Cattedra di diritto commerciale Prof. Gian Domenico Mosco NOVITÀ LEGISLATIVE Disegno di legge XIII legislatura Camera dei deputati, n. 7612 (presentato il 14 febbraio 2001 dal ministro della giustizia Fassino) – Revisione delle disposizioni generali sulle società e riforma delle società di persone (fase: assegnato [non ancora iniziato l’esame] alle Commissioni riunite 2^ Giustizia, 6^ Finanze in sede referente in data 28 Febbraio 2001). Art. 1. – 1. L’articolo 2247 del codice civile è sostituito dal seguente: «Art. 2247. Nozione. – 1. Con il contratto di società due o più parti conferiscono beni o servizi per l’esercizio in comune di un’attività economica allo scopo di dividerne gli utili o di attribuire ai soci altro vantaggio patrimoniale. 2. Nei casi previsti dalla legge, la società può essere costituita con atto unilaterale». per l’esercizio di particolari categorie di imprese prescrivono la costituzione della società secondo un determinato tipo». Art. 6. – 1. L’articolo 2252 del codice civile è sostituito dal seguente: «Art. 2252. Atto costitutivo . – 1. L’atto costitutivo non è soggetto a forme speciali, salvo quelle richieste dalla legge o dalla natura dei beni conferiti». Art. 2. – 1. L’articolo 2248 del codice civile è sostituito dal seguente: «Art. 2248. Capacità di essere soci. – 1. Possono essere soci anche i coniugi in regime di comunione dei beni, nonché soggetti diversi dalle persone fisiche». Art. 3. – 1. L’articolo 2249 del codice civile è sostituito dal seguente: Art. 7. – 1. L’articolo 2253 del codice civile è sostituito dal seguente: «Art. 2253. – Conferimenti. – 1. Il socio è obbligato a eseguire i conferimenti determinati nell’atto costitutivo. 2. Salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo, i conferimenti devono farsi in denaro». «Art. 2249. Comportamento secondo correttezza. – 1. Nei rapporti relativi alla società devono essere osservate le regole della correttezza». Art. 8. – 1. L’articolo 2254 del codice civile è sostituito dal seguente: Art. 4. – 1. L’articolo 2250 del codice civile è sostituito dal seguente: «Art. 2254. Garanzia e rischi dei conferimenti. – 1. Per le cose conferite in proprietà la garanzia dovuta dal socio e il passaggio dei rischi sono regolati dalle norme sulla vendita. «Art. 2250. Comunione a scopo di godimento. – 1. Non può essere costituita una società al solo scopo del godimento di una o più cose». Art. 5. – 1. L’articolo 2251 del codice civile è sostituito dal seguente: «Art. 2251. Tipi di società. – 1. Le società devono costituirsi secondo uno dei tipi regolati nei capi II e seguenti di questo titolo. 2. Sono salve le disposizioni riguardanti le società cooperative e quelle delle leggi speciali che 2. Il rischio delle cose conferite in godimento resta a carico del socio che le ha conferite. La garanzia per il godimento è regolata dalle norme sulla locazione». Art. 9. – 1. L’articolo 2255 del codice civile è sostituito dal seguente: «Art. 2255. Conferimento di crediti. – 1. Il socio che ha conferito un credito risponde, in caso di insolvenza del debitore, nei limiti indicati dall’articolo 1267 per il caso di assunzione convenzionale della garanzia». 1 REVISIONE DELLE DISPOSIZIONI GENERALI SULLE SOCIETÀ E RIFORMA DELLE SOCIETÀ DI PERSONE Disegno di legge Camera dei deputati, 14 febbraio 2001, n. 7612 Revisione delle disposizioni generali sulle società e riforma delle società di persone Art. 10. – 1. L’articolo 2256 del codice civile è sostituito dal seguente: «Art. 2256. Patto leonino. – 1. È nullo il patto con il quale uno o più soci sono esclusi da ogni partecipazione agli utili o alle perdite». Art. 13. – 1. L’articolo 2259 del codice civile è sostituito dal seguente: «Art. 2259. Nozione. – 1. Nella società in nome collettivo tutti i soci rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali. 2. Il patto contrario non ha effetto nei confronti dei terzi». Art. 11. – 1. L’articolo 2257 del codice civile è sostituito dal seguente: «Art. 2257. Ripartizione degli utili e delle perdite. – 1. Le parti spettanti ai soci negli utili e nelle perdite si presumono proporzionali al valore dei conferimenti. Se questo non è determinato dall’atto costitutivo, esse si presumono eguali. Art. 14. – 1. L’articolo 2260 del codice civile è sostituito dal seguente: «Art. 2260. Ragione sociale. – 1. La società in nome collettivo agisce sotto una ragione sociale costituita dal nome di uno o più soci con l’indicazione del rapporto sociale. 2. La parte spettante al socio che ha conferito la propria opera, se non è determinata dall’atto costitutivo, si presume eguale alla media dei valori dei conferimenti degli altri soci o, se la società si compone di due soci, al conferimento dell’altro socio. 2. La società può conservare nella ragione sociale il nome del socio receduto o defunto, se il socio receduto o gli eredi del socio defunto vi consentono». 3. Se l’atto costitutivo determina soltanto la parte di ciascun socio negli utili, nella stessa misura si presume che debba determinarsi la partecipazione alle perdite». Art. 15. – 1. L’articolo 2261 del codice civile è sostituito dal seguente: Art. 12. – 1. L’articolo 2258 del codice civile è sostituito dal seguente: «Art. 2258. Indicazione negli atti e nella corrispondenza. – 1. Negli atti e nella corrispondenza delle società devono essere indicati la sede della società e l’ufficio del registro delle imprese presso il quale questa è iscritta e il numero di iscrizione. 2. Il capitale delle società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata deve essere indicato negli atti e nella corrispondenza secondo la somma effettivamente versata e quale risulta esistente dall’ultimo bilancio. 