DIRITTO PUBBLICO
Prof. Piraino
Riassunto del libro di Caretti
FACOLTA' DI ECONOMIA
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO
CAP 1 – CARATTERI FONDAMENTALI DEL FENOMENO GIURIDICO (pag 3)
Il diritto e la società (pag 3)
Il diritto è un complesso di regole di condotta che disciplinano i rapporti tra i membri di una certa
comunità, in un dato momento storico.
Ciò significa, innanzitutto, affermare l esistenza di un nesso strettissimo tra fenomeno giuridico e
fenomeno sociale, in quanto il fenomeno giuridico nasce laddove esiste una qualche specie di
aggregazione sociale, così come lo sviluppo sociale non può implementarsi senza delle regole.
Possiamo distinguere inoltre, le regole del diritto statale con le regole attinenti al comportamento di
una certa comunità (come le regole religiose, morali o filosofiche):
le regole statali – cercando sempre di migliorarsi imparando dagli eventi storici (storicità del diritto),
inoltre queste regole sono coattive, nel senso che sanzionano e reprimono le violazioni e le
inottemperanze;
le regole per il comportamento di certe comunità – non si migliorano col tempo in quanto sono
legate a valori trascendenti, infine non infliggono nessuna pena in quanto sono affidate ad adesioni
spontanee.
Questa distinzione però non deve essere intesa come una dissociazione tra i 2 tipi di regole, ma al
contrario, sono frequenti i casi in cui essi si condizionano a vicenda. Ad es. un precetto di ordine
morale o religioso si trasforma in precetto di ordine giuridico, o viceversa quando una regola
giuridica finisce per influenzare certi principi di ordine morale.
Per storicità del fenomeno giuridico si intende che quest' ultimo si riflette sull' evoluzione sociale,
economica e culturale di un certo Paese.
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Le regole giuridiche inoltre non sempre sono contenute in particolari atti (diritto scritto), ma a volte
nascono spontaneamente dal comportamento consuetudinario degli individui di una certa società
(diritto non scritto o consuetudinario).
Le caratteristiche del fenomeno giuridico (pag 6).
Le caratteristiche del diritto statale sono:
Effettività – nel senso che una regola del diritto può considerarsi davvero esistente quando i membri
di quella società le riconoscano un valore obbligatorio. Non è infatti raro il caso in cui le norme
giuridiche, pur esistenti sul piano formale, non riescano ad avere alcun valore, oppure col passare
del tempo perdano la loro efficacia.
Certezza – ovvero che la norma si può ritenere efficace in quanto esistono degli strumenti che ne
garantiscono la conoscibilità, ovvero l ordinamento giudiziario e le sanzioni.
Relatività – cioè che le regole del diritto possono mutare a seconda della comunità sociale di
riferimento.
Il contenuto delle norme giuridiche (pag 7)
In una norma giuridica possiamo distinguere:
la fattispecie astratta che la norma intende disciplinare, sono gli eventi a cui poi attribuire effetti
giuridici;
gli effetti giuridici che ne conseguono, che porterà al destinatario della norma di ottenere una
posizione soggettiva di svantaggio o di vantaggio.
Quanto alle posizioni soggettive di svantaggio si fa riferimento a:
doveri – quando il soggetto deve soddisfare un interesse di carattere generale (es. dovere del buon
cittadino);
obblighi – quando il soggetto deve soddisfare un interesse di un altro soggetto (es. nascente da un
contratto);
oneri – quando il soggetto deve soddisfare un interesse proprio e non altrui (es. onere della prova).
Quanto invece alle posizioni soggettive di vantaggio si fa riferimento a:
diritto soggettivo – che ne è titolare colui che riceve tutela da parte della norma, mediante l
imposizione di un obbligo ad altri soggetti di rispetto di tale interesse.
Nei diritti soggettivi distinguiamo i diritti assoluti dai diritti relativi:
diritti assoluti: dove l interesse individuale è tutelato attraverso l imposizione di obblighi nei
confronti di una pluralità indistinta di soggetti (ad es. il caso di un proprietario di un bene che
rivendica il suo diritto di proprietà nei confronti di tutti).
diritti relativi: dove l interesse individuale è tutelato attraverso l imposizione di obblighi nei
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confronti di soggetti determinati (ad es. nel caso di un interesse di un creditore di fronte agli
obblighi del debitore);
interesse legittimo – quando invece la tutela assicurata dalla norma è per tutelare le esigenze
collettive nei confronti della P. A. il quale deve svolgere i propri compiti nel rispetto della legge.
I soggetti giuridici (pag 9)
Resta ora da chiarire chi siano i destinatari delle norme giuridiche.
I destinatari delle norme giuridiche sono i soggetti giuridici, coloro cioè cui le norme si rivolgono e
gli attribuiscono diritti o doveri.
I soggetti giuridici possono distinguersi in:
persone fisiche – sono quei soggetti giuridici a cui le norme si rivolgono, essi sono dotati della
capacità giuridica, ovvero la capacità che gli conferisce di essere titolari di diritti e doveri, fin dal
momento della nascita.
La capacità di agire invece si riferisce ai soggetti che sono in grado di esprimere consapevolmente
la propria volontà; di questa capacità non ne sono titolari il minorenne o l infermo di mente, dotati
di piena capacità giuridica ma di una limitata capacità di agire, a cui si sopperisce grazie all
intervento di soggetti terzi come i tutori, i genitori o i curatori.
persone giuridiche – anche essi sono soggetti a cui le norme si rivolgono, solo che ci si riferisce in
questo caso a una pluralità di persone fisiche che danno vita ad un organizzazione. Queste
organizzazioni saranno titolari sia della capacità giuridica che di quella di agire.
Tra le persone giuridiche distinguiamo quelle private (associazioni, fondazioni ecc..) da quelle
pubbliche (lo Stato, gli enti pubblici..).
Per rapporto organico si intendono tutte quelle attività svolte da persone fisiche per nome e per
conto dello Stato. Questo tipo di rapporto va distinto da quello di rappresentanza che invece si
riferisce ad una persona fisica che, o in modo obbligato, o per sua spontanea volontà, lascia gestire i
propri affari da un altro soggetto.
Il concetto di ordinamento giuridico e la pluralità degli ordinamenti giuridici (pag 11).
Le norme nel diritto fanno parte di un sistema, o come si dice, di un ordinamento giuridico.
Per ordinamento giuridico si intende un insieme di regole giuridiche riferite a un gruppo sociale ben
definito, i quali a loro volta vogliono perseguire un fine.
Ma allora, visto che in una società ci sono tanti gruppi sociali avremo anche tanti ordinamenti
giuridici quanti saranno i possibili fini che possono essere perseguiti da tali gruppi sociali.
Eppure la natura dell' ordinamento giuridico non dipende dalla natura dei fini cui esso si ispira, ma
solo dal rapporto tra l ordinamento e il gruppo sociale a cui si riferisce.
Però per i motivi sopra citati nasce il problema di assicurare un armonica convivenza tra i diversi
ordinamenti giuridici. Per questo motivo si riconosce all' ordinamento giuridico Statuale il compito
di regolarne i rapporti.
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Ordinamenti giuridici di “common law” e di “civil law” (pag 13).
L ordinamento giuridico di common law è un tipico ordinamento inglese; all' ordinamento giuridico
di civil law invece appartengono tutti gli altri ordinamenti.
L elemento differenziale tra questi due modelli attiene ai modi di produzione delle norme giuridiche
ed ai soggetti che in questo processo sono coinvolti.
Ordinamento di common law: si basa su delle regole, molte delle quali non scritte, non contenute
cioè in specifici atti normativi, ma in decisioni giurisprudenziali, basate sull' affermazione di
principi tratti per lo più dall' esperienza, dalle consuetudine, dalla prassi.
In questo quadro assume particolare valore la funzione del giudice. Proprio perché quest' ultimo non
si limita solo all applicazione della regola scritta, ma attua una ricerca razionale della regola da
applicare, quindi la sentenza del giudice acquista un valore normativo, e dunque diviene fonte del
diritto.
