concreto l’importanza e la valenza del momento formativo, e ciò con particolare riguardo alle aziende informatiche ove si assiste all’incessante avvento e crescita di nuove figure professionali. Si è infatti potuto definire una più dettagliata disciplina per incentivare le aziende del comparto a investire in progetti formativi garantendo, in tal modo, una costante e tangibile crescita professionale dei lavoratori e, più in generale, assicurando maggior stabilità e trasparenza al mercato del lavoro di appartenenza. Per ottenere tale risultato si è riusciti ad incrementare i periodi di preavviso, in caso di dimissioni, dei lavoratori inquadrati nell’area tecnica del settore informatico. La nuova normativa prevede quindi, come ipotesi base, che: Inquadramenti Q – 1° e 2° livello Fino al 3° livello Anzianità di servizio Fino a 5 anni Oltre 5 e fino a 10 anni Oltre 10 anni 3 mesi 2 mesi 3,5 mesi 2,5 mesi 4,5 mesi 3 mesi I periodi minimi sopra indicati saranno però incrementati, di due mesi di effettivo lavoro, se il lavoratore in questione dovesse aver partecipato, nei 24 mesi precedenti alla presentazione delle dimissioni, a interventi formativi teorici o teorico-pratici con la partecipazione di docenti esterni. In aggiunta a quanto sopra previsto, i termini di preavviso saranno incrementati di ulteriori due mesi, se il lavoratore dovesse aver effettuato, nei 36 mesi precedenti alla presentazione delle dimissioni, un intervento formativo certificato da società produttrici di hardware e/o software, o da società da queste ultime autorizzate, che lo renda titolare di certificazione professionale, e il cui costo sia stato sostenuto dall’Azienda. © Copyright Unimatica Confapi Sintesi CCNL Comunicazione, Informatica e Servizi Innovativi 10 METALMECCANICA Piccola e media industria COMMERCIO Confcommercio IMPRESE ESERCENTI SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONI UNIMATICA CONFAPI PREAVVISO Liv ≥5 anni 6 a 10 Oltre Liv 9a7 6 5 4a2 2 1.5 1.5 1 3 2.5 2 1.5 4 3 2.5 2 Qe1 2e3 4e5 Op Ven © Copyright Unimatica Confapi ≥5 anni 2 1 20 gg 1 Area tecnica 6 a 10 oltre Liv ≥5 anni 6 a 10 oltre Liv ≥5 anni 6 a 10 oltre 3 1.5 1 1.5 4 2 1.5 2 7e6 5 4a1 2 1.5 1 3 2 1.5 4 2.5 2 Q /1 e 2 Fino 3 3 2 3.5 2,5 4.5 3 Sintesi CCNL Comunicazione, Informatica e Servizi Innovativi Per il lavoratore che avesse partecipato, nei 24 mesi precedenti alla presentazione delle dimissioni, a interventi formativi teorici o teoricopratici con la partecipazione di docenti esterni, il periodo di preavviso individuale come sopra determinato è incrementato di n. 2 mesi di effettivo lavoro. Inoltre, per lavoratore che abbia effettuato, nei 36 mesi precedenti alla presentazione delle dimissioni, un intervento formativo, certificato da società produttrici di hardware e/o software, o da società da quest’ultime autorizzate, che lo renda titolare di certificazione professionale, e il cui costo sia stato sostenuto dall’Azienda, i termini di preavviso sono incrementati di ulteriori n. 2 mesi. 11 ! Reperibilità Allo scopo di garantire la continuità funzionale dei servizi e, comunque, in tutti quei casi in cui l’intervento del dipendente non possa essere rinviato ad un momento di normale orario di lavoro, al lavoratore potrà essere richiesto di rimanere a disposizione seppur non presso la sede operativa, ed essere pronto a prestare la propria attività lavorativa, oltre il normale orario di lavoro. L’introduzione di tale norma, non prevista nei CCNL Unionmeccanica-Cofapi e Commercio, consentirà alle Aziende da un lato di poter esigere la prestazione e, dall’altro, di non essere costrette a concordare con il lavoratore il relativo trattamento economico in quanto già contrattualmente previsto. Il servizio di reperibilità dovrà essere garantito secondo le seguenti modalità: # Intervento “da remoto” Reperibilità finalizzata ad un intervento a distanza con mezzi