3. Dopo lo scioglimento deve essere espressamente indicato negli atti e nella corrispondenza che la società è in liquidazione. 4. Negli atti e nella corrispondenza delle società a responsabilità limitata deve essere indicato se queste hanno un unico socio». 2 «Art. 2261. Incapace. – 1. La partecipazione di un incapace alla società in nome collettivo è subordinata all’osservanza delle disposizioni degli articoli 320, 371, 397, 424 e 425, qualunque sia l’attività esercitata». Art. 16. – 1. L’articolo 2262 del codice civile è sostituito dal seguente: «Art. 2262. Atto costitutivo . – L’atto costitutivo della società deve indicare: 1) il cognome e il prenome, il luogo e la data di nascita, il domicilio, la cittadinanza dei soci; 2) il nome, la sede ed i legali rappresentanti dei soci diversi dalle persone fisiche; 3) la ragione sociale; 4) coloro che hanno l’amministrazione e la rappresentanza della società; Cattedra di diritto commerciale Prof. Gian Domenico Mosco NOVITÀ LEGISLATIVE 5) la sede della società e le eventuali sedi secondarie; 6) l’oggetto sociale; 7) i conferimenti di beni o di servizi di ciascun socio, specificando, qualora si tratti di beni, se essi sono conferiti in proprietà o in godimento; di una modificazione dell’atto costitutivo iscritta nel registro delle imprese. 4. La responsabilità dei soci non è esclusa dalla dichiarazione di nullità o dall’annullamento dell’atto costitutivo». 8) l’ammontare del capitale, il valore di ciascun conferimento e i criteri di valutazione; Art. 19. – 1. L’articolo 2265 del codice civile è sostituito dal seguente: 9) le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti e la quota di ciascun socio negli utili e nelle perdite; «Art. 2265. Sedi secondarie. – 1. Un estratto dell’atto costitutivo deve essere depositato per l’iscrizione presso l’ufficio del registro delle imprese del luogo in cui la società istituisce sedi secondarie con una rappresentanza stabile, entro trenta giorni dall’istituzione delle medesime. 10) la durata della società». Art. 17. – 1. L’articolo 2263 del codice civile è sostituito dal seguente: «Art. 2263. Pubblicazione. – 1. L’atto costitutivo della società, con sottoscrizione autenticata dei contraenti, o una copia autentica di esso se la stipulazione è avvenuta per atto pubblico, deve entro trenta giorni essere depositato per l’iscrizione, a cura degli amministratori, presso l’ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale. 2. Se gli amministratori non provvedono al deposito nel termine indicato nel primo co mma, ciascun socio può provvedervi a spese della società, o fare condannare gli amministratori ad eseguirlo. 3. Se la stipulazione è avvenuta per atto pubblico, è obbligato ad eseguire il deposito anche il notaio». Art. 18. – 1. L’articolo 2264 del codice civile è sostituito dal seguente: «Art. 2264. Invalidità della società. – 1. La dichiarazione di nullità o la pronuncia di annullamento non pregiudicano l’efficacia degli atti compiuti in nome della società. 2. La sentenza che dichiara la nullità o pronuncia l’annullamento della società nomina i liquidatori. 3. L’invalidità non può essere pronunciata quando la causa di essa è stata eliminata per effetto 2. L’estratto deve indicare l’ufficio del registro presso il quale è iscritta la società e la data dell’iscrizione. 3. Presso l’ufficio del registro in cui è iscritta la sede secondaria deve essere altresì depositata la firma autografa del rappresentante preposto all’esercizio della sede medesima. 4. L’istituzione di sedi secondarie deve essere denunciata per l’iscrizione nello stesso termine anche all’ufficio del registro del luogo dove è iscritta la società». Art. 20. – 1. L’articolo 2266 del codice civile è sostituito dal seguente: «Art. 2266. Modificazioni dell’atto costitutivo. – 1. L’atto costitutivo può essere modificato con deliberazione adottata da tutti i soci o con deliberazione della maggioranza di essi qualora l’atto costitutivo lo preveda stabilendone le modalità. 2. Gli amministratori devono richiedere nel termine di trenta giorni all’ufficio del registro delle imprese l’iscrizione delle modificazioni dell’atto costitutivo e degli altri fatti relativi alla società, dei quali è obbligatoria l’iscrizione. 3. La deliberazione prevista nel primo comma deve essere depositata in copia autentica. 4. Le modificazioni dell’atto costitutivo, finché non sono iscritte, non sono opponibili ai terzi, a meno che si provi che questi ne erano a conoscenza». 3 REVISIONE DELLE DISPOSIZIONI GENERALI SULLE SOCIETÀ E RIFORMA DELLE SOCIETÀ DI PERSONE Disegno di legge Camera dei deputati, 14 febbraio 2001, n. 7612 Revisione delle disposizioni generali sulle società e riforma delle società di persone per conto proprio o di terzi, una attività concorrente. Art. 21. – 1. L’articolo 2267 del codice civile è sostituito dal seguente: «Art. 2267. Determinazione dei conferimenti. – 1. Se i conferimenti non sono determinati nell’atto costitutivo, si presume che i soci siano obbligati a conferire, in parti eguali tra loro, quanto è necessario per il conseguimento dell’oggetto sociale. 2. Se i conferimenti hanno per oggetto beni immobili, si presume che i soci ne abbiano conferito il godimento personale per nove anni o per la minor durata stabilita per la società». 2. Il consenso si presume se l’esercizio dell’attività o la partecipazione ad altra società preesisteva all’atto costitutivo, e gli altri soci ne erano a conoscenza. 3. In caso d’inosservanza delle disposizioni del primo comma la società ha diritto al risarcimento del danno, salva l’applicazione dell’articolo 2306». Art. 26. – 1. L’articolo 2272 del codice civile è sostituito dal seguente: «Art. 2272. Amministrazione. – 1. Salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo, l’amministrazione della società spetta ai soci. Art. 22. – 1. L’articolo 2268 del codice civile è sostituito dal seguente: «Art. 2268. Indivisibilità della quota. – 1. Salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo, le quote non sono divisibili. 2. I diritti dei contitolari devono essere esercitati da un rappresentante comune». Art. 23. – 1. L’articolo 2269 del codice civile è sostituito dal seguente: «Art. 2269. Intrasferibilità della quota. – 1. Salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo, le quote di partecipazione alla società non sono trasferibili». Art. 24. – 1. L’articolo 2270 del codice civile è sostituito dal seguente: «Art. 2270. Uso illegittimo delle cose sociali. – 1. Il socio non può servirsi, senza il consenso degli altri soci, delle cose appartenenti alla società per fini estranei a quelli della società stessa». Art. 25. – 1. L’articolo 2271 del codice civile è sostituito dal seguente: «Art. 2271. Divieto di concorrenza. – 1. Il socio non può, senza il consenso degli altri soci, assumere la qualità di socio illimitatamente responsabile in società concorrente né esercitare, 4 2. I primi amministratori sono nominati con l’atto costitutivo. Salvo diversa disposizione dell’ atto costitutivo, la nomina degli amministratori è deliberata dai soci con la maggioranza determinata secondo il valore dei rispettivi co nferimenti o, in mancanza, secondo la parte attribuita a ciascun socio negli utili. 3. Salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo, la revoca del socio amministratore non ha effetto se non ricorre una giusta causa. L’amministratore non socio è revocabile seco ndo le norme sul mandato. La deliberazione di revoca è adottata dai soci con la maggioranza determinata a norma del secondo comma. 4. La revoca per giusta causa può in ogni caso essere chiesta giudizialmente da ciascun socio». Art. 27. – 1. L’articolo 2273 del codice civile è sostituito dal seguente: «Art. 2273. Persona giuridica amministratore. – 1. Può essere nominato amministratore anche una persona giuridica la quale esercita le relative funzioni mediante un rappresentante da essa designato. 2. La denominazione e la sede della persona giuridica amministratore nonché il cognome, il prenome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza del rappresentante designato devono essere depositati per l’iscrizione nel registro delle imprese. Cattedra di diritto commerciale Prof. Gian Domenico Mosco NOVITÀ LEGISLATIVE 3. Il rappresentante ha gli stessi obblighi degli amministratori persone fisiche, ferma restando la responsabilità solidale della persona giuridica ammnistratore». Art. 28. – 1. L’articolo 2274 del codice civile è sostituito dal seguente: 3. L’azione di responsabilità contro gli amministratori è promossa in seguito a deliberazione dei soci, anche se la società è in liquidazione, con la maggioranza determinata a norma dell’artico lo 2272, secondo comma. Se necessario, ciascun socio può chiedere al presidente del tribunale la nomina di un curatore speciale per proporre l’azione». «Art. 2274. Amministrazione disgiuntiva. – 1. Salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo, l’amministrazione della società è esercitata da ciascuno dei soci disgiuntamente dagli altri. Art. 31. – 1. L’articolo 2277 del codice civile è sostituito dal seguente: 2. Ciascun amministratore ha diritto di opporsi all’operazione che un altro voglia compiere, prima che sia compiuta. «Art. 2277. Scritture contabili. – 1. Gli amministratori devono tenere i libri e le altre scritture contabili prescritti dall’articolo 2214». 3. Sull’opposizione decide la maggioranza dei soci, determinata a norma dell’articolo 2272, secondo comma». Art. 29. – 1. L’articolo 2275 del codice civile è sostituito dal seguente: «Art. 2275. Amministrazione congiuntiva. – 1. Se l’amministrazione è esercitata congiuntamente, è necessario il consenso di tutti gli amministratori per il compimento delle operazioni sociali. 2. Se è convenuto che per l’amministrazione o per determinati atti sia necessario il consenso della maggioranza, questa si determina a norma dell’articolo 2272, secondo comma. 3. Nei casi previsti da questo articolo, i singoli amministratori non possono compiere da soli alcun atto, salvo che vi sia urgenza di evitare un danno alla società». Art. 30. – 1. L’articolo 2276 del codice civile è sostituito dal seguente: Art. 32. – 1. L’articolo 2278 del codice civile è sostituito dal seguente: «Art. 2278. Controllo dei soci. – 1. I soci che non partecipano all’amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizia dello svolgimento degli affari sociali e di consultare i documenti relativi all’amministrazione». Art. 33. – 1. L’articolo 2279 del codice civile è sostituito dal seguente: «Art. 2279. Bilancio di esercizio. – 1. Gli amministratori devono redigere il bilancio osservando le norme stabilite negli articoli 2423 e seguenti, in quanto applicabili. Il bilancio può essere redatto in forma abbreviata nel rispetto dei limiti e dei criteri stabiliti nell’articolo 2435-bis. 2. I soci hanno diritto di avere comunicazione del bilancio entro tre mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, salvo che l’atto costitutivo stabilisca un termine inferiore. «Art. 2276. Diritti e obblighi degli amministratori. – 1. I diritti e gli obblighi degli amministratori sono regolati dalle norme sul mandato. 3. Il bilancio si intende approvato se entro trenta giorni dalla comunicazione non pervenga alla società opposizione di alcuno dei soci. I soci decidono sull’opposizione a norma dell’articolo 2272, secondo comma. 2. Gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società per l’adempimento degli obblighi ad essi imposti dalla legge e dall’atto costitutivo. Tuttavia la responsabilità non si estende a quelli che dimostrino di essere esenti da colpa. Si applicano gli articoli 2394 e 2395. 4. Entro trenta giorni dall’approvazione una copia del bilancio deve essere depositata a cura degli amministratori presso l’ufficio del registro delle imprese». 5 REVISIONE DELLE DISPOSIZIONI GENERALI SULLE SOCIETÀ E RIFORMA DELLE SOCIETÀ DI PERSONE Disegno di legge Camera dei deputati, 14 febbraio 2001, n. 7612 Revisione delle disposizioni generali sulle società e riforma delle società di persone Art. 34. – 1. L’articolo 2280 del codice civile è sostituito dal seguente: «Art. 2280. Utili. – 1. Salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo, ciascun socio ha diritto di percepire la sua parte di utili dopo l’approvazione del bilancio». limitano i poteri di rappresentanza non sono opponibili ai terzi, a meno che si provi che questi ne erano a conoscenza». Art. 37. – 1. L’articolo 2283 del codice civile è sostituito dal seguente: «Art. 2283. Responsabilità per le obbligazioni sociali. 1. – I creditori della società possono far valere i loro diritti nei confronti della società. Art. 35. – 1. L’articolo 2281 del codice civile è sostituito dal seguente: «Art. 2281. Limiti alla distribuzione degli utili. – 1. Non può farsi luogo a ripartizione di somme tra soci se non per utili realmente co nseguiti. 2. Se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a ripartizioni di utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente». 2. Per le obbligazioni sociali rispondono inoltre personalmente e solidalmente tutti i soci. 3. La sentenza pronunciata nei confronti della società fa stato ed è efficace anche nei co nfronti dei soci illimitatamente responsabili, i quali possono intervenire nel giudizio e possono impugnare la sentenza». Art. 38. – 1. L’articolo 2284 del codice civile è sostituito dal seguente: Art. 36. – 1. L’articolo 2282 del co dice civile è sostituito dal seguente: «Art. 2282. Rappresentanza della società. – 1. La società acquista diritti e assume obbligazioni per mezzo degli amministratori che ne hanno la rappresentanza e agiscono in suo nome; sta in giudizio nella persona dei medesimi. 2. Salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo, la rappresentanza spetta a ciascun amministratore. 3. L’amministratore che ha la rappresentanza della società può compiere tutti gli atti che rientrano nell’oggetto sociale, salve le limitazioni che risultano dall’atto costitutivo o dalla procura. Le limitazioni non sono opponibili ai terzi, se non sono iscritte nel registro delle im prese o se non si prova che i terzi ne hanno avuto conoscenza. 4. Gli amministratori che hanno la rappresentanza sociale devono, entro quindici giorni dalla notizia della nomina, depositare presso l’ufficio del registro delle imprese le loro firme autografe. 5. Fino a quando la società non è iscritta nel registro delle imprese, si presume che ciascun socio che agisce per la società abbia la rappresentanza sociale, anche in giudizio. I patti che attribuiscono la rappresentanza ad alcuno soltanto dei soci o che 6 «Art. 2284. Escussione preventiva della società. – 1. I creditori sociali non possono pretendere il pagamento dai singoli soci, se non dopo l’escussione della società. 2. Fino a quando la società non è iscritta nel registro delle imprese, i creditori sociali possono pretendere il pagamento dai singoli soci anche senza preventivamente escutere la società. Il socio richiesto del pagamento di debiti sociali può domandare la preventiva escussione della società, indicando i beni sui quali il creditore possa agevolmente soddisfarsi. 3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche se la società è in liquidazione». Art. 39. – 1. L’articolo 2285 del codice civile è sostituito dal seguente: «Art. 2285. Responsabilità del nuovo socio. – 1. Chi entra a far parte di una società già costituita risponde con gli altri soci per le obbligazioni sociali anteriori all’acquisto della qualità di socio». Art. 40. – 1. L’articolo 2286 del codice civile è sostituito dal seguente: Cattedra di diritto commerciale Prof. Gian Domenico Mosco NOVITÀ LEGISLATIVE «Art. 2286. Creditore particolare del socio. – 1. Il creditore particolare del socio, finché dura la società, può far valere i suoi diritti sulle somme spettanti al debitore e compiere atti conservativi sulla quota spettante a quest’ultimo nella liquidazione, ma non può chiedere la liquidazione della quota del socio debitore a meno che la società non sia iscritta nel registro delle imprese. 3. In caso di proroga tacita ciascun socio può sempre recedere dalla società, dando preavviso a norma dell’articolo 2307, terzo comma, e il creditore particolare del socio può chiedere la liquidazione della quota del suo debitore. La quota deve essere liquidata entro tre mesi dalla domanda, salvo che sia deliberato lo scioglimento della società». 