DIRITTO PUBBLICO Prof. Piraino Riassunto del libro di Caretti FACOLTA' DI ECONOMIA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO CAP 1 – CARATTERI FONDAMENTALI DEL FENOMENO GIURIDICO (pag 3) Il diritto e la società (pag 3) Il diritto è un complesso di regole di condotta che disciplinano i rapporti tra i membri di una certa comunità, in un dato momento storico. Ciò significa, innanzitutto, affermare l esistenza di un nesso strettissimo tra fenomeno giuridico e fenomeno sociale, in quanto il fenomeno giuridico nasce laddove esiste una qualche specie di aggregazione sociale, così come lo sviluppo sociale non può implementarsi senza delle regole. Possiamo distinguere inoltre, le regole del diritto statale con le regole attinenti al comportamento di una certa comunità (come le regole religiose, morali o filosofiche): le regole statali – cercando sempre di migliorarsi imparando dagli eventi storici (storicità del diritto), inoltre queste regole sono coattive, nel senso che sanzionano e reprimono le violazioni e le inottemperanze; le regole per il comportamento di certe comunità – non si migliorano col tempo in quanto sono legate a valori trascendenti, infine non infliggono nessuna pena in quanto sono affidate ad adesioni spontanee. Questa distinzione però non deve essere intesa come una dissociazione tra i 2 tipi di regole, ma al contrario, sono frequenti i casi in cui essi si condizionano a vicenda. Ad es. un precetto di ordine morale o religioso si trasforma in precetto di ordine giuridico, o viceversa quando una regola giuridica finisce per influenzare certi principi di ordine morale. Per storicità del fenomeno giuridico si intende che quest' ultimo si riflette sull' evoluzione sociale, economica e culturale di un certo Paese. Scribamates thinking good, feeling better! Pagina 1 Le regole giuridiche inoltre non sempre sono contenute in particolari atti (diritto scritto), ma a volte nascono spontaneamente dal comportamento consuetudinario degli individui di una certa società (diritto non scritto o consuetudinario). Le caratteristiche del fenomeno giuridico (pag 6). Le caratteristiche del diritto statale sono: Effettività – nel senso che una regola del diritto può considerarsi davvero esistente quando i membri di quella società le riconoscano un valore obbligatorio. Non è infatti raro il caso in cui le norme giuridiche, pur esistenti sul piano formale, non riescano ad avere alcun valore, oppure col passare del tempo perdano la loro efficacia. Certezza – ovvero che la norma si può ritenere efficace in quanto esistono degli strumenti che ne garantiscono la conoscibilità, ovvero l ordinamento giudiziario e le sanzioni. Relatività – cioè che le regole del diritto possono mutare a seconda della comunità sociale di riferimento. Il contenuto delle norme giuridiche (pag 7) In una norma giuridica possiamo distinguere: la fattispecie astratta che la norma intende disciplinare, sono gli eventi a cui poi attribuire effetti giuridici; gli effetti giuridici che ne conseguono, che porterà al destinatario della norma di ottenere una posizione soggettiva di svantaggio o di vantaggio. Quanto alle posizioni soggettive di svantaggio si fa riferimento a: doveri – quando il soggetto deve soddisfare un interesse di carattere generale (es. dovere del buon cittadino); obblighi – quando il soggetto deve soddisfare un interesse di un altro soggetto (es. nascente da un contratto); oneri – quando il soggetto deve soddisfare un interesse proprio e non altrui (es. onere della prova). Quanto invece alle posizioni soggettive di vantaggio si fa riferimento a: diritto soggettivo – che ne è titolare colui che riceve tutela da parte della norma, mediante l imposizione di un obbligo ad altri soggetti di rispetto di tale interesse. Nei diritti soggettivi distinguiamo i diritti assoluti dai diritti relativi: diritti assoluti: dove l interesse individuale è tutelato attraverso l imposizione di obblighi nei confronti di una pluralità indistinta di soggetti (ad es. il caso di un proprietario di un bene che rivendica il suo diritto di proprietà nei confronti di tutti). diritti