SLIDES Edizione I pubblicato il 26 febbraio 2013 Paolo Tormen LAVORO E PREVIDENZA 2013 cosa cambia per dipendenti e imprese DI COSA PARLIAMO 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ASPI E COSTO DEL LAVORO: i chiarimenti della circ. Inps 140/2012. ASPI E RISOLUZIONI CONSENSUALI: l’indennità spetta perché la disoccupazione è involontaria. LICENZIAMENTI: come si calcola il costo del contributo per l’ASPI. INCENTIVI ALLE ASSUNZIONI: i chiarimenti della circ. Inps 137/2012. AUTO AZIENDALI: i tagli alla deducibilità fiscale dei costi relativi ai mezzi di trasporto. CO.CO.PRO.: le indicazioni operative per il personale ispettivo. PARTITE IVA: i chiarimenti della circ. Min. Lavoro 32/2012. CIG IN DEROGA: le linee guida 2013. CONTRATTI A TERMINE: i casi in cui si applicano gli intervalli ridotti. CONTRATTI A TERMINE: gli intervalli dopo un contratto per sostituzione di maternità. VOUCHER PER LE PUERPERE: le regole per usufruire dei voucher. CONGEDO PARENTALE A ORE: le novità della Legge di stabilità. SOMMINISTRAZIONE: i contenuti della comunicazione da fare entro il 31 gennaio. SOMMINISTRAZIONE SENZA CAUSALE: la nozione di lavoratori svantaggiati. SOMMINISTRAZIONE DI LAVORATORI IN MOBILITA’: le regole per chi assume. RETRIBUZIONE PREMIALE: le regole sulla detassazione per il 2013. STAGE E TIROCINI: cosa cambia dopo la sentenza della Corte Costituzionale 287/2012 e l’accordo Stato Regioni del 24 gennaio 2013. ULTIME NOVITA’: diritto di accesso, licenziamento per g.m.o., lavoro accessorio, apprendistato. lavoro e previdenza 2013 pagina 3 ASPI: I CHIARIMENTI DELL’INPS L’art. 2, comma 1, l. 92/2012 ha istituito, con decorrenza 1° gennaio 2013, l’Assicurazione Sociale per l’Impiego (Aspi), con la funzione di fornire ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione un’indennità mensile di disoccupazione. La CIRC. INPS 140/2012 illustra l’ambito di applicazione e la disciplina relativa alla contribuzione di finanziamento della nuova assicurazione, unitamente alle necessarie istruzioni operative. AMBITO DI APPLICAZIONE. Sono inclusi nella nuova assicurazione tutti i lavoratori dipendenti, ivi compresi gli apprendisti e i soci lavoratori di cooperativa che abbiano stabilito, con la propria adesione o successivamente all’instaurazione del rapporto associativo, un rapporto di lavoro in forma subordinata, con esclusione dei dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni. Sono obbligatoriamente assicurati all’Aspi i lavoratori dipendenti appartenenti alle seguenti categorie: • dipendenti del settore privato, indipendentemente dalla tipologia di contratto di lavoro subordinato; apprendisti; soci lavoratori di cooperativa, che abbiano stipulato con la stessa un contratto di lavoro subordinato; • dipendenti a tempo determinato delle amministrazioni pubbliche. Sono inoltre soggetti alla nuova assicurazione: • soci lavoratori delle cooperative; • le categorie del personale artistico, teatrale e cinematografico, con rapporto di lavoro subordinato. CONTRIBUZIONE DI FINANZIAMENTO. Per il finanziamento delle assicurazioni Aspi e mini Aspi, la l. 92/2012 dispone l’obbligo di versamento delle seguenti contribuzioni: • ordinario (art. 2, commi 25-27 e comma 36); • addizionale (art. 2, commi 28-30); • contributo dovuto in caso di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per causa diversa dalle dimissioni (art. 2, commi 31-35). lavoro e previdenza 2013 pagina 4 ASPI: LE MODIFICHE DELLA L. DI STABILITA’ In data 24 dicembre 2012 è stata pubblicata la l. 228/2012 (c.d. legge di Stabilità), entrata in vigore dal 1° gennaio 2013. L’art. 1, comma 250, l. 228/2012 ha modificato l’art. 2 l. 92/2012 e in particolare la disciplina dell’Aspi stabilendo che, in merito ai nuovi eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2016, l’indennità Aspi verrà corrisposta: • nel limite massimo di 12 mesi, detratti i periodi di indennità eventualmente fruiti negli ultimi 12 mesi, per i lavoratori di età inferiore a 55 anni; • per un periodo massimo di 18 mesi, nei limiti delle settimane di contribuzione negli ultimi due anni, detratti i periodi di indennità eventualmente fruiti negli ultimi 18 mesi, per i lavoratori di età pari o superiore a 55 anni. DURATA ASPI NEL 2013 Meno di 50 anni 8 mesi Dai 50 anni 12 mesi La legge di Stabilità ha modificato, inoltre, la durata della c.d. mini Aspi prevedendo che: • la corresponsione di tale indennità non può superare il numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione nell’ultimo anno e ai fini della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione della prestazione; • essa non viene sospesa d’ufficio, fino a un massimo di 6 mesi, in caso di nuova occupazione del lavoratore con contratto di lavoro subordinato. La legge di stabilità ha, infine, modificato le regole di finanziamento dell’Aspi per quanto riguarda il calcolo del c.d. CONTRIBUTO DI LICENZIAMENTO. lavoro e previdenza 2013 pagina 5 ASPI E COSTO DEL LAVORO: CONTRIBUTO ORDINARIO (1) CONTRIBUTO ORDINARIO Con effetto sui periodi contributivi maturati a decorrere dal 1° gennaio 2013, al finanziamento delle indennità erogate dalla nuova assicurazione concorrono i contributi di cui agli artt. 12, comma 6, e 28, comma 1, l. 160/75. Tali norme determinavano, rispettivamente, l’aliquota del contributo integrativo per l’assicurazione contro la disoccupazione involontaria (1,30% della retribuzione imponibile), nonchè la percentualizzazione del contributo base dovuto per la predetta assicurazione DS (0,01% della retribuzione imponibile). Di conseguenza, il contributo ordinario di finanziamento delle indennità Aspi e mini Aspi, posto a carico dei datori di lavoro, è pari all’1,31% della retribuzione imponibile. Detta aliquota contributiva deve essere incrementata anche del contributo dello 0,30%, ai sensi dell’art. 25 l. 845/1978 il quale è destinato, per le aziende che vi aderiscono, al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua, ovvero devoluto al Fondo di rotazione del Ministero dell’Economia (2/3) e del Lavoro (1/3). Per effetto dell’insieme delle disposizioni citate, i datori di lavoro sono tenuti a versare un contributo complessivo pari all’1,61% (1,31% + 0,30%) della retribuzione imponibile. RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO ORDINARIO L’art. 2, comma 26, dispone che sui contributi ordinari continuano a trovare applicazione le eventuali riduzioni del costo del lavoro di cui all’art. 120 l. 388/2000 e all’art. 1, comma 361, l. 266/2005, nonchè le misure compensative di cui all’art. 8 d.l. 203/2005, convertito con modificazioni in l. 248/2005, previste in relazione ai maggiori oneri finanziari sostenuti dai datori di lavoro per il versamento di quote di TFR alle forme pensionistiche complementari ovvero al Fondo di Tesoreria. lavoro e previdenza 2013 pagina 6 ASPI E COSTO DEL LAVORO: CONTRIBUTO ORDINARIO (2) In applicazione delle disposizioni testualmente richiamate al comma 26, il contributo ordinario Aspi viene ridotto per i settori e nelle misure di seguito indicate: SETTORE RIDUZIONI L. 388/2000 E 266/2005 ALIQUOTA ASPI DOVUTA Artigianato 0,91% 0,40% Imprese radiotelevisive e spettacolo, settore commercio con C.U.A.F. ridotta 0,91% 0,40% Agricoltura 0,94% 0,37% Commercio e pubblici esercizi con C.U.A.F. ridotta 1,13% 0,18% Partiti politici e sindacati non soggetti a C.U.A.F. 1,16% 0,15% Il successivo comma 27 prevede riduzioni del costo del lavoro per i lavoratori nei cui confronti non erano dovuti i contributi: trattasi dei lavoratori esclusi dall’ambito di applicazione della preesistente assicurazione contro la disoccupazione involontaria quali, ad esempio, soci delle cooperative d.p.r. 602/1970, soci delle cooperative di cui alla l. 250/1958, nonchè categorie del personale artistico, teatrale e cinematografico, con rapporto di lavoro subordinato. La Circ. Inps 140/2012, nell’Allegato 1, stabilisce in quale misura è dovuta l’aliquota di finanziamento dell’Aspi e le relative riduzioni. lavoro e previdenza 2013 pagina 7 ASPI E COSTO DEL LAVORO: APPRENDISTI In relazione all’estensione dell’Aspi al personale apprendista, l’art. 2, comma 36, l. 92/2012, nel modificare l’art. 2, comma 2, del T.U. di cui al d.lgs. 167/2011, introduce, con effetto sui periodi contributivi maturati a decorrere dal 1° gennaio 2013, a carico del datore di lavoro, un contributo pari all’1,31% della retribuzione imponibile, dovuto per gli apprendisti, artigiani e non artigiani. Tenuto conto dell’impianto normativo dell’art. 2 nel suo complesso, nonché dei riflessi sulle previsioni contenute nell’art. 3 della legge di riforma in materia di Fondi di solidarietà, anche l‘aliquota contributiva dovuta per gli apprendisti deve essere incrementata dello 0,30%; conseguentemente la contribuzione Aspi per gli apprendisti si attesterà in misura pari al 1,61%, in analogia a quanto avviene per gli altri lavoratori dipendenti. La norma in argomento dispone, inoltre, che su tale contributo non opera lo sgravio triennale contributivo disciplinato dall’art. 22, comma 1, l. 183/2011. A decorrere dal 1° gennaio 2012, per i contratti di apprendistato stipulati successivamente alla medesima data ed entro il 31 dicembre 2016, è riconosciuto ai datori di lavoro, che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'art. 1, comma 773, quinto periodo, l. 296/2006, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo Si precisa, infine, che sul contributo per gli apprendisti non trovano applicazione le riduzioni del cuneo contributivo di cui alle l. 388/2000 e 266/2005, previste dal comma 26. Potranno, invece, continuare ad operare, ove spettanti, le misure compensative ex art. 8 d.l. 203/2005, convertito con modificazioni nella l. 248/2005. lavoro e previdenza 2013 pagina 8 ASPI E COSTO DEL LAVORO: CONTRATTI A TERMINE Con effetto sui periodi contributivi maturati a decorrere dal 1° gennaio 2013, l’art. 2, comma 28, l. 92/2012 ha introdotto un CONTRIBUTO ADDIZIONALE, pari all’1,40% della retribuzione imponibile, dovuto dai datori di lavoro con riferimento ai rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato. Per effetto di tale disposizione, la contribuzione complessivamente dovuta per l’Aspi si attesterà in misura pari al 3,01% (1,61% + 1,40%) della retribuzione imponibile, fatte salve le eventuali riduzioni del contributo di cui al comma 25 (1,31%). Il contributo addizionale riguarderà tutti i rapporti di lavoro non a tempo indeterminato in essere al 1° gennaio 2013 e non solamente quelli instaurati a far tempo dalla medesima data. Il contributo aggiuntivo non si applica: • ai contratti a tempo determinato per motivi sostitutivi (es. malattia, maternità, infortuni); • in caso di lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali, di cui al d.p.r. 1525/1963; nonché per i periodi contributivi maturati dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015, di quelle attività definite dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati entro il 31 dicembre 2011 dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative; • nel caso di contratti di apprendistato; • ai contratti nelle pubbliche amministrazioni. Il datore di lavoro può ottenere la restituzione delle ultime 6 mensilità di contributo addizionale, decorso il periodo di prova, in caso di trasformazione del contratto a tempo indeterminato o di successiva assunzione a tempo indeterminato del lavoratore entro 6 mesi dalla cessazione ma, in quest’ultimo caso, saranno detratte le mensilità del periodo tra la cessazione e la riassunzione. lavoro e previdenza 2013 pagina 9 ASPI E CONTRIBUTO DI LICENZIAMENTO (1) CONTRIBUTO DOVUTO NEI CASI DI INTERRUZIONE DI RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO PER CAUSA DIVERSA DALLE DIMISSIONI L’art. 2, commi 31-35, l. 92/2012 ha introdotto e disciplinato un ulteriore contributo destinato al finanziamento dell’Aspi: è previsto, infatti, che, in tutti i casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per causa diversa dalle dimissioni, intervenuti a decorrere dal 1° gennaio 2013, i datori di lavoro sono tenuti al versamento di uno specifico contributo per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni. Ai sensi dell’art. 2, comma 32, il contributo è dovuto anche per le interruzioni dei rapporti di apprendistato diverse dalle dimissioni o dal recesso del lavoratore, ivi compreso il recesso del datore di lavoro al termine del periodo di formazione. Fino al 31 dicembre 2016, sono esclusi dal versamento del predetto contributo i datori di lavoro tenuti al versamento del contributo d’ingresso nelle procedure di mobilità. Il contributo in argomento non è dovuto, per il periodo 2013-2015, nei seguenti casi: • licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in applicazione di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazionale prevista dai contratti collettivi; • interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere. lavoro e previdenza 2013 pagina 10 ASPI E CONTRIBUTO DI LICENZIAMENTO (2) SI APPLICA IN CASO DI RISOLUZIONE CONSENSUALE DEL RAPPORTO? L'Inps, con messaggio 20830/2012, ha chiarito che l'ipotesi della procedura di licenziamento per giustificato motivo oggettivo conclusa in sede conciliativa con una risoluzione consensuale configura un'ipotesi di cessazione involontaria del rapporto di lavoro, dando così titolo all’accesso alla tutela del reddito corrispondente. Pertanto solamente ai lavoratori il cui rapporto di lavoro è cessato per risoluzione consensuale intervenuta in sede conciliativa mediante la nuova procedura, così come modificata dall'art. 1, comma 40, l. 92/2012, è obbligatorio il versamento del contributo di finanziamento dell’Aspi. E NEL CASO DI RECESSO PER MORTE DEL LAVORO O PER RAGGIUNGIMENTO DEI REQUISITI PER LA PENSIONE DI VECCHIAIA? In entrambi i casi la causale di cessazione del rapporto di lavoro non rientra tra quelle per le quali è previsto l’accesso all’Aspi e pertanto non sarà dovuto il contributo di finanziamento. IMPORTO DEI CONTRIBUTI DOVUTI PER L’ANNO 2013 PER I LAVORATORI DOMESTICI L’Inps, con circolare 25/2013, ha chiarito che ai rapporti di lavoro a tempo determinato si applica un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari all'1,40% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (retribuzione convenzionale). Relativamente al contributo dovuto in caso di interruzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, l'Inps ritiene che lo stesso non sia applicabile al rapporto di lavoro domestico, attese le peculiarità di quest’ultimo lavoro e previdenza 2013 pagina 11 ASPI E CONTRIBUTO DI LICENZIAMENTO (3) IL CALCOLO DEL CONTRIBUTO E’ PIU’ SEMPLICE = 41% del MASSIMALE ASPI per il numero di ANNUALITA’, con un massimo di tre, NON PROPORZIONABILE. • 1 annualità: 483 euro • 2 annualità: 967 euro • 3 annualità: 1.450 euro Esempio 1 Cessazione del rapporto di lavoro con diritto all’Aspi il 31 gennaio 2013. Lavoratore assunto a termine dall’1 giugno 2010 al 31 dicembre 2010 (mesi 7); contratto trasformato a tempo indeterminato l’1 gennaio 2011 (mesi 25 fino alla data di cessazione). Anzianità aziendale complessiva 32 mesi. Contributo di licenziamento 82% (41% per 2 annualità) del massimale Aspi (967 euro). Esempio 2 Cessazione del rapporto di lavoro con diritto all’Aspi il 30 giugno 2014. Lavoratore assunto a termine dall’1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2013 (mesi 12) – riassunzione a tempo indeterminato dall’1 febbraio 2014 (il datore di lavoro ha recuperato 5 mesi di contribuzione aggiuntiva 1,4%). Anzianità aziendale complessiva 17 mesi. Contributo di licenziamento 41% del massimale Aspi (483 euro). lavoro e previdenza 2013 pagina 12 INCENTIVI ALLE ASSUNZIONI (1) La l. 92/2012 ha introdotto rilevanti modifiche alla disciplina degli incentivi all’assunzione dei lavoratori. La CIRC. INPS 137/2012 ha illustrato i principi generali introdotti dalla legge e le conseguenze applicative sui più rilevanti incentivi oggi vigenti, relativi all’assunzione dei lavoratori disoccupati o in Cigs da almeno 24 mesi e dei lavoratori iscritti nelle liste di mobilità. VINCOLI ALL’ASSUNZIONE: OBBLIGO DI ASSUMERE UN DETERMINATO LAVORATORE Ai sensi dell’articolo 4, co. 12, lettera a), primo periodo, l. 92/2012 gli incentivi non spettano se l'assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva. Esclusione dei benefici. Alcuni esempi: • l’art. 15 l. 264/1949 in forza del quale spetta un diritto di precedenza nelle assunzioni (a tempo determinato e indeterminato) in favore dell’ex dipendente a tempo indeterminato, che sia stato oggetto, negli ultimi sei mesi, di licenziamento individuale per g.m.o. determinato da ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa o di licenziamento collettivo per riduzione di personale; • l’art. 5 d.lgs. 368/2001, in forza del quale spetta un diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato in favore dell’ex dipendente a tempo determinato, il cui rapporto sia cessato negli ultimi dodici mesi; per i lavoratori stagionali il medesimo articolo dispone inoltre il diritto di precedenza a favore del lavoratore assunto a termine per lo svolgimento di attività stagionali rispetto a nuove assunzioni a termine da parte dello stesso datore di lavoro per le medesime attività stagionali. lavoro e previdenza 2013 pagina 13 INCENTIVI ALLE ASSUNZIONI (2) VINCOLI ALL’ASSUNZIONE: CRISI AZIENDALE E SOSPENSIONE DELL’ATTIVITA’. L’ammissione ai benefici incontra limitazioni anche nel caso in cui il datore di lavoro o l’utilizzatore con contratto di somministrazione abbiano alle proprie dipendenze lavoratori sospesi per crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l'assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all'acquisizione di professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori sospesi oppure siano effettuate presso una diversa unità produttiva (art. 4, comma 12, lett. c), l. 92/2012) CUMULO DEGLI INCENTIVI. Ai fini della determinazione del diritto agli incentivi e della loro durata, si cumulano i periodi in cui il lavoratore ha prestato l'attività in favore dello stesso soggetto, a titolo di lavoro subordinato o somministrato; non si cumulano le prestazioni in somministrazione effettuate dallo stesso lavoratore nei confronti di diversi utilizzatori, anche se fornite dalla medesima agenzia di somministrazione di lavoro, salvo che tra gli utilizzatori ricorrano assetti proprietari sostanzialmente coincidenti ovvero intercorrano rapporti di collegamento o controllo (art. 4, comma 13, l. 92/2012 ). Limiti: esempio. L’art. 8, comma 2, l. 223/1991 prevede un’agevolazione contributiva per la durata massima di dodici mesi, quando è svolto un rapporto a tempo determinato con un lavoratore iscritto nelle liste di mobilità; dal principio enunciato segue che: • se un soggetto utilizza per sei mesi il lavoratore agevolato mediante un contratto di somministrazione, nell’eventualità che, dopo, lo assuma a tempo determinato alle sue dirette dipendenze, avrà diritto all’agevolazione per sei mesi, anche se il rapporto a termine ha una durata maggiore; • se il soggetto utilizza il lavoratore agevolato mediante un contratto di somministrazione di almeno 12 mesi, nell’eventualità che, dopo, lo assuma a tempo determinato alle sue dirette dipendenze, non gli spetterà l’agevolazione contributiva, avendone interamente goduto, indirettamente, durante la somministrazione. lavoro e previdenza 2013 pagina 14 INCENTIVI ALLE ASSUNZIONI (3) INCENTIVI PER L’ASSUNZIONE DI LAVORATORI DISOCCUPATI O IN CIGS DA ALMENO 24 MESI. L’art. 4, comma 14, l. 92/2012 ha modificato l’art. 8, comma 9, l. 407/1990: in caso di assunzioni con contratto a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati da almeno 24 mesi o sospesi dal lavoro e beneficiari di trattamento straordinario di integrazione salariale da un periodo uguale a quello suddetto, quando esse non siano effettuate in sostituzione di lavoratori dipendenti dalle stesse imprese licenziati per g.m.o. o per riduzione del personale o sospesi, i contributi previdenziali ed assistenziali sono applicati nella misura del 50% per un periodo di 36 mesi. Nelle ipotesi di assunzione effettuate da imprese operanti nei territori del Mezzogiorno, ovvero da imprese artigiane, non sono dovuti i contributi previdenziali e assistenziali per un periodo di trentasei mesi. L’incentivo previsto dall’art. 8, comma 9, si deve riconoscere anche nell’ipotesi di trasformazione a tempo indeterminato di precedente rapporto a termine, qualora il lavoratore, se il rapporto fosse cessato invece di essere trasformato, avrebbe avuto un’anzianità di disoccupazione di almeno 24 mesi. Assunzione a scopo di somministrazione. Se, durante il periodo di godimento dell’incentivo si succedono più somministrazioni, si dovrà tenere conto delle nuove situazioni per mantenere l’incentivo e la sua misura. Ad esempio: l’agenzia assume a tempo indeterminato e somministra per un anno ad un’azienda artigiana; poi somministra a un diverso utilizzatore, non artigiano, al di fuori del Mezzogiorno; durante la prima somministrazione l’incentivo consiste nell’esonero della contribuzione; durante la seconda somministrazione l’incentivo consiste nella riduzione del 50% della contribuzione. Nei periodi in cui il lavoratore rimane in attesa di assegnazione spetta la riduzione del 50% dei contributi dovuti sull’indennità di disponibilità. lavoro e previdenza 2013 pagina 15 INCENTIVI ALLE ASSUNZIONI (4) GLI INCENTIVI PER L’ASSUNZIONE DI LAVORATORI ISCRITTI NELLE LISTE DI MOBILITÀ. L’Inps chiarisce alcuni dubbi interpretativi collegati all’assunzione di lavoratori iscritti alle liste di mobilità. Principio del cumulo degli incentivi. Superando parzialmente la prassi restrittiva affermatasi prima dell’entrata in vigore della l. 92/2012, per un’assunzione a tempo indeterminato che segua, con o senza soluzione di continuità, un’assunzione a termine dalle liste di mobilità, spetta la riduzione contributiva per dodici mesi, sempre che quest'ultima non sia effettuata in forza di un diritto di precedenza all’assunzione, ai sensi dell’art. 5, comma 4 quater, d.lgs. 368/2001. Esempi. • Il datore di lavoro assume per cinque mesi il lavoratore iscritto nelle liste di mobilità; dopo tre mesi dalla cessazione del rapporto lo assume a tempo indeterminato; spetta la riduzione contributiva per i cinque mesi del rapporto a termine e la ulteriore riduzione contributiva per i primi dodici mesi del rapporto a tempo indeterminato; spetta il contributo mensile, secondo le regole contenute nell’art. 8, comma 4, se il lavoratore era titolare di indennità di mobilità. • Il datore di lavoro assume per 12 mesi il lavoratore iscritto nelle liste di mobilità; dopo tre mesi dalla cessazione del rapporto lo assume a tempo indeterminato; spetta la riduzione contributiva per i dodici mesi di durata del rapporto a termine; non spettano i benefici (né la riduzione contributiva né il contributo mensile) per l’assunzione a tempo indeterminato ove il lavoratore abbia maturato un diritto di precedenza all’assunzione, ai sensi dell’art. 5, comma 4 quater, d.lgs. 368/2001. lavoro e previdenza 2013 pagina 16 INCENTIVI ALLE ASSUNZIONI (5) ALCUNI CHIARIMENTI INTERPRETATIVI Rapporto di lavoro con un soggetto iscritto alle liste di mobilità Durata benefici Contratto a termine o contratto a termine e proroga (12 mesi) e trasformazione a tempo indeterminato allo scadere del dodicesimo mese 24 mesi Contratto a termine o contratto a termine e proroga (>12 mesi) e trasformazione a tempo indeterminato dopo il dodicesimo mese 12 mesi Contratto a termine o contratto a termine e proroga (>12 mesi) e trasformazione a tempo indeterminato anticipata allo scadere del dodicesimo mese 24 mesi Contratto a termine (3 mesi), successiva riassunzione a termine (9 mesi) e trasformazione a tempo indeterminato allo scadere del secondo rapporto a termine 24 mesi Contratto a termine (3 mesi), successiva riassunzione a termine (12 mesi) e trasformazione a tempo indeterminato allo scadere del secondo rapporto a termine 12 mesi Contratto a termine (3 mesi), successiva riassunzione a termine (12 mesi) e trasformazione a tempo indeterminato allo scadere del nono mese del secondo rapporto a termine 24 mesi lavoro e previdenza 2013 pagina 17 PICCOLA MOBILITA’ L’art. 4, comma 1, d.l. 148/93 convertito dalla l. 236/93 che regolava l'iscrizione nelle liste di mobilità di cui all'art. 6, comma 1, l. 223/1991 di lavoratori licenziati da aziende con meno di 15 dipendenti, è una norma speciale con durata determinata (in sede di prima applicazione la scadenza era fissata al 31 dicembre 1994), che si è rinnovata di anno in anno per effetto del susseguirsi di specifica normativa che ne ha spostato la scadenza sino al 31 dicembre 2012. I CHIARIMENTI DELL’INPS L’Inps, con circolare 13/2013, ha chiarito che per l’anno 2013 non è stata prorogata la possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo, per i quali non ricorrono le condizioni per l'attivazione delle procedure di mobilità. Manca anche la copertura degli oneri per il finanziamento delle relative misure incentivanti; ne consegue che, per l’anno 2013, non sarà possibile fruire delle agevolazioni previste dalla l. 223/1991. Precisazioni: • non essendo possibile l’iscrizione nelle liste per i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo decorrenti dal 1° gennaio 2013, consegue che, per eventuali iscrizioni comunque avvenute gli incentivi non possono essere riconosciuti; • rimangono in vigore le iscrizioni nelle liste di mobilità dei lavoratori oggetto di licenziamento collettivo e gli incentivi previsti per la loro assunzione. lavoro e previdenza 2013 pagina 18 AUTO AZIENDALI: DEDUCIBILITA’ DIMEZZATA L’art. 1, comma 501, l. 228/2012 (c.d. legge di Stabilità 2013) ha modificato l’art. 164, comma 1, d.p.r. 917/1986. La nuova disciplina, già riformata dalla l. 92/2012, prevede a partire dall’anno 2013 una RIDUZIONE DELLA PERCENTUALE DI DEDUCIBILITÀ DELLE SPESE E DELL’ACQUISTO DELLE AUTOVETTURE che passerà dal 40% al 20% per i veicoli in possesso di imprese e professionisti, mentre per le auto in uso promiscuo al lavoratore, fermo restando le modalità di valorizzazione del fringe benefit, viene confermata la modifica della percentuale di deducibilità in capo ad aziende e professionisti che si ridurrà dal 90 al 70%. Tipologia di autovettura Fino al 31 dicembre 2012 Modifiche introdotte dalla l. 92/2012 (effetto dal 1° gennaio 2013) Modifiche introdotte dalla l. 228/2012 (effetto dal 1° gennaio 2013) Auto in uso ad aziende e professionisti 40% 27,5% 20% Auto in uso ad agenti e rappresentanti di commercio 80% 80% 80% Auto in uso promiscuo a lavoratori dipendenti 90% 70% 70% lavoro e previdenza 2013 pagina 19 CO.CO.PRO.: LE INDICAZIONI DEL MINISTERO (1) I commi 23, 24 e 25 dell’art. 1 l. 92/2012 hanno apportato rilevanti modifiche alla disciplina contenuta nel d.lgs. 276/2003 in materia di COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE A PROGETTO. In relazione alle novità introdotte dalla l. 92/2012, il Ministero del Lavoro, con CIRCOLARE 29/2012, ha fornito alcuni chiarimenti interpretativi volti a consentire un corretto svolgimento dell’attività di vigilanza nonché l’uniformità di comportamento del personale ispettivo sull’intero territorio nazionale. REQUISITI DEL PROGETTO Il comma 23 dell’art. 1 l. 92/2012, modificando il comma 1 dell’art. 61 d.lgs. 276/2003, ha fornito una DEFINIZIONE PIÙ STRINGENTE DEL PROGETTO, eliminando qualsiasi riferimento al programma di lavoro o fasi di esso. 1. Il progetto deve essere funzionalmente collegato a un determinato risultato finale. In relazione alla forma del contratto, viene esplicitamente richiesta la descrizione del progetto, con individuazione del suo contenuto caratterizzante e del risultato finale che si intende conseguire. Il Ministero ha chiarito che il contenuto del progetto deve necessariamente indicare l’attività prestata dal collaboratore in relazione alla quale si attende il raggiungimento di un determinato risultato obiettivamente verificabile. La stipula di contratti a progetto è dunque subordinata alla individuazione di un risultato compiuto, inteso quale modificazione della realtà materiale che il collaboratore si impegna a realizzare in un determinato arco temporale lavoro e previdenza 2013 pagina 20 CO.CO.PRO.: LE INDICAZIONI DEL MINISTERO (2) 2. Il progetto non può consistere in una mera riproposizione dell’oggetto sociale del committente. Il Ministero del Lavoro ha chiarito che il progetto, pur potendo rientrare nel ciclo produttivo dell’impresa, deve essere caratterizzato da una autonomia di contenuti e obiettivi (ad esempio, nell’ambito di una azienda di software, creazione di un programma informatico avente particolari caratteristiche). Tale requisito va dunque inteso come identificabilità di specifici contenuti e obiettivi, anche qualora gli stessi si traducano in attività rientranti nell’oggetto sociale del committente. Viceversa, nell’ipotesi in cui il progetto consista in una mera riproposizione dell’oggetto sociale del committente (ad esempio creazione software per la clientela), non sembra possibile coglierne la genuinità 3. Il progetto non può comportare lo svolgimento di compiti meramente esecutivi o ripetitivi, che possono essere individuati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Il Ministero del Lavoro ha specificato che: • i compiti meramente esecutivi sono quelli caratterizzati dalla mera attuazione di quanto impartito, anche di volta in volta, dal committente, senza alcun margine di autonomia operativa da parte del collaboratore; • i compiti meramente ripetitivi sono quelle attività rispetto alle quali non è necessaria alcuna indicazione da parte del committente. Si tratta di attività elementari, tali da non richiedere, per loro stessa natura, specifiche indicazioni di carattere operativo fornite di volta in volta dal committente (ad esempio il cameriere, il barista) lavoro e previdenza 2013 pagina 21 CO.CO.PRO.: LE INDICAZIONI DEL MINISTERO (3) CORRISPETTIVO NEL CONTRATTO A PROGETTO Il compenso corrisposto ai collaboratori a progetto deve essere proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro eseguito e, in relazione a ciò, nonché alla particolare natura della prestazione e del contratto che la regola, non può essere inferiore ai minimi stabiliti in modo specifico per ciascun settore di attività, eventualmente articolati per i relativi profili professionali tipici e in ogni caso sulla base dei minimi salariali applicati nel settore medesimo alle mansioni equiparabili svolte dai lavoratori subordinati, dai contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale a livello interconfederale o di categoria ovvero, su loro delega, ai livelli decentrati. Il Ministero del Lavoro ha chiarito che il compenso minimo del collaboratore a progetto va individuato dalla contrattazione collettiva, sulla falsariga di quanto avviene per i rapporti di lavoro subordinato, in applicazione dei principi di cui all’art. 36 Cost. In assenza di contrattazione collettiva specifica, il compenso non può essere inferiore, a parità di estensione temporale dell’attività oggetto della prestazione, alle retribuzioni minime previste dai contratti collettivi nazionali di categoria applicati nel settore di riferimento alle figure professionali il cui profilo di competenza e di esperienza sia analogo a quello del collaboratore a progetto. Il Ministero del Lavoro ha sottolineato che il riferimento normativo è alle retribuzioni minime, ossia ai minimi tabellari determinati dai contratti collettivi di categoria e non a tutto il complesso delle voci retributive eventualmente previste da tali contratti lavoro e previdenza 2013 pagina 22 CO.CO.PRO.: LE INDICAZIONI DEL MINISTERO (4) PROFILI SANZIONATORI In tema di sanzioni, l’art. 1, comma 24, l. 92/2012 interpreta l’art. 69, comma 1, d.lgs. 276/2003 che sancisce il divieto di instaurare rapporti di collaborazione coordinata e continuativa atipici se non nei casi espressamente consentiti e in tal senso dispone che, detti rapporti, se instaurati senza l’individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso, sono considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto. Il Ministero del Lavoro ha chiarito che è possibile ritenere assente il progetto qualora lo stesso sia carente dei requisiti indicati: • collegamento a un determinato risultato finale; • autonoma identificabilità nell’ambito dell’oggetto sociale del committente; • non coincidenza con l’oggetto sociale del committente; • svolgimento di compiti non meramente esecutivi o ripetitivi. Ne consegue che il personale ispettivo può procedere a una riqualificazione del rapporto di collaborazione in un rapporto di natura subordinata a tempo indeterminato quando non ravvisa nel contratto uno specifico progetto ovvero verifica che l’individuazione del progetto di traduce in un insieme di “clausole di stile” lavoro e previdenza 2013 pagina 23 CO.CO.PRO.: LE INDICAZIONI DEL MINISTERO (5) Nel caso in cui il collaboratore a progetto esegue la prestazione con modalità analoghe a quelle dei lavoratori subordinati occupati dal medesimo committente opera una PRESUNZIONE RELATIVA DI SUBORDINAZIONE che il datore di lavoro può vincere dimostrando, in giudizio, la natura genuinamente autonoma del rapporto (art. 69, comma 2, d.lgs. 276/2003). Tale presunzione non opera in caso di prestazioni di elevata professionalità che possono essere individuate dai contratti collettivi stipulati da organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Il Ministero del Lavoro ha chiarito che il personale ispettivo deve accertare che il collaboratore svolga in maniera prevalente e con carattere di continuità le proprie attività con modalità analoghe a quella svolta dai lavoratori dipendenti dell’impresa committente. La disposizione pertanto non preclude che il collaboratore svolga le medesime attività dei lavoratori dipendenti, purchè le svolga con modalità organizzative radicalmente diverse. Qualora il collaboratore svolga attività diverse ma con le medesime modalità caratterizzanti la prestazione resa da lavoratori dipendenti della stessa impresa (ad esempio, rispetto di un orario di lavoro, assoggettamento a potere direttivo, etc.), la presunzione trova applicazione lavoro e previdenza 2013 pagina 24 CO.CO.PRO.: ULTERIORI CHIARIMENTI Il Ministero del Lavoro, con circolare n. 7 del 20 febbraio 2013, ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla utilizzabilità del contratto di collaborazione coordinata e continuativa a progetto in particolari ambiti: quello delle ONG/ONLUS, e quello relativo all’attività di promoter. La sussistenza di una genuina co.co.pro. è condizionata alla presenza dei seguenti elementi: • assoluta determinatezza dell’oggetto dell’attività inteso anche come parte integrante del più generale obiettivo perseguito dall’organizzazione; • circoscritta individuazione dell’arco temporale per l’espletamento LAVORO A dell’attività progettuale in funzione dello specifico risultato finale; PROGETTO NELLE • apprezzabili margini di autonomia anche di tipo operativo da parte del ONG/ONLUS E collaboratore, obiettivamente riconoscibili nelle modalità di svolgimento della NELLE presentazione stessa ossia per lo svolgimento di compiti non meramente ORGANIZZAZIONI esecutivi; SOCIO • possibilità di obiettiva verifica circa il raggiungimento dei risultati attesi. ASSISTENZIALI In ordine alle modalità concrete di svolgimento della prestazione è possibile rinvenire margini di autonomia laddove i collaboratori concordino di volta in volta con il destinatario finale della prestazione gli aspetti operativi afferenti alla tipologia di intervento, gli orari di assistenza nonché le concrete modalità di erogazione del servizio Le figure dei promoter svolgono attività con caratteristiche pressochè analoghe a LAVORO A quelle dei commessi e/o addetti alle vendite che difficilmente risultano PROGETTO NELLE inquadrabili nell’ambito di un genuino rapporto di collaborazione coordinata ATTIVITA’ DI e continuativa a progetto, pur risultando astrattamente riconducibili ad altri PROMOTER rapporti di natura autonoma lavoro e previdenza 2013 pagina 25 PARTITA IVA: I CHIARIMENTI DEL MINISTERO (1) La questione delle PARTITE IVA improprie, potenzialmente elusive di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o addirittura di rapporti di lavoro subordinato, è stata regolata dall’art. 1, comma 26, l. 92/2012. La tecnica normativa utilizzata ha previsto l’inserimento del nuovo art. 69 bis, al capo I, titolo VII, d.lgs. 276/2003, quindi all’interno della disciplina dedicata al lavoro a progetto e al lavoro occasionale. Al comma 1 viene sancito che le prestazioni lavorative rese da persona titolare di posizione fiscale ai fini Iva sono considerate rapporti di collaborazione coordinata e continuativa se l’incarico professionale presenta almeno due dei seguenti caratteri: • la collaborazione con il medesimo committente abbia una durata complessiva a otto mesi annui per due anni consecutivi (l. 134/2012 di conversione, con modificazioni, del d.l. 83/2012); • il corrispettivo derivante da tale collaborazione, anche se fatturato a più soggetti riconducibili al medesimo centro d’imputazione di interessi, costituisca più dell’80% dei corrispettivi annui complessivamente percepiti dal collaboratore nell’arco di due anni solari consecutivi (l. 134/2012 di conversione, con modificazioni, del d.l. 83/2012); • il lavoratore autonomo disponga di una postazione di lavoro presso una delle sedi del committente. Ai suddetti indici di caratterizzazione della prestazione viene attribuito il VALORE DI PRESUNZIONE LEGALE RELATIVA, con conseguente inversione dell’onere della prova contraria a carico del committente. In assenza di prova contraria o in caso di prova considerata non idonea a dirimere la contestazione, la sanzione prevista sarà quella dell’applicazione integrale della disciplina contenuta nel capo I, titolo VII, Legge Biagi. lavoro e previdenza 2013 pagina 26 PARTITA IVA: I CHIARIMENTI DEL MINISTERO (2) OPERATIVITA’ DELLE PRESUNZIONI: I CHIARIMENTI DEL MINISTERO DEL LAVORO (Circ. Min. Lav. 32/2012) DURATA DELLA COLLABORAZIONE • Con riferimento alla durata della collaborazione si deve considerare il periodo di cui all’anno civile (1 gennaio – 31 dicembre). • Attesa la durata convenzionale di ciascun mese pari a 30 giorni, in ciascun anno dovranno contarsi almeno 241 giorni di attività, anche non continuativi. • Sarà possibile riscontrare la sussistenza di tale parametro solo dal termine del 2014 CORRISPETTIVO DERIVANTE DALLA COLLABORAZIONE • Si devono considerare i soli corrispettivi derivanti da prestazioni autonome. • Vanno calcolati i corrispettivi comunque fatturati, indipendentemente da un effettivo incasso delle somme pattuite. • Si fa riferimento a un arco temporale pari a 2 anni solari consecutivi, ossia a 2 periodi di 365 giorni che non necessariamente devono coincidere con l’anno civile POSTAZIONE FISSA DI LAVORO • La postazione fissa non deve necessariamente