NewsLetter Odontoiatri n. 3/2015

annuncio pubblicitario
a cura della componente Odontoiatrica dell’OMCeO di Monza e Brianza
Aprile
COMMISSIONE
ODONTOIATRI
PRESIDENTE
Giancarlo Barbon
SEGRETARIO
Laura Ferrario
COMPONENTI
Pietro Meroni
Massimo Roncalli
Alessandro Staffelli
COMPONENTI
OMCeO—MB
REFERENTI
ODONTOIATRIA
Alberto Cazzaniga
Valentino Ballabio
Contatti
alla C. A. della CAO
039/322416
[email protected]
n°tre/duemilaquindici
Abuso di professione odontoiatrica: chi, come, dove.
Gentili Colleghe ed Egregi Colleghi,
ogni giorno giungono notizie attraverso i mass media su “Abuso di professione odontoiatrica” esercitata autonomamente da soggetti non abilitati (rinviati quindi alle sanzioni di cui all’Art. 348
C.P.) che di frequente agiscono con concorso di soggetti abilitati alla stessa professione (questi
ultimi sottostanno anche all’Art.110 C.P.), con il rinvio del reato alla Autorità Pubblica.
Art. 348 Codice Penale: Chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, è punito con la
reclusione fino a sei mesi o con la multa da centotre euro a cinquecentosedici euro.
Art. 110 Codice Penale: Quando più persone
concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita …..
Quando l’abuso di professione avviene in ambito odontoiatrico chi sono i soggetti più frequentemente coinvolti?
1. anche se il fenomeno non è più così eclatante come in passato, è l’odontotecnico il soggetto
che più di altri esercita autonomamente la professione di dentista senza averne i titoli,
2. mentre, con una connivenza esplicita o ignaro di chi a sua insaputa esercita in sua vece, è
proprio l’odontoiatra, in genere il Responsabile Sanitario di struttura di solito facente capo ad
un Legale Rappresentante non abilitato (quale potrebbe essere l’odontotecnico appunto); ciò
espone lo stesso abilitato all’esercizio dell’odontoiatria a dover rispondere per Legge al reato
ascritto (per il Codice Penale di cui sopra) oltre che a sottostare alle norme dell’Ordine contenute nel Codice Deontologico per il/i relativo/i Albo/i cui risulti iscritto venendo sottoposto,
se ritenuto colpevole per la giustizia ordinaria, a Procedimento Disciplinare per violazione dei
corrispondenti articoli del Codice stesso, con conseguente sanzione; vi sono anche altre forme, più o meno manifeste o considerate dagli odontoiatri di non grave entità, che vanno ricomprese sempre nel reato di “abusivo esercizio della professione”.
Ad esempio si possono citare:
- casi di piccoli interventi in assenza o con la presenza del titolare dello studio effettuate dal
solito odontotecnico che “ritocca in bocca un manufatto” o “rileva le impronte”;
- l’assistente che allo stesso modo rileva impronte studio o di arcate antagoniste, cambia i
brackets in casi di ortodonzia, quando a farlo non è il solito tecnico, cementa provvisoriamente protesi fisse, esegue ablazioni del tartaro e così via;
- ma anche la stessa figura dell’Igienista Dentale laureato a volte sconfina in pratiche odontoiatriche a cui non è abilitato (vedi l’effettuare un’anestesia);
Ma oggi, con le Leggi dello Stato che vanno verso una sempre maggior liberalizzazione delle regole del mercato assistiamo
anche ad altre possibili nuove forme di abusivismo;
• per assurdo pensiamo alla possibilità che in centri odontoiatrici di grosse dimensioni sia il personale addetto a fare accetta-
re al paziente un dato preventivo, consigliandolo o indirizzandolo nella decisione magari verso quella più economicamente
vantaggiosa per la struttura (tanto poi ci sono i finanziamenti); questo stato di cose evidenzia il venir meno della libera
scelta di cura da parte del paziente, contravvenendo cioè alle regole riguardanti il “consenso informato”, vero punto di
incontro e di alleanza terapeutica fra lo stesso paziente e l’odontoiatra. E questa non è forse una diversa forma di abusivismo?
• e ancora, il personale di segreteria che solamente apponendo un timbro con uno scarabocchio a delle ricette prestampate
di fatto prescrive terapie o esami radiologici. Ed anche questo modo di operare non è un’altra forma di abusivismo?
• l’ultima notizia giunta alla nostra attenzione, e sempre in tema, è quella evidenziata subito sotto:
8 Aprile 2015
Dimostrazioni in studio di materiale medico ed odontoiatrico, è prestanomismo se chi le compie non è laureato.
Può capitare che un rappresentante proponga, nel presentare una nuovo dispositivo medico o materiale, una dimostrazione diretta sul paziente. Ma se l'operatore non è laureato in medicina o in odontoiatria, il dentista o medico titolare dello studio è passibile di prestanomismo e il
"dimostratore" denunciabile per esercizio abusivo della professione. Una comunicazione in tal senso è stata inviata alla FMONCeO da parte
della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Venezia, con la quale si informava che "nel corso delle indagini svolte nell'ambito di un
procedimento penale contro alcuni individui, sono emersi diversi casi in cui agenti e rappresentanti di prodotti sanitari e apparecchi medicali,
chirurgici e ortopedici hanno cooperato materialmente ad interventi di impianto di protesi". Tali attività sono sempre state svolte, secondo la
Procura di Venezia, su richiesta e sotto la supervisione dei medici chirurghi.
Dietro tale notizia ci preme divulgare la presa di posizione forte espressa da Roberta Chersevani, neoletta Presidente nazionale
FNOMCeO che, attraverso una comunicazione ufficiale a Presidenti di Ordini e Presidenti CAO, ritiene doveroso mettere in atto
una linea dura reprimendo con pesanti sanzioni chi si renda responsabile di tali reati:
3 Aprile 2015
OGGETTO:
Esercizio abusivo della professione medica
Tale presa di posizione esorta pertanto gli Ordini provinciali, a fronte di condanna penale per tali reati, ad applicare sempre
nei termini di legge quanto recita l’Art. 8 della Legge 175/92 “Norme in materia di pubblicità sanitaria e di repressione dell’esercizio abusivo delle professioni sanitarie” che, seppur abrogata per quanto riguarda la parte inerente la pubblicità, resta
tuttora in vigore per gli altri disposti in essa contenuti.
Art. 8 della Legge 175/92
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n° 50 del 29 Febbraio 1992)
1. Gli esercenti le professioni sanitarie che prestano comunque il proprio nome, ovvero la propria attività, allo scopo di permettere o
di agevolare l'esercizio abusivo delle professioni medesime sono puniti con l'interdizione dalla professione per un periodo non inferiore ad un anno.
2. Gli Ordini e i Collegi professionali, ove costituiti, hanno facoltà di promuovere ispezioni presso gli studi professionali degli iscritti ai rispettivi albi provinciali, al fine di vigilare sul rispetto dei doveri inerenti alle rispettive professioni.
FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI DEI
MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI
CODICE DI DEONTOLOGIA MEDICA (2014)
TITOLO XII RAPPORTI INTRA E INTERPROFESSIONALI Art. 67
Prestanomismo e favoreggiamento all’esercizio abusivo della professione
Al medico è vietato collaborare a qualsiasi titolo o di favorire, fungendo da prestanome o omettendo la dovuta vigilanza, chi
eserciti abusivamente la professione.
Il medico che venga a conoscenza di prestazioni effettuate da non abilitati alla professione di medico, o di casi di favoreggiamento dell’abusivismo, è obbligato a farne denuncia all’Ordine territorialmente competente.
Alla luce di quanto esposto riteniamo che ognuno di noi esercenti l’odontoiatria
debba attentamente riflettere sull’opportunità di rischiare la propria fedina
penale (o civile — di tipo sanzionatorio di natura amministrativa, alla luce della
recente Disposizione di Legge riguardante la depenalizzazione dell’Art. 348 del
C.P.— con trasformazione della pena in termini economico-patrimoniali), oltre
a dover incorrere dal punto di vista Ordinistico alla sospensione della propria
attività per la durata di un intero anno in quanto ritenuti colpevoli durante la
celebrazione del Procedimento Disciplinare che si aprirebbe nei propri confronti
per il reato di prestanomismo. Oltre al fatto di mettere a repentaglio la salute
del cittadino il quale, per diritto costituzionale deve essere tutelato in quello
che è viene definito un bene fondamentale?
Pensiamoci!
la Commissione iscritti all’Albo degli Odontoiatri
CAO Monza e Brianza
Scarica