telematici o, in ogni caso, con sistemi che non richiedano l’intervento fisico dell’operatore in loco per risolvere la situazione di emergenza segnalata; # Intervento “in loco” Reperibilità finalizzata ad un intervento che, oltre alle caratteristiche di cui sopra, richieda l’intervento fisico dell’operatore sul luogo dove é stata segnalata l’emergenza entro un termine massimo di 60 minuti dalla richiesta. Ai lavoratori reperibili sarà riconosciuta un’indennità specifica, e differenziata in funzione del tipo di disponibilità prestata secondo la sottostante tabella: Percentuali per indennità di reperibilità Fascia oraria Diurno (sino alle 22.00) Notturno (22.00 – 6.00) Festivo Reperibilità per intervento da remoto 5% 7,5 % 10 % Reperibilità per intervento sul sito 9% 12 % 16 % L’indennità di reperibilità sarà riconosciuta, nella sola maggiorazione sopra prevista, per ogni ora di reperibilità richiesta nell’ambito dei periodi stabiliti, oltre il normale orario di lavoro, da calcolarsi sullo stipendio spettante. Oltre all’indennità di cui sopra, al lavoratore cui venga richiesto di intervenire, saranno corrisposte le seguenti retribuzioni orarie: © Copyright Unimatica Confapi Sintesi CCNL Comunicazione, Informatica e Servizi Innovativi 12 Percentuali per indennità di intervento da remoto sul sito Fino alle 22.00 Dalle 22.00 alle 06.00 Festivo Fino alle 22.00 Dalle 22.00 alle 06.00 Festivo Retribuzione oraria maggiorata del 15 % Retribuzione oraria maggiorata del 27 % Retribuzione oraria maggiorata del 30 % Retribuzione oraria maggiorata del 30 % Retribuzione oraria maggiorata del 54 % Retribuzione oraria maggiorata del 60 % Gli importi erogati, sia a titolo di indennità di reperibilità che per indennità di intervento, sono ad ogni effetto onnicomprensivi dell’incidenza su qualsiasi istituto contrattuale e/o di legge. © Copyright Unimatica Confapi Sintesi CCNL Comunicazione, Informatica e Servizi Innovativi 13 METALMECCANICA Piccola e media industria COMMERCIO Confcommercio Non normato Non normato © Copyright Unimatica Confapi IMPRESE ESERCENTI SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONI REPERIBILITA’ … lavoratore a disposizione dell’Azienda per assicurare, secondo un programma predisposto da quest’ultima, la continuità dei servizi, la funzionalità degli impianti e il presidio del mercato di riferimento. …Per intervento in reperibilità s’intende l’attività svolta dal lavoratore a seguito di segnalazione di criticità e fino al ripristino della funzionalità … Ai lavoratori in reperibilità le Aziende riconosceranno trattamenti retributivi specifici differenziati tra il trattamento di disponibilità e quello di intervento, tra loro non cumulabili, che potranno essere rapportati a quote orarie della retribuzione mensile ovvero consistere in importi forfettari lordi. Sintesi CCNL Comunicazione, Informatica e Servizi Innovativi UNIMATICA CONFAPI Allo scopo di garantire la continuità funzionale dei servizi, all’operatore potrà essere richiesto di rimanere a disposizione ed essere pronto a prestare la propria attività lavorativa, oltre il normale orario di lavoro. Nell’eventualità siano previsti dei turni, l’operatore non potrà rifiutare la propria reperibilità, salvi obiettivi impedimenti personali, purché essa sia richiesta con un preavviso di almeno 48 ore nell’ambito di programmi plurisettimanali predisposti dall’azienda previa verifica con la R.S.U. o, in mancanza, con le Organizzazioni sindacali territoriali. Fatto salvo il rispetto delle norme in materia di riposo domenicale e giornaliero, l’impegno di reperibilità per ogni singolo operatore non potrà essere superiore a 15 giorni/mese, salvo diverso accordo scritto e, comunque, NON potrà protrarsi oltre 6 giorni consecutivi. Il Servizio di Reperibilità potrà avere le seguenti articolazioni: Intervento “da remoto” Reperibilità finalizzata ad un intervento a distanza con mezzi telematici o, in ogni caso, con sistemi che non richiedano l’intervento fisico dell’operatore in loco per risolvere la situazione di emergenza segnalata; Intervento “sul sito” Reperibilità finalizzata ad un intervento che, oltre alle caratteristiche di cui sopra, richieda l’intervento fisico dell’operatore sul luogo dove é stata segnalata l’emergenza entro un termine massimo di 60 minuti dalla richiesta. Per il Servizio di Reperibilità all’operatore saranno riconosciute due speciali indennità, sia in relazione al tipo di reperibilità richiesta, e prestata, (per ogni ora la sola maggiorazione da un minimo del 5% ad un massimo del 16%), sia in relazione all’eventuale intervento effettuato (retribuzioni orarie maggiorate da un minimo del 15% ad un massimo del 60%). 14 ! Missioni e trasferte In materia sono state apportate significative novità al fine di assicurare una normativa chiara e di facile applicazione. In particolare si sono perseguiti due risultati: da un lato offrire validi automatismi per limitare al minimo le possibilità di contenzioso o, comunque, di contestazioni (si pensi alla sempre complessa disciplina delle “ore viaggio”), dall’altro, garantendo alle Aziende una disciplina contrattuale completa degli istituti, si è cercato di liberarle dall’onere di dover affrontare direttamente trattative, generalmente complesse ed onerose, per regolamentare, al proprio interno, le missioni e le trasferte. - Per missione si intende l’effettuazione della prestazione lavorativa che implichi una permanenza fuori dalla normale sede di lavoro e generalmente fuori dal comune ove è sita l’azienda. - Per trasferta s’intende quella missione che abbia entrambe le seguenti caratteristiche: o si protragga oltre le 12 ore; o si svolga in un luogo distante almeno 50 Km dalla sede dell’azienda. Pertanto al lavoratore in missione/trasferta saranno rimborsate le spese effettive di viaggio, quelle necessarie per l'espletamento della missione nonché quelle di vitto e di alloggio, a piè di lista, nei limiti della normalità, sempre che la durata del servizio obblighi il lavoratore ad affrontare tali spese. Al lavoratore in trasferta, invece, verrà corrisposta un’indennità pari al 50% della retribuzione giornaliera, a titolo di rimborso spese non documentabili. Nell’eventualità la trasferta sia di durata superiore alle 24 ore tale indennità verrà calcolata moltiplicando la percentuale della retribuzione giornaliera, prevista per le varie fattispecie, per il numero dei giorni di missione. Bisogna sottolineare che il trattamento di cui sopra assorbe anche l'eventuale compenso per il tempo di viaggio, le anticipazioni e le impreviste protrazioni di orario che la trasferta comporta. Solamente nell’eventualità che il datore di lavoro richieda esplicitamente delle prestazioni di lavoro effettivo, oltre la durata dell'orario normale giornaliero, tali prestazioni saranno remunerate con le maggiorazioni previste per lo straordinario. Nell’eventualità che le trasferte abbiano durata superiore ad un mese, la maggiorazione del 50%, sopra prevista, sarà ridotta al 35% per il secondo mese e al 20% per i mesi successivi. Stessa indennità del 20% è riconosciuta quando la frequenza dei viaggi costituisca caratteristica propria delle mansioni che il lavoratore normalmente disimpegna. Tali indennità non fanno parte della retribuzione a nessun effetto contrattuale, intendendosi per tale l’incidenza sui vari istituti contrattuali nonché sugli istituti di legge quali ad esempio il TFR. Tali indennità altresì non si cumulano con eventuali trattamenti aziendali, ed individuali, in atto a tale titolo riconoscendosi al lavoratore la facoltà di optare per il trattamento da esso ritenuto più favorevole. Come sopra accennato è stata anche regolamentata l’ipotesi di missioni, normalmente fuori dal comune di residenza dell’azienda, e comunque ad una