essere di uso esclusivo del collaboratore lavoro e previdenza 2013 pagina 27 PARTITA IVA: I CHIARIMENTI DEL MINISTERO (3) CASI IN CUI NON OPERA LA PRESUNZIONE DI SUBORDINAZIONE La presunzione non opera qualora la prestazione lavorativa presenti i seguenti requisiti: • sia connotata da competenze teoriche di grado elevato acquisite attraverso significativi percorsi formativi, ovvero da capacità tecnico pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze maturate nell’esercizio concreto di attività; Il Ministero del Lavoro, con circolare 32/2012, ha fornito l’elenco dei certificati, diplomi o titoli che possono comprovare il grado elevato delle competenze e le rilevanti esperienze che conferiscono professionalità al collaboratore, specificando che, per poter essere considerati utili ai fini dell’esclusione dal campo applicativo dell’art. 69 bis d.lgs. 276/2003, i suddetti certificati, diplomi e titoli devono essere pertinenti alla attività svolta dal collaboratore • sia svolta da soggetto titolare di un reddito annuo da lavoro autonomo non inferiore a 1,25 volte il livello minimo imponibile ai fini del versamento dei contributi previdenziali di cui all’art. 1, comma 3, l. 233/1990. Il Ministero del Lavoro ha specificato che il reddito annuo, da intendersi come lordo, è legato esclusivamente ad attività di lavoro autonomo, con esclusione di ogni altro reddito derivante da prestazioni di lavoro subordinato che da prestazioni di lavoro accessorio La formulazione normativa, declinata al plurale, lascia intendere che, ai fini della esclusione dal campo applicativo dell’art. 69 bis d.lgs. 276/2003, i requisiti indicati devono entrambi realizzarsi in capo al collaboratore. lavoro e previdenza 2013 pagina 28 PARTITA IVA: I CHIARIMENTI DEL MINISTERO (4) La presunzione non opera altresì con riferimento alle prestazioni lavorative svolte nell’esercizio di attività professionali per le quali l’ordinamento richiede l’iscrizione a un ordine professionale, ovvero ad appositi registri, albi, ruoli o elenchi professionali qualificati e detta specifici requisiti e condizioni. REQUISITI DEGLI ALBI E REGISTRI PER LA NON APPLICAZIONE DELLA PRESUNZIONE SULLE C.D. PARTITE IVA Il 27 dicembre 2012 il Ministero del Lavoro ha pubblicato il decreto ministeriale 20 dicembre 2012, con il quale ha evidenziato l’ambito di non applicazione della presunzione prevista dall'art. 69 bis, comma 1, d.lgs. 276/2003 per quanto riguarda le c.d. partite Iva. La presunzione non opera con riferimento alle prestazioni lavorative svolte nell'esercizio di attività professionali per le quali l'ordinamento richiede l'iscrizione a un ordine o collegio professionale, ovvero ad appositi registri, albi, ruoli o elenchi professionali qualificati che sono esclusivamente quelli tenuti o controllati da una Amministrazione Pubblica di cui all'art. 1, comma 2, d.lgs. 165/2001, nonché da federazioni sportive, in relazioni ai quali l'iscrizione è subordinata al superamento di un esame di stato o comunque alla necessaria valutazione, da parte di specifico organo, dei presupposti legittimanti lo svolgimento dell'attività. L’allegato al decreto ministeriale riporta a mero titolo esemplificativo gli ordini professionali, i collegi riconosciuti, e gli organismi che pur gestendo un albo non sono costituiti in forma di ordine professionali lavoro e previdenza 2013 pagina 29 PARTITA IVA: I CHIARIMENTI DEL MINISTERO (5) PERIODO TRANSITORIO La presunzione si applica ai rapporti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Per i rapporti in corso a tale data, al fine di consentire gli opportuni adeguamenti, le predette disposizioni si applicano decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. ATTIVITA’ DI VIGILANZA La presunzione introdotta dal nuovo art. 69 bis d.lgs. 276/2003 rappresenta uno strumento che ha l’effetto di invertire l’onere della prova circa la non sussistenza di una collaborazione coordinata e continuativa a progetto o di un rapporto di lavoro di natura subordinata a carico del committente/datore di lavoro. Tale strumento non inficia in alcun modo la possibilità, da parte del lavoratore autonomo o del personale ispettivo, da far valere direttamente un rapporto di subordinazione ai sensi dell’art. 2094 c.c. ove sussistano gli ordinari criteri di qualificazione. Le disposizioni contenute nell’art. 69 bis non rappresentano pertanto l’unico strumento che esaurisce le possibilità di ricondurre un rapporto di natura autonoma nell’alveo di una prestazione più strutturata di collaborazione a progetto o di subordinazione ma rappresentano un mero espediente che semplifica tale possibilità mediante l’utilizzo di un meccanismo di carattere presuntivo. lavoro e previdenza 2013 pagina 30 CIG IN DEROGA PER IL FVG (1) In data 21 dicembre 2012 è stato sottoscritto in Regione l’INTESA RELATIVA ALLA CONCESSIONE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA 2013. LAVORATORI BENEFICIARI Possono beneficiare del trattamento di integrazione salariale in deroga tutti i lavoratori subordinati, che abbiano conseguito un’anzianità lavorativa presso il datore di lavoro di almeno 90 giorni alla data di richiesta del trattamento, compresi gli apprendisti, i lavoratori a domicilio, i lavoratori somministrati, i soci lavoratori che abbiano instaurato con le cooperative un rapporto di lavoro subordinato e i lavoratori agricoli, per i periodi anche non continuativi di sospensione o di riduzione di orario verticale o orizzontale della durata complessivamente non superiore a 12 mesi e comunque non eccedenti il 31 dicembre 2013, che abbiano avuto inizio nel 2013 e per un massimo di 1.038 ore totali per ciascun lavoratore, ovvero per un massimo di 699 ore totali in caso di lavoratori a aprt time fino a 20 ore lavorative settimanali. DATORI DI LAVORO Sono previste concessioni del trattamento di integrazione salariale in deroga a seguito di sospensione a zero ore ovvero di riduzione dell’orario di lavoro verticale o orizzontale per i dipendenti di datori di lavoro privati che non siano destinatari di trattamenti di integrazione salariale, ovvero che siano destinatari della sola integrazione salariale ordinaria o della sola integrazione salariale straordinaria. lavoro e previdenza 2013 pagina 31 CIG IN DEROGA PER IL FVG (2) Ai fini del perfezionamento dell’ITER DI CONCESSIONE del trattamento di integrazione salariale in deroga, devono stipulare previamente gli ACCORDI SINDACALI presso gli enti bilaterali, per i settori in cui questi sono operativi, ovvero, nel caso contrario, con le organizzazioni sindacali provinciali. Gli accordi sindacali devono evidenziare: • l’impossibilità per il datore di lavoro di accedere alla Cigs, alla Cigo o ad entrambe in base alla vigente normativa; • l’avvenuto utilizzo da parte del datore di lavoro richiedente di tutti gli strumenti previsti dalla legislazione ordinaria per le sospensioni dell’attività lavorativa ovvero la non riconducibilità della situazione di crisi nelle causali degli eventuali strumenti disponibili; • che i lavoratori i quali vengono collocati in Cig non beneficiano, per il periodo di sospensione, di altre prestazioni previdenziali e assistenziali connesse alla sospensione dell’attività lavorativa; • la causale della richiesta di Cig in deroga, che deve consistere in una situazione di crisi, non implicante cessazione di attività, la quale tragga origine dall’attuale, complessa, congiuntura economica; • le motivazioni specifiche dell’intervento di Cig in deroga richiesto, anche con riferimento alle prospettive di rientro del personale coinvolto al termine dell’intervento medesimo, con l’indicazione degli elementi tali da evidenziare la coerenza fra la causale della richiesta, il periodo di trattamento richiesto e la programmazione delle sospensioni e delle riduzioni di orario; • il periodo e il numero dei lavoratori per i quali è richiesto il trattamento di Cig in deroga, con la programmazione delle sospensioni e delle riduzioni dell’orario di lavoro, verticali o orizzontali; • l’indicazione dell’eventuale parziale esubero occupazionale, accompagnata da un piano di gestione del medesimo. lavoro e previdenza 2013 pagina 32 CIG IN DEROGA PER IL FVG (3) La DOMANDA per il trattamento di integrazione salariale in deroga a cui deve essere allegato l’accordo sindacale, viene presentata on line sul sistema Adeline, entro 20 giorni dall’inizio delle sospensioni o riduzioni dell’orario di lavoro, dal datore di lavoro richiedente al Servizio lavoro e pari opportunità della Direzione centrale lavoro, formazione, commercio e pari opportunità. Nello stesso termine, il datore di lavoro provvede a presentare all’Inps provinciale, esclusivamente in via telematica, il modello SR100 con allegato l’accordo sindacale. Ai fini dell’autorizzazione del trattamento di integrazione salariale in deroga, ciascun datore di lavoro può sottoscrivere un numero massimo di 8 accordi, della durata massima di 3 mesi ciascuno, fermo restando il monte ore totale massimo utilizzabile per ciascun lavoratore. Con riferimento al singolo lavoratore, la sospensione o la riduzione oraria disposta in base a ciascun accordo deve avere una durata complessiva minima di 8 ore (4 ore in caso di lavoratori a part time fino a 20 ore lavorative settimanali) delle quali, qualora risultino interessate più giornate lavorative, almeno 4 ore non frazionabili per ciascuna giornata lavorativa (almeno 2 ore non frazionabili in caso di lavoratori a part time fino a 20 ore lavorative settimanali). lavoro e previdenza 2013 pagina 33 CIG IN DEROGA PER IL FVG (4) I datori di lavoro comunicano al Servizio lavoro e pari opportunità della Regione, entro il quindicesimo giorno del mese successivo, l’ammontare delle ore di Cig in deroga effettivamente utilizzate in ciascun mese con riferimento a ciascun lavoratore ricompreso nell’accordo sindacale. Fermo restando il limite massimo di ore, qualora si intenda utilizzare nel periodo autorizzato, anche con riferimento a un singolo lavoratore, un numero di ore di Cig in deroga superiore a quello risultante dalla programmazione allegata all’accordo sindacale, deve essere trasmesso al Servizio lavoro e pari opportunità della Regione un accordo sindacale integrativo entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui è iniziato il maggiore utilizzo di ore di Cig in deroga. Il trattamento di integrazione salariale in deroga può essere immediatamente autorizzato a favore di imprese che abbiano iniziato il procedimento del trattamento di cassa integrazione salariale ordinaria o straordinaria, limitatamente agli apprendisti, ai lavoratori a domicilio e ai lavoratori somministrati i quali non possano beneficiare del trattamento di cui all’art. 3, commi 17 e 18, l. 92/2012, o l’abbiano esaurito. L’utilizzo della cassa integrazione in deroga per i lavoratori apprendisti, per i lavoratori a domicilio e somministrati deve essere coerente con i periodi di ricorso alla cassa integrazione ordinaria o straordinaria richiesti dall’impresa medesima per gli altri lavoratori. lavoro e previdenza 2013 pagina 34 CIG IN DEROGA PER IL FVG (5) Sono possibili IN VIA ECCEZIONALE concessioni, per periodi anche non continuativi complessivamente non superiori a 4 mesi e comunque non eccedenti il 31 dicembre 2013, del trattamento di integrazione salariale in deroga per i lavoratori sospesi nel 2013 da imprese che, pur essendo destinatarie di trattamenti sia di integrazione salariale ordinaria che di integrazione salariale straordinaria, non possano ricorrere a quest’ultima né ad alcun altro ammortizzatore sociale previsto dalla vigente normativa nazionale, compreso il contratto di solidarietà difensivo, nelle seguenti ipotesi: • nell’ipotesi di Cigs per crisi aziendale non implicante cessazione di attività, qualora l’impresa non possa richiedere il trattamento al Ministero del Lavoro per il mancato decorso del periodo pari a 2/3 di quello relativo alla precedente concessione ovvero per il superamento del limite di durata complessiva di 36 mesi di Cigs nell’arco del quinquennio; • nell’ipotesi di Cigs per crisi aziendale implicante cessazione di attività; • nell’ipotesi di Cigs per ristrutturazione, riorganizzazione o riconversione, qualora l’impresa non possa richiedere il trattamento al Ministero del Lavoro per il superamento del limite di durata complessiva di 36 mesi di Cigs nell’arco del quinquennio; • nell’ipotesi di Cigs per procedure concorsuali, qualora sia stata autorizzata dal Ministero del Lavoro la proroga del trattamento ai sensi dell’art. 3, comma 2, l. 223/1991 e il relativo periodo sia esaurito; • nell’ipotesi di Cigs per procedure concorsuali, qualora non sussistano le condizioni per richiedere al Ministero del Lavoro la proroga del trattamento ai sensi dell’art. 3, comma 2, l. 223/1991. lavoro e previdenza 2013 pagina 35 CIG IN DEROGA PER IL FVG (6) La cassa integrazione in deroga può essere autorizzata dopo l’utilizzo da parte delle imprese di tutti gli strumenti previsti dalla legislazione ordinaria per le sospensioni