LA TUTELA DEL CONSUMATORE E IL DIRITTO DEI CONTRATTI

LA TUTELA DEL CONSUMATORE
E IL DIRITTO DEI CONTRATTI NELL’UNIONE
EUROPEA.
Un’introduzione.
Dott. Michele Carpagnano
Facoltà di Giurisprudenza di Trento
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2h = 8 punti:
1. La tutela del consumatore tra politica economica e
politica sociale.
2. La Direttiva 93/13/CEE concernente le clausole
abusive nei contratti stipulati con i consumatori.
3. Le modalità di intervento e nuove tecniche di tutela.
4. Le conseguenze interne dell’intervento in materia di
contratti (L. 06 /02/1996 n. 52 – Capo XIV bis articoli 1469 bis – sexies c.c. + D.Lgs
06/09/2005, n. 206 Codice del Consumo).
5. Visione classica v. Visione UE.
6. Le clausole vessatorie.
7. Le modalità di conclusione del contratto.
8. Il caso Commercial Union (Trib. Milano 12/01/2007).
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Il mercato unico
• Il mercato è il luogo -non necessariamente fisicodove avvengono le transazioni tra gli operatori
economici (imprese & consumatori).
• Il mercato unico è un concetto geo-politico che
identifica le transazioni che avvengono in uno
spazio che coincide con l’Unione europea.
• Il mercato basa il suo funzionamento su una regola
fondamentale: la domanda/offerta.
• Questa regola economica ha bisogno di una
sovrastruttura rappresentata dal Diritto (Istituzioni –
Tribunali- & Regole).
• Le regole economiche si intrecciano con le regole
giuridiche.
• Ecco perché il mercato unico per funzionare
correttamente ha bisogno di regole uniformi o
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quantomeno armonizzate.
Il contratto
• Il contratto è l’accordo di due o più parti per
costituire,regolare o estinguere tra loro un rapporto
giuridico patrimoniale (articolo 1321 c.c.).
• Attraverso il contratto si realizza l’autonomia privata e,
in senso lato, si concretizza la libertà e la
realizzazione dell’individuo (art. 41 Cost.).
• Il contratto in quanto esercizio effettivo della capacità
di scelta (dell’autonomia delle parti) non può essere
soggetto a delle limitazioni o controlli esterni (da parte
del legislatore o del giudice).
• Nessuno meglio delle parti può regolare da sé i propri
interessi patrimoniali.
• Allo stesso modo, è inconcepibile (almeno dalla
prospettiva liberale) un mercato regolato in maniera
centralizzata.
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Il fallimento del mercato in materia
contrattuale
• Le economie di mercato sono straordinariamente efficienti nella
produzione della ricchezza (valorizzano al massimo la scelta
individuale) ma sono poco capaci di distribuire equamente
quella ricchezza tra chi ha partecipato al processo di creazione.
• Alcuni economisti ritengono che debba essere lo Stato ad
occuparsi della redistribuzione dei redditi (welfare state)
attraverso la ad es. la tassazione.
• Il Diritto Privato non si preoccupa di redistribuire la ricchezza tra
i consociati quanto piuttosto di massimizzarla (valorizzando al
massimo la scelta individuale).
• L’ordinamento giuridico, attraverso la legge, interviene, però, a
limitare l’autonomia privata nelle ipotesi (di eccezione) in cui
non si ritiene assicurata la coincidenza tra le valutazioni
individuali dei singoli e gli interessi generali (un ipotesi è quella
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dei contratti dei consumatori).
I contratti impossibili …
• In linea di principio non dovrebbero esistere
contratti che non sono stati voluti dalle parti …
• TRIMARCHI scrisse nel 1980 che:
“una delle idee fondamentali dell’economia è che
lo scambio volontario conviene ad entrambe le
parti e di conseguenza crea utilità. Questa idea
sembra ancora strana a molti giuristi che sono
convinti che in ogni intercambio il guadagno di
uno non può che essere la perdita dell’altro e,
di conseguenza, ogni contratto fonte benefici
risulta essere sempre una truffa”
(Trimarchi, Riv. Dir. Civ. 1980, p. 46.).
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I contratti impossibili …
• Il consumatore (assicurato RCA) che si impegna a denunciare il
sinistro per iscritto entro 2 giorni, pena la perdita del diritto alla
liquidazione dell'indennizzo;
• assume impegni troppo onerosi.
• Il risparmiatore che riconosce alla banca il diritto di modificare,
ridurre o sospendere, senza preavviso e senza validi motivi il
tasso di interesse di un prestito o di un credito.
• Il consumatore che acquista un bene (principale) e la fornitura
di servizi accessori (scindibili) associati dal venditore.
• Clausole di permanenza eccessivamente lunghe + clausole
penali troppo onerose in caso di inadempimento.
• ....
L’esigenza di rimediare agli squilibri contrattuali che derivano dalla
disuguaglianza economica o sociale delle parti conduce al
ricorso alle norme dell’ordine pubblico di protezione.
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L’ordine pubblico di protezione
L’ordinamento giuridico protegge, in alcuni
rapporti contrattuali, la parte economicamente
debole che abbia subito l’imposizione di
condizioni contrattuali inique o la parte che
possa aver stipulato il contratto senza una
sufficiente ponderazione,non rendendosi conto
del carattere vessatorio di certe clausole o
sottovalutandolo.
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Il consumatore & il Trattato CE
La politica di intervento comunitaria in materia di
tutela del consumatore è avvenuta
gradualmente:
• Con il Trattato di Maastricht (1992) non è più
considerata strumentale rispetto alla tutela della
concorrenza ma assume indipendenza e
rilevanza quale obiettivo sociale.
• Con il Trattato di Amsterdam (1997) il rapporto
tra politica comunitaria e diritti dei consumatori
viene sancito nel nuovo articolo 153 CE.
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La politica UE a tutela del consumatore
Protezione degli interessi economici del consumatore,
attraverso l’armonizzazione delle regole nazionali
applicabili alle relazioni giuridiche tra privati ed, in
particolare, al rapporto tra:
persona fisica ed imprenditore.
4 aree d’intervento:
1) CONTRATTI -norme di carattere generale e norme applicabili a figure contrattuali determinate;
2) RESPONSABILITA’ CIVILE (responsabilità del produttore e prodotti difettosi);
3) DIRITTO DELLE ASSICURAZIONI.
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4) DIRITTO DELRISPARMIO E DELL’INVESTIMENTO.
Considerando che …
• le legislazioni degli Stati membri relative alle clausole nei
contratti stipulati tra il venditore di beni/servizi ed il
consumatore presentano notevoli disparità, con il risultato che
possono manifestarsi distorsioni della concorrenza soprattutto
in caso di commercializzazione in altri Stati membri;
• per facilitare la creazione del mercato interno e per tutelare il
cittadino che acquisisce, in qualità di consumatore, beni/servizi
è indispensabile eliminare le clausole abusive da tali contratti;
• in questo modo i venditori di beni/servizi saranno facilitati nelle
loro attività commerciali sia nel proprio Stato che in tutto il
mercato unico e che sarà stimolata la concorrenza,
contribuendo così a maggiori possibilità di scelta per i cittadini
comunitari in quanto consumatori;
• si può realizzare una più efficace protezione del consumatore
adottando regole uniformi in merito alle clausole abusive;
• è necessario fissare in generale i criteri per valutare il carattere
abusivo delle clausole contrattuali;
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… Direttiva n. 93/13
(concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori).
• La direttiva (art. 3) introduce una nozione di clausola
abusiva che era sconosciuta al nostro ordinamento:
una clausola è da considerarsi abusiva quando non è
stata oggetto di negoziato individuale e, malgrado la
buona fede del predisponente, determini un
significativo squilibrio, a favore di quest’ultimo, degli
obblighi e dei diritti delle parti.
In Italia:
• Legge 6 febbraio 1996 n. 52 – Capo XIV bis articoli
1469 bis – sexies c.c.
• Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206
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Codice del Consumo.
Chi è il consumatore?
Il Trattato, pur riferendosi al “consumatore”, non lo
definisce.
Nelle singole direttive, l’espressione “consumatore” è
utilizzata con accezioni diverse tanto che il significato
del termine cambia in funzione dell’operazione
economico-sociale oggetto di disciplina.
E’ consumatore:
La persona fisica che acquista beni o che utilizza servizi
(utente); che ricorre al credito o che investe i propri
risparmi (risparmiatore).
