La nuova indennità di disoccupazione: A.S.P.I.

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La nuova indennità di
disoccupazione:
A.S.P.I.
INDENNITA’ DI MOBILITA’
L’indennità di mobilità è destinata ad essere
progressivamente sostituita dall’ASPI
(vedi tabella cronologica più avanti)
INDENNITA’ DI MOBILITA’
Hanno diritto all'indennità di mobilità:
- i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità a
seguito dell’apposita procedura (ved. oltre), oppure
a seguito di licenziamento collettivo intimato ai
sensi dell'art. 24, L. n. 223/1991, da parte di
aziende diverse da quelle edili, rientranti nel
campo d'applicazione della Cassa integrazioni
guadagni straordinaria, se in possesso di
un'anzianità aziendale di almeno 12 mesi, di cui
almeno 6 di effettivo lavoro
./..
INDENNITA’ DI MOBILITA’
- i lavoratori già dipendenti da imprese sottoposte a
procedura concorsuale e collocati in mobilità ai sensi
dell'art. 3, comma 3, L. n. 223/1991);
- i lavoratori che, alla data di entrata in vigore della
legge n. 223 del 1991, fruivano del trattamento
speciale di disoccupazione di cui alla L. n.
1115/1968 o di sue proroghe;
-i lavoratori licenziati da imprese esercenti ferrovie,
tramvie e linee di navigazione interna in regime di
concessione, che siano state dichiarate fallite o
poste in liquidazione successivamente alla data del
1º gennaio 1993;
./..
INDENNITA’ DI MOBILITA’
- i lavoratori licenziati successivamente al 1º
agosto 1993 da imprese di trasporto pubblico (i
cui dipendenti siano iscritti al Fondo di
previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di
trasporto) assoggettate a fallimento, concordato
preventivo,
amministrazione
controllata
o
procedura di liquidazione (art. 3, comma 4-ter, L.
n. 223/1991) .
- i lavoratori a domicilio
PROCEDURA DI MOBILITA’
Riepilogo tempistica
Comunicazione a:
R.S.A. OO.SS. e Ag. Regionale
Richiesta sindacale esame congiunto
7 GIORNI DAL RICEVIMENTO
45 GIORNI
Comunicazione a:
Ag. Regionale
Mancato Accordo
Termine esame congiunto
Accordo sindacale
Tentativo di
conciliazione
30 GIORNI
VERBALE MANCATO
ACCORDO
Esame congiunto
N.B.: I TERMINI SONO RIDOTTI ALLA META’
QUANDO LE ECCEDENZE DI PERSONALE
SONO INFERIORI A 10 DIPENDENTI
ACCORDO
SINDACALE
COLLOCAMENTO IN
MOBILITA’
PROCEDURA
1° CASO: ACCORDO NON RAGGIUNTO
ADEMPIMENTI
DATORE
COMUNICARE AI LAVORATORI IL RECESSO DAL
RAPPORTO DI LAVORO
INVIARE ELENCO LAVORATORI IN MOBILITA’ A:
PROVINCIA
OO.SS
REGIONE
CONSEGUENZE
PER DATORE
PAGAMENTO ALL’INPS PER OGNI LAVORATORE
LICENZIATO DI UNA SOMMA PARI A 9 VOLTE
DELL’INDENNITA’ DI MOBILITA’ DEDOTTA LA TASSA DI
MOBILITA’ GIA’ VERSATA
PROCEDURA
2° CASO: ACCORDO RAGGIUNTO
ADEMPIMENTI
DATORE
COMUNICARE AI LAVORATORI IL RECESSO DAL
RAPPORTO DI LAVORO
INVIARE ELENCO LAVORATORI IN MOBILITA’ A:
PROVINCIA
OO.SS
REGIONE
CONSEGUENZE
PER DATORE
PAGAMENTO ALL’INPS PER OGNI LAVORATORE
LICENZIATO DI UNA SOMMA PARI A 3 VOLTE
DELL’INDENNITA’ DI MOBILITA’ DEDOTTA LA TASSA DI
MOBILITA’ GIA’ VERSATA
INDENNITA’ DI MOBILITA’
La domanda di indennità di mobilità deve essere
redatta dal lavoratore sul mod. DS21 e deve
essere presentata all'INPS, pena la decadenza,
entro 68 giorni dalla data di cessazione del
rapporto.
DURATA MASSIMA TRATTAMENTO
DI MOBILITA’
La durata del trattamento di mobilità varia a seconda dell’età
anagrafica del lavoratore e del territorio nel quale è ubicata l’unità
produttiva di provenienza.
LAVORATORI CON ETA’ INFERIORE A 40 ANNI COMPIUTI
12 MESI
LAVORATORI CON ETA’ COMPRESA TRA I 40 ANNI COMPIUTI E
I 50 ANNI NON ANCORA COMPIUTI
24 MESI
LAVORATORI CON ALMENO IL 50° COMPIUTO
36 MESI
Durata nelle aree del Mezzogiorno:
LAVORATORI CON ETA’ INFERIORE A 40 ANNI COMPIUTI
24 MESI
LAVORATORI CON ETA’ COMPRESA TRA I 40 ANNI COMPIUTI E
I 50 ANNI NON ANCORA COMPIUTI
36 MESI
LAVORATORI CON ALMENO IL 50° COMPIUTO
48 MESI
INDENNITA’ DI MOBILITA’
La durata è prevista in contrazione
al fine di riassorbire la mobilità nell’ASPI.
Le durate per coloro che saranno posti in mobilità
nei prossimi anni (periodo transitorio)
saranno le seguenti:
INDENNITA’ DI MOBILITA’
2013
2014
2015
2016
CN fino a 39
anni
12
12
12
12
CN 40 – 49
anni
24
24
18
12
CN 50 anni e
oltre
36
36
24
18
Sud fino a 39
anni
24
24
12
12
Sud 40 – 49
anni
36
36
24
18
Sud 50 anni e 48
oltre
48
36
24
INDENNITA’ DI MOBILITA’
Il Ministro del lavoro, entro il 31 ottobre 2014,
procede, insieme alle associazioni dei datori di
lavoro e organizzazioni sindacali dei lavoratori
comparativamente più rappresentative sul piano
nazionale, ad una ricognizione delle prospettive
economiche e occupazionali in essere alla predetta
data, al fine di verificare la corrispondenza a tali
prospettive della disciplina transitoria (di cui alla
tabella) e proporre, compatibilmente con i vincoli di
finanza pubblica, eventuali conseguenti iniziative
INDENNITA’ DI MOBILITA’
L'importo dell’indennità di mobilità è pari per i primi
12 mesi al trattamento di integrazione salariale che
i lavoratori hanno percepito ovvero a quello che
sarebbe loro spettato nel periodo immediatamente
precedente la risoluzione del rapporto e, per i mesi
successivi, all'80% di tale trattamento.
L'indennità è rivalutata annualmente nella misura
del 100% dell'aumento derivante dalla variazione
annuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per
le famiglie
INDENNITA’ DI MOBILITA’
Il lavoratore in mobilità che ne faccia richiesta per
intraprendere attività autonoma o per associarsi in
cooperativa, può ottenere il versamento in unica
soluzione anticipata dei ratei di indennità di
mobilità non ancora percepiti (art. 7, comma 5, L.
n. 223/1991). Le domande devono essere
presentate entro 60 giorni dalla data di inizio
dell'attività autonoma o associativa.
INDENNITA’ DI MOBILITA’
In generale, la corresponsione dell'indennità di
mobilità è incompatibile con la percezione della
retribuzione da lavoro subordinato
INDENNITA’ DI MOBILITA’
Tuttavia, nelle aree del Mezzogiorno e in quelle in
cui il tasso di disoccupazione è superiore alla media
nazionale, i lavoratori destinatari della mobilità
lunga per pensione di vecchiaia, nel caso in cui i
redditi derivanti da una nuova attività di lavoro
autonomo o subordinato siano inferiori a quelli
percepiti al momento della collocazione in mobilità,
possono cumulare l'indennità e il reddito fino alla
concorrenza
di
un
reddito
di
ammontare
complessivo pari a quello percepito all'atto del loro
collocamento in mobilità
ASPI
Decorrenza
della
disoccupazione ASpI
nuova
indennità
di
La nuova indennità di disoccupazione si applica agli
eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio
2013 mentre alle cessazioni del rapporto di lavoro
intervenute
fino
al
31
dicembre
2012,
indipendentemente dalla data di presentazione
della domanda di indennità di disoccupazione, si
applicano le disposizioni in materia di indennità di
disoccupazione ordinaria previgenti.
ASPI
Destinatari
Hanno diritto alla nuova prestazione tutti coloro che
sono lavoratori dipendenti, ivi compresi gli
apprendisti, i soci lavoratori di cooperativa con
rapporto di lavoro in forma subordinata.
Rimangono esclusi dalla nuova disciplina i
lavoratori extracomunitari entrati in Italia con
permesso di soggiorno di lavoro stagionale per i
quali resta confermata la specifica normativa.
ASPI
Requisiti
L'indennità spetta ai lavoratori
possesso dei seguenti requisiti :
che
siano
in
a) siano in stato di disoccupazione ai sensi
dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto
legislativo 21 aprile 2000, n. 181, ovvero siano
privi di lavoro e immediatamente disponibili allo
svolgimento ed alla ricerca di una attività lavorativa
secondo modalità definite con i servizi competenti.
ASPI
Requisiti
In maniera specifica, gli interessati devono
comprovare lo stato di disoccupazione con la
presentazione presso il servizio competente
(attualmente i centri per l'impiego) nel cui ambito
territoriale si trovi il domicilio dello stesso e
rendendo una dichiarazione, che attesti l'eventuale
attività lavorativa precedentemente svolta, nonché
l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività
lavorativa (si rammenta che a partire dal 18 luglio 2012 è
stata abolita la D.I.D.).
ASPI
b) lo stato di disoccupazione sia involontario, con
esclusione dei lavoratori il cui rapporto di lavoro sia
cessato a seguito di dimissioni o di risoluzione
consensuale. In pratica, si è mantenuto quanto
previsto dalle norme precedenti, che escludono
l'erogazione
dell'indennità
di
disoccupazione
quando il rapporto di lavoro sia cessato per cause
dipendenti dal lavoratore.
ASPI
A tale proposito, si sottolinea che continuano a dare
diritto alla prestazione le dimissioni nell'ipotesi in
cui avvengano:
1) durante il periodo tutelato di maternità, cioè da
300 giorni prima della data presunta del parto e
fino al compimento del primo anno di vita del figlio;
2) per giusta causa
./..
ASPI
Per quanto concerne la risoluzione consensuale del
rapporto di lavoro, essa non è ostativa al
riconoscimento della prestazione nel caso in cui sia
intervenuta:
- per trasferimento del dipendente ad altra sede
