TUTTI I DIRITTI RISERVATI Vietata la riproduzione anche parziale Della stessa collana: Vol. 1/3 • Schemi e schede di diritto del lavoro • pp. 288 • 15,00 Vol. 2/3 • Schemi e schede di diritto pubblico e costituzionale • pp. 224 • 13,00 Vol. 3/4 • Schemi e schede di diritto penale • pp. 224 • 12,50 Vol. 4/2 • Schemi e schede di diritto amministrativo • pp. 256 • 14,00 Vol. 5/2 • Schemi e schede di diritto privato • pp. 272 • 14,00 Vol. 7/2 • Schemi e schede di diritto processuale penale • pp. 176 • 14,00 Vol. 8/3 • Schemi e schede di diritto processuale civile • pp. 304 • 16,00 Vol. 12/2 • Schemi e schede di scienza delle finanze • pp. 208 • 13,00 Vol. 21/3 • Schemi e schede di istituzioni di diritto romano • pp. 176 • 12,00 Vol. 32/2 • Schemi e schede di diritto ecclesiastico • pp. 224 • 14,00 Vol. 39/2 • Schemi e schede di economia aziendale • pp. 240 • 14,00 Vol. 44/1 • Schemi e schede di economia politica • pp. 176 • 13,00 Vol. 45/2 • Schemi e schede di diritto internazionale privato • pp. 176 • 13,00 Vol. 46/3 • Schemi e schede di diritto internazionale • pp. 208 • 14,00 Vol. 47/5 • Schemi e schede di diritto dell’Unione europea • pp. 224 • 13,50 Coordinamento redazionale: Dario di Majo Questa edizione è stata curata da Alessandra Avolio Tutti i diritti di sfruttamento economico dell’opera appartengono alla Esselibri S.p.A. (art. 64, D.Lgs. 10-2-2005, n. 30) Finito di stampare nel mese di novembre 2010 dalla Litografia Enzo Celebrano - Via Campana, 234 - Pozzuoli (NA) per conto della ESSELIBRI S.p.A. - Via F. Russo, 33/D - 80133 - Napoli Grafica di copertina a cura di Giuseppe Ragno premessa Gli Schemi e Schede di Diritto Commerciale offrono, a quanti si apprestano ad affrontare questa complessa disciplina in vista di esami e concorsi, un utile supporto per il ripasso e il perfezionamento della propria preparazione, fornendo una sintesi delle tematiche essenziali. Questa edizione è corredata di tre rubriche che consentono una più agevole lettura degli istituti: —la rubrica Osservazioni, nella quale vengono puntualizzati concetti, spesso oggetto di dibattito in dottrina e in giurisprudenza, che costituiscono il leit motiv per entrare nel vivo della materia; —la rubrica Differenze, che analizza aspetti particolari degli argomenti, stimolando il confronto fra i diversi istituti; —la rubrica In sintesi, che offre un quadro riepilogativo, in chiave critica, degli argomenti affrontati nei precedenti paragrafi o capitoli. L’opera, pur privilegiando gli aspetti istituzionali più frequentemente oggetto di domanda d’esame, è inoltre aggiornata alle più recenti novità normative, tra le quali si segnalano: —D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 27, che ha riformato il sistema di funzionamento dell’assemblea delle s.p.a. quotate; —D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, che ha introdotto rilevanti modifiche di carattere formale e sostanziale alla revisione legale dei conti annuali e consolidati delle società; —D.L. 31 maggio 2010, n. 78, conv. in L. 30 luglio 2010, n. 122, che ha introdotto nel nostro ordinamento la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA); —D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 131, che ha apportato rilevanti modifiche al Codice della proprietà industriale; —D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, che ha modificato il Testo Unico Bancario dettando le linee guida relative alla trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti nell’ambito dei servizi bancari e finanziari. Altri sussidi didattici per la preparazione all’esame di diritto commerciale pp. 304 • 14,00 pp. 272 • 14,00 pp. 224 • 12,00 pp. 1344 • 19,00 Parte Prima L’imprenditore e l’impresa Capitolo Primo: Nozioni e caratteri dell’attività imprenditoriale ....... Pag. 7 Capitolo Secondo: Le categorie imprenditoriali ................................ » 9 Capitolo Terzo: Il Registro delle imprese ........................................... » 13 Capitolo Quarto: L’imprenditore e i suoi ausiliari .............................. » 17 Capitolo Quinto: L’azienda ................................................................... » 19 Capitolo Sesto: I segni distintivi dell’imprenditore . ......................... » 23 Capitolo Settimo: I diritti di privativa ................................................... » 27 Capitolo Ottavo: Impresa familiare e azienda coniugale ................... » 31 Capitolo Nono: La concorrenza fra imprese . .................................... » 35 Capitolo Decimo: La collaborazione fra imprese ............................... » 39 Capitolo 1 Nozioni e caratteri dell’attività imprenditoriale 1 Impresa 1.1 • La libertà di impresa La nostra Costituzione (art. 41) pone a fondamento del sistema economico il principio della libera iniziativa economica privata, ossia la libertà dei privati di dedicarsi all’attività di impresa attraverso la produzione e la distribuzione di quanto necessario per soddisfare i bisogni della collettività. Tale libertà incontra il limite del rispetto dei valori costituzionali preminenti, in quanto è stabilito che essa non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da arrecare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana. Il legislatore non definisce l’impresa ma l’imprenditore, ponendo l’accento sulla persona alla quale si riferisce la disciplina dell’attività con l’assunzione dei relativi diritti e obblighi. Ed è dalla nozione di imprenditore (v. par. successivo) che emergono i caratteri dell’attività di impresa, che è tale quando corrisponda ai requisiti riferiti all’imprenditore indicati dall’art. 2082 c.c. 2 Imprenditore Nozione: è imprenditore chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi (art. 2082 c.c.). CC Attività economica: per attività si intende una serie di atti finalizzati ad uno scopo. Elementi caratterizzanti L’attività economica è attività diretta alla creazione di nuove utilità, quindi di nuova ricchezza; essa deve essere lecita, cioè non contraria a norme imperative, all’ordine pubblico o al buon costume. Dal punto di vista strettamente giuridico, il requisito dello scopo di lucro non fa parte degli elementi costitutivi dell’impresa. Per aversi impresa è essenziale che l’attività produttiva sia condotta con metodo economico, cioè secondo modalità che consentono quanto meno la copertura dei costi con i ricavi. CC Organizzazione: per realizzare le finalità dell’impresa è necessario che vi siano mezzi patrimoniali da impiegare e uomini che lavorino. L’organizzazione ha ad oggetto i fattori della produzione, capitale — proprio o altrui — e lavoro. Tale elemento serve ad individuare il confine fra attività produttive che, se «organizzate», assumono il carattere di impresa e attività che, pur essendo dirette alla produzione o allo scambio di beni e servizi, non assumono il carattere di impresa (es.: lavoro autonomo). CC Professionalità: la professionalità implica che l’attività sia abituale, stabile, duratura, svolta sistematicamente. Non occorre però che l’attività sia svolta in permanenza e senza interruzione: possono costituire oggetto di impresa le cd. imprese stagionali, in quanto nel ripetersi dell’attività costante ad ogni stagione vi è una stabilità sufficiente a far acquistare la qualità di imprenditore. È imprenditore anche chi realizza un unico affare, purché esso si concretizzi in un’attività protratta nel tempo che richieda l’impiego di un’adeguata organizzazione di mezzi. Elementi caratterizzanti CC Finalizzazione alla produzione di beni o servizi: l’espressione è pleonastica dal momento che quando si parla di attività economica già si fa riferimento ad una attività rivolta alla produzione o allo scambio di beni o di servizi. 2.1 • Acquisto della qualità di imprenditore Condizione necessaria e sufficiente per l’acquisto della qualità di imprenditore è l’esercizio effettivo di un’attività imprenditoriale. Osservazioni L’inizio dell’impresa è fatto dipendere dall’esercizio di atti che, per la loro significatività o il loro numero, fanno desumere quale sia il fine dell’esercizio di un’attività imprenditoriale (CAMPOBASSO). In particolare, in presenza di un apparato organizzativo appositamente predisposto, anche il compimento di un unico atto di gestione è ritenuto idoneo all’esercizio dell’impresa; in mancanza della predisposizione di un’organizzazione di mezzi, sarà necessaria la reiterazione degli atti compiuti ovvero la loro sistematicità e il preordinamento all’esercizio di un’impresa. 2.2 • Perdita della qualità di imprenditore Non è legata a momenti formali, ma si produce in conseguenza della cessazione di fatto dell’attività d’impresa. La disgregazione del complesso aziendale necessaria per sancire la fine dell’impresa si ha allorquando l’imprenditore ha esaurito la liquidazione dell’attivo. La cessazione dell’impresa può avvenire anche per la morte dell’imprenditore. 3 Capacità all’esercizio dell’impresa È richiesta per l’esercizio dell’impresa la capacità di agire. Il legislatore ha dettato una particolare disciplina volta a regolare la fattispecie di un soggetto totalmente incapace (minore ed interdetto) o parzialmente incapace (emancipato e inabilitato) che si trovi titolare di un’impresa commerciale. L’incapace (minore o interdetto) e l’inabilitato possono essere autorizzati solo a continuare, ma non ad iniziare, l’esercizio dell’attività commerciale ad essi pervenuta a titolo derivativo. Solo il minore emancipato può iniziare ex novo l’esercizio di un’impresa commerciale, su autorizzazione del Tribunale. La continuazione di un’impresa commerciale — sia in caso di incapacità assoluta, sia nel caso di inabilitati e minori emancipati — deve essere autorizzata dal Tribunale su parere del giudice tutelare. Nel caso del minore e dell’interdetto il giudice tutelare può autorizzare l’esercizio provvisorio dell’impresa. Tutti i provvedimenti di autorizzazione e revoca devono essere iscritti nel Registro delle imprese. In sintesi Nella normativa codicistica sull’attività imprenditoriale manca un’autonoma definizione di impresa, la quale si desume in via derivata dalla definizione di imprenditore contenuta nell’art. 2082 c.c. L’impresa è, dunque, l’attività economica organizzata ed esercitata professionalmente dall’imprenditore al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi. L’imprenditore si presenta come colui che utilizza i fattori della produzione organizzandoli, a proprio rischio, nel processo produttivo di beni o servizi. Due elementi fondamentali caratterizzano l’imprenditore: l’iniziativa, cioè il potere di organizzare l’impresa, di indirizzarne l’attività decidendone la politica economia e di dirigere la produzione; il rischio economico, cioè la sopportazione di tutti gli oneri inerenti alla conduzione dell’impresa. Il compenso per tale rischio costituisce il profitto imprenditoriale ed è rappresentato dal plusvalore fra ricavi e costi di produzione. 8 Capitolo 2 Le categorie imprenditoriali 1 Classificazione dell’impresa In relazione all’attività esercitata CC Impresa commerciale (art. 2195 c.c.). CC Impresa agricola (art. 2135 c.c.). CC Impresa civile (non prevista da alcuna norma). In relazione alle dimensioni CC Piccolo imprenditore (art. 2083 c.c.). CC Imprenditore medio-grande. In relazione al soggetto esercente CC Impresa pubblica. CC Impresa privata. In relazione alla veste che l’imprenditore assume volontariamente all’esterno CC Imprenditore individuale. CC Imprenditore collettivo (società). 2 Classificazione in relazione all’attività esercitata 2.1 • Imprenditore agricolo Nozione: è imprenditore agricolo chi esercita un’attività diretta alla coltivazione del fondo, alla selvicoltura, all’allevamento di animali e attività connesse (art. 2135 c.c.). L’impresa agricola può svolgersi anche in forma associata e societaria. Attività agricole CC Attività agricole principali: sono quelle dirette alla coltivazione del fondo, alla selvicoltura e all’allevamento di animali. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. CC Attività agricole per connessione: sono quelle connesse ad un’attività agricola principale o da questa dipendenti. Attività agricole principali • Che vi sia un’attività umana definibile come CC Coltivazione del attività di produzione di beni, non essendo fondo: è quell’attivisufficiente la mera raccolta dei frutti. tà rivolta allo sfrutta- • Che il fondo assuma un ruolo di fattore produtmento delle energie tivo e non di mero strumento per la conservanaturali della terra. zione delle piante. È necessario • Sono indifferenti le modalità tecnico-organizzative con le quali il fondo è coltivato. 9 Attività agricole principali CC Selvicoltura: è quell’attività rivolta alla produzione del legname. Si richiede una complessa attività di coltivazione e non una attività meramente estrattiva. CC Allevamento di animali: nell’attuale formulazione della norma, è stato eliminato il riferimento al «bestiame», abbandonando il principio secondo cui l’allevamento di animali, per essere qualificato come agricolo, non doveva essere disgiunto dalla terra e dal suo sfruttamento. In tale prospettiva la qualifica di impresa agricola dovrebbe essere riconosciuta a tutti gli allevamenti di animali, di qualsiasi tipo e genere (inclusi l’apicoltura, l’avicoltura, gli allevamenti di animali in batteria, da pelliccia, gli allevamenti di cani e di cavalli etc.). Attività agricole per connessione CC Attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti prevalentemente ottenuti dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali. CC Attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata, comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge (es.: l’agriturismo). La connessione deve operare sul piano: — soggettivo: deve esserci identità tra chi eserciti l’attività agricola principale e chi eserciti quella connessa; — oggettivo: tale connessione viene legislativamente individuata: a) per le attività di manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, nella connessione con prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali; b) per le attività dirette alla fornitura di beni o servizi, nella utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata. Caratteristiche dell’imprenditore agricolo — Deve iscriversi nel Registro delle imprese, all’interno di una sezione speciale. Tale regime pubblicitario ha effetti dichiarativi. — Non è obbligato a tenere le scritture contabili. — Non è soggetto alle procedure concorsuali. 2.2 • Imprenditore commerciale Nozione: sono imprenditori commerciali coloro che non esercitano attività agricola, ed in particolare gli imprenditori che esercitano le attività indicate nell’art. 2195 c.c. Le attività indicate dall’art. 2195 c.c. 10 CC Attività industriali: sono tutte le attività dirette alla produzione di beni o servizi, ossia quelle che si propongono la creazione di nuovi prodotti attraverso la trasformazione di materie prime, nonché quelle che con l’organizzazione di capitale e lavoro realizzino la predisposizione di servizi. CC Attività commerciali: sono le attività intermediarie nella circolazione di beni, ossia le imprese di somministrazione e le imprese svolgenti attività di intermediazione. CC Attività di trasporto: sono quelle che realizzano il trasferimento di persone e/o di cose da un luogo all’altro per terra, aria, acqua. Le attività indicate dall’art. 2195 c.c. CC Attività bancarie: sono quelle attività, riservate alle banche, che si concretano nella «raccolta di risparmio tra il pubblico» e nell’«esercizio del credito». CC Attività assicurative: sono quelle attività che consistono nell’esercizio delle assicurazioni private. CC Attività ausiliarie alle precedenti: sono quelle attività che agevolano l’esercizio delle attività specificamente indicate o comunque sono legate a queste da un rapporto di complementarietà. Statuto dell’imprenditore commerciale: — È obbligato a iscriversi nel Registro delle imprese (artt. 2188-2202 c.c. e art. 8, L. 29 dicembre 1993, n. 580). — Può servirsi di ausiliari (artt. 2203-2213 c.c.). — È obbligato a tenere le scritture contabili (artt. 2214-2220 c.c.). — È soggetto al fallimento e alle altre procedure concorsuali (art. 2221 c.c. e R.D. 267/1942). Osservazioni Nella categoria della impresa civile rientrerebbero quelle non classificabili come agricole (art. 2135 c.c.) o commerciali (art. 2195 c.c.) perché la loro attività non implica l’impiego di materie prime e la loro trasformazione in nuovi beni (es.: estrazione di minerali, agenzie matrimoniali, investigative etc.). Tali imprese non sarebbero sottoposte allo statuto commerciale dell’imprenditore. La loro ammissibilità è fortemente discussa in dottrina. 3 Classificazione in relazione alle dimensioni 3.1 • Piccolo imprenditore Nozione: sono piccoli imprenditori il coltivatore diretto del fondo, l’artigiano, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un’attività professionale organizzata con lavoro prevalentemente proprio e dei componenti della propria famiglia (art. 2083 c.c.). Coltivatore diretto del fondo CC Colui che coltiva il fondo «col lavoro prevalentemente proprio o di persone della sua famiglia» (art. 1647 c.c.). CC Colui che direttamente e abitualmente si dedica alla coltivazione dei fondi ed all’allevamento ed al governo del bestiame, sempre che la complessiva forza lavorativa del nucleo familiare non sia inferiore ad 1/3 di quella occorrente per le normali necessità della coltivazione del fondo o per l’allevamento ed il governo del bestiame. CC Colui che coltiva il fondo con il lavoro proprio e della propria famiglia, sempreché tale forza lavorativa costituisca almeno un terzo di quella occorrente per le normali necessità di coltivazione del fondo, tenuto conto, agli effetti del computo delle giornate necessarie per la coltivazione del fondo stesso, anche dell’impiego delle macchine agricole. Imprenditore artigiano CC Colui che esercita personalmente, professionalmente ed in qualità di titolare, l’impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo. 11 Imprenditore artigiano CC Colui che svolge attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazioni di servizi, escluse le attività agricole e le attività di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione di beni o ausiliarie di queste ultime, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande. CC Colui che svolge l’attività precedente anche con la prestazione d’opera di personale dipendente (il cui numero varia da un minimo di 8 ad un massimo di 40) diretto personalmente dall’imprenditore artigiano o dai soci. Piccolo commerciante CC Colui che, rispondendo ai caratteri di cui all’art. 2083 c.c., svolge un’attività di intermediazione nella circolazione dei beni. Statuto del piccolo imprenditore: — È iscritto nella sezione speciale del Registro delle imprese e tale iscrizione ha funzione di certificazione anagrafica e di pubblicità notizia. — È esonerato dalla tenuta delle scritture contabili. — Non può essere sottoposto alla procedura fallimentare né alle altre procedure concorsuali, qualora sia in possesso dei requisiti di «non fallibilità» previsti dall’art. 1 L.F. Osservazioni Mutuando l’insegnamento di autorevole dottrina, si può aggiungere che la piccola impresa si differenzia dall’impresa medio-grande sotto il profilo delle dimensioni e dell’organizzazione interna: dal primo punto di vista, perchè la necessità della prevalenza del lavoro familiare limita il ricorso a manodopera estranea e l’impiego di capitali; dal punto di vista organizzativo, perchè la piccola impresa si incentra nella persona del titolare a tal punto che l’attività negoziale e prenegoziale posta in essere nell’esercizio dell’impresa stessa viene vanificata dalla sua morte o dalla sua sopravvenuta incapacità, a differenza di quanto accade, invece, per l’imprenditore medio-grande (BUONOCORE). 4 Classificazione in relazione alla veste che l’imprenditore assume all’esterno Impresa individuale CC È quella esercitata da una persona fisica. Impresa collettiva CC È quella esercitata in comune da più soggetti. CC È quella esercitata nell’interesse di più persone. CC È quella che è nella titolarità di più soggetti. In sintesi Il concetto di «imprenditore» accolto dal legislatore all’art. 2082 c.c. abbraccia ogni forma di «attività produttiva organizzata», quale che sia la natura, la dimensione o lo scopo dell’attività stessa. Proprio in considerazione dell’ampiezza del concetto, nel codice possono identificarsi tre criteri di classificazione dell’imprenditore e della sua attività: — un criterio qualitativo, che si rifà alla più antica classificazione tra le attività imprenditoriali e cioè quella tra imprenditore agricolo e imprenditore commerciale; — un criterio quantitativo, che ha riguardo alle dimensioni dell’attività imprenditoriale distinguendo le figure del piccolo imprenditore e grande imprenditore; — un criterio personale, che tiene conto del numero dei soggetti che esercitano e dirigono l’impresa, distinguendo tra imprenditore individuale (che può, comunque, avvalersi dell’opera di collaboratori) e imprenditore collettivo o società (art. 2247 c.c.). 12 Capitolo 3 Il registro delle imprese 1 Generalità Il registro delle imprese è lo strumento di pubblicità legale disposto dall’art. 2188 c.c., attraverso il quale il legislatore ha inteso fornire la possibilità di acquisire informazioni sui dati e i fatti salienti delle imprese e quanti vengono in contatto con esse. Trattasi di un pubblico registro, sottoposto al controllo di un giudice a ciò delegato dal presidente di ciascun Tribunale. Il Registro delle imprese è stato effettivamente istituito con la L. 29-12-1993, n. 580 e successivo regolamento di attuazione D.P.R. 581/1995, che ha preposto alla tenuta del registro un apposito Ufficio istituito presso la Camera di commercio, ed ha esteso l’obbligo di iscrizione agli imprenditori agricoli, ai piccoli imprenditori, alle società semplici ed alle imprese artigiane. L’iscrizione, per tali soggetti, ha solo funzione di certificazione anagrafica e di pubblicità notizia, eccetto che per gli imprenditori agricoli per i quali, il D.Lgs. 228/2001, ha previsto l’efficacia di opponibilità ai terzi. 2 Disciplina Il codice impone per l’iscrizione nel Registro delle imprese le seguenti formalità: Soggetti obbligati all’iscrizione CC L’obbligo di iscrizione incombe sull’imprenditore commerciale, sulle società, anche se non hanno ad oggetto un’impresa commerciale, sugli enti pubblici aventi come oggetto esclusivo o principale un’attività commerciale, sui consorzi con attività esterna. Atti soggetti all’iscrizione CC Sono soggetti all’iscrizione tutti gli atti e i fatti che concernono i momenti più importanti della vita dell’impresa (dal sorgere, alle modificazioni e trasformazioni, fino all’estinzione). Tutti gli atti da depositare al registro delle imprese, formati a partire dal 15 gennaio 2009 (data di entrata in vigore del D.P.C.M. 10 dicembre 2008), dovranno essere predisposti in formato Pdf/A. Si tratta di un formato creato apportando delle restrizioni alle funzionalità del formato Pdf, che consente l’archiviazione elettronica dei documenti in modo da garantirne la salvaguardia per periodi di tempo prolungati. Modalità dell’iscrizione CC L’iscrizione avviene su domanda dell’interessato ma, essendo obbligatoria, può essere eseguita anche di ufficio: in ogni caso è sottoposta al sindacato di legittimità da parte del giudice, diretto ad accertare l’esistenza delle condizioni richieste dalla legge. Il D.L. 185/2008 (cd. decreto anticrisi), conv. in L. 2/2009, al fine di ridurre i costi amministrativi sostenuti dalle imprese, ha previsto che le società, al momento dell’iscrizione nel Registro delle imprese, dovranno dotarsi obbligatoriamente di un indirizzo di posta elettronica certificata (Pec) prevedendo, quindi, modalità di comunicazione e consultazione dei dati ad essa relativi in forma elettronica. 13 3 Efficacia L’iscrizione ha efficacia CC Positiva, nel senso che i terzi non possono opporre l’ignoranza dei fatti iscritti, che si presumono ad essi noti. CC Negativa, nel senso che i fatti non iscritti non sono, invece, opponibili ai terzi (a meno che non si provi che i terzi stessi ne erano a conoscenza). Una volta avvenuta l’iscrizione, la presunzione di conoscenza è assoluta (juris et de jure); in caso di mancata iscrizione, invece, vi è solo una presunzione relativa di ignoranza del terzo (è ammessa, cioè, la prova contraria). Differenze L’efficacia dell’iscrizione, di regola, è solo dichiarativa, poiché si esaurisce nel campo dell’opponibilità ai terzi degli atti e dei fatti iscritti i quali, appunto, sono opponibili ai terzi anche nel caso in cui essi diano prova di non conoscenza. In alcuni casi particolari, tuttavia, l’efficacia è costitutiva, come per le società di capitali e le società cooperative, che solo con l’iscrizione nel registro acquistano personalità giuridica (art. 2331 c.c.). Per le società semplici, il piccolo imprenditore e l’imprenditore agricolo l’iscrizione, invece, ha funzione di mera pubblicità-notizia, avente lo scopo di rendere determinati fatti conoscibili ai terzi, senza però che la sua omissione incida sulla loro validità ed opponibilità. 4 Le modalità di funzionamento previste dalle leggi speciali Le novità introdotte dall’art. 8 della L. 580/1993 CC Istituzione di quattro sezioni speciali del registro, nelle quali sono iscritti i piccoli imprenditori, gli imprenditori agricoli e le società semplici ed annotate le imprese artigiane. Sono stati così attratti nel registro anche soggetti per i quali il codice civile non prevede l’obbligo di iscrizione. CC Automazione del registro secondo tecniche informatiche e telematiche, in quanto la predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione di esso devono avvenire «secondo tecniche informatiche». Il D.L. 7/2007, conv. in L. 40/2007, ha introdotto la comunicazione unica per la nascita e l’avvio di impresa, che vale come assolvimento della maggior parte degli adempimenti amministrativi previsti per l’iscrizione al registro delle imprese e, se sussistono i presupposti di legge, vale anche ai fini previdenziali, assistenziali, fiscali e per l’ottenimento del codice fiscale e della partita Iva. Si tratta di una semplificazione affidata ad una procedura informatica attraverso la quale le imprese possono diventare operative in un giorno e assolvere gli adempimenti dichiarativi verso il registro delle imprese, l’Inps, l’Inail e l’Agenzia delle entrate mediante la presentazione di un modello informatico unificato. Le regole tecniche di attuazione della comunicazione unica, divenuta obbligatoria dal 1° aprile 2010, sono state definite con D.P.C.M. 6 maggio 2009. 5 La Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) Ulteriori misure di semplificazione in vista dell’esercizio di un attività economica sono state introdotte, in un primo momento, dal D.Lgs. 59/2010 (di attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno), le cui disposizioni si applicano a qualunque attività economica, di carattere imprenditoriale o professionale, svolta senza vincolo di subordinazione, diretta allo scambio di beni o alla fornitura di altra prestazione anche a carattere intellettuale. In virtù di tale decreto, per avviare un’attività economica sarebbe stato sufficiente presentare al nuovo sportello unico per le attività produttive o alle Camere di commercio la dichiarazione di inizio di attività per l’avvio dell’esercizio, in luogo dell’autorizzazione delle autorità competenti. Tale dichiarazione doveva essere comunicata alla Pubblica Amministrazione e, decorsi trenta giorni dalla comunicazione, il privato poteva dare inizio all’attività oggetto della dichiarazione. 14 Da ultimo, però, il D.L. 78/2010, conv. in L. 122/2010, ha riformulato interamente l’art. 19 della L. 241/1990, sostituendo la Dichiarazione di inizio attività (DIA), con la Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA). CC ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l’esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall’accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell’interessato (SCIA); CC la SCIA deve essere corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà; CC l’attività può essere iniziata immediatamente dalla data di presentazione Le nuove regole della segnalazione all’amministrazione competente; prevedono che: CC in caso di accertata carenza dei requisiti necessari ed entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della SCIA, l’amministrazione competente adotta motivati provvedimenti con cui dispone il divieto di proseguire l’attività e la rimozione degli eventuali effetti dannosi. L’interessato può evitare tali provvedimenti conformando alla normativa vigente l’attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall’amministrazione, in ogni caso non inferiore a 30 giorni; CC decorso il termine dei 60 giorni dalla SCIA, all’amministrazione è consentito intervenire solo in presenza di pericolo attuale di un danno grave e irreparabile per il patrimonio artistico e culturale, per l’ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell’impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell’attività dei privati alla normativa vigente. Sono esclusi dalla disciplina sulla SCIA i casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e gli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all’immigrazione, all’asilo, alla cittadinanza, all’amministrazione della giustizia, all’amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito anche derivante dal gioco, nonché quelli imposti dalla normativa comunitaria. Dal contenuto dell’art. 19 della L. 241/1990, nel testo oggi vigente, risulta evidente l’inammissibilità dell’istituto della SCIA nei casi in cui, ai fini dell’avvio di un’attività, la disciplina di settore disponga la necessità di strumenti di programmazione. Con riferimento alle attività commerciali, detti strumenti di programmazione sono previsti: per le aperture degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande; per l’avvio delle attività di vendita sulle aree pubbliche; per l’avvio dell’attività nelle strutture di vendita denominate medie strutture, grandi strutture e centri commerciali. Di conseguenza, resta ferma la necessità dell’autorizzazione nei suddetti casi. In sintesi Numerose modifiche sono intervenute nel sistema di pubblicità previsto dalla L. 580/1993. La principale novità è consistita nell’assorbimento in un’unica sezione speciale delle quattro precedentemente esistenti (per gli imprenditori agricoli, i piccoli imprenditori, le società semplici e gli artigiani). È stata inoltre successivamente istituita un’apposita sezione speciale relativa alle società tra avvocati, previste dal D.Lgs. 96/2001, con funzione di pubblicità notizia. Le domande, le denunce e gli atti che le accompagnano, che devono essere depositate all’ufficio del registro delle imprese dai soggetti obbligati, ad esclusione di quelle presentate dagli imprenditori individuali e dagli iscritti nel REA (repertorio economico amministrativo), devono essere presentate obbligatoriamente attraverso una modulistica elettronica e sottoscritte con firma digitale tramite il sistema di smart-card fornita dagli Uffici del registro delle imprese, presso le rispettive Camere di Commercio. 15 - Note: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Capitolo 4 l’imprenditore e i suoi ausiliari 1 Generalità Nello svolgimento della sua attività, l’imprenditore può avvalersi della collaborazione di altri soggetti, che possono coadiuvarlo dall’esterno ed in maniera autonoma, ovvero dall’interno dell’impresa ed in posizione di dipendenza dall’imprenditore. CC Ausiliari subordinati: legati all’imprenditore da un rapporto di lavoro subordinato Ausiliari dell’imprenditore •Institori: sono persone preposte dal titolare all’esercizio di un’impresa commerciale o di una sede secondaria o di un ramo particolare dell’impresa (artt. 2203-2208 c.c.). •Procuratori: sono coloro i quali, in base ad un rapporto continuativo, possono compiere per l’imprenditore gli atti pertinenti all’esercizio dell’impresa, pur non essendovi preposti (art. 2209 c.c.). •Commessi: sono coloro che esercitano attività subordinata di concetto o di ordine, estranea però a funzioni direttive (artt. 2210-2213 c.c.). CC Ausiliari autonomi: legati all’imprenditore da un rapporto di prestazione d’opera (es.: mandato, commissione, contratto di spedizione, mediazione, contratto di agenzia). Institore 2 Ausiliari subordinati CC È l’alter ego dell’imprenditore, al quale risponde del suo operato. CC Risponde dell’osservanza delle disposizioni in materia di iscrizione nel Registro delle imprese e di tenuta dei libri contabili (art. 2205 c.c.). CC Ha ampi poteri gestionali e rappresentativi inerenti alla sua funzione che non richiedono una procura espressa. CC Può svolgere tutte le attività rientranti nel normale esercizio dell’impresa (non può però alienare o ipotecare gli immobili del preponente in quanto tali atti importano una trasformazione dell’impresa). CC Ha la rappresentanza sostanziale dell’imprenditore. CC Ha la rappresentanza processuale necessaria collegata con i poteri sostanziali che per legge o per procura gli sono attribuiti. CC Ha l’obbligo di dichiarare a terzi che agisce nel nome e per conto del preponente. CC Non può nominare altri institori. CC Non può essere preposto ad una piccola impresa. 17 Procuratore CC È un rappresentante generale dell’imprenditore, incaricato di specifiche mansioni che si possono concretare solo in una serie di atti particolari relativi ad un determinato settore dell’impresa (COSTI, CAMPOBASSO). CC Non ha obblighi inerenti alle iscrizioni nel Registro delle imprese. CC Non ha obblighi di tenuta delle scritture contabili. CC Non ha la rappresentanza processuale dell’imprenditore. CC Possono essere preposti alla vendita nei locali dell’impresa (commessi di negozio). CC Possono essere incaricati della vendita da piazza a piazza (commessi viaggiatori). CC Possono compiere gli atti che ordinariamente comporta la specie di operazioni di cui sono incaricati (art. 2210 c.c.). CC Non possono esigere il prezzo di merci non consegnate, né concedere dilazioni o sconti che non siano d’uso (art. 2210 c.c.). Commessi CC Non possono derogare alle condizioni generali di contratto o alle clausole stampate sui moduli dell’impresa senza una speciale autorizzazione scritta (art. 2211 c.c.). CC Possono ricevere per conto dell’imprenditore le dichiarazioni che riguardano l’esecuzione dei contratti ed i reclami inerenti le inadempienze contrattuali (art. 2212 c.c.). CC Possono chiedere provvedimenti cautelari nell’interesse dell’imprenditore (art. 2212 c.c.). CC Non possono esigere il prezzo delle merci vendute fuori dai locali di vendita, né nei locali stessi se alla riscossione è destinata un’apposita cassa (art. 2213 c.c.). In sintesi L’impresa — in quanto rappresenta un’organizzazione economica — è soprattutto un’organizzazione di lavoro che presuppone nel suo ambito una distribuzione di funzioni e competenze regolate da un principio gerarchico. Ciò spiega il dettato dell’art. 2086 c.c.: «l’imprenditore è il capo dell’impresa e da lui dipendono gerarchicamente i suoi collaboratori». Tra l’imprenditore e i suoi collaboratori si instaura un rapporto di lavoro subordinato, nell’ambito del quale l’imprenditore assume funzioni di direzione e controllo. Principali figure di ausiliari subordinati sono l’institore, i procuratori ed i commessi, tutti forniti di poteri rappresentativi che non derivano dalla presenza e dalla validità di una procura, ma costituiscono l’effetto naturale di una determinata collocazione nella struttura imprenditoriale. Si parla, infatti, in tal caso, di rappresentanza commerciale. 18 Capitolo 5 l’azienda 1 Nozione L’imprenditore, di regola, esercita l’attività di impresa servendosi di beni materiali quali macchinari, locali ecc., di prestazioni di servizi ed anche di beni immateriali come brevetti, marchi di impresa, concessioni ecc. Il legislatore, a tal proposito, definisce l’azienda come il complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa (art. 2555 c.c.). Osservazioni L’azienda è costituita da elementi tra loro eterogenei cui è conferita, però, unitarietà di indirizzo: è, quindi, la destinazione all’esercizio dell’impresa che accomuna tutti gli elementi appartenenti all’azienda; tale destinazione è, allo stesso tempo, condizione sufficiente a qualificare un bene come aziendale. Non conta, quindi, che l’imprenditore sia proprietario del bene: ogni bene, pervenuto all’imprenditore a qualsiasi titolo (ad es., affitto per i locali, leasing per i macchinari), purchè effettivamente destinato all’impresa, diviene aziendale. L’azienda è, quindi, un complesso di beni che si pone in rapporto di strumentalità all’impresa, concepita, invece, dal diritto come un’attività. 2 Natura giuridica CC Concezione organica o unitaria: si considera l’azienda come un autonomo ed unitario oggetto di diritto e la si identifica con figure caratteristiche del diritto privato (universalità, patrimonio autonomo, bene immateriale) (COTTINO, FERRARA). Natura giuridica CC Concezione atomistica: si ritiene che l’azienda sia priva di un’autonoma identità e che oggetto di diritto siano i singoli beni che la costituiscono (AULETTA, GALGANO). 3 Elementi costitutivi Sono elementi costitutivi dell’azienda i beni che la compongono. Caratteri CC Organizzazione: è il nesso di interdipendenza che collega i vari beni che compongono l’azienda, in modo da renderla idoneo strumento per il perseguimento del fine produttivo. CC Avviamento: è il plusvalore che acquistano i beni come complesso rispetto al valore che hanno come singole individualità. È quindi la capacità dell’azienda di produrre profitti. L’ordinamento tutela l’avviamento in maniera diretta (L. 392/1978) ed indiretta (repressione della concorrenza sleale, tutela dei segni distintivi etc.). 19 CC Clientela: viene definita dalla dottrina come l’insieme dei destinatari dei beni o servizi prodotti che riesce ad accaparrarsi e a conservare il singolo imprenditore. È, in pratica, espressione ed indice di misura dell’avviamento. Caratteri 4 Trasferimento dell’azienda Nozione: si ha trasferimento d’azienda solo allorquando il complesso dei beni trasferiti è, di per sé solo, idoneo ad un esercizio d’impresa; ciò non toglie che l’imprenditore possa cedere i singoli beni di cui si compone l’azienda, ma in tal caso non troverà applicazione la disciplina di cui agli artt. 2556 e ss. c.c. CC Inter vivos Tipi di trasferimento •Trasferimento della proprietà: vendita (art. 2558 c.c.), donazione, permuta o conferimento in società. •Costituzione di un diritto reale o personale di godimento: usufrutto (art. 2560 c.c.) e affitto (art. 2562 c.c.). CC Mortis causa Forma del trasferimento CC Per le imprese soggette a registrazione, i contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento dell’azienda necessitano della forma scritta ad probationem, salva l’osservanza delle forme stabilite dalla legge per la particolare natura del contratto o dei singoli beni che compongono l’azienda (art. 2556 c.c.). Tali contratti, se redatti con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, dovranno essere iscritti nel Registro delle imprese. Ciò comporta l’impossibilità di iscrivere quei contratti stipulati con forme diverse da quelle suindicate e la inopponibilità ai terzi dell’avvenuto trasferimento. CC Divieto di concorrenza: il trasferimento dell’azienda comporta per l’alienante l’obbligo di astenersi dall’iniziare una nuova impresa che possa, per le sue caratteristiche, sviare la clientela dell’azienda ceduta (art. 2557, co. 1, c.c.). Tale obbligo può tuttavia essere escluso o ampliato dalle parti, non oltre però il limite temporale dei 5 anni (art. 2557, co. 2, c.c.). Effetti del trasferimento 20 CC Successione nei contratti: in seguito al trasferimento dell’azienda, e salvo diversa volontà delle parti, l’acquirente subentra nei contratti stipulati per l’esercizio dell’azienda, a condizione che non abbiano carattere personale (art. 2558, co. 1, c.c.). Tale automatica successione si verifica indipendentemente dal consenso del contraente ceduto; quest’ultimo potrà, però, recedere dal contratto in presenza di una giusta causa. La successione dell’acquirente trova una particolare applicazione in specifiche norme, quali: — art. 2112 c.c., per i contratti di lavoro; — art. 2610 c.c., per il contratto di consorzio; — art. 132 L. 633/1941 sul diritto di autore; — art. 36 L. 392/1978 in tema di locazione di immobili urbani non adibiti ad abitazione. Osservazioni La legge prevede un’applicazione specifica del fenomeno della successione automatica nei contratti stipulati nell’esercizio dell’azienda in materia di contratti di lavoro. L’art. 2112 c.c., infatti, al fine di garantire la tutela dei diritti dei lavoratori e la continuità occupazionale, prevede che, in caso di trasferimento dell’azienda, il preesistente rapporto di lavoro continua con l’acquirente, per cui il lavoratore conserva tutti i diritti che ha già acquistato in precedenza. Inoltre, l’art. 2112 c.c. precisa che l’operazione di trasferimento dell’azienda non costituisce di per sè motivo di licenziamento, facendo salva la facoltà dell’alienante di esercitare il recesso secondo la normativa in materia di licenziamenti. Effetti del trasferimento CC Crediti relativi all’azienda ceduta: è previsto l’automatico passaggio dei crediti all’acquirente dell’azienda. Alla procedura prevista dal diritto comune (art. 1264 c.c.), che dispone l’opponibilità ai terzi (debitori) della cessione del credito dal giorno della notifica al debitore o della sua accettazione, se ne aggiunge una notevolmente più semplice: l’opponibilità, infatti (anche in mancanza di notifica o accettazione del debitore) consegue all’iscrizione del trasferimento aziendale nel registro delle imprese. Tuttavia, il debitore che paghi in buona fede all’alienante è liberato; CC Debiti relativi all’azienda ceduta: l’alienante è liberato dai debiti relativi all’azienda ceduta solo se i creditori vi acconsentono. Per le aziende commerciali, se i debiti risultano dai libri contabili obbligatori, cedente e cessionario sono obbligati in solido per il loro pagamento (art. 2560 c.c.). Osservazioni Assolutamente pacifica, sia in dottrina che in giurisprudenza, è l’opinione che possa formare oggetto di disposizione anche solo un ramo dell’azienda, che consiste in un settore particolare di essa dotato di organicità operativa. È necessario, in tal caso, che l’oggetto del trasferimento conservi l’unità funzionale propria dell’azienda; in altre parole, che sia di per sè potenzialmente idoneo ad essere utilizzato per l’esercizio di una determinata attività d’impresa, anche diversa da quella dell’alienante. 5 Usufrutto e affitto d’azienda Particolari norme (artt. 2561 e 2562 c.c.) sono dettate per l’ipotesi dell’usufrutto e dell’affitto dell’azienda, norme che, modificando parzialmente la disciplina generale dei rispettivi istituti (artt. 978 ss. c.c.; artt. 1615 ss. c.c.), attribuiscono all’usufruttuario e all’affittuario una serie di poteri-doveri (CAMPOBASSO). Usufruttuario ed affittuario hanno l’obbligo di: — esercitare l’azienda sotto la ditta che la contraddistingue; — gestirla senza modificarne la destinazione; — ricostituire le normali dotazioni e sostituire gli impianti deteriorati dall’uso. Il legislatore, quindi, interviene a tutelare l’interesse del trasferente a che sia preservata l’integrità funzionale della sua azienda. Nei confronti del nudo proprietario e del concedente il divieto di concorrenza è limitato alla durata dell’usufrutto e dell’affitto (art. 2557, co. 4, c.c.). 21 In sintesi L’azienda è «il complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa» (art. 2555 c.c.). Non conta che l’imprenditore sia proprietario del bene; ogni bene, pervenuto all’imprenditore a qualsiasi titolo, purché effettivamente destinato all’impresa, diviene aziendale. L’azienda è caratterizzata da un complesso di beni organizzati in funzione di uno scopo produttivo: — i singoli beni che compongono l’azienda hanno un determinato valore; — se coordinati ed organizzati per l’esercizio aziendale in modo da produrre profitti, gli stessi beni hanno un valore generalmente superiore rispetto a quello individuale. Il maggior valore che tali beni acquistano quando sono organizzati prende il nome di «avviamento» dell’azienda e trova espresso riconoscimento nel codice civile (art. 2424). L’imprenditore nella veste di titolare dell’azienda può trasferire a terzi sia i singoli elementi dell’azienda, sia l’azienda nel suo complesso. Quest’ultimo tipo di trasferimento può aversi sia per atto tra vivi — nelle forme specificamente disciplinate di vendita (art. 2558 c.c.), usufrutto (art. 2561 c.c.), affitto (art. 2562 c.c.) o secondo le regole generali per donazione, permuta, conferimento in società — sia mortis causa. Gli effetti del trasferimento di azienda sono: — — — — la successione nei contratti; i crediti relativi all’azienda ceduta; i debiti relativi all’azienda ceduta; il divieto di concorrenza. Infine, l’azienda può anche essere costituita in usufrutto (art. 2561 c.c.) o concessa in affitto (art. 2562 c.c.). - Note: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 22 Capitolo 6 i segni distintivi dell’imprenditore 1 Generalità Sono segni distintivi dell’impresa quegli elementi che hanno la funzione di identificare un determinato imprenditore, un determinato luogo dove si esercita l’impresa, un determinato prodotto e contribuire, quindi, ad orientare le scelte dei consumatori determinando la formazione e conservazione della clientela (CAMPOBASSO). I segni distintivi fondamentali sono la ditta, l’insegna e il marchio. 2 Ditta Nozione: è il nome sotto il quale l’imprenditore individuale svolge la sua attività. CC Principio della verità: la ditta deve contenere almeno il cognome o la sigla dell’imprenditore medesimo (art. 2563 c.c.). Caratteri CC Principio della novità: la ditta deve essere in grado di caratterizzare l’impresa, differenziandola da altre «similari» (art. 2564 c.c.). Tutela CC L’imprenditore può pretendere da chi abbia posteriormente adottato una ditta uguale o simile alla sua, che questi la differenzi, mediante modifiche o integrazioni, tali da evitare confusione (azione di usurpazione e contraffazione). L’imprenditore può pretendere il risarcimento dei danni se da parte dell’altro imprenditore ci sia stato dolo o colpa nell’uso della propria ditta. Trasferimento CC Deve avvenire coevamente al trasferimento dell’azienda (art. 2565 c.c.). La ditta rimane immodificata, salvo l’uso, diffusosi nella prassi, di stampigliare sotto il nome della ditta trasferita anche quello del successivo imprenditore, in applicazione del principio della verità. 3 Insegna Nozione: è il segno distintivo dei locali nei quali si svolge l’attività dell’imprenditore. Tutela CC Solo quando l’insegna non è generica, ma ha capacità distintiva, sono applicabili le stesse norme previste per la tutela della ditta (art. 2568 c.c.). 4 Marchio 4.1 • Nozione e generalità Nozione: è il segno distintivo dei prodotti e delle merci. Il marchio, prima regolamentato dalla cd. legge marchi (R.D. 929/1942), è attualmente regolato, oltre che dal codice civile (artt. 2569-2574), dal Codice della proprietà industriale (C.P.I.) approvato con il D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 (da ultimo modificato dal D.Lgs. 13-8-2010, n. 131) e dal relativo Regolamento di attuazione, approvato con D.M. 13 gennaio 2010, n. 33. 23 Classificazione del marchio CC In relazione alla forma •Nominativi. •Denominativi. •Figurativi o emblematici. •Misti o composti. CC In relazione all’oggetto •Di servizio. •In senso stretto. CC In relazione ai soggetti che li utilizzano •Di fabbrica. •Di commercio. •Individuale. •Collettivo o di categoria (art. 2570 c.c.). CC Originalità (si distinguono in proposito i marchi deboli da quelli forti). CC Verità. Requisiti di validità CC Novità. CC Conformità alla legge, all’ordine pubblico e al buon costume. CC Mancata violazione dei diritti esclusivi dei terzi (d’autore, di proprietà industriale etc.). Osservazioni Qualora difettino gli anzidetti requisiti di validità, il marchio è nullo (art. 25 C.P.I.). Nei casi di marchio registrato che difetti del requisito della novità ovvero che violi un altrui diritto di autore, di proprietà industriale o altro diritto esclusivo di terzi, però, è prevista un’ipotesi di convalidazione, in quanto la nullità non può più essere dichiarata quando esso sia stato registrato in buona fede ed il suo pubblico uso sia stato consapevolmente tollerato per cinque anni senza contestazioni (art. 28 C.P.I.). 4.2 • Uso del marchio Ciascun imprenditore ha diritto di avvalersi in modo esclusivo del marchio (art. 2569 c.c.). Il diritto all’uso può acquisirsi 24 CC Con la registrazione presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi o le Camere di commercio. Il diritto di uso esclusivo dura 10 anni ed è rinnovabile illimitate volte. CC Con l’uso di fatto, che consente a colui che ha fatto uso di un marchio non registrato di continuare ad utilizzarlo, nonostante l’altrui registrazione, nei limiti in cui anteriormente se ne è avvalso (art. 2571 c.c.). 4.3 • Tutela giudiziale del marchio CC L’azione di rivendicazione (art. 118 C.P.I.). Il titolare di un marchio registrato può esercitare CC L’azione di usurpazione e di contraffazione. Con l’azione di contraffazione il danneggiato, titolare della privativa industriale, può proporre diverse domande: di accertamento dell’uso esclusivo del segno distintivo violato, di inibitoria, di distruzione degli oggetti contraffatti, di risarcimento del danno, di pubblicazione della sentenza. Prima della proposizione dell’azione di contraffazione o, eventualmente, pendente la causa, il soggetto danneggiato può richiedere provvedimenti di natura cautelare, come la descrizione, il sequestro e l’inibitoria. Il D.Lgs. 131/2010 ha introdotto, tra le misure di tutela giurisdizionale della proprietà industriale, la consulenza tecnica preventiva, strumento processuale utile nel caso in cui il titolare di un brevetto sia incerto sulla violazione di esso e voglia conseguire un rapido accertamento tecnico sulla sussistenza e violazione del diritto. CC L’azione di concorrenza sleale. CC L’azione di risarcimento del danno (art. 125 C.P.I.). Il D.M. 13 gennaio 2010, n. 33 (Regolamento di attuazione del Codice della proprietà industriale) ha disciplinato dettagliatamente le modalità di applicazione delle norme sul procedimento di opposizione, che è un procedimento amministrativo la cui decisione deve essere messa entro 24 mesi dal deposito del relativo atto. Prima del decreto in esame, invece, la contestazione di un marchio in conflitto (o di un segno registrato senza il consenso dell’avente diritto) passava necessariamente attraverso un procedimento giurisdizionale ordinario. 4.4 • Trasferimento del marchio •Può CC Cessione a titolo definitivo Modalità aversi indipendentemente dalla cessione di altri elementi aziendali. •Può essere parziale. •Non deve essere ingannevole nei confronti dei terzi. CC Licenza: è una concessione in godimento temporaneo anche non esclusiva. CC Merchandising: è la concessione in uso a terzi di un marchio celebre. 25 - Note: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Capitolo 7 i diritti di privativa 1 Diritto d’autore Nozione: è un diritto assoluto, che ha ad oggetto beni immateriali (opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alla scienza, alla letteratura, alla musica etc., art. 2575 c.c.). •È imprescrittibile e inalienabile. •L’autore, senza limiti di tempo, si può opporre alle deformazioni della sua opera. Diritto morale d’autore CC È il diritto inerente alla paternità dell’opera •Senza il consenso dell’autore l’opera non può essere pubblicata durante la sua vita, neppure per ragioni di pubblica utilità (diritto di inedito). •L’autore può sempre modificare l’opera e per gravi motivi può ritirarla dal commercio. •Il diritto è alienabile. •Si trasmette agli eredi o aventi causa. •È suscettibile di pegno o di sequestro. •L’autore può concedere ad altra perDiritto patrimoniale d’autore CC È il diritto di pubblicare l’opera e di utilizzarla economicamente sona (cd. editore) il diritto di pubblicare l’opera, per proprio conto ed a proprie spese, mentre l’editore si obbliga a riprodurre l’opera ed a metterla in vendita (contratto di edizione). •La protezione dura per tutta la vita dell’autore e per altri 70 anni dopo la morte. Tutela del diritto morale CC Azione a difesa della paternità dell’opera. CC Azione a difesa dell’integrità dell’opera. CC Azione di accertamento del diritto d’autore per prevenirne violazioni. Tutela del diritto patrimoniale CC Azione di interdizione delle violazioni, diretta ad impedire la continuazione o la ripetizione di una violazione del diritto d’autore già verificatasi. 27 2 Diritto di inventore e brevetto 2.1 • Diritto d’inventore Nozione: è il diritto che tutela le invenzioni industriali, cioè quei ritrovati e metodi idonei a trovare applicazione industriale. Si tratta perciò di idee creative che appartengono al campo della tecnica. La materia è regolata dagli artt. 2584-2591 c.c. e dal Codice della proprietà industriale. Affinché un ritrovato possa essere considerato invenzione industriale deve avere i seguenti caratteri: — — — — industrialità (idoneità ad avere una applicazione industriale); novità intrinseca (capacità di incrementare il patrimonio tecnico preesistente); novità estrinseca (mancata divulgazione dell’opera); liceità. Diritto morale di inventore: è il diritto di essere riconosciuto autore dell’invenzione, per il solo fatto di averla scoperta. Diritto patrimoniale d’inventore: è il diritto di sfruttamento economico delle invenzioni; sorge solo in seguito alla loro brevettazione. Al concetto di «invenzione industriale» la legge riconduce anche i cd. modelli di utilità ed i modelli e disegni industriali registrati (artt. 2592-2594 c.c.; artt. 82-86 e 31-44 C.P.I.). 2.2 • Brevetto Nozione: è il mezzo per rendere di pubblico dominio l’invenzione e per consentire all’inventore di trarre profitto dalla stessa. Fino al 30 giugno 2008, la procedura nazionale italiana non prevedeva esame di merito per le domande di brevetto nazionale, ma l’esame veniva condotto esclusivamente sulla verifica della conformità dell’invenzione o del modello alla tipologia di legge e della sua liceità. Il D.M. 27 giugno 2008 del Ministro dello sviluppo economico, invece, ha previsto che l’Ufficio Europeo Brevetti, per conto dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, effettuerà sulle domande di brevetto per invenzione industriale l’esame di novità e attività inventiva ed emetterà un’opinione scritta. L’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi invierà al richiedente l’opinione scritta dell’Ufficio Europeo Brevetti e procederà, tenendo conto della valutazione dell’EPO, all’esame della domanda. CC Spetta all’autore e ai suoi aventi causa. CC È trasferibile sia inter vivos che mortis causa e può essere concesso in licenza anche non esclusiva. Disciplina CC È espropriabile. CC Dura limitatamente (20 anni dal deposito della domanda di concessione). CC Decade se l’invenzione non viene attuata entro 2 anni dalla sua concessione. Il D.M. 13 gennaio 2010, n. 33 (Regolamento di attuazione del Codice della proprietà industriale) ha semplificato le procedure relative alle domande di brevetto nazionali, europee e internazionali e ai marchi. Per quanto riguarda le domande nazionali di brevetto, ha previsto che sono depositate presso le Camere di commercio e devono essere trasmesse, dopo aver svolto determinate formalità, all’Ufficio Italiano brevetti e marchi entro i 10 giorni successivi al deposito, con un servizio postale espresso che ne attesti la tempestiva ricezione. Il deposito può essere effettuato anche per via telematica. 2.3 • Invenzioni del prestatore di lavoro Nozione: a norma dell’art. 2590 c.c., «il prestatore di lavoro ha diritto di essere riconosciuto autore dell’invenzione fatta nello svolgimento del rapporto di lavoro». 28 Pertanto, mentre il diritto morale alla paternità dell’opera resta all’inventore, il diritto patrimoniale al rilascio del brevetto ed alla sua utilizzazione è, invece, tendenzialmente attribuito al datore di lavoro. Il C.P.I. (art. 64) prevede tre distinte fattispecie per l’ipotesi di invenzioni realizzate dai dipendenti: — invenzioni di servizio: fatte dal prestatore d’opera subordinata nella esplicazione di un’attività inventiva prevista come oggetto del rapporto ed a tale scopo retribuita: esse appartengono de iure al datore di lavoro mentre all’inventore spetta soltanto il diritto di essere riconosciuto autore e non un ulteriore compenso; — invenzioni di azienda: realizzate dal prestatore d’opera subordinata nell’esecuzione di un rapporto di lavoro in cui non è prevista una retribuzione in compenso dell’attività inventiva e di cui quest’ultima non costituisce oggetto. Anche in tal caso i diritti patrimoniali spettano al datore di lavoro, mentre all’inventore spetta, salvo sempre il diritto ad essere riconosciuto autore, un «equo premio». Il D.Lgs. 131/2010 ha introdotto una rilevante modifica alla disciplina dell’equo premio, prevedendo che, in caso di invenzioni di azienda, questo spetti al dipendente non solo nel caso in cui il datore di lavoro decida di brevettare l’invenzione, ma anche nel caso in cui opti per l’utilizzo della stessa in regime di segretezza industriale, vale a dire quando l’azienda del datore di lavoro ottenga un vantaggio dall’utilizzazione dell’invenzione, a prescindere dalla sua brevettazione; — invenzioni occasionali: fatte dal prestatore d’opera subordinata, di propria iniziativa e senza obbligo contrattuale o incarico speciale, ma utilizzando i mezzi dell’azienda ed avvalendosi dell’esperienza acquisita nel normale lavoro. In questa ipotesi i diritti patrimoniali spettano al lavoratore e questi soltanto potrà chiedere il brevetto. Al datore di lavoro è riconosciuto, invece, un diritto di opzione: egli, invero (entro tre mesi dalla comunicazione del conseguimento del brevetto), potrà ottenere — dietro corrispettivo — di usare l’invenzione, acquistare il brevetto o brevettarla all’estero. In sintesi Il nostro ordinamento appresta un’articolata tutela alle creazioni intellettuali, attraverso: — il riconoscimento del diritto d’autore; — la disciplina dei brevetti di invenzioni industriali (per invenzioni, modelli di utilità, modelli e disegni industriali). Attraverso il diritto d’autore la legge tutela quelle opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alla scienza, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione (art. 2575 c.c.). Il diritto morale d’autore si sostanzia soprattutto nel diritto di rivendicare la paternità dell’opera, cioè di esserne riconosciuto autore. Il diritto patrimoniale d’autore è il potere di pubblicare l’opera e di utilizzarla economicamente, ossia di riprodurla in qualsiasi modo (ad esempio: smerciarla, farla trascrivere, eseguire, rappresentare etc.) a scopo di lucro. Il nostro ordinamento — tra le opere dell’ingegno — tutela le c.d. «invenzioni industriali». Le invenzioni possono riguardare la scoperta di un nuovo prodotto industriale, di consumo od anche strumentale, oppure la scoperta di un nuovo metodo o processo di lavorazione industriale di prodotti già esistenti. In relazione alle invenzioni industriali si configurano diritti morali e diritti patrimoniali. L’inventore, infatti, ha la facoltà esclusiva di disporre e trarre profitto dall’invenzione, con la preclusione ed il divieto per ogni terzo di utilizzarla per propri interessi. Egli acquista tale diritto patrimoniale sulla propria invenzione (proprietà industriale) solo dopo aver richiesto ed ottenuto dalla competente autorità (Ufficio Brevetti) il cd. brevetto. Il diritto di esclusiva nell’attuazione e nella disposizione dell’invenzione è trasmissibile sia tra vivi che mortis causa e può formare oggetto di pegno, pignoramento, sequestro ed esecuzione forzata. Infine, a norma dell’art. 2590 c.c., «il prestatore di lavoro ha diritto di essere riconosciuto autore dell’invenzione fatta nello svolgimento del rapporto di lavoro». 29 - Note: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Capitolo 8 impresa familiare e azienda coniugale 1 Impresa familiare 1.1 • Nozione, carattere e costituzione Nozione: l’impresa familiare — istituto introdotto dalla L. 19 maggio 1975, n. 151, nell’ambito della riforma del diritto di famiglia — è quella impresa cui collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado dell’imprenditore (art. 230bis c.c.). Osservazioni L’impresa familiare rappresenta un istituto residuale che opera, cioè, solo quando l’attività svolta non può configurarsi come altro tipo di rapporto, ad esempio una società, un rapporto di lavoro subordinato o un’associazione in partecipazione. L’esigenza è quella di tutelare la «par condicio» dei familiari, nonché di «intervenire in situazioni di (possibile) sfruttamento del lavoro altrui in cui chi è sfruttato opera in stato di inferiorità o di acquiscienza» (Cottino). Differenze Secondo una parte della dottrina, l’impresa familiare ha carattere individuale (Oppo, ferri). Secondo altra, carattere collettivo (Graziani, Simonetto). Secondo la Corte di Cassazione si tratta di una fattispecie complessa che ha natura associativa per quanto attiene ai rapporti interni o interpersonali fra i componenti del gruppo familiare e natura individuale relativamente ai rapporti esterni in cui assume rilevanza la figura singola del familiare-imprenditore, effettivo gestore dell’impresa (Cass. 27-6-1990, n. 6559). CC Non è richiesto un numero minimo di partecipanti. CC Solo il titolare può ammettere un familiare nell’impresa. CC È prevista anche la partecipazione di minori. Costituzione CC Non è richiesto l’obbligo di convivenza in un’unica famiglia (quella del titolare) di quanti operano nell’impresa familiare. CC È consentita anche la partecipazione dei figli naturali riconosciuti dal titolare. 1.2 • Diritti patrimoniali dei singoli familiari Il familiare che presta la propria attività di collaborazione in modo continuativo ha, in proporzione alla quantità e alla qualità del lavoro prestato: — diritto al mantenimento, secondo la condizione patrimoniale della famiglia; — diritto di partecipare agli utili dell’impresa familiare, ai beni acquistati con essi, nonché agli incrementi dell’azienda, anche in ordine all’avviamento; — diritto di prelazione in caso di divisione ereditaria o di alienazione (art. 230bis, co. 5, c.c.). 31 1.3 • La gestione dell’impresa familiare Al titolare spettano le decisioni concernenti CC La gestione ordinaria: egli provvede in piena autonomia e senza alcun obbligo di previa consultazione o comunicazione ai familiari che con esso collaborano. CC L’impiego degli utili e degli incrementi. Alla maggioranza dei componenti dell’impresa spettano le decisioni concernenti CC La gestione straordinaria. CC Gli indirizzi produttivi. CC La cessazione dell’impresa. Osservazioni Parte della dottrina sostiene che solo le decisioni relative all’impiego degli utili e degli incrementi hanno effetto nei confronti di tutti i partecipanti all’impresa familiare; le decisioni inerenti alla gestione straordinaria, agli indirizzi produttivi ed alla cessazione dell’impresa non obbligano il titolare, che ha la piena responsabilità dell’impresa, nonché degli oneri e dei rischi della gestione (Ghidini). All’unanimità dei partecipanti spettano CC Le decisioni inerenti il trasferimento del diritto di partecipazione all’impresa familiare. 1.4 • Cessazione dell’appartenenza del singolo partecipante all’impresa familiare CC Recesso ad nutum: con obbligo di preavviso, per non recare pregiudizio all’impresa. CC Recesso per giusta causa: con effetto immediato. Ipotesi CC Esclusione del familiare: qualora si rilevi elemento negativo per l’impresa. CC Perdita dello status di familiare (es.: nullità del matrimonio, divorzio, separazione dei coniugi): spetta al titolare la valutazione della situazione creatasi per decidere se essa risulti o meno compatibile con le finalità dell’impresa familiare. 1.5 • Cessazione dell’impresa familiare CC Decisione del titolare. Ipotesi CC Alienazione dell’azienda. CC Fallimento del titolare. CC Morte del titolare. 2 Azienda coniugale L’art. 177 c.c. comprende tra i beni della comunione legale tra i coniugi le cd. aziende coniugali. Possiamo distinguere tre fattispecie: 32 CC Si ha, in tal caso, impresa coniugale su azienda coniugale. CC Entrambi i coniugi debbono considerarsi imprenditori e gestiscono l’azienda comune. CC Si applica la disciplina della comunione legale (Campobasso). Pertanto l’amministrazione e la rappresentanza spettano ai coniugi disgiuntamente per gli atti di ordinaria amministrazione, congiunAziende gestite da entrambi tamente per quelli di straordinaria amministrazione, con possibilità i coniugi e costituite dopo il di intervento del giudice in caso di dissenso. I creditori possono matrimonio (art. 177, co. 1, soddisfarsi su tutti i beni della comunione, ma alla pari con gli altri lett. d), c.c.) creditori della comunione e senza alcun diritto di preferenza sui beni aziendali. CC La responsabilità dei coniugi è sussidiaria e parziaria: i creditori possono agire sussidiaramente anche sul patrimonio personale di ciascun socio, ma solo nella misura della metà del credito e quando i beni della comunione non sono sufficienti a soddisfare i debiti. CC Si ha impresa coniugale su azienda non coniugale. CC La titolarità dell’azienda rimane al coniuge cui la stessa apparteneva. Aziende che appartenevano CC Entrambi sono imprenditori e gli utili e gli incrementi sono acquistati ad uno dei coniugi anteriorin comunione. mente al matrimonio, ma C C Si applica la disciplina della società di fatto (Costi, Marasà), salche successivamente sono va l’attrazione degli utili e degli incrementi nel patrimonio coniugale. gestite da entrambi (art. 177, CC L’amministrazione è regolata dall’art. 2257 c.c. co. 2, c.c.) CC L’azienda coniugale resta autonoma rispetto al restante patrimonio coniugale ed i creditori dell’impresa non devono subire sull’azienda il concorso dei creditori personali dei coniugi. Aziende appartenenti alla titolarità di uno solo dei CC In tal caso non si ha impresa coniugale. coniugi, costituite prima CC Imprenditore è solo il coniuge che è titolare e gestore esclusivo o dopo il matrimonio, ed dell’azienda. egualmente gestite da uno solo di essi 3 I patti di famiglia La L. 14 febbraio 2006, n. 55, recante «Modifiche al codice civile in materia di patto di famiglia», ha introdotto nel corpo del codice civile, nel libro II, titolo IV, un nuovo capo Vbis (artt. 768bis-768octies) rubricato «Del patto di famiglia». È stata così prevista, in deroga al divieto dei patti successori di cui all’art. 458 c.c., la possibilità di stipulare «accordi di successione» diretti a regolamentare la successione dell’azienda o di pacchetti di partecipazione al capitale da parte, rispettivamente, dell’imprenditore e di chi ne è titolare. Ai sensi dell’art. 768bis c.c., patto di famiglia è quel «contratto con cui, compatibilmente con le disposizioni in materia di impresa familiare e nel rispetto delle differenti tipologie societarie, l’imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l’azienda, e il titolare di partecipazioni societarie trasferisce, in tutto o in parte, le proprie quote, ad uno o più discendenti». 33 In sintesi L’impresa familiare — istituto introdotto dalla L. 19-5-1975, n.151, nell’ambito della riforma del diritto di famiglia — è quella impresa cui collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado (art. 230bis c.c.). In essa il legislatore ha voluto realizzare la eguale partecipazione dei familiari in proporzione alla qualità e quantità del lavoro prestato, equiparando, altresì, espressamente il lavoro della donna a quello dell’uomo. All’impresa familiare possono partecipare anche i minori (privi della capacità di agire); costoro, però, nel voto sono rappresentati da chi esercita la potestà su di essi. Spettano al titolare le decisioni concernenti la gestione ordinaria: egli vi provvede in piena autonomia e non è previsto alcun obbligo di previa consultazione o comunicazione ai familiari che collaborano. Spettano, invece, alla maggioranza dei componenti dell’impresa le decisioni concernenti: — — — — l’impiego degli utili e degli incrementi; la gestione straordinaria; gli indirizzi produttivi; la cessazione dell’impresa. Spettano, infine, a tutti i partecipanti (unanimità) le decisioni inerenti al trasferimento del diritto di partecipazione all’impresa familiare. Istituto diverso dall’impresa familiare è quello dell’azienda coniugale. La L. 19-5-1975, n. 151, con cui è stata attuata la riforma del diritto di famiglia, ha modificato radicalmente la regolamentazione giuridica dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, sostituendo al regime legale della separazione quello della comunione dei beni. Ai sensi dell’art. 177, lett. d), c.c., cadono in comunione immediata le aziende costituite dopo il matrimonio e gestite da entrambi i coniugi; in tal caso si ha impresa coniugale su azienda coniugale ed entrambi i coniugi sono considerati imprenditori. Ove si tratti di azienda appartenente ad uno dei coniugi prima del matrimonio ma gestita da entrambi, cadono in comunione solo gli utili e gli incrementi (art. 177, 2º comma, c.c.); si ha, così, impresa coniugale su azienda non coniugale (anche se entrambi i coniugi devono considerarsi imprenditori). Non si ha, invece, né impresa coniugale né azienda coniugale nel caso di aziende appartenenti ad uno solo dei coniugi costituite prima o dopo il matrimonio, ed ugualmente gestite da uno solo di essi: imprenditore sarà soltanto il coniuge che è titolare e gestore esclusivo dell’azienda, mentre gli incrementi di tale attività imprenditoriale nonché i beni destinati all’esercizio dell’impresa, se costituita dopo il matrimonio, cadono in comunione de residuo (art. 178 c.c.). Con la L. 14-2-2006, n. 55 è stata introdotta nel nostro ordinamento, in deroga al divieto dei patti successori di cui all’art. 458 c.c., la possibilità di stipulare accordi di successione diretti a regolamentare la successione dell’azienda o di pacchetti di partecipazione al capitale da parte, rispettivamente, dell’imprenditore e di chi ne è titolare (patti di famiglia). La normativa interviene a colmare una lacuna esistente nella nostra legislazione, agevolando le strategie operative di quelle aziende e di quei gruppi di società a matrice familiare impegnati nel difficile passaggio del ricambio generazionale. 34 Capitolo 9 la concorrenza fra imprese 1 Principi generali L’art. 41 Cost. garantisce la libertà di iniziativa economica: corollario di tale principio è la libertà di concorrenza fra le imprese, salva l’esistenza di particolari limitazioni. •L’obbligo di svolgere la concorrenza in modo da non ledere gli interessi dell’economia nazionale (art. 2595 c.c.). •Il divieto di concorrenza impoCC Legali: trovano la loro fonte nella legge per fini di utilità sociale. Vi rientrano sto a chi aliena l’azienda (art. 2557 c.c.). •Il divieto imposto al lavoratore di trattare affari in concorrenza con l’imprenditore (art. 2105 c.c.). •I divieti di concorrenza in mate- Limiti alla libera concorrenza ria societaria (artt. 2301, 2318, 2390 c.c.). CC Contrattuali: trovano la loro fonte nell’esercizio dell’autonomia privata; necessitano della forma scritta ad probationem; sono validi solo se circoscritti ad una determinata zona, o ad una determinata attività, e non possono durare più di 5 anni. Vi rientrano •Clausole di esclusiva. •Patti di preferenza. •Patti di non concorrenza. •Cartelli. 2 La concorrenza sleale Nozione: l’art. 2598 c.c. individua tre categorie di atti di concorrenza sleale: — atti confusori: l’imprenditore usa nomi o segni distintivi confondibili con quelli di un concorrente o imita servilmente i prodotti altrui sfruttando così l’altrui avviamento; — atti denigratori o di appropriazione di pregi: consistono nella diffusione di notizie negative sull’attività di un concorrente o nella attribuzione al proprio prodotto di false qualità per influenzare le scelte dell’acquirente; — atti non conformi alla correttezza professionale: sono atti di concorrenza sleale per così dire atipici, che possono, pertanto, essere repressi solo ove venga data la prova non solo della loro contrarietà alla correttezza professionale, bensì anche della loro idoneità a produrre danno all’impresa concorrente, che, invece, negli altri tipi di atti di concorrenza sleale si presume (spionaggio industriale, vendita sottocosto al di fuori dei periodi dei saldi stagionali e simili, concorrenza parassitaria, boicottaggio, storno dei dipendenti). 35 Tutela (artt. 2599-2602 c.c.) CC L’imprenditore colpito da concorrenza sleale può esperire •Azione di accertamento. •Azione di rimozione. •Azione di inibizione. •Azione di risarcimento dei danni. 3 La disciplina antitrust CC Divieto di intese fra imprese appartenenti agli Stati membri che possano limitare o restringere la libera concorrenza. CC Divieto per le imprese di abusare della loro posizione dominante nel mercato. Normativa europea (Trattato sul funzionamento CC Divieto di concentrazioni fra imprese (mediante fusioni, acquisizioni dell’Unione europea) di partecipazioni azionarie, accordi contrattuali) che diano luogo a gravi alterazioni del regime concorrenziale. CC Regolamentazione degli interventi statali nell’economia, al fine di evitare limitazioni al libero esplicarsi della concorrenza. CC Si ispira agli stessi principi della normativa europea. CC È applicabile solo ove non vi siano interessi di altri Stati, sussistendo in tal caso la competenza europea. Normativa statale (L. 287/1990) CC Sancisce il divieto di intese fra imprese, di abuso di posizione dominante e di concentrazioni di imprese finalizzati a falsare la libera concorrenza. CC Ha istituito l’Autorità Garante della concorrenza e del mercato, con poteri consultivi e di vigilanza sul rispetto della normativa antitrust. In sintesi Con la disciplina relativa alla concorrenza sleale, l’esercizio dell’attività non è limitato, ma vengono in considerazione e sono vietati specifici atti, nel senso che, rimanendo lecito l’esercizio della concorrenza, si colpiscono le modalità usate nello svolgimento della concorrenza stessa (GUGLIELMETTI). La libera concorrenza viene invece rafforzata, colpendo le modalità non corrette usate nel suo svolgimento (MARTORANO). Sono soggetti (attivi e passivi) di concorrenza sleale (e solo ad essi, pertanto, è applicabile la disciplina di cui agli artt. 2598 e ss. c.c.) coloro che contemporaneamente: — rivestono la qualifica di imprenditore; — si trovano in un rapporto concorrenziale fra di loro. Nonstante le ipotesi di concorrenza sleale previste dal’art. 2598 c.c. è ammessa, invece, entro certi limiti, la pubblicità comparativa. Sul problema della pubblicità comparativa è intervenuto il D.Lgs. 2 agosto 2007, n. 145, il quale ha precisato per essa ulteriori condizioni di liceità, che si vanno ad aggiungere a quelle specificate dal Codice del consumo, nonché una più pregnante tutela amministrativa e giurisdizionale (di competenza dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato) nei casi in cui la pubblicità comparativa debba considerarsi ingannevole. La pubblicità è ingannevole quando è idonea ad indurre in errore i soggetti cui è rivolta e che può pregiudicare il loro comportamento economico o ledere un concorrente, considerate le caratteristiche dei beni e servizi pubblicizzati ed il prezzo. La pubblicità comparativa, invece, è considerata lecita entro determinati limiti: quando non è ingannevole, quando confronta beni o servizi che soddisfano gli stessi bisogni e, tra di essi, confronta oggettivamente caratteristiche essenziali che siano pertinenti, 36 verificabili e rappresentative, non crea confusione sul mercato, non denigra concorrenti e loro prodotti, etc. Inoltre, il D.Lgs. 2 agosto 2007, n. 146 di attuazione della direttiva 2005/29/CE, ha sostituito gli artt. da 18 a 27 del Codice del consumo, disciplinando le pratiche commerciali sleali e quindi anche quelle ingannevoli. Tale normativa prevede il divieto di pratiche commerciali scorrette (art. 20 del Codice del consumo, come riformulato dal D.Lgs. 2 agosto 2007, n. 146), con la conseguente nullità delle clausole contrattuali per violazione di norma imperativa. Il Codice del consumo annovera tra le pratiche commerciali scorrette sia quelle ingannevoli sia quelle aggressive. è considerata aggressiva una pratica che, nella fattispecie concreta, mediante molestie e coercizione, limita in maniera considerevole la libertà di scelta del consumatore medio in relazione al prodotto. Inoltre, sono previste sanzioni molto pesanti: l’Antitrust può sospendere d’urgenza le attività commerciali scorrette, vietare la diffusione o la continuazione, qualora la pratica sia già iniziata. Oltre alla sanzione inibitoria può essere irrogata anche quella pecuniaria (per un massimo di 500.000 euro), tenuto conto della gravità e della durata della violazione. Infine, il decreto correttivo al Codice del consumo (D.Lgs. 23 ottobre 2007, n. 221) ha sancito che commette una scorrettezza commerciale chi fornisce prodotti o servizi non richiesti con tecniche di comunicazione a distanza. Il provvedimento specifica che il consumatore non è tenuto ad alcuna prestazione corrispettiva in caso di fornitura non richiesta e che quest’ultima costituisce pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 21-26 del Codice citato. Alle forniture non richieste, pertanto, si potranno applicare anche il regime di tutela amministrativa e giurisdizionale previsto dall’art. 27 del Codice stesso. Infine, i contratti a distanza richiedono il consenso espresso del consumatore. 37 - Note: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10 Capitolo la collaborazione fra imprese 1 Il consorzio di imprese 1.1 • Generalità Nozione: è un gruppo di imprese, munito di un’organizzazione comune, idoneo a soddisfare determinate esigenze di coordinamento della produzione e dello scambio. Fonte dell’organizzazione consortile può essere CC La volontà dei singoli imprenditori mediante un contratto (consorzi volontari). CC Un atto di pubblica autorità (consorzi obbligatori). CC La legge (consorzi coattivi). 1.2 • Il consorzio volontario Trova il suo fondamento nel contratto consortile, attraverso il quale più imprenditori istituiscono una organizzazione comune per la disciplina o lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese (art. 2602 c.c.). CC Contratto formale (forma scritta, a pena di nullità), di natura associativa plurilaterale. CC Durata limitata, fissata dalle parti non oltre i 10 anni. CC Organizzazione comune. •Possibilità per la singola impresa di sciogliersi dal contratto consortile o di essere esclusa dagli altri consorziati. Caratteri •Possibilità di ingresso di nuovi conCC Autonomia delle imprese consorziate sorziati nel rispetto delle condizioni fissate dal contratto, in assenza delle quali è richiesto il consenso unanime dei consorziati. •Il trasferimento dell’azienda consorziata comporta l’automatico subingresso dell’acquirente nel contratto (art. 2610 c.c.). Differenze Fondamentale è la distinzione tra consorzi con attività meramente interna e consorzi con attività esterna. Il consorzio con attività interna disciplina solo i rapporti fra i consorziati; chi opera per il consorzio è responsabile verso i membri dello stesso, secondo le norme sul mandato (art. 2608 c.c.). Nel consorzio con attività esterna l’organizzazione consortile esplica i suoi effetti anche nei confronti dei terzi e nasce una vera e propria persona giuridica (società consortili, art. 2615ter c.c.); in tal caso: il contratto deve prevedere l’istituzione di un ufficio destinato a svolgere attività con i terzi; un estratto del contratto deve essere depositato per l’iscrizione nel Registro delle imprese; si costituisce, attraverso i contributi dei consorziati, un fondo consortile, che rappresenta l’autonomo patrimonio del consorzio. 39 2 Associazione temporanea di imprese Nozione: è una forma di cooperazione temporanea ed occasionale fra più imprese finalizzata all’esecuzione di una determinata opera di rilevanti dimensioni (dighe, porti, centrali elettriche etc.). Le imprese (senza perdere la loro autonomia) conferiscono mandato ad una di esse (capogruppo) per la loro rappresentanza. CC È un contratto atipico. CC Ha ad oggetto l’esecuzione di una determinata opera o di uno specifico affare. Caratteri CC Produce meri effetti inter partes. 3 Gruppo europeo di interesse economico (G.E.I.E.) Nozione: è un organismo associativo europeo finalizzato a consentire a imprenditori europei lo svolgimento di iniziative economiche comuni, nonché la realizzazione di rapporti di cooperazione interaziendale. CC Scopo mutualistico. CC Carenza di personalità giuridica. •Società ed enti giuridici di diritto pubblico o privato. •Persone CC Soggetti partecipanti Caratteri fisiche che esercitino attività industriali, artigianali, commerciali, agricole. •Liberi professionisti e coloro che prestino altri servizi nell’Unione. CC Necessaria partecipazione di almeno due membri appartenenti a Stati diversi dell’Unione europea. CC Responsabilità personale solidale ed illimitata di ciascuno dei membri per le obbligazioni del Gruppo. CC Possibile soggezione al fallimento (senza necessaria estensione ai singoli membri). In sintesi Il consorzio è costituito da un gruppo di imprese munito di una organizzazione comune idonea a soddisfare determinate esigenze di coordinamento della produzione e dello scambio che le stesse hanno creato. L’istituto, quindi, è finalizzato a far conseguire ad ogni impresa associata una struttura più solida e maggiori possibilità di affermazione e di espansione, attraverso la creazione di una organizzazione comune unitaria. Con l’associazione in partecipazione, invece, un soggetto (associante) titolare di un’impresa o di un affare, riceve un apporto (somma di denaro o beni) da un altro soggetto (associato) cui viene attribuito un diritto di partecipazione agli utili dell’impresa o dell’affare (art. 2549 c.c.). 40 Parte seconda il diritto delle società Capitolo Undicesimo: Le società in generale ..................................... Pag. 43 Capitolo Dodicesimo: La società semplice ......................................... » 47 Capitolo Tredicesimo: La società in nome collettivo ......................... » 53 Capitolo Quattordicesimo: La società in accomandita semplice ...... » 57 Capitolo Quindicesimo: La società per azioni: generalità, nozione e costituzione ................................................................................. » 61 Capitolo Sedicesimo: I soci e le azioni ................................................ » 71 Capitolo Diciassettesimo: L’elemento patrimoniale e il bilancio ....... » 79 Capitolo Diciottesimo: L’assemblea dei soci ...................................... » 95 Capitolo Diciannovesimo: L’attività amministrativa e di controllo .... » 105 Capitolo Ventesimo: I patrimoni destinati ad uno specifico affare ... » 117 Capitolo Ventunesimo: La società in accomandita per azioni .......... » 121 Capitolo Ventiduesimo: La società a responsabilità limitata ............. » 125 Capitolo Ventitreesimo: Le società cooperative e le mutue assi curatrici ........................................................................................... » 135 Capitolo Ventiquattresimo: L’estinzione della società ....................... » 143 Capitolo Venticinquesimo: Trasformazione, fusione e scissione della società ............................................................................................ » 147 11 Capitolo le società in generale 1 Nozione e natura La società è una forma di esercizio collettivo dell’impresa e, dunque, un’organizzazione di persone e beni preordinata e coordinata al raggiungimento di uno scopo produttivo mediante l’esercizio in comune di un’attività economica. Alla base di tale organizzazione vi è il contratto di società, che l’art. 2247 c.c. definisce come il contratto con il quale due o più persone conferiscono beni o servizi per l’esercizio in comune di una attività economica allo scopo di dividerne gli utili. CC Contratto consensuale: si perfeziona con la semplice assunzione, da parte dei soci, dell’obbligo di eseguire il conferimento promesso. Natura del contratto di società CC Contratto plurilaterale: le parti sostanziali del contratto sono o possono essere più di due; di regola il contratto di società è anche un contratto aperto, al quale, cioè, dopo la conclusione del contratto stesso, possono aderire altri soggetti. CC Contratto con comunione di scopo: lo scopo è comune a tutti i contraenti (soci). La nozione di società deve essere oggi confrontata con il nuovo fenomeno delle società unipersonali. Con il D.Lgs. 88/1993 il legislatore ha introdotto nel nostro ordinamento la possibilità di costituire società unipersonali nella forma della società a responsabilità limitata; inoltre il D.Lgs. 6/2003, di riforma del diritto societario, ha esteso tale possibilità alla società per azioni. Osservazioni Non può più, dunque, parlarsi di «un’eccezione nel vasto programma della società di origine contrattuale» (CAMPOBASSO, COTTINO, FERRI, contra MESSINEO), ma occorre piuttosto prender conto del fatto che il concetto di società è autonomo da quello di contratto sociale e che a tale organizzazione di persone e beni si può dare luogo sia con contratto che con atto unilaterale. 2 Elementi essenziali della società CC Nozione •Il conferimento è l’atto traslativo a titolo oneroso con cui il socio adempie alla promessa di apporto fatta in sede di costituzione della società. CC Tipi Conferimenti •Conferimento di danaro. •Conferimento di beni in proprietà. •Conferimento di beni in godimento. •Conferimento di crediti, polizze assicurative, fideiussioni bancarie. •Conferimento della propria opera. 43 •Costituzione del patrimonio so- ciale. Conferimenti CC Effetti •Passaggio del rischio relativo al bene conferito alla società. •Acquisto dello status di socio. CC Attività economica: è l’attività produttiva di nuova ricchezza. Esercizio in comune dell’attività economica Scopo di dividere gli utili CC Esercizio in comune: secondo la dottrina dominante (FERRI) deve intendersi come potere di gestione comune; la gestione è comune quando le decisioni si possono ricondurre alla volontà di tutti i soci. CC Scopo dell’attività sociale è quello di procurare ai soci un vantaggio patrimoniale: un utile è qualsiasi incremento patrimoniale o risparmio di spesa che si può produrre direttamente nel patrimonio del socio, anche senza passare attraverso il patrimonio sociale (come avviene nelle cooperative). Differenze La società è caratterizzata dall’esercizio in comune di un’attività economica diretta alla realizzazione di un profitto; nella comunione di mero godimento, invece, i titolari dei beni in comunione non si propongono alcuna attività economica a scopo speculativo, ma si accontentano semplicemente di godere dei frutti di questi beni. Tale distinzione è contenuta nell’art. 2248, che rinvia alle norme dettate dal codice in materia di comunione per le ipotesi di «comunione costituita o mantenuta al solo scopo del godimento di una o più cose». Inoltre, la società è un’organizzazione di persone e beni, che normalmente poggia su di un atto costitutivo (atto unilaterale o contratto), nella quale la gestione comune dei beni è finalizzata allo svolgimento dell’attività d’impresa. Per quanto concerne i beni sociali essi soggiacciono ad un vincolo di destinazione. La comunione, invece, è una situazione giuridica di contitolarità di beni, nella quale l’attività di gestione comune è meramente finalizzata a conservare la cosa comune e a consentirne l’utilizzazione da parte di ciascun titolare. In essa, infine, manca qualsiasi vincolo di destinazione. 3 Tipi di società previsti dal codice CC Società semplice Società di persone CC Società in nome collettivo CC Società in accomandita semplice scopo di lucro CC Società per azioni CC Società in accomandita per azioni Società di capitali CC Società a responsabilità limitata CC Società cooperativa CC Società di mutua assicurazione 44 scopo mutualistico 4 Autonomia patrimoniale e personalità giuridica Società di persone CC Il legislatore ha riconosciuto alle società di persone una autonomia patrimoniale imperfetta, rendendo il patrimonio sociale solo parzialmente insensibile (in misura maggiore o minore a seconda dei casi) alle vicende relative ai patrimoni individuali dei soci e viceversa. Società di capitali CC Sono dotate di una autonomia patrimoniale perfetta; sono altresì dotate di personalità giuridica: le vicende patrimoniali dei singoli soci non intaccano il patrimonio sociale e, di regola, le vicende del patrimonio sociale non interessano il patrimonio dei soci. 5 Società irregolari Sono irregolari le società in nome collettivo e le società in accomandita semplice non iscritte nel Registro delle imprese. In questo caso la società esiste, benché irregolarmente, ma è caratterizzata da una più ridotta autonomia patrimoniale. 6 Società di fatto e società occulte Si ha società di fatto laddove due o più persone senza una esplicita dichiarazione di volontà si comportano, nei fatti, da soci. Esiste una vera e propria società voluta, anche se non formalizzata. È ammissibile solo fra le società di persone e ad essa si applicherà la disciplina della società semplice se l’attività esercitata non è commerciale ovvero la disciplina della società in nome collettivo irregolare se l’attività esercitata è di natura commerciale. Società occulte sono quelle in cui il contratto di società è un accordo segreto, interno alla parti. All’esterno, chi opera è un solo soggetto che agisce in nome proprio, benché nell’interesse di uno o più soci, che restano occulti ai terzi. Osservazioni Recentemente, la Corte di Cassazione è intervenuta in materia prevedendo che «la concreta mancanza della prova scritta di un contratto societario relativo ad una società di fatto o irregolare non impedisce al giudice del merito l’accertamento aliunde della esistenza di una struttura societaria, all’esito di una rigorosa valutazione (quanto ai rapporti tra i soci) del complesso delle circostanze idonee a rivelare l’esercizio in comune di un’attività imprenditoriale, quali il fondo comune, costituito dai conferimenti finalizzati all’esercizio congiunto di un’attività economica, l’alea comune dei guadagni e delle perdite, l’affectio societatis, cioè il vincolo di collaborazione in vista di detta attività nei confronti dei terzi». Inoltre, diversamente da quanto ritenuto in altre occasioni, la Corte ha nella fattispecie rilevato che «è sufficiente a far sorgere la responsabilità solidale dei soci ai sensi dell’art. 2297 cod. civ. la esteriorizzazione del vincolo sociale, ossia l’idoneità della condotta complessiva di taluno dei soci ad ingenerare all’esterno il ragionevole affidamento circa l’esistenza della società» (Cass., 15-3-2010, n. 6175). 7 Società apparenti La società apparente si realizza quando due o più persone, fra loro non legate da alcun vincolo societario, si comportano in modo da ingenerare nei terzi la convinzione che esse agiscano in qualità di soci. Secondo la giurisprudenza esiste una responsabilità patrimoniale di coloro che hanno causato tale apparenza. 45 Differenze La società apparente si distingue dalla società di fatto, in quanto la mera apparenza e la sola esteriorizzazione di un rapporto e di un vincolo sociale bastano di per sé a produrre gli stessi effetti della realtà. Quella apparente è considerata, ma non è, una società di fatto: con essa non si manifesta un rapporto realmente sorto, ma si fa apparire un rapporto che non c’è, si costruisce sul nulla l’immagine di una società (così COTTINO). 