DIRITTOCIVILE Prof.GIOVANNIFURGIUELE LezioniacuradellaDott.ssaGiuliaTesi (Continua:CAPITOLO1–ILPROCEDIMENTO) 3.(Continua)Procedimentoecontrattopreliminare…………………………………….pag.69 4.Ilprocedimentonellaformazionedelcontratto:analisidellasentenzadellaCorte d’AppellodiTorinodel3aprile2012…………………………………………………………...pag.76 5.Ilprocedimentonelleipotesidiautotutela:analisidellasentenzadellaCassazione n.14618/2012………………………………………..………………………………………………...pag.84 CAPITOLO2 LADESTINAZIONE 1.Riflessionisulsignificatodelterminedestinazione…………………………………...pag.90 2. Ipotesi specifiche di impiego del fenomeno della destinazione in ambito codicistico…………………………………………………………………………………………………..pag.94 3.L’attodidestinazionedicuiall’articolo2645terdelcodicecivile…………….pag.100 68 (Continua:CAPITOLO1–ILPROCEDIMENTO). 3.(Continua)Procedimentoecontrattopreliminare. Per concludere il discorso in ordine a procedimento e contratto Cass.Sez.Un.n. 18135/2015 preliminare,proponiamol’analisidellasentenzadelleSezioniUnitedella CortediCassazione,n.18135,del16settembre2015. Anche in questo caso, come nelle ipotesi precedenti, abbiamo, come fattispeciediriferimento,uncontrattopreliminaredivenditaavente adoggettounimmobileabitativo. Laparticolaritàdelpreliminareinquestioneriguardalaprovenienza dell’immobile,ossialevicendechel’immobilemedesimoavevaavuto primadellastipulazionedelcontrattopreliminare. In particolare, il promittente venditore lo aveva, a suo tempo, acquistato dal costruttore ad un prezzo agevolato. Ciò, era avvenuto nel contesto dei cosiddetti “Programmi di edilizia residenziale pubblicaagevolata”. In virtù del complesso meccanismo previsto dalla normativa pubblicisticainmateriadiediliziaresidenzialeagevolata,nelcasodi specie, il Comune di Roma aveva stipulato una convenzione con un costruttore,concedendo,acondizioniparticolarmentevantaggiose,il diritto di superficie su un terreno di pertinenza pubblica. Da parte sua, il costruttore otteneva dal comune il diritto di superficie su un fondopubblicoedincambiodiquestogrossovantaggiosiimpegnava a vendere (o ad affittare) un’importante quota degli immobili che avrebbepoirealizzatosulterrenoadunprezzofortementeagevolato, nonlasciatoalliberomercato,mafissatoinsedepubblicistica. Tali immobili sarebbero, poi, stati venduti (o affittati) dal comune a soggettibisognosi. 69 Pertanto, il costruttore ha il vantaggio di ottenere la concessione edilizia, chiaramente potrà guadagnare molto sulla vendita della quota degli immobili lasciati, per così dire, al libero mercato, però, dovrà,comunque,concedereunaquotadiquestiimmobilialcomune. Questadisciplinaprevedeancheunvincolo,nelsensochechiacquista il bene al prezzo agevolato è, poi, obbligato a non vendere per un certo periodo perché lo scopo dell’intera operazione è, chiaramente, quellodiconsentireaisoggettimenoabbientil’accessoall’abitazione. Ibeneficiaridell’operazione,coloroiqualiottengonoglialloggisono, quindi, obbligati a non venderli per un certo periodo di tempo, trascorsoilqualeilsoggettoè,ovviamente,liberodivendere. Nelcasodispeciesiamo,appunto,inquestafasedellavicenda:colui cheprometteinvenditailbeneèunsoggettoche,asuotempo,loha acquistòdalcostruttoreinquestocontestodiediliziaagevolataeche, essendoscadutiiterminiprevistialivellolegislativo,adessovorrebbe procedereconlavenditadell’immobile. Atalproposito,ilsoggettoinquestionestipulailpreliminareconun altro soggetto. Il problema nasce, in quanto l’altro soggetto (promissarioacquirente)sirifiutadistipulareildefinitivo. Siapre,quindi,uncontenziosopressoilTribunalediRomaalqualela promittentevenditricechiedediprocedereconl’esecuzioneinforma specificadell’obbligodicontrarreexarticolo2931delcodicecivile. Ilprofilointeressantedellavicendastanell’obiezionechevienemossa dallapromissariaacquirente,laquale,nonsirifiutasemplicementedi stipulareildefinitivo,machiededifareundefinitivodiverso. Inparticolare,essanonvuoleundefinitivocherispecchilecondizioni previstenelpreliminareinordinaalprezzodivenditae,perquesto, chiedechesicostituiscano,inviagiudiziale,glieffettidiundefinitivo in cui il prezzo, non sia quello liberamente pattuito a livello di 70 preliminare, ma torni ad essere quello agevolato, inizialmente previstonell’ambitodelprocedimentoamministrativo. Nella sostanza, per la promissaria acquirente, anche in sede di rivenditadelbenedapartedelprimoacquirentedell’alloggio,sideve continuareadapplicareilprezzoagevolato. Igiudiciassumoposizionidifferenziate.Inprimoluogo,ilTribunaledi Romadàragioneall’attricepromittentevenditriceesostienechedeve esserefattoildefinitivoinesecuzionedelpreliminare. LaCorted’AppellodiRomaassume,invece,unaposizionecontrariae ritiene che, onde evitare operazioni di carattere speculativo, si deve ritenere che il vincolo al prezzo amministrativo agevolato rimanga anche dopo la scadenza dei termini previsti per l’inalienabilità del beneimmobile.Pertanto,ilvenditoreèobbligatoavendereilbeneal prezzo agevolato che, quindi, si inserisce automaticamente nel contratto (preliminare e definitivo) in forza dell’articolo 1339 del codicecivile.1L’esitodelladecisioned’appellosisostanzia,quindi,nel riconoscimento, in capo alla promissaria acquirente, del diritto ad ottenereundefinitivodiversodalpreliminareedincuièprevistoun obbligodipagamentodiunprezzomoltopiùbassorispettoaquello previsto dalla parti in sede di contrattazione preliminare. Il giudice d’appello aggiunge anche un altro elemento – che, come vedremo, sarà oggetto di discussione in sede di Cassazione – e dice che l’acquirentehaildirittodiottenerelatitolaritàdelbenepurchépaghi 1L’articolo1339c.c.–“Inserzioneautomaticadiclausole”–cosìrecita:“Leclausole,iprezzidibeniodi servizi, imposti dalla legge o da norme corporative, sono di diritto inseriti nel contratto, anche in sostituzionedelleclausoledifformiappostedalleparti”.Sitrattadiunadisposizioneche,nellasostanza, implicalanecessitàdelrispettodinormativeemanateinsedestatuale.Pertanto,laddovelesuddette normative prevedano un riferimento a prezzi o clausole specifici, in ordine al contratto e con riferimento alla valutazione che di certe attività contrattuali viene effettuata da parte dello Stato, si deve procedere, in virtù dell’articolo 1339 c.c., con l’inserimento automatico di clausole o prezzi. La norma, nella sostanza, rappresenta un’apertura alla possibile modifica della situazione contrattuale fissatadalleparti. 71 il prezzo agevolato e si accolli il pagamento del mutuo che grava sull’immobile. EntrambelepartidelgiudizioricorronoperCassazione. In particolare, l’acquirente, nonostante l’ottenimento del pagamento del prezzo agevolato, insiste perché ritiene che non sia giusto l’obbligo, previsto dalla decisione di secondo grado, di accollarsi ancheilpagamentodelmutuo,inquantol’accollodellostessononera previstonénelpreliminare,nénellecondizionidilegge. Dall’altra parte, il promittente venditore ricorre chiedendo di ritornare all’applicazione del prezzo di mercato fissato dal preliminare. Esso, da un lato, sostiene che il vincolo di determinazione amministrativa del prezzo venga meno nel momento in cui viene meno l’obbligo di non vendere l’immobile. Pertanto, secondo il ricorrente, nel caso di specie, essendo già scaduta la fase di inalienabilità dell’alloggio, erano venuti meno tutti i vincoli pubblicisticiedilbeneeradiventatounbenecomuneugualeatuttigli altri. Dall’altrolato,lostessosostienecheilmeccanismodicuiall’articolo 1339 c.c. non potrebbe operare nel caso di specie perché il prezzo imposto, in questa ipotesi, non è espressamente determinato da una norma di legge, ma è determinato da un complesso procedimento amministrativoche,facendoriferimentoallalegge,giunge,attraverso una serie di delibere regionali e comunali, a fissare il valore dell’alloggio. La questione, vista la sua particolare rilevanza, viene rimessa all’esamedelleSezioniUnitedellaCortediCassazione. Le Sezioni Unite ritengono di accogliere in pieno la posizione dell’acquirente. 72 Questo è il risultato vediamo, quindi, come le Sezioni Unite sono giunteatalerisultato. Innanzitutto, vi è una prima parte della sentenza nella quale viene richiamata tutta la complessa normativa pubblicistica che regola i programmidiediliziapopolare. Rispettoaciò,l’elementodecisivovieneindividuatoneldecretolegge n. 70 del 2011. In particolare, si fa riferimento all’articolo 49 bis, il quale regola l’ipotesi di un’eventuale rimozione dei vincoli di determinazione del prezzo gravanti su un immobile proveniente da programmidiediliziapopolare. Nella disposizione di cui sopra si dice che il vincolo può essere rimosso purché siano trascorsi cinque anni dal primo trasferimento (dal costruttore al primo titolare dell’alloggio) e purché il soggetto proprietario stipuli con il comune una nuova convenzione che deve essere, poi, trascritta. In questa convenzione, in particolare, deve essereprevistoilvenirmenodelvincoloincambiodelpagamentodi unacertasommaalcomune. LaCassazioneaSezioniUnitedallasuddettadisposizionededucechei vincoli di determinazione del prezzo non scadono automaticamente con il decorso del tempo; quest’ultimo è solo una condizione che rendepossibilel’avvio,insedeamministrativa,diunprocedimentodi rimozione del vincolo. Viceversa, se tale procedimento non viene effettuato o non viene portato a termine, il vincolo rimane e può durare, anche, in maniera indefinita, assumendo la natura di onere reale,ossiadielementochediventaintrinsecoalbene. Nel caso di specie, non essendoci traccia dell’espletamento del procedimentoinquestione,ilvincoloèancorasussistente. LaCassazionesottolinea,anche,chetaleinterpretazioneèfunzionale adunaspecificaratiocheèquelladiimpediremanovrespeculative:si 73 vuole, nella sostanza, impedire che il titolare dell’alloggio ponga in essereoperazionicheloportinoadunarricchimento.Alcontrario,si vuole far si che, se lo stesso intende vendere il bene ad un prezzo diversoepiùelevato,lofacciapreviaconvenzioneconcuipagaanche il comune, in modo tale da compensare l’ente pubblico che, in precedenza, aveva svolto l’investimento che aveva portato alla costruzionedell’alloggio. Per quanto riguarda l’altro profilo del ricorso, ossia l’applicabilità dell’articolo1339c.c.,leSezioniUnitechiarisconochelaformuladella norma(“clausoleeprezziimpostidallalegge”)nonsignificaunprezzo direttamente, espressamente stabilito dal testo di legge, ma è semplicemente necessario che ci sia un fondamento legislativo sul quale, come è avvenuto nel caso in esame e come avviene nella maggior parte dei casi, possono imperniarsi procedimenti di livello amministrativo. La vittoria del soggetto acquirente, come abbiamo già detto, è totale perché, non solo viene respinto il ricorso del venditore, ma viene anche accolto il suo ricorso, ossia la parte che riguarda l’accollo del mutuo.Rispettoaciò,laCassazioneritieneche,siccomel’accollodel mutuononeracontemplatonédanessunadellenormedileggeodai provvedimenti amministrativi in materia, né era contemplato nel preliminareiniziale,nonc’èspazioperinserirlo. È, infine, interessante rilevare come il definitivo abbia un contenuto che non nasce dal puro e semplice consenso, ma nasce da un procedimento che integra all’interno di se una pluralità di fonti (legali,amministrative,negoziali,giudiziali),percui,ilcontrattononè ilsempliceincontrodivolontà,maèilfruttodiuninsiemedifonti. La sentenza appena vista ci permette di riflette ulteriormente in ordinealprocedimento. 74 Vi è un profilo che caratterizza tutta la materia contrattuale. La situazionedicaratterecontrattualecostituisceunrapportofraprivati e, se ci poniamo nell’ambito di questa logica, si possono fare dei riferimentiadellesituazioninormative,giuridicherelativeallegame, alrapportofraprivati.Nellasostanza,secisiponeinquestalogica,si puòsfuggireall’applicazionedelleleggistatuali. Se si fuoriesce dalla logica del rapporto fra privati, viceversa, si coinvolgeancheladinamicastatuale. Questoèquellocheavvieneconlasentenzaappenavista.Nelcasoin esame, nell’ambito della valutazione che realizza la disciplina del contratto preliminare, ci si pone nell’ambito di una logica di una relazionechenonintercorresolofraprivati,machecoinvolgeanche lo Stato. Ed è in questa logica che scatta l’applicazione dell’articolo 1339delcodicecivile. Altro è l’ordinamento dei privati, altro è quando si fa riferimento a quanto previsto nell’ordinamento statuale. La valutazione statuale si può allontanare da ciò che sarebbe proprio della situazione puramente privatistica relativa al contratto. In questi modo, si possono avere tante ipotesi ulteriori che sono, appunto, quelle che risultanoinvirtùdell’applicazionedellenormedelCodiceCivile. Pertanto,quandosiragionainterminicontrattualinonèdettocheciò che noi qualifichiamo come contratto sia, esclusivamente, l’accordo fra le parti. Il contratto non è solo questo: si fa riferimento certo ad una situazione concordata, ma essa rappresenta solo la base di partenzadeldiscorsocontrattuale. La logica del procedimento, quindi, si allontana dalla logica puramente privatistica e si hanno, come abbiamo visto, dei riferimento di carattere ulteriore che costituiscono la naturale valutazionediunasituazionechesirealizzainsedestatuale. 75 La sentenza in commento esalta la tecnica giuridica: la norma dello Statosiimponeeinfluenzairapportifraprivati. 4. Il procedimento nella formazione del contratto: analisi della sentenzadellaCorted’AppellodiTorinodel3aprile2012. Continuando nella trattazione della materia del procedimento nell’ambito della disciplina del contratto, passiamo ad analizzare la App.Torino3 aprile2012 sentenza della Corte d’Appello di Torino del 3 aprile 2012. Si tratta, comevedremo,diunapronunciaparticolarmentesignificativacheci permette di riflettere su procedimento e formazione del contratto e nellaqualeemergeancheilprofilodell’interpretazionedicuiabbiamo giàavutomododiparlarenelcapitolointroduttivo. Lasentenzariguardalamateriabancaria.Inparticolare,lavicendaha ad oggetto una serie di rapporti bancari intercorrenti fra un istituto torineseeduncertocliente. Leggendo la sentenza si rilevano una serie di problematiche relative al rapporto fra banca e cliente, però, in questa sede, concentrando l’attenzione sul profilo che qui ci interessa, occorre mettere in evidenza un’operazione realizzata in esecuzione del suddetto rapporto. Il soggetto protagonista della vicenda, cliente di lunga data della banca, ha, fra le altre cose, sottoscritto un contratto quadro di intermediazione finanziaria, con il quale ha affidato alla banca delle somme di denaro importanti perché quest’ultima le gestisca e le investainunaseriedioperazionidiacquistoevenditatitoliperconto delclientemedesimo. Lavicendasicomplicaperchéunodeivariinvestimenti,chelabanca attua in esecuzione dell’originario contratto di intermediazione finanziaria, consiste in un’operazione che si rivela, poi, 76 profondamente dannosa per il cliente, in quanto vengono acquistate una serie di obbligazioni messicane e argentine. Quelle argentine, in particolare, perdono ogni valore a seguito della nota vicenda del default dello Stato argentino, il quale, ad un certo punto, prese la decisionedinonrimborsareisuoititolinazionali. Il cliente, quindi, con una serie di argomentazioni contesta l’operato dellabanca,tentandodirecuperareilnotevolissimovaloreeconomico chehapersonelsuddettoinvestimento. Riassumendo le principali argomentazioni del cliente, esso, da una parte, sostiene la nullità dell’originario contatto quadro di intermediazione finanziaria, la quale travolgerebbe tutti i successivi atti esecutivi compreso l’acquisto delle azioni argentine. In conseguenzadiciò,chiedeva,quindi,allabancalarestituzioneditutto ciò che ha investito fin dall’inizio perché travolto dalla nullità originariadelcontrattoquadro. Dall’altro lato, il cliente contesta la condotta comportamentale della banca ed, in particolare, la mancanza di specifiche informazioni da parte dei soggetti con cui si è, personalmente, confrontato e chiede, quindi,ilrisarcimentodeidannisubitiaseguitoditalicondottelesive. InprimogradoilTribunalediTorinoaccogliel’azionedelclientenella suaformapiùestesa,cioèaccogliedirettamentel’azionedinullità. Inparticolare,lavittoriainprimogradovieneottenutorichiamando lanormadicuiall’articolo23delTUF(TestoUnicodelledisposizioni inmateriadiintermediazionefinanziaria),ilqualestabilisce,alprimo comma, che i contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento “sonoredattiperiscrittoeunesemplareèconsegnatoai clienti”. Si aggiunge, poi, che in caso di “inosservanza della forma prescritta,ilcontrattoènullo”.Infine,alterzocommasistabilisceche, 77 neicasiprevistidaicommi1e2,“lanullitàpuòesserefattavaleresolo dalcliente”. Quindi,inprimogrado,ilclienteottieneladichiarazionedinullitàdel contratto invocando un vizio di forma, ossia che il documento contrattuale era sottoscritto dal cliente ma non era, viceversa, sottoscrittodaunfunzionariodellabanca. IlTribunalediTorinoaccogliequestaricostruzioneerigetta,anche,la domanda riconvenzionale della banca che aveva chiesto, in caso di nullità del contratto, la restituzione di tutte le somme che il cliente avevaguadagnatograzieagliinvestimentiandatiabuonfine.Rispetto aciò,ilTribunalerigettaladomandadellabancaperchélanullitàdi cui all’articolo 23 del TUF è nullità relativa che, in quanto tale, può esserefattavaleresolodalcontraenteprotetto(cliente).Alcontrario, labanca–consideratocontraenteforte–nonha,comunque,ildiritto diinvocaretalenullità. Labancaricorreinappello.Concentrandol’attenzionesultemadella nullità, in sede di appello, l’esito della decisione si ribalta e la Corte accoglielarichiestadellabancaritenendocheilcontrattononènullo. Questa diversa decisione di secondo grado deriva da una diversa interpretazione (ad opere dei giudici di secondo grado) dell’articolo 23delTUF. SecondolaCorted’AppellodiTorino,ènecessarioprocedereaduna “interpretazione intelligente” delle norma del TUF. Pertanto, tale interpretazione intelligente della norme in materia di nullità, imporrebbeunaletturaintermini,nonstrutturali,mafunzionalidella normativa stessa. In altre parole, a livello interpretativo, si deve considerareloscopopercuièprevistalanullità. In questa esposizione argomentativa della decisione, in particolare, viene fatto emergere la differenza fra una nullità come quella 78 dell’articolo 23 del TUF (e altre nullità, per così dire, moderne previste in ambito finanziario, bancario e nella contrattazione con i consumatori)elenullitàtradizionalidicuiall’articolo1350delcodice civile. L’obbligo di forma scritta, pure presente in entrambi i casi, avrebbe scopiefunzioniprofondamentediversi.Nell’ambitodell’articolo1350 c.c. – e di tutte le nullità tradizionali – la forma scritta serve, essenzialmente, per ragioni di certezza nella circolazione degli immobili. Alcontrario,lenullità,diciamo,modernechesono,nonacaso,nullità relativehannounoscopodiverso,ossiaquellodiobbligareunaparte afornireinformazioniall’altra.Loscopodiimporrecheuncontratto (bancario;finanziario;assicurativo)debbaesseremessoperiscrittoe debbaavereilcontenutochelaleggeprevede,èquellodicostringere una parte a mettere per iscritto tutta una serie di dati informativi. Nonc’èunaposizioneparitariadelleparti:c’èunsoggetto–piùforte –chedeveinformareedunsoggetto–strutturalmentepiùdebole– che deve, viceversa, essere informato. È, quindi, per questa ragione che solo il soggetto più debole (in questo caso, il cliente) ha la possibilitàdiinvocarelanullitàchenonservealsistema,ma,essendo nullitàrelativa,servesoloallapartechedeveessereinformata. In ragione di tale ricostruzione, ad avviso della Corte d’Appello, se queste norme devono essere viste in virtù della loro funzione informativa,alloralaconsiderazionedelloscopoditalenormativane consente,anche,unalorovalutazionesottoilpuntodivistadiquello che, anche, la sentenza esplicitamente chiama “procedimentalizzazionedelcontratto”. In altri termini, applicando una visione procedimentale alla formazionedelcontratto,leconclusioniinpuntodinullitàcambiano. 79 Infatti,applicandoilcriteriotradizionaledellafattispeciesidovrebbe semplicemente valutare se tutti i dati informativi ci sono o non ci sonoe,sesonomancanti,èautomaticalanullitàdelcontratto. Viceversa, applicando la logica procedimentale, si deve vedere se questosvolgimentodipoterichelepartihannoattuatoperarrivarea formareilcontrattoabbia,omeno,raggiungoilsuoscopo. Nel caso di specie, in particolare, si ritiene che lo scopo informativo della nullità di cui all’articolo 23 TUF sia stato raggiunto perché il documento contrattuale emesso per iscritto, contenente le informazioni necessario e firmato dal cliente ha, praticamente, raggiuntoloscopodiinformareilcliente. Taledecisioneviene,inqualchemodo,rinforzatadalgiudiceconuna considerazione di passaggio in cui sostiene che bisogna evitare una lettura della normativa che porti ad esiti “opportunisticamente selettivi”, a forme di utilizzazione abusiva del diritto. Il tema dell’abuso del diritto sarà trattato in altra parte di questo corso, in questa sede, però possiamo dire che, nel caso di specie, il giudice ritienechelaposizionedelcliente,cheinvocalanullitàdelcontratto, volendo però trattenere quanto guadagnato con gli investimenti andati a buon fine (a seguito del contratto che si ritiene nullo), si sostanziainuncomportamentoabusivoedopportunistico. In conclusione, per la Corte d’Appello di Torino, il contratto, avendo raggiuntoilsuoscopoinformativo,nonènullo. Labanca,quindi,nonètenutaarestituirel’interasommainvestitadal cliente ma è condannata, solamente, a risarcire i danni relativi alla violazionedispecificiobblighiinformativi. Pertanto,ilpuntocentraledellasentenzaconsisteinquestarilettura del concetto di nullità alla luce dell’idea di procedimento nella formazionedelcontratto. 80 Rispetto alla sentenza appena analizzato sono necessarie alcune considerazioni. Innanzitutto, occorre soffermarsi sulla tecnica utilizzata dalla Corte d’Appello di Torino per valutare la complessa materia oggetto del giudizio. In particolare, la tecnica utilizzata valorizza il profilo dell’interpretazione, ossia della lettura, da parte del giudicante, dell’attività che stata realizzata fra le parti, con riferimento ad una certa materia che deve essere valutata nell’ambito del suo specifico valore. L’interpretazione, quando c’è un complesso di riferimenti, deve Interpretazione ricostruire il senso complessivo degli stessi, certo sulla base del dato letteraleattribuendo,però,ilsensoaglistessi. La decisione in commento rappresenta un classico esempio di interpretazione come attribuzione di senso, alla quale abbiamo fatto riferimentonelcapitolointroduttivo.L’attribuzionedisensosignifica che vi è un complesso giuoco fra dati normativi e attribuzione di senso. Colui che interpreta, pur dovendo tener presente il dato letterale, ha la potestà di attribuire un senso alle norme che è chiamatoavalutare. Nel caso di specie, la Corte d’Appello di Torino, nel momento in cui propone una lettura funzionale del dato normativo, tenta una valutazione del comportamento realizzatosi fra le parti in modo tale daprocedereadunaricostruzionedellamateria.Inaltritermini,non siconsiderailpuroesemplicecontenutodell’articolo23delTUF,ma cisiponenellalogicadiattribuireunsignificaaquantosièrealizzato. La seconda considerazione che occorre fare concerne la logica del Ilprocedimento procedimento.Comeabbiamocercatodispiegareinquestocapitolo,il contrattosiponeinunalogicamoltopiùcomplessarispettoalla,purae 81 semplice, bilateralità del volere. Il contratto è il frutto di un’operazionearticolata. Nel caso in esame, esaltare il profilo della bilateralità del volere, dell’accordo e dell’intesa significa, probabilmente, non spiegare in modo appropriato cosa si è verificato nell’ambito del rapporto fra bancaecliente. Pertanto, quando siamo all’interno di una relazione complessa, lo schemadelcontrattocomeaccordoserveapocoperchél’operazione siarticolainmodomoltopiùcomplesso. Inquesticasi,piùchel’intesasihannounapluralitàdimomentiche fanno, quindi, saltar fuori il profilo del procedimento. Nella valutazione delle cose, considerare il tutto nella pura e semplice logicadeldatoscrittosignificanoncomprendereapienoquantosiè, effettivamente, realizzato. Si va al di là dell’assoluta duplicità e bilateralitàdelvolere. L’impostazione seguita dal giudice esalta, quindi, il momento della sottoscrizionedeldocumentodapartedelcliente. Pertanto,inquestocaso,piùchelalogicadelcontratto,sihalalogica dellapluralitàdiattiunilateralichedeterminano,quindi,lastruttura delprocedimento. Nellasentenza,quandosiparladiprocedimento,sivuolevalorizzare ladimensionediunapluralitàdiattichedannoluogoallatotalitàdel rapporto. Infine,occorredirequalcosainordinealconcettodinullitàrelativa.La nullità relativa è nullità che può essere fatta valere soltanto da una Lanullitàrelativa parte,quindi,quelcontratto,quellasituazionespecifica,vienevalutata inmanieradiversa. 82 Insensopratico,lasituazionedinullitàrelativapuòesseresostenuto soltantonelsensodiconsiderarelediversitàrispettoallavalutazione giuridicadellanullitàassoluta. Occorre,quindi,chiedersisetaleipotesipossaessere,effettivamente, ricompresanell’ambitodelconcettotipicodinullità. Come è noto, si hanno, nell’ambito dell’ordinamento due ipotesi: il contratto nullo ed il contratto annullabile. Esiste, poi, una disciplina diversadellesituazionidinullitàedellesituazionidiannullabilità. Fermo rimanendo che sussiste uno schema normativo diverso, occorrechiedersisequellasituazione,laqualericadeall’internodella nullità relativa, costituisce uno strumento obbligatorio dal punto di vista dell’attività interpretativa. In altri termini, bisogna valutare in uncertomodolesituazionicherientranonell’ambitodellanullità. Quando vi è la legittimazione ad agire riconosciuta a favore di una solaparte,eccochescattaildiscorsodellanullitàrelativa. Conciò,nonsivuolecriticarelasentenza,masivoglionosottolineare leperplessitàcheemergononellaricostruzionedelconcettodinullità relativa.Lanullitàèunasituazionedicaratteregenerale,laddovenon si ha tale rilevanza generale, probabilmente, si dovrebbe ricadere nell’ambito dell’annullabilità. Se si ragiona di nullità in termini generali diventa, quindi, difficile ammettere il concetto di nullità relativa. 83 5. Il procedimento nelle ipotesi di autotutela: analisi della sentenzadellaCassazionen.14618/2012. In questo paragrafo verrà affrontato il tema, già accennato in precedenza,delprocedimentonell’ambitodellacosiddettaautotutela. Per fare ciò, proponiamo l’analisi della sentenza della Corte di Cassazione,n.14618,del24agosto2012chesioccupa,inparticolare, Cassazionen. 14618/2012 delnegoziodiaccertamento. Protagonisti della vicenda sono due fratelli che svolgono, insieme, l’attivitàdiesercizionellacomuneofficinameccanica. Nello specifico, entrambi svolgevano la loro attività all’interno dell’officina,però,ilrapportolavorativochelegavaiduefratellinon era manifestato all’esterno: solo uno dei fratelli, infatti, appariva formalmente come titolare dell’officina; il conto corrente, in cui confluivanoiproventidell’attività,noneraintestatoall’officina,masi trattavadiunsemplicec/ccointestatoaiduefratelli. Per questa ragione, i fratelli, nel 1997, avevano redatto un scrittura privata con cui davano atto dell’esistenza, fra loro, di un rapporto societario. Ad un certo punto, uno dei due fratelli si rivolge al Tribunale di Vicenza, assumendosi – in virtù della scrittura privata del 1976 – comproprietario, insieme al fratello, di tutti i beni immobili loro intestati e di tutti i beni aziendali connessi all’esercizio dell’attività imprenditoriale collegata all’officina meccanica, chiedeva lo scioglimentodellacomunione. L’altro fratello contestava la richiesta di scioglimento della comunioneesostenevalanullitàel’inefficaciadellascritturaprivata. Il Tribunale accoglie la domanda dell’attore e dispone, quindi, lo scioglimentodellacomunione. 84 Il fratello convenuto ricorreva, quindi, in appello, sostenendo che la sentenzadiprimogradocontrastavaconunaprecedentesentenzadel 1999,resadallostessoTribunalediVicenza,conlaqualesiaffermava che, con la scrittura privata in questione, le parti avevano posto in essereunattoricognitivodell’esistenza,fraloro,diunasocietà. Viceversa, la sentenza impugnata sosteneva che la scrittura privata avevanaturadinegoziodiaccertamentoprivodieffettisenonfosse statadimostratal’esistenzadelrapportosottostante. La questione verteva, quindi, sull’individuazione della natura giuridica della scrittura privata del 1976. A tal proposito, occorre premetterecheilnegoziodiaccertamentoèunnegoziogiuridicocon cuilepartiattribuisconocertezzagiuridicaarapportigiàesistenti.Lo scopoditaletipologianegozialeè,nellasostanza,quellodidefiniree rendereimmutabilisituazionigiuridichepreesistentimaincerte.2 La Corte d’Appello di Venezia rigetta il ricorso, ritenendo che il contrasto fra le due sentenze è soltanto apparente. In particolare, si ritienechelascritturaprivatafossepienamentevalidaedefficace. Secondo il giudice di secondo grado, con tale scrittura privata, i due fratelli avevano riconosciuto l’esistenza del rapporto di società e la, conseguente, comproprietà di tutti beni immobili acquistati con i proventi dell’officina. Lo scopo della scrittura era, in quanto negozio di accertamento, quello di eliminare le incertezze relative alla suddivisione dei profitti e all’intestazione dei beni acquistati con l’attivitàincomune. IlfratelloconvenutoproponericorsoinCassazione. Innanzitutto, il ricorrente sostiene che la scrittura privata aveva naturanonricognitiva,macostitutivadiunasocietàdifatto. 2Parte della dottrina considera il negozio di accertamento inammissibile nel nostro ordinamento perchélafunzionediaccertamentoètipicamenteaffidataall’autoritàgiudiziariaenonaiprivati. 85 La Cassazione ritiene tale primo motivo di ricorso privo di fondamentoe,perquantoconcernalanaturagiuridicadellascrittura privata,confermaquantodettonellasentenzad’appello. Pertanto, anche i giudici di Roma, ritengono che la scrittura privata del 1976 sia un negozio di accertamento pienamente valido ed efficace, dal cui contenuto si evince che i due fratelli volevano, con esso, riconoscere l’esistenza di un rapporto di società e la conseguente comproprietà di tutti i beni immobili loro intestati, in quantoacquistaticoniproventidell’officina. In secondo luogo, il ricorrente sostiene che, pur volendo attribuire alla scrittura privata natura di negozio di accertamento, era, comunque,necessarioprovareilrapportodisocietàsottostante. Il negozio di accertamento, come abbiamo detto, regola un rapporto già preesistente, quindi, secondo il ricorrente, il giudice deve accertare l’esistenza del rapporto originario perché, se manca tale rapporto, il negozio è nullo per mancanza di causa e, perciò, inefficace. Secondo la tesi sostenuta dal ricorrente, nella sostanza, il negozio di accertamentononcreailrapportogiuridico,malopresuppone,conla conseguenza che tale rapporto – nel caso di specie, il rapporto di società intercorrente fra i fratelli – deve essere provato autonomamente. Taliargomentazionisono,perlaCassazione,privedifondamento. Il negozio di accertamento, come abbiamo detto, ha la funzione di attribuirecertezzagiuridicaadunrapportogiuridicogiàesistente. Pertanto, ad avviso della Cassazione, il negozio di accertamento è nullopermancanzadicausaquandolepartiaccertanounasituazione inesistente,oppurequandolepartiaccertanounasituazioneesistente macerta. 