Approfondimento tecnico CCNL e analisi comparativa

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
17 LUGLIO 2001
per i dipendenti delle piccole e medie aziende
della Comunicazione,
dell’Informatica
e dei Servizi Innovativi
1 Gennaio 2001 – 31 Dicembre 2004
con l’adesione dell’USPI
(Unione Stampa Periodica Italiana)
CCNL UNIMATICA CONFAPI
Sintesi dei principali istituti
La regolamentazione, in un unico momento normativo, del rapporto di lavoro dei dipendenti delle piccole e medie aziende della Comunicazione,
dell’Informatica e dei Servizi Innovativi nasce da una visione estremamente innovativa dei comparti di riferimento e del mondo produttivo nel suo insieme.
Il progetto, ambizioso quanto -nel medesimo tempo- complesso e stimolante, ha impegnato, per circa due anni, Unimatica-Confapi (circa 1000 Aziende
del settore informatico) e Unigec-Confapi (circa 1400 aziende del comparto delle PMI grafiche, editoriali e cartarie, cartotecniche) con le controparti
sindacali SLC-CGIL, FISTEL-CISL e UILSIC-UIL ed ha portato a siglare il nuovo CCNL del 17 luglio 2001.
Il risultato ha indubbiamente premiato l’impegno di tutti coloro che hanno creduto nel progetto: da un lato è stata colmata una profonda lacuna
riconoscendo finalmente al settore dell’Informatica e dei Servizi Innovativi la dovuta dignità, dall’altro, nel più generale ambito delle relazioni industriali, si è
delineato un nuovo strumento che, riflettendo l’evoluzione del mercato, cerca di soddisfare le esigenze che lo esso esprime.
Per quanto maggiormente attiene al settore delle Aziende Unimatica sono state analizzate le caratteristiche del comparto e, più precisamente, in
sintonia con i processi evolutivi che lo caratterizzano ci si è impegnati a regolamentare alcuni particolari istituti al fine di renderli strumenti di facile fruibilità
ed aumentare così le opportunità di sviluppo del settore nonché la sua base occupazionale.
L’evoluzione dell’organizzazione del lavoro ha fatto emergere con assoluta chiarezza forti esigenze tra loro correlate: per le imprese, quella di dover
fornire e garantire servizi, e/o assistenza, direttamente presso le sedi della propria clientela o, comunque, all’esterno della propria struttura, e ciò per
periodi di tempo, se non continui, sempre più dilatati (al proposito si pensi all’importanza dei processi formativi che le aziende sono tenute ad effettuare per
consentire ai propri dipendenti adeguate conoscenze professionali collegate alla costante e continua evoluzione del settore); per i lavoratori la necessità di
non perdere importanti occasioni di lavoro, di formazione e di crescita professionale a causa della mancanza di adeguati strumenti contrattuali che, recepite
le istanze di scomposizione dei processi produttivi e di mobilità espresse dal mercato, garantiscano un sistema dinamico nella gestione del rapporto di
lavoro dipendente.
Verificata l’inadeguatezza che i CCNL del Commercio e dell’Industria Metalmeccanica (contratti collettivi di lavoro tradizionalmente applicati dalle nostre
imprese) dimostrano nel disciplinare il rapporto di lavoro subordinato nelle nostre Aziende, si è lavorato percorrendo contemporaneamente due diverse
strade.
Più precisamente, nel corso delle lunghe trattative con le OO.SS., da un lato si è cercato di normare istituti tradizionali in modo innovativo per adeguarli alle
attuali istanze del mercato del lavoro (si pensi all’orario di lavoro annuale che prevede nuove forme di flessibilità, alla valorizzazione della polifunzionalità
finalizzata alla crescita del lavoratore ed alla tutela della formazione), dall’altro si è anche ottenuta l’introduzione di istituti nuovi quali, ad esempio, il
distacco, la reperibilità o il telelavoro.
Vale ancora la pena ricordare, comunque, che la firma del CCNL non ha rappresentato che il raggiungimento del primo traguardo. E’ già al lavoro, infatti,
l’Osservatorio di Settore con l’obbiettivo di proseguire, e comunque, promuovere l’adeguamento degli strumenti contrattuali e legislativi alla realtà
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Sintesi CCNL Comunicazione, Informatica e Servizi Innovativi
2
contemporanea del mondo delle imprese.
Analizzate le caratteristiche del comparto, con particolare riguardo ai processi evolutivi che lo caratterizzano, sono state individuate le aree da
regolamentare ed in esse si è cercato di intervenire per definire uno strumento contrattuale più rispondente alle attuali esigenze.
Definite quelle che gli imprenditori della Categoria hanno riconosciuto come priorità, su esse si è concentrata l’attenzione per poter ottenere, sin dalla
prima “tornata” contrattuale risultati tangibili e di sicura utilità per il comparto. In tale ottica, per esempio, il nuovo CCNL, per il settore informatico, offre un
nuovo inquadramento per i lavoratori inseriti “nell’area tecnica”, disciplina l’istituto della reperibilità e del distacco ed definisce periodi di preavviso
sensibilmente più lunghi a tutela degli investimenti formativi effettuati dalle Aziende informatiche e dei Servizi Innovativi.
Volendo procedere ad una presentazione del nuovo CCNL, pur con tutti i limiti derivanti dall’estrema sintesi, pare opportuno richiamare l’attenzione sui
seguenti punti.
Per maggior chiarezza, alcuni istituti sono state schematizzati nell’allegata tabella di semplificazione e/o di comparazione con i CCNL di riferimento
(Metalmeccanio PMI Confapi, Commercio e Telecomunicazioni).
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Sintesi CCNL Comunicazione, Informatica e Servizi Innovativi
3
! Validità e limiti di applicabilità del CCNL
Per quanto riguarda le PMI, dell’Informatica e dei Servi Innovativi, rientrano nella sfera di applicazione del presente CCNL le Aziende che svolgono le
seguenti attività:
# i servizi di informatica, telematica, progettazione, realizzazione e sviluppo di software, implementazione e manutenzione di hardware;
# la progettazione, produzione, distribuzione, manutenzione ed assistenza di software di qualunque tipo e natura (gestionale, multimediale, di
comunicazione, WEB ed affini);
# l’assemblaggio, la commercializzazione, il noleggio, la manutenzione di apparecchiature informatiche e di telecomunicazione. Rientrano in
tale attività quelle nelle quali la commercializzazione dei prodotti risulta strumentale all’erogazione di servizi informatici;
# i servizi innovativi rientranti nell’ambito di attività di consulenza (informatica, organizzativa, direzionale, qualità ed affini), fatta eccezione per
quelli per cui sia richiesta iscrizione ad albi professionali.
# le ricerche di mercato economiche, i sondaggi di opinione e telemarketing, call center;
# la produzione e gestione di servizi multimediali e di rete e della relativa apparecchiatura, commercio elettronico;
METALMECCANICA
Piccola e media industria
Sottoscritto il 7 luglio 1999
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COMMERCIO
Confcommercio
IMPRESE ESERCENTI SERVIZI DI
TELECOMUNICAZIONI
VIGENZA DEL CONTRATTO
In vigore dal 1 gennaio 1999
Sottoscritto il 20 giugno 2000
Sintesi CCNL Comunicazione, Informatica e Servizi Innovativi
UNIMATICA
CONFAPI
In vigore dal 1 gennaio 2002
4
! Orario di lavoro
Ferma restando la possibilità, se preferito, di mantenere l’orario di lavoro del contratto di provenienza, il normale orario di lavoro medio settimanale è
pari a 38 ore e 30 minuti (con assorbimento di tutte le riduzioni di orario previste nei precedenti rispettivi ccnl).
Fermo restando il non superamento delle 48 ore settimanali, tale orario medio settimanale può essere raggiunto in periodi plurisettimanali, comunque non
superiori all’anno, con settimane a maggiore o minore orario, sia per tutta l’azienda che per reparti, uffici, aree di lavoro, gruppi di lavoratori, specifiche
mansioni o singoli lavoratori.
L’orario di riferimento, come sopra definito, potrà essere variato dall’azienda a fronte di esigenze produttive non preventivabili all’atto della definizione; in tal
caso i lavoratori interessati dovranno essere preavvertiti con almeno 36 ore di anticipo.
Tanto premesso, al fine di offrire la maggior possibilità di personalizzazione degli orari e stata anche introdotta la possibilità di gestire la cosiddetta
flessibilità e la “banca ore” così come schematizzato nella tabella riassuntiva e comparativa.
METALMECCANICA
Piccola e media industria
COMMERCIO
Confcommercio
IMPRESE ESERCENTI SERVIZI DI
TELECOMUNICAZIONI
UNIMATICA
CONFAPI
ORARIO DI LAVORO
40 ORE
40 ORE
38 ORE e 30 MINUTI
settimanali distribuibili, nei singoli settimanali con la possibilità di
giorni, anche in modo non uniforme.
organizzarsi in:
- 39 ore settimanali, che si realizzano
mediante assorbimento di 36 ore di
permessi
per
riduzione
annua
dell'orario di lavoro;
- 38 ore settimanali, che si realizzano
mediante assorbimento di 72 ore di
permessi
per
riduzione
annua
dell'orario di lavoro ed ex festività.
settimanali distribuite su 5 o 6 giorni.
Possibilità di modificare le ordinarie
modalità
di
collocazione
della
prestazione previo accordo con RSU
(eventuale maggiorazione del 10%).
medie settimanali, con assorbimento
delle riduzioni di orario annue.
L'orario settimanale può essere
realizzato
anche
come
media
nell'arco dell'anno attraverso cicli
plurisettimanali, ai quali può farsi
ricorso anche per singoli reparti.
Totale ore annue:
Totale ore annue:
Totale ore annue:
40 x 52 sett.
40 ORE
Totale ore annue:
=
© Copyright Unimatica Confapi
2.080
40 x 52 sett.
=
2.080
40 x 52 sett.
=
2.080
Sintesi CCNL Comunicazione, Informatica e Servizi Innovativi
38,5 x 52 sett.
=
2.002
5
METALMECCANICA
Piccola e media industria
#
#
COMMERCIO
Confcommercio
72 ore mediante la concessione #
di
corrispondenti
permessi
retribuiti.
32 ore retribuite quali ex #
festività.
Tot.
104 ore
IMPRESE ESERCENTI SERVIZI DI
TELECOMUNICAZIONI
UNIMATICA
CONFAPI
RIDUZIONE ORARIO SU BASE ANNUA
Contratto - ex festività
L'orario di lavoro è ridotto di ogni anno di:
72 ore fruibili con permessi #
72 ore in ragione del servizio #
24 ore (residue) quali
retribuiti individuali (56 sino a 15
prestato.
festività.
dip.).
#
32 ore retribuite quali ex Le riduzioni di orario sono
32 ore retribuite quali ex
festività.
assorbite dall’orario settimanale.
festività.
Tot.
104 ore
Tot.
104 ore
Tot.
ex
già
24 ore
(88 sino a 15 dip.)
ORE/ANNO DI LAVORO AL NETTO DELLE RIDUZIONI
Orario lavoro annuo:
a dedurre
Riduzioni orario annue:
2.080 r Orario lavoro annuo:
104 r Riduzioni orario annue:
Totale ore di lavoro: 1976
© Copyright Unimatica Confapi
a dedurre
2.080 r Orario lavoro annuo:
a dedurre
104 r Riduzioni orario annue:
Totale ore di lavoro: 1976
2.080 r Orario lavoro annuo:
104 r Riduzioni orario annue:
Totale ore di lavoro: 1976
Sintesi CCNL Comunicazione, Informatica e Servizi Innovativi
a dedurre
2.002 r
24 r
Totale ore di lavoro: 1978
6
METALMECCANICA
Piccola e media industria
COMMERCIO
Confcommercio
IMPRESE ESERCENTI SERVIZI DI
TELECOMUNICAZIONI
UNIMATICA
CONFAPI
FLESSIBILITA’ & BANCA ORE
Possibilità
di
superare
l'orario La durata dell’orario potrà risultare
contrattuale fino al limite di 44 ore anche da media plurisettimanale
settimanali, per un massimo di 16 nell’arco di ciascun semestre con un
settimane. Ai lavoratori con orario di massimo di 48 ore settimanali e 12
40 ore settimanali cui si applica tale giornaliere ed un minimo di 32 ore.
flessibilità sono riconosciute ulteriori Possibilità di orari:
8 ore di permesso per riduzione #
spezzati: con intervallo non
annua di orario.
retribuito
(ogni
periodo
di
I limiti indicati possono essere
prestazione non inferiore alle 3
superati con accordi integrativi, fino
ore);
ad un massimo di 48 ore settimanali #
continuati:
senza
interruzioni
per 24 settimane.
(intervallo tra periodi lavorati non
superiore alle 4 ore).
Possibilità di mutare l’orario di
riferimento.
Fermo
restando
il
pagamento della retribuzione mensile
ordinaria, verrà tenuta una contabilità
per singolo dipendente relativa al
saldo positivo o negativo degli
scostamenti
rispetto
all’orario
ordinario di riferimento che consente
il raggiungimento dell'orario normale
di lavoro annuo.
Qualora
alla
scadenza dell’anno
solare,
o
del
diverso
periodo
concordato, il saldo della prestazione
lavorativa non fosse a pareggio si
opererà con le seguenti modalità:
BANCA ORE
saldo positivo:
del
lavoratore
di Istituto previsto e demandato a - per il 60 % delle ore si procederà
Possibilità di recupero, a scelta del Possibilità
lavoratore, delle ore di straordinario recuperare individualmente il 50% successivo accordo con decorrenza all’effettivo pagamento delle quote di
delle ore prestate in regime di 2002.
effettuate
retribuzione ordinaria e relative
flessibilità.
maggiorazioni
- per il 40 % si procederà a
programmare le modalità di recupero
nell’anno solare successivo, fermo
restando che le stesse ore verranno
considerate ore lavorative ordinarie a
tutti gli effetti.
saldo negativo:
previo esame con RSU si procederà
ad effettuare le relative
compensazioni con le ore di riposo a
titolo di ex festività e di riposi
retribuiti maturati e non goduti fino a
concorrenza (fino ad 80 ore potranno
essere considerate credito di
prestazioni lavorative per l’impresa,
ovvero, tramite accordo con
l’interessato, verranno compensate
con quote individuali di ferie maturate
e non godute.)
L'orario
normale
può
essere
realizzato come media annuale con
un minimo di 35 ed un massimo di 45
ore per settimana.
Qualora non venga effettuata la
compensazione, le ore eccedenti le
40 settimanali si considerano di
lavoro
straordinario
e
vengono
compensate con una maggiorazione
pari al 10% (15% per le ore prestate
di Sabato) da calcolarsi sui minimi
tabellari conglobati.
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Sintesi CCNL Comunicazione, Informatica e Servizi Innovativi
7
! Classificazione del personale nell’Area Tecnica
A fronte della specificità di alcune figure professionali (si pensi ai sistemisti, ai programmatori o agli analisti), ed al fine di garantire quella semplificazione
ed elasticità che oggi l’evoluzione del mercato richiede, si è identificata un’area tecnica nella quale inserire detti lavoratori costruendo un innovativo sistema
di inquadramento basato fondamentalmente sulle declaratorie e non sui classici profili professionali.
Schema inquadramento
Premesso che l’analisi di un progetto complessivo di riclassificazione dei lavoratori sarà oggetto di speciali sessioni di lavoro dell’Osservatorio nazionale, al
momento, si sono individuate le sei declaratorie riportate nella sottostante tabella:
Livelli
Declaratorie
Q
Quadri: lavoratori che, dipendendo unicamente dalla direzione aziendale, in autonomia partecipano stabilmente
e fattivamente alla definizione degli obiettivi e delle strategie aziendali, alla gestione delle risorse.
2°
Lavoratori cui sono affidate funzioni direttive che comportano la responsabilità, con o senza poteri di
coordinamento, ed il controllo di settori dell’attività aziendale o, comunque, di importanti funzioni della stessa,
con ampia discrezionalità di giudizio, e di poteri, che sono, comunque, definiti dalla direzione aziendale, nonché
lavoratori con mansioni specialistiche di elevato livello che operano individualmente ed autonomamente su
obiettivi e/o progetti indicati dall’Azienda.
4°
Lavoratori che, con autonomia operativa e decisionale nell’ambito delle funzioni loro assegnate, svolgono
mansioni che, pur senza essere necessariamente di coordinamento, richiedono competenze professionali di
rilievo ed una significativa esperienza, già acquisita, nell’esercizio delle funzioni stesse.
6°
Lavoratori impegnati in lavori qualificati che richiedono specifica preparazione professionale e una particolare
formazione.
7°
Lavoratori in possesso di nozioni di base relative all’area di attività.
9°
Lavoratori senza specifica esperienza, o provenienti dall’apprendistato, per la durata di 12 mesi.
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Sintesi CCNL Comunicazione, Informatica e Servizi Innovativi
8
!
Distacco
Il confronto con la controparte sindacale ha evidenziato (ed ha fatto esplicitamente riconoscere nel nuovo testo contrattuale) quanto l’evoluzione del
mercato, con le sue nuove esigenze, costringa le Aziende del settore a fornire ed assicurare, con sempre maggior frequenza, la propria attività ed
assistenza, tramite proprio personale dipendente, direttamente presso la sede dei clienti.
In riferimento a ciò, e in Italia per la prima volta in un CCNL per l’Impresa privata, le Aziende, sempre e solo per un proprio ed esclusivo interesse che
abbia rilevanza giuridica, avranno la facoltà di distaccare il proprio lavoratore presso terzi, in genere temporaneamente e comunque per almeno 15 giorni,
modificando così la modalità di esecuzione della prestazione lavorativa che in tal modo potrà essere a favore di un soggetto diverso cui saranno demandati
esclusivamente i necessari ed indispensabili poteri direttivi e disciplinari.
Tutti gli altri aspetti del rapporto di lavoro, che non attengano alla modalità di esecuzione delle mansioni, restano, pertanto, invariati ed il datore di lavoro,
che continuerà ad essere il titolare del potere direttivo, resterà l’unico soggetto tenuto a tutti gli adempimenti dei previsti obblighi retributivi, previdenziali e
contributivi.
METALMECCANICA
Piccola e media industria
COMMERCIO
Confcommercio
Non normato
Non normato
IMPRESE ESERCENTI SERVIZI DI
TELECOMUNICAZIONI
UNIMATICA
CONFAPI
DISTACCO
Non normato
L’Azienda per un proprio ed esclusivo
interesse
che
abbia
rilevanza
giuridica, ha la facoltà di distaccare il
proprio lavoratore presso terzi, in
genere
temporaneamente,
modificando così la modalità di
esecuzione
della
prestazione
lavorativa che in tal modo potrà
essere a favore di un soggetto
diverso
cui
saranno
demandati
esclusivamente
i
necessari
ed
indispensabili
poteri
direttivi
e
disciplinari.
Tutti gli altri aspetti del rapporto di
lavoro, che non attengano alla
modalità
di
esecuzione
delle
mansioni,
restano,
pertanto,
invariati. Il rapporto di lavoro
continuerà
quindi
ad
essere
disciplinato dal presente CCNL, e
dalle norme di legge applicabili, ed il
datore di lavoro, che continuerà ad
essere il titolare del potere direttivo,
resterà l’unico soggetto tenuto a tutti
gli adempimenti dei previsti obblighi
retributivi,
previdenziali
e
contributivi.
!
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Sintesi CCNL Comunicazione, Informatica e Servizi Innovativi
9
! Tutela della formazione
Preavviso in caso di dimissioni
Il nuovo CCNL ha finalmente recepito in modo concreto l’importanza e la valenza del momento formativo, e ciò con particolare riguardo alle aziende
informatiche ove si assiste all’incessante avvento e crescita di nuove figure professionali.
Si è infatti potuto definire una più dettagliata disciplina per incentivare le aziende del comparto a investire in progetti formativi garantendo, in tal modo, una
costante e tangibile crescita professionale dei lavoratori e, più in generale, assicurando maggior stabilità e trasparenza al mercato del lavoro di
appartenenza.
Per ottenere tale risultato si è riusciti ad incrementare i periodi di preavviso, in caso di dimissioni, dei lavoratori inquadrati nell’area tecnica del settore
informatico.
La nuova normativa prevede quindi, come ipotesi base, che:
Inquadramenti
Q – 1° e 2° livello
Fino al 3° livello
Anzianità di servizio
Fino a 5 anni
Oltre 5 e fino a 10 anni
Oltre 10 anni
3 mesi
2 mesi
3,5 mesi
2,5 mesi
4,5 mesi
3 mesi
I periodi minimi sopra indicati saranno però incrementati, di due mesi di effettivo lavoro, se il lavoratore in questione dovesse aver partecipato,
nei 24 mesi precedenti alla presentazione delle dimissioni, a interventi formativi teorici o teorico-pratici con la partecipazione di docenti esterni.
In aggiunta a quanto sopra previsto, i termini di preavviso saranno incrementati di ulteriori due mesi, se il lavoratore dovesse aver effettuato, nei
36 mesi precedenti alla presentazione delle dimissioni, un intervento formativo certificato da società produttrici di hardware e/o software, o da
società da queste ultime autorizzate, che lo renda titolare di certificazione professionale, e il cui costo sia stato sostenuto dall’Azienda.
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Sintesi CCNL Comunicazione, Informatica e Servizi Innovativi
10
METALMECCANICA
Piccola e media industria
COMMERCIO
Confcommercio
IMPRESE ESERCENTI SERVIZI DI
TELECOMUNICAZIONI
UNIMATICA
CONFAPI
PREAVVISO
Liv
≥5 anni
6 a 10
Oltre
Liv
9a7
6
5
4a2
2
1.5
1.5
1
3
2.5
2
1.5
4
3
2.5
2
Qe1
2e3
4e5
Op Ven
© Copyright Unimatica Confapi
≥5
anni
2
1
20 gg
1
Area tecnica
6 a 10
oltre
Liv
≥5 anni
6 a 10
oltre
Liv
≥5 anni
6 a 10
oltre
3
1.5
1
1.5
4
2
1.5
2
7e6
5
4a1
2
1.5
1
3
2
1.5
4
2.5
2
Q /1 e 2
Fino 3
3
2
3.5
2,5
4.5
3
Sintesi CCNL Comunicazione, Informatica e Servizi Innovativi
Per
il
lavoratore
che
avesse
partecipato, nei 24 mesi precedenti
alla presentazione delle dimissioni, a
interventi formativi teorici o teoricopratici con la partecipazione di docenti
esterni, il periodo di preavviso
individuale come sopra determinato è
incrementato di n. 2 mesi di effettivo
lavoro.
Inoltre, per lavoratore che abbia
effettuato, nei 36 mesi precedenti alla
presentazione delle dimissioni, un
intervento formativo, certificato da
società produttrici di hardware e/o
software, o da società da quest’ultime
autorizzate, che lo renda titolare di
certificazione professionale, e il cui
costo sia stato sostenuto dall’Azienda,
i
termini
di
preavviso
sono
incrementati di ulteriori n. 2 mesi.
11
! Reperibilità
Allo scopo di garantire la continuità funzionale dei servizi e, comunque, in tutti quei casi in cui l’intervento del dipendente non possa essere rinviato ad
un momento di normale orario di lavoro, al lavoratore potrà essere richiesto di rimanere a disposizione seppur non presso la sede operativa, ed essere
pronto a prestare la propria attività lavorativa, oltre il normale orario di lavoro.
L’introduzione di tale norma, non prevista nei CCNL Unionmeccanica-Cofapi e Commercio, consentirà alle Aziende da un lato di poter esigere la
prestazione e, dall’altro, di non essere costrette a concordare con il lavoratore il relativo trattamento economico in quanto già contrattualmente previsto.
Il servizio di reperibilità dovrà essere garantito secondo le seguenti modalità:
#
Intervento “da remoto”
Reperibilità finalizzata ad un intervento a distanza con mezzi telematici o, in ogni caso, con sistemi che non richiedano l’intervento fisico dell’operatore
in loco per risolvere la situazione di emergenza segnalata;
#
Intervento “in loco”
Reperibilità finalizzata ad un intervento che, oltre alle caratteristiche di cui sopra, richieda l’intervento fisico dell’operatore sul luogo dove é stata
segnalata l’emergenza entro un termine massimo di 60 minuti dalla richiesta.
Ai lavoratori reperibili sarà riconosciuta un’indennità specifica, e differenziata in funzione del tipo di disponibilità prestata secondo la sottostante tabella:
Percentuali per indennità di reperibilità
Fascia oraria
Diurno (sino alle 22.00)
Notturno (22.00 – 6.00)
Festivo
Reperibilità per intervento
da remoto
5%
7,5 %
10 %
Reperibilità per intervento
sul sito
9%
12 %
16 %
L’indennità di reperibilità sarà riconosciuta, nella sola maggiorazione sopra prevista, per ogni ora di reperibilità richiesta nell’ambito dei periodi stabiliti, oltre
il normale orario di lavoro, da calcolarsi sullo stipendio spettante.
Oltre all’indennità di cui sopra, al lavoratore cui venga richiesto di intervenire, saranno corrisposte le seguenti retribuzioni orarie:
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12
Percentuali per indennità di intervento
da remoto
sul sito
Fino alle
22.00
Dalle 22.00
alle 06.00
Festivo
Fino alle
22.00
Dalle 22.00
alle 06.00
Festivo
Retribuzione
oraria
maggiorata
del
15 %
Retribuzione
oraria
maggiorata
del
27 %
Retribuzione
oraria
maggiorata
del
30 %
Retribuzione
oraria
maggiorata
del
30 %
Retribuzione
oraria
maggiorata
del
54 %
Retribuzione
oraria
maggiorata
del
60 %
Gli importi erogati, sia a titolo di indennità di reperibilità che per indennità di intervento, sono ad ogni effetto onnicomprensivi dell’incidenza su qualsiasi
istituto contrattuale e/o di legge.
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METALMECCANICA
Piccola e media industria
COMMERCIO
Confcommercio
Non normato
Non normato
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IMPRESE ESERCENTI SERVIZI DI
TELECOMUNICAZIONI
REPERIBILITA’
… lavoratore a disposizione dell’Azienda per
assicurare,
secondo
un
programma
predisposto da quest’ultima, la continuità dei
servizi, la funzionalità degli impianti e il
presidio del mercato di riferimento. …Per
intervento in reperibilità s’intende l’attività
svolta dal lavoratore a seguito di segnalazione
di criticità e fino al ripristino della funzionalità
… Ai lavoratori in reperibilità le Aziende
riconosceranno trattamenti retributivi specifici
differenziati tra il trattamento di disponibilità e
quello di intervento, tra loro non cumulabili,
che potranno essere rapportati a quote orarie
della retribuzione mensile ovvero consistere in
importi forfettari lordi.
Sintesi CCNL Comunicazione, Informatica e Servizi Innovativi
UNIMATICA
CONFAPI
Allo scopo di garantire la continuità funzionale
dei servizi, all’operatore potrà essere richiesto
di rimanere a disposizione ed essere pronto a
prestare la propria attività lavorativa, oltre il
normale orario di lavoro.
Nell’eventualità siano previsti dei turni,
l’operatore non potrà rifiutare la propria
reperibilità,
salvi
obiettivi
impedimenti
personali, purché essa sia richiesta con un
preavviso di almeno 48 ore nell’ambito di
programmi
plurisettimanali
predisposti
dall’azienda previa verifica con la R.S.U. o, in
mancanza, con le Organizzazioni sindacali
territoriali.
Fatto salvo il rispetto delle norme in materia di
riposo domenicale e giornaliero, l’impegno di
reperibilità per ogni singolo operatore non
potrà essere superiore a 15 giorni/mese, salvo
diverso accordo scritto e, comunque, NON
potrà protrarsi oltre 6 giorni consecutivi.
Il Servizio di Reperibilità potrà avere le
seguenti articolazioni:
Intervento “da remoto”
Reperibilità finalizzata ad un intervento a
distanza con mezzi telematici o, in ogni caso,
con sistemi che non richiedano l’intervento
fisico dell’operatore in loco per risolvere la
situazione di emergenza segnalata;
Intervento “sul sito”
Reperibilità finalizzata ad un intervento che,
oltre alle caratteristiche di cui sopra, richieda
l’intervento fisico dell’operatore sul luogo dove
é stata segnalata l’emergenza entro un
termine massimo di 60 minuti dalla richiesta.
Per il Servizio di Reperibilità all’operatore
saranno riconosciute due speciali indennità,
sia in relazione al tipo di reperibilità richiesta,
e prestata, (per ogni ora la sola maggiorazione
da un minimo del 5% ad un massimo del
16%), sia in relazione all’eventuale intervento
effettuato (retribuzioni orarie maggiorate da
un minimo del 15% ad un massimo del 60%).
14
! Missioni e trasferte
In materia sono state apportate significative novità al fine di assicurare una normativa chiara e di facile applicazione. In particolare si sono perseguiti
due risultati: da un lato offrire validi automatismi per limitare al minimo le possibilità di contenzioso o, comunque, di contestazioni (si pensi alla sempre
complessa disciplina delle “ore viaggio”), dall’altro, garantendo alle Aziende una disciplina contrattuale completa degli istituti, si è cercato di liberarle
dall’onere di dover affrontare direttamente trattative, generalmente complesse ed onerose, per regolamentare, al proprio interno, le missioni e le trasferte.
- Per missione si intende l’effettuazione della prestazione lavorativa che implichi una permanenza fuori dalla normale sede di lavoro e generalmente
fuori dal comune ove è sita l’azienda.
- Per trasferta s’intende quella missione che abbia entrambe le seguenti caratteristiche:
o si protragga oltre le 12 ore;
o si svolga in un luogo distante almeno 50 Km dalla sede dell’azienda.
Pertanto al lavoratore in missione/trasferta saranno rimborsate le spese effettive di viaggio, quelle necessarie per l'espletamento della missione nonché
quelle di vitto e di alloggio, a piè di lista, nei limiti della normalità, sempre che la durata del servizio obblighi il lavoratore ad affrontare tali spese.
Al lavoratore in trasferta, invece, verrà corrisposta un’indennità pari al 50% della retribuzione giornaliera, a titolo di rimborso spese non documentabili.
Nell’eventualità la trasferta sia di durata superiore alle 24 ore tale indennità verrà calcolata moltiplicando la percentuale della retribuzione giornaliera,
prevista per le varie fattispecie, per il numero dei giorni di missione.
Bisogna sottolineare che il trattamento di cui sopra assorbe anche l'eventuale compenso per il tempo di viaggio, le anticipazioni e le impreviste
protrazioni di orario che la trasferta comporta. Solamente nell’eventualità che il datore di lavoro richieda esplicitamente delle prestazioni di lavoro effettivo,
oltre la durata dell'orario normale giornaliero, tali prestazioni saranno remunerate con le maggiorazioni previste per lo straordinario.