dell’attività lavorativa, ivi compresi i contratti di solidarietà difensivi. Per le imprese che non rientrano nell’ambito della vigente legislazione in materia di ammortizzatori a regime, l’accesso alla cassa integrazione guadagni in deroga può essere autorizzato direttamente, ove spettante. In particolare, con riferimento ai lavoratori beneficiari dei trattamenti di cui all’art. 3, commi 17 e 18, l. 92/2012 l’eventuale ricorso all’utilizzo del trattamento di cassa integrazione in deroga è in ogni caso subordinato all’esaurimento dei periodi di tutela, fermo restando che, nelle ipotesi in cui manchi l’intervento integrativo degli enti bilaterali, i predetti periodi di tutela si considerano esauriti e i lavoratori accedono direttamente ai trattamenti in deroga alla normativa vigente, e ferma restando la possibilità di autorizzare immediatamente la concessione del trattamento in deroga per riduzione di orario orizzontale. Il Servizio lavoro e pari opportunità della Regione provvede altresì ad autorizzare la Cig in deroga a copertura dei periodi di sospensione per i quali risultino essere stati richiesti i trattamenti di cui all’art. 3, commi 17 e 18, l. 92/2012 e l’Inps abbia rigettato le relative istanze, a condizione che risultino essere stati rispettati i termini di presentazione all’Inps delle domande di accesso a tali ultimi trattamenti. lavoro e previdenza 2013 pagina 36 TERMINE: NUOVE REGOLE SUGLI INTERVALLI (1) Altra novità importante è l’ampliamento dell’intervallo tra un contratto a termine e l’altro a 60 giorni (non più 10) nel caso di un contratto di durata inferiore a 6 mesi, e a 90 giorni (non più 20) nel caso di un contratto di durata superiore. I contratti collettivi possono prevedere, stabilendone le condizioni, la riduzione dei predetti periodi, rispettivamente, fino a 20 giorni e 30 giorni nei casi in cui l’assunzione a termine avvenga nell’ambito di un processo organizzativo determinato: • dall’avvio di una nuova attività; • dal lancio di un prodotto o di un servizio innovativo; • dall’implementazione di un rilevante cambiamento tecnologico; • dalla fase supplementare di un significativo progetto di ricerca e sviluppo; • dal rinnovo o dalla proroga di una commessa consistente. In mancanza di un intervento della contrattazione collettiva, ai sensi del precedente periodo, il Ministero del Lavoro, decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, provvede a individuare le specifiche condizioni in cui, ai sensi del periodo precedente, operano le riduzioni ivi previste. lavoro e previdenza 2013 pagina 37 TERMINE: NUOVE REGOLE SUGLI INTERVALLI (2) La l. 134/2012, di conversione, con modificazioni, del d.l. 83/2012 ha previsto, inoltre, che i periodi minimi di 60 giorni (contratto di durata fino a 6 mesi) e 90 giorni (contratto di durata superiore a 6 mesi) tra un contratto a termine e uno successivo vengono ridotti a 20 giorni e 30 giorni per le attività stagionali di cui al d.p.r. 1525/1963, o per quelle definite tali dalla contrattazione collettiva, oppure se tale previsione è contenuta nei contratti collettivi stipulati da organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. I CHIARIMENTI DEL MINISTERO Il Ministero del Lavoro, con circolare 27/2012, ha fornito chiarimenti circa l'intervallo temporale intercorrente tra due contratti a tempo determinato: • gli accordi di livello interconfederale o di categoria, ovvero, in via delegata, a livello decentrato, possono ridurre la durata degli intervalli per esigenze riconducibili a ragioni organizzative qualificate, legate all’avvio di una nuova attività, al lancio di un prodotto o di un servizio innovativo, ecc.; • il riferimento ad ogni altro caso previsto dai contratti collettivi di qualsiasi livello rende comunque valida ogni altra ipotesi di riduzione degli intervalli da parte della contrattazione nazionale, territoriale o aziendale, anche in ipotesi diverse e ulteriori rispetto a quelle legate ai processi organizzativi, senza che in tal caso sia però previsto un ruolo sostitutivo del Ministero. MODIFICA ALLA DISCIPLINA DEGLI INTERVALLI. Il Ministero del Lavoro, con interpello 37/2012, ha chiarito che ogni eventuale disciplina adottata in sede collettiva anteriormente all’entrata in vigore delle modifiche normative ai sensi dell’art. 5, comma 4 ter, d.lgs. 368/2001 può ritenersi pienamente efficace anche ai fini della individuazione delle ipotesi di riduzione degli intervalli tra due contratti a tempo determinato. lavoro e previdenza 2013 pagina 38 TERMINE: NUOVE REGOLE SUGLI INTERVALLI (3) CONTRATTI COLLETTIVI NAZIONALI CHE HANNO, DI FATTO, PREVISTO LA RIDUZIONE DEGLI INTERVALLI C.C.N.L. STUDI PROFESSIONALI in data 28 novembre 2012 C.C.N.L. ALIMENTARI INDUSTRIA in data 27 ottobre 2012 C.C.N.L. SETTORE TURISMO con accordi del 21 e 22 novembre 2012 C.C.N.L. METALMECCANICO INDUSTRIA in data 5 dicembre 2012 C.C.N.L. SETTORE GIORNALI QUOTIDIANI in data 18 dicembre 2012 C.C.N.L. TERZIARIO – CONFCOMMERCIO in data 19 dicembre 2012 C.C.N.L. PULIZIE INDUSTRIA MULTISERVIZI in data 12 dicembre 2012 C.C.N.L. POLIGRAFICI in data 18 dicembre 2012 lavoro e previdenza 2013 pagina 39 TERMINE E MATERNITA’ QUESITO È necessario rispettare i nuovi termini previsti dalla l. 92/2012 nelle riassunzione a termine per sostituzione di dipendenti assenti per maternità? RISPOSTA La risposta del Ministero del Lavoro è negativa. In ragione della specialità delle norme di riferimento (d.lgs. 151/2001, c.d. T.U. maternità) e del fatto che la l. 92/2012 non ha inciso su di essa, il Ministero ritiene che il Testo Unico prevalga sulla disciplina generale del contratto a termine. Infatti, trattandosi di contratto a termine stipulato per sostituire un dipendente assente per maternità, alla data dell’effettivo rientro in servizio del lavoratore sostituito il rapporto ha termine e non sarà possibile prorogarlo per le specifiche ragioni sostitutive. Pertanto, il datore di lavoro che intenda riassumere, in sostituzione di una dipendente in maternità, la stessa lavoratrice che aveva assunto, in precedenza, sempre con contratto a termine e sempre per sostituire un’altra dipendente assente per maternità, può farlo senza dover attendere l’intervallo di tempo di 60/90 giorni lavoro e previdenza 2013 pagina 40 CONGEDO DI PATERNITA’ OBBLIGATORIO L’art. 4, commi 24-26, l. 92/2012 ha introdotto, in via sperimentale, per gli anni 2013-2015, due istituti a sostegno della genitorialità. CONGEDO DI PATERNITA’ OBBLIGATORIO La prima misura sperimentale consiste nell’obbligo per il padre lavoratore dipendente, entro i 5 mesi dalla nascita del figlio, di astenersi dal lavoro per un periodo di un giorno. Entro il medesimo periodo, il padre lavoratore dipendente può astenersi per ulteriori due giorni, anche continuativi, previo accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima. I giorni di astensione sono coperti da un’indennità giornaliera a carico dell’Inps pari al 100% della retribuzione per il periodo di due giorni goduto in sostituzione della madre, e un’indennità pari al 100% della retribuzione per il giorno di astensione obbligatorio. Il lavoratore che intende fruire delle tre giornate di astensione dal lavoro deve comunicare per iscritto al proprio datore di lavoro il giorno prescelto, con un preavviso di almeno 15 giorni. SERVIZIO DI BABY SITTING Con il comma 24, lett. b), dell’art. 4 l. 92/2012 è stata prevista una seconda misura sperimentale, attuata con la corresponsione di voucher alla madre lavoratrice per l’acquisto di servizi di baby sitting, ovvero per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati, di cui usufruire al termine del periodo di congedo di maternità e per gli undici mesi successivi, in alternativa al congedo parentale. Il voucher è erogato dall’Inps e la cifra sarà modulata in base ai parametri ISEE della famiglia. lavoro e previdenza 2013 pagina 41 VOUCHER PER LE PUERPERE In attuazione dell’art. 4, comma 24 e ss., l. 92/2012 è stato emanato il decreto ministeriale 22 dicembre 2012 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 37 del 13 febbraio 2013) che ha disciplinato anche le regole per poter usufruire dei VOUCHER DURANTE IL CONGEDO PARENTALE. La madre lavoratrice, al termine del periodo di congedo di maternità e negli undici mesi successivi, ha la facoltà di richiedere, in luogo del congedo parentale, un contributo utilizzabile alternativamente per il servizio di baby sitting o per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati. Tale beneficio consiste in un contributo pari a 300 euro mensili, per un massimo di sei mesi, in base alla richiesta della lavoratrice interessata. Il contributo per il servizio di baby sitting verrà erogato sotto forma di buoni lavoro di cui al d.lgs. 276/2003, mentre nel caso di fruizione della rete pubblica/privata dei servizi per l’infanzia, il beneficio consisterà in un pagamento diretto alla struttura prescelta, fino a concorrenza dell’importo di 300 euro e dietro esibizione da parte della struttura della documentazione attestante l’effettiva fruizione del servizio. Per accedere all’uno o all’altro beneficio, la madre lavoratrice dovrà presentare domanda tramite i canali telematici e secondo le modalità tecnico operative stabilite dall’Inps, indicando a quale delle due opzioni intende accedere e di quante mensilità intende usufruire, con conseguente riduzione di altrettante mensilità di congedo parentale. lavoro e previdenza 2013 pagina 42 CONGEDO PARENTALE A ORE Il comma 339 l. 228/2012 è intervenuto profondamente su alcune disposizioni del d.lgs. 151/2001 in materia di congedi parentali, recependo la Direttiva CE 2010/18, attuativa dell’accordo quadro sottoscritto a livello europeo. All’art. 32 d.lgs. 151/2001 è stato aggiunto un nuovo comma 1 bis che affida alla contrattazione collettiva il compito di stabilire le modalità di fruizione del congedo parentale anche su base oraria, con l’equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa. Comma 1 bis. La contrattazione collettiva di settore stabilisce le modalità di fruizione del congedo di cui al comma 1 su base oraria, nonché i criteri di calcolo della base oraria e l’equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa. Per il personale del comparto sicurezza e difesa di quello dei vigili del fuoco e soccorso pubblico, la disciplina collettiva prevede, altresì, al fine di tenere conto delle peculiari esigenze di funzionalità connesse all’espletamento dei relativi servizi istituzionali, specifiche e diverse modalità di fruizione e di differimento del congedo Il comma 3 dell’art. 32, seppur leggermente modificato, conferma la validità del termine di preavviso al datore di lavoro di quindici giorni per il godimento dell’istituto, con l’indicazione dell’inizio e della fine del periodo. Infine, dopo il comma 4, è stato aggiunto il comma 4 bis: durante il periodo di congedo, il lavoratore e il datore di lavoro concordano, ove necessario, adeguate misure di ripresa dell’attività lavorativa, tenendo conto di quanto eventualmente previsto dalla contrattazione collettiva. lavoro e previdenza 2013 pagina 43 SOMMINISTRAZIONE SENZA CAUSALE (1) Il decreto legislativo n. 24 del 2 marzo 2012 pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale” n. 69 del 22 marzo, ha attuato la Direttiva 2008/104/Ce sulla somministrazione di manodopera. Il contratto di somministrazione può avere una durata determinata, oppure essere sottoscritto a tempo indeterminato. Se viene sottoscritto un contratto di somministrazione a tempo determinato, l’impresa utilizzatrice deve giustificare questa scelta mediante l’indicazione della CAUSALE, cioè delle esigenze di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo che rendono necessarie le prestazioni di lavoro somministrato. L’ art. 4 del decreto legislativo individua alcune situazioni in cui non è più necessario indicare le cosiddette causali di ricorso al contratto di somministrazione, e nello specifico: • nel caso in cui sono utilizzati LAVORATORI CHE STANNO PERCEPENDO AMMORTIZZATORI SOCIALI DA ALMENO SEI MESI: rientrano nella definizione sia quei trattamenti antecedenti al licenziamento (cassa integrazione, anche in deroga), sia gli ammortizzatori successivi alla fine del rapporto di lavoro (mobilità, disoccupazione, trattamenti in deroga); • nel caso in cui sono utilizzati LAVORATORI SVANTAGGIATI: si tratta di una platea molto ampia di lavoratori, che trova origine nel regolamento comunitario 800/2008 e che include, tra gli altri, i lavoratori extracomunitari; • nei CASI PREVISTI DAI CONTRATTI COLLETTIVI DI QUALSIASI LIVELLO. lavoro e previdenza 2013 pagina 44 SOMMINISTRAZIONE SENZA CAUSALE (2) Il Ministero del Lavoro, con interpello 38/2012, ha fornito chiarimenti in ordine alla definizione di LAVORATORI SVANTAGGIATI di cui all’art. 2, n. 18), lett. d) e f), Regolamento CE 800/2008, richiamati dal novellato art. 20, comma 5 ter, lett. c), d.lgs. 276/2003 ai sensi del quale è possibile ricorrere alla somministrazione di lavoro a tempo determinato senza che debba