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SPETT.LE MINISTERO DELLA SALUTE
SPETT.LE NUCLEO ANTISOFISTICAZIONE E SANITA’ (N.A.S.)
PRESSO L’ARMA DEI CARABINIERI
SPETT.LE MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E
RICERCA
SPETT.LE
FEDERAZIONE
NAZIONALE
ORDINI
MEDICI
CHIRURGHI E ODONTOIATRI – FNOMCeO
___________
Il SIMFiR – Sindacato Italiano Medici Fisici e Riabilitatori – in persona del
Segretario Nazionale p.t. Prof. Dott. Domenico Uliano, con sede in Roma alla via
Cavour n. 160, presso Medi K s.r.l., ai fini del presente atto domiciliato in Napoli
alla via Toledo n. 156 presso l’Avv. Giovanni Sellitto dal quale è rappresentato ed
assistito, giusta procura a margine del presente atto
Premesso
-
che il SIMFiR è l’organo sindacale che rappresenta i medici fisiatri, che
praticano la relativa specialità di medicina fisica e riabilitazione, e che ha
tra i suoi scopi quello fondamentale di promuovere la salute pubblica ed,
inoltre, quello di tutelare la qualificazione e gli interessi morali e
professionali degli associati e, conseguentemente, di promuovere le azioni
di interesse dirette alla tutela della professionalità, dello stato giuridico ed
economico che valorizzi le funzioni del medico associato nell'interesse
della collettività;
1
-
che negli ultimi anni, anche e soprattutto a causa di omessi controlli da
parte delle autorità competenti, si è ulteriormente ramificato ed esteso nel
settore sanitario della Riabilitazione e, precipuamente, nell’ambito delle
relative attività di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, un diffuso
fenomeno di abusivismo da parte di soggetti che, in assenza di titoli
abilitanti per l’esercizio delle attività connesse alla Riabilitazione,
disinvoltamente praticano “diagnosi e terapia” su sprovveduti ed
inconsapevoli cittadini, che vengono così ad essere sottratti alle cure più
adatte al caso ed alla competenza specifica dei professionisti di
riferimento;
-
che di tale fenomeno - che si annida non solo presso compiacenti cliniche
o studi privati, ma prospera spesso anche presso pubbliche strutture
nosocomiali - sono pervenute a questo Sindacato numerose denunce sia da
parte di iscritti, sia da parte di privati cittadini che, affidatisi
inconsapevolmente nelle mani di millantatori privi di titoli validi
all’esercizio della professione de qua, sono stati trattati con metodiche
niente affatto idonee alla patologia per la quale i cittadini in oggetto
avevano richiesto specifiche cure, subendo anche, in alcuni sfortunati casi,
gravissimi danni, talvolta anche irreversibili;
-
che, in particolare, il fenomeno dell’abusivismo delle professioni sanitarie
sta subendo un pericoloso incremento per la presenza di soggetti, talvolta
assolutamente estranei al mondo delle professioni sanitarie, cultori di
quelle che vengono definite “medicine naturali” o “terapie alternative eo non convenzionali” come – a titolo meramente esemplificativo l’osteopatia, la posturologia, la chiropratica, il massaggio schiatzu, la
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naturopatia ed altre non meglio definibili discipline della Medicina
Orientale, ma anche per l’esercizio di tale professione sanitaria da parte di
professori di educazione fisica (c.d. ISEF) o dei laureati in Scienze
Motorie: tutte le figure richiamate, infatti, o non hanno ricevuto alcun
riconoscimento da parte dello Stato Italiano, come per il caso delle
medicine non convenzionali o, nel caso ad es. dei c.d. ISEF, laureati in
scienze motorie e titoli equipollenti, non sono abilitate ad effettuare
diagnosi e prescrivere cure, atto questo di elusiva pertinenza medica, e
tantomeno di applicare trattamenti terapeutici; attività anche questa,
riservata per legge agli esercenti le professioni sanitarie in possesso di
specifici titoli ed abilitazioni legalmente riconosciuti all’interno dello
Stato Italiano ;
-
che, addirittura si ha notizia di Studi Professionali di Fisioterapisti che, in
assenza di uno specifico titolo abilitante, svolgono le funzioni proprie
dell’Ambulatorio di Medicina Fisica e Riabilitativa, laddove una profonda
differenza sussiste tra le due realtà menzionate: si consideri, infatti, che
nello Studio Professionale, dove il professionista svolge la propria attività
libero professionale in proprio, non è consentito l’utilizzo di collaboratori
e dipendenti, nè la presenza di attrezzature elettromedicali specifiche,
mentre ciò risulta consentito, appunto, solo presso un regolare
Ambulatorio di Medicina Fisica e Riabilitativa, come regolamentato dal
D.P.R. n. 37/1997, dove è necessaria la Direzione medica e dove, anche
con l’ausilio di collaboratori e dipendenti, sono possibili complesse forme
di intervento terapeutico, con ben differente grado di responsabilità
medica rispetto al semplice Studio Professionale;
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-
che, inoltre, accanto al descritto fenomeno dell’abusivismo dell’esercizio
della professione sanitaria in materia riabilitativa, si assiste negli ultimi
tempi al proliferare di scuole private, alcune di queste operanti anche
presso università statali, che, dietro la promessa di insegnare - finanche a
soggetti privi dei minimi requisiti abilitanti - tali forme di medicina
alternativa e/o non convenzionale e di rilasciare titoli abilitanti
all’esercizio della professione e, quindi, idonei per entrare nel mondo del
lavoro, sfornano centinaia di soggetti, talvolta di estrazione culturale
assolutamente estranea al mondo delle professioni sanitarie, che
inevitabilmente, convinti di poter validamente e legalmente svolgere
attività riabilitativa, contribuiscono a far accrescere a dismisura l’esercizio
abusivo della professione sanitaria, inducendo talvolta equivoco anche
presso le stesse istituzioni. E’ questo il caso di professionisti sanitari
paramedici (leggi fisioterapisti) che, operando nel campo della medicina
cosiddetta non convenzionale, ritengono di poter fare a meno di una
diagnosi medica e medico specialistica di riferimento, così come è il caso
di professionisti non sanitari, niente affatto qualificati, che erroneamente
ritengono, a seguito della frequenza presso suddetti sedicenti corsi, di
essere abilitati all’esercizio della professione sanitaria medica e-o
paramedica;
-
che il comitato nazionale di bioetica, ha già espresso parere negativo sul
pluralismo scientifico, spiegando che lo stesso non esiste e che la
medicina e la scienza è una e indivisibile, negando in tal modo la
possibilità di dissociare dalla medicina ufficiale forme di medicine
alternative e non convenzionali, espressamente dichiarandosi preoccupato
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della proposta di istituire insegnamenti accademici e corsi di formazione
nelle Università statali e non statali di "medicine e pratiche non
convenzionali", valutando che la libertà di cura non può prescindere dalle
conoscenze scientifiche acquisite e convalidate, senza le quali non è
possibile tutelare adeguatamente la salute del paziente garantendone
l'informazione ai fini del consenso;
-
che, d’altra parte, delle professioni sanitarie riabilitative lo Stato si è già
occupato di regolamentarne la presenza sul territorio nazionale,
assoggettando il relativo accesso ad una rigida programmazione numerica,
con conseguente difficoltà di inserimento nel settore. Si consideri, in
proposito, l’istituzione del numero chiuso introdotto presso la Facoltà di
Medicina e Chirurgia, presso la Scuola di Specializzazione in Fisiatria ed
ai corsi di fisioterapia.
-
che,
nonostante
questa
rigida
regolamentazione,
il
fenomeno
dell’abusivismo in riabilitazione, non rispettando, ovviamente, tali
restrizioni numeriche, ha fatto e fa tutt’oggi sì che il settore sia stato
inflazionato contro ogni logica programmazione e, nonostante sia oramai
da tempo saturo, non vede freni alla propria espansione, a vantaggio di
quei soggetti che si sono limitati a frequentare tali sedicenti corsi pseudo
formativi;
-
che tale atteggiamento di generale e capillarmente diffusa tolleranza nei
confronti delle suddette forme di abusivismo di professione medica e
sanitaria, hanno indotto un generale senso di confusione sia presso le
stesse istituzioni, presso gli organi di stampa e dell’emittenza
radiotelevisiva, presso i cittadini e gli stessi professionisti sanitari, in
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ordine alle leggi vigenti e allo stato dell’arte in materia di prevenzione,
diagnosi, cura e riabilitazione;
Considerato
1. che tali forme di abusivismo nel campo della Riabilitazione sono
produttive di rilevanti danni sociali ed economici sia nei confronti dei
cittadini
utenti,
poiché
questi
si
trovano,
dopo
essere
stati
ingannevolmente allontanati dai professionisti di riferimento, a dover
pagare tariffe spesso sproporzionate rispetto alla professionalità prestata e
sovente nemmeno fatturate, sia nei confronti dei soggetti legalmente
abilitati all’esercizio di tale professione (medici fisiatri, fisioterapisti etc.)
che si vedono indebitamente sottrarre pazienti da soggetti niente affatto
qualificati ed in regime di sleale concorrenza, sia nei confronti degli
abusivi stessi che vedono costruire le proprie carriere e le proprie
professionalità su principi di illegalità e quindi insostenibili nel tempo, con
tutti i rischi sociali che possono derivare da tale sciagurato fenomeno, sia
– infine – nei confronti dello Stato, prima di tutto per l’impossibilità in tal
modo di garantire il diritto alla salute del cittadino, nonché per
l’inevitabile evasione fiscale posta in essere da soggetti nemmeno
legalmente riconosciuti, ma anche per l’aumento della spesa sanitaria e
sociale conseguente: 1) ad interventi talvolta causativi di danni gravi ai
pazienti che necessitano, conseguentemente, di nuove cure per porre
rimedio all’incompetenza degli abusivi, 2) al rallentamento del processo di
guarigione cui va incontro il cittadino sottratto ad adeguate cure mediche
fisiatriche e riabilitative fisioterapiche con
ingiustificatamente protratta disabilità;
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la conseguenza di una
-
che, inoltre, la condotta di tali ultimi soggetti integra gli estremi del reato
penale di cui all’art. 348 del codice penale, intitolato “Abusivo esercizio di
una professione” che espressamente prevede: “Chiunque abusivamente
esercita una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione
dello Stato è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da 103
euro a 516 euro”;
-
che, del resto, sono altresì ipotizzabili comportamenti penalmente rilevanti
anche a carico di quelle persone che promuovono e gestiscono sedicenti
corsi di medicine c.d. alternative e/o non convenzionali, promettendo il
rilascio di titoli in realtà privi di valore legale alcuno in quanto non
riconosciuti nello Stato Italiano; in particolare, sono in questo caso
ipotizzabili i reati di truffa, appunto perché si promette il rilascio di titoli
privi di valore legale, di falso ideologico, dal momento che si ingenera
negli iscritti ai detti corsi l’errato convincimento che i ridetti titoli,
conseguiti al termine delle lezioni previste, possano legittimamente dare
accesso alle professioni sanitarie e/o parasanitarie, nonché di induzione e
favoreggiamento
fornendo a
all’esercizio
abusivo
della
professione
sanitaria,
soggetti senza titolo conoscenze idonee all’esercizio di
mansioni che le attuali leggi vigenti riservano alle professioni sanitarie,
mediche e paramediche. Non senza tener dimenticare e sottolineare che ai
corsi in questione viene consentita la partecipazione a soggetti privi di
titoli abilitanti alla professione medica;
-
che, ancora, è altresì ipotizzabile la violazione dei doveri deontologici da
parte di quei medici e fisioterapisti che favoriscono il proliferare di tali
situazioni di abusivismo, spesso dimostrandosi compiacenti con i
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responsabili e/o addirittura ospitano presso i propri studi professionali tali
soggetti, permettendone le relative pratiche pseudo sanitarie e stringendo
con gli stessi accordi di collaborazione ed economici, prevedendo la
Legge 5 febbraio 1992 n. 175 una serie di disposizioni normative tese a
punire qualsiasi comportamento connivente che possa favorire l’esercizio
abusivo delle professioni sanitarie da parte di soggetti privi dei necessari
titoli abilitanti riconosciuti dal nostro Ordinamento: “Gli esercenti le
professioni sanitarie che prestano comunque il proprio nome, ovvero la
propria attività, allo scopo di permettere o di agevolare l'esercizio
abusivo delle professioni medesime sono puniti con l'interdizione dalla
professione per un periodo non inferiore ad un anno” (cfr. art. 8, co. 1°,
L. n. 175/1992);
-
che anche per tali medici sussiste l’obbligo di denunciare i descritti
fenomeni di esercizio abusivo della professione sanitaria, oltre che sotto il
profilo deontologico di categoria, anche sotto il profilo penale, potendo
incorrere gli stessi nel reato di cui all’art. 362 del codice penale che
testualmente prevede che chi “omette o ritarda di denunziare all’Autorità
competente un reato del quale abbia avuto notizia nell’esercizio o a causa
del servizio”;
-
che la legge 175/92 in materia di repressione dell’abusivismo di
professione sanitaria, esplicitamente proibisce ai professionisti sanitari
l’utilizzo di titoli non riconosciuti dallo stato, anche se conseguiti
all’estero, e di conseguenza e per logica di sillogismo, proibisce l’utilizzo
di titoli quale “osteopata” o “posturologo”, sebbene questi siano oramai
intesi
ed
utilizzati
nel
lessico
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quotidiano
e
quotidianamente
strumentalizzati ai fini della diffusione dell’abusivismo di professione
sanitaria,
Considerato altresì
-
che la Costituzione Italiana all’art. 32 espressamente prevede che “La
Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dello individuo e
interesse della collettività” e che, pertanto, al cittadino italiano deve
essere garantita dallo Stato la qualità della prestazione sanitaria;
-
che in applicazione del richiamato fondamentale principio costituzionale
lo Stato Italiano ha conferito alle professioni sanitarie, legalmente
riconosciute sul territorio nazionale, le attività di prevenzione, diagnosi
(questa consentita specificamente solo al personale medico), cura e
riabilitazione;
-
che in un tale contesto i professionisti sanitari - e per loro i relativi Ordini
Professionali ed organismi esponenziali della categoria - hanno l’obbligo
di salvaguardare la pratica delle professioni sanitarie, evitando abusi
nell’esercizio delle stesse da parte di soggetti privi dei necessari titoli
abilitanti o, comunque, in possesso di qualifiche non riconosciute
dall’Ordinamento dello Stato Italiano;
-
che il Ministero della Salute, quale organo centrale del Servizio Sanitario
Nazionale esplica, tra l’altro, le funzioni spettanti allo Stato in materia di
tutela della salute umana e di coordinamento del Sistema sanitario
nazionale; in particolare, secondo quanto previsto dal vigente Piano
Sanitario, spettano al Ministero della Salute il compito: 1) di garantire a
tutti i cittadini l’equità del sistema, la qualità, l’efficienza e la trasparenza
anche con una comunicazione corretta ed adeguata; 2) di evidenziare le
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disuguaglianze e le iniquità e promuovere le azioni correttive e
migliorative; 3) di collaborare con le Regioni a valutare le realtà sanitarie
e a migliorarle; 4) di tracciare le linee dell’innovazione e del cambiamento
e fronteggiare i grandi pericoli che minacciano la salute pubblica;
-
che, inoltre, il Nucleo Antisofisticazioni e Sanità dell’Arma dei
Carabinieri è istituzionalmente deputato alla tutela della salute pubblica
mediante, tra l’altro, la lotta alle frodi nel settore sanitario, potendo
compiere controlli su tutto il territorio nazionale;
-
che il Ministero dell’Università Istruzione e Ricerca ha tra i propri compiti
istituzionali quello di promuovere e vigilare sull’attività didattica che si
svolge all’interno delle Università Italiane;
-
che la Federazione Nazionale Ordine Medici Chirurghi e Odontoiatri,
quale Ente di Diritto Pubblico ausiliario dello Stato che riunisce e
coordina gli Ordini Professionali provinciali italiani e che collabora con le
Istituzioni per risolvere i problemi sanitari del Paese, ha il compito, tra
l’altro, di assicurare il rispetto del Codice Deontologico da parte degli
iscritti alla categoria, anche sanzionando disciplinarmente coloro i quali
violino i principi fondamentali della professione medica
Ritenuto
-
che il SIMFiR, quale Sindacato rappresentativo della categoria dei Medici
Fisiatri (specialisti in medicina fisica e riabilitazione) ha espressamente
previsto che nell’ambito dei propri compiti istituzionali – come già
rilevato in premessa - vi sia, accanto a quello primario di promuovere la
salute pubblica, quello di tutelare la qualificazione e gli interessi morali e
professionali degli associati e, conseguentemente, di promuovere le azioni
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di interesse dirette alla tutela della professionalità e dello stato economico
dei medesimi;
-
che, pertanto, risponde ad un obbligo assunto nei riguardi degli iscritti che
questo Sindacato si attivi presso le competenti sedi istituzionali affinché il
denunciato fenomeno dell’abusivismo nel campo della Riabilitazione
venga affrontato con tutti i mezzi ritenuti più consoni ed efficienti, allo
scopo di reprimerne ogni forma di manifestazione;
-
che, in ogni caso, questo Sindacato si è già attivato per la costituzione di
una sezione antiabusivismo, con il precipuo compito di monitorare sul
territorio nazionale pratiche di abusivo esercizio della professione sanitaria
nel campo della Riabilitazione, che potrà anche essere ricondotta sotto la
gestione degli ordini professionali ed avvalersi della collaborazione e dei
fondi – se previsti – del Ministero della Salute, attraverso la raccolta delle
denunzie dei privati cittadini o di professionisti del settore a conoscenza di
casi di abusivismo da segnalarsi alle competenti autorità,
tanto premesso, considerato e ritenuto il SIMFiR - Sindacato Italiano Medici
Fisici e Riabilitatori – in persona del Segretario Nazionale p.t. Prof. Dott.
Domenico Uliano, come sopra rapp.to, assistitito e domiciliato
DIFFIDA
1) il Ministero della Salute, in persona del Ministro p.t.: A) a sollecitare ed
attivare su tutto il territorio nazionale gli opportuni controlli tesi ad
accertare eventuali fenomeni di: a) esercizio abusivo delle professionalità
riabilitative da parte di soggetti privi dei necessari titoli abilitanti alla
professione sanitaria, e b) di esercizio abusivo della professione medica da
parte di soggetto privi di laurea in medicina, unico titolo abilitante alla
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diagnosi medica, anche per il tramite delle AA.SS.LL. e degli altri organi
deputati a garantire il rispetto della vigente normativa in materia; B) a farsi
promotore presso gli organi legislativi e regolamentari dello Stato per la
promulgazione di atti di normazione primaria e secondaria che prevedano
sistemi di controllo e sanzionatori maggiormente incisivi a carico dei
soggetti che esercitano abusivamente le professionalità sanitarie e mediche
connesse alla Riabilitazione e di coloro che tali attività favoriscono; C) a
promuovere campagne di pubblicità ed informazione presso gli organi di
stampa e dell’emittenza radiotelevisiva che chiariscano al cittadino la reale
valenza delle pratiche di medicina alternativa e/o non convenzionale e,
soprattutto, la distinzione fra le stesse e l’attività professionale medica e
paramedica, sanitaria e parasanitaria vera e propria, svolta nel rispetto
della normativa vigente e nel possesso dei legittimi titoli abilitanti; nel
contempo, impedire che venga data pubblicità a tali pratiche pseudo
sanitarie in assenza del necessario parere favorevole da parte delle
istituzioni nazionali a ciò deputate; D) a promuovere ed instaurare
apposite conferenze di servizi con tutti i soggetti interessati dal problema
al fine di definire strategie comuni di intervento ed, eventualmente,
definire forme di sostegno economico e finanziario ad associazioni con lo
scopo di tutelare ed informare i cittadini e gli operatori del settore sui
rischi di tali pratiche di esercizio abusivo della professione medica e
sanitaria e che spontaneamente si occupino di raccogliere le denunce dei
cittadini danneggiati da sottoporre alle competenti Autorità Giudiziarie;
2) il Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca, in persona del Ministro
p.t., a vigilare ed impedire che all’interno e/o all’esterno delle sedi
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accademiche nazionali vengano svolti corsi di insegnamento di discipline
di c.d. medicina alternativa e/o non convenzionale, alle quali il nostro
ordinamento non ha riconosciuto alcuna valenza scientifica e legale ed a
favorire un’adeguata informazione per quei soggetti che si avvicinano alle
professionalità proprie della Riabilitazione in ordine ai titoli abilitanti;
inoltre, a promuovere presso le opportune sedi istituzionali verifiche in
ordine alla legittimità dell’esistenza di sedicenti scuole di formazione in
discipline prive di riconoscimento da parte del nostro ordinamento che
rilasciano titoli privi di alcun valore legale e favoriscono di fatto
l’esercizio abusivo delle professioni sanitarie mediche e paramediche;
3) l’Arma dei Carabinieri – Nucleo Antisofisticazione e Sanità (N.A.S.), in
persona del legale rapp.te p.t., affinché si adoperi per predisporre
strumenti di accertamento e di controllo di tali forme di esercizio abusivo
della professione medica che consentano una più capillare ed incisiva
azione repressiva rispetto a quella, già meritoria, che viene allo stato
esercitata, verificando che non vengano poste in essere attività di diagnosi
e cura da parte di soggetti privi delle necessarie qualifiche professionali
e, in particolare, a verificare su tutto il territorio nazionale che presso gli
studi professionali di professionisti sanitari della riabilitazione o altri
luoghi, quali ad es. le palestre non vengano esercitate abusivamente le
attivita’ proprie degli “ambulatori di medicina fisica e riabilitazione”, a
queste riservate per legge, provvedendo conseguentemente alla immediata
chiusura degli stessi,
nel contempo,
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INVITA
-
la Federazione Nazionale Ordini Medici Chirurghi e Odontoiatri
(FNOMCeO), in persona del Presidente p.t., affinché assicuri il rispetto
delle regole deontologiche ