LA TUTELA DEL CONSUMATORE E IL DIRITTO DEI CONTRATTI NELL’UNIONE EUROPEA. Un’introduzione. Dott. Michele Carpagnano Facoltà di Giurisprudenza di Trento 1 2h = 8 punti: 1. La tutela del consumatore tra politica economica e politica sociale. 2. La Direttiva 93/13/CEE concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori. 3. Le modalità di intervento e nuove tecniche di tutela. 4. Le conseguenze interne dell’intervento in materia di contratti (L. 06 /02/1996 n. 52 – Capo XIV bis articoli 1469 bis – sexies c.c. + D.Lgs 06/09/2005, n. 206 Codice del Consumo). 5. Visione classica v. Visione UE. 6. Le clausole vessatorie. 7. Le modalità di conclusione del contratto. 8. Il caso Commercial Union (Trib. Milano 12/01/2007). 2 Il mercato unico • Il mercato è il luogo -non necessariamente fisicodove avvengono le transazioni tra gli operatori economici (imprese & consumatori). • Il mercato unico è un concetto geo-politico che identifica le transazioni che avvengono in uno spazio che coincide con l’Unione europea. • Il mercato basa il suo funzionamento su una regola fondamentale: la domanda/offerta. • Questa regola economica ha bisogno di una sovrastruttura rappresentata dal Diritto (Istituzioni – Tribunali- & Regole). • Le regole economiche si intrecciano con le regole giuridiche. • Ecco perché il mercato unico per funzionare correttamente ha bisogno di regole uniformi o 3 quantomeno armonizzate. Il contratto • Il contratto è l’accordo di due o più parti per costituire,regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale (articolo 1321 c.c.). • Attraverso il contratto si realizza l’autonomia privata e, in senso lato, si concretizza la libertà e la realizzazione dell’individuo (art. 41 Cost.). • Il contratto in quanto esercizio effettivo della capacità di scelta (dell’autonomia delle parti) non può essere soggetto a delle limitazioni o controlli esterni (da parte del legislatore o del giudice). • Nessuno meglio delle parti può regolare da sé i propri interessi patrimoniali. • Allo stesso modo, è inconcepibile (almeno dalla prospettiva liberale) un mercato regolato in maniera centralizzata. 4 Il fallimento del mercato in materia contrattuale • Le economie di mercato sono straordinariamente efficienti nella produzione della ricchezza (valorizzano al massimo la scelta individuale) ma sono poco capaci di distribuire equamente quella ricchezza tra chi ha partecipato al processo di creazione. • Alcuni economisti ritengono che debba essere lo Stato ad occuparsi della redistribuzione dei redditi (welfare state) attraverso la ad es. la tassazione. • Il Diritto Privato non si preoccupa di redistribuire la ricchezza tra i consociati quanto piuttosto di massimizzarla (valorizzando al massimo la scelta individuale). • L’ordinamento giuridico, attraverso la legge, interviene, però, a limitare l’autonomia privata nelle ipotesi (di eccezione) in cui non si ritiene assicurata la coincidenza tra le valutazioni individuali dei singoli e gli interessi generali (un ipotesi è quella 5 dei contratti dei consumatori). I contratti impossibili … • In linea di principio non dovrebbero esistere contratti che non sono stati voluti dalle parti … • TRIMARCHI scrisse nel 1980 che: “una delle idee fondamentali dell’economia è che lo scambio volontario conviene ad entrambe le parti e di conseguenza crea utilità. Questa idea sembra ancora strana a molti giuristi che sono convinti che in ogni intercambio il guadagno di uno non può che essere la perdita dell’altro e, di conseguenza, ogni contratto fonte benefici risulta essere sempre una truffa” (Trimarchi, Riv. Dir. Civ. 1980, p. 46.). 6 I contratti impossibili … • Il consumatore (assicurato RCA) che si impegna a denunciare il sinistro per iscritto entro 2 giorni, pena la perdita del diritto alla liquidazione dell'indennizzo; • assume impegni troppo onerosi. • Il risparmiatore che riconosce alla banca il diritto di modificare, ridurre o sospendere, senza preavviso e senza validi motivi il tasso di interesse di un prestito o di un credito. • Il consumatore che acquista un bene (principale) e la fornitura di servizi accessori (scindibili) associati dal venditore. • Clausole di permanenza eccessivamente lunghe + clausole penali troppo onerose in caso di inadempimento. • .... L’esigenza di rimediare agli squilibri contrattuali che derivano dalla disuguaglianza economica o sociale delle parti conduce al ricorso alle norme dell’ordine pubblico di protezione. 7 L’ordine pubblico di protezione L’ordinamento giuridico protegge, in alcuni rapporti contrattuali, la parte economicamente debole che abbia subito l’imposizione di condizioni contrattuali inique o la parte che possa aver stipulato il contratto senza una sufficiente ponderazione,non rendendosi conto del carattere vessatorio di certe clausole o sottovalutandolo. 8 Il consumatore & il Trattato CE La politica di intervento comunitaria in materia di tutela del consumatore è avvenuta gradualmente: • Con il Trattato di Maastricht (1992) non è più considerata strumentale rispetto alla tutela della concorrenza ma assume indipendenza e rilevanza quale obiettivo sociale. • Con il Trattato di Amsterdam (1997) il rapporto tra politica comunitaria e diritti dei consumatori viene sancito nel nuovo articolo 153 CE. 9 La politica UE a tutela del consumatore Protezione degli interessi economici del consumatore, attraverso l’armonizzazione delle regole nazionali applicabili alle relazioni giuridiche tra privati ed, in particolare, al rapporto tra: persona fisica ed imprenditore. 4 aree d’intervento: 1) CONTRATTI -norme di carattere generale e norme applicabili a figure contrattuali determinate; 2) RESPONSABILITA’ CIVILE (responsabilità del produttore e prodotti difettosi); 3) DIRITTO DELLE ASSICURAZIONI. 10 4) DIRITTO DELRISPARMIO E DELL’INVESTIMENTO. Considerando che … • le legislazioni degli Stati membri relative alle clausole nei contratti stipulati tra il venditore di beni/servizi ed il consumatore presentano notevoli disparità, con il risultato che possono manifestarsi distorsioni della concorrenza soprattutto in caso di commercializzazione in altri Stati membri; • per facilitare la creazione del mercato interno e per tutelare il cittadino che acquisisce, in qualità di consumatore, beni/servizi è indispensabile eliminare le clausole abusive da tali contratti; • in questo modo i venditori di beni/servizi saranno facilitati nelle loro attività commerciali sia nel proprio Stato che in tutto il mercato unico e che sarà stimolata la concorrenza, contribuendo così a maggiori possibilità di scelta per i cittadini comunitari in quanto consumatori; • si può realizzare una più efficace protezione del consumatore adottando regole uniformi in merito alle clausole abusive; • è necessario fissare in generale i criteri per valutare il carattere abusivo delle clausole contrattuali; 11 … Direttiva n. 93/13 (concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori). • La direttiva (art. 3) introduce una nozione di clausola abusiva che era sconosciuta al nostro ordinamento: una clausola è da considerarsi abusiva quando non è stata oggetto di negoziato individuale e, malgrado la buona fede del predisponente, determini un significativo squilibrio, a favore di quest’ultimo, degli obblighi e dei diritti delle parti. In Italia: • Legge 6 febbraio 1996 n. 52 – Capo XIV bis articoli 1469 bis – sexies c.c. • Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 12 Codice del Consumo. Chi è il consumatore? Il Trattato, pur riferendosi al “consumatore”, non lo definisce. Nelle singole direttive, l’espressione “consumatore” è utilizzata con accezioni diverse tanto che il significato del termine cambia in funzione dell’operazione economico-sociale oggetto di disciplina. E’ consumatore: La persona fisica che acquista beni o che utilizza servizi (utente); che ricorre al credito o che investe i propri risparmi (risparmiatore). E’ il ‘‘non professionista” colui che acquista beni o servizi per scopi non connessi all’esercizio di una attività 13 professionale. Il consumatore è una persona fisica • Corte di giustizia: ‘‘la nozione di «consumatore» deve essere interpretata nel senso che si riferisce esclusivamente alle persone fisiche”. (sentenza 22/11/2001,cause riunite C-541-542/99). • Codice del Consumo: “si intende per consumatore o utente la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta” (articolo 3 lettera a). 14 Il professionista È la persona fisica o giuridica che agisce nell’esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale, ovvero un suo intermediario. (Codice del Consumo articolo 3 lettera c) 15 La relazione contrattuale B2C: Il consumatore è generalmente un contraente debole: • è meno esperto della controparte rispetto ai beni/servizi che vuole acquistare o che gli vengono proposti (asimmetria informativa). • si trova spesso nella condizione di “prendere o lasciare” il bene/servizio desiderato indipendentemente dalla volontà/capacità effettiva di intervenire nel regolamento contrattuale (contratti standard predisposti). 16 La soluzione potrebbe essere: Imposizione legale della contrattazione effettiva … costo sociale enorme! In realtà i contratti standard sono efficienti e convenienti. • efficienti: il costo della redazione del regolamento contrattuale è sopportato dal deep pocket + maggiore velocità delle transazioni e del traffico commerciale. • convenienti: consentono un notevole risparmio sui costi di transazione ed in ultima analisi sul prezzo dei beni/servizi finali = riducono i costi di transazione (propri di ogni scambio che avviene nella società). 17 L’intervento correttivo esterno • Nell’ambito del diritto nazionale dei contratti il legislatore partiva dal presupposto che i soggetti fossero sempre pienamente consapevoli delle proprie azioni, che fossero certamente in grado di tutelare i propri interessi e che il miglior risultato complessivo per la società si potesse raggiungere dall’insieme degli scambi liberamente voluti dagli individui (i contratti impossibili non esistono!). • L’intervento autoritativo esterno nella singola relazione contrattuale con finalità correttive di un presunto squilibrio contrattuale è sempre stato percepito come un intrusione nella sfera dell’autonomia privata. 18 La visione classica • Il legislatore italiano interveniva solo qualora si fosse verificata una concreta situazione di abuso o di sfruttamento economico da parte di uno dei contraenti. • Contratto concluso in stato di bisogno,in stato di pericolo o contratto il cui consenso sia stato conseguenza di un errore o carpito con l’inganno (regole del codice civile). • Sono tutte ipostesi eventuali di patologia della relazione contrattuale in presenza di specifiche circostanze concrete. La cui sussistenza va dedotta e provata in giudizio. 19 La visione UE • La conformazione dell’economia di mercato impone di considerare le istanze di tutela di una categoria di operatori economici attivi nel mercato (i consumatori) strutturalmente (aprioristicamente) più debole rispetto alla loro controparte. • Indipendentemente alla circostanza che,nel caso concreto, nella singola relazione contrattuale, si riscontri una particolare debolezza della parte contrattuale (intesa come individuo e non come appartenente ad una categoria). 20 La visione classica v. visione UE Il modello di tutela introdotto dalla UE: • Protegge il consumatore in tutti i casi in cui vi sia un rapporto contrattuale tra un imprenditoreprofessionista ed una persona fisica indipendentemente dall’accertamento della esistenza di un abuso da parte del primo. • Il contratto tra un consumatore e un professionista è sempre soggetto alla disciplina speciale, a nulla conta la verifica della effettiva diversa forza contrattuale delle parti. 21 Il consumatore = contraente debole? Il consumatore è il contraente debole a cui si riferiscono gli articoli 1341, 1342 e 1370 del Codice Civile? • Tra le due figure esistono punti di contatto ma non completa identità: il consumatore può essere senz’altro considerato, in • genere, un contraente debole, purché si tenga presente che: • a) anche un imprenditore può essere un contraente debole; • b) un consumatore può non essere un contraente debole. • Le direttive prendono in considerazione il motivo del contratto (che deve essere estraneo all’attività professionale) e non l’effettiva debolezza del soggetto nella singola trattativa; non è detto a priori che il soggetto che rivesta un ruolo astrattamente ‘‘debole’’ nel sistema economico, perchè contratta con un professionista per esigenze personali o familiari, sia effettivamente un soggetto debole. • Le regole comunitarie in materia di contratto non hanno per oggetto la tutela sempre e solo del contraente debole. Esse22 hanno per oggetto la tutela del consumatore tout court. Di conseguenza … • Il contraente debole, sia esso imprenditore, commerciante, esercente un’attività professionale, o persona fisica che stipula un contratto con un’altra persona fisica non imprenditore, potrà fare ricorso agli strumenti di tutela nazionali (ad es. l’azione di rescissione o l’annullamento del contratto per errore, violenza o dolo) sempre che sussistano,nel caso concreto, i presupposti previsti per esercitare la specifica azione. • Ma non potrà avvalersi delle norme a tutela del consumatore. • Per converso, la persona fisica che abbia stipulato un contratto in qualità di consumatore, avrà sempre la possibilità di utilizzare gli strumenti comunitari a disposizione, senza dover fornire la prova di essere un contraente debole. 23 In cosa consiste la disciplina a tutela del consumatore? • L’ordinamento nazionale ha stabilito,in ottemperanza agli obblighi comunitari, una serie di nuove regole in tema di elementi essenziali del contratto, ampliando le ipotesi di invalidità o di inefficacia del medesimo. • Ed in alcuni casi, il contratto non si considera concluso secondo le regole classiche del codice civile ma sulla base di altri princıpi e regole che attengono anche alla forma ad substantiam del contratto. 24 Le clausole vessatorie (Direttiva n. 93/13). • La direttiva (art. 3) introduce una nozione di clausola abusiva sconosciuta al nostro ordinamento: una clausola è da considerarsi abusiva quando non è stata oggetto di negoziato individuale e, malgrado la buona fede del predisponente, determini un significativo squilibrio, a favore di quest’ultimo, degli obblighi e dei diritti delle parti. 25 In Italia • Inserimento nel codice civile di cinque nuovi articoli, dal 1469-bis al 1469-sexies, all’interno di un nuovo Capo XIV-bis del titolo II del libro IV intitolato “Dei contratti del consumatore”. Duplice complesso di regole: • a) le regole che disciplinano i contratti conclusi tra un professionista e un consumatore. • b) le regole che disciplinano tutti gli altri casi: i contratti tra due professionisti nell’esercizio della loro attività , o tra persone fisiche entrambe non professioniste. 26 Triplice classificazione delle clausole vessatorie: • a) clausole che rientrano nella definizione generale che consente al giudice di effettuare un apprezzamento della vessatorietà della clausola (art. 1469-bis, 1º c.); • b) clausole che si presumono vessatorie salva la dimostrazione della prova contraria (art. 1469-bis, 3º c.; lista grigia); • c) clausole che sono sempre considerate vessatorie e per le quali non è possibile fornire alcuna prova contraria (art. 1469-quinquies, 2º c.; lista nera). 27 Codice del Consumo Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 Articolo 142 Modifiche al codice civile 1. Gli articoli 1469-bis, 1469-ter, l469-quater, 1469 quinquies e 1469-sexies del codice civile sono sostituiti dal seguente: “Articolo1469-bis Contratti del consumatore Le disposizioni del presente titolo si applicano ai contratti del consumatore, ove non derogate dal codice del consumo o da altre disposizioni più favorevoli per il consumatore”. 28 La formazione del contratto • • • • • I requisiti del contratto sono (articolo 1325 c.c.): 1) l’accordo delle parti; 2) la causa; 3) l’oggetto; 4) la forma quando risulta che è prescritta dalla legge sottopena di nullità. 29 30 31 32