2. Le misure cautelari si eseguono mediante notificazione al socio debitore e alla società». Art. 44. – 1. L’articolo 2290 del codice civile è sostituito dal seguente: Art. 41. – 1. L’articolo 2287 del codice civile è sostituito dal seguente: «Art. 2287. Esclusione della compensazione. – 1. Non è ammessa compensazione fra il debito che un terzo ha verso la società e il credito che egli ha verso un socio». «Art. 2290. Cause di scioglimento. – 1. La società si scioglie: 1) per il decorso del termine; 2) per il conseguimento dell’oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo; 3) per la volontà di tutti i soci; Art. 42. – 1. L’articolo 2288 del codice civile è sostituito dal seguente: 4) quando viene a mancare la pluralità dei soci, se nel termine di sei mesi questa non è ricostituita; «Art. 2288. Riduzione di capitale per esuberanza. – 1. La deliberazione di riduzione di capitale, mediante rimborso ai soci delle quote pagate o mediante liberazione di essi dall’obbligo di ulteriori versamenti, può essere eseguita soltanto dopo tre mesi dal giorno dell’iscrizione nel registro delle imprese, purché entro questo termine nessun creditore sociale anteriore all’iscrizione abbia fatto opposizione. 5) quando per oltre tre anni non viene esercitata attività economica; 2. Il tribunale, nonostante l’opposizione, può disporre che l’esecuzione abbia luogo, previa prestazione da parte della società di un’idonea garanzia». 8) per le costitutivo». 6) per provvedimento dell’autorità governativa nei casi stabiliti dalla legge; 7) per la dichiarazione di fallimento, se la società esercita effettivamente un’attività commerciale; altre cause previste dall’atto Art. 45. – 1. L’articolo 2291 del codice civile è sostituito dal seguente: Art. 43. – 1. L’articolo 2289 del codice civile è sostituito dal seguente: «Art. 2289. Proroga della società. – 1. Il creditore particolare del socio può fare opposizione alla proroga della società, entro tre mesi dall’iscrizione della deliberazione di proroga nel registro delle imprese. 2. Se l’opposizione è accolta, la società deve, entro tre mesi dalla notificazione della sentenza, liquidare la quota del socio debitore dell’opponente. «Art. 2291. Proroga tacita. – 1. La società è tacitamente prorogata a tempo indeterminato quando, decorso il tempo per cui fu contratta, i soci continuano a compiere le operazioni sociali». Art. 46. – 1. L’articolo 2292 del codice civile è sostituito dal seguente: «Art. 2292. Effetti dello sciog1imento. – 1. Avvenuto lo scioglimento della società, gli 7 REVISIONE DELLE DISPOSIZIONI GENERALI SULLE SOCIETÀ E RIFORMA DELLE SOCIETÀ DI PERSONE Disegno di legge Camera dei deputati, 14 febbraio 2001, n. 7612 Revisione delle disposizioni generali sulle società e riforma delle società di persone amministratori conservano il potere di amministrare limitatamente agli affari urgenti, fino alla nomina dei liquidatori. Essi non possono intraprendere nuove operazioni e, contravvenendo a questo divieto, sono responsabili illimitatamente e solidalmente, oltre che nei confronti dei creditori sociali, nei confronti della società qualora l’atto compiuto sia opponibile alla stessa. 2. Gli amministratori sono responsabili della conservazione dei beni sociali fino a quando ne hanno fatto consegna ai liquidatori». liquidatori la rappresentanza della società, anche in giudizio, spetta ai liquidatori». Art. 50. – 1. L’articolo 2296 del codice civile è sostituito dal seguente: «Art. 2296. Obblighi e responsabilità dei liquidatori. – 1. Gli obblighi e la responsabilità dei liquidatori sono regolati dalle disposizioni stabilite per gli amministratori, in quanto non sia diversamente disposto dalle norme seguenti o dall’atto costitutivo». Art. 47. – 1. L’articolo 2293 del codice civile è sostituito dal seguente: «Art. 2293. Liquidatori. – 1. Se l’atto costitutivo non prevede il modo di liquidare il patrimonio sociale e i soci non sono d’accordo nel determinarlo, la liquidazione è fatta da uno o più liquidatori, nominati dalla maggioranza dei soci, determinata a norma dell’articolo 2272, secondo comma, o, in mancanza, dal presidente del tribunale, su istanza di uno o più soci, degli amministratori o del pubblico ministero. Art. 51. – 1. L’articolo 2297 del codice civile è sostituito dal seguente: «Art. 2297. Inventario. – 1. Gli amministratori devono consegnare ai liquidatori i beni e i documenti sociali e presentare ad essi il conto della gestione relativo al periodo successivo all’ultimo bilancio. 2. I liquidatori possono essere revocati dalla maggioranza dei soci determinata ai sensi del primo comma, e, in ogni caso, dal tribunale per giusta causa su domanda di uno o più soci». 2. I liquidatori devono prendere in consegna i beni e i documenti sociali, e redigere, insieme con gli amministratori, l’inventario dal quale risulti lo stato attivo e passivo del patrimonio sociale. L’inventario deve essere sottoscritto dagli amministratori e dai liquidatori». Art. 48. – 1. L’articolo 2294 del codice civile è sostituito dal seguente: Art. 52. – 1. L’articolo 2298 del co dice civile è sostituito dal seguente: «Art. 2294. Pubblicazione della nomina dei liquidatori. – 1. La deliberazione dei soci o il provvedimento che nomina i liquidatori e ogni atto successivo che importa cambiamento nelle persone dei liquidatori devono essere, entro quindici giorni dalla notizia della nomina, depositati in copia autentica a cura dei liquidatori medesimi per l’iscrizione presso l’ufficio del registro delle imprese. «Art. 2298. Poteri dei liquidatori. – 1. I liquidatori possono compiere gli atti necessari per la liquidazione e, se i soci non hanno disposto diversamente, possono vendere anche in blocco i beni sociali e fare transazioni e compromessi». 2. I liquidatori devono altresì depositare presso lo stesso ufficio le loro firme autografe». Art. 49. – 1. L’articolo 2295 del codice civile è sostituito dal seguente: «Art. 2295. Rappresentanza della società in liquidazione. – 1. Dall’iscrizione della nomina dei 8 Art. 53. – 1. L’articolo 2299 del codice civile è sostituito dal seguente: «Art. 2299. Divieto di nuove operazioni. – 1. I liquidatori non possono intraprendere nuove operazioni. Contravvenendo a questo divieto, essi rispondono personalmente e solidalmente per gli affari intrapresi nei confronti dei creditori sociali nonché nei confronti della società qualora l’atto compiuto sia opponibile alla stessa». Cattedra di diritto commerciale Prof. Gian Domenico Mosco NOVITÀ LEGISLATIVE Art. 54. – 1. L’articolo 2300 del codice civile è sostituito dal seguente: «Art. 2300. Pagamento dei debiti sociali. – 1. I liquidatori non possono ripartire tra i soci, neppure parzialmente, i beni sociali, finché non siano pagati i creditori della società o non siano accantonate le somme necessarie per pagarli. 2. Se i fondi disponibili risultano insufficienti per il pagamento dei debiti sociali, i liquidatori possono chiedere ai soci i versamenti ancora dovuti sulle rispettive quote e, se occorre, le somme necessarie in proporzione della parte di ciascuno nelle perdite. Nella stessa proporzione si ripartisce tra i soci il debito del socio insolvente». 2. Il bilancio e il piano di riparto, sottoscritti dai liquidatori, devono essere comunicati mediante raccomandata ai soci, e s’intendono approvati se non sono stati impugnati nel termine di due mesi dalla comunicazione. 3. In caso d’impugnazione del bilancio e del piano di riparto, il liquidatore può chiedere che le questioni relative alla liquidazione siano esaminate separatamente da quelle relative al riparto, alle quali il liquidatore può chiedere di restare estraneo. 4. Con l’approvazione del bilancio i liquidatori sono liberati di fronte ai soci». Art. 58. – 1. L’articolo 2304 del codice civile è sostituito dal seguente: Art. 55. – 1. L’articolo 2301 del codice civile è sostituito dal seguente: «Art. 2301. Restituzione dei beni conferiti in godimento. – 1. I soci che hanno conferito beni in godimento hanno diritto di riprenderli nello stato in cui si trovano. Se i beni sono periti o deteriorati per causa imputabile agli amministratori, i soci hanno diritto al risarcimento del danno a carico del patrimonio sociale, salva l’azione contro gli amministratori». Art. 56. – 1. L’articolo 2302 del codice civile è sostituito dal seguente: «Art. 2302. Ripartizione dell’attivo. – 1. Estinti i debiti sociali, l’attivo residuo è destinato al rimborso dei conferimenti. L’eventuale eccedenza è ripartita tra i soci in proporzione della parte di ciascuno negli utili. 2. L’ammontare dei conferimenti non aventi per oggetto somme di danaro è determinato secondo la valutazione che ne è stata fatta nell’atto costitutivo o, in mancanza, secondo il valore che essi avevano nel momento in cui furono promessi». «Art. 2304. Cancellazione della società. – 1. Approvato il bilancio finale di liquidazione i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese. 2. Dalla cancellazione della società i creditori sociali che non sono stati soddisfatti possono far valere i loro crediti soltanto nei confronti dei soci e, se il mancato pagamento è dipeso da colpa dei liquidatori, anche nei confronti di questi. 3. Il fallimento della società non può essere dichiarato quando è trascorso un anno dalla cancellazione della società stessa dal registro delle imprese a seguito di una regolare liquidazione, né può essere esteso ai soci o ai loro eredi quando è trascorso un anno dalla iscrizione dell’avvenuta cessazione del rapporto sociale nel registro delle imprese. 4. Le scritture contabili e i documenti che non spettano ai singoli soci sono depositati presso la persona designata dalla maggioranza. 5. Le scritture contabili e i documenti devono essere conservati per dieci anni dalla data della cancellazione della società dal registro delle imprese». Art. 57. – 1. L’articolo 2303 del codice civile è sostituito dal seguente: Art. 59. – 1. L’articolo 2305 del codice civile è sostituito dal seguente: «Art. 2303. Bilancio finale di liquidazione e piano di riparto. – 1. I liquidatori devono redigere il bilancio finale e proporre ai soci il piano di riparto. «Art. 2305. Ripartizione di beni in natura. – 1. Se è convenuto che la ripartizione dei beni sia fatta in natura, si applicano le disposizioni sulla divisione delle cose comuni». 9 REVISIONE DELLE DISPOSIZIONI GENERALI SULLE SOCIETÀ E RIFORMA DELLE SOCIETÀ DI PERSONE Disegno di legge Camera dei deputati, 14 febbraio 2001, n. 7612 Revisione delle disposizioni generali sulle società e riforma delle società di persone Art. 63. – 1. L’articolo 2309 del codice civile è sostituito dal seguente: Art. 60. – 1. L’articolo 2306 del codice civile è sostituito dal seguente: «Art. 2306. Morte del socio. – 1. Salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo, in caso di morte di uno dei soci, la società deve liquidare la quota agli eredi, a meno che i soci superstiti preferiscano sciogliere la società ovvero continuarla con gli eredi stessi e questi vi acconsentano». Art. 61. – 1. L’articolo 2307 del codice civile è sostituito dal seguente: «Art. 2307. Recesso del socio. – 1. Ogni socio può recedere dalla società quando questa è co ntratta a tempo indeterminato o per tutta la vita di uno dei soci. 2. Può inoltre recedere nei casi previsti nell’atto costitutivo ovvero quando sussiste una giusta causa. 