8 Società fra professionisti La L. 266/1997 ha introdotto nel nostro ordinamento la possibilità di costituire società tra professionisti per l’esercizio in comune della loro attività professionale. Il D.Lgs. 96/2001 ha espressamente disciplinato l’esercizio della professione di avvocato in forma societaria. È rimasto aperto il problema di quale tipo societario sia ammissibile per l’esercizio della professione in forma collettiva, e cioè se sia consentito ricorrere esclusivamente al tipo di società di persone, oppure sia ammesso anche quello di società di capitali. Il legislatore, nei singoli interventi in materia, ha optato per modelli societari in cui prevale l’elemento personalistico in quanto la società, come il singolo professionista, deve rimanere illimitatamente responsabile nei confronti del cliente. Nel 2006 vi è stato un ulteriore intervento legislativo ad opera del D.L. 223/2006 (cd. decreto Bersani 2), conv. in L. 248/2006, che ha consentito la prestazione di servizi professionali interdisciplinari da parte di società di persone oppure di associazioni tra professionisti, fermo restando che l’oggetto sociale relativo all’attività libero-professionale deve essere esclusivo, che il medesimo professionista non può partecipare a più di una società e che la specifica prestazione deve essere resa da uno o più soci professionisti previamente indicati, sotto la propria personale responsabilità. La stessa società, quindi, potrà offrire congiuntamente ai clienti, ad esempio, consulenza legale e assistenza fiscale. In sintesi La società rappresenta la forma più importante e diffusa di impresa collettiva, che si realizza quando due o più persone conferiscono beni o servizi per l’esercizio in comune di un’attività economica allo scopo di dividerne gli utili. Con la società viene in essere una particolare forma di collaborazione, caratterizzata dal fatto che tutti gli associati partecipano insieme al rischio di gestione dell’impresa. Dalla definizione contenuta nell’art. 2247 c.c. si evincono gli elementi costitutivi della stessa: — i soggetti; — i conferimenti: la società, per raggiungere il proprio scopo produttivo, necessita di capitale di rischio iniziale, cioè di un patrimonio sociale costituito con il contributo (conferimento) di ogni singolo socio. Conferimento è, pertanto, l’atto traslativo a titolo oneroso con cui il socio adempie alla promessa di apporto fatta in sede di costituzione della società; — l’esercizio in comune di un’attività economica: l’oggetto sociale rappresenta la particolare attività economica per il cui esercizio in comune le parti (soci) si impegnano ai conferimenti; esso deve essere possibile, lecito e determinato e deve consistere in un’attività economica; — la divisione degli utili. I tipi di società, inoltre, possono classificarsi in due grandi gruppi, a seconda che risultino organizzati su base personale o su base capitalistica: nel primo caso si hanno società di persone, nel secondo società di capitali. La distinzione è di grande importanza pratica al fine di stabilire il grado di autonomia patrimoniale della società e, di conseguenza, la responsabilità nella quale possono incorrere i soci. Infine, sono previste ipotesi particolari di società: — società apparente; — società occulta; — società di fatto; — società tra professionisti. 46 12 Capitolo la società semplice 1 Nozione e caratteri — È la forma più elementare di società. — Può avere ad oggetto esclusivamente l’esercizio di attività economiche lucrative non commerciali. — Il contratto costitutivo non richiede forme particolari, salve quelle richieste dalla natura dei beni conferiti (art. 2251 c.c.). — È prevista l’iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese, ma esclusivamente al fine di pubblicità - notizia (L. 580/1993). — Non è dotata di personalità giuridica, ma di autonomia patrimoniale imperfetta (art. 2267 c.c.). 2 Lo status di socio Nozione: lo status di socio in una società semplice si acquista per il solo fatto di aver concorso, con la propria volontà, alla costituzione della società. CC Eseguire i conferimenti previsti nel contratto sociale (se non sono stati determinati, si presume che i soci siano obbligati a conferire, in parti uguali fra loro, quanto è necessario per il conseguimento dell’oggetto sociale) (art. 2253 c.c.). Doveri CC Rispettare la destinazione impressa ai beni sociali, dei quali è vietato servirsi per fini estranei a quelli della società, salvo il consenso di tutti i soci (art. 2256 c.c.). CC Diritto agli utili (art. 2262 c.c.) e divieto del patto leonino (art. 2265 c.c.). CC Diritto alla quota di liquidazione in caso di scioglimento della società. •Partecipa alla nomina e alla revoca degli ammiministratori Diritti Diritto di parteci- CC S o c i o n o n pare alla gestione amministrasociale tore — Ha diritto ad avere notizia dello svolgimento degli affari sociali. • Controlla l’operato degli amministratori — Può consultare i documenti relativi all’amministrazione. — Deve ottenere il rendiconto degli affari compiuti. 47 Diritti CC Diritto di parteciCC Socio ammipare alla gestione nistratore sociale — Delibera su tutti gli argomenti attinenti • Compie ogni attivialla gestione della tà diretta a realizso-cietà non riserzare l’interesse per vati all’assemblea. il quale il contratto — Esegue le delibere sociale è stato conassembleari. cluso — Presenta il rendiconto. CC I soci rispondono solidalmente e illimitatamente delle obbligazioni sociali. Responsabilità nei confronti dei creditori sociali CC È una responsabilità sussidiaria, in quanto rileva solo nei casi in cui non risulti comodo per i creditori agire sul patrimonio sociale. CC Il socio può richiedere la preventiva escussione del patrimonio sociale (beneficium excussionis). Differenze Nella società semplice, i soci fruiscono di un ridotto beneficio di escussione preventiva del patrimonio sociale (beneficium excussionis) perché i creditori sociali sono liberi di aggredire tanto il patrimonio sociale, quanto i beni personali dei soci. Però, il socio cui è stato richiesto il pagamento delle obbligazioni sociali può paralizzare tale azione, dimostrando che esistono beni sociali sui quali il creditore può agevolmente soddisfarsi. Ciò a differenza di quanto accade nella società in nome collettivo, in cui il creditore sociale deve preventivamente escutere il patrimonio sociale e, solo in caso di insufficienza, può agire sui beni personali del socio. Responsabilità nei confronti dei creditori particolari del socio Il creditore particolare del socio, il cui patrimonio sia insufficiente a garantire il debito può • Rivalersi sugli utili spettanti al suo debitore. • Compiere atti conservativi sulla quota spettante al socio in fase di liquidazione. • Chiedere la liquidazione della quota, purché provi che il debitore non possiede altri beni sui quali possa soddisfarsi. Differenze La possibilità da parte del creditore particolare del socio di chiedere la liquidazione della quota del socio debitore è espressamente esclusa per le società in nome collettivo e in accomandita semplice per le quali vige la regola opposta, in quanto il creditore particolare, non può, finché dura la società, chiedere la liquidazione della quota del socio. 48 3 Amministrazione della società 3.1 • Modalità Il potere di amministrare la società spetta a ciascun Amministrazione disgiuntiva socio illimitatamente re(art. 2257 c.c.) (principio sponsabile, disgiuntamente generale) dagli altri soci; tale potere è limitato dal diritto di veto, secondo il quale CC Amministrazione congiuntiva (art. 2258 c.c.) (può essere prevista nel contratto sociale) CC • Ogni socio amministratore può opporsi all’operazione che un altro voglia compiere, prima che sia compiuta. La maggioranza dei soci, determinata secondo la parte attribuita a ciascun socio negli utili, decide sull’opposizione. Per il compimento delle operazioni sociali è necessario il consenso di tutti i soci amministratori, salvo diversa previsione dell’atto costitutivo. I singoli amministratori possono compiere solo gli atti urgenti finalizzati ad evitare un danno alla società. CC Disgiuntamente. Amministrazione affidata ad uno o più soci (può essere disposta nel contratto sociale o con atto separato) CC Congiuntamente. CC Alla maggioranza dei soci. CC A più soci secondo il principio della maggioranza. CC Ad un unico socio. Osservazioni È discusso in dottrina se il potere di amministrazione possa essere conferito a persone estranee alla società: — GRAZIANI ammette la presenza di amministratori estranei, purché non siano anche rappresentanti della società; — FERRI e SIMONETTO propendono per la soluzione affermativa, ma escludono che in tal caso possa pure pattuirsi l’esenzione, per tutti i soci, dalla responsabilità illimitata e solidale: se ciò avvenisse, invero, la società semplice diverrebbe una società a responsabilità limitata; — GALGANO, infine, ritiene sicuramente possibile il conferimento ad estranei dell’incarico di gestire gli affari sociali, ma afferma che costoro non sono amministratori in senso tecnico, bensì semplici mandatari o institori della società. Amministratori in senso tecnico sono e rimangono solo i soci, in quanto non è concepibile una società di persone nella quale nessun socio abbia la suprema direzione dell’impresa sociale: deve escludersi, conseguentemente, la possibilità di un patto che esoneri tutti i soci dalla responsabilità illimitata e solidale. 3.2 • Diritti e obblighi degli amministratori I diritti e gli obblighi degli amministratori sono regolati dalle norme sul mandato. Gli amministratori sono solidamente responsabili verso la società per l’adempimento degli obblighi ad essi imposti dalla legge e dal contratto sociale, tuttavia la responsabilità non si estende a quelli che dimostrino di essere esenti da colpa. La responsabilità degli amministratori ha carattere solidale, anche nell’ipotesi di gestione disgiunta della società: infatti, è configurabile, in capo a ciascuno di essi, un vero e proprio obbligo di controllo dell’operato degli altri, esercitabile anche mediante il potere di veto: per liberarsi dalla responsabilità, gli interessati possono solo fornire la prova di aver vigilato e gestito l’impresa in modo corretto e diligente. 49 4 Rappresentanza Rappresentante della società è colui che ha il potere di esprimere all’esterno la volontà sociale, di agire quindi in nome della società. La rappresentanza spetta a ciascun amministratore, salvo che sia diversamente previsto. Per quanto riguarda le modalità di esercizio del potere di rappresentanza, secondo la dottrina, nel silenzio del contratto sociale, vale la stessa regola che vige per l’amministrazione: se essa è disgiuntiva, così sarà anche la rappresentanza (ciascun socio amministratore potrà impegnare da solo la società nei confronti dei terzi); se l’amministrazione è congiuntiva, allo stesso modo sarà la rappresentanza (DI SABATO). Tuttavia il contratto sociale può prevedere combinazioni diverse tra i due poteri, per esempio richiedendo la firma congiunta di due amministratori pur in presenza di amministrazione disgiuntiva, o all’unanimità, o a maggioranza. Differenze Il potere di rappresentanza si distingue nettamente dal potere di gestione: — il potere di gestione consiste nel diritto ad amministrare l’impresa e compiere tutti gli atti volti al perseguimento dello scopo sociale; — il potere di rappresentanza, invece, è la facoltà di agire, nei confronti dei terzi, in nome della società, con ogni conseguenza utile ed onerosa. Esso costituisce un attributo naturale — anche se non essenziale — della qualità di amministratore (Ferri); pertanto, qualora il contratto societario non contenga particolari disposizioni in tema di amministrazione, la gestione imprenditoriale e la rappresentanza sociale spettano a tutti i soci disgiuntamente. Allo stesso modo, quando la direzione dell’impresa viene affidata, in via congiuntiva, a più soci, anche il potere di rappresentanza va esercitato congiuntamente. La rappresentanza processuale, poi, risulta strettamente connessa con quella negoziale; di conseguenza, ogni amministratore dotato di rappresentanza può agire ed essere convenuto in giudizio per la società. 5 Scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un socio Morte (art. 2284 c.c.) Recesso (art. 2285 c.c.) CC Il rapporto non si trasmette agli eredi (contratto intuitu personae), pertanto la società dovrà provvedere alla liquidazione della quota del socio defunto, salvo che la società non deliberi il suo scioglimento o la sua continuazione con gli eredi del socio defunto. CC Liberamente, ma con preavviso di almeno 3 mesi e con efficacia subordinata al decorso di tale termine, se la società è a tempo indeterminato o è contratta per tutta la vita di uno dei soci. CC Solo per giusta causa, ma con effetto immediato, se la società è a tempo determinato. CC Quando ricorrono altre cause di recesso, eventualmente previste dal contratto. 50 •Inadempienza agli obblighi di legge. •Inadempienza agli obblighi contrattuali. CC Per volontà degli altri soci (art. 2286 c.c.) •Interdizione, inabilitazione o condanna ad una pena che comporti l’interdizione dai pubblici uffici. •Impossibilità sopravvenuta di esecu- Esclusione zione del conferimento. •Liquidazione CC Di diritto (art. 2288 c.c.) della quota del socio ad istanza di un suo creditore particolare. •Dichiarazione di fallimento del socio. 6 Scioglimento della società CC Decorso del termine (se è a tempo determinato). Cause di scioglimento (operano di diritto) CC Conseguimento dell’oggetto sociale o impossibilità sopravvenuta a conseguirlo. CC Volontà unanime dei soci. CC Mancanza di pluralità dei soci (per più di 6 mesi). CC Altre cause previste dal contratto sociale. 7 Liquidazione della società Verificatasi una causa di scioglimento, la società non cessa subito di esistere, ma si apre la fase di liquidazione. La società continua ad esistere al solo fine di convertire il patrimonio sociale in denaro, per estinguere i debiti sociali e ripartire fra i soci l’eventuale residuo attivo. 7.1 • Procedimento di liquidazione CC Nomina dei liquidatori da parte dei soci o, in caso di disaccordo, da parte del presidente del Tribunale. CC Accettazione della nomina e iscrizione nel Registro delle imprese. Procedimento CC Consegna dei beni sociali e dei documenti da parte degli amministratori e redazione dell’inventario. CC Compimento, da parte dei liquidatori, di «tutti gli atti necessari alla liquidazione» (art. 2278 c.c.): conversione in danaro dei beni, pagamento dei creditori e ripartizione dell’eventuale residuo attivo ai soci. Se il patrimonio sociale è insufficiente a fronteggiare i debiti della società, i liquidatori possono costringere i soci che non abbiano del tutto eseguito il conferimento, a versare quanto da essi promesso; qualora, nonostante tale operazione, i beni sociali risultino ancora insufficienti, i soci sono obbligati – in proporzione alla parte di ciascuno nelle perdite – a versare ai liquidatori le ulteriori somme che si rendessero necessarie, nei limiti della rispettiva responsabilità. 51 CC Divieto di intraprendere nuove operazioni (art. 2279 c.c.). Divieti per i liquidatori CC Divieto di ripartire fra i soci, anche parzialmente, i beni sociali, finché tutti i creditori sociali non siano stati pagati o non siano state accantonate le somme necessarie per pagarli (art. 2280 c.c.). In sintesi La società semplice costituisce la forma più elementare di società, la cui caratteristica è quella di avere per oggetto un’attività economica lucrativa non commerciale (art. 2249 c.c.). La sua autonomia patrimoniale è imperfetta e tale imperfezione determina i seguenti effetti: — i creditori particolari del socio, finchè dura la società, non possono aggredire il patrimonio sociale per soddisfarsi (art. 2270 c.c.); — il creditore sociale può far valere i suoi diritti direttamente nei confronti del socio illimitatamente responsabile; quest’ultimo, per evitare l’escussione del proprio patrimonio, può invocare l’escussione preventiva del patrimonio sociale indicando specificamente i beni sui quali il creditore possa agevolmente soddisfarsi (art. 2268 c.c.). La società semplice si costituisce, come tutte le altre società, in virtù della stipulazione del c.d. contratto sociale; a differenza di quanto è stabilito per le altre società, il contratto non è soggetto a formalità particolari, salvo quelle richieste dalla natura dei beni conferiti e salvo le limitazioni probatorie degli artt. 2721 e 2729 c.c. L’art. 2253 c.c. dispone che «il socio è obbligato ad eseguire i conferimenti determinati nel contratto sociale». Se, però, tali conferimenti non sono determinati nel contratto sociale, «si presume che i soci siano obbligati a conferire, in parti eguali tra loro, quanto è necessario per il conseguimento dell’oggetto sociale». Il capitale sociale è costituito dalla somma dei conferimenti e costituisce il fondo sociale. Lo «status» di socio di una società semplice si acquista per il solo fatto di aver concorso, con la propria volontà, alla costituzione della società. Per effetto di tale «acquisto» il socio diviene titolare di diritti ed obblighi espressamente previsti dalla legge. Se non viene stabilito a chi compete amministrare la società, trova applicazione la disposizione di cui all’art. 2257, 1º comma, c.c., secondo cui: «l’amministrazione della società spetta a ciascuno dei soci disgiuntamente dagli altri». In pratica, ciascun socio può effettuare tutte le operazioni che rientrano nell’oggetto sociale, fatta salva la possibilità per gli altri soci di opporsi all’operazione (cd. diritto di veto), con conseguente decisione finale della maggioranza. Ma i soci possono adottare il regime di amministrazione congiuntiva. Ai soci compete, oltre al potere di amministrazione, quello di rappresentanza, cioè il potere di vincolare la società verso i terzi, compiendo atti giuridici in suo nome (art. 2266, 2° comma, c.c.). Il rapporto sociale può sciogliersi con riferimento ad un solo socio o nei confronti di tutti i soci. Nella prima ipotesi, per il principio generale valido in materia di contratti plurilaterali, l’uscita di una sola parte dal contratto stesso non determina di regola lo scioglimento della società. L’uscita del singolo socio dalla società può avvenire per morte, recesso volontario, esclusione. L’art. 2272 c.c. detta le cause di scioglimento della società semplice. Tali cause operano di diritto. Una volta verificatasi una causa di scioglimento, la società non cessa di esistere, ma si apre una fase particolare: la liquidazione. Questa ha lo scopo di convertire in danaro il patrimonio sociale, di procedere, quindi, al pagamento dei debiti sociali ed, infine, di ripartire tra i soci l’eventuale residuo attivo. 52 13 Capitolo la società in nome collettivo 1 Nozione La società in nome collettivo costituisce il modello di organizzazione societaria che si presume normalmente adottato per l’esercizio di un’attività commerciale, salvo che non risulti diversamente. Pertanto, ogni qualvolta sia costituita una società avente un oggetto di natura commerciale e non risulti instaurato un diverso tipo sociale, essa deve essere qualificata come una s.n.c. 2 Caratteri — Responsabilità solidale e illimitata di tutti i soci verso i terzi per le obbligazioni sociali; eventuali patti in senso contrario rilevano esclusivamente inter partes, non essendo opponibili ai terzi. — Particolare rilevanza del «rapporto fiduciario» intercorrente fra i soci (l’attività personale del socio prevale sul capitale da lui conferito). 3 Disciplina ­­ applica la disciplina della società semplice, cui fa esplicito rinvio l’art. 2293 c.c., salvo che sia diverSi samente previsto (artt. 2291-2312 c.c.). 4 Atto costitutivo Forma CC Atto pubblico o scrittura privata autenticata. L’eventuale inosservanza comporta l’impossibilità dell’iscrizione nel Registro delle imprese. CC Generalità dei soci. CC Ragione sociale •È il nome delle società, corrispondente alla ditta degli imprenditori individuali. CC Nome dei soci amministratori e di coloro che hanno la rappresentanza. Contenuto CC Sede. CC Oggetto sociale. CC Conferimenti dei soci. CC Prestazioni che i soci d’opera si sono impegnati ad effettuare. CC Norme sulla ripartizione degli utili e delle perdite. CC Durata della società. Pubblicazione CC L’atto costitutivo della società deve essere depositato per l’iscrizione presso l’Ufficio del Registro delle imprese: la mancata iscrizione darà luogo ad una società irregolare (art. 2297 c.c.). 53 Modificazioni CC Vanno adottate dalla società all’unanimità, se non è convenuto diversamente. CC Devono iscriversi nel Registro delle imprese (finché non sono iscritte non sono opponibili ai terzi). Osservazioni La società in nome collettivo non registrata è irregolare per tutto il tempo in cui non è iscritta nel registro delle imprese. Le principali conseguenze della mancata registrazione dell’atto costitutivo sono le seguenti: a) i rapporti tra la società ed i terzi sono regolati dalle norme relative alla società semplice. Sono tuttavia contemplate due eccezioni all’applicazione del regime proprio della società semplice: — resta ferma la responsabilità solidale e illimitata dei soci; — il potere di amministrazione ed il coincidente potere di rappresentanza spettano, in mancanza di specifica regolamentazione del contratto sociale, disgiuntamente a tutti i soci; b) il termine di prescrizione dei diritti sociali è di dieci anni (non di cinque come nelle società registrate); c) ciascun socio può provvedere alla regolarizzazione (o iscrizione successiva) o far condannare gli amministratori a provvedervi. 5 Modificazioni dell’atto costitutivo Le modificazioni più interessanti dell’atto costitutivo riguardano — senza dubbio — la durata dell’ente e l’eventuale riduzione del capitale sociale. In particolare, per quanto riguarda la durata della società, essa può prorogarsi nei seguenti modi: — proroga espressa: la delibera di proroga deve essere iscritta nel registro delle imprese; pertanto, è assolutamente necessario che la nuova scadenza sia determinata in modo preciso; — proroga tacita: in tal caso la proroga opera di fatto, sulla base della semplice prosecuzione dell’attività imprenditoriale da parte dei soci successivamente alla scadenza. In questo caso, però, poiché la nuova scadenza non può essere determinata, non è possibile nemmeno l’iscrizione della modifica. Per quanto riguarda, invece, la riduzione del capitale, si distinguono due ipotesi (art. 2306 c.c.): — riduzione del capitale sociale per perdite: in questo caso, la modifica costituisce una mera rettifica contabile, in quanto la diminuzione patrimoniale della società si è già prodotta, di fatto, nella realtà; — riduzione per esuberanza: si realizza mediante rimborso ai soci delle quote pagate o mediante liberazione di essi dall’obbligo di ulteriore versamento. 6 Autonomia patrimoniale La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali nei confronti dei terzi è ne­ces­sariamente L’autonomia patrimoniale è, nelle società in nome collettivo, rafforzata e accentrata rispetto Il creditore particolare di un socio, finalle società semplici, ché dura la società, infatti non può chiedere la liquidazione della quota del suo debitore; può invece 54 • • Solidale. Illimitata (il fallimento della società comporta il fallimento del socio, art. 147 L.F.). • Sussidiaria (il creditore sociale deve preventivamente escutere il patrimonio sociale). • Compiere atti conservativi sulla quota del suo debitore. • Far valere i suoi diritti sugli utili spettanti al suo debitore. • Provocare la dichiarazione di fallimento del debitore, e quindi la sua esclusione di diritto dalla società. Se è vero che la responsabilità illimitata e solidale dei soci, nella società in nome collettivo, è ancora più incisivamente affermata, è anche vero che l’art. 2304 difende meglio il patrimonio personale dei soci, stabilendo che: «i creditori sociali, anche se la società è in liquidazione, non possono pretendere il pagamento dai singoli soci, se non dopo l’escussione del patrimonio sociale». 7 Capitale sociale 7.1 • Nozione È il complesso dei conferimenti dei soci (Ferri), o il valore in denaro dei conferimenti stessi risultante dalle valutazioni compiute nel contratto (Graziani). 7.2 • Tutela Nelle società in nome collettivo la tutela dell’integrità del capitale sociale è attuata attraverso: — il divieto di distribuzione degli utili fittizi; — il divieto di ripartizione degli utili in caso di perdita del capitale sociale, finché il capitale non venga reintegrato o ridotto; — il divieto di restituire i conferimenti ai soci o di liberarli dall’obbligo di esecuzione, se non dopo la riduzione del capitale sociale; — l’obbligo per gli amministratori della tenuta delle scritture contabili. 8 Divieto di concorrenza dei soci (art. 2301 c.c.) In mancanza del consenso, anche presunto, degli altri soci, ciascuno di essi non può esercitare, per conto proprio o altrui, un’attività concorrente con quella della società, né partecipare con responsabilità illimitata ad altra impresa concorrente. Tale divieto nasce dalla considerazione che il socio di una società in nome collettivo è sempre ben informato dell’andamento della gestione sociale e potrebbe, pertanto, mediante l’esercizio di attività concorrente, sfruttare tali sue cognizioni per danneggiare la società. In caso di inosservanza, la società: — ha diritto al risarcimento del danno; — può escludere il socio. 9 Amministrazione e rappresentanza CC Richiedere, nel termine di 30 giorni, all’ufficio del registro delle imprese, l’iscrizione delle modificazioni dell’atto costitutivo e degli altri fatti relativi alla società, dei quali è obbligatoria l’iscrizione. Valgono le stesse regole della società semplice; inoltre gli amministratori sono CC tenuti a CC Tenere i libri e le altre scritture contabili prescritte. Indicare negli atti e nella corrispondenza sociale la sede della società e l’Ufficio del Registro presso cui è iscritta. CC Le persone autorizzate a rappresentare la società devono essere indicate nominativamente nell’atto costitutivo. Quanto alla rappresentanza, CC L’amministratore-rappresentante può compiere tutti gli atti che si ricordi che rientrano nell’oggetto sociale, salvo restrizioni risultanti dall’atto costitutivo o dalla procura (art. 2298 c.c.). 55 10 Scioglimento, liquidazione, cancellazione Scioglimento CC Valgono le norme di cui alla società semplice; alle cause di scioglimento vanno aggiunti il fallimento e la liquidazione coatta amministrativa della società che ha ad oggetto un’attività commerciale. Liquidazione CC Valgono le norme previste per la società semplice, alle quali devono aggiungersi quelle specificamente dettate in tema di pubblicità e formalità. Compiuta la liquidazione, i liquidatori devono redigere e sottoscrivere il bilancio finale e proporre ai soci il piano di riparto. Cancellazione CC A seguito dell’approvazione del bilancio i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal Registro delle imprese. L’iscrizione della cancellazione costituisce la condizione necessaria per la definitiva estinzione della società. In sintesi La disciplina della società in nome collettivo (S.n.c.) è regolata nel codice civile dagli artt. 2291-2312, anche se è previsto il rinvio alle norme dettate per la società semplice in mancanza di disposizioni specifiche (art. 2293 c.c.), in quanto la struttura della S.n.c., soprattutto per quanto riguarda i rapporti interni, non è dissimile da quella della società semplice. Essa costituisce il modello di organizzazione societaria normalmente adottato per l’esercizio di un’attività commerciale. Carattere fondamentale di tale società è la responsabilità solidale ed illimitata di tutti i soci per le obbligazioni sociali. A differenza della società semplice, il patto di limitazione della responsabilità o di esclusione della solidarietà «non ha effetto nei confronti dei terzi»; esso è quindi valido solo nei rapporti interni tra i soci. La stipulazione del contratto (atto costitutivo) di S.n.c. deve essere fatta per iscritto e, cioè, mediante scrittura privata autenticata dal notaio, oppure con atto pubblico. Le modifiche dell’atto costitutivo vanno adottate dall’assemblea sociale all’unanimità, «se non è convenuto diversamente». Tra i diritti riconosciuti a ciascun socio della S.n.c. rileva, soprattutto, il diritto di percepire la propria parte di utili, in misura proporzionale al conferimento prestato. Tra i doveri, oltre all’obbligo di eseguire i conferimenti, è sancito a carico di ciascun socio un vero e proprio divieto legale di concorrenza, per cui non è possibile esercitare, per conto proprio o altrui, un’attività concorrente con quella della società, né partecipare come socio a responsabilità illimitata ad altra società concorrente (art. 2301 c.c.), salvo il consenso degli altri soci. Le regole che disciplinano l’amministrazione nella società in nome collettivo sono le medesime dettate per la società semplice. In particolare, poi, a carico degli amministratori della società in nome collettivo, è previsto specificamente che essi debbano effettuare le pubblicazioni prescritte dalla legge, tenere i libri e le scritture contabili, indicare negli atti e nella corrispondenza la sede della società e l’ufficio del registro delle imprese presso cui è iscritta. L’autonomia patrimoniale della S.n.c. è più rigida di quella della società semplice, in quanto la responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali (art. 2291 c.c.) ha il carattere di: — responsabilità solidale ed illimitata; — responsabilità sussidiaria. Gli artt. 2308 e 2272 c.c. disciplinano le cause di scioglimento della società in nome collettivo. Infine, per la liquidazione della società in nome collettivo valgono le regole stabilite per la società semplice, salvo che per le formalità e la pubblicità. 56 14 Capitolo la società in accomandita semplice 1 Nozione La società in accomandita semplice è una società di persone, caratterizzata dal fatto che di essa fanno parte due diverse categorie di soci. CC Sono obbligati solo ai conferimenti. Accomandanti CC Rischiano solo di perdere il capitale conferito. CC Sono esclusi dai poteri amministrativi. CC Sono obbligati verso la società all’esecuzione dei conferimenti. Accomandatari CC Sono personalmente e solidalmente responsabili verso i terzi per le obbligazioni sociali. CC Partecipano all’amministrazione della società. CC Devono sottostare al divieto di concorrenza stabilito per i soci della società in nome collettivo. 2 Disciplina Si applicano, per quanto compatibili, le norme sulla società in nome collettivo, cui fa rinvio l’art. 2315 c.c., con le integrazioni e le modifiche dettate dalla contemporanea presenza delle due diverse categorie di soci. 3 Ragione sociale Deve contenere il nome di almeno uno dei soci accomandatari, con l’indicazione del tipo sociale (S.a.s.). È vietato includere il nome dei soci accomandanti; in caso contrario questi ultimi risponderanno di fronte ai terzi illimitatamente e solidalmente con i soci accomandatari. 4 Amministrazione Possono essere nominati amministratori solo i soci accomandatari. Esiste un divieto di ingerenza degli accomandanti nell’amministrazione. Questi ultimi possono tuttavia: — — — — prestare la loro opera sotto la direzione degli amministratori; agire per singoli affari, in forza di una procura speciale; dare autorizzazioni o pareri per determinate operazioni nei casi stabiliti dall’atto costitutivo; esercitare un controllo di legittimità sull’approvazione del bilancio. 57 Osservazioni La violazione da parte dell’accomandante del divieto di immistione nella gestione sociale viene sanzionata in modo pesante: lo stesso art. 2320 c.c. dispone, quale conseguenza della predetta contravvenzione, l’assunzione della responsabilità illimitata e solidale verso i terzi per tutte le obbligazioni sociali (anche per quelle non derivanti dagli atti conclusi personalmente dall’accomandante). Secondo alcuni Autori (FERRARA - CORSI), di fronte al compimento da parte di un accomandante di un atto di gestione, il legislatore presume juris et de iure, a favore dei terzi, che anche questi amministri (con responsabilità illimitata) la società unitamente agli accomandatari. Infine, sempre a titolo sanzionatorio, la società può anche disporre l’esclusione del socio che abbia contravvenuto al divieto ex art. 2320 c.c. In considerazione della loro esclusione dalla gestione sociale, infine, gli accomandanti «non sono tenuti alla restituzione degli utili riscossi in buona fede secondo il bilancio regolarmente approvato» (art. 2321 c.c.). 5 Trasferimento di quota CC È sempre possibile per causa di morte. Di accomandante Di accomandatario CC È invece necessario il consenso della maggioranza del capitale per gli atti inter vivos, maggioranza calcolata in base al capitale sottoscritto, senza distinguere tra accomandanti e accomandatari. CC È necessario il consenso degli eredi in caso di morte. CC È necessario il consenso unanime dei soci per gli atti inter vivos. 6 Scioglimento, liquidazione Lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un socio, nonché lo scioglimento e la liquidazione della società sono disciplinati dalle norme sulla società in nome collettivo e quindi, per ulteriore rinvio, da quelle sulla società semplice. Un’autonoma causa di scioglimento della società in accomandita semplice è rappresentata dal venire meno di una delle due categorie di soci, sempre che — nel termine di 6 mesi — non sia ricostituita la categoria venuta meno (art. 2323 c.c.). CC Accomandanti: l’attività della società continua normalmente, salvo la necessità, entro 6 mesi, di ripristinare la categoria assente. Mancanza di tutti i soci CC Accomandatari: gli accomandanti nominano un amministratore provvisorio (scelto fra essi o esterno), i cui poteri sono limitati agli atti di ordinaria amministrazione e agli adempimenti necessari per la ricostruzione della categoria assente. Dopo la liquidazione e la cancellazione della società dal Registro delle imprese, i creditori sociali che non siano stati soddisfatti potranno fare valere i loro crediti nei confronti: — dei soci accomandatari; — dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di costoro (art. 2312 c.c.); 58 — dei soci accomandanti, unicamente nei limiti della quota da essi eventualmente percepita nella liquidazione (art. 2324 c.c.), oltre che nei limiti del conferimento che non abbiano eseguito (art. 2280, co. 2, c.c.). In sintesi La società in accomandita semplice è una società di persone, caratterizzata dall’esistenza di due diverse categorie di soci: — i soci accomandanti, conferendo soltanto dei beni e non partecipando alla gestione sociale, non assumono responsabilità verso i terzi-creditori sociali ed hanno solo l’obbligo di versare alla società il proprio apporto (responsabilità limitata); — i soci accomandatari, che partecipano alla gestione ed alla direzione della società ed assumono una responsabilità illimitata, rispondendo anche con il proprio patrimonio personale, sia pure in via sussidiaria, delle obbligazioni sociali. Dalla nozione suddetta deriva che: — i soci accomandanti sono obbligati solo ai conferimenti e sono esclusi dai poteri amministrativi; — i soci accomandatari, invece, in virtù della loro posizione, sono personalmente e solidalmente responsabili verso i terzi per le obbligazioni sociali, partecipano all’amministrazione della società ed infine devono sottostare al divieto di concorrenza stabilito per i soci della società in nome collettivo. La presenza di entrambe le categorie è richiesta «ab initio» e deve sussistere per tutta la durata della società: se viene meno una delle due categorie di soci, la società, decorsi sei mesi, deve sciogliersi (art. 2323 c.c.). La disciplina della società in accomandita semplice è modellata su quella dettata per la società in nome collettivo (che a sua volta richiama le disposizioni stabilite per la società semplice), con alcune norme specifiche agli artt. 2313-2324 c.c. Nella società in accomandita vige la regola che soltanto gli accomandatari possono essere nominati amministratori. Se nulla è previsto nell’atto costitutivo, l’amministrazione spetta a ciascun socio accomandatario disgiuntamente. L’esclusione dei soci accomandanti dalla gestione della società non comporta tuttavia che essi siano completamente privi di poteri inerenti all’amministrazione. La quota di accomandante, posta la sua scarsa influenza nella vita della società, è (art. 2322 c.c.): — trasmissibile «mortis causa», senza consenso dei soci superstiti; — trasferibile «inter vivos», salvo patto contrario, purché vi sia l’approvazione di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale. Per quanto riguarda i soci accomandatari invece: — il trasferimento inter vivos della quota di tali soci è considerato modificazione dell’atto costitutivo e pertanto richiede, di regola, il consenso di tutti i soci (art. 2252 c.c.); — in caso di morte si applicano i principi di cui all’art. 2284 c.c. Oltre che per le cause di scioglimen­to previste per le società in nome collettivo, la società in accomandita semplice si scioglie qualora venga a mancare la contemporanea esistenza delle due categorie di soci. In pratica, se rimangono solo soci accomandanti o accomandatari ed entro sei mesi non si provvede alla reintegrazione della categoria venuta meno, la società si scioglie. Per il procedimento di liquidazione e per la conseguente estinzione della società valgono le stesse regole dettate per la S.n.c.; tuttavia i creditori sociali che non siano stati soddisfatti nella liquidazione della società possono far valere i loro crediti anche nei confronti degli accomandanti, limitatamente alla quota di liquidazione. 59 - Note: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 15 Capitolo la società per azioni: generalità, nozione e costituzione 1 Generalità e nozione Generalità: la società per azioni (S.p.A.) rappresenta la forma più importante di società predisposta per le imprese di grandi dimensioni. Il successo di tale tipo di società trova spiegazione prevalente «nel beneficio della limitazione della responsabilità che consente di fissare, in anticipo, la misura del rischio d’impresa, cioè l’ammontare del conferimento… Tale convenienza si combina con quella della rapidità del trasferimento delle azioni» (Buonocore). Nozione: la S.p.A. può essere definita come la persona giuridica che esercita attività economica con il patrimonio conferito dai soci e con gli utili eventualmente accumulati e nella quale le quote di partecipazione sono rappresentate da azioni. CC La limitazione della responsabilità dei soci alla somma o al bene conferito salvi i casi di responsabilità illimitata dell’unico azionista (per i quali v. infra) •In termini giuridici il socio è obbligato patrimonialmente solo ad eseguire il conferimento determinato nel contratto sociale; pertanto, i creditori sociali dovranno rivolgersi alla società senza poter esperire azioni individuali nei confronti dei singoli soci. •In termini economici, il socio non corre altro rischio se non quello di perdere la somma o il bene conferito in società. Caratteri CC Le quote di partecipazione dei soci sono rappresentate da azioni •Il capitale è diviso in frazioni, ossia in porzioni di eguale ammontare, che rappresentano la misura della partecipazione di ciascun socio alla società (azioni). •L’azione viene tradizionalmente definita come un titolo di credito causale, che rappresenta ed incorpora la quota di partecipazione del socio e i diritti alla stessa inerenti. Tuttavia è possibile che lo statuto escluda l’emissione dei titoli azionari o preveda l’utilizzo di altre tecniche rappresentative (art. 2346 c.c.). •La sua funzione economica consiste nella mobilitazione del capitale. CC Il capitale sociale non può essere inferiore a 120.000 euro (art. 2327 c.c.). 61 2 La costituzione della S.p.A. 2.1 • Modalità e condizioni •Atto costitutivo: nel quale si manifesta la Modalità di costituzione CC Contratto o atto unilaterale volontà di dare vita al rapporto sociale. •Statuto: nel quale sono consacrate le norme per il funzionamento della società. In caso di contrasto fra le previsioni contenute nei due documenti prevale lo statuto (art. 2328, u.c., c.c.). La costituzione della S.p.A. avviene mediante una fattispecie a formazione successiva composta di due fasi, ognuna produttiva di effetti giuridici preliminari: — stipulazione dell’atto costitutivo; — iscrizione della società nel Registro delle imprese. CC Intera sottoscrizione del capitale sociale. Condizioni per la costituzione (art. 2329 c.c., modif. dal D.Lgs. 142/2008) CC Versamento del 25% dei conferimenti in danaro (o dell’intero ammontare in caso di costituzione con atto unilaterale) e rispetto delle previsioni di cui agli artt. 2342, 2343 e 2343ter c.c. per i conferimenti di beni in natura e crediti. CC Esistenza delle autorizzazioni governative e delle altre condizioni richieste dalle leggi speciali per la costituzione della società, in relazione al suo particolare oggetto. Il D.Lgs. 142/2008 ha modificato parzialmente l’art. 2329 c.c. nella parte relativa alla disciplina del conferimento (vedi cap. 16, par. 1.1.1). Ai sensi della L. 383/2001, la sottoscrizione del capitale della S.p.A. può essere effettuata anche a mezzo di fideiussione bancaria o di polizza assicurativa. 2.2 • La stipulazione dell’atto costitutivo La stipulazione dell’atto costitutivo deve avvenire per atto pubblico, a pena di nullità (art. 2332, n. 1, c.c.). Differenze L’ordinamento prevede due tipi di costituzione: la costituzione simultanea con la quale gli aspiranti soci sottoscrivono simultaneamente e contestualmente l’atto davanti al notaio (rappresenta la forma normale e generalmente adottata) e la costituzione successiva o per pubblica sottoscrizione che avviene al termine e come conclusione di una complessa fase di raccolta delle sottoscrizioni. Fasi della costituzione successiva 62 CC Compilazione del programma e suo deposito: i promotori (cioè coloro che assumono l’iniziativa) compilano un programma, indicando le principali disposizioni dell’atto costitutivo ed il termine entro cui deve stipularsi e lo depositano presso un notaio, prima di renderlo pubblico. CC Adesione dei sottoscrittori e versamento dei conferimenti: i sottoscrittori aderiscono mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, contenente generalità e numero delle azioni sottoscritte; successivamente versano il 25% dei conferimenti in danaro. Fasi della costituzione successiva CC Convocazione dell’assemblea e deliberazioni: i promotori convocano l’assemblea dei sottoscrittori (assemblea costituente); questa accerta l’esistenza delle condizioni per la costituzione della S.p.A. e delibera sul contenuto dell’atto costitutivo: per variare il contenuto del programma è necessario il voto all’unanimità dei sottoscrittori. CC Stipulazione dell’atto costitutivo in senso stretto: gli intervenuti all’assemblea, raggiunto l’accordo, stipulano l’atto costitutivo per atto pubblico. Se la società si costituisce, i promotori devono essere rilevati dalle obbligazioni assunte e rimborsati delle spese sostenute, se necessarie per la costituzione o approvate dall’assemblea. Se la società non si costituisce, obbligazioni e spese sono a carico dei promotori. 2.3 • Contenuto dell’atto costitutivo CC Il cognome ed il nome o la denominazione, il luogo e la data di nascita o lo Stato di costituzione, il domicilio o la sede, la cittadinanza dei soci e degli eventuali promotori, nonché il numero delle azioni assegnate a ciascuno di essi. CC La denominazione e il comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie. CC L’oggetto sociale. CC L’ammontare del capitale sottoscritto e versato. CC Il numero e l’eventuale valore nominale delle azioni, le loro caratteristiche e le modalità di emissione e circolazione. CC Il valore dei crediti e dei beni conferiti in natura. Qualora ricorrano le condizioni previste all’art. 2343ter, introdotto dal D.Lgs. 142/2008, il valore attribuito ai conferimenti di beni in natura e crediti e la sussistenza delle condizioni che non rendono necesContenuto obbligatorio (art. saria la relazione giurata, devono risultare da una documentazione 2328 c.c., modif. dal D.Lgs. sostitutiva. 39/2010) CC Le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti. CC I benefici eventualmente accordati ai promotori o ai soci fondatori. CC Il sistema di amministrazione adottato, il numero degli amministratori e i loro poteri, l’indicazione di coloro ai quali spetta la rappresentanza della società. CC Il numero dei componenti del collegio sindacale. CC La nomina dei primi amministratori e sindaci ovvero dei componenti del consiglio di sorveglianza e del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti, se previsto. CC La durata della società o, in caso di società costituita a tempo indeterminato, il periodo di tempo decorso il quale il socio potrà recedere (non superiore ad un anno). CC L’importo globale, almeno approssimativo, delle spese per la costituzione poste a carico della società. 2.4 • Deposito dell’atto costitutivo e iscrizione nel Registro delle imprese La stipula dell’atto costitutivo fa sorgere l’obbligo, a carico del notaio ricevente e, in via sussidiaria, degli amministratori, di depositare entro 20 giorni presso l’Ufficio del Registro delle imprese nella cui 63 circoscrizione si trova la sede sociale l’atto costituivo con i documenti comprovanti il rispetto delle condizioni per la costituzione (art. 2330 c.c.). Contestualmente si richiede l’iscrizione della società nel Registro delle imprese, che ha carattere costitutivo nel senso che con essa la società acquista la personalità giuridica. Per le operazioni compiute dalla società prima dell’iscrizione rispondono illimitatamente e solidalmente coloro che hanno agito, coloro che hanno deciso, autorizzato o consentito l’operazione e l’unico socio. 3 La nullità della società CC Mancata stipulazione dell’atto costitutivo nella forma di atto pubblico. Cause di nullità (art. 2332 c.c.) CC Illiceità dell’oggetto sociale. CC Mancanza nell’atto costitutivo o nello statuto di ogni indicazione riguardante la denominazione della società, o i conferimenti, o l’ammontare del capitale sottoscritto o l’oggetto sociale. CC La dichiarazione di nullità ha efficacia ex nunc, per cui non pregiudica l’efficacia degli atti già compiuti in nome della società dopo l’iscrizione nel Registro delle imprese. Effetti della dichiarazione di nullità CC La nullità non può essere dichiarata quando la causa di essa è stata eliminata e tale eliminazione è stata iscritta nel Registro delle imprese. CC I soci non sono liberati dall’obbligo dei conferimenti fino a quando non sono soddisfatti i creditori sociali. CC La sentenza che dichiara la nullità apre la liquidazione e nomina i liquidatori. CC Il dispositivo della sentenza che dichiara la nullità deve essere iscritto, a cura degli amministratori o dei liquidatori, nel Registro delle imprese. 4 La S.p.A. con un unico azionista La società per azioni può essere costituita, oltre che per contratto, anche per atto unilaterale. Inoltre, può verificarsi l’ipotesi che l’intero pacchetto azionario si concentri in mano ad un solo soggetto. Si parla in tal caso di S.p.A. unipersonale. Differenze Prima della riforma del diritto societario, la S.p.A. con unico azionista era guardata con sfavore dal legislatore, che tendeva ad evitare che l’unico socio limitasse la propria responsabilità patrimoniale in danno dei propri creditori. Era configurabile solo durante la vita della società, nell’ipotesi in cui, in un dato momento storico, tutte le azioni venissero a trovarsi nelle mani di un unico socio. Infine, per le sole obbligazioni sorte nel periodo in cui la S.p.A. era unipersonale era prevista la responsabilità illimitata sussidiaria (cioè subordinata all’insolvenza della società) dell’unico socio. Invece, dopo la riforma del diritto societario, la società per azioni può essere costituita con atto unilaterale (art. 2328 c.c.). In tal caso il capitale sociale deve essere interamente versato alla sottoscrizione dell’atto costituivo (art. 2342 c.c.). Inoltre, l’appartenenza di tutte le azioni ad un unico socio e il mutamento della persona dell’unico socio devono essere pubblicizzati mediante deposito presso il Registro delle imprese di una dichiarazione degli amministratori contenente le generalità dell’unico socio (art. 2362 c.c.). Infine, in caso di insolvenza della società, delle obbligazioni sorte nel periodo in cui la S.p.A. è stata unipersonale risponde illimitatamente l’unico socio solo se non sono state rispettate le regole dettate in tema di conferimenti e di pubblicità (art. 2325 c.c.). 64 5 I patti parasociali Nozione: i patti o contratti parasociali sono accordi che i soci o alcuni fra essi stipulano in qualunque momento della vita della società al fine di stabilire preventivamente come eserciteranno i diritti derivanti dal contratto sociale. Essi hanno, pertanto, efficacia meramente obbligatoria, vincolano, cioè, soltanto i soci che li hanno sottoscritti. CC Cd. sindacati di voto: sono i patti con cui i soci si accordano su come esercitare il diritto di voto nelle S.p.A. o nelle società che le controllano. Tipi di patti parasociali (art. 2341bis c.c.) CC Cd. sindacati di blocco: sono gli accordi con cui i soci pongono dei limiti al trasferimento delle azioni delle S.p.A. o delle società che le controllano. CC Cd. sindacati di influenza e controllo: sono quelli che hanno ad oggetto o come effetto l’esercizio anche congiunto di una influenza dominante sulle S.p.A. o sulle società che le controllano. Nella precedente disciplina normativa i patti parasociali non erano previsti, ma esistevano solamente nella prassi societaria. Essi hanno trovato una prima regolamentazione solo con il D.Lgs. 58/1998, limitatamente alle società quotate nei mercati regolamentati; in seguito, il D.Lgs. 6/2003 ha introdotto all’interno del capo V del libro V del titolo V del codice civile una nuova sezione IIIbis, rubricata appunto «Dei patti parasociali». Per quanto concerne la disciplina: — i patti parasociali non possono avere una validità temporale superiore a cinque anni e sono rinnovabili alla scadenza. Se è stipulata una durata maggiore, si intendono stipulati per cinque anni; — se non è previsto un limite temporale, l’aderente al patto può liberamente recedere in qualunque momento dando un preavviso di 180 giorni; — nelle società che fanno ricorso al capitale di rischio, i patti devono essere comunicati alla società e dichiarati all’apertura dell’assemblea, altrimenti le deliberazioni assunte sono annullabili. 6 Collegamenti tra società Nell’odierna realtà economica si vengono spesso a creare (specie tra società di capitali) meccanismi di collegamento finalizzati ad accentuare la posizione contrattuale di questi stessi enti sul mercato. Il collegamento può riguardare società che continuano ad operare in posizione di autonomia, ma può anche essere più intenso, fino a realizzare un vero e proprio rapporto di dipendenza tra una società ed un’altra o più altre. Il fenomeno si articola nelle seguenti essenziali figure: — — — — partecipazioni reciproche; società collegate; società controllate; gruppi di società. In relazione ad esse il legislatore interviene allo scopo di perseguire due essenziali obiettivi: — evitare il cd. «annacquamento patrimoniale» delle società coinvolte; — garantire il regolare funzionamento delle rispettive assemblee, impedendo uno svuotamento di contenuto dei titoli azionari. 65 6.1 • I rapporti di partecipazione CC L’art. 2360 c.c. vieta alla S.p.A. di costituire un’altra società ovvero di aumentarne il capitale mediante sottoscrizione reciproca di azioni, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona. Limiti generali CC A norma dell’art. 2361 c.c., l’assunzione di partecipazioni in altre imprese da parte della S.p.A. non è consentita se, per la misura e per l’oggetto della partecipazione, ne risulta sostanzialmente modificato l’oggetto sociale determinato dall’atto costitutivo. CC A norma dell’art. 5, R.D.L. 25-10-1941, n. 1148, conv. in L. 9-2-1942, n. 96, la S.p.A. non può possedere azioni di altre società per un valore superiore a quello del proprio capitale. 6.2 • Partecipazioni rilevanti e reciproche in società quotate Il D.Lgs. 58/1998 (Testo unico in materia di intermediazione finanziaria) ha dettato una nuova disciplina in tema di partecipazioni rilevanti e di partecipazioni reciproche relativamente alle società con azioni quotate nei mercati regolamentati (artt. 119-121). •Le partecipazioni nel capitale di un’emittente azioni quotate avente l’Italia come Stato membro d’origine superiore al 2% da chiunque effettuate. •Le partecipazioni superiori al 10% nel Disciplina delle partecipazioni rilevanti (art. 120 TUF, CC Sono oggetto di comumodif. da ultimo dal D.L. nicazione alla Consob 5/2009, conv. in L. 33/2009) 66 capitale di una società non quotata o in una S.r.l., anche estera, effettuate dagli emittenti azioni quotate aventi l’Italia come Stato membro d’origine. Il D.L. 5/2009, conv. in L. 33/2009, ha aggiunto all’art. 120 TUF il comma 2bis che prevede che la Consob, con provvedimento motivato da esigenze di tutela degli investitori nonché di efficienza e trasparenza del mercato del controllo societario e del mercato dei capitali, può prevedere, per un periodo di tempo limitato, soglie inferiori a quella suindicata per le società ad elevato valore corrente di mercato e ad azionariato particolarmente diffuso. CC La sanzione, in caso di omessa comunicazione, è la sospensione del diritto di voto. CC Permane il divieto di partecipazioni reciproche tra le società quotate e tra queste e le società non quotate. CC La società che ha superato i limiti del 2% e del 10% successivamente •Non può esercitare il diritto di voto inerente alle azioni o quote eccedenti. •Deve alienare le azioni entro 12 mesi. •In caso di mancata alienazione, la sospensione del diritto di voto si Disciplina delle partecipazioestende all’intera partecipazione. ni reciproche (art. 121 TUF, CC Il limite del 2% è elevato al 5%, a condizione che il superamento modif. da ultimo dal D.Lgs. del 2% da parte di entrambe le società abbia luogo a seguito di un 146/2009) accordo preventivamente autorizzato dall’assemblea delle società interessate. CC Se un soggetto detiene una partecipazione superiore al 2% del capitale di una società con azioni quotate, questa o il soggetto non possono acquisire una partecipazione superiore al 2% in una società quotata controllata dal primo: la sanzione è la sospensione dal diritto di voto. CC La disciplina delle partecipazioni reciproche non si applica quando i limiti di partecipazione indicati siano superati a seguito non solo di un’OPA, ma, a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 146/2009, anche a seguito di un’offerta pubblica di scambio (OPS), che siano dirette a conseguire almeno il 60% delle azioni ordinarie. L’art. 123bis TUF (introdotto dal D.Lgs. 229/2007 e successivamente modificato dal D.Lgs. 173/2008) prevede infine che le partecipazioni rilevanti nel capitale, dirette o indirette, ad esempio tramite strutture piramidali o di partecipazione incrociata, debbano essere specificatamente indicate nella relazione sulla gestione delle società emittenti valori mobiliari ammessi alle negoziazioni in mercati regolamentati. 6.3 • Società controllate e collegate Il controllo costituisce una particolare situazione per effetto della quale una società è potenzialmente in grado di improntare con la propria volontà l’attività economica di un’altra società. Differenze Dalle società controllate bisogna tener distinte le società collegate, cioè quelle «sulle quali un’altra società esercita un’influenza notevole» (ma non «dominante»). CC Interno (che si attua attraverso la partecipazione sociale). Tipi di controllo CC Esterno (derivante da particolari vincoli contrattuali – di finanziamento, di locazione d’azienda, di Know-how, di fornitura di merci – le cui prestazioni siano essenziali per lo svolgimento dell’attività). 67 Una società esercita il controllo su un’altra quando (art. 2359 c.c.) CC Possiede un numero di azioni o quote tali da assicurare la maggioranza dei voti richiesti per le assemblee ordinarie tenute dalla società controllata. CC Per l’entità della partecipazione posseduta, dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nelle assemblee ordinarie tenute dalla società controllata. CC In virtù di particolari vincoli contrattuali, può esercitare un’influenza dominante nella vita sociale della società controllata. CC La società controllata non può acquistare azioni o quote della società controllante se non nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio regolarmente approvato. CC Possono essere acquistate soltanto azioni interamente liberate. CC Il valore nominale delle azioni o quote acquistate non può mai eccedere la decima parte del capitale della società controllante. CC L’acquisto deve essere autorizzato dall’assemblea a norma dell’art. 2357, co. 2, c.c. Disciplina delle partecipazioni reciproche (artt. 2359bis-2359ter c.c.) CC È imposto l’obbligo di costituire una riserva indisponibile pari all’importo delle azioni acquistate iscritto all’attivo del bilancio; tale riserva dovrà essere mantenuta finché le azioni non saranno trasferite. CC La disciplina si applica anche agli acquisti fatti per tramite di società fiduciaria o interposta persona. CC Le azioni o quote acquistate in violazione dell’art. 2359bis c.c. devono essere alienate entro un anno dal loro acquisto secondo modalità determinante dall’assemblea e, in mancanza, la società controllante deve procedere senza indugio al loro annullamento ed alla corrispondente riduzione del capitale. CC Qualora ciò non avvenga, gli amministratori ed i sindaci devono chiedere che la riduzione sia disposta dal Tribunale (art. 2359ter c.c.). Tali disposizioni non si applicano, ex art. 2359quater c.c., quando le azioni della controllante sono acquistate: — a titolo gratuito; — in conseguenza di fusione, scissione o successione universale; — in occasione di esecuzione forzata per il soddisfacimento di un credito della società. 6.4 • I gruppi di società per azioni: la holding La scienza economica configura il gruppo come un’aggregazione di unità produttive, giuridicamente autonome ma collegate sul piano organizzativo, al fine di una migliore attuazione degli obiettivi perseguiti dal complesso. CC Da una direzione economica unitaria, con la quale si imprime unità di indirizzo e di azione alle diverse imprese aggregate. Il fenomeno è qualificato 68 CC Dall’autonomia formale delle imprese partecipanti, con la quale si conferisce all’organismo economico, unitariamente considerato, flessibilità strutturale e delimitazione dei rischi. CC Il gruppo non diventa un unico soggetto di diritto. Caratteristiche del gruppo CC Ogni società partecipe continua ad esistere come autonoma rispetto alle altre partecipanti ed alla stessa società capogruppo, cd. holding. Osservazioni La dottrina distingue fra: — holding cd. «impura», definendo così la società che esercita direttamente un’attività di produzione o di scambio e che, al tempo stesso, detiene il controllo di una serie di altre società; — holding cd. «pura», che non ha per oggetto l’esercizio di attività produttive o di scambio, ma si limita esclusivamente a gestire le proprie partecipazioni in altre società. In sintesi La società per azioni (S.p.A.) rappresenta il principale tipo di società di capitali e, allo stesso tempo, la forma più importante di «società» predisposta per le imprese di grandi dimensioni, che richiedono l’apporto di ingenti capitali e comportano l’assunzione di notevoli rischi. Tre sono i caratteri che contraddistinguono la S.p.A.: — la limitazione della responsabilità dei soci alla somma o al bene conferito, poiché per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio (art. 2325, 1° comma, c.c., cd. «autonomia patrimoniale perfetta»); — le quote di partecipazione dei soci sono rappresentate da azioni (art. 2346, 1° comma, c.c.); — il capitale sociale non può essere inferiore a 120.000 euro (art. 2327 c.c.). La S.p.A. necessita di un procedimento di costituzione assai più complesso di quello richiesto per le società di persone. La fase costitutiva della S.p.a. si articola in due momenti diversi: 1) stipulazione dell’atto costitutivo, con la sottoscrizione dell’intero capitale sociale ed il rispetto delle disposizioni in materia di conferimenti (artt. 2342, 2343 e 2343ter c.c.); è inoltre necessario che sussistano le autorizzazioni governative e le altre condizioni richieste dalle leggi speciali in relazione al suo particolare oggetto; 2) iscrizione dell’atto costitutivo nel registro delle imprese. La S.p.A. si costituisce per contratto o per atto unilaterale. L’atto che dà vita alla società risulta da due separati documenti: — l’atto costitutivo: nel quale si manifesta la volontà delle parti di dare vita al rapporto sociale e di eseguire i conferimenti; — lo statuto: nel quale sono consacrate le norme per l’organizzazione ed il funzionamento della società. Possono aversi due tipi di stipulazione dell’atto costitutivo: — stipulazione simultanea o istantanea: mediante comparizione delle parti innanzi al notaio per la redazione dell’atto pubblico; — stipulazione successiva o per pubblica sottoscrizione: al termine e come conclusione di una complessa fase di raccolta delle sottoscrizioni. La S.p.A. deve costituirsi per atto pubblico a pena di nullità (artt. 2328 e 2332 c.c.). Il contenuto obbligatorio dell’atto costitutivo è descritto nell’art. 2328 c.c. L’iscrizione è l’elemento con cui si completa la fatti­specie costitutiva della S.p.a. La pubblicità dell’iscrizione ha efficacia costitutiva, perché con essa la società «acquista la personalità giuridica» (art. 2331 c.c.). 69 Successivamente all’iscrizione nel registro delle imprese, la nullità della società può essere pronunciata solo nei casi tassativamente indicati dall’art. 2332 c.c., e cioè: — per mancata stipulazione dell’atto costitutivo nella forma di atto pubblico; — per illiceità dell’oggetto sociale; — per mancanza, nell’atto costitutivo o nello statuto, di ogni indicazione riguardante la denominazione sociale, o i conferimenti, o l’ammontare del capitale sottoscritto, o l’oggetto sociale. In tali casi chiunque ne abbia interesse può fare richiesta al tribunale affinché venga dichiarata la nullità della società. I contratti (o patti) parasociali sono quegli accordi che, in genere, si accompagnano alla stipulazione dell’atto costitutivo (pur rimanendo autonomi e separati rispetto ad esso), i quali hanno lo scopo di regolare il comportamento dei soci in seno alla società. Tali contratti hanno efficacia solo tra le parti; essi non possono avere durata superiore a 5 anni e si intendono stipulati per questa durata anche se le parti hanno previsto un termine maggiore. Le società non possono costituire o aumentare il capitale mediante sottoscrizione reciproca di azioni, anche per interposta persona o per il tramite di società fiduciaria (art. 2360 c.c.); ad esse, però, è consentito, nei limiti di legge (art. 2359bis c.c.), acquistare o sottoscrivere azioni o quote di altre società. Possono crearsi, in tal modo, particolari rapporti e situazioni che vanno fino alla formazione di gruppi di società, cd. holdings. - Note: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 70 16 Capitolo I soci e le azioni 1 La qualità di socio Si diventa socio per effetto dell’acquisto della proprietà di azioni della società stessa. Il titolo azionario documenta la qualità di socio e, normalmente, la quota di partecipazione. Se lo statuto ha escluso l’emissione dei titoli azionari, si applica la norma (prevista in tema di S.r.l.) secondo la quale il trasferimento dell’azione è opponibile alla società dal momento dell’iscrizione del trasferimento nel libro dei soci; per cui deve ritenersi che la qualità di socio è provata da tale iscrizione. 1.1 • Diritti ed obblighi dei soci •Ai titolari di azioni prive del diritto di voto o a voto limitato. •Al socio in mora nel versamento dei conferimenti. Diritti CC Amministrativi: diritto di partecipare all’assemblea (art. 2370, co. 1, c.c.) e diritto di voto (art. 2351, co. 1, c.c.). Tali diritti sono inibiti •Al socio amministratore nelle delibera­ zioni concernenti la sua responsabilità. •Al socio componente del consiglio di gestione nelle deliberazioni riguardanti la nomina, la revoca e la responsabilità dei consiglieri di sorveglianza. •Al socio le cui azioni siano soggette a pegno, usufrutto, sequestro (in tali casi e salva diversa convenzione, il diritto di voto spetterà rispettivamente all’usufruttuario, al creditore pignoratizio e al custode). •Diritto al dividendo (art. 2433 c.c.). •Diritto alla ripartizione del residuo attivo, CC Patrimoniali in seguito allo scioglimento della società (art. 2350 c.c.). •Diritto di opzione (art. 2441 c.c.). Obblighi CC Esecuzione dei conferimenti. CC Esecuzione di prestazioni accessorie. 1.1.1 • L’esecuzione dei conferimenti L’esecuzione dei conferimenti è l’obbligazione essenziale cui è tenuto l’azionista, obbligato al versamento degli stessi allorquando gli venga richiesto dagli amministratori. I conferimenti (art. 2342 c.c.) devono farsi normalmente in danaro, salva diversa disposizione dell’atto costitutivo. È prevista anche la possibilità di conferimenti di beni in natura e di crediti. Nella S.p.A. non possono formare oggetto dei conferimenti le prestazioni di opera o di servizi. 71 Chi conferisce beni in natura e crediti (art. 2343 c.c.): — deve presentare una relazione giurata di un esperto designato dal Tribunale, contenente la descrizione dei beni, l’attestazione che il loro valore è almeno pari a quello attribuitogli ai fini della determinazione del capitale sociale e dell’eventuale soprapprezzo e i criteri di valutazione; — gli amministratori devono, entro 180 giorni dalla iscrizione della società, controllare le valutazioni contenute nella relazione indicata e, se sussistono fondati motivi, procedono alla revisione della stima; — se risulta che il valore dei beni o dei crediti era inferiore di oltre 1/5 a quello per cui avvenne il conferimento, la società deve ridurre proporzionalmente il capitale sociale, annullando le azioni che risultano scoperte, salvo che il socio conferente versi la differenza in danaro o receda dalla società. Osservazioni Il D.Lgs. 142/2008 ha introdotto nel codice civile l’articolo 2343ter, rubricato «Conferimenti di beni in natura o crediti senza relazione di stima» con cui è venuto meno, a determinate condizioni, l’obbligo generalizzato della relazione di stima per i conferimenti di beni in natura e crediti. Tali misure di semplificazione troveranno applicazione sia nel caso di esecuzione dei conferimenti nella fase di costituzione della società, sia nel caso di esecuzione dei conferimenti a fronte di un aumento di capitale sociale. In luogo della relazione di stima, il soggetto che effettua il conferimento presenta la documentazione da cui risulta il valore del conferimento stesso e la sussistenza dei requisiti richiesti dalla nuova normativa. Tale documentazione deve essere allegata all’atto costitutivo. In caso di mancato versamento dei conferimenti (art. 2344 c.c.): — gli amministratori, dopo 15 giorni dalla pubblicazione di una diffida nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, possono promuovere l’azione per l’esecuzione del conferimento; — se non la ritengono utile, offrono le azioni agli altri soci, in proporzione della loro partecipazione, per un corrispettivo non inferiore ai conferimenti ancora dovuti; — in mancanza di offerte fanno vendere le azioni per conto e a rischio del socio moroso, a mezzo di una banca o di un intermediario autorizzato; — qualora non vi siano compratori, dichiarano decaduto il socio, trattenendo le somme riscosse, salvo il risarcimento dei maggiori danni; — le azioni invendute e non rimesse in circolazione nello stesso esercizio sociale devono essere estinte e il capitale sociale ridotto in corrispondenza. 1.1.2 • Prestazioni accessorie L’atto costitutivo può prevedere l’obbligo dei soci di effettuare prestazioni accessorie non consistenti in danaro e determinarne il contenuto, la durata, le modalità e il compenso e stabilendo particolari sanzioni per il caso di inadempimento (art. 2345 c.c.). Regole principali 72 CC Le azioni con obbligo di prestazioni accessorie sono nominative e non sono trasferibili senza il consenso degli amministratori. CC Se non è diversamente disposto dall’atto costitutivo, le prestazioni non possono essere modificate senza il consenso di tutti i soci. 1.2 • Cessazione della qualità di socio CC Volontà della società •In caso di trasferimento coattivo delle azioni del socio moroso con dichiarazione di decadenza dello stesso. CC Volontà del socio •Attraverso il trasferimento volontario delle azioni da lui possedute. Ipotesi •Attraverso il diritto di recesso. •In CC Volontà di terzi caso di espropriazione mobiliare delle azioni, su istanza dei creditori particolari del socio muniti di titolo esecutivo. 1.2.1 • Il diritto di recesso Nozione: è il potere riconosciuto al socio di sciogliersi unilateralmente dal contratto sociale con effetti ex nunc (cd. jus poenitendi). Attraverso tale istituto il legislatore tutela le minoranze controbilanciando sostanzialmente gli svantaggi che a queste potrebbero derivare dall’applicazione del principio della maggioranza. CC In qualunque momento, sia pure con un obbligo di preavviso in caso di S.p.A. a tempo indeterminato o le cui azioni siano quotate in un mercato regolamentato. •La modifica dell’oggetto sociale che comporta un cambiamento significativo dell’attività della società. CC Quando non abbia concorso all’assunzione di una deliberazione riguardante •La trasformazione della società. •Il trasferimento della sede sociale all’estero. •La revoca dello stato di liquidazione. •L’eliminazione di una o più cause di recesso. •La modifica dei criteri di determinazione del valore dell’azione in caso di recesso. Il socio ha diritto di recedere (art. 2437 c.c.) •Le modifiche statutarie riguardanti i diritti di voto o di partecipazione. CC Salvo che lo statuto disponga diversamente, quando non abbia concorso all’assunzione di una deliberazione riguardante •La proroga del termine. •I vincoli alla circolazione delle azioni. CC Nei casi stabiliti dallo statuto, nelle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio. CC Nei casi previsti in sede di disciplina dell’attività di direzione e coordinamento. 73 In sintesi Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata da spedirsi entro 15 giorni dall’iscrizione nel Registro delle imprese della delibera. Le relative azioni devono essere depositate presso la sede sociale. Il recesso non può essere esercitato o, se esercitato, è inefficace quando la società, entro 90 giorni, revoca la delibera di cui si tratta o dispone lo scioglimento della società. Il valore di liquidazione delle azioni del socio recedente è determinato dagli amministratori, sentito il parere del collegio sindacale e del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti, tenuto conto del patrimonio della società, delle sue prospettive di reddito e dell’eventuale valore di mercato delle azioni. Le azioni vengono prima offerte in opzione agli altri azionisti ed ai possessori di obbligazioni convertibili. In caso di mancato acquisto, in tutto o in parte, vengono offerte ai terzi. In caso di mancato collocamento vengono rimborsate mediante acquisto da parte della società con l’utilizzo di riserve disponibili (anche in deroga al limite di cui al terzo comma dell’art. 2357 c.c.). 2 Le azioni e gli altri strumenti finanziari partecipativi 2.1 • Le azioni L’azione rappresenta la partecipazione del socio, la posizione contrattuale che egli ha nella società e quindi il complesso dei diritti e degli obblighi in cui essa si scompone (Ferrara jr.). Normalmente, la posizione del socio nella società è incorporata nel titolo azionario, il cui possesso conferisce la legittimazione ad esercitare i relativi diritti a prescindere dalla prova, da parte del socio così legittimato, di esserne o meno il proprietario (Buonocore). Tuttavia, è possibile che lo statuto escluda l’emissione dei titoli azionari (cd. dematerializzazione dei titoli azionari) o preveda l’utilizzo di altre tecniche di legittimazione e circolazione (art. 2346 c.c.). Valore CC Nominale: se è determinato nello statuto, corrisponde ad una frazione del capitale sociale. In mancanza di indicazione, le norme che vi fanno riferimento si applicano avendo riguardo al numero delle azioni in rapporto al totale delle azioni emesse. CC Effettivo: è il valore di mercato dell’azione. CC Devono essere di eguale valore (art. 2348 c.c.). CC Sono indivisibili (art. 2347 c.c.). Se più soggetti sono titolari di un’unica azione si realizza una situazione di comproprietà indivisa e i diritti sociali sono esercitati da un rappresentante comune nominato a maggioranza (calcolata per quote) dei comproprietari. CC Sono liberamente trasferibili come titoli di credito. Caratteri CC Non sono titoli di credito in senso stretto: non attribuiscono al possessore un diritto letterale, autonomo ed astratto. •Una funzione di legittimazione: chi CC Hanno duplice funzione la possiede può esercitare i diritti di socio. •Una funzione di trasferimento: chi trasmette il documento trasferisce la qualità di socio. 74 CC La denominazione e la sede della società. CC La data dell’atto costitutivo e della sua iscrizione nel Registro delle imprese. Contenuto CC Il loro valore nominale o, se questo non è determinato, il numero complessivo delle azioni emesse e l’ammontare del capitale sociale. CC L’ammontare dei versamenti parziali, per le azioni non ancora interamente liberate. CC I diritti e gli obblighi particolari ad esse inerenti. CC La sottoscrizione di uno degli amministratori, anche mediante riproduzione meccanica della firma. Differenze La legge ammette espressamente che lo statuto possa prevedere categorie di azioni fornite di diritti diversi sia con riguardo all’incidenza delle perdite (art. 2348 c.c.), sia con riguardo al diritto di voto, con possibilità che lo stesso sia del tutto escluso o anche semplicemente limitato o sottoposto a particolari condizioni (art. 2351 c.c.). Non possono, invece, essere emesse azioni a voto plurimo. Esempi di tali categorie di azioni sono quelle emesse a favore dei prestatori di lavoro (art. 2349 c.c.) e quelle di godimento (art. 2353 c.c.). Accanto alle azioni ordinarie, che attribuiscono ai soci i normali diritti di partecipazione, si possono pertanto avere: — azioni privilegiate, che attribuiscono un diritto di priorità o una più elevata partecipazione nella distribuzione degli utili o nella restituzione del capitale al momento dello scioglimento della società. Agli azionisti privilegiati spetta, normalmente, il diritto di voto nelle assemblee. Sono vietate, invece, le cd. azioni a voto plurimo, per evitare che alcuni gruppi possano assicurarsi il controllo dell’amministrazione mediante pacchetti azionari di piccola consistenza economica (art. 2351, 4° comma c.c.); — azioni di godimento, che possono essere attribuite al possessore di azioni ordinarie, in sostituzione di esse, quando — in seguito ad una riduzione del capitale sociale — ne sia stato rimborsato il valore nominale, sul presupposto che il valore reale dell’azione ordinaria sia superiore, al momento del rimborso, al valore nominale, a causa delle riserve esistenti (art. 2353 c.c.). Negli esercizi successivi, pertanto, i possessori delle azioni di godimento hanno diritto di concorrere, nella ripartizione degli utili, con i possessori delle azioni non rimborsate soltanto dopo che a costoro sia stato preliminarmente attribuito un dividendo pari all’interesse legale. In caso di liquidazione della società, essi concorrono nella ripartizione del patrimonio sociale che residua dopo che ai titolari delle altre azioni sia stata rimborsata una somma pari al loro valore nominale. Le azioni di godimento non conferiscono — salva diversa disposizione dell’atto costitutivo — il diritto di voto; — azioni assegnate ai prestatori di lavoro, esplicitamente regolate dall’art. 2349 c.c., in base al quale: «Se lo statuto lo prevede, l’assemblea straordinaria può deliberare l’assegnazione di utili ai prestatori di lavoro dipendenti delle società o di società controllate mediante l’emissione, per un ammontare corrispondente agli utili stessi, di speciali categorie di azioni da assegnare individualmente ai prestatori di lavoro, con norme particolari riguardo alla forma, al modo di trasferimento ed ai diritti spettanti agli azionisti. Il capitale sociale deve essere aumentato in misura corrispondente». Si tratta di una previsione che mira a favorire il coinvolgimento dei prestatori di lavoro nella gestione sociale attraverso la distribuzione di una parte di utili direttamente ad essi. Ciò avviene, tuttavia, secondo una fattispecie alquanto articolata: piuttosto che essere immediatamente assegnati ai lavoratori, tali utili vengono imputati a capitale (che aumenta in misura corrispon- 75 dente) e le azioni sociali emesse a fronte dell’aumento vengono distribuite gratuitamente ed individualmente ai prestatori d’opera, i quali acquistano la qualità di soci; — azioni con prestazioni accessorie, che impongono al socio, oltre all’obbligo del conferimento, prestazioni non consistenti in danaro (di lavoro, di cose). Tali azioni devono essere necessariamente nominative, possono essere introdotte solo con l’atto costitutivo (o successivamente con deliberazione all’unanimità di tutti i soci) e non possono essere trasferite senza il consenso degli amministratori; — azioni di risparmio: tale categoria di azioni, istituita con la legge n. 216/1974 ed attualmente regolata dagli articoli 145-147 del D.Lgs. 58/1998, tutela la posizione dei piccoli risparmiatori che, con l’acquisto dei titoli, perseguono l’intento di investire i propri risparmi più che di partecipare ad un’attività economica. Sono totalmente prive del diritto di voto, ma non anche del diritto di intervenire in assemblea e di chiederne la convocazione; godono di particolari agevolazioni fiscali e sono dotate di particolari privilegi di natura patrimoniale: contenuti, modalità, condizioni e limiti di tali privilegi sono determinati nell’atto costitutivo. Gli interessi degli azionisti di risparmio sono tutelati mediante la nomina di appositi organi: l’assemblea speciale e il rappresentante comune. 2.1.2 • Le azioni a voto limitato La riforma del diritto societario ha previsto la creazione di categorie di azioni a voto limitato (art. 2351, co. 2, c.c.). CC Prive del tutto del diritto di voto. Azioni a voto limitato, in quanto CC Con diritto di voto limitato a particolari argomenti. CC Con diritto di voto subordinato al verificarsi di particolari condizioni, non meramente potestative, cioè non dipendenti dalla mera volontà della società. Le azioni senza voto, con diritto di voto limitato o con voto condizionato non possono complessivamente superare la metà del capitale sociale. 2.2 • La circolazione delle azioni La circolazione delle azioni si attua secondo le norme prescritte per i diritti di credito. Nonostante la comunicazione di principio dell’art. 2354, co. 1, c.c., le azioni della società devono essere tutte nominative, ad eccezione delle azioni di risparmio e di quelle emesse dalle Sicav. CC Le azioni al portatore (quando ammesse) si trasferiscono mediante la consegna materiale del titolo (art. 2355, co. 2, c.c.). CC Le azioni nominative si trasferiscono mediante la doppia intestazione sul titolo e sul libro dei soci; ciò può avvenire: Se sono emessi i titoli azionari Se non sono emessi i titoli azionari 76 — mediante girata (doppia intestazione differita, art. 2355, co. 3, c.c.); — mediante transfert (doppia intestazione contestuale, art. 2355, co. 4, c.c.). Il trasferimento è opponibile alla società dal momento dell’annotazione nel libro dei soci. CC Il trasferimento è opponibile alla società dal momento dell’iscrizione nel libro dei soci (art. 2355, co. 1, c.c.). La disciplina dei titoli nominativi trova applicazione anche in ipotesi di azioni dematerializzate, con la precisazione, tuttavia, che in tale evenienza la girata è sostituita dalla scritturazione sul conto cui è attribuita la stessa efficacia connessa alla prima (art. 2355, u.c., c.c.). Anche in tal caso, pertanto, il legittimo titolare della partecipazione azionaria potrà esercitare tutti i diritti sociali ad essa inerenti indipendentemente dall’iscrizione del trasferimento nel libro dei soci. 2.2.1 • Limitazioni legali e convenzionali alla circolazione delle azioni CC Le azioni, corrispondenti ai conferimenti in natura, fino al controllo della stima (art. 2343 c.c.). Non sono alienabili CC Senza il consenso degli amministratori, le azioni connesse a prestazioni accessorie (art. 2345, co. 2, c.c.). CC Senza il consenso degli amministratori, le azioni delle società fiduciarie e di revisione (art. 3, L. 23-11-1939, n. 1966). Osservazioni Secondo DI SABATO e FERRARA jr., il trasferimento delle azioni in violazione dei divieti anzidetti sarebbe colpito dalla nullità, che generalmente si connette alla violazione di norme imperative. CC Devono risultare dal titolo. Limitazioni risultanti dallo statuto CC In caso di azioni nominative e in caso di mancata emissione dei titoli azionari il trasferimento delle azioni può essere sottoposto a particolari condizioni o essere vietato per un periodo massimo di 5 anni dalla costituzione della società o dal momento in cui il divieto viene introdotto. CC Le clausole che subordinano il trasferimento delle azioni al mero gradimento di organi sociali o di altri soci sono inefficaci se non prevedono, a carico della società o degli altri soci, l’obbligo di acquisto oppure il diritto dell’alienante di recedere dalla società. CC Le clausole di prelazione prevedono che il socio, prima di alienare in tutto o in parte le sue azioni, debba offrirle agli altri soci. Limitazioni al libero trasferimento delle azioni possono risultare, poi, da patti parasociali (cd. sindacati di blocco), ossia quei patti convenuti tra i soci successivamente alla costituzione dell’ente, in base ai quali la circolazione delle azioni è limitata o addirittura totalmente impedita. 2.3 • Pegno, usufrutto e sequestro di azioni (art. 2352 c.c.) Le azioni possono essere oggetto di diritti reali limitati (pegno e usufrutto), nonché di sequestro (giudiziario o conservativo) e di esecuzione forzata (pignoramento), indipendentemente dalla circostanza che siano stati emessi, o meno, i relativi certificati. CC Il diritto di voto, salva diversa convenzione, spetta all’usufruttuario ed al creditore pignoratizio. Pegno e usufrutto CC Salvo che dal titolo o dal provvedimento del giudice risulti diversamente, gli altri diritti amministrativi spettano sia al socio sia al creditore pignoratizio o all’usufruttuario. CC Spettano al creditore pignoratizio ed all’usufruttuario gli utili (salvo patto contrario). CC Spetta al socio il diritto di recesso ed in tal caso il pegno e l’usufrutto si trasferiscono sulla somma data a rimborso delle azioni. CC Spetta al socio il diritto di opzione. 77 •In caso di pegno: il socio deve Pegno e usufrutto Sequestro CC Se sono richiesti versamenti sulle azioni versare le somme necessarie al creditore pignoratizio 3 giorni prima della scadenza, altrimenti il creditore può far vendere le azioni, trasferendo il pegno sul ricavato. •In caso di usufrutto: l’usufruttuario deve anticipare i conferimenti richiesti, ma ha diritto alla restituzione dell’equivalente (senza interessi) al termine dell’usufrutto. CC Spettano al custode il diritto di voto e gli altri diritti amministrativi. 2.4 • Gli altri strumenti finanziari partecipativi La società può emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o partecipativi, che non possono essere imputati a capitale. Si lascia all’autonomia statutaria la individuazione dei diritti spettanti ai possessori, con l’unica esclusione del diritto di voto nell’assemblea generale degli azionisti (es.: strumenti finanziari da attribuirsi ai prestatori di lavoro, art. 2349, co. 2, c.c.). L’obiettivo è quello di consentire l’acquisizione di ogni elemento utile per lo svolgimento dell’attività sociale, nel rispetto comunque del divieto comunitario di conferimento di opere e servizi. In sintesi I diritti dei soci si possono suddividere in diritti patrimoniali (diritto agli utili, diritto alla quota di liquidazione e diritto di opzione) e diritti amministrativi (diritto di intervento in assemblea, diritto di voto, diritto di impugnazione delle delibere assembleari). Gli obblighi dei soci, invece, consistono nell’esecuzione dei conferimenti e nell’esecuzione delle prestazioni accessorie. Quanto allo status di socio, esso può cessare in tre ipotesi: — per volontà della società; — per volontà del socio stesso; — per volontà di terzi. Le quote di partecipazione in una S.p.A. sono rappresentate dalle azioni, i cui caratteri essenziali consistono nell’essere di uguale valore e indivisibili. Le azioni conferiscono ai loro possessori uguali diritti: tale uguaglianza, tuttavia, deve sussistere solo all’interno di ciascuna categoria di azioni, in quanto è consentito alla società di creare categorie diverse. Pertanto, accanto alle azioni ordinarie, che attribuiscono ai soci i normali diritti di partecipazione, si possono avere categorie di azioni fornite di diritti diversi, tra le quali rientrano, ad esempio, le azioni emesse a favore dei prestatori di lavoro e quelle di godimento. La circolazione delle azioni si attua secondo le norme previste per i titoli di credito. Limiti alla circolazione delle azioni sono posti dalla legge e dall’atto costitutivo; le clausole limitative statutarie più spesso usate sono le clausole di gradimento e le clausole di prelazione. Sulla circolazione delle azioni, infine, hanno rilievo anche le offerte pubbliche, particolari procedure correlate ad operazioni di trasferimento di titoli. 78 17 Capitolo l’elemento patrimoniale e il bilancio 1 Patrimonio e capitale sociale Patrimonio sociale CC È il complesso di attività e passività della società in un dato momento. CC Varia secondo le vicende della società. Capitale sociale CC È il valore in danaro dei conferimenti degli azionisti, quale risulta dalla valutazione fatta nell’atto costitutivo. CC Per legge, non può essere inferiore a 120.000 euro. CC Può essere variato solo mediante apposite delibere. Il capitale sociale è tutelato nella sua integrità, attraverso: — la determinazione di criteri peculiari per la redazione e la valutazione delle poste di bilancio (artt. 2423 e ss. c.c.); — la specificazione delle norme sugli ammortamenti e sugli accantonamenti (artt. 2424, 2426 c.c.); — la previsione dell’obbligo di formazione (e reintegrazione) della riserva legale (art. 2430 c.c.); — le disposizioni limitative degli acquisti, da parte della società, di beni o di crediti dei promotori, fondatori, soci e amministratori (art. 2343bis c.c.); — il criterio per cui, in sede di costituzione, il valore dei conferimenti non può essere inferiore all’ammontare globale del capitale sociale (art. 2346 c.c.); — il divieto di investimento, da parte di una società controllata, del proprio capitale in azioni della società controllante o di altre società da questa controllate (2359bis c.c.); — il divieto di pagare utili non realmente conseguiti (art. 2433 c.c.). 2 I fondi di riserva Le riserve consistono in «quelle immobilizzazioni di utili che sono imposte dalla legge o dallo statuto della società o eventualmente sono volontariamente create dall’assemblea per assicurare la stabilità del capitale sociale di fronte alla oscillazione dei valori e di fronte a perdite che possono verificarsi in singoli esercizi e per dotare la società di nuovi mezzi finanziari in capitale sociale in funzione dei suoi prevedibili sviluppi» (Ferri). Differenze L’art. 2430 c.c. stabilisce che dagli utili netti annuali della S.p.A. deve essere dedotta ed accantonata una quota, in misura corrispondente almeno alla ventesima parte di essi, fino a raggiungere 1/5 del capitale sociale. Tale riserva legale ordinaria è infruttifera per i soci e non può mai essere distribuita come utile. Se è diminuita per qualsiasi ragione (ad esempio, per perdite) deve essere reintegrata mediante accantonamenti di utili annuali pari almeno al 5%. Le riserve facoltative o straordinarie possono essere costituite in aggiunta a quella legale; sono liberamente deliberate dall’assemblea e sempre disponibili. 79 A tali riserve può attingersi specialmente per aumenti gratuiti di capitale. Esse saranno distribuite ai soci all’atto della liquidazione della società. La riserva statutaria può essere eventualmente imposta dall’atto costitutivo, in aggiunta a quella legale, al solo fine di rafforzare la posizione economica della società. Non è rivolta, dunque, anche a garantire i creditori e l’assemblea, pertanto, legittimamente può deliberarne la distribuzione totale o parziale, previa modifica dello statuto. Infine, riserva occulta è quella risultante dall’espediente contabile di stimare talune attività sociali ad un valore inferiore a quello effettivo (sottovalutazione dell’attivo) ovvero di iscrivere al passivo poste correttive sproporzionate all’effettivo deperimento o agli effettivi rischi (sopravalutazione del passivo). 3 Il bilancio di esercizio 3.1 • Nozione Il bilancio di esercizio è il documento contabile, da redigersi al termine di ogni esercizio annuale, che deve rappresentare — con chiarezza ed in modo veritiero e corretto — «la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell’esercizio» (art. 2423 c.c.). CC Stato patrimoniale: contiene la descrizione e la valutazione del patrimonio della società. Elementi CC Conto economico: descrive tutte le variazioni intervenute nel patrimonio durante l’esercizio. CC Nota integrativa: il cui contenuto è rivolto sostanzialmente a dare ragione dei dati esposti nello stato patrimoniale e nel conto economico. CC Relazione degli amministratori sulla gestione sociale. Allegati CC Relazione dei sindaci (per le società dotate di collegio sindacale). CC Relazione del soggetto incaricato della revisione legale dei conti. CC Illustrare, al termine di ogni esercizio, il valore del patrimonio sociale. Funzioni CC Rappresentare la situazione finanziaria della società, cioè la quantità e qualità dell’indebitamento e delle disponibilità dell’impresa sociale. CC Indicare il risultato economico dell’esercizio, specificando gli utili conseguiti o le perdite sofferte. CC Informare i soci, i creditori sociali ed i terzi circa le vicende economiche della società. 3.2 • La formazione del bilancio d’esercizio Le fasi essenziali del procedimento di formazione del documento contabile sono le seguenti: — gli amministratori redigono il progetto di bilancio; — lo comunicano al collegio sindacale e al soggetto incaricato della revisione legale dei conti almeno 30 giorni prima del giorno in cui si terrà l’assemblea cui va sottoposto; — il collegio sindacale formula proposte ed osservazioni sul progetto di bilancio e riferisce all’assemblea sull’esercizio sociale; 80 — copia del progetto di bilancio, insieme con le relazioni degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, deve rimanere depositata nella sede sociale durante i 15 giorni che precedono l’assemblea, e fino all’approvazione, affinché i soci possano prenderne visione; — sul progetto di bilancio delibera l’assemblea ordinaria o il consiglio di sorveglianza, nelle società con sistema di amministrazione e controllo di tipo dualistico (artt. 2364 e 2364bis c.c.); — in ogni caso spetta all’assemblea ordinaria la delibera sulla distribuzione degli eventuali utili ai soci (art. 2433 c.c.); — entro 30 giorni una copia del bilancio approvato deve essere depositata presso l’Ufficio del Registro delle imprese, ovvero inoltrata a mezzo di lettera raccomandata (ora è possibile anche l’invio telematico con firma digitale); — nello stesso termine le società non quotate in un mercato regolamentato devono altresì depositare, per l’iscrizione nel Registro delle imprese, l’elenco dei soci riferito alla data di approvazione del bilancio, con l’indicazione del numero delle azioni possedute da ciascuno, nonché dei soggetti diversi dai soci che sono titolari di diritti o beneficiari di vincoli sulle azioni medesime (art. 2435 c.c.); — il soggetto incaricato della revisione legale dei conti societari deve redigere una relazione che si accompagna al bilancio di esercizio. Tale relazione consiste in un documento contenente il giudizio sul bilancio, il quale indica se questo è conforme alle norme che ne disciplinano la redazione e se rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico dell’esercizio. Il D.Lgs. 39/2010, di riforma della revisione legale dei conti, ha rivisto e ampliato la disciplina relativa alla relazione di revisione e al giudizio sul bilancio. Le principali novità riguardano: l’equiparazione della relazione del revisore tra società quotate e non; l’obbligo per il soggetto incaricato della revisione legale di conservare per 10 anni i documenti e le carte di lavoro relativi agli incarichi svolti. CC Chiarezza della redazione: consiste in una modalità dell’esposizione che consenta la comprensione del documento da parte dei destinatari (forniti di media cultura contabile). •La verità delle rappresentazioni si realizPrincipi fondamentali CC Verità e correttezza delle rappresentazioni za essenzialmente con il comportamento di buona fede del redattore del bilancio rivolto a fornire ai destinatari una informazione adeguata alla comprensione del valore rappresentato. •La correttezza delle rappresentazioni consiste nel rispetto dei principi di redazione e dei criteri di valutazione. CC Redazione in unità di euro, senza cifre decimali, ad eccezione della nota integrativa che può essere redatta in migliaia di euro (art. 2423 c.c.). CC Principio della prudenza (art. 2423bis, nn. 1, 2 e 4, c.c.). Criteri di redazione CC Principio di continuità della gestione (art. 2423 bis, n. 1, c.c.). CC Principio di competenza (art. 2423bis, n. 3, c.c.). CC Principio di valutazione separata degli elementi patrimoniali (art. 2423bis, n. 5, c.c.). CC Principio di continuità sostanziale dei bilanci (art. 2324bis, n. 6, c.c.). 