Il “principio dello stare decisis” è un principio in base al quale nessun giudice può discostarsi dai
principi del diritto affermatisi in una precedente pronuncia giudiziaria riguardante un caso analogo a
quello che egli si trova a giudicare.
Ordinamento di civil law: questi ordinamenti al contrario dei primi si fondano su un tessuto di
regole scritte.
In questo contesto il ruolo del giudice è solo quello di interpretare la regola giuridica scritta e di
applicarla al caso concreto, mentre non gli è consentito il compito “creativo” del diritto.
Il potere giudiziario è dunque chiamato ad operare in condizioni di indipendenza da altri poteri
dello Stato in modo da garantire un imparzialità per l'applicazione della legge.
Le fonti del diritto e i principi che ne regolano i rapporti (pag 16)
Esistono due diversi tipi di fonti del diritto, le fonti-atto e le fonti-fatto.
Le fonti-atto (o norme che vengono contenute in atti, come la legge del Parlamento, il regolamento
del Governo ecc..) sono norme scritte nascenti da organi che abbiano il potere di creare, integrare e
modificare il diritto.
Le fonti-fatto invece sono fonti che creano norme perché si è riconosciuto un valore giuridico a fatti
o a comportamenti umani.
I due tipi di fonti sono entrambe dotate della capacità di modificare il sistema giuridico, ma questa
capacità di incidere sull' ordinamento è vincolata da principi ben definiti, in quanto ciascuna delle
due fonti risultano essere dotate di un grado di intensità diverso ( o forza normativa, ovvero la
capacità di incidere sul sistema giuridico).
I princìpi che danno una maggiore o minore forza normativa sono:
principio gerarchico: ordina le varie fonti lungo una scala gerarchica immaginaria, dove sul gradino
più alto ci sono le fonti dotate di maggior forza e poi via via quelle con minor forza. Questo
principio vuol fare intendere che una certa regola del diritto non può mai derogare una fonte situata
su un gradino più alto.
Negli ordinamenti Statuali, al vertice di questa scala gerarchica vi è la Costituzione (scritta e nonscritta), che traccia un quadro generale cui tutte le altre regole e i comportamenti devono
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uniformarsi. In questo caso si dice che la costituzione è rigida, perché non può essere modificata o
derogata da nessuna altra fonte normativa di livello inferiore.
principio di competenza: è un principio che fa riferimento all' organo che è titolare di emanare le
regole di quell' “appendice”.
Questi 2 principi sono dunque, principi che servono innanzitutto ad attribuire ad ogni fonte una sua
specifica forza giuridica nei confronti delle altre.
Ci sono però altre 2 questioni importanti in relazione alle fonti del diritto:
valore delle norme nel tempo: nel senso che tra 2 norme di pari grado gerarchico (ad es. tra 2 leggi
del Parlamento) prevale e si deve applicare quella entrata in vigore per ultima.
Se invece le norme sono di grado gerarchico diverso (ad es. una legge e un regolamento) è il
principio gerarchico che va applicato, in quanto in alcun modo un regolamento non potrà derogare
la legge Parlamentare.
valore delle norme nello spazio: (o principio della territorialità del diritto) in base al quale le norme
giuridiche hanno efficacia solo entro una determinata area geografica di riferimento. Cosi ad es. la
legge Statale vale all' interno del territorio nazionale, o la legge regionale oppure i provvedimenti
degli enti locali.
Le fonti normative cui abbiamo fatto riferimento sin ora sono fonti interne, quelle cioè in base al
quale è lo stesso sistema giuridico a garantirne la continuità attraverso la produzione di norme
giuridiche. Accanto a queste ci sono poi le fonti esterne in cui le fonti normative appartengono a
sistemi giuridici diversi (ad es. trattati internazionali).
L interpretazione del diritto come metodo o fonte (pag 19)
Oltre alle fonti-atto e fonti-fatto esiste un altro metodo diretto per produrre norme giuridiche.
Ovvero il diritto giudiziario, che è collegato all' attività interpretativa del giudice che avviene negli
ordinamenti di common law.
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