relativi: dove l interesse individuale è tutelato attraverso l imposizione di obblighi nei Scribamates thinking good, feeling better! Pagina 2 confronti di soggetti determinati (ad es. nel caso di un interesse di un creditore di fronte agli obblighi del debitore); interesse legittimo – quando invece la tutela assicurata dalla norma è per tutelare le esigenze collettive nei confronti della P. A. il quale deve svolgere i propri compiti nel rispetto della legge. I soggetti giuridici (pag 9) Resta ora da chiarire chi siano i destinatari delle norme giuridiche. I destinatari delle norme giuridiche sono i soggetti giuridici, coloro cioè cui le norme si rivolgono e gli attribuiscono diritti o doveri. I soggetti giuridici possono distinguersi in: persone fisiche – sono quei soggetti giuridici a cui le norme si rivolgono, essi sono dotati della capacità giuridica, ovvero la capacità che gli conferisce di essere titolari di diritti e doveri, fin dal momento della nascita. La capacità di agire invece si riferisce ai soggetti che sono in grado di esprimere consapevolmente la propria volontà; di questa capacità non ne sono titolari il minorenne o l infermo di mente, dotati di piena capacità giuridica ma di una limitata capacità di agire, a cui si sopperisce grazie all intervento di soggetti terzi come i tutori, i genitori o i curatori. persone giuridiche – anche essi sono soggetti a cui le norme si rivolgono, solo che ci si riferisce in questo caso a una pluralità di persone fisiche che danno vita ad un organizzazione. Queste organizzazioni saranno titolari sia della capacità giuridica che di quella di agire. Tra le persone giuridiche distinguiamo quelle private (associazioni, fondazioni ecc..) da quelle pubbliche (lo Stato, gli enti pubblici..). Per rapporto organico si intendono tutte quelle attività svolte da persone fisiche per nome e per conto dello Stato. Questo tipo di rapporto va distinto da quello di rappresentanza che invece si riferisce ad una persona fisica che, o in modo obbligato, o per sua spontanea volontà, lascia gestire i propri affari da un altro soggetto. Il concetto di ordinamento giuridico e la pluralità degli ordinamenti giuridici (pag 11). Le norme nel diritto fanno parte di un sistema, o come si dice, di un ordinamento giuridico. Per ordinamento giuridico si intende un insieme di regole giuridiche riferite a un gruppo sociale ben definito, i quali a loro volta vogliono perseguire un fine. Ma allora, visto che in una società ci sono tanti gruppi sociali avremo anche tanti ordinamenti giuridici quanti saranno i possibili fini che possono essere perseguiti da tali gruppi sociali. Eppure la natura dell' ordinamento giuridico non dipende dalla natura dei fini cui esso si ispira, ma solo dal rapporto tra l ordinamento e il gruppo sociale a cui si riferisce. Però per i motivi sopra citati nasce il problema di assicurare un armonica convivenza tra i diversi ordinamenti giuridici. Per questo motivo si riconosce all' ordinamento giuridico Statuale il compito di regolarne i rapporti. Scribamates thinking good, feeling better! Pagina 3 Ordinamenti giuridici di “common law” e di “civil law” (pag 13). L ordinamento giuridico di common law è un tipico ordinamento inglese; all' ordinamento giuridico di civil law invece appartengono tutti gli altri ordinamenti. L elemento differenziale tra questi due modelli attiene ai modi di produzione delle norme giuridiche ed ai soggetti che in questo processo sono coinvolti. Ordinamento di common law: si basa su delle regole, molte delle quali non scritte, non contenute cioè in specifici atti normativi, ma in decisioni giurisprudenziali, basate sull' affermazione di principi tratti per lo più dall' esperienza, dalle consuetudine, dalla prassi. In questo quadro assume particolare valore la funzione del giudice. Proprio perché quest' ultimo non si limita solo all applicazione della regola scritta, ma attua una ricerca razionale della regola da applicare, quindi la sentenza del giudice acquista un valore normativo, e dunque diviene fonte del diritto. Il “principio dello stare decisis” è un principio in base al quale nessun giudice può discostarsi dai principi del diritto affermatisi in una precedente pronuncia giudiziaria riguardante un caso analogo a quello che egli si trova a giudicare. Ordinamento di civil law: questi ordinamenti al contrario dei primi si fondano su un tessuto di regole scritte. In questo contesto il ruolo del giudice è solo quello di interpretare la regola giuridica scritta e di applicarla al caso concreto, mentre non gli è consentito il compito “creativo” del diritto. Il potere giudiziario è dunque chiamato ad operare in condizioni di indipendenza da altri poteri dello Stato in modo da garantire un imparzialità per l'applicazione della legge. Le fonti del diritto e i principi che ne regolano i rapporti (pag 16) Esistono due diversi tipi di fonti del diritto, le fonti-atto e le fonti-fatto. Le fonti-atto (o norme che vengono contenute in atti, come la legge del Parlamento, il regolamento del Governo ecc..) sono norme scritte nascenti da organi che abbiano il potere di creare, integrare e modificare il diritto. Le fonti-fatto invece sono fonti che creano norme perché si è riconosciuto un valore giuridico a fatti o a comportamenti umani. I due tipi di fonti sono entrambe dotate della capacità di modificare il sistema giuridico, ma questa capacità di incidere sull' ordinamento è vincolata da principi ben definiti, in quanto ciascuna delle due fonti risultano essere dotate di un grado di intensità diverso ( o forza normativa, ovvero la capacità di incidere sul sistema giuridico). I princìpi che danno una maggiore o minore forza normativa sono: principio gerarchico: ordina le varie fonti lungo una scala gerarchica immaginaria, dove sul gradino più alto ci sono le fonti dotate di maggior forza e poi via via quelle con minor forza. Questo principio vuol fare intendere che una certa regola del diritto non può mai derogare una fonte situata su un gradino più alto. Negli ordinamenti Statuali, al vertice di questa scala gerarchica vi è la Costituzione (scritta e nonscritta), che traccia un quadro generale cui tutte le altre regole e i comportamenti devono Scribamates thinking good, feeling better! Pagina 4 uniformarsi. In questo caso si dice che la costituzione è rigida, perché non può essere modificata o derogata da nessuna altra fonte normativa di livello inferiore. principio di competenza: è un principio che fa riferimento all' organo che è titolare di emanare le regole di quell' “appendice”. Questi 2 principi sono dunque, principi che servono innanzitutto ad attribuire ad ogni fonte una sua specifica forza giuridica nei confronti delle altre. Ci sono però altre 2 questioni importanti in relazione alle fonti del diritto: valore delle norme nel tempo: nel senso che tra 2 norme di pari grado gerarchico (ad es. tra 2 leggi del Parlamento) prevale e si deve applicare quella entrata in vigore per ultima. Se invece le norme sono di grado gerarchico diverso (ad es. una legge e un regolamento) è il principio gerarchico che va applicato, in quanto in alcun modo un regolamento non potrà derogare la legge Parlamentare. valore delle norme nello spazio: (o principio della territorialità del diritto) in base al quale le norme giuridiche hanno efficacia solo entro una determinata area geografica di riferimento. Cosi ad es. la legge Statale vale all' interno del territorio nazionale, o la legge regionale oppure i provvedimenti degli enti locali. Le fonti normative cui abbiamo fatto riferimento sin ora sono fonti interne, quelle cioè in base al quale è lo stesso sistema giuridico a garantirne la continuità attraverso la produzione di norme giuridiche. Accanto a queste ci sono poi le fonti esterne in cui le fonti normative appartengono a sistemi giuridici diversi (ad es. trattati internazionali). L interpretazione del diritto come metodo o fonte (pag 19) Oltre alle fonti-atto e fonti-fatto esiste un altro metodo diretto per produrre norme giuridiche. Ovvero il diritto giudiziario, che è collegato all' attività interpretativa del giudice che avviene negli ordinamenti di common law. Scribamates thinking good, feeling better! Pagina 5