81 3.3 • Stato patrimoniale CC Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti. CC Immobilizzazioni: materiali (terreni, fabbricati, impianti, macchinari ecc.), immateriali (diritti di brevetto, concessioni, marchi, licenze ecc.) e finanziarie. •Rimanenze (materie prime, prodotti finiti e merci, prodotti in corso di lavorazione, semilavorati ecc.). CC Attivo CC Attivo circolante •Crediti. •Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni. •Disponibilità liquide (cassa, assegni, depositi bancari e postali). CC Ratei e risconti, con separata indicazione del «disaggio» su prestiti. Contenuto (art. 2424 c.c.) •Capitale sociale. •Riserva da sovraprezzo delle azioni. CC Patrimonio netto •Riserve di rivalutazione. •Riserva legale. •Riserva per azioni proprie in portafoglio. •Riserve statutarie ed altre riserve, distintamente indicate. CC Passivo •Utili (perdite) portati a nuovo. •Utile (perdita) dell’esercizio. CC Fondi per rischi ed oneri. CC Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato. CC Debiti. CC Ratei e risconti, con separata indicazione dell’«aggio» su prestiti. 3.4 • Conto economico CC Valore della produzione. Voci essenziali (art. 2425 c.c.) CC Costi di produzione. CC Proventi ed oneri finanziari. CC Rettifiche di valore di attività finanziarie. CC Proventi ed oneri straordinari. 82 3.5 • Nota integrativa CC Criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio. CC Movimenti delle immobilizzazioni. CC Variazioni intervenute nelle varie poste dell’attivo e del passivo. CC Elenco descrittivo delle partecipazioni possedute in imprese controllate e collegate, sia direttamente che per tramite di società fiduciaria o per interposta persona. CC Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, con specifica indicazione della natura delle garanzie. CC Impegni non risultanti dallo stato patrimoniale. Contenuto (art. 2427 c.c.) CC Ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo categorie di attività e secondo aree geografiche, se significativa. CC Numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria. CC Ammontare dei compensi spettanti agli amministratori ed ai sindaci. CC Numero e valore nominale di ciascuna categoria di azioni della società. CC Dati dei patrimoni destinati ad uno specifico affare. CC Dati delle operazioni di locazione finanziaria con trasferimento al locatario della parte prevalente di rischi e benefici inerenti al bene oggetto della locazione stessa. Il D.Lgs. 173/2008 ha ampliato il contenuto della nota integrativa, aggiungendo in essa nuove informazioni che riguardano, in particolare, le operazioni con parti correlate e gli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale. Il legislatore ha voluto che le operazioni con parti correlate avvengano con adeguata informazione e trasparenza degli effetti che esse producono sulla situazione patrimoniale e finanziaria della società. Inoltre, in seguito all’intervento del D.Lgs. 39/2010 è previsto che nella nota integrativa (salvo che la società sia inclusa in un ambito di consolidamento e le informazioni siano contenute nella nota integrativa del relativo bilancio consolidato) deve essere indicato anche l’importo totale dei corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione legale dei conti annuali, l’importo totale del corrispettivo di competenza per i servizi di consulenza fiscale e per gli altri servizi diversi dalla revisione legale dei conti. 3.6 • La relazione degli amministratori La relazione degli amministratori deve illustrare la situazione della società e l’andamento della gestione, nel suo complesso e nei vari settori in cui essa ha operato, anche attraverso imprese controllate, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi, agli investimenti (art. 2428 c.c.). Per i bilanci relativi agli esercizi che hanno avuto inizio dal 12 aprile 2007, è intervenuto il D.Lgs. 32/2007 di modifica dell’art. 2428 c.c. Esso prevede che la relazione degli amministratori debba contenere un’analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione della società e del risultato della gestione, da redigersi coerentemente con l’entità e la complessità degli affari societari. L’analisi dovrà inoltre contenere una descrizione dei principali rischi ed incertezze cui la società è esposta e gli indicatori di risultato finanziari (e, se ritenuto opportuno, anche di quelli non finanziari) pertinenti all’attività specifica svolta dalla società, comprese le informazioni attinenti all’ambiente e al personale. Infine, si segnala che, ai sensi del D.Lgs. 195/2007, il 4° comma dell’art. 2428 c.c., che riguarda le società con azioni quotate in mercati regolamentati, è abrogato. 83 4 Bilancio in forma abbreviata L’art. 2435bis c.c., modificato da ultimo dal D.Lgs. 173/2008, stabilisce che le società possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando non abbiano emesso titoli negoziati sui mercati regolamentati e, nel primo esercizio e successivamente per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti: — totale dell’attivo dello stato patrimoniale ammontante a 4.400.000 euro; — ricavi delle vendite e delle prestazioni ammontanti a 8.800.000 euro; — n. 50 dipendenti occupati in media durante l’esercizio. Nel bilancio in forma abbreviata sono semplificati e ridotti gli schemi dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa. 5 Il bilancio consolidato Nozione: la legge prevede, nei casi in cui esistono situazioni di controllo tra due o più imprese, la redazione del cd. bilancio consolidato che è finalizzato a descrivere l’andamento composito della gestione. CC Le società per azioni, in accomandita per azioni ed a responsabilità limitata che controllano un’impresa. Soggetti obbligati CC Le società cooperative e le mutue assicuratrici che controllano una società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata. CC Gli enti pubblici che hanno per oggetto esclusivo o principale una attività commerciale (art. 2201 c.c.). CC Le società in cui un’altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria. Sono considerate società controllate CC Le società in cui un’altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria. CC Le società su cui un’altra ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un’influenza dominante, quando la legge applicabile consenta tali contratti o clausole. CC Le società in cui un’altra, in base ad accordi con altri soci, controlla da sola la maggioranza dei diritti di voto. Il D.Lgs. 173/2008 ha modificato anche il D.Lgs. 127/1991 che disciplina il bilancio consolidato. In particolare, sono stati innalzati i limiti per l’esonero dal bilancio consolidato, portati ad euro 17.500.000 per il totale degli attivi e ad euro 35.000.000 per il totale dei ricavi ed è stato ampliato il contenuto della nota integrativa. Da ultimo, il D.Lgs. 39/2010 ha previsto che anche nella nota integrativa del bilancio consolidato venga separatamente indicato l’importo del corrispettivo spettante al revisore legale o alla società di revisione dei conti consolidati per gli altri servizi di verifica, per i servizi di consulenza fiscale e per gli altri servizi diversi dalla revisione legale forniti al gruppo. Inoltre, viene espressamente stabilito che anche il bilancio consolidato deve essere assoggettato a revisione legale, demandata al soggetto incaricato della revisione legale del bilancio di esercizio della società che redige il bilancio consolidato. 84 5.1 • Struttura e contenuto del bilancio consolidato CC Viene predisposto dagli amministratori dell’impresa controllante ed è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa. CC Deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico del complesso delle imprese costituito dalla controllante e dalle controllate. CC Nella redazione del bilancio consolidato devono essere riportati gli elementi dell’attivo e del passivo, nonché i proventi e gli oneri delle imprese incluse nel consolidamento. CC Gli elementi dell’attivo e del passivo devono essere valutati con criteri uniformi ed i criteri di valutazione devono essere, di regola, quelli utilizzati nel bilancio d’esercizio dell’impresa che redige il bilancio consolidato. Disciplina CC Lo schema di redazione della nota integrativa riflette quello prescritto per il bilancio di esercizio. CC Deve essere allegata al bilancio consolidato una relazione degli amministratori che, ai sensi del D.Lgs. 32/2007, deve contenere un’analisi fedele, equilibrata ed esauriente sulla situazione complessiva delle imprese in esso incluse e sull’andamento della gestione nel suo insieme e nei vari settori, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi ed agli investimenti. CC Il bilancio consolidato e la relazione sulla gestione sono comunicati per la revisione legale con il bilancio di esercizio. CC Una copia del bilancio consolidato, con la relazione sulla gestione e la relazione di revisione resta depositata durante i 15 giorni che precedono l’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio di esercizio e finché questo sia approvato. I soci possono prenderne visione. 6 La distribuzione degli utili ai soci L’assemblea ordinaria delibera — su proposta degli amministratori — circa la distribuzione degli utili ai soci (art. 2433 c.c.). CC I dividendi sulle azioni possono essere corrisposti soltanto per utili realmente conseguiti e risultanti dal bilancio regolarmente approvato. CC È consentita la distribuzione di acconti su dividendi futuri, nel rispetto delle condizioni poste dall’art. 2433bis c.c. CC Se si verificano perdite del capitale sociale, non può farsi luogo a ripartizione di utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente. Disciplina CC Gli utili netti — una volta che ne sia accertata l’esistenza — non possono essere integralmente distribuiti ai soci. Si deve procedere preventivamente •All’accantonamento della quota di riserva legale (2430 c.c.). •All’erogazione delle partecipazioni concesse ai promotori, ai soci fondatori ed agli amministratori (2432 c.c.). •All’eventuale accantonamento per fare fronte a riserve statutarie. 85 7 La tutela dell’integrità del capitale sociale e della riserva legale CC Divieto di emettere nuove azioni (e quindi di aumentare il capitale), fino a che quelle già emesse non siano interamente liberate (art. 2438 c.c.). CC Divieto alle società di acquistare azioni proprie utilizzando il patrimonio sociale per un ammontare corrispondente al capitale sociale (art. 2357, co. 1, c.c.). CC Limiti alle società nell’acquisto di azioni proprie (art. 2357 c.c.). CC Divieto alle società di sottoscrivere azioni proprie (art. 2357quater c.c.). Divieti posti a tutela dell’integrità del capitale sociale e della riserva legale CC Divieto alle società di costituire o aumentare il capitale sociale mediante sottoscrizione reciproca, contemporanea e connessa di azioni (cd. società a catena): art. 2360 c.c. CC L’art. 2358 c.c. è stato completamente riscritto dal D.Lgs. 142/2008, per cui ora è previsto che la società può accordare prestiti e fornire garanzie per l’acquisto o la sottoscrizione di azioni proprie, ma solo ad una serie di condizioni precisamente definite dall’articolo stesso (v. infra, par. 8.3). CC Divieto alla società di distribuire ai soci le somme percepite per l’emissione di azioni ad un prezzo superiore al loro valore nominale, fino a che la riserva legale non abbia raggiunto 1/5 del capitale sociale (art. 2431 c.c.). CC In caso di diminuzione della riserva legale per perdite: obbligo di reintegrare la stessa, almeno nella misura di 1/5 del capitale sociale, prelevando almeno la ventesima parte degli utili netti annuali successivi (art. 2430, co. 2, c.c.). CC In caso di diminuzione del capitale di oltre 1/3 per perdite (art. 2446 c.c.): obbligo per gli amministratori di convocare l’assemblea a cui sottoporre un bilancio «straordinario», ossia una relazione Obblighi posti a tutela sulla situazione patrimoniale della società, allo scopo di consentire dell’integrità del capitale all’assemblea di prendere i provvedimenti opportuni (es.: riduzione sociale e della riserva legale del capitale). CC In caso di diminuzione del capitale al di sotto del minimo legale: obbligo per l’assemblea di deliberare (art. 2447 c.c.) •La trasformazione del tipo di società. •La reintegrazione del capitale. 8 Acquisto e sottoscrizione delle proprie azioni Le operazioni sociali aventi ad oggetto le proprie azioni possono mettere a repentaglio l’integrità del capitale sociale; infatti, sotto tali operazioni potrebbe celarsi un’elusione dell’obbligo del conferimento o del divieto di restituzione anticipata dello stesso, con il conseguente pregiudizio all’effettività del capitale sociale e alle aspettative dei creditori sociali. 86 8.1 • Acquisto di azioni proprie L’art. 2357 c.c. fa espresso divieto alle società di acquistare azioni proprie, se non nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio regolarmente approvato. Nei limiti anzidetti, inoltre, possono essere acquistate soltanto azioni interamente liberate. La normativa di dettaglio dispone che: — l’acquisto deve essere autorizzato dall’assemblea (art. 2357, co. 2, c.c.); — il valore nominale delle azioni proprie acquistate non può eccedere la quinta parte del capitale sociale, tenuto conto anche delle azioni possedute dalle società controllate (art. 2357, co. 3, c.c., come modif. dal D.Lgs. 142/2008 e dal D.L. 5/2009, conv. in L. 33/2009). L’art. 2357 è stato modificato dapprima dal D.Lgs. 142/2008, infatti, la limitazione al valore nominale delle azioni proprie acquistabili, fino ad un quinto del capitale sociale, viene ora circoscritta alle sole società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, mentre per le altre società non opera più tale limite. Successivamente sulla norma è intervenuto il D.L. 5/2009, conv. in L. 33/2009 che ha previsto che il valore nominale delle azioni proprie acquistate da parte delle suddette società, non può eccedere la quinta parte del capitale sociale e non più la decima parte come previsto in precedenza; — le azioni acquistate in violazione delle prescrizioni anzidette debbono essere alienate secondo modalità da determinarsi dall’assemblea, entro un anno dal loro acquisto. In mancanza, deve procedersi senza indugio al loro annullamento ed alla corrispondente riduzione del capitale (art. 2357, co. 4, c.c.). I limiti di cui sopra non si applicano quando l’acquisto di azioni proprie avvenga (art. 2357bis c.c.) CC In esecuzione di una deliberazione dell’assemblea di riduzione del capitale, da attuarsi mediante riscatto e annullamento di azioni. CC A titolo gratuito, sempre che si tratti di azioni interamente liberate. CC Per effetto di successione universale, fusione o scissione. CC In occasione di esecuzione forzata per il soddisfacimento di un credito della società, sempre che si tratti di azioni interamente liberate. 8.2 • Disciplina delle azioni proprie Qualora la società abbia proceduto all’acquisto di azioni proprie, gli amministratori possono disporre di queste soltanto previa autorizzazione dell’assemblea, che deve stabilire le relative modalità (art. 2357ter c.c.). Fino a quando tali azioni restano in proprietà della società (non sono, cioè, trasferite o annullate): — il diritto agli utili ed il diritto di opzione sono attribuiti proporzionalmente alle altre azioni; — il diritto di voto è sospeso; — deve essere costituita e mantenuta una riserva indisponibile, pari all’importo complessivo delle azioni proprie iscritto all’attivo del bilancio. 8.3 • Azioni proprie in garanzia Prima dell’intervento del D.Lgs. 142/2008, l’art. 2358 c.c. prevedeva che la società non potesse accordare prestiti o fornire garanzie per l’acquisto o la sottoscrizione delle azioni proprie. Ora, invece, è previsto che è possibile per la società accordare prestiti e fornire garanzie per l’acquisto o la sottoscrizione di azioni proprie, ad una serie di condizioni. Esse sono: — l’operazione deve essere preventivamente autorizzata dall’assemblea; — gli amministratori della società devono redigere una relazione che illustri le condizioni, le ragioni e gli obiettivi dell’operazione e che attesti che essa ha luogo a condizioni di mercato eque; 87 — l’importo complessivo dell’assistenza finanziaria prestata a terzi non può eccedere il limite degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio regolarmente approvato. Ciò comporta l’obbligo di iscrivere in bilancio una riserva indisponibile pari all’importo complessivo dell’assistenza finanziaria. 8.4 • Acquisto di azioni proprie e della società controllante in società quotate L’art. 132 del D.Lgs. 58/1998, come modificato dalla L. 62/2005 prevede che: — l’acquisto di azioni proprie avviene sulla base dei criteri indicati dagli artt. 2357 e 2357bis c.c.; — l’acquisto deve avvenire in modo da assicurare la parità di trattamento tra gli azionisti, secondo modalità stabilite dalla Consob con proprio regolamento; — tale obbligo non sussiste se le azioni sono possedute da dipendenti della stessa società emittente, della società controllata o sono da questa assegnate o da questa sottoscritte a fronte di un’attribuzione straordinaria di utili ovvero a seguito di esclusione del diritto di opzione. 8.5 • Sottoscrizione di azioni proprie (art. 2357quater c.c.) La società non può sottoscrivere azioni proprie, salvo quanto previsto dall’art. 2357ter, co. 2, c.c., riguardante l’eventualità che l’assemblea abbia autorizzato l’esercizio del diritto di opzione inerente alle azioni proprie. La violazione del divieto determina un fenomeno di conversione ex lege: l’operazione resta perfettamente valida, ma il legislatore imputa la titolarità delle azioni sottoscritte, a titolo personale, ai promotori e ai soci fondatori (oppure, nel caso in cui la sottoscrizione sia avvenuta in sede di aumento del capitale, agli amministratori): tali soggetti, quindi, si assumeranno l’obbligo di eseguire i conferimenti previsti, salvo che riescono a dimostrare di essere esenti da colpa. 9 Variazioni del capitale sociale Le variazioni del capitale possono essere in aumento o in diminuzione e si attuano mediante modificazioni dello statuto, deliberate dall’assemblea straordinaria ed iscritte nel Registro delle imprese. CC Conferimento di nuove attività da parte di soci o terzi Modalità di esecuzione dell’aumento di capitale •Aumento reale CC Trasferimento in conto capitale di riserve facoltative o statuarie CC Imputazione a capitale di fondi disponibili iscritti a bilancio e risultanti da plusvalenze dell’attivo patrimoniale dei cd. «saldi attivi risultanti da rivalutazione per conguaglio monetario» •Aumento nominale CC Competente a deliberare l’aumento di capitale è l’assemblea straordinaria, trattandosi, in realtà, di una modifica dello statuto. Aumento reale di capitale CC Lo statuto può attribuire anche agli amministratori la facoltà di aumentare (in una o più volte) il capitale, fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di 5 anni dalla data di iscrizione della società nel Registro delle imprese (art. 2443 c.c.). CC L’aumento di capitale può essere deliberato solo se le azioni precedentemente sottoscritte siano state interamente liberate (con integrale versamento dei relativi conferimenti). 88 Osservazioni Le misure di semplificazione introdotte dal D.Lgs. 142/2008 trovano applicazione sia nel caso di esecuzione dei conferimenti (di beni in natura e crediti) nella fase di costituzione della società, sia nel caso di esecuzione dei conferimenti a fronte di un aumento di capitale. Il decreto, infatti, ha introdotto nel codice civile l’art. 2440bis, rubricato «Aumento di capitale delegato mediante conferimenti di beni in natura e di crediti senza relazione di stima» che prevede, nel caso di aumento di capitale delegato agli amministratori con conferimento di beni in natura, che gli stessi depositino per l’iscrizione nel registro delle imprese, in allegato al verbale della deliberazione di aumento del capitale, una dichiarazione da cui risulti il valore attribuito ai conferimenti e la sussistenza delle condizioni indicate all’art. 2343ter. In tal caso, la minoranza degli azionisti (almeno il 5% del capitale sociale) può chiedere, a spese della società, la valutazione sui beni e crediti conferiti ai fini dell’aumento di capitale da parte di un esperto designato dal tribunale. A ciascun socio spetta sulle azioni di nuova emissione il cd. diritto di opzione, cioè il diritto di sottoscrivere tali azioni di nuova emissione a preferenza di soggetti estranei alla società, in proporzione alla quota già posseduta. CC È un diritto potestativo di contenuto patrimoniale. CC Assicura al socio la possibilità di conservare la sua posizione nella società. CC Garantisce al socio la conservazione delle plusvalenze patrimoniali attive accumulate nel corso della gestione. CC Spetta agli azionisti, anche privilegiati e senza voto, e agli eventuali possessori di obbligazioni convertibili. CC Ha ad oggetto sia azioni che obbligazioni convertibili di nuova emissione. Diritto di opzione CC Deve essere esercitato nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione dell’offerta nel Registro delle imprese; in caso di società quotate il termine è di 15 giorni (art. 134 D.Lgs. 58/1998). •Se l’aumento di capitale avviene con conferimenti in natura. •Con delibera dell’assemblea straordinaria CC Può essere escluso o limitato limitatamente ad 1/4 delle azioni di nuova emissione se offerte in sottoscrizione ai dipendenti della società (art. 2441, co. 8, c.c.) o ai dipendenti di società controllanti o controllate. •Se l’interesse della società lo esige e la deliberazione è approvata con la maggioranza richiesta per le assemblee straordinarie. Riduzione del capitale: consiste nel portare lo stesso ad una cifra inferiore, osservando il limite legale. La deliberazione di riduzione del capitale può eseguirsi solo dopo 90 giorni dalla data della sua iscrizione, purché nessun creditore abbia fatto opposizione. 89 CC Perdite, in tal caso la riduzione è obbligatoria in alcune ipotesi (perdite oltre 1/3 del capitale sociale); mentre è facoltativa in caso di perdite inferiori. CC Morosità di azionisti, se le loro azioni rimangono invendute o si annullano (art. 2344 c.c.). Cause CC Recesso di azionisti. CC Inferiorità del valore dei beni conferiti in natura di oltre 1/5 rispetto al valore per cui avvenne il conferimento (art. 2343, co. 4, c.c.). CC Rimborso di parte dei conferimenti ai soci, o liberazione dall’obbligo di eseguirli. Modalità di esecuzione CC Acquisto di azioni proprie e successivo annullamento. CC Sorteggio di azioni (per l’ammontare della riduzione) e rimborso alla pari ai portatori (in genere ai soci sorteggiati e rimborsati si distribuiscono «azioni di godimento»). 10 Le obbligazioni Nozione: possono definirsi «titoli di credito a reddito fisso emessi in massa, nominativi o al portatore, i quali incorporano un diritto di credito, nei confronti della società emittente, al pagamento di una determinata somma ad una determinata scadenza, ed al pagamento di interessi ad un saggio percentuale su detta somma» (Graziani). Le obbligazioni sono debiti pecuniari che la società assume verso terzi dai quali ha ricevuto un prestito; il prestante, pertanto, ha un diritto di credito alla restituzione della somma mutuata ed alla percezione degli interessi pattuiti e non assume la qualità di socio. Natura giuridica: le obbligazioni sono titoli di credito, nominativi o al portatore, emessi in massa (cioè in serie), i quali incorporano un diritto di credito. CC Autonomia: ogni possessore di obbligazioni ha verso la società un di-ritto autonomo rispetto a quello del primo acquirente e dei precedenti possessori. Caratteri CC Letteralità: la lettera del titolo è decisiva per tutto quanto riguarda il contenuto, i limiti, le modalità del diritto. CC Astrattezza: l’assunzione, da parte della società, del debito obbligazionario può avvenire per qualsiasi causa, onde l’obbligazione è un atto astratto, giuridicamente distinto dal rapporto fondamentale per il quale ha luogo. CC Obbligazioni di partecipazione: la misura dell’interesse degli obbli-gazionisti è integrata da una certa partecipazione agli utili distribuiti agli azionisti. Tipi CC Obbligazioni parametrate: assicurano agli obbligazionisti un interesse ed un rimborso commisurato al prezzo di eventuali merci prodotte dall’attività economica esercitata dalla società. CC Obbligazioni con diritto di opzione su azioni warrant: l’obbligazionista, pur rimanendo tale, ha diritto di opzione su azioni della stessa o di altra società. CC Obbligazioni convertibili in azioni: l’obbligazionista può convertire, entro un certo limite di tempo, le sue obbligazioni in azioni. 90 Differenze Le azioni costituiscono parte del capitale sociale, che sarà distribuito ai soci allo scioglimento della società. Attribuiscono ai loro possessori la qualità di socio. Le obbligazioni, invece, rappresentano debiti pecuniari che la società assume verso terzi, dai quali ha ricevuto somme di danaro. Attribuiscono ai loro possessori la qualità di creditori della società. Inoltre, danno diritto ad un interesse periodico fisso, che è indipendente dai risultati dell’esercizio sociale. Infine, non attribuiscono il diritto di partecipare alla gestione sociale e devono essere integralmente soddisfatte prima che si proceda a qualsiasi ripartizione del capitale fra i soci. 10.1 • Le obbligazioni convertibili in azioni Nozione: possono considerarsi figure intermedie fra le obbligazioni e le azioni. Esse svolgono la funzione di raccogliere danaro presso quanti non si sentirebbero allettati da un puro e semplice investimento obbligazionario, ma, tuttavia, temono i rischi di un investimento azionario. Differenze Differiscono dalle comuni obbligazioni in quanto conferiscono, in via alternativa, il diritto al rimborso, con i relativi interessi, del capitale prestato alla società oppure il diritto di sottoscrivere azioni e di diventare perciò solo socio. Il rapporto sottostante all’obbligazione convertibile è dunque duplice: — un mutuo dell’obbligazionista alla società; — un patto di opzione, avente per oggetto la novazione del rapporto di mutuo in rapporto di società. •La deliberazione di emissione, che CC L’emissione di obbligazioni convertibili richiede due de­liberazioni deve determinare il rapporto di cambio con le azioni e le modalità della conversione. •La deliberazione contestuale di aumento del capitale sociale, per un ammontare corrispondente al valore nominale delle obbligazioni convertibili. CC Non si possono emettere obbligazioni convertibili se il capitale sociale non sia stato interamente versato. Principi regolatori (art. 2420bis c.c.) CC Le obbligazioni convertibili di nuova emissione devono essere offerte in opzione agli azionisti già esistenti e ai possessori di obbligazioni convertibili precedentemente emesse. CC Se, durante il periodo della conversione, la società aumenta il capitale sociale con emissione di nuove azioni, agli obbligazionisti spetta, in concorso con i soci, il diritto di opzione sulla base del rapporto di cambio. CC Fino a quando non siano scaduti i termini fissati per la conversione, la società non può deliberare né la riduzione del capitale esuberante, né la modificazione delle disposizioni dell’atto costitutivo concernenti la ripartizione degli utili, salvo che ai possessori delle obbligazioni convertibili sia concessa la facoltà di esercitare il diritto di conversione nel termine di 30 giorni. 91 10.2 • La disciplina del prestito obbligazionario CC Le obbligazioni non possono essere emesse per somma eccedente il doppio del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili secondo l’ultimo bilancio approvato (art. 2412 c.c.). Condizioni per l’emissione CC L’emissione di obbligazioni deve essere deliberata dagli amministratori (art. 2410 c.c.); quella di obbligazioni convertibili dall’assemblea straordinaria (art. 2420bis c.c.), ma è consentito che lo statuto deleghi tale facoltà agli amministratori fino ad un ammontare predefinito e per un periodo massimo di 5 anni dall’iscrizione della società nel Registro delle imprese (art. 2420ter c.c.). CC La denominazione, l’oggetto e la sede della società, con l’indicazione dell’Ufficio del Registro delle imprese presso il quale la società è iscritta. CC Il capitale sociale e le riserve esistenti al momento dell’emissione. Contenuto (art. 2414 c.c.) CC La data della deliberazione di emissione e della sua iscrizione nel Registro. CC L’ammontare complessivo delle obbligazioni emesse, il valore nominale di ciascuna, i diritti attribuiti, il rendimento o i criteri per la sua determinazione e le modalità di pagamento e di rimborso. CC Le garanzie da cui è assistita. CC La data del rimborso del prestito e gli estremi dell’eventuale prospetto informativo. CC La società che ha emesso obbligazioni non può ridurre volontariamente il capitale sociale se, rispetto all’ammontare delle obbligazioni ancora in circolazione, il limite previsto per l’emissione delle obbligazioni stesse non risulta rispettato (art. 2413 c.c.). Conseguenze della emissione 92 CC In caso di riduzione obbligatoria del capitale sociale o di diminuzione delle riserve per effetto di perdite, la società che ha emesso obbligazioni non può procedere alla distribuzione di utili fino a quando l’ammontare del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili non eguagli la metà dell’ammontare delle obbligazioni ancora in circolazione (art. 2413, co. 2, c.c.). 10.3 • L’organizzazione degli obbligazionisti •Sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune. •Sulle modificazioni delle condizioni del Assemblea degli obbli­gazionisti; tale organo delibera in particolare (art. 2415 c.c.) prestito. •Sulla proposta di concordato preventivo e fallimentare. •Sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela degli interessi comuni e sul relativo rendiconto. •Sugli altri oggetti di interesse comune degli obbligazionisti. Organi •Dare esecuzione alle deliberazioni dell’assemblea. •Rappresentare Rappresentante comune degli obbligazionisti, al qua­le spetta (art. 2418 c.c.) gli obbligazionisti in giudizio. •Rappresentare gli obbligazionisti nelle procedure concorsuali della società. •Assistere alle operazioni di sorteggio delle obbligazioni ed all’assemblea dei soci. •Tutelare gli interessi comuni degli obbligazionisti nei rapporti con la società. In sintesi Le obbligazioni sono debiti pecuniari che la società assume verso terzi dai quali ha ricevuto un prestito; colui che presta, pertanto, ha un diritto di credito alla restituzione della somma mutuata ed alla percezione degli interessi pattuiti e non assume la qualità di socio. Le obbligazioni possono essere nominative o al portatore. Per quanto riguarda l’organizzazione degli obbligazionisti ad essa provvedono due organi: l’assemblea degli obbligazionisti ed il rappresentante comune degli obbligazionisti. Le obbligazioni convertibili in azioni, infine, possono considerarsi figure intermedie fra le obbligazioni e le azioni. Esse svolgono la funzione di raccogliere danaro presso quanti non si sentirebbero allettati da un puro e semplice investimento obbligazionario, ma, tuttavia, temono i rischi di un investimento azionario. 93 - Note: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 18 Capitolo l’assemblea dei soci 1 Generalità 1.1 • Nozione L’assemblea è organo collegiale della S.p.A. e rappresenta la riunione dei soci, che avviene nei modi previsti dalla legge. A tale organo sono attribuiti cospicui e determinanti poteri deliberativi, che comunque variano in relazione al modello di amministrazione e controllo adottato. 1.2 • Tipi di assemblea In base alla composizione CC Assemblea generale: alla quale intervengono tutti i soci. CC Assemblee speciali: a cui intervengono particolari categorie di azionisti per deliberare su argomenti di loro interesse. •Approva il bilancio annuale e delibera sulla eventuale distribuzione degli utili. •Provvede alla nomina degli altri organi sociali, alla sostituzione dei loro membri, alla loro eventuale revoca. Distinzioni b a s e CC Assemblea orCC I n dinaria nelle all’oggetto società prive della delibedel consiglio di razione sorveglianza (art. 2364 c.c.) •Determina il compenso di amministratori e sindaci, se non è stabilito dallo statuto. •Delibera sull’eventuale esercizio dell’azione di responsabilità nei confronti di amministratori e sindaci. •Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla sua competenza e sulle autorizzazioni eventualmente richieste dallo statuto per il compimento di atti degli amministratori (ferma la responsabilità di questi). 95 •Provvede alla nomina e all’eventuale revoca dei consiglieri di sorveglianza, ne determina il compenso e delibera sulla loro responsabilità. Distinzioni CC Assemblea ordinaria nelle società dotate di consiglio di sorveglianza (art. 2364bis c.c.) In base all’oggetto della deliberazione •Provvede alla nomina del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti. •Delibera sulla distribuzione degli utili. •Delibera sulle modificazioni dello statuto, se tale competenza per specifiche modifiche non è attribuita ad altri organi sociali (art. 2365, co. 2, c.c.) •Delibera sull’emissione di obbligazioCC Assemblea straordinaria (art. 2365 c.c.) ni convertibili in azioni (art. 2420bis c.c.). •Delibera sulla nomina e sui poteri dei liquidatori. •Delibera su ogni altra materia espressamente attribuitagli dalla legge. 2 Convocazione A norma dell’art. 2366 c.c., come modificato dal D.Lgs. 27/2010, salvo quanto previsto dalle leggi speciali per le società, diverse dalle società cooperative, che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, la convocazione è demandata agli amministratori o al consiglio di gestione (nel sistema dualistico) nei casi previsti dalla legge. Tuttavia, in determinate ipotesi esiste un preciso obbligo di convocazione. •Almeno una volta l’anno per l’approvazione annuale del bilancio e la delibera sull’eventuale distribuzione degli utili. •Per sostituire gli amministratori mancanti, se viene meno la maggioranza o se lo statuto prevede che la cessazione di alcuni amministratori faccia cadere l’intero consiglio (art. 2386, co. 2 e 4, c.c.). CC Per gli amministratori Convocazione o il consiglio obbligatoria di gestione •Per l’integrazione del collegio sindacale (art. 2401 c.c.). •Se il capitale sociale è diminuito di oltre 1/3 per gli opportuni provvedimenti (art. 2446, co. 1, c.c.). •Se l’attivo patrimoniale è sceso al di sotto del limite legale minimo consentito, per deliberare la reintegrazione del capitale o la trasformazione della società (art. 2447 c.c.). •Quando la società ha conseguito l’oggetto sociale o lo stesso è divenuto impossibile: in tal caso, se l’assemblea non delibera le opportune modifiche statutarie, si procederà allo scioglimento della società (art. 2484, n. 2, c.c.). •Nei casi in cui sia stata accertata una causa di scioglimento della società, per la nomina dei liquidatori e le ulteriori decisioni in tema di liquidazione, salvo che lo statuto non disponga diversamente (art. 2487 c.c.). 96 CC Per gli amministratori o il consiglio di gestione •Nei casi in cui, nel procedimento di liquidazione delle azioni del socio recedente, la società non possa procedere all’acquisto per mancanza di utili e riserve disponibili: l’assemblea dovrà deliberare la riduzione del capitale sociale ovvero lo scioglimento della società (art. 2437quater c.c.). •Se lo chiedono tanti soci che rappresentino almeno il ventesimo del capitale sociale nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e il decimo del capitale sociale nelle altre, o la minore percentuale prevista dallo statuto (art. 2367 c.c., modif. dal D.Lgs. 27/2010). Convocazione obbligatoria CC Per i sindaci o il consiglio di sorveglianza •In caso di omissione o ingiustificato ritardo delle convocazioni obbligatorie da parte degli amministratori o del consiglio di gestione (art. 2406 c.c.). •In caso di gravi irregolarità degli amministratori (eventualmente rilevate su denunzia dei soci ai sensi dell’art. 2408 c.c.) che comportano urgente necessità di provvedere (art. 2406 c.c.). •Se vengano a mancare tutti gli amministratori, per la sostituzione di essi (art. 2386 c.c.). •Se Convocazione CC Per il Tribunale obbligatoria tanti soci che rappresentino almeno un ventesimo del capitale sociale nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e il decimo del capitale sociale nelle altre (o la minore percentuale prevista dallo statuto) abbiano chiesto la convocazione e nessuno vi abbia provveduto (art. 2367 c.c.). •Nei casi di omessa convocazione da parte degli amministratori per la nomina dei liquidatori e le altre delibere concernenti la liquidazione, su istanza di singoli soci o amministratori ovvero dei sindaci (art. 2487, co. 2, c.c.). Il Tribunale, inoltre, nell’ambito dell’attività di ispezione su denunzia di gravi irregolarità da parte dei soci, se accerta che le violazioni denunziate sussistono, può convocare l’assemblea per le necessarie deliberazioni (es.: nomina di amministratori e sindaci di adeguata professionalità). CC L’avviso di convocazione deve contenere •L’indicazione del giorno, del luogo e dell’ora dell’adunanza. •L’«ordine del giorno», ossia l’elenco sintetico, ma chiaro e preciso, delle materie da trattare. Formalità della conC C L’avviso deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica vocazione (art. 2366 o in un quotidiano indicato nello statuto almeno 15 giorni prima di quello c.c., modif. dal D.Lgs. fissato per l’assemblea. 27/2010) CC Nelle società con azioni quotate, a seguito dell’intervento del D.Lgs. 27/2010 è previsto che l’assemblea è convocata mediante pubblicazione del relativo avviso sul sito internet della società, nonché con altre modalità determinate dalla Consob con regolamento. 97 CC È l’assemblea riunitasi anche senza preventivo avviso e regolare convocazione. Assemblea totalitaria (art. 2366 u.c., c.c.) CC È valida purché sia rappresentato l’intero capitale sociale e partecipi la maggioranza dei componenti gli organi di amministrazione e controllo (le deliberazioni assunte dovranno essere tempestivamente comunicate ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti). CC Ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali dichiari di non ritenersi sufficientemente informato. 3 Costituzione dell’assemblea: intervento, votazione, rappresentanza 3.1 • Quorum costitutivi e deliberativi Ai fini della regolare costituzione dell’assemblea e della validità delle relative deliberazioni, sono necessari determinati quorum. Differenze Quorum costitutivo: è l’aliquota di capitale sociale che deve essere rappresentato in assemblea perché questa possa ritenersi validamente costituita. Se i soci partecipanti all’assemblea non rappresentano complessivamente la parte di capitale richiesta per la regolare costituzione dell’assemblea, questa, salvo che nell’avviso fosse fissato anche il giorno per la seconda convocazione (che non può essere lo stesso fissato per la prima), deve essere convocata nuovamente entro 30 giorni dalla data della prima, con avviso da pubblicarsi almeno otto giorni prima di quello fissato per l’assemblea (art. 2369 c.c.). Quorum deliberativo: è la percentuale di voti favorevoli che la delibera assembleare deve ottenere per ritenersi approvata; il calcolo della percentuale può essere riferito al capitale sociale rappresentato in assemblea (es.: l’assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta del capitale presente in aula) o all’intero capitale della società (es.: l’assemblea straordinaria in prima convocazione delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale). •quorum costitutivo: quando è rappresentata almeno 1/2 del capitale sociale. •quorum deliberativo: maggioranCC Prima convocazione Per l’assemblea ordinaria i quorum variano nel seguente modo za assoluta delle azioni con diritto di voto intervenute in assemblea (numero di voti superiore alla metà), salvo diversa volontà dell’atto costitutivo. •non CC Seconda convocazione è richiesto un quorum costitutivo, per cui può deliberare qualunque sia la quota di capitale intervenuto. •quorum deliberativo: maggioranza assoluta delle azioni intervenute. 98 •non CC Prima convocazione è richiesto un quorum costitutivo, ma si ricava indirettamente dal quorum deliberativo, essendo questo rappresentato da quote dell’intero capitale con diritto di voto (e non dal solo capitale intervenuto). •quorum deliberativo: voto favorevole di più della metà del capitale sociale, salva diversa disposizione dell’atto costitutivo. Quanto all’assemblea straordinaria CC Seconda convocazione •quorum costitutivo: quando è rappresentato oltre 1/3 del capitale sociale. •quorum deliberativo: voto favorevole di almeno 2/3 del capitale rappresentato in assemblea. Resta ferma, peraltro, la possibilità di prevedere, per disposto statutario, maggioranze più elevate, ad esclusione delle delibere di approvazione del bilancio e di nomina e revoca delle cariche sociali. In deroga alla regola generale, anche in seconda convocazione è richiesto il voto favorevole di più di 1/3 del capitale sociale per le deliberazioni concernenti: 1) il cambiamento dell’oggetto sociale; 2) la trasformazione della società; 3) lo scioglimento anticipato dell’ente; 4) la proroga della società; 5) la revoca dello stato di liquidazione; 6) il trasferimento della sede sociale all’estero; 7) la emissione delle azioni di cui al secondo comma dell’art. 2351. 3.2 • Intervento e rappresentanza L’art. 2370 c.c., come modificato dal D.Lgs. 27/2010, prevede espressamente che «possono intervenire in assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto». Legittimati, inoltre, ad intervenire in assemblea sono gli amministratori ed i sindaci. A norma dell’art. 2372 c.c., come modif. dal D.Lgs. 27/2010, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare nell’assemblea salvo che, nelle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e nelle società cooperative, lo statuto disponga diversamente. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto ed i relativi documenti devono essere conservati dalla società. Nelle società con azioni quotate, il D.Lgs. 27/2010, per facilitare la partecipazione alle assemblee, ha modificato la disciplina della rappresentanza ed ha semplificato quella della sollecitazione delle deleghe. Le principali novità sono le seguenti: — è stato abrogato il divieto che finora ha impedito agli amministratori e agli organi di controllo della società di rappresentare i soci in assemblea. Questi, infatti, lo potranno fare, ma rendendo espliciti i loro conflitti di interesse e purchè vi siano specifiche istruzioni di voto per ciascuna delibera in relazione alla quale il rappresentante dovrà votare per conto del socio; — è stato abolito il divieto per il delegato di farsi portatore di un numero di deleghe superiore a determinate soglie minime fissate in relazione al capitale sociale; — colui al quale spetta il diritto di voto può indicare un unico rappresentante per ciascuna assemblea, ma può anche delegare un rappresentante diverso per ciascuno dei conti allo stesso intestati; — le società con azioni quotate, salvo che lo statuto disponga diversamente, designano per ciascuna assemblea un soggetto al quale i soci possono conferire, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedentre la data fissata per l’assemblea in prima o unica convocazione, una delega con istruzione di voto su tutte o alcune delle proposte all’ordine del giorno. Lo statuto, inoltre, può consentire l’intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica. 99 3.3 • Discussione e votazione Se l’assemblea è regolarmente costituita, si procede a discutere l’ordine del giorno. I soci intervenuti che riuniscono 1/3 del capitale rappresentato nell’assemblea, se dichiarano di non essere sufficientemente informati sugli oggetti posti in deliberazione, possono chiedere il rinvio dell’adunanza a non oltre 5 giorni (art. 2374 c.c.). Dopo la discussione si passa alla votazione, che può avvenire con qualunque sistema (alzata di mano, appello nominale etc.) anche per corrispondenza, se lo statuto lo prevede. La deliberazione approvata con il voto determinante di coloro che abbiano, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello della società è impugnabile qualora possa recarle un danno. I risultati della votazione sono proclamati dal presidente. Le deliberazioni assembleari sono immediatamente efficaci ed eseguibili; sono previsti, però, casi di deliberazioni la cui efficacia è subordinata al verificarsi di determinate condizioni: — le deliberazioni che pregiudicano i diritti di una categoria di azioni o di strumenti finanziari che conferiscono diritti amministrativi: debbono essere approvate anche dall’assemblea speciale dei soci della categoria interessata (art. 2376 c.c.); — le deliberazioni di riduzione del capitale sociale: possono essere eseguite soltanto dopo 90 giorni dall’iscrizione nel Registro delle imprese, purché entro questo termine nessun creditore sociale anteriore all’iscrizione abbia fatto opposizione; — le deliberazioni di revoca dei sindaci e dei membri del consiglio di sorveglianza: devono essere approvate con decreto del Tribunale, sentito l’interessato (art. 2400 c.c.); — le deliberazioni di revoca dello stato di liquidazione: hanno effetto solo dopo 60 giorni dall’iscrizione nel Registro delle imprese (purché entro tale temine i creditori anteriori all’iscrizione non abbiano fatto opposizione), salvo che consti il consenso dei creditori della società o il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso; — le deliberazioni di trasformazione: hanno effetto dall’ultimo degli adempimenti pubblicitari per la stessa previsti (art. 2500 c.c.), salvo il caso di trasformazione eterogenea, la cui deliberazione ha effetto dopo 60 giorni (durante il quale temine i creditori possono fare opposizione) salvo che consti il consenso dei creditori o il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso (art. 2500novies c.c.); — le deliberazioni di fusione e di scissione: possono essere attuate solo dopo 60 giorni dalla iscrizione nell’ufficio del Registro delle imprese (art. 2503 c.c.). 4 Invalidità delle delibere e loro impugnativa 4.1 • Annullamento delle delibere assembleari CC Non conformità alla legge (art. 2377 c.c.). CC Non conformità allo statuto (art. 2377 c.c.). •Per Cause CC Per espressa previsione di legge le deliberazioni non possono essere annullate (art. 2377 c.c.) la partecipazione di non legittimati, se questa non è stata determinante per il raggiungimento del quorum costitutivo. •Per l’invalidità o l’errato conteggio di singoli voti non determinanti il quorum deliberativo. •Per l’incompletezza o l’inesattezza del verbale, purché siano certi il contenuto, gli effetti e la validità della deliberazione. CC Voto determinante di soci in conflitto di interessi con la società, qualora la deliberazione possa recarle danno (art. 2373 c.c.). CC Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio: voto determinante dei possessori delle azioni cui si riferisce un patto parasociale non dichiarato all’apertura dell’assemblea (art. 2341ter c.c.). 100 CC Gli amministratori, il consiglio di sorveglianza e il collegio sindacale. Soggetti legittimati all’impugnazione CC I soci assenti, dissenzienti od astenuti, che posseggano, anche congiuntamente, tante azioni con diritto di voto nella deliberazione di cui si tratta da rappresentare il 5 per cento del capitale sociale o l’1 per mille nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio (tale percentuale deve esistere al momento dell’impugnazione e durante tutto il procedimento). I soci che non rappresentano una parte di capitale sociale sufficiente e quelli che, in quanto privi di voto, non sono legittimati a proporre l’impugnativa hanno diritto al risarcimento del danno loro cagionato dalla non conformità della deliberazione alla legge o allo statuto. CC L’impugnazione o la domanda di risarcimento del danno devono essere proposte nel termine di 90 giorni dalla data della deliberazione o dall’iscrizione o deposito presso l’ufficio del registro delle imprese, se soggetta a tali adempimenti. CC L’impugnazione è proposta con atto di citazione davanti al Tribunale del luogo dove la società ha sede. CC Il Tribunale, sentiti gli amministratori ed i sindaci, valuta l’opportunità di sospendere la delibera comparando il pregiudizio che subirebbe il ricorrente dalla esecuzione e quello che subirebbe la società dalla sospensione. Procedimento di impugnazione e conseguenze (art. CC Tutte le impugnazioni relative alla medesima deliberazione, anche se proposte separatamente, devono essere trattate insieme e 2378 c.c.) decise con unica sentenza. CC L’annullamento della deliberazione non può aver luogo, se la deliberazione impugnata è sostituita con altra presa in conformità della legge e dello statuto. Restano salvi i diritti acquisiti dai terzi sulla base della deliberazione sostituita. CC L’annullamento della deliberazione ha effetto rispetto a tutti i soci ed obbliga gli amministratori, il consiglio di sorveglianza e il consiglio di gestione a prendere i conseguenti provvedimenti. Sono salvi i diritti acquistati dai terzi in buona fede in base ad atti di esecuzione della deliberazione. 4.2 • Nullità delle delibere assembleari CC La nullità della deliberazione non può essere dichiarata, se la stessa viene sostituita con altra presa in conformità della legge e dello statuto. Restano salvi i diritti acquisiti dai terzi sulla base della deliberazione sostituita. Principi regolatori CC La declaratoria della nullità della deliberazione ha effetto nei confronti di tutti i soci ed obbliga gli amministratori, il consiglio di sorveglianza e il consiglio di gestione a prendere i conseguenti provvedimenti. Sono salvi i diritti acquistati dai terzi in buona fede in base ad atti di esecuzione della deliberazione. 101 CC Mancata convocazione dell’assemblea •Non ricorre nel caso d’irregolarità dell’avviso proveniente dall’organo di amministrazione o di controllo della società ed idoneo ad avvertire tempestivamente della convocazione e della data dell’assemblea chi ha il diritto di intervenire. •Il successivo assenso allo svolgimento dell’assemblea da parte di chi è legittimato all’impugnazione sana la nullità (art. 2379bis c.c.). Cause (art. 2379 c.c.) CC Mancanza del verbale •Non ricorre se il verbale contiene la data della deliberazione e il suo oggetto ed è sottoscritto dal presidente dell’assemblea o del consiglio d’amministrazione o del consiglio di sorveglianza e dal segretario o dal notaio. •L’invalidità viene sanata dalla verbalizzazione eseguita prima dell’assemblea successiva. Sono salvi i diritti dei terzi che in buona fede ignoravano la deliberazione (art. 2379bis c.c.). CC Impossibilità o illiceità dell’oggetto. CC Modifiche dell’oggetto sociale con previsione di attività illecite o impossibili. Tali deliberazioni sono impugnabili senza limiti di tempo. CC Chiunque vi abbia interesse. Legittimazione (art. 2379 c.c.) CC L’invalidità può essere rilevata d’ufficio. CC Per impugnare la deliberazione di approvazione del bilancio su cui il revisore non ha formulato rilievi: almeno il 5% del capitale sociale (art. 2434bis c.c.). CC L’impugnazione deve essere proposta entro 3 anni dalla iscrizione o deposito nel Registro delle imprese, se la deliberazione vi è soggetta, o, se non vi è soggetta, dalla trascrizione nel libro delle adunanze dell’assemblea (art. 2379 c.c.). Limiti temporali 102 CC Le deliberazioni che comportano modifiche dell’oggetto sociale prevedendo attività illecite o impossibili sono impugnabili senza limiti di tempo (art. 2379 c.c.). CC Le deliberazioni concernenti l’aumento di capitale, la riduzione volontaria del capitale o l’emissione di obbligazioni devono essere impugnate entro 180 giorni dall’iscrizione della deliberazione nel Registro delle imprese o, nel caso di mancata convocazione, entro 90 giorni dall’approvazione del bilancio dell’esercizio nel corso del quale la deliberazione è stata anche parzialmente eseguita (art. 2379ter c.c.). Limiti temporali CC Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio non può essere pronunciata l’invalidità della deliberazione di aumento del capitale dopo che sia stata iscritta nel Registro delle imprese l’attestazione che l’aumento è stato anche parzialmente eseguito, e l’invalidità della deliberazione di riduzione volontaria del capitale o della deliberazione di emissione delle obbligazioni dopo che la deliberazione sia stata anche parzialmente eseguita (art. 2379ter c.c.). CC Le deliberazioni di approvazione del bilancio non possono essere impugnate dopo che è avvenuta l’approvazione del bilancio dell’esercizio successivo (art. 2434bis c.c.). Osservazioni Il D.Lgs. 27-1-2010, n. 27, di recepimento della direttiva 2007/36/CE ha riformato il sistema di funzionamento dell’assemblea delle società per azioni quotate, allo scopo di favorire la partecipazione degli azionisti alla vita della società e, in particolare, l’esercizio del voto. Sono state introdotte una serie di garanzie in materia di partecipazione e voto nelle assemblee di società quotate, disciplinando il procedimento di convocazione assembleare, il diritto dei soci di inserire punti all’ordine del giorno e la partecipazione in assemblea, ampliando la possibilità di manifestare il voto a distanza e mediante delega. Per quanto riguarda la convocazione, è previsto che il termine di pubblicazione dell’avviso di convocazione dell’assemblea delle s.p.a. quotate, confermato in 30 giorni precedenti la data dell’assemblea, possa essere ridotto a 15 giorni nel caso di convocazione dell’assemblea a seguito di offerta pubblica di acquisto e a 21 giorni per le assemblee previste nel caso di riduzione del capitale o nomina dei liquidatori. È previsto, invece, un termine maggiore, di 40 giorni, nel caso di assemblea convocata per l’elezione dei componenti degli organi di amministrazione e controllo al fine di consentire la presentazione delle liste con anticipo e la loro pubblicazione almeno 21 giorni prima dell’assemblea (art. 125bis D.Lgs. 58/1998, introdotto dal D.Lgs. 27/2010). Nessuna riduzione del termine, invece, è prevista nel caso di convocazione richiesta dai soci, ma è stata ridimensionata (da 1/10 a 1/20) la soglia minima di capitale necessario per convocare l’assemblea su richiesta dei soci. L’avviso di convocazione dell’assemblea deve essere pubblicato sul sito internet della società e gli amministratori devono mettere a disposizione del pubblico una relazione su ciascuna materia all’ordine del giorno (art. 125ter D.Lgs. 58/1998, introdotto dal D.Lgs. 27/2010). I soci che rappresentino almeno 1/40 del capitale sociale possono chiedere l’integrazione dell’elenco delle materie da trattare e, inoltre, hanno diritto di porre domande sulle materie all’ordine del giorno anche prima dell’assemblea. Inoltre, una delle maggiori novità introdotte dal decreto consiste nell’aver riconosciuto la legittimazione a partecipare all’assemblea a chi risulti titolare delle azioni non nel giorno dell’assemblea, ma ad una data predeterminata e precedente l’assemblea (cd. record date), a prescindere dalle successive vicende traslative dei titoli azionari. Con questo sistema sarà possibile votare in assemblea anche per chi in quel momento non è più azionista. È stato necessario, quindi, modificare alcune norme del codice civile al fine di adeguarle all’introduzione del meccanismo del record date e introdurre, quindi, semplificazioni al procedimento assembleare. È previsto, attraverso una modifica dell’art. 2369 c.c., la possibilità attraverso specifica previsione dello statuto delle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, che l’assemblea sia tenuta in un’unica convocazione con applicazione, in caso di assemblea ordinaria, delle maggioranze previste per la seconda convocazione e, in caso di assemblea straordinaria, di quelle previste per le convocazioni successive alla prima, evitando, quindi, le successive convocazioni assembleari. La legittimazione all’intervento in assemblea e l’esercizio del diritto di voto nelle società con azioni quotate sono disciplinati dal nuovo art. 83sexies TUF, alla cui disciplina rinvia il nuovo art. 2370, comma 5, c.c. 103 - Note: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 19 Capitolo l’attività amministrativa e di controllo 1 Generalità Con la riforma del diritto societario, il legislatore ha apportato una profonda innovazione in tema di amministrazione e controllo di società, prevedendo tre diversi sistemi fra i quali i soci possono scegliere: la previsione è di regola contenuta nello statuto; la scelta tuttavia può essere modificata successivamente e tale variazione avrà effetto dalla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio dell’esercizio successivo. Modelli di amministrazione e controllo CC Sistema cd. tradizionale: è basato su un organo amministrativo (consiglio di amministrazione o amministratore unico) controllato da un collegio sindacale e da un revisore esterno (persona fisica o società di revisione). Si applica se lo statuto non stabilisce diversamente. CC Sistema dualistico: è composto da un consiglio di gestione e da un consiglio di sorveglianza. CC Sistema monistico: è composto da un consiglio di amministrazione e da un comitato di controllo. 2 Il sistema tradizionale di amministrazione e controllo È il sistema di base, che si applica ogni qualvolta lo statuto non stabilisce diversamente, ed è fondato sulla tradizionale distinzione tra organo di gestione (gli amministratori) e organo di controllo. L’art. 2380bis c.c. sancisce che la gestione di impresa spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale. Il numero degli amministratori della società deve essere indicato nell’atto costitutivo e l’organo amministrativo può essere costituito da: un amministratore unico; più amministratori, che costituiscono il consiglio di amministrazione. Possono essere nominati amministratori tanto i soci che persone estranee alla società: in ogni caso deve trattarsi necessariamente di persone fisiche. CC Amministratori. Organi CC Collegio sindacale. CC Soggetto incaricato della revisione legale dei conti. 3 Gli amministratori 3.1 • Generalità e nozione Gli amministratori costituiscono l’organo cui è affidata in via esclusiva la gestione dell’impresa sociale nonché la rappresentanza generale per tutti gli atti compiuti in nome della società. 105 CC Gli amministratori possono anche essere non soci (art. 2380bis, co. 2, c.c.). CC Non possono essere nominati e se nominati decadono: il fallito, l’interdetto, l’inabilitato, il condannato a pena che comporta l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici (art. 2382 c.c.). CC Lo statuto può richiedere particolari requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza (art. 2387 c.c.). Requisiti e nomina CC Il numero è normalmente indicato nello statuto, in mancanza la determinazione spetta all’assemblea (art. 2380bis, co. 4, c.c.). CC Gli amministratori vengono nominati dall’assemblea (eccezion fatta per i primi, nominati nell’atto costitutivo) per un periodo massimo di 3 anni e sono rieleggibili, salvo che lo statuto disponga diversamente (art. 2383 c.c.). CC Entro 30 giorni dalla nomina, devono chiederne l’iscrizione nel Registro delle imprese, indicando i dati personali ed i poteri di rappresentanza congiunta o disgiunta. CC Gli amministratori possono essere revocati in qualsiasi momento, salvo il risarcimento dei danni in mancanza di giusta causa (art. 2383, co. 3, c.c.). CC La rinunzia ha effetto dalla comunicazione (scritta) al Presidente del C.d.A. e del collegio sindacale, se rimane in carica la maggioranza degli amministratori, o dalla ricostituzione della maggioranza (art. 2385 c.c.). Revoca, cessazione e sostituzione CC La cessazione per scadenza del termine ha effetto dalla nomina dei nuovi amministratori (art. 2385 c.c.). CC La cessazione deve essere iscritta entro 30 giorni nel Registro delle imprese a cura del collegio sindacale (art. 2385 c.c.). CC Salvo diversa previsione dello statuto, se vengono a mancare alcuni amministratori, gli altri provvedono alla sostituzione (sistema della cooptazione) se rimane in carica la maggioranza nominata dall’assemblea, altrimenti deve essere convocata l’assemblea per la sostituzione (art. 2386 c.c.). 3.2 • Funzioni CC Hanno la gestione esclusiva dell’impresa sociale. CC Compiono tutte le operazioni necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale. CC Deliberano sulla gestione sociale. CC Convocano l’assemblea e ne fissano l’ordine del giorno. Funzioni CC Redigono il bilancio annuale da presentare per l’approvazione all’assemblea (art. 2423 c.c.). CC Danno esecuzione alla volontà sociale espressa dall’assemblea. CC Curano la tenuta dei libri contabili (art. 2421 c.c.). CC Vigilano sull’andamento generale della gestione sociale. CC Rappresentano la società nei rapporti con i terzi e in giudizio. CC Redigono una relazione sulla situazione della società e sull’andamento della gestione, i cui criteri sono dettagliamente esposti nell’art. 2428 c.c. 106 Gli amministratori hanno diritto alla remunerazione (art. 2389 c.c.). In considerazione della delicatezza dell’incarico loro affidato, la legge impone agli amministratori il divieto di concorrenza. Questi non possono, infatti, diventare soci con responsabilità illimitata in società concorrenti, né esercitare attività concorrente per conto proprio o di terzi, né essere amministratori o direttori generali in società concorrenti, salvo autorizzazione dell’assemblea. All’inosservanza di tale divieto segue la responsabilità per i danni arrecati e può seguire la revoca dall’ufficio (art. 2390 c.c.). L’attività concorrenziale, comunque, può essere autorizzata dall’assemblea. L’amministratore, inoltre, deve dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che abbia, per conto proprio o di terzi, in una determinata operazione della società, e deve astenersi dal compiere l’operazione, incaricando della stessa l’organo collegiale, il quale dovrà adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell’operazione; qualora si tratti, invece, di amministratore unico, egli deve dare notizia del potenziale conflitto di interesse anche alla prima assemblea utile. Le deliberazioni adottate con il voto determinante dell’amministratore interessato, qualora possano recare danno alla società, possono essere impugnate dagli amministratori e dal collegio sindacale, salvi i diritti acquistati dai terzi in buona fede. 3.3 • Possibile articolazione dell’organo amministrativo In caso di pluralità di amministratori, questi costituiscono il cd. consiglio di amministrazione (C.d.A.). CC Il presidente del consiglio è nominato dall’assemblea o, in mancanza, dal consiglio medesimo (art. 2380bis, co. 5, c.c.). CC Il consiglio agisce collegialmente e delibera a maggioranza assoluta dei presenti (art. 2388 c.c.). CC Ogni funzione che la legge rimette «agli amministratori» deve essere intesa come funzione del consiglio di amministrazione quale organo collegiale. CC Se lo statuto o l’assemblea lo consentono, il C.d.A. può delegare alcune delle proprie funzioni creando degli ulteriori organi amministrativi •Il CC Non possono essere delegate le funzioni relative a •La redazione del bilancio. •L’aumento del capitale sociale. •Il potere di convocare l’assem- Principi regolatori comitato esecutivo (organo collegiale, che prende le proprie decisioni in riunioni appositamente convocate). •Gli amministratori delegati (organi individuali, svincolati dal metodo collegiale, ai quali l’atto di nomina può consentire di agire congiuntamente o disgiuntamente). blea in caso di perdite oltre il terzo del capitale sociale. •L’emissione di obbligazioni convertibili. •La redazione del progetto di fusione e scissione. 107 3.4 • Responsabilità degli amministratori CC Gli amministratori sono responsabili solidalmente verso la società se non adempiono ai doveri loro imposti dalla legge o dall’atto costitutivo con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e dalle loro specifiche competenze (art. 2392 c.c.). CC La responsabilità solidale degli amministratori non sorge nel caso di attribuzioni proprie del comitato esecutivo o di funzioni in concreto attribuite ad uno o più amministratori. CC È esonerato da responsabilità l’amministratore qualora (esente da colpa) faccia annotare nel libro delle deliberazioni il suo dissenso, dandone comunicazione scritta al collegio sindacale. •Deliberazione: l’azione è deliberata dall’assemblea ordinaria ed è inclusa «ex lege» nell’ordine del giorno quando è in discussione il bilancio. La legge per la tutela del risparmio (L. 262/2005) ha previsto che l’azione sociale di responsabilità possa essere deliberata anche dal collegio sindacale, a maggioranza dei 2/3 dei suoi membri (art. 2393, 3° co. c.c.). •Revoca degli amministratori: consegue Responsabilità contrattuale verso la società CC Il procedimento per l’azione contrattuale di responsabilità (art. 2393 c.c.) prevede la di diritto alla deliberazione di responsabilità soltanto se questa è approvata col voto favorevole di 1/5 del capitale sociale e in tal caso è la stessa assemblea a provvedere alla loro sostituzione. •Rinunzia all’azione di responsabilità: è subordinata ad una espressa deliberazione in tal senso dell’assemblea ed alla condizione che i voti contrari non raggiungano 1/5 (o la diversa percentuale indicata dallo statuto, comunque non superiore ad 1/3) del capitale sociale o 1/20 nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio. CC L’azione sociale può essere esercitata anche da tanti soci che rappresentino almeno 1/5 (o la diversa percentuale indicata dallo statuto, comunque non superiore ad 1/3) del capitale sociale, oppure 1/40 nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio (quest’ultima soglia di rilevanza è così stata ridotta dalla L. 262/2005) o la minore percentuale indicata dallo statuto, i quali nominano, per l’azione stessa e il compimento degli atti conseguenti, un rappresentante comune (art. 2393bis c.c.). CC L’azione sociale, in caso di procedure concorsuali, viene esercitata dal curatore fallimentare, dal commissario liquidatore o dal commissario giudiziale (art. 2394bis c.c.). 108 CC Sussiste per la inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale. CC Presupposto necessario per l’esercizio dell’azione è l’insufficienza del patrimonio sociale (all’atto dell’escussione) al soddisfacimento Responsabilità contratdei creditori sociali. tuale verso i creditori sociali CC Legittimati all’azione di responsabilità sono Responsabilità extracontrattuale verso singoli soci e terzi •I creditori sociali. •Il curatore fallimentare, il commissario liquidatore o il commissario straordinario. CC Questa responsabilità sussiste, con le conseguenti azioni, quando singoli soci o terzi, indipendentemente dalla qualità di creditori sociali, siano stati direttamente danneggiati da atti dolosi o colposi commessi dagli amministratori (art. 2395 c.c.). 4 Il collegio sindacale Generalità: nell’ambito del sistema tradizionale, la funzione di controllo interno nella s.p.a. è affidata al collegio sindacale, che svolge prevalentemente funzioni di vigilanza della gestione sociale al fine di assicurare il rispetto della legge e dell’atto costitutivo. Requisiti e nomina: — Il collegio sindacale è composto da 3 o 5 membri, soci o non soci, oltre a 2 supplenti (art. 2397, co. 1, c.c.). — Almeno un sindaco effettivo ed un supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell’apposito registro (art. 2397, modif. dal D.Lgs. 39/2010). — Non possono essere nominati e se nominati decadono: il fallito, l’interdetto, l’inabilitato, il condannato a pena che comporta l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici. — I sindaci devono, inoltre, possedere una posizione di indipendenza rispetto agli amministratori e rispetto alla società. — Lo statuto può prevedere ulteriori cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza (art. 2399 c.c.). — Anche i sindaci, come gli amministratori, vengono nominati dall’assemblea (eccezion fatta per i primi, nominati nell’atto costitutivo) e restano in carica per tre esercizi. — Prima dell’accettazione dell’incarico, i sindaci devono informare l’assemblea di eventuali incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti in altre società (art. 2400, 4° comma c.c., aggiunto ex L. 262/2005). — Entro 30 giorni gli amministratori devono chiedere l’iscrizione nel Registro delle imprese della nomina dei sindaci, di cui devono essere indicati i dati personali, nonché della cessazione degli stessi dalla carica (art. 2400 c.c.). CC Morte. CC Scadenza del termine. Cessazione CC Dimissioni. •Al sopraggiungere di cause di ineleggiCC Decadenza bilità e decadenza previste dalla legge o dallo statuto. 109 •Assenza ingiustificata a 2 riunioni del collegio sindacale nello stesso esercizio sociale (art. 2404, co. 2, c.c.). •Immotivata assenza ad un’assemblea CC Decadenza Cessazione sociale o a due riunioni consecutive del consiglio di amministrazione o del comitato esecutivo (art. 2405, co. 2, c.c.). •Cancellazione o sospensione dal registro dei revisori (2399, co. 2, c.c.). CC Revoca: ammessa solo per giusta causa, deve essere approvata con decreto dal Tribunale, sentito l’interessato (art. 2400 c.c.). Quando nell’espletamento del proprio incarico, o nel corso delle indagini promosse a seguito della denunzia sporta dai soci ai sensi dell’art. 2408 c.c., rileva fatti censurabili di rilevante gravità su cui vi sia urgenza di provvedere, il collegio sindacale può convocare l’assemblea, previa comunicazione al presidente del C.d.A. Il collegio sindacale e i soggetti incaricati della revisione legale dei conti si scambiano tempestivamente le informazioni rilevanti per l’espletamento dei rispettivi compiti (art. 2409septies c.c.). CC Nell’adempimento dei loro doveri i sindaci devono usare la professionalità e la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico. CC Sono responsabili, anche penalmente, della verità delle loro attestazioni (artt. 2407 co. 1, 2621 e 2622 c.c.); della omessa convocazione dell’assemblea dei soci nei casi previsti dalla legge; della commissione o della omissione di atti, in violazione degli obblighi del proprio ufficio in cambio di utilità (art. 2635 c.c.); delle attività volte ad ostacolare l’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.). Responsabilità dei sindaci CC I sindaci, inoltre, sono solidalmente responsabili con gli amministratori per i fatti e le omissioni da questi ultimi compiuti, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica (art. 2407, co. 2, c.c.). CC Nei casi in cui risulti menomata l’integrità del patrimonio sociale, la responsabilità sussiste anche nei confronti dei creditori sociali: essa, però, non si estende al sindaco dissenziente ed immune da colpa, qualora il dissenso risulti ritualmente verbalizzato. CC Le azioni di responsabilità previste per i sindaci sono le stesse di quelle previste per gli amministratori (per il richiamo formulato dall’art. 2407, u.c., c.c.). 5 Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti Con la riforma del diritto societario, le funzioni relative al controllo contabile delle società (tradizionalmente rientranti nelle competenze dell’organo di controllo), sono state demandate ad un revisore esterno, persona fisica o società di revisione, prevedendo una disciplina diversa a seconda che si trattasse o meno di società facenti ricorso al mercato del capitale di rischio. Le norme sulla revisione contabile contenute nel codice civile e nel D.Lgs. 58/1998 (TUF) sono state traslate nel D.Lgs. 27-1-2010, n. 39 (di recepimento della direttiva 2006/43/CE) che ha introdotto rilevanti modifiche di carattere formale e sostanziale. Le nuove disposizioni incidono su tutte le tipologie societarie e viene meno la classica distinzione tra società quotate, la cui disciplina della revisione era contenuta nel TUF e società non quotate, la cui disciplina della revisione era contenuta nel codice civile. 110 Nelle società per azioni e in accomandita per azioni la revisione legale sarà affidata ordinariamente ad un soggetto esterno (persona fisica o società) purchè iscritto all’apposito registro. Tuttavia, se espressamente previsto dall’atto costitutivo, la revisione legale può essere affidata al collegio sindacale (in alternativa a revisori esterni), ma in tal caso tutti i sindaci devono essere iscritti al registro e, comunque, questa soluzione non è praticabile se la società è tenuta a redigere il bilancio consolidato. È scomparsa ogni distinzione tra revisore persona fisica e società di revisione e, salvo un periodo transitorio, scomparirà l’albo speciale delle società di revisione tenuto dalla Consob. Nel caso di società che adottano il sistema monistico o dualistico, la revisione deve essere sempre effettuata da un soggetto esterno (revisore legale dei conti o società di revisione legale iscritti nell’apposito registro). Nelle società quotate nei mercati regolamentati, la revisione legale è affidata obbligatoriamente a un revisore legale o ad una società di revisione, iscritta in un registro speciale tenuto dalla Consob (che scomparirà), che ha la competenza esclusiva sulla vigilanza nel settore. La tipologia societaria maggiormente interessata dalla riforma della revisione legale è la società a responsabilità limitata. Come nella normativa precedente, la revisione legale è affidata normalmente al collegio sindacale, anche se sono state introdotte due nuove ipotesi in cui la nomina di quest’ultimo è obbligatoria (v. cap. 22, par. 9.2). Tuttavia, l’atto costitutivo può prevedere che essa sia affidata ad un soggetto esterno (persona fisica o società di revisione) e in tal caso il collegio sindacale rimane titolare del controllo amministrativo. CC Il D.Lgs. 39/2010 ha previsto che l’assemblea, su proposta motivata dell’organo di controllo, conferisce l’incarico di revisione legale dei conti e determina il corrispettivo spettante al revisore legale o alla società di revisione legale per tutta la durata dell’incarico. CC L’incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio. CC L’assemblea può revocare dall’incarico il revisore, previo parere (non vincolante) dell’organo di controllo. CC Il revisore puo recedere dall’incarico nei casi e nei modi che saranno stabiliti con regolamento del Ministro dell’economia e delle finanze (sentita la Consob). Requisiti, nomina e cesCC I revisori legali e le società di revisione legale sono responsabili in sazione solido tra loro e con gli amministratori nei confronti della società che ha conferito l’incarico di revisione legale, dei suoi soci e dei terzi per i danni derivanti dall’inadempimento ai loro doveri. Nei rapporti interni tra i debitori solidali, però, la responsabilità in capo al revisore legale o alla società di revisione legale viene limitata al proprio contributo effettivo al danno cagionato. CC Il Ministro dell’economia e delle finanze e la Consob si dividono i compiti di vigilanza sull’attività di revisione legale dei conti. Al primo spetta il controllo di qualità sui revisori che non svolgano incarichi su enti di interesse pubblico; alla seconda spetta il monitoraggio sull’indipendenza ed idoneità dei revisori e società con incarichi in enti di interesse pubblico. 111 CC Verifica la regolarità della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili. CC Verifica la conformità del bilancio di esercizio e, ove redatto, del bilancio consolidato alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e alle norme che li disciplinano. CC Esprime con apposita relazione (che illustra i motivi della decisione) un giudizio professionale sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto. Tra le novità introdotte in materia dal D.Lgs. 39/2010 vi è l’equiparazione della relazione del revisore tra società quotate e non quotate e l’obbligo, per il soggetto incaricato della revisione legale, di conservare per 10 anni i documenti di lavoro relativi agli incarichi svolti. Il giudizio può essere Funzioni •Un giudizio senza rilievi, se il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato sono conformi alle norme che ne dispongono i criteri di redazione. •Un giudizio con rilievi, se il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato non sono stati redatti con chiarezza e non rappresentano in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, finanziaria e il risultato economico della società. •Un giudizio negativo sul bilancio di esercizio o sul bilancio consolidato, nel caso di gravi violazioni di norme relative alla redazione dei bilanci. •Una dichiarazione di impossibilità ad esprimere un giudizio. CC Può chiedere agli amministratori documenti e notizie utili al controllo e può procedere ad ispezioni. 6 Il sistema dualistico Nel cd. sistema dualistico di amministrazione e controllo, vi sono 2 organi sociali nuovi e peculiari: — il consiglio di gestione, a cui spetta in via esclusiva la gestione dell’impresa; — il consiglio di sorveglianza, al quale spettano sia le funzioni di vigilanza e le responsabilità tipiche del collegio sindacale sia larga parte delle funzioni dell’assemblea ordinaria. La funzione di revisione legale è affidata esclusivamente ad un revisore persona fisica o società di revisione iscritti nell’apposito registro. CC È un organo collegiale formato da almeno 2 soggetti, anche non soci. CC I suoi componenti vengono eletti dal consiglio di sorveglianza, per un periodo non superiore a 3 esercizi, sono rieleggibili e revocabili in ogni momento, salvo il risarcimento del danno se non vi è giusta causa. Consiglio di gestione CC Ad esso spetta la gestione esclusiva dell’impresa ed il compimento di tutte le operazioni necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale. CC Può delegare le proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti: con le regole ed i limiti previsti per gli organi delegati del C.d.A. (art. 2409novies c.c.). 112 Consiglio di gestione CC Ad esso si applicano le norme dettate per gli amministratori in tema di requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, cause di ineleggibilità e decadenza, pubblicità della nomina, cessazione, poteri di rappresentanza, deliberazioni del consiglio, conflitto di interessi, divieto di concorrenza, responsabilità verso la società, verso i creditori sociali, i soci e i terzi. CC L’azione di responsabilità contrattuale può essere esercitata anche dal consiglio di sorveglianza, il quale può anche rinunziare alla stessa e transigere con le maggioranze di cui all’art. 2409decies c.c. CC È costituito da almeno 3 componenti effettivi e da almeno 2 supplenti: almeno un componente effettivo ed un supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell’apposito registro. CC È nominato dall’assemblea ordinaria, che dovrà rispettare i criteri di ineleggibilità e decadenza nonché i requisiti di indipendenza previsti per i sindaci, oltre i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza eventualmente richiesti dallo statuto. Consiglio di sorveglianza CC I componenti devono adempiere i loro doveri con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico. Sono responsabili solidalmente con i componenti del consiglio di gestione per i fatti o le omissioni di questi quando il danno non si sarebbe prodotto se avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica. CC Si applicano le norme dettate per il collegio sindacale in tema di pubblicità della nomina e della cessazione, retribuzione e poteri, riunioni e deliberazioni del consiglio, obbligo di intervento alle assemblee e alle adunanze del consiglio di gestione, attività di amministrazione suppletiva, scambio di informazioni. CC Vigilanza sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione della società, sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società. CC Relazione (almeno) annuale sull’attività di vigilanza svolta. CC Nomina, revoca e retribuzione dei componenti del consiglio di gestione. Funzioni CC Approvazione del bilancio. CC Promozione dell’azione sociale di responsabilità. CC Azione di responsabilità nei confronti dei componenti il consiglio di gestione. CC Deliberazione, se previsto dallo statuto, in ordine ai piani strategici, industriali e finanziari della società predisposti dal consiglio di gestione. 7 Il sistema monistico Trattasi di un modello di amministrazione e controllo semplificato e più flessibile rispetto a quelli alternativi, nel quale si privilegia la circolazione delle informazioni tra l’organo amministrativo e l’organo deputato al controllo, con risparmi di tempo e costi ed elevati livelli di trasparenza. 113 Differenze Il modello è molto simile a quello tradizionale, dal quale si differenzia in quanto: — l’amministrazione deve essere necessariamente affidata al consiglio di amministrazione (si esclude la possibilità dell’amministratore unico), a cui si applica la disciplina dettata in tema di modello tradizionale di amministrazione e controllo nei limiti della compatibilità; — almeno 1/3 dei componenti del consiglio di amministrazione deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci e, se lo statuto lo prevede, di quelli al riguardo previsti da codici di comportamento redatti da associazioni di categoria o da società di gestione di mercati regolamentati; — il collegio sindacale viene sostituito dal comitato per il controllo sulla gestione, che viene nominato dal consiglio di amministrazione al suo interno; — la revisione legale dei conti, anche nel sistema monistico, è affidata necessariamente ad un revisore o ad una società di revisione esterni, non essendo mai possibile l’attribuzione di tale funzione al comitato per il controllo sulla gestione. Comitato per il controllo sulla gestione CC È composto da amministratori che non svolgono funzioni gestionali e che sono in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dallo statuto e dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci. Almeno un componente deve essere scelto tra i revisori legali iscritti nell’apposito registro. CC I membri del comitato vengono nominati dallo stesso consiglio di amministrazione, salvo diversa disposizione dello statuto. CC Vigilanza sull’adeguatezza della struttura organizzativa della società, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo e contabile, nonché sulla sua idoneità a rappresentare correttamente i fatti di gestione. Funzioni CC Svolgimento degli ulteriori compiti affidati dal consiglio di amministrazione (con particolare riguardo ai rapporti con i soggetti incaricati della revisione legale dei conti. 8 L’intervento dell’autorità giudiziaria La legge prevede alcuni casi di intervento dell’Autorità Giudiziaria nell’attività sociale in funzione di controllo o suppletiva rispetto all’inerzia degli organi sociali deputati (ulteriori forme di intervento sono previste con riguardo alle fasi di scioglimento e liquidazione della società). Tali interventi sono attribuiti alla competenza del Tribunale. Al di là di questi interventi, il Tribunale viene poi investito, con funzione tipicamente giurisdizionale, delle eventuali opposizioni alle deliberazioni sociali. CC L’approvazione della deliberazione di revoca dei sindaci e dei membri del consiglio di sorveglianza per giusta causa (art. 2400 c.c.). Al Tribunale spetta 114 CC La convocazione dell’assemblea e la designazione della persona che deve presiederla, allorquando amministratori e sindaci non vi abbiano provveduto benché ne abbiano fatto domanda tanti soci che rappresentino almeno 1/20 del capitale sociale nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e 1/10 del capitale sociale nelle altre (o la minore percentuale prevista dallo statuto) del capitale sociale (art. 2367 c.c., modif. dal D.Lgs. 27/2010). CC Disporre la riduzione del capitale sociale per perdite, nell’ipotesi di cui all’art. 2446 c.c., nonché nell’ipotesi di annullamento di azioni acquistate da parte della stessa società o della controllante al di fuori dei limiti previsti dalla legge (artt. 2357, 2359ter e quater c.c.): in questi casi al Tribunale fanno ricorso amministratori e sindaci, di fronte all’inerzia dell’assemblea. CC Il controllo giudiziario di cui all’art. 2409 c.c. CC La nomina del rappresentante comune degli obbligazionisti, se non vi provvede la loro assemblea a norma dell’art. 2415 c.c. (art. 2417 c.c.). Al Tribunale spetta CC Ordinare, verificata la sussistenza delle condizioni richieste dalla legge e sentito il PM, l’iscrizione nel Registro delle imprese della deliberazione di modifica dello statuto sociale: in tal caso al Tribunale fanno ricorso gli amministratori, avvisati dal notaio, che, ritenendo insussistenti le predette condizioni, non voglia provvedervi personalmente. CC La designazione degli esperti che, tramite relazione giurata, devono provvedere alla stima dei conferimenti di beni in natura e di crediti (art. 2342 c.c.) e alla determinazione del valore delle azioni, ove relativamente ad esso sorgano contestazioni, nell’ipotesi di recesso del socio (art. 2437ter c.c.). 8.1 • Il controllo giudiziario di cui all’art. 2409 c.c. — I soci che rappresentano almeno 1/10 del capitale sociale, o 1/20 nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio (o le minori percentuali previste dallo statuto), se vi è fondato sospetto che gli amministratori abbiano violato i loro doveri e compiuto gravi irregolarità nella gestione possono denunziare i fatti al Tribunale. La denunzia va fatta con ricorso notificato anche alla società. — Il Tribunale, sentiti in camera di consiglio gli amministratori e i sindaci (con provvedimento reclamabile), può ordinare l’ispezione dell’amministrazione della società. — Se l’assemblea sostituisce gli amministratori e i sindaci con soggetti di adeguata professionalità, che si attivano per accertare se le violazioni sussistono ed eventualmente per eliminarle, riferendo al Tribunale sugli accertamenti e le attività compiute, il Tribunale non ordina l’ispezione, sospendendo il procedimento. — Se le violazioni denunziate sussistono ovvero se gli accertamenti e le attività di cui sopra non portano alla loro eliminazione, il Tribunale può disporre gli opportuni provvedimenti provvisori e convocare l’assemblea per le conseguenti deliberazioni. — Nei casi più gravi può revocare gli amministratori ed eventualmente anche i sindaci e nominare un amministratore giudiziario, determinandone i poteri e la durata. — L’ispezione e i provvedimenti di cui all’art. 2409 c.c. possono essere richiesti anche dal collegio sindacale, dal consiglio di sorveglianza, dal comitato per il controllo della gestione e, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, dal pubblico ministero. 115 In sintesi L’amministrazione delle S.p.A. può essere organizzata secondo tre diversi modelli, in cui sono individuabili un organo amministrativo vero e proprio ed un organo di controllo. Il sistema tradizionale i cui organi sono l’amministratore unico o il consiglio di amministrazione, il collegio sindacale ed un revisore legale o società di revisione legale esterni. Il sistema dualistico caratterizzato dal consiglio di gestione e dal consiglio di sorveglianza. Infine, il sistema monistico di cui fanno parte il consiglio di amministrazione ed il comitato di controllo. Gli amministratori costituiscono l’organo cui è affidata la gestione della società. Tra le funzioni degli amministratori rientra: — — — — — — — deliberare sulla gestione sociale; convocare l’assemblea e fissarne l’ordine del giorno; redigere il bilancio annuale da presentare per l’approvazione all’assemblea; curare la tenuta dei libri contabili; vigilare sull’andamento generale della gestione sociale; rappresentare la società nei rapporti con i terzi e in giudizio; svolgere una relazione sull’attività della società. - Note: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 116 20 Capitolo I patrimoni destinati ad uno specifico affare 1 Generalità La riforma del diritto societario ha previsto un istituto del tutto nuovo nell’ambito della disciplina delle società per azioni: la destinazione di patrimoni ad uno specifico affare. CC Costituire uno o più patrimoni ciascuno dei quali destinato in via esclusiva ad uno specifico affare. La società può CC Convenire che, nel contratto relativo al finanziamento di uno specifico affare, al rimborso totale o parziale del finanziamento medesimo siano destinati i proventi dell’affare stesso, o parte di essi. 2 I patrimoni destinati ad uno specifico affare La s.p.a. può costituire uno o più patrimoni ciascuno dei quali destinato in via esclusiva ad uno specifico affare, attraverso l’individuazione di beni, o comunque di una parte del patrimonio societario che, per effetto della destinazione, cessa di costituire oggetto della garanzia generica dei creditori sociali, per divenire oggetto della garanzia dei soli creditori delle obbligazioni poste in essere per intraprendere e realizzare l’affare. CC Non possono essere costituiti per un valore complessivamente superiore al 10% del patrimonio netto, salvo disposizioni speciali. •L’affare al quale è destinato il patrimonio nonché i beni e i rapporti giuridici compresi in tale patrimonio. •Il piano economico-finanziario da cui risulti Disciplina la congruità del patrimonio, le modalità e le regole relative al suo impiego, il risultato che si intende perseguire e le eventuali garanzie offerte ai terzi. CC La deliberazione che destina un patrimonio ad uno specifico affare deve indicare •Gli eventuali apporti di terzi, le modalità di controllo sulla gestione e di partecipazione ai risultati dell’affare. •La possibilità di emettere strumenti finanziari di partecipazione all’affare. •La nomina di un revisore legale o di una società di revisione legale per la revisione dei conti dell’affare, quando la società non è già assoggettata alla revisione legale. •Le regole di rendicontazione dello specifico affare. 117 CC Tale deliberazione è adottata dall’organo amministrativo a maggioranza assoluta dei suoi componenti, salvo diversa indicazione dello statuto sociale; essa, inoltre, deve essere depositata e iscritta presso il Registro delle imprese a norma dell’art. 2436 c.c. CC Nel termine di 60 giorni dall’iscrizione della deliberazione nel Registro delle imprese i creditori sociali anteriori all’iscrizione possono fare opposizione. Il Tribunale, nonostante l’opposizione, può disporre che la deliberazione sia eseguita previa prestazione da parte della società di idonea garanzia. CC Una volta decorso il termine, o dopo l’iscrizione nel Registro delle imprese del provvedimento del Tribunale ivi previsto, i creditori della società che si è dotata dal patrimonio separato non possono più far valere alcun diritto sul patrimonio destinato allo specifico affare né, salvo che per la parte spettante alla società, sui frutti o proventi da esso derivanti. Disciplina CC Resta salva la responsabilità illimitata della società per le obbligazioni derivanti da fatto illecito. È fatto obbligo che ogni atto compiuto in relazione allo specifico affare debba avere indicato espressamente la menzione del vincolo di destinazione. Se ciò non avviene, diviene direttamente responsabile la società, che ne risponde con il suo patrimonio residuo. CC Quando si realizza o quando è divenuto impossibile l’affare cui è stato destinato il patrimonio, ai sensi dell’art. 2447novies c.c., gli amministratori redigono un rendiconto finale che, accompagnato da una relazione dei sindaci e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, deve essere depositato nel Registro delle imprese. Osservazioni Per quanto riguarda la disciplina del bilancio, l’art. 2447septies prevede che i beni ed i rapporti compresi nei patrimoni destinati siano distintamente indicati nello stato patrimoniale della società. Inoltre, gli amministratori hanno l’obbligo di redigere per ciascun patrimonio destinato un separato rendiconto. Tale documento va allegato al bilancio. È fatto obbligo agli amministratori di illustrare nella nota integrativa del bilancio della società il valore e la tipologia dei beni e dei rapporti giuridici compresi in ciascun patrimonio destinato, ivi inclusi quelli apportati da terzi, i criteri adottati per la imputazione degli elementi comuni di costo e di ricavo, nonché il corrispondente regime di responsabilità. Se la deliberazione costitutiva del patrimonio destinato ha previsto una responsabilità illimitata della società per le obbligazioni contratte in relazione allo specifico affare, l’impegno da ciò derivante deve risultare in calce allo stato patrimoniale e formare oggetto di valutazione secondo criteri da illustrare nella nota integrativa, al fine di informare pienamente i soci sull’operazione e sui rischi ad essa connessi. 