Nell’eventualità che le trasferte abbiano durata superiore ad un mese, la maggiorazione del 50%, sopra prevista, sarà ridotta al 35% per il secondo
mese e al 20% per i mesi successivi. Stessa indennità del 20% è riconosciuta quando la frequenza dei viaggi costituisca caratteristica propria delle
mansioni che il lavoratore normalmente disimpegna.
Tali indennità non fanno parte della retribuzione a nessun effetto contrattuale, intendendosi per tale l’incidenza sui vari istituti contrattuali nonché sugli
istituti di legge quali ad esempio il TFR. Tali indennità altresì non si cumulano con eventuali trattamenti aziendali, ed individuali, in atto a tale titolo
riconoscendosi al lavoratore la facoltà di optare per il trattamento da esso ritenuto più favorevole.
Come sopra accennato è stata anche regolamentata l’ipotesi di missioni, normalmente fuori dal comune di residenza dell’azienda, e comunque ad una
distanza inferiore ai 50 Km, di durata inferiore o pari a 12 ore.
In tale eventualità, al lavoratore verrà riconosciuto un compenso per il tempo di viaggio, preventivamente approvato dall'azienda, in base ai mezzi di
trasporto dalla stessa autorizzati per raggiungere la località di destinazione e viceversa, nelle seguenti misure:
(a) Normale retribuzione per tutto il tempo coincidente col normale orario giornaliero di lavoro in atto nello stabilimento di origine.
(b) Corresponsione di un importo pari al 50% della retribuzione oraria ordinaria per le ore di missione eccedenti il normale orario di lavoro di cui al punto (a)
con esclusione di qualsiasi maggiorazione (lavoro supplementare, straordinario ecc.).
In ogni caso, il tempo di viaggio dovrà essere comunicato all'azienda per il necessario riscontro agli effetti del compenso.
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Sintesi CCNL Comunicazione, Informatica e Servizi Innovativi
15
E così schematizzando:
TRASFERTE
Trasferte abituali
> 1 mese
1° mese
Indennità 50%
Indennità 50%
2° mese
Indennità 50%
Indennità del 20%
per giorni di trasferta
Indennità 35%
3° mese
Indennità 20%
Tali trattamenti assorbono il compenso per il tempo di viaggio e eventuali anticipazioni e/o
protrazioni impreviste di orario.
> 12 ore ≤ 24 ore
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> 24 ore
Sintesi CCNL Comunicazione, Informatica e Servizi Innovativi
16
METALMECCANICA
Piccola e media industria
COMMERCIO
Confcommercio
IMPRESE ESERCENTI SERVIZI DI
TELECOMUNICAZIONI
Agli impiegati in trasferta spetta il rimborso
delle spese di viaggio, vitto e alloggio o una
diaria giornaliera.
In caso di missione temporanea fuori della
propria residenza compete (fatta eccezione
per gli operatori di vendita):
1) il rimborso delle spese effettive di viaggio;
2) il rimborso delle spese effettive per il
trasporto del bagaglio;
3) il rimborso delle spese postali, telegrafiche
ed altre, sostenute in esecuzione del mandato
nell'interesse dell'azienda;
4) una diaria non inferiore al doppio della
quota giornaliera della retribuzione di fatto
Senza pernottamento fuori sede la diaria sarà
ridotta di un terzo.
Riduzione del 10% se:
- le attribuzioni del lavoratore comportano
viaggi abituali;
- durata oltre un mese.
Facoltà di corrispondere un rimborso a piè di
lista delle spese di vitto e alloggio, con
trattamento uniforme per tutto il personale.
Per brevi trasferte in località vicine verrà
rimborsata la spesa effettiva del viaggio e
quella di soggiorno.
UNIMATICA
CONFAPI
TRASFERTE
© Copyright Unimatica Confapi
Al lavoratore inviato fuori dal suo normale
ambito territoriale, che non fruisca dei servizi
aziendali, sono rimborsate spese effettive di
viaggio (mezzi di trasporto normali), vitto e
alloggio ovvero verrà corrisposta un’indennità
di trasferta.
Gli importi saranno riferiti ai trattamenti
individuali secondo la prassi aziendale.
Sintesi CCNL Comunicazione, Informatica e Servizi Innovativi
Rimborso delle spese effettive di viaggio, delle
altre spese vive necessarie per l'espletamento
della missione e di quelle per vitto ed alloggio
(nei limiti della normalità).
Al lavoratore in trasferta (missione oltre le 12
ore ad una distanza di almeno 50 Km) spetta
una indennità pari al 50% della retribuzione
giornaliera,
quale rimborso spese non
documentabili.
Oltre le 24 ore l'indennità di cui sopra sarà
moltiplicata per il numero dei giorni di
missione e assorbe anche l'eventuale
compenso per il tempo di viaggio, e le
impreviste protrazioni di orario comportate
dalla missione.
Se la trasferta si protrae oltre il mese
l’indennità verrà corrisposta nella misura del
35% e, dopo il secondo mese, nella misura del
20%.
L'indennità di cui ai commi precedenti sarà
corrisposta nella misura del 20% quando la
frequenza dei viaggi costituisca caratteristica
propria delle mansioni che il lavoratore
normalmente disimpegna.
Nel caso di missioni di durata inferiore o pari a
12 ore al lavoratore spetta un compenso per il
tempo di viaggio, preventivamente approvato
dall'azienda, in base ai mezzi di trasporto dalla
stessa autorizzati, nelle seguenti misure:
a) Corresponsione della normale retribuzione
per tutto il tempo coincidente col normale
orario giornaliero
di lavoro in atto nello stabilimento di origine.
b) Corresponsione di un importo pari al 50%
per le ore eccedenti il normale orario di lavoro
di cui al punto a) con esclusione di qualsiasi
maggiorazione
(lavoro supplementare,
straordinario ..).Il tempo di viaggio dovrà
essere comunicato all'azienda per il necessario
riscontro agli effetti del compenso.
17
Altri istituti rilevanti
METALMECCANICA
Piccola e media industria
COMMERCIO
Confcommercio
IMPRESE ESERCENTI SERVIZI DI
TELECOMUNICAZIONI
UNIMATICA
CONFAPI
INQUADRAMENTO
#
9 livelli e relativa descrizione
delle mansioni
#
8 livelli e relativa descrizione
delle mansioni
#
7 livelli e relativa descrizione
delle mansioni
#
#
Area tecnica: 5 soli livelli (oltre
ad
1
di
“entrata”
con
automatismo
contrattuale
di
crescita dopo 12 mesi) senza
descrizione
delle
singole
mansioni.