trovare applicazione il c.d. causalone proprio in caso di utilizzo di tali lavoratori. ADULTI CHE VIVONO SOLI CON UNA O PIU’ PERSONE A CARICO Si possono definire adulti coloro che hanno superato i 25 anni di età. Si applica la disciplina dell’art. 20, comma 5 ter, lett. c), d.lgs. 276/2003 qualora il lavoratore, anche attraverso il certificato anagrafico concernente lo stato di famiglia, risulti il solo soggetto a sostenere il nucleo familiare, in quanto con una o più persone fiscalmente a carico MEMBRI DI UNA MINORANZA NAZIONALE ALL’INTERNO DI UNO STATO MEMBRO CHE HANNO NECESSITA’ DI CONSOLIDARE LE PROPRIE ESPERIENZE IN TERMINI DI CONOSCENZE LINGUISTICHE, DI FORMAZIONE PROFESSIONALE O DI LAVORO, PER MIGLIORARE LE PROSPETTIVE DI ACCESSO AD UN’OCCUPAZIONE STABILE Si fa riferimento a tutte quelle minoranze che, sulla base di specifici provvedimenti, risultano già individuate in ragione dell’appartenenza linguistica. Ci si riferisce, in particolare, alle minoranze linguistiche storicamente insediate sul territorio italiano. Si ritiene, in ogni caso, che debba coesistere in capo al soggetto beneficiario, al momento dell’assunzione, oltre al requisito dell’appartenenza alla minoranza linguistica, dimostrabile anche con autocertificazione, anche il necessario presupposto richiesto dalla disciplina comunitaria secondo cui il lavoratore presenti la necessità di consolidare le proprie esperienze in termini di conoscenze linguistiche, di formazione professionale o di lavoro, per migliorare le prospettive di accesso a un’occupazione stabile lavoro e previdenza 2013 pagina 45 SOMMINISTRAZIONE: LE SANZIONI Il Ministero del Lavoro, con nota 12187/2012, ha fornito alcune note interpretative in ordine alla comunicazione periodica sul lavoro tramite agenzia interinale, prevista dall'art. 24, comma 4, lett. b), d.lgs. 276/2003 e dall’art. 3, d.lgs. 24/2012. La disposizione stabilisce l'obbligo dell'utilizzatore di comunicare il numero e i motivi dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati alla rappresentanza sindacale unitaria, ovvero alle rappresentanze aziendali, e in mancanza alle associazioni territoriali di categoria aderenti alle confederazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. L'obbligo deve essere adempiuto ogni 12 mesi, anche mediante l'associazione dei datori di lavoro alla quale l'utilizzatore aderisce. In caso di mancato o non corretto assolvimento dello stesso, trova applicazione la sanzione amministrativa pecuniaria di importo variabile da 250 a 1.250 euro. Nella fase transitoria relativa all'anno 2012, la disposizione sanzionatoria introdotta dall'art. 3 d.lgs. 24/2012 trova applicazione ai contratti di somministrazione di lavoro conclusi nell'arco temporale compreso tra il 6 aprile 2012 (data di entrata in vigore del decreto) e il 31 dicembre 2012. Per gli anni successivi occorre tenere presente l'intero anno solare. In quest'ultimo caso, il termine per l'adempimento dell'obbligo sarà il 31 gennaio 2013. Il Ministero del Lavoro, con interpello 36/2012, richiamando la nota n. 12187 del 3 luglio 2012 che prevedeva, nell’ipotesi di mancato o non corretto assolvimento dell’obbligo di comunicazione periodica ex art. 24, comma 4, lett. b), d.lgs. 276/2003, la sanzione amministrativa pecuniaria pari ad un importo da 250 a 1.250 euro qualora l’adempimento non fosse espletato entro il 31 gennaio di ogni anno in relazione ai contratti sottoscritti l’anno precedente, ha chiarito che tale termine non esclude che la contrattazione collettiva possa individuare un termine che vada oltre quello del 31 gennaio. In tal caso, la disposizione contrattuale opererà quale scriminante ai fini della applicazione del regime sanzionatorio indicato. Da ciò consegue la possibilità di applicare la sanzione di cui all’art. 18, comma 3 bis, d.lgs. 276/2003 qualora la comunicazione non venga effettuata entro il termine del 31 gennaio ovvero entro il più ampio termine individuato dal contratto collettivo applicato lavoro e previdenza 2013 pagina 46 SOMMINISTRAZIONE DI LAVORATORI IN MOBILITA’ LE REGOLE PER CHI ASSUME: INTERPELLO 40/2012 Nell’ipotesi in cui un lavoratore iscritto nelle liste di mobilità sia utilizzato da un’impresa attraverso lo strumento della somministrazione di lavoro e sia successivamente assunto, ancora come lavoratore iscritto nelle liste di mobilità, dalla medesima impresa, con contratto a termine di 12 mesi, è possibile godere dello sgravio contributivo ex art. 8, comma 2, l. 223/1991, consistente nella riduzione del contributo per un periodo massimo di 12 mesi, pari a quello previsto per gli apprendisti, in caso di assunzione a termine di un lavoratore iscritto nelle liste di mobilità e nel prolungamento del medesimo beneficio per ulteriori 12 mesi in caso di trasformazione del rapporto a tempo indeterminato? Il Ministero del Lavoro, con interpello 40/2012, richiamando l’art. 4, comma 13, l. 92/2012 secondo cui per la determinazione del diritto agli incentivi e della loro durata, si cumulano i periodi in cui il lavoratore ha prestato l’attività in favore dello stesso soggetto, a titolo di lavoro subordinato o somministrato, ha chiarito che la singola impresa che ha fruito di agevolazioni attraverso l’utilizzo di lavoratori somministrati e attraverso contratti di lavoro stipulati direttamente con i medesimi lavoratori dovrà sommare i relativi periodi ai fini della determinazione della durata massima della riduzione contributiva. Nell’ipotesi prospettata, si ritiene pertanto possibile un cumulo della agevolazione contribuiva ma nei limiti della durata massima complessiva di 12 mesi, prorogabili per ulteriori 12 mesi in caso di trasformazione del rapporto a tempo indeterminato. lavoro e previdenza 2013 pagina 47 PRODUTTIVITA’: SOTTOSCRITTO L’ACCORDO Il 21 novembre 2012 è stato sottoscritto l’accordo riguardante la contrattazione di secondo livello e gli sgravi salariali strettamente correlati alla produttività. L’accordo, che non è stato sottoscritto dalla Cgil, è stato firmato da Confindustria, Abi, Ania, Alleanza delle cooperative, Rete imprese Italia, Cisl, Uil e Ugl. Le parti chiedono al Governo e al Parlamento di rendere stabili e certe le misure previste dalle disposizioni di legge per applicare, sui redditi da lavoro dipendente fino a 40.000 euro lordi annui, la DETASSAZIONE del salario di produttività attraverso la determinazione di un’imposta, sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali, al 10%. Le parti, con riferimento alla DECONTRIBUZIONE del salario di produttività, chiedono che venga data compiuta applicazione ai contenuti della l. 247/2007 che prevede lo sgravio contributivo per incentivare la contrattazione collettiva di secondo livello fino al limite del 5% della retribuzione contrattuale percepita. I contenuti dell’accordo possono così sintetizzarsi: • il c.c.n.l. dovrà garantire la certezza dei trattamenti economici e normativi comuni. Gli aumenti devono essere in linea con l’indicatore Ipca e coerenti con le tendenze dell’economia e con l’andamento del settore; • il contratto di secondo livello avrà come obiettivo quello di disciplinare le materie finalizzate all’incremento della produttività come l’orario di lavoro, l’organizzazione del lavoro e il mansionario, secondo la delega contenuta nel contratto nazionale; • entro il 31 dicembre 2012 verranno fissate le regole sulla rappresentanza, finalizzate a misurare il peso di ciascuna organizzazione sindacale; • una quota degli aumenti derivanti dai rinnovi contrattuali può essere destinata ad accordi finalizzati a incrementi di redditività e produttività definiti dalla contrattazione di secondo livello, con conseguente applicazione delle disposizioni relative alla detassazione e alla decontribuzione. lavoro e previdenza 2013 pagina 48 LA NUOVA DETASSAZIONE La LEGGE DI STABILITA’ 2013 (l. 228/2012) ha stanziato nuove risorse per la detassazione della produttività finalizzata ad incentivare la competitività e la redditività delle aziende. Più in dettaglio, la legge prevede fondi per 1,2 miliardi di euro nel 2013 e per 400 milioni nel 2014, che si vanno quindi ad aggiungere a quelli già previsti dalla legge di stabilità relativa all’anno 2012, la quale ha stanziato risorse pari a 835 milioni per il 2012 e 263 milioni per il 2013. In particolare, con il comma 481 della l. 228/2012 vengono stanziati: • 950 milioni di euro per l’anno 2013; • 800 milioni di euro per l’anno 2014; • 200 milioni di euro per l’anno 2015. Lo stesso comma 481 precisa che, al fine dell’applicazione di tali meccanismi per il periodo d’imposta 2013, è necessario un ulteriore provvedimento del Governo, da emanarsi entro il 15 gennaio 2013. Sarà poi necessario, così come previsto dal comma 482, un ulteriore provvedimento, da emanarsi entro il 15 gennaio 2014, per poter rendere applicabile la detassazione per gli anni 2014 e 2015. lavoro e previdenza 2013 pagina 49 PRODUTTIVITA’: FIRMATO IL DECRETO DPCM 22 GENNAIO 2013 L’INCENTIVO I SOGGETTI IL TETTO LE MISURE MONITORAGGIO Le somme erogate a titolo di retribuzione di produttività, in esecuzione di contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale, sono soggette a un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10% L’imposta sostitutiva del 10% sui salari di produttività trova applicazione con esclusivo riferimento al settore privato e per i titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore, nel 2012, a 40.000 euro La retribuzione di produttività individualmente riconosciuta che può beneficiare dell’imposta sostitutiva non può comunque essere complessivamente superiore, nel corso del 2013, a 2.500 euro lordi Per retribuzione di produttività si intendono le voci retributive erogate con espresso riferimento a indicatori quantitativi di produttività / redditività / qualità / efficienza / innovazione, o, in alternativa, le voci retributive erogate in esecuzione di contratti che prevedano l’attivazione di almeno una misura in almeno tre delle seguenti aree di intervento: • ridefinizione dei sistemi di orari e della loro distribuzione; • introduzione di una distribuzione flessibile delle ferie; • adozione di misure volte a rendere compatibile l’impiego di nuove tecnologie; • attivazione di interventi in materia di fungibilità delle mansioni e di integrazione delle competenze, anche funzionali a processi di innovazione tecnologica I datori di lavoro devono depositare i contratti presso la DTL entro 30 giorni dalla loro sottoscrizione, allegando una dichiarazione di conformità lavoro e previdenza 2013 pagina 50 STRETTA SUI TIROCINI FORMATIVI La Manovra straordinaria 2011 ha introdotto alcune previsioni in materia di tirocini con lo scopo di LIMITARE GLI ABUSI: da un lato, viene ristretta la platea dei soggetti promotori; dall’altro, viene ridotta la durata per quelli non curriculari che può essere al massimo di 6 mesi. La portata delle novità è illustrata dalla Circ. Min. Lav. 24/2011 e dalla circolare Inail dell’8 settembre 2011. I tirocini formativi e di orientamento possono essere promossi unicamente da soggetti che abbiamo i requisiti stabiliti dalle normative regionali Istituti formativi privati possono attivare i tirocini formativi soltanto se si tratta di istituzioni senza fini di lucro e comunque con l’autorizzazione della Regione La durata massima dei tirocini non curriculari non può superare 6 mesi, comprese le proroghe (prima della riforma erano 12 mesi) I tirocini possono essere promossi unicamente in favore di neo diplomati e neo laureati non oltre 12 mesi dal conseguimento del relativo titolo di studio (prima della riforma erano 18 mesi) ESCLUSIONI Non rientrano nel campo di applicazione del decreto: • i tirocini di reinserimento o inserimento al lavoro promossi a favore di disoccupati, lavoratori in mobilità o inoccupati, la cui disciplina resta integralmente affidata alle Regioni; • i tirocini promossi a favore di disabili, invalidi fisici, psichici, e sensoriali, ai quali continua ad applicarsi la disciplina speciale prevista dall’art. 11, comma 2, l. 68/1999; • i tirocini curriculari, inclusi nei piani di studio delle Università e degli istituti scolastici, per favorire momenti di alternanza studio e lavoro. lavoro e previdenza 2013 pagina 51 GLI INTERVENTI SUCCESSIVI (1) C.COST. 19 DICEMBRE 2012, N. 287 Sollecitata da alcune Regioni, la Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale l’art. 11 d.l. 138/2011 perchè interviene in via diretta in materie demandate dall’art. 117, comma 4, Cost. direttamente alla normativa Regionale. ACCORDO STATO REGIONI 24 GENNAIO 2013 In attuazione dell’art. 1, comma 34, l. 92/2012 e considerati i contenuti della sentenza 287/2012, si sono definite le linee guida in materia di tirocinio. TIPOLOGIE E DURATA (*) Formativi e di orientamento Destinatari soggetti che hanno conseguito un titolo di studio entro e non oltre 12 mesi. Durata massima 6 mesi Inserimento reinserimento Destinatari disoccupati (anche in mobilità), inoccupati e cassaintegrati. Durata massima 12 mesi Orientamento o inserimento