distanza inferiore ai 50 Km, di durata inferiore o pari a 12 ore. In tale eventualità, al lavoratore verrà riconosciuto un compenso per il tempo di viaggio, preventivamente approvato dall'azienda, in base ai mezzi di trasporto dalla stessa autorizzati per raggiungere la località di destinazione e viceversa, nelle seguenti misure: (a) Normale retribuzione per tutto il tempo coincidente col normale orario giornaliero di lavoro in atto nello stabilimento di origine. (b) Corresponsione di un importo pari al 50% della retribuzione oraria ordinaria per le ore di missione eccedenti il normale orario di lavoro di cui al punto (a) con esclusione di qualsiasi maggiorazione (lavoro supplementare, straordinario ecc.). In ogni caso, il tempo di viaggio dovrà essere comunicato all'azienda per il necessario riscontro agli effetti del compenso. © Copyright Unimatica Confapi Sintesi CCNL Comunicazione, Informatica e Servizi Innovativi 15 E così schematizzando: TRASFERTE Trasferte abituali > 1 mese 1° mese Indennità 50% Indennità 50% 2° mese Indennità 50% Indennità del 20% per giorni di trasferta Indennità 35% 3° mese Indennità 20% Tali trattamenti assorbono il compenso per il tempo di viaggio e eventuali anticipazioni e/o protrazioni impreviste di orario. > 12 ore ≤ 24 ore © Copyright Unimatica Confapi > 24 ore Sintesi CCNL Comunicazione, Informatica e Servizi Innovativi 16 METALMECCANICA Piccola e media industria COMMERCIO Confcommercio IMPRESE ESERCENTI SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONI Agli impiegati in trasferta spetta il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio o una diaria giornaliera. In caso di missione temporanea fuori della propria residenza compete (fatta eccezione per gli operatori di vendita): 1) il rimborso delle spese effettive di viaggio; 2) il rimborso delle spese effettive per il trasporto del bagaglio; 3) il rimborso delle spese postali, telegrafiche ed altre, sostenute in esecuzione del mandato nell'interesse dell'azienda; 4) una diaria non inferiore al doppio della quota giornaliera della retribuzione di fatto Senza pernottamento fuori sede la diaria sarà ridotta di un terzo. Riduzione del 10% se: - le attribuzioni del lavoratore comportano viaggi abituali; - durata oltre un mese. Facoltà di corrispondere un rimborso a piè di lista delle spese di vitto e alloggio, con trattamento uniforme per tutto il personale. Per brevi trasferte in località vicine verrà rimborsata la spesa effettiva del viaggio e quella di soggiorno. UNIMATICA CONFAPI TRASFERTE © Copyright Unimatica Confapi Al lavoratore inviato fuori dal suo normale ambito territoriale, che non fruisca dei servizi aziendali, sono rimborsate spese effettive di viaggio (mezzi di trasporto normali), vitto e alloggio ovvero verrà corrisposta un’indennità di trasferta. Gli importi saranno riferiti ai trattamenti individuali secondo la prassi aziendale. Sintesi CCNL Comunicazione, Informatica e Servizi Innovativi Rimborso delle spese effettive di viaggio, delle altre spese vive necessarie per l'espletamento della missione e di quelle per vitto ed alloggio (nei limiti della normalità). Al lavoratore in trasferta (missione oltre le 12 ore ad una distanza di almeno 50 Km) spetta una indennità pari al 50% della retribuzione giornaliera, quale rimborso spese non documentabili. Oltre le 24 ore l'indennità di cui sopra sarà moltiplicata per il numero dei giorni di missione e assorbe anche l'eventuale compenso per il tempo di viaggio, e le impreviste protrazioni di orario comportate dalla missione. Se la trasferta si protrae oltre il mese l’indennità verrà corrisposta nella misura del 35% e, dopo il secondo mese, nella misura del 20%. L'indennità di cui ai commi precedenti sarà corrisposta nella misura del 20% quando la frequenza dei viaggi costituisca caratteristica propria delle mansioni che il lavoratore normalmente disimpegna. Nel