3 I finanziamenti destinati ad uno specifico affare L’art. 2447decies c.c. descrive l’altra nuova forma di finanziamento: il finanziamento destinato ad uno specifico affare, il cui contratto costitutivo preveda che al rimborso totale o parziale del finanziamento vadano destinati, in via esclusiva, tutti o parte dei proventi derivanti dall’affare stesso. Contenuto del contratto 118 CC Una descrizione dell’operazione che consenta di individuarne lo specifico oggetto; le modalità ed i tempi di realizzazione; i costi previsti ed i ricavi attesi. CC Il piano finanziario dell’operazione, indicando la parte coperta dal finanziamento e quella a carico della società. CC I beni strumentali necessari alla realizzazione dell’operazione. CC Le specifiche garanzie che la società offre in ordine all’obbligo di esecuzione del contratto e di corretta e tempestiva realizzazione dell’operazione. Contenuto del contratto CC I controlli che il finanziatore, o soggetto da lui delegato, può effettuare sull’esecuzione dell’operazione. CC La parte dei proventi destinati al rimborso del finanziamento e le modalità per determinarli. CC Le eventuali garanzie che la società presta per il rimborso di parte del finanziamento. CC Il tempo massimo di rimborso, decorso il quale nulla più è dovuto al finanziatore. I proventi dell’operazione costituiscono patrimonio separato da quello della società e da quello relativo ad ogni altra operazione di finanziamento effettuata dall’impresa (che, quindi, può averne in essere più di uno) a condizione che: — copia del contratto sia depositata per l’iscrizione presso l’Ufficio del Registro delle imprese; — la società adotti sistemi di incasso e di contabilizzazione idonei ad individuare in ogni momento i proventi dell’affare ed a tenerli separati dal restante patrimonio della società. In sintesi Le S.p.A. possono costituire uno o più patrimoni ciascuno dei quali destinato in via esclusiva ad uno specifico affare, attraverso l’individuazione di beni, o comunque di una parte del patrimonio societario che, per effetto della destinazione, cessa di costituire oggetto della garanzia generica dei creditori sociali, per divenire oggetto della garanzia dei soli creditori delle obbligazioni poste in essere per intraprendere e realizzare l’affare. Attraverso la creazione del patrimonio destinato, la società resta unica, ma si ha una limitazione delle responsabilità per le obbligazioni derivanti dallo svolgimento dello specifico affare cui è dedicata la parte separata di patrimonio. Quanto alla disciplina dei patrimoni destinati: — delle obbligazioni contratte per realizzare lo specifico affare risponde solo il patrimonio ad esso destinato; — il patrimonio destinato ed i proventi di esso non rispondono delle obbligazioni della società; — i patrimoni dedicati non possono essere costituiti per un valore complessivamente superiore al 10% del patrimonio netto della società; — ai fini della limitazione della responsabilità, gli atti compiuti in relazione allo specifico affare devono fare espresso riferimento al vincolo di destinazione, a pena della responsabilità illimitata della società per le obbligazioni che ne conseguono; — quando si realizza o è divenuto impossibile l’affare cui è stato destinato il patrimonio, nonchè in caso di fallimento della società, gli amministratori devono redigere un rendiconto finale, depositato nel Registro delle imprese. L’art. 2447decies c.c. disciplina l’altra forma particolare che può assumere la separazione patrimoniale, e si riferisce all’ipotesi in cui i proventi derivanti dallo svolgimento di un affare per la cui realizzazione sia stato impiegato un finanziamento esterno siano in tutto od in parte destinati al rimborso del finanziamento stesso. Il finanziamento avviene sulla base di un contratto tra la società e i soggetti finanziatori esterni, nel quale deve essere stabilito quanta parte dei proventi dell’affare intrapreso debba essere destinata al rimborso del finanziamento e quanta parte, invece, possa essere destinata ad altre finalità. 119 - Note: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 21 Capitolo la società in accomandita per azioni 1 Nozione e caratteri La società in accomandita per azioni è una società di capitali in cui i soci che hanno il potere (gli accomandatari-amministratori) hanno anche la responsabilità personale ed illimitata delle obbligazioni sociali (Cottino). Caratteri CC Un’affinità di carattere economico con la società in accomandita sem­plice; questo tipo di società contempla, infatti, due categorie di soci •Soci CC Un’affinità di carattere giuridico con la S.p.A. •Le accomandatari, illimitatamente e solidalmente responsabili verso i terzi per le obbligazioni sociali, nonché obbligati all’esecuzione dei conferimenti nei confronti della società. •Soci accomandanti, obbligati solo all’esecuzione dei conferimenti. quote di partecipazione dei soci sono rappresentate da azioni. •La società deve iscriversi nel Registro delle imprese per acquistare la personalità giuridica: non esiste un’accomandita per azioni irregolare. 2 La disciplina giuridica Le norme disciplinanti la società in accomandita per azioni si dividono in due categorie: — norme «proprie» della società (artt. 2452-2461 c.c.); — norme dettate per la S.p.A. (richiamate dall’art. 2454 c.c., se compatibili con quelle proprie). CC Capitale sociale: deve corrispondere all’ammontare minimo di 120.000 euro. Disciplina giuridica CC Denominazione sociale: si forma con l’indicazione del tipo sociale e il nome di almeno un socio accomandatario, anche se defunto o receduto: non è possibile, come nelle S.p.A., adottare un nome di fantasia (art. 2453 c.c.). 121 •L’assemblea è formata da tutti i soci e la maggioranza si forma con riferimento alle porzioni di capitale possedute da ciascuno, indipendentemente dalla qualità dei singoli. •La Disciplina giuridica CC Deliberazioni dell’assemblea revoca degli amministratori e la sostituzione degli amministratori cessati devono essere deliberate con le maggioranze prescritte per le deliberazioni dell’assemblea straordinaria della S.p.A. (artt. 2456 e 2457 c.c.). •Le modificazioni dell’atto costitutivo devono essere approvate dall’assemblea straordinaria e devono altresì riportare il consenso unanime degli accomandatari (art. 2460 c.c.). •Gli accomandatari non votano nelle delibere di nomina e di revoca dei sindaci e dei componenti il consiglio di sorveglianza ed in quelle concernenti l’esercizio dell’azione di responsabilità (art. 2459 c.c.). 3 La posizione di socio accomandante e accomandatario CC L’atto costitutivo deve indicare le persone dei soci accomandatari (art. 2455, co. 1, c.c.). CC Questi assumono di diritto, ossia indipendentemente da una nomina assemblea­re, la carica di amministratori e la conservano senza limiti di tempo (art. 2455, co. 2, c.c.). CC Decadono per revoca ad opera dell’assemblea e per rinuncia (art. 2456 c.c.). La posizione di socio accomandatario CC I nuovi amministratori sono nominati dall’assemblea, con l’approvazione individuale degli amministratori rimasti in carica, ed assumono la qualità di soci accomandatari dal momento dell’accettazione (art. 2457 c.c.). CC Sono soggetti a tutti gli obblighi degli amministratori della S.p.A. CC Sono responsabili nei confronti dei creditori sociali solidalmente e illimitatamente (come i soci di società collettiva) (art. 2452 c.c.). Tale responsabilità ha carattere sussidiario: i creditori sociali potranno agire nei confronti degli accomandatari solo dopo l’escussione infruttuosa del capitale sociale. CC L’accomandatario che cessa dall’ufficio di amministratore non risponde, però, per le obbligazioni della società sorte dopo l’iscrizione nel Registro delle imprese della cessazione dall’ufficio (art. 2461, co. 2, c.c.). 122 La posizione di socio accomandante CC Sono obbligati nei limiti delle azioni sottoscritte (art. 2452 c.c.). CC Agli stessi si applicano le norme sul socio della S.p.A. in quanto compatibili. Differenze Nella società in accomandita per azioni, l’azionista diviene accomandatario quando viene nominato amministratore e degrada ad accomandante in caso di cessazione dalla carica. Per cui, in caso di trasferimento della partecipazione dell’accomandatario, colui che subentra nella titolarità delle azioni non diventa accomandatario, ma accomandante a responsabilità limitata. L’acquisto della veste di socio, infatti, è condizione necessaria ma non sufficiente per la nomina ad accomandatario, per la quale occorre comunque una designazione ex novo ad amministratore. Quest’ultimo dato consente di operare una netta distinzione tra la società in accomandita semplice e la società in accomandita per azioni. Nella società in accomandita semplice, infatti, ben può accadere che vi siano accomandatari non amministratori, ciò nonostante, responsabili delle obbligazioni sociali. 4 Scioglimento della società CC Cause previste per tutte le società di capitali. Cause di scioglimento CC Cessazione dall’ufficio di tutti gli amministratori, se nel termine di 180 giorni non si è provveduto alla loro sostituzione: per questo periodo la società è amministrata da un amministratore provvisorio, chiamato dal collegio sindacale per svolgere atti di ordinaria amministrazione, che non assume la qualità di accomandatario e può essere anche terzo estraneo alla società (art. 2458 c.c.). In sintesi La società in accomandita per azioni è una società di capitali in cui i soci che hanno il potere (gli accomandatari-amministratori) hanno anche la responsabilità personale ed illimitata delle obbligazioni sociali. L’atto costitutivo deve indicare le persone dei soci accomandatari. Questi assumono di diritto, ossia indipendentemente da una nomina assembleare, la carica di amministratori e la conservano senza limiti di tempo. I soci accomandatari decadono per revoca ad opera dell’assemblea e per rinuncia e sono soggetti a tutti gli obblighi degli amministratori della S.p.A. Inoltre, sono responsabili nei confronti dei creditori sociali solidalmente e illimitatamente. L’accomandatario, infine, che cessa dall’ufficio di amministratore non risponde per le obbligazioni della società sorte dopo l’iscrizione nel Registro delle imprese della cessazione dall’ufficio. I soci accomandanti, invece, sono obbligati nei limiti delle azioni sottoscritte, ma sono dei veri e propri azionisti. La loro prestazione si esaurisce con il pagamento della somma conferita in società. A tali soci si applicano le regole della società in accomandita semplice ad esclusione dell’art. 2320 c.c., relativo al divieto di immistione. Infine, l’accomandante non ha poteri amministrativi né può comunque esercitarli efficacemente: per lui nemmeno si prospetta la possibilità di compiere atti di amministrazione in forza di una procura speciale per singoli affari. La società in accomandita per azioni si scioglie: — per le cause previste per la S.p.A.; — per cessazione dall’ufficio di tutti gli amministratori, se nel termine di sei mesi non si è provveduto alla loro sostituzione. 123 - Note: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 22 Capitolo la società a responsabilità limitata 1 Generalità e nozione La società a responsabilità limitata è una società di capitali preordinata al fine di fornire, alle imprese sociali di ridotte dimensioni, uno schema societario che permetta di fruire del beneficio della responsabilità limitata coniugato con una connotazione personalistica e sottratto alla rigidità di disciplina richiesta per la S.p.A. Osservazioni La società a responsabilità limitata è «la persona giuridica che esercita un’attività col patrimonio conferito dai soci e con gli utili eventualmente accumulati ed in cui le quote di partecipazione dei soci non possono essere rappresentate da azioni» (Graziani). La Riforma del diritto societario ha completamente riscritto le norme in materia di S.r.l., delineandone un tipo del tutto nuovo ed autonomo rispetto a quello previgente, con una disciplina propria, anche se permangono alcuni richiami puntuali alla normativa dettata per la S.p.A. Disciplina giuridica CC Norme «proprie» dello specifico tipo di società. CC Norme dettate per la S.p.A. CC Delle obbligazioni sociali risponde esclusivamente il patrimonio sociale, salvi i (pochi) casi di responsabilità illimitata dell’unico socio. CC Il capitale sociale non può essere inferiore a 10.000 euro. Caratteri particolari CC Le partecipazioni dei soci o quote non possono essere rappresentate da azioni né possono costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari. CC Oggetto di conferimento può essere «qualunque elemento dell’attivo suscettibile di valutazione economica». CC Controllo diretto dei soci sull’attività degli amministratori. CC Obbligatorietà del collegio sindacale solo ove ricorrano le condizioni di cui all’art. 2477 c.c. 2 Costituzione della s.r.l. La S.r.l. può essere costituita per contratto o con atto unilaterale; in ogni caso la forma deve essere quella dell’atto pubblico. CC Le generalità complete ed il domicilio di ciascun socio. L’atto costitutivo deve indicare (art. 2463 c.c.) CC La «denominazione sociale», che deve sempre contenere — a tutela dei terzi — l’indicazione di «società a responsabilità limitata». CC Il Comune dove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie. 125 CC L’oggetto sociale. CC L’ammontare del capitale sottoscritto e versato. CC La quota di partecipazione, i conferimenti di ciascun socio ed il valore dei beni e dei crediti conferiti. L’atto costitutivo deve indicare (art. 2463 c.c.) CC Le norme relative al funzionamento della società ed in particolare quelle concernenti l’amministrazione e la rappresentanza. CC La nomina dei primi amministratori e degli eventuali soggetti incaricati della revisione legale dei conti. CC L’importo globale, almeno approssimativo, delle spese per la costituzione poste a carico della società. Fra le indicazioni che l’atto costitutivo deve contenere non risulta la durata della società; con la Riforma del diritto societario, infatti, il legislatore ha previsto che anche la S.r.l. (come la S.p.A.) possa essere costituita a tempo indeterminato. In tal caso al socio spetta il diritto di recedere in ogni momento con un preavviso di 180 gg., salvo che l’atto costitutivo non statuisca un termine maggiore (ma comunque non superiore ad un anno — art. 2473 c.c.). Si applicano le stesse regole della S.p.A., per quanto riguarda: — — — — — le condizioni per la costituzione; il deposito dell’atto costitutivo; l’iscrizione della società nel Registro delle imprese e i relativi effetti; la nullità della società; i limiti ai benefici riservati ai soci fondatori. 3 La S.r.l. unipersonale L’istituto della S.r.l. unipersonale non costituisce una novità introdotta dalla Riforma societaria, in quanto già previsto dal nostro ordinamento e disciplinato dal D.Lgs. 88/1993. CC Per le operazioni e gli atti compiuti in nome della società prima della sua iscrizione nel Registro delle imprese sono responsabili solo coloro che hanno agito, in solido con il socio unico fondatore. CC All’atto della costituzione della società ed in sede di aumento del capitale deve essere versato l’intero ammontare dei conferimenti e non solo il 25% (artt. 2464 e 2481bis c.c.). CC Se viene meno la pluralità dei soci, i conferimenti ancora dovuti devono essere effettuati entro 90 giorni (art. 2464, u.c., c.c.). Disciplina CC Ove la società appartenga ad un unico socio o muti la persona dell’unico socio, gli amministratori devono depositare presso il Registro delle imprese una dichiarazione contenente le generalità dell’unico socio (art. 2470 c.c.). CC Analoga pubblicità deve essere data alla (ri)costituzione della pluralità dei soci. CC I contratti della società con l’unico socio o le operazioni a favore dell’unico socio sono opponibili ai creditori della società solo se risultano dal libro delle decisioni degli amministratori o da atto scritto avente data certa anteriore al pignoramento (art. 2478 c.c.). 126 CC Delle obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio. Delle obbligazioni sorte nel periodo in cui l’intera partecipazione sia appartenuta ad un solo socio, questo risponde illimitatamente solo in caso di mancato rispetto dell’obbligo di versamento integrale dei conferimenti o della pubblicità di cui all’art. 2470 c.c. Disciplina 4 Le partecipazioni della S.r.l. Nozione: le quote di partecipazione della S.r.l. costituiscono la misura della partecipazione, appunto, di un soggetto alla società. Non possono essere rappresentate da azioni né costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari. Carattere tipico è la trasferibilità. La partecipazione sociale può circolare con le seguenti regole: — le quote sono liberamente trasferibili, salva diversa disposizione dell’atto costituivo; — le limitazioni e l’esclusione della trasferibilità delle quote di partecipazione inter vivos e mortis causa attribuiscono al socio il diritto di recedere dalla società; — se la partecipazione è stata alienata più volte, prevale il trasferimento iscritto per primo in buona fede, anche se di data posteriore; — se la quota non è integralmente liberata, l’alienante è responsabile solidamente con l’acquirente per il periodo di 3 anni dal trasferimento, per i versamenti ancora dovuti (art. 2472 c.c.). Osservazioni Prima dell’intervento del D.L. 185/2008 (cd. decreto anticrisi), conv. in L. 2/009, il trasferimento delle partecipazioni sociali aveva effetto nei confronti della società dal momento dell’iscrizione nel libro dei soci, mentre l’iscrizione dell’atto traslativo nel registro delle imprese costituiva adempimento necessario ai fini dell’opponibilità dello stesso. Il D.L. 185/2008, conv. in L. 2/2009, ha modificato l’art. 2470 c.c., attribuendo efficacia nei confronti della società al deposito dell’atto di trasferimento di proprietà delle quote di s.r.l. nel registro delle imprese. In pratica, sarà da tale deposito e non dall’annotazione da parte degli amministratori nel libro dei soci, che l’acquirente acquisirà nei confronti della società lo status di socio. Il decreto anticrisi, infatti, ha abrogato nelle sole s.r.l. il libro dei soci e, con esso, l’obbligo di presentare al registro delle imprese l’elenco dei soci insieme al bilancio di esercizio. Ora, tutti i riferimenti al libro dei soci delle s.r.l. contenuti nel codice civile, sono sostituiti con il riferimento al registro delle imprese. Il D.L. 112/2008, conv. in L. 133/2008 (cd. manovra d’estate) ha previsto che ai fini del trasferimento di quote di s.r.l., in alternativa al notaio, ci si potrà rivolgere ai dottori commercialisti. L’atto di trasferimento può essere sottoscritto con firma digitale e depositato entro 30 giorni presso l’Ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione ha sede la società alle cui quote ci si riferisce. Differenze La partecipazione azionaria non si distingue dagli altri tipi di partecipazioni sociali per il solo fatto di poter essere incorporata in titoli documentali, ma vi sono anche differenze di carattere sostanziale. La prima differenza consiste nell’autonomia delle singole partecipazioni e nella sperso­nalizzazione della partecipazione rispetto al suo titolare. Il capitale sociale, infatti, viene suddiviso in un determinato numero di azioni, ciascuna delle quali ne rappresenta una frazione identica rispetto a tutte le altre. Questo non significa che tutti i soci si trovino nella stessa situazione, infatti, è un fenomeno naturale della s.p.a. che uno stesso socio divenga titolare di più azioni. 127 In tutti gli altri tipi di società, la quota è misurata per la sua dimensione globale di investimento nel capitale, mentre, nella società per azioni, si procede all’inverso, suddividendo il capitale sociale, nominalmente indicato nello statuto, in frazioni uguali, ciascuna delle quali rappresenta un’azione. La differenza concettuale rispetto alle quote di s.r.l., quindi, sta nel fatto che il socio di una s.p.a. non detiene un’unica partecipazione sociale ma un determinato numero di azioni, ciascuna delle quali autonoma nei confronti delle altre. Il socio di una s.r.l., invece, è titolare di un’unica quota che rappresenta una frazione del capitale sociale in misura che può essere diversa da socio a socio. 5 Diritti dei soci Diritti di partecipazione CC Diritto di intervento all’assemblea. all’amministrazione della CC Diritto di voto: il voto di ciascun socio vale in misura proporzionale società alla sua partecipazione. CC Diritto di essere informati dagli amministratori sullo svolgimento dell’attività sociale e di consultare libri e documenti sociali (art. Diritti di informazione e 2476 c.c.). controllo CC Azione di responsabilità nei confronti degli amministratori (spetta a ciascun socio ai sensi dell’art. 2476, co. 2, c.c.). Diritti di partecipazione patrimoniale CC Diritto agli utili: la ripartizione degli utili ai soci è fatta in proporzione al conferimento, salvo diversa disposizione statutaria (art. 2468 c.c.). CC Diritto alla quota di liquidazione: in proporzione al conferimento, salvo diversa disposizione. CC Diritto di opzione sulle nuove quote di partecipazione per le ipotesi di aumento del capitale sociale (art. 2481bis c.c.). 6 Gli obblighi dei soci: il conferimento L’obbligo del socio della S.r.l. è essenzialmente quello di eseguire il conferimento. A questo proposito, la riforma societaria ha previsto che possono essere conferiti tutti gli elementi dell’attivo suscettibili di valutazione economica, superando pertanto il previgente divieto di conferimento di prestazioni di opera e servizi. I conferimenti, se non è disposto diversamente dall’atto costitutivo, devono farsi in danaro. Il versamento del 25% dei conferimenti in danaro o il loro intero ammontare (in caso di costituzione unilaterale della società) può essere sostituito dalla stipula, per un importo almeno corrispondente, di una polizza assicurativa o di una fideiussione bancaria. In caso di mancata esecuzione dei conferimenti o di scadenza od inefficacia della polizza assicurativa o della garanzia bancaria — salvo che il socio le sostituisca con il corrispondente in danaro (art. 2466 c.c.): — gli amministratori, dopo trenta giorni dalla diffida al socio moroso, possono promuovere l’azione per l’esecuzione del conferimento; — in alternativa, offrono le azioni agli altri soci (in proporzione della loro partecipazione) per un corrispettivo non inferiore ai conferimenti ancora dovuti; — in mancanza di offerte, procedono alla vendita all’incanto; — qualora non vi siano compratori, il socio moroso viene escluso e il capitale sociale ridotto in corrispondenza. 128 7 Cessazione della qualità di socio La qualità di socio cessa in caso di: — — — — — — trasferimento della partecipazione (art. 2469 c.c.); vendita coattiva della partecipazione (ipotesi di morosità del socio) (art. 2466 c.c.); espropriazione della partecipazione (art. 2471 c.c.); fallimento del socio; recesso del socio; esclusione del socio (art. 2473bis c.c.). 7.1 • Il recesso del socio della S.r.l. Nozione: è il potere di sciogliersi unilateralmente dal contratto sociale con effetti ex nunc, che il legislatore riconosce al socio per controbilanciare gli svantaggi che gli potrebbero derivare dall’applicazione del principio della maggioranza. CC In qualunque momento se la S.r.l. è a tempo indeterminato, con un obbligo di preavviso di almeno 180 giorni o di quello maggiore stabilito dall’atto costitutivo (cd. recesso ad nutum). •Il cambiamento dell’oggetto o del tipo sociale. •La fusione o la scissione della società. Ipotesi legali CC Quando non abbia concorso all’assunzione di una deliberazione riguardante •La revoca dello stato di liquidazione. •Il trasferimento della sede sociale all’estero. •La eliminazione di una delle cause di recesso previste dall’atto costitutivo. •Il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modifica dell’oggetto sociale o dei diritti dei soci. CC Nei casi previsti in sede di disciplina delle attività di direzione e coordinamento. Ipotesi convenzionali CC In tal caso nel contratto sociale saranno indicate ipotesi e modalità. CC Il valore della partecipazione va calcolato in proporzione al capitale sociale determinato tenendo conto del valore di mercato al momento dell’esercizio del recesso. CC Deve essere eseguito entro 180 giorni dalla comunicazione del recesso alla società. Il socio ha diritto al rimborso della partecipa- CC Può avvenire mediante acquisto da parte degli altri soci in proporzione zione alle loro partecipazioni o da parte di 1/3 individuato dagli stessi soci. CC In caso di mancato collocamento, il rimborso avviene utilizzando le riserve disponibili o, in mancanza, riducendo il capitale sociale. CC Se la riduzione del capitale sociale non consente il rispetto dell’art. 2482 c.c., la società viene posta in liquidazione. 129 Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società. 8 L’elemento patrimoniale della società In tema di bilancio il legislatore espressamente richiama la normativa dettata in sede di disciplina delle S.p.A. In materia di aumento e riduzione del capitale sociale, di contro, è prevista una disciplina specifica per la S.r.l., che tuttavia, a differenza di quanto accadeva prima della riforma del diritto societario, attualmente non si discosta molto da quella della S.p.A. Occorre ricordare che in nessun caso la S.r.l. può compiere operazioni sulle proprie partecipazioni (art. 2474 c.c.). È, invece, ammessa la possibilità che la S.r.l. emetta titoli di debito, che possono essere sottoscritti solo da investitori qualificati. L’atto costitutivo attribuisce la competenza a deliberarne l’emissione ai soci o agli amministratori, indicando altresì gli eventuali limiti (art. 2483 c.c.). Osservazioni Significativa novità della riforma del diritto societario è l’introduzione di un’apposita disciplina dei finanziamenti dei soci, finalizzata a regolamentare i diffusi fenomeni di sottocapitalizzazione delle società che operano con rilevanti finanziamenti a titolo di capitale di prestito da parte dei soci. Tali finanziamenti sono spesso dei veri e propri conferimenti che i soci classificano come finanziamenti per esercitare, in sede di rimborso, gli stessi diritti degli altri creditori sociali, laddove, invece, il rischio della mancata restituzione del conferimento deve gravare sul socio, dopo il soddisfacimento dei terzi creditori. 9 Le decisioni dei soci •L’approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili. •La nomina, se prevista nell’atto costitutivo, degli amministratori. CC Le materie espressamente previste dall’art. 2479 c.c., che sono Competenza (art. 2479 c.c.) •L’eventuale nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore. •Le modificazioni dell’atto costitutivo. •La decisione circa le operazioni che implicano una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale o una rilevante modifica dei diritti dei soci. CC Le altre materie indicate dall’atto costitutivo. CC Gli argomenti sottoposti all’approvazione dell’assemblea da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentano almeno 1/3 del capitale sociale. 130 CC Mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto (art. 2479 c.c.), quando espressamente previsti dall’atto costitutivo. In tal caso Le decisioni dei soci possono essere prese •Dai documenti sottoscritti dai soci devono risultare con chiarezza l’oggetto della decisione ed il consenso alla stessa. •Salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo, occorre il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno 1/2 del capitale sociale. •In caso di mancata previsione della consultazione o del consenso scritto. •In CC Con il procedimento di cui all’art. 2479bis c.c., che si applica ogni caso per le modificazioni dell’atto costitutivo, per le decisioni di operazioni implicanti una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale o una rilevante modifica dei diritti sociali e nell’ipotesi prevista dall’art. 2482 bis, co. 4, c.c. •Su richiesta di uno o più amministratori o di almeno 1/3 del capitale sociale. CC Convocazione: le modalità, tali da assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare, sono stabilite nell’atto costitutivo; in mancanza la convocazione è effettuata mediante lettera raccomandata spedita ai soci almeno 8 giorni prima dell’adunanza nel domicilio risultante dal registro delle imprese. Procedimento di cui all’art. 2479bis c.c. CC Svolgimento: salva diversa previsione dell’atto costitutivo, l’assemblea si riunisce presso la sede sociale; è presieduta dalla persona indicata nell’atto costitutivo o, in mancanza, designata dagli intervenuti; il presidente verifica la regolarità della costituzione, accerta l’identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni, dandone conto nel verbale. CC Quorum costitutivo e deliberativo: salvo che l’atto costitutivo disponga diversamente, l’assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta mentre, per le deliberazioni concernenti modificazioni dell’atto costitutivo e operazioni che implicano sostanziali modifiche dell’oggetto sociale o rilevanti modifiche dei diritti dei soci, è necessario il voto favorevole della metà del capitale sociale. In ogni caso le deliberazioni si reputano validamente adottate quando all’assemblea partecipa l’intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell’argomento. 131 CC Rappresentanza: salvo contraria disposizione dell’atto costitutivo, è consentito che il socio si faccia rappresentare in assemblea. Procedimento di cui all’art. 2479bis c.c. CC Modifiche dell’atto costitutivo: nell’ipotesi di modificazioni dell’atto costituivo, il verbale è redatto da notaio e, quanto alle formalità di deposito, iscrizione e pubblicazione della relativa delibera, si applica l’art. 2436 c.c. dettato in tema di S.p.A. 9.1 • Invalidità delle deliberazioni assembleari e loro impugnativa (art. 2479ter c.c.) CC Non conformità alla legge o all’atto costitutivo. Cause CC Deliberazioni prese in assenza assoluta di informazione. CC Partecipazione determinante di soci in conflitto di interessi con la società, qualora la deliberazione possa recarle danno. Per espressa previsione di legge le deliberazioni non possono essere annullate: — per la partecipazione di soggetti non legittimati, se tale partecipazione non è stata determinante per il raggiungimento del quorum costitutivo; — per l’invalidità o l’errato conteggio di singoli voti non determinanti il quorum deliberativo; — per l’incompletezza o l’inesattezza del verbale, purché siano certi il contenuto, gli effetti e la validità della deliberazione. CC Gli amministratori anche singolarmente e il collegio sindacale. Legittimati all’impugnazione CC I soci che non vi abbiano consentito. CC Chiunque vi abbia interesse nell’ipotesi di deliberazioni aventi oggetto impossibile o illecito e di quelle assunte in assoluta mancanza di informazione. CC L’impugnazione deve essere proposta entro 90 giorni dalla trascrizione della delibera nel libro delle decisioni dei soci. CC Le decisioni aventi oggetto illecito o impossibile e quelle prese in assenza assoluta di informazione possono essere impugnate entro tre anni dalla suddetta trascrizione. CC Le deliberazioni che comportano modifiche dell’oggetto sociale prevedendo attività illecite o impossibili sono impugnabili senza limiti di tempo. Limiti temporali CC Le deliberazioni concernenti l’aumento di capitale o la riduzione volontaria del capitale devono essere impugnate entro 180 giorni dall’iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese o, nel caso di mancata convocazione, 90 giorni dall’approvazione del bilancio dell’esercizio nel corso del quale la deliberazione è stata anche parzialmente eseguita. CC Le deliberazioni di approvazione del bilancio non possono essere impugnate dopo che è avvenuta l’approvazione del bilancio dell’esercizio successivo. Il procedimento di impugnazione è quello previsto dall’art. 2378 c.c. in tema di S.p.A. L’annullamento della deliberazione non può aver luogo se la deliberazione impugnata è comunque sostituita con altra presa in conformità della legge e dell’atto costitutivo, salvi i diritti acquisiti dai terzi sulla base della deliberazione sostituita. L’annullamento della deliberazione ha effetto rispetto a tutti i soci ed obbliga gli amministratori a prendere i conseguenti provvedimenti sotto la propria responsabilità. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione annullata. 132 10 Gli organi di amministrazione e controllo 10.1 • Gli amministratori Per quanto riguarda l’organo amministrativo, la riforma del diritto societario ha attribuito massima autonomia allo statuto, prevedendo un’ampia libertà di scelta in ordine alla configurazione del rapporto di amministrazione, all’individuazione delle persone cui affidare l’amministrazione ed alla determinazione del metodo secondo il quale esse sono chiamate ad operare. CC L’amministrazione e la rappresentanza della società sono affidate a uno o più soci nominati dall’assemblea dei soci (artt. 2475 e 2475bis c.c.). CC Entro 30 giorni dalla nomina, gli amministratori devono chiederne l’iscrizione nel Registro delle imprese, indicando i dati personali ed i poteri di rappresentanza congiunta o disgiunta. Principi regolatori CC Quando l’amministrazione è affidata a più persone, queste costituiscono il consiglio di amministrazione: l’atto costitutivo può prevedere che l’amministrazione sia ad esse affidata disgiuntamente oppure congiuntamente (sono in ogni caso di competenza del consiglio la redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o scissione, nonché le decisioni di aumento del capitale) e può altresì prevedere che le decisioni siano adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto (art. 2475 c.c.). CC I contratti conclusi dagli amministratori che hanno la rappresentanza della società in conflitto di interessi, per conto proprio o di terzi, con la medesima possono essere annullati su domanda della società, se il conflitto era conosciuto o riconoscibile dal terzo (art. 2475ter, co. 1, c.c.). CC Le decisioni prese dal consiglio di amministrazione con il voto determinante di un amministratore in conflitto di interessi con la società, qualora le cagionino un danno patrimoniale, sono impugnabili entro 90 giorni dagli amministratori e, ove esistenti, dai soggetti previsti dall’art. 2477 c.c., salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della decisione (art. 2475ter, co. 2, c.c.). CC I soci che non partecipano all’amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare i libri sociali ed i documenti relativi all’amministrazione (art. 2476 c.c.). CC Gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall’inosservanza dei doveri imposti ad essi dalla legge e dall’atto costitutivo per l’amministrazione della società. CC La responsabilità non si estende ai singoli amministratori che dimostrino di essere esenti da colpa o abbiano fatto constare del proprio dissenso. Responsabilità (art. 2476 c.c.) CC L’approvazione del bilancio non libera gli amministratori e i sindaci dalla responsabilità nella gestione sociale. CC Sono responsabili solidalmente con gli amministratori i soci che hanno deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi. CC L’azione di responsabilità contro gli amministratori è promossa da ciascun socio, il quale, in caso di gravi irregolarità nella gestione della società, può chiedere un provvedimento cautelare di revoca degli amministratori medesimi. CC l singolo socio e il terzo direttamente danneggiati da atti dolosi o colposi degli amministratori hanno autonomo diritto al risarcimento dei danni. 133 10.2 • Gli organi di controllo L’atto costitutivo può prevedere la nomina di un collegio sindacale o di un revisore, determinandone competenze e poteri (art. 2477 c.c., modif. dal D.Lgs. 39/2010). CC Se il capitale sociale non è inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni (120.000 euro). Il collegio sindacale è obbligatorio CC Se per due esercizi consecutivi siano stati superati due dei limiti indicati dal primo comma dell’art. 2435bis c.c. in tema di bilancio abbreviato, limiti da ultimo innalzati dal D.Lgs. 173/2008 (l’obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, due dei predetti limiti non vengono superati). CC Se la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato (ipotesi introdotta dal D.Lgs. 39/2010). CC Se la società controlla altre società sottoposte obbligatoriamente alla revisione legale dei conti (ipotesi introdotta dal D.Lgs. 39/2010). Come nella normativa precedente, la revisione legale è affidata normalmente al collegio sindacale. Tuttavia, l’atto costitutivo può prevedere che essa sia affidata ad un soggetto esterno (persona fisica o società di revisione) purché iscritto al registro, e in tal caso il collegio sindacale rimane titolare del cd. controllo amministrativo. L’assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti suindicati deve provvedere, entro 30 giorni, alla nomina del collegio sindacale. Se l’assemblea non vi provvede, la nomina dovrà essere effettuata dal Tribunale, su richiesta di qualsiasi soggetto interessato. In sintesi La società a responsabilità limitata è una società di capitali preordinata al fine di fornire, alle imprese sociali di ridotte dimensioni, uno schema societario che permetta di fruire del beneficio della responsabilità limitata. La disciplina giuridica è la seguente: — norme «proprie» dello specifico tipo di società; — norme «dettate» per la S.p.A. e riprodotte estesamente per la S.r.l.; — richiami a singole norme dettate per la S.p.A. Nella S.r.l. la quota è la misura della partecipazione di un soggetto alla società. Caratteri sono la trasferibilità e la divisibilità. I soci della S.r.l. hanno i seguenti diritti di partecipazione all’amministrazione della società: — diritto di intervento all’assemblea; — diritto di voto. Invece, appartengono alla categoria dei diritti di partecipazione patrimoniale: — il diritto agli utili e il diritto alla quota di liquidazione, entrambi in proporzione al conferimento, salvo diversa disposizione; — il diritto di opzione sulle nuove quote per le ipotesi di aumento del capitale sociale. Quanto agli obblighi dei soci, esistono differenze con la S.p.A. solo per quanto riguarda il mancato versamento dei conferimenti da parte del socio. Infatti: gli amministratori possono diffidare il socio moroso ad eseguire il pagamento in 30 giorni; se non paga, gli amministratori possono vendere, per suo conto ed a suo rischio, la quota con trattativa privata e diritto di prelazione dei consoci; se il tentativo fallisce, la quota è venduta all’incanto; se le vendite sono infruttuose, gli amministratori possono escludere il socio, trattenere le somme riscosse e ridurre il capitale sociale. Sono organi sociali di una S.r.l. l’assemblea, gli amministratori e l’organo di controllo. 134 23 Capitolo le società Cooperative e le mutue assicuratrici 1 Caratteri generali Nozione: sono quelle società (società cooperative e società di mutua assicurazione) che agiscono per il perseguimento di uno scopo mutualistico, caratterizzate da un particolare tipo di organizzazione e che, per la loro funzione sociale, godono di agevolazioni di varia natura e sono assoggettate a specifici controlli. Lo scopo mutualistico è l’intento di fornire beni, servizi od occasioni di lavoro direttamente ai membri dell’organizzazione a condizioni più vantaggiose di quelle che otterrebbero dal mercato. Osservazioni Quanto alla natura giuridica delle società cooperative e delle mutue assicuratrici, secondo parte della dottrina (Ascarelli) trattasi di associazioni in senso stretto. Secondo altri autori (Messineo, Ferri) trattasi di vere e proprie società. 2 Società cooperative 2.1 • Caratteri generali Nozione: le cooperative sono società a capitale variabile con scopo mutualistico iscritte presso l’albo delle società cooperative (art. 2511 c.c., modif. dalla L. 99/2009). Per capitale variabile si intende che il capitale sociale non è determinato in un ammontare stabilito e l’ingresso di nuovi soci non comporta modificazioni dell’atto costitutivo (cd. principio della porta aperta — art. 2524 c.c.). CC Alle società cooperative si applicano, oltre alla disciplina specifica e alle leggi speciali, le norme dettate in tema di S.p.A. in quanto compatibili. Disciplina CC Nelle cooperative con un numero di soci cooperatori inferiore a 20 ovvero con un attivo dello stato patrimoniale non superiore ad 1 milione di euro l’atto costitutivo può prevedere che trovino applicazione, in quanto compatibili, le norme sulla S.r.l. CC Anche alle cooperative regolate dalle leggi speciali si applica, in quanto compatibile, la disciplina dettata dal codice. CC Le società cooperative possono normalmente offrire le proprie prestazioni anche ai terzi non soci (cd. mutualità spuria). Caratteri CC Il capitale può continuamente modificarsi in relazione al variare del numero dei soci; l’aumento o la diminuzione non comportano modifiche dell’atto costitutivo. È tuttavia possibile anche un aumento del capitale a pagamento analogo a quello delle società di capitali, per specifiche necessità di impresa da coordinarsi con i principi generali della mutualità (art. 2524, co. 3, c.c.). CC Ogni socio ha un voto, quale che sia l’entità del capitale investito. CC Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio. 135 2.2 • Costituzione della cooperativa La Riforma del diritto societario ha individuato, nell’ambito della categoria delle società cooperative, che rimane pur sempre un genus unitario per il quale è prevista una disciplina generale, la species delle cooperative a mutualità prevalente. Sono cooperative a mutualità prevalente quelle che: — svolgono la loro attività prevalentemente in favore dei soci, consumatori o utenti di beni o servizi; — si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, delle prestazioni lavorative dei soci; — si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, degli apporti di beni o servizi da parte dei soci (art. 2512 c.c.). L’art. 2513 c.c. definisce il criterio della prevalenza, prevedendo un raffronto numerico tra vari indici di riferimento: sostanzialmente tale requisito è rispettato quando l’attività mutualistica con i soci sia superiore alla metà dell’intera attività svolta dalla società. La L. 99/2009 ha introdotto l’obbligo per la società cooperative, ai fini della dimostrazione dei requisiti di cui all’art. 2513, di comunicare ogni anno le notizie di bilancio all’amministrazione presso la quale è tenuto l’albo delle società cooperative. L’omessa comunicazione comporta l’applicazione della sanzione amministrativa della sospensione semestrale di ogni attività dell’ente, intesa come divieto di assumere nuove eventuali obbligazioni. CC Il cognome e il nome o la denominazione, il luogo e la data di nascita o di costituzione, il domicilio o la sede, la cittadinanza dei soci. CC La denominazione sociale. CC Il comune ove è posta la sede della società e le eventuali sedi secondarie. CC La indicazione specifica dell’oggetto sociale con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci. CC La quota di capitale sottoscritta da ciascun socio, i versamenti eseguiti e, se il capitale è ripartito in azioni, il loro valore nominale. CC Il valore attribuito ai crediti e ai beni conferiti in natura. L’atto costitutivo deve indicare (art. 2521 c.c.) CC I requisiti e le condizioni per l’ammissione dei soci e il modo e il tempo in cui devono essere eseguiti i conferimenti. CC Le condizioni per l’eventuale recesso o per la esclusione dei soci. CC Le regole per la ripartizione degli utili e i criteri per la ripartizione dei ristorni. CC Le forme di convocazione dell’assemblea, in quanto si deroga alle disposizioni di legge. CC Il sistema di amministrazione adottato, il numero degli amministratori e i loro poteri, indicando quali tra essi hanno la rappresentanza della società. CC Il numero dei componenti del collegio sindacale. CC La nomina dei primi amministratori e sindaci. CC L’importo globale, almeno approssimativo, delle spese per la costituzione poste a carico delle società. 136 CC Deve essere stipulato nella forma dell’atto pubblico (art. 2521 c.c.). CC Deve prevedere un numero minimo di 9 soci (per alcune categorie particolari di cooperative sono previsti numeri diversi - art. 2522 c.c.). L’atto costitutivo CC Deve essere depositato entro 20 giorni presso l’ufficio del Registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, a norma dell’art. 2330 c.c. CC Si applicano gli artt. 2331 e 2332 c.c. dettati per le S.p.A. in tema di effetti dell’iscrizione. Osservazioni La L. 99/2009 (cd. Legge sviluppo) ha aggiunto un terzo requisito oltre al capitale variabile e allo scopo mutualistico: quello dell’iscrizione all’albo delle società cooperative, che assume valore costitutivo della qualifica di cooperativa, in aggiunta all’iscrizione nel registro delle imprese. Viene specificato, inoltre, che sarà sufficiente presentare la comunicazione unica all’ufficio del registro delle imprese presso la camera di commercio (introdotta dalla L. 40/2007) per determinare l’automatica iscrizione all’albo delle società cooperative. 2.3 • La partecipazione sociale 2.3.1 • Caratteri La misura della partecipazione dei soci è rappresentata da quote o da azioni nominative. Il valore nominale di ciascuna azione o quota non può essere inferiore a 25 euro né, per le sole azioni, superiore a 500 euro. Ove la legge non preveda diversamente, nelle società cooperative nessun socio può avere una quota superiore a 100.000 euro, né tante azioni il cui valore nominale superi tale somma. L’atto costitutivo può prevedere l’emissione di strumenti finanziari, secondo la disciplina prevista per le società per azioni. 2.3.2 • Acquisto, trasferimento e perdita della qualità di socio CC L’ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione degli amministratori, su domanda dell’interessato secondo la procedura disciplinata dall’art. 2528 c.c. Acquisto e trasferimento della qualità di socio CC Le quote e le azioni non possono essere cedute con effetto verso la società, se la cessione non è autorizzata dagli amministratori (art. 2530, co. 1, c.c.). CC L’atto costitutivo può vietare la cessione delle quote e delle azioni, con effetto verso la società, salvo in questo caso il diritto del socio di recedere dalla società (art. 2530, u.c., c.c.). CC Trasferimento della quota o delle azioni. Perdita della qualità di socio CC Esclusione: per mancato pagamento delle quote o azioni (art. 2531) o nelle ipotesi di cui all’art. 2533 c.c. CC Recesso: nei casi previsti dalla legge o dallo statuto. CC Morte del socio: gli eredi hanno diritto alla liquidazione della quota ma lo statuto può prevedere la continuazione con quelli aventi i requisiti previsti per i soci (art. 2534 c.c.). 137 Il socio uscente risponde verso la società per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, l’esclusione o la cessione della quota si è verificata. Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l’insolvenza della società, il socio uscente o gli eredi del socio defunto sono obbligati verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota o per il rimborso delle azioni. 2.4 • Gli organi sociali Salvo poche norme peculiari, è applicabile la disciplina delle società per azioni. •Hanno CC Diritto di intervento e diritto di voto diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno 90 giorni nel libro dei soci; ogni socio ha un voto, qualunque sia il valore della quota o il numero di azioni possedute; il voto può essere dato per corrispondenza o con altre forme di comunicazione a distanza. •L’atto costitutivo determina i limiti al diritto di voto di coloro che hanno sottoscritto gli strumenti finanziari. •L’atto costitutivo determina le maggioranze CC Maggioranze Assemblea richieste per la valida costituzione delle assemblee e per la validità delle deliberazioni (art. 2538 c.c.). •Nelle cooperative disciplinate dalle norme sulla società per azioni ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di 10 soci (art. 2539, co. 1, c.c.). CC Rappresentanza •Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell’assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo che collaborano all’impresa (art. 2539, co. 2, c.c.). •In CC Assemblee separate casi particolari possono convocarsi assemblee parziali aventi un potere deliberativo generalizzato e l’obbligo di provvedere alla nomina dei delegati che partecipano all’assemblea generale (art. 2540 c.c.). CC Sono applicabili tutti e tre i sistemi, tradizionale, monistico e dualistico, previsti in tema di S.p.A. Organo amministrativo CC La nomina spetta all’assemblea fatta eccezione per i primi amministratori, che sono nominati nell’atto costitutivo. CC La maggioranza degli amministratori è scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche. 138 CC La nomina del collegio sindacale è obbligatoria nei casi previsti dall’art. 2477, co. 2 e 3, c.c., come modif. dal D.Lgs. 39/2010 e quando la società emette strumenti finanziari non partecipativi. Organo di controllo CC Il diritto di voto nell’elezione dell’organo di controllo può essere attribuito dall’atto costitutivo in proporzione alle quote o alle azioni possedute o in ragione della partecipazione allo scambio mutualistico. CC La nomina di 1/3 dei membri del collegio sindacale è riservata ai possessori di strumenti finanziari, anche non partecipativi. Differenze I soci sovventori sono una categoria speciale di soci (istituita per le cooperative, con la L. 59/1992), ai quali gli statuti possono riconoscere condizioni di favore nella ripartizione degli utili. La loro partecipazione nasce dall’esigenza di aumentare il capitale di rischio. Svolgono una attività di controllo sull’operato degli altri soci. Infine, possono essere nominati amministratori, ma la maggioranza degli amministratori deve essere costituita da soci cooperatori. La L. 142/2001 ha attuato una revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alle cd. cooperative di lavoro, nelle quali il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio. I soci lavoratori concorrono alla gestione dell’impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell’impresa; partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell’azienda. Inoltre, contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d’impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione. Infine, mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell’attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa. Il socio lavoratore di cooperativa stabilisce con la propria adesione o successivamente all’instaurazione del rapporto associativo un ulteriore e distinto rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale, con cui contribuisce comunque al raggiungimento degli scopi sociali. 2.5 • Vigilanza e controlli Le società cooperative, per l’interesse pubblico ad esse collegato, sono soggette a rigorosi controlli. Soggetti esercenti la vigilanza CC Ministero dello Sviluppo economico. CC Autorità di vigilanza. CC Ispezioni ordinarie (almeno una ogni 2 anni). Modalità CC Ispezioni straordinarie (ogni volta che se ne ravvisi l’opportunità da parte degli organi di controllo). CC Obbligo di certificazione del bilancio annuale. CC Se viene accertato l’irregolare funzionamento della società cooperativa, l’organo di vigilanza può revocare amministratori e sindaci ed affidare la gestione ad un Commissario Governativo. Sanzioni CC L’autorità di vigilanza può decretare lo scioglimento dell’ente se questo non sia in grado di conseguire lo scopo sociale ovvero, per 2 anni consecutivi, non abbia depositato il bilancio nè compiuto atti di gestione. 139 La L. 99/2009 è intervenuta a ribadire le ragioni di interesse pubblico che stanno alla base dell’espletamento dei compiti di vigilanza cooperativa e ha previsto la riserva in via esclusiva in favore del Ministro dello sviluppo economico dei poteri di accertamento dei requisiti mutualistici, sopprimendo il riferimento agli interventi ispettivi di altre amministrazioni pubbliche. 3 Società di mutua assicurazione 3.1 • Generalità Nozione: è una società esercente attività assicurativa nella quale il socio ha diritto alla prestazione dell’assicurazione per il solo fatto di aver aderito alla società. Vi è un nesso inscindibile fra la qualità di socio e di assicurato. CC Scopo mutualistico. CC La qualità di socio si acquista assicurandosi presso la società, e si perde con l’estinguersi dell’assicurazione (art. 2546 c.c.). Caratteri CC Responsabilità limitata. Tipi CC Mutue assicuratrici a quota fissa •Il patrimonio è costituito da quote in- CC Mutue assicuratrici a ripartizione •I soci si obbligano a pagare pro quota le dividuali dei soci. indennità dovute, di volta in volta, senza costituire un patrimonio sociale. 3.2 • Soci sovventori Può essere prevista nell’atto costitutivo la presenza di soci non legati alla società da rapporti di assicurazione, ed i cui conferimenti servano al solo fine di costituire fondi di garanzia per il pagamento delle indennità. 3.3 • Disciplina Sono soggette alle autorizzazioni, alla vigilanza e agli altri controlli stabiliti dalle leggi speciali sull’esercizio dell’assicurazione e sono regolate dalle norme stabilite per le società cooperative, in quanto compatibili. 4 Cooperative sociali Le cooperative sociali — secondo la nozione fornita dalla L. 381/1991 — hanno lo scopo «di perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini». Tale scopo può realizzarsi sia attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, sia attraverso lo svolgimento di attività diverse finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate. Differenze Le cooperative di servizi sociali, ossia cooperative di produzione e lavoro, sono costituite da soci lavoratori qualificati professionalmente, che offrono i loro servizi al pubblico o all’ente pubblico. Le cooperative integrate sono cooperative di produzione e lavoro che hanno un’elevata percentuale di soci portatori di handicap. Infine, le cooperative di solidarietà sociale, che non perseguono uno scopo occupazionale, sono finalizzate invece ad offrire un servizio di tipo socio-sanitario non soltanto ai soci. 140 5 L’impresa sociale Il D.Lgs. 24-3-2006, n. 155 disciplina le cd. «imprese sociali» che sono organizzazioni private senza scopo di lucro che esercitano in via stabile e principale un’attività economica di produzione o di scambio di beni o di servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale. CC Assistenza sanitaria e sociale. CC Educazione. CC Formazione e istruzione. CC Tutela dell’ambiente. Settori di attività CC Valorizzazione del patrimonio culturale. CC Formazione universitaria e post-universitaria. CC Erogazione di servizi culturali. CC Formazione extra-scolastica. CC Servizi strumentali alle imprese sociali. CC L’assenza dello scopo di lucro ed il perseguimento di finalità di interesse generale sono i tratti caratterizzanti dell’impresa sociale, essendo ad essa preclusa la distribuzione di utili o di avanzi di gestione, i quali devono essere destinati allo svolgimento dell’attività statutaria o ad incremento del patrimonio. CC Devono essere costituite mediante atto pubblico in cui andrà esplicitato il carattere sociale dell’impresa, attraverso la espressa indicazione dell’oggetto sociale e dell’assenza dello scopo di lucro. L’atto costitutivo deve poi essere depositato, entro 30 giorni, a cura del notaio o degli amministratori, presso l’Ufficio del Registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede legale dell’impresa, per l’iscrizione in apposita sezione. Caratteri CC La maggioranza dei componenti delle cariche sociali non può essere riservata a soggetti esterni alla organizzazione dell’impresa sociale; per quelle organizzazioni di dimensioni maggiormente rilevanti, che superino cioè due dei limiti indicati dall’art. 2435bis ridotti della metà, è poi prevista la nomina di uno o più sindaci, che vigilano sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile. CC Delle obbligazioni contratte rispondono esclusivamente con il proprio patrimonio quelle organizzazioni in cui questo superi i 20 mila euro; qualora poi detto patrimonio diminuisca di oltre un terzo, delle obbligazioni risponderanno personalmente e solidalmente anche coloro che hanno agito in nome e per conto dell’impresa. CC Per il caso di insolvenza, le organizzazioni che esercitano un’impresa sociale sono assoggettate alla procedura di liquidazione coatta amministrativa. Il 24 gennaio 2008 sono stati firmati dal Ministro dello sviluppo economico e della solidarietà sociale quattro decreti che concludono l’iter normativo per l’attuazione del D.Lgs. 155/2006 disciplinando, tra l’altro, gli adempimenti pubblicitari del Registro delle imprese cui sono tenute le imprese sociali. I quattro decreti riguardano, rispettivamente: la qualificazione dei ricavi per rientrare nell’ambito dell’im- 141 presa sociale; le linee-guida per le modalità relative a operazioni di trasformazione, fusione, scissione e cessione dell’impresa; le linee-guida per redigere il bilancio sociale (che, in base alla legge delega, per questa nuova forma giuridica diventa obbligatorio) e l’elenco degli atti e documenti da depositare al Registro delle imprese. In sintesi Le società cooperative si possono dividere in due tipologie: — in relazione all’oggetto: cooperative di produzione e lavoro, cooperative di consumo, cooperative agricole, cooperative edilizie, cooperative di credito; — in relazione alla mutualità: a mutualità prevalente (usufruiscono delle agevolazioni fiscali previste dalla legge), non a mutualità prevalente (non usufruiscono delle agevolazioni fiscali). Le società cooperative si costituiscono per atto pubblico. A seguito dell’intervento della L. 99/2009, tutte le cooperative devono iscriversi presso l’albo delle società cooperative, iscrizione che ha assunto valore costitutivo della qualifica di società cooperativa. Quanto al regime di responsabilità, risponde soltanto la società con il suo patrimonio. Per ciò che riguarda le partecipazioni sociali la disciplina prevede che il valore nominale di ciascuna quota o azione non deve essere inferiore a 25 euro e, per le sole azioni, non superiore a 500 euro. Gli organi sociali sono: — l’assemblea; — l’organo amministrativo; — l’organo di controllo. La mutua assicurazione è una società che ha per oggetto l’esercizio di una attività assicurativa a beneficio dei soci. Vi è un nesso inscindibile fra la qualità di socio e di assicurato. I suoi caratteri sono: — lo scopo mutualistico; — la qualità di socio si acquista assicurandosi presso la società e si perde con l’estinguersi dell’assicurazione; — la responsabilità limitata. Possono essere previsti dall’atto costitutivo i soci sovventori, i quali non sono legati alla società da rapporti di assicurazione ed i cui conferimenti servono per costituire fondi di garanzia per il pagamento delle indennità. Esistono due tipologie di mutue assicuratrici: — quelle a quota fissa, il cui patrimonio è costituito da quote individuali dei soci; — quelle a ripartizione, i cui soci si obbligano a pagare pro quota le indennità dovute, di volta in volta, senza costituire un patrimonio sociale. 142 24 Capitolo L’estinzione della società 1 Caratteri generali L’estinzione dell’impresa societaria si ha con il perfezionarsi di una fattispecie a formazione successiva: — verificarsi di una causa di scioglimento; — procedimento di liquidazione; — cancellazione dal Registro delle imprese (solo per le società soggette a registrazione). 2 Cause di scioglimento CC Il decorso del termine. CC Il conseguimento dell’oggetto sociale o la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo. CC La volontà dei soci. CC Le altre cause di scioglimento previste dal contratto sociale. •Sopravvenuta mancanza di pluralità di soci, se nel termine di 6 mesi questa non è reintegrata. CC Per le società di persone Cause di scioglimento comuni a tutte le società •Sopravvenuta mancanza di tutti i soci accomandanti o di tutti i soci accomandatari, se nel termine di 6 mesi non è ricostituita la categoria dei soci venuti a mancare. •Provvedimento CC Per le società commerciali dell’autorità governativa, nei casi stabiliti dalla legge (provvedimento di liquidazione coatta amministrativa). •Dichiarazione di fallimento. •Impossibilità di funzionamento o continuata inattività dell’assemblea. •Dichiarazione di nullità della società. •Riduzione del capitale al di sotto del CC Per tutte le società di capitali minimo legale (salvo il disposto degli artt. 2447 e 2482ter c.c.). •Impossibilità di liquidare la quota del socio receduto. •Le altre cause previste dalla legge. 143 CC Per la società in accomandita per azioni •Cessazione dall’ufficio di tutti i soci amministratori. •Alterazione CC Per le società per azioni quotate Cause di scioglimento comuni a tutte le società del rapporto tra azioni ordinarie e azioni senza voto o con voto limitato, a causa della riduzione del capitale per perdite. •Perdita dell’intero capitale sociale. •Atto dell’autorità governativa conseCC Per le società cooperative guente ad un giudizio sfavorevole sul raggiungimento degli scopi della società. •Riduzione del numero dei soci al di sotto di quello stabilito dalla legge se non viene integrato nel termine massimo di un anno. 3 Accertamento e pubblicità delle cause di scioglimento CC Gli amministratori devono provvedere ad iscrivere presso l’Ufficio del Registro delle imprese la dichiarazione di accertamento della causa stessa o della deliberazione assembleare di scioglimento. CC Gli effetti dello scioglimento decorrono dalla data dell’iscrizione. Verificatasi una causa di scioglimento CC In caso di ritardo od omissione, gli amministratori sono personalmente e solidalmente responsabili per i danni subiti dalla società, dai soci, dai creditori sociali e dai terzi. CC In caso di ritardo od omissione degli amministratori, il Tribunale, su istanza di singoli soci o amministratori ovvero dei sindaci, accerta il verificarsi della causa di scioglimento, con decreto che deve essere iscritto presso l’Ufficio del Registro delle imprese. CC Alla denominazione sociale deve essere aggiunta l’indicazione che si tratta di società in liquidazione. CC Allo stesso regime pubblicitario sono soggetti il provvedimento di scioglimento dell’autorità governativa e la sentenza di fallimento. 4 Il procedimento di liquidazione Con il verificarsi di una causa di scioglimento la società entra nella fase di liquidazione; la società continua ad esistere, ma con la nuova finalità di rendere disponibile il patrimonio sociale e consentire il pagamento dei debiti e la divisione fra i soci del residuo attivo. 4.1 • Nelle società di persone Avvenuto lo scioglimento della società, i soci amministratori conservano il potere di amministrare limitatamente agli affari urgenti (art. 2274 c.c.); convocano l’assemblea per la nomina dei liquidatori, quando questi non sono già nominati nel contratto sociale. 144 4.2 • Nelle società di capitali Fino al momento della consegna dei libri sociali e del rendiconto della gestione ai liquidatori, gli amministratori conservano il potere di gestire la società, ai soli fini della conservazione dell’integrità e del valore del patrimonio sociale e sono personalmente e solidalmente responsabili dei danni arrecati alla società, ai soci, ai creditori sociali ed ai terzi, per atti od omissioni compiuti in violazione di tale destinazione. Essi, eccezion fatta per il caso di scioglimento deliberato dall’assemblea e salvo che l’atto costitutivo o lo statuto non dispongano diversamente, contestualmente all’accertamento della causa di scioglimento, debbono convocare l’assemblea dei soci per le deliberazioni in tema di liquidazione. 5 I liquidatori 5.1 • Nomina e revoca Nelle società di persone Nelle società di capitali CC Nomina: avviene con il consenso di tutti i soci e, in caso di disaccordo, con decreto del Presidente del Tribunale. CC Revoca: avviene per volontà unanime dei soci, e in ogni caso, quando sussiste una giusta causa, con provvedimento del Tribunale. CC Nomina: spetta all’assemblea (con le maggioranze previste per l’assemblea straordinaria o comunque per le modificazioni del contratto sociale) o, in mancanza, al Tribunale. CC Revoca: i liquidatori possono essere revocati dall’assemblea o, quando sussiste una giusta causa, dal Tribunale, su istanza dei soci, dei sindaci o del Pubblico Ministero. 5.2 • Poteri e obblighi — I liquidatori devono provvedere ad iscrivere la loro nomina e la determinazione dei loro poteri, nonché le eventuali modificazioni, nel Registro delle imprese. — Devono prendere in consegna dagli amministratori i libri sociali, una situazione dei conti alla data di effetto dello scioglimento ed un rendiconto sulla loro gestione relativo al periodo successivo all’ultimo bilancio approvato, redigendo apposito verbale. — Devono redigere il bilancio annuale e presentarlo per l’approvazione dell’assemblea, illustrando nella relazione l’andamento e le prospettive, anche temporali, della liquidazione, i principi e i criteri adottati per realizzarla; in caso di continuazione, anche parziale, dell’attività di impresa, le relative poste di bilancio devono avere una indicazione separata. — Possono chiedere ai soci l’integrazione dei conferimenti ancora ineseguiti. — Devono adempiere i loro doveri con la professionalità e diligenza richieste dalla natura dell’incarico e la loro responsabilità per i danni derivanti dall’inosservanza di tali doveri è disciplinata dalle norme in tema di responsabilità degli amministratori. Pagati tutti creditori, possono procedere alla ripartizione dell’attivo residuo CC Nella società semplice l’attivo residuo è distribuito ai soci come rimborso dei conferimenti e l’eventuale eccedenza è ripartita fra di loro in misura della loro partecipazione ai guadagni. 145 Pagati tutti creditori, possono procedere alla ripartizione dell’attivo residuo CC Nelle società commerciali i liquidatori devono procedere alla redazione di un bilancio finale di liquidazione, indicando la parte spettante a ciascun socio o azione nella divisione dell’attivo. Il bilancio, sottoscritto dai liquidatori e accompagnato dalla relazione dei sindaci e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, viene depositato presso l’Ufficio del Registro delle imprese.Decorso il termine di 90 gg. senza che siano stati proposti reclami, il bilancio s’intende approvato e i liquidatori, salvi i loro obblighi relativi alla distribuzione dell’attivo risultante dal bilancio stesso, sono liberati di fronte ai soci. 6 Il momento estintivo Completato il procedimento liquidativo sussiste un ulteriore obbligo a carico dei liquidatori, cioè quello di chiedere la cancellazione della società dal Registro delle imprese. Con la cancellazione, la società si estingue. Dopo la cancellazione, i creditori sociali rimasti eventualmente insoddisfatti potranno sempre agire (art. 2495 c.c.): — contro i soci: fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione; — contro i liquidatori: qualora il mancato pagamento sia dipeso da loro colpa. 7 La revoca della liquidazione (art. 2487ter c.c.) — La società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione con deliberazione dell’assemblea presa con le maggioranze richieste per le modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto e previa eliminazione della causa di scioglimento. — La deliberazione è soggetta al regime pubblicitario previsto per le deliberazioni contenenti modifiche dell’atto costitutivo o dello statuto. — La revoca ha effetto solo dopo 60 giorni dall’iscrizione nel Registro delle imprese della relativa deliberazione, se non vi sono opposizioni, salvo che consti il consenso dei creditori della società o il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso. In sintesi Il prodursi di una causa di scioglimento non determina automaticamente l’estinzione della società. Ciò che si verifica è un sostanziale cambiamento dello scopo sociale, in quanto, alla finalità di svolgere un’attività economica, si sostituisce quella di ripartire tra i soci i guadagni realizzati, insieme al rimborso dei conferimenti effettuati. Ai sensi dell’art. 2484 c.c., le società di capitali si sciolgono per: — — — — — — decorso del termine; conseguimento dell’oggetto sociale o per sopravvenuta impossibilità di conseguirlo; impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell’assemblea; riduzione del capitale al disotto del minimo legale, salvo quanto disposto dall’art. 2447 c.c.; deliberazione dell’assemblea; altre cause previste dall’atto costitutivo. Le società si sciolgono, inoltre, per le altre cause previste dalla legge. Al verificarsi di una causa di scioglimento la società entra nel cd. «stato di liquidazione»: gli amministratori hanno anzitutto l’obbligo di prendere i provvedimenti necessari per la liquidazione: nelle società di persone essi convocano l’assemblea per la nomina dei liquidatori se non sono già stati nominati nel contratto sociale; nelle altre società essi devono convocare l’assemblea per la nomina dei liquidatori e per le altre deliberazioni necessarie alla liquidazione. Il procedimento di liquidazione si articola in due fasi: estinzione dei debiti e ripartizione dell’attivo. 146 25 Capitolo Trasformazione, fusione e scissione della società 1 La trasformazione Nozione: si ha trasformazione di un ente o di una società qualora lo stesso assuma un tipo di organizzazione sociale diverso da quello originario. La trasformazione può avere luogo anche in pendenza di procedura concorsuale, purché non vi siano incompatibilità con le finalità o lo stato della stessa (art. 2499 c.c.). CC L’atto di trasformazione in S.p.A., S.a.p.A. o S.r.l. deve essere redatto per atto pubblico e contenere le indicazioni previste dalla legge per l’atto di costituzione del tipo societario adottato. CC L’atto di trasformazione è soggetto alla disciplina e alla pubblicità del modello sociale adottato nonché alla pubblicità prevista per l’ipotesi di cessazione dell’ente che adotta la trasformazione. Effetti e pubblicità CC La trasformazione ha effetto dall’ultimo degli adempimenti pubblicitari richiesti (art. 2500, u.c., c.c.). Da quel momento non può essere dichiarata l’invalidità della trasformazione, salvo il diritto al risarcimento del danno eventualmente spettante ai partecipanti all’ente trasformato o ai terzi (art. 2500bis c.c.). CC La società risultante dalla trasformazione conserva i diritti e gli obblighi anteriori alla trasformazione stessa e prosegue in tutti i rapporti, anche processuali (art. 2498 c.c.). 1.1 • Ipotesi e procedimento La riforma del diritto societario ha introdotto una minuziosa disciplina delle varie ipotesi di trasformazione del tipo sociale, risolvendo molte delle controversie sorte in dottrina e in giurisprudenza. Si parla di trasformazione omogenea in relazione a quelle vicende modificative che vedono la trasformazione di società commerciali di persone (s.n.c.; s.a.s.) in società di capitali (s.p.a.; s.a.p.a.; s.r.l.) o, viceversa, la trasformazione di una società di capitali in una società di persone. Ancora, si qualifica come trasformazione omogenea quella da un tipo di società di persone ad un altro appartenente alla stessa categoria, o da un tipo di società di capitali all’altro. Trasformazione di società di persone in società di capitali (artt. 2500bis - 2500quinquies c.c.): — È decisa con il consenso della maggioranza dei soci determinata secondo la parte attribuita a ciascuno negli utili, salvo diversa disposizione del contratto sociale. — Al socio che non ha concorso alla decisione spetta il diritto di recesso. — Il capitale della società risultante dalla trasformazione deve essere determinato sulla base dei valori attuali dell’attivo e del passivo e deve risultare da relazione di stima redatta secondo la disciplina dettata per quel modello societario in materia di conferimento di beni in natura e crediti. — Ciascun socio ha diritto all’assegnazione di un numero di azioni o di una quota proporzionale alla sua partecipazione. — Ove vi sia un socio d’opera, questi ha diritto ad un numero di azioni o ad una quota corrispondente alla partecipazione riconosciutagli prima della trasformazione o stabilita d’accordo tra i soci o dal giudice secondo equità; le partecipazioni degli altri soci si riducono proporzionalmente. 147 — La trasformazione non libera i soci a responsabilità illimitata dalla responsabilità per le obbligazioni sociali sorte prima degli adempimenti pubblicitari della trasformazione, se non risulta che i creditori sociali hanno dato il loro consenso alla trasformazione. — Il consenso si presume se i creditori, ai quali la deliberazione di trasformazione sia stata comunicata, non lo hanno espressamente negato entro 60 giorni dalla comunicazione. Trasformazione di società di capitali in società di persone (art. 2500sexies c.c.): — La deliberazione è adottata con le maggioranze previste per le modifiche dello statuto, salvo diversa disposizione dello statuto stesso. È comunque richiesto il consenso dei soci che con la trasformazione assumono responsabilità illimitata. — Il socio che non ha concorso alla deliberazione di trasformazione ha diritto di recedere dalla società (artt. 2437-2473 c.c.). — Gli amministratori devono predisporre una relazione che illustri le motivazioni e gli effetti della trasformazione e i soci hanno diritto di prenderne visione. — Ciascun socio ha diritto all’assegnazione di una partecipazione proporzionale al valore della sua quota o delle sue azioni. — I soci che con la trasformazione assumono responsabilità illimitata rispondono illimitatamente anche per le obbligazioni sociali sorte anteriormente alla trasformazione. Trasformazione eterogenea: Si parla di trasformazione eterogenea quando la trasformazione comporta il mutamento dello scopo dell’ente (es.: da lucrativo in mutualistico). La trasformazione eterogenea ha effetto dopo 60 giorni dall’ultimo degli adempimenti pubblicitari, se i creditori entro detto termine non abbiano proposto opposizione, salvo che consti il consenso dei creditori stessi o il pagamento di quelli che non hanno dato il consenso. Ipotesi di trasformazione eterogenea disciplinate dal codice civile: CC Le S.p.A., le S.a.p.A. e le S.r.l. possono trasformarsi in consorzi, società consortili, società cooperative, comunioni di azienda, associazioni non riconosciute e fondazioni. La trasformazione da società di capitali CC La deliberazione viene adottata con il voto favorevole dei 2/3 degli aventi diritto; occorre altresì il consenso dei soci che assumono responsabilità illimitata. CC Si applica, in quanto compatibile, la disciplina dettata per la trasformazione di società di capitali in società di persone e, per la deliberazione di trasformazione in fondazione, la disciplina dettata in tema di effetti dell’atto di fondazione o di volontà del fondatore. CC I consorzi, le società consortili, le comunioni d’azienda, le associazioni riconosciute e le fondazioni possono trasformarsi in S.p.A., S.a.p.A. o S.r.l. La trasformazione in società di capitali CC Per le associazioni la trasformazione può essere esclusa dall’atto costitutivo o, per determinate categorie, dalla legge; non è comunque ammessa per le associazioni che abbiano ricevuto contributi pubblici oppure liberalità e oblazioni del pubblico. CC La deliberazione di trasformazione deve essere assunta 148 •Nei consorzi, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consorziati. •Nelle comunioni di aziende, all’unanimità. La trasformazione in società di capitali CC La deliberazione di trasformazione deve essere assunta •Nelle società consortili e nelle associazioni, con la maggioranza richiesta dalla legge o dall’atto costitutivo per lo scioglimento anticipato. •Per le fondazioni la trasformazione è disposta dall’autorità governativa, su proposta dell’organo competente. 2 La fusione 2.1 • Nozione e limiti Nozione: dal punto di vista economico la fusione attua la concentrazione delle imprese, mentre dal punto di vista giuridico costituisce il fenomeno per cui ad una pluralità di società si sostituisce un organismo sociale nuovo. Essa, di solito, interviene tra società di grandi dimensioni, allo scopo di escludere la concorrenza e dare vita ad una sola impresa a carattere monopolistico; tra società di piccole e medie dimensioni, per far fronte alla concorrenza delle grandi imprese. La fusione può attuarsi CC Per incorporazione: una società (incorporante) assorbe interamente l’altra (incorporata), assumendone tutte le obbligazioni ed acquistandone tutti i diritti. CC Mediante unione (fusione in senso stretto): in tal caso una o più società si estinguono e dalla loro sostanza patrimoniale sorge un terzo ente nuovo. 2.2 • Caratteri della fusione Osservazioni La fusione — secondo Ferri — si realizza attraverso un negozio corporativo, cioè attraverso un negozio che opera sull’organizzazione sociale modificandola, e le modificazioni che si verificano nella posizione dei soci e nel patrimonio delle singole società sono soltanto una conseguenza della modificazione che si determina nell’organizzazione sociale. CC L’estinzione delle società incorporate o fuse non precede la fusione, ma è il suo effetto tipico. Aspetti fondamentali CC La fusione attua una successione universale della società che risulta da essa o della società incorporante in tutti i rapporti giuridici delle società che vi partecipano. CC Per la realizzazione della fusione è necessario un atto interno delle singole società che vi partecipano (deliberazione dell’assemblea straordinaria) ed un atto intersoggettivo finalizzato ad unificare e rendere comuni le volontà coincidenti singolarmente manifestate (atto di fusione). 149 2.3 • Il progetto di fusione CC È redatto dagli amministratori delle società partecipanti alla fusione. Disciplina CC Deve essere depositato per l’iscrizione nel Registro delle imprese dei luoghi ove hanno sede le società partecipanti. CC Fra la data dell’iscrizione e la data fissata per la decisione devono intercorrere almeno 30 giorni, salvo che i soci non vi rinuncino all’unanimità. CC Il tipo, la denominazione o ragione sociale, la sede delle società partecipanti alla fusione. CC L’atto costitutivo della nuova società risultante dalla fusione o di quella incorporante, con le eventuali modificazioni derivanti dalla fusione. Contenuto (art. 2501ter c.c.) CC Il cd. «rapporto di cambio» delle azioni o quote (ossia il rapporto in base al quale si attribuiscono le partecipazioni societarie, della nuova società risultante dalla fusione o di quella incorporante, ai soci delle società assorbite) nonché l’eventuale conguaglio in danaro (comunque non superiore al 10% del valore nominale delle azioni o quote assegnate). Il D.Lgs. 147/2009 ha previsto la possibilità di esonero dall’obbligo di uno o più esperti di redigere la relazione sulla congruità del rapporto di cambio in presenza del consenso unanime dei soci di tutte le società che partecipano alle operazioni di fusione. CC Le modalità di assegnazione delle azioni o delle quote della società che risulta dalla fusione o di quella incorporante. CC La data a decorrere dalla quale le azioni o quote della società risultante dalla fusione o incorporante partecipano agli utili. CC La data a decorrere dalla quale le operazioni delle società partecipanti alla fusione sono imputate al bilancio dell’incorporante o della società che risulta dalla fusione. CC Il trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di soci e ai possessori di titoli diversi dalle azioni. CC I vantaggi particolari eventualmente proposti a favore degli amministratori delle società partecipanti. 2.4 • La deliberazione di fusione Durante i 30 giorni che precedono l’assemblea e finché la fusione non venga deliberata, nelle sedi delle società partecipanti devono restare depositati in copia: — il progetto di fusione, con la relazione degli amministratori che illustra i profili giuridici ed economici della fusione (redatta a norma dell’art. 2501quinquies c.c.) e quella degli esperti (a norma dell’art. 2501sexies c.c.); — i bilanci degli ultimi tre esercizi delle società partecipanti, con le relazioni dei soggetti cui compete l’amministrazione e la revisione legale dei conti; — le situazioni patrimoniali delle società partecipanti, redatte a norma dell’art. 2501quater c.c. La fusione deve essere deliberata da ciascuna delle società che vi partecipano mediante approvazione del relativo progetto. 150 L’approvazione avviene: — nelle società di persone: con il consenso della maggioranza dei soci secondo la parte attribuita a ciascuno negli utili, salva diversa disposizione dell’atto costitutivo o dello statuto; — nelle società di capitali: secondo le norme previste per le modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto. Al socio che non abbia consentito alla fusione e non abbia partecipato alla relativa deliberazione è riconosciuto il diritto di recedere dalla società. Le deliberazioni di fusione, unitamente ai documenti anzidetti, devono essere depositate per l’iscrizione nel Registro delle imprese. 2.5 • Il regime delle opposizioni CC I creditori sociali (art. 2503 c.c.). Soggetti legittimati CC I possessori di obbligazioni, salvo che vi sia stata approvazione da parte dell’assemblea degli obbligazionisti (art. 2503bis c.c.). CC L’opposizione va proposta, con atto di citazione, entro 60 giorni dall’iscrizione della deliberazione di fusione nel Registro delle imprese. CC La presentazione dell’opposizione sospende l’attuazione della fusione ed instaura un giudizio ordinario contenzioso. CC Il Tribunale può egualmente consentire la stipulazione dell’atto di fusione, previa prestazione di idonea garanzia da parte della società (art. 2503 c.c.). CC L’opposizione deve ritenersi sostanzialmente diretta ad accertare l’incapienza patrimoniale della società risultante dalla fusione e la conseguente lesione della garanzia patrimoniale dell’opponente. Disciplina CC È prevista la possibilità di derogare al rispetto del termine di 60 gg. per l’attuazione della fusione: per la stipulazione dell’atto di fusione, infatti, non è necessario attendere il decorso di 60 gg. in cui possono essere proposte eventuali opposizioni nel caso in cui risulti il consenso dei creditori manifestato anteriormente all’iscrizione nel Registro delle imprese o il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso, ovvero il deposito delle somme corrispondenti presso una banca, salvo che la relazione degli esperti sia redatta, per tutte le società partecipanti alla fusione, da un’unica società di revisione la quale asseveri, sotto la propria responsabilità, che la situazione patrimoniale e finanziaria delle società partecipanti alla fusione rende non necessarie garanzie a tutela dei suddetti creditori. 2.6 • L’atto di fusione e i suoi effetti CC Deve sempre risultare da atto pubblico (art. 2504 c.c.). Disciplina CC Entro 30 giorni deve essere presentato per l’iscrizione nel Registro delle imprese dei luoghi ove è posta la sede della società risultante e delle società partecipanti alla fusione. 151 CC Dopo tutte le iscrizioni dell’atto di fusione prescritte dall’art. 2504 c.c., non può più essere pronunciata l’invalidità di esso salvo il diritto al risarcimento del danno eventualmente spettante ai soci o ai terzi (art. 2504quater c.c.). CC La società che risulta dalla fusione o quella incorporante assume i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione. CC Gli effetti della fusione decorrono, di norma, dall’ultima delle iscrizioni dell’atto pubblico nel Registro delle imprese. Disciplina CC La società che risulta dalla fusione non può assegnare azioni o quote in sostituzione di quelle delle società partecipanti che le società medesime possedessero sia direttamente, che per il tramite di società fiduciarie o interposta persona (art. 2504ter, co. 1, c.c.). CC Lo stesso divieto opera per la società incorporante in relazione a quote ed azioni delle partecipanti possedute da queste o dalla stessa incorporante (art. 2504ter, co. 2, c.c.). CC La fusione attuata mediante costituzione di una nuova società di capitali ovvero mediante incorporazione in una società di capitali non libera i soci a responsabilità illimitata dalla responsabilità per le obbligazioni delle rispettive società partecipanti alla fusione anteriori all’ultima delle iscrizioni dell’atto di fusione, se non risulta il consenso dei creditori. 2.7 • Ipotesi i cui si applicano procedimenti semplificati La riforma del diritto societario ha introdotto una disciplina semplificata per tre particolari ipotesi di fusione: — quella che avviene mediante incorporazione di società interamente possedute (art. 2505 c.c.); — quella che avviene mediante incorporazione di società possedute al 90% (art. 2505bis c.c.); — quella alla quale non partecipano società il cui capitale è rappresentato da azioni (art. 2505quater c.c.). Osservazioni Con il D.Lgs. 108/2008 è stata attuata, nel nostro ordinamento, la direttiva 2005/56/CE relativa alle fusioni transfrontaliere delle società di capitali, con l’obiettivo di facilitare la realizzazione di fusioni transfrontaliere tra diversi tipi di società di capitali soggette alle legislazioni di Stati membri diversi. Per fusione transfrontaliera, quindi, si intende la fusione tra società italiane e società di altro stato comunitario, in cui la società che risulta dalla fusione sia una società italiana o di altro stato comunitario. Il decreto trova applicazione nei confronti di: — fusioni di società di capitali costituite in conformità alla legislazione di uno Stato membro e aventi la sede sociale, l’amministrazione centrale o il centro di attività principale nella Comunità, a condizione che almeno due di esse siano soggette alla legislazione di Stati membri diversi; — fusioni transfrontaliere qualora la legislazione di almeno uno degli Stati membri interessati consenta che il conguaglio in contanti (eventualmente assegnato ai soci delle società incorporate o estinte) superi il 10 per cento del valore nominale o, in mancanza, della parità contabile dei titoli o delle quote che rappresentano il capitale della società risultante dalla fusione. Non si applica, invece, a: — fusioni cui partecipa una società cooperativa (disapplicazione su decisione degli Stati membri); — fusioni cui partecipa una SICAV. 152 3 La scissione La scissione è un’operazione economica opposta alla fusione, caratterizzata dalla scomposizione del patrimonio di una società, che viene attribuito, in tutto o in parte, ad altre società (preesistenti o nuove), e dall’attribuzione ai soci della società originaria di azioni o quote delle società beneficiarie del trasferimento patrimoniale. Differenze La scissione può essere attuata secondo due distinte modalità: scissione vera e propria, mediante la quale una società (la società che si scinde) assegna l’intero suo patrimonio a 2 o più società, preesistenti o di nuova costituzione (società beneficiarie), le cui azioni o quote vengono assegnate ai soci della società scissa; scissione parziale (scorporazione), mediante la quale una società (quella che si scinde) assegna soltanto una parte del suo patrimonio ad una o più società beneficiarie, preesistenti o di nuova costituzione. 3.1 • Il progetto di scissione Gli amministratori delle società partecipanti alla scissione devono redigere un progetto di scissione, da sottoporre all’approvazione delle assemblee delle società medesime. CC Deve essere iscritto nel Registro delle imprese dei luoghi dove hanno sede le società partecipanti. Disciplina CC Gli amministratori di ciascuna società partecipante devono predisporre un’apposita situazione patrimoniale nonché una relazione che illustri i profili giuridici ed economici della scissione (redatta a norma dell’art. 2501quinquies c.c.), salvo che i soci all’unanimità esonerino l’organo amministrativo dalla preparazione di tali documenti. CC Deve essere altresì redatta una relazione degli esperti a norma dell’art. 2501sexies c.c., salvo il caso della scissione vera e propria in cui l’attribuzione avvenga in base ad un criterio strettamente proporzionale. Anche per la scissione, a seguito dell’intervento del D.Lgs. 147/2009, gli esperti non hanno l’obbligo di redigere tale relazione qualora vi sia il consenso unanime dei soci di tutte le società partecipanti alle operazioni di scissione. CC Dati indicati nel primo comma dell’art. 2501ter c.c. •Il tipo, la denominazione o ragione sociale, la sede delle società partecipanti alla scissione. •L’atto Contenuto (art. 2506bis c.c.) costitutivo della nuova società risultante dalla scissione o della società beneficiaria già esistente con le modificazioni derivanti dalla scissione. •Il rapporto di cambio in base al quale si attribuiscono le partecipazioni societarie (azioni o quote) della società beneficiaria della scissione ai soci della società scissa nonché l’eventuale conguaglio in danaro. 153 CC Dati indicati nel primo comma dell’art. 2501ter c.c. •Le modalità di assegnazione delle azioni o quote della società beneficiaria. •La data a decorrere dalla quale le azioni o quote della società beneficiaria partecipano agli utili. •La data a decorrere dalla quale le operazioni delle società partecipanti alla scissione sono imputate al bilancio della società beneficiaria. Contenuto (art. 2506bis c.c.) •Il trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di soci e ai possessori di titoli diversi dalle azioni. •I vantaggi particolari eventualmente proposti a favore degli amministratori delle società partecipanti alla scissione. CC Criteri di distribuzione delle azioni o quote delle società beneficiarie. CC Esatta descrizione degli elementi patrimoniali da trasferire a ciascuna società beneficiaria. 3.2 • L’approvazione del progetto e l’atto di scissione Al procedimento di scissione si applicano le norme previste per la fusione in materia di: — — — — — — deposito del progetto e degli altri documenti prima della deliberazione; approvazione del progetto; deposito ed iscrizione della decisione di scissione; regime delle opposizioni ed invalidità; redazione e deposito dell’atto di scissione; procedimento semplificato nella (sola) ipotesi di società possedute al 90%. Quanto agli effetti, l’art. 2506quater c.c. prevede che essi si producano dall’ultima delle iscrizioni dell’atto di scissione nell’Ufficio del Registro delle imprese in cui sono iscritte le società beneficiarie, adempimenti che possono essere effettuati da qualunque società beneficiaria. Può essere tuttavia stabilita una data successiva, tranne che nel caso di scissione mediante costituzione di società nuove. Ciascuna società è solidalmente responsabile, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa assegnato o rimasto, dei debiti della società scissa non soddisfatti dalla società cui fanno carico. 154 Parte terza i contratti commerciali Capitolo Ventiseiesimo: La compravendita ......................................... Pag.157 Capitolo Ventisettesimo: La permuta, il contratto estimatorio, il ri porto ............................................................................................... » 171 Capitolo Ventottesimo: La somministrazione ..................................... » 175 Capitolo Ventinovesimo: Il franchising ............................................... » 177 Capitolo Trentesimo: L’appalto ............................................................ » 179 Capitolo Trentunesimo: Il trasporto ed i contratti di viaggio ............. » 183 Capitolo Trentaduesimo: Il deposito e il contratto d’albergo ............ » 189 Capitolo Trentatreesimo: Il mandato, la spedizione e la commis sione ............................................................................................... » 193 Capitolo Trentaquattresimo: L’agenzia e la mediazione ..................... » 197 Capitolo Trentacinquesimo: Il mutuo ................................................... » 203 Capitolo Trentaseiesimo: Il comodato ................................................. » 205 Capitolo Trentasettesimo: Il conto corrente ........................................ » 207 Capitolo Trentottesimo: I contratti bancari .......................................... » 209 Capitolo Trentanovesimo: Il contratto di assicurazione ..................... » 217 Capitolo Quarantesimo: I contratti atipici ........................................... » 221 Capitolo Quarantunesimo: I contratti dei consumatori e la subfor nitura ............................................................................................... » 229 Capitolo Quarantaduesimo: L’associazione in partecipazione ......... » 233 26 Capitolo La compravendita 1 Nozione, natura giuridica, requisiti Nozione: è il contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o il trasferimento di altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo (art. 1470 c.c.). CC Consensuale: per il suo perfezionamento è sufficiente il semplice consenso delle parti. Natura giuridica del contratto CC Traslativo (ad effetti reali): attua il passaggio della proprietà della cosa o della titolarità del diritto da un soggetto ad un altro. Quando ciò non avvenga e l’effetto traslativo è subordinato ad un evento diverso dal prestato consenso si parla di vendita con effetti obbligatori. CC A titolo oneroso. CC A prestazioni corrispettive o sinallagmatico. CC Commutativo: le parti possono conoscere fin dall’inizio i vantaggi e gli svantaggi che deriveranno dal contratto. CC La funzione economico-sociale è lo scambio di un diritto verso il corrispettivo di un prezzo. Causa CC La compravendita non è un negozio formale, per cui il consenso delle parti può essere manifestato in qualsiasi modo. Forma CC È richiesta la forma scritta per •Vendita di eredità (art. 1543 c.c.). •Vendita di navi ed aeromobili. •Vendita di immobili (art. 1350, nn. 1 e 2, c.c.). 2 Obblighi del venditore Obbligazioni del venditore (artt. 1475 e 1476 c.c.) CC Consegnare la cosa al compratore nel luogo e alla scadenza convenuti, con i relativi titoli e documenti necessari al normale esercizio dei diritti acquisiti. CC Far acquistare la proprietà (nel caso di vendite cd. obbligatorie). CC Garantire il compratore dall’evizione e da eventuali vizi. 2.1 • Garanzia per evizione Nozione: l’evizione si ha quando il compratore è privato del diritto sul bene acquistato in conseguenza di una pronuncia giudiziaria che accerta un difetto nel diritto del venditore, a vantaggio di un terzo. 157 Osservazioni La garanzia per evizione, assieme alla garanzia per vizi occulti, costituisce, per la dottrina dominante, un elemento naturale del negozio, cioè una clausola tacita e imprescindibile a cui le parti sono sempre sottoposte. •Il venditore deve restituire al comCC Totale: se si riferisce a tutta la cosa venduta (art. 1483 c.c.) pratore il prezzo pagato e rimborsare le spese di contratto e quelle successive e utili fatte per la cosa. •Il Tipi CC Parziale: se riguarda solo una parte di essa (art. 1484 c.c.) compratore può ottenere solo una riduzione del prezzo oltre al risarcimento del danno. Si applicano però le norme sull’evizione totale, qualora risulti, secondo le circostanze, che egli non avrebbe acquistato la cosa senza la parte di cui non è divenuto proprietario. Osservazioni Sulla natura giuridica vi sono numerose teorie: impossibilità originaria dell’oggetto (Martorano); inadempimento contrattuale (Rubino, Bianca); speciale responsabilità contrattuale per oggettiva inattuazione o imperfetta attuazione dell’effetto traslativo, derivante da anomalie preesistenti alla vendita (Luminoso). 2.2 • Garanzia per vizi occulti della cosa Nozione: il venditore deve garantire che la cosa venduta sia immune da difetti che la rendano inidonea all’uso o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore. La garanzia è dovuta solo quando il vizio era ignoto al compratore e non era facilmente riconoscibile al momento dell’acquisto (cd. vizi occulti). CC Il compratore deve denunciare al venditore i vizi occulti a pena di decadenza. •Entro un anno dalla consegna della cosa viziata (termine di prescrizione) deve far valere in giudizio la garanzia. •L’actio redibitoria: rivolta ad ottene- Disciplina CC La garanzia viene fatta valere con 158 •Entro 8 giorni dalla scoperta del vizio, re la risoluzione del contratto ed il rimborso del prezzo e delle spese (artt. 1492 e 1493 c.c.). •L’actio aestimatoria (o quanti minoris): rivolta ad ottenere il mantenimento in vita del contratto e la riduzione del prezzo o il parziale rimborso del prezzo (art. 1492 c.c.). CC Proposta una delle due azioni, con domanda giudiziale, il compratore non può esercitare l’altra; né può proporle entrambe, una come domanda principale e l’altra come subordinata. Disciplina CC Inoltre è sempre possibile l’azione per il risarcimento del danno: se il venditore non prova di avere ignorato senza colpa i vizi della cosa (art. 1491 c.c.). 2.3 • Mancanza di qualità promesse o essenziali Nozione: si ha quando la cosa venduta non ha le qualità promesse o essenziali all’uso cui è destinata; in tal caso si riscontra un’ipotesi di inesatto adempimento. Tutela del compratore CC Azione di risoluzione per mancanza di qualità a prescrizione annuale (art. 1497 c.c.). CC Azione per il risarcimento dei danni. 2.4 • Aliud pro alio Nozione: si ha quando la cosa consegnata dal venditore è funzionalmente incapace di assolvere la destinazione economico-sociale cui la cosa pattuita era destinata e quindi di soddisfare i concreti bisogni che hanno indotto l’acquirente a contrarre. Si tratta di un vero e proprio inadempimento del contratto. Tutela del compratore CC Azione ordinaria di risoluzione (art. 1453 c.c.), non soggetta ai brevi termini di prescrizione e decadenza su indicati. CC Eccezione di inadempimento (art. 1460 c.c.). CC Risarcimento del danno. 3 Obblighi del compratore L’obbligazione principale del compratore consiste nel pagamento del prezzo. Il prezzo deve essere pagato al momento della consegna della cosa venduta e nel luogo ove tale consegna si esegue ovvero presso il domicilio del venditore. CC Pagamento al ricevimento della merce (o in contrassegno): si muta il luogo dell’adempimento che diventa quello in cui la merce viene ritirata. Clausole derogatorie CC Pagamento a mezzo tratta o ricevuta bancaria: in tali operazioni è coinvolta una banca nella cui sede il debitore è tenuto ad effettuare il pagamento. CC Pagamento merci su documenti: tali operazioni riguardano merci depositate presso un terzo o in viaggio, che sono rappresentate da un titolo. CC Libero: se le parti possono liberamente contrattarlo. Il prezzo può essere CC D’imperio: se imposto dall’autorità governativa. CC Imposto: dal produttore, o grossista, o dettagliante. 159 Il prezzo può essere CC Non determinato: le parti non lo hanno determinato convenzionalmente, in tal caso si applica (art. 1474 c.c) •Il prezzo normalmente praticato dal venditore, se si tratta di cose che il venditore vende abitualmente. •Il prezzo dei listini o delle mercuriali, se si tratta di cose che hanno un prezzo di borsa o di mercato. •Il prezzo fissato da un terzo nominato dal Presidente del Tribunale, se le parti si sono riferite al giusto prezzo. 4 Vendita di beni immobili CC Il contratto deve essere sempre redatto in forma scritta (art. 1350 c.c.). Caratteristiche CC È prescritta una peculiare pubblicità del contratto, che si attua con la trascrizione nei registri immobiliari (art. 2643 c.c.). Vendita a misura: nel contratto sono indicate espressamente le unità di misura dell’immobile ed il prezzo stabilito in ragione di un tanto per ogni unità di misura •Se la misura è inferiore rispetto a quel- Vendita a corpo: il prezzo è determinato con riguardo all’immobile considerato nel suo complesso, indipendentemente da qualsiasi unità di misura •In Tipi la indicata, il compratore ha diritto ad una riduzione del prezzo. •Se è superiore, il venditore ha diritto ad un supplemento, ma il compratore può recedere dal contratto se l’eccedenza supera la ventesima parte della misura dichiarata (art. 1537 c.c.). tal caso è prevista diminuzione o supplemento del prezzo solo qualora la misura reale sia inferiore o superiore di 1/20 rispetto a quella indicata nel contratto (art. 1538 c.c.). 5 Vendita di beni mobili La vendita di cose mobili non richiede una forma ad substantiam, ma è circondata da una serie di garanzie. Infatti: — il rapporto deve avere una pronta esecuzione; — le irregolarità devono essere rapidamente accertate; — le conseguenze di una eventuale inadempienza devono essere immediatamente liquidate. CC Perizia preventiva (artt. 696 c.p.c. e 1513 c.c.) Istituti volti a tutelare tali CC Esecuzione coattiva (artt. 1515 e 1516 c.c.) esigenze CC Risoluzione di diritto (art. 1517 c.c.) CC Rivendicazione del venditore (art. 1519 c.c.) 160 6 Vendita con efficacia obbligatoria Vi sono casi in cui la vendita ha efficacia meramente obbligatoria: non trasferisce immediatamente la proprietà della cosa, ma obbliga il venditore a trasferire successivamente la cosa medesima. •Nell’irrevocabilità del consenso (art. 1372, CC Al momento della conclusione del contratto si determina l’effetto obbligatorio, consistente co. 1, c.c.). •Nell’impegno del venditore di fare acquistare la proprietà della cosa o il diritto al compratore (art. 1476, n. 2, c.c.). •Nell’obbligo del compratore di pagare il Disciplina prezzo (art. 1498 c.c.). CC L’effetto reale viene differito ad un momento successivo e ricollegato al verificarsi di un ulteriore atto o fatto che viene ad incidere sul rapporto di vendita già costituito. Osservazioni Varie teorie sono state sostenute, in dottrina, in ordine alla natura giuridica della vendita obbligatoria. La dottrina prevalente (COTTINO, GRECO, MIRABELI, RUBINO) inquadra il negozio nello schema contrattuale della compravendita, rilevando la perfetta compatibilità con tale schema del differimento degli effetti traslativi. CC Vendita alternativa. CC Vendita di cosa generica. Ipotesi CC Vendita a termine di cose non determinate (titoli di credito). CC Vendita di cosa futura. CC Vendita di cose altrui. CC Vendita a rate con riserva di proprietà. 6.1 • Vendita alternativa CC Due o più cose sono dedotte nel contratto, ma una sola di esse dovrà essere trasferita al compratore (si applicano gli artt. 1285 e ss. c.c.). Caratteristiche CC L’oggetto non è determinato, ma solo determinabile. CC L’effetto traslativo si realizza con la concentrazione, cioè con l’esercizio di una facoltà di scelta che consente l’individuazione del bene. CC La facoltà di scelta spetta al venditore ma può essere attribuita al compratore o ad un terzo. 6.2 • Vendita di cosa generica CC È la vendita avente ad oggetto cose individuate solo nel genere. Caratteristiche CC L’effetto traslativo si verifica con l’individuazione, cioè la determinazione in concreto dell’oggetto della vendita. CC L’individuazione è l’operazione giuridica per mezzo della quale la cosa generica si concretizza in cosa specifica. 161 Una forma particolare di vendita di cose generiche è la vendita a termine di titoli di credito non determinati, ma indicati solo con riferimento ad una specie o quantità. 6.3 • Vendita di cosa futura CC È la vendita di una cosa che non è ancora venuta ad esistenza (res sperata), per cui tale vendita è definita «emptio rei speratae». Caratteristiche CC L’effetto traslativo si verifica automaticamente quando la cosa viene ad esistenza. CC La vendita è nulla se la cosa non viene ad esistenza (art. 1472 c.c.). Osservazioni Quanto alla natura giuridica, secondo parte della dottrina si tratterebbe di un contratto perfetto ab initio, avente per oggetto una res in fieri. Secondo altra dottrina sarebbe, invece, un contratto non ancora perfetto, ossia un contratto in via di formazione che si perfeziona con il venire ad esistenza della cosa. 6.4 • Vendita di cosa altrui CC È una vendita avente ad oggetto una cosa che, al momento della stipulazione del contratto non appartiene al venditore, ma fa parte del patrimonio di un terzo. CC Fa sorgere l’obbligo, in capo al venditore, di procurarsi la cosa e consegnarla al compratore. CC Il compratore diventa proprietario nel momento in cui il venditore acquista la proprietà del bene. Caratteristiche CC In caso di mancato acquisto del bene da parte del venditore •Se il compratore era consapevole dell’altruità della cosa, non avrà diritto alla risoluzione del contratto, ma solo al risarcimento dei danni conseguenti all’inadempimento. •Se il compratore era in buona fede avrà diritto alla risoluzione del contratto per inadempimento. 6.5 • Vendita a rate con riserva di proprietà CC È una forma particolare di vendita nella quale l’effetto traslativo rimane subordinato all’effettivo adempimento del compratore. Caratteristiche 162 CC Le parti stabiliscono che il prezzo venga pagato frazionatamente entro un certo tempo: la cosa viene consegnata subito, ma la proprietà passa con il pagamento dell’ultima rata del prezzo (art. 1523 c.c.). Osservazioni Sulla natura giuridica di tale tipo di vendita sono sorte numerose teorie. Teoria della proprietà risolubile: l’acquirente sarebbe titolare di un diritto di proprietà risolubile, mentre il venditore avrebbe un’aspettativa al riacquisto della cosa. Teoria della doppia proprietà (Comporti): il compratore sarebbe proprietario con riserva di pagamento; il venditore sarebbe titolare di un diritto di proprietà a garanzia del prezzo. Teoria della proprietà del compratore (Bianca): questi acquisterebbe la proprietà del bene fin dalla conclusione del contratto, mentre il venditore sarebbe soltanto titolare di un diritto reale di garanzia. Teoria della vendita sottoposta a condizione sospensiva (Rescigno): il negozio traslativo sarebbe sottoposto alla condizione sospensiva dell’integrale pagamento del prezzo. Teoria della vendita obbligatoria (Cottino, Rubino): il negozio ha effetti obbligatori immediati ed effetti reali differiti. Teoria della vendita con effetto traslativo della proprietà rinviato: dalla quale il compratore consegue medio tempore una posizione reale complessa (diritto reale limitato di godimento e aspettativa reale di acquisto della proprietà) (Luminoso). CC I rischi della cosa venduta passano dal venditore al compratore al momento della consegna (in deroga al principio di cui all’art. 1465 c.c.). CC È inefficace la clausola secondo cui il mancato pagamento di una sola rata dà luogo alla risoluzione del contratto, a meno che non superi l’ottava parte del prezzo (art. 1525 c.c.). CC In caso di risoluzione del contratto per inadempimento del compratore, questi ha diritto alla restituzione delle rate pagate, salvo un equo compenso al venditore per l’uso della cosa oltre al risarcimento del danno (art. 1526 c.c.). Disciplina CC L’acquirente non può alienare il bene fino a quando non ne ha acquistato la proprietà. CC In caso di vendite immobiliari o di beni mobili registrati il patto di riservato dominio è opponibile ai terzi compratori solo se risultante da atto scritto regolarmente trascritto. 7 Tipi di vendita rispetto alle modalità di contrattazione Osservazioni Sono tipi di contrattazione che sono differenziati dal modello tipico della vendita in quanto capaci di ridurre i tempi, i modi e i costi della contrattazione e quindi di aumentare il numero degli scambi e, di conseguenza, i ricavi e le occasioni di guadagno (Luminoso). Vendita mediante apparecchi automatici di distribuzione CC Secondo alcuni configura un rapporto contrattuale di fatto. CC Secondo altri una offerta al pubblico che di volta in volta viene accettata dal cliente. Vendita mediante self-ser- CC Costituisce un’ipotesi di offerta al pubblico. vice Osservazioni Per alcuni autori l’acquirente entra in possesso del bene al momento dell’apprensione. Per altri, al momento del pagamento. 163 CC Si effettua a mezzo di dimostratori incaricati o direttamente dall’imprenditore. Vendita a domicilio (door to door) CC Ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. 114/1998 (modificato dal Codice del consumo) l’elenco degli incaricati deve essere comunicato all’autorità di P.S. e gli stessi, in possesso dei requisiti previsti dall’art. 5 del decreto citato, devono essere dotati di un apposito tesserino di riconoscimento. A tali vendite si applicano le disposizioni del Codice del consumo (D.Lgs. 206/2005, come modificato dal D.Lgs. 221/2007) relative ai contratti negoziati fuori dai locali commerciali. CC Sono regolate dal Codice del consumo (D.Lgs. 206/2005, come modificato dal D.Lgs. 221/2007), che ha recepito la frammentaria normativa a tutela del consumatore. CC Sono poste in essere da apposite case distributrici o da industrie produttrici, con l’impiego esclusivo di una o più tecniche di comunicazione a distanza, fino alla conclusione del contratto. CC Vengono concluse mediante la spedizione a mezzo posta, da parte del cliente, di un ordine che equivale ad accettazione della proposta contenuta solitamente in cataloghi. CC Il consumatore deve essere adeguatamente informato su tutti gli elementi essenziali alla valutazione della convenienza dell’affare. CC Tali informazioni devono essere confermate per iscritto o su altro supporto duraturo prima o al momento della conclusione del contratto. CC Il Codice del consumo ha previsto che il consumatore possa recedere dal contratto concluso con il professionista entro 10 giorni laVendite a distanza (per vorativi, dandogliene comunicazione mediante raccomandata A/R. corrispondenza e/o su catalogo, televisione o altri CC Una particolare attenzione viene riservata dal legislatore ai casi sistemi di comunicazione) in cui le operazioni di vendita siano effettuate tramite televisione, prescrivendo al riguardo che l’emittente televisiva debba accertare, prima di metterle in onda, che il titolare dell’attività sia in possesso dei requisiti prescritti per l’esercizio della vendita al dettaglio. Durante la trasmissione debbono essere indicati il nome e la denominazione o la ragione sociale e la sede del venditore, il numero di iscrizione al Registro delle imprese e il numero della partita IVA. Agli organi di vigilanza deve essere consentito il libero accesso al locale indicato come sede del venditore. Sulla disciplina della vendita per corrispondenza, per televisione ed altri sistemi di comunicazione è intervenuto, da ultimo, il D.Lgs. 59/2010 il quale, anche modificando l’art. 18 del D.Lgs. 114/1998, ha previsto che la vendita al dettaglio per corrispondenza, o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione è soggetta a dichiarazioni di inizio di attività (oggi segnalazione certificata di inizio attività) da presentare allo sportello unico per le attività produttive del comune nel quale l’esercente, persona fisica o giuridica, intende avviare l’attività. 164 7.1 • Vendite concluse fuori dai locali commerciali La materia è regolata dal Codice del consumo (D.Lgs. 206/2005, come modificato dal D.Lgs. 221/2007). CC Le norme si applicano ai contratti stipulati tra un professionista e un consumatore, per la fornitura di beni o la prestazione di servizi stipulati •Durante la visita del professionista nel domicilio del consumatore o nei luoghi dove lavora. •Durante una escursione organizzata dal professionista al di fuori dei propri locali commerciali. •In area pubblica o aperta al pubblico mediante la sottoscrizione di nota d’ordine, in qualunque modo denominata. •Per corrispondenza o in base a catalogo che il consumatore ha avuto modo di consultare senza la presenza del professionista. Disciplina CC La legge riconosce al consumatore un diritto di recesso, svincolato dalla sussistenza di particolari motivi, da esercitarsi attraverso l’invio all’operatore commerciale di apposita comunicazione nel termine di 10 giorni lavorativi (termine così aumentato dal D.Lgs. 206/2005) decorrenti dalla data di sottoscrizione della nota d’ordine o della data di informazione dell’esistenza del diritto di recesso oppure dalla data di ricevimento della merce. CC Il diritto è irrinunciabile ed è nulla ogni pattuizione in contrasto con la disciplina normativa. CC L’operatore commerciale ha l’obbligo di informare per iscritto il consumatore del diritto di recesso, attraverso l’indicazione di termini, modalità e condizioni per il suo esercizio e tali informazioni devono, inoltre, essere fornite nel corso delle trasmissioni televisive nelle quali vengono effettuate le offerte, nonché riportate sui cataloghi utilizzati per proporre l’acquisto. CC Se il professionista non ha soddisfatto gli obblighi di informazione, il termine di recesso è di 60 giorni dalla data della stipulazione del contratto (per la prestazione di servizi) ovvero dalla data di ricevimento della merce (per la fornitura di beni). CC Le parti sono sciolte dalle rispettive obbligazioni nel momento in cui il professionista riceve la comunicazione di recesso dal consumatore. CC Se è intervenuta la consegna della merce il consumatore è tenuto alla restituzione entro il termine previsto nel contratto, che non può essere inferiore a 10 giorni lavorativi dalla data di ricevimento del bene. CC Il professionista deve provvedere al rimborso nel minor tempo possibile e in ogni caso entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del recesso. 165 CC Ai sensi del D.Lgs. 146/2007 (relativo alle pratiche commerciali scorrette), nonché del D.Lgs. 221/2007 (cd. decreto correttivo al codice del consumo), è altresì previsto che Disciplina •Nel caso in cui il consumatore riceva una fornitura non richiesta, non è tenuto ad alcuna prestazione corrispettiva e, in ogni caso, l’assenza di risposta non implica consenso del consumatore. •Ogni fornitura non richiesta costituisce pratica commerciale scorretta, ai sensi delle disposizioni dello stesso decreto. 8 Tipi di vendita rispetto alla qualità dell’oggetto Vendita con riserva di gradimento (art. 1520 c.c.) CC Tale vendita non si perfeziona fino a quando il gradimento del compratore non viene comunicato al venditore. Osservazioni Discussa è la natura giuridica. L’opinione prevalente la considera un’opzione. Altri parlano di negozio sottoposto a condizione sospensiva meramente potestativa. Altri di semplice proposta contrattuale. CC Presuppone l’esame della merce da parte dell’acquirente. Vendita a prova (art. 1521 c.c.) Vendita su campione (art. 1522 c.c.) Vendita su tipo di campione (art. 1522 c.c.) CC È sottoposta alla condizione sospensiva che la cosa sia oggettivamente conforme alle qualità pattuite o sia idonea all’uso cui è destinata. CC È una vendita perfetta, non sottoposta a condizione, in cui il compratore può chiedere la risoluzione del contratto per qualsiasi difformità che la merce presenti rispetto al campione. CC Il campione serve come esclusivo paragone per la qualità della merce: è una parte della cosa oggetto del contratto. CC Per ottenere la risoluzione deve ricorrere una difformità notevole dal campione. CC Il campione serve solo ad individuare in modo approssimativo la qualità della merce. 9 Vendita con patto di riscatto Nozione: il venditore si riserva il diritto di riacquistare la proprietà della cosa venduta entro un termine stabilito, mediante la restituzione del prezzo e delle spese sostenute dal compratore (art. 1500 c.c.). 166 CC La facoltà di riscatto è un diritto potestativo del venditore. •Con un’apposita dichiarazione, da comunicarsi al compratore entro il termine stabilito (entro 5 anni per i beni immobili e 2 per i mobili), decorrente dalla conclusione del contratto. •Disciplina CC Si esercita •Con l’offerta, formale o non, entro lo stesso termine, delle somme liquide dovute per il rimborso del prezzo e le spese fatte per la vendita. •Se l’offerta è rifiutata dal compratore, il venditore deve fare un’offerta reale ex art. 1209 c.c., altrimenti decade dal riscatto. •«Ritorno» del diritto venduto nel patrimonio del venditore riscattante (ex nunc). •Onere di restituzione del prezzo e di rimCC Tra le parti borso delle spese di contratto (pena la decadenza dal diritto di riscatto). •Obbligo di rimborso delle spese necessarie e utili fatte per la cosa. •Effetti dell’esercizio del •Obbligo del riscattato di restituire la cosa, riscatto non anche i frutti. CC Rispetto a terzi l’opponibilità del patto è regolata dai principi generali •Per i beni immobili e mobili registrati sarà necessaria la trascrizione del patto di riscatto. •Per gli altri si renderà indispensabile un atto di data certa anteriore. 10 Vendita e garanzie dei beni di consumo Gli articoli 128-135 del D.Lgs. 206/2005 (Codice del consumo)­disciplinano taluni aspetti dei contratti di vendita e delle garanzie concernenti i beni di consumo. Ambito di applicazione CC Contratti •Vendita. •Permuta. •Somministrazione. •Appalto. •D’opera. •Altri contratti di fornitura di beni di consumo da fabbricare o produrre. 167 CC Soggetti •Consumatore. •Venditore. •Produttore. •Qualsiasi bene mobile (anche beni usa- Ambito di applicazione CC Beni di consumo ti o da assemblare), tranne i beni oggetto di vendita forzata, l’acqua e il gas non confezionati per la vendita in un volume o una quantità determinati e l’energia elettrica. •Idoneità del bene all’uso abituale e a quello particolare voluto dalle parti. •Presenza delle qualità e delle prestazioCC Conformità al contratto ni abituali di un bene dello stesso tipo che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi in considerazione della natura del bene e delle dichiarazioni effettuate in pubblicità o sull’etichetta. •Conformità del bene alla descrizione fatta o alle qualità promesse dal venditore. •Ripristino CC Diritti del consumatore in caso di difetto di conformità Disciplina senza spese della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione. •Riduzione del prezzo. •Risoluzione del contratto. •Del venditore finale responsabile per di- CC Diritto di regresso fetto di conformità, imputabile al produttore o ad un precedente venditore, nei confronti di tali soggetti. •Per denunciare il difetto di conformità: 2 mesi dalla scoperta del difetto (termine di decadenza). •Per far valere i difetti non dolosamente CC Termini occultati dal venditore: 26 mesi dalla consegna del bene (termine di prescrizione). •Per azionare il diritto di regresso del venditore: 1 anno dall’esecuzione della prestazione. 168 •Deve lasciare impregiudicati i diritti legali del consumatore. Disciplina CC Garanzia convenzionale •Deve indicare l’oggetto, il soggetto debitore, la durata, i termini e l’estensione territoriale. •Deve essere resa disponibile per iscritto e in lingua italiana. In sintesi La compravendita è un contratto avente per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo. Si tratta di un contratto consensuale, traslativo, a titolo oneroso, sinallagmatico, commutativo. L’accordo tra le parti si perfeziona con lo scambio di proposta ed accettazione (art. 1326 c.c.), anche se nella pratica commerciale sono diffuse modalità di conclusione del contratto diverse dallo schema classico della proposta seguita dall’accettazione (es.: vendita a prelievo diretto, acquisto di beni a mezzo di distributori automatici ecc.). I principali obblighi del venditore sono: — consegnare la cosa al compratore; — fargli acquistare la proprietà della cosa o il diritto, se ciò non è la conseguenza immediata del contratto (es.: vendita di cosa altrui); — garantire il compratore dall’evizione e dai vizi della cosa. I corrispettivi doveri del compratore sono: — pagare il prezzo nel luogo e per il tempo convenuto; — saldare le spese del contratto, salvo patto contrario. Principali figure di tale contratto sono: — — — — — vendita alternativa; vendita di cosa futura; vendita di cosa generica; vendita di cosa altrui; vendita a rate con riserva di proprietà. Infine, una particolare disciplina è stata introdotta dal D.Lgs. 6-9-2005, n. 206 (Codice del consumo) per la tutela dei beni di consumo giustificata dall’esigenza di una maggior tutela del consumatore. 169 - Note: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 27 Capitolo la permuta, il contratto estimatorio, il riporto 1 La permuta Nozione: è il contratto che ha per oggetto il reciproco trasferimento della proprietà di cose, o di altri diritti, da un contraente all’altro (art. 1552 c.c.). Natura giuridica CC Contratto consensuale. CC Contratto ad effetti reali. CC Realizza lo scambio di cosa contro cosa. CC Se il valore dei beni permutati è differente, è ammissibile un conguaglio in danaro. CC È richiesta la forma scritta se la permuta concerne diritti immobiliari. CC Le spese della permuta sono a carico di entrambi i permutanti in parti uguali salvo patto contrario (art. 1554 c.c.). Disciplina CC Si applicano in quanto compatibili le norme sulla vendita (art. 1555 c.c.). CC Se il permutante evitto non vuole riavere la cosa data, ha diritto al valore della cosa evitta salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del danno (art. 1553 c.c.). 2 Il contratto estimatorio Nozione: con tale contratto una parte (tradens) consegna una o più cose mobili all’altra (accipiens) e questa si obbliga a pagare il prezzo, salvo che restituisca le cose (o parte di esse) nel termine stabilito (art. 1556 c.c.). Esso trova largo uso nella pratica commerciale laddove l’acquirente è di solito un imprenditore commerciale il quale non voglia accollarsi i rischi per un eventuale invenduto dei beni acquistati e quindi, con tale contratto, si riserva la facoltà di restituire al fornitore quei beni che non è riuscito a smerciare (si pensi alla vendita dei giornali). Osservazioni Quanto alla natura giuridica, secondo la dottrina prevalente e l’orientamento della Suprema Corte, al momento della stipula del contratto estimatorio viene attribuito all’accipiens soltanto un potere di disposizione sulle cose consegnate, mentre la proprietà resta al tradens fino a quando l’accipiens non le abbia vendute o trattenute presso di sé, rimanendo così obbligato a pagarne il prezzo (teoria del trasferimento differito). 171 CC La disponibilità materiale del bene passa all’acquirente, ma la proprietà resta al tradens, che viene sottratto al rischio di insolvenza dell’accipiens: può rivendicare le cose, senza subire il concorso dei creditori dell’accipiens (art. 1558, co. 1, c.c.). CC Una volta consegnata la cosa all’accipiens, il tradens perde il potere di disporne, avendo solo il diritto di recepirne il prezzo. CC Il tradens riacquista il potere di disporre della cosa solo allorché gli venga restituita. CC L’accipiens è soggetto ad un’obbligazione facoltativa •In obligatione è il pagamento del prezzo. •In facultate solutionis la restituzione della cosa. Disciplina CC A carico dell’accipiens è il rischio per la perdita o il deterioramento della cosa (art. 1557 c.c.). •In CC L’accipiens può disporre dei beni favore di terzi (alienandoli): in tal caso la proprietà si trasmette al terzo nel momento in cui l’accipiens gli vende la cosa. •In suo favore: acquistandone la proprietà attraverso il pagamento del prezzo. CC Non si richiede una forma determinata né ad substantiam, né ad probationem. Differenze Numerose sono le differenze del contratto estimatorio rispetto a figure affini. La compravendita, ad esempio, è un contratto consensuale ad effetti reali; il contratto estimatorio è contratto reale. Nella compravendita i rischi cadono generalmente sul proprietario; nel contratto estimatorio cadono sull’accipiens (anche se questi non è immediatamente proprietario della cosa). Diversa, infine, è la funzione dei due istituti, in quanto il contratto estimatorio è finalizzato al successivo trasferimento a terzi delle cose che vengono consegnate all’accipiens. La commissione, a differenza dell’estimatorio, non è un contratto reale. Il commissionario vende le cose in suo nome, ma per conto del committente, il quale non ne perde la disponibilità e può revocare l’incarico conferito al commissionario. Nel contratto estimatorio, invece, l’accipiens acquista irrevocabilmente la disponibilità delle cose, che poi trasferirà anche nel suo interesse. Il commissionario, inoltre, deve consegnare al committente lo stesso prezzo ottenuto dal terzo acquirente, con diritto ad ottenere la provvigione. Nel contratto estimatorio, invece, l’accipiens trattiene per sé la differenza tra il prezzo effettivo di vendita e quello da corrispondere al tradens. 3 Il riporto Nozione: è il contratto con il quale un soggetto (riportato) trasferisce in proprietà ad altro soggetto (riportatore) titoli di credito di una data specie per un determinato prezzo e il riportatore assume l’obbligo di trasferire al riportato, alla scadenza del termine stabilito, la proprietà di altrettanti titoli della stessa specie, verso rimborso del prezzo, che può essere aumentato o diminuito (art. 1548 c.c.). 172 Osservazioni La dottrina maggioritaria configura il rapporto come contratto autonomo, unitario, consistente in un doppio trasferimento di proprietà: — trasferimento immediato (a pronti) della proprietà dal riportato al riportatore (effetto reale); — obbligo per il riportatore di ritrasferire altrettanti titoli al riportato (trasferimento a termine). CC Contratto reale: si perfeziona con la consegna dei titoli (art. 1549 c.c.). CC Oggetto del contratto possono essere unicamente titoli di credito in senso tecnico, fungibili. Disciplina CC Tutti i diritti accessori inerenti ai titoli spettano al riportato; il diritto di voto spetta al riportatore (art. 1550 c.c.). CC In caso di inadempimento dell’obbligo nel termine stabilito da parte di uno dei due contraenti, si applicano gli artt. 1515 e 1516 c.c. (esecuzione coattiva). CC Se entrambe le parti non adempiono nel termine stabilito, il riporto cessa di avere effetto e ciascuna parte ritiene ciò che ha ricevuto al tempo della stipulazione del contratto. In sintesi Il contratto di permuta ha per oggetto il reciproco trasferimento della proprietà di cose o di altri diritti da un contraente all’altro (art. 1552). Trattasi di un contratto consensuale con effetti reali che si distingue dalla vendita, poiché, invece di realizzare lo scambio di cosa contro prezzo, realizza lo scambio di cosa contro cosa, mobile o immobile. Si ha, invece, contratto estimatorio quando una parte (tradens, affidante) consegna determinate cose mobili — stimate per un certo prezzo — all’altra (accipiens, affidatario) e questa si obbliga a pagarne il prezzo di stima, ma ha la facoltà di liberarsi da tale obbligo restituendo integra la cosa entro un termine stabilito (art. 1556). L’affidatario, pertanto, assume un’obbligazione con facoltà alternativa: si obbliga al pagamento, ma con facoltà alternativa di restituzione. Il riporto, infine, è il contratto col quale una parte (riportato) trasferisce in proprietà ad un’altra (riportatore) titoli di credito di una data specie contro il pagamento di un prezzo; al tempo stesso il riportatore si obbliga a trasferire al riportato altrettanti titoli della stessa specie (obbligazione di genere) verso rimborso del prezzo (che può essere anche aumentato o diminuito nella misura convenuta), alla scadenza di un termine ulteriore (art. 1548 c.c.). 173 - Note: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 28 Capitolo La somministrazione 1 Nozione, natura giuridica Nozione: è il contratto con il quale una parte si obbliga, verso il corrispettivo di un prezzo, ad eseguire, a favore dell’altra, prestazioni periodiche o continuative di cose (art. 1559 c.c.). La causa del contratto è individuata nello scambio tra prestazioni (periodiche o continuative) destinate al soddisfacimento di un bisogno reiterato o durevole ed un certo prezzo che ne costituisce il corrispettivo. CC Contratto tipico, unitario, caratterizzato da un pluralità di prestazioni. CC Contratto consensuale. Natura giuridica CC Contratto di durata. CC Contratto ad effetti reali nell’ipotesi di somministrazione di consumo (forniture di gas, energia elettrica etc.). CC Contratto ad effetti obbligatori nell’ipotesi di somministrazione d’uso. 2 Disciplina CC In caso di mancata determinazione dell’entità della fornitura da somministrare, questa si intende pattuita in relazione al normale fabbisogno del somministrato al tempo della conclusione del contratto (art. 1560 c.c.). •Nel CC Il prezzo è corrisposto Disciplina caso di prestazioni periodiche, all’atto delle singole prestazioni. •Nel caso di prestazioni continuative, alla scadenza d’uso in proporzione a ciascuna di esse (art. 1562 c.c.). CC Regole proprie (artt. 1559-1570 CC L’inadempimento di una delle parti non comporta di per c.c.) sé la risoluzione del contratto: questa può essere chiesta se l’inadempimento ha notevole importanza ed è tale da minare la fiducia nell’esattezza dei successivi adempimenti (art. 1564 c.c.). CC In caso di inadempimento di lieve entità, la sospensione della somministrazione può essere attuata solo dopo un’espressa richiesta di adempimento e dopo un congruo preavviso (art. 1565 c.c.). CC Il contratto può essere a termine o a tempo indeterminato (in quest’ultimo caso è attribuita a ciascuna delle parti la facoltà di recesso previo congruo preavviso). CC Regole che disciplinano il contratto a cui corrispondono le singole prestazioni, in quanto compatibili con la specifica normativa. 175 3 La clausola di esclusiva e il patto di preferenza La clausola di esclusiva ed il patto di preferenza hanno lo scopo di restringere la concorrenza tra imprenditori (in senso ampio). CC A favore del somministrante: il somministrato non può ricevere da altri prestazioni della stessa natura, né procurarsele con mezzi propri. Clausola di esclusiva CC A favore del somministrato: il somministrante non può eseguire ad altri, nella zona contemplata e per la durata del contratto, forniture della stessa natura. CC A favore di entrambi i contraenti: gli obblighi predetti sono a carico di entrambi i contraenti. CC Consiste nel patto con cui il somministrato si obbliga a dare la preferenza al somministrante qualora gli occorra stipulare un nuovo contratto di somministrazione per lo stesso oggetto. Patto di preferenza CC Ha una durata massima di 5 anni. CC Il patto obbliga il somministrato a comunicare al somministrante le condizioni fatte da terzi. CC Il somministrante dovrà comunicare nel termine stabilito, o d’uso, se intende o meno valersi del diritto di preferenza. Differenze Anche nel contratto di somministrazione, come nella vendita, la prestazione consiste in un dare. Esso trova, inoltre, un elemento di similitudine con la vendita obbligatoria poiché non produce l’effetto di trasferire immediatamente la proprietà, ma obbliga a trasferirla in via periodica o continuativa. Si distingue però dalla vendita obbligatoria in quanto in questa la prestazione è unica, mentre nella somministrazione vi è una pluralità di prestazioni. La somministrazione d’uso, come la locazione, attribuisce il godimento di determinate cose. Solo la somministrazione, però, è caratterizzata dalla reiterazione delle prestazioni. Il contratto di somministrazione si distingue, infine, dall’appalto perché ha per oggetto prestazioni periodiche o continuative di cose (cioè un dare), mentre oggetto dell’appalto è il compimento di un’opera o di un servizio (cioè un facere). In sintesi Con il contratto di somministrazione una parte si obbliga, verso corrispettivo di un prezzo, ad eseguire, a favore dell’altra, prestazioni periodiche (es.: somministrazione settimanale di foraggio per una scuderia) o continuative (es.: erogazione di gas o di energia elettrica) di cose. Di frequente ricorrenza nel contratto di somministrazione è la cd. clausola di esclusiva. Rileva infine il cd. patto di preferenza, di efficacia al massimo quinquennale. 176 29 Capitolo Il franchising 1 Nozione, natura giuridica Nozione: è il contratto tra due soggetti giuridici, economicamente e giuridicamente indipendenti, con il quale un’impresa (l’affiliante o franchisor) concede ad un’altra (l’affiliato o franchisee), dietro corrispettivo finanziario diretto o indiretto, il diritto di sfruttare un franchising, ossia un insieme di diritti relativi a marchi, denominazioni commerciali, insegne, know-how, diritti d’autore e brevetti, allo scopo di commercializzare determinati tipi di beni e/o servizi. È questa la definizione del contratto di affiliazione commerciale o franchising che, consolidatasi nella prassi, è stata normativizzata dalla L. 6-5-2004, n. 129, che ha espressamente disciplinato l’istituto, tipizzandolo nell’ambito del nostro ordinamento. CC Franchising di distribuzione: il concessionario affiliato si limita a vendere determinate merci in un negozio recante l’insegna del concedente affiliante. Tipi di franchising CC Franchising di servizi: il franchisee offre un servizio sotto l’insegna, la ditta oppure il marchio del franchisor. CC Franchising di produzione: il franchisee fabbrica direttamente, in base alle indicazioni del concedente, prodotti che vende con il marchio di quest’ultimo. CC Contratto d’impresa. Natura giuridica CC Contratto a prestazioni corrispettive. CC Contratto di durata. CC Contratto caratterizzato generalmente dall’intuitus personae. 2 Disciplina CC Il contratto deve essere redatto per iscritto a pena nullità. CC Il contratto può essere utilizzato in ogni settore di attività. Regole essenziali CC Il contratto può essere a tempo indeterminato, ovvero a tempo determinato, ma non inferiore a 3 anni. CC L’affiliato (o franchisee) non può, a sua volta, cedere il contratto, se non a determinate condizioni o con il consenso scritto dell’affiliante (o franchisor). CC L’ammontare degli investimenti e delle eventuali spese d’ingresso che l’affiliato deve sostenere. CC Le modalità di calcolo e di pagamento delle royalties. Il contratto deve indicare CC Le caratteristiche dei servizi offerti dall’affiliante (assistenza tecnica e commerciale, progettazione, allestimento e formazione). CC Il know-how fornito. CC L’ambito di eventuale esclusiva territoriale. CC Le condizioni di rinnovo, risoluzione o eventuale cessione dl contratto. 177 •Aver sperimentato la propria formula commerciale sul mercato prima di costituire la rete di franchising. •Consegnare all’affiliato, almeno 30 gg. prima della sottoscrizione, copia del contratto di affiliazione corredata di ulteriore documentazione sull’attività di affiliazione. CC L’affiliante ha l’obbligo di •Rifornire l’affiliato dei beni previsti nel contratto. •Concedere all’affiliato la licenza d’uso dei propri segni distintivi. •Fornire assistenza tecnica e commerciale per avviare l’impresa. •Fornire consulenza commerciale, promozionale e di marketing. •Non effettuare discriminazioni tra un’unità di vendita e un’altra. •Non trasferire la propria sede di attività, se indicata nel contratto, a prescindere dal preventivo consenso dell’affiliante, salvo che ricorra una causa di forza maggiore. Obblighi delle parti •Osservare e far osservare ai propri collaboratori e dipendenti, anche dopo lo scioglimento del contratto, la massima riservatezza sull’attività oggetto dell’affiliazione. •Allestire CC L’affiliato ha l’obbligo di un’unità di vendita o comunque attrezzarsi per promuovere la vendita dei beni e l’erogazione dei servizi. •Acquistare una quantità minima di prodotti del franchisor. •Rispettare le direttive dell’affiliante. •Utilizzare i segni distintivi dell’affiliante nei limiti della licenza. •Proteggere i segreti industriali e commerciali acquisiti. •Prestare un corrispettivo in danaro normalmente composto sia di una quota fissa (diritto di entrata: front money, entry free) che di una quota variabile proporzionale al giro d’affari realizzato (canoni o royalties). Alle parti, infine, la legge impone un comportamento ispirato ai principi di correttezza, lealtà e buona fede, con l’obbligo di non tacere alcuna informazione rilevante in ordine al rapporto che andranno a costituire. 178 30 Capitolo L’appalto 1 Nozione, natura giuridica Nozione: è il contratto con il quale una parte (l’appaltatore) assume, con organizzazione di mezzi propri e gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio, verso il corrispettivo di un prezzo (art. 1655 c.c.). CC Contratto bilaterale. CC Contratto commutativo. CC Contratto ad esecuzione prolungata. Natura giuridica CC Contratto concluso intuitu personae. CC Contratto a forma libera (la forma scritta è richiesta ad substantiam solo per i contratti di costruzione di navi o aeromobili). CC Contratto ad effetti obbligatori. 2 Attività dell’appaltatore CC Deve compiere con la propria organizzazione l’opera o il servizio che ha assunto. CC Può dare in subappalto l’esecuzione dell’opera solo con l’autorizzazione del committente (art. 1656 c.c.). Obbligato, però, resta sempre l’appaltatore-subcommittente che risponderà di eventuali inadempimenti del subappaltatore, fermo restando il diritto di regresso nei confronti di questo. CC Sull’appaltatore ricadono i rischi che incidono sull’opera. CC L’opera va compiuta secondo le modalità convenute (capitolato), a regola d’arte e nel termine stabilito. L’appaltatore CC L’appaltatore non può apportare modifiche alle modalità convenute dell’opera senza autorizzazione del committente. CC Ha una certa autonomia nell’esecuzione dell’opera, contemperata con i poteri di controllo e verifica che la legge riconosce al committente (art. 1662 c.c.). CC Deve dare immediato avviso al committente dei difetti della materia da questi eventualmente fornita, se tali difetti si scoprono nel corso dell’opera e possono pregiudicare la regolare esecuzione (art. 1665 c.c.). CC Deve mettere il committente in condizione di eseguire la verifica finale dell’opera (collaudo) (art. 1665 c.c.). CC Ha diritto al corrispettivo, subordinato tuttavia all’accettazione dell’opera da parte del committente. 179 •I vizi devono essere denunciati dal comL’appaltatore CC L’appaltatore deve garantire per le difformità e i vizi dell’opera (art. 1667 c.c.) mittente entro 60 giorni dalla scoperta, a pena di decadenza. •L’azione si prescrive in 2 anni. •Per gli immobili destinati per la loro natura a lunga durata (art. 1669 c.c.), il termine di prescrizione è di 10 anni. 3 Attività del committente •Il prezzo può essere stabilito a forfait (cioè globalmente) oppure a misura. •È CC È tento al pagamento del corrispettivo ammessa la revisione del prezzo, quando per circostanze imprevedibili si siano verificate variazioni superiori al decimo nel prezzo dei materiali o della manodopera (art. 1664 c.c.). •Quando a causa di difficoltà sopraggiunte per motivi di ordine geologico, idrico e simili la prestazione dell’appaltatore diventa notevolmente più onerosa, a questi è riconosciuto il diritto ad un equo compenso svincolato dal limite del 10%. Il committente CC Può apportare variazioni al progetto, purché il loro ammontare non superi il sesto del prezzo complessivo convenuto: in tal caso deve compensare l’appaltatore per i maggiori lavori eseguiti anche se il prezzo era stato stabilito a forfait. CC Ha un potere di controllo e di verifica nel corso di esecuzione dell’opera. CC Deve procedere al collaudo dell’opera, appena ricevuto l’invito alla verifica da parte dell’appaltatore; in caso di ingiustificato ritardo nel collaudo l’opera si intende accettata. •Che i vizi e le difformità siano eliminati a spese dell’appaltatore CC In caso di vizi o difformità dell’opera può chiedere •Una diminuzione del prezzo in proporzione ai vizi accertati — Salvo il risarcimento del danno in caso di colpa dell’appaltatore. •La risoluzione del contratto (se i vizi rendono l’opera inadatta alla sua destinazione). Cause 180 4 Estinzione dell’appalto CC Adempimento. CC Risoluzione per inadempimento o impossibilità sopravvenuta. CC Recesso del committente o dell’appaltatore, in presenza di rilevanti variazioni necessarie nell’esecuzione dell’opera (art. 1660, co. 2 e 3, c.c.). CC Recesso del committente, riconosciuto dall’art. 1671 c.c. Cause •Tale facoltà non è subordinata all’esistenza o alla ragionevolezza di un motivo (è ad nutum). •Può essere esercitata quando l’appalto è in corso di esecuzione. •L’appaltatore ha diritto ad un indennizzo, comprendente non solo il rimborso dei lavori già eseguiti, ma anche le spese sostenute ed il mancato guadagno. CC Recesso del committente in seguito alla morte dell’appaltatore, qualora la considerazione di quest’ultimo sia stata motivo determinante a contrarre e gli eredi non diano affidamento per la buona esecuzione dell’opera. Differenze L’appalto si distingue dai seguenti contratti: — lavoro subordinato: l’appaltatore si impegna a fornire un’opera o un servizio (un risultato), organizzando l’attività con propri mezzi ed a proprio rischio; il lavoratore presta semplice energia lavorativa e non si accolla alcun rischio economico; — trasporto: sono entrambi contratti di risultato ma, mentre l’appalto può avere ad oggetto qualsiasi tipo di opera o servizio, il trasporto ha per oggetto la prestazione di un servizio tipicamente individuato (lo spostamento di cose o di persone da un luogo all’altro). Il servizio di trasporto ben può essere assunto in appalto, ma può essere riferito anche ad un solo viaggio e non presuppone necessariamente un’organizzazione imprenditoriale di mezzi; — compravendita: nell’appalto la prestazione è il risultato di un lavoro (facere); nella vendita la prestazione è dare una cosa. La distinzione non è sempre agevole nell’ipotesi di vendita di cosa che dovrà essere fabbricata dallo stesso venditore. In tal caso bisogna accertare quale sia la volontà delle parti: se queste hanno dato prevalenza all’elemento del lavoro o della elaborazione della materia prima, si avrà appalto; altrimenti, vendita di cosa futura; — somministrazione: nell’appalto si ha un’obbligazione di «facere»; nella somministrazione, un’obbligazione di «dare». La distinzione fra i due contratti, tuttavia, non è sempre agevole, poiché il somministrante può produrre egli stesso le cose oggetto del contratto e, d’altro lato, le prestazioni che costituiscono oggetto del contratto di appalto possono pure avere carattere periodico o continuato. La dottrina fa ricorso al criterio della prevalenza, riconducendo all’appalto quei contratti in cui risultino prevalenti le prestazioni di fare su quelle di dare, e alla somministrazione le fattispecie in cui l’obbligazione di consegnare l’opera già compiuta costituisca l’oggetto precipuo del negozio; — mandato: la prestazione del mandatario consiste essenzialmente in un’attività deliberativa o negoziale, cioè di formazione e conseguente manifestazione di volontà; la prestazione dell’appaltatore, invece, consiste nel compimento di un’opera o di un servizio: attività che, sia essa intellettuale o manuale, è prevalentemente esecutiva. Nel mandato, infine, manca del tutto la caratteristica del rischio economico, che esplica un ruolo centrale nell’appalto; — società: l’appalto, in quanto contratto di scambio, resta distinto dalla società, anche nelle ipotesi in cui l’appaltatore venga retribuito con partecipazione agli utili che l’impresa dell’appaltante ricava dalla sua opera o dal suo servizio. In tali ipotesi, però, il contratto diviene aleatorio, perchè è incerto il compenso dell’appaltatore: conseguentemente si dubita addirittura che sia configurabile un vero e proprio appalto, potendosi trattare, invece, di un contratto innominato soltanto affine all’appalto. 181 In sintesi Con il contratto di appalto una parte (appaltatore) assume nei confronti della controparte (appaltante), con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, l’incarico di realizzare un’opera o fornire un servizio, verso corrispettivo in denaro. È un contratto consensuale, con effetti obbligatori. L’obbligazione assunta dall’appaltatore è un’obbligazione di risultato: l’appaltatore, pertanto, è inadempiente se non realizza l’opera o non esegue il servizio, ossia se non procura all’appaltante il risultato pattuito. Il committente (o appaltante) può recedere dal contratto in qualsia­si momento, anche senza un ragionevole motivo: egli, però, deve tenere indenne l’appaltatore delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno. - Note: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 182 31 Capitolo il trasporto ed i contratti di viaggio 1 Nozione, natura giuridica Nozione: è il contratto con il quale una parte (vettore) si obbliga, verso un corrispettivo, a trasferire persone o cose da un luogo ad un altro (art. 1678 c.c.). CC Contratto consensuale (ad eccezione del trasporto ferroviario di cose). CC Contratto a prestazioni corrispettive. Natura giuridica CC Particolare figura della locatio operis: l’opus è il trasporto da un luogo ad un altro di persone o cose. CC Contratto essenzialmente oneroso. CC In relazione all’oggetto Tipi di trasporto CC In relazione alla via attraverso la quale si attuano •Trasporto di persone. •Trasporto di cose. •Trasporti aerei. •Trasporti marittimi. •Trasporti terrestri — Stradali. — Ferroviari. — Postali. 2 Trasporto di persone 2.1 • Generalità Nozione: con la conclusione del contratto il vettore si impegna a trasportare da un luogo all’altro, in cambio di un corrispettivo, il viaggiatore indenne e senza danni alle cose che questo reca con sé. CC Caratteristica del contratto è l’onerosità. CC La posizione debitoria del vettore si caratterizza nell’obbligo di trasportare, consistente nel trasferire incolume a destinazione il passeggero. Disciplina CC Il passeggero ha l’obbligo di pagare il corrispettivo al vettore, determinato, in mancanza di patto, dalle tariffe e dagli usi. CC I diritti nascenti dal contratto si prescrivono nel termine di 1 anno (18 mesi se il trasporto ha inizio o termine fuori Europa), che decorre dall’arrivo della persona a destinazione o dalla data del sinistro. 183 2.2 • Responsabilità del vettore CC Per l’inadempimento e il ritardo, secondo le regole generali in materia di obbligazioni: è tenuto al risarcimento del danno se non prova che l’inadempimento o il ritardo furono determinati da causa a lui non imputabile (art. 1218 c.c.). Il vettore è responsabile CC Per i sinistri del viaggiatore e per perdita o avaria delle cose che il viaggiatore porta con sé, se non prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno (art. 1681 c.c.) •Il viaggiatore deve solo provare l’esistenza del contratto di trasporto e il danno subito durante il viaggio. •Il vettore ha l’onere di provare di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno o che il sinistro è dovuto a caso fortuito o a fatto del danneggiato o di terzi. CC Sono nulle le clausole contrattuali che limitano la responsabilità del vettore per i sinistri alla persona del viaggiatore. CC Responsabilità contrattuale: il vettore ha l’obbligo di trasportare incolume il viaggiatore a destinazione. Natura della responsabilità CC P a r t e d e l l a d o t t r i n a ammette il concorso dell’azione extracontrattuale (ex art. 2043 c.c.), basata sul principio generale del neminem laedere, ciò •Lascia a carico del viaggiatore l’onere di provare la colpa del vettore. •Concede al viaggiatore un’azione soggetta al termine di prescrizione più ampio (2 anni, art. 2947, co. 2, c.c.). Le norme sulla responsabilità del vettore: — Si applicano anche in caso di trasporto gratuito (assunzione contrattuale di trasporto senza corrispettivo) (art. 1681, co. 3, c.c.). — Non si applicano al trasporto amichevole o di cortesia (in cui manca una stipulazione contrattuale); in tal caso si applica unicamente l’art. 2043 c.c. (responsabilità extracontrattuale). 3 Trasporto di cose 3.1 • Generalità Nozione: nel trasporto di cose il vettore si impegna a trasportare cose da un luogo ad un altro su ordine del mittente e in favore di un destinatario che può essere anche lo stesso mittente. CC È un contratto consensuale. CC La consegna o l’affidamento rientra nell’esecuzione del contratto e da questa deriva l’obbligo di custodia da parte del vettore. Disciplina 184 CC Il diritto di disporre delle cose compete al mittente, che può modificare il contratto di trasporto anche in corso di esecuzione, salvo l’obbligo di rimborsare le spese e risarcire i danni derivanti dal contrordine (art. 1685 c.c.). L’esecuzione del contratto è, di regola, accompagnata dall’emissione di diversi documenti: — la lettera di vettura, rilasciata dal mittente al vettore con tutte le indicazioni necessarie per l’esecuzione del contratto; — il duplicato della lettera di vettura o la ricevuta di carico rilasciata dal vettore al mittente, probante l’avvenuta consegna dei beni per il trasporto. Il D.Lgs. 214/2008 ha introdotto, inoltre, la scheda di trasporto, con lo scopo di rappresentare agli organi di vigilanza tutti i dettagli dell’attività di autotrasporto merci in conto terzi. Sulla scheda devono essere annotati il vettore, il committente, il caricatore, il proprietario della merce, la tipologia del prodotto e i luoghi di carico e scarico e deve seguire la merce per tutto il tragitto. Se rilasciati con la clausola «all’ordine», detti documenti diventano titoli di credito ed incorporano tutti i diritti nascenti dal contratto di trasporto, potendo, altresì, essere trasferiti mediante girata del titolo. 3.2 • Obbligazioni del vettore e del mittente CC Deve compiere tutti gli atti necessari per rendere possibile l’esecuzione della prestazione di trasporto. •Dal mittente al momento della conclusioIl mittente CC Deve pagare il prez­zo che può essere corrisposto ne del contratto. •Dal destinatario all’atto della consegna del carico. CC Può, fino al momento in cui le cose sono arrivate a destinazione, disporre delle merci (cd. diritto al contrordine) (art. 1685, co. 1 e 2, c.c.). CC Deve ricevere in consegna le cose da trasportare. Il vettore CC Deve eseguire il trasporto secondo le modalità e nei termini previsti dal contratto, dalla legge o dagli usi. CC Deve riconsegnare le cose nel luogo di destinazione, dandone avviso al destinatario. CC Deve custodire le cose da trasportare. 3.3 • Responsabilità del vettore CC Per l’inadempimento o il ritardo, secondo le norme generali in materia di obbligazioni (art. 1218 c.c.). Il vettore risponde CC Per la perdita o l’avaria delle cose consegnategli per il trasporto se non prova che la perdita o l’avaria è derivata da caso fortuito, oppure da vizi della cosa trasportata o da fatto del mittente o del destinatario (art. 1693 c.c.). Restano a suo carico i rischi per perdite o avarie per cause equivoche o ignote. 185 CC L’azione si prescrive in 1 anno decorrente dal giorno in cui è avvenuta o sarebbe dovuta avvenire la consegna delle cose trasportate. CC Tale responsabilità è considerata un mero aggravamento sul piano probatorio della responsabilità debitoria ordinaria (art. 1218 c.c.). Disciplina CC La responsabilità è temperata •Dalla possibilità di avvalersi di clausole contrattuali che stabiliscano presunzioni di caso fortuito (art. 1694 c.c.). •Dalla presunzione di irresponsabilità per calo naturale (art. 1695 c.c.): il vettore risponde solo per le diminuzioni di peso e di misura che oltrepassino il calo naturale. 4 Pubblici servizi di linea Sono quei servizi di trasporto che si svolgono su determinati itinerari prestabiliti e per concessione amministrativa: essi sono esercitati in regime di monopolio. Il legislatore, però, per evitare il danno che una situazione monopolistica comporta nei confronti degli utenti, ha sancito due obblighi fondamentali a carico di chi esercita tale attività (art. 1679 c.c.): — l’obbligo legale a contrarre: il concessionario, cioè, è tenuto ad accettare tutte le richieste di trasporto, purché compatibili con i mezzi ordinari dell’impresa; — la parità di trattamento: il concessionario deve stipulare il contratto con tutti i richiedenti secondo le condizioni generali stabilite e rese note al pubblico, senza arbitrarie preferenze o precedenze. 5 I contratti di viaggio Sono contratti sviluppatisi con il cd. turismo di massa e presentano diversa tipologia (Convenzione sui contratti di viaggio di Bruxelles ratificata in Italia con L. 1084/1977). CC Contratto di viaggio in senso stretto •È il contratto nell’ambito del quale l’organizzatore assume CC Contratto di organizzazione di viaggio •L’agenzia l’incarico di vettore nei confronti del cliente. •Va considerato un vero e proprio contratto di trasporto. turistica si obbliga ad offrire trasporto, vitto, alloggio e tutto ciò che è necessario. •Si parla di vero e proprio appalto di servizi, con responsabilità dell’agenzia per la mancata realizzazione del risultato promesso. Tipi CC Contratto di intermediazione di viaggio •L’agenzia si impegna a procurare al cliente un contratto di organizzazione di viaggio oppure offre servizi che consentono di effettuare un viaggio o un soggiorno. •L’intermediario può essere parificato ad un mandatario senza rappresentanza: non risponde, pertanto, della mancata prestazione dei servizi convenuti con i terzi. 186 Il Codice del consumo (D.Lgs. 206/2005) ha dettato una disciplina uniforme dei servizi turistici, recependo la normativa già dettata dal D.Lgs. 111/1995 che, in attuazione della direttiva n. 90/314/CEE, aveva introdotto la figura contrattuale dei viaggi «tutto compreso». Disciplina (artt. 82-100 D.Lgs. 206/2005) CC Il D.Lgs. 206/2005 regola i pacchetti turistici, venduti od offerti sul territorio nazionale ad un prezzo forfettario, aventi ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso» risultanti dalla prefissata combinazione di almeno due servizi tra il servizio di trasporto, di alloggio e i servizi turistici non accessori ai precedenti che costituiscano parte significativa del pacchetto medesimo, di durata superiore alle 24 ore ovvero estendentisi per un periodo di tempo comprendente almeno una notte. Tali norme si applicano anche ai pacchetti turistici negoziati al di fuori dei locali commerciali e a distanza. La L. 69/2009 ha introdotto modifiche ed integrazioni ad alcune disposizioni del Codice del consumo relative al contratto di vendita di pacchetti turistici e al Fondo nazionale di garanzia per i servizi turistici. CC Fermi restando gli obblighi previsti dall’art. 92, in caso di mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico, l’organizzatore e il venditore sono tenuti al risarcimento del danno secondo le rispettive responsabilità se non provano che il mancato o inesatto adempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a loro non imputabile. CC In caso di danno, alla persona e di altro tipo, del viaggiatore l’organizzatore è esonerato dalla responsabilità solo provando che l’inadempimento è imputabile al consumatore o è dipeso dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero da caso fortuito o forza maggiore. In sintesi Il contratto di trasporto è il contratto con il quale un vettore si obbliga, verso un corrispettivo, a trasferire da un luogo all’altro cose o persone (art. 1678 c.c.). È un contratto che ha per oggetto lo spostamento, a rischio del vettore, di cose o persone, per via terra, mare, aria. Per quanto riguarda il trasporto di persone, trattasi di un contratto consensuale ed oneroso che dà vita ad una obbligazione di fare. Nell’ipotesi di trasporto di cose si tratta di un contratto consensuale: la consegna della cosa rientra, infatti, nel momento dell’esecuzione del contratto già perfetto. Le parti del contratto sono il vettore ed il mittente (che è colui che richiede il trasporto) ma nella fase esecutiva assume rilievo anche la persona del destinatario (colui al quale le merci devono essere consegnate). Di conseguenza, il trasporto configura generalmente un contratto a favore del terzo (destinatario). Infine, lo sviluppo del turismo di massa ha determinato l’affermarsi di nuove fattispecie contrattuali: — il contratto nell’ambito del quale l’organizzatore del viaggio assume l’incarico di vettore nei confronti del cliente (esempio tipico è la crociera nel quale vettore è la compagnia di navigazione); — il contratto di organizzazione di viaggio, nel quale l’agenzia turistica si obbliga ad offrire al cliente trasporto, alloggio, vitto e tutto quanto necessario al viaggio (è un vero e proprio appalto di servizi); — il contratto di intermediazione di viaggio, in cui l’agenzia di viaggio si impegna a procurare al cliente un contratto di organizzazione di viaggio (in questo caso l’agenzia agisce come mandatario senza rappresentanza); — il contratto che prevede la vendita dei cd. pacchetti turistici, previsto da ultimo dal Codice del consumo (D.Lgs. 206/2005). 187 - Note: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 32 Capitolo il deposito e il contratto d’albergo 1 Il deposito 1.1 • Nozione, natura giuridica Nozione: è il contratto con il quale una parte (depositario) riceve dall’altra (depositante) una cosa mobile con l’obbligo di custodirla e di restituirla (art. 1766 c.c.). La causa consiste nell’assicurare la custodia della cosa e provvedere alla conservazione materiale di essa, preservandola dai pericoli di sottrazione, distruzione e danneggiamento. CC Contratto reale. CC Contratto di durata. Natura giuridica CC Contratto non formale. CC Contratto presumibilmente gratuito: tale presunzione non sussiste quando il depositario eserciti professionalmente l’attività dedotta in contratto. 1.2 • Disciplina CC Usare, nel custodire la cosa, la diligenza del buon padre di famiglia: in caso di deposito gratuito l’eventuale responsabilità per colpa è valutata con minor rigore (art. 1768 c.c.). Obbligazioni del depositario CC Non utilizzare la cosa senza il consenso del depositante (art. 1770 c.c.). CC Restituire la cosa in ogni momento in cui il depositante la richieda (art. 1771 c.c.). CC Restituire al depositante i frutti della cosa (art. 1775 c.c.). CC Pagare l’eventuale compenso (art. 1781 c.c.). Obbligazioni del depositante CC Rimborsare le spese fatte per conservare la cosa (art. 1781 c.c.). CC Pagare le spese necessarie per la restituzione della cosa (art. 1774 c.c.). CC Ritirare la cosa depositata a richiesta del depositario (art. 1771 c.c.). 2 Il deposito irregolare Nozione: è il deposito avente ad oggetto una quantità di danaro o di altre cose fungibili delle quali viene concessa al depositario la facoltà di servirsi (art. 1782 c.c.). CC Il depositario acquista la proprietà delle cose e può disporne. Disciplina CC Deve restituirne altrettante della stessa specie e qualità. CC Si applicano, per quanto compatibili, le norme relative al mutuo. 189 Differenze Il deposito si distingue: — dal mutuo, che comporta il passaggio della proprietà delle cose dal mutuante al mutuatario, sul quale non grava alcuna obbligazione di custodia, ma solo quella di restituire altrettante cose dello stesso genere e qualità; — dal comodato, in quanto questo è diretto al solo scopo di consentire l’uso ed il godimento della cosa da parte del comodatario. La custodia da parte del comodatario ha solo un carattere strumentale ed accessorio, mentre nel deposito essa è lo scopo stesso del contratto; — dal mandato, in quanto il depositario non è tenuto che ad un’attività prevalentemente materiale; — dal riporto e dal contratto estimatorio, in quanto in tali contratti la funzione traslativa è finalizzata alla vendita. 3 Il deposito nei magazzini generali Nozione: con tale contratto un’impresa assume l’obbligo di custodire presso i propri magazzini beni mobili (di solito merci tipo grano, verdure, carbone, olio, che possono essere custoditi anche alla rinfusa cioè immagazzinando merce della stessa qualità, ma proveniente da depositanti diversi presso gli stessi locali o negli stessi recipienti) secondo lo schema del deposito regolare. CC Il contratto che intercorre tra cliente e imprenditore è un deposito. CC L’obbligo non è solo quello della custodia, ma anche della conservazione in impianti e luoghi idonei: comporta pertanto una serie di obblighi strumentali di protezione e vigilanza. •Presunzione CC La responsabilità del depositario è regolata dall’art. 1787 c.c. Disciplina di responsabilità del gestore dei magazzini generali vinta solo con la prova che la perdita, il calo, l’avaria è derivato dal caso fortuito, dalla natura delle merci, dai vizi delle stesse o dell’imballaggio. •È responsabilità oggettiva (per rischio d’impresa). CC A richiesta del depositante possono essere rilasciati particolari titoli (fede di deposito e nota di pegno) che consentono la negoziazione o la costituzione in pegno delle merci senza la necessità di un loro materiale spostamento. 4 Il contratto di posteggio Il contratto assume due connotazioni 190 CC Posteggio nelle vie pubbliche: si esaurisce in una pura attività di custodia. CC Posteggio in garage: è un contratto di deposito qualora le altre obbligazioni (pulitura, manutenzione del veicolo) si pongano in rapporto di subordinazione. 5 Il contratto d’albergo 5.1 • Nozione, natura giuridica Nozione: l’albergatore si obbliga, dietro corrispettivo in denaro, ad alloggiare il cliente in uno o più locali dell’albergo, convenientemente mobiliati e provvisti di adeguati servizi e, di solito, a fornirgli le bevande e i cibi richiesti. CC Contratto atipico. Natura giuridica CC Contratto misto di locazione di cose e di locazione d’opera, nel quale le singole prestazioni rimangono collegate in funzione di uno scopo unitario e sono regolate dalle norme dettate per i singoli contratti. 5.2 • Disciplina Non essendo un contratto tipico (cioè disciplinato dalla legge), la dottrina rinviene nel contratto di albergo elementi riconducibili alla locazione, alla somministrazione, al contratto di opera. Unico aspetto minuziosamente disciplinato è quello relativo alla responsabilità dell’albergatore per le cose portate dal cliente in albergo. Le cose portate in albergo sono: — le cose che, durante il periodo di soggiorno in albergo, si trovano in esso o nei locali di pertinenza; — le cose che, durante il tempo nel quale il cliente dispone dell’alloggio, sono assunte in custodia dall’albergatore, da un membro della sua famiglia o da un suo ausiliario fuori dell’albergo; — le cose che, durante il periodo di tempo ragionevole, precedente o successivo a quello in cui il cliente dispone dell’alloggio, sono assunte in custodia dall’albergatore, da un membro della sua famiglia o da un suo ausiliario, sia nell’albergo che fuori dell’albergo. Le norme sono inapplicabili per i danni che i clienti hanno subito ai veicoli ed alle cose in essi lasciati o agli animali vivi. •Per le cose che gli sono state conCC La responsabilità per deterioramento, distruzione o sottrazione è illimitata Responsabilità dell’albergatore segnate in custodia o per quelle che l’albergatore si è illegittimamente rifiutato di ricevere (art. 1784 c.c.). •Quando il cliente dimostri che la perdita delle cose da lui portate in albergo sia imputabile a colpa, anche lieve, dell’albergatore, dei suoi familiari o dei suoi ausiliari (art. 1785bis c.c.). •Per CC La responsabilità è limitata al valore di quanto perduto (sottratto, distrutto o deteriorato) fino all’equivalente di cento volte il prezzo giornaliero dell’alloggio le cose che il cliente porta in albergo senza consegnarle all’albergatore. •Per quelle di cui l’albergatore si sia assunto la custodia fuori dell’albergo o durante un periodo di tempo ragionevole, precedente o successivo a quello in cui il cliente dispone dell’albergo. 191 Responsabilità dell’albergatore CC È una responsabilità oggettiva (per rischio d’impresa). L’albergatore può sottrarsi alla stessa dimostrando che la perdita o il deterioramento sono dovuti •A fatto del cliente. •A forza maggiore. •Alla natura della cosa. CC Il cliente perde la pretesa risarcitoria ove denunci il danno con ritardo. CC Sono nulli tutti i patti o le dichiarazioni tendenti ad escludere o a limitare preventivamente la responsabilità dell’albergatore (art. 1785quater c.c.). In sintesi Con il contratto di deposito una parte (depositario) riceve dall’altra parte contrattuale (depositante) una cosa mobile con l’obbligo di custodirla e di restituirla in natura. Il contratto di deposito si presume gratuito, salvo che dalla qualità professionale del depositario o da altre circostanze si debba desumere una diversa volontà delle parti (art. 1767 c.c.). Molto diffuso è il cd. contratto di deposito nei magazzini generali, edifici attrezzati per la conservazione di merci anche deperibili in attesa che siano messe in circolazione. La dottrina designa, infine, come contratto d’albergo il negozio atipico mediante il quale l’albergatore si obbliga, dietro corrispettivo in danaro, ad alloggiare il cliente in uno o più locali dell’albergo, convenientemente mobiliati e provvisti di adeguati servizi e, di solito, a fornirgli le bevande ed i cibi richiesti. L’istituto ha avuto un’ampia elaborazione dottrinale, limitandosi il codice civile a regolare soltanto l’aspetto attinente alla responsabilità dell’albergatore per le cose portate in albergo, ponendo le relative norme nel contesto della disciplina dettata per il deposito (artt. 1783-1786 c.c.). 192 33 Capitolo il mandato, la spedizione e la commissione 1 Il mandato 1.1 • Nozione, natura giuridica Nozione: è il contratto con il quale una parte (mandatario) si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell’altra parte (mandante) (art. 1703 c.c.). Rientra nella categoria della locatio operis, ma se ne distingue per la particolare attività che forma oggetto dell’obbligazione del mandatario, ossia il compimento di atti giuridici. CC Contratto consensuale. CC Contratto bilaterale. Natura giuridica CC Contratto ad effetti obbligatori. CC Contratto di natura personale, perché si stipula intuitu personae. CC Contratto sia oneroso che gratuito. CC Oggetto del mandato è sempre il compimento di atti giuridici, siano essi negoziali o non negoziali. Caratteri CC Non sono richieste forme particolari per la conclusione: la giurisprudenza ritiene che la forma scritta è richiesta per il mandato che abbia per oggetto il compimento di atti per i quali occorra la forma scritta. CC Il mandato può essere anche tacito, purché si evidenzi un comportamento univoco che valga come accettazione da parte del mandatario. CC Il mandato si presume oneroso, ma può essere anche gratuito. 1.2 • Mandato e rappresentanza •Il mandatario agisce in nome e per conto del mandante. CC Con rappresentanza •Al mandato è collegata una procura. •Gli effetti si producono direttamente in capo al mandante. Il mandato può essere CC Senza rappresentanza •Il mandatario agisce in nome proprio. •Il mandatario acquista diritti e assume obblighi derivanti dal negozio, mentre i terzi non entrano in alcun rapporto con il mandante. 193 •In caso di mandato ad acquistare (art. 1706 c.c.) Il mandato può essere CC Senza rappresentanza — In caso di beni immobili o mobili iscritti in un apposito registro, il mandatario che li ha acquistati in nome proprio deve ritrasferirli al mandante con un successivo negozio. — In caso di mobili non registrati il mandante ha diritto di rivendicare le cose mobili acquistate per suo conto dal mandatario che ha agito in nome proprio. •Al mandante è concesso di agire per l’esercizio dei diritti derivanti dall’esecuzione del mandato (art. 1705 c.c.): l’azione, secondo la giurisprudenza, è diretta e non surrogatoria. CC Mandato Mandato e procura sono distinti CC Procura •È un contratto. •Conferisce un incarico. •È conferito solo per il compimento di atti giuridici. •Riguarda il rapporto interno. •È negozio unilaterale recettizio. •Conferisce un potere. •Può essere conferita anche per il compimento di attività materiali. •Si discute se sia causale o astratta. •Riguarda il rapporto esterno. 1.3 • Disciplina CC Il mandatario è tenuto ad eseguire quanto il mandato gli prescrive con la diligenza del buon padre di famiglia. CC Deve dare notizia al mandante dell’esecuzione dello stesso e deve presentare un rendiconto. CC La sua responsabilità è valutata con minor rigore qualora il mandato sia gratuito. Obbligazioni del mandatario (artt. 1710-1718 c.c.) CC Il mandatario non risponde verso il mandante delle obbligazioni assunte dai terzi con i quali ha contrattato. CC Non può eccedere i limiti fissati dal contratto. CC Deve comunicare circostanze sopravvenute che possano determinare la revoca o la modificazione del mandato. CC Non può farsi sostituire da altri nell’esecuzione del mandato, salvo che non sia stato autorizzato dal mandante o che la sostituzione sia necessaria per la natura dell’incarico: in caso contrario risponde dell’operato del sostituto (art. 1717 c.c.). 194 CC Il mandante deve somministrare i mezzi necessari per l’esecuzione del mandato. Obbligazioni del C C Rimborsare le spese e le anticipazioni fatte dal mandatario. mandante (artt. 1719-1721 c.c.) CC Pagargli il compenso, se pattuito. CC Risarcirgli i danni eventualmente subiti a causa dell’incarico. CC Per scadenza del temine. CC Per il compimento dell’affare da parte del mandatario. CC Per morte, interdizione o inabilitazione del mandante o del mandatario. Estinzione CC Per rinunzia del mandatario. CC Per revoca del mandante. •Generale: se riveste globalmente la cura di tutti gli interessi del mandante. CC In relazione ai poteri che attribuisce alle parti •Generico: se riguarda alcuni poteri specifici (es.: potere di vendere). •Specifico: se riguarda specifici poteri relativamente a determinati beni (es.: potere di vendere il fondo tuscolano). •Mandato conferito nell’interesse esclusivo del mandante. Tipi di mandato CC In relazione agli interessi che persegue •Mandato conferito nell’interesse del mandante e del mandatario. •Mandato conferito nell’interesse del mandante e di terzi. •Collettivo: conferito da più persone ad un solo mandatario, con un unico atto e nell’interesse comune. CC In relazione ai soggetti •Congiuntivo: conferito a più persone destinate ad agire congiuntamente. •Disgiuntivo: conferito a più mandatari che possono operare separatamente. 2 La spedizione 2.1 • Nozione e disciplina Nozione: la spedizione è un mandato senza rappresentanza, con cui una persona (spedizioniere) assume l’obbligo di concludere, in nome proprio e per conto del mandante, un contratto di trasporto di cose e di compiere le operazioni accessorie (art. 1737 c.c.). Disciplina CC Il mandato conferito allo spedizioniere è revocabile finché il contratto di trasporto non sia stato concluso (art. 1738 c.c.). 195 CC Lo spedizioniere deve osservare le istruzioni del committente, per la scelta del mezzo, della via e delle modalità del trasporto: in mancanza, deve operare secondo il migliore interesse del medesimo (art. 1739 c.c.). Disciplina CC Tra le obbligazioni accessorie dello spedizioniere può rientrare anche la custodia temporanea delle merci: si applica, in tal caso, la disciplina del deposito. CC Lo spedizioniere non è tenuto ad assicurare le cose spedite (art. 1739, co. 1, c.c.); ha diritto alla retribuzione, oltre che ai compensi per le prestazioni accessorie eseguite, ed al rimborso delle spese anticipate (art. 1740 c.c.). 3 La commissione 3.1 • Nozione e disciplina Nozione: è un mandato senza rappresentanza avente ad oggetto l’acquisto o la vendita di beni per conto del committente da parte del commissionario che agisce in nome proprio (art. 1731 c.c.). CC Si applicano le disposizioni relative al mandato. CC La commissione è sempre onerosa (il compenso prende il nome di provvigione). CC È espressamente prevista la possibilità dell’entrata del commissionario come parte del contratto. Infatti, quando la commissione ha per oggetto l’acquisto o la vendita di titoli o merci aventi un prezzo ufficiale di mercato •Il CC Il commissionario può essere assoggettato alla clausola dello «star del credere» •Il commissionario garantisce al com- commissionario può fornire al prezzo corrente le cose che deve comprare. •Può acquistare per sé le cose che deve vendere, salvo il diritto alla provvigione. Disciplina mittente il regolare adempimento dell’obbligazione del terzo ed il buon esito dell’affare, ossia risponde con il proprio patrimonio qualora le persone con cui ha concluso il contratto siano inadempienti. •Secondo parte della dottrina, in tal caso il commissionario assume la figura e gli obblighi di un fideiussore (MINERVINI) e ha diritto ad una maggiore provvigione. 196 34 Capitolo L’agenzia e la mediazione 1 L’agenzia 1.1 • Nozione, natura giuridica Nozione: una parte (agente) assume stabilmente l’incarico di promuovere per conto dell’altra (preponente), verso retribuzione, la conclusione di affari in una zona determinata (art. 1742 c.c.). L’agente è un imprenditore commerciale, ausiliario autonomo dell’imprenditore preponente con organizzazione a proprio rischio. CC La promozione, verso corrispettivo, della conclusione di affari tra preponente e terzi nell’ambito di una zona determinata. Caratteri essenziali CC La stabilità dell’incarico, intesa come preordinazione del rapporto, non già ad un singolo o più affari predeterminati, ma a tutti gli affari di una certa specie, svolti per un certo tempo, nell’interesse del preponente e in coordinazione con l’attività del medesimo. CC L’autonomia dell’agente, con gestione dell’attività a proprio rischio. CC L’assenza del vincolo di subordinazione dall’azienda preponente. 1.2 • Attività dell’agente e del preponente CC Promozione della conclusione di contratti •Ricercando e visitando clienti. •Pubblicizzando loro i prodotti. •Sollecitando gli stessi alla stipulazione. CC Facoltà di riscuotere i crediti del preponente (art. 1744 c.c.). CC Facoltà di concedere sconti o dilazioni. Attività dell’agente CC Tutela degli interessi del preponente e comportamento improntato ai principi di lealtà e buona fede. CC Adempimento dell’incarico in conformità alle istruzioni ricevute. CC Informazione del preponente circa le condizioni di mercato ed ogni altra notizia che si riveli utile per valutare la convenienza dei singoli affari (art. 1746 c.c.). CC Comunicazione al preponente della sopravvenienza di eventuali impedimenti che rendono impossibile o comunque difficoltosa la prosecuzione del rapporto di agenzia (art. 1747 c.c.). 197 •Viene determinata in ragione di una percentuale sul valore dell’affare o stabilita sotto forma di sovrapprezzo sul prezzo minimo. •Può consistere in una somma fissata per ogni contratto concluso o per ogni unità di misura della merce che è oggetto della prestazione. •Per il diritto alla provvigione non è richiesta la regolare esecuzione dell’affare stesso (art. 1748 c.c.), ma semplicemente che l’affare si sia concluso per effetto del suo intervento. •Ha diritto alla provvigione anche per gli affari CC Alla prov­vigione conclusi dopo lo scioglimento del contratto, qualora la loro conclusione sia dipesa dall’attività dell’agente. •Ha diritto ad una provvigione indiretta per gli affari conclusi direttamente dal preponente, che devono avere esecuzione nella zona riservata all’agente, salvo che sia diversamente pattuito (art. 1748, co. 2, c.c.). Diritti dell’agente •La provvigione va corrisposta anche per gli affari non andati a buon fine per causa imputabile al preponente. •Il diritto al compenso sorge anche nel caso in cui la mancata esecuzione dell’affare derivi da un accordo intervenuto tra il preponente ed il terzo. •Se ha procurato nuovi clienti al preponente o CC Ad un’indennità in caso di cessazione del rapporto abbia sensibilmente sviluppato gli affari con conseguenti vantaggi del preponente. •Il pagamento dell’indennità deve essere equo, tenuto conto delle circostanze e delle provvigioni che l’agente perde. •L’indennità è dovuta anche se il rapporto cessa per morte dell’agente. CC Corresponsione all’agente di un compenso (provvigione) sugli affari conclusi per effetto del suo intervento. CC Consegna all’agente di un estratto dei libri contabili e di tutte le informazioni necessarie per verificare l’importo delle provvigioni. Attività del preponente CC Messa a disposizione dell’agente della documentazione relativa ai beni ed ai servizi trattati. CC Informazione dell’agente circa l’accettazione o il rifiuto o la mancata esecuzione di un affare procuratogli, entro un termine ragionevole. CC Avviso all’agente, entro un termine ragionevole, allorquando preveda che il volume delle operazioni commerciali sarà inferiore a quello che l’agente avrebbe potuto normalmente attendersi. 198 1.3 • Diritto di esclusiva e patto di non concorrenza CC Il preponente non può valersi contemporaneamente di più agenti nella stessa zona e per lo stesso ramo di attività, salvo patto contrario. Diritto di esclusiva CC L’agente non può assumere l’incarico di trattare, nella stessa zona e per lo stesso ramo, gli affari di più imprese in concorrenza tra loro (art. 1743 c.c.). CC Il diritto di esclusiva non rappresenta un requisito essenziale dell’agenzia. CC Tale clausola di esclusiva, pur integrando una limitazione della concorrenza, non è soggetta alla disciplina dell’art. 2596 c.c. CC È il patto attraverso cui l’agente si impegna a non svolgere determinate attività dopo lo scioglimento del contratto di agenzia. CC Richiede la forma scritta a pena di nullità. Patto di non concorrenza CC Va limitato alla zona, clientela e genere di beni o servizi attribuiti all’agente e la sua durata non può eccedere i due anni successivi alla cessazione del contratto. CC Deve prevedere una indennità di natura non provvigionale. 1.4 • Lo scioglimento del contratto •Per CC Il contratto di agenzia a tempo indeterminato si scioglie Scioglimento recesso, con l’obbligo di un congruo preavviso. •A seguito di risoluzione per inadempimento, nei casi in cui l’inadempimento dell’agente o del preponente si riveli tale da incidere negativamente sulla stessa funzione del contratto. •Alla scadenza del termine (se continua ad CC Il contratto di agenzia a tempo determinato si scioglie essere eseguito dalle parti successivamente, si trasforma in contratto a tempo indeterminato). •A seguito di risoluzione per inadempimento. •Non è ammesso il recesso unilaterale ex art. 1750 c.c. 2 La mediazione 2.1 • Nozione e caratteri Nozione: il mediatore è colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza (art. 1754 c.c.). Caratteri CC Messa in relazione delle parti, costituente il risultato di un’apposita attività finalizzata alla conclusione di un determinato affare. CC Esistenza di una precisa volontà delle parti intermediate. CC Indipendenza ed imparzialità del mediatore. 199 2.2 • Attività del mediatore CC Ha l’onere di porre in contatto le parti interessate alla conclusione dell’affare. CC Deve comportarsi secondo le regole della correttezza (art. 1175 c.c.) e prestare la diligenza del buon padre di famiglia (art. 1176 c.c.). CC Ha l’obbligo di non divulgare notizie dategli dalle parti. Il mediatore CC Ha l’obbligo di comunicare alle parti tutte le circostanze da lui conosciute che possano influire sulla conclusione dell’affare, consentendo una più esatta valutazione in ordine alla convenienza e alla sicurezza dell’operazione economica (art. 1759, co. 1, c.c.). CC Deve garantire l’autenticità delle sottoscrizioni degli atti e dell’ultima girata dei titoli che vengono trasmessi per suo tramite (art. 1759, co. 2, c.c.). CC Può anche non rivelare il nome di un contraente all’altro: in tal caso risponde in proprio, nei confronti della parte alla quale non ha manifestato il nome, per l’esecuzione del contratto (art. 1762 c.c.). CC L’attività del mediatore si esaurisce con la conclusione dell’affare: egli resta estraneo alla susseguente esecuzione del contratto mediato. Esecuzione del contratto CC Il mediatore può •Prestare fideiussione per le obbligazioni di una delle parti (art. 1763 c.c.). •Assumere la rappresentanza di una delle parti nella fase di esecuzione del contratto stesso (art. 1761 c.c.). 2.3 • La provvigione Nozione: è il corrispettivo che spetta al mediatore per l’attività svolta, posto a carico di ciascuna delle parti intermediate. CC Il pagamento della provvigione è subordinato •Alla conclusione dell’affare tra le parti che il mediatore ha messo in relazione (art. 1755 c.c.). •Alla presenza del nesso causale fra l’attività intermediatrice e l’affare concluso. Caratteristiche CC Nell’ipotesi di conclusione del contratto condizionale, il diritto alla provvigione 200 •Se la condizione è sospensiva, sorge nel momento in cui si verifica la condizione. •Se la condizione è risolutiva, non viene meno con il verificarsi della condizione. CC La provvigione spetta anche in caso di contratto rescindibile o annullabile. Caratteristiche CC Il diritto viene meno nell’ipotesi di contratto nullo: la nullità impedisce che il contratto produca effetti. CC Se l’affare si è concluso con l’intervento di più mediatori ciascuno di essi ha diritto ad una quota di provvigione (art. 1758 c.c.). 2.4 • La «SCIA» nelle attività di intermediazione commerciale e di affari, agente e rappresentante di commercio, mediatore marittimo, spedizioniere In passato, le diverse leggi di settore prevedevano che per esercitare le attività di agente o rappresentante di commercio, agente di affari in mediazione, mediatore marittimo, occorresse la preventiva iscrizione negli appositi ruoli tenuti dalle camere di commercio. In materia è intervenuto, dapprima, il D.Lgs. 59/2010, che ha disposto la soppressione dei ruoli degli agenti di affari in mediazione, degli agenti e rappresentanti di commercio, dei mediatori marittimi e dell’elenco degli spedizionieri, prevedendo che l’esercizio di tali attività fosse soggetto ad una dichiarazione di inizio di attività (DIA) da presentare alla camera di commercio competente per territorio, tramite lo sportello unico per le attività produttive. La DIA doveva essere corredata delle autocertificazioni attestanti il possesso dei requisiti morali e professionali prescritti e la relativa attività poteva essere iniziata decorsi 30 giorni dalla presentazione della dichiarazione. La camera di commercio, infatti, doveva verificare il possesso dei requisiti da parte degli esercenti le suddette attività ed iscrivere i dati relativi nel registro delle imprese, se l’attività fosse stata svolta in forma di impresa, oppure nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) assegnando la relativa qualifica. Da ultimo, invece, con la conversione, ad opera della L. 122/2010, del D.L. 78/2010, la dichiarazione di inizio attività (DIA) è stata sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA). CC Agente di affari in mediazione. CC Agente e rappresentante di commercio. CC Autoriparazione. La SCIA si applica alle seguenti attività economiche CC Commercio all’ingrosso. CC Facchinaggio. CC Impiantistica. CC Mediatore marittimo. CC Pulizia. CC Spedizioniere. La SCIA deve CC Essere presentata al registro delle imprese della camera di commercio di competenza nel giorno dell’inizio dell’attività economica; per le sole persone fisiche, la SCIA andrà presentata alla camera di commercio della provincia presso la quale si intende iniziare lo svolgimento dell’attività e determinerà la loro iscrizione al ruolo/ elenco corrispondente. CC Essere allegata ad un modello di comunicazione unica e di iscrizione/variazione al registro delle imprese. CC Contenere le autocertificazioni necessarie per documentare il possesso dei requisiti personali, morali e professionali previsti dalle normative. 201 Dopo aver presentato la SCIA, il nuovo imprenditore può iniziare a svolgere l’attività senza aspettare i 30 giorni previsti dalla normativa precedente. Le amministrazioni hanno 60 giorni a disposizione per esercitare i controlli e prendere i provvedimenti necessari. Differenze La mediazione si distingue dalle seguenti figure contrattuali: — mandato, per la diversa natura dell’attività svolta: il mandatario compie un’attività negoziale per conto del mandante e deve, come tale, considerarsi un cooperatore giuridico delle parti; il mediatore, invece, è solo un cooperatore materiale, in quanto si limita a mettere in relazione le parti stesse; — agenzia, in quanto l’incarico di mediazione, se c’è, riguarda un singolo affare, mentre l’incarico di agenzia coinvolge un numero indefinito di prestazioni della stessa specie da svolgere in una determinata zona; — procacciamento di affari, perché, diversamente dal mediatore, il procacciatore di affari non svolge attività imparziale, in quanto opera sostanzialmente come un agente, ancorché il suo rapporto non sia connotato dalla stabilità. In sintesi L’agenzia è il contratto con cui una parte (agente) assume stabilmente l’incarico di promuovere per conto dell’altra (preponente), verso retribuzione, la conclusione di contratti in una zona determinata. L’agente opera a proprio rischio e con organizzazione autonoma, senza vincolo alcuno di subordinazione: si tratta quindi di un imprenditore commerciale o meglio di un ausiliario autonomo dell’imprenditore preponente; può, tuttavia, assumere talvolta la figura di lavoratore parasubordinato. Elemento naturale, ma non essenziale, del contratto è il reciproco diritto di esclusiva, per il quale il preponente non può, salvo patto contrario, avvalersi di più agenti nella stessa zona e l’agente non può svolgere le stesse mansioni per ditte concorrenti nella stessa zona. L’agente ha diritto alla provvigione per tutti gli affari conclusi durante la vigenza del contratto ancorché non ancora eseguiti, quando l’operazione si è realizzata per effetto del suo intervento. Ha inoltre diritto alla provvigione per gli affari conclusi dopo lo scioglimento del contratto, qualora la conclusione degli stessi sia prevalentemente dovuta all’attività da lui svolta. All’atto di cessazione del rapporto il preponente è tenuto a corrispondere all’agente una indennità di fine rapporto in presenza di particolari condizioni descritte dalla legge (art. 1751 c.c.). La mediazione è il contratto con il quale una parte (mediatore) mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere stato incaricato da nessuna di esse in virtù di rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza. È un contratto a prestazioni corrispettive che vincola il cliente del mediatore a corrispondergli la provvigione nel caso in cui questi lo metta in contatto con altri per la conclusione di affari. Se il contratto non è concluso, il mediatore non ha diritto ad alcun compenso, ma solo al rimborso delle spese da parte di chi lo abbia incaricato. Il mediatore comunque ha solo l’onere, e non l’obbligo, di svolgere l’attività interpositiva. Il mediatore può anche non rivelare ad un contraente il nome dell’altro: in questo caso però risponderà in proprio, nei confronti della parte cui ha taciuto l’identità dell’altro contraente, dell’esecuzione del contratto. 202 35 Capitolo Il mutuo 1 Nozione, natura giuridica Nozione: è il contratto con il quale una parte (mutuante) consegna all’altra (mutuatario) una determinata quantità di cose fungibili, e l’altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità (art. 1813 c.c.). CC Contratto traslativo. CC Contratto reale. CC Contratto normalmente oneroso. CC Contratto a prestazioni eventualmente continuate. Natura giuridica CC Contratto a prestazioni corrispettive •Gli interessi sono controprestazione del diritto reale sul capitale acquistato dal mutuatario (Messineo). •Contratto bilaterale imperfetto (TRABUCCHI): c’è bilateralità, ma non può parlarsi di controprestazione, poiché le prestazioni (quella di restituzione e di pagamento degli interessi) sono a carico della stessa parte, ponendosi a carico del mutuante solo la messa a disposizione della res per un certo tempo durante il quale non può pretendere la restituzione. 2 Disciplina CC Ha l’obbligo di restituire la cosa o il «tantundem eiusdem generis» (fra le cose date e quelle restituite deve quindi esserci corrispondenza quantitativa e qualitativa) alla scadenza stabilita (art. 1813 c.c.). Nel mutuo oneroso il termine per la restituzione opera a favore di entrambe le parti (art. 1816 c.c.). •È valida la pattuizione con la Il mutuatario quale vengono determinati interessi superiori alla misura — Il mancato pagamento legale, purché non in misura degli interessi dovuti CC Ha l’obbligo di usuraria. comporta la risoluziocorrispondere ne del contratto (art. gli interessi •La clausola contenente in1820 c.c.). teressi usurari è nulla e non sono dovuti interessi (art. 1815, co. 2, c.c.). 203 3 Mutuo di scopo e mutuo garantito CC Può essere imposta al mutuatario un’utilizzazione di quanto ottenuto a mutuo predisposta alla realizzazione di uno scopo determinato Mutuo di scopo •Può essere dedotto dalle parti come finalità convenzionale necessaria (mutuo di scopo volontario). •Può essere correlato ad una speciale disciplina legale in vista di particolari esigenze di ordine economico-sociale (mutuo di scopo legale). CC La natura giuridica è quella di un contratto di finanziamento: mutuo vincolato nel fine in forza di obbligazioni che, per attuare questo fine, gravano sul mutuatario. CC Sono previste particolari modalità di erogazione del mutuo, nonché particolari controlli ed ispezioni da parte del mutuante. CC La violazione dell’obbligo di destinazione può costituire giusta causa di recesso del mutuante dal rapporto. CC È un mutuo accompagnato dalla prestazione di garanzia da parte del debitore. CC Le figure più comuni sono Mutuo garantito •Mutuo pignoratizio: l’obbligazione di restituire del mutuatario è garantita da pegno. •Mutuo ipotecario: la garanzia è costituita da ipoteca. •Mutuo cambiario: il mutuatario rilascia delle cambiali a garanzia del suo debito di restituzione. Differenze Il mutuo si distingue dalle seguenti figure contrattuali: — comodato: a differenza del mutuo, esso riguarda cose inconsumabili ed infungibili. Il mutuatario diviene proprietario delle cose e può disporne, mentre al comodatario si trasferisce la sola detenzione temporanea della cosa. Nel comodato deve essere restituita la medesima cosa ricevuta; nel mutuo il tantundem eiusdem generis; — locazione: a differenza del mutuo, deve avere per oggetto una cosa determinata. Il locatore, inoltre, deve garantire al conduttore la possibilità di trarre dalla cosa l’utilità di cui questa è suscettibile: tale prestazione ha carattere continuativo e perdura dopo la consegna della cosa. La prestazione del mutuante, invece, si estingue con la consegna delle cose mutuate; — deposito irregolare: la funzione economica di tale contratto non è di credito (come nel mutuo) bensì di conservazione della cosa depositata. Il depositante preferisce depositare le sue cose presso un terzo per non custodirle personalmente o con mezzi propri. L’uso delle cose depositate non è illimitato, come lo è il godimento delle cose mutuate; — sconto: in tale contratto, lo scontante anticipa in denaro allo scontatario l’importo di un credito non ancora scaduto che costui ha verso un terzo (art. 1858 c.c.). A differenza del mutuo, se il credito scontato risulta inesistente, lo scontante ha diritto di chiedere allo scontatario l’immediata restituzione della somma pagata: l’obbligo di restituzione dello scontatario, pertanto, è condizionato alla circostanza che il terzo non abbia pagato allo scontante l’importo del credito ceduto. L’obbligo di restituzione del mutuatario, invece, non è assoggettato a condizione e non si pone come obbligazione sussidiaria. 204 36 Capitolo Il comodato 1 Nozione, natura giuridica Nozione: è il contratto con il quale una parte (comodante) consegna all’altra (comodatario) una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l’obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta (art. 1803 c.c.). CC Contratto traslativo di uso o di godimento. CC Contratto reale. CC Contratto ad efficacia meramente obbligatoria. CC Contratto essenzialmente gratuito. Natura giuridica CC Contratto con prestazioni a carico di una sola parte. CC Contratto caratterizzato dall’intuitus personae con riguardo al comodatario. CC Contratto non formale (nessuna forma è richiesta, né sostanziale, né probatoria). 2 Disciplina CC È elemento costitutivo della fattispecie negoziale. La consegna della cosa CC Determina il trasferimento della cosa nella detenzione e non nel possesso del comodatario •Si tratta di detenzione autonoma, interessata, qualificata dalla destinazione che la cosa deve avere dal contratto. •Il comodatario non può usucapire la proprietà della cosa consegnatagli se non dopo aver mutato la detenzione in possesso. •Il comodatario ha azione di reintegrazione, ma non quella di manutenzione. Gli spetta l’azione per la consegna o il rilascio contro il detentore abusivo. CC Con le pertinenze e i documenti necessari a permetterne l’uso. La cosa deve essere consegnata CC In buono stato di manutenzione (non avrebbe alcuno scopo pratico, invero, la consegna di una cosa non idonea all’uso cui va destinata). CC Esente da vizi (ed il comodante deve avvertire il comodatario dei difetti che possono arrecare danno a chi se ne serve: art. 1812 c.c.). 205 CC Servirsi della cosa per l’uso convenuto (art. 1804, co. 1, c.c.). CC Ottenere il rimborso delle spese straordinarie, necessarie ed urDiritti del comodagenti, sostenute tario per la conservazione della cosa (art. 1808 c.c.) •Gravano sul comodatario le spese ordinarie necessarie all’uso della cosa, le spese di custodia, manutenzione ordinaria e di conservazione. •Gravano sul comodante le spese straordinarie. CC Ottenere il risarcimento dei danni eventualmente derivatigli da vizi della cosa comodata di cui il comodante era a conoscenza e che non gli aveva comunicato (art. 1812 c.c.). CC La custodia e la conservazione della cosa con la diligenza del buon padre di famiglia (art. 1804, co. 1, c.c.). CC L’uso normale secondo la natura della cosa stessa (art. 1804, co. 1, c.c.). CC Il divieto di sub-comodato (art. 1804, co. 2, c.c.). •Alla scadenza del termine stabilito (art. 1809 c.c.). Obbligo del comodatario CC La restituzione del bene ricevuto •Se il termine non è stato stabilito — Il comodatario è tenuto a restituirlo quando il comodante lo richieda (ad nutum) (comodato precario, art. 1810 c.c.). — Il comodante può chiedere la restituzione anticipata della cosa comodata se gli sopravvenga un bisogno urgente (art. 1809, co. 2, c.c.). •Alla morte del comodatario, salvo che il comodante preferisca continuare il rapporto con gli eredi (art. 1811 c.c.). In sintesi Con il contratto di comodato una parte (comodante) consegna all’altra (comodatario) una cosa mobile o immobile normalmente inconsumabile ed infungibile, affinché se ne serva per un uso e per un tempo determinato, con l’obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta. Il contratto di comodato è reale (si perfeziona cioè con la materiale consegna del bene), ad effetti obbligatori, gratuito, unilaterale (in quanto l’unica prestazione che nasce dal contratto è quella di restituire la cosa). Il comodatario deve servirsi della cosa secondo l’uso pattuito; custodirla con diligenza; non concederla a sua volta in comodato ad altri; restituire il bene alla scadenza del termine, o appena il comodante gliela chieda, se il comodato è precario (o ad nutum), cioè senza previsione di termine. 206 37 Capitolo Il conto corrente 1 Nozione Nozione: è il contratto con il quale le parti si obbligano ad annotare in un conto i crediti derivanti da reciproche rimesse, considerandoli inesigibili ed indisponibili fino alla chiusura del conto (art. 1823 c.c.). La causa va ravvisata nella specifica ed unitaria regolamentazione dei reciproci rapporti di credito e di debito che le parti hanno deliberatamente posto in essere. Funzione del contratto è la semplificazione del rapporto intercorrente tra due soggetti, attraverso Natura giuridica CC L’evitare di volta in volta il pagamento dei rispettivi crediti. CC L’annotare i rapporti di debito e di credito tra loro intercorsi in un conto, rendendoli indisponibili ed inesigibili. CC Il rinvio della chiusura del conto ad un termine stabilito, che avviene con la compensazione tra i reciproci rapporti di debito e di credito. CC Contratto oneroso. CC Contratto a prestazioni corrispettive. 2 Disciplina CC Crediti iscrivibili sono tutti quelli suscettibili di compensazione, non espressamente esclusi dai contraenti. •I crediti per la restituzione di cose di cui il proprietario sia stato ingiustamente spogliato. •I crediti per la restituzione di cose deCrediti iscrivibili CC Sono esclusi, perché non compensabili (art. 1246 c.c.) positate o date in comodato. •I crediti dichiarati impignorabili. •I crediti per i quali il debitore abbia rinunziato preventivamente alla compensazione. •I crediti per i quali la compensazione è vietata dalla legge. CC Se i contraenti sono imprenditori, vanno esclusi (salvo patto contrario) i crediti estranei alle rispettive imprese. 207 CC Sono le singole operazioni riferite ad un credito pecuniario da annotare in conto corrente. CC Possono riguardare •Trasferimenti di valori tra i due cor- rentisti. •Trasferimenti a terzi di somme di danaRimesse ro operati da un correntista per conto dell’altro. •Trasferimento ad uno dei correntisti di un credito vantato dall’altro nei confronti di un terzo. CC Non è richiesto un numero minimo di rimesse. CC La chiusura del conto con la liquidazione del saldo è fatta alle scadenze stabilite dal contratto o dagli usi (in mancanza, al termine di ogni semestre) (art. 1831 c.c.). Chiusura ed approvazioCC L’invio, periodicamente, di un estratto è strumentale all’approvazione ne del conto del conto: l’estratto si intende approvato se non è contestato nel termine pattuito o in quello usuale, o entro quello congruo secondo le circostanze (art. 1832 c.c.). CC L’inclusione di un credito nel conto non esclude l’esercizio delle azioni e delle eccezioni relative all’atto da cui il credito deriva (art. 1827 c.c.). CC L’inclusione di un credito verso terzi è fatto con la clausola «salvo incasso» (art. 1829 c.c.). Disciplina residuale CC Le garanzie reali e personali che assistono il singolo credito non si estinguono e permangono a favore del correntista sul saldo esistente a suo favore e fino alla concorrenza del credito garantito (art. 1828 c.c.). CC Il pignoramento o il sequestro del saldo del conto da parte del creditore del correntista determina come effetto l’impossibilità di effettuare nuove rimesse sul conto da parte dell’altro correntista (art. 1830, co. 1, c.c.). 3 Scioglimento del contratto CC Alla scadenza del termine, se a tempo determinato. CC Con il recesso di una parte, salvo il preavviso da dare almeno 10 giorni prima, se a tempo indeterminato. Ipotesi CC Per recesso unilaterale, in caso di pignoramento o sequestro del saldo o nelle ipotesi di interdizione, inabilitazione, insolvenza o morte di una delle parti. CC Automaticamente in caso di fallimento o provvedimento di liquidazione coatta amministrativa. 208 38 Capitolo I contratti bancari 1 Le attività bancarie La banca è il soggetto imprenditore a cui è riservata l’attività bancaria, consistente nell’esercizio di operazioni di credito e nella raccolta del risparmio fra il pubblico. In pratica, le banche sono enti intermediari del credito che, da un lato, raccolgono denaro dai risparmiatori attraverso operazioni che definiamo passive e, dall’altro, concedono credito ad altri clienti, attraverso le cd. operazioni attive, lucrando sugli interessi. CC Collegamento funzionale tra la raccolta del risparmio e l’esercizio del credito •Prendono in prestito danaro da soggetti che sono disposti a privarsi della disponibilità di moneta attuale in funzione della percezione di un futuro interesse (operazioni passive). •Concedono in prestito il denaro così ottenuto ai soggetti che lo richiedono, dietro il corrispettivo di un certo interesse (operazioni attive). Funzioni CC Servizi accessori: occasionali, che servono ad attrarre clientela (es.: cassette di sicurezza). CC Svolgimento di altre ope­ razioni (definite parabancarie) •Mediazione negli affari. •Acquisizione di partecipazioni societarie. •Emissione e gestione di mezzi di pagamento. La materia bancaria è regolata del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (cd. TUB: Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), il quale è stato modificato da numerosi interventi. 2 I contratti bancari Nozione: sono quei contratti con i quali le banche provvedono a procurarsi danaro, o a impiegarlo, ovvero a fornire servizi accessori. Si tratta di contratti standardizzati conclusi mediante la sottoscrizione, da parte del cliente, di condizioni generali predisposte dalla banca. Sulla materia dei contratti bancari è intervenuto, da ultimo, il D.Lgs. 141/2010 che ha modificato tutto il titolo VI del D.Lgs. 385/1993, dettando le linee guida relative alla trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti. CC Tali contratti devono essere sempre redatti per iscritto a pena di nullità. Caratteri generali CC Sono contratti conclusi mediante sottoscrizione da parte del cliente di formulari (condizioni generali di contratto) predisposti dalla banca, conformemente alle Norme bancarie uniformi. 209 •I tassi di interesse effettivamente praticati per le operazioni di credito e di raccolta. CC Le banche e gli intermediari finanziari devono rendere noti in modo chiaro ai clienti •Le valute applicate per l’imputazione degli interessi. •La misura degli interessi di mora. •Ogni altra condizione economica relativa alle operazioni e ai servizi offerti. CC Nei contratti a tempo indeterminato può essere convenuta, con clausola approvata specificamente dal cliente, la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni previste dal contratto qualora sussista un giustificato motivo. Negli altri contratti di durata tale facoltà può essere convenuta solo per le clausole non aventi ad oggetto i tassi di interesse, sempre che sussista un giustificato motivo. CC Qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali deve essere comunicata espressamente al cliente, con preavviso minimo di 60 giorni, in forma scritta o altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente. Caratteri generali CC La suddetta modifica si intende approvata se il cliente non receda dal contratto entro 60 giorni. Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate tali prescrizioni sono inefficaci, se sfavorevoli per il cliente. CC Nei contratti di durata, deve essere fornita al cliente, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente stesso, alla scadenza del contratto e comunque almeno una volta all’anno, una comunicazione chiara in merito allo svolgimento del rapporto. CC In mancanza di opposizione scritta da parte del cliente, gli estratti conto e le altre comunicazioni periodiche alla clientela si intendono approvati trascorsi 60 giorni dal ricevimento. CC Il cliente, inoltre, ha diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre 90 giorni, copia della documentazione inerente singole operazioni poste in essere negli ultimi 10 anni. CC Nei contratti a tempo indeterminato il cliente ha sempre la facoltà di recedere dal contratto senza penalità e senza spese di chiusura. CC In ogni caso, le banche e gli intermediari finanziari non possono applicare alla clientela costi di alcun genere, neanche in forma indiretta, per l’esecuzione delle formalità connesse alle operazioni di surrogazione dei finanziamenti. 3 Il deposito bancario Nozione: è il contratto con il quale un soggetto deposita una somma di denaro presso una banca, che ne acquista la proprietà restando obbligata a restituirla, nella stessa specie monetaria, alla scadenza del termine o a richiesta del depositante e salva l’osservanza del periodo di preavviso, se pattuito (art. 1834 c.c.). Osservazioni Esso costituisce, pertanto, una forma di deposito irregolare (parte della dottrina parla però di un contratto sui generis a se stante, non riassumibile in alcuna figura contrattuale) ovvero un sottotipo di mutuo in considerazione del fatto che la banca deve corrispondere gli interessi sulle somme depositate. Funzione 210 CC Di custodia, nell’interesse del cliente. CC Di credito, nell’interesse della banca. CC Depositi ordinari o semplici •Non consentono al depositante una pluralità di operazioni, ma si esauriscono con il prelievo in unica soluzione di tutta la somma depositata (ad esempio, i certificati di deposito). •Consentono al depositante di effettuare successivi versamenti e prelievi parziali (in contanti e presso la sede della banca ove è stato costituito il rapporto). •Il deposito è documentato dal libretto di deposito a risparmio, in cui sono annotate tutte le operazioni compiute dal depositante. Classificazioni CC In relazione al modo di svolgimento del rapporto •Tali annotazioni fanno piena prova nei rapporti tra banca e cliente. CC Depositi a risparmio — Nominativi: i prelievi possono essere eseguiti solo dal soggetto determinato (o dai soggetti) cui è intestato. — Nominativi pagabili al portato•I libretti re: i prelievi possono essere possono effettuati anche da soggetti essere diversi dall’intestatario, che esibiscano il libretto. — Al portatore: i prelievi possono essere effettuati da chiunque esibisca il libretto. CC Depositi in conto corrente CC Depositario può essere solo una banca autorizzata alla raccolta del risparmio. CC Depositante deve essere un soggetto dotato di capacità di agire. Disciplina CC Oggetto del deposito può essere solo denaro contante. CC Essenziale è la consegna del denaro (contratto reale). CC Il depositante ha il diritto al rimborso e il diritto agli interessi. Osservazioni Il libretto al portatore è uno strumento duttile, che può circolare tra soggetti diversi in modo rapido ed economico: chiunque ne risulti legittimo possessore può effettuare operazioni presso la banca semplicemente facendosi identificare. Per via di queste caratteristiche, la disciplina antiriciclaggio (D.Lgs. 231/2007, come modificato da ultimo dal D.L. 78/2010, conv. in L. 122/2010) è intervenuta al fine di contrastare il rischio che i libretti al portatore possano veicolare in modo anonimo i capitali. In base alla normativa citata, i libretti di deposito al portatore possono avere solo un saldo inferiore a 12.500 euro e quindi non è più possibile aprire libretti di deposito per un importo pari o superiore al predetto limite. Da ultimo, il D.L. 78/2010, conv. in L. 122/2010 ha riabbassato la soglia del denaro circolante e dei titoli al portatore a 5.000 euro. Inoltre, entro il 30 giugno 2011 dovranno essere estinti i libretti al portatore con saldi superiori a tale limite. Inoltre, il D.Lgs. 151/2009 (cd. correttivo antiriciclaggio) ha previsto, nel caso di trasferimento di libretti di deposito bancari o postali al portatore, una forma di «accettazione» da parte del cessionario ai fini della validità del trasferimento; ciò per evitare possibili dichiarazioni mendaci da parte del cliente. 211 4 Apertura di credito bancario Nozione: è quel contratto con il quale la banca (accreditante) si obbliga a tenere a disposizione dell’accreditato una somma di denaro, per un dato periodo di tempo o a tempo indeterminato (art. 1842 c.c.). Natura giuridica CC Contratto consensuale. CC Contratto ad effetti obbligatori. CC A carico del cliente sorge l’obbligo di restituire le somme prelevate con gli interessi contrattualmente stabiliti. CC L’apertura avviene normalmente in conto corrente, per consentire l’utilizzazione frazionata delle somme; il cliente può provvedere al ripristino delle disponibilità. CC La stipulazione può avvenire allo scoperto o con garanzia (reale o personale). •Ciascuna parte può recedere dal contratto con Disciplina codicistica un preavviso nel termine in esso fissato o, in mancanza, di 15 giorni. •Il cliente può continuare ad utilizzare il credito CC Quando l’apertura è a tempo determinato fino alla scadenza, quando dovrà restituire l’intero importo. •La banca può recedere anticipatamente solo per giusta causa. •Il recesso sospende immediatamente l’utilizzo del credito, ma il cliente ha 15 giorni per ripristinare le somme utilizzate. Osservazioni La giurisprudenza, già da tempo, ha cercato di colpire con la sanzione della nullità la prassi utilizzata dalle banche di inserire clausole, normalmente relative ai contratti di conto corrente, che prevedono degli altissimi tassi di interesse a carico del cliente nel caso in cui la banca si impegni a tenere a sua disposizione una determinata somma per un periodo stabilito (cd. clausole di massimo scoperto). Il D.L. 185/2008 (cd. decreto anticrisi), conv. in L. 2/2009, ha sancito la nullità delle clausole contrattuali aventi ad oggetto la commissione di massimo scoperto se il saldo a debito del cliente si protragga continuativamente per un periodo inferiore a 30 giorni, o in caso di utilizzo in assenza di fido. Le banche, però, hanno introdotto sotto diversi nomi nuove voci di costo, tutte aventi lo stesso fine, ovvero svolgere la medesima funzione della commissione di massimo scoperto. Ma, tutte queste voci sono state dichiarate nulle dal D.L. 78/2009, conv. in L. 102/2009, in base al quale l’ammontare del corrispettivo per il servizio di messa a disposizione di fondi a favore del cliente non può, in nessun caso, superare lo 0,5% per trimestre dell’importo dell’affidamento, a pena di nullità del patto di remunerazione. 5 Le operazioni bancarie in conto corrente e il conto corrente bancario 5.1 • Operazioni in conto corrente Nozione: qualora il deposito, l’apertura di credito ed altre operazioni bancarie siano regolate in conto corrente, il correntista può disporre in qualsiasi momento delle somme risultanti a suo credito, salva l’osservanza del termine di preavviso eventualmente pattuito. 212 Regolare in conto corrente significa che tutti i rapporti reciproci tra banca e cliente, da cui derivano rapporti di debito e di credito, vengono annotati in un conto tenuto dalla banca. CC Si applicano gli artt. 1826, 1829 e 1832 c.c., relativi alla disciplina del conto corrente ordinario. CC Il cliente può disporre liberamente delle somme a suo credito, tramite prelevamenti in denaro o emissione di assegni. Disciplina CC La banca provvede ad annotare sul conto gli accreditamenti e gli addebitamenti e a comparare periodicamente le due voci per stabilire il saldo a credito del cliente del quale quest’ultimo può disporre. 5.2 • Conto corrente bancario Natura giuridica CC È un contratto atipico misto, partecipe di più contratti (mandato, delegazione, deposito o altri contratti tipici identificabili in relazione alle diverse operazioni bancarie). Osservazioni Secondo la dottrina prevalente (CAMPOBASSO, PORZIO, SANTORO) il conto corrente bancario si distingue sotto due profili principali dalle singole operazioni (deposito ed apertura di credito) regolate in conto corrente: — nel conto corrente bancario la disponibilità iniziale può essere procurata da un deposito bancario, da un’apertura di credito o altro contratto bancario, ma tale disponibilità è alimentata da ogni altro credito e sovvenzione concessi dalla banca al correntista; — il servizio di cassa cui è tenuta la banca ha un contenuto molto più ampio ed articolato rispetto alle operazioni regolate in conto corrente. La banca è tenuta ad eseguire, nei limiti delle disponibilità del conto, gli ordini di pagamento a terzi contenuti negli assegni bancari e tutti gli altri ordini di pagamento contenuti in rimesse, bonifici e giroconti. La banca è tenuta a ricevere per conto del correntista tutti i versamenti disposti a favore dello stesso, eseguendo l’incarico di riscossione dei crediti conferito di volta in volta. Caratteri CC Il contratto è regolato — Il saldo attivo è sempre esigi­bile dal cliente (art. 1852 c.c.). — Se esistono più rapporti o più conti tra la •Dalle norme dibanca e il correntista, i saldi attivi e passivi sciplinanti le opesi compensano reciprocamente (art. 1853 razioni in conto c.c.). corrente, in par- — La cointestazione di un conto comporta ticolare che i cointestatari sono considerati debitori o creditori solidali dei saldi del conto, anche se legittimati a compiere operazioni separatamente (art. 1854 c.c.). •Dalle norme disciplinanti i vari rapporti bancari tipici costitutivi della disciplina (deposito, apertura di credito etc.). •Dalle norme sul con­tratto di mandato — La banca risponde per l’esecuzione degli incarichi ricevuti dal correntista secondo le regole sul mandato (art. 1856 c.c.). 213 6 Anticipazione bancaria Nozione: il codice non detta una nozione di anticipazione bancaria; caratteristica dell’operazione è l’anticipazione di un credito da parte della banca, il cui importo è determinato in ragione di una percentuale del valore dei beni costituiti in garanzia. È una forma particolare di apertura di credito, caratterizzata dal fatto di essere necessariamente garantita da pegno di titoli o di merci (art. 1846 c.c.). CC L’operazione si basa sul rapporto tra la somma anticipata e il valore del pegno, che deve rimanere costante per la durata del contratto. CC Il beneficiario può ritirare parte dei titoli o delle merci date in pegno in proporzione a quanto restituito alla banca, purché il credito originario risulti sufficientemente garantito (deroga al principio dell’indivisibilità del pegno). Disciplina CC La banca può richiedere un supplemento di garanzia se il valore delle cose date in pegno diminuisce di un decimo rispetto a quello iniziale. Osservazioni Secondo alcuni (MESSINEO) si tratta di contratto di credito garantito da un pegno su titoli o merci: sottocategoria dell’apertura di credito. Secondo altri, è un negozio costitutivo di pegno per il quale viene dettata una disciplina in relazione alla natura bancaria del soggetto creditore. Per altri (FERRI) è un’operazione complessa, risultante dalla combinazione di due negozi (di credito e di garanzia): la caratteristica di tale operazione risiede essenzialmente nella struttura del collegamento esistente tra questi due negozi. •La banca non può disporre dei titoli o delle merci ricevuti in pegno. CC Anticipazioni propria: il pegno è regolare •La banca rilascia un documento di individuazione dei beni e provvede alla loro custodia. •La banca ha l’obbligo di restituire i beni alla scadenza del contratto, quando sarà rimborsata l’anticipazione. Tipi di anticipazione •In tal caso le merci o i titoli non sono individuati. CC Anticipazioni impropria: il pegno è irregolare •La proprietà dei beni passa alla banca, che può disporne. •Alla scadenza dovrà essere restituito il tantundem eiusdem generis, nella misura eccedente il credito garantito. 7 Lo sconto Nozione: è il contratto con il quale la banca, previa deduzione dell’interesse, anticipa al cliente l’importo di un credito (non ancora scaduto) che egli vanta verso terzi , mediante la cessione, salvo buon fine del credito stesso (art. 1858 c.c.). La forma più comune è lo sconto di cambiali. 214 CC La cessione avviene «pro solvendo»: il cliente garantisce l’esistenza del credito ceduto e la solvenza del debitore. CC La banca ha la libera disponibilità del credito scontato e può utilizzarlo per scontarlo, a sua volta, verso un’altra banca (cd. risconto). Disciplina CC Può avere ad oggetto titoli di credito o semplici ricevute bancarie o fatture. CC Lo sconto può essere collegato ad un’apertura di credito, ad un’anticipazione bancaria e può essere regolato in conto corrente. Differenze Nella prassi si parla comunemente di sconto di ricevute bancarie, malgrado si tratti di operazioni sostanzialmente diverse dallo sconto vero e proprio. La ricevuta bancaria è una quietanza di pagamento firmata dal creditore prima della scadenza del debito e consegnata alla banca, la quale invita il debitore ad eseguire il versamento direttamente presso di sé, con l’avvertimento che al momento del saldo gli verrà consegnata la quietanza. Quando riceve la quietanza dal creditore, la banca apre a suo favore un credito in conto corrente e riceve dal creditore un mandato irrevocabile all’incasso con accredito della somma incassata nel conto corrente del cliente, in automatica estinzione per compensazione del debito che quest’ultimo ha verso la banca. A differenza dello sconto, non si ha in questo caso cessione del credito dal cliente alla banca, ma semplicemente mandato all’incasso. 8 Le operazioni accessorie •La Deposito di titoli in amministrazione banca, oltre a custodire i titoli azionari dei clienti, provvede alla loro amministrazione, esercitando i diritti ad essi inerenti. CC Disciplina •Alla banca spetta un compenso per le prestazioni fornite ed il rimborso delle spese (art. 1838 c.c.). •È nullo il patto con il quale si esonera la banca dall’osservare, nell’amministrazione dei titoli, l’ordinaria diligenza. CC Natura giuridica •Contratto misto di deposito regolare e di mandato. •La banca mette a disposizione del cliente, dietro versamento di un canone, una cassetta nella quale il cliente può custodire tutte le cose che vuole purché non si tratti di materie pericolose. •Il Servizio di casCC Disciplina sette di sicurezza diritto di apertura è subordinato all’apposizione di una firma su un apposito registro e all’esibizione di una speciale tessera. •In caso di morte dell’intestatario la banca può acconsentire all’apertura solo con l’accordo di tutti gli aventi diritto o secondo le modalità stabilite dall’autorità giudiziaria. •La banca è tenuta all’impiego di una diligenza professionale: risponde per l’inidoneità e la custodia dei locali e per l’integrità della cassetta, salvo il caso fortuito (art. 1839 c.c.). 215 Osservazioni Il D.Lgs. 11/2010 ha recepito nel nostro ordinamento la direttiva 2007/64/CE sui servizi di pagamento, volta a creare un unico mercato dei servizi bancari e finanziari nell’Unione europea e facilitare la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali. È stata introdotta una nuova categoria di operatori non bancari (istituti di pagamento), che potranno associare alla normale attività commerciale anche l’offerta di servizi di pagamento. Tali servizi si svolgono istituendo a nome dell’utilizzatore un conto di pagamento, nel quale vengono iscritte le somme di denaro da utilizzare esclusivamente per la prestazione del servizio ed è espressamente disposto che tali conti costituiscono, per ciascun cliente, un patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello dell’istituto di pagamento e degli altri clienti dello stesso. In sintesi Con i contratti bancari le banche provvedono a procurarsi danaro, o ad impiegarlo, ovvero a fornire servizi accessori. Tali contratti presentano notevoli affinità con i contratti di diritto comune, ma se ne differenziano per la natura del soggetto che li pone in essere e per altre differenze di disciplina dovute al particolare interesse sociale che gli istituti bancari rivestono nell’economia di un Paese. Fonti di disciplina dei contratti bancari sono: il codice civile; il testo unico Bancario (D.Lgs. 385/1993 e successive modificazioni); gli statuti ed i regolamenti bancari, approvati con decreto; gli usi. Sono contratti in serie, conclusi mediante sottoscrizione, da parte del cliente, di condizioni generali di contratto predisposte da ciascuna banca. L’accentuata disparità di posizione economica che normalmente sussiste tra la banca ed il cliente si traduce in un’esigenza di tutela del secondo. Infatti, per le condizioni contrattuali predisposte dalle banche e dagli intermediari finanziari, non è ritenuta sufficiente la generica situazione di conoscibilità prevista all’art. 1341 c.c., ma si richiede che esse siano rese pubbliche secondo modalità indicate dal legislatore e poi ulteriormente specificate dalle autorità di vigilanza. I contratti bancari devono essere redatti per iscritto e devono riportare un contenuto minimo obbligatorio, a tutela del cliente (parte contrattuale debole). I principali contratti bancari sono: i contratti di apertura di credito, di sconto bancario, di anticipazione bancaria, di conto corrente bancario e di deposito bancario. 216 39 Capitolo il contratto di assicurazione 1 Nozione L’assicurazione è il contratto con il quale l’assicuratore, verso il pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l’assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana (art. 1882 c.c.). Il contratto deve essere provato per iscritto, per cui l’assicuratore deve rilasciare all’assicurato un documento scritto, detto polizza. Il legislatore adotta un concetto unitario di assicurazione, ricomprendendovi sia le assicurazioni contro i danni, sia le assicurazioni sulla vita umana. Trattasi in realtà di fattispecie differenti, pur tuttavia disciplinate da alcune regole generali comuni. 2 L’impresa di assicurazione Con l’approvazione del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 è stato varato il Codice delle assicurazioni private, in vigore dal 1° gennaio 2006, che costituisce testo unico di riordino di tutta la disciplina del settore assicurativo. L’assicuratore deve essere un imprenditore espressamente autorizzato. CC Imprese assicurative nazionali, aventi cioè sede legale in Italia. Possono esercitare la loro attività in Italia CC Imprese assicurative comunitarie, cioè con sede legale in un Paese membro dell’Unione Europea o in uno Stato aderente allo Spazio eco-nomico europeo. CC Imprese assicurative extracomunitarie, cioè con sede legale in uno Stato non appartenente all’Unione europea o non aderente allo Spazio economico europeo. Ai sensi degli artt. 13 e ss. del D.Lgs. 209/2005, l’ISVAP autorizza all’esercizio dell’attività assicurativa le imprese che posseggano i requisiti previsti dall’art. 14 del decreto citato. 3 Il contratto di assicurazione CC Contratto consensuale: si perfeziona con il semplice consenso, che normalmente avviene per adesione, in quanto le condizioni generali del contratto sono predisposte unilateralmente dall’assicuratore. Natura giuridica CC Contratto non solenne: dal momento che la forma scritta (la polizza) è richiesta ad probationem e non ad substantiam. CC Contratto oneroso. CC Contratto aleatorio. CC Contratto intuitu personae. 217 CC Assicuratore: è colui che si obbliga al pagamento se e quando l’evento incerto, dedotto in contratto, si verificherà. CC Assicurato: è, nell’assicurazione contro i danni, il titolare dell’interesse esposto al rischio; nelle assicurazioni sulla vita, la persona dalla cui morte o sopravvivenza deriva l’obbligo dell’assicuratore di pagare la somma assicurata. Soggetti CC Beneficiario: è la persona, eventualmente diversa dall’assicurato, alla quale deve essere pagata l’indennità qualora si verifichi il sinistro. •Rappresenta l’evento possibile o probabile cui è collegata la prestazione dell’assicuratore. •La mancanza del rischio determina la nullità del CC Rischio contratto; la cessazione dello stesso ne determina lo scioglimento; la sua inesatta conoscenza da parte dell’assicuratore costituisce causa di annullamento, di risoluzione o di rettifica. •Una diminuzione o un aggravamento del rischio influenzano il rapporto, comportando una modificazione della misura del premio o la facoltà per l’assicuratore di recedere dal contratto. Elementi •Nulla è dovuto per i sinistri causati con dolo o colpa grave dell’assicurato. CC Premio •È il corrispettivo dovuto all’assicuratore. •Viene determinato sulla base del premio netto, che è l’equivalente matematico del rischio, e del caricamento, che rappresenta le spese e l’utile dell’assicuratore. 4 Forme peculiari di assicurazione CC Assicurazione in nome altrui (o per rappresentanza) (art. 1890 c.c.) CC Nel caso in cui lo stipulante sia munito dei necessari poteri di rappresentanza, il contratto produrrà regolarmente i suoi effetti direttamente nel patrimonio del rappresentato. Laddove, invece, lo stipulante fosse un falsus procurator, gli obblighi contrattuali ricadranno direttamente su quest’ultimo, salvo che subentri ratifica da parte del rappresentato. •Nell’assicurazione Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta (art. 1891 c.c.) 218 CC I diritti scaturenti dal contratto spettano a persona diversa dallo stipulante per conto altrui, trattasi di persona determinata ed indicata al momento della stipulazione del contratto. •Nell’assicurazione per conto di chi spetta, trattasi di persona normalmente indeterminata o comunque sconosciuta all’assicuratore al momento della stipula del contratto. Assicurazione sulla vita CC Il terzo non entra a far parte del rapporto assicurativo. di un terzo CC Il terzo deve tuttavia prestare il proprio consenso, da provare per iscritto, a che la sua morte sia l’evento assicurato. Assicurazione a favore di terzo CC Il contraente conclude il contratto di assicurazione nel proprio interesse, ma ne devolve il beneficio a favore di un terzo. 5 L’assicurazione contro i danni 5.1 • Nozione Colui che ha un interesse economico esposto ad un rischio (un bene, il patrimonio, la stessa persona) può assicurarsi contro i danni. In tal caso il pagamento effettuato dall’assicuratore avrà natura di risarcimento del danno (principio indennitario). L’indennizzo dovuto non può superare l’entità del danno sofferto, dal momento che l’assicurazione non può essere fonte di speculazione o di ingiustificato arricchimento per il contraente. 5.2 • Pluralità di assicurazioni, coassicurazione, assicurazione parziale Pluralità di assicurazioni CC Il contraente può stipulare più contratti di assicurazione per il medesimo rischio presso diversi assicuratori; in tal caso incombe a suo carico l’obbligo di avvisare ciascun assicuratore e può riscuotere l’intera somma da un solo assicuratore che avrà regresso nei confronti degli altri (art. 1910 c.c.). Coassicurazione CC Qualora la medesima assicurazione o l’assicurazione di rischi relativi alle stesse cose sia ripartita tra più assicuratori per quote determinate, ciascun assicuratore è tenuto al pagamento dell’indennizzo, in proporzione alla propria quota (art. 1911 c.c.). Assicurazione parziale CC Se l’assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva al momento del sinistro, l’assicuratore è tenuto a corrispondere un’indennità ridotta in proporzione al rapporto fra valore assicurato e valore del bene (art. 1907 c.c.). 5.3 • Sinistro Obblighi dell’assicurato Dare avviso dell’accaduto all’assicuratore nel termine di 3 giorni. Fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno. L’assicurato che dolosamente non adempie a tali obblighi perde il diritto all’indennità mentre, se il suo inadempimento è meramente colposo, l’assicuratore avrà diritto di ridurre l’indennità in ragione del pregiudizio sofferto. In ogni caso l’assicuratore che ha pagato l’indennità viene surrogato, fino alla concorrenza dell’ammontare di essa, nei diritti dell’assicurato verso i terzi responsabili (art. 1916 c.c.). 219 5.4 • La tutela dei consumatori nella vendita dei servizi di assicurazione Nell’ottica di aumentare le garanzie offerte ai consumatori è intervenuto il D.L. 7/2007, conv. in L. 40/2007, il quale ha vietato alle compagnie e ai loro agenti di vendita di stipulare nuove clausole contrattuali di distribuzione di esclusiva e di imposizione di prezzi minimi e di sconti massimi ai consumatori per l’offerta di polizze relative a tutti i rami danni. Le clausole contrattuali in violazione di tali disposizioni sono nulle. 6 L’assicurazione della responsabilità civile Nozione: è un contratto stipulato al fine di tenere indenne l’assicurato da quanto egli è tenuto a pagare ad un terzo a titolo di risarcimento danni per essere incorso in responsabilità civile nei suoi confronti, in conseguenza di un fatto dannoso accaduto durante il periodo e nello svolgimento delle attività previste dal contratto stesso. L’assicurazione obbligatoria per i danni derivanti dalla circolazione di veicoli a motore e natanti è disciplinata dal Codice delle assicurazioni private (D.Lgs. 209/2005), che ha abrogato la L. 990/1969. 7 L’assicurazione sulla vita Nozione: è un’assicurazione sulla durata della vita umana; non ha carattere indennitario, ma assolve a funzioni di previdenza. L’assicurato, infatti, con la stipulazione di tale contratto, intende garantire ai suoi eredi, o a se stesso al raggiungimento di una certa età, la disponibilità di una somma di denaro, il cui ammontare egli stesso determina. CC Assicurazione per il caso di sopravvivenza: l’assicuratore si impegna a pagare una certa somma ad una data prestabilita, nell’ipotesi in cui l’assicurato sia a quell’epoca ancora in vita. Forme CC Assicurazione sulla vita a favore di un terzo: le parti stabiliscono che alla morte dell’assicurato l’indennità è attribuita ad un terzo beneficiario. CC Assicurazione mista: se l’assicurato muore prima di una data età il pagamento è effettuato a persone designate, se è in vita sarà egli stesso a percepirlo. 8 L’assicurazione infortuni Nozione: con tale assicurazione si garantisce al contraente il pagamento di importi prestabiliti nel caso in cui si verifichino infortuni cui consegua una invalidità permanente, temporanea o la morte. 9 La riassicurazione Nozione: con questo contratto l’impresa assicuratrice (riassicurato), mediante pagamento di un premio, copre presso altra impresa (riassicuratore) il rischio assunto nei confronti dei suoi assicurati, con la conseguenza che, al verificarsi dell’evento assicurato per questi ultimi, l’assicuratore riassicurato corrisponderà loro la somma pattuita, ma avrà diritto di ottenerne il rimborso dall’impresa riassicuratrice, nei limiti della somma riassicurata. 220 40 Capitolo i contratti atipici 1 Il leasing 1.1 • Generalità È un’operazione finanziaria con la quale una parte concede ad un’altra il godimento di un bene, dietro corrispettivo di un canone periodico, per un certo tempo, alla scadenza del quale è prevista, a favore della parte che ha ricevuto il godimento, la scelta tra vari comportamenti. — — — — — Restituire il bene. Proseguire nel godimento. Acquistarne la proprietà pagando un’ulteriore somma di denaro. Richiederne la sostituzione. Agire secondo altre previsioni contrattuali. Tipi di leasing CC Leasing operativo. CC Leasing finanziario. 1.2 • Leasing operativo CC Una parte (concedente) concede all’altra (utilizzatore), verso un corrispettivo ripartito in canoni, e per un tempo determinato, il godimento di un bene strumentale. CC Il canone costituisce il corrispettivo del godimento. CC L’impresa utilizzatrice può esercitare un diritto di recesso prima del termine, dando adeguato preavviso. Disciplina CC Alla scadenza l’utilizzatore può •Restituire i beni. •Riscattare il bene pagando una somma prefissata. •Sostituire il bene. •Rinnovare il contratto. CC Contratto di noleggio. Natura giuridica CC Contratto di affitto di beni produttivi. CC Locazione di beni strumentali. 1.3 • Leasing finanziario Nozione: è il contratto con cui un finanziatore acquista il bene che l’utilizzatore gli indica o sceglie direttamente dal produttore e lo dà in godimento all’utilizzatore, consentendogli di acquistare il bene alla scadenza del contratto. 221 CC L’imprenditore che ha bisogno di un certo bene chiede ad una società di leasing di acquistarlo. Generalità CC La società provvede all’acquisto e fa entrare l’imprenditore nella detenzione del bene. CC Il corrispettivo è rappresentato dalle somme periodicamente versate, alla scadenza pattuita, alla società di leasing, e calcolate in misura che la stessa riceverà il rimborso completo del prezzo pagato, gli interessi sulla somma versata e un indennizzo forfetario per il rischio finanziario. Osservazioni Diverse sono le posizioni dottrinarie circa la natura giuridica del leasing finanziario. Secondo alcuni si tratta di un contratto atipico, con causa, oggetto e caratteristiche peculiari, nel quale confluiscono elementi propri di diversi contratti tipici. Altri lo definiscono un negozio misto nel quale gli intenti economici perseguiti sarebbero tra loro connessi. Infine, per altri autori trattasi di vendita con riserva della proprietà. La giurisprudenza della Cassazione qualifica il leasing come contratto di finanziamento, nel quale confluiscono sia l’interesse del concedente ad investire il capitale disponibile, sia l’interesse dell’utilizzatore a conseguire il godimento di un bene strumentale alla sua impresa attraverso il finanziamento del concedente, che gli consente di non immobilizzare per l’acquisto una rilevante somma di danaro; si distinguono due figure contrattuali: — nella prima, l’utilizzazione del bene da parte del concessionario dietro versamento dei canoni si risolve in una funzione di finanziamento a scopo esclusivo di godimento del bene per la durata del contratto (i canoni costituiscono il corrispettivo del godimento); — nella seconda, i canoni non trovano più un’autonoma giustificazione nel mero godimento del bene, ma costituiscono il corrispettivo anticipato di una parte del prezzo. CC La consegna del bene deve essere compiuta non dalla società finanziatrice, ma dal terzo fornitore, ad iniziativa e con la collaborazione diretta dell’imprenditore richiedente. CC La garanzia per eventuali vizi del bene è data dal terzo fornitore e non dalla società finanziatrice. CC A carico dell’utilizzatore viene posto il rischio del deterioramento e del perimento del bene. CC La durata del contratto è commisurata alla vita economica utile del bene. •Nel Disciplina CC In caso di inadempimento dell’utilizzatore il contratto si risolve di diritto e leasing finalizzato all’uso del bene, i canoni versati restano acquisiti al finanziatore e vengono fissate penali. •Nel leasing finalizzato all’effetto traslativo del bene, il rapporto inter partes è regolato dall’art. 1526 c.c. CC Alla scadenza del termine l’utilizzatore può scegliere fra 222 •L’acquisto del bene. •La proroga della locazione. •La restituzione del bene. Differenze Numerose sono le differenze intercorrenti tra il leasing operativo e quello finanziario. Il leasing operativo: — ha per oggetto beni strumentali standardizzati, che conservano un rilevante valore residuale e possono essere finalizzati a nuova utilizzazione; — il concedente si obbliga a fornire servizi collaterali (mantenimento del bene in perfetta efficienza); — la durata del contratto è solitamente breve; — l’impresa utilizzatrice ha facoltà di recesso prima del termine dando adeguato preavviso; — il canone è correlato al valore dell’uso del bene e comprende altresì le remunerazioni per i servizi collaterali. Il leasing finanziario: — ha per oggetto beni mobili o immobili; — l’impresa di leasing non è mai produttrice del bene: lo acquista su specifica indicazione dell’impresa richiedente e lo concede in godimento a quest’ultima; — non sono previsti obblighi collaterali; — la durata del contratto è normalmente superiore a quella del leasing operativo; — all’impresa utilizzatrice non è consentito recedere prima del termine; — il canone è comprensivo dell’ammortamento del bene, dell’interesse sul capitale investito, delle spese e dell’utile dell’impresa di leasing. 1.4 • Il lease-back Una figura particolare di leasing è costituita dal lease-back con cui il proprietario di un immobile o di attrezzature industriali vende un proprio bene alla società di leasing, ma rimane nel godimento del bene, versando quale corrispettivo un canone. Tale operazione costituisce per l’imprenditore un finanziamento ed allo stesso tempo gli consente di non perdere la disponibilità degli stessi beni contestualmente cedutigli in leasing dalla società. Alla scadenza del contratto, se la parte finanziata ha pagato puntualmente il canone dovuto può esercitare il diritto di riscatto e riacquistare, così, la proprietà dei beni. 2 Il factoring 2.1 • Nozione, natura giuridica Nozione: è il contratto con il quale un imprenditore trasferisce o si impegna a trasferire in via esclusiva e a titolo oneroso, mediante cessione di crediti ad un altro soggetto detto cessionario (factor), parte o tutti i crediti derivanti o derivandi (futuri) dall’esercizio della sua impresa, ottenendo la controprestazione in servizi o danaro. Tipi di factoring CC Con riguardo alle funzioni economiche •C o n v e n t i o n a l factoring: vengono offerti al cliente — Servizio gestionale: contabilizzazione ed esazione del credito. — Servizio finanziario: concessione di anticipi da parte del factor. — Servizio assicurativo: se il factor rinuncia alla garanzia della solvenza da parte del cedente. •Maturity factoring: il factor non concede anticipi. 223 •Domestic Tipi di factoring CC Con riguardo all’area geografica factoring: sia il cedente che il factor svolgono l’attività nello stesso paese. •International factoring: i soggetti coinvolti nel rapporto sono quattro: l’importatore, il suo factor nazionale, l’esportatore e il suo factor. CC Contratto innominato, consensuale, di scambio, a prestazioni corrispettive, oneroso, commutativo, di durata ed obbligatorio, con causa variabile. Natura giuridica CC Contratto innominato, con funzione complessa, derivante dalla fusione di più cause tipiche in esso ricorrenti. CC Contratto atipico, di liquidità da un lato e di garanzia dall’altro, che importa un unico rapporto di cessione di crediti in esclusiva moderato da una riserva di gradimento da parte del factor. 2.2 • Rapporti tra cedente e cessionario CC Trasferire i documenti probatori del credito. Obblighi del cedente CC Trasferire le garanzie reali e personali, nonché gli accessori dello stesso. CC Sottoporre ad approvazione preventiva del factor le operazioni dalle quali deriveranno i crediti che si intendono cedere. Obblighi del factor Al factor spetta CC Esaminare preventivamente i crediti a lui sottoposti. CC Fornire al cedente eventuali servizi collaterali di collaborazione. CC Un compenso sull’importo complessivo del credito ceduto. CC Gli interessi annuali sulle somme anticipate. CC Clausola di esclusiva: l’imprenditore si impegna a non porre in essere rapporti di factoring con terzi. •Sanciscono il diritto di recedere dal con- Clausole contrattuali CC Clausole che tratto in qualsiasi momento pur restando valide le cessioni già perfezionatesi. •Concedono al factor la potestà di ridurre o revocare le approvazioni di credito. 2.3 • La cessione dei crediti d’impresa La L. 21 febbraio 1991, n. 52 ha regolamentato la cessione dei crediti d’impresa. La legge non ha introdotto la disciplina del factoring, ma si è limitata a derogare la disciplina codicistica della cessione dei crediti qualora ricorrano determinati presupposti soggettivi ed oggettivi. 224 •È necessario che il cedente sia un imprenditore. CC Sotto il profilo soggettivo Ambito di applicazione della disciplina •Il cessionario deve essere una banca o un intermediario finanziario il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto dei crediti di impresa. •I crediti ceduti devono sorgere da conCC Sotto il profilo oggettivo tratti stipulati dal cedente nell’esercizio dell’impresa. CC Possono essere ceduti sia crediti esistenti che futuri. CC Il cedente garantisce la solvenza del debitore ceduto soltanto nei limiti del corrispettivo pattuito. CC Il cessionario ha facoltà di rendere la cessione opponibile ai terzi aventi causa o creditori del cedente nei modi previsti dall’art. 1265 c.c. CC Il trasferimento del credito è valido ed efficace nei confronti del ceduto a prescindere da ogni comunicazione allo stesso ed il factor può pretendere, alla scadenza, il pagamento del debitore purché dimostri di essere titolare del credito. Disciplina CC Il debitore può opporre al cessionario •Le eccezioni che derivano da pregressi rapporti diretti con lo stesso, nonché le eccezioni processuali. •Tutte le eccezioni che potevano essere opposte al cedente, secondo le norme codicistiche. •L’incedibilità convenzionale del credito può essere eccepita solo provando che il cessionario ne era a conoscenza al tempo della cessione. 3 Il forfating Nozione: si ha quando un imprenditore (esportatore) cede ad un istituto finanziario (forfaiter), che gliene anticipa l’importo previa deduzione di un tasso di interesse fisso (à forfait), un credito cartolare non ancora scaduto derivante dalla fornitura di beni o dalla prestazione di servizi all’estero. L’operazione consente all’importatore di procurarsi prodotti pur non essendo in grado di pagarli immediatamente o di procurarsi un adeguato finanziamento all’estero, ed all’esportatore di vendere i propri prodotti riscuotendone subito il prezzo, pur non essendo in grado di procurare all’importatore credito a medio termine. CC La cessione avviene pro soluto. Disciplina CC I titoli di credito utilizzati per incorporare le singole rate di debito dell’importatore sono di regola cambiali tratte dall’esportatore sull’importatore e da questi accettate a favore del forfaiter, o pagherò cambiari emessi dall’importatore a favore dell’esportatore e girati al forfaiter. 225 4 Il contratto di engineering Nozione: è il contratto in cui una parte si obbliga nei confronti dell’altra ad elaborare un progetto, di natura urbanistica, architettonica, industriale ed eventualmente a realizzarlo, ovvero a dare realizzazione a progetti elaborati da altre imprese provvedendo anche a svolgere prestazioni accessorie di assistenza tecnica, se pattuito, ricevendo come corrispettivo una somma di denaro integrata (o sostituita) da royalties, interessenze o partecipazioni agli utili dell’attività imprenditoriale avviata a seguito della realizzazione del progetto. Osservazioni Quanto alla natura giuridica alcuni autori lo hanno assimilato al mandato; altri al contratto d’opera; altri ancora all’appalto di servizi. La dottrina prevalente parla di contratto innominato e complesso risultante dall’unificazione di più contratti tipici. •Compiere lo studio dell’installazione, elaborando progetti, calcoli e schemi di realizzazione. •Compiere servizi di acquisto per l’installazione. CC La società di engineering si obbliga a Diritti e obblighi delle parti •Dirigere la costruzione. •Avviare il processo di lavorazione fino all’installazione completa e a continuare a controllare gli impianti; oppure a consegnare semplicemente l’opus perfectum al committente. •Svolgere il lavoro a regola d’arte. CC Il committente si obbliga a •Mettere a disposizione della controparte il terreno sul quale insisterà l’impresa ed il personale per l’esecuzione dell’opera. •Acquisire le autorizzazioni ammini- strative. •Effettuare i pagamenti delle prestazioni eseguite. 5 Il catering Nozione: è il contratto con cui una parte si obbliga ad approvvigionare l’altra parte di pasti pronti per essere consumati, verso corrispettivo di un prezzo. Si tratta di un contratto atipico diversamente configurabile a seconda delle caratteristiche specifiche che assume in concreto. CC L’obbligazione del somministrante è adempiuta con la consegna dei pasti. Disciplina CC Il somministrato è tenuto al pagamento del prezzo pattuito. CC La natura giuridica varia in relazione alle connotazioni che tale contratto assume. 226 Tale contratto ha avuto una larga diffusione specialmente nel trasporto aereo, ove assume la denominazione di «in flight catering» o «approvvigionamento di pasti di bordo». Nell’ambito della ristorazione collettiva (aziende, università, scuole, ospedali etc.) vengono adottati vari tipi di contratto riconducibili al catering, che disciplinano non soltanto l’attività di confezionamento dei pasti bensì il compimento del servizio di mensa complessivamente inteso ed eventuali prestazioni accessorie (es.: allestimento di cucine, riordino delle sale refettorio, smaltimento dei rifiuti etc.). Si configurano così veri e propri appalti di servizi (art. 1655 c.c.), ovvero contratti misti di appalto e somministrazione. In sintesi Con il contratto di leasing una parte concede all’altra il godimento di un bene, verso il corrispettivo di un canone periodico, per un certo periodo di tempo, alla scadenza del quale chi ha ricevuto in godimento il bene può: — — — — — restituire il bene; proseguire nel godimento, versando un canone inferiore; acquistare in proprietà il bene, pagando una somma ulteriore; richiedere la sua sostituzione con altro bene; agire secondo altre previsioni contrattuali. Nella pratica commerciale il contratto di leasing dà luogo a diverse figure che, pur seguendo di massima lo schema generale, ne divergono in alcuni particolari aspetti. Il factoring è un contratto con il quale una parte (detta factor) acquista, a titolo oneroso, crediti non ancora esigibili di un’impresa, assumendo obblighi di gestione, riscossione e contabilizzazione. La funzione di tale contratto è, nella pratica commerciale, assai complessa: — prevalente è la finalità di finanziamento o anticipatoria (l’impresa cedente riceve l’importo dei crediti ceduti, dedotto un corrispettivo costituente il compenso del factor, prima della scadenza); — è configurabile, altresì, una funzione di assicurazione, quando il factor acquisti il credito con assunzione del rischio di insolvenza del debitore; — di regola, il factor svolge servizi di contabilizzazione, amministrazione e gestione contenziosa dei crediti. La cessione dei crediti può essere fatta pro soluto, vale a dire con il rischio dell’insolvenza del debitore ceduto a carico del factor, ovvero pro solvendo che prevede la rivalsa da parte del factor, e quindi una garanzia da parte del cedente circa la solvenza del debitore ceduto. Data la natura complessa del contratto di factoring, ad esso risulta applicabile la disciplina generale sui contratti e, in secondo luogo, quella sulla cessione dei crediti; peraltro, con la L. 52/1991 il legislatore ha introdotto una disciplina peculiare per la cessione dei crediti d’impresa. Il forfaiting è un contratto atipico usato nel settore dell’esportazione e consiste nella cessione pro soluto, da parte di un esportatore ad un forfaiter, di titoli di credito ricevuti da un importatore in pagamento delle merci da lui acquistate, contro l’anticipazione del relativo importo. L’operazione consente all’importatore di procurarsi prodotti pur non essendo in grado di pagarli immediatamente o di procurarsi un adeguato finanziamento all’estero ed all’esportatore di vendere i propri prodotti riscuotendone subito il prezzo. Il forfaiter assume su di sé il rischio di inadempimento, senza potersi rivalere nei confronti dell’esportatore, ma di solito richiede che i titoli siano garantiti da una banca del paese dell’importatore. Infine, con il contratto (atipico) di catering una parte si obbliga, verso il corrispettivo di un prezzo, ad approvvigionare l’altra parte di pasti pronti per essere consumati. È un vero e proprio contratto di somministrazione. Nell’ambito della ristorazione collettiva (aziende, università, ospedali, scuole ecc.) sono state poi adottate diverse formule contrattuali che disciplinano non solo l’attività di preparazione dei pasti, ma anche il compimento dell’intero servizio di mensa ed eventuali prestazioni accessorie (es.: allestimento di cucine, riordino delle sale ecc.). In questo caso si hanno dei contratti misti di appalto (di servizi) e di somministrazione. 227 - Note: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 41 Capitolo i contratti dei consumatori e la subfornitura 1 I contratti del consumatore La tutela del consumatore è contenuta nel D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (modificato da ultimo dal D.Lgs. 221/2007, cd. «decreto correttivo» e dalla L. 244/2007), un testo unico con cui è stato varato il Codice del consumo, il quale ha riunito la frammentata legislazione precedente sulla materia. Nel testo del codice sono state innanzitutto riportate le norme in tema di clausole vessatorie abusive dei contratti conclusi con il professionista, precedentemente contenute negli artt. 1469bis e ss. c.c. Nozione: i contratti del consumatore sono tutti i contratti conclusi tra un professionista e un consumatore. CC Professionista: è la persona fisica o giuridica, che agisce nell’esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale. CC Consumatore: è la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta. Definizioni CC Associazioni dei consumatori e degli utenti: sono le formazioni sociali che abbiano per scopo statutario esclusivo la tutela dei diritti e degli interessi dei consumatori o degli utenti. CC Clausola vessatoria: è quella clausola che, malgrado la buona fede, determina a carico del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. CC Le clausole ritenute vessatorie che non siano state oggetto di specifica trattativa fra le parti sono nulle, mentre il contratto rimane valido per il resto (art. 36 D.Lgs. 206/2005) •È nullità relativa: opera solo a vantaggio del consumatore. •È rilevabile d’ufficio dal giudice. •È parziale: il contratto rimane valido per il resto. CC Le clausole devono essere sempre redatte in modo chiaro e comprensibile. Disciplina CC In caso di dubbio sul significato di una clausola prevale l’interpretazione più favorevole al consumatore. •Possono convenire in giudizio il professionista CC È attribuita alle associazioni dei consumatori e dei professionisti e alle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura un’azione inibitoria o l’associazione di professionisti che utilizzi clausole vessatorie. •Possono richiedere al giudice competente che inibisca l’uso delle condizioni di cui sia accertata l’abusività. •L’inibitoria può essere concessa quando sussistano giusti motivi di urgenza, ai sensi degli artt. 669bis e ss. c.p.c. 229 Ai sensi dell’art. 140 D.Lgs. 206/2005, come modificato dal D.Lgs. 221/2007, inoltre, le associazioni dei consumatori e degli utenti inserite nell’elenco istituito presso il Ministero dello sviluppo economico sono legittimate ad agire a tutela degli interessi collettivi, richiedendo al tribunale: — di inibire gli atti e i comportamenti lesivi degli interessi dei consumatori e degli utenti; — di adottare le misure idonee a correggere o eliminare gli effetti dannosi delle violazioni accertate; — di ordinare la pubblicazione del provvedimento su uno o più quotidiani a diffusione nazionale oppure locale nei casi in cui la pubblicità del provvedimento può contribuire a correggere o eliminare gli effetti delle violazioni accertate. Tali associazioni possono attivare, prima del ricorso al giudice, la procedura di conciliazione dinanzi alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio. La procedura deve essere, in ogni caso, definita entro 60 giorni. La necessità di tutelare le istanze provenienti dalla categoria dei consumatori, tradizionalmente contrapposta a quella professionale, ha spinto il legislatore ad ampliare l’operatività dell’art. 2601 c.c. alle associazioni dei consumatori (artt. 136 e ss., D.Lgs. 206/2005). L’art. 140bis del D.Lgs. 206/2005 (Codice del consumo), nella versione antecedente all’entrata in vigore della L. 23-7-2009, n. 99 (cd. Legge sviluppo) disciplinava la cause collettive (class action), ossia le cause promosse a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e degli utenti e aventi ad oggetto l’accertamento del diritto al risarcimento del danno e alla restituzione delle somme spettanti ai singoli consumatori o utenti nell’ambito di rapporti giuridici relativi a contratti stipulati ai sensi dell’art. 1342 c.c., ovvero in conseguenza di atti illeciti extracontrattuali, di pratiche commerciali scorrette o di comportamenti anticoncorrenziali, quando sono lesi i diritti di una pluralità di consumatori o utenti. In tale versione dell’istituto, mai entrato in vigore, legittimati ad esperire l’azione collettiva risarcitoria erano le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative e altri soggetti appositamente individuati. La procedura prevedeva un soggetto che proponeva l’azione, al quale gli interessati potevano comunicare per iscritto la propria adesione all’azione collettiva. A differenza del sistema degli Usa, quindi, in cui i consumatori che vogliono avvantaggiarsi dell’azione collettiva non devono fare nulla, nella class action all’italiana il consumatore doveva sempre esercitare l’opzione di entrare nel giudizio collettivo (opt-in), altrimenti non avrebbe neppure potuto beneficiare degli effetti della sentenza favorevole del giudizio. La L. 23-7-2009, n. 99 ha riformato la class action che si chiamerà azione di classe e non più azione collettiva risarcitoria. CC La legittimazione attiva a proporre l’azione spetta a ciascun componente della classe, anche mediante associazioni cui dà mandato o comitati cui partecipa. Disciplina CC Non è necessaria l’intermediazione dell’associazione dei consumatori e neppure di un comitato, ma una sola persona fisica potrà dare il via all’azione di classe, finalizzata a tutelare i diritti di una pluralità di consumatori e utenti che versano nei confronti di una stessa impresa in situazione identica, sia in relazione a violazioni di diritti contrattuali o di diritti comunque spettanti al consumatore finale del prodotto, sia a comportamenti anticoncorrenziali o pratiche commerciali scorrette. CC I consumatori e utenti che intendono avvalersi della tutela di classe devono aderire all’azione di classe e tale adesione comporta la rinuncia a ogni azione restitutoria o risarcitoria individuale fondata sul medesimo titolo. CC L’azione, dal punto di vista processuale, è finalizzata alla domanda di accertamento della responsabilità e alla conseguente condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni. 230 2 La subfornitura nelle attività produttive La L. 18 giugno 1998, n. 192 ha dettato la disciplina della subfornitura nelle attività produttive. Nozione: con il contratto di subfornitura un imprenditore si impegna a effettuare per conto di un’impresa committente lavorazioni su prodotti semilavorati o su materie prime forniti dalla committente medesima, o si impegna a fornire all’impresa prodotti o servizi destinati ad essere incorporati o comunque utilizzati nell’ambito dell’attività economica del committente o nella produzione di un bene complesso, in conformità a progetti esecutivi, conoscenze tecniche e tecnologiche, modelli o prototipi forniti dall’impresa committente. •Il contratto richiede la forma scritta a pena di nullità. •È forma scritta anche la comunicazione effettuata via telefax o per via telematica. CC Forma •Se la proposta non venga seguita da accettazione scritta del subfornitore, che tuttavia provveda ad iniziare le lavorazioni o le forniture, il contratto si considera concluso per iscritto (salvo il disposto dell’art. 1341 c.c.). •I requisiti del bene o del servizio richiesti dal committente. CC Nel contratto devono essere specificati •Il prezzo pattuito: il prezzo dei beni o dei servizi deve essere determinato o determinabile in modo chiaro e preciso. •I termini e le modalità della consegna di collaudo e di pagamento. Disciplina •La fornitura di beni e servizi non può essere ulteriorCC Divieto di subfornitura mente affidata in subfornitura senza l’autorizzazione del committente per una quota superiore al 50% del valore della fornitura. •Le clausole che riservino ad uno dei contraenti la facoltà di modificare unilateralmente una o più clausole contrattuali. CC Sono nulle •Le clausole che attribuiscono ad una delle parti di un contratto di subfornitura ad esecuzione periodica o continuata la facoltà di recesso senza congruo preavviso. CC È vietato (nullo) l’abuso di dipendenza economica nel quale si trova un’impresa cliente o fornitrice, da parte di una o più imprese •È dipendenza economica la situazione in cui un’impresa sia in grado di determinare un eccessivo squilibrio di diritti ed obblighi, nei rapporti commerciali con un’altra impresa. •L’abuso può consistere anche nel rifiuto di vendere o nel rifiuto di comprare, nelle imposizioni di condizioni contrattuali gravose o discriminatorie, nella interruzione arbitraria delle relazioni commerciali in atto. 231 •Il termine pattuito non può superare i 60 giorni dalla consegna del bene; tale termine è derogabile dalle parti (nei limiti, comunque, dei 90 giorni), a seguito di accordi nazionali relativi a settori di produzione specifici o ad accordi locali riferiti al territorio di competenza delle singole Camere di Commercio. •In caso di mancato rispetto dei tempi il committente CC Termini di pagamento deve al subfornitore interessi pari al tasso ufficiale di sconto maggiorato di cinque punti percentuale. •Nel caso in cui il ritardo nel pagamento superi i 30 giorni il committente dovrà anche pagare una penale pari al 5% dell’importo pattuito. •La mancata corresponsione del prezzo costituisce Disciplina titolo per ottenere ingiunzione di pagamento ex artt. 633 e ss. c.p.c. •Modifiche e varianti al progetto in corso d’opera comportano l’adeguamento del prezzo, anche se non previsto nel contratto. •Il subfornitore è responsabile del funzionamento e CC Responsabilità del subfornitore della qualità della parte o dell’assemblaggio da lui prodotti o del servizio fornito. •Il subfornitore non è responsabile per difetti di materiali o attrezzi forniti dal committente per l’esecuzione del contratto, se tempestivamente segnalati. In sintesi Il consumatore è la persona fisica che pone in essere rapporti contrattuali per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta. Egli è considerato la parte «debole» del rapporto contrattuale che abbia come controparte un professionista o un imprenditore, per cui necessita di una tutela peculiare, soprattutto in alcune tipologie di contratti (come i contratti standard o quelli conclusi mediante sottoscrizione di moduli o formulari) che sono predisposti dallo stesso imprenditore, oppure qualora, pur essendoci la possibilità di una trattativa singola, la conclusione di essi avvenga con alcune particolarità (contrattazione «a distanza», o «fuori dai locali commerciali») che pongono il consumatore in una posizione di evidente svantaggio (perché non può visionare il bene acquistato, o contrattarne il prezzo, o essere informato di tutte le garanzie e le clausole contrattuali, etc.). La tutela del consumatore oggi è stata raccolta e coordinata nel Codice del consumo (D.Lgs. 206/2005) che ha razionalizzato le varie e frammentate disposizioni precedentemente emanate. Con il contratto di subfornitura, un imprenditore si impegna a compiere per conto di un’impresa committente lavorazioni su prodotti semilavorati o su materie prime forniti dallo stesso committente, ovvero si impegna a fornire all’impresa prodotti o servizi destinati ad essere incorporati o comunque ad essere utilizzati nell’ambito dell’attività economica del committente o nella produzione di un bene complesso, in conformità a progetti esecutivi, conoscenze tecniche e tecnologiche, modelli o prototipi forniti dall’impresa committente. Quanto agli obblighi del subfornitore: — è fatto divieto di successivo subaffidamento senza autorizzazione del committente per un valore superiore al 50% dell’opera oggetto della fornitura; — è responsabile del funzionamento e della qualità del prodotto o servizio fornito; — deve tempestivamente segnalare difetti di materiali o di attrezzi fornitigli dal committente. 232 42 Capitolo l’associazione in partecipazione 1 Nozione, natura giuridica Nozione: è il contratto con il quale una parte (associante) attribuisce ad un’altra (associato) una partecipazione agli utili (e alle perdite) della sua impresa, o di uno o più affari, verso il corrispettivo di un determinato apporto (art. 2549 c.c.). Elementi essenziali CC L’apporto da parte dell’associato: consiste in una somma di danaro o nel conferimento di determinati beni ovvero del semplice godimento di essi, nella prestazione di servizi, nonché in prestazioni di attività lavorative. CC L’attribuzione di una partecipazione agli utili da parte dell’associante. CC Attraverso l’apporto, l’associato partecipa al rischio dell’impresa o dell’affare altrui. CC L’associato non diviene socio dell’associante ma resta un suo creditore. Caratteri CC L’associazione in partecipazione non crea neppure un rapporto di lavoro subordinato tra associante e associato: la partecipazione agli utili, infatti, non ha natura retributiva. CC Contratto consensuale. CC Contratto necessariamente bilaterale. Natura giuridica CC Contratto non formale. CC Contratto oneroso. CC Contratto di durata non necessariamente limitata nel tempo. Osservazioni Controverso è l’inquadramento dogmatico: — — — — contratto di scambio (Ascarelli); contratto associativo (Ferrara jr.); struttura dei contratti di scambio, sostanza giuridica dei contratti associativi (Ferri); la giurisprudenza lo considera un contratto di scambio nel quale il nesso funzionale che collega le prestazioni a carico delle parti rende applicabili le norme dettate per i contratti sinallagmatici. 2 Disciplina CC L’iniziativa economica è rimessa alla determinazione dell’associante. Regole essenziali CC L’associante è il solo responsabile verso i terzi (art. 2551 c.c.). CC La gestione dell’impresa o dell’affare spetta all’associante (art. 2552 c.c.). 233 •Dovrà osservare la normale diligenza del mandatario (art. 1710 c.c.). CC L’associante •Non potrà distrarre i beni aziendali dalla loro destinazione (art. 2256 c.c.). •Dovrà consentire controlli e dare informazioni all’associato (art. 2552 c.c.). •Dovrà prestare la sua opera sotto la direzione dell’associante. Regole essenziali CC L’associato •Ha diritto al rendiconto dell’affare o della gestione dell’impresa (art. 2552 c.c.). CC La partecipazione agli utili e alle perdite è disciplinata dal contratto: le perdite, tuttavia, non possono superare il valore del suo apporto (art. 2553 c.c.). CC Lo scioglimento del contratto attribuisce all’associato unicamente il diritto alla liquidazione della sua quota sulla base della situazione patrimoniale esistente in quel momento. Differenze L’associazione in partecipazione si differenzia dalla società, in quanto: — — — — — — è un contratto destinato a regolare i rapporti tra associante e associato; con la sua stipulazione non si costituisce un ente collettivo distinto dalle persone dei contraenti; non determina la formazione di un fondo comune (manca il patrimonio sociale); l’impresa resta dell’associante; l’associato rimane creditore dell’associante; allo scioglimento del contratto non segue uno stato di liquidazione. In sintesi L’associazione in partecipazione è il contratto con il quale una persona (associante) attribuisce ad un’altra (associato) una partecipazione agli utili della sua impresa, o di uno o più affari, verso il corrispettivo di un determinato apporto, in denaro o in beni o servizi (art. 2549 c.c.). L’associato, salvo patto contrario, partecipa alle perdite nella stessa misura in cui partecipa agli utili: sullo stesso, comunque, non possono gravare perdite in misura superiore al suo apporto. Il contratto è consensuale, non formale, oneroso e può anche essere a tempo indeterminato. L’associato non diviene socio dell’associante ma resta suo creditore, né tra i due si instaura un rapporto di lavoro subordinato. Lo scioglimento del contratto attribuisce all’associato unicamente il diritto alla liquidazione della sua quota, sulla base della situazione patrimoniale esistente in quel momento. 234 Parte quarta i titoli di credito Capitolo Quarantatreesimo: I titoli di credito in generale .................. Pag.237 Capitolo Quarantaquattresimo: La cambiale ....................................... » 241 Capitolo Quarantacinquesimo: L’assegno bancario ........................... » 247 Capitolo Quarantaseiesimo: L’assegno circolare ............................... » 249 Capitolo Quarantasettesimo: Gli altri titoli di credito ......................... » 251 43 Capitolo i titoli di credito in generale 1 Principi generali 1.1 • Nozione Il titolo di credito è il documento contenente la promessa unilaterale di effettuare una data prestazione a favore di colui che materialmente lo presenterà al debitore. 1.2 • Funzione È quella di garantire la «mobilizzazione della ricchezza» (Ascarelli), rendendo così più semplice e sicura la circolazione dei crediti. 1.3 • Fonte Fasi della nascita del titolo di credito CC La creazione, cioè la materiale redazione del titolo. CC La emissione, cioè la materiale consegna del titolo al creditore. Osservazioni La dottrina è divisa tra due orientamenti: — teoria della emissione: ritiene che la creazione del titolo abbia un mero valore interno e che solo con l’emissione il documento diventi titolo di credito vincolante; — teoria della creazione: sostiene, invece, che per l’esistenza del titolo di credito sia necessaria e sufficiente la semplice creazione. 2 Caratteri CC Il documento incorpora il diritto di credito, che nasce, circola e si trasferisce solo con la creazione e la circolazione del documento. CC Per provare l’esistenza del diritto è necessario il documento, in quanto il diritto è immedesimato in esso. Incorporazione CC Per ottenere la prestazione è necessaria la presentazione del documento. CC La distruzione del documento può importare, salvo quanto diremo a proposito dell’ammortamento, la perdita del diritto. CC Qualsiasi vincolo sul diritto (pegno, sequestro, pignoramento) non ha effetto sul credito incorporato se non colpisce anche il titolo. CC Con il trasferimento del documento si trasferisce anche il diritto. CC Il contenuto e la portata dell’obbligazione risultano esclusivamente dal titolo. Letteralità CC Il titolare non può pretendere una prestazione diversa o più ampia di quella risultante dal documento, né il debitore può eseguire una prestazione diversa o più ristretta. 237 •Titoli completi: tutti gli elementi atti ad inCC Il debitore non può disconoscere le obbligazioni inserite nel titolo. Letteralità •Titoli incompleti: le caratteristiche del diritto risultano non solo dal documento, ma anche da altri elementi in esso richiamati (letteralità indiretta). CC Il diritto cartolare è indipendente dai rapporti intercorsi fra il debitore e i precedenti titolari. Autonomia dividuare il diritto sono contenuti nella lettera del documento (letteralità diretta). 3 Classificazioni CC Titoli causali: sono quelli connessi ad un rapporto fondamentale determinato, il quale emerge dal contesto del titolo (es.: azioni o obbligazioni di società). In relazione al rapporto fondamentale CC Titoli astratti: sono quelli nei quali il rapporto fondamentale non è enunciato ed è perciò irrilevante nei confronti dei terzi possessori in buona fede del titolo; questi ultimi avranno diritto alla prestazione anche se il rapporto fondamentale non esiste più o è viziato (es.: cambiale o assegno). •Sono quelli intestati ad una determinata per- CC Titoli nominativi sona; la loro intestazione risulta non solo dal documento, ma anche da un registro tenuto dal debitore; la legittimazione cartolare è data dalla coincidenza tra l’identità del portatore, il nome che risulta dal titolo e quello che risulta dal registro. •Il trasferimento avviene mediante l’annotazione del nome dell’acquirente sul titolo e nel registro dell’emittente o con il rilascio di un nuovo titolo. In relazione al regime di circolazione del titolo •Sono quelli nei quali l’intestazione risulta solo dal titolo. CC Titoli all’ordine •Il trasferimento si attua mediante girata (cioè l’ordine che il creditore rivolge al debitore di pagare ad una determinata persona). •Sono quei titoli in cui la legittimazione all’eserTitoli al portatore cizio del diritto cartolare è data dalla detenzione materiale del documento. •Si trasferiscono mediante la semplice consegna del titolo. 238 CC Titoli di pagamento: danno diritto ad una determinata prestazione di carattere pecuniario (es.: cambiale). In relazione ai diritti enunciati nel titolo CC Titoli rappresentativi: incorporano un diritto diverso da quello di credito, in genere un diritto reale (es.: fede di deposito, lettera di vettura). CC Titoli di partecipazione: attribuiscono al possessore uno status giuridico, con i relativi diritti da esso derivanti (es.: azioni di società). In relazione alla creazione e all’emissione CC Titoli individuali: creati di volta in volta in relazione ad ogni singola operazione. CC Titoli di massa: creati con una unica operazione (es.: azioni sociali). 4 Figure simili Vi sono documenti regolati da una legge di circolazione e di legittimazione analoga a quella dei titoli di credito, ma che tali non sono. Documenti di legittimazione Titoli impropri CC Servono ad identificare l’avente diritto ad una determinata prestazione (es.: biglietti ferroviari). CC Si differenziano dai titoli di credito perché difettano dell’incorporazione del diritto nel documento e non sono titoli circolanti. CC Consentono il trasferimento del diritto, senza l’osservanza delle forme proprie della cessione (es.: polizze di assicurazione). CC Si differenziano dai titoli di credito perché non attribuiscono al cessionario alcun diritto autonomo e letterale. 5 Titoli atipici Sono quelli non previsti da alcuna disposizione normativa, ma emersi dalla pratica commerciale: — warrants: sono buoni di sottoscrizione che danno diritto a chi li detiene di acquistare ad un prezzo prefissato ed entro un termine stabilito, un certo numero di azioni; — certificati di partecipazione a fondi comuni di investimento mobiliare; — certificati di deposito d’oro; — certificati rappresentativi di quote di associazione in partecipazione. 6 Eccezioni opponibili dal debitore cartolare Conseguenza della letteralità ed autonomia dei titoli di credito è la non opponibilità al possessore del titolo delle eccezioni derivanti dai rapporti intercorrenti con i precedenti portatori. Tipi CC Eccezioni reali (fondate sul contesto letterale del titolo ed opponibili a qualunque portatore del titolo, art. 1993 c.c.) •Di forma. •Fondate sul contesto letterale del titolo. •Falsità della firma. •Difetto di capacità o rappresentanza al momento dell’emissione. •Mancanza delle condizioni necessarie all’esercizio dell’azione. 239 •Eccezioni personali in senso stretto: sono CC Eccezioni personali (sono opponibili solo ad un determinato possessore) Tipi quelle che attengono allo stesso rapporto cartolare (difetto di titolarità). •Eccezioni personali fondate su un rapporto personale con il debitore: su un rapporto, quindi, diverso da quello cartolare benché influente su questo. 7 Ammortamento 7.1 • Nozione È la procedura che il possessore di un titolo di credito all’ordine o di un titolo nominativo può esperire nel caso in cui il titolo sia stato smarrito, sottratto o distrutto. Il procedimento è diretto a far dichiarare l’inefficacia del titolo di credito e a consentire l’esercizio dei diritti cartolari indipendentemente dal possesso dello stesso. 7.2 • Procedura Prima fase (necessaria): è volta ad ottenere il decreto di ammortamento emesso dal Presidente del Tribunale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e notificato al debitore. Seconda fase (eventuale): si instaura qualora vi sia opposizione del detentore del titolo al decreto di ammortamento; è diretta all’accertamento, in contraddittorio tra ricorrente ed opponente, della proprietà del titolo. 7.3 • Limite di ammissibilità L’ammortamento è ammesso per i soli titoli all’ordine e nominativi, non anche per i titoli al portatore. Il legittimo possessore di questi ultimi, qualora li abbia perduti per smarrimento o sottrazione, può denunciare detti eventi all’emittente del titolo, dandone prova, ed avrà diritto alla prestazione solo dopo che sia decorso il termine di prescrizione del titolo stesso (art. 2006 c.c.). Nel contempo il titolo continua ad incorporare il diritto per tutto il periodo di prescrizione e questo può venire legittimamente acquistato da un possessore di buona fede. In sintesi I titoli di credito sono documenti nei quali è incorporata la promessa unilaterale di effettuare una prestazione a favore di chi li presenterà al debitore legittimandosi in base alla legge di circolazione del titolo stesso. La loro funzione è quella di rendere più celere e sicuro il trasferimento dei crediti, svincolandolo dalle regole della cessione del credito. I caratteri del credito incorporato nei titoli sono: — letteralità, ossia il contenuto del diritto è quello che risulta dal tenore letterale del titolo; — autonomia, il diritto acquistato non è lo stesso di quello del creditore cedente, ma è un diritto originario, sorto, cioè, ex novo. L’autonomia tutela il creditore cui non possono essere eccepite dal debitore cartolare le eccezioni che questi avrebbe potuto opporre al precedente possessore. I titoli di credito possono classificarsi in base al rapporto fondamentale (e cioè, al rapporto sottostante che ha portato alla loro creazione) in titoli causali e titoli astratti. Infine, i titoli di credito si distinguono anche in base al loro regime di circolazione in titoli nominativi, titoli all’ordine e titoli al portatore. 240 44 Capitolo La cambiale 1 Generalità Nozione: è un titolo di credito all’ordine, formale e astratto, che attribuisce al possessore legittimo il diritto di farsi pagare una somma determinata alla scadenza indicata. Tipi CC Tratta o cambiale in senso stretto: consiste nell’ordine incondizionato che una persona (traente) dà ad un’altra (trattario) di pagare ad un terzo (prenditore) una somma di denaro. •Il rapporto traente-prenditore è detto rapporto di valuta. •Il rapporto traente-trattario è detto rapporto di provvista. CC Vaglia cambiario o pagherò cambiario: consiste nella promessa incondizionata fatta da una persona (emittente), di pagare una somma di denaro ad una determinata scadenza. CC È titolo all’ordine. CC È titolo formale. CC È titolo astratto. Caratteristiche CC In esso possono confluire più obbligazioni aventi il medesimo oggetto, tutte autonome e valide, indipendentemente dalla validità delle altre, ma tutte legate dal vincolo della solidarietà (art. 1292 c.c.). CC È titolo esecutivo (purché bollato). CC È assistita da un particolare rigore processuale. CC Denominazione di cambiale. CC Ordine incondizionato (per la tratta) o promessa incondizionata (per il vaglia cambiario) di pagare una determinata somma. Requisiti essenziali CC Nome, luogo e data di nascita di chi è designato a pagare (trattario nella tratta, emittente nel pagherò). CC Nome del primo prenditore. CC Data e luogo di emissione. CC Sottoscrizione del traente (nella tratta) o dell’emittente (nel vaglia cambiario). Ove manchi qualcuno di questi, il titolo non varrà più come cambiale, ma come mera attestazione di credito. 241 — Del domicilio del trattario o della persona designata sul •Se manca neltitolo a pagare per esso. l a c a m b i a l e — Del domicilio dell’accettanCC Luogo di pagamentratta (art. 44 te per intervento o della to L.C.) varrà il persona designata sul titoluogo lo a pagare per esso. — Del domicilio dell’indicato al bisogno. •Ove manchi nel vaglia cambiario, varrà il luogo Requisiti accidentali del domicilio dell’emittente (art. 101 L.C.). •Può non essere indicata, in tal caso la cambiale si intende pagabile a vista. • Se è indicata, deve rientrare, a pena di nullità, in una delle forme consentite dalla legge (art. 38 L.C.). CC Scadenza •A giorno fisso. •A certo tempo vista. •A certo tempo data. •A vista: cioè pagabile alla presentazione. CC Incompleta: quando il rilascio del titolo avviene senza un accordo circa il suo successivo riempimento. Cambiale sprovvista di requisiti essenziali CC In bianco: quando sussiste un accordo di riempimento successivo; qualora tale contratto non venga rispettato, il debitore cambiario potrà eccepire al prenditore (o al terzo portatore che abbia acquistato la cambiale in mala fede o con colpa grave) l’abusivo riempimento. 2 Obbligazioni cambiarie CC Obbligati principali •Emittente nel pagherò. •Trattario nella tratta. CC Obbligati in via di regresso •Traente. •Giranti. Categorie di obbligati CC Le dichiarazioni cambiarie possono essere compiute anche a mezzo di un rappresentante. Rappresentanza cambiaria CC L’orientamento dominante ritiene che il rapporto di rappresentanza debba emergere dal titolo, secondo altri invece non occorre che sia espressamente menzionato. CC Colui che agisce quale rappresentante, senza avere il potere di farlo (perché non ha il potere di agire per quella persona o perché eccede i propri poteri), ha l’obbligo di pagare l’importo indicato nella cambiale, come se avesse agito in proprio (art. 11 L. C.). Autonomia delle obbligazioni cambiarie 242 CC Ciascuna obbligazione è autonoma rispetto alle altre, pertanto l’invalidità di una non avrà alcuna influenza sulle altre, che rimarranno comunque valide (art. 7 L.C.). 3 Accettazione della tratta Nozione: l’accettazione è la dichiarazione del trattario di obbligarsi cambiariamente. Modalità: l’accettazione deve essere scritta sulla cambiale, è espressa con le parole «accettato», «visto», o altre equivalenti, ed è sottoscritta dal trattario. Disciplina: fin quando il trattario non ha accettato egli non è un obbligato cambiario; solo ad accettazione avvenuta entra nel rapporto cambiario quale obbligato principale. 4 Girata Nozione: è un negozio giuridico cartolare (risultante dal titolo), unilaterale ed astratto, contenente un ordine di pagamento. CC Funzione essenziale è quella di trasferimento del titolo cambiario e del relativo credito. Funzione CC Altra funzione è quella di garanzia: girando la cambiale il girante diviene obbligato cambiario. Caratteri (art. 16 L.C.) CC La girata non può essere condizionata: la condizione si ha per non apposta. CC La girata parziale è nulla. CC Piena: con formula completa, per esempio, «per me pagate al Sig. X». In bianco: laddove non è indicato il nome del giratario. Il giratario potrà •Riempirla con il proprio nome o con quello di altra persona. •Girare di nuovo la cambiale, in bianco o a persona determinata. •Trasmettere la cambiale ad un terTipi zo senza riempire la girata in bianco o senza girarla. CC Per procura o per incasso: qualora venga apposta la clausola «per procura» o altre affini il giratario assume la figura di mandatario del girante. CC In garanzia o in pegno: se è apposta la clausola «in garanzia» il giratario assume la posizione di un creditore pignoratizio. 5 Avallo Nozione: è una dichiarazione con la quale taluno garantisce cambiariamente il pagamento della cambiale per uno degli obbligati cambiari; essa viene apposta sulla cambiale o sull’allungamento. CC L’avallante è obbligato nello stesso modo di colui per il quale l’avallo è stato dato. Caratteri CC L’avallante è obbligato in solido con l’avallato. CC L’avallo è indipendente dall’obbligazione cambiaria per cui è dato (ciò lo differenzia dalla fideiussione). 243 CC L’avallante non può pretendere che il portatore escuta preventivamente l’avallato. CC L’avallante che effettui il pagamento della somma cambiaria acquista in modo autonomo i diritti inerenti alla cambiale, accresciuti degli interessi e delle spese, nei confronti dell’avallato e di coloro che sono obbligati cambiariamente verso quest’ultimo. Caratteri CC L’avallante (poiché assume la medesima obbligazione dell’avallato) non può assoggettare il proprio obbligo a condizioni. CC È ammesso, però, l’avallo parziale, dato cioè per una sola parte della somma cambiaria. 