86 Inoltre, per la Corte di Cassazione, il fatto che il negozio di accertamento non costituisce fonte del rapporto fra le parti non significa che il rapporto medesimo debba essere provato perché altrimenti verrebbe meno la stessa funzione di tale tipologia negoziale. Aciòsiaggiungeche,nelcasodispecie,lasentenzadel1999qualifica lascritturaprivata,intercorsafraifratelli,comeattoricognitivodiun rapporto societario non manifestato all’esterno. In questo contesto, quindi, la successiva sentenza del Tribunale di Vicenza risulta coerente con quanto affermato nel 1999 perché, in tal caso, il richiamo all’attività societaria preesistente, contenuto nella scrittura privata,rendeilnegoziodiaccertamentovalido. In altri termini, l’esistenza del rapporto societario è, per così dire, coperta dalla sentenza del 1999 e dal passaggio in giudicato della stessa. È proprio in quest’ultimo ragionamento che possiamo cogliere il profilo del procedimento. Si hanno, nel caso di specie, diversi momento per arrivare a sancire l’esistenza del rapporto societario e lacomproprietàdeibeniadessoconnessi. Inparticolare,sihaunprimomomentorappresentatodallascrittura privatadel1976,unsecondomomentorappresentatodallasentenza del 1999 che riconosce la preesistenza del rapporto societario e, infine, la sentenza del Tribunale di Vicenza che qualifica la scrittura privatacomenegoziodiaccertamentovalidoedefficace. La sentenza in commento, quindi, qualifica la scrittura privata come negozio di accertamento. Il negozio di accertamento, come abbiamo Procedimentoe autotutela dettoinprecedente,rientranellecosiddetteipotesidiautotutela. Quando abbiamo parlato di procedimento ed autotutela, abbiamo detto che, nella logica del procedimento, occorre considerare anche 87 ciò che si realizza in riferimento all’attività dei privati nella fase di autotutela.Quindi,ilprocedimentoèunavisioneinterminiunitaridel contrattoinordineatrediversesituazionichesonoilmodoconcuisi fariferimentoaquestamateriaperavereun’ideaorganizzazione. Perquantoriguardalafasediautotutela,secondoilmodonormaledi concepire le cose, si dovrebbe far riferimento, esclusivamente, all’interventodelgiudice.Viceversa,nonèsemprecosìperchésipuò avereunafaseconcuisirealizzanoattidicarattereprocedimentale, nella serie generale di questa situazione, con riferimento ad attività chevengonoposteinesseredaiprivati(eprimadiaverel’intervento delgiudice). Nell’ambito di queste ipotesi, nella sentenza appena analizzata si fa riferimentoadunistitutoparticolare:ilnegoziodiaccertamento. Vi sono, però, anche altre ipotesi di autotutela. Un primo esempio è quello della transazione rispetto alla quale l’articolo 1965 c.c. – “Nozione” – così statuisce: “La transazione è il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciataoprevengonounalitechepuòsorgeretraloro. Conlereciprocheconcessionisipossonocreare,modificareoestinguere ancherapportidiversidaquellochehaformatooggettodellapretesae dellacontestazionedelleparti”. Inquestocaso,sihaunasituazionecontrattualechetendearisolvere un conflitto che si è creato fra due parti. E’ il contratto che, come situazioneprivata,ponefineadun’ipotesidiconflitto. Unaltroesempiodiautotutelaèl’arbitratoche,comelatransazione, provienedaun’attivitàchesirealizzafraiprivati,iqualideferiscono la soluzione di una certa situazione di conflittualità all’intervento (non del giudice) di soggetti privati. Normalmente i giudici privati sonotre:unovienedesignatodaunaparte;unodall’altraeilterzoè 88 deciso o tramite un accordo fra i due arbitri già designati, oppure vienenominatodalPresidentedelTribunale. L’arbitrato,inlineaconladestinazionefunzionaledell’istituto,èvolto a porre fine a delle controversie, per cui, se si raggiunge una determinata soluzione, non contestata in sede giurisdizionale, la controversiavienerisoltatramitel’attivitàdeiprivati. Nell’ambito di questa impostazione si colloca, anche, il negozio d’accertamento,ilqualeèunostrumentoconcui,insedenegoziale,le parti,fracuiintercorreunacertecontroversiainordinealsignificato daattribuireairapportifralorointercorrenti,convengononelsenso diunaattribuzionedisensoche,quindi,risultaconcordato. Nel concetto di autotutela rientrano poi, anche, le ipotesi della mediazioneedellanegoziazioneassistita. 89 CAPITOLO2 LADESTINAZIONE 1.Riflessionisulsignificatodelterminedestinazione. Quandosiparladelcontrattoènecessarioriflettere,anche,inordine alterminedestinazione. La prima domanda da farsi consiste nello stabilire il significato del terminedestinazione. Nell’ambito del manuale istituzionale il termine destinazione è, pressoché, inutilizzato. Viceversa, la destinazione, come vedremo, è unostrumentoefficaceperripensarealledinamichedelcontratto. Attraverso una lettura non, particolarmente, accorta delle norme codicistiche, in passato, si escludeva qualsiasi riferimento alla destinazione. Invece, come vedremo, esistono alcune norme nelle qualifigurataleconcetto. Lacuriositàinordinealladestinazionenascedall’introduzione(conil D. L., n. 273, del 30 dicembre 2005, convertito nella L., n. 51, del 23 febbraiodel2006)dell’articolo2645terdelc.c.–“Trascrizionediatti di destinazione per la realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibiliapersoneconpersonedisabilità,apubblicheamministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche”. Esso introduce una disciplina particolare e complessa che arricchisce la fase costitutiva della trascrizione. Nella norma in commento si ha, quindi, un riferimento espressivo ai cosiddettiattididestinazione. Perriuscireacapirecosasignificadestinazioneequaleèilmateriale normativo di riferimento, innanzitutto, è opportuno riflettere sul significatogeneraledeltermineincommento. 90 Nel linguaggio comune si parla di destinazione, per esempio, con riferimentoallepersone:TiziodeveandareaRoma;lasuadestinazione èRoma. Iltermine destinazionenel linguaggio comune Unaltroesempiodiutilizzodelterminedestinazionepuòaversicon riferimentoall’impiegodisommedidanaro:iodestinocentoeuroper comprare un determinato bene; si destinano certe somme per un certoscopo. Ancora, il termine in questione può essere impiegato per indicare la destinazione di un certo bene immobile per il raggiungimento di un determinatoobbiettivo,percui,quell’immobilenonvieneutilizzatoin generale,maperilraggiungimentodiunoscopopreciso. Pertanto,l’utilizzodelterminedestinazionesignificaassegnareadun certo riferimento, soggettivo o oggettivo, una valutazione, la quale facciariferimentoalperseguimentodiunoscopo,diunrisultato. Ciò, quindi, significa valorizzare, nell’ambito della situazione contrattuale, il compimento delle attività che sono finalizzate al raggiungimentodiquellospecificoscopo. Vediamo,ora,comeèpossibilerealizzareladestinazione. In primo luogo, per quanto riguarda le persone fisiche, un certo soggetto, per esempio, può essere oggetto di un certo contratto di trasporto.Adesempio,chistipulauncontrattoditrasportoaventead oggettoilviaggiointrenodaFirenzeaRoma,siponecomeobbiettivo ilraggiungimentodellapropriadestinazione(inquestocaso,Roma). In altri termini, quel contratto di trasporto è finalizzato al raggiungimentodiquellaspecificadestinazione. Altraipotesiriguardaladestinazionedisommedidenaronell’ambito deirapportibancari. Ed,infine,ladestinazionepuòavereadoggettouncontrattorelativo all’impiegodiuncertobeneimmobile. 91 Inquesticasi,ilcontrattosiarricchiscedituttaunaseriedicontenuto chericadonoall’internodelconcettodidestinazione. Fattaquestapremessadicarattereintroduttivo,ènecessario,aquesto punto, riflettere sull’utilizzazione generica del termine destinazione nell’ambitodelcodicecivile. Utilizzazioni generichedel termine destinazione Una prima ipotesi riguarda i cosiddetti diritte reali su cosa altrui perchétaleipotesicomportaunapossibileutilizzazionedelconcetto didestinazione. Prendiamo, per esempio, la disciplina delle servitù prediali. A tal proposito, l’articolo 1027 c.c. – “Contenutodeldiritto” – stabilisce: “La Articoli1027e1028 c.c. servitùpredialeconsistenelpesoimpostosopraunfondoperl'utilitàdi un altro fondo appartenente a diverso proprietario”. Nella sostanza, in questicasi,videveessereuncollegamentofraiduefondi:checosasi realizza nell’ambito di una situazione di un fondo fa scaturire una specificautilità,anche,perl’altrofondo.Unesempiopotrebbeessere quello della servitù di passaggio: per raggiungere un determinato obbiettivosidàlapossibilitàadunaltrofondodipassareattraversoil fondo del vicino. Vi è un profilo di destinazione a cui si attribuisce rilevanza, nel senso di dar luogo, attraverso la titolarità di un fondo, allapossibilitàdipassaggiosulfondodelvicino. In questo senso, è emblematico il contenuto del successivo articolo 1028 c.c. – “Nozione dell'utilità” – il quale così recita: “L'utilità può consistere anche nella maggiore comodità o amenità del fondo dominante. Può del pari essere inerente alla destinazione industriale delfondo”. I due articoli ci danno, quindi, un’idea complessa del concetto di destinazione.Laservitùè,inaltreparole,fondatasulladestinazione. Altra ipotesi, sempre ricompresa nell’ambito della disciplina della servitù,èquellaprevistadall’articolo1062c.c.–“Destinazionedelpadre Articolo1062 c.c. 92 di famiglia” – nel quale si stabilisce che la stessa ha luogo “quando constamediantequalunquegenerediprova,cheduefondi,attualmente divisi, sono stati posseduti dallo stesso proprietario, e che questi ha postoolasciatolecosenellostatodalqualerisultalaservitù”. Al secondo comma si aggiunge: “Se i due fondi cessarono di appartenereallostessoproprietario,senzaalcunadisposizionerelativa alla servitù, questa si intende stabilita attivamente e passivamente a favoreesopraciascunodeifondiseparati”. Ladestinazionedelpadredifamigliaè,quindi,unmododiutilizzare fondi che appartengono allo stesso proprietario, il quale destina, utilizzaqueifondiinunacertamanieraequestavalecomemodalità costitutivadelrapportodiservitù. Quanto detto in materia di servitù può valere anche in ordine Articoli981e986c.c. all’usufrutto.Atalproposito,l’articolo981c.c.–“Contenutodeldiritto di usufrutto” – il quale stabilisce: “L'usufruttuario ha diritto di godere dellacosa,madeverispettarneladestinazioneeconomica. Eglipuòtrarredallacosaogniutilitàchequestapuòdare,fermiilimiti stabilitiinquestocapo”. Nella norma si fa espresso riferimento alla “destinazioneeconomica” dellacosa:ciòsignificachequell’oggetto,checostituisceilterminedi riferimento dell’usufrutto, vale nella pienezza di se stesso. È un riferimento che costituisce materia della valutazione, in sede giuridica,deldirittodiusufrutto. All’articolo 986 c.c. – “Addizioni” – si aggiunge: “L'usufruttuario può eseguire addizioni che non alterino la destinazione economica della cosa”. Vediamo, anche, il contenuto dell’articolo 1014 c.c. – “Estinzione dell'usufrutto” – secondo cui l’usufrutto si estingue: “1)perprescrizione Articolo1014 c.c. per effetto del non uso durato per venti anni; 2) per la riunione 93 dell'usufrutto e della proprietà nella stessa persona; 3) per il totale perimentodellacosasucuiècostituito”. Esso costituisce un’ulteriore specificazioneinordineall’estinzionedeldirittodiusufrutto. Nell’ambitodelladiscorsochestiamoaffrontando,siricordaancheil contenutodegliarticoli959e970c.c.–inmateriadienfiteusi–degli articoli952;953e954c.c.–inmateriadisuperficie. Quellesopraricordate,sonotuttesituazionichesichiarisconomeglio attraverso l’utilizzo del concetto di destinazione. Si tratta, cioè, di situazioni che hanno una loro rilevanza nell’ambito della destinazione. 2.Ipotesispecifichediimpiegodelfenomenodelladestinazione inambitocodicistico. Quellesopradescritte,comeabbiamodetto,sonoipotesigenerichedi utilizzo del concetto di destinazione. Adesso, dobbiamo soffermarci sull’analisi delle ipotesi specifiche di impiego, nell’ambito del codice civile,delfenomenodelladestinazione. In particolare, si può parlare di destinazione, in senso specifico, nell’ambitodellafiguradelfondopatrimoniale. Ilfondo patrimoniale Esso è previsto e disciplinato dagli articoli 167-171 del codice civile e consiste nella creazione di una massa patrimoniale che ha come obbiettivoquellodisoddisfareibisognidellafamiglia. Il fondo patrimoniale, quindi, dà luogo ad una finalizzazione circa la destinazione dei frutti, degli interessi o dei profitti che scaturiscono da certi beni e che devono essere utilizzati in ordine al soddisfacimentodeibisognidellafamiglia. 94 Pertanto, il fondo patrimoniale realizza una forma di destinazione giuridica in virtù della quale la massa patrimoniale, costituita dai coniugiodaunterzo,serviràpersoddisfareicreditichesonorelativi alla necessità di soddisfare i bisogni della famiglia. E’ questa, nella sostanza,ladestinazionechecaratterizzataleipotesi. LadisciplinadelfondopatrimonialeèstatainseritanelCodiceCivile con la legge di riforma del diritto di famiglia del 1975, quindi, costituisce uno dei primi fenomeni di destinazione che sono stati presiinconsiderazionedalnostroordinamento. Dall’istituto in commento nascono, comunque, tutta una serie di problemi in ordine all’interesse – non dei figli che sono i principali destinataridelfondopatrimoniale–deicreditorideiconiugichesono coloro che, nell’ambito di questa vicenda, maggiormente possono vederlesiilorodirittidicredito. Soffermandosi sulla disciplina dell’istituto, all’articolo 167 c.c. – Articolo167c.c. “Costituzionedelfondopatrimoniale”–sistabilisce:“Ciascunooambedue i coniugi, per atto pubblico, o un terzo, anche per testamento, possono costituireunfondopatrimoniale,destinandodeterminatibeni,immobilio mobili iscritti in pubblici registri, o titoli di credito, a far fronte ai bisognidellafamiglia”. Dal primo comma dell’articolo 167 c.c. emerge il profilo della destinazione perché i beni che costituiscono il fondo patrimoniale possono essere utilizzati, esclusivamente, per il soddisfacimento dei bisogni della famiglia e, quindi, non a vantaggio del singolo proprietario,maavantaggiodelgruppo. Lacaratteristicadelfondopatrimonialeèchecertibenisonodestinati a far fronte ai bisogni della famiglia e, quindi, essi non ricadono soltantonell’ambitodeldirittodiproprietàdelsingoloperchésuquel dirittodiproprietàgravailfondopatrimoniale. 