La nuova indennità di disoccupazione: A.S.P.I. INDENNITA’ DI MOBILITA’ L’indennità di mobilità è destinata ad essere progressivamente sostituita dall’ASPI (vedi tabella cronologica più avanti) INDENNITA’ DI MOBILITA’ Hanno diritto all'indennità di mobilità: - i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità a seguito dell’apposita procedura (ved. oltre), oppure a seguito di licenziamento collettivo intimato ai sensi dell'art. 24, L. n. 223/1991, da parte di aziende diverse da quelle edili, rientranti nel campo d'applicazione della Cassa integrazioni guadagni straordinaria, se in possesso di un'anzianità aziendale di almeno 12 mesi, di cui almeno 6 di effettivo lavoro ./.. INDENNITA’ DI MOBILITA’ - i lavoratori già dipendenti da imprese sottoposte a procedura concorsuale e collocati in mobilità ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. n. 223/1991); - i lavoratori che, alla data di entrata in vigore della legge n. 223 del 1991, fruivano del trattamento speciale di disoccupazione di cui alla L. n. 1115/1968 o di sue proroghe; -i lavoratori licenziati da imprese esercenti ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna in regime di concessione, che siano state dichiarate fallite o poste in liquidazione successivamente alla data del 1º gennaio 1993; ./.. INDENNITA’ DI MOBILITA’ - i lavoratori licenziati successivamente al 1º agosto 1993 da imprese di trasporto pubblico (i cui dipendenti siano iscritti al Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto) assoggettate a fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o procedura di liquidazione (art. 3, comma 4-ter, L. n. 223/1991) . - i lavoratori a domicilio PROCEDURA DI MOBILITA’ Riepilogo tempistica Comunicazione a: R.S.A. OO.SS. e Ag. Regionale Richiesta sindacale esame congiunto 7 GIORNI DAL RICEVIMENTO 45 GIORNI Comunicazione a: Ag. Regionale Mancato Accordo Termine esame congiunto Accordo sindacale Tentativo di conciliazione 30 GIORNI VERBALE MANCATO ACCORDO Esame congiunto N.B.: I TERMINI SONO RIDOTTI ALLA META’ QUANDO LE ECCEDENZE DI PERSONALE SONO INFERIORI A 10 DIPENDENTI ACCORDO SINDACALE COLLOCAMENTO IN MOBILITA’ PROCEDURA 1° CASO: ACCORDO NON RAGGIUNTO ADEMPIMENTI DATORE COMUNICARE AI LAVORATORI IL RECESSO DAL RAPPORTO DI LAVORO INVIARE ELENCO LAVORATORI IN MOBILITA’ A: PROVINCIA OO.SS REGIONE CONSEGUENZE PER DATORE PAGAMENTO ALL’INPS PER OGNI LAVORATORE LICENZIATO DI UNA SOMMA PARI A 9 VOLTE DELL’INDENNITA’ DI MOBILITA’ DEDOTTA LA TASSA DI MOBILITA’ GIA’ VERSATA PROCEDURA 2° CASO: ACCORDO RAGGIUNTO ADEMPIMENTI DATORE COMUNICARE AI LAVORATORI IL RECESSO DAL RAPPORTO DI LAVORO INVIARE ELENCO LAVORATORI IN MOBILITA’ A: PROVINCIA OO.SS REGIONE CONSEGUENZE PER DATORE PAGAMENTO ALL’INPS PER OGNI LAVORATORE LICENZIATO DI UNA SOMMA PARI A 3 VOLTE DELL’INDENNITA’ DI MOBILITA’ DEDOTTA LA TASSA DI MOBILITA’ GIA’ VERSATA INDENNITA’ DI MOBILITA’ La domanda di indennità di mobilità deve essere redatta dal lavoratore sul mod. DS21 e deve essere presentata all'INPS, pena la decadenza, entro 68 giorni dalla data di cessazione del rapporto. DURATA MASSIMA TRATTAMENTO DI MOBILITA’ La durata del trattamento di mobilità varia a seconda dell’età anagrafica del lavoratore e del territorio nel quale è ubicata l’unità produttiva di provenienza. LAVORATORI CON ETA’ INFERIORE A 40 ANNI COMPIUTI 12 MESI LAVORATORI CON ETA’ COMPRESA TRA I 40 ANNI COMPIUTI E I 50 ANNI NON ANCORA COMPIUTI 24 MESI LAVORATORI CON ALMENO IL 50° COMPIUTO 36 MESI Durata nelle aree del Mezzogiorno: LAVORATORI CON ETA’ INFERIORE A 40 ANNI COMPIUTI 24 MESI LAVORATORI CON ETA’ COMPRESA TRA I 40 ANNI COMPIUTI E I 50 ANNI NON ANCORA COMPIUTI 36 MESI LAVORATORI CON ALMENO IL 50° COMPIUTO 48 MESI INDENNITA’ DI MOBILITA’ La durata è prevista in contrazione al fine di riassorbire la mobilità nell’ASPI. Le durate per coloro che saranno posti in mobilità nei prossimi anni (periodo transitorio) saranno le seguenti: INDENNITA’ DI MOBILITA’ 2013 2014 2015 2016 CN fino a 39 anni 12 12 12 12 CN 40 – 49 anni 24 24 18 12 CN 50 anni e oltre 36 36 24 18 Sud fino a 39 anni 24 24 12 12 Sud 40 – 49 anni 36 36 24 18 Sud 50 anni e 48 oltre 48 36 24 INDENNITA’ DI MOBILITA’ Il Ministro del lavoro, entro il 31 ottobre 2014, procede, insieme alle associazioni dei datori di lavoro e organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ad una ricognizione delle prospettive economiche e occupazionali in essere alla predetta data, al fine di verificare la corrispondenza a tali prospettive della disciplina transitoria (di cui alla tabella) e proporre, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, eventuali conseguenti iniziative INDENNITA’ DI MOBILITA’ L'importo dell’indennità di mobilità è pari per i primi 12 mesi al trattamento di integrazione salariale che i lavoratori hanno percepito ovvero a quello che sarebbe loro spettato nel periodo immediatamente precedente la risoluzione del rapporto e, per i mesi successivi, all'80% di tale trattamento. L'indennità è rivalutata annualmente nella misura del 100% dell'aumento derivante dalla variazione annuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie INDENNITA’ DI MOBILITA’ Il lavoratore in mobilità che ne faccia richiesta per intraprendere attività autonoma o per associarsi in cooperativa, può ottenere il versamento in unica soluzione anticipata dei ratei di indennità di mobilità non ancora percepiti (art. 7, comma 5, L. n. 223/1991). Le domande devono essere presentate entro 60 giorni dalla data di inizio dell'attività autonoma o associativa. INDENNITA’ DI MOBILITA’ In generale, la corresponsione dell'indennità di mobilità è incompatibile con la percezione della retribuzione da lavoro subordinato INDENNITA’ DI MOBILITA’ Tuttavia, nelle aree del Mezzogiorno e in quelle in cui il tasso di disoccupazione è superiore alla media nazionale, i lavoratori destinatari della mobilità lunga per pensione di vecchiaia, nel caso in cui i redditi derivanti da una nuova attività di lavoro autonomo o subordinato siano inferiori a quelli percepiti al momento della collocazione in mobilità, possono cumulare l'indennità e il reddito fino alla concorrenza di un reddito di ammontare complessivo pari a quello percepito all'atto del loro collocamento in mobilità ASPI Decorrenza della disoccupazione ASpI nuova indennità di La nuova indennità di disoccupazione si applica agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2013 mentre alle cessazioni del rapporto di lavoro intervenute fino al 31 dicembre 2012, indipendentemente dalla data di presentazione della domanda di indennità di disoccupazione, si applicano le disposizioni in materia di indennità di disoccupazione ordinaria previgenti. ASPI Destinatari Hanno diritto alla nuova prestazione tutti coloro che sono lavoratori dipendenti, ivi compresi gli apprendisti, i soci lavoratori di cooperativa con rapporto di lavoro in forma subordinata. Rimangono esclusi dalla nuova disciplina i lavoratori extracomunitari entrati in Italia con permesso di soggiorno di lavoro stagionale per i quali resta confermata la specifica normativa. ASPI Requisiti L'indennità spetta ai lavoratori possesso dei seguenti requisiti : che siano in a) siano in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, ovvero siano privi di lavoro e immediatamente disponibili allo svolgimento ed alla ricerca di una attività lavorativa secondo modalità definite con i servizi competenti. ASPI Requisiti In maniera specifica, gli interessati devono comprovare lo stato di disoccupazione con la presentazione presso il servizio competente (attualmente i centri per l'impiego) nel cui ambito territoriale si trovi il domicilio dello stesso e rendendo una dichiarazione, che attesti l'eventuale attività lavorativa precedentemente svolta, nonché l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa (si rammenta che a partire dal 18 luglio 2012 è stata abolita la D.I.D.). ASPI b) lo stato di disoccupazione sia involontario, con esclusione dei lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato a seguito di dimissioni o di risoluzione consensuale. In pratica, si è mantenuto quanto previsto dalle norme precedenti, che escludono l'erogazione dell'indennità di disoccupazione quando il rapporto di lavoro sia cessato per cause