Destinatari lavoratori disabili, persone svantaggiate o richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale. Durata massima 12 mesi (24 per soggetti disabili) (*) prevista la possibilità di prorogare il tirocinio entro il limite della durata massima e di sospenderne gli effetti in caso di malattia o maternità di durata pari o superiore ad 1/3 della durata totale del tirocinio. lavoro e previdenza 2013 pagina 52 GLI INTERVENTI SUCCESSIVI (2) • • servizi per l’impiego; istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici; istituzioni scolastiche statali e non statali che rilascino titoli di studio con valore legale; gli uffici scolastici regionali e provinciali; • centri pubblici o a partecipazione pubblica di formazione professionale e/o orientamento, nonché centri operanti in regime di convenzione con la Regione o la Provincia competente, ovvero accreditati; SOGGETTI PROMOTORI • comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali purché iscritti negli specifici albi regionali, ove esistenti; servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla Regione; • istituzioni formative private, non aventi scopo di lucro sulla base di una specifica Regione; (*) prevista laautorizzazione possibilità didella prorogare il tirocinio entro il limite della durata massima e di • soggetti autorizzati dal Ministero del pari lavoro sensi delad d.lgs. e sospenderne gli effetti in caso all’intermediazione di malattia o maternità di durata o ai superiore 1/3276/2003 del durata s.m.i. totale del tirocinio. SOGGETTI OSPITANTI Gli enti pubblici o privati presso i quali viene realizzato il tirocinio. Tali soggetti devono rispettare alcune regole essenziali: • il tirocinante può svolgere il tirocinio una sola volta per ciascun profilo professionale presso il medesimo soggetto ospitante. Il soggetto ospitante può realizzare più tirocini per il medesimo profilo professionale; • il soggetto ospitante deve essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, con la normativa di cui alla l. 68/1999 e successive modifiche, non aver effettuato licenziamenti, fatti salvi quelli per giusta causa e fatti salvi specifici accordi sindacali con le organizzazioni territoriali più rappresentative nei 12 mesi precedenti l’attivazione del tirocinio ovvero non avere procedure di Cig straordinaria o in deroga in corso per attività equivalenti a quelle del tirocinio lavoro e previdenza 2013 pagina 53 GLI INTERVENTI SUCCESSIVI (3) MODALITA’ DI ATTIVAZIONE I tirocini sono svolti sulla base di apposite convenzioni stipulate tra i soggetti promotori e i soggetti ospitanti pubblici e privati GARANZIAE ASSICURATIVE Il soggetto ospitante è tenuto ad assicurare il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l’Inail, oltre che per la responsabilità civile verso i terzi con idonea compagnia assicuratrice. Le Regioni e Province autonome possono assumere a proprio carico gli oneri connessi a dette coperture assicurative COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE I tirocini sono soggetti alla comunicazione obbligatoria da parte del soggetto ospitante, prevista dall’art. 9 bis, comma 2, d.l. 510/1996 e successive modifiche LIMITI QUANTITATIVI Il numero di tirocini attivabile contemporaneamente in proporzione alle dimensioni del soggetto ospitante è definito attraverso le discipline regionali e delle Province autonome. Nelle more della definizione, possono ospitare tirocinanti nei limiti di seguito indicati: a) i soggetti con non più di 5 dipendenti a tempo indeterminato: 1 tirocinante; b) i soggetti con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra 6 e 19: non più di due tirocinanti contemporaneamente; c) i soggetti con più di 20 dipendenti a tempo indeterminato: tirocinanti in misura non superiore al 10% dei suddetti dipendenti contemporaneamente, con arrotondamento all’unità superiore. Ai fini del computo del numero dei tirocinanti i soci lavoratori sono considerati dipendenti a tempo indeterminato. I tirocini attivati con soggetti appartenenti alle categorie previste dalla l. 68/1999 o con soggetti svantaggiati non rientrano nel computo del numero dei tirocini attivabili lavoro e previdenza 2013 pagina 54 GLI INTERVENTI SUCCESSIVI (4) TUTORSHIP Sono previste le figure del tutor del soggetto promotore e di quello ospitante. In particolare quest'ultimo avrà le seguenti funzioni e compiti: • favorire l’inserimento del tirocinante; promuovere l’acquisizione delle competenze secondo le previsioni del progetto formativo, anche coordinandosi con altri lavoratori del soggetto ospitante; • aggiornare la documentazione relativa al tirocinio (registri, ecc.) per l’intera durata del tirocinio; accompagnare e supervisionare il percorso formativo del tirocinante ATTESTAZIONE DELL’ATTIVITÀ SVOLTA Al termine del tirocinio il soggetto promotore, sulla base della valutazione del soggetto ospitante, rilascia un’attestazione dei risultati, specificando le eventuali competenze acquisite con riferimento, ove possibile, a una qualificazione inserita nel Repertorio nazionale di cui all’art. 4, comma 67, l. 92/2012 o, nelle more della sua istituzione, con riferimento al Repertorio definito dalla Regione INDENNITA’ DI PARTECIPAZIONE E’ corrisposta al tirocinante un’indennità di tirocinio secondo i seguenti principi: • l’indennità è da ritenersi congrua laddove di importo non inferiore a 300 euro mensili lordi; • resta ferma la facoltà del Ministero del lavoro, delle Regioni e delle Province autonome di prevedere misure agevolative atte a sostenere i tirocini finalizzati all’inserimento di disabili o persone svantaggiate; • nel caso di tirocini in favore di lavoratori in regime di Cigs, Cigo, Cig in deroga, non viene corrisposta l’indennità di tirocinio, in quanto già percettori di forme di sostentamento al reddito; • l’indennità viene equiparata a reddito di lavoro dipendente e la sua percezione non comporta la perdita dello stato di disoccupazione eventualmente posseduto dal tirocinante lavoro e previdenza 2013 pagina 55 GLI INTERVENTI SUCCESSIVI (5) VIGILANZA E SANZIONI Nel corso delle verifiche a cura del Ministero del lavoro nelle sue articolazioni territoriali, se il tirocinio non risulterà conforme alla nuova disciplina e alla relativa regolamentazione regionale di riferimento, il personale ispettivo dovrà procedere, sussistendone le condizioni, a riqualificare il rapporto come di natura subordinata con relativa applicazione delle sanzioni amministrative applicabili in tale ipotesi (come ad esempio in materia di libro unico del lavoro, prospetto di paga e dichiarazione di assunzione), disponendo al recupero dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi. In coerenza con quanto definito dall’art. 1, comma 35, l. 92/2012 la mancata corresponsione dell’indennità comporta una sanzione amministrativa il cui ammontare è proporzionato alla gravità dell’illecito commesso, in misura variabile da un minimo di 1.000 a un massimo di 6.000 euro ESCLUSIONI • Tirocini curriculari promossi dalle università o dalle scuole, o comunque non soggetti alle comunicazioni obbligatorie in quanto svolti all’interno di un percorso formale di istruzione o formazione; • tirocini finalizzati allo svolgimento della pratica professionale e all’accesso alle professioni ordinistiche; • tirocini transnazionali realizzati nell'ambito di specifici programmi europei (LLP); • tirocini per soggetti extracomunitari promossi all’interno delle quote di ingresso tirocini estivi VALIDITA’ E DECORRENZA DELLA NORMATIVA In attesa della pubblicazione ufficiale delle linee guida e soprattutto dei successivi adeguamenti da parte delle Regioni e Province autonome, la materia dei tirocini rimane regolata dalle rispettive normative regionali e in via residuale dall'art. 18 l. 196/97 lavoro e previdenza 2013 pagina 56 DIRITTO DI ACCESSO: REGOLAMENTO L’Inps, con circolare 4/2013, ha illustrato i punti salienti del nuovo REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL DIRITTO DI ACCESSO a norma della l. 241/1990. OGGETTO DEL DIRITTO DI ACCESSO. Le disposizioni generali del Capo I ribadiscono che il diritto di accesso è esercitabile soltanto con riferimento a documenti amministrativi materialmente esistenti al momento della richiesta e, pertanto, l’Inps non è tenuto a svolgere, al fine di soddisfare le istanze ricevute, alcuna attività di elaborazione di dati. L’art. 3 indica i soggetti legittimati a presentare le richieste di accesso. PROCEDIMENTO DI ACCESSO. Il capo II disciplina le ipotesi di accesso informale e formale, specificando le modalità per la proposizione delle relative istanze e per l’esercizio del diritto medesimo. L’art. 4 individua il soggetto responsabile del procedimento e i suoi compiti, compresa la decisione circa l’esito della richiesta e la cura degli adempimenti successivi. LIMITI ALL’ACCESSO. Il Capo III individua le ipotesi in cui l’accesso agli atti può essere differito o escluso. • Ipotesi di differimento: richieste di accesso presentate nel corso di procedure concorsuali, selettive o di avanzamento del personale dipendente o anche durante le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici. • Ipotesi di esclusione: per motivi inerenti il segreto di Stato, o professionale, oppure perchè i documenti richiesti siano soggetti a divieto di divulgazione ai sensi di legge; per la tutela del buon andamento dell’azione amministrativa dell’Inps o per la salvaguardia della riservatezza di terzi, persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni; per motivi inerenti relazioni internazionali oppure a tutela della riservatezza dell’attività in corso di contrattazione collettiva nazionale di lavoro; per determinati documenti relativi a procedure per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture per i quali, in specifici casi, è comunque consentito l’accesso al concorrente in vista della difesa in giudizio dei propri interessi connessi alla procedura di affidamento del contratto, per il quale è formulata la richiesta di accesso. lavoro e previdenza 2013 pagina 57 LICENZIAMENTO PER G.M.O. (1) Il Ministero del Lavoro, con circolare 3/2013, ha fornito i primi chiarimenti operativi circa la PROCEDURA OBBLIGATORIA DI CONCILIAZIONE PER I LICENZIAMENTI PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO. DATORI DI LAVORO INTERESSATI. Il nuovo art. 7 l. 604/1966, così come modificato dalla l. 92/2012, individua i datori di lavoro interessati dalla procedura sulla base di limiti dimensionali, rispetto ai quali il Ministero del Lavoro non ha alcun potere di valutazione. Il calcolo della base numerica deve essere effettuato avendo quale parametro di riferimento la c.d. normale occupazione nel periodo antecedente (gli ultimi 6 mesi), senza tener conto di temporanee contrazioni di personale. Non vengono computati, tra gli altri, gli assunti con rapporto di apprendistato e i lavoratori somministrati che non rientrano nell’organico dell’utilizzatore. MOTIVAZIONI DEL LICENZIAMENTO. La Cassazione, con sentenza 11465/2012, ha affermato che il licenziamento per g.m.o. determinato da ragioni inerenti l’attività produttiva è una scelta riservata all’imprenditore, quale responsabile della corretta gestione dell’azienda anche dal punto di vista economico e organizzativo, sicchè essa, quando è effettiva e non simulata o pretestuosa, non è sindacabile dal giudice quanto ai profili della sua congruità e opportunità. Non si ritiene invece ricompreso nell’ambito dei licenziamenti per g.m.o. il licenziamento avvenuto per superamento del periodo di comporto, la cui violazione trova una specifica tutela nell’ambito del nuovo art. 18 l. 300/1970. lavoro e previdenza 2013 pagina 58 LICENZIAMENTO PER G.M.O. (2) APERTURA DELLA PROCEDURA E RUOLO DELLA DTL. Il datore di lavoro deve inviare una comunicazione scritta alla DTL (competente per ambito territoriale, in base al luogo di svolgimento dell’attività del dipendente) e trasmessa per conoscenza al diretto interessato. Qualora ne sia in possesso, il datore di lavoro deve indicare nella comunicazione l’indirizzo di posta elettronica certificata. Dalla data di ricezione della comunicazione trasmessa da parte del datore di lavoro all’Ufficio si intende dunque avviata la procedura; va ricordato che la stessa comunicazione è trasmessa per conoscenza al lavoratore e pertanto, ai fini della individuazione del momento di avvio della procedura, assume valore preponderante la data di ricezione da parte della DTL. Quest’ultima deve, poi, convocare le parti avanti alla commissione provinciale di conciliazione, trasmettendo l’invito a comparire entro il termine perentorio di 7 giorni dalla ricezione dell’istanza. ATTIVITA’ DELLA COMMISSIONE DI CONCILIAZIONE. Nel giorno e nell’ora fissata dalla lettera di conciliazione, le parti sono invitate a presentarsi avanti all’organo conciliativo. L’assenza di una delle stesse non sorretta da alcun elemento giustificativo produce la redazione di un verbale di assenza. Le parti possono farsi rappresentare da un soggetto terzo munito di apposita delega, che può essere autenticata secondo le modalità attualmente in vigore: delega sottoscritta dalla parte, unitamente a copia del documento di identità, ovvero autentica rilasciata dallo stesso avvocato che rappresenta e assiste il proprio cliente. La procedura di conciliazione deve concludersi entro 20 giorni dal momento in cui la DTL ha trasmesso la convocazione per l’incontro: il termine si calcola dalla data di convocazione e, quindi, all’interno dei 20 giorni vanno computati anche quelli necessari alla ricezione della lettera raccomandata. lavoro e previdenza 2013 pagina 59 LAVORO ACCESSORIO (1) Il Ministero del Lavoro, con circolare 4/2013, ha fornito i primi chiarimenti operativi, al proprio personale ispettivo, circa il corretto svolgimento dell'attività ispettiva nell'ambito del LAVORO OCCASIONALE ACCESSORIO. CAMPO DI APPLICAZIONE. E’ sempre possibile attivare lavoro accessorio tenendo conto esclusivamente di un limite di carattere economico, pari a 5.000 euro, riferito al compenso massimo che il lavoratore accessorio può percepire, nel corso dell’anno solare, indipendentemente dal numero dei committenti. LIMITAZIONI. • Attività resa nei confronti dei committenti imprenditori commerciali o professionisti: le attività lavorative possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.000 euro, rivalutati annualmente. L’espressione “imprenditore commerciale” si riferisce a qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, che opera su un determinato mercato. • Attività resa nel settore agricolo: è possibile utilizzare voucher fino a 5.000 euro in agricoltura solo se l’attività è svolta da pensionati o giovani studenti ovvero, a prescindere da chi è il lavoratore accessorio, se l’attività è svolta a favore dei piccoli imprenditori agricoli. In ragione della specialità del settore agricolo, si ritiene che non trovi applicazione l’ulteriore limite di 2.000 euro previsto in relazione alle prestazioni rese nei confronti degli imprenditori e professionisti. lavoro e previdenza 2013 pagina 60 LAVORO ACCESSORIO (2) LAVORO ACCESSORIO E APPALTI. Il lavoro accessorio è utilizzabile in relazione a prestazioni rivolte direttamente a favore dell’utilizzatore della prestazione stessa, senza il tramite di intermediari (con la sola eccezione degli steward delle società calcistiche). Il ricorso ai buoni lavoro è dunque limitato al rapporto diretto tra prestatore e utilizzatore finale, mentre è escluso che una impresa possa reclutare e retribuire lavoratori per svolgere prestazioni a favore di terzi come nel caso dell’appalto e della somministrazione. DISCIPLINA SANZIONATORIA. Le violazioni riguardano principalmente il superamento dei limiti quantitativi e l’utilizzo di voucher al di fuori del periodo consentito (30 giorni dall’acquisto), che determinano la trasformazione del rapporto in un rapporto di natura subordinata a tempo indeterminato, con le relative sanzioni civili e amministrative. In assenza del titolo legittimante la prestazione di lavoro accessorio, la prestazione stessa sarà inoltre da ritenersi quale prestazione di fatto, non censita preventivamente e pertanto da considerarsi in nero. PERIODO TRANSITORIO. I buoni acquistati prima del 18 luglio 2012 possono essere spesi entro il 31 maggio 2013 rispettando la precedente disciplina anche e soprattutto in relazione al campo di applicazione del lavoro accessorio. Ne consegue che i buoni non saranno conteggiati ai fini del raggiungimento dei limiti di 5.000 e 2.000 euro, e rispetto ad essi non sussiste alcun vincolo di parametrazione oraria. NOTA MIN. LAV. 18 FEBBRAIO 2013, N. 3439. Il Ministero del Lavoro, con nota 3439/2013, ha fornito ulteriori chiarimenti in merito all'utilizzo dei voucher nei rapporti di lavoro occasionale accessorio. Il Ministero ha inteso limitare la disposizione che obbligava l'utilizzo del voucher nei 30 giorni decorrenti il loro acquisto, al momento in cui verrà implementata la procedura telematica prevista per il rilascio dei voucher da parte dell'Inps. Nelle more della procedura informatizzata non viene previsto un limite temporale all'utilizzo dei voucher acquistati, fermo restando le limitazioni di carattere economico lavoro e previdenza 2013 pagina 61 APPRENDISTATO: I CHIARIMENTI DEL MINISTERO (1) Il Ministero del Lavoro, con circolare n. 5 del 21 gennaio 2013, ha fornito le indicazioni operative, al proprio personale ispettivo, circa il corretto svolgimento dell'attività ispettiva nell'ambito del rapporto di apprendistato. OBBLIGHI FORMATIVI E ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI. L’art. 7, comma 1, d.lgs. 167/2011 stabilisce che in caso in inadempimento nella erogazione della formazione di cui sia esclusivamente responsabile il datore di lavoro, quest’ultimo è tenuto a versare la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato, maggiorata del 100%, con esclusione di qualsiasi altra sanzione per omessa contribuzione. APPRENDISTATO • In assenza dell’attivazione dei percorsi formativi, il datore di lavoro non PER LA potrà essere ritenuto esclusivamente responsabile dell’obbligo formativo QUALIFICA E in questione, con la conseguente inapplicabilità della disposizione PER IL DIPLOMA sanzionatoria. PROFESSIONALE • Qualora, viceversa, i percorsi formativi siano stati attivati e il datore di lavoro non abbia coinvolto l’apprendista, il personale ispettivo sarà tenuto ad applicare la procedura sanzionatoria. L’eventuale attivazione dei percorsi formativi regionali solo dopo l’avvio del rapporto di apprendistato non comporterà automaticamente un obbligo di recupero, in capo al datore di lavoro, di tutta la formazione non effettuata nel periodo antecedente, ferma restando la possibilità, da parte delle Regioni, di disciplinare specificatamente gli obblighi formativi concernenti i rapporti di apprendistato già avviati lavoro e previdenza 2013 pagina 62 APPRENDISTATO: I CHIARIMENTI DEL MINISTERO (2) APPRENDISTATO Per quanto concerne la formazione trasversale, si precisa che: PROFESSIONALIZZANTE • laddove la Regione decida di rendere facoltativa tale formazione, in assenza della configurabilità di un vero e proprio obbligo, in caso di mancata formazione non è possibile l’adozione di un provvedimento di carattere sanzionatorio e quindi della disposizione; • laddove il contratto collettivo di riferimento scelga di rimettere al datore di lavoro l’obbligo di erogare anche la formazione trasversale, nelle more dell’intervento della Regione, non potrà non ravvisarsi un corrispondente “ampliamento” delle responsabilità datoriali e pertanto dei connessi poteri sanzionatori in capo al personale ispettivo. Quanto alla formazione di tipo professionalizzante la responsabilità del datore di lavoro si potrà configurare nell’ipotesi in cui lo stesso non effettui la formazione interna in termini di quantità, contenuti e modalità previsti dal contratto collettivo e declinati nel piano formativo individuale APPRENDISTATO DI ALTA FORMAZIONE E RICERCA È possibile adottare provvedimenti di carattere sanzionatorio, previa disposizione, ove possibile, solo laddove, una volta disciplinati e attivati i percorsi formativi, il datore di lavoro non ponga in essere tutti quegli adempimenti di carattere amministrativo volti a consentire il corretto svolgimento del percorso formativo lavoro e previdenza 2013 pagina 63 APPRENDISTATO: I CHIARIMENTI DEL MINISTERO (3) OBBLIGHI FORMATIVI E SANZIONI Le violazioni legate alla mancata formazione formale dell’apprendista sono di esclusiva competenza del personale ispettivo di questo Ministero del lavoro, che dovrà pertanto considerare la quantità, i contenuti e le modalità della formazione formale individuata come tale dalla contrattazione collettiva e declinata nel piano formativo individuale, provvedendo sia a verificare la documentazione che certifica la formazione svolta, sia ad acquisire le dichiarazioni del lavoratore interessato e di altri soggetti in grado di confermare l’effettività di tale formazione. Sanzioni amministrative In caso di applicazione della sanzione di cui all’art. 7, comma 1, d.lgs. 167/2011, il personale ispettivo, oltre ad effettuare le relative comunicazioni all’Istituto, adotterà le consuete sanzioni amministrative legate al disconoscimento del rapporto di apprendistato e alla sua riconduzione a quella che costituisce la forma comune di rapporto di lavoro. Va infatti precisato che, sebbene l’apprendistato rappresenti già un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, il suo disconoscimento determina importanti conseguenze sotto il profilo del computo del lavoratore nell’ambito dell’organico aziendale. Pertanto, la violazione degli adempimenti amministrativi non può non rilevare sotto il profilo sanzionatorio. lavoro e previdenza 2013 pagina 64 APPRENDISTATO: I CHIARIMENTI DEL MINISTERO (4) PRESENZA DEL TUTOR O REFERENTE AZIENDALE Non si può sostenere che violazioni della disciplina in materia di “presenza di un tutor o referente aziendale” determinino automaticamente l’applicazione del regime sanzionatorio di cui all’art. 7, comma 1, d.lgs. 167/2011 per mancata formazione dell’apprendista. In tali ipotesi occorre infatti evidenziare: • in primo luogo, se la formazione è stata comunque effettuata secondo quantità, contenuti e modalità previste dal contratto collettivo; • in secondo luogo, quale sia il ruolo assegnato al tutor dallo stesso contratto. Qualora il tutor svolga un ruolo esclusivamente di controllo, la sua assenza non potrà mai comportare una mancata formazione: in tal caso, il personale ispettivo dovrà comunque esplicitare e documentare le carenze formative derivanti dall’assenza del tutor che si riverberano sul mancato raggiungimento degli obiettivi formativi. Analoghe conclusioni possono aversi nell’ipotesi in cui il tutor individuato dal datore di lavoro sia privo dei requisiti richiesti dalla contrattazione collettiva. Eventuali violazioni in materia saranno dunque sanzionabili esclusivamente ai sensi dell’art. 7, comma 2, d.lgs. 167/2011, con sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 600 euro diffidabile ai sensi dell’art. 13 d.lgs. 124/2004 (in caso di recidiva la sanzione varia da 300 a 1.500 euro). lavoro e previdenza 2013 pagina 65 APPRENDISTATO: I CHIARIMENTI DEL MINISTERO (5) LIMITI NUMERICI DI ASSUNZIONE DI PERSONALE APPRENDISTA Qualora il personale ispettivo riscontri una violazione dei limiti numerici di assunzione di personale apprendista provvederà a ricondurre le assunzioni effettuate in violazione degli stessi limiti a dei rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato. APPRENDISTATO E DISCONOSCIMENTO DEL RAPPORTO In tutte le ipotesi in cui il rapporto di apprendistato venga disconosciuto, sia per violazione degli obblighi di carattere formativo, che per assenza dei presupposti di instaurazione del rapporto stesso, il lavoratore è considerato un lavoratore subordinato a tempo indeterminato. In tale ipotesi vengono meno anche i benefici di carattere normativo già concessi in relazione al rapporto di apprendistato tra i quali, oltre al non computo del lavoratore nell’organico aziendale, anche il sottoinquadramento dello stesso o la percentualizzazione della retribuzione. Per quanto attiene ai profili retributivi, il personale ispettivo provvederà ad adottare il provvedimento di diffida accertativa in relazione al differenziale derivante dal diverso inquadramento contrattuale del lavoratore. APPRENDISTATO E SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO Le agenzie di somministrazione possono fornire lavoratori assunti con contratto di apprendistato solo in forza di una somministrazione a tempo indeterminato (c.d. staff leasing). lavoro e previdenza 2013 pagina 66 APPRENDISTATO: GLI ULTIMI INTERPELLI Interpello 4/2013 – Il Ministero del Lavoro ha chiarito che in assenza di un contratto collettivo proprio del settore di appartenenza o nel caso in cui il datore di lavoro applichi un APPRENDISTATO E ASSENZA contratto collettivo che non abbia disciplinato l’apprendistato, si DI REGOLAMENTAZIONE ritiene possibile che lo stesso datore di lavoro possa far COLLETTIVA riferimento a una regolamentazione contrattuale di settore affine per individuare sia i profili normativi che economici dell’istituto APPRENDISTATO REGIONALE E ONERI DI STABILIZZAZIONE Interpello 5/2013 – Il Ministero del Lavoro ha risposto a un quesito in merito alla corretta interpretazione dell’art. 4, comma 5, d.lgs. 167/2011 che introduce una particolare disciplina dell’apprendistato professionalizzante da svolgersi in cicli stagionali, e ha chiarito che le previsioni di ordine generale sulla stabilizzazione degli apprendisti non possono ritenersi applicabili anche nell’ambito delle attività stagionali. In tal caso, ai lavoratori apprendisti potranno invece trovare applicazione le discipline contrattuali che assegnano eventuali diritti di precedenza ai fini di nuove assunzioni per lo svolgimento delle attività stagionali presso il medesimo datore di lavoro lavoro e previdenza 2013 pagina 67