Area tradizionale: 11 livelli e
descrizione profili
CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO
Rapporto percentuale tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato
17% dei dipendenti a tempo
13% della media annua dei #
10 % dell'organico in ogni unità #
#
12 %, per unità produttive fino a #
indeterminato (sono comunque
lavoratori occupati, a tempo
produttiva.
100 dipendenti (minimo pari a 3
consentite 10 assunzioni ed in
indeterminato, nell’azienda alla
Fino a 30 dipendenti possibilità di
unità);
casi particolari detti limiti si
data
del
31/12
dell’anno
#
8 %, per unità produttive con assunzione sino a 3 tre lavoratori.
possono superare).
precedente (limite elevato al 15%
oltre 100 dipendenti (minimo pari Detti limiti possono essere superati
Durata
per le zone del Mezzogiorno
con accordi integrativi.
a 12 unità)
individuate dal DPR 218 del 6 La durata massima del contratto a
Durata
Possibilità
di
aumentare
la
termine è di mesi 6 rinnovabile una
marzo 1978).
percentuale
mediante
accordo Non meno di un mese e non più di
Il minimo consentito è pari a 5 unità sola volta.
dodici comunque prorogabili.
sindacale.
e, a livello aziendale, si può
Nei calcoli si arrotonda all'unità
concordare un aumento di un
superiore.
ulteriore 5%.
MENSILITA’ AGGIUNTIVE
mensilità,
in
Tredicesima mensilità in occasione Tredicesima mensilità in occasione Tredicesima mensilità corrisposta Tredicesima
della ricorrenza natalizia pari a una della ricorrenza natalizia pari a una in occasione della ricorrenza natalizia occasione del Natale, pari a 30/26
e ragguagliata all’intera retribuzione della retribuzione mensile di fatto.
mensilità di fatto.
mensilità di fatto.
mensile percepita.
Quattordicesima mensilità entro il
1°
luglio
(commisurata
alla
retribuzione mensile di fatto in atto al
precedente 30 giugno).
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Sintesi CCNL Comunicazione, Informatica e Servizi Innovativi
18
METALMECCANICA
Piccola e media industria
COMMERCIO
Confcommercio
IMPRESE ESERCENTI SERVIZI DI
TELECOMUNICAZIONI
UNIMATICA
CONFAPI
MALATTIA
In caso di malattia i lavoratori non in
prova hanno diritto alla conservazione
del posto per i seguenti periodi:
In caso di malattia i lavoratori non in Conservazione posto per lavoratori (a In caso di malattia i lavoratori non in
prova hanno diritto alla conservazione tempo indeterminato non in prova):
prova hanno diritto alla conservazione
del posto per un periodo di:
del posto per
Comporto breve:
Anni di servizio
fino al 3°
dal 4° al 6°
oltre il 6°
- 180 giorni (nell'anno solare)
Durata
6 mesi
9 mesi
12 mesi
Comporto lungo:
Il
lavoratore
ha
diritto
alla
conservazione del posto per un
ulteriore periodo pari a 50% della
misura ordinaria quando:
a) in presenza di un evento morboso
continuativo o interrotto da un'unica
ripresa del lavoro per un periodo non
superiore a 2 mesi;
b) si siano verificate, nei 3 anni
precedenti ogni nuovo ultimo episodio
morboso,
almeno
due
malattie
comportanti
ciascuna
un'assenza
continuativa di almeno 3 mesi;
c) alla scadenza del periodo stesso il
lavoratore abbia in corso una malattia
con prognosi pari o superiore a 3 mesi.
Trattamento economico:
(a carico dell'azienda) fino a concorrenza
delle seguenti aliquote della retribuzione:
fino a 3 anni servizio:
- primi 2 mesi
100 %
- 4 mesi successivi
50 %
dal 4 a 6 anni:
- primi 3 mesi
100 %
- 6 mesi successivi
50 %
oltre 6 anni
- primi 4 mesi
100 %
- 8 mesi successivi
50%
© Copyright Unimatica Confapi
-365 gg di calendario
(Con evento morboso continuativo, ed
unica eventuale ripresa non superiore a
due mesi, c’è ulteriore periodo di 120
gg)
Il conteggio dei giorni è riferito ai tre
anni precedenti ogni diverso periodo
morboso.
Trattamento economico:
Trattamento economico:
I
lavoratori
hanno
diritto,
oltre - 180 gg retr. al 100%;
all'indennità giornaliera anticipata dal - 185 gg. retr. al 50%.
datore di lavoro per conto dell'INPS, ad un
trattamento
integrativo
a
carico
dell'azienda fino a concorrenza delle
seguenti aliquote della retribuzione di
fatto:
Durata dell'assenza:
%
dal 1° al 3° giorno
100
dal 4° al 20° giorno
75
dal 21° giorno
100
Sintesi CCNL Comunicazione, Informatica e Servizi Innovativi
- 15 mesi,
anzianità.
senza
interruzione
di
L'obbligo di conservazione cessa se
nell'arco di 36 mesi (pari a 1095 giorni
di calendario) il lavoratore raggiunge,
anche con più malattie, il limite
predetto.
Trattamento economico:
Interamente a carico dell'azienda, fino a
concorrenza delle seguenti aliquote della
normale retribuzione:
Durata dell'assenza
%
primi 6 mesi
100
4 mesi successivi
50
19
METALMECCANICA
Piccola e media industria
COMMERCIO
Confcommercio
IMPRESE ESERCENTI SERVIZI DI
TELECOMUNICAZIONI
TELELAVORO
Normato separatamente con accordo …. modalità di prestazione lavorativa
del 20/6/1997
effettuata per esigenze di servizio
mediante l’impiego non occasionale di
strumenti telematici da un luogo
distante e diverso rispetto alla sede
aziendale conseguente modificazione
del
luogo
di
adempimento
dell’obbligazione
lavorativa
…
secondo modalità logistico operative
riconducibili alle seguenti principali
tipologie:
Telelavoro domiciliare;
Telelavoro da postazioni satellite.
Le
diverse
configurazioni
del
telelavoro
non
incidono
sull’inserimento
del
lavoratore
nell’organizzazione aziendale né sulla
connotazione giuridica del rapporto di
lavoro subordinato….