caso di missioni di durata inferiore o pari a 12 ore al lavoratore spetta un compenso per il tempo di viaggio, preventivamente approvato dall'azienda, in base ai mezzi di trasporto dalla stessa autorizzati, nelle seguenti misure: a) Corresponsione della normale retribuzione per tutto il tempo coincidente col normale orario giornaliero di lavoro in atto nello stabilimento di origine. b) Corresponsione di un importo pari al 50% per le ore eccedenti il normale orario di lavoro di cui al punto a) con esclusione di qualsiasi maggiorazione (lavoro supplementare, straordinario ..).Il tempo di viaggio dovrà essere comunicato all'azienda per il necessario riscontro agli effetti del compenso. 17 Altri istituti rilevanti METALMECCANICA Piccola e media industria COMMERCIO Confcommercio IMPRESE ESERCENTI SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONI UNIMATICA CONFAPI INQUADRAMENTO # 9 livelli e relativa descrizione delle mansioni # 8 livelli e relativa descrizione delle mansioni # 7 livelli e relativa descrizione delle mansioni # # Area tecnica: 5 soli livelli (oltre ad 1 di “entrata” con automatismo contrattuale di crescita dopo 12 mesi) senza descrizione delle singole mansioni. Area tradizionale: 11 livelli e descrizione profili CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO Rapporto percentuale tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato 17% dei dipendenti a tempo 13% della media annua dei # 10 % dell'organico in ogni unità # # 12 %, per unità produttive fino a # indeterminato (sono comunque lavoratori occupati, a tempo produttiva. 100 dipendenti (minimo pari a 3 consentite 10 assunzioni ed in indeterminato, nell’azienda alla Fino a 30 dipendenti possibilità di unità); casi particolari detti limiti si data del 31/12 dell’anno # 8 %, per unità produttive con assunzione sino a 3 tre lavoratori. possono superare). precedente (limite elevato al 15% oltre 100 dipendenti (minimo pari Detti limiti possono essere superati Durata per le zone del Mezzogiorno con accordi integrativi. a 12 unità) individuate dal DPR 218 del 6 La durata massima del contratto a Durata Possibilità di aumentare la termine è di mesi 6 rinnovabile una marzo 1978). percentuale mediante accordo Non meno di un mese e non più di Il minimo consentito è pari a 5 unità sola volta. dodici comunque prorogabili. sindacale. e, a livello aziendale, si può Nei calcoli si arrotonda all'unità concordare un aumento di un superiore. ulteriore 5%. MENSILITA’ AGGIUNTIVE mensilità, in Tredicesima mensilità in occasione Tredicesima mensilità in occasione Tredicesima mensilità corrisposta Tredicesima della ricorrenza natalizia pari a una della ricorrenza natalizia pari a una in occasione della ricorrenza natalizia occasione del Natale, pari a 30/26 e ragguagliata all’intera retribuzione della retribuzione mensile di fatto. mensilità di fatto. mensilità di fatto. mensile percepita. Quattordicesima mensilità entro il 1° luglio (commisurata alla retribuzione mensile di fatto in atto al precedente 30 giugno). © Copyright Unimatica Confapi Sintesi CCNL Comunicazione, Informatica e Servizi Innovativi 18 METALMECCANICA Piccola e media industria COMMERCIO Confcommercio IMPRESE ESERCENTI SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONI UNIMATICA CONFAPI MALATTIA In caso di malattia i lavoratori non in prova hanno diritto alla conservazione del posto per i seguenti periodi: In caso di malattia i lavoratori non in Conservazione posto per lavoratori (a In caso di malattia i lavoratori non in prova hanno diritto alla conservazione tempo indeterminato non in prova): prova hanno diritto alla conservazione del posto per un periodo di: del posto per Comporto breve: Anni di servizio fino al 3° dal 4° al 6° oltre il 6° - 180 giorni (nell'anno solare) Durata 6 mesi 9 mesi 12 mesi Comporto lungo: Il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto per un ulteriore periodo pari a 50% della misura ordinaria quando: a) in presenza di un evento morboso continuativo o interrotto da un'unica ripresa del lavoro per un periodo non superiore a 2 mesi; b) si siano verificate, nei 3 anni precedenti ogni nuovo ultimo episodio morboso, almeno due malattie comportanti ciascuna un'assenza continuativa di almeno 3 mesi; c) alla scadenza del periodo stesso il lavoratore abbia in corso una malattia con prognosi pari o superiore a 3 mesi. Trattamento economico: (a carico dell'azienda) fino a concorrenza delle seguenti aliquote della retribuzione: fino a 3 anni servizio: - primi 2 mesi 100 % - 4 mesi successivi 50 % dal 4 a 6 anni: - primi 3 mesi 100 % - 6 mesi successivi 50 % oltre 6 anni - primi 4 mesi 100 % - 8 mesi successivi 50% © Copyright Unimatica Confapi -365 gg di calendario (Con evento morboso continuativo, ed unica eventuale ripresa non superiore a due mesi, c’è ulteriore periodo di 120 gg) Il conteggio dei giorni è riferito ai tre anni precedenti ogni diverso periodo morboso. Trattamento economico: Trattamento economico: I lavoratori hanno diritto, oltre - 180 gg retr. al 100%; all'indennità giornaliera anticipata dal - 185 gg. retr. al 50%. datore di lavoro per conto dell'INPS, ad un trattamento integrativo a carico dell'azienda fino a concorrenza delle seguenti aliquote della retribuzione di fatto: Durata dell'assenza: % dal 1° al 3° giorno 100 dal 4° al 20° giorno 75 dal 21° giorno 100 Sintesi CCNL Comunicazione, Informatica e Servizi Innovativi - 15 mesi, anzianità. senza interruzione di L'obbligo di conservazione cessa se nell'arco di 36 mesi (pari a 1095 giorni di calendario) il lavoratore raggiunge, anche con più malattie, il limite predetto. Trattamento economico: Interamente a carico dell'azienda, fino a concorrenza delle seguenti aliquote della normale retribuzione: Durata dell'assenza % primi 6 mesi 100 4 mesi successivi 50 19 METALMECCANICA Piccola e media industria COMMERCIO Confcommercio IMPRESE ESERCENTI SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONI TELELAVORO Normato separatamente con accordo …. modalità di prestazione lavorativa del 20/6/1997 effettuata per esigenze di servizio mediante l’impiego non occasionale di strumenti telematici da un luogo distante e diverso rispetto alla sede aziendale conseguente modificazione del luogo di adempimento dell’obbligazione lavorativa … secondo modalità logistico operative riconducibili alle seguenti principali tipologie: Telelavoro domiciliare; Telelavoro da postazioni satellite. Le diverse configurazioni del telelavoro non incidono sull’inserimento del lavoratore nell’organizzazione aziendale né sulla connotazione giuridica del rapporto di lavoro subordinato…. Eventuali discipline di carattere applicativo dell’istituto saranno oggetto di esame congiunto a livello aziendale. © Copyright Unimatica Confapi Sintesi CCNL Comunicazione, Informatica e Servizi Innovativi UNIMATICA CONFAPI .. lavoratore dipendente che opera, prevalentemente, fuori dalla sede aziendale. Principali tipologie: telelavoro domiciliare; telelavoro da centri o postazioni remote; Possibilità di convocare il lavoratore e di richiedere, per determinati periodi, che la prestazione lavorativa venga effettuata in Azienda. Da concordare con atto scritto: luogo di lavoro, particolari modalità di svolgimento delle mansioni, modalità di contatto con l’Azienda, durata dell’orario, fasce orarie per le connessioni operative con l’Azienda, orari di disponibilità a recarsi in Azienda, durata del rapporto, eventuali condizioni di reversibilità. Fermo restando l’orario settimanale, possibilità di organizzarlo, nell’ambito della giornata, con diversa collocazione e durata. Divieto per il telelavoratore, senza preventiva autorizzazione, di svolgere lavoro per conto proprio o per terzi con i mezzi messi a disposizione dall’Azienda. Possibilità di visite ispettive di rappresentanti dell’azienza anche per motivi tecnici o di sicurezza. Totale volontarietà dell’istituto. 