3. Nei casi previsti nel primo comma il recesso deve essere comunicato alla società con un preavviso di almeno tre mesi». «Art. 2309. Procedimento di esclusione. – L’esclusione è deliberata, previa contestazione scritta di una delle cause di cui all’articolo 2307, dalla maggioranza dei soci determinata a norma dell’articolo 2272, secondo comma, non computandosi la quota del socio da escludere. 2. La deliberazione della società ha effetto decorsi trenta giorni dalla data della comunicazione della stessa al socio escluso. Entro questo termine, il socio escluso può fare opposizione davanti al tribunale e chiedere in via cautelare la sospensione dell’esecuzione. 3. Se la società si compone di due soci, l’esclusione di uno di essi è pronunciata dal tribunale, su domanda dell’altro». Art. 64. – 1. L’articolo 2310 del codice civile è sostituito dal seguente: «Art. 2310. Esclusione di diritto. – 1. E’ escluso di diritto il socio che sia dichiarato fallito. 2. Parimenti è escluso di diritto il socio nei cui confronti un suo creditore particolare abbia ottenuto la liquidazione della quota a norma dell’articolo 2289». Art. 62. – 1. L’articolo 2308 del codice civile è sostituito dal seguente: «Art. 2308. – Esclusione. – 1. L’esclusione di un socio può avere luogo per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge o dall’atto costitutivo, nonché per l’interdizione, l’inabilitazione del socio o per la sua condanna ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici. 2. Il socio che ha conferito nella società la propria opera o il godimento di una cosa può altresì essere escluso per la sopravvenuta inidoneità a svolgere l’opera conferita o per il perimento della cosa dovuto a causa non imputabile agli amministratori. 3. Parimenti può essere escluso il socio che si è obbligato con il conferimento a trasferire la proprietà di una cosa, se questa è perita prima che la proprietà sia acquistata dalla società». Art. 65. – 1. L’articolo 2311 del codice civile è sostituito dal seguente: «Art. 2311. Liquidazione della quota del socio uscente. – 1. Nei casi in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente a un socio, questi o i suoi eredi hanno diritto soltanto ad una somma di danaro che rappresenti il valore della quota. Se il socio ha co nferito beni in godimento, si applicano inoltre le disposizioni dell’articolo 2301. 2. La liquidazione della quota è fatta in base alla situazione patrimoniale della società nel giorno in cui si verifica lo scioglimento. 3. Se vi sono operazioni in corso, il socio o i suoi eredi partecipano agli utili e alle perdite inerenti alle operazioni medesime. 4. Salvo quanto è disposto nell’articolo 2289, il pagamento della quota spettante al socio deve 10 Cattedra di diritto commerciale Prof. Gian Domenico Mosco NOVITÀ LEGISLATIVE essere fatto dalla società entro sei mesi dal giorno in cui si verifica lo scioglimento del rapporto». relative alla società in nome collettivo, in quanto siano compatibili con le norme seguenti». Art. 66. – 1. L’articolo 2312 del codice civile è sostituito dal seguente: Art. 70. – 1. L’articolo 2316 del codice civile è sostituito dal seguente: «Art. 2312. Responsabilità del socio uscente o dei suoi eredi. – 1. Nei casi in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente a un socio, questi o i suoi eredi sono responsabili verso i terzi per le obbligazioni sociali sorte prima dello scioglimento. «Art. 2316. Atto costitutivo . – 1. L’atto costitutivo deve indicare i soci accomandatari e i soci accomandanti». 2. Lo scioglimento deve essere iscritto nel registro delle imprese; in mancanza non è opponibile ai terzi che lo hanno senza colpa ignorato». Art. 71. – 1. L’articolo 2317 del codice civile è sostituito dal seguente: Art. 67. – 1. L’articolo 2313 del codice civile è sostituito dal seguente: «Art. 2313. Nozione. – 1. Nella società in accomandita semplice i soci accomandatari rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali, e i soci accomandanti rispondono limitatamente alla quota conferita. «Art. 2317. Mancata registrazione. – 1. Fino a quando la società non è iscritta nel registro delle imprese, ai rapporti fra la società e i terzi si applicano le disposizioni degli articoli 2282, ultimo comma, e 2284, secondo comma. 2. Tuttavia per le obbligazioni sociali i soci accomandanti, se dimostrano che i terzi conoscevano tale loro qualità, rispondono limitatamente alla loro quota, salvo che abbiano compiuto atti di amministrazione, ovvero trattato o concluso affari in nome della società». 2. Le quote di partecipazione dei soci non possono essere rappresentate da azioni». Art. 72. – 1. L’articolo 2318 del codice civile è sostituito dal seguente: Art. 68. – 1. L’articolo 2314 del codice civile è sostituito dal seguente: «Art. 2314. Ragione sociale. – 1. La società agisce sotto una ragione sociale costituita dal nome di almeno uno dei soci accomandatari, con l’indicazione di società in accomandita semplice, salvo il disposto del secondo comma dell’articolo 2260. 2. L’accomandante, il quale consente che il suo nome sia compreso nella ragione sociale, risponde di fronte ai terzi illimitatamente e solidalmente con i soci accomandatari per le obbligazioni sociali». «Art. 2318. Soci accomandatari. – 1. I soci accomandatari hanno i diritti e gli obblighi dei soci della società in nome collettivo. 