Eventuali discipline di carattere
applicativo
dell’istituto
saranno
oggetto di esame congiunto a livello
aziendale.
© Copyright Unimatica Confapi
Sintesi CCNL Comunicazione, Informatica e Servizi Innovativi
UNIMATICA
CONFAPI
.. lavoratore dipendente che opera,
prevalentemente, fuori dalla sede
aziendale. Principali tipologie:
telelavoro domiciliare;
telelavoro da centri o postazioni
remote;
Possibilità di convocare il lavoratore e
di richiedere, per determinati periodi,
che la prestazione lavorativa venga
effettuata in Azienda.
Da concordare con atto scritto: luogo
di lavoro, particolari modalità di
svolgimento delle mansioni, modalità
di contatto con l’Azienda, durata
dell’orario, fasce orarie per le
connessioni operative con l’Azienda,
orari di disponibilità a recarsi in
Azienda,
durata
del
rapporto,
eventuali condizioni di reversibilità.
Fermo restando l’orario settimanale,
possibilità di organizzarlo, nell’ambito
della
giornata,
con
diversa
collocazione e durata.
Divieto per il telelavoratore, senza
preventiva autorizzazione, di svolgere
lavoro per conto proprio o per terzi
con i mezzi messi a disposizione
dall’Azienda.
Possibilità di visite ispettive di
rappresentanti dell’azienza anche per
motivi tecnici o di sicurezza.
Totale volontarietà dell’istituto.
20
METALMECCANICA
Piccola e media industria
Non normato
© Copyright Unimatica Confapi
COMMERCIO
Confcommercio
IMPRESE ESERCENTI SERVIZI DI
TELECOMUNICAZIONI
CONTRATTO RIPARTITO (Job sharing)
Non normato
Contratto di lavoro subordinato
stipulato
tra
azienda
e,
generalmente,
due
lavoratori
responsabili
in
solido
per
l’adempimento di una obbligazione
lavorativa a tempo pieno.
… ogni lavoratore è personalmente, e
direttamente,
responsabile
dell’adempimento
dell’intera
obbligazione lavorativa.
..il
trattamento
economico,
e
normativo,
è
riconosciuto
in
proporzione alla quantità di lavoro
effettivamente prestato. Stante la
natura innovativa dell’istituto si
concorda che l’applicazione avrà
carattere sperimentale.
Sintesi CCNL Comunicazione, Informatica e Servizi Innovativi
UNIMATICA
CONFAPI
Contratto di lavoro subordinato
stipulato per iscritto tra azienda e,
generalmente,
due
lavoratori
solidalmente
responsabili
per
l’adempimento di una obbligazione
lavorativa a tempo pieno che deve
prevedere le modalità di svolgimento
della prestazione ed i richiami alla
legge ed al CCNL.
Ogni
singolo
lavoratore
è
personalmente,
e
direttamente,
responsabile
dell’adempimento
dell’intera obbligazione lavorativa e,
con scadenza settimanale, dovrà
informare l’Azienda del reale orario di
lavoro. Il trattamento economico, e
normativo,
è
riconosciuto
in
proporzione alla quantità di lavoro
effettivamente prestato
21
RETRIBUZIONI
METALMECCANICA
Piccola e media industria
Retribuzioni in vigore
dal 1.3.2002
Liv
Q.9^
Q.8^
9^
8^
7^
6^
5^
4^
3^
2^
1^
Retribuzione
lorda mensile
1.738,65
1.596,36
1.668,93
1.547,30
1.379,20
1.286,23
1.217,81
1.149,12
1.108,06
1.025,16
954,66
Retribuzione
lorda annua
22.602,45
20.752,68
21.696,09
20.114,90
17.929,59
16.720,98
15.831,52
14.938,55
14.404,77
13.327,07
12.410,58
COMMERCIO
Confcommercio
Retribuzioni in vigore
dal 1.7.2002 al 31.12.2002
Liv.
Q
1^
2^
3^
4^
5^
6^
7^
Retribuzione
lorda mensile
1.820,42
1.527,97
1.389,57
1.260,72
1.158,29
1.095,00
1.034,46
963,64
Retribuzione
lorda annua
25.485,88
21.391,58
19.453,98
17.650,08
16.216,06
15.330,00
14.482,44
13.490,96
IMPRESE ESERCENTI SERVIZI DI
TELECOMUNICAZIONI
Retribuzioni in vigore
dal 1.1.2002
Liv.
Q
7^
6^
5^
4^
3^
2^
1^
Retribuzione
lorda mensile
1.551,94
1.513,20
1.348,67
1.192,64
1.124,92
1.071,93
1.008,28
932,17
Retribuzione
lorda annua
20.175,22
19.671,60
17.532,71
15.504,32
14.623,96
13.935,09
13.107,64
12.118,21
UNIMATICA
CONFAPI
Retribuzioni in vigore
dal 1.10.2002
Liv.
Q
1^
2^
3^
4^
5^
6^
7^
8^
9^
10^
Retribuzione
lorda mensile
1.758,94
1.701,04
1.514,92
1.447,63
1.387,98
1.324,43
1.261,54
1.169,49
1.108,49
1.055,36
988,27
Retribuzione
lorda annua
22.866,22
22.113,47
19.693,95
18.819,13
18.043,69
17.217,63
16.400,02
15.203,31
14.410,33
13.719,70
12.847,47
Gli importi delle retribuzioni lorde sono comprensivi di:
Minimo contrattuale in cui è conglobato
il valore dell'ex indennità di contingenza
Minimo contrattuale;
Minimo contrattuale;
secondo i valori attualmente in vigore;
EDR;
Contingenza in cui è conglobato l'EDR;
Minimo contrattuale;
Indennità di funzione ai quadri;
Indennità di funzione ai quadri;
Contingenza;
EDR;
Indennità di funzione ai quadri;
Elemento retributivo ai lavoratori
Superminimo collettivo di categoria
Elemento retributivo ai lavoratori
Indennità di funzione ai quadri.
ai lavoratori inquadrati nel 7^ livello.
inquadrati nel 7^ livello.
inquadrati nel 8^ e 9^ livello e ai quadri;
Superminimo collettivo di categoria
Terzo elemento;
Contingenza;
EDR;
ai lavoratori inquadrati nel 1^ livello.
© Copyright Unimatica Confapi
Sintesi CCNL Comunicazione, Informatica e Servizi Innovativi
22