della stessa azienda distante più di 50 km dalla
residenza
del
lavoratore
e\o
mediamente
raggiungibile in più di 80 minuti con i mezzi
pubblici;
./..
ASPI
- nell'ambito della procedura di conciliazione da
tenersi presso la D.T.L. in caso di licenziamento per
giustificato motivo oggettivo disposto dal datore di
lavoro avente i requisiti previsti dall'art. 18, ottavo
comma, legge n.300/1970
In tale ipotesi, se la conciliazione abbia un esito
positivo e preveda una risoluzione consensuale del
rapporto di lavoro, è riconosciuta espressamente al
lavoratore la nuova indennità di disoccupazione.
ASPI
Sul punto l'Inps ha chiarito che poiché la nuova procedura di
conciliazione vige dal 18 luglio 2012 mentre l'indennità di
disoccupazione Aspi è istituita per gli eventi di disoccupazione
verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2013, per evitare disparità
di trattamento, anche ai lavoratori il cui rapporto di lavoro è
cessato per risoluzione consensuale intervenuta in sede
conciliativa attivata dal 18 luglio 2012 è possibile procedere,
in presenza dei necessari requisiti, all'erogazione dell'indennità
di disoccupazione con requisiti normali,
fino agli eventi di cessazione verificati entro il 31 dicembre 2012.
ASPI
c) possiedano almeno due anni di assicurazione
E' necessario che dal primo giorno in cui il
lavoratore sia diventato disoccupato siano trascorsi
almeno due anni dal versamento del primo
contributo contro la disoccupazione.
ASPI
d) possano far valere almeno un anno di
contribuzione contro la disoccupazione nel biennio
precedente l'inizio del periodo di disoccupazione.
Per contribuzione utile al diritto si deve intendere
anche quella dovuta ma non versata, in base al
principio della c.d. automaticità delle prestazioni ex
art. 2116 c.c. La precedente contribuzione, versata
o dovuta, contro la disoccupazione è considerata
valida ai fini dell'indennità di disoccupazione ASpI e
della mini - ASpI.
ASPI
Base di calcolo e misura
E’ rapportata alla retribuzione imponibile ai fini
previdenziali degli ultimi due anni, comprensiva
degli elementi continuativi e non continuativi e
delle mensilità aggiuntive, divisa per il totale delle
settimane di contribuzione (indipendentemente
dalla verifica del minimale) e moltiplicata per il
coefficiente numerico 4,33.
ASPI
Base di calcolo e misura
L'indennità mensile, rapportata alla retribuzione
media mensile così come sopra calcolata è pari al:
 75% della retribuzione media mensile nei casi in
cui questa sia pari o inferiore per il 2013 all'importo
di 1.180 Eu. mensili (importo annualmente
rivalutato sulla base della variazione dell'indice
ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli
operai e degli impiegati, intercorsa nell'anno
precedente);
./..
ASPI
Base di calcolo e misura
L'indennità mensile, rapportata alla retribuzione
media mensile così come sopra calcolata è pari al:
 nei casi in cui la retribuzione media mensile sia
superiore al predetto importo (1.180 euro mensili),
al 75% di 1.180 euro si aggiunge una somma pari
al 25 % del differenziale tra la retribuzione mensile
e il predetto importo (1.180 euro mensili).
./..
ASPI
Base di calcolo e misura
 in ogni caso, l'indennità mensile non
superare
l'importo
mensile
massimo
trattamento di cigs;
può
del
 dopo i primi sei mesi di fruizione si applica una
riduzione del 15% e dopo il dodicesimo mese di
fruizione si applica un'ulteriore riduzione del 15%.
ASPI
L'indennità non è soggetta al prelievo
contributivo di cui all'art. 26, L. n. 41/1986,
pari al 5,84%.
ASPI
Si prevede il riconoscimento dei contributi
figurativi nella misura settimanale pari alla media
delle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali degli
ultimi due anni (la stessa presa in considerazione
per stabilire la misura dell’indennità). I contributi
figurativi sono utili ai fini del diritto e della misura
dei trattamenti pensionistici; non sono, invece, utili
ai fini del conseguimento del diritto nei casi in cui la
normativa
richieda
il
computo
della
sola
contribuzione effettivamente versata:
./..
ASPI
La durata massima del trattamento, a decorrere dal
1º gennaio 2016 per gli eventi che si verifichino da
tale data è di:
- 12 mesi, per i lavoratori fino a 55 anni;
- 18 mesi, per i lavoratori con più di 55 anni (art. 2,
comma 11, L. n. 92/2012).
ASPI
Durata (periodo transitorio):
a) per le prestazioni relative agli eventi intercorsi
nell’anno 2013: 8 mesi per i soggetti con età
anagrafica inferiore a 50 anni e 12 mesi per i
soggetti con età anagrafica pari o superiore a
50 anni;
b) per le prestazioni relative agli eventi intercorsi
nell’anno 2014: 8 mesi per i soggetti con età
anagrafica inferiore a 50 anni, 12 mesi per i
soggetti con età anagrafica pari o superiore a
50 anni e inferiore a 55 anni, quattordici mesi
per i soggetti con età anagrafica pari o
superiore a 55 anni, nei limiti delle settimane
di contribuzione negli ultimi 2 anni;
c) per le prestazioni relative agli eventi intercorsi
nell’anno 2015: 10 mesi per i soggetti con età
anagrafica inferiore a 50 anni, 12 mesi per i
soggetti con età anagrafica pari o superiore a
50 anni e inferiore a 55 anni, sedici mesi per i
soggetti con età anagrafica pari o superiore a
55 anni, nei limiti delle settimane di
contribuzione negli ultimi 2 anni.
ASPI
Presentazione della domanda
La domanda va presentata esclusivamente in via
telematica entro il termine di due mesi dalla data di
spettanza del trattamento.
ASPI
Presentazione della domanda
Il termine di due mesi per la presentazione della
domanda decorre dalla data di inizio del periodo
indennizzabile che è così individuato:
a) ottavo giorno successivo alla data di cessazione
dell'ultimo rapporto di lavoro;
b) data di definizione della vertenza sindacale o
data di notifica della sentenza giudiziaria;
./..
ASPI
Presentazione della domanda
c) data di riacquisto della capacità lavorativa nel
caso di un evento patologico (es.: malattia comune,
infortunio) iniziato entro gli otto giorni dalla
cessazione del rapporto di lavoro;
d) ottavo giorno dalla data di fine del periodo di
maternità in corso al momento della cessazione del
rapporto di lavoro;
e) ottavo giorno dalla data di fine del periodo
corrispondente all'indennità di mancato preavviso
ragguagliato a giornate;
f) trentottesimo giorno successivo alla data di
cessazione per licenziamento per giusta causa.
ASPI
Decorrenza della prestazione
La nuova prestazione decorre:
- dall'ottavo giorno successivo alla data di cessazione
dell'ultimo rapporto di lavoro, quando la domanda
viene presentata entro l'ottavo giorno;
- dal giorno successivo a quello di presentazione della
domanda, se questa sia presentata successivamente
all'ottavo giorno;
- dalla data di rilascio della dichiarazione di immediata
disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa,
quando questa non sia stata presentata all'INPS ma al
centro
per
l'impiego
e
sia
successiva
alla
presentazione della domanda di indennità.
ASPI
Nuova
attività
prestazione
lavorativa
in
corso
di
Nell'ipotesi in cui il beneficiario dell'indennità trovi
un nuovo contratto di lavoro subordinato (anche
all'estero), l'indennità è sospesa d'ufficio fino ad un
massimo di sei mesi; trascorso il periodo di
sospensione di durata inferiore o pari a sei mesi,
l'indennità riprende ad essere corrisposta per il
periodo residuo spettante al momento in cui
l'indennità stessa era stata sospesa.
ASPI
Nuova
attività
prestazione
lavorativa
in
corso
di
Nel caso di rioccupazione in prestazioni di lavoro
accessorio, per il 2013 l'indennità di disoccupazione
continua ad essere corrisposta, se il compenso non
supera il tetto di 3.000 euro nell'anno solare, al
netto dei contributi previdenziali, per anno solare.
ASPI
Nuova
attività
prestazione
lavorativa
in
corso
di
Quando viene svolta attività lavorativa sia in forma
autonoma che parasubordinata, dalla quale derivi
un reddito inferiore al limite utile per la
conservazione dello stato di disoccupazione (8.000
euro per le collaborazioni coordinate e continuative,
4.800 euro per lavoro autonomo) , sarà compito del
beneficiario informare l'INPS entro un mese
dall'inizio dell'attività, dichiarando il reddito annuo
che si prevede di conseguire dall’attività stessa.
ASPI
Nuova
attività
prestazione
lavorativa
in
corso
di
Se il reddito da lavoro autonomo è inferiore al
limite utile per la conservazione dello stato di
disoccupazione, si procederà a ridurre il pagamento
dell'indennità di un importo pari all'80% dei
proventi
preventivati,
rapportati
al
tempo
intercorrente tra la data di inizio dell'attività e la
data di fine dell'indennità o, se antecedente, la fine
dell'anno.
ASPI
Decadenza dall'indennità
E’ prevista anche la decadenza dell'indennità nei
seguenti casi:
-
perdita dello stato di disoccupazione;
- nuova occupazione con contratto di
subordinato di durata superiore a sei mesi;
lavoro
- inizio di un'attività in forma autonoma senza che
il lavoratore effettui la comunicazione entro un
mese dall'inizio dell'attività
ASPI
Decadenza dall'indennità
E’ prevista anche la decadenza dell'indennità nei
seguenti casi:
- raggiungimento dei requisiti per il pensionamento
di vecchiaia o anticipato;
- acquisizione del diritto all'assegno ordinario di
invalidità, sempre che il lavoratore non opti per
l'indennità di disoccupazione ASpI o mini-ASpI.
ASPI
Decadenza dall'indennità
Sono considerate ipotesi di decadenza anche:
a) l’ingiustificato rifiuto di partecipare ad una iniziativa
di politica attiva o di attivazione proposta dai servizi
competenti, ovvero la non regolare partecipazione;
b) la non accettazione di una offerta di un lavoro
inquadrato in un livello retributivo superiore almeno
del 20 per cento rispetto all'importo lordo
dell'indennità cui si ha diritto (e non più inquadrato in un
livello retributivo non inferiore al 20% rispetto a quello delle
mansioni di provenienza)
ASPI
Decadenza dall'indennità
Le ipotesi a) e b) si applicano quando le attività
lavorative o di formazione ovvero di riqualificazione
si svolgono in un luogo che non dista più di 50
chilometri dalla residenza del lavoratore, o
comunque è raggiungibile mediamente in 80 minuti
con i mezzi di trasporto pubblici.
ASPI
Decadenza dall'indennità
L'interruzione si realizza dal momento in cui si
verifica l'evento che la determina, con conseguente
obbligo di restituire l'indennità che eventualmente
si sia continuato a percepire oltre la data del
verificarsi dell'evento interruttivo.
ASPI
Anticipazione dell'indennità
Per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, in via
sperimentale, il lavoratore che ha diritto alla
corresponsione dell'indennità può richiedere la
liquidazione degli importi del relativo trattamento,
pari al numero di mensilità non ancora percepite,
per intraprendere un'attività di lavoro autonomo,
ovvero per avviare un'attività in forma di auto
impresa o di micro impresa, o per associarsi in
cooperativa.
ASPI
Anticipazione dell'indennità
Tale possibilità è riconosciuta nel limite massimo di
20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013,
2014 e 2015. Con apposito decreto saranno definite
le modalità attuative di tale disposizione.
Mini ASPI
La mini-ASpI è la prestazione che sostituisce
l'indennità di disoccupazione ordinaria a
requisiti ridotti ed è erogata per i nuovi eventi di
disoccupazione che si verificano dal 1° gennaio
2013. Conseguentemente dal 1° gennaio 2013 non
è più erogabile l'indennità di disoccupazione
ordinaria con requisiti ridotti.
Mini ASPI
All'indennità di disoccupazione mini-ASpI si applica
la stessa disciplina dell'indennità di disoccupazione
ASpI, fatta eccezione per :
- requisiti contributivi e assicurativi: sono
sufficienti almeno 13 settimane di contribuzione da
attività lavorativa negli ultimi 12 mesi precedenti
l'inizio del periodo di disoccupazione, per le quali
siano stati versati o siano dovuti contributi per
l'assicurazione obbligatoria; non è richiesto il
requisito dell'anzianità assicurativa;
Mini ASPI
- durata della prestazione: l'indennità è
corrisposta mensilmente per un numero di
settimane pari alla metà delle settimane di
contribuzione nei dodici mesi precedenti la data di
cessazione del rapporto di lavoro; ai fini della
durata non sono computati i periodi contributivi
che hanno già dato luogo ad erogazione della
prestazione;
- sospensione della prestazione: in caso di
nuovo contratto di lavoro subordinato (anche
all'estero), l'indennità è sospesa d'ufficio fino ad un
massimo di 5 giorni.
Mini ASPI
Contribuzione figurativa
I contributi figurativi riconosciuti per i periodi di
fruizione delle nuove indennità di disoccupazione
sono pari alla media delle retribuzione imponibili ai
fini previdenziali degli ultimi due anni.
Mini ASPI
"Mini-Aspi 2012"
Con riferimento ai periodi di disoccupazione
intercorsi nel 2012 l'Inps, sentito il Ministero del
lavoro, ha chiarito che ai fini dell'indennità
spettante vanno presi come riferimento i requisiti
assicurativi
e
contributivi
dell'indennità
di
disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti,
mentre la durata e la misura vanno calcolate in
base alle nuove disposizioni normative relative alla
nuova indennità di disoccupazione mini-ASpI.
Mini ASPI
Pertanto,
indipendentemente
dalla
data
di
cessazione del rapporto di lavoro, la domanda per il
riconoscimento dell'indennità di disoccupazione
riferita a periodi di disoccupazione intercorsi nel
2012 dovrà essere presentata, esclusivamente per
via telematica, tra il 1° gennaio e il 2 aprile 2013.
Questa prestazione sarà riconosciuta qualora
risultino accertate per l'anno 2012 le condizioni
richieste per la prestazione di disoccupazione
ordinaria con requisiti ridotti (anzianità assicurativa
di due anni, almeno 78 giornate di lavoro), ma la
durata e l'importo saranno quelli della Mini-Aspi.
ASPI e Mini_ASPI
L'art. 2, commi 25-30, L. n. 92/2012 prevede che,
con effetto sui periodi contributivi maturati a
decorrere dal 1º gennaio 2013, al finanziamento
dell'ASpI e della mini-ASpI concorrono i seguenti
contributi:
1) aliquota pari all'1,61% (stesso contributo versato
per la Ds e la mobilità): per tutti i lavoratori a tempo
indeterminato (apprendisti compresi);
ASPI e Mini_ASPI
2) contributo addizionale (a carico del datore di
lavoro) pari all'1,40% per ogni rapporto di lavoro
subordinato
diverso
da
quello
a
tempo
indeterminato, sulla retribuzione imponibile ai fini
previdenziali, fatte salve specifiche eccezioni:
a) lavoratori assunti a termine in sostituzione di
lavoratori assenti;
b) lavoratori assunti a termine per lo svolgimento
delle attività stagionali;
c) apprendisti
(per forza: sono a tempo indeterminato!!!)
./..
in tale ultimo caso, la restituzione avviene
detraendo dalle mensilità spettanti un numero
di mensilità ragguagliato al periodo trascorso
dalla cessazione del precedente rapporto di
lavoro a termine.
ASPI e Mini_ASPI
3) In tutti i casi di interruzione di un rapporto di
lavoro a tempo indeterminato (sono inclusi i
rapporti di apprendistato) per le causali che,
indipendentemente dal requisito contributivo,
darebbero diritto all’ASpI, intervenuti a decorrere
dal 1º gennaio 2013, è dovuto, a carico del datore
di lavoro, un contributo pari al 41% del massimale
mensile dell'ASpI stessa, per ogni 12 mesi di
anzianità aziendale negli ultimi tre anni. Tale
contributo non è rateizzabile.
(Per le modalità applicative, ved. Circ. Inps 22 marzo 2013, n° 44)
ASPI e Mini_ASPI
Il contributo non è dovuto:
a) fino al 31 dicembre 2016, nei casi in cui sia dovuto il
contributo dovuto dal datore di lavoro per ogni lavoratore
messo in mobilità;
b) per il periodo 2013-2015, nei seguenti casi:
-
licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto,
ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di
lavoro, in attuazione di clausole sociali che garantiscano la
continuità occupazionale prevista dai contratti collettivi
nazionali di lavoro;
-
interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato,
nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle
attività e/o chiusura del cantiere.
ASPI e Mini_ASPI
A decorrere dal 1º gennaio 2017,
il contributo è moltiplicato per tre volte
nei casi di licenziamento collettivo in cui
la dichiarazione di eccedenza del personale
ex art. 4, comma 9, della L. 223/1991,
non abbia formato oggetto di
accordo sindacale
ASPI e Mini ASPI
Regime fiscale
Le indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI, essendo
sostitutive di retribuzione, sono assoggettate a imposizione
come redditi di lavoro dipendente.
Pertanto, l’Istituto, in qualità di sostituto di imposta (Dlgs 2
settembre 1997, n. 314), opererà sulle somme erogate a
titolo di indennità ASpI e mini-ASpI le ritenute IRPEF
rilasciando la prescritta documentazione fiscale (CUD).
L’Istituto, inoltre, provvederà qualora richiesto, a riconoscere
le eventuali detrazioni fiscali e ad effettuare il conguaglio tra
le ritenute operate e l’imposta dovuta sul reddito complessivo.
A regime, l’introduzione dell’ASPI
comporterà l’abrogazione delle seguenti norme:
Indennità di mobilità (L. 223/1991, artt. da 4 a 7) ed
indennità di disoccupazione (requisiti normali e ridotti e speciale edile);
Incentivi per iscritti nelle liste di mobilità (art. 8 e art. 25, comma 9);
Disoccupazione nei casi di sospensione
(D.L. 185/2008, art. 19, comma 1, lett. a) e b));
Disoccupazione per apprendisti
(D.L. 185/2008, art. 19, comma 1, lett. c);
Misure di incentivazione del raccordo pubblico e privato
(art. 13 D.Lgs. 276/2003)
AMMORTIZZATORI SOCIALI
CIGO-CIGS
70
Cig. Ordinaria
71
CIGO - FONTI NORMATIVE
La cassa integrazione guadagni ha la funzione di
integrazione della retribuzione da parte
dell’INPS in caso di riduzione o sospensione
dell’attività lavorativa nei casi previsti dalla
normativa vigente.
La fonte di riferimento è la Legge 20 Maggio 1975
nr. 164 e la Legge 23 Luglio 1991 nr. 223
72
CIGO - PRESUPPOSTI
Sussistenza di un rapporto di lavoro
subordinato alle dipendenze di un’azienda
destinataria di CIGO
 Sospensione o riduzione del lavoro dovuta
a cause previste dalla normativa con
conseguente decurtazione della relativa
retribuzione
 Previsione di ripresa certa dell’attività
lavorativa

73
CIGO – PRESUPPOSTI PER
L’INTEGRABILITA’ DELL’EVENTO
 Attinenza
alla sfera aziendale
 Non imputabilità all’imprenditore ed al
lavoratore
 Involontarietà e transitorietà
dell’evento, con certezza della ripresa
del normale ritmo produttivo
74
CIGO – AZIENDE DESTINATARIE






75
Industrie manifatturiere, trasporti, installazione di
impianti, produzione e distribuzione di energia acqua e
gas, estrattive
Industrie boschive, forestali e del tabacco
Imprese addette al noleggio ed alla distribuzione dei film
ed imprese di sviluppo e stampa di pellicola
cinematografica
Aziende industriali per la frangitura delle olive per conto
terzi
Imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato
Imprese addette agli impianti elettrici e telefonici
CIGO – AZIENDE DESTINATARIE



76
Imprese addette all’armamento ferroviario
Cooperative di produzione e lavoro. Sono soggette, per
quanto riguarda il versamento della contribuzione, sia
per i dipendenti soci che non soci, alla stessa normativa
prevista per le aziende appartenenti al medesimo
settore. Spetta pertanto a soci e non soci che svolgano
attività similare a quella degli operai industriali.
Cooperative agricole e loro consorzi. Per le cooperative
che trasformano, lavorano e commercializzano prodotti
agricoli e zootecnici, inquadrate nel settore Agricoltura i
contributi a finanziamento di CIG, CUAF e INAIL sono
versati con le medesime aliquote previste per l’industria
in genere.
CIGO – AZIENDE ESCLUSE









77
Aziende artigiane
Credito, assicurazioni, servizi tributari
Agricoltura
Terziario
Imprese edili, lapidei ed affini
Compagnie e gruppi portuali
Imprese armatoriali di navigazione o ausiliarie
dell’armamento
Imprese ferroviarie, tranviarie e di navigazione interna
Imprese esercenti pubblici servizi di trasporto in
concessione, per il solo personale iscritto al fondo
pubblici servizi di trasporto
CIGO – AZIENDE ESCLUSE







78
Imprese di navigazione marittima ed aerea
Aziende industriali esercenti filovie e funivie
Imprese appaltatrici di servizi ausiliari all’esercizio delle ferrovie,
tramvie e navigazione interna
Imprese armatoriali ed ausiliarie dell’armamento aereo
Imprese di spettacoli escluse le imprese le imprese di distribuzione
e noleggio film e di sviluppo e stampa delle pellicole
cinematografiche
Esercenti la piccola pesca e imprese per la pesca industriale
Imprese appaltatrici di servizi ausiliari all’esercizio di ferrovie e
tramvie e navigazione interna nei confronti di addetti a manovre di
scambio treni, smistamento carri, frenatori, personale viaggiante
addetto ai carri e personale impiegato sui treni cantieri
CIGO – AZIENDE ESCLUSE





79
Imprese che svolgono attività collaterali dell’impresa
ferroviaria come smistamento e manipolazione merci su
scali e impianti ferroviari e pulizia
Imprese installatrici di materiale fisso per ferrovie che
rientrano nella disciplina della Cigs
Aziende speciali ex. L. 142/1990 trasformate in s.p.a. il
cui capitale sia interamente in mano pubblica
Cooperative, gruppi, compagnie e carovane di facchini,
portabagagli, carrettieri e simili
Cooperative di produzione e lavoro ex DPRm602/1970
CIGO – LAVORATORI BENEFICIARI
Il trattamento di integrazione salariale spetta ai lavoratori
subordinati delle aziende destinatarie con qualifica di:
 Operai
 Intermedi, impiegati e quadri
 Viaggiatori e piazzisti
 Lavoratori a tempo indeterminato (operai, impiegati,
quadri) dipendenti da cooperative agricole soggette alla
Cig ex. L. 240/1984
 Lavoratori in possesso di diploma di qualifica, assunti ex
artt. 22 e 23 L. 56/1987
80
CIGO – LAVORATORI BENEFICIARI



Operai addetti a lavorazioni stagionali quando prestano la
loro opera oltre il termine della normale sospensione, ma
limitatamente alla durata della continuazione dell’attività
Soci e non soci delle cooperative di produzione e lavoro i
quali svolgano attività lavorativa similare a quella degli
operai delle imprese industriali
Lavoratori ex apprendisti qualificati e confermati in servizio
Non è richiesta anzianità assicurativa o aziendale.
Deve esclusivamente sussistere un rapporto di lavoro con
obbligo di corresponsione della retribuzione.
81
CIGO – LAVORATORI ESCLUSI
Sono esclusi dal trattamento di integrazione salariale:
 Apprendisti
 Dirigenti
 Lavoratori a domicilio
 Soci di cooperative di produzione e lavoro ex DPR
602/1970
 Autisti addetti al servizio esclusivamente personale del
titolare di un’impresa o della sua famiglia
 Personale religioso
 Impiegati dipendenti da imprese agricole condotte da
titolari iscritti negli elenchi nominativi dei coltivatori diretti
82
CIGO – LAVORATORI ESCLUSI
Sono inoltre esclusi dal trattamento di integrazione
salariale:
 Lavoratori assunti o mantenuti in sovrannumero
rispetto alle normali esigenze dell’impresa
 Il lavoratore dimissionario dopo il momento delle
dimissioni (ne ha diritto sino al momento delle
dimissioni posto che la ripresa dell’attività si
riferisca alle maestranze complessive
dell’azienda)
83
CIGO – DID
Fino all’entrata in vigore della L. 92/2012 era previsto, ex
art. 19 DL 185/2008, che per poter beneficiare del
trattamento il lavoratore dovesse sottoscrivere la DID
(dichiarazione di immediata disponibilità) rendendosi
disponibile a percorsi di riqualificazione professionale.
Rifiutandosi di sottoscriverla o di partecipare ai percorsi
suddetti il lavoratore avrebbe perso il diritto a qualsiasi
erogazione retributiva o contributiva, anche a carico del
datore di lavoro.
La L. 92/2012 ha abrogato tale obbligo.
84
CIGO – CAUSE DI INTERVENTO
Il trattamento di Cig può essere richiesto in
caso di riduzione di orario o sospensione
dell’attività dovuti ad eventi transitori,
determinati da situazioni temporanee di
mercato, da intemperie, o da altre
situazioni non imputabili al datore di
lavoro o ai lavoratori
85
CIGO – CAUSE DI INTERVENTO
Tali situazioni possono, ad esempio, consistere in:








86
avversità atmosferiche, comunque accertate da parte
dell’INPS presso gli Enti abilitati alla registrazione dei dati
meteorologici, a livello comunale, provinciale o regionale;
danni provocati da eventi naturali (alluvioni, frane, etc.,);
danni provocati da eventi accidentali (incendi, crolli, etc.,);
interruzione di energia elettrica dell’Ente erogatore senza
preavviso alla ditta (dichiarazione dell’Ente da allegare al
modello di domanda I.G.i. 15);
crisi temporanea di mercato;
mancanza di commesse o di materie prime;
sciopero di un reparto o di altra azienda collegata;
guasto ai macchinari nonostante la manutenzione ordinaria
(da documentare e da allegare al modello I.G.i. 15).
CIGO – CAUSE CHE NON LEGITTIMANO
L’INTERVENTO
Tali situazioni possono, ad esempio, consistere in:







87
Inventario
Manutenzione ordinaria
Preparazione del campionario
Ferie collettive
Esubero del personale
Morte o malattia del datore di lavoro
Sosta ricorrente dovuta all’organizzazione aziendale
CIGO – TRANSITORIETA’
DELL’EVENTO
I due elementi essenziali legati alla transitorietà dell’evento
per l’autorizzazione dell’intervento di Cig sono:
 Temporaneità della causale che determina la richiesta
dell’intervento
 Certezza di ripresa dell’attività lavorativa riferita al
complesso aziendale e non ai singoli operai
Non può ritenersi transitoria la sospensione se la ripresa si
prevista in tempi non brevi dal termine finale del periodo
richiesto.
Per il settore industria è sufficiente che riprenda l’attività
una parte consistente (la maggior parte) di lavoratori
interessati alla Cig, non ènecessaria la riammissione di
tutti i lavoratori.
88
CIGO – FERIE E PERMESSI ARRETRATI
Non esistono norme che prevedano
l’incompatibilità di integrazione salariale in
presenza di ferie o permessi arretrati.
Viene però solitamente negata la Cig in
presenza di un considerevole numero di
ferie e permessi arretrati finchè questi non
vengano fruiti.
89
CIGO – SOSTE STAGIONALI
Non è ammesso il trattamento di Cig per le
aziende soggette a contrazioni dell’orario
di lavoro cicliche in periodi ricorrenti,
causate dalle caratteristiche del processo
produttivo.
Tale evento non può considerarsi transitorio
(circ. 249/1990). (L’INPS valuta la ciclicità nell’ambito di
un quinquennio!!!).
90
CIGO – SOSPESIONE DI LAVORI
DELL’AZIENDA COMMITTENTE
E’ escluso il ricorso alla Cig in seguito
all’esercizio del committente della facoltà di
sospendere i lavori in quanto evento già
riconoscibile dall’imprenditore che ha
sottoscritto il contratto.
Esistono però casi fortuiti ed imprevedibili che
obbligano il committente a sospendere i
lavori. In questi casi è ammissibile la richiesta
di Cig. (circ. 169/2003)
91
CIGO – PREVISIONE DI RIPRESA
DELL’ATTIVITA’ LAVORATIVA
L’intervento di Cig può essere richiesto esclusivamente
qualora vi sia una fondata previsione di ripresa
dell’attività lavorativa, da intendersi riferita all’azienda
nel suo complesso e non ai singoli lavoratori sospesi
i quali hanno diritto all’integrazione, dietro
autorizzazione, fino alla data dell’eventuale
risoluzione del rapporto di lavoro.
Eventuali licenziamenti non sono quindi ostativi al
riconoscimento della Cig ma saranno valutati per
verificare che non sussista un esubero di personale.
La data di ripresa deve essere indicata se si richiede
l’intervento per un periodo già trascorso o deve
comunque essere prevedibile se si richiede
l’intervento per un periodo non ancora concluso.
92
CIGO – PREVISIONE DI RIPRESA
DELL’ATTIVITA’ LAVORATIVA
Le situazioni aziendali addotte a giustificazione delle
domande di ammissione al trattamento di Cig,
devono basarsi su elementi oggettivi e attendibili
che consentano di prevedere che l’azienda
continui a poter operare sul mercato.
Le Commissioni provinciali valuteranno quindi sia gli
elementi forniti dall’azienda che il contesto
economico produttivo in cui le aziende operano.
Tali situazioni devono essere presenti al momento
della domanda.
Eventuali situazioni insorte successivamente e che
non permettano la ripresa dell’attività, non
potranno essere considerate (circ. 130/2003).
93
CIGO – DIMISSIONI E LICENZIAMENTO
Il lavoratore ammesso all’integrazione salariale
che intenda dimettersi ha diritto all’integrazione
salariale fino al momento delle dimissioni.
In caso di licenziamento di tutta o della maggior
parte della maestranza successivamente alla
sospensione dell’attività, non è invece
ammissibile l’integrazione salariale.
Nel caso in cui però i licenziamenti di alcuni
lavoratori non incidano sulla ripresa dell’attività,
anche per i lavoratori licenziati è previsto il
trattamento di integrazione salariale fino al
momento del licenziamento.
94
CIGO – DURATA DEL TRATTAMENTO
Un massimo di 13 settimane consecutive
(Lunedì-Sabato), prorogabili di 13
settimane in 13 settimane fino ad un
massimo di 52 settimane nel biennio.
Nel conteggio delle 52 settimane devono
escludersi i periodi concessi a titolo di
Cigs e contratti di solidarietà.
95
CIGO – DURATA DEL TRATTAMENTO
Ai fini del controllo del limite va considerata
la prima settimana oggetto di prestazione
e si conteggiano a ritroso le 103 settimane
precedenti (tot. 104 – biennio mobile).
Se in tale arco temporale sono già state
utilizzate 52 settimane non ne potranno
essere autorizzate altre.
96
CIGO – DURATA DEL TRATTAMENTO
La circ. 58/2009 ha stabilito che dal 20/4/2009 i limiti
massimi non si computano tenuto riguardo ad un’intera
settimana di calendario ma alle singole giornate di
sospensione del lavoro.
Un giorno, quindi, non è considerato una settimana.
Per effettuare il calcolo è necessario sommare il numero
dei giorni di Cig effettivamente utilizzati (anche se per un
solo lavoratore) e dividere tale importo per 5 o per 6 a
seconda che si effettui o meno la settimana corta.
GG di Cig
________________________
5 o 6 GG
97
CIGO – UNITA’ PRODUTTIVA
Il trattamento di integrazione salariale è riferito
all’unità produttiva.
Si richiama la circ. 207/1982 che definisce l’unità
produttiva identificandola con la sede legale, gli
stabilimenti ed i laboratori distaccati dalla sede
che abbiano un’organizzazione autonoma.
 Attività finalizzata ad un ciclo produttivo completo
 Autonomia amministrativa sotto il profilo
amministrativo
 Maestranze addette in via continuativa
98
CIGO – MODALITA’ DI RICHIESTA


99
Attivazione della procedura di consultazione
sindacale: preventiva alla richiesta
Presentazione telematica della domanda all’INPS,
mod. I.G.i. 15,unitamente al verbale redatto in sede di
consultazione sindacale (in caso di mancata
consultazione andrà allegata la richiesta di
consultazione ed ogni altro documento richiesto come
per es. la relazione tecnico-produttiva e la
dichiarazione di ripresa attività): entro 25 giorni dal
termine del periodo di paga in corso al termine della
settimana in cui ha avuto inizio la riduzione o
sospensione di orario.
CIGO – MODALITA’ DI RICHIESTA
Elementi da indicare nella domanda:
 Cause della sospensione o riduzione di orario
 Periodo di sospensione o contrazione di orario
rapportato a settimane intere di calendario
 Dati inerenti gli eventi meteorologici in caso di richiesta
per intemperie stagionali
 Numero di lavoratori in forza nell’unità produttiva e
numero dei lavoratori per cui viene richiesto l’intervento
della Cig
 Data di ripresa o presunta ripresa di attività
 In caso di riduzione di orario l’articolazione giornaliera
delle ire di lavoro
100
CIGO – CONSULTAZIONE SINDACALE
In caso di richiesta di Cig è previsto l’obbligo di
comunicazione preventiva alle Organizzazioni Sindacali
di cause, durata, numero di lavoratori interessanti alla
riduzione o sospensione di orario.
Può seguire un esame congiunto.
Tale procedura deve esaurirsi in 25 giorni dalla richiesta,
ridotti a 10 per le aziende fino a 50 dipendente.
In caso di evento non oggettivamente evitabile (ad es.: eventi
naturali, mancata erogazione energia elettrica, ecc.) la
comunicazione può essere effettuata a posteriori. E’
comunque necessaria la comunicazione della
sospensione dal lavoro.
101
CIGO – CONSULTAZIONE SINDACALE
La comunicazione va effettuata alle RSA presenti in
azienda o, in mancanza, alle Organizzazioni Sindacali di
categoria più rappresentative operanti nella provincia.
Tale comunicazione non è dovuta dalle aziende edili in
caso richiesta per maltempo o per fine lavori ovvero fine
fase lavorativa.
Nel caso non si raggiunga un accordo l’esito della
consultazione deve essere comunicato alla
Commissione provinciale Inps. Tuttavia non esiste
obbligo di stipula di un accordo, pertanto il datore potrà
comunque richiedere l’intervento.
102
CIGO – MODALITA’ E TERMINI DELLA
DOMANDA
Deve essere presentata alla sede INPS
competente in base all’unità produttiva per
cui si richiede l’intervento.
In caso di lavoratori trasfertisti la domanda
andrà presentata alla sede INPS ove
risulta iscritta l’azienda.
103
CIGO – MODALITA’ E TERMINI DELLA
DOMANDA
Termini:
Entro 25 giorni dal termine del periodo di paga in
corso alla fine della settimana in cui ha avuto
inizio la sospensione o contrazione dell’attività
lavorativa (settimana Lunedì-Domenica). In caso
di scadenza in giorno festivo il termine è
prorogato al primo giorno lavorativo successivo.
Nel caso in cui sia l’INPS a chiedere il reinvio di
una domanda già inviata non verranno
considerati tali termini.
104
CIGO – MODALITA’ E TERMINI DELLA
DOMANDA
Termini:
 Es. 1 – periodo di Cig da Lunedì 1 Marzo
per una settimana: domanda entro il 25
Aprile (prorogabile al primo giorno
lavorativo)
 Es. 2 – periodo di Cig da Lunedì 28 Marzo
per una settimana: domanda entro il 25
Maggio
105
CIGO – MODALITA’ E TERMINI DELLA
DOMANDA
Termini:
In caso di presentazione tardiva della domanda il
trattamento di integrazione salariale sarà autorizzato
a decorrere dalla settimana precedente alla data di
presentazione ed il datore di lavoro dovrà
corrispondere ai lavoratori la somma equivalente
all’importo di Cig non percepito a causa della
domanda tardiva con versamento dei relativi oneri
contributivi (questione controversa: infatti, se avesse
percepito il trattamento di Cig avrebbe avuto diritto alla
contribuzione figurativa intera).
106
CIGO – MODALITA’ E TERMINI DELLA
DOMANDA
Termini:
In alcune situazioni le domande possono essere presentate
in anticipo, tuttavia verranno valutate dalla Commissione
provinciale soltanto dopo che sia iniziata la riduzione o
sospensione dell’orario di lavoro.
Rimane comunque un’eccezione e le aziende verranno
sottoposte ad accertamenti al fine di verificare l’avvenuta
sospensione.
Non sono comunque ammesse domande presentate con
un anticipo di oltre 15 gg rispetto al presumibile
verificarsi dell’evento.
Sono respinte le domande presentate in anticipo per eventi
per cui non è ipotizzabile il verificarsi.
107
CIGO – MODALITA’ E TERMINI DELLA
DOMANDA
La competenza decisionale spetta alla Commissione
Provinciale per la CIGO.
In caso di accoglimento l’INPS trasmette
l’autorizzazione all’azienda specificando le ore
autorizzate e l’applicazione o meno del contributo
addizionale.
Tali autorizzazioni sono disponibili anche tramite
cassetto previdenziale.
108
CIGO – AUTORIZZAZIONE
L’autorizzazione da parte della Commissione è
presupposto per la corresponsione del
trattamento economico ai lavoratori interessati e
per la richiesta di rimborso delle somme
anticipate da parte del datore di lavoro.
In caso di reiezione, la sede comunica all’azienda
il provvedimento con l’indicazione delle
motivazioni di fatto e di diritto che lo hanno
determinato, avverso il quale è ammesso
ricorso.
109
CIGO – MISURA
La retribuzione salariale è dovuta nella misura
dell’80% della retribuzione globale che sarebbe
spettata al lavoratore se avesse lavorato.
Vengono integrate esclusivamente le ore che i
dipendenti avrebbero lavorato tra 0 e 40
settimanali.
Tali importi sono ridotti in misura pari all’importo
derivante dall’applicazione dell’aliquota
contributiva prevista per gli apprendisti (80 –
5,84% = 75,33%).
110
CIGO – MISURA
L’integrazione non spetta per le festività non retribuite, per
le assenze che non comportano retribuzione e nel caso
in cui i lavoratori si dedichino ad altre attività remunerate.
Le voci retributive su cui calcolare l’integrazione sono
quelle sulle quali si commisurano i contributi
previdenziali a condizione che:
 abbiano carattere di continuatività ed obbligatorietà;
 si riferiscano all’attività lavorativa contenuta nelle 40 ore.
Per quanto riguarda le indennità sono integrabili solo quelle
che costituiscono parte fissa della retribuzione globale
(es. indennità di reperibilità ma non indennità di
trasferta).
111
CIGO – MISURA
L’importo delle integrazioni viene comunque
erogato nel rispetto dei massimali stabiliti
anno per anno, individuato a livello
mensile (comprendente 13a e 14a).
Il massimale è differenziato in base alla
retribuzione mensile di riferimento.
112
CIGO – MISURA
MASSIMALI 2013
RETRIBUZIONE
MENSILE DI
RIFERIMENTO
IMPORTO LORDO
IMPORTO NETTO
Inferiore o uguale a
2075,21
959,22
903,20
Superiore a
2075,21
1152,90
1085,57
113
CIGO – MISURA
L’integrazione salariale massima per ogni ora di intervento
si determina dividendo il massimale mensile per il
numero delle ore lavorative del mese, includendo le ore
relative alle festività cadenti in giornate lavorative.
Varia pertanto da mese a mese.
Per i lavoratori part time bisogna verificare che l’importo
orario ottenuto dividendo la retribuzione di riferimento del
lavoratore part time per il numero delle ore ridotte sia
pari o superiore all’importo che si ottiene suddividendo
l’ammontare per il numero mensile delle ore previste per
i lavoratori a tempo pieno.
114
CIGO – MISURA
Ore integrabili: è necessario sottrarre dall’orario
massimo integrabile le ore di effettiva
prestazione e le ore non lavorate per le quali
non è previsto l’intervento della CIG.
Ai fini del calcolo vanno prese a riferimento le
singole settimane di calendario dal Lunedì al
Sabato.
In caso di aziende con normale orario settimanale
inferiore a 40 ore sono integrabili al massimo le
ore previste come normale orario settimanale.
115
CIGO – MISURA
Periodi per i quali non è prevista l’integrazione Cig:
 Domeniche (se non comprese nel normale
orario di lavoro)
 Assenze per malattia, maternità, infortunio
 Sciopero e permessi
 Festività del 25 Aprile, 1 Maggio, 2 Giugno
116
CIGO – MISURA
I periodi di sospensione e riduzione di orario con
intervento della Cig danno diritto ai contributi
figurativi utili a determinare il diritto e la misura
della pensione.
Il contributo figurativo è commisurato alla
retribuzione presa a base per il calcolo
dell’integrazione salariale.
L’accredito è effettuato d’ufficio dall’INPS.
117
CIGO – MISURA
Es.: calcolo per azienda industriale fino a 50
dipendenti:
 Periodo da Lunedì 26 a Sabato 31
 Ore integrabili per un operaio 40
 Contributo c/apprendisti 5,84
 Retribuzione lorda contrattuale 1650
 Divisore contrattuale 173
 Contributo addizionale 4%
118
CIGO – MISURA
Es.: calcolo per azienda industriale fino a 50
dipendenti:
 Rateo di retribuzione (retrib. lorda/12) 137,50
 Retribuzione di riferimento per l’applicazione del
massimale (retrib. lorda + rateo) 1787,50
 Limite retribuzione di riferimento per l’applicazione
del massimale (stabilito annualmente) 2075,21
 Massimale applicabile 959,22 (- 5,84% = 903,20)
119
CIGO – MISURA
Es.: calcolo per azienda industriale fino a 50
dipendenti:
 Retribuzione oraria lorda (retrib. contrattuale/173)
9,54
 80% retribuzione oraria lorda 7,63
 Riduzione contributo dovuto per gli apprendisti
(5,84%) 0,45
 Retribuzione oraria netta teoricamente integrabile
7,18
120
CIGO – MISURA
Es.: calcolo per azienda industriale fino a 50
dipendenti:
 Massimale applicabile 959,22
 Ore lavorabili nel mese 176
 Massimale orario lordo (massimale mensile/ore
lavorabili nel mese) 5,29
 Importo orario netto spettante (al netto del
contributo c/apprendista 5,84%) 4,98
 Trattamento netto CIG spettante (importo
massimale orario netto per ore integrabili) 199,20
 Contributo addizionale 7,97
121
CIGO – FINANZIAMENTO E
PRESCRIZIONE
Per il finanziamento della Cigo sono dovuti
un contributo ordinario ed un eventuale
contributo addizionale, interamente a
carico del datore di lavoro.
I contributi dovuti all’INPS si prescrivono
decorsi 5 anni.
122
CIGO – FINANZIAMENTO E
PRESCRIZIONE
CONTRIBUTO
AZIENDE FINO A
50 DIPENDENTI
AZIENDE CON
PIU’ DI 50
DIPENDENTI
Ordinario: in via
continuativa mensile.
Esclusi apprendisti,
dirigenti, lavoratori a
domicilio
1,90%
2,20%
Calcolato sulla
retribuzione imponibile
Calcolato sulla
retribuzione imponibile
4%
8%
Calcolato
sull’integrazione salariale
a carico INPS
Calcolato
sull’integrazione a carico
INPS
Addizionale: solo in caso
di ricorso alla Cigo con
esclusione degli eventi
oggettivamente non
evitabili
123
CIGO – FINANZIAMENTO E
PRESCRIZIONE
Per il computo della forza aziendale si
calcola una media dei dipendenti indicati
nelle singole denunce aziendali di dodici
mesi dividendo l’importo per 12 con
esclusione di apprendisti, contratti di
inserimento e reinserimento.
124
CIGO – PAGAMENTO E RIMBORSO
Il datore di lavoro può anticipare il trattamento per conto
dell’INPS, non applicando contribuzione, recuperando
quanto anticipato, normalmente mediante conguaglio su
DM10 successivamente all’autorizzazione.
Non esistono normative generali, tuttavia, che obblighino il
datore ad anticipare il trattamento.
In caso di mancato accoglimento della domanda, gli importi
anticipati sono considerati retribuzione a tutti gli effetti,
assoggettabili a normale contribuzione.
125
CIGO – PAGAMENTO E RIMBORSO
Il termine per il recupero delle integrazioni salariali
è il seguente:
 6 mesi dalla fine del periodo di paga in corso
alla scadenza del termine di durata della
concessione in caso di autorizzazione notificata
prima della scadenza del periodo di Cigo;
 10 anni in caso di autorizzazione notificata dopo
la scadenza del periodo di Cigo.
126
CIGO – RAPPORTO CON ALTRI ISTITUTI