2. L’amministrazione della società può essere conferita soltanto a soci accomandatari». Art. 73. – 1. L’articolo 2319 del codice civile è sostituito dal seguente: Art. 69. – 1. L’articolo 2315 del codice civile è sostituito dal seguente: «Art. 2319. Nomina e revoca degli amministratori. – 1. Salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo, per la nomina degli amministratori sono necessari il consenso dei soci accomandatari e l’approvazione della maggioranza dei soci accomandanti determinata a norma dell’articolo 2272, secondo comma. «Art. 2315. Norme applicabili. – 1. Alla società in accomandita semplice si applicano le disposizioni 2. La revoca del socio amministratore non ha effetto se non ricorre una giusta causa ed è 11 REVISIONE DELLE DISPOSIZIONI GENERALI SULLE SOCIETÀ E RIFORMA DELLE SOCIETÀ DI PERSONE Disegno di legge Camera dei deputati, 14 febbraio 2001, n. 7612 Revisione delle disposizioni generali sulle società e riforma delle società di persone deliberata dai soci con la maggioranza determinata a norma dell’artico lo 2272, secondo co mma». pignoratizio o all’usufruttuario, salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo». Art. 74. – 1. L’articolo 2320 del codice civile è sostituito dal seguente: Art. 77. – 1. L’articolo 2323 del codice civile è sostituito dal seguente: «Art. 2320. Soci accomandanti. – 1. I soci accomandanti non possono compiere atti di amministrazione, né trattare o concludere affari in nome della società, se non in forza di procura speciale per singoli affari. Il socio accomandante che contravviene a tale divieto assume responsabilità illimitata e solidale verso i terzi per tutte le obbligazioni sociali e può essere escluso a norma dell’articolo 2308. «Art. 2323. Cause di scioglimento. – 1. La società si scioglie, oltre che per le cause previste nell’articolo 2290, quando rimangono soltanto soci accomandanti o soci accomandatari, sempreché nel termine di sei mesi non sia stato sostituito il socio che è venuto meno. 2. I soci accomandanti possono tuttavia prestare la loro opera sotto la direzione degli amministratori e, se l’atto costitutivo lo consente, dare autorizzazioni e pareri per determinate operazioni e compiere atti di ispezione e di sorveglianza. 3. I soci accomandanti hanno i diritti di controllo, anche in tema di bilancio di esercizio, di cui agli articoli 2278 e 2279. 4. Nei confronti dei soci accomandanti non si applica l’articolo 2283, terzo comma». Art. 75. – 1. L’articolo 2321 del codice civile è sostituito dal seguente: «Art. 2321. Utili percepiti in buona fede. – 1. I soci accomandanti non sono tenuti alla restituzione degli utili riscossi in buona fede seco ndo il bilancio regolarmente approvato». Art. 76. – 1. L’articolo 2322 del codice civile è sostituito dal seguente: 2. Se vengono a mancare tutti gli accomandatari, per il periodo indicato dal primo comma, gli accomandanti nominano un amministratore provvisorio per il compimento degli atti di ordinaria amministrazione. 3. L’amministratore provvisorio non assume la qualità di socio accomandatario». Art. 78. – 1. L’articolo 2324 del codice civile è sostituito dal seguente: «Art. 2324. Diritti dei creditori sociali dopo la liquidazione. – 1. Salvo il diritto previsto dal secondo comma dell’articolo 2304 nei confronti degli accomandatari e dei liquidatori, i creditori sociali che non sono stati soddisfatti nella liquidazione della società possono far valere i loro crediti anche nei confronti degli accomandanti, limitatamente alla quota di liquidazione». Art. 79. – 1. Gli articoli da 2247 a 2258 sono compresi nel capo I del titolo V del libro V del codice civile, sotto la rubrica: «Disposizioni generali». 2. La rubrica del capo II del titolo V del libro V del codice civile è abrogata. «Art. 2322. Trasferimento della quota. – 1. Salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo, la quota di partecipazione del socio accomandante è trasmissibile per causa di morte e può essere ceduta, con effetto verso la società, con il consenso della maggioranza dei soci, determinata a norma dell’articolo 2272, secondo comma. 3. Gli articoli da 2259 a 2266 sono compresi nel capo III del titolo V del libro V del codice civile, sotto la rubrica : «Della società in nome collettivo» e nella sezione I sotto la rubrica: «Disposizioni generali». 2. Nei casi di pegno o di usufrutto sulla quota l’esercizio dei diritti sociali spetta al creditore 4. Gli articoli da 2267 a 2280 sono compresi nella sezione II del capo III del titolo V del libro V del codice civile, sotto la rubrica: «Dei rapporti tra i soci». 12 Cattedra di diritto commerciale Prof. Gian Domenico Mosco NOVITÀ LEGISLATIVE 5. Gli articoli da 2281 a 2289 sono compresi nella sezione III del capo III del titolo V del libro V del codice civile, sotto la rubrica: «Dei rapporti con i terzi». 6. Gli articoli da 2290 a 2305 sono compresi nella sezione IV del capo III del titolo V del libro V del codice civile, sotto la rubrica: «Dello scioglimento della società». 7. Gli articoli da 2306 a 2312 sono compresi nella sezione V del capo III del titolo V del libro V del codice civile, sotto la rubrica: «Dello scioglimento del rapporto sociale limitatamente a un socio». 8. Gli articoli da 2313 a 2324 sono compresi nel capo IV del titolo V del libro V del codice civile, sotto la rubrica: «Della società in accomandita semplice». Art. 80. – 1. All’articolo 2623, primo comma, numero 1), del codice civile, il numero: «2306» è sostituito dal seguente: «2288». 2. All’articolo 2627, primo comma, del codice civile, il numero «2250» è sostituito dal seguente: «2258». Art. 81. – 1. Alle società semplici esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano, a decorrere da tale data, le disposizioni relative alla società in nome collettivo, anche ai fini dell’iscrizione nel registro delle imprese. 13