6 Forme di garanzia extracambiaria Il credito cambiario, oltre che dall’avallo (tipica garanzia cambiaria), può essere assistito da garanzie extracambiarie: — cambiale ipotecaria; — cambiale agraria; — cambiale tratta con cessione della provvista. 7 Le azioni 7.1 • Le azioni cambiarie Nei confronti degli obbligati in via diretta CC L’azione non è subordinata a formalità o termini di decadenza. Alla scadenza, se il pagamento non ha avuto luogo, è necessario che la cambiale sia stata tempestivamente presentata per il pagamento o per l’accettazione e che sia stato levato il protesto Nei confronti degli obbligati di regresso •Il protesto è un processo verbale redatto da un notaio o da un ufficiale giudiziario nel quale viene constatata l’avvenuta presentazione della cambiale e il conseguente rifiuto di accettare o pagare. Se nella cambiale è apposta la clausola «senza spese» o «senza protesto», il protesto non è necessario. •Se l’accettazione è stata rifiutata in tutto o in parte, anche qui è necessario che la cambiale sia stata tempestivamente presentata per il pagamento o per l’accettazione e che sia stato levato il protesto. CC Prima della scadenza •In caso di fallimento del trattario •In caso di fallimento del traente di una cambiale non accettabile 244 — È sufficiente che il portatore esibisca la sentenza dichiarativa di fallimento. 7.2 • Le azioni extracambiarie CC Questa azione permane nonostante l’emissione o trasmissione della cambiale. CC È legata al rapporto fondamentale sottostante. Azione derivante dal rapporto fondamentale (azione cau- CC L’esercizio è subordinato al protesto, cioè all’accertamento del mancato buon fine della cambiale. sale) CC Esiste a carico del portatore l’onere di restituire la cambiale e di depositarla in cancelleria, onde evitare rischi di duplicazione del pagamento. Azione di arricchimento (carattere residuale) CC Quando il danneggiato non può esperire né l’azione cambiaria, né altra azione causale, può essere esercitata l’azione di ingiustificato arricchimento (art. 2041 c.c.), la quale impedisce che il portatore resti danneggiato dalle decadenze e prescrizioni cambiarie. 7.3 • Prescrizione delle azioni CC Le azioni cambiarie contro accettante o emittente: si prescrivono in 3 anni dalla data della scadenza della cambiale. CC Le azioni del portatore contro i giranti e contro il traente: si prescrivono in 1 anno dalla data del protesto. CC Le azioni dei giranti gli uni contro gli altri o contro il traente: si prescrivono in 6 mesi dal giorno in cui il girante ha pagato la cambiale o è stata proposta azione di regresso contro di lui. Il girante, comunque, ha sempre la possibilità di agire in via diretta, entro i 3 anni dalla scadenza della cambiale, contro l’obbligato principale. Termini CC L’azione causale: ha lo stesso termine di prescrizione dei diritti nascenti dal rapporto fondamentale. CC L’azione di arricchimento: si prescrive in 1 anno dal giorno della perdita dell’azione cambiaria. 8 La cambiale finanziaria Nozione: è un titolo di credito all’ordine, emesso in serie ed avente una scadenza non inferiore a 3 mesi e non superiore a 12 mesi dalla data di emissione. Funzione: raccogliere denaro dai risparmiatori per investirlo nell’attività dell’emittente. CC Titolo emesso in serie. Caratteri CC Titolo causale. CC Deve contenere la denominazione di cambiale finanziaria. In sintesi La cambiale è un titolo di credito all’ordine, formale e astratto, contenente l’obbligazione incondizionata di pagare o di far pagare una somma di denaro ad una determinata scadenza e nel luogo indicato dal titolo a favore di chi risulta legittimato all’esercizio del diritto (prenditore). 245 La cambiale può assumere due forme: — tratta o cambiale in senso stretto; — il vaglia cambiario o pagherò cambiario. La cambiale circola mediante girata. Garanzia dell’obbligazione cambiaria è l’avallo. L’azione cambiaria, infine, è quella che il possessore legittimo di una cambiale dotata di tutti i requisiti stabiliti dalla legge, può esercitare contro i firmatari del titolo per ottenerne il pagamento. Si distingue tra: azione cambiaria diretta e azione cambiaria di regresso. - Note: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 246 Capitolo 45 L’assegno bancario 1 Nozione È un titolo di credito, avente la struttura della tratta, che contiene l’ordine incondizionato che il traente rivolge al trattario (banca) di pagare una somma determinata ad un terzo o a se stesso. È uno strumento di pagamento (e in ciò si differenzia dalla cambiale che è strumento di credito). 2 Requisiti, presupposti e disciplina CC Denominazione di «assegno bancario». CC Ordine incondizionato di pagare una somma determinata: da qui deriva l’impossibilità di apporre condizioni risolutive o sospensive. CC Indicazione del trattario. CC Indicazione del luogo di pagamento. CC Luogo di emissione. Requisiti essenziali •L’assegno rilasciato privo di data è considerato dalla dottrina dominante nullo. CC Data di emissione •L’assegno post-datato è immediatamente esigibile, salvo conseguenze fiscali (sostituendosi al «pagherò» cambiario, elude la legge sul bollo). CC Sottoscrizione del traente. CC Il traente deve avere somme disponibili presso il trattario (rapporto di provvista). Presupposti CC Il traente deve poter disporre di tali somme a mezzo di assegno, in conformità di una convenzione espressa o tacita (cd. convenzione di assegno). CC L’assegno non è sottoposto all’onere dell’accettazione da parte della banca trattaria. CC Non possono esservi inserite pattuizioni di interessi. CC Il regresso è subordinato alla presentazione dell’assegno e alla certificazione del protesto. CC La scadenza è sempre a vista. Disciplina CC La mancanza di somme disponibili al momento dell’emissione (assegno a vuoto) o l’emissione non autorizzata di assegni importano l’applicazione a carico del traente di sanzioni amministrative. CC Nell’ipotesi di rifiuto opposto dal trattario, il portatore ha diritto di ottenere il pagamento da tutti i firmatari dell’assegno (traente, giranti, avallanti) congiuntamente o individualmente, senza essere tenuto ad osservare l’ordine nel quale essi si obbligarono. 247 3 Circolazione CC Assegno all’ordine: il trasferimento si attua mediante girata cui deve accompagnarsi la consegna del titolo (traditio). Modalità CC Assegno al portatore: il trasferimento si attua mediante la semplice consegna del titolo. CC Assegno non all’ordine: circola solo con le forme e gli effetti della cessione ordinaria. CC Assegno non trasferibile: l’assegno diviene non girabile e non cedibile (la clausola di non trasferibilità è obbligatoria per gli assegni di importo superiore a 5.000 euro. Tale importo è stato da ultimo modificato dal D.L. 78/2010, conv. in L. 122/2010). Limiti alla circolazione CC Assegno sbarrato: la banca può pagare solo ad un banchiere o ad un proprio cliente. CC Assegno da accreditare: tale assegno non può essere pagato in contanti, ma per accredito sul conto di chi presenta il titolo. CC Assegno turistico (traveller’s cheque): il pagamento è subordinato alla doppia firma conforme del prenditore, il quale dovrà ripetere la firma all’atto della presentazione. 4 Pagamento L’esercizio dei diritti incorporati nell’assegno è subordinato all’inderogabile onere per il portatore di presentare l’assegno alla banca trattaria per richiedere il pagamento. La legge, però, stabilisce tassativamente dei termini massimi per esigere il pagamento, decorrenti dalla data di emissione: — 8 giorni, se coincidono il luogo in cui l’assegno è stato emesso e quello in cui può essere incassato (si parla in questo caso di assegno su piazza); — 15 giorni per assegni da incassare in Comuni diversi da quello di emissione (si parla in tal caso di assegno fuori piazza). Alla scadenza di tali termini non consegue l’automatico e necessario rifiuto di pagare da parte della banca trattaria, ma soltanto la possibilità che l’ordine di pagamento venga revocato dal traente. Se l’assegno non è interamente coperto (cioè se l’emittente non ha depositato in banca una somma sufficiente a pagare il portatore dell’assegno) è ammesso il pagamento parziale (e il presentatore dell’assegno in banca non può rifiutarlo); tuttavia le banche hanno l’abitudine, in tale caso, di rifiutare per intero il pagamento. In sintesi L’assegno bancario è un titolo di credito che contiene l’ordine incondizionato, rivolto da una persona (traente) ad una banca (trattario), di pagare a vista una determinata somma di denaro all’ordine di un terzo o dello stesso traente. Il traente è obbligato, nei confronti del legittimo possessore dell’assegno, ad eseguire il pagamento nel caso in cui la banca trattaria lo rifiuti e lo stesso obbligo sussiste per tutti i successivi firmatari, nel caso di trasferimento del titolo mediante girata. Trattasi, dunque, di uno strumento di pagamento (non di credito, a differenza della cambiale), che presuppone l’esistenza di un rapporto di valuta e di un rapporto di provvista. L’assegno bancario può essere emesso «all’ordine» o «al portatore» ed esso può circolare secondo le regole generali che disciplinano la circolazione dei titoli di credito. 248 46 Capitolo L’assegno circolare 1 Generalità e disciplina Nozione: è un titolo di credito all’ordine contenente una promessa diretta di pagamento e dotato di particolari requisiti di forma, emesso da un istituto bancario a ciò autorizzato, per somme che siano disponibili presso di esso al momento dell’emissione, e pagabile a vista presso tutti i recapiti comunque indicati dall’emittente. Simile per struttura al pagherò cambiario, se ne differenzia sotto il profilo della funzione che, in tal caso, è quella di consentire pagamenti senza il rischio dello spostamento materiale della moneta alla quale l’assegno circolare può essere equiparato perché incorpora un credito di sicura esigibilità (in considerazione degli obblighi di copertura, infatti, l’assegno circolare non può mai essere emesso a vuoto). CC L’autorizzazione ad emettere assegni circolari viene concessa agli istituti bancari, dopo un attento controllo da parte della Banca d’Italia ed il provvedimento di autorizzazione viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Presupposti CC L’istituto emittente è tenuto a costituire presso la Banca d’Italia, a garanzia del regolare pagamento degli assegni emessi, una riserva speciale in misura percentuale (non meno del 20%) degli assegni messi in circolazione. CC L’emissione di un singolo assegno circolare deve essere accompagnata dall’esistenza di somme disponibili presso lo stesso istituto emittente (cd. provvista). CC Detta provvista è, di regola, costituita mediante versamento in contanti, nelle casse dell’istituto di credito, dell’importo corrispondente a quello riportato nell’assegno. CC La denominazione di «assegno circolare» contenuta nel contesto del titolo. Requisiti formali CC La promessa incondizionata di pagare a vista una somma determinata. CC L’indicazione del prenditore (l’assegno circolare non può mai essere emesso al portatore). CC L’indicazione della data e del luogo di emissione. CC La sottoscrizione della banca emittente. Si può notare che tra i vari requisiti formali dell’assegno circolare manca l’indicazione del luogo di pagamento, visto che esso è pagabile presso qualunque sede, agenzia o filiale della banca emittente. 249 •La girata a favore dell’emittente (cd. girata quietanzata) estingue l’assegno. •L’azione contro l’emittente si prescrive entro 3 anni dall’emissione. •Il possessore dell’assegno circolare decaDisciplina CC Si applicano, in quanto compatibili, le norme sul vaglia cambiario, salvo che de dall’azione di regresso contro il girante se non presenta il titolo per il pagamento all’emittente entro 30 giorni dall’emissione. •In caso di mancato pagamento, a differenza dell’assegno bancario, la banca assume un’obbligazione cartolare. •Se all’assegno è apposta la clausola «non trasferibile», la girata è illegittima. Differenze L’assegno circolare presenta i seguenti elementi di differenziazione dall’assegno bancario: — non può essere emesso al portatore; — comporta un’obbligazione cartolare diretta e principale della banca emittente; — è subordinato alla sussistenza o alla creazione di adeguati fondi disponibili: in genere il prenditore versa l’importo in contanti contestualmente al rilascio dell’assegno; — è pagabile in tutti i recapiti della banca emittente; — può essere emesso solo da banche a ciò autorizzate, previo deposito di una cauzione presso la Banca d’Italia. In sintesi L’assegno circolare è un titolo di credito all’ordine, contenente una promessa diretta di pagamento e dotato di particolari requisiti di forma, emesso da una banca a ciò preposta dall’autorità competente, per somme che siano disponibili presso di essa al momento dell’emissione, e pagabile a vista presso tutti i recapiti comunque indicati dall’emittente. L’assegno circolare deve essere presentato all’incasso entro 30 giorni dall’emissione, pena la perdita dell’azione di regresso. 250 Capitolo 47 Gli altri titoli di credito 1 Titoli rappresentativi 1.1 • Nozione I titoli rappresentativi di merce sono titoli di credito causali, ma caratterizzati dai requisiti della letteralità e della autonomia, emessi da un terzo detentore della merce, in essi esattamente individuata per genere, stato, qualità, ubicazione e della quale l’emittente si obbliga ad effettuare la riconsegna o restituzione esclusivamente al legittimo possessore del titolo. 1.2 • Effetti Il titolo viene emesso da colui che detiene la merce, il quale attraverso l’emissione: — documenta il contratto in base al quale la merce gli è stata consegnata; — attesta di avere effettivamente ricevuto la detenzione della merce stessa; — attribuisce al portatore del titolo che egli emette CC Il diritto alla consegna delle merci. CC Il possesso delle merci descritte nel titolo. CC Il potere di disposizione mediante trasferimento del titolo. 1.3 • Tipi Trasporti terrestri CC Duplicato della lettera di vettura CC Ricevuta di carico • Tali documenti costituiscono titoli di credito solo se vengono emessi con la clausola all’ordine. CC Polizza di carico. Trasporti marittimi CC Polizza ricevuta per l’imbarco. CC Ordine di consegna proprio (delivery orders). Trasporti aerei CC Lettera di trasporto. CC Fede di deposito: è un titolo all’ordine, emesso dal magazzino generale su richiesta del depositante, in cui sono indicate le merci depositate con tutti gli estremi atti ad individuarle; conferisce all’intestatario e/o giratario il diritto alla riconsegna della merce oltre al potere di disporne. Depositi presso i magazzini generali CC Nota di pegno: quando è staccata dalla fede di deposito, è un autonomo titolo di credito all’ordine, trasferibile mediante girata ed incorporante un diritto di credito garantito da pegno sulle merci depositate; il possessore o il giratario potrà, quindi, ritirare la merce solo depositando presso i magazzini generali la somma dovuta al creditore pignoratizio. 251 2 Titoli speciali dell’istituto di emissione Possono essere emessi solo dalla Banca d’Italia: — vaglia cambiario; — assegno bancario libero; — assegno bancario piazzato. 3 Titoli speciali del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia La legge sugli assegni prevede e disciplina questi titoli, ormai desueti: — vaglia cambiario; — assegno di corrispondente; — fede di credito o polizzino: è un titolo di credito all’ordine, contenente la promessa del banco emittente, di pagare una somma determinata, presso una qualunque filiale di esso. In sintesi I titoli rappresentativi delle merci sono titoli di credito il cui possesso dà diritto alla consegna ed al possesso delle merci in essi indicate, nonché attribuisce il potere di disporne mediante trasferimento del titolo. L’emittente esercita la detenzione materiale della merce, in nome e per conto del possessore del titolo stesso. Il trasferimento del titolo equivale a trasferimento delle merci, in quanto in esso è incorporato il diritto alla consegna di queste. 252 Parte quinta le procedure concorsuali Capitolo Quarantottesimo: Le procedure concorsuali: Generalità ... Pag.255 Capitolo Quarantanovesimo: Il fallimento ........................................... » 257 Capitolo Cinquantesimo: La dichiarazione di fallimento ................... » 261 Capitolo Cinquantunesimo: Gli organi preposti al fallimento ............ » 269 Capitolo Cinquantaduesimo: La procedura fallimentare .................... » 273 Capitolo Cinquantatreesimo: Il concordato preventivo ...................... » 281 Capitolo Cinquantaquattresimo: L’amministrazione controllata ........ » 285 Capitolo Cinquantacinquesimo: La liquidazione coatta amministrativa . » 287 Capitolo Cinquantaseiesimo: L’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi ................................................................... » 291 Capitolo 48 Le procedure concorsuali: Generalità 1 Nozione L’imprenditore commerciale, nell’esercizio della propria attività, può trovarsi in situazioni di particolare crisi finanziaria dovute ad una eccessiva esposizione debitoria. In tali ipotesi le garanzie generiche poste individualmente a tutela dei singoli creditori diventano strumenti inadeguati al loro soddisfacimento. Per tali motivi l’ordinamento appronta un complesso sistema di procedure collettive di esecuzione sui beni dell’imprenditore finalizzate a garantire la parità di trattamento fra tutti i creditori: le procedure concorsuali. Differenze Le principali differenze tra l’esecuzione individuale e quella collettiva (concorsuale) possono così sintetizzarsi: — l’esecuzione individuale è rivolta a predisporre un ordinato soddisfacimento coattivo del singolo credito, mentre l’esecuzione collettiva tende ad assicurare un trattamento egualitario a tutti i creditori; — all’esecuzione collettiva partecipano tutti i creditori che intendono tutelare coattivamente il proprio credito: pertanto, l’apertura di una procedura concorsuale preclude sia l’inizio che la prosecuzione di eventuali azioni esecutive individuali (universalità soggettiva); — l’esecuzione collettiva assume il carattere di una liquidazione dell’intero patrimonio del debitore, in quanto coinvolge tutti i suoi beni (universalità oggettiva), mentre l’azione individuale si rivolge a singoli beni del debitore. 2 Caratteri Il legislatore ha previsto una pluralità di procedure concorsuali, ciascuna con proprie caratteristiche. Il dato comune a tutte è costituito dalla circostanza che, al verificarsi di determinati presupposti, in forza di un provvedimento dell’autorità giudiziaria o amministrativa, viene sottratta all’imprenditore la disponibilità dell’impresa e dei suoi beni, ovvero viene nominato un soggetto che opera un controllo sull’esercizio della sua attività. Altra comune caratteristica è data dal fatto che la procedura si svolge nell’interesse di tutti i creditori esistenti al momento della sua instaurazione (universalità soggettiva) e coinvolge la totalità dei beni del debitore, salvo alcune eccezioni (universalità oggettiva). CC Fallimento. Procedure concorsuali CC Liquidazione coatta amministrativa. CC Concordato preventivo. CC Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi. L’istituto dell’amministrazione controllata è stato abrogato dal D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 di riforma della disciplina delle procedure concorsuali; pertanto dal 16 luglio 2006, data di entrata in vi- 255 gore della riforma, questa procedura non può più essere iniziata, mentre le amministrazioni già iniziate proseguiranno secondo la precedente disciplina sino al loro completamento. In sintesi Le procedure concorsuali sono particolari procedure giudiziali che, nel caso in cui l’imprenditore commerciale non sia in grado di adempiere le proprie obbligazioni alle relative scadenze, sottopongono ad esecuzione l’intero patrimonio dell’impresa per assicurare la par condicio creditorum, e cioè un eguale regolamento di tutti i rapporti che all’imprenditore fanno capo. Le procedure concorsuali sono: il fallimento, la liquidazione coatta amministrativa, il concordato preventivo, l’amministrazione straordinaria. - Note: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 256 Capitolo 49 Il fallimento 1 Nozione È un processo esecutivo rivolto alla realizzazione coattiva dei diritti dei creditori il cui debitore comune non sia più in grado di far fronte puntualmente alle proprie obbligazioni. È disciplinato dal R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (cd. Legge Fallimentare), come modificato dal D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 e dal D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 (correttivo alla riforma del diritto fallimentare), ma anche dal codice civile, dalla legge cambiaria e da altre leggi speciali. CC Universalità: il fallimento coinvolge l’intero patrimonio del debitore, inteso quale complesso dei beni e dei rapporti giuridici presenti e futuri del fallito. Caratteri CC Concorsualità: la procedura si svolge nell’interesse di tutti i creditori del fallito, i quali devono essere soddisfatti in egual misura, salvo il rispetto delle legittime cause di prelazione (par condicio creditorum). 2 Presupposti Soggettivi CC Il debitore deve essere un imprenditore commerciale, con esclusione degli enti pubblici. Il D.Lgs. 169/2007 ha completamente riformulato l’art. 1 L.F., eliminando ogni riferimento alla nozione di piccolo imprenditore. Vengono, invece, individuati una serie di requisiti dimensionali e di indebitamento massimi che tutti gli imprenditori commerciali devono avere congiuntamente per non essere assoggettati alle procedure concorsuali. Tali requisiti sono: aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore a 300.000 euro; aver realizzato, sempre nello stesso periodo, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore a 200.000 euro; avere un ammontare di debiti (comprendenti sia quelli scaduti, sia quelli non scaduti) non superiore a 500.000 euro. Differenze La riforma del 2006, applicabile alle procedure di dichiarazione di fallimento aperte dal 16 luglio 2006 al 1° gennaio 2008, era intervenuta in modo rilevante sul secondo comma dell’art. 1 L.F., ridefinendo la nozione di «piccolo imprenditore» e ampliando la categoria dei soggetti che, rientrando in tale definizione, erano esonerati dal fallimento. Secondo l’art. 1 L.F., novellato dal D.Lgs. 5/2006 ed applicabile ai fallimenti dichiarati dal 16 luglio 2006 al 1° gennaio 2008, non erano piccoli imprenditori, per cui erano assoggettabili al fallimento o ad altra procedura concorsuale, gli esercenti un’attività commerciale, in forma individuale o collettiva, che, anche alternativamente: — avessero effettuato investimenti nell’azienda per un capitale di valore superiore a 300.000 euro; — avessero realizzato, in qualunque modo risultasse, ricavi lordi calcolati sulla media degli ultimi tre anni o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, per un ammontare complessivo annuo superiore a 200.000 euro. 257 •Si trova in stato di insolvenza l’imprenditore che non è più in grado di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni (art. 5 L.F.). •Lo stato di insolvenza può manifestarsi atCC Manifestazione dello stato di insolvenza Oggettivi traverso svariati indici: reiterati inadempimenti, fuga, irreperibilità (ipotesi introdotta dalla riforma del 2006), latitanza, chiusura dei locali etc. (art. 7 L.F.). •Per quanto riguarda il presupposto dello stato di insolvenza, il correttivo alla riforma ha previsto che il fallimento non si può dichiarare quando l’ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell’istruttoria prefallimentare è complessivamente inferiore a 30.000 euro (art. 15, ult. comma, L.F.). CC L’imprenditore commerciale non deve essere già sottoposto ad una procedura di liquidazione coatta amministrativa. CC Egli non deve aver fatto domanda di concordato preventivo. Negativi CC Non devono sussistere i requisiti per l’assoggettabilità dell’impresa alla procedura di amministrazione straordinaria. 3 Assoggettabilità al fallimento 3.1 • Artigiano Per quanto riguarda l’esonero dell’artigiano dall’assoggettabilità alle procedure concorsuali, il problema è stato ampiamente dibattuto in dottrina ed in giurisprudenza, in quanto, mentre l’art. 2083 c.c. ricomprende esplicitamente l’artigiano tra i piccoli imprenditori, l’art. 1 L.F. (nel testo sia anteriore che successivo alla riforma del 2006) escludeva dal fallimento gli imprenditori in base a diversi criteri di natura quantitativa e non faceva menzione dell’artigiano. L’ulteriore difficoltà di conciliare l’art. 2083 c.c. con la disciplina della legislazione speciale aveva reso ancora più arduo il lavoro dell’interprete. Osservazioni I dubbi interpretativi si sono conclusi con l’entrata in vigore, il 1° gennaio 2008, del decreto correttivo: infatti, esso ha individuato un’area di non fallibilità prescindendo dalla nozione di «piccolo imprenditore», semplicemente ancorandola alla sussistenza di requisiti dimensionali e di indebitamento (v. par. 2), indipendentemente dalla definizione codicistica di piccolo imprenditore o di artigiano. Il problema dell’assoggettabilità al fallimento delle società artigiane (che aveva suscitato numerosi contrasti in dottrina nella disciplina anteriore alla riforma per il loro difficile inquadramento nella nozione di piccoli imprenditori) è stato superato sia con l’introduzione della riforma, che ha eliminato l’assoggettabilità al fallimento delle società di modeste dimensioni, sia con il decreto correttivo, che ha eliminato la definizione di piccolo imprenditore. 258 3.2 • Imprenditore defunto o che ha cessato l’attività Gli artt. 10 e 11 L.F. stabiliscono che può essere anche dichiarato il fallimento dell’imprenditore che ha cessato l’attività o sia defunto (in tal caso il fallimento può essere chiesto dall’erede, purché non vi sia stata confusione tra i patrimoni), sempre che lo stato di insolvenza si sia verificato prima o entro l’anno dalla cancellazione dal registro delle imprese o dalla morte. Nel caso muoia l’imprenditore già dichiarato fallito, il procedimento si svolgerà contro i suoi eredi (art. 12 L.F.). Osservazioni La riforma ha risolto i problemi interpretativi legati alla precedente formulazione, che parlava genericamente di «cessazione dell’esercizio dell’impresa». 3.3 • Imprenditore già fallito Problema molto dibattuto è quello riguardante il nuovo fallimento dell’imprenditore già fallito. CC Se l’imprenditore, mentre era ancora in corso la procedura fallimentare, ha esercitato una nuova attività imprenditoriale, egli non può nuovamente fallire in quanto il cd. nuovo fallimento non è altro che un amBisogna distinguere due pliamento del precedente. ipotesi CC Se, invece, egli ha intrapreso la nuova attività dopo che la precedente procedura fallimentare si era chiusa, allora si avrà un vero e proprio nuovo fallimento. 4 Il fallimento dell’impresa collettiva CC In caso di fallimento della società la procedura concorsuale non investe anche i singoli soci. Nelle società con soci a responsabilità limitata CC Il fallimento va dichiarato in nome della società, in persona degli amministratori che la rappresentano. CC Gli amministratori e i liquidatori sono sottoposti ad una serie di limitazioni di carattere personale. CC Il fallimento del socio non rileva per la società. CC La sentenza che dichiara il fallimento della società con soci a responsabilità illimitata produce anche il fallimento dei soci, pur se non persone fisiche, illimitatamente responsabili (art. 147, co. 1, L.F.). Nelle società con soci a responsabilità illimitata CC Per i singoli soci, si prescinde dall’esistenza dei consueti presupposti della dichiarazione di fallimento, che vanno accertati solo nei confronti della società: il socio, cioè, viene dichiarato fallito anche se non è imprenditore commerciale e se non è insolvente. CC Se dopo la dichiarazione di fallimento della società risulta l’esistenza di altri soci illimitatamente responsabili (cd. soci occulti), il Tribunale, su domanda del curatore, dei creditori o degli altri soci falliti, dichiara il fallimento dei medesimi (art. 147, co. 4, L.F.). 259 CC Recependo le conclusioni della Corte Costituzionale, il 3° comma dell’art. 147 L.F. prevede espressamente che il Tribunale, prima di provvedere all’estensione deve, in ogni caso, sentire il socio illimitatamente responsabile in camera di consiglio. Nelle società con soci a responsabilità illimitata CC Il 5° comma dell’art. 147 L.F., infine, stabilisce che «qualora dopo la dichiarazione di fallimento di un imprenditore individuale risulti che l’impresa è riferibile ad una società di cui il fallito è socio illimitatamente responsabile», è possibile proporre istanza di dichiarazione di fallimento della società occulta e degli altri soci illimitatamente responsabili, su istanza del curatore, dei creditori o del socio fallito. In sintesi Il fallimento è una procedura concorsuale rivolta, attraverso la liquidazione delle attività esistenti nel patrimonio del debitore, alla realizzazione coattiva e paritaria dei diritti dei creditori. Tale procedura è applicata quando l’imprenditore si trovi in stato di insolvenza, cioè quando non sia più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. La procedura fallimentare in particolare riguarda tutti i beni del debitore e tutti i creditori e si basa sul principio paritario per cui tutti i creditori debbono essere ugualmente soddisfatti, salve le cause legittime di prelazione. Caratteri della procedura fallimentare dunque sono: l’universalità e la concorsualità. Il D.Lgs. 5/2006, di riforma delle procedure concorsuali, ha eliminato la possibilità di avanzare richiesta da parte del giudice. Rimangono legittimati a presentare ricorso il debitore, uno o più creditori e il pubblico ministero. I presupposti del fallimento sono di due specie: — il presupposto soggettivo, dato dalla qualità di imprenditore commerciale non in possesso dei requisiti di non fallibilità (art. 1 L.F.); — il presupposto oggettivo, consistente nel suo stato di insolvenza. 260 Capitolo 50 la dichiarazione di fallimento 1 Iniziativa La dichiarazione di fallimento può essere promossa, ai sensi dell’art. 6 L.F.: — su ricorso di uno o più creditori; — su ricorso dello stesso debitore; — su richiesta del pubblico ministero. La riforma del 2006 ha soppresso la dichiarazione di fallimento su iniziativa d’ufficio del giudice. Tuttavia il giudice ha il dovere di segnalare al p.m. l’insolvenza eventualmente rilevata nel corso di un giudizio civile in cui l’imprenditore sia parte affinché il pubblico ministero possa richiederne il fallimento. 2 Sentenza dichiarativa di fallimento Il Tribunale, investito della questione, deve accertare la sua competenza, eventualmente la legittimazione del richiedente, quindi i presupposti della dichiarazione di fallimento. L’art. 15 L.F. dispone che il debitore deve obbligatoriamente essere sentito in camera di consiglio per garantirgli il diritto alla difesa. Questa è la fase della istruttoria prefallimentare, introdotta dalla riforma del 2006: se in essa risulta che l’ammontare dei debiti scaduti e non pagati è inferiore a 30.000 euro, il fallimento non può essere dichiarato. Il Tribunale, compiute tutte le indagini, può: — rigettare il ricorso con decreto motivato; — accogliere il ricorso e dichiarare l’imprenditore fallito con sentenza dichiarativa e provvisoriamente esecutiva. Competenza CC È competente il Tribunale del luogo ove l’imprenditore ha la sede principale dell’impresa •Sede principale è quella in cui è posto il centro degli affari ad essa inerenti. •Deve tenersi conto della sede effettiva e non di quella nominale. CC Si tratta di una competenza funzionale e perciò inderogabile. CC Dichiara il fallimento. CC Contiene la nomina dei principali organi della procedura (giudice delegato e curatore). Contenuto della sentenza CC Ordina al fallito di depositare, entro tre giorni, il bilancio e le scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché l’elenco dei creditori. CC Fissa la prima udienza di verifica, che deve avvenire entro 120 giorni dal deposito della sentenza, ovvero 180 giorni in caso di particolare complessità della procedura. CC Assegna ai creditori ed ai terzi il termine di 30 giorni prima dell’udienza di accertamento del passivo per presentare domande di insinuazione, restituzione o rivendica. 261 Osservazioni Alcuni autori considerano la sentenza come un provvedimento di cognizione, ponendo l’accento sull’accertamento compiuto dal Tribunale in ordine ai presupposti del fallimento. Altri sottolineano la natura costitutiva della sentenza. Altri ancora parlano di provvedimento cautelare o di provvedimento esecutivo, dando maggiore rilevanza agli effetti prodotti dalla sentenza. Dominante è la tesi che sostiene la natura composita della sentenza: essa contiene un accertamento che costituisce lo status di fallito producendo a carico di questi molteplici effetti (Ferrara). CC La sentenza è notificata al debitore. CC È comunicata per estratto al P.M., al curatore ed al richiedente il fallimento. Pubblicità CC È annotata presso l’Ufficio del Registro delle imprese ove l’imprenditore ha la sede legale e, se questa differisce da quella effettiva, anche presso quello corrispondente al luogo ove la procedura è stata aperta. CC Contro la sentenza che dichiara il fallimento possono proporre reclamo il debitore e qualunque interessato con ricorso da depositarsi nella cancelleria della Corte di appello nel termine perentorio di 30 giorni decorrenti, per il debitore, dalla data della notifica della sentenza e, per gli altri interessati, dall’iscrizione nel Registro delle imprese. CC Il reclamo non è più proponibile decorso un anno dalla pubblicazione della sentenza. Reclamo CC Va proposto con ricorso e non sospende gli effetti della sentenza impugnata (salvo art. 19 co. 1, L.F.). CC L’impugnazione viene decisa con sentenza, che può essere di revoca del fallimento o, nel caso opposto, di rigetto dell’appello. CC La sentenza che revoca il fallimento è soggetta alla stessa pubblicità della sentenza dichiarativa. CC Restano salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti dagli organi del fallimento. Revoca CC Le spese della procedura ed il compenso del curatore sono liquidati dal Tribunale con decreto reclamabile ai sensi dell’art. 26 L.F. su relazione del giudice delegato. Sospensione CC La riforma del 2006 ha previsto ex novo la possibilità, per il curatore o per la parte proponente il reclamo, di richiedere alla Corte la sospensione in tutto o in parte, o anche solo temporaneamente, della liquidazione dell’attivo eventualmente già iniziata. Il collegio può accogliere l’istanza quando ricorrono gravi motivi, sentite le parti (art. 19 L.F.). 3 Provvedimento che respinge l’istanza di fallimento Il Tribunale, quando ritiene insussistenti i presupposti della dichiarazione di fallimento, rigetta l’istanza con decreto motivato. Contro il decreto, il creditore ricorrente o il p.m. richiedente possono, entro 30 giorni dalla comunicazione, proporre reclamo alla Corte d’Appello. Se quest’ultima accoglie il ricorso, rimette d’ufficio gli atti al Tribunale che dovrà necessariamente dichiarare il fallimento (art. 22 L.F.). 262 4 Effetti della sentenza dichiarativa di fallimento •Che riguardano la — Effetti personali. posizione giuridica — Effetti patrimoniali. del fallito CC Effetti di natura privata •Che riguardano la posizione giuridica dei creditori. La sentenza dichiarativa di fallimento produce •Che riguardano la posizione giuridica dei terzi. •Che riguardano i rapporti giuridici preesistenti. CC Effetti di natura processuale. CC Effetti di natura penale. •La riforma ha stabilito che il fallito, o gli ammi- CC Sorgono automaticamente in forza alla sentenza dichiarativa di fallimento. nistratori o liquidatori della società fallita devono comunicare al curatore ogni cambiamento di residenza o domicilio (art. 49 L.F.). In caso di mancato adempimento è prevista una sanzione penale (art. 220 L.F.). •Il fallito persona fisica deve consegnare al curatore la propria corrispondenza, inclusa quella elettronica, riguardante i rapporti compresi nel fallimento (art. 48 L.F.). Effetti personali a carico del fallito CC La riforma ha abolito il registro dei falliti (peraltro mai istituito) attraverso l’abrogazione dell’art. 50 L.F., nonché ha soppresso la prevista incapacità per il fallito, nei 5 anni successivi al fallimento, di esercitare il diritto di voto (elettorato attivo). In coordinamento con tali interventi, è stato soppresso l’istituto della riabilitazione. •Perdita della capacità di esercitare alcune proCC Permangono tuttavia le altre incapacità che il codice civile e le leggi speciali collegano alla figura del fallito, tra cui fessioni (avvocato, titolare di farmacia, geometra), con cancellazione dai relativi albi professionali. •Perdita della capacità di assumere determinati uffici (tutore o curatore, giudice popolare, esattore delle imposte, amministratore o liquidatore di società per azioni). Osservazioni Per cercare di limitare tali residue incongruenze con lo spirito della riforma derivante da previsioni sparse in numerose e diverse leggi speciali, è intervenuto successivamente il decreto correttivo (D.Lgs. 169/2007), il quale ha specificato che tutte le incapacità personali riguardanti il fallito cessano con la chiusura del fallimento (art. 120 L.F.) ed ha eliminato ogni riferimento al fallimento nelle disposizioni riguardanti il casellario giudiziale (D.P.R. 313/2002) etc. 263 CC Il fallito viene spossessato dei suoi beni, e cioè privato del potere di amministrare e disporre del suo patrimonio. Effetti patrimoniali a carico del fallito CC Gli atti di disposizione del patrimonio compiuti dal fallito, dopo la dichiarazione di fallimento, sono inefficaci nei confronti dei terzi creditori (art. 44 L.F.). CC Sono compresi nel fallimento anche i beni che pervengono al fallito nel corso della procedura, dedotte le passività incontrate per l’acquisto e la conservazione dei beni medesimi. Restano in ogni caso esclusi dallo spossessamento: — i beni e i diritti strettamente personali; — gli assegni aventi carattere alimentare, gli stipendi, i salari e le pensioni nei limiti di quanto occorre per il mantenimento del fallito stesso e della sua famiglia; — i frutti derivanti dall’usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi; — le cose impignorabili. CC I creditori hanno diritto di partecipare alla distribuzione del ricavato della liquidazione del patrimonio del fallito. •I debiti pecuniari e non pecuniari del falEffetti nei confronti dei CC Tale partecipazione avviecreditori ne sulla base dell’importo del credito al momento della liquidazione lito si considerano scaduti, agli effetti del concorso, alla data della dichiarazione di fallimento. •La dichiarazione di fallimento sospende il corso degli interessi convenzionali o legali agli effetti del concorso, salvo che il credito sia assistito da ipoteca, pegno o privilegio speciale. •I crediti infruttiferi ab origine subiscono una decurtazione, al fine di evitare sperequazioni. Al fine della tutela della par condicio creditorum, ai singoli creditori restano precluse azioni esecutive individuali sui beni del fallito (art. 51 L.F.). Osservazioni Il decreto correttivo (D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169), confermando un principio già elaborato dalla giurisprudenza, ha precisato che anche i crediti per i quali non vige il divieto di azioni esecutive e cautelari sancito all’art. 51 L.F. sono assoggettati a «concorso formale», per cui, al fine di essere soddisfatti in sede concorsuale, devono previamente essere accertati, come tutti gli altri crediti, dal giudice delegato nella procedura di ammissione al passivo. Il diritto dei creditori di partecipare alla liquidazione in condizioni di uguaglianza è limitato dall’esistenza di cause di prelazione, quali l’ipoteca, il pegno o i privilegi, nonché da una possibile compensazione. 264 Effetti nei confronti dei terzi CC Poiché fanno parte dell’attivo fallimentare non solo i beni appartenenti al debitore al momento della dichiarazione di fallimento, ma anche, in alcune circostanze, quei beni che sono usciti dal suo patrimonio, è onere del curatore procedere alla ricostruzione della massa attiva. CC A tutela dei creditori che, da atti di dismissione di propri beni da parte del fallito, vedono ridotta la massa attiva su cui soddisfare le proprie pretese, il legislatore appronta due rimedi: la revocatoria fallimentare e la revocatoria ordinaria. CC Nozione: è il rimedio attraverso il quale i creditori possono far dichiarare inefficaci nei loro confronti gli atti di disposizione posti in essere dal debitore in frode dei loro diritti, ed idonei a recare pregiudizio alle loro ragioni. CC Legittimazione: la legittimazione ad agire spetta in via esclusiva al curatore. Azione revocatoria ordinaria CC Presupposti: è onere del curatore dare prova dell’esistenza dell’eventus damni, cioè del pregiudizio che l’atto compiuto dal debitore arreca alle aspettative creditorie; del consilium fraudis, cioè della consapevolezza nel debitore di ledere con l’atto di disposizione le ragioni creditorie, e della partecipatio fraudis da parte del terzo contraente, nell’ipotesi di atti a titolo oneroso. CC Differenze dalla disciplina del codice civile: legittimazione del curatore all’azione, invece del creditore; irrilevanza del momento in cui è sorto il credito rispetto a quello in cui è stato compiuto l’atto pregiudizievole, cioè se anteriore o successivo allo stesso; beneficio dell’azione per tutti i creditori e non solo per quelli che siano stati tali alla data del compimento dell’atto pregiudizievole. CC Nozione: è un’azione caratterizzata dall’esistenza di presunzioni, in ordine al ricorrere dei suoi presupposti. È preordinata alla salvaguardia della par condicio creditorum. L’istituto della revocatoria è stato in parte modificato dal D.L. 35/2005 (conv. in L. 80/2005), con cui sono stati dimezzati i termini del cd. periodo sospetto entro cui hanno rilevanza gli atti compiuti, ai fini dell’azione revocatoria. Azione revocatoria fallimentare CC Effetti: inefficacia degli atti compiuti in frode ai creditori; tale inopponibilità va a beneficio della massa e tutti i creditori se ne avvantaggiano in egual misura. CC Presupposti: il consilium fraudis non deve essere provato dal curatore, ma è presunto in re ipsa; anche l’eventus damni è presunto, perché insito nel depauperamento patrimoniale; quanto alla partecipatio fraudis essa consiste, nella revocatoria fallimentare, nella mera conoscenza da parte del terzo contraente dell’insolvenza del debitore (cd. scientia decoctionis). 265 •Atti a titolo oneroso, pagamenti di debiti CC Atti sottoposti alla revocatoria scaduti e garanzie che presentino anormalità tali da far sospettare intenzioni fraudolente, se compiuti nell’anno anteriore alla dichiarazione di fallimento. Il consilium fraudis si presume iuris tantum: pertanto il terzo acquirente può provare che l’insolvenza non esisteva o che egli non ne era a conoscenza. •Atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie che non presentino irregolarità. Sono revocati solo se il curatore dà la prova che l’altra parte conosceva lo stato di insolvenza e gli atti sono stati compiuti entro i 6 mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento. Azione revocatoria fallimentare •Atti a titolo gratuito e pagamenti di crediCC Atti privi di efficacia per presunzione assoluta di frode Rapporti fra coniugi Atti compiuti tra coniugi 266 CC Il coniuge di un imprenditore fallito difficilmente ignora lo stato di difficoltà finanziaria di questi. Partendo da tale presupposto il legislatore detta una disciplina alquanto rigida per ti non scaduti (artt. 64 e 65 L.F.). Sono considerati dalla legge fallimentare privi di effetto rispetto ai creditori, se compiuti dal fallito nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento e come tali non hanno bisogno di una pronuncia giudiziale di revoca (si parla di revoca ex lege). •Gli atti di disposizione conclusi fra il fallito e il coniuge. •Gli acquisti effettuati dal coniuge del fallito con terzi estranei. CC Tutti gli atti a titolo oneroso, compiuti tra coniugi nel tempo in cui il fallito esercitava un’impresa commerciale, anche oltre il biennio anteriore al fallimento, e a titolo gratuito compiuti più di due anni prima della dichiarazione di fallimento (sebbene sempre nel periodo di esercizio dell’attività commerciale) si presumono eseguiti a danno della massa dei creditori e sono revocati ex lege, salvo che il coniuge provi che non era a conoscenza dello stato di insolvenza del coniuge fallito (art. 69 L.F.). CC Contratti già eseguiti da una delle parti restano in vita: se, però, ad eseguirli è stata la controparte del fallito, questa, in quanto creditore, entrerà nel numero dei creditori concorrenti e dovrà accontentarsi della percentuale fallimentare. •Alcuni, e cioè quelli basati sull’intuitus per- Effetti sui contratti in corso di esecuzione (art. 72 L.F.) sonae, si sciolgono «ipso iure» per il fallimento di una delle parti; tali sono: l’associazione in partecipazione, in caso di fallimento dell’associante; il contratto di appalto, quando la persona dell’appaltatore (poi dichiarato fallito) costituisca un elemento determinante del contratto e salvo che il committente non consenta comunque la prosecuzione del rapporto; il contratto di borsa a termine; il conto corrente; il mandato in caso di fallimento del mandatario; la commissione; il rapporto sociale nella società di persone. CC Per i contratti non ancora eseguiti o non compiutamente eseguiti da entrambe le parti bisogna distinguere •Altri (quali l’assicurazione contro i danni ed i rapporti di lavoro subordinato) proseguono necessariamente con subentro automatico del curatore nella posizione del fallito. •Altri, invece, possono essere mantenuti in vita e viene attribuita al curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori, la facoltà di scelta tra subentro e scioglimento. Il rapporto rimane sospeso in attesa che gli organi fallimentari comunichino le loro intenzioni, salvo che, nei contratti ad effetti reali, sia già avvenuto il trasferimento del diritto. Tale ultimo inciso è stato aggiunto dal D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169; con tale disposizione il legislatore ha voluto specificare che il contratto traslativo si considera ineseguito sino a quando non si è realizzato l’effetto reale. Osservazioni Il decreto correttivo alla riforma (D.Lgs. 169/2007) è intervenuto nella disciplina dei contratti corso specificando che: — il contratto traslativo si considera ineseguito sino a quando non si è realizzato l’effetto reale: di conseguenza, se il bene che è oggetto, ad esempio, di compravendita è già passato in proprietà del compratore, il contratto non può considerarsi pendente, bensì già interamente eseguito da una parte, per cui non può applicarsi ad esso la regola generale di cui all’art. 72 L.F.; — in caso di scioglimento del contratto, non è comunque dovuto al contraente in bonis il risarcimento del danno per il mancato adempimento, per cui egli avrà diritto ad insinuarsi al passivo solo nei limiti del valore della prestazione mancata dedotta nel contratto sciolto. 267 CC Il legislatore della riforma, come abbiamo visto, ha previsto all’art. 72 L.F. una regola generale applicabile a tutti i contratti pendenti al momento della dichiarazione di fallimento che non siano diversamente disciplinati da specifiche norme della legge fallimentare. Così facendo, ha soppresso la regolamentazione prima prevista per il contratto di vendita. Di conseguenza, per i fallimenti che riguardino il compratore o il venditore si applica ora la regola generale che prevede la sospensione del contratto fino alla decisione, effettuata dal curatore con l’autorizzazione del comitato dei creditori, di sciogliere o di subentrare nel contratto in corso. Il contraente in bonis potrà mettere in mora il curatore chiedendo al giudice delegato di fissare un termine, non superiore a sessanta giorni, decorso il quale il contratto si intende comunque sciolto. Fa eccezione a questa regola il caso in cui, in ipotesi di venditore fallito, il bene sia già passato in proprietà del compratore: il contratto non si scioglie e prosegue automaticamente con la dichiarazione del fallimento (art. 72, 1° comma, L.F.). Compravendita CC Il D.Lgs. 20 giugno 2005, n. 122, che tutela gli acquirenti di immobili in costruzione, ha introdotto un nuovo articolo nella legge fallimentare (art. 72bis L.F.), poi integrato dalla riforma del 2006 e dal suo correttivo, in base al quale per i contratti relativi ad immobili da costruire, in caso di fallimento del venditore, è previsto che •L’esecuzione del contratto preliminare rimane sospesa fino a quando il curatore dichiari di subentrare nel contratto o di sciogliersi da esso secondo la regola generale. •Il contratto si intende sciolto se, prima che il curatore comunichi la scelta tra esecuzione o scioglimento, l’acquirente abbia escusso la fideiussione a garanzia della restituzione di quanto versato al costruttore, dandone comunicazione al curatore. In ogni caso, la fideiussione non può essere escussa dopo che il curatore abbia comunicato di voler dare esecuzione al contratto. Differenze La formulazione dell’art. 72bis L.F. anteriore all’intervento del decreto correttivo prevedeva l’applicazione della anzidetta disciplina a qualsiasi situazione di crisi del costruttore, la quale ricorreva non solo in caso di fallimento del costruttore ma altresì qualora egli fosse sottoposto ad esecuzione immobiliare o ad altra procedura concorsuale (compresa l’amministrazione straordinaria). Il decreto correttivo ha invece eliminato tale riferimento, in quanto ritenuto estraneo alla materia dei rapporti pendenti nel fallimento. Effetti di natura processuale CC Perdita per il fallito della legittimazione processuale, con contestuale trasferimento al curatore dei poteri inerenti alla tutela giudiziale del patrimonio del fallito, ad eccezione •Delle azioni relative ai beni e ai diritti personali, nonché alle cose inespropriabili. •Delle azioni correlate alla dichiarazione di fallimento. CC Automatica interruzione dei processi in corso (art. 43, ult. comma, L.F.). 268 Capitolo 51 gli organi preposti al fallimento 1 Il Tribunale fallimentare Nozione: è il Tribunale che dichiara il fallimento, l’organo in concreto investito dell’intera procedura concorsuale. È altresì giudice naturale di tutte le cause che derivano dal fallimento (vis attractiva del Tribunale fallimentare). La riforma del 2006 ha, invece, previsto la reclamabilità dei decreti del Tribunale salvo che non sia diversamente disposto (art. 26 L.F.). CC Nomina ed eventualmente revoca o sostituisce il giudice delegato e il curatore, quando non è prevista la competenza del giudice delegato. CC Decide sui reclami contro i provvedimenti del giudice delegato. CC Chiede chiarimenti ed informazioni al curatore, al fallito ed al comitato dei creditori. Funzioni CC Provvede sulle controversie relative alla procedura che non siano di competenza del giudice delegato. CC Risolve le disparità di vedute tra gli organi fallimentari. 2 Il giudice delegato Nozione: il giudice delegato esercita funzioni di vigilanza e controllo sulla regolarità della procedura. I provvedimenti del giudice delegato sono adottati con decreto, avverso il quale è ammesso reclamo al Tribunale (art. 26 L.F.). CC Riferisce al Tribunale circa ogni affare per il quale è richiesto un provvedimento del collegio. CC Emette o provoca l’emissione di provvedimenti urgenti per la conservazione del patrimonio del fallito. CC Convoca il curatore e il comitato dei creditori quando è previsto dalla legge o quando lo ritiene opportuno. Funzioni (art. 25 L.F.) CC Provvede sui reclami presentati contro gli atti compiuti dal curatore e dal comitato dei creditori. CC Autorizza il curatore a stare in giudizio. CC Autorizza l’esercizio provvisorio dell’impresa, qualora non sia stato disposto con la sentenza di fallimento. CC Autorizza l’esecuzione degli atti conformi al programma di liquidazione (art. 104ter L.F.). CC Ordina il riparto finale. 269 Osservazioni Si sottolinea che con l’intervento del decreto correttivo il giudice delegato è stato spogliato del potere di autorizzare il programma di liquidazione, precedentemente conferitogli dalla riforma del 2006: il D.Lgs. 169/2007 (in vigore per i fallimenti iniziati dopo il 1° gennaio 2008) ha infatti attribuito tale potere al comitato dei creditori, prevedendo tuttavia che il giudice delegato debba autorizzare gli atti di vendita previa verifica della correttezza di essi rispetto al programma. 3 Il curatore Nozione: è l’organo preposto alla procedura fallimentare il cui compito principale consiste nell’amministrazione dei beni del fallito; esso svolge i propri compiti sotto la vigilanza del giudice delegato e del comitato dei creditori. Per quanto attiene all’esercizio delle sue funzioni è pubblico ufficiale (art. 30 L.F.). Contro gli atti del curatore è ammesso reclamo presso il giudice delegato. In ogni tempo, peraltro, ed anche d’ufficio, il Tribunale può revocare l’incarico. CC Appone i sigilli e redige l’inventario. CC Redige la prima relazione informativa sulle cause del fallimento e, periodicamente, altre relazioni informative. CC Redige il bilancio dell’ultimo esercizio del fallito. CC Presenzia all’udienza di discussione dello stato passivo. CC Esamina le domande di ammissione al passivo. CC Presenta domanda di revocazione avverso il provvedimento di ammissione al passivo di un credito. Funzioni CC Presenta istanza al Tribunale di non farsi luogo al procedimento di accertamento dello stato passivo per insufficiente realizzo dell’attivo. Tale istanza deve essere corredata dal parere del comitato dei creditori (art. 102 L.F.). CC Predispone un programma di liquidazione da sottoporre al comitato dei creditori per l’approvazione (art. 104ter L.F.). CC Presenta ogni 4 mesi un prospetto delle somme disponibili. CC Presenta il rendiconto particolareggiato della sua gestione. CC Promuove la chiusura del fallimento quando si verifichi una delle cause previste dall’art. 118 L.F. 4 Il comitato dei creditori Nozione: è organo collegiale, composto da tre o cinque creditori, nominato dal giudice delegato. La riforma del 2006 ha attribuito una importanza fondamentale al comitato dei creditori nello svolgimento della procedura, con poteri di vigilanza sull’operato del curatore e di autorizzazione degli atti di straordinaria amministrazione che quest’ultimo deve compiere. Deve, inoltre, esprimere pareri nei casi previsti dalla legge o su richiesta del tribunale o del giudice delegato. Secondo quanto introdotto dal decreto correttivo, il comitato dei creditori approva il programma di liquidazione predisposto dal curatore e può proporre a quest’ultimo eventuali modificazioni allo stesso. 270 CC Funzioni gestorie: autorizza gli atti di straordinaria amministrazione del curatore, autorizza l’azione di responsabilità contro il curatore revocato, decide di interrompere l’esercizio provvisorio dell’impresa se ne ravvisa la necessità, approva il programma di liquidazione presentato dal curatore e vi apporta le modifiche necessarie, autorizza la nomina dei delegati e dei coadiutori del curatore. Funzioni CC Funzione consultiva: deve essere ascoltato in tutti i casi previsti dalla legge e ogni qual volta il Tribunale o il giudice delegato lo ritengano opportuno. I pareri non sono di regola vincolanti, salvo l’ipotesi dell’autorizzazione all’esercizio provvisorio dell’impresa. CC Funzione di controllo: può sempre ispezionare le scritture contabili e i documenti del fallimento e ha diritto di chiedere informazioni sulla procedura al curatore e al fallito. Responsabilità CC Il D.Lgs. 169/2007 ha eliminato il richiamo all’art. 2407 c.c. ai soli commi 1° e 3°, esonerando così il comitato dei creditori dalla cd. culpa in vigilando, consistente nella responsabilità del comitato, in solido con il curatore, per i fatti e le omissioni di questo, quando il danno fosse casualmente collegabile all’omessa o negligente vigilanza del comitato stesso. In forza di tale rinvio, i membri del comitato: •Devono adempiere i loro incarichi con la professionalità e la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico. •Sono responsabili della verità delle loro attestazioni e sono tenuti al segreto sui fatti e documenti di cui hanno conoscenza in ragione del loro ufficio. In sintesi Con la dichiarazione di fallimento si apre la procedura concorsuale a carico dei beni del fallito, destinata a svolgersi attraverso una complessa serie di operazioni demandate a quattro organi, ciascuno dei quali è investito di speciali competenze e di particolari funzioni: — — — — il tribunale fallimentare; il giudice delegato; il curatore; il comitato dei creditori. 271 - Note: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Capitolo 52 la procedura fallimentare 1 Generalità La complessa procedura fallimentare, dopo l’intervenuta sentenza dichiarativa, si snoda lungo quattro fasi fondamentali: — la conservazione e l’amministrazione del patrimonio del fallito; — l’accertamento del passivo; — la liquidazione dell’attivo; — il riparto dell’attivo. 2 La conservazione e l’amministrazione del patrimonio del fallito L’atto iniziale che caratterizza tale fase è l’apposizione dei sigilli sui beni del fallito, ad opera del curatore (art. 84 L.F.). Per quei beni non sottoponibili all’apposizione dei sigilli (art. 86 L.F.) è disposto che vengano consegnati al curatore. All’apposizione dei sigilli segue, nel più breve tempo possibile, la loro rimozione e la redazione dell’inventario, ad opera del curatore. Quest’ultimo prende in consegna i beni e, da questo momento, dovrà provvedere alla loro amministrazione. In particolare, gli atti di ordinaria amministrazione sono compiuti dal curatore liberamente, mentre quelli di straordinaria amministrazione richiedono la previa autorizzazione del comitato dei creditori. Ai sensi dell’art. 104 L.F. è consentita la continuazione dell’impresa del fallito CC Al momento della dichiarazione di fallimento, quando dall’improvvisa interruzione possa derivare un danno grave: nel qual caso il Tribunale può autorizzare la continuazione temporanea dell’esercizio dell’impresa del fallito, purché non arrechi pregiudizio ai creditori. CC Successivamente, quando il curatore ed il comitato dei creditori ritengano opportuno continuare (se vi era continuazione temporanea disposta dal Tribunale) o riprendere in tutto o in parte l’esercizio dell’impresa. In tal caso il giudice delegato autorizza l’esercizio, assunto il parere favorevole del comitato. La continuazione può riguardare anche solo specifici rami dell’azienda. Essa ha carattere provvisorio e può sempre ordinarsene la cessazione. L’esercizio provvisorio dell’impresa è affidato al curatore, che può anche avvalersi dell’opera del fallito. 3 L’accertamento del passivo Attraverso tale fase si individuano i creditori ammessi al concorso sulla massa attiva e si verifica se alcuni di questi vantino titoli privilegiati rispetto ad altri creditori. Essa ha inizio con le domande di ammissione al passivo che i creditori debbono presentare almeno 30 giorni prima dell’udienza fissata per l’esame dello stato passivo. 273 Sulla base delle domande, il curatore predispone il progetto di stato passivo, indicando: — il nome dei creditori ammessi definitivamente, l’ammontare del loro credito, le eventuali garanzie ed i beni su cui esse gravano, gli eventuali diritti di prelazione; — i creditori ammessi con riserva, secondo quanto diremo di seguito; — i creditori non ammessi in tutto o in parte. Il progetto di stato passivo è depositato in cancelleria dal curatore almeno 15 giorni prima di quello previsto per l’adunanza per l’esame del passivo, affinché i creditori, i terzi ed il fallito possano prenderne visione e presentare osservazioni scritte e i documenti integrativi fino all’udienza. Differenze Il decreto correttivo (D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169), in vigore dal 1° gennaio 2008, ha eliminato il precedente termine di 5 giorni prima dell’udienza previsto dalla riforma del 2006 per la presentazione delle osservazioni scritte. In questo modo, i creditori possono replicare alle eccezioni del curatore anche direttamente in udienza, nonché depositare i documenti integrativi resi necessari da tali contestazioni. Segue l’udienza di verifica, in cui il giudice delegato decide su ciascuna domanda con decreto, accogliendola, respingendola o dichiarandola inammissibile. Secondo le precisazioni inserite in proposito dal decreto correttivo, il decreto con cui il giudice delegato accoglie o rigetta il credito deve essere sempre succintamente motivato (e non solo in caso di contestazione del curatore o dei creditori, come previsto originariamente dalla riforma del 2006). Avvenuta la verifica, il giudice delegato forma lo stato passivo e con decreto lo dichiara esecutivo (art. 96 L.F.). Il curatore comunica immediatamente ai creditori l’avvenuto deposito in cancelleria dello stato passivo, affinché possa essere esaminato da tutti coloro che hanno presentato la domanda, informandoli del diritto di presentare opposizione. Infatti, è possibile opporsi alle decisioni del giudice delegato attraverso tre forme di impugnazione dello stato passivo: l’opposizione allo stato passivo stesso; l’impugnazione dei crediti altrui; la revocazione. Sono legittimati all’opposizione CC I creditori e i terzi titolari di diritti sui beni del fallito non ammessi (o ammessi con riserva) o per i quali è stata esclusa una causa legittima di prelazione, per essere ammessi al passivo o per vedersi riconoscere un diritto di prelazione che è stato escluso dal giudice delegato. CC I creditori ammessi, per contestare i crediti ammessi senza il preteso diritto di prelazione. Con l’impugnazione, invece, il curatore, il creditore o il terzo (titolare di diritti sui beni del fallito) possono contestare che la domanda di un creditore o di altro concorrente sia stata accolta. Contro l’ammissione definitiva (in seguito, cioè, a decreto non opposto o a sentenza definitiva) è possibile il solo rimedio della revocazione, che va proposto con ricorso al giudice delegato, qualora, prima della chiusura del fallimento, si scopra che l’ammissione di un credito o di una garanzia è stata determinata da falsità, dolo o errore essenziale di fatto ovvero si rinvengano documenti decisivi prima ignorati. Tutte le impugnazioni dello stato passivo si propongono con ricorso da depositarsi entro 30 giorni dalla comunicazione effettuata dal curatore ex art. 97 L.F. (in caso di revocazione il termine decorre dalla scoperta del fatto o del documento impugnato). In luogo del precedente giudizio di cognizione che si chiudeva con sentenza, la nuova procedura prevista dalla riforma (e ritoccata dal decreto correttivo) si svolge con il rito camerale avanti il Tribunale e si chiude con decreto ricorribile in Cassazione. I creditori che non abbiano proposto domanda nei termini possono presentare domanda tardiva, partecipando però alla ripartizione solo dell’eventuale residuo, dopo il riparto fra i creditori intervenuti tempestivamente, salvo che sussistano cause di prelazione. 274 Il decreto correttivo alla riforma ha previsto che il giudice delegato debba fissare ogni quattro mesi, o anche prima se sussistono motivi d’urgenza, un’udienza ad hoc per l’esame delle domande tardive. 4 La liquidazione dell’attivo Con la liquidazione dell’attivo i beni del fallito vengono tramutati in denaro, ai fini del soddisfacimento dei creditori. La riforma ha semplificato tale fase, stabilendo che la liquidazione avvenga non più con operazioni diversificate ma all’interno di un programma di liquidazione, predisposto dal curatore ed approvato dal comitato dei creditori, che deve essere formato entro 60 giorni dalla redazione dell’inventario. Al giudice delegato spetta, invece, il compito di autorizzare i singoli atti di esso, previa una mera verifica formale della loro conformità al piano di liquidazione. Differenze La versione originaria della riforma del 2006 prevedeva che il piano dovesse essere approvato dal giudice delegato, previo parere vincolante del comitato dei creditori. Sulla base di tale preventiva autorizzazione svolta dal giudice delegato, la riforma aveva esplicitamente eliminato le autorizzazioni ai singoli atti di vendita contenuti nel piano, in quanto essi venivano in questo modo già autorizzati dal giudice «alla fonte». CC Per le vendite di beni mobili, il curatore deve provvedervi secondo le modalità indicate nel piano di liquidazione. La liquidazione avviene attraverso vendite giudiziarie CC Per i beni immobili, l’art. 107 L.F. prevede che le vendite debbano avvenire secondo procedure competitive, anche avvalendosi di soggetti specializzati, sulla base di stime effettuate da operatori esperti e con forme adeguate di pubblicità. È stata perciò introdotta dalla riforma la previsione della modalità delle offerte private, se ritenute più vantaggiose; il curatore non è più vincolato ai rigidi schemi della vendita all’incanto, come era stabilito nella disciplina ante riforma, ma può decidere la modalità di vendita più conveniente. CC Il decreto correttivo ha tuttavia concesso al curatore di prevedere nel programma di liquidazione che le vendite di beni immobili, mobili e mobili registrati siano effettuate dal giudice delegato (anziché essere affidate al curatore stesso) secondo le disposizioni del codice di procedura civile, vale a dire con incanto o senza incanto. CC Per la realizzazione dei crediti, il curatore dovrà ottenere l’adempimento spontaneo, ricorrendo se necessario, e previa autorizzazione del giudice delegato, alle vie giudiziarie. La riforma ha previsto la possibilità di cessione di tutti i crediti, di qualunque natura, compresi quelli fiscali e futuri e pur se contestati; la vendita è rimessa al curatore. 5 Il riparto dell’attivo Successivamente alla vendita dei beni del fallito si provvede ad attribuire il ricavato ai singoli creditori. Le somme disponibili devono essere ripartite secondo il seguente ordine preferenziale (art. 111 L.F.): — hanno la precedenza i creditori aventi diritto alla prededuzione (cd. crediti di massa prededucibili). 275 La codificazione anteriore alla riforma del 2006 offriva una elencazione più dettagliata di tali crediti, che può ora ritenersi valida a titolo esemplificativo. L’art. 111, n. 1, L.F., vecchio testo, infatti, stabiliva il pagamento in prededuzione di tutte le spese (comprese quelle anticipate dall’erario), dei debiti assunti per far fronte alla procedura, compreso il compenso per il curatore (cd. spese fallimentari stricto sensu) e per la continuazione dell’esercizio dell’impresa, se autorizzato (cd. spese inerenti all’amministrazione); — vanno poi soddisfatti i creditori privilegiati, secondo l’ordine previsto dalla legge; — infine si provvede a soddisfare i creditori chirografari in misura proporzionale all’ammontare del credito di ciascuno. La ripartizione avviene normalmente a gradi, mediante ripartizioni parziali; il giudice approva con decreto il piano di riparto e lo rende esecutivo. Prima del riparto finale il curatore presenta al giudice delegato il conto della gestione per la sua approvazione e per la liquidazione del compenso al curatore. 6 Cessazione della procedura fallimentare La cessazione della procedura fallimentare può aversi per: — chiusura del fallimento; — concordato fallimentare. 6.1 • Chiusura del fallimento CC Ripartizione finale dell’attivo senza soddisfacimento integrale dei creditori. Cause CC Impossibilità di ripartizioni per mancanza dell’attivo. CC Mancanza di domande di ammissione al passivo nel termine prescritto. CC Estinzione di tutte le passività. CC È dichiarata dal Tribunale con decreto. Forma Effetti CC Sono prescritte le stesse forme di pubblicità previste per la sentenza dichiarativa. CC Con la chiusura cessano gli effetti del fallimento sul patrimonio del fallito e le conseguenti incapacità personali e decadono gli organi preposti al fallimento. CC I creditori riacquistano il libero esercizio delle azioni verso il debitore per la parte non soddisfatta dei loro crediti, per capitali e interessi, salvi gli effetti dell’esdebitazione. CC È possibile quando la procedura è stata chiusa per ripartizione finale dell’attivo senza soddisfacimento integrale dei creditori o per mancanza di attivo, o nel caso di annullamento o risoluzione del concordato fallimentare. Riapertura CC Non devono essere ancora trascorsi 5 anni dal decreto di chiusura. CC Nel patrimonio del fallito devono esistere attività tali da rendere utile il provvedimento, oppure il fallito deve offrire garanzie di pagare almeno il 10% ai creditori vecchi e nuovi. CC Deve esservi espressa domanda del debitore stesso o di uno dei creditori. 276 6.2 • Il concordato fallimentare 6.2.1 • Nozione È un accordo concluso dal fallito con i creditori chirografari, stipulato al fine di far cessare la procedura fallimentare, senza ricorrere alla liquidazione dell’attivo, sempre nel rispetto dell’uguaglianza di trattamento dei creditori, per il tramite e sotto la sorveglianza dell’attività giudiziaria. La riforma fallimentare ed il successivo decreto correttivo alla stessa hanno modificato l’istituto, semplificandone la disciplina. 6.2.2 • Procedura CC Può essere presentata con ricorso al giudice delegato da uno o più creditori o da un terzo, anche prima del decreto che rende esecutivo lo stato passivo, purché il debitore abbia tenuto la contabilità e da essa il curatore possa formare un elenco dei creditori, oppure dal fallito, solo dopo un anno dalla dichiarazione di fallimento ed entro 2 anni dal decreto che rende esecutivo lo stato passivo. Proposta di concordato CC Nella nuova disciplina non è più considerato requisito necessario della proposta il pagamento integrale dei creditori muniti di diritto di prelazione: è possibile prevedere nel piano la loro soddisfazione anche solo parziale, purché in misura non inferiore a quella realizzabile sul ricavato in caso di liquidazione, considerato il valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la caua di prelazione, indicato nella relazione redatta da un professionista designato dal Tribunale. CC Deve essere esaminata preliminarmente in merito alla sua mera ritualità dal giudice delegato, il quale chiede il parere del curatore con specifico riferimento ai presumibili risultati della liquidazione ed alle garanzie offerte. Il giudice, acquisito il parere (nel merito) favorevole del comitato dei creditori, ordina che venga comunicata ai creditori. A questo punto la proposta deve essere sottoposta al voto dei creditori. L’art. 128 L.F. prevede che la proposta sia approvata quando ottiene il voto favorevole dei creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Se sono previste diverse classi di creditori, è necessario che tale maggioranza sia raggiunta anche nel maggior numero di classi: è questa la principale modifica apportata dal decreto correttivo. Osservazioni Con la L. 69/2009, il legislatore ha modificato gli artt. 125 e 128 L.F., definendo l’iter procedurale in caso di presentazione di più proposte o di sopravvenienza di una nuova proposta di concordato. È il comitato dei creditori che sceglie la proposta da sottoporre all’approvazione dei creditori e, qualora il curatore lo ritenga conveniente, può suggerire al giudice delegato di comunicare ai creditori la proposta, o le altre proposte, non scelte dal comitato. Qualora più proposte siano poste al vaglio dei creditori ammessi al voto e ne ricevano voto favorevole, quella che riceve un maggior numero di consensi si considera approvata. Qualora, invece, le proposte raggiungano una perfetta parità è previsto che la proposta approvata sia quella presentata per prima. 277 Decorso il termine stabilito per le votazioni CC Il curatore presenta al giudice delegato una relazione sul loro esito e, se i creditori hanno approvato la proposta, il giudice delegato dispone che ne sia data immediata comunicazione al proponente, al fallito e ai creditori dissenzienti. Nella comunicazione fissa un termine per la proposizione di eventuali opposizioni e per il deposito della relazione conclusiva del comitato dei creditori (e non del curatore, come prevedeva il testo originario della riforma, modificato dal decreto correttivo): se il comitato non vi provvede nel termine, la relazione deve essere redatta dal curatore e depositata. Se non sono proposte CC Il Tribunale si limita a verificare la regolarità della procedura e l’esito della votazione e omologa il concordato con decreto motivato non opposizioni nel termine soggetto a gravame. fissato Se sono state proposte CC Il Tribunale assume i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti d’ufopposizioni da parte dei ficio, anche delegando uno dei componenti del collegio. creditori Se un creditore appartenente ad una classe abbia contestato la convenienza della proposta CC Il Tribunale può procedere all’approvazione del concordato, qualora ritenga, previa valutazione, che il creditore appartenente alla classe dissenziente possa essere soddisfatto nel concordato in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili in sede fallimentare. Il Tribunale provvede ad omologare o meno il concordato con decreto motivato, pubblicato a norma dell’art. 17 L.F. In entrambi casi CC Il decreto che omologa il concordato impartisce le disposizioni esecutive volte ad attuare gli effetti della decisione. Esso è reclamabile con ricorso alla Corte d’appello; all’udienza fissata, il collegio provvede con decreto motivato, impugnabile in Cassazione entro 30 giorni. •Vincola il fallito (e il terzo garante o Effetti del concordato CC Scaduti i termini per opporsi all’omologazione, o quando si esauriscono le impugnazioni (art. 129 L.F.), la proposta di concordato acquista piena efficacia e produce immediatamente due effetti assuntore) all’adempimento degli obblighi assunti. •Rende obbligatorio il concordato per tutti i creditori anteriori all’apertura del fallimento, compresi quelli che non abbiano presentato domanda di ammissione al passivo (anche per mancata conoscenza del fallimento), salvo patto contrario. CC Quando il decreto di omologazione diventa definitivo, il Tribunale dichiara chiuso il fallimento. CC Risolto per inadempimento del fallito. Il concordato può essere CC Annullato per dolosa esagerazione del passivo o dissimulazione altresì dell’attivo. 278 7 L’esdebitazione del fallito 7.1 • Nozione e condizioni di ammissione La riforma ha introdotto ex novo nella legge fallimentare l’istituto dell’esdebitazione del fallito. Questa consiste nella liberazione del fallito, una volta chiusa la procedura senza l’integrale pagamento di tutti i creditori, dai debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti per intero, a condizione che egli sia considerato «meritevole». Può beneficiare dell’esdebitazione solo il fallito persona fisica, essendo pertanto escluse dall’istituto le società dichiarate fallite (art. 142 L.F.). Presupposto oggettivo negativo di ammissione all’istituto è che non siano stati soddisfatti, neppure in parte, i creditori concorsuali. CC Abbia cooperato con gli organi della procedura, fornendo tutte le informazioni e la documentazione utile all’accertamento del passivo e adoperandosi per il proficuo svolgimento delle operazioni. CC Non abbia ritardato o contribuito a ritardare lo svolgimento della procedura. CC Non abbia violato le disposizioni di cui all’art. 48 L.F., riguardante l’obbligo di consegna al curatore della corrispondenza inerente i rapporti relativi al fallimento. Il fallito può richiedere l’esdebitazione solamen- CC Non abbia beneficiato di altra esdebitazione nei 10 anni precedenti la richiesta. te se in possesso dei seguenti requisiti soggetti- CC Non si sia reso autore di una delle seguenti attività fraudolente: distrazione dell’attivo; esposizione di passività insussistenti; causaziovi positivi ne o aggravamento del dissesto, che abbia reso gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari; ricorso abusivo al credito. CC Non sia stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per il reato di bancarotta fraudolenta o per delitti contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio, e altri delitti compiuti in connessione con l’esercizio dell’attività d’impresa, salvo che per tali reati sia intervenuta la riabilitazione. 7.2 • Il procedimento Il beneficio dell’esdebitazione può essere concesso dal Tribunale, su ricorso presentato dal debitore, in due momenti: — nel decreto con cui è dichiarata la chiusura del fallimento; — oppure successivamente, purché entro un anno dalla chiusura. Il Tribunale decide con decreto, dopo aver verificato la sussistenza delle condizioni richieste dall’art. 142 L.F. e tenuto conto dei comportamenti collaborativi del fallito. Devono essere previamente assunti i pareri del curatore e del comitato dei creditori. Con il decreto di esdebitazione, il Tribunale dichiara inesigibili nei confronti del fallito i debiti concorsuali non soddisfatti integralmente. Contro il decreto di accoglimento o rigetto del ricorso si può proporre reclamo ex art. 26 L.F. 279 7.3 • Effetti dell’esdebitazione CC I creditori che hanno partecipato al fallimento (concorsuali) perdono ogni diritto di agire individualmente nei confronti del fallito per la parIl decreto del Tribunale te di credito rimasta insoddisfatta. che accoglie la richiesta di esdebitazione produce CC I creditori del fallito che non hanno partecipato allo stesso, non aveni seguenti effetti nei condo presentato domanda di insinuazione, potranno agire individualfronti dei creditori mente nei confronti del fallito per la sola parte attribuita nel concorso ai creditori di pari grado. CC Gli obblighi di mantenimento e alimentari ed, in generale, le obbligaAnche qualora il fallito sia zioni derivanti da rapporti estranei all’esercizio dell’impresa. stato ammesso all’esdeCC I debiti per il risarcimento dei danni derivanti da fatto illecito extraconbitazione, sono esclusi trattuale. integralmente dal benefiC C Le sanzioni penali ed amministrative di carattere pecuniario che non cio siano accessorie a debiti estinti. In sintesi La complessità della procedura fallimentare esige che la stessa si svolga attraverso fasi successive ben determinate, coordinate tutte insieme al raggiungimento del medesimo fine. Tali fasi in ordine progressivo sono le seguenti: — — — — conservazione del patrimonio; accertamento del passivo; liquidazione dell’attivo; cessazione della procedura. Le attività caratteristiche della conservazione del patrimonio sono: — apposizione dei sigilli; — redazione dell’inventario; — eventualmente, autorizzazione all’esercizio provvisorio dell’impresa. L’accertamento del passivo comprende: — — — — — avviso ai creditori per la verifica; presentazione delle domande di ammissione al passivo; esame delle domande e deposito del progetto di stato passivo; verifica dei crediti in apposita udienza; impugnazioni dello stato passivo di eventuali creditori non ammessi o contro creditori concorrenti; — domande tardive di nuovi creditori. La liquidazione dell’attivo, invece, prevede: — — — — — formazione del programma di liquidazione; vendita dei beni del fallito secondo procedure competitive; pagamento delle spese e dei debiti contratti per l’amministrazione del fallimento; pagamento dei creditori privilegiati; pagamento dei creditori chirografari. Infine, la cessazione della procedura si ha con: — chiusura del fallimento; — concordato fallimentare. 280 Capitolo 53 il concordato preventivo 1 Nozione Il concordato preventivo è un mezzo che la legge accorda al debitore per evitare la gravosa e dannosa procedura fallimentare. Ad esso, infatti, si può ricorrere solo prima della dichiarazione di fallimento (da qui il nome) ed evita la paralisi che il fallimento determina nell’impresa del debitore. Il concordato preventivo è un accordo giudiziale fra debitore e creditori circa le modalità con le quali dovranno essere estinte tutte le obbligazioni. 2 Presupposti per l’ammissione Le condizioni per essere ammessi al concordato preventivo sono state radicalmente modificate dal D.L. 35/2005 (cd. «decreto competitività»), convertito in L. 80/2005. Ulteriori e importanti modifiche a tale disciplina sono state poi introdotte dal decreto correttivo alla riforma (D.Lgs. 169/2007). Presupposti soggettivi sono che l’istante CC Sia imprenditore commerciale (non avente i requisiti di non fallibilità previsti dall’art. 1 L.F.). CC Si trovi in stato di crisi o di insolvenza. •La ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma. Presupposti oggettivi CC L’imprenditore deve proporre ai creditori un piano di risanamento della propria esposizione debitoria, che preveda alternativamente •L’attribuzione delle attività delle imprese interessate dalla proposta di concordato ad un assuntore. •La suddivisione dei creditori in classi, secondo posizione giuridica ed interessi economici omogenei. •Trattamenti differenziati tra creditori appartenenti a classi diverse. Il decreto correttivo alla riforma ha chiarito che la proposta di concordato può prevedere la soddisfazione anche non integrale (bensì in percentuale) dei creditori privilegiati (alla stregua quindi di quelli chirografari), a condizione però che il piano ne preveda la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di vendita del bene su cui cade la causa di prelazione, avuto riguardo al suo valore di mercato indicato in un’apposita relazione redatta da un professionista revisore dei conti. 281 3 Organi CC Ammette il debitore alla procedura. CC Emette eventualmente la sentenza dichiarativa di fallimento. Tribunale fallimentare CC Provvede al giudizio di omologazione. CC Decide sui reclami avverso i provvedimenti del giudice delegato. CC Emette provvedimenti relativi al commissario giudiziale. CC Dirige il procedimento. CC Risolve le eventuali controversie. Giudice delegato CC Presenzia all’adunanza dei creditori e ne dirige lo svolgimento. CC Autorizza le attività eccedenti l’ordinaria amministrazione. CC Ha funzione di giudice istruttore nel giudizio di omologazione. CC Promuove l’eventuale dichiarazione di fallimento. CC Verifica l’elenco dei creditori e dei debitori presentato dall’imprenditore. CC Vigila sull’amministrazione dei beni del debitore. CC Redige la relazione sulle cause del dissesto. Commissario giudiziale CC Convoca i creditori e provvede ai vari avvisi agli stessi. CC Valuta le garanzie offerte. CC Esprime parere motivato sull’omologazione. CC Sorveglia sull’adempimento del concordato dopo la sua omologazione. Osservazioni È tuttora discusso, in dottrina, se anche l’assemblea dei creditori possa ricomprendersi tra gli organi della procedura. In ogni caso l’assemblea vota sulla proposta di concordato, ma il suo voto vincola il Tribunale solo se negativo. 4 Effetti Il debitore conserva l’amministrazione dei suoi beni, sebbene sotto il controllo del commissario giudiziale; inoltre: — è necessaria, per gli atti di straordinaria amministrazione, l’autorizzazione del giudice delegato come condizione di efficacia degli stessi; — il tribunale può, nel decreto di apertura della procedura, stabilire un limite di valore al di sotto del quale tale autorizzazione non è dovuta. Osservazioni Gli effetti del concordato preventivo nei confronti dei creditori sono analoghi a quelli del fallimento, dovendo sempre essere rispettata la par condicio creditorum (divieto di azioni individuali esecutive e cautelari sui beni dell’imprenditore). Tali effetti rimangono sino al momento in cui il decreto di omologazione diviene definitivo. Non è riportata, però, per il concordato preventivo, la norma relativa all’azione revocatoria e agli effetti sui contratti in corso di esecuzione (v. cap. 50, par. 4). 282 5 Procedura CC Il debitore propone al Tribunale, con ricorso, la domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo. •Se accerta qualche problema nella redazione del piano in ordine alla sussistenza dei requisiti di ammissibilità, concede al debitore un termine, non superiore a 15 giorni, per apportare integrazioni al piano e produrre nuovi documenti. •Se all’esito del suddetto procedimento verifica CC Il Tribunale valuta l’ammissibilità della domanda Procedura che non ricorrono i presupposti previsti dalla legge, dichiara inammissibile la proposta di concordato con decreto non soggetto a reclamo. In tal caso, il tribunale, su istanza del creditore o su richiesta del P.M., deve accertare la sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di fallimento e, qualora ne determini la sussistenza, dichiara il fallimento del debitore. •Se riconosce ammissibile la proposta dichiara aperta la procedura di concordato. CC Successivamente l’adunanza dei creditori è chiamata a votare sulla proposta. Sono ammessi a votare tutti i creditori chirografari, esclusi il coniuge, i parenti e gli affini fino al 4° grado del debitore. CC Il concordato è approvato se riporta il voto favorevole dei creditori che rappresentano la maggioranza dei creditori ammessi al voto. Se sono previste diverse classi di creditori, il concordato è approvato se tale maggioranza si verifichi inoltre nel maggior numero di classi. CC Se la proposta è approvata dalla maggioranza prescritta, inizia il giudizio di omologazione, nel quale il Tribunale controlla la legittimità del concordato (cioè una verifica formale del raggiungimento della maggioranza prescritta). CC Se la maggioranza prescritta (art. 177, co. 1, L.F.) è raggiunta, il Tribunale omologa il concordato con decreto motivato. Differenze Quanto al giudizio di omologazione, l’unica differenza significativa, introdotta dal D.Lgs. 169/2007, consiste nell’aver previsto l’istruttoria del tribunale solo in presenza di opposizioni sollevate dai creditori; qualora invece non siano sollevate contestazioni, il giudizio si chiude previa una mera verifica di regolarità della precedente fase di approvazione. 6 Annullamento e revoca del concordato CC Risolto, su domanda dei soli creditori, in caso di inadempimento degli obblighi con esso assunti, qualora tale inadempimento non sia di scarsa importanza (condizione introdotta dal D.Lgs. 169/2007). Il concordato può essere CC Annullato, se sia scoperta una esagerazione dolosa del passivo o sottrazione o dissimulazione dell’attivo. 283 Alla risoluzione o all’annullamento può conseguire la dichiarazione di fallimento solo qualora ne sussistano i presupposti e ne facciano richiesta i creditori o il P.M. (art. 173 L.F.). 7 Accordi di ristrutturazione dei debiti Il D.L. 35/2005 ha introdotto la possibilità per il debitore di stipulare con i creditori un accordo stragiudiziale di ristrutturazione dei debiti, che gli consenta di far fronte alla crisi dell’impresa attraverso un piano concordato con la maggioranza dei suoi creditori (art. 182bis L.F.). CC Deve essere sottoscritto dai creditori che rappresentano almeno il 60% del passivo del debitore. CC Deve garantire l’integrale e tempestivo pagamento dei creditori che non hanno partecipato alla sua stipulazione. L’accordo CC Deve, quindi, essere depositato dal debitore nella cancelleria del Tribunale unitamente alla documentazione prevista dall’art. 161 L.F. e ad una relazione redatta da un esperto sull’attuabilità del piano. CC È poi pubblicato nel Registro delle imprese (momento dal quale acquista efficacia) ed i creditori ed ogni altro interessato possono proporvi opposizione entro 30 giorni. Il D.Lgs. 169/2007 ha introdotto una disposizione volta a tutelare in modo automatico ed immediato il patrimonio dell’imprenditore, prevedendo che dalla data di pubblicazione dell’accordo nel registro delle imprese e per 60 giorni, i creditori per titolo e causa anteriore a tale data non possono iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari sul patrimonio del debitore. Inoltre, il D.L. 78/2010, conv. in L. 122/2010, ha previsto che il divieto di iniziare o proseguire le azioni cautelari o esecutive può essere richiesto dall’imprenditore anche nel corso delle trattative e prima della formalizzazione dell’accordo di ristrutturazione. In sintesi Il concordato preventivo è un mezzo che la legge accorda al debitore per evitare la gravosa e dannosa procedura fallimentare e a cui si può ricorrere solo prima della dichiarazione di fallimento; il concordato preventivo si dispone attraverso un accordo giudiziale tra debitore e creditori circa le modalità con cui dovranno essere estinte tutte le obbligazioni. Per l’ammissibilità della proposta di concordato è sufficiente che l’imprenditore versi in un generico stato di crisi (art. 160 L.F.), ossia in una condizione che precede lo stato di insolvenza vero e proprio. Il debitore propone ai creditori un piano di risanamento che può prevedere: la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma (come la cessione dei beni, l’attribuzione ai creditori di azioni, quote, obbligazioni o altri strumenti finanziari e titolo di debito); l’attribuzione delle attività del debitore ad un assuntore. La proposta è approvata se riporta il voto favorevole dei creditori che rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi al voto (art. 177 L.F.). Il Tribunale, verificato il raggiungimento della maggioranza prescritta, procede, con decreto motivato, alla omologazione del concordato. Il concordato può essere poi anche risolto o annullato. 284 Capitolo 54 l’amministrazione controllata 1 Nozione La riforma operata dal D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 ha soppresso l’istituto dell’amministrazione controllata, abrogando l’intero titolo IV della legge fallimentare ed eliminando ogni riferimento all’istituto. Poiché, però, proseguono fino al loro completamento le amministrazioni iniziate prima dell’entrata in vigore della riforma fallimentare, riportiamo la disciplina prevista per questo istituto. L’amministrazione controllata era un mezzo concesso al debitore, che si trovasse in temporanea difficoltà di adempiere alle proprie obbligazioni, per prevenire lo stato di insolvenza e la conseguente dichiarazione di fallimento. Si trattava di un accordo giudiziale con il quale i creditori concedevano al debitore una dilazione, non superiore ai 2 anni, per l’estinzione integrale dei debiti. 2 Condizioni L’imprenditore che chiedeva di essere ammesso alla procedura dell’amministrazione controllata doveva avere, ai sensi dell’art. 187 L.F., gli stessi requisiti soggettivi necessari per l’ammissione alla procedura del concordato preventivo, previsti dall’art. 160 L.F. Dal lato oggettivo i presupposti erano CC La temporanea difficoltà ad adempiere le proprie obbligazioni. CC L’esistenza di comprovate possibilità di risanare l’impresa. Differenze A differenza del concordato preventivo e del fallimento, che tendono al saldo dei creditori, l’amministrazione controllata era finalizzata al ripristino della solvibilità dell’imprenditore. 3 Procedimento ed effetti Il procedimento di amministrazione controllata si apriva ad impulso di parte e legittimato a proporre la domanda di ammissione alla procedura (da presentarsi con ricorso al Tribunale) era il solo debitore. La procedura dell’amministrazione controllata ricalcava, poi, grosso modo, quella del concordato preventivo: — sulla domanda decideva il Tribunale, valutate le condizioni richieste per l’ammissibilità, e la decisione poteva essere di rigetto o di accoglimento, nel quale ultimo caso si procedeva alla nomina del giudice delegato; fissava la convocazione dei creditori; designava il commissario giudiziale; — sulla proposta del debitore votavano i creditori all’adunanza all’uopo fissata dal Tribunale. Mancava una fase di omologazione della proposta, in quanto era lo stesso giudice delegato che, accertato il raggiungimento della maggioranza, provvedeva con decreto a nominare il comitato dei creditori (art. 190 L.F.). 285 In seguito al decreto di ammissione CC Tutto il patrimonio del debitore, e non solo la gestione dell’impresa, restava assoggettato all’amministrazione controllata. CC Gli altri effetti erano analoghi a quelli del concordato preventivo. La procedura normalmente si chiudeva per scadenza del termine stabilito (massimo due anni), oppure nel momento in cui il debitore dimostrava di essere in grado di far fronte ai suoi debiti. Nel caso in cui alla scadenza del termine previsto il debitore non fosse stato in grado di soddisfare integralmente i creditori, la procedura poteva essere convertita: — nella procedura di concordato preventivo; — nella procedura di fallimento. 4 Chiusura CC Scadenza del termine concesso (massimo due anni). CC Dimostrazione da parte del debitore di poter far fronte ai debiti prima della scadenza. Ipotesi CC Impossibilità per il debitore, scaduto il termine, di pagare i debiti. •Conversione in concordato preventivo (a domanda del debitore). •Conversione in fallimento. In sintesi Con l’amministrazione controllata si concedeva al debitore in temporanea difficoltà (non, quindi, in stato di insolvenza) la possibilità di evitare la dichiarazione di fallimento, sempreché esistessero comprovate possibilità di risanare l’impresa. Anch’essa, come il concordato era un accordo giudiziale con cui i creditori concedevano al debitore una dilazione per l’estinzione integrale dei debiti, in un termine non superiore a due anni, mentre l’impresa continuava la sua attività sotto la gestione del debitore, controllata da un commissario e diretta dal giudice. 286 Capitolo 55 la liquidazione coatta amministrativa 1 Nozione È una speciale procedura concorsuale, che la legge prevede per alcune categorie di imprese (imprese assicurative, cooperative, bancarie etc.), per le quali il dissesto ha ripercussioni di ingente rilevanza pubblica e, di conseguenza, è esclusa la sottoposizione al fallimento. Esistono, tuttavia, imprese per le quali leggi speciali prevedono anche la possibilità, accanto alla liquidazione coatta, del fallimento. In tal caso fra i due istituti prevale quello che sia stato chiesto per primo (principio della prevenzione). Si tratta di una procedura concorsuale di natura amministrativa, volta alla liquidazione del patrimonio di imprese la cui attività riveste una rilevante importanza socio-economica. 2 Condizioni CC Stato di insolvenza. Condizioni (è sufficiente che esista una sola di esse) CC Violazioni di norme o di atti amministrativi che comportino un irregolare funzionamento dell’impresa. CC Motivi di pubblico interesse, che a giudizio insindacabile della P.A. impongano la soppressione dell’ente. 3 Organi CC È organo individuale o collettivo. CC È pubblico ufficiale. CC Prende in consegna i beni, nonché le scritture ed i documenti contabili. CC Provvede all’amministrazione del patrimonio ed alla gestione dell’impresa durante la liquidazione. Commissario liquidatore CC Riceve dall’imprenditore il conto della gestione relativa al tempo successivo all’ultimo bilancio. CC Presenta all’autorità vigilante una relazione sulla situazione patrimoniale e sull’andamento della gestione. CC Sovraintende all’accertamento dello stato passivo. CC Può promuovere l’azione di revoca degli atti in frode ed esercitare l’azione di responsabilità contro gli amministratori e gli organi di controllo dell’impresa. CC Procede alle operazioni di liquidazione. CC Nomina e revoca il commissario liquidatore. Autorità di vigilanza CC Autorizza il liquidatore a compiere quegli atti per i quali la legge richiede l’autorizzazione. 287 Autorità di vigilanza CC Fissa le direttive cui deve attenersi il commissario. CC Sovraintende alle operazioni di liquidazione in senso stretto. CC È formato da 3 o 5 membri scelti tra persone esperte nel ramo di attività esercitata dall’impresa. Comitato di sorveglianza CC È organo prettamente consultivo ed assolve ai compiti che nel fallimento spettano al comitato dei creditori. CC I pareri del comitato, anche quando sono obbligatori, non sono vincolanti. 4 Disciplina La liquidazione coatta è disposta sempre dalla pubblica amministrazione, con decreto che deve essere inserito integralmente nella Gazzetta Ufficiale entro 10 giorni dalla sua emanazione e iscritto nel registro delle imprese. La P.A. provvede altresì con esso, o con altro provvedimento successivo, alla nomina del commissario liquidatore e del comitato di sorveglianza. CC L’accertamento del passivo, che è compiuto dal commissario liquidatore sulla base delle scritture contabili e dei documenti dell’impresa. Se in tale fase sorgono controversie, la loro risoluzione è rimessa al Tribunale, nelle forme stabilite per le opposizioni e le impugnazioni dei creditori in sede di fallimento: si ha, così, l’inserimento di una vera e propria fase giurisdizionale nella fase prettamente amministrativa di accertamento del passivo, allo scopo di fornire un’adeguata tutela ai diritti dei Le fasi della liquidazione creditori opponenti e del debitore. coatta sono CC La liquidazione dell’attivo spetta, ugualmente, al commissario liquidatore, il quale ha tutti i poteri, salvo il caso della vendita in blocco di tutti i mobili o degli immobili, per la quale occorre il parere favorevole del comitato di sorveglianza e l’autorizzazione dell’autorità di vigilanza. CC La chiusura della procedura, che può avvenire per riparto finale del ricavato (attuato nei modi stabiliti dalla legge fallimentare e perciò sono ammessi riparti parziali) e per concordato. Il concordato con cui si può concludere la liquidazione coatta è stato uniformato, per quanto possibile, al concordato fallimentare ad opera del decreto correttivo alla riforma (D.Lgs. 169/2007), il quale ha previsto ex novo la legittimazione alla presentazione della proposta anche ai creditori o ad un terzo (oltre che all’imprenditore in liquidazione) ed ha richiamato espressamente le norme del concordato fallimentare in merito al contenuto della proposta, al giudizio di omologazione ed agli effetti del concordato su tutti i creditori anteriori all’apertura della procedura, anche non ammessi al passivo. La presentazione della proposta deve essere autorizzata dall’autorità di vigilanza, con il parere del commissario e sentito il comitato di sorveglianza. Differenze Non è prevista una fase di approvazione del concordato da parte dei creditori, i quali possono solo presentare opposizioni ad essa. Infine il tribunale, previo parere dell’autorità di vigilanza, decide sulle opposizioni ed accoglie o meno la proposta di concordato con decreto, reclamabile alla Corte d’appello. 288 CC L’imprenditore messo in liquidazione coatta amministrativa non deve soggiacere all’obbligo di comunicazione della propria residenza imposto al fallito dall’art. 49 L.F. CC Non si applicano, inoltre, ai soggetti sottoposti a liquidazione coatta tutte le incapacità personali di diritto pubblico che colpiscono il fallito: funzioni di giurato o giudice onorario, funzioni di tutore e curatore, incapacità di borsa etc. Effetti CC Con la messa in liquidazione sono sospese, per le persone giuridiche e le società, le funzioni dell’assemblea e degli organi di amministrazione e di controllo, salvo che per la proposta di concordato. CC Si trasferiscono, inoltre, al commissario liquidatore la disponibilità e l’amministrazione dei beni. CC Le azioni esecutive e cautelari individuali promosse dai creditori restano bloccate, sia pure con alcune eccezioni previste dalla legislazione speciale (es.: per le cooperative, per gli istituti di credito fondiario, per l’esecuzione fiscale etc.). In sintesi La liquidazione coatta amministrativa è ammissibile per quelle imprese per le quali, o perché a partecipazione statale o per gli interessi che coinvolgono, il dissesto economico presenta profili di rilievo generale. Gli organi della procedura sono: il commissario liquidatore, l’autorità di vigilanza e il comitato di sorveglianza. Infine, le fasi essenziali della liquidazione coatta sono: — l’accertamento del passivo; — la liquidazione dell’attivo; — il riparto finale del ricavato. 289 - Note: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Capitolo 56 l’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi 1 Nozione È una procedura concorsuale, introdotta nel nostro ordinamento dalla L. 95/1979 poi abrogata e sostituita dal D.Lgs. 270/1999, con la finalità di sottrarre al fallimento le grandi imprese commerciali, e di tendere ad un risanamento delle stesse, per difenderne i valori tecnici, commerciali, produttivi e occupazionali. Tali imprese, infatti, per le loro dimensioni rilevanti, partecipano all’economia nazionale e concorrono al mantenimento di determinati livelli occupazionali. 2 Condizioni CC Imprese commerciali, con esclusione degli enti pubblici che abbiano da almeno un anno un numero di lavoratori subordinati non inferiore a 200. Oggettive CC Esposizione debitoria per un ammontare complessivo non inferiore ai 2/3 sia del totale dell’attivo dello stato patrimoniale, sia dei ricavi provenienti dalle vendite e dalle prestazioni dell’ultimo esercizio. CC Sussistenza di effettive prospettive di recupero dell’equilibrio economico delle attività imprenditoriali. Soggettive 3 Organi Tribunale CC Dispone l’apertura della procedura con sentenza dichiarativa, con la quale •Dichiara lo stato di insolvenza. •Nomina uno o tre commissari giudiziali. •Nomina il giudice delegato. •Ordina all’imprenditore di depositare in cancelleria le scritture contabili e i bilanci. •Stabilisce la data per l’udienza di verifica dello stato passivo. Giudice delegato Commissario giudiziale CC Adotta i provvedimenti di sua competenza con decreti impugnabili nei modi consentiti per i decreti del giudice delegato al fallimento. CC Predispone, nel termine di 30 giorni, la relazione sulle cause del dissesto. CC Se ritiene possibile il recupero aziendale, dichiara con decreto l’apertura dell’amministrazione straordinaria. 291 4 Procedura Le imprese dichiarate insolventi sono ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria qualora presentino concrete prospettive di recupero dell’equilibrio economico delle attività imprenditoriali. Il D.L. 134/2008, conv. in L. 166/2008, approvato in vista del salvataggio dell’Alitalia, contiene disposizioni in materia di riforma delle procedure di amministrazione delle grandi imprese in crisi. In particolare, è stata individuata una specifica disciplina per le imprese operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali, volta a garantire la continuità nella prestazione di tali servizi. Questo ampliamento consente alle imprese di avvalersi non solo di procedure di ristrutturazione economica e finanziaria dell’impresa, ma anche delle procedure di cessione dei complessi aziendali. CC Tramite un programma di cessione dei complessi aziendali, con finalità liquidatorie e durata massima di 1 anno. Tale risultato deve potersi realizzare, in via alternativa CC Per le società operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali, anche tramite la cessione dei complessi di beni e contratti sulla base di un programma di prosecuzione dell’esercizio dell’impresa di durata non superiore ad 1 anno. CC In caso di esito negativo della procedura, conversione dell’amministrazione in fallimento. Chiusura CC Tramite un programma di ristrutturazione aziendale, con finalità conservative e rinnovative e durata massima di 2 anni. CC In caso di esito positivo, dichiarazione di chiusura da parte del Tribunale con decreto motivato. 5 La procedura d’urgenza per il risanamento aziendale Con la legge 18 febbraio 2004, n. 39, di conversione, con modifiche, del D.L. 23 dicembre 2003, n. 347, il Parlamento ha introdotto una normativa speciale diretta a disciplinare le conseguenze dello stato di insolvenza di imprese che hanno requisiti dimensionali e di indebitamento ancora più elevati, in ipotesi di situazioni di crisi particolarmente rilevanti. Su tale decreto (cd. decreto Marzano) è intervenuto il D.L. 134/2008, conv. in L. 166/2008, il quale ha permesso l’estensione dei benefici previsti dalla procedura in oggetto anche a quelle imprese che intendono adottare un programma di cessione dei complessi aziendali. In sostanza il legislatore, nel sottolineare l’importanza della finalità di recupero dell’equilibrio economico sottesa alla procedura, ha lasciato libera la scelta della specifica modalità (programma di cessione dei beni aziendali o piano di ristrutturazione) attraverso la quale raggiungere tale obiettivo. Infatti, lo strumento della ristrutturazione economica e finanziaria dell’impresa non sempre è quello idoneo a recuperare l’equilibrio dell’attività imprenditoriale; di qui la necessità di prevedere la possibilità di ricorrere anche ed in via alternativa al diverso programma di cessione dei complessi aziendali. Differenze Si tratta, in sostanza, di una procedura di amministrazione straordinaria accelerata che, nella sostanza, rimane comunque la stessa procedura già contemplata dal D.Lgs. 270/1999, dalla quale si discosta solo per taluni aspetti, attinenti essenzialmente ai requisiti di ammissione, ad una maggiore rapidità e flessibilità, ad un rafforzamento dei poteri dell’Autorità amministrativa e delle competenze del commissario straordinario. 292 5.1 • Condizioni Requisiti per l’accesso CC L’impresa deve possedere un numero di lavoratori subordinati, compresi quelli ammessi al trattamento di integrazione dei guadagni, non alla procedura (art. 1 D.L. inferiori a 500 da almeno un anno. 347/2003, modif. ex D.L. 134/2008, conv. in L. CC I debiti dell’impresa, inclusi quelli derivanti da garanzie rilasciate, non 166/2008) devono essere inferiori a 300 milioni di euro. 5.2 • Procedura L’impresa, contestualmente Il Ministro dello sviluppo economico CC Presenta ricorso per la dichiarazione dello stato d’insolvenza al Tribunale CC Chiede al Ministro dello sviluppo economico l’ammissione immediata dell’impresa alla procedura di amministrazione straordinaria. CC Se valuta positivamente l’istanza, provvede all’ammissione immediata dell’impresa alla procedura di amministrazione straordinaria, tramite la ristrutturazione economica e finanziaria o tramite la cessione di complessi aziendali. CC Nomina il commissario straordinario. Osservazioni In seguito alle modifiche apportate dal D.L. 134/2008, conv. in L. 166/2008, è stato previsto, per le imprese operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali, un ampliamento della legittimazione a disporre l’apertura della procedura: infatti, la nuova disciplina consente al Presidente del Consiglio, oltre che al Ministro dello sviluppo economico, di autorizzare l’ammissione alla procedura stessa, di nominare il commissario straordinario e determinare il relativo compenso. CC Amministra l’impresa, compiendo ogni accertamento utile per lo stato d’insolvenza. Il commissario straordinario CC Entro 180 giorni presenta all’Autorità amministrativa il programma di cessione del complesso aziendale ovvero il programma di ristrutturazione aziendale e consegna al giudice delegato la relazione sulle cause d’insolvenza. Mentre fino al 28 agosto 2008 il ricorso ad un programma di cessione dei complessi aziendali poteva avvenire esclusivamente dopo aver tentato il risanamento dell’impresa tramite un piano di ristrutturazione, con le modifiche introdotte dal D.L. 134/2008, conv. in L. 166/2008, la possibilità di procedere con un programma di dismissione del complesso aziendale è concesso fino dalle prime fasi della procedura. Osservazioni Il D.L. 134/2008, conv. in L. 166/2008 ha potenziato i poteri attribuiti al commissario straordinario nella gestione della procedura attinente le società operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali. È previsto, infatti, che quest’ultimo può procedere, tramite trattativa privata, all’alienazione dei beni aziendali, nonché dell’azienda stessa, ai soggetti che siano in grado di garantire nel medio periodo la continuità del servizio, la rapidità di intervento e il rispetto dei requisiti previsti dalla legislazione italiana e dai trattati sottoscritti dall’Italia. Tali operazioni, per motivi di urgenza, possono essere autorizzate anche prima delle dichiarazioni dello stato di insolvenza. 293 Il piano di ristrutturazione aziendale CC Qualora non dovesse essere autorizzato dall’Autorità amministrativa o non fosse possibile adottare un programma di cessione dei complessi aziendali o di ristrutturazione, il tribunale, sentito il commissario straordinario, dovrà disporre la conversione della procedura di amministrazione straordinaria in fallimento. CC Se il programma di cessione è autorizzato, la prosecuzione dell’esercizio dell’impresa non può avere una durata superiore a 2 anni. CC Nel programma di ristrutturazione aziendale è possibile predisporre un concordato. In sintesi I presupposti della amministrazione straordinaria sono i seguenti: possono accedervi le imprese non piccole e di natura privata che hanno non meno di 200 dipendenti, una esposizione debitoria pari almeno ai 2/3 dell’attivo patrimoniale e dei ricavi delle vendite e prestazioni dell’ultimo esercizio, per le quali vi siano possibilità concrete di recupero dell’equilibrio economico. Gli organi della procedura sono il tribunale, il giudice delegato e il commissario giudiziale. L’amministrazione straordinaria può attuarsi tramite diversi meccanismi: — programma di cessione dei complessi aziendali, con finalità liquidatorie, di durata massima 1 anno; — programma di ristrutturazione aziendale, con finalità conservative, di durata massima 2 anni; — per le imprese operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali, anche attraverso un programma di cessione dei complessi di beni e contratti, della durata massima di 1 anno. Quanto alla chiusura: — in caso di esito negativo della procedura, l’amministrazione è convertita in fallimento; — in caso di esito positivo, il tribunale dichiara la chiusura della procedura con decreto motivato. Le imprese che hanno requisiti dimensionali e di indebitamento ancora più elevati, e che sarebbero assoggettabili alla procedura generale di amministrazione straordinaria, possono richiedere l’applicazione di una forma speciale di amministrazione straordinaria, proponendo alternativamente un programma di ristrutturazione ovvero un programma di cessione di beni aziendali. Questo procedimento speciale è stato introdotto dal decreto Marzano (D.L. 347/2003, conv. in L. 39/2004) adottato dal Governo per la risoluzione del caso Parmalat, di recente modificato dal decreto Alitalia (D.L. 134/2008, conv. in L. 166/2008). Le principali novità introdotte dal D.L. 134/2008, conv. in L. 166/2008 sono rappresentate: — dalla possibilità di far fronte ad una crisi finanziaria anche attraverso il ricorso ad un programma di cessione dei complessi aziendali; — dalla disciplina specifica prevista per le imprese operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali. È facoltà dell’imprenditore insolvente scegliere se essere sottoposto alla procedura generale o speciale, considerando che quest’ultima è più rapida e snella in quanto le varie fasi del procedimento sono condensate. 294 Parte sestA intermediazione e mercati finanziari Capitolo Cinquantasettesimo: Mercato finanziario e servizi di investi mento .............................................................................................. Pag.297 Capitolo Cinquantottesimo: Borsa e mercati regolamentati .............. » 303 Capitolo 57 Mercato finanziario e servizi di investimento 1 Il mercato finanziario Deve intendersi per mercato mobiliare il segmento del mercato finanziario sul quale vengono prodotti e/o scambiati valori mobiliari e svolte attività relative a valori mobiliari (BUONOCORE). L’attuale disciplina del mercato mobiliare è contenuta nel D.Lgs. 58/1998 (Testo Unico delle disposizioni in materia finanziaria). Il TUF definisce in primo luogo la nozione di «valore mobiliare»(introdotta dal decreto MiFID) e di strumenti finanziari. CC Le azioni di società e altri titoli equivalenti ad azioni di società, di partnership o di altri soggetti e certificati di deposito azionario. CC Obbligazioni e altri titoli di debito, compresi i certificati di deposito Per valori mobiliari si intenrelativi a tali titoli. dono categorie di valori neC C Qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permette di acgoziabili nel mercato dei caquisire o di vendere i suddetti valori mobiliari. pitali, quali (art. 1, co. 1bis, C C Qualsiasi altro titolo che comporta un regolamento in contanti deTUF) terminato con riferimento ai valori mobiliari indicati precedentemente, a valute, a tassi di interesse, a rendimenti, a merci, a indici o a misure. CC Valori mobiliari. Per strumenti finanziari si intendono (art. 1, co. 2, TUF, modif. dal decreto MiFID) CC Strumenti del mercato monetario, che sono categorie di strumenti normalmente negoziati nel mercato monetario, quali, ad es., i buoni del tesoro, i certificati di deposito e le carte commerciali (art. 1, co. 1ter, introdotto dal MiFID). CC Quote di un organismo di investimento collettivo del risparmio. CC Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», accordi per scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti derivati connessi a valori mobiliari, valute, tassi di interesse o rendimenti, o ad altri strumenti derivati che possono essere regolati con consegna fisica del sottostante o con il pagamento di differenziali in contanti. 297 CC Contratti di opzione, contratti «future», «swap», accordi per scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti derivati connessi a merci il cui regolamento avviene con il pagamento di differenziali in contanti o può avvenire in tal modo a discrezione di una delle parti, con esclusione dei casi in cui tale facoltà consegue a inadempimento o ad altro evento che determina la risoluzione del contratto. CC Contratti di opzione, contratti «future», «swap» e altri contratti derivati connessi a merci il cui regolamento può avvenire attraverso la consegna del sottostante e che sono negoziati su un mercato regolamentato e/o in un sistema multilaterale di negoziazione. Per strumenti finanziari si intendono (art. 1, co. 2, TUF, modif. dal decreto MiFID) CC Contratti di opzione, contratti «future», «swap», contratti a termine («forward») e altri contratti derivati connessi a merci il cui regolamento può avvenire attraverso la consegna fisica del sottostante, che non hanno scopi commerciali, e aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati. CC Strumenti derivati per il trasferimento del rischio di credito. CC Contratti finanziari differenziali. CC Contratti di opzione, contratti «future», «swap», contratti a termine sui tassi d’interesse e altri contratti derivati connessi a variabili climatiche, tariffe di trasporto, quote di emissione, tassi di inflazione o altre statistiche economiche ufficiali, il cui regolamento avviene attraverso il pagamento di differenziali in contanti o può avvenire in tal modo a discrezione di una delle parti, con esclusione dei casi in cui tale facoltà consegue a inadempimento o ad altro evento che determina la risoluzione del contratto, nonché altri contratti derivati connessi a beni, diritti, obblighi, indici e misure, diversi da quelli sopra indicati, aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati. Come si può notare, nell’ambito della categoria degli strumenti finanziari, il legislatore individua la species dei valori mobiliari, individuandoli nei valori negoziabili sul mercato dei capitali e fornendone un catalogo aperto. I valori mobiliari si caratterizzano per la loro attitudine alla circolazione, caratteristica che non posseggono gli altri strumenti finanziari elencati nel relativo catalogo. 2 I servizi di investimento ed il loro esercizio Il comma 5 dell’art. 1 del TUF definisce i servizi e le attività di investimento, stabilendo che per tali si intendono i seguenti, quando hanno ad oggetto prodotti finanziari: negoziazione per conto proprio; esecuzione di ordini per conto dei clienti; sottoscrizione e/o collocamento con assunzione a fermo ovvero con assunzione di garanzia nei confronti dell’emittente; gestione dei portafogli; ricezione e trasmissione di ordini; consulenza in materia di investimenti; gestione di sistemi multilaterali di negoziazione. È difficile che i risparmiatori conoscano tutte le alternative accessibili per i loro investimenti e disinvestimenti ed è altrettanto difficile che vi sia perfetta coincidenza tra le propensioni dei risparmiatori e le esigenze degli operatori che ricercano risparmio per le loro attività. Tutto ciò ha comportato la nascita e lo sviluppo degli intermediari finanziari, ossia di imprese specializzate nella prestazione dei servizi necessari per l’incontro tra domanda e offerta del risparmio e per il suo investimento ottimale. Nell’ambito degli intermediari del mercato mobiliare si distingue tra investitori istituzionali (società di gestione del risparmio, società di investimento a capitale variabile) e imprese di investimento o intermediari mobiliari in senso stretto (società di intermediazione mobiliare, banche). 298 L’esercizio professionale, nei confronti del pubblico, dei servizi e delle attività di investimento è riservato (art. 18 del T.U. 58/1998) CC Alle S.I.M. (società di intermediazione mobiliare). CC Alle banche. CC Alle imprese di investimento comunitarie. CC Alle imprese di investimento extracomunitarie. Nell’ambito dell’esercizio professionale dei servizi e delle attività di investimento, il decreto MiFID ha attuato una profonda innovazione, permettendo anche alle persone fisiche, in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità, indipendenza e patrimoniali stabiliti con regolamento adottato dal Ministro dell’economia e delle finanze, sentite la Banca d’Italia e la Consob, di prestare la consulenza in materia di investimenti, senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti. Inoltre, la L. 69/2009, introducendo l’art. 18ter al T.U. 58/1998, ha previsto che anche le società per azioni o a responsabilità limitata, in possesso di adeguati requisiti patrimoniali e di indipendenza, potranno prestare consulenza in materia di investimenti, senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti, similmente a quanto già consentito alle persone fisiche. La disciplina dei soggetti operanti nel mercato del credito al consumo è peraltro destinata a mutare profondamente con l’entrata in vigore delle disposizioni del recentissimo D.Lgs. 141/2010, mediante le quali il Governo ha esercitato la delega conferitagli dal legislatore con l’art. 33 della Legge Comunitaria per il 2008, concernente la riforma della disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario di cui al Titolo V TUB, nonché degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi. Con riguardo ai soggetti operanti nel settore finanziario, scompare la differenziazione tra soggetti iscritti nell’Albo generale e speciale di cui agli artt. 106 e 107 TUB, prevedendosi ora nella nuova versione dell’art. 106 TUB un Unico Albo degli intermediari autorizzati all’attività di cessione di finanziamenti, per la cui iscrizione sono richiesti determinati requisiti organizzativi, patrimoniali, nonché di onorabilità, professionalità e indipendenza, indicati dall’art. 107 TUB. Su tali soggetti opererà la vigilanza diretta della Banca d’Italia, sia al momento dell’iscrizione nell’albo, sia nel corso dello svolgimento dell’attività da parte dell’intermediario finanziario, esercitando i poteri conferitegli dagli artt. 108, 113 e 113bis TUB. Accanto agli intermediari finanziari autorizzati a compiere ogni attività di cessione di finanziamento, la nuova disciplina prevede una diversa categoria di operatori che potranno compiere unicamente operazioni di cosiddetto microcredito (consistenti in finanziamenti che siano di ammontare non superiore a euro 25.000) e non assistiti da garanzie reali, finalizzati all’avvio o allo sviluppo di iniziative imprenditoriali o all’inserimento nel mercato del lavoro, accompagnati dalla prestazione di servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio dei soggetti finanziati. Infine, è stata rivista la normativa riguardante i mediatori creditizi e agli agenti in attività finanziaria, rendendo più difficile l’accesso di tali operatori nel mercato, mediante la previsione di più seri requisiti di professionalità, onorabilità, oltre che di capacità economica, che ne assicurino, in maniera più efficace di quanto sia avvenuto sino ad oggi, l’affidabilità e la correttezza. É stata chiarita la differenza tra tali due figure precisandosi, al nuovo art. 128quater TUB, che gli agenti in attività finanziaria operano su mandato della società finanziaria, a differenza del mediatore creditizio che non è legato da alcun rapporto con le parti che mette in contatto. L’entrata in vigore di tali norme prevede un periodo di transizione in cui è consentito agli intermediari, già iscritti negli elenchi generale e speciale di cui agli artt. 106 o 107 del TUB, di continuare ad operare per un periodo massimo di 12 mesi successivi al completamento dell’iter procedurale con l’entrata in vigore delle disposizioni attuative che dovranno emanare il Ministero dell’Economia e delle finanze e Banca d’Italia per la formazione del nuovo albo. 3 L’appello al pubblico risparmio Le proposte di acquisto, di vendita, di scambio e di sottoscrizione, aventi ad oggetto strumenti finanziari, rivolte al pubblico dei risparmiatori, sono soggette ad una disciplina speciale relativa ai criteri ed alle modalità di esecuzione di ogni operazione di investimento o disinvestimento. 299 L’appello al pubblico risparmio può avvenire in due forme, distintamente disciplinate CC Offerta al pubblico di sottoscrizione e di vendita di prodotti finanziari; CC Offerta pubblica di acquisto o di scambio. L’«offerta al pubblico di prodotti finanziari», che ha sostituito la precedente nozione di «sollecitazione all’investimento» (ad opera del D.Lgs. 51/2007, il quale ha riscritto con maggiore precisione e compiutezza la disciplina), consiste in «ogni comunicazione rivolta a persone, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, che presenti sufficienti informazioni sulle condizioni dell’offerta e dei prodotti finanziari offerti così da mettere un investitore in grado di decidere di acquistare o di sottoscrivere tali prodotti finanziari, incluso il collocamento tramite soggetti abilitati» (art. 1, co. 1, lett. t) TUF). Per sollecitare il pubblico all’investimento l’emittente può, dunque, proporre la vendita (O.P.V.: offerta pubblica di vendita) o la sottoscrizione (O.P.S.: offerta pubblica di sottoscrizione) di prodotti finanziari. Per «offerta pubblica di acquisto o di scambio» si intende ogni offerta, invito a offrire o messaggio promozionale, in qualsiasi forma effettuati, finalizzati all’acquisto o allo scambio di prodotti finanziari e rivolti a un numero di soggetti e di ammontare complessivo superiore a quelli indicati nel regolamento previsto dall’articolo 100, comma 1, lettere b) e c) TUF. Inoltre, non costituisce offerta pubblica di acquisto o di scambio quella avente a oggetto titoli emessi dalle banche centrali degli Stati comunitari. Infine, è opportuno segnalare che il D.Lgs. 229/2007, di attuazione della direttiva 2004/25/CE sulle OPA, ha introdotto numerosi articoli nel corpo del TUF, concernenti l’ambito applicativo, l’autorità di vigilanza ed il diritto applicabile, la clausola di reciprocità etc. Le due specie di appello al pubblico risparmio hanno un diverso contenuto economico. Infatti, nell’offerta al pubblico di sottoscrizione e di vendita, agli oblati viene proposto di trasferire all’offerente una somma di denaro in cambio di prodotti finanziari già sul mercato (offerta pubblica di vendita) o da immettere (offerta pubblica di sottoscrizione). Nell’offerta pubblica di acquisto o di scambio viene proposto agli oblati di ricevere denaro in cambio di prodotti finanziari dagli stessi posseduti (offerta pubblica di acquisto) o di ricevere altri prodotti finanziari in cambio di quelli che l’offerente si impegna ad acquistare (offerta pubblica di scambio). 4 Le S.I.M. (Società di intermediazione mobiliare) Abbiamo già visto (v. par. 2) che l’art. 18 del TUF sancisce che l’esercizio professionale, nei confronti del pubblico, dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle imprese di investimento e alle banche, intendendosi per imprese di investimento le S.I.M. e le imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie. CC Devono essere costituite in forma di S.p.A. CC Devono avere un capitale versato non inferiore a quello determinato dalla Banca d’Italia. S.I.M. CC I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo devono avere particolari requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza. CC I titolari di partecipazioni devono avere particolari requisiti di onorabilità. CC Devono ottenere l’autorizzazione della Consob, alla cui vigilanza sono sottoposte. CC L’art. 20 del D.Lgs. 58/1998 stabilisce che la Consob iscriva in un apposito albo le S.I.M. e le imprese di investimento extracomunitarie. 300 Ai sensi dell’art. 21 del TUF (modificato dal decreto MiFID 164/2007), nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento ed accessori, le S.I.M. (al pari degli altri soggetti abilitati) devono: — comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza per servire al meglio l’interesse dei clienti e per l’integrità dei mercati; — acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati; — utilizzare comunicazioni pubblicitarie e promozionali corrette, chiare e non fuorvianti; — disporre di risorse e di procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l’efficiente svolgimento dei servizi. L’art. 22 del TUF detta norme specifiche volte a mantenere separati i beni dei clienti da quelli dell’intermediario e degli altri clienti, ai fini di salvaguardia dei diritti degli investitori. Viene sancito il principio secondo cui, nella prestazione dei servizi di investimento e accessori, gli strumenti finanziari e le somme di denaro dei singoli clienti, a qualunque titolo detenuti dalla S.I.M., costituiscono patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello dell’intermediario e da quello degli altri clienti. Su tale patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori dell’intermediario o nell’interesse degli stessi, nè quelle dei creditori dell’eventuale depositario o sub-depositario. Per quanto riguarda, poi, i contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento, l’art. 23 del TUF stabilisce che essi (ad eccezione del servizio di consulenza in materia di investimenti) devono essere redatti per iscritto a pena di nullità e un esemplare deve essere consegnato ai clienti. 5 Fondi comuni di investimento Il D.Lgs. 58/1998 (TUF) identifica la gestione collettiva del risparmio nel servizio che si realizza attraverso: la promozione, istituzione e organizzazione di fondi comuni di investimento e l’amministrazione dei rapporti con i partecipanti; la gestione del patrimonio di Oicr, di propria o altrui istituzione, mediante l’investimento avente ad oggetto strumenti finanziari, crediti o altri beni mobili o immobili. Nozione: consentono la raccolta del risparmio per l’impiego dello stesso in beni, strumenti finanziari o altri valori. La denominazione «comune» deriva dal fatto che il patrimonio del fondo è una comunione indivisa di beni i cui proprietari sono i sottoscrittori di quote: costoro affidano i propri capitali a società di gestione del risparmio (SGR) con l’incarico di procedere ad operazioni di investimento e, in considerazione della professionalità, solvibilità e liquidità della società intermediaria, conseguono i vantaggi di essere maggiormente garantiti dai rischi che i mercati finanziari presentano. CC Fondi mobiliari. Tipi CC Aperti. CC Chiusi. CC Fondi immobiliari. CC Ciascun fondo comune ha autonomia patrimoniale rispetto sia al patrimonio della società di gestione sia ai singoli patrimoni degli investitori. Su tale patrimonio autonomo non sono ammesse azioni dei creditori della società di gestione del risparmio, né quelle dei creditori del depositario o del sub-depositario. La società di gestione non può in nessun caso utilizzare i beni di pertinenza dei fondi gestiti (art. 36 TUF). CC Le quote di partecipazione ai fondi comuni, tutte di uguale valore e con uguali diritti, sono rappresentate da certificati nominativi o al portatore, a scelta dell’investitore. Disciplina CC La custodia degli strumenti finanziari e delle disponibilità liquide di un fondo comune di investimento è affidata a una banca depositaria. CC Nell’esercizio delle rispettive funzioni, la società promotrice, il gestore e la banca depositaria agiscono in modo indipendente e nell’interesse dei partecipanti al fondo. CC La società promotrice e il gestore assumono solidalmente verso i partecipanti al fondo gli obblighi e le responsabilità del mandatario. CC Tutta l’attività di gestione del fondo è assoggettata a rigorosi controlli pubblicistici. 301 Il rapporto di partecipazione al fondo comune di investimento è disciplinato dal regolamento del fondo, i cui criteri di redazione sono determinati dalla Banca d’Italia. Il regolamento di ciascun fondo comune di investimento definisce le caratteristiche del fondo, ne disciplina il funzionamento, indica la società promotrice, il gestore, se diverso dalla società promotrice, e la banca depositaria, definisce la ripartizione dei compiti tra tali soggetti, regola i rapporti intercorrenti tra tali soggetti e i partecipanti al fondo. 6 Le S.I.C.A.V. Nozione: le società di investimento a capitale variabile possono essere definite come le società per azioni che hanno per oggetto esclusivo l’investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante l’offerta al pubblico di proprie azioni. CC La Banca d’Italia, sentita la Consob, autorizza la costituzione quando Costituzione •Sussiste la forma giuridica di S.p.A. •La sede legale è in Italia. •Sono presenti requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza degli esponenti aziendali. •L’oggetto sociale è, in via esclusiva, l’investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante offerta al pubblico di proprie azioni. CC Il capitale sociale deve essere di ammontare non inferiore a quello determinato dalla Banca d’Italia. CC I fondatori devono versare l’intero capitale sottoscritto. CC Il procedimento di costituzione si conclude con l’iscrizione in un apposito albo. Differenze In altri termini le S.I.C.A.V. hanno le stesse funzioni dei fondi comuni di investimento ed in buona parte la loro disciplina è ricavata, appunto, da quella dei fondi. La principale differenza consiste nel fatto che, mentre nei fondi comuni l’investitore è mero titolare di una partecipazione ad un fondo patrimoniale amministrato da una distinta società di gestione, nelle S.I.C.A.V. l’investitore è socio della società di gestione ed il fondo patrimoniale è lo stesso patrimonio della società. CC Il capitale sociale muta automaticamente in relazione all’ingresso di nuovi soci o al recesso di soci, o in relazione ai guadagni e alle perdite. Caratteri CC Non si applica la disciplina prevista per le società di capitali in tema di aumento, riduzione di capitale e riserve. CC Se il capitale diminuisce al di sotto del minimo senza essere reintegrato entro 60 giorni, la società si scioglie. La legge prevede nelle S.I.C.A.V. due categorie di azioni: — le azioni nominative, le quali attribuiscono (come di regola) il voto in riferimento alla porzione di patrimonio corrispondente; — le azioni al portatore, le quali attribuiscono sempre e comunque un solo voto per ogni socio, indipendentemente dal numero di azioni di tale categoria possedute. È vietata, infine, l’emissione di obbligazioni. 302 Capitolo 58 borsa e mercati regolamentati 1 Nozione L’istituzione di mercati finanziari regolamentati si ricollega tradizionalmente all’esigenza di organizzare mercati efficienti per lo scambio dei titoli, apportando idonee strutture di governo e di negoziazione e così garantendo un più sicuro e celere incontro della domanda e dell’offerta, a tutela degli emittenti e dei risparmiatori. CC La Borsa valori. CC Il mercato ristretto. Mercati regolamentati CC Il mercato per le negoziazioni dei contratti uniformi a termine su strumenti finanziari collegati a valori mobiliari o a indici su tali valori mobiliari (futures e contratti di opzione), cd. Italian derivates market (Idem). CC Il mercato secondario dei titoli di Stato o garantiti dallo Stato, sia quotati che non quotati nella Borsa, cd. Mts. CC Il Nuovo Mercato. CC Il mercato dei contratti uniformi a termine sui titoli di Stato, cd. Mif. 2 La Borsa valori In Italia la Borsa valori è stata caratterizzata da una spiccata impronta pubblicistica, configurandosi come mercato organizzato di diritto pubblico che offriva un servizio pubblico in regime di monopolio e, come tale, era regolamentato, gestito e vigilato dalle autorità pubbliche. Questo modello pubblicistico ha subìto una profonda trasformazione con il D.Lgs. 415/1996, che ha superato la concezione della Borsa quale servizio pubblico assicurato alla collettività e l’ha inquadrata invece come impresa operante in regime privatistico, sia pure sotto il controllo e la vigilanza di autorità istituzionali. In attuazione di quanto disposto dal legislatore, il Consiglio di Borsa ha costituito con atto unilaterale del 7-2-1997 (autorizzato dalla Consob) la società per azioni «Borsa italiana S.p.a.» per la gestione della Borsa valori, del mercato ristretto e del mercato per le negoziazioni dei contratti futures e contratti d’opzione, riguardanti strumenti finanziari quotati in Borsa o ammessi alle negoziazioni nel mercato ristretto e relativi indici. Le modalità operative della Borsa sono state innovate radicalmente a partire dal 25 novembre 1991. Attualmente tutti i prodotti finanziari trattati sul mercato borsistico italiano (azioni, diritti di opzioni, warrants, obbligazioni pubbliche e private, indici azionari) e tutte le tipologie di contratti ad essi relative sono negoziati col cd. sistema telematico delle Borse valori italiane, secondo modalità specifiche per ciascuna categoria. Ciò ha comportato il definitivo superamento del precedente sistema di contrattazione «alle grida» che si svolgeva in un’apposita area (cd. corbeille) in cui si riunivano gli operatori di Borsa. 3 Contratti di borsa Il codice civile non contiene una disciplina specifica dei cd. contratti di Borsa né provvede alla individuazione degli stessi. 303 La denominazione viene riferita, pertanto, ad alcuni contratti — formati attraverso la pratica delle Borse ed originariamente regolati solo dagli usi di Borsa — inquadrabili nello schema generale della compravendita. Tali contratti si definiscono Essi, poi, possono essere CC A mercato fermo, allorquando i contraenti si obbligano ad eseguirli se condo il contenuto stabilito al momento della conclusione (cd. contratti con impegni definitivi). CC A mercato libero, allorquando un contraente versa all’altro una somma (premio) ed acquista il diritto di variare il contenuto del contratto o di sciogliersi da esso (cd. contratti con impegni non definitivi, o a premio). CC A contante: e vanno eseguiti entro il termine massimo di 10 giorni dalla stipulazione. CC A termine: con esecuzione differita rispetto al momento della stipulazione del contratto. 3.1 • Contratti a premio Nozione: i contratti a premio sono quelli in cui uno dei contraenti, mediante il pagamento di un compenso (premio), si riserva la facoltà di recedere dal contratto o di variarne il contenuto (scegliendo tra acquisto e vendita dei titoli, oppure raddoppiando o triplicando il quantitativo dei titoli contrattati). Funzione: la caratteristica fondamentale di questi contratti è quella di essere a rischio limitato. Ma la limitazione di rischio è valida solo per uno dei contraenti, per quello cioè che acquista la facoltà di scelta e che è chiamato compratore del premio. La dichiarazione del contraente deve essere fatta nel giorno indicato nel calendario di borsa per la «risposta premi»: in tale momento, il compratore del premio deve precisare se intende o meno eseguire il contratto e, in caso affermativo, deve precisare la quantità dei titoli che intende ritirare o consegnare, secondo il tipo di contratto a premio stipulato. CC Dont. CC Put. Tipi CC Stellage. CC strip. CC strap. I contratti a premio rappresentano le uniche modalità attualmente ammesse di negoziazione a termine. Ciò si è verificato in seguito all’estensione per tutti gli altri tipi di contratti della liquidazione a contanti, facendo scomparire la categoria dei contratti a termine fisso. 4 Riporto di borsa Nozione: il riporto di borsa si caratterizza rispetto al riporto di banca per la sua specializzazione causale (finanziamento in titoli o in valuta delle operazioni di borsa). 304 Tipi CC Riporto titoli: il riportatore ha necessità di ottenere un finanziamento in titoli; il riportato glieli trasferisce in proprietà per un determinato prezzo ed il riportatore assume l’obbligo di ritrasferirgli altrettanti titoli della stessa specie per un prezzo decurtato in misura pari al corrispettivo pattuito per il finanziamento. CC Riporto valuta: il riportato ha necessità di ottenere un finanziamento in valuta; trasferisce titoli in proprietà al riportatore per un determinato prezzo e questi assume l’obbligo di ritrasferirgli altrettanti titoli della stessa specie per un prezzo incrementato in misura pari al corrispettivo pattuito per il finanziamento. In sintesi Con il termine borsa valori si indica, nell’accezione più ampia, il mercato dei capitali rappresentati da titoli di credito: azioni, obbligazioni, titoli di Stato etc. (la borsa merci, invece, è il mercato delle merci prodotte in serie o delle derrate agricole). Il codice civile non contiene una disciplina specifica del cd. contratto di borsa, né provvede alla individuazione dello stesso. La denominazione viene riferita, pertanto, ad alcuni contratti — formati attraverso la pratica delle borse ed originariamente regolati solo dagli usi di borsa — inquadrabili nello schema generale della compravendita. Tali contratti si definiscono a mercato fermo e a mercato libero. I contratti, inoltre, possono essere a contante e a termine. Contratti a premio sono, invece, i contratti a termine nei quali uno dei contraenti, verso pagamento di un corrispettivo (premio), si riserva la facoltà di recedere, entro un determinato termine, dal contratto o di modificare il contenuto. Infine, con il contratto di riporto una parte (riportato) trasferisce in proprietà ad un’altra (riportatore) titoli di credito di una data specie contro il pagamento di un prezzo; al tempo stesso il riportatore si obbliga a trasferire al riportato altrettanti titoli della stessa specie (obbligazione di genere) verso rimborso del prezzo (che può essere anche aumentato o diminuito nella misura convenuta), alla scadenza del termine stabilito (art. 1548 c.c.). 305 - Note: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… INDICE ANALITICO A Affiliazione commerciale (contratto), 177 e ss. Affitto d’azienda, 21 Agenzia, 197 e ss. Albergo (contratto di), 191 e ss. Amministratori di società, 105 e ss. — sistema dualistico, 112 e ss. — sistema monistico, 113 e ss. — sistema tradizionale, 105 e ss. Amministrazione controllata, 285 e ss. Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, 291 e ss. Ammortamento, 240 Annullamento delle delibere assembleari, 100 e ss. Anticipazione bancaria, 214 Antitrust, 36 Apertura di credito bancario, 212 Appalto, 179 e ss. Appello al pubblico risparmio, 299 e ss. Artigiano, 11 e ss. Assegno bancario, 247 e ss. Assegno circolare, 249 e ss. Assemblea dei soci, 95 e ss. Assicurazione, 217 e ss. Associazione in partecipazione, 233 e ss. Associazione temporanea di imprese, 40 Aumento di capitale sociale, 88 e ss. Ausiliari dell’imprenditore, 17 e ss. Avallo, 243 e ss. Azienda, 19 e ss. Azienda coniugale, 32 e ss. Azioni, 74 e ss. — acquisto e sottoscrizione di proprie, 87 e ss. — categorie speciali, 75 e ss. — circolazione, 76 e ss. — proprie, 86 e ss. Azioni cambiarie, 244 Azioni extracambiarie, 245 — conto economico, 82 e ss. — di esercizio, 80 e ss. — in forma abbreviata, 84 — nota integrativa, 83 — relazione degli amministratori, 83 — stato patrimoniale, 82 Borsa valori, 303 e ss. Brevetto, 28 C Cambiale, 241 e ss. — accettazione, 243 — avallo, 243 e ss. — finanziaria, 245 — girata, 243 — requisiti, 241 e ss. — tutela, 244 e ss. Catering, 226 e ss. Collegamenti tra società, 65 ss. Collegio sindacale, 109 e ss. Coltivatore diretto del fondo, 11 Commissione, 196 Comodato, 205 e ss. Compravendita, 157 e ss. Comunicazione unica per la nascita d’impresa, 14 Concordato fallimentare, 277 e ss. Concordato preventivo, 281 e ss. Concorrenza, 35 e ss. Conferimenti in società, 43 e ss., 71 e ss. Consiglio di amministrazione, 107 Consorzio, 39 Conto corrente, 207 e ss. Conto corrente bancario, 213 Conto economico, 82 Contratti bancari, 209 e ss. Contratti dei consumatori, 229 e ss. Contratti di borsa, 303 e ss. Contratti di viaggio, 186 e ss. Contratti parasociali, 65 B D Bilancio, 80 e ss. — consolidato, 84 Danni (assicurazione contro), 219 307 Decreto Alitalia, 292 e ss. Decreto Marzano, 292 Deposito, 189 e ss. Deposito bancario, 210 e ss. Diritto d’autore, 27 Diritto di inventore, 28 Diritto di opzione, 89 Ditta, 23 Franchising, 177 e ss. Fusione di società, 149 e ss. G Girata cambiaria, 243 Gruppi di società, 68 e ss. Gruppo europeo di interesse economico (GEIE), 40 E H Engineering, 226 Esdebitazione, 279 e ss. Estimatorio (contratto), 171 e ss. Evizione (garanzia per), 157 e ss. F Factoring, 223 e ss. Fallimento, 257 e ss. — accertamento del passivo, 273 e ss. — azione revocatoria, 265 e ss. — chiusura, 276 — dell’imprenditore che ha cessato l’attività, 259 — dell’imprenditore defunto, 259 — dell’imprenditore già fallito, 259 — comitato dei creditori, 270 e ss. — concordato fallimentare, 277 e ss. — curatore, 270 — dell’impresa collettiva, 259 e ss. — effetti di natura processuale, 268 — effetti nei confronti dei creditori, 264 — effetti nei confronti dei terzi, 265 — effetti nei confronti del fallito, 263 e ss. — effetti sui contratti in corso, 267 e ss. — esdebitazione, 279 e ss. — giudice delegato, 269 e ss. — liquidazione dell’attivo, 275 — nozione, 257 — opposizione allo stato passivo, 274 — organi, 269 e ss. — presupposti, 257 e ss. — procedura, 273 e ss. — redazione dell’inventario, 273 — riparto dell’attivo, 275 e ss. — sentenza, 261 e ss. — tribunale fallimentare, 269 Finanziamenti destinati ad uno specifico affare, 118 e ss. Fede di deposito, 251 Fondi comuni di investimento, 301 e ss. Fondi di riserva, 79 e ss. Forfating, 225 308 Holding, 68 e ss. I Impresa, 7 e ss. — capacità all’esercizio, 8 — civile, 11 — classificazione, 9 e ss. — familiare, 31 e ss. — sociale, 141 e ss. Imprenditore, 7 e ss. — agricolo, 9 e ss. — artigiano, 12 — ausiliari, 17 e ss. — commerciale, 10 e ss. — piccolo, 11 e ss. — segni distintivi, 23 e ss. Insegna, 23 Intermediari finanziari, 298 e ss. Invenzioni del prestatore di lavoro, 28 e ss. L Leasing, 221 e ss. Liquidazione coatta amministrativa, 287 e ss. Liquidazione delle società, 144 e ss. M Mandato, 193 e ss. Marchio, 23 e ss. Mediazione, 199 e ss. Mercato finanziario, 297 Mercati regolamentati, 303 Mutuo, 203 e ss. N Nota di pegno, 251 Nota integrativa, 83 Nullità delle delibere assembleari, 101 e ss. O Obbligazioni cambiarie, 242 Obbligazioni di società, 90 e ss. — convertibili in azioni, 91 — disciplina, 92 Offerta pubblica — di acquisto, 300 — di scambio, 300 — di sottoscrizione, 300 — di vendita, 300 Operazioni accessorie bancarie, 215 e ss. P Partecipazioni societarie, 66 e ss. Patrimoni destinati, 117 e ss. Patti di famiglia, 33 Patti parasociali, 65 Permuta, 171 Posta elettronica certificata, 13 Procedura d’urgenza per il risanamento aziendale, 292 e ss. Procedure concorsuali, 255 e ss. Protesto cambiario, 244 R Registro delle imprese, 13 e ss. Revisione legale dei conti, 110 e ss. Revocatoria (azione) — fallimentare, 265 e ss. — ordinaria, 265 Riduzione del capitale sociale, 89 e ss. Riporto (contratto di), 172 e ss. Riporto di borsa, 304 e ss. S Scioglimento delle società, 143 e ss. Scissione di società, 153 e ss. Sconto bancario, 214 e ss. Segnalazione certificata inizio attività, 14, 201 e ss. Segni distintivi dell’imprenditore, 23 e ss. Servizi di investimento, 298 e ss. Sindacato — di blocco, 65 — di controllo, 65 — di voto, 65 Società, 43 e ss. — apparenti, 43 e ss. — collegate, 67 — contratto, 43 — controllate, 67 e ss. — di fatto, 43 — di revisione, 110 e ss. — elementi essenziali, 43 e ss. — fra professionisti, 46 — fusione, 149 e ss. — gruppi, 68 e ss. — irregolari, 45 — mutualistiche, 135 e ss. — occulte, 43 — partecipazione rilevante, 66 — scioglimento e liquidazione, 143 e ss. — scissione, 153 e ss. — tipi, 44 — trasformazione, 147 e ss. — unipersonali, 43, 126 e ss. Società a responsabilità limitata, 125 e ss. — amministratori, 133 — collegio sindacale, 134 — conferimenti, 128 — costituzione, 125 e ss. — decisioni dei soci, 130 e ss. — disciplina, 125 e ss. — impugnazione delle delibere assembleari, 132 — organi sociali, 133 e ss. — quote, 127 e ss. — recesso del socio, 129 e ss. — scioglimento, 143 e ss. — soci, 128 e ss. — trasferimento delle quote, 127 — unipersonale, 126 e ss. Società cooperative, 135 e ss. — a mutualità prevalente, 136 — atto costitutivo, 136 e ss. — organi sociali, 138 e ss. — soci, 137 e ss. — sociali, 140 — vigilanza e controlli, 139 e ss. Società di intermediazione mobiliare (S.I.M.), 300 e ss. Società di investimento a capitale variabile (S.I.C.A.V.), 302 Società di mutua assicurazione, 140 Società di revisione, 110 e ss. Società in accomandita per azioni, 121 e ss. — accomandante, 123 — accomandatario, 122 — disciplina, 121 e ss. — scioglimento e liquidazione, 123, 143 e ss. — soci, 122 e ss. Società in accomandita semplice, 57 e ss. — amministrazione, 57 e ss. — disciplina, 57 — ragione sociale, 57 309 — scioglimento e liquidazione, 58 e ss. Società in nome collettivo, 53 e ss. — amministrazione, 55 — atto costitutivo, 53 e ss. — autonomia patrimoniale, 54 e ss. — capitale sociale, 55 — cancellazione, 56 — caratteri, 53 — disciplina, 53 — divieto di concorrenza tra i soci, 55 — scioglimento e liquidazione, 56 Società per azioni, 61 e ss. — amministrazione, 105 e ss. — assemblea, 95 e ss. — atto costitutivo, 62 e ss. — azioni, 74 e ss. — bilancio, 80 e ss. — capitale sociale, 79, 86 — circolazione delle azioni, 76 e ss. — collegio sindacale, 109 e ss. — con unico azionista, 64 — conferimenti, 71 e ss. — costituzione, 62 e ss. — fondi di riserva, 79 e ss. — obbligazioni, 90 — nullità, 64 — patrimoni destinati ad uno specifico affare, 117 e ss. — patti parasociali, 65 — prestazioni accessorie, 72 — revisione legale dei conti, 110 e ss. 310 — scioglimento e liquidazione, 143 e ss. — soci, 71 e ss. Società semplice, 47 e ss. — amministrazione, 49 — rappresentanza, 50 — responsabilità dei soci, 48 — scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un socio, 50 e ss. — scioglimento e liquidazione, 51 — soci, 47 e ss. Somministrazione, 175 e ss. Spedizione, 195 e ss. Stato patrimoniale, 82 Statuto dell’imprenditore commerciale, 11 Strumenti finanziari, 297 e ss. Subfornitura, 231 e ss. T Titoli di credito, 237 e ss. Titoli rappresentativi di merce, 251 Trasferimento d’azienda, 20 e ss. Trasformazione di società, 147 e ss. Trasporto, 183 e ss. V Vaglia cambiario, 241 Valori mobiliari, 297 Variazioni del capitale sociale, 88 e ss. Vizi occulti della cosa (garanzia per), 158 e ss. Indice generale Parte Prima L’imprenditore e l’impresa Capitolo 1 - Nozioni e caratteri dell’attività imprenditoriale 1. Impresa......................................................................................................................... Pag. 2. Imprenditore.................................................................................................................. » 3. Capacità all’esercizio dell’impresa................................................................................ » 7 7 8 Capitolo 2 - Le categorie imprenditoriali 1. Classificazione dell’impresa.......................................................................................... 2. Classificazione in relazione all’attività esercitata.......................................................... 3. Classificazione in relazione alle dimensioni.................................................................. 4. Classificazione in relazione alla veste che l’imprenditore assume all’esterno.............. » » » » 9 9 11 12 » » » » » 13 13 14 14 14 » » 17 17 » » » » » 19 19 19 20 21 » » » » 23 23 23 23 Capitolo 3 - Il registro delle imprese 1. Generalità...................................................................................................................... 2. Disciplina....................................................................................................................... 3. Efficacia......................................................................................................................... 4. Le modalità di funzionamento previste dalle leggi speciali........................................... 5. La Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)....................................................... Capitolo 4 - L’imprenditore e i suoi ausiliari 1. Generalità...................................................................................................................... 2. Ausiliari subordinati....................................................................................................... Capitolo 5 - L’azienda 1. Nozione......................................................................................................................... 2. Natura giuridica............................................................................................................. 3. Elementi costitutivi........................................................................................................ 4. Trasferimento dell’azienda............................................................................................ 5. Usufrutto e affitto d’azienda.......................................................................................... Capitolo 6 - I segni distintivi dell’imprenditore 1. Generalità...................................................................................................................... 2. Ditta............................................................................................................................... 3. Insegna......................................................................................................................... 4.Marchio......................................................................................................................... 311 Capitolo 7 - I diritti di privativa 1. Diritto d’autore............................................................................................................... Pag. 27 2. Diritto di inventore e brevetto........................................................................................ » 28 Capitolo 8 - Impresa familiare e azienda coniugale 1. Impresa familiare........................................................................................................... 2. Azienda coniugale......................................................................................................... 3. I patti di famiglia............................................................................................................ » » » 31 32 33 » » » 35 35 36 » » » 39 40 40 » » » » » » » » 43 43 44 45 45 45 45 46 » » » » » » » 47 47 49 50 50 51 51 » » » » » » 53 53 53 53 54 54 Capitolo 9 - La concorrenza fra imprese 1. Principi generali............................................................................................................. 2. La concorrenza sleale................................................................................................... 3. La disciplina antitrust..................................................................................................... Capitolo 10 - La collaborazione fra imprese 1. Il consorzio di imprese.................................................................................................. 2. Associazione temporanea di imprese........................................................................... 3. Gruppo europeo di interesse economico (G.E.I.E.)...................................................... Parte seconda il diritto delle società Capitolo 11 - Le società in generale 1. Nozione e natura........................................................................................................... 2. Elementi essenziali della società.................................................................................. 3. Tipi di società previsti dal codice................................................................................... 4. Autonomia patrimoniale e personalità giuridica............................................................ 5. Società irregolari........................................................................................................... 6. Società di fatto e società occulte................................................................................... 7. Società apparenti.......................................................................................................... 8. Società fra professionisti............................................................................................... Capitolo 12 - La società semplice 1. Nozione e caratteri........................................................................................................ 2. Lo status di socio.......................................................................................................... 3. Amministrazione della società....................................................................................... 4. Rappresentanza............................................................................................................ 5. Scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un socio....................................... 6. Scioglimento della società............................................................................................. 7. Liquidazione della società............................................................................................. Capitolo 13 - La società in nome collettivo 1. Nozione......................................................................................................................... 2. Caratteri........................................................................................................................ 3. Disciplina....................................................................................................................... 4. Atto costitutivo............................................................................................................... 5.Modificazioni dell’atto costitutivo................................................................................... 6. Autonomia patrimoniale................................................................................................ 312 7. Capitale sociale............................................................................................................. Pag. 55 8. Divieto di concorrenza dei soci (art. 2301 c.c.)............................................................. » 55 9. Amministrazione e rappresentanza............................................................................... » 55 10. Scioglimento, liquidazione, cancellazione..................................................................... » 56 Capitolo 14 - La società in accomandita semplice 1. Nozione......................................................................................................................... 2. Disciplina....................................................................................................................... 3. Ragione sociale............................................................................................................. 4. Amministrazione............................................................................................................ 5. Trasferimento di quota.................................................................................................. 6. Scioglimento, liquidazione............................................................................................. » » » » » » 57 57 57 57 58 58 » » » » » » 61 62 64 64 65 65 » » 71 74 » » » » » » » » » » 79 79 80 84 84 85 86 86 88 90 » » » » 95 96 98 100 » » » » » » 105 105 105 109 110 112 Capitolo 15 - La società per azioni. Generalità, nozione e costituzione 1. Generalità e nozione..................................................................................................... 2. La costituzione della S.p.A............................................................................................ 3. La nullità della società................................................................................................... 4. La S.p.A. con un unico azionista................................................................................... 5. I patti parasociali........................................................................................................... 6. Collegamenti tra società................................................................................................ Capitolo 16 - I soci e le azioni 1. La qualità di socio......................................................................................................... 2. Le azioni e gli altri strumenti finanziari partecipativi...................................................... Capitolo 17 - L’elemento patrimoniale e il bilancio 1. Patrimonio e capitale sociale........................................................................................ 2. I fondi di riserva............................................................................................................. 3. Il bilancio di esercizio.................................................................................................... 4. Bilancio in forma abbreviata.......................................................................................... 5. Il bilancio consolidato.................................................................................................... 6. La distribuzione degli utili ai soci................................................................................... 7. La tutela dell’integrità del capitale sociale e della riserva legale................................... 8. Acquisto e sottoscrizione delle proprie azioni............................................................... 9. Variazioni del capitale sociale....................................................................................... 10. Le obbligazioni.............................................................................................................. Capitolo 18 - L’assemblea dei soci 1. Generalità...................................................................................................................... 2. Convocazione............................................................................................................... 3. Costituzione dell’assemblea: intervento, votazione, rappresentanza........................... 4. Invalidità delle delibere e loro impugnativa................................................................... Capitolo 19 - L’attività amministrativa e di controllo 1. Generalità...................................................................................................................... 2. Il sistema tradizionale di amministrazione e controllo................................................... 3. Gli amministratori.......................................................................................................... 4. Il collegio sindacale....................................................................................................... 5. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti.................................................... 6. Il sistema dualistico....................................................................................................... 313 7. Il sistema monistico....................................................................................................... Pag. 113 8. L’intervento dell’autorità giudiziaria............................................................................... » 114 Capitolo 20 - I patrimoni destinati ad uno specifico affare 1. Generalità...................................................................................................................... 2. I patrimoni destinati ad uno specifico affare.................................................................. 3. I finanziamenti destinati ad uno specifico affare........................................................... » » » 117 117 118 » » » » 121 121 122 123 » » » » » » » » » » 125 125 126 127 128 128 129 130 130 133 » » » » » 135 135 140 140 141 » » » » » » » 143 143 144 144 145 146 146 » » » 147 149 153 Capitolo 21 - La società in accomandita per azioni 1. Nozione e caratteri........................................................................................................ 2. La disciplina giuridica.................................................................................................... 3. La posizione di socio accomandante e accomandatario............................................... 4. Scioglimento della società............................................................................................. Capitolo 22 - La società a responsabilità limitata 1. Generalità e nozione..................................................................................................... 2. Costituzione della S.r.l................................................................................................... 3. La S.r.l. unipersonale.................................................................................................... 4. Le partecipazioni della S.r.l........................................................................................... 5. Diritti dei soci................................................................................................................. 6. Gli obblighi dei soci: il conferimento.............................................................................. 7. Cessazione della qualità di socio.................................................................................. 8. L’elemento patrimoniale della società........................................................................... 9. Le decisioni dei soci...................................................................................................... 10. Gli organi di amministrazione e controllo...................................................................... Capitolo 23 - Le società cooperative e le mutue assicuratrici 1. Caratteri generali........................................................................................................... 2. Società cooperative....................................................................................................... 3. Società di mutua assicurazione.................................................................................... 4. Cooperative sociali........................................................................................................ 5. L’impresa sociale........................................................................................................... Capitolo 24 - L’estinzione della società 1. Caratteri generali........................................................................................................... 2. Cause di scioglimento................................................................................................... 3. Accertamento e pubblicità delle cause di scioglimento................................................. 4. Il procedimento di liquidazione...................................................................................... 5. I liquidatori..................................................................................................................... 6. Il momento estintivo...................................................................................................... 7. La revoca della liquidazione (art. 2487ter c.c.)............................................................. Capitolo 25 - Trasformazione, fusione e scissione della società 1. La trasformazione......................................................................................................... 2. La fusione...................................................................................................................... 3. La scissione.................................................................................................................. 314 Parte terza I contratti commerciali Capitolo 26 - La compravendita 1. Nozione, natura giuridica, requisiti................................................................................ Pag. 157 2. Obblighi del venditore................................................................................................... » 157 3. Obblighi del compratore................................................................................................ » 159 4. Vendita di beni immobili................................................................................................ » 160 5. Vendita di beni mobili.................................................................................................... » 160 6. Vendita con efficacia obbligatoria.................................................................................. » 161 7. Tipi di vendita rispetto alle modalità di contrattazione................................................... » 163 8. Tipi di vendita rispetto alla qualità dell’oggetto.............................................................. » 166 9. Vendita con patto di riscatto.......................................................................................... » 166 10. Vendita e garanzie dei beni di consumo....................................................................... » 167 Capitolo 27 - La permuta, il contratto estimatorio, il riporto 1. La permuta.................................................................................................................... 2. Il contratto estimatorio................................................................................................... 3. Il riporto......................................................................................................................... » » » 171 171 172 » » » 175 175 176 » » 177 177 » » » » 179 179 180 180 » » » » » 183 183 184 186 186 » » » » » 189 189 190 190 191 Capitolo 28 - La somministrazione 1. Nozione, natura giuridica.............................................................................................. 2. Disciplina....................................................................................................................... 3. La clausola di esclusiva e il patto di preferenza............................................................ Capitolo 29 - Il franchising 1. Nozione, natura giuridica.............................................................................................. 2. Disciplina....................................................................................................................... Capitolo 30 - L’appalto 1. Nozione, natura giuridica.............................................................................................. 2. Attività dell’appaltatore.................................................................................................. 3. Attività del committente................................................................................................. 4. Estinzione dell’appalto.................................................................................................. Capitolo 31 - Il trasporto ed i contratti di viaggio 1. Nozione, natura giuridica.............................................................................................. 2. Trasporto di persone..................................................................................................... 3. Trasporto di cose.......................................................................................................... 4. Pubblici servizi di linea.................................................................................................. 5. I contratti di viaggio....................................................................................................... Capitolo 32 - Il deposito e il contratto d’albergo 1. Il deposito...................................................................................................................... 2. Il deposito irregolare...................................................................................................... 3. Il deposito nei magazzini generali................................................................................. 4. Il contratto di posteggio................................................................................................. 5. Il contratto d’albergo...................................................................................................... 315 Capitolo 33 - Il mandato, la spedizione e la commissione 1. Il mandato..................................................................................................................... Pag. 193 2. La spedizione................................................................................................................ » 195 3. La commissione............................................................................................................ » 196 Capitolo 34 - L’agenzia e la mediazione 1. L’agenzia....................................................................................................................... 2. La mediazione............................................................................................................... » » 197 199 » » » 203 203 204 » » 205 205 » » » 207 207 208 » » » » » » » » 209 209 210 212 212 214 214 215 » » » » » » » » » 217 217 217 218 219 220 220 220 220 » » » 221 223 225 Capitolo 35 - Il mutuo 1. Nozione, natura giuridica.............................................................................................. 2. Disciplina....................................................................................................................... 3.Mutuo di scopo e mutuo garantito................................................................................. Capitolo 36 - Il comodato 1. Nozione, natura giuridica.............................................................................................. 2. Disciplina....................................................................................................................... Capitolo 37 - Il conto corrente 1. Nozione......................................................................................................................... 2. Disciplina....................................................................................................................... 3. Scioglimento del contratto............................................................................................. Capitolo 38 - I contratti bancari 1. Le attività bancarie........................................................................................................ 2. I contratti bancari........................................................................................................... 3. Il deposito bancario....................................................................................................... 4. Apertura di credito bancario.......................................................................................... 5. Le operazioni bancarie in conto corrente e il conto corrente bancario.......................... 6. Anticipazione bancaria.................................................................................................. 7. Lo sconto....................................................................................................................... 8. Le operazioni accessorie.............................................................................................. Capitolo 39 - Il contratto di assicurazione 1. Nozione......................................................................................................................... 2. L’impresa di assicurazione............................................................................................ 3. Il contratto di assicurazione........................................................................................... 4. Forme peculiari di assicurazione................................................................................... 5. L’assicurazione contro i danni....................................................................................... 6. L’assicurazione della responsabilità civile..................................................................... 7. L’assicurazione sulla vita............................................................................................... 8. L’assicurazione infortuni................................................................................................ 9. La riassicurazione......................................................................................................... Capitolo 40 - I contratti atipici 1. Il leasing........................................................................................................................ 2. Il factoring...................................................................................................................... 3. Il forfating...................................................................................................................... 316 4. Il contratto di engineering.............................................................................................. Pag. 226 5. Il catering....................................................................................................................... » 226 Capitolo 41 - I contratti dei consumatori e la subfornitura 1. I contratti del consumatore............................................................................................ 2. La subfornitura nelle attività produttive......................................................................... » » 229 231 » » 233 233 » » » » » » » 237 237 238 239 239 239 240 » » » » » » » » 241 242 243 243 243 244 244 245 » » » » 247 247 248 248 » 249 » » » 251 252 252 Capitolo 42 - L’associazione in partecipazione 1. Nozione, natura giuridica.............................................................................................. 2. Disciplina....................................................................................................................... Parte quarta I titoli di credito Capitolo 43 - I titoli di credito in generale 1. Principi generali............................................................................................................. 2. Caratteri........................................................................................................................ 3. Classificazioni............................................................................................................... 4. Figure simili................................................................................................................... 5. Titoli atipici.................................................................................................................... 6. Eccezioni opponibili dal debitore cartolare.................................................................... 7. Ammortamento.............................................................................................................. Capitolo 44 - La cambiale 1. Generalità...................................................................................................................... 2. Obbligazioni cambiarie.................................................................................................. 3. Accettazione della tratta................................................................................................ 4. Girata............................................................................................................................ 5. Avallo............................................................................................................................ 6. Forme di garanzia extracambiaria................................................................................. 7. Le azioni........................................................................................................................ 8. La cambiale finanziaria................................................................................................. Capitolo 45 - L’assegno bancario 1. Nozione......................................................................................................................... 2. Requisiti, presupposti e disciplina................................................................................. 3. Circolazione.................................................................................................................. 4. Pagamento.................................................................................................................... Capitolo 46 - L’assegno circolare 1. Generalità e disciplina................................................................................................... Capitolo 47 - Gli altri titoli di credito 1. Titoli rappresentativi...................................................................................................... 2. Titoli speciali dell’istituto di emissione........................................................................... 3. Titoli speciali del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia................................................ 317 Parte quinta Le procedure concorsuali Capitolo 48 - Le procedure concorsuali: Generalità 1. Nozione......................................................................................................................... Pag. 255 2. Caratteri........................................................................................................................ » 255 Capitolo 49 - Il fallimento 1. Nozione......................................................................................................................... 2. Presupposti................................................................................................................... 3. Assoggettabilità al fallimento......................................................................................... 4. Il fallimento dell’impresa collettiva................................................................................. » » » » 257 257 258 259 » » » » 261 261 262 263 » » » » 269 269 270 270 » » » » » » » 273 273 273 275 275 276 279 » » » » » » » 281 281 282 282 283 283 284 » » » » 285 285 285 286 Capitolo 50 - La dichiarazione di fallimento 1. Iniziativa........................................................................................................................ 2. Sentenza dichiarativa di fallimento................................................................................ 3. Provvedimento che respinge l’istanza di fallimento...................................................... 4. Effetti della sentenza dichiarativa di fallimento............................................................. Capitolo 51 - Gli organi preposti al fallimento 1. Il Tribunale fallimentare................................................................................................. 2. Il giudice delegato......................................................................................................... 3. Il curatore...................................................................................................................... 4. Il comitato dei creditori.................................................................................................. Capitolo 52 - La procedura fallimentare 1. Generalità...................................................................................................................... 2. La conservazione e l’amministrazione del patrimonio del fallito................................... 3. L’accertamento del passivo........................................................................................... 4. La liquidazione dell’attivo.............................................................................................. 5. Il riparto dell’attivo......................................................................................................... 6. Cessazione della procedura fallimentare...................................................................... 7. L’esdebitazione del fallito.............................................................................................. Capitolo 53 - Il concordato preventivo 1. Nozione......................................................................................................................... 2. Presupposti per l’ammissione....................................................................................... 3. Organi........................................................................................................................... 4. Effetti............................................................................................................................. 5. Procedura...................................................................................................................... 6. Annullamento e revoca del concordato......................................................................... 7. Accordi di ristrutturazione dei debiti.............................................................................. Capitolo 54 - L’amministrazione controllata 1. Nozione......................................................................................................................... 2. Condizioni..................................................................................................................... 3. Procedimento ed effetti................................................................................................. 4. Chiusura........................................................................................................................ 318 Capitolo 55 - La liquidazione coatta amministrativa 1. Nozione......................................................................................................................... Pag. 287 2. Condizioni..................................................................................................................... » 287 3. Organi........................................................................................................................... » 287 4. Disciplina....................................................................................................................... » 288 Capitolo 56 - L’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi 1. Nozione......................................................................................................................... 2. Condizioni..................................................................................................................... 3. Organi........................................................................................................................... 4. Procedura...................................................................................................................... 5. La procedura d’urgenza per il risanamento aziendale.................................................. » » » » » 291 291 291 292 292 » » » » » » 297 298 299 300 301 302 » » » » 303 303 303 304 Parte sesta intermediazione e mercati finanziari Capitolo 57 - Mercato finanziario e servizi di investimento 1. Il mercato finanziario..................................................................................................... 2. I servizi di investimento ed il loro esercizio................................................................... 3. L’appello al pubblico risparmio...................................................................................... 4. Le S.I.M. (Società di intermediazione mobiliare)........................................................... 5. Fondi comuni di investimento........................................................................................ 6. Le S.I.C.A.V................................................................................................................... Capitolo 58 - Borsa e mercati regolamentati 1. Nozione......................................................................................................................... 2. La Borsa valori.............................................................................................................. 3. Contratti di borsa........................................................................................................... 4. Riporto di borsa............................................................................................................. 319