DIRITTO CIVILE Prof. GIOVANNI FURGIUELE Lezioni a cura della

DIRITTOCIVILE
Prof.GIOVANNIFURGIUELE
LezioniacuradellaDott.ssaGiuliaTesi
(Continua:CAPITOLO1–ILPROCEDIMENTO)
3.(Continua)Procedimentoecontrattopreliminare…………………………………….pag.69
4.Ilprocedimentonellaformazionedelcontratto:analisidellasentenzadellaCorte
d’AppellodiTorinodel3aprile2012…………………………………………………………...pag.76
5.Ilprocedimentonelleipotesidiautotutela:analisidellasentenzadellaCassazione
n.14618/2012………………………………………..………………………………………………...pag.84
CAPITOLO2
LADESTINAZIONE
1.Riflessionisulsignificatodelterminedestinazione…………………………………...pag.90
2. Ipotesi specifiche di impiego del fenomeno della destinazione in ambito
codicistico…………………………………………………………………………………………………..pag.94
3.L’attodidestinazionedicuiall’articolo2645terdelcodicecivile…………….pag.100
68
(Continua:CAPITOLO1–ILPROCEDIMENTO).
3.(Continua)Procedimentoecontrattopreliminare.
Per concludere il discorso in ordine a procedimento e contratto
Cass.Sez.Un.n.
18135/2015
preliminare,proponiamol’analisidellasentenzadelleSezioniUnitedella
CortediCassazione,n.18135,del16settembre2015.
Anche in questo caso, come nelle ipotesi precedenti, abbiamo, come
fattispeciediriferimento,uncontrattopreliminaredivenditaavente
adoggettounimmobileabitativo.
Laparticolaritàdelpreliminareinquestioneriguardalaprovenienza
dell’immobile,ossialevicendechel’immobilemedesimoavevaavuto
primadellastipulazionedelcontrattopreliminare.
In particolare, il promittente venditore lo aveva, a suo tempo,
acquistato dal costruttore ad un prezzo agevolato. Ciò, era avvenuto
nel contesto dei cosiddetti “Programmi di edilizia residenziale
pubblicaagevolata”.
In virtù del complesso meccanismo previsto dalla normativa
pubblicisticainmateriadiediliziaresidenzialeagevolata,nelcasodi
specie, il Comune di Roma aveva stipulato una convenzione con un
costruttore,concedendo,acondizioniparticolarmentevantaggiose,il
diritto di superficie su un terreno di pertinenza pubblica. Da parte
sua, il costruttore otteneva dal comune il diritto di superficie su un
fondopubblicoedincambiodiquestogrossovantaggiosiimpegnava
a vendere (o ad affittare) un’importante quota degli immobili che
avrebbepoirealizzatosulterrenoadunprezzofortementeagevolato,
nonlasciatoalliberomercato,mafissatoinsedepubblicistica.
Tali immobili sarebbero, poi, stati venduti (o affittati) dal comune a
soggettibisognosi.
69
Pertanto, il costruttore ha il vantaggio di ottenere la concessione
edilizia, chiaramente potrà guadagnare molto sulla vendita della
quota degli immobili lasciati, per così dire, al libero mercato, però,
dovrà,comunque,concedereunaquotadiquestiimmobilialcomune.
Questadisciplinaprevedeancheunvincolo,nelsensochechiacquista
il bene al prezzo agevolato è, poi, obbligato a non vendere per un
certo periodo perché lo scopo dell’intera operazione è, chiaramente,
quellodiconsentireaisoggettimenoabbientil’accessoall’abitazione.
Ibeneficiaridell’operazione,coloroiqualiottengonoglialloggisono,
quindi, obbligati a non venderli per un certo periodo di tempo,
trascorsoilqualeilsoggettoè,ovviamente,liberodivendere.
Nelcasodispeciesiamo,appunto,inquestafasedellavicenda:colui
cheprometteinvenditailbeneèunsoggettoche,asuotempo,loha
acquistòdalcostruttoreinquestocontestodiediliziaagevolataeche,
essendoscadutiiterminiprevistialivellolegislativo,adessovorrebbe
procedereconlavenditadell’immobile.
Atalproposito,ilsoggettoinquestionestipulailpreliminareconun
altro soggetto. Il problema nasce, in quanto l’altro soggetto
(promissarioacquirente)sirifiutadistipulareildefinitivo.
Siapre,quindi,uncontenziosopressoilTribunalediRomaalqualela
promittentevenditricechiedediprocedereconl’esecuzioneinforma
specificadell’obbligodicontrarreexarticolo2931delcodicecivile.
Ilprofilointeressantedellavicendastanell’obiezionechevienemossa
dallapromissariaacquirente,laquale,nonsirifiutasemplicementedi
stipulareildefinitivo,machiededifareundefinitivodiverso.
Inparticolare,essanonvuoleundefinitivocherispecchilecondizioni
previstenelpreliminareinordinaalprezzodivenditae,perquesto,
chiedechesicostituiscano,inviagiudiziale,glieffettidiundefinitivo
in cui il prezzo, non sia quello liberamente pattuito a livello di
70
preliminare, ma torni ad essere quello agevolato, inizialmente
previstonell’ambitodelprocedimentoamministrativo.
Nella sostanza, per la promissaria acquirente, anche in sede di
rivenditadelbenedapartedelprimoacquirentedell’alloggio,sideve
continuareadapplicareilprezzoagevolato.
Igiudiciassumoposizionidifferenziate.Inprimoluogo,ilTribunaledi
Romadàragioneall’attricepromittentevenditriceesostienechedeve
esserefattoildefinitivoinesecuzionedelpreliminare.
LaCorted’AppellodiRomaassume,invece,unaposizionecontrariae
ritiene che, onde evitare operazioni di carattere speculativo, si deve
ritenere che il vincolo al prezzo amministrativo agevolato rimanga
anche dopo la scadenza dei termini previsti per l’inalienabilità del
beneimmobile.Pertanto,ilvenditoreèobbligatoavendereilbeneal
prezzo agevolato che, quindi, si inserisce automaticamente nel
contratto (preliminare e definitivo) in forza dell’articolo 1339 del
codicecivile.1L’esitodelladecisioned’appellosisostanzia,quindi,nel
riconoscimento, in capo alla promissaria acquirente, del diritto ad
ottenereundefinitivodiversodalpreliminareedincuièprevistoun
obbligodipagamentodiunprezzomoltopiùbassorispettoaquello
previsto dalla parti in sede di contrattazione preliminare. Il giudice
d’appello aggiunge anche un altro elemento – che, come vedremo,
sarà oggetto di discussione in sede di Cassazione – e dice che
l’acquirentehaildirittodiottenerelatitolaritàdelbenepurchépaghi
1L’articolo1339c.c.–“Inserzioneautomaticadiclausole”–cosìrecita:“Leclausole,iprezzidibeniodi
servizi, imposti dalla legge o da norme corporative, sono di diritto inseriti nel contratto, anche in
sostituzionedelleclausoledifformiappostedalleparti”.Sitrattadiunadisposizioneche,nellasostanza,
implicalanecessitàdelrispettodinormativeemanateinsedestatuale.Pertanto,laddovelesuddette
normative prevedano un riferimento a prezzi o clausole specifici, in ordine al contratto e con
riferimento alla valutazione che di certe attività contrattuali viene effettuata da parte dello Stato, si
deve procedere, in virtù dell’articolo 1339 c.c., con l’inserimento automatico di clausole o prezzi. La
norma, nella sostanza, rappresenta un’apertura alla possibile modifica della situazione contrattuale
fissatadalleparti.
71
il prezzo agevolato e si accolli il pagamento del mutuo che grava
sull’immobile.
EntrambelepartidelgiudizioricorronoperCassazione.
In particolare, l’acquirente, nonostante l’ottenimento del pagamento
del prezzo agevolato, insiste perché ritiene che non sia giusto
l’obbligo, previsto dalla decisione di secondo grado, di accollarsi
ancheilpagamentodelmutuo,inquantol’accollodellostessononera
previstonénelpreliminare,nénellecondizionidilegge.
Dall’altra parte, il promittente venditore ricorre chiedendo di
ritornare all’applicazione del prezzo di mercato fissato dal
preliminare.
Esso, da un lato, sostiene che il vincolo di determinazione
amministrativa del prezzo venga meno nel momento in cui viene
meno l’obbligo di non vendere l’immobile. Pertanto, secondo il
ricorrente, nel caso di specie, essendo già scaduta la fase di
inalienabilità dell’alloggio, erano venuti meno tutti i vincoli
pubblicisticiedilbeneeradiventatounbenecomuneugualeatuttigli
altri.
Dall’altrolato,lostessosostienecheilmeccanismodicuiall’articolo
1339 c.c. non potrebbe operare nel caso di specie perché il prezzo
imposto, in questa ipotesi, non è espressamente determinato da una
norma di legge, ma è determinato da un complesso procedimento
amministrativoche,facendoriferimentoallalegge,giunge,attraverso
una serie di delibere regionali e comunali, a fissare il valore
dell’alloggio.
La questione, vista la sua particolare rilevanza, viene rimessa
all’esamedelleSezioniUnitedellaCortediCassazione.
Le Sezioni Unite ritengono di accogliere in pieno la posizione
dell’acquirente.
72
Questo è il risultato vediamo, quindi, come le Sezioni Unite sono
giunteatalerisultato.
Innanzitutto, vi è una prima parte della sentenza nella quale viene
richiamata tutta la complessa normativa pubblicistica che regola i
programmidiediliziapopolare.
Rispettoaciò,l’elementodecisivovieneindividuatoneldecretolegge
n. 70 del 2011. In particolare, si fa riferimento all’articolo 49 bis, il
quale regola l’ipotesi di un’eventuale rimozione dei vincoli di
determinazione del prezzo gravanti su un immobile proveniente da
programmidiediliziapopolare.
Nella disposizione di cui sopra si dice che il vincolo può essere
rimosso purché siano trascorsi cinque anni dal primo trasferimento
(dal costruttore al primo titolare dell’alloggio) e purché il soggetto
proprietario stipuli con il comune una nuova convenzione che deve
essere, poi, trascritta. In questa convenzione, in particolare, deve
essereprevistoilvenirmenodelvincoloincambiodelpagamentodi
unacertasommaalcomune.
LaCassazioneaSezioniUnitedallasuddettadisposizionededucechei
vincoli di determinazione del prezzo non scadono automaticamente
con il decorso del tempo; quest’ultimo è solo una condizione che
rendepossibilel’avvio,insedeamministrativa,diunprocedimentodi
rimozione del vincolo. Viceversa, se tale procedimento non viene
effettuato o non viene portato a termine, il vincolo rimane e può
durare, anche, in maniera indefinita, assumendo la natura di onere
reale,ossiadielementochediventaintrinsecoalbene.
Nel caso di specie, non essendoci traccia dell’espletamento del
procedimentoinquestione,ilvincoloèancorasussistente.
LaCassazionesottolinea,anche,chetaleinterpretazioneèfunzionale
adunaspecificaratiocheèquelladiimpediremanovrespeculative:si
73
vuole, nella sostanza, impedire che il titolare dell’alloggio ponga in
essereoperazionicheloportinoadunarricchimento.Alcontrario,si
vuole far si che, se lo stesso intende vendere il bene ad un prezzo
diversoepiùelevato,lofacciapreviaconvenzioneconcuipagaanche
il comune, in modo tale da compensare l’ente pubblico che, in
precedenza, aveva svolto l’investimento che aveva portato alla
costruzionedell’alloggio.
Per quanto riguarda l’altro profilo del ricorso, ossia l’applicabilità
dell’articolo1339c.c.,leSezioniUnitechiarisconochelaformuladella
norma(“clausoleeprezziimpostidallalegge”)nonsignificaunprezzo
direttamente, espressamente stabilito dal testo di legge, ma è
semplicemente necessario che ci sia un fondamento legislativo sul
quale, come è avvenuto nel caso in esame e come avviene nella
maggior parte dei casi, possono imperniarsi procedimenti di livello
amministrativo.
La vittoria del soggetto acquirente, come abbiamo già detto, è totale
perché, non solo viene respinto il ricorso del venditore, ma viene
anche accolto il suo ricorso, ossia la parte che riguarda l’accollo del
mutuo.Rispettoaciò,laCassazioneritieneche,siccomel’accollodel
mutuononeracontemplatonédanessunadellenormedileggeodai
provvedimenti amministrativi in materia, né era contemplato nel
preliminareiniziale,nonc’èspazioperinserirlo.
È, infine, interessante rilevare come il definitivo abbia un contenuto
che non nasce dal puro e semplice consenso, ma nasce da un
procedimento che integra all’interno di se una pluralità di fonti
(legali,amministrative,negoziali,giudiziali),percui,ilcontrattononè
ilsempliceincontrodivolontà,maèilfruttodiuninsiemedifonti.
La sentenza appena vista ci permette di riflette ulteriormente in
ordinealprocedimento.
74
Vi è un profilo che caratterizza tutta la materia contrattuale. La
situazionedicaratterecontrattualecostituisceunrapportofraprivati
e, se ci poniamo nell’ambito di questa logica, si possono fare dei
riferimentiadellesituazioninormative,giuridicherelativeallegame,
alrapportofraprivati.Nellasostanza,secisiponeinquestalogica,si
puòsfuggireall’applicazionedelleleggistatuali.
Se si fuoriesce dalla logica del rapporto fra privati, viceversa, si
coinvolgeancheladinamicastatuale.
Questoèquellocheavvieneconlasentenzaappenavista.Nelcasoin
esame, nell’ambito della valutazione che realizza la disciplina del
contratto preliminare, ci si pone nell’ambito di una logica di una
relazionechenonintercorresolofraprivati,machecoinvolgeanche
lo Stato. Ed è in questa logica che scatta l’applicazione dell’articolo
1339delcodicecivile.
Altro è l’ordinamento dei privati, altro è quando si fa riferimento a
quanto previsto nell’ordinamento statuale. La valutazione statuale si
può allontanare da ciò che sarebbe proprio della situazione
puramente privatistica relativa al contratto. In questi modo, si
possono avere tante ipotesi ulteriori che sono, appunto, quelle che
risultanoinvirtùdell’applicazionedellenormedelCodiceCivile.
Pertanto,quandosiragionainterminicontrattualinonèdettocheciò
che noi qualifichiamo come contratto sia, esclusivamente, l’accordo
fra le parti. Il contratto non è solo questo: si fa riferimento certo ad
una situazione concordata, ma essa rappresenta solo la base di
partenzadeldiscorsocontrattuale.
La logica del procedimento, quindi, si allontana dalla logica
puramente privatistica e si hanno, come abbiamo visto, dei
riferimento di carattere ulteriore che costituiscono la naturale
valutazionediunasituazionechesirealizzainsedestatuale.
75
La sentenza in commento esalta la tecnica giuridica: la norma dello
Statosiimponeeinfluenzairapportifraprivati.
4. Il procedimento nella formazione del contratto: analisi della
sentenzadellaCorted’AppellodiTorinodel3aprile2012.
Continuando nella trattazione della materia del procedimento
nell’ambito della disciplina del contratto, passiamo ad analizzare la
App.Torino3
aprile2012
sentenza della Corte d’Appello di Torino del 3 aprile 2012. Si tratta,
comevedremo,diunapronunciaparticolarmentesignificativacheci
permette di riflettere su procedimento e formazione del contratto e
nellaqualeemergeancheilprofilodell’interpretazionedicuiabbiamo
giàavutomododiparlarenelcapitolointroduttivo.
Lasentenzariguardalamateriabancaria.Inparticolare,lavicendaha
ad oggetto una serie di rapporti bancari intercorrenti fra un istituto
torineseeduncertocliente.
Leggendo la sentenza si rilevano una serie di problematiche relative
al rapporto fra banca e cliente, però, in questa sede, concentrando
l’attenzione sul profilo che qui ci interessa, occorre mettere in
evidenza un’operazione realizzata in esecuzione del suddetto
rapporto.
Il soggetto protagonista della vicenda, cliente di lunga data della
banca, ha, fra le altre cose, sottoscritto un contratto quadro di
intermediazione finanziaria, con il quale ha affidato alla banca delle
somme di denaro importanti perché quest’ultima le gestisca e le
investainunaseriedioperazionidiacquistoevenditatitoliperconto
delclientemedesimo.
Lavicendasicomplicaperchéunodeivariinvestimenti,chelabanca
attua in esecuzione dell’originario contratto di intermediazione
finanziaria, consiste in un’operazione che si rivela, poi,
76
profondamente dannosa per il cliente, in quanto vengono acquistate
una serie di obbligazioni messicane e argentine. Quelle argentine, in
particolare, perdono ogni valore a seguito della nota vicenda del
default dello Stato argentino, il quale, ad un certo punto, prese la
decisionedinonrimborsareisuoititolinazionali.
Il cliente, quindi, con una serie di argomentazioni contesta l’operato
dellabanca,tentandodirecuperareilnotevolissimovaloreeconomico
chehapersonelsuddettoinvestimento.
Riassumendo le principali argomentazioni del cliente, esso, da una
parte, sostiene la nullità dell’originario contatto quadro di
intermediazione finanziaria, la quale travolgerebbe tutti i successivi
atti esecutivi compreso l’acquisto delle azioni argentine. In
conseguenzadiciò,chiedeva,quindi,allabancalarestituzioneditutto
ciò che ha investito fin dall’inizio perché travolto dalla nullità
originariadelcontrattoquadro.
Dall’altro lato, il cliente contesta la condotta comportamentale della
banca ed, in particolare, la mancanza di specifiche informazioni da
parte dei soggetti con cui si è, personalmente, confrontato e chiede,
quindi,ilrisarcimentodeidannisubitiaseguitoditalicondottelesive.
InprimogradoilTribunalediTorinoaccogliel’azionedelclientenella
suaformapiùestesa,cioèaccogliedirettamentel’azionedinullità.
Inparticolare,lavittoriainprimogradovieneottenutorichiamando
lanormadicuiall’articolo23delTUF(TestoUnicodelledisposizioni
inmateriadiintermediazionefinanziaria),ilqualestabilisce,alprimo
comma, che i contratti relativi alla prestazione dei servizi di
investimento “sonoredattiperiscrittoeunesemplareèconsegnatoai
clienti”. Si aggiunge, poi, che in caso di “inosservanza della forma
prescritta,ilcontrattoènullo”.Infine,alterzocommasistabilisceche,
77
neicasiprevistidaicommi1e2,“lanullitàpuòesserefattavaleresolo
dalcliente”.
Quindi,inprimogrado,ilclienteottieneladichiarazionedinullitàdel
contratto invocando un vizio di forma, ossia che il documento
contrattuale era sottoscritto dal cliente ma non era, viceversa,
sottoscrittodaunfunzionariodellabanca.
IlTribunalediTorinoaccogliequestaricostruzioneerigetta,anche,la
domanda riconvenzionale della banca che aveva chiesto, in caso di
nullità del contratto, la restituzione di tutte le somme che il cliente
avevaguadagnatograzieagliinvestimentiandatiabuonfine.Rispetto
aciò,ilTribunalerigettaladomandadellabancaperchélanullitàdi
cui all’articolo 23 del TUF è nullità relativa che, in quanto tale, può
esserefattavaleresolodalcontraenteprotetto(cliente).Alcontrario,
labanca–consideratocontraenteforte–nonha,comunque,ildiritto
diinvocaretalenullità.
Labancaricorreinappello.Concentrandol’attenzionesultemadella
nullità, in sede di appello, l’esito della decisione si ribalta e la Corte
accoglielarichiestadellabancaritenendocheilcontrattononènullo.
Questa diversa decisione di secondo grado deriva da una diversa
interpretazione (ad opere dei giudici di secondo grado) dell’articolo
23delTUF.
SecondolaCorted’AppellodiTorino,ènecessarioprocedereaduna
“interpretazione intelligente” delle norma del TUF. Pertanto, tale
interpretazione intelligente della norme in materia di nullità,
imporrebbeunaletturaintermini,nonstrutturali,mafunzionalidella
normativa stessa. In altre parole, a livello interpretativo, si deve
considerareloscopopercuièprevistalanullità.
In questa esposizione argomentativa della decisione, in particolare,
viene fatto emergere la differenza fra una nullità come quella
78
dell’articolo 23 del TUF (e altre nullità, per così dire, moderne
previste in ambito finanziario, bancario e nella contrattazione con i
consumatori)elenullitàtradizionalidicuiall’articolo1350delcodice
civile.
L’obbligo di forma scritta, pure presente in entrambi i casi, avrebbe
scopiefunzioniprofondamentediversi.Nell’ambitodell’articolo1350
c.c. – e di tutte le nullità tradizionali – la forma scritta serve,
essenzialmente, per ragioni di certezza nella circolazione degli
immobili.
Alcontrario,lenullità,diciamo,modernechesono,nonacaso,nullità
relativehannounoscopodiverso,ossiaquellodiobbligareunaparte
afornireinformazioniall’altra.Loscopodiimporrecheuncontratto
(bancario;finanziario;assicurativo)debbaesseremessoperiscrittoe
debbaavereilcontenutochelaleggeprevede,èquellodicostringere
una parte a mettere per iscritto tutta una serie di dati informativi.
Nonc’èunaposizioneparitariadelleparti:c’èunsoggetto–piùforte
–chedeveinformareedunsoggetto–strutturalmentepiùdebole–
che deve, viceversa, essere informato. È, quindi, per questa ragione
che solo il soggetto più debole (in questo caso, il cliente) ha la
possibilitàdiinvocarelanullitàchenonservealsistema,ma,essendo
nullitàrelativa,servesoloallapartechedeveessereinformata.
In ragione di tale ricostruzione, ad avviso della Corte d’Appello, se
queste norme devono essere viste in virtù della loro funzione
informativa,alloralaconsiderazionedelloscopoditalenormativane
consente,anche,unalorovalutazionesottoilpuntodivistadiquello
che,
anche,
la
sentenza
esplicitamente
chiama
“procedimentalizzazionedelcontratto”.
In altri termini, applicando una visione procedimentale alla
formazionedelcontratto,leconclusioniinpuntodinullitàcambiano.
79
Infatti,applicandoilcriteriotradizionaledellafattispeciesidovrebbe
semplicemente valutare se tutti i dati informativi ci sono o non ci
sonoe,sesonomancanti,èautomaticalanullitàdelcontratto.
Viceversa, applicando la logica procedimentale, si deve vedere se
questosvolgimentodipoterichelepartihannoattuatoperarrivarea
formareilcontrattoabbia,omeno,raggiungoilsuoscopo.
Nel caso di specie, in particolare, si ritiene che lo scopo informativo
della nullità di cui all’articolo 23 TUF sia stato raggiunto perché il
documento contrattuale emesso per iscritto, contenente le
informazioni necessario e firmato dal cliente ha, praticamente,
raggiuntoloscopodiinformareilcliente.
Taledecisioneviene,inqualchemodo,rinforzatadalgiudiceconuna
considerazione di passaggio in cui sostiene che bisogna evitare una
lettura della normativa che porti ad esiti “opportunisticamente
selettivi”, a forme di utilizzazione abusiva del diritto. Il tema
dell’abuso del diritto sarà trattato in altra parte di questo corso, in
questa sede, però possiamo dire che, nel caso di specie, il giudice
ritienechelaposizionedelcliente,cheinvocalanullitàdelcontratto,
volendo però trattenere quanto guadagnato con gli investimenti
andati a buon fine (a seguito del contratto che si ritiene nullo), si
sostanziainuncomportamentoabusivoedopportunistico.
In conclusione, per la Corte d’Appello di Torino, il contratto, avendo
raggiuntoilsuoscopoinformativo,nonènullo.
Labanca,quindi,nonètenutaarestituirel’interasommainvestitadal
cliente ma è condannata, solamente, a risarcire i danni relativi alla
violazionedispecificiobblighiinformativi.
Pertanto,ilpuntocentraledellasentenzaconsisteinquestarilettura
del concetto di nullità alla luce dell’idea di procedimento nella
formazionedelcontratto.
80
Rispetto alla sentenza appena analizzato sono necessarie alcune
considerazioni.
Innanzitutto, occorre soffermarsi sulla tecnica utilizzata dalla Corte
d’Appello di Torino per valutare la complessa materia oggetto del
giudizio. In particolare, la tecnica utilizzata valorizza il profilo
dell’interpretazione, ossia della lettura, da parte del giudicante,
dell’attività che stata realizzata fra le parti, con riferimento ad una
certa materia che deve essere valutata nell’ambito del suo specifico
valore.
L’interpretazione, quando c’è un complesso di riferimenti, deve
Interpretazione
ricostruire il senso complessivo degli stessi, certo sulla base del dato
letteraleattribuendo,però,ilsensoaglistessi.
La decisione in commento rappresenta un classico esempio di
interpretazione come attribuzione di senso, alla quale abbiamo fatto
riferimentonelcapitolointroduttivo.L’attribuzionedisensosignifica
che vi è un complesso giuoco fra dati normativi e attribuzione di
senso. Colui che interpreta, pur dovendo tener presente il dato
letterale, ha la potestà di attribuire un senso alle norme che è
chiamatoavalutare.
Nel caso di specie, la Corte d’Appello di Torino, nel momento in cui
propone una lettura funzionale del dato normativo, tenta una
valutazione del comportamento realizzatosi fra le parti in modo tale
daprocedereadunaricostruzionedellamateria.Inaltritermini,non
siconsiderailpuroesemplicecontenutodell’articolo23delTUF,ma
cisiponenellalogicadiattribuireunsignificaaquantosièrealizzato.
La seconda considerazione che occorre fare concerne la logica del
Ilprocedimento
procedimento.Comeabbiamocercatodispiegareinquestocapitolo,il
contrattosiponeinunalogicamoltopiùcomplessarispettoalla,purae
81
semplice, bilateralità del volere. Il contratto è il frutto di
un’operazionearticolata.
Nel caso in esame, esaltare il profilo della bilateralità del volere,
dell’accordo e dell’intesa significa, probabilmente, non spiegare in
modo appropriato cosa si è verificato nell’ambito del rapporto fra
bancaecliente.
Pertanto, quando siamo all’interno di una relazione complessa, lo
schemadelcontrattocomeaccordoserveapocoperchél’operazione
siarticolainmodomoltopiùcomplesso.
Inquesticasi,piùchel’intesasihannounapluralitàdimomentiche
fanno, quindi, saltar fuori il profilo del procedimento. Nella
valutazione delle cose, considerare il tutto nella pura e semplice
logicadeldatoscrittosignificanoncomprendereapienoquantosiè,
effettivamente, realizzato. Si va al di là dell’assoluta duplicità e
bilateralitàdelvolere.
L’impostazione seguita dal giudice esalta, quindi, il momento della
sottoscrizionedeldocumentodapartedelcliente.
Pertanto,inquestocaso,piùchelalogicadelcontratto,sihalalogica
dellapluralitàdiattiunilateralichedeterminano,quindi,lastruttura
delprocedimento.
Nellasentenza,quandosiparladiprocedimento,sivuolevalorizzare
ladimensionediunapluralitàdiattichedannoluogoallatotalitàdel
rapporto.
Infine,occorredirequalcosainordinealconcettodinullitàrelativa.La
nullità relativa è nullità che può essere fatta valere soltanto da una
Lanullitàrelativa
parte,quindi,quelcontratto,quellasituazionespecifica,vienevalutata
inmanieradiversa.
82
Insensopratico,lasituazionedinullitàrelativapuòesseresostenuto
soltantonelsensodiconsiderarelediversitàrispettoallavalutazione
giuridicadellanullitàassoluta.
Occorre,quindi,chiedersisetaleipotesipossaessere,effettivamente,
ricompresanell’ambitodelconcettotipicodinullità.
Come è noto, si hanno, nell’ambito dell’ordinamento due ipotesi: il
contratto nullo ed il contratto annullabile. Esiste, poi, una disciplina
diversadellesituazionidinullitàedellesituazionidiannullabilità.
Fermo rimanendo che sussiste uno schema normativo diverso,
occorrechiedersisequellasituazione,laqualericadeall’internodella
nullità relativa, costituisce uno strumento obbligatorio dal punto di
vista dell’attività interpretativa. In altri termini, bisogna valutare in
uncertomodolesituazionicherientranonell’ambitodellanullità.
Quando vi è la legittimazione ad agire riconosciuta a favore di una
solaparte,eccochescattaildiscorsodellanullitàrelativa.
Conciò,nonsivuolecriticarelasentenza,masivoglionosottolineare
leperplessitàcheemergononellaricostruzionedelconcettodinullità
relativa.Lanullitàèunasituazionedicaratteregenerale,laddovenon
si ha tale rilevanza generale, probabilmente, si dovrebbe ricadere
nell’ambito dell’annullabilità. Se si ragiona di nullità in termini
generali diventa, quindi, difficile ammettere il concetto di nullità
relativa.
83
5. Il procedimento nelle ipotesi di autotutela: analisi della
sentenzadellaCassazionen.14618/2012.
In questo paragrafo verrà affrontato il tema, già accennato in
precedenza,delprocedimentonell’ambitodellacosiddettaautotutela.
Per fare ciò, proponiamo l’analisi della sentenza della Corte di
Cassazione,n.14618,del24agosto2012chesioccupa,inparticolare,
Cassazionen.
14618/2012
delnegoziodiaccertamento.
Protagonisti della vicenda sono due fratelli che svolgono, insieme,
l’attivitàdiesercizionellacomuneofficinameccanica.
Nello specifico, entrambi svolgevano la loro attività all’interno
dell’officina,però,ilrapportolavorativochelegavaiduefratellinon
era manifestato all’esterno: solo uno dei fratelli, infatti, appariva
formalmente come titolare dell’officina; il conto corrente, in cui
confluivanoiproventidell’attività,noneraintestatoall’officina,masi
trattavadiunsemplicec/ccointestatoaiduefratelli.
Per questa ragione, i fratelli, nel 1997, avevano redatto un scrittura
privata con cui davano atto dell’esistenza, fra loro, di un rapporto
societario.
Ad un certo punto, uno dei due fratelli si rivolge al Tribunale di
Vicenza, assumendosi – in virtù della scrittura privata del 1976 –
comproprietario, insieme al fratello, di tutti i beni immobili loro
intestati e di tutti i beni aziendali connessi all’esercizio dell’attività
imprenditoriale collegata all’officina meccanica, chiedeva lo
scioglimentodellacomunione.
L’altro fratello contestava la richiesta di scioglimento della
comunioneesostenevalanullitàel’inefficaciadellascritturaprivata.
Il Tribunale accoglie la domanda dell’attore e dispone, quindi, lo
scioglimentodellacomunione.
84
Il fratello convenuto ricorreva, quindi, in appello, sostenendo che la
sentenzadiprimogradocontrastavaconunaprecedentesentenzadel
1999,resadallostessoTribunalediVicenza,conlaqualesiaffermava
che, con la scrittura privata in questione, le parti avevano posto in
essereunattoricognitivodell’esistenza,fraloro,diunasocietà.
Viceversa, la sentenza impugnata sosteneva che la scrittura privata
avevanaturadinegoziodiaccertamentoprivodieffettisenonfosse
statadimostratal’esistenzadelrapportosottostante.
La questione verteva, quindi, sull’individuazione della natura
giuridica della scrittura privata del 1976. A tal proposito, occorre
premetterecheilnegoziodiaccertamentoèunnegoziogiuridicocon
cuilepartiattribuisconocertezzagiuridicaarapportigiàesistenti.Lo
scopoditaletipologianegozialeè,nellasostanza,quellodidefiniree
rendereimmutabilisituazionigiuridichepreesistentimaincerte.2
La Corte d’Appello di Venezia rigetta il ricorso, ritenendo che il
contrasto fra le due sentenze è soltanto apparente. In particolare, si
ritienechelascritturaprivatafossepienamentevalidaedefficace.
Secondo il giudice di secondo grado, con tale scrittura privata, i due
fratelli avevano riconosciuto l’esistenza del rapporto di società e la,
conseguente, comproprietà di tutti beni immobili acquistati con i
proventi dell’officina. Lo scopo della scrittura era, in quanto negozio
di accertamento, quello di eliminare le incertezze relative alla
suddivisione dei profitti e all’intestazione dei beni acquistati con
l’attivitàincomune.
IlfratelloconvenutoproponericorsoinCassazione.
Innanzitutto, il ricorrente sostiene che la scrittura privata aveva
naturanonricognitiva,macostitutivadiunasocietàdifatto.
2Parte della dottrina considera il negozio di accertamento inammissibile nel nostro ordinamento
perchélafunzionediaccertamentoètipicamenteaffidataall’autoritàgiudiziariaenonaiprivati.
85
La Cassazione ritiene tale primo motivo di ricorso privo di
fondamentoe,perquantoconcernalanaturagiuridicadellascrittura
privata,confermaquantodettonellasentenzad’appello.
Pertanto, anche i giudici di Roma, ritengono che la scrittura privata
del 1976 sia un negozio di accertamento pienamente valido ed
efficace, dal cui contenuto si evince che i due fratelli volevano, con
esso, riconoscere l’esistenza di un rapporto di società e la
conseguente comproprietà di tutti i beni immobili loro intestati, in
quantoacquistaticoniproventidell’officina.
In secondo luogo, il ricorrente sostiene che, pur volendo attribuire
alla scrittura privata natura di negozio di accertamento, era,
comunque,necessarioprovareilrapportodisocietàsottostante.
Il negozio di accertamento, come abbiamo detto, regola un rapporto
già preesistente, quindi, secondo il ricorrente, il giudice deve
accertare l’esistenza del rapporto originario perché, se manca tale
rapporto, il negozio è nullo per mancanza di causa e, perciò,
inefficace.
Secondo la tesi sostenuta dal ricorrente, nella sostanza, il negozio di
accertamentononcreailrapportogiuridico,malopresuppone,conla
conseguenza che tale rapporto – nel caso di specie, il rapporto di
società intercorrente fra i fratelli – deve essere provato
autonomamente.
Taliargomentazionisono,perlaCassazione,privedifondamento.
Il negozio di accertamento, come abbiamo detto, ha la funzione di
attribuirecertezzagiuridicaadunrapportogiuridicogiàesistente.
Pertanto, ad avviso della Cassazione, il negozio di accertamento è
nullopermancanzadicausaquandolepartiaccertanounasituazione
inesistente,oppurequandolepartiaccertanounasituazioneesistente
macerta.
86
Inoltre, per la Corte di Cassazione, il fatto che il negozio di
accertamento non costituisce fonte del rapporto fra le parti non
significa che il rapporto medesimo debba essere provato perché
altrimenti verrebbe meno la stessa funzione di tale tipologia
negoziale.
Aciòsiaggiungeche,nelcasodispecie,lasentenzadel1999qualifica
lascritturaprivata,intercorsafraifratelli,comeattoricognitivodiun
rapporto societario non manifestato all’esterno. In questo contesto,
quindi, la successiva sentenza del Tribunale di Vicenza risulta
coerente con quanto affermato nel 1999 perché, in tal caso, il
richiamo all’attività societaria preesistente, contenuto nella scrittura
privata,rendeilnegoziodiaccertamentovalido.
In altri termini, l’esistenza del rapporto societario è, per così dire,
coperta dalla sentenza del 1999 e dal passaggio in giudicato della
stessa.
È proprio in quest’ultimo ragionamento che possiamo cogliere il
profilo del procedimento. Si hanno, nel caso di specie, diversi
momento per arrivare a sancire l’esistenza del rapporto societario e
lacomproprietàdeibeniadessoconnessi.
Inparticolare,sihaunprimomomentorappresentatodallascrittura
privatadel1976,unsecondomomentorappresentatodallasentenza
del 1999 che riconosce la preesistenza del rapporto societario e,
infine, la sentenza del Tribunale di Vicenza che qualifica la scrittura
privatacomenegoziodiaccertamentovalidoedefficace.
La sentenza in commento, quindi, qualifica la scrittura privata come
negozio di accertamento. Il negozio di accertamento, come abbiamo
Procedimentoe
autotutela
dettoinprecedente,rientranellecosiddetteipotesidiautotutela.
Quando abbiamo parlato di procedimento ed autotutela, abbiamo
detto che, nella logica del procedimento, occorre considerare anche
87
ciò che si realizza in riferimento all’attività dei privati nella fase di
autotutela.Quindi,ilprocedimentoèunavisioneinterminiunitaridel
contrattoinordineatrediversesituazionichesonoilmodoconcuisi
fariferimentoaquestamateriaperavereun’ideaorganizzazione.
Perquantoriguardalafasediautotutela,secondoilmodonormaledi
concepire le cose, si dovrebbe far riferimento, esclusivamente,
all’interventodelgiudice.Viceversa,nonèsemprecosìperchésipuò
avereunafaseconcuisirealizzanoattidicarattereprocedimentale,
nella serie generale di questa situazione, con riferimento ad attività
chevengonoposteinesseredaiprivati(eprimadiaverel’intervento
delgiudice).
Nell’ambito di queste ipotesi, nella sentenza appena analizzata si fa
riferimentoadunistitutoparticolare:ilnegoziodiaccertamento.
Vi sono, però, anche altre ipotesi di autotutela. Un primo esempio è
quello della transazione rispetto alla quale l’articolo 1965 c.c. –
“Nozione” – così statuisce: “La transazione è il contratto col quale le
parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già
incominciataoprevengonounalitechepuòsorgeretraloro.
Conlereciprocheconcessionisipossonocreare,modificareoestinguere
ancherapportidiversidaquellochehaformatooggettodellapretesae
dellacontestazionedelleparti”.
Inquestocaso,sihaunasituazionecontrattualechetendearisolvere
un conflitto che si è creato fra due parti. E’ il contratto che, come
situazioneprivata,ponefineadun’ipotesidiconflitto.
Unaltroesempiodiautotutelaèl’arbitratoche,comelatransazione,
provienedaun’attivitàchesirealizzafraiprivati,iqualideferiscono
la soluzione di una certa situazione di conflittualità all’intervento
(non del giudice) di soggetti privati. Normalmente i giudici privati
sonotre:unovienedesignatodaunaparte;unodall’altraeilterzoè
88
deciso o tramite un accordo fra i due arbitri già designati, oppure
vienenominatodalPresidentedelTribunale.
L’arbitrato,inlineaconladestinazionefunzionaledell’istituto,èvolto
a porre fine a delle controversie, per cui, se si raggiunge una
determinata soluzione, non contestata in sede giurisdizionale, la
controversiavienerisoltatramitel’attivitàdeiprivati.
Nell’ambito di questa impostazione si colloca, anche, il negozio
d’accertamento,ilqualeèunostrumentoconcui,insedenegoziale,le
parti,fracuiintercorreunacertecontroversiainordinealsignificato
daattribuireairapportifralorointercorrenti,convengononelsenso
diunaattribuzionedisensoche,quindi,risultaconcordato.
Nel concetto di autotutela rientrano poi, anche, le ipotesi della
mediazioneedellanegoziazioneassistita.
89
CAPITOLO2
LADESTINAZIONE
1.Riflessionisulsignificatodelterminedestinazione.
Quandosiparladelcontrattoènecessarioriflettere,anche,inordine
alterminedestinazione.
La prima domanda da farsi consiste nello stabilire il significato del
terminedestinazione.
Nell’ambito del manuale istituzionale il termine destinazione è,
pressoché, inutilizzato. Viceversa, la destinazione, come vedremo, è
unostrumentoefficaceperripensarealledinamichedelcontratto.
Attraverso una lettura non, particolarmente, accorta delle norme
codicistiche, in passato, si escludeva qualsiasi riferimento alla
destinazione. Invece, come vedremo, esistono alcune norme nelle
qualifigurataleconcetto.
Lacuriositàinordinealladestinazionenascedall’introduzione(conil
D. L., n. 273, del 30 dicembre 2005, convertito nella L., n. 51, del 23
febbraiodel2006)dell’articolo2645terdelc.c.–“Trascrizionediatti
di destinazione per la realizzazione di interessi meritevoli di tutela
riferibiliapersoneconpersonedisabilità,apubblicheamministrazioni,
o ad altri enti o persone fisiche”. Esso introduce una disciplina
particolare e complessa che arricchisce la fase costitutiva della
trascrizione.
Nella norma in commento si ha, quindi, un riferimento espressivo ai
cosiddettiattididestinazione.
Perriuscireacapirecosasignificadestinazioneequaleèilmateriale
normativo di riferimento, innanzitutto, è opportuno riflettere sul
significatogeneraledeltermineincommento.
90
Nel linguaggio comune si parla di destinazione, per esempio, con
riferimentoallepersone:TiziodeveandareaRoma;lasuadestinazione
èRoma.
Iltermine
destinazionenel
linguaggio
comune
Unaltroesempiodiutilizzodelterminedestinazionepuòaversicon
riferimentoall’impiegodisommedidanaro:iodestinocentoeuroper
comprare un determinato bene; si destinano certe somme per un
certoscopo.
Ancora, il termine in questione può essere impiegato per indicare la
destinazione di un certo bene immobile per il raggiungimento di un
determinatoobbiettivo,percui,quell’immobilenonvieneutilizzatoin
generale,maperilraggiungimentodiunoscopopreciso.
Pertanto,l’utilizzodelterminedestinazionesignificaassegnareadun
certo riferimento, soggettivo o oggettivo, una valutazione, la quale
facciariferimentoalperseguimentodiunoscopo,diunrisultato.
Ciò, quindi, significa valorizzare, nell’ambito della situazione
contrattuale, il compimento delle attività che sono finalizzate al
raggiungimentodiquellospecificoscopo.
Vediamo,ora,comeèpossibilerealizzareladestinazione.
In primo luogo, per quanto riguarda le persone fisiche, un certo
soggetto, per esempio, può essere oggetto di un certo contratto di
trasporto.Adesempio,chistipulauncontrattoditrasportoaventead
oggettoilviaggiointrenodaFirenzeaRoma,siponecomeobbiettivo
ilraggiungimentodellapropriadestinazione(inquestocaso,Roma).
In altri termini, quel contratto di trasporto è finalizzato al
raggiungimentodiquellaspecificadestinazione.
Altraipotesiriguardaladestinazionedisommedidenaronell’ambito
deirapportibancari.
Ed,infine,ladestinazionepuòavereadoggettouncontrattorelativo
all’impiegodiuncertobeneimmobile.
91
Inquesticasi,ilcontrattosiarricchiscedituttaunaseriedicontenuto
chericadonoall’internodelconcettodidestinazione.
Fattaquestapremessadicarattereintroduttivo,ènecessario,aquesto
punto, riflettere sull’utilizzazione generica del termine destinazione
nell’ambitodelcodicecivile.
Utilizzazioni
generichedel
termine
destinazione
Una prima ipotesi riguarda i cosiddetti diritte reali su cosa altrui
perchétaleipotesicomportaunapossibileutilizzazionedelconcetto
didestinazione.
Prendiamo, per esempio, la disciplina delle servitù prediali. A tal
proposito, l’articolo 1027 c.c. – “Contenutodeldiritto” – stabilisce: “La
Articoli1027e1028
c.c.
servitùpredialeconsistenelpesoimpostosopraunfondoperl'utilitàdi
un altro fondo appartenente a diverso proprietario”. Nella sostanza, in
questicasi,videveessereuncollegamentofraiduefondi:checosasi
realizza nell’ambito di una situazione di un fondo fa scaturire una
specificautilità,anche,perl’altrofondo.Unesempiopotrebbeessere
quello della servitù di passaggio: per raggiungere un determinato
obbiettivosidàlapossibilitàadunaltrofondodipassareattraversoil
fondo del vicino. Vi è un profilo di destinazione a cui si attribuisce
rilevanza, nel senso di dar luogo, attraverso la titolarità di un fondo,
allapossibilitàdipassaggiosulfondodelvicino.
In questo senso, è emblematico il contenuto del successivo articolo
1028 c.c. – “Nozione dell'utilità” – il quale così recita: “L'utilità può
consistere anche nella maggiore comodità o amenità del fondo
dominante. Può del pari essere inerente alla destinazione industriale
delfondo”.
I due articoli ci danno, quindi, un’idea complessa del concetto di
destinazione.Laservitùè,inaltreparole,fondatasulladestinazione.
Altra ipotesi, sempre ricompresa nell’ambito della disciplina della
servitù,èquellaprevistadall’articolo1062c.c.–“Destinazionedelpadre
Articolo1062
c.c.
92
di famiglia” – nel quale si stabilisce che la stessa ha luogo “quando
constamediantequalunquegenerediprova,cheduefondi,attualmente
divisi, sono stati posseduti dallo stesso proprietario, e che questi ha
postoolasciatolecosenellostatodalqualerisultalaservitù”.
Al secondo comma si aggiunge: “Se i due fondi cessarono di
appartenereallostessoproprietario,senzaalcunadisposizionerelativa
alla servitù, questa si intende stabilita attivamente e passivamente a
favoreesopraciascunodeifondiseparati”.
Ladestinazionedelpadredifamigliaè,quindi,unmododiutilizzare
fondi che appartengono allo stesso proprietario, il quale destina,
utilizzaqueifondiinunacertamanieraequestavalecomemodalità
costitutivadelrapportodiservitù.
Quanto detto in materia di servitù può valere anche in ordine
Articoli981e986c.c.
all’usufrutto.Atalproposito,l’articolo981c.c.–“Contenutodeldiritto
di usufrutto” – il quale stabilisce: “L'usufruttuario ha diritto di godere
dellacosa,madeverispettarneladestinazioneeconomica.
Eglipuòtrarredallacosaogniutilitàchequestapuòdare,fermiilimiti
stabilitiinquestocapo”.
Nella norma si fa espresso riferimento alla “destinazioneeconomica”
dellacosa:ciòsignificachequell’oggetto,checostituisceilterminedi
riferimento dell’usufrutto, vale nella pienezza di se stesso. È un
riferimento che costituisce materia della valutazione, in sede
giuridica,deldirittodiusufrutto.
All’articolo 986 c.c. – “Addizioni” – si aggiunge: “L'usufruttuario può
eseguire addizioni che non alterino la destinazione economica della
cosa”.
Vediamo, anche, il contenuto dell’articolo 1014 c.c. – “Estinzione
dell'usufrutto” – secondo cui l’usufrutto si estingue: “1)perprescrizione
Articolo1014
c.c.
per effetto del non uso durato per venti anni; 2) per la riunione
93
dell'usufrutto e della proprietà nella stessa persona; 3) per il totale
perimentodellacosasucuiècostituito”. Esso costituisce un’ulteriore
specificazioneinordineall’estinzionedeldirittodiusufrutto.
Nell’ambitodelladiscorsochestiamoaffrontando,siricordaancheil
contenutodegliarticoli959e970c.c.–inmateriadienfiteusi–degli
articoli952;953e954c.c.–inmateriadisuperficie.
Quellesopraricordate,sonotuttesituazionichesichiarisconomeglio
attraverso l’utilizzo del concetto di destinazione. Si tratta, cioè, di
situazioni che hanno una loro rilevanza nell’ambito della
destinazione.
2.Ipotesispecifichediimpiegodelfenomenodelladestinazione
inambitocodicistico.
Quellesopradescritte,comeabbiamodetto,sonoipotesigenerichedi
utilizzo del concetto di destinazione. Adesso, dobbiamo soffermarci
sull’analisi delle ipotesi specifiche di impiego, nell’ambito del codice
civile,delfenomenodelladestinazione.
In particolare, si può parlare di destinazione, in senso specifico,
nell’ambitodellafiguradelfondopatrimoniale.
Ilfondo
patrimoniale
Esso è previsto e disciplinato dagli articoli 167-171 del codice civile e
consiste nella creazione di una massa patrimoniale che ha come
obbiettivoquellodisoddisfareibisognidellafamiglia.
Il fondo patrimoniale, quindi, dà luogo ad una finalizzazione circa la
destinazione dei frutti, degli interessi o dei profitti che scaturiscono
da certi beni e che devono essere utilizzati in ordine al
soddisfacimentodeibisognidellafamiglia.
94
Pertanto, il fondo patrimoniale realizza una forma di destinazione
giuridica in virtù della quale la massa patrimoniale, costituita dai
coniugiodaunterzo,serviràpersoddisfareicreditichesonorelativi
alla necessità di soddisfare i bisogni della famiglia. E’ questa, nella
sostanza,ladestinazionechecaratterizzataleipotesi.
LadisciplinadelfondopatrimonialeèstatainseritanelCodiceCivile
con la legge di riforma del diritto di famiglia del 1975, quindi,
costituisce uno dei primi fenomeni di destinazione che sono stati
presiinconsiderazionedalnostroordinamento.
Dall’istituto in commento nascono, comunque, tutta una serie di
problemi in ordine all’interesse – non dei figli che sono i principali
destinataridelfondopatrimoniale–deicreditorideiconiugichesono
coloro che, nell’ambito di questa vicenda, maggiormente possono
vederlesiilorodirittidicredito.
Soffermandosi sulla disciplina dell’istituto, all’articolo 167 c.c. –
Articolo167c.c.
“Costituzionedelfondopatrimoniale”–sistabilisce:“Ciascunooambedue
i coniugi, per atto pubblico, o un terzo, anche per testamento, possono
costituireunfondopatrimoniale,destinandodeterminatibeni,immobilio
mobili iscritti in pubblici registri, o titoli di credito, a far fronte ai
bisognidellafamiglia”.
Dal primo comma dell’articolo 167 c.c. emerge il profilo della
destinazione perché i beni che costituiscono il fondo patrimoniale
possono essere utilizzati, esclusivamente, per il soddisfacimento dei
bisogni della famiglia e, quindi, non a vantaggio del singolo
proprietario,maavantaggiodelgruppo.
Lacaratteristicadelfondopatrimonialeèchecertibenisonodestinati
a far fronte ai bisogni della famiglia e, quindi, essi non ricadono
soltantonell’ambitodeldirittodiproprietàdelsingoloperchésuquel
dirittodiproprietàgravailfondopatrimoniale.
95
Ilcontenutodellanormaincommentoèriccodiaspettiproblematici.
Innanzitutto, essa fa riferimento a tre diverse possibilità di
costituzionedelfondopatrimoniale,ilqualepuòesserecostituitooda
unsoloconiuge,odaentrambiiconiugi,oppuredaunterzo.
Lecaratteristicheproblematichedell’articolo167,comma1,c.c.sono
riferite,anche,allanaturagiuridicadell’atto.Inparticolare,essoparla
di “atto pubblico” per quanto riguarda la costituzione del fondo da
partediunoodientrambiiconiugi.
In riferimento alla costituzione del fondo da parte di un terzo, la
norma parla di “testamento”. Nella norma, però, non si specifica con
qualetipoditestamentoilterzopossaprocedereallacostituzionedel
fondo patrimoniale. Visto il silenzio della norma, parrebbe, che
qualunquetipoditestamentopossaesserelafontedacuiscaturisceil
fondo. Si potrebbe, però, anche ritenere che fonte del fondo
patrimonialepossaessere,esclusivamente,iltestamentopubblico.
Nellanormasiparlainsensogenericoditestamento,quindi,appare
più logico estendere il riferimento a qualsiasi tipo di atto di ultima
volontà.
Secondociòcherisultadalprimocommadell’articolo167c.c.,ibeni
che compongono il fondo patrimoniale sono, esclusivamente “beni,
immobili o mobili iscritti in pubblici registri, o titoli di credito”. Ciò
parrebbe escludere la costituzione di un fondo patrimoniale avente
adoggettobenimobili.Taleesclusionelasciaunpo’perplessiperché
lo strumento costituito dal fondo patrimoniale potrebbe risultare
vantaggiosoperilgruppofamiliareanchesecompostodabenimobili.
Al secondo comma dell’articolo 167 c.c. si aggiunge: “Lacostituzione
del fondo patrimoniale per atto tra vivi, effettuata dal terzo, si
perfeziona con l'accettazione dei coniugi. L'accettazione può essere
fattaconattopubblicoposteriore”.
96
L’impostazione della norma in commento e il riferimento
all’accettazione dei coniugi potrebbe far pensare al contratto. In
realtà, si ritiene che, nel caso in esame, la costituzione del fondo
patrimoniale si abbia con due dichiarazioni unilaterali: la
dichiarazione del terzo e l’accettazione dei coniugi. Non c’è, invece,
l’accordo,l’intesatipicadelloschemacontrattuale.
Al terzo comma si stabilisce: “La costituzione può essere fatta anche
durante il matrimonio”. Questa disposizione risulta, probabilmente,
superflua perché è abbastanza scontato che il fondo patrimoniale
vengacostituitoduranteilmatrimonio.
Infine,all’ultimocommadellanormaincommentosilegge:“Ititolidi
creditodevonoesserevincolatirendendolinominativiconannotazione
delvincolooinaltromodoidoneo”.
Ilsuccessivoarticolo168c.c.–“Impiegoedamministrazionedelfondo”–
Articolo168c.c.
al primo comma recita: “La proprietà dei beni costituenti il fondo
patrimoniale spetta ad entrambi i coniugi, salvo che sia diversamente
stabilitonell'attodicostituzione”.
Tale norma suscita una serie di perplessità. Innanzitutto, la
formulazionenonèperfetta:sidicetuttoedilcontrarioditutto.
In secondo luogo, occorre sottolineare che la proprietà dei beni,
oggetto del fondo, non è determinante per il raggiungimento dello
scopo del soddisfacimento dei bisogni della famiglia. Per il
soddisfacimentodeibisognidellafamigliaè,infatti,sufficientechesui
benichelocostituiscosiaappostounvincolodidestinazione.
L’articolo169c.c.–“Alienazionedeibenidelfondo”–stabilisce:“Senon
Articolo169c.c.
èstatoespressamenteconsentitonell'attodicostituzione,nonsipossono
alienare,ipotecare,dareinpegnoocomunquevincolarebenidelfondo
patrimonialesenonconilconsensodientrambiiconiugie,sevisono
figli minori, con l'autorizzazione concessa dal giudice, con
97
provvedimentoemessoincameradiconsiglio,neisolicasidinecessitào
diutilitàevidente”.
Ancora,all’articolo170c.c.–“Esecuzionesuibeniesuifrutti”–silegge:
Articolo170c.c.
“L'esecuzionesuibenidelfondoesuifruttidiessinonpuòaverluogoper
debiticheilcreditoreconoscevaesserestaticontrattiperscopiestranei
aibisognidellafamiglia”.
Infine, l’articolo 171 c.c. – “Cessazione del fondo” – così stabilisce: “La
Articolo171c.c.
destinazione del fondo termina a seguito dell'annullamento o dello
scioglimentoodellacessazionedeglieffetticivilidelmatrimonio.
Sevisonofigliminoriilfondodurafinoalcompimentodellamaggiore
etàdell'ultimofiglio.Intalecasoilgiudicepuòdettare,suistanzadichi
viabbiainteresse,normeperl'amministrazionedelfondo.
Considerate le condizioni economiche dei genitori e dei figli ed ogni
altracircostanza,ilgiudicepuòaltresìattribuireaifigli,ingodimentoo
inproprietà,unaquotadeibenidelfondo.
Senonvisonofigli,siapplicanoledisposizionisulloscioglimentodella
comunionelegale”.
Un’altra ipotesi di impiego specifico del concetto di destinazione la si
rinvienenell’ambitodell’articolo2447bisc.c.–“Patrimonidestinatiad
Ipatrimoni
destinatiaduno
specificoaffare
unospecificoaffare”.
Siamo nell’ambito delle norme che sono state inserite nel Codice
Civileconlaleggediriformadeldirittosocietariodel2004.
Secondoquantostabilitodall’articolo2447bisc.c.lasocietàpuò:“a)
costituire uno o più patrimoni ciascuno dei quali destinato in via
esclusivaadunospecificoaffare”.Inquestoprimocasol’interesseche
deve essere perseguito è quello che è proprio in ordine ad uno
specificoaffare.E’questociòacuièdestinatoilsoddisfacimentoche
deriva da quei beni che costituiscono il patrimonio che può essere
utilizzatosoloaquellospecificofine.
98
All’articoloincommentosiaggiungechelasocietàpuò:“b)convenire
che nel contratto relativo al finanziamento di uno specifico affare al
rimborsototaleoparzialedelfinanziamentomedesimosianodestinatii
proventidell’affarestesso,opartediessi”.
La destinazione dei beni ad uno specifico affare è un fenomeno di
caratteregiuridicochecaratterizzaladestinazionestessa.
In questo caso, quindi, la manifestazione di volontà della società
finalizzaqueibeniesclusivamentealsoddisfacimentodiunospecifico
affare.
Ladestinazionedibeniadunospecificoaffarenasce,exarticolo2447
terc.c.,conunadeliberazionedellasocietà.
Nell’articolo 2447 quater c.c. – “Pubblicità della costituzione del
patrimonio destinato” – si stabilisce quanto segue: “La deliberazione
prevista dal precedente articolo deve essere depositata e iscritta a
normadell'articolo2436.
Nel termine di sessanta giorni dall'iscrizione della deliberazione nel
registrodelleimpreseicreditorisocialianterioriall'iscrizionepossono
fare opposizione. Il tribunale, nonostante l'opposizione, può disporre
che la deliberazione sia eseguita previa prestazione da parte della
societàdiidoneagaranzia”.
Nella norma sopra menzionata, nella sostanza, si prende in
considerazione l’eventualità che i creditori della società possano
opporsiallacostituzionedelpatrimoniodestinato.
La possibilità, infatti, di attrarre una determinata massa del
patrimoniosocialeallarealizzazionediunospecificoaffarepotrebbe
costituireunpericolopericreditorisociali,iqualivedonoscomparire
una parte del patrimonio. Probabilmente, in certi casi, si potrebbero
avereipotesidiabusodeldirittoperché,nelmomentoincuiildiritto
didestinarepartidelpatrimoniosocialeadunospecificoaffarevenga
99
esercitato,noninmaniera,percosìdire,tranquilla,maalsoloscopo
didanneggiareicreditorisihaunasituazioneabusiva.
Pertanto,lapossibilitàdiopposizionericonosciutaaicreditoririentra
nell’eventualitàsuddetta.
3. L’atto di destinazione di cui all’articolo 2645 ter del codice
civile.
L’introduzione della disciplina del fenomeno dei patrimoni destinati
adunospecificoaffareha,nell’ambitodelnostroordinamento,aperto
le porte alla successiva introduzione dell’atto di destinazione di cui
all’articolo2645terc.c.che,comevedremo,rappresentaunulteriore
ipotesidiimpiegospecificodelconcettodidestinazione.
L’articolo 2645 ter c.c. – “Trascrizione di atti di destinazione per la
realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con
disabilità,apubblicheamministrazioni,oadaltrientiopersonefisiche”
– così recita: “Gli atti in forma pubblica con cui beni immobili o beni
mobili iscritti in pubblici registri sono destinati, per un periodo non
superioreanovantaannioperladuratadellavitadellapersonafisica
beneficiaria,allarealizzazionediinteressimeritevoliditutelariferibili
apersonecondisabilità,apubblicheamministrazioni,oadaltrientio
persone fisiche ai sensi dell’articolo 1322, secondo comma, possono
essere trascritti al fine di rendere opponibile ai terzi il vincolo di
destinazione; per la realizzazione di tali interessi può agire, oltre al
conferente, qualsiasi interessato anche durante la vita del conferente
stesso.Ibeniconferitieilorofruttipossonoessereimpiegatisoloperla
realizzazione del fine di destinazione e possono costituire oggetto di
100
esecuzione,salvoquantoprevistodall’articolo2915,primocomma,solo
perdebiticontrattipertalescopo”.
Laprimadomandachesiponeanalizzandoilcontenutodell’articolo2645
terc.c. è la seguente. Nell’ambito dell’articolo 2645 terla destinazione è
vista con riferimento ai beni immobili e ai beni mobili registrati e si
Possibilitàdi
aversi
destinazionein
ordineabeni
mobili
richiede,appunto,latrascrizione.
A proposito di ciò occorre, pertanto, domandarsi se si possa avere
atto di destinazione in riferimento alla totalità dei beni includendo,
quindi,oltreaibeniimmobiliemobiliregistrati,ancheibenimobili.
È chiaro che, per quanto concerne un eventuale atto di destinazione
aventeadoggettobenimobili,nonsipossaparlareditrascrizioneed
è, altrettanto, evidente che mancano ulteriori elementi: si potrebbe
pensarealpossessomaesso,nonessendoidoneoagarantirecheun
determinato bene venga utilizzato esclusivamente per la
realizzazionediunospecificointeresse,nonpuòraggiungerefinalità
omologheallatrascrizionesoprattuttoperquantoconcerneglieffetti
versoiterzi.
Pertanto, si potrà avere destinazione anche con riferimento a beni
mobili ma non con riferimento ad una potenzialità di risultato che è
propria dell’istituto della trascrizione nell’ambito dell’articolo 2645
terdelcodicecivile.
In secondo luogo, nell’articolo c’è un riferimento alle modalità con cui
deve essere formulato l’atto di destinazione. Si parla, infatti, di “atti in
Attoinforma
pubblica
forma pubblica”, per cui, l’atto deve essere redatto secondo specifiche
modalitàperchépossarisultaretrascrivibile.
L’atto deve, in secondo luogo, imprimere una finalità in ordine alle
possibilitàdiutilizzazionedibeniimmobiliomobiliregistratiedeve
avereunacertadurataneltempo(“novantaannioperladuratadella
vitadellapersonafisicabeneficiaria”).
101
Si tratta, nella sostanza, di specifiche modalità di realizzazione
dell’atto di destinazione che risultano necessarie ai fini della
trascrizionedell’attostesso.
Perquantoconcernegliinteressichedevonoessereperseguiticonl’atto
didestinazione,essipossonoessere,innanzitutto,propridi“personecon
Interessi
perseguiti
disabilità”–intalcasol’attoèvoltoasoddisfareleesigenze,divitao
di attività, che sono proprie della persona disabile – od interessi
propridi“pubblicheamministrazioni”.
Nella lettera dell’articolo c’è, poi, un’apertura, per così dire,
generalizzata; si dice, infatti, che l’atto di destinazione può essere
Riferimento
all’articolo
1322/2c.c.
finalizzato,anche,allarealizzazionediinteressimeritevolidituteladi
“entiopersonefisicheaisensidell’articolo1322,secondocomma”.
A questo proposito, leggiamo l’articolo 1322 c.c. – “Autonomia
contrattuale” – il quale dispone che le “parti possono liberamente
determinareilcontenutodelcontrattoneilimitiimpostidallalegge”.Al
secondo comma si aggiunge: “Le parti possono anche concludere
contratti che non appartengono ai tipi aventi una disciplina
particolare, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di
tutelasecondol’ordinamentogiuridico”.
L’articolo, di cui sopra, si colloca nell’ambito della disciplina dei
contrattietendeaspecificareleipotesidistipulazionedelcontratto
incerticasi.
Il secondo comma, in particolare, riconosce la possibilità di
concluderecontrattichenonappartengonoaitipidisciplinatiinsede
normativapurchéessirealizzino“interessimeritevoliditutelasecondo
l’ordinamentogiuridico”.
Lasuddettaformula,chechiudeilsecondocommadell’articolo1322
c.c.,èunaformuladicaratteregeneralechel’interpreteèchiamatoa
chiarirenelsuosignificato.
102
Vista la vaghezza della formula adottata, però, nonostante i vari
tentativiinterpretativichesonostatifattinelcorsodeglianni,ancora
nonèchiarocosaillegislatore,effettivamente,intendaconladicitura
“interessimeritevoliditutelasecondol’ordinamentogiuridico”.
Pertanto, il riferimento, contenuto nell’ambito dell’articolo 2645 ter
c.c.,all’interessedicuiall’articolo1322/2c.c.,accordaunapossibilità
di selezione all’interprete senza, però, dire cosa ammettere e cosa,
viceversa,escludere.
È evidente che il legislatore dando, nell’articolo 2645 ter c.c., una
rilevanza all’interesse privato amplia le cose in maniera, sotto certi
aspetti, preoccupante rendendo l’atto di destinazione estensibile a
svariateipotesi.
Nell’articolo 2645 ter si dice, anche, che gli atti di destinazione
“possono essere trascritti”. L’utilizzo del termine “possono” potrebbe
far pensare ad un’alternativa, ad una possibilità di scelta tra
trascrizione o non trascrizione dell’atto. In realtà, al di là
dell’utilizzazione del verbo potere, non esiste un’alternativa perché
l’atto di destinazione non trascritto non raggiunge gli interessi
specificiadessoconnessi.
Gli interessi connessi alla stipulazione (e trascrizione) dell’atto di
destinazione sono quelli indicati nella parte finale dell’articolo 2645
ter: “Ibeniconferitieilorofruttipossonoessereimpiegatisoloperla
realizzazione del fine di destinazione e possono costituire oggetto di
esecuzione,salvoquantoprevistodall’articolo2915,primocomma,solo
perdebiticontrattipertalescopo”.
A questo punto, occorre domandarsi quale sia il significato di questa
ultimapartedell’articolochestiamoanalizzandoe,quindi,qualisonogli
Effettidell’attodi
destinazione
effettichescaturisconodallatrascrizionedell’attodidestinazione.
103
Esso finalizza, innanzitutto, lo svolgimento delle attività perché le
attivitàchedevonoessererealizzateconriferimentoall’utilizzazione
dei beni sono soltanto quelle previste per il conseguimento della
finalitàdidestinazione.
Ciò implica un’ulteriore domanda: quando si parla di atto di
destinazionesignificachesivalorizzaunsolointeressedaperseguire
in riferimento al godimento di beni specifici, per cui, chi realizza
quella specifica attività, ai fini della destinazione, è responsabile del
risarcimento del danno? Potrebbe il beneficiario dell’atto di
destinazione agire, nei confronti del titolare dei beni, perché non è
stato conseguito l’interesse che costitutiva la sostanza della
destinazione?
La risposta a questa domanda deve essere, evidentemente, positiva.
Ciò perché, se si è costituito un atto per un certo fine e,
successivamente, si è proceduto alla trascrizione dell’atto stesso,
significa attribuire al beneficiario della destinazione la rilevanza
giuridicadiagireperlatuteladelsuointeresse.
Pertanto, se il conferente non ha utilizzato, tecnicamente, i beni
conferiti per il perseguimento di quel certo interesse, il beneficiario
dell’atto di destinazione ha, certamente, la possibilità di agire per il
risarcimentodeidannisubiti.
Nell’ambito del discorso che stiamo affrontando, un’altra ipotesi
destinazione è rinvenibile nell’ambito dell’articolo 2645 quater c.c. –
Articolo2645
quaterc.c.
“Trascrizione di atti costitutivi di vincolo” – che è stato recentemente
introdotto. Esso così recita: “Si devono trascrivere, se hanno per
oggettobeniimmobili,gliattididirittoprivato,icontrattieglialtriatti
didirittoprivato,ancheunilaterali,nonchéleconvenzionieicontratti
con i quali vengono costituiti a favore dello Stato, della regione, degli
altri enti pubblici territoriali ovvero di enti svolgenti un servizio di
104
interesse pubblico, vincoli di uso pubblico o comunque ogni altro
vincolo a qualsiasi fine richiesto dalle normative statali e regionali,
daglistrumentiurbanisticicomunalinonchédaiconseguentistrumenti
di pianificazione territoriale e dalle convenzioni urbanistiche a essi
relative”.
105