127
Anzianità di servizio: matura regolarmente salvo
diverse disposizioni contrattuali.
ANF: spettano in misura intera.
Computo dei limiti numerici: i lavoratori in Cig
rientrano nel computo della forza aziendale.
Contributi sindacali: non è prevista la
sospensione del versamento dei contributi
sindacali a patto che ci sia erogazione di
retribuzione. Talune Associazioni sindacali
prevedono la parziale riduzione dei contributi in
caso di Cig.
CIGO – RAPPORTO CON ALTRI ISTITUTI


128
Ferie: secondo la giurisprudenza maggioritaria
durante la sospensione dal lavoro per Cig non
matura il diritto alle ferie mentre matura in caso
di riduzione di orario. Non è permesso
beneficiare dell’intervento di Cig durante i
periodi di chiusura collettiva per ferie.
Donazione sangue e midollo osseo: non viene
applicato il trattamento di Cig ma è previsto il
permesso retribuito per donazione sangue o
midollo osseo.
CIGO – RAPPORTO CON ALTRI ISTITUTI

-
129
Festività (Circ. INPS nr. 12 del 21/01/82 e Mess. INPS nr.
13552 del 12/06/09)
Cig con riduzione di orario: le festività sono a carico del
datore di lavoro
Cig a zero ore per lavoratori retribuiti in misura fissa: l’INPS
integra le festività cadenti nel periodo di sospensione
Cig a zero ore per lavoratori retribuiti a paga oraria: le festività
nazionali cadenti nel periodo di sospensione sono integrabili
dall’INPS. Le festività infrasettimanali sono integrate dall’INPS
se cadenti dopo le prime due settimane di sospensione (nelle
prime due settimane sono a carico del datore di lavoro). 25
Aprile, 1 Maggio e 2 Giugno sono sempre a carico del datore
di lavoro
CIGO – RAPPORTO CON ALTRI ISTITUTI

130
Infortunio e malattia professionale: in caso di
infortunio intervenuto prima della richiesta di Cig
il lavoratore ha diritto all’indennità a carico
dell’INAIL ed all’eventuale integrazione a carico
del datore di lavoro. In caso di infortunio
intervenuto in un periodo di riduzione di orario
per Cig il lavoratore ha diritto all’indennità a
carico dell’INAIL ed all’eventuale integrazione a
carico del datore di lavoro che assicuri la
retribuzione che avrebbe percepito se in quel
periodo di Cig non si fosse infortunato.
CIGO – RAPPORTO CON ALTRI ISTITUTI

-
-
1.
2.
131
Malattia
Se la malattia insorge durante il periodo per cui si sta
fruendo dell’integrazione per Cig prosegue il pagamento
del trattamento di Cig
Se la malattia insorge prima dell’inizio della sospensione
dell’attività per Cig:
Se la totalità dei lavoratori in forza nel reparto
usufruisce del trattamento di Cig anche il lavoratore
malato utilizzerà il trattamento di Cig
Se la totalità dei lavoratori in forza nel reparto non sono
sospesi per Cig il lavoratore beneficerà del trattamento
di malattia.
CIGO – RAPPORTO CON ALTRI ISTITUTI

-
-
132
Maternità:
Dal momento del concepimento fino al
compimento di un anno di età del bambino la
lavoratrice non può essere sospesa dal lavoro,
salvo il caso di sospensione dell’attività
dell’azienda o reparto con autonomia funzionale.
La lavoratrice sospesa dal lavoro all’inizio del
periodo di maternità avrà diritto al trattamento di
maternità e non all’integrazione salariale.
CIGO – RAPPORTO CON ALTRI ISTITUTI

-
-
133
Permessi per allattamento
Sospensione a zero ore: spetta il
trattamento di Cig e non i riposi per
allattamento
Riduzione di orario: spettano i riposi per
allattamento se coincidono con le ore di
prestazione lavorativa
CIGO – RAPPORTO CON ALTRI ISTITUTI

-
-
134
Mensilità aggiuntive
Sospensione dal lavoro: non maturano le
mensilità aggiuntive salvo diverse
disposizioni del CCNL o eventuali ulteriori
accordi;
Riduzione dell’orario: maturano le
mensilità aggiuntive
CIGO – RAPPORTO CON ALTRI ISTITUTI
Mensilità aggiuntive
Il datore di lavoro potrà quindi ridurre le mensilità
aggiuntive di tanti 52esimi quante sono le
settimane intere di Cig.

Es. 5 settimane di Cig
173 (h tredicesima) : 52 (settimane anno) = 3,326 (incidenza settimanale)
recupero tredicesima = 3,326 x 5 = 16,63
135
CIGO – RAPPORTO CON ALTRI ISTITUTI
ROL ed ex festività:
Durante i periodi di Cig per sospensione o
riduzione di orario non maturano ROL e
permessi per ex festività.

Es. 5 settimane di Cig
32 (h ex fest.) : 52 (settimane anno) = 0,615 (incidenza settimanale)
riduzione ex fest. = 0,615 x 5 = 3,08
136
CIGO – RAPPORTO CON ALTRI ISTITUTI
TFR:
Durante la sospensione dal lavoro o la
riduzione di orario per Cig il lavoratore
matura il TFR in base alla retribuzione che
avrebbe percepito se avesse lavorato.

137
CIGO – ROTAZIONE
Rotazione dei lavoratori in Cig:
La normativa non prevede per la Cigo delle precise regole per
la scelta dei lavoratori da collocare in cassa integrazione.
Si fa riferimento alla sentenza della Corte Costituzionale nr.
694 del 23/06/1988 la quale vieta all’imprenditore un
esercizio arbitrario del potere di scelta e comunque nel
rispetto del divieto di discriminazione, obbligandolo a
scegliere con obiettiva razionalità, ma precisando che il
criterio di rotazione non è applicabile indiscriminatamente
dovendosi considerare tutti i vari aspetti delle finalità della
Cig.
In fase di consultazione sindacale spesso vengono stabiliti i
criteri di scelta.

138
CIGO – UNIEMENS
I lavoratori sospesi per Cig devono essere denunciati
regolarmente tramite il flusso Uniemens con
l’indicazione della qualifica che ricoprono.
E’ necessario indicare se la settimana è interamente
retribuita, non retribuita o parzialmente retribuita al
fine del riconoscimento dei contributi figurativi.
In corrispondenza delle settimane di CIG è necessario
indicare l’accredito di contributi figurativi.
Per la gestione del flusso Uniemens è necessario
distinguere la Cigo senza ticket dalla Cigo on ticket.
139
CIGO – UNIEMENS
La circolare INPS nr. 13 del 28.01.2011 ha
introdotto l’obbligo di veicolare tramite il flusso
Uniemens tutte le informazione relative alla
sospensione o riduzione di orario per Cig, prima
ancora della richiesta e dell’autorizzazione.
La novità è il ticket, cioè l’abbinamento alla
richiesta denunciata tramite Uniemens, di un
codice alfanumerico rilasciato dal sistema, il
quale permette l’automatica trasformazione di
Cig autorizzata nel momento in cui la domanda
viene accolta.
140
CIGO – UNIEMENS
La maggiore differenza tra Cigo con o senza
ticket, a livello di Uniemens, consiste nella
modalità di esposizione.
La Cigo con ticket viene inserita a livello di
denuncia aziendale in associazione al
numero di ticket, mentre la Cigo senza
ticket viene inserita a livello individuale di
dipendente.
141
CIGO – UNIEMENS
I codici Uniemens associati alle richieste di
Cigo sono i seguenti:
 0039 senza ticket, evento evitabile
 G400 senza ticket, evento non evitabile
 L039 con ticket, evento evitabile
 G941 con ticket, evento non evitabile
La Cigo con ticket è inoltre identificata dal
codice COR, mentre quella senza ticket
dal codice CGO.
142
CIGO – UNIEMENS
Il versamento dell’addizionale per
eventi oggettivamente non evitabili è
da indicare associato al codice E300
143
Cig in deroga
144
CIG IN DEROGA

Ha l’obiettivo generale di estendere le misure di sostegno e
sostituzione al reddito previste dagli ammortizzatori ordinari a
categorie di lavoratori normalmente escluse dal campo di
applicazione a causa della tipologia di contratto di lavoro di cui
sono titolari, dell’appartenenza settoriale dell’azienda di cui sono
dipendenti o della dimensione aziendale.
AZIENDE BENEFICIARIE




artigiana con meno di 15 dipendenti;
industriale con meno di 15 dipendenti;
industriale con oltre 15 dipendenti che non possa far ricorso alla CIGS
in base alla vigente normativa
E’ prevista la possibilità di concessione in deroga alla normativa
ordinaria dei trattamenti di CIG secondo specifici accordi quadro
a livello regionale (co. 4, art. 7-ter, L. 33/2009).
Per accedere al trattamento di CIG in
deroga i lavoratori devono:

vantare un'anzianità lavorativa presso l'impresa di almeno 90 giorni
alla data della richiesta del trattamento (co. 3, art. 8, D.L. 86/1988;
co. 6, art. 7-ter, L. 33/2009; INPS, circ. 75/2009);
Nel computo complessivo dei requisiti di anzianità contributiva,
l’anzianità aziendale va computata tenendo conto anche delle eventuali
mensilità accreditate dalla medesima impresa presso la gestione
separata (art.2, comma 26, Legge n. 335/1995), sempre che ricorrano le
seguenti condizioni:
che non si tratti di redditi derivanti dall’esercizio di arti o
professioni; che il lavoratore operi in regime di
monocommittenza;
- che il reddito conseguito nelle mensilità computabili sia
complessivamente superiore a 5.000 euro (anche se relativo
a più di un anno solare).

dichiarare l'immediata disponibilità al lavoro o a un percorso di
riqualificazione professionale ovvero, per coloro che non sono in
costanza di rapporto di lavoro, ad accettare un'offerta
lavorativa congrua (INPS, circ. 75/2009) tramite modello DID - COD.
SR105 (allegato a INPS, msg. 16358/2009).
I DATORI DI LAVORO SONO INVECE
TENUTI A:

presentare telematicamente domanda all'INPS,
corredata dagli accordi conclusi dalle parti sociali e
dall'elenco dei beneficiari;

presentare contestualmente alla Regione (o, a
seconda della competenza, al Ministero del lavoro)
la domanda per la relativa autorizzazione (INPS,
circ. 75/2009).
CIG IN DEROGA PER IMPRESE
LOCALIZZATE IN UNICA REGIONE
a)
In questo caso è necessario presentare domanda alla
Regione.
b)
La Regione decide sulle domande, adottando un
provvedimento di autorizzazione. L'impresa può presentare
il modello IG15/Deroga direttamente all'INPS o per il tramite
della Regione.
c)
L'impresa deve presentare all'Istituto un IG15/Deroga per
ogni unità produttiva interessata (INPS, msg. 16358/2009).
CIG IN DEROGA PER IMPRESE
LOCALIZZATE IN REGIONI DIVERSE
a)
In questo caso la domanda di intervento in deroga deve essere
presentata al Ministero del Lavoro, Direzione Ammortizzatori
Sociali e incentivi all'occupazione.
b)
Tale domanda, in caso di riscontro positivo, dà luogo ad un
decreto interministeriale.
c)
Anche a fronte di un unico decreto interministeriale, l'impresa è
tenuta presentare all'Istituto un IG15/Deroga per ogni unità
produttiva interessata (INPS, msg. 16358/2009).
Cig Straordinaria
150

A differenza della CIGO (Cassa integrazione guadagni
ordinaria), prestazione previdenziale, la CIGS è uno
strumento di politica industriale finalizzato a fronteggiare
gravi situazioni di eccedenza occupazionale che
potrebbero portare a licenziamenti di massa con evidente
ripercussione sul piano sociale.

Qualora l’azienda versi in uno stato di difficoltà tale da
rendere impossibile il regolare svolgimento dell’attività
produttiva, l’imprenditore potrà richiedere l’intervento del
trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi
aziendale.

L'evento improvviso ed imprevisto è riferibile non solo a
puntuali fattispecie ascrivibili alla singola impresa, ma
anche a tutte quelle situazioni emerse in ambito
nazionale o internazionale che comportino una ricaduta
sui volumi produttivi dell'impresa o sui volumi di attività
e di conseguenza sull'occupazione (la riduzione di
commesse, la perdita di quote del mercato nazionale o
la riduzione del medesimo, la contrazione delle
esportazioni, la difficoltà di accesso al credito, ecc.).

Tali eventi devono comportare una ricaduta sui volumi produttivi o sui
volumi di attività e conseguentemente determinare una situazione
occupazionale cui far fronte con lo strumento della CIGS (Min. lav.,
lett. circ. prot. 14/0005251 del 30.3.2009).
LA CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI
STRAORDINARIA
IMPRESE BENEFICIARIE
Fonte Normativa
L. 164/1975
L.223/91
L.236/1993
D.P.R. n.218 del
10/6/2000
L. 155/1981
L. 451/1994
imprese industriali anche edili,
imprese commerciali che occupino più di 200 dipendenti
(media del semestre precedente)
Imprese che abbiano occupato mediamente più di 15
dipendenti, nel semestre precedente l’avvio di Cassa
Integrazione Straordinaria.
Imprese appaltatrici di servizi di mensa e ristorazione
(connessa a situazione di crisi delle aziende industriali
presso le quali è svolto il servizio)
Imprese appaltatrici dei servizi di pulizia
LA CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI
STRAORDINARIA
IMPRESE BENEFICIARIE
Ormai a regime
dal 1° Gennaio
2013 (fino al 31
dicembre 2012
solo in via
provvisoria)
imprese commerciali che occupino più di 50
dipendenti. La proroga si estende anche al
trattamento di mobilità
agenzie di viaggio e turismo (compresi gli
operatori turistici), che occupino più di 50
dipendenti
imprese di vigilanza con forza occupazionale
superiore a 15 dipendenti
LA CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI
STRAORDINARIA
LAVORATORI BENEFICIARI
Lavoratori beneficiari
Operai, impiegati e quadri, assunti con contratto a
tempo indeterminato, anche part-time o con contratto a
termine.
L'ammissione al beneficio è subordinata al
conseguimento di una anzianità lavorativa presso
l'impresa di almeno 90 giorni alla data della richiesta
del trattamento
Circolare n. 75/2009
Lavoratori esclusi
Dirigenti
Apprendisti
CAUSE DI CONCESSIONE DELLA CIGS

crisi aziendale (cessazione attività) che si configura in particolari
difficoltà aziendali non superabili in tempi brevi e che escludono
il ricorso alla cassa integrazione ordinaria;

ristrutturazione aziendale che riguarda l'aggiornamento
tecnologico degli impianti, ammodernamenti, modifica
dell'ubicazione;

riorganizzazione aziendale che consiste in mutamenti
organizzativi dei fattori lavorativi allo scopo di migliorare
l'efficienza produttiva e la qualità della produzione;

riconversione aziendale che modifica i cicli produttivi degli
impianti per introdurre nuovi cicli di produzione;
ALTRE CAUSE

concordato preventivo consistente nella cessione dei beni;

fallimento;

liquidazione coatta amministrativa, amministrazione
straordinaria, solo in caso di mancata continuazione
dell'attività.
PROCEDURE DI CONCESSIONE

Per fruire dell'intervento straordinario, la fase preliminare alla
richiesta deve essere costituita da una fase di consultazione
sindacale.

L'impresa che intende richiedere l'intervento straordinario deve
darne tempestiva comunicazione alle rappresentanze sindacali
aziendali o, in mancanza, alle organizzazioni sindacali di categoria
dei lavoratori comparativamente più rappresentativi operanti nella
provincia.

In tale comunicazione devono essere indicati i criteri di
individuazione dei lavoratori da sospendere nonché le modalità
della rotazione degli stessi che formeranno, altresì, oggetto
dell'esame congiunto fra le parti (co. 7, art. 1 L. 223/1991).
LA CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI STRAORDINARIA
Imprese interessate
Intervento strutturale
Intervento soggetto a proroga annuale
Motivo intervento
• ristrutturazione
• riorganizzazione
• riconversione, crisi aziendale
• procedure concorsuali
Misura beneficio
80% retribuzione globale che sarebbe spettata per le ore di lavoro
non prestate
MASSIMALI MENSILI (gli stessi annualmente vigenti per il caso
di Cigo)
Durata massima
Ristrutturazione, riorganizzazione e riconversione = 24 mesi
(prorogabili a 48 mesi)
Crisi aziendale = 12 mesi (prorogabili a 18);
Procedure concorsuali =18 mesi (prorogabili a 24 mesi)
È concessa la possibilità di proroga della CIGS fino a 24 mesi
quando l'utilizzo di tale istituto è finalizzato alla chiusura totale o
parziale dell'azienda (comma 5, art. 1, DL n. 78/2009).
TFR
Durante la Cassa integrazione guadagni si matura ugualmente
il TFR. - Ma su quale soggetto grava il pagamento del contributo ?
• Nel caso in cui il lavoratore, al termine del periodo di
integrazione salariale, venga rioccupato, il trattamento
resta a carico del datore di lavoro;
• viceversa, è posto a carico della C.i.g. se il lavoratore
viene licenziato durante o al termine del periodo di
sospensione (quindi, senza che avvenga il rientro).
Cass. 5 marzo 2003, n. 3261
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