dipendenti dal lavoratore. ASPI A tale proposito, si sottolinea che continuano a dare diritto alla prestazione le dimissioni nell'ipotesi in cui avvengano: 1) durante il periodo tutelato di maternità, cioè da 300 giorni prima della data presunta del parto e fino al compimento del primo anno di vita del figlio; 2) per giusta causa ./.. ASPI Per quanto concerne la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, essa non è ostativa al riconoscimento della prestazione nel caso in cui sia intervenuta: - per trasferimento del dipendente ad altra sede della stessa azienda distante più di 50 km dalla residenza del lavoratore e\o mediamente raggiungibile in più di 80 minuti con i mezzi pubblici; ./.. ASPI - nell'ambito della procedura di conciliazione da tenersi presso la D.T.L. in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo disposto dal datore di lavoro avente i requisiti previsti dall'art. 18, ottavo comma, legge n.300/1970 In tale ipotesi, se la conciliazione abbia un esito positivo e preveda una risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, è riconosciuta espressamente al lavoratore la nuova indennità di disoccupazione. ASPI Sul punto l'Inps ha chiarito che poiché la nuova procedura di conciliazione vige dal 18 luglio 2012 mentre l'indennità di disoccupazione Aspi è istituita per gli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2013, per evitare disparità di trattamento, anche ai lavoratori il cui rapporto di lavoro è cessato per risoluzione consensuale intervenuta in sede conciliativa attivata dal 18 luglio 2012 è possibile procedere, in presenza dei necessari requisiti, all'erogazione dell'indennità di disoccupazione con requisiti normali, fino agli eventi di cessazione verificati entro il 31 dicembre 2012. ASPI c) possiedano almeno due anni di assicurazione E' necessario che dal primo giorno in cui il lavoratore sia diventato disoccupato siano trascorsi almeno due anni dal versamento del primo contributo contro la disoccupazione. ASPI d) possano far valere almeno un anno di contribuzione contro la disoccupazione nel biennio precedente l'inizio del periodo di disoccupazione. Per contribuzione utile al diritto si deve intendere anche quella dovuta ma non versata, in base al principio della c.d. automaticità delle prestazioni ex art. 2116 c.c. La precedente contribuzione, versata o dovuta, contro la disoccupazione è considerata valida ai fini dell'indennità di disoccupazione ASpI e della mini - ASpI. ASPI Base di calcolo e misura E’ rapportata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi due anni, comprensiva degli elementi continuativi e non continuativi e delle mensilità aggiuntive, divisa per il totale delle settimane di contribuzione (indipendentemente dalla verifica del minimale) e moltiplicata per il coefficiente numerico 4,33. ASPI Base di calcolo e misura L'indennità mensile, rapportata alla retribuzione media mensile così come sopra calcolata è pari al: 75% della retribuzione media mensile nei casi in cui questa sia pari o inferiore per il 2013 all'importo di 1.180 Eu. mensili (importo annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati, intercorsa nell'anno precedente); ./.. ASPI Base di calcolo e misura L'indennità mensile, rapportata alla retribuzione media mensile così come sopra calcolata è pari al: nei casi in cui la retribuzione media mensile sia superiore al predetto importo (1.180 euro mensili), al 75% di 1.180 euro si aggiunge una somma pari al 25 % del differenziale tra la retribuzione mensile e il predetto importo (1.180 euro mensili). ./.. ASPI Base di calcolo e misura in ogni caso, l'indennità mensile non superare l'importo mensile massimo trattamento di cigs; può del dopo i primi sei mesi di fruizione si applica una riduzione del 15% e dopo il dodicesimo mese di fruizione si applica un'ulteriore riduzione del 15%. ASPI L'indennità non è soggetta al prelievo contributivo di cui all'art. 26, L. n. 41/1986, pari al 5,84%. ASPI Si prevede il riconoscimento dei contributi figurativi nella misura settimanale pari alla media delle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali degli ultimi due anni (la stessa presa in considerazione per stabilire la misura dell’indennità). I contributi figurativi sono utili ai fini del diritto e della misura dei trattamenti pensionistici; non sono, invece, utili ai fini del conseguimento del diritto nei casi in cui la normativa richieda il computo della sola contribuzione effettivamente versata: ./.. ASPI La durata massima del trattamento, a decorrere dal 1º gennaio 2016 per gli eventi che si verifichino da tale data è di: - 12 mesi, per i lavoratori fino a 55 anni; - 18 mesi, per i lavoratori con più di 55 anni (art. 2, comma 11, L. n. 92/2012). ASPI Durata (periodo transitorio): a) per le prestazioni relative agli eventi intercorsi nell’anno 2013: 8 mesi per i soggetti con età anagrafica inferiore a 50 anni e 12 mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a 50 anni; b) per le prestazioni relative agli eventi intercorsi nell’anno 2014: 8 mesi per i soggetti con età anagrafica inferiore a 50 anni, 12 mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a 50 anni e inferiore a 55 anni, quattordici mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a 55 anni, nei limiti delle settimane di contribuzione negli ultimi 2 anni; c) per le prestazioni relative agli eventi intercorsi nell’anno 2015: 10 mesi per i soggetti con età anagrafica inferiore a 50 anni, 12 mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a 50 anni e inferiore a 55 anni, sedici mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a 55 anni, nei limiti delle settimane di contribuzione negli ultimi 2 anni. ASPI Presentazione della domanda La domanda va presentata esclusivamente in via telematica entro il termine di due mesi dalla data di spettanza del trattamento. ASPI Presentazione della domanda Il termine di due mesi per la presentazione della domanda decorre dalla data di inizio del periodo indennizzabile che è così individuato: a) ottavo giorno successivo alla data di cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro; b) data di definizione della vertenza sindacale o data di notifica della sentenza giudiziaria; ./.. ASPI Presentazione della domanda c) data di riacquisto della capacità lavorativa nel caso di un evento patologico (es.: malattia comune, infortunio) iniziato entro gli otto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro; d) ottavo giorno dalla data di fine del periodo di maternità in corso al momento della cessazione del rapporto di lavoro; e) ottavo giorno dalla data di fine del periodo corrispondente all'indennità di mancato preavviso ragguagliato a giornate; f) trentottesimo giorno successivo alla data di cessazione per licenziamento per giusta causa. ASPI Decorrenza della prestazione La nuova prestazione decorre: - dall'ottavo giorno successivo alla data di cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro, quando la domanda viene presentata entro l'ottavo giorno; - dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda, se questa sia presentata successivamente all'ottavo giorno; - dalla data di rilascio della dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa, quando questa non sia stata presentata all'INPS ma al centro per l'impiego e sia successiva alla presentazione della domanda di indennità. ASPI Nuova attività prestazione lavorativa in corso di Nell'ipotesi in cui il beneficiario dell'indennità trovi un nuovo contratto di lavoro subordinato (anche all'estero), l'indennità è sospesa d'ufficio fino ad un massimo di sei mesi; trascorso il periodo di sospensione di durata inferiore o pari a sei mesi, l'indennità riprende ad essere corrisposta per il periodo residuo spettante al momento in cui l'indennità stessa era stata sospesa. ASPI Nuova attività prestazione lavorativa in corso di Nel caso di rioccupazione in prestazioni di lavoro accessorio, per il 2013 l'indennità di disoccupazione continua ad essere corrisposta, se il compenso non supera il tetto di 3.000 euro nell'anno solare, al netto dei contributi previdenziali, per anno solare. ASPI Nuova attività prestazione lavorativa in corso di Quando viene svolta attività lavorativa sia in forma autonoma che parasubordinata, dalla quale derivi un reddito inferiore al limite utile per la conservazione dello stato di disoccupazione (8.000 euro per le collaborazioni coordinate e continuative, 4.800 euro per lavoro autonomo) , sarà compito del beneficiario informare l'INPS entro un mese dall'inizio dell'attività, dichiarando il reddito annuo che si prevede di conseguire dall’attività stessa. ASPI Nuova attività prestazione lavorativa in corso di Se il reddito da lavoro autonomo è inferiore al limite utile per la conservazione dello stato di disoccupazione, si procederà a ridurre il pagamento dell'indennità di un importo pari all'80% dei proventi preventivati, rapportati al tempo intercorrente tra la data di inizio dell'attività e la data di fine dell'indennità o, se antecedente, la fine dell'anno. ASPI Decadenza dall'indennità E’ prevista anche la decadenza dell'indennità nei seguenti casi: - perdita dello stato di disoccupazione; - nuova occupazione con contratto di subordinato di durata superiore a sei mesi; lavoro - inizio di un'attività in forma autonoma senza che il lavoratore effettui la comunicazione entro un mese dall'inizio dell'attività ASPI Decadenza dall'indennità E’ prevista anche la decadenza dell'indennità nei seguenti casi: - raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato; - acquisizione del diritto all'assegno ordinario di invalidità, sempre che il lavoratore non opti per l'indennità di disoccupazione ASpI o mini-ASpI. ASPI Decadenza dall'indennità Sono considerate ipotesi di decadenza anche: a) l’ingiustificato rifiuto di partecipare ad una iniziativa di politica attiva o di attivazione proposta dai servizi competenti, ovvero la non regolare partecipazione; b) la non accettazione di una offerta di un lavoro inquadrato in un livello retributivo superiore almeno del 20 per cento rispetto all'importo lordo dell'indennità cui si ha diritto (e non più inquadrato in un livello retributivo non inferiore al 20% rispetto a quello delle mansioni di provenienza) ASPI Decadenza dall'indennità Le ipotesi a) e b) si applicano quando le attività lavorative o di formazione ovvero di riqualificazione si svolgono in un luogo che non dista più di 50 chilometri dalla residenza del lavoratore, o comunque è raggiungibile mediamente in 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblici. ASPI Decadenza dall'indennità L'interruzione si realizza dal momento in cui si verifica l'evento che la determina, con conseguente obbligo di restituire l'indennità che eventualmente si sia continuato a percepire oltre la data del verificarsi dell'evento interruttivo. ASPI Anticipazione dell'indennità Per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, in via sperimentale, il lavoratore che ha diritto alla corresponsione dell'indennità può richiedere la liquidazione degli importi del relativo trattamento, pari al numero di mensilità non ancora percepite, per intraprendere un'attività di lavoro autonomo, ovvero per avviare un'attività in forma di auto impresa o di micro impresa, o per associarsi in cooperativa. ASPI Anticipazione dell'indennità Tale possibilità è riconosciuta nel limite massimo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015. Con apposito decreto saranno definite le modalità attuative di tale disposizione. Mini ASPI La mini-ASpI è la prestazione che sostituisce l'indennità di disoccupazione ordinaria a requisiti ridotti ed è erogata per i nuovi eventi di disoccupazione che si verificano dal 1° gennaio 2013. Conseguentemente dal 1° gennaio 2013 non è più erogabile l'indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti. Mini ASPI All'indennità di disoccupazione mini-ASpI si applica la stessa disciplina dell'indennità di disoccupazione ASpI, fatta eccezione per : - requisiti contributivi e assicurativi: sono sufficienti almeno 13 settimane di contribuzione da attività lavorativa negli ultimi 12 mesi precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, per le quali siano stati versati o siano dovuti contributi per l'assicurazione obbligatoria; non è richiesto il requisito dell'anzianità assicurativa; Mini ASPI - durata della prestazione: l'indennità è corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione nei dodici mesi precedenti la data di cessazione del rapporto di lavoro; ai fini della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione della prestazione; - sospensione della prestazione: in caso di nuovo contratto di lavoro subordinato (anche all'estero), l'indennità è sospesa d'ufficio fino ad un massimo di 5 giorni. Mini ASPI Contribuzione figurativa I contributi figurativi riconosciuti per i periodi di fruizione delle nuove indennità di disoccupazione sono pari alla media delle retribuzione imponibili ai fini previdenziali degli ultimi due anni. Mini ASPI "Mini-Aspi 2012" Con riferimento ai periodi di disoccupazione intercorsi nel 2012 l'Inps, sentito il Ministero del lavoro, ha chiarito che ai fini dell'indennità spettante vanno presi come riferimento i requisiti assicurativi e contributivi dell'indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti, mentre la durata e la misura vanno calcolate in base alle nuove disposizioni normative relative alla nuova indennità di disoccupazione mini-ASpI. Mini ASPI Pertanto, indipendentemente dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, la domanda per il riconoscimento dell'indennità di disoccupazione riferita a periodi di disoccupazione intercorsi nel 2012 dovrà essere presentata, esclusivamente per via telematica, tra il 1° gennaio e il 2 aprile 2013. Questa prestazione sarà riconosciuta qualora risultino accertate per l'anno 2012 le condizioni richieste per la prestazione di disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti (anzianità assicurativa di due anni, almeno 78 giornate di lavoro), ma la durata e l'importo saranno quelli della Mini-Aspi. ASPI e Mini_ASPI L'art. 2, commi 25-30, L. n. 92/2012 prevede che, con effetto sui periodi contributivi maturati a decorrere dal 1º gennaio 2013, al finanziamento dell'ASpI e della mini-ASpI concorrono i seguenti contributi: 1) aliquota pari all'1,61% (stesso contributo versato per la Ds e la mobilità): per tutti i lavoratori a tempo indeterminato (apprendisti compresi); ASPI e Mini_ASPI 2) contributo addizionale (a carico del datore di lavoro) pari all'1,40% per ogni rapporto di lavoro subordinato diverso da quello a tempo indeterminato, sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali, fatte salve specifiche eccezioni: a) lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti; b) lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali; c) apprendisti (per forza: sono a tempo indeterminato!!!) ./.. in tale ultimo caso, la restituzione avviene detraendo dalle mensilità spettanti un numero di mensilità ragguagliato al periodo trascorso dalla cessazione del precedente rapporto di lavoro a termine. ASPI e Mini_ASPI 3) In tutti i casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato (sono inclusi i rapporti di apprendistato) per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto all’ASpI, intervenuti a decorrere dal 1º gennaio 2013, è dovuto, a carico del datore di lavoro, un contributo pari al 41% del massimale mensile dell'ASpI stessa, per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni. Tale contributo non è rateizzabile. (Per le modalità applicative, ved. Circ. Inps 22 marzo 2013, n° 44) ASPI e Mini_ASPI Il contributo non è dovuto: a) fino al 31 dicembre 2016, nei casi in cui sia dovuto il contributo dovuto dal datore di lavoro per ogni lavoratore messo in mobilità; b) per il periodo 2013-2015, nei seguenti casi: - licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in attuazione di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazionale prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro; - interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e/o chiusura del cantiere. ASPI e Mini_ASPI A decorrere dal 1º gennaio 2017, il contributo è moltiplicato per tre volte nei casi di licenziamento collettivo in cui la dichiarazione di eccedenza del personale ex art. 4, comma 9, della L. 223/1991, non abbia formato oggetto di accordo sindacale ASPI e Mini ASPI Regime fiscale Le indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI, essendo sostitutive di retribuzione, sono assoggettate a imposizione come redditi di lavoro dipendente. Pertanto, l’Istituto, in qualità di sostituto di imposta (Dlgs 2 settembre 1997, n. 314), opererà sulle somme erogate a titolo di indennità ASpI e mini-ASpI le ritenute IRPEF rilasciando la prescritta documentazione fiscale (CUD). L’Istituto, inoltre, provvederà qualora richiesto, a riconoscere le eventuali detrazioni fiscali e ad effettuare il conguaglio tra le ritenute operate e l’imposta dovuta sul reddito complessivo. A regime, l’introduzione dell’ASPI comporterà l’abrogazione delle seguenti norme: Indennità di mobilità (L. 223/1991, artt. da 4 a 7) ed indennità di disoccupazione (requisiti normali e ridotti e speciale edile); Incentivi per iscritti nelle liste di mobilità (art. 8 e art. 25, comma 9); Disoccupazione nei casi di sospensione (D.L. 185/2008, art. 19, comma 1, lett. a) e b)); Disoccupazione per apprendisti (D.L. 185/2008, art. 19, comma 1, lett. c); Misure di incentivazione del raccordo pubblico e privato (art. 13 D.Lgs. 276/2003) AMMORTIZZATORI SOCIALI CIGO-CIGS 70 Cig. Ordinaria 71 CIGO - FONTI NORMATIVE La cassa integrazione guadagni ha la funzione di integrazione della retribuzione da parte dell’INPS in caso di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa nei casi previsti dalla normativa vigente. La fonte di riferimento è la Legge 20 Maggio 1975 nr. 164 e la Legge 23 Luglio 1991 nr. 223 72 CIGO - PRESUPPOSTI Sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze di un’azienda destinataria di CIGO Sospensione o riduzione del lavoro dovuta a cause previste dalla normativa con conseguente decurtazione della relativa retribuzione Previsione di ripresa certa dell’attività lavorativa 73 CIGO – PRESUPPOSTI PER L’INTEGRABILITA’ DELL’EVENTO Attinenza alla sfera aziendale Non imputabilità all’imprenditore ed al lavoratore Involontarietà e transitorietà dell’evento, con certezza della ripresa del normale ritmo produttivo 74 CIGO – AZIENDE DESTINATARIE 75 Industrie manifatturiere, trasporti, installazione di impianti, produzione e distribuzione di energia acqua e gas, estrattive Industrie boschive, forestali e del tabacco Imprese addette al noleggio ed alla distribuzione dei film ed imprese di sviluppo e stampa di pellicola cinematografica Aziende industriali per la frangitura delle olive per conto terzi Imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato Imprese addette agli impianti elettrici e telefonici CIGO – AZIENDE DESTINATARIE 76 Imprese addette all’armamento ferroviario Cooperative di produzione e lavoro. Sono soggette, per quanto riguarda il versamento della contribuzione, sia per i dipendenti soci che non soci, alla stessa normativa prevista per le aziende appartenenti al medesimo settore. Spetta pertanto a soci e non soci che svolgano attività similare a quella degli operai industriali. Cooperative agricole e loro consorzi. Per le cooperative che trasformano, lavorano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici, inquadrate nel settore Agricoltura i contributi a finanziamento di CIG, CUAF e INAIL sono versati con le medesime aliquote previste per l’industria in genere. CIGO – AZIENDE ESCLUSE 77 Aziende artigiane Credito, assicurazioni, servizi tributari Agricoltura Terziario Imprese edili, lapidei ed affini Compagnie e gruppi portuali Imprese armatoriali di navigazione o ausiliarie dell’armamento Imprese ferroviarie, tranviarie e di navigazione interna Imprese esercenti pubblici servizi di trasporto in concessione, per il solo personale iscritto al fondo pubblici servizi di trasporto CIGO – AZIENDE ESCLUSE 78 Imprese di navigazione marittima ed aerea Aziende industriali esercenti filovie e funivie Imprese appaltatrici di servizi ausiliari all’esercizio delle ferrovie, tramvie e navigazione interna Imprese armatoriali ed ausiliarie dell’armamento aereo Imprese di spettacoli escluse le imprese le imprese di distribuzione e noleggio film e di sviluppo e stampa delle pellicole cinematografiche Esercenti la piccola pesca e imprese per la pesca industriale Imprese appaltatrici di servizi ausiliari all’esercizio di ferrovie e tramvie e navigazione interna nei confronti di addetti a manovre di scambio treni, smistamento carri, frenatori, personale viaggiante addetto ai carri e personale impiegato sui treni cantieri CIGO – AZIENDE ESCLUSE 79 Imprese che svolgono attività collaterali dell’impresa ferroviaria come smistamento e manipolazione merci su scali e impianti ferroviari e pulizia Imprese installatrici di materiale fisso per ferrovie che rientrano nella disciplina della Cigs Aziende speciali ex. L. 142/1990 trasformate in s.p.a. il cui capitale sia interamente in mano pubblica Cooperative, gruppi, compagnie e carovane di facchini, portabagagli, carrettieri e simili Cooperative di produzione e lavoro ex DPRm602/1970 CIGO – LAVORATORI BENEFICIARI Il trattamento di integrazione salariale spetta ai lavoratori subordinati delle aziende destinatarie con qualifica di: Operai Intermedi, impiegati e quadri Viaggiatori e piazzisti Lavoratori a tempo indeterminato (operai, impiegati, quadri) dipendenti da cooperative agricole soggette alla Cig ex. L. 240/1984 Lavoratori in possesso di diploma di qualifica, assunti ex artt. 22 e 23 L. 56/1987 80 CIGO – LAVORATORI BENEFICIARI Operai addetti a lavorazioni stagionali quando prestano la loro opera oltre il termine della normale sospensione, ma limitatamente alla durata della continuazione dell’attività Soci e non soci delle cooperative di produzione e lavoro i quali svolgano attività lavorativa similare a quella degli operai delle imprese industriali Lavoratori ex apprendisti qualificati e confermati in servizio Non è richiesta anzianità assicurativa o aziendale. Deve esclusivamente sussistere un rapporto di lavoro con obbligo di corresponsione della retribuzione. 81 CIGO – LAVORATORI ESCLUSI Sono esclusi dal trattamento di integrazione salariale: Apprendisti Dirigenti Lavoratori a domicilio Soci di cooperative di produzione e lavoro ex DPR 602/1970 Autisti addetti al servizio esclusivamente personale del titolare di un’impresa o della sua famiglia Personale religioso Impiegati dipendenti da imprese agricole condotte da titolari iscritti negli elenchi nominativi dei coltivatori diretti 82 CIGO – LAVORATORI ESCLUSI Sono inoltre esclusi dal trattamento di integrazione salariale: Lavoratori assunti o mantenuti in sovrannumero rispetto alle normali esigenze dell’impresa Il lavoratore dimissionario dopo il momento delle dimissioni (ne ha diritto sino al momento delle dimissioni posto che la ripresa dell’attività si riferisca alle maestranze complessive dell’azienda) 83 CIGO – DID Fino all’entrata in vigore della L. 92/2012 era previsto, ex art. 19 DL 185/2008, che per poter beneficiare del trattamento il lavoratore dovesse sottoscrivere la DID (dichiarazione di immediata disponibilità) rendendosi disponibile a percorsi di riqualificazione professionale. Rifiutandosi di sottoscriverla o di partecipare ai percorsi suddetti il lavoratore avrebbe perso il diritto a qualsiasi erogazione retributiva o contributiva, anche a carico del datore di lavoro. La L. 92/2012 ha abrogato tale obbligo. 84 CIGO – CAUSE DI INTERVENTO Il trattamento di Cig può essere richiesto in caso di riduzione di orario o sospensione dell’attività dovuti ad eventi transitori, determinati da situazioni temporanee di mercato, da intemperie, o da altre situazioni non imputabili al datore di lavoro o ai lavoratori 85 CIGO – CAUSE DI INTERVENTO Tali situazioni possono, ad esempio, consistere in: 86 avversità atmosferiche, comunque accertate da parte dell’INPS presso gli Enti abilitati alla registrazione dei dati meteorologici, a livello comunale, provinciale o regionale; danni provocati da eventi naturali (alluvioni, frane, etc.,); danni provocati da eventi accidentali (incendi, crolli, etc.,); interruzione di energia elettrica dell’Ente erogatore senza preavviso alla ditta (dichiarazione dell’Ente da allegare al modello di domanda I.G.i. 15); crisi temporanea di mercato; mancanza di commesse o di materie prime; sciopero di un reparto o di altra azienda collegata; guasto ai macchinari nonostante la manutenzione ordinaria (da documentare e da allegare al modello I.G.i. 15). CIGO – CAUSE CHE NON LEGITTIMANO L’INTERVENTO Tali situazioni possono, ad esempio, consistere in: 87 Inventario Manutenzione ordinaria Preparazione del campionario Ferie collettive Esubero del personale Morte o malattia del datore di lavoro Sosta ricorrente dovuta all’organizzazione aziendale CIGO – TRANSITORIETA’ DELL’EVENTO I due elementi essenziali legati alla transitorietà dell’evento per l’autorizzazione dell’intervento di Cig sono: Temporaneità della causale che determina la richiesta dell’intervento Certezza di ripresa dell’attività lavorativa riferita al complesso aziendale e non ai singoli operai Non può ritenersi transitoria la sospensione se la ripresa si prevista in tempi non brevi dal termine finale del periodo richiesto. Per il settore industria è sufficiente che riprenda l’attività una parte consistente (la maggior parte) di lavoratori interessati alla Cig, non ènecessaria la riammissione di tutti i lavoratori. 88 CIGO – FERIE E PERMESSI ARRETRATI Non esistono norme che prevedano l’incompatibilità di integrazione salariale in presenza di ferie o permessi arretrati. Viene però solitamente negata la Cig in presenza di un considerevole numero di ferie e permessi arretrati finchè questi non vengano fruiti. 89 CIGO – SOSTE STAGIONALI Non è ammesso il trattamento di Cig per le aziende soggette a contrazioni dell’orario di lavoro cicliche in periodi ricorrenti, causate dalle caratteristiche del processo produttivo. Tale evento non può considerarsi transitorio (circ. 249/1990). (L’INPS valuta la ciclicità nell’ambito di un quinquennio!!!). 90 CIGO – SOSPESIONE DI LAVORI DELL’AZIENDA COMMITTENTE E’ escluso il ricorso alla Cig in seguito all’esercizio del committente della facoltà di sospendere i lavori in quanto evento già riconoscibile dall’imprenditore che ha sottoscritto il contratto. Esistono però casi fortuiti ed imprevedibili che obbligano il committente a sospendere i lavori. In questi casi è ammissibile la richiesta di Cig. (circ. 169/2003) 91 CIGO – PREVISIONE DI RIPRESA DELL’ATTIVITA’ LAVORATIVA L’intervento di Cig può essere richiesto esclusivamente qualora vi sia una fondata previsione di ripresa dell’attività lavorativa, da intendersi riferita all’azienda nel suo complesso e non ai singoli lavoratori sospesi i quali hanno diritto all’integrazione, dietro autorizzazione, fino alla data dell’eventuale risoluzione del rapporto di lavoro. Eventuali licenziamenti non sono quindi ostativi al riconoscimento della Cig ma saranno valutati per verificare che non sussista un esubero di personale. La data di ripresa deve essere indicata se si richiede l’intervento per un periodo già trascorso o deve comunque essere prevedibile se si richiede l’intervento per un periodo non ancora concluso. 92 CIGO – PREVISIONE DI RIPRESA DELL’ATTIVITA’ LAVORATIVA Le situazioni aziendali addotte a giustificazione delle domande di ammissione al trattamento di Cig, devono basarsi su elementi oggettivi e attendibili che consentano di prevedere che l’azienda continui a poter operare sul mercato. Le Commissioni provinciali valuteranno quindi sia gli elementi forniti dall’azienda che il contesto economico produttivo in cui le aziende operano. Tali situazioni devono essere presenti al momento della domanda. Eventuali situazioni insorte successivamente e che non permettano la ripresa dell’attività, non potranno essere considerate (circ. 130/2003). 93 CIGO – DIMISSIONI E LICENZIAMENTO Il lavoratore ammesso all’integrazione salariale che intenda dimettersi ha diritto all’integrazione salariale fino al momento delle dimissioni. In caso di licenziamento di tutta o della maggior parte della maestranza successivamente alla sospensione dell’attività, non è invece ammissibile l’integrazione salariale. Nel caso in cui però i licenziamenti di alcuni lavoratori non incidano sulla ripresa dell’attività, anche per i lavoratori licenziati è previsto il trattamento di integrazione salariale fino al momento del licenziamento. 94 CIGO – DURATA DEL TRATTAMENTO Un massimo di 13 settimane consecutive (Lunedì-Sabato), prorogabili di 13 settimane in 13 settimane fino ad un massimo di 52 settimane nel biennio. Nel conteggio delle 52 settimane devono escludersi i periodi concessi a titolo di Cigs e contratti di solidarietà. 95 CIGO – DURATA DEL TRATTAMENTO Ai fini del controllo del limite va considerata la prima settimana oggetto di prestazione e si conteggiano a ritroso le 103 settimane precedenti (tot. 104 – biennio mobile). Se in tale arco temporale sono già state utilizzate 52 settimane non ne potranno essere autorizzate altre. 96 CIGO – DURATA DEL TRATTAMENTO La circ. 58/2009 ha stabilito che dal 20/4/2009 i limiti massimi non si computano tenuto riguardo ad un’intera settimana di calendario ma alle singole giornate di sospensione del lavoro. Un giorno, quindi, non è considerato una settimana. Per effettuare il calcolo è necessario sommare il numero dei giorni di Cig effettivamente utilizzati (anche se per un solo lavoratore) e dividere tale importo per 5 o per 6 a seconda che si effettui o meno la settimana corta. GG di Cig ________________________ 5 o 6 GG 97 CIGO – UNITA’ PRODUTTIVA Il trattamento di integrazione salariale è riferito all’unità produttiva. Si richiama la circ. 207/1982 che definisce l’unità produttiva identificandola con la sede legale, gli stabilimenti ed i laboratori distaccati dalla sede che abbiano un’organizzazione autonoma. Attività finalizzata ad un ciclo produttivo completo Autonomia amministrativa sotto il profilo amministrativo Maestranze addette in via continuativa 98 CIGO – MODALITA’ DI RICHIESTA 99 Attivazione della procedura di consultazione sindacale: preventiva alla richiesta Presentazione telematica della domanda all’INPS, mod. I.G.i. 15,unitamente al verbale redatto in sede di consultazione sindacale (in caso di mancata consultazione andrà allegata la richiesta di consultazione ed ogni altro documento richiesto come per es. la relazione tecnico-produttiva e la dichiarazione di ripresa attività): entro 25 giorni dal termine del periodo di paga in corso al termine della settimana in cui ha avuto inizio la riduzione o sospensione di orario. CIGO – MODALITA’ DI RICHIESTA Elementi da indicare nella domanda: Cause della sospensione o riduzione di orario Periodo di sospensione o contrazione di orario rapportato a settimane intere di calendario Dati inerenti gli eventi meteorologici in caso di richiesta per intemperie stagionali Numero di lavoratori in forza nell’unità produttiva e numero dei lavoratori per cui viene richiesto l’intervento della Cig Data di ripresa o presunta ripresa di attività In caso di riduzione di orario l’articolazione giornaliera delle ire di lavoro 100 CIGO – CONSULTAZIONE SINDACALE In caso di richiesta di Cig è previsto l’obbligo di comunicazione preventiva alle Organizzazioni Sindacali di cause, durata, numero di lavoratori interessanti alla riduzione o sospensione di orario. Può seguire un esame congiunto. Tale procedura deve esaurirsi in 25 giorni dalla richiesta, ridotti a 10 per le aziende fino a 50 dipendente. In caso di evento non oggettivamente evitabile (ad es.: eventi naturali, mancata erogazione energia elettrica, ecc.) la comunicazione può essere effettuata a posteriori. E’ comunque necessaria la comunicazione della sospensione dal lavoro. 101 CIGO – CONSULTAZIONE SINDACALE La comunicazione va effettuata alle RSA presenti in azienda o, in mancanza, alle Organizzazioni Sindacali di categoria più rappresentative operanti nella provincia. Tale comunicazione non è dovuta dalle aziende edili in caso richiesta per maltempo o per fine lavori ovvero fine fase lavorativa. Nel caso non si raggiunga un accordo l’esito della consultazione deve essere comunicato alla Commissione provinciale Inps. Tuttavia non esiste obbligo di stipula di un accordo, pertanto il datore potrà comunque richiedere l’intervento. 102 CIGO – MODALITA’ E TERMINI DELLA DOMANDA Deve essere presentata alla sede INPS competente in base all’unità produttiva per cui si richiede l’intervento. In caso di lavoratori trasfertisti la domanda andrà presentata alla sede INPS ove risulta iscritta l’azienda. 103 CIGO – MODALITA’ E TERMINI DELLA DOMANDA Termini: Entro 25 giorni dal termine del periodo di paga in corso alla fine della settimana in cui ha avuto inizio la sospensione o contrazione dell’attività lavorativa (settimana Lunedì-Domenica). In caso di scadenza in giorno festivo il termine è prorogato al primo giorno lavorativo successivo. Nel caso in cui sia l’INPS a chiedere il reinvio di una domanda già inviata non verranno considerati tali termini. 104 CIGO – MODALITA’ E TERMINI DELLA DOMANDA Termini: Es. 1 – periodo di Cig da Lunedì 1 Marzo per una settimana: domanda entro il 25 Aprile (prorogabile al primo giorno lavorativo) Es. 2 – periodo di Cig da Lunedì 28 Marzo per una settimana: domanda entro il 25 Maggio 105 CIGO – MODALITA’ E TERMINI DELLA DOMANDA Termini: In caso di presentazione tardiva della domanda il trattamento di integrazione salariale sarà autorizzato a decorrere dalla settimana precedente alla data di presentazione ed il datore di lavoro dovrà corrispondere ai lavoratori la somma equivalente all’importo di Cig non percepito a causa della domanda tardiva con versamento dei relativi oneri contributivi (questione controversa: infatti, se avesse percepito il trattamento di Cig avrebbe avuto diritto alla contribuzione figurativa intera). 106 CIGO – MODALITA’ E TERMINI DELLA DOMANDA Termini: In alcune situazioni le domande possono essere presentate in anticipo, tuttavia verranno valutate dalla Commissione provinciale soltanto dopo che sia iniziata la riduzione o sospensione dell’orario di lavoro. Rimane comunque un’eccezione e le aziende verranno sottoposte ad accertamenti al fine di verificare l’avvenuta sospensione. Non sono comunque ammesse domande presentate con un anticipo di oltre 15 gg rispetto al presumibile verificarsi dell’evento. Sono respinte le domande presentate in anticipo per eventi per cui non è ipotizzabile il verificarsi. 107 CIGO – MODALITA’ E TERMINI DELLA DOMANDA La competenza decisionale spetta alla Commissione Provinciale per la CIGO. In caso di accoglimento l’INPS trasmette l’autorizzazione all’azienda specificando le ore autorizzate e l’applicazione o meno del contributo addizionale. Tali autorizzazioni sono disponibili anche tramite cassetto previdenziale. 108 CIGO – AUTORIZZAZIONE L’autorizzazione da parte della Commissione è presupposto per la corresponsione del trattamento economico ai lavoratori interessati e per la richiesta di rimborso delle somme anticipate da parte del datore di lavoro. In caso di reiezione, la sede comunica all’azienda il provvedimento con l’indicazione delle motivazioni di fatto e di diritto che lo hanno determinato, avverso il quale è ammesso ricorso. 109 CIGO – MISURA La retribuzione salariale è dovuta nella misura dell’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore se avesse lavorato. Vengono integrate esclusivamente le ore che i dipendenti avrebbero lavorato tra 0 e 40 settimanali. Tali importi sono ridotti in misura pari all’importo derivante dall’applicazione dell’aliquota contributiva prevista per gli apprendisti (80 – 5,84% = 75,33%). 110 CIGO – MISURA L’integrazione non spetta per le festività non retribuite, per le assenze che non comportano retribuzione e nel caso in cui i lavoratori si dedichino ad altre attività remunerate. Le voci retributive su cui calcolare l’integrazione sono quelle sulle quali si commisurano i contributi previdenziali a condizione che: abbiano carattere di continuatività ed obbligatorietà; si riferiscano all’attività lavorativa contenuta nelle 40 ore. Per quanto riguarda le indennità sono integrabili solo quelle che costituiscono parte fissa della retribuzione globale (es. indennità di reperibilità ma non indennità di trasferta). 111 CIGO – MISURA L’importo delle integrazioni viene comunque erogato nel rispetto dei massimali stabiliti anno per anno, individuato a livello mensile (comprendente 13a e 14a). Il massimale è differenziato in base alla retribuzione mensile di riferimento. 112 CIGO – MISURA MASSIMALI 2013 RETRIBUZIONE MENSILE DI RIFERIMENTO IMPORTO LORDO IMPORTO NETTO Inferiore o uguale a 2075,21 959,22 903,20 Superiore a 2075,21 1152,90 1085,57 113 CIGO – MISURA L’integrazione salariale massima per ogni ora di intervento si determina dividendo il massimale mensile per il numero delle ore lavorative del mese, includendo le ore relative alle festività cadenti in giornate lavorative. Varia pertanto da mese a mese. Per i lavoratori part time bisogna verificare che l’importo orario ottenuto dividendo la retribuzione di riferimento del lavoratore part time per il numero delle ore ridotte sia pari o superiore all’importo che si ottiene suddividendo l’ammontare per il numero mensile delle ore previste per i lavoratori a tempo pieno. 114 CIGO – MISURA Ore integrabili: è necessario sottrarre dall’orario massimo integrabile le ore di effettiva prestazione e le ore non lavorate per le quali non è previsto l’intervento della CIG. Ai fini del calcolo vanno prese a riferimento le singole settimane di calendario dal Lunedì al Sabato. In caso di aziende con normale orario settimanale inferiore a 40 ore sono integrabili al massimo le ore previste come normale orario settimanale. 115 CIGO – MISURA Periodi per i quali non è prevista l’integrazione Cig: Domeniche (se non comprese nel normale orario di lavoro) Assenze per malattia, maternità, infortunio Sciopero e permessi Festività del 25 Aprile, 1 Maggio, 2 Giugno 116 CIGO – MISURA I periodi di sospensione e riduzione di orario con intervento della Cig danno diritto ai contributi figurativi utili a determinare il diritto e la misura della pensione. Il contributo figurativo è commisurato alla retribuzione presa a base per il calcolo dell’integrazione salariale. L’accredito è effettuato d’ufficio dall’INPS. 117 CIGO – MISURA Es.: calcolo per azienda industriale fino a 50 dipendenti: Periodo da Lunedì 26 a Sabato 31 Ore integrabili per un operaio 40 Contributo c/apprendisti 5,84 Retribuzione lorda contrattuale 1650 Divisore contrattuale 173 Contributo addizionale 4% 118 CIGO – MISURA Es.: calcolo per azienda industriale fino a 50 dipendenti: Rateo di retribuzione (retrib. lorda/12) 137,50 Retribuzione di riferimento per l’applicazione del massimale (retrib. lorda + rateo) 1787,50 Limite retribuzione di riferimento per l’applicazione del massimale (stabilito annualmente) 2075,21 Massimale applicabile 959,22 (- 5,84% = 903,20) 119 CIGO – MISURA Es.: calcolo per azienda industriale fino a 50 dipendenti: Retribuzione oraria lorda (retrib. contrattuale/173) 9,54 80% retribuzione oraria lorda 7,63 Riduzione contributo dovuto per gli apprendisti (5,84%) 0,45 Retribuzione oraria netta teoricamente integrabile 7,18 120 CIGO – MISURA Es.: calcolo per azienda industriale fino a 50 dipendenti: Massimale applicabile 959,22 Ore lavorabili nel mese 176 Massimale orario lordo (massimale mensile/ore lavorabili nel mese) 5,29 Importo orario netto spettante (al netto del contributo c/apprendista 5,84%) 4,98 Trattamento netto CIG spettante (importo massimale orario netto per ore integrabili) 199,20 Contributo addizionale 7,97 121 CIGO – FINANZIAMENTO E PRESCRIZIONE Per il finanziamento della Cigo sono dovuti un contributo ordinario ed un eventuale contributo addizionale, interamente a carico del datore di lavoro. I contributi dovuti all’INPS si prescrivono decorsi 5 anni. 122 CIGO – FINANZIAMENTO E PRESCRIZIONE CONTRIBUTO AZIENDE FINO A 50 DIPENDENTI AZIENDE CON PIU’ DI 50 DIPENDENTI Ordinario: in via continuativa mensile. Esclusi apprendisti, dirigenti, lavoratori a domicilio 1,90% 2,20% Calcolato sulla retribuzione imponibile Calcolato sulla retribuzione imponibile 4% 8% Calcolato sull’integrazione salariale a carico INPS Calcolato sull’integrazione a carico INPS Addizionale: solo in caso di ricorso alla Cigo con esclusione degli eventi oggettivamente non evitabili 123 CIGO – FINANZIAMENTO E PRESCRIZIONE Per il computo della forza aziendale si calcola una media dei dipendenti indicati nelle singole denunce aziendali di dodici mesi dividendo l’importo per 12 con esclusione di apprendisti, contratti di inserimento e reinserimento. 124 CIGO – PAGAMENTO E RIMBORSO Il datore di lavoro può anticipare il trattamento per conto dell’INPS, non applicando contribuzione, recuperando quanto anticipato, normalmente mediante conguaglio su DM10 successivamente all’autorizzazione. Non esistono normative generali, tuttavia, che obblighino il datore ad anticipare il trattamento. In caso di mancato accoglimento della domanda, gli importi anticipati sono considerati retribuzione a tutti gli effetti, assoggettabili a normale contribuzione. 125 CIGO – PAGAMENTO E RIMBORSO Il termine per il recupero delle integrazioni salariali è il seguente: 6 mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione in caso di autorizzazione notificata prima della scadenza del periodo di Cigo; 10 anni in caso di autorizzazione notificata dopo la scadenza del periodo di Cigo. 126 CIGO – RAPPORTO CON ALTRI ISTITUTI 127 Anzianità di servizio: matura regolarmente salvo diverse disposizioni contrattuali. ANF: spettano in misura intera. Computo dei limiti numerici: i lavoratori in Cig rientrano nel computo della forza aziendale. Contributi sindacali: non è prevista la sospensione del versamento dei contributi sindacali a patto che ci sia erogazione di retribuzione. Talune Associazioni sindacali prevedono la parziale riduzione dei contributi in caso di Cig. CIGO – RAPPORTO CON ALTRI ISTITUTI 128 Ferie: secondo la giurisprudenza maggioritaria durante la sospensione dal lavoro per Cig non matura il diritto alle ferie mentre matura in caso di riduzione di orario. Non è permesso beneficiare dell’intervento di Cig durante i periodi di chiusura collettiva per ferie. Donazione sangue e midollo osseo: non viene applicato il trattamento di Cig ma è previsto il permesso retribuito per donazione sangue o midollo osseo. CIGO – RAPPORTO CON ALTRI ISTITUTI - 129 Festività (Circ. INPS nr. 12 del 21/01/82 e Mess. INPS nr. 13552 del 12/06/09) Cig con riduzione di orario: le festività sono a carico del datore di lavoro Cig a zero ore per lavoratori retribuiti in misura fissa: l’INPS integra le festività cadenti nel periodo di sospensione Cig a zero ore per lavoratori retribuiti a paga oraria: le festività nazionali cadenti nel periodo di sospensione sono integrabili dall’INPS. Le festività infrasettimanali sono integrate dall’INPS se cadenti dopo le prime due settimane di sospensione (nelle prime due settimane sono a carico del datore di lavoro). 25 Aprile, 1 Maggio e 2 Giugno sono sempre a carico del datore di lavoro CIGO – RAPPORTO CON ALTRI ISTITUTI 130 Infortunio e malattia professionale: in caso di infortunio intervenuto prima della richiesta di Cig il lavoratore ha diritto all’indennità a carico dell’INAIL ed all’eventuale integrazione a carico del datore di lavoro. In caso di infortunio intervenuto in un periodo di riduzione di orario per Cig il lavoratore ha diritto all’indennità a carico dell’INAIL ed all’eventuale integrazione a carico del datore di lavoro che assicuri la retribuzione che avrebbe percepito se in quel periodo di Cig non si fosse infortunato. CIGO – RAPPORTO CON ALTRI ISTITUTI - - 1. 2. 131 Malattia Se la malattia insorge durante il periodo per cui si sta fruendo dell’integrazione per Cig prosegue il pagamento del trattamento di Cig Se la malattia insorge prima dell’inizio della sospensione dell’attività per Cig: Se la totalità dei lavoratori in forza nel reparto usufruisce del trattamento di Cig anche il lavoratore malato utilizzerà il trattamento di Cig Se la totalità dei lavoratori in forza nel reparto non sono sospesi per Cig il lavoratore beneficerà del trattamento di malattia. CIGO – RAPPORTO CON ALTRI ISTITUTI - - 132 Maternità: Dal momento del concepimento fino al compimento di un anno di età del bambino la lavoratrice non può essere sospesa dal lavoro, salvo il caso di sospensione dell’attività dell’azienda o reparto con autonomia funzionale. La lavoratrice sospesa dal lavoro all’inizio del periodo di maternità avrà diritto al trattamento di maternità e non all’integrazione salariale. CIGO – RAPPORTO CON ALTRI ISTITUTI - - 133 Permessi per allattamento Sospensione a zero ore: spetta il trattamento di Cig e non i riposi per allattamento Riduzione di orario: spettano i riposi per allattamento se coincidono con le ore di prestazione lavorativa CIGO – RAPPORTO CON ALTRI ISTITUTI - - 134 Mensilità aggiuntive Sospensione dal lavoro: non maturano le mensilità aggiuntive salvo diverse disposizioni del CCNL o eventuali ulteriori accordi; Riduzione dell’orario: maturano le mensilità aggiuntive CIGO – RAPPORTO CON ALTRI ISTITUTI Mensilità aggiuntive Il datore di lavoro potrà quindi ridurre le mensilità aggiuntive di tanti 52esimi quante sono le settimane intere di Cig. Es. 5 settimane di Cig 173 (h tredicesima) : 52 (settimane anno) = 3,326 (incidenza settimanale) recupero tredicesima = 3,326 x 5 = 16,63 135 CIGO – RAPPORTO CON ALTRI ISTITUTI ROL ed ex festività: Durante i periodi di Cig per sospensione o riduzione di orario non maturano ROL e permessi per ex festività. Es. 5 settimane di Cig 32 (h ex fest.) : 52 (settimane anno) = 0,615 (incidenza settimanale) riduzione ex fest. = 0,615 x 5 = 3,08 136 CIGO – RAPPORTO CON ALTRI ISTITUTI TFR: Durante la sospensione dal lavoro o la riduzione di orario per Cig il lavoratore matura il TFR in base alla retribuzione che avrebbe percepito se avesse lavorato. 137 CIGO – ROTAZIONE Rotazione dei lavoratori in Cig: La normativa non prevede per la Cigo delle precise regole per la scelta dei lavoratori da collocare in cassa integrazione. Si fa riferimento alla sentenza della Corte Costituzionale nr. 694 del 23/06/1988 la quale vieta all’imprenditore un esercizio arbitrario del potere di scelta e comunque nel rispetto del divieto di discriminazione, obbligandolo a scegliere con obiettiva razionalità, ma precisando che il criterio di rotazione non è applicabile indiscriminatamente dovendosi considerare tutti i vari aspetti delle finalità della Cig. In fase di consultazione sindacale spesso vengono stabiliti i criteri di scelta. 138 CIGO – UNIEMENS I lavoratori sospesi per Cig devono essere denunciati regolarmente tramite il flusso Uniemens con l’indicazione della qualifica che ricoprono. E’ necessario indicare se la settimana è interamente retribuita, non retribuita o parzialmente retribuita al fine del riconoscimento dei contributi figurativi. In corrispondenza delle settimane di CIG è necessario indicare l’accredito di contributi figurativi. Per la gestione del flusso Uniemens è necessario distinguere la Cigo senza ticket dalla Cigo on ticket. 139 CIGO – UNIEMENS La circolare INPS nr. 13 del 28.01.2011 ha introdotto l’obbligo di veicolare tramite il flusso Uniemens tutte le informazione relative alla sospensione o riduzione di orario per Cig, prima ancora della richiesta e dell’autorizzazione. La novità è il ticket, cioè l’abbinamento alla richiesta denunciata tramite Uniemens, di un codice alfanumerico rilasciato dal sistema, il quale permette l’automatica trasformazione di Cig autorizzata nel momento in cui la domanda viene accolta. 140 CIGO – UNIEMENS La maggiore differenza tra Cigo con o senza ticket, a livello di Uniemens, consiste nella modalità di esposizione. La Cigo con ticket viene inserita a livello di denuncia aziendale in associazione al numero di ticket, mentre la Cigo senza ticket viene inserita a livello individuale di dipendente. 141 CIGO – UNIEMENS I codici Uniemens associati alle richieste di Cigo sono i seguenti: 0039 senza ticket, evento evitabile G400 senza ticket, evento non evitabile L039 con ticket, evento evitabile G941 con ticket, evento non evitabile La Cigo con ticket è inoltre identificata dal codice COR, mentre quella senza ticket dal codice CGO. 142 CIGO – UNIEMENS Il versamento dell’addizionale per eventi oggettivamente non evitabili è da indicare associato al codice E300 143 Cig in deroga 144 CIG IN DEROGA Ha l’obiettivo generale di estendere le misure di sostegno e sostituzione al reddito previste dagli ammortizzatori ordinari a categorie di lavoratori normalmente escluse dal campo di applicazione a causa della tipologia di contratto di lavoro di cui sono titolari, dell’appartenenza settoriale dell’azienda di cui sono dipendenti o della dimensione aziendale. AZIENDE BENEFICIARIE artigiana con meno di 15 dipendenti; industriale con meno di 15 dipendenti; industriale con oltre 15 dipendenti che non possa far ricorso alla CIGS in base alla vigente normativa E’ prevista la possibilità di concessione in deroga alla normativa ordinaria dei trattamenti di CIG secondo specifici accordi quadro a livello regionale (co. 4, art. 7-ter, L. 33/2009). Per accedere al trattamento di CIG in deroga i lavoratori devono: vantare un'anzianità lavorativa presso l'impresa di almeno 90 giorni alla data della richiesta del trattamento (co. 3, art. 8, D.L. 86/1988; co. 6, art. 7-ter, L. 33/2009; INPS, circ. 75/2009); Nel computo complessivo dei requisiti di anzianità contributiva, l’anzianità aziendale va computata tenendo conto anche delle eventuali mensilità accreditate dalla medesima impresa presso la gestione separata (art.2, comma 26, Legge n. 335/1995), sempre che ricorrano le seguenti condizioni: che non si tratti di redditi derivanti dall’esercizio di arti o professioni; che il lavoratore operi in regime di monocommittenza; - che il reddito conseguito nelle mensilità computabili sia complessivamente superiore a 5.000 euro (anche se relativo a più di un anno solare). dichiarare l'immediata disponibilità al lavoro o a un percorso di riqualificazione professionale ovvero, per coloro che non sono in costanza di rapporto di lavoro, ad accettare un'offerta lavorativa congrua (INPS, circ. 75/2009) tramite modello DID - COD. SR105 (allegato a INPS, msg. 16358/2009). I DATORI DI LAVORO SONO INVECE TENUTI A: presentare telematicamente domanda all'INPS, corredata dagli accordi conclusi dalle parti sociali e dall'elenco dei beneficiari; presentare contestualmente alla Regione (o, a seconda della competenza, al Ministero del lavoro) la domanda per la relativa autorizzazione (INPS, circ. 75/2009). CIG IN DEROGA PER IMPRESE LOCALIZZATE IN UNICA REGIONE a) In questo caso è necessario presentare domanda alla Regione. b) La Regione decide sulle domande, adottando un provvedimento di autorizzazione. L'impresa può presentare il modello IG15/Deroga direttamente all'INPS o per il tramite della Regione. c) L'impresa deve presentare all'Istituto un IG15/Deroga per ogni unità produttiva interessata (INPS, msg. 16358/2009). CIG IN DEROGA PER IMPRESE LOCALIZZATE IN REGIONI DIVERSE a) In questo caso la domanda di intervento in deroga deve essere presentata al Ministero del Lavoro, Direzione Ammortizzatori Sociali e incentivi all'occupazione. b) Tale domanda, in caso di riscontro positivo, dà luogo ad un decreto interministeriale. c) Anche a fronte di un unico decreto interministeriale, l'impresa è tenuta presentare all'Istituto un IG15/Deroga per ogni unità produttiva interessata (INPS, msg. 16358/2009). Cig Straordinaria 150 A differenza della CIGO (Cassa integrazione guadagni ordinaria), prestazione previdenziale, la CIGS è uno strumento di politica industriale finalizzato a fronteggiare gravi situazioni di eccedenza occupazionale che potrebbero portare a licenziamenti di massa con evidente ripercussione sul piano sociale. Qualora l’azienda versi in uno stato di difficoltà tale da rendere impossibile il regolare svolgimento dell’attività produttiva, l’imprenditore potrà richiedere l’intervento del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale. L'evento improvviso ed imprevisto è riferibile non solo a puntuali fattispecie ascrivibili alla singola impresa, ma anche a tutte quelle situazioni emerse in ambito nazionale o internazionale che comportino una ricaduta sui volumi produttivi dell'impresa o sui volumi di attività e di conseguenza sull'occupazione (la riduzione di commesse, la perdita di quote del mercato nazionale o la riduzione del medesimo, la contrazione delle esportazioni, la difficoltà di accesso al credito, ecc.). Tali eventi devono comportare una ricaduta sui volumi produttivi o sui volumi di attività e conseguentemente determinare una situazione occupazionale cui far fronte con lo strumento della CIGS (Min. lav., lett. circ. prot. 14/0005251 del 30.3.2009). LA CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI STRAORDINARIA IMPRESE BENEFICIARIE Fonte Normativa L. 164/1975 L.223/91 L.236/1993 D.P.R. n.218 del 10/6/2000 L. 155/1981 L. 451/1994 imprese industriali anche edili, imprese commerciali che occupino più di 200 dipendenti (media del semestre precedente) Imprese che abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti, nel semestre precedente l’avvio di Cassa Integrazione Straordinaria. Imprese appaltatrici di servizi di mensa e ristorazione (connessa a situazione di crisi delle aziende industriali presso le quali è svolto il servizio) Imprese appaltatrici dei servizi di pulizia LA CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI STRAORDINARIA IMPRESE BENEFICIARIE Ormai a regime dal 1° Gennaio 2013 (fino al 31 dicembre 2012 solo in via provvisoria) imprese commerciali che occupino più di 50 dipendenti. La proroga si estende anche al trattamento di mobilità agenzie di viaggio e turismo (compresi gli operatori turistici), che occupino più di 50 dipendenti imprese di vigilanza con forza occupazionale superiore a 15 dipendenti LA CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI STRAORDINARIA LAVORATORI BENEFICIARI Lavoratori beneficiari Operai, impiegati e quadri, assunti con contratto a tempo indeterminato, anche part-time o con contratto a termine. L'ammissione al beneficio è subordinata al conseguimento di una anzianità lavorativa presso l'impresa di almeno 90 giorni alla data della richiesta del trattamento Circolare n. 75/2009 Lavoratori esclusi Dirigenti Apprendisti CAUSE DI CONCESSIONE DELLA CIGS crisi aziendale (cessazione attività) che si configura in particolari difficoltà aziendali non superabili in tempi brevi e che escludono il ricorso alla cassa integrazione ordinaria; ristrutturazione aziendale che riguarda l'aggiornamento tecnologico degli impianti, ammodernamenti, modifica dell'ubicazione; riorganizzazione aziendale che consiste in mutamenti organizzativi dei fattori lavorativi allo scopo di migliorare l'efficienza produttiva e la qualità della produzione; riconversione aziendale che modifica i cicli produttivi degli impianti per introdurre nuovi cicli di produzione; ALTRE CAUSE concordato preventivo consistente nella cessione dei beni; fallimento; liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria, solo in caso di mancata continuazione dell'attività. PROCEDURE DI CONCESSIONE Per fruire dell'intervento straordinario, la fase preliminare alla richiesta deve essere costituita da una fase di consultazione sindacale. L'impresa che intende richiedere l'intervento straordinario deve darne tempestiva comunicazione alle rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza, alle organizzazioni sindacali di categoria dei lavoratori comparativamente più rappresentativi operanti nella provincia. In tale comunicazione devono essere indicati i criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere nonché le modalità della rotazione degli stessi che formeranno, altresì, oggetto dell'esame congiunto fra le parti (co. 7, art. 1 L. 223/1991). LA CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI STRAORDINARIA Imprese interessate Intervento strutturale Intervento soggetto a proroga annuale Motivo intervento • ristrutturazione • riorganizzazione • riconversione, crisi aziendale • procedure concorsuali Misura beneficio 80% retribuzione globale che sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate MASSIMALI MENSILI (gli stessi annualmente vigenti per il caso di Cigo) Durata massima Ristrutturazione, riorganizzazione e riconversione = 24 mesi (prorogabili a 48 mesi) Crisi aziendale = 12 mesi (prorogabili a 18); Procedure concorsuali =18 mesi (prorogabili a 24 mesi) È concessa la possibilità di proroga della CIGS fino a 24 mesi quando l'utilizzo di tale istituto è finalizzato alla chiusura totale o parziale dell'azienda (comma 5, art. 1, DL n. 78/2009). TFR Durante la Cassa integrazione guadagni si matura ugualmente il TFR. - Ma su quale soggetto grava il pagamento del contributo ? • Nel caso in cui il lavoratore, al termine del periodo di integrazione salariale, venga rioccupato, il trattamento resta a carico del datore di lavoro; • viceversa, è posto a carico della C.i.g. se il lavoratore viene licenziato durante o al termine del periodo di sospensione (quindi, senza che avvenga il rientro). Cass. 5 marzo 2003, n. 3261