20 METALMECCANICA Piccola e media industria Non normato © Copyright Unimatica Confapi COMMERCIO Confcommercio IMPRESE ESERCENTI SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONI CONTRATTO RIPARTITO (Job sharing) Non normato Contratto di lavoro subordinato stipulato tra azienda e, generalmente, due lavoratori responsabili in solido per l’adempimento di una obbligazione lavorativa a tempo pieno. … ogni lavoratore è personalmente, e direttamente, responsabile dell’adempimento dell’intera obbligazione lavorativa. ..il trattamento economico, e normativo, è riconosciuto in proporzione alla quantità di lavoro effettivamente prestato. Stante la natura innovativa dell’istituto si concorda che l’applicazione avrà carattere sperimentale. Sintesi CCNL Comunicazione, Informatica e Servizi Innovativi UNIMATICA CONFAPI Contratto di lavoro subordinato stipulato per iscritto tra azienda e, generalmente, due lavoratori solidalmente responsabili per l’adempimento di una obbligazione lavorativa a tempo pieno che deve prevedere le modalità di svolgimento della prestazione ed i richiami alla legge ed al CCNL. Ogni singolo lavoratore è personalmente, e direttamente, responsabile dell’adempimento dell’intera obbligazione lavorativa e, con scadenza settimanale, dovrà informare l’Azienda del reale orario di lavoro. Il trattamento economico, e normativo, è riconosciuto in proporzione alla quantità di lavoro effettivamente prestato 21 RETRIBUZIONI METALMECCANICA Piccola e media industria Retribuzioni in vigore dal 1.3.2002 Liv Q.9^ Q.8^ 9^ 8^ 7^ 6^ 5^ 4^ 3^ 2^ 1^ Retribuzione lorda mensile 1.738,65 1.596,36 1.668,93 1.547,30 1.379,20 1.286,23 1.217,81 1.149,12 1.108,06 1.025,16 954,66 Retribuzione lorda annua 22.602,45 20.752,68 21.696,09 20.114,90 17.929,59 16.720,98 15.831,52 14.938,55 14.404,77 13.327,07 12.410,58 COMMERCIO Confcommercio Retribuzioni in vigore dal 1.7.2002 al 31.12.2002 Liv. Q 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 6^ 7^ Retribuzione lorda mensile 1.820,42 1.527,97 1.389,57 1.260,72 1.158,29 1.095,00 1.034,46 963,64 Retribuzione lorda annua 25.485,88 21.391,58 19.453,98 17.650,08 16.216,06 15.330,00 14.482,44 13.490,96 IMPRESE ESERCENTI SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONI Retribuzioni in vigore dal 1.1.2002 Liv. Q 7^ 6^ 5^ 4^ 3^ 2^ 1^ Retribuzione lorda mensile 1.551,94 1.513,20 1.348,67 1.192,64 1.124,92 1.071,93 1.008,28 932,17 Retribuzione lorda annua 20.175,22 19.671,60 17.532,71 15.504,32 14.623,96 13.935,09 13.107,64 12.118,21 UNIMATICA CONFAPI Retribuzioni in vigore dal 1.10.2002 Liv. Q 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 6^ 7^ 8^ 9^ 10^ Retribuzione lorda mensile 1.758,94 1.701,04 1.514,92 1.447,63 1.387,98 1.324,43 1.261,54 1.169,49 1.108,49 1.055,36 988,27 Retribuzione lorda annua 22.866,22 22.113,47 19.693,95 18.819,13 18.043,69 17.217,63 16.400,02 15.203,31 14.410,33 13.719,70 12.847,47 Gli importi delle retribuzioni lorde sono comprensivi di: Minimo contrattuale in cui è conglobato il valore dell'ex indennità di contingenza Minimo contrattuale; Minimo contrattuale; secondo i valori attualmente in vigore; EDR; Contingenza in cui è conglobato l'EDR; Minimo contrattuale; Indennità di funzione ai quadri; Indennità di funzione ai quadri; Contingenza; EDR; Indennità di funzione ai quadri; Elemento retributivo ai lavoratori Superminimo collettivo di categoria Elemento retributivo ai lavoratori Indennità di funzione ai quadri. ai lavoratori inquadrati nel 7^ livello. inquadrati nel 7^ livello. inquadrati nel 8^ e 9^ livello e ai quadri; Superminimo collettivo di categoria Terzo elemento; Contingenza; EDR; ai lavoratori inquadrati nel 1^ livello. © Copyright Unimatica Confapi Sintesi CCNL Comunicazione, Informatica e Servizi Innovativi 22