E’ il ‘‘non professionista” colui che acquista beni o servizi
per scopi non connessi all’esercizio di una attività
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professionale.
Il consumatore è una persona fisica
• Corte di giustizia:
‘‘la nozione di «consumatore» deve essere
interpretata nel senso che si riferisce
esclusivamente alle persone fisiche”.
(sentenza 22/11/2001,cause riunite C-541-542/99).
• Codice del Consumo:
“si intende per consumatore o utente la
persona fisica che agisce per scopi estranei
all’attività imprenditoriale o professionale
eventualmente svolta”
(articolo 3 lettera a).
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Il professionista
È la persona fisica o giuridica che agisce
nell’esercizio della propria attività
imprenditoriale o professionale, ovvero un
suo intermediario.
(Codice del Consumo articolo 3 lettera c)
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La relazione contrattuale B2C:
Il consumatore è generalmente un contraente
debole:
• è meno esperto della controparte rispetto ai
beni/servizi che vuole acquistare o che gli
vengono proposti (asimmetria informativa).
• si trova spesso nella condizione di “prendere o
lasciare” il bene/servizio desiderato
indipendentemente dalla volontà/capacità
effettiva di intervenire nel regolamento
contrattuale (contratti standard predisposti).
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La soluzione potrebbe essere:
Imposizione legale della contrattazione effettiva … costo
sociale enorme!
In realtà i contratti standard sono efficienti e convenienti.
• efficienti: il costo della redazione del regolamento
contrattuale è sopportato dal deep pocket + maggiore
velocità delle transazioni e del traffico commerciale.
• convenienti: consentono un notevole risparmio sui
costi di transazione ed in ultima analisi sul prezzo dei
beni/servizi finali = riducono i costi di transazione
(propri di ogni scambio che avviene nella società).
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L’intervento correttivo esterno
• Nell’ambito del diritto nazionale dei contratti il
legislatore partiva dal presupposto che i soggetti
fossero sempre pienamente consapevoli delle proprie
azioni, che fossero certamente in grado di tutelare i
propri interessi e che il miglior risultato complessivo
per la società si potesse raggiungere dall’insieme
degli scambi liberamente voluti dagli individui (i
contratti impossibili non esistono!).
• L’intervento autoritativo esterno nella singola relazione
contrattuale con finalità correttive di un presunto
squilibrio contrattuale è sempre stato percepito come
un intrusione nella sfera dell’autonomia privata.
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La visione classica
• Il legislatore italiano interveniva solo qualora si
fosse verificata una concreta situazione di
abuso o di sfruttamento economico da parte di
uno dei contraenti.
• Contratto concluso in stato di bisogno,in stato di
pericolo o contratto il cui consenso sia stato
conseguenza di un errore o carpito con
l’inganno (regole del codice civile).
• Sono tutte ipostesi eventuali di patologia della
relazione contrattuale in presenza di specifiche
circostanze concrete. La cui sussistenza va
dedotta e provata in giudizio.
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La visione UE
• La conformazione dell’economia di mercato
impone di considerare le istanze di tutela di una
categoria di operatori economici attivi nel
mercato (i consumatori) strutturalmente
(aprioristicamente) più debole rispetto alla loro
controparte.
• Indipendentemente alla circostanza che,nel
caso concreto, nella singola relazione
contrattuale, si riscontri una particolare
debolezza della parte contrattuale (intesa come
individuo e non come appartenente ad una
categoria).
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La visione classica v. visione UE
Il modello di tutela introdotto dalla UE:
• Protegge il consumatore in tutti i casi in cui vi
sia un rapporto contrattuale tra un imprenditoreprofessionista ed una persona fisica
indipendentemente dall’accertamento della
esistenza di un abuso da parte del primo.
• Il contratto tra un consumatore e un
professionista è sempre soggetto alla disciplina
speciale, a nulla conta la verifica della effettiva
diversa forza contrattuale delle parti.
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Il consumatore = contraente debole?
Il consumatore è il contraente debole a cui si riferiscono gli articoli
1341, 1342 e 1370 del Codice Civile?
• Tra le due figure esistono punti di contatto ma non completa
identità: il consumatore può essere senz’altro considerato, in
• genere, un contraente debole, purché si tenga presente che:
• a) anche un imprenditore può essere un contraente debole;
• b) un consumatore può non essere un contraente debole.
• Le direttive prendono in considerazione il motivo del contratto
(che deve essere estraneo all’attività professionale) e non
l’effettiva debolezza del soggetto nella singola trattativa; non è
detto a priori che il soggetto che rivesta un ruolo astrattamente
‘‘debole’’ nel sistema economico, perchè contratta con un
professionista per esigenze personali o familiari, sia
effettivamente un soggetto debole.
• Le regole comunitarie in materia di contratto non hanno per
oggetto la tutela sempre e solo del contraente debole. Esse22
hanno per oggetto la tutela del consumatore tout court.
Di conseguenza …
• Il contraente debole, sia esso imprenditore,
commerciante, esercente un’attività professionale, o
persona fisica che stipula un contratto con un’altra
persona fisica non imprenditore, potrà fare ricorso agli
strumenti di tutela nazionali (ad es. l’azione di
rescissione o l’annullamento del contratto per errore,
violenza o dolo) sempre che sussistano,nel caso
concreto, i presupposti previsti per esercitare la
specifica azione.
• Ma non potrà avvalersi delle norme a tutela del
consumatore.
• Per converso, la persona fisica che abbia stipulato un
contratto in qualità di consumatore, avrà sempre la
possibilità di utilizzare gli strumenti comunitari a
disposizione, senza dover fornire la prova di essere un
contraente debole.
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In cosa consiste la disciplina a tutela
del consumatore?
• L’ordinamento nazionale ha stabilito,in
ottemperanza agli obblighi comunitari, una serie
di nuove regole in tema di elementi essenziali
del contratto, ampliando le ipotesi di invalidità o
di inefficacia del medesimo.
• Ed in alcuni casi, il contratto non si considera
concluso secondo le regole classiche del
codice civile ma sulla base di altri princıpi e
regole che attengono anche alla forma ad
substantiam del contratto.
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Le clausole vessatorie
(Direttiva n. 93/13).
• La direttiva (art. 3) introduce una nozione di
clausola abusiva sconosciuta al nostro
ordinamento: una clausola è da considerarsi
abusiva quando non è stata oggetto di
negoziato individuale e, malgrado la buona fede
del predisponente, determini un significativo
squilibrio, a favore di quest’ultimo, degli obblighi
e dei diritti delle parti.
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In Italia
• Inserimento nel codice civile di cinque nuovi
articoli, dal 1469-bis al 1469-sexies, all’interno
di un nuovo Capo XIV-bis del titolo II del libro IV
intitolato “Dei contratti del consumatore”.
Duplice complesso di regole:
• a) le regole che disciplinano i contratti conclusi
tra un professionista e un consumatore.
• b) le regole che disciplinano tutti gli altri casi: i
contratti tra due professionisti nell’esercizio
della loro attività , o tra persone fisiche
entrambe non professioniste.
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Triplice classificazione delle clausole vessatorie:
• a) clausole che rientrano nella definizione
generale che consente al giudice di effettuare
un apprezzamento della vessatorietà della
clausola (art. 1469-bis, 1º c.);
• b) clausole che si presumono vessatorie salva
la dimostrazione della prova contraria (art.
1469-bis, 3º c.; lista grigia);
• c) clausole che sono sempre considerate
vessatorie e per le quali non è possibile fornire
alcuna prova contraria (art. 1469-quinquies, 2º
c.; lista nera).
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Codice del Consumo
Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206
Articolo 142
Modifiche al codice civile
1. Gli articoli 1469-bis, 1469-ter, l469-quater,
1469 quinquies e 1469-sexies del codice civile
sono sostituiti dal seguente:
“Articolo1469-bis
Contratti del consumatore
Le disposizioni del presente titolo si applicano ai
contratti del consumatore, ove non derogate dal
codice del consumo o da altre disposizioni più
favorevoli per il consumatore”.
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La formazione del contratto
•
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•
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•
I requisiti del contratto sono (articolo 1325 c.c.):
1) l’accordo delle parti;
2) la causa;
3) l’oggetto;
4) la forma quando risulta che è prescritta dalla
legge sottopena di nullità.
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