95 Ilcontenutodellanormaincommentoèriccodiaspettiproblematici. Innanzitutto, essa fa riferimento a tre diverse possibilità di costituzionedelfondopatrimoniale,ilqualepuòesserecostituitooda unsoloconiuge,odaentrambiiconiugi,oppuredaunterzo. Lecaratteristicheproblematichedell’articolo167,comma1,c.c.sono riferite,anche,allanaturagiuridicadell’atto.Inparticolare,essoparla di “atto pubblico” per quanto riguarda la costituzione del fondo da partediunoodientrambiiconiugi. In riferimento alla costituzione del fondo da parte di un terzo, la norma parla di “testamento”. Nella norma, però, non si specifica con qualetipoditestamentoilterzopossaprocedereallacostituzionedel fondo patrimoniale. Visto il silenzio della norma, parrebbe, che qualunquetipoditestamentopossaesserelafontedacuiscaturisceil fondo. Si potrebbe, però, anche ritenere che fonte del fondo patrimonialepossaessere,esclusivamente,iltestamentopubblico. Nellanormasiparlainsensogenericoditestamento,quindi,appare più logico estendere il riferimento a qualsiasi tipo di atto di ultima volontà. Secondociòcherisultadalprimocommadell’articolo167c.c.,ibeni che compongono il fondo patrimoniale sono, esclusivamente “beni, immobili o mobili iscritti in pubblici registri, o titoli di credito”. Ciò parrebbe escludere la costituzione di un fondo patrimoniale avente adoggettobenimobili.Taleesclusionelasciaunpo’perplessiperché lo strumento costituito dal fondo patrimoniale potrebbe risultare vantaggiosoperilgruppofamiliareanchesecompostodabenimobili. Al secondo comma dell’articolo 167 c.c. si aggiunge: “Lacostituzione del fondo patrimoniale per atto tra vivi, effettuata dal terzo, si perfeziona con l'accettazione dei coniugi. L'accettazione può essere fattaconattopubblicoposteriore”. 96 L’impostazione della norma in commento e il riferimento all’accettazione dei coniugi potrebbe far pensare al contratto. In realtà, si ritiene che, nel caso in esame, la costituzione del fondo patrimoniale si abbia con due dichiarazioni unilaterali: la dichiarazione del terzo e l’accettazione dei coniugi. Non c’è, invece, l’accordo,l’intesatipicadelloschemacontrattuale. Al terzo comma si stabilisce: “La costituzione può essere fatta anche durante il matrimonio”. Questa disposizione risulta, probabilmente, superflua perché è abbastanza scontato che il fondo patrimoniale vengacostituitoduranteilmatrimonio. Infine,all’ultimocommadellanormaincommentosilegge:“Ititolidi creditodevonoesserevincolatirendendolinominativiconannotazione delvincolooinaltromodoidoneo”. Ilsuccessivoarticolo168c.c.–“Impiegoedamministrazionedelfondo”– Articolo168c.c. al primo comma recita: “La proprietà dei beni costituenti il fondo patrimoniale spetta ad entrambi i coniugi, salvo che sia diversamente stabilitonell'attodicostituzione”. Tale norma suscita una serie di perplessità. Innanzitutto, la formulazionenonèperfetta:sidicetuttoedilcontrarioditutto. In secondo luogo, occorre sottolineare che la proprietà dei beni, oggetto del fondo, non è determinante per il raggiungimento dello scopo del soddisfacimento dei bisogni della famiglia. Per il soddisfacimentodeibisognidellafamigliaè,infatti,sufficientechesui benichelocostituiscosiaappostounvincolodidestinazione. L’articolo169c.c.–“Alienazionedeibenidelfondo”–stabilisce:“Senon Articolo169c.c. èstatoespressamenteconsentitonell'attodicostituzione,nonsipossono alienare,ipotecare,dareinpegnoocomunquevincolarebenidelfondo patrimonialesenonconilconsensodientrambiiconiugie,sevisono figli minori, con l'autorizzazione concessa dal giudice, con 97 provvedimentoemessoincameradiconsiglio,neisolicasidinecessitào diutilitàevidente”. Ancora,all’articolo170c.c.–“Esecuzionesuibeniesuifrutti”–silegge: Articolo170c.c. “L'esecuzionesuibenidelfondoesuifruttidiessinonpuòaverluogoper debiticheilcreditoreconoscevaesserestaticontrattiperscopiestranei aibisognidellafamiglia”. Infine, l’articolo 171 c.c. – “Cessazione del fondo” – così stabilisce: “La Articolo171c.c. destinazione del fondo termina a seguito dell'annullamento o dello scioglimentoodellacessazionedeglieffetticivilidelmatrimonio. Sevisonofigliminoriilfondodurafinoalcompimentodellamaggiore etàdell'ultimofiglio.Intalecasoilgiudicepuòdettare,suistanzadichi viabbiainteresse,normeperl'amministrazionedelfondo. Considerate le condizioni economiche dei genitori e dei figli ed ogni altracircostanza,ilgiudicepuòaltresìattribuireaifigli,ingodimentoo inproprietà,unaquotadeibenidelfondo. Senonvisonofigli,siapplicanoledisposizionisulloscioglimentodella comunionelegale”. Un’altra ipotesi di impiego specifico del concetto di destinazione la si rinvienenell’ambitodell’articolo2447bisc.c.–“Patrimonidestinatiad Ipatrimoni destinatiaduno specificoaffare unospecificoaffare”. Siamo nell’ambito delle norme che sono state inserite nel Codice Civileconlaleggediriformadeldirittosocietariodel2004. Secondoquantostabilitodall’articolo2447bisc.c.lasocietàpuò:“a) costituire uno o più patrimoni ciascuno dei quali destinato in via esclusivaadunospecificoaffare”.Inquestoprimocasol’interesseche deve essere perseguito è quello che è proprio in ordine ad uno specificoaffare.E’questociòacuièdestinatoilsoddisfacimentoche deriva da quei beni che costituiscono il patrimonio che può essere utilizzatosoloaquellospecificofine. 98 All’articoloincommentosiaggiungechelasocietàpuò:“b)convenire che nel contratto relativo al finanziamento di uno specifico affare al rimborsototaleoparzialedelfinanziamentomedesimosianodestinatii proventidell’affarestesso,opartediessi”. La destinazione dei beni ad uno specifico affare è un fenomeno di caratteregiuridicochecaratterizzaladestinazionestessa. In questo caso, quindi, la manifestazione di volontà della società finalizzaqueibeniesclusivamentealsoddisfacimentodiunospecifico affare. Ladestinazionedibeniadunospecificoaffarenasce,exarticolo2447 terc.c.,conunadeliberazionedellasocietà. Nell’articolo 2447 quater c.c. – “Pubblicità della costituzione del patrimonio destinato” – si stabilisce quanto segue: “La deliberazione prevista dal precedente articolo deve essere depositata e iscritta a normadell'articolo2436. Nel termine di sessanta giorni dall'iscrizione della deliberazione nel registrodelleimpreseicreditorisocialianterioriall'iscrizionepossono fare opposizione. Il tribunale, nonostante l'opposizione, può disporre che la deliberazione sia eseguita previa prestazione da parte della societàdiidoneagaranzia”. Nella norma sopra menzionata, nella sostanza, si prende in considerazione l’eventualità che i creditori della società possano opporsiallacostituzionedelpatrimoniodestinato. La possibilità, infatti, di attrarre una determinata massa del patrimoniosocialeallarealizzazionediunospecificoaffarepotrebbe costituireunpericolopericreditorisociali,iqualivedonoscomparire una parte del patrimonio. Probabilmente, in certi casi, si potrebbero avereipotesidiabusodeldirittoperché,nelmomentoincuiildiritto didestinarepartidelpatrimoniosocialeadunospecificoaffarevenga 99 esercitato,noninmaniera,percosìdire,tranquilla,maalsoloscopo didanneggiareicreditorisihaunasituazioneabusiva. Pertanto,lapossibilitàdiopposizionericonosciutaaicreditoririentra nell’eventualitàsuddetta. 3. L’atto di destinazione di cui all’articolo 2645 ter del codice civile. L’introduzione della disciplina del fenomeno dei patrimoni destinati adunospecificoaffareha,nell’ambitodelnostroordinamento,aperto le porte alla successiva introduzione dell’atto di destinazione di cui all’articolo2645terc.c.che,comevedremo,rappresentaunulteriore ipotesidiimpiegospecificodelconcettodidestinazione. L’articolo 2645 ter c.c. – “Trascrizione di atti di destinazione per la realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità,apubblicheamministrazioni,oadaltrientiopersonefisiche” – così recita: “Gli atti in forma pubblica con cui beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri sono destinati, per un periodo non superioreanovantaannioperladuratadellavitadellapersonafisica beneficiaria,allarealizzazionediinteressimeritevoliditutelariferibili apersonecondisabilità,apubblicheamministrazioni,oadaltrientio persone fisiche ai sensi dell’articolo 1322, secondo comma, possono essere trascritti al fine di rendere opponibile ai terzi il vincolo di destinazione; per la realizzazione di tali interessi può agire, oltre al conferente, qualsiasi interessato anche durante la vita del conferente stesso.Ibeniconferitieilorofruttipossonoessereimpiegatisoloperla realizzazione del fine di destinazione e possono costituire oggetto di 100 esecuzione,salvoquantoprevistodall’articolo2915,primocomma,solo perdebiticontrattipertalescopo”. Laprimadomandachesiponeanalizzandoilcontenutodell’articolo2645 terc.c. è la seguente. Nell’ambito dell’articolo 2645 terla destinazione è vista con riferimento ai beni immobili e ai beni mobili registrati e si Possibilitàdi aversi destinazionein ordineabeni mobili richiede,appunto,latrascrizione. A proposito di ciò occorre, pertanto, domandarsi se si possa avere atto di destinazione in riferimento alla totalità dei beni includendo, quindi,oltreaibeniimmobiliemobiliregistrati,ancheibenimobili. È chiaro che, per quanto concerne un eventuale atto di destinazione aventeadoggettobenimobili,nonsipossaparlareditrascrizioneed è, altrettanto, evidente che mancano ulteriori elementi: si potrebbe pensarealpossessomaesso,nonessendoidoneoagarantirecheun determinato bene venga utilizzato esclusivamente per la realizzazionediunospecificointeresse,nonpuòraggiungerefinalità omologheallatrascrizionesoprattuttoperquantoconcerneglieffetti versoiterzi. Pertanto, si potrà avere destinazione anche con riferimento a beni mobili ma non con riferimento ad una potenzialità di risultato che è propria dell’istituto della trascrizione nell’ambito dell’articolo 2645 terdelcodicecivile. In secondo luogo, nell’articolo c’è un riferimento alle modalità con cui deve essere formulato l’atto di destinazione. Si parla, infatti, di “atti in Attoinforma pubblica forma pubblica”, per cui, l’atto deve essere redatto secondo specifiche modalitàperchépossarisultaretrascrivibile. L’atto deve, in secondo luogo, imprimere una finalità in ordine alle possibilitàdiutilizzazionedibeniimmobiliomobiliregistratiedeve avereunacertadurataneltempo(“novantaannioperladuratadella vitadellapersonafisicabeneficiaria”). 101 Si tratta, nella sostanza, di specifiche modalità di realizzazione dell’atto di destinazione che risultano necessarie ai fini della trascrizionedell’attostesso. Perquantoconcernegliinteressichedevonoessereperseguiticonl’atto didestinazione,essipossonoessere,innanzitutto,propridi“personecon Interessi perseguiti disabilità”–intalcasol’attoèvoltoasoddisfareleesigenze,divitao di attività, che sono proprie della persona disabile – od interessi propridi“pubblicheamministrazioni”. Nella lettera dell’articolo c’è, poi, un’apertura, per così dire, generalizzata; si dice, infatti, che l’atto di destinazione può essere Riferimento all’articolo 1322/2c.c. finalizzato,anche,allarealizzazionediinteressimeritevolidituteladi “entiopersonefisicheaisensidell’articolo1322,secondocomma”. A questo proposito, leggiamo l’articolo 1322 c.c. – “Autonomia contrattuale” – il quale dispone che le “parti possono liberamente determinareilcontenutodelcontrattoneilimitiimpostidallalegge”.Al secondo comma si aggiunge: “Le parti possono anche concludere contratti che non appartengono ai tipi aventi una disciplina particolare, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutelasecondol’ordinamentogiuridico”. L’articolo, di cui sopra, si colloca nell’ambito della disciplina dei contrattietendeaspecificareleipotesidistipulazionedelcontratto incerticasi. Il secondo comma, in particolare, riconosce la possibilità di concluderecontrattichenonappartengonoaitipidisciplinatiinsede normativapurchéessirealizzino“interessimeritevoliditutelasecondo l’ordinamentogiuridico”. Lasuddettaformula,chechiudeilsecondocommadell’articolo1322 c.c.,èunaformuladicaratteregeneralechel’interpreteèchiamatoa chiarirenelsuosignificato. 102 Vista la vaghezza della formula adottata, però, nonostante i vari tentativiinterpretativichesonostatifattinelcorsodeglianni,ancora nonèchiarocosaillegislatore,effettivamente,intendaconladicitura “interessimeritevoliditutelasecondol’ordinamentogiuridico”. Pertanto, il riferimento, contenuto nell’ambito dell’articolo 2645 ter c.c.,all’interessedicuiall’articolo1322/2c.c.,accordaunapossibilità di selezione all’interprete senza, però, dire cosa ammettere e cosa, viceversa,escludere. È evidente che il legislatore dando, nell’articolo 2645 ter c.c., una rilevanza all’interesse privato amplia le cose in maniera, sotto certi aspetti, preoccupante rendendo l’atto di destinazione estensibile a svariateipotesi. Nell’articolo 2645 ter si dice, anche, che gli atti di destinazione “possono essere trascritti”. L’utilizzo del termine “possono” potrebbe far pensare ad un’alternativa, ad una possibilità di scelta tra trascrizione o non trascrizione dell’atto. In realtà, al di là dell’utilizzazione del verbo potere, non esiste un’alternativa perché l’atto di destinazione non trascritto non raggiunge gli interessi specificiadessoconnessi. Gli interessi connessi alla stipulazione (e trascrizione) dell’atto di destinazione sono quelli indicati nella parte finale dell’articolo 2645 ter: “Ibeniconferitieilorofruttipossonoessereimpiegatisoloperla realizzazione del fine di destinazione e possono costituire oggetto di esecuzione,salvoquantoprevistodall’articolo2915,primocomma,solo perdebiticontrattipertalescopo”. A questo punto, occorre domandarsi quale sia il significato di questa ultimapartedell’articolochestiamoanalizzandoe,quindi,qualisonogli Effettidell’attodi destinazione effettichescaturisconodallatrascrizionedell’attodidestinazione. 103 Esso finalizza, innanzitutto, lo svolgimento delle attività perché le attivitàchedevonoessererealizzateconriferimentoall’utilizzazione dei beni sono soltanto quelle previste per il conseguimento della finalitàdidestinazione. Ciò implica un’ulteriore domanda: quando si parla di atto di destinazionesignificachesivalorizzaunsolointeressedaperseguire in riferimento al godimento di beni specifici, per cui, chi realizza quella specifica attività, ai fini della destinazione, è responsabile del risarcimento del danno? Potrebbe il beneficiario dell’atto di destinazione agire, nei confronti del titolare dei beni, perché non è stato conseguito l’interesse che costitutiva la sostanza della destinazione? La risposta a questa domanda deve essere, evidentemente, positiva. Ciò perché, se si è costituito un atto per un certo fine e, successivamente, si è proceduto alla trascrizione dell’atto stesso, significa attribuire al beneficiario della destinazione la rilevanza giuridicadiagireperlatuteladelsuointeresse. Pertanto, se il conferente non ha utilizzato, tecnicamente, i beni conferiti per il perseguimento di quel certo interesse, il beneficiario dell’atto di destinazione ha, certamente, la possibilità di agire per il risarcimentodeidannisubiti. Nell’ambito del discorso che stiamo affrontando, un’altra ipotesi destinazione è rinvenibile nell’ambito dell’articolo 2645 quater c.c. – Articolo2645 quaterc.c. “Trascrizione di atti costitutivi di vincolo” – che è stato recentemente introdotto. Esso così recita: “Si devono trascrivere, se hanno per oggettobeniimmobili,gliattididirittoprivato,icontrattieglialtriatti didirittoprivato,ancheunilaterali,nonchéleconvenzionieicontratti con i quali vengono costituiti a favore dello Stato, della regione, degli altri enti pubblici territoriali ovvero di enti svolgenti un servizio di 104 interesse pubblico, vincoli di uso pubblico o comunque ogni altro vincolo a qualsiasi fine richiesto dalle normative statali e regionali, daglistrumentiurbanisticicomunalinonchédaiconseguentistrumenti di pianificazione territoriale e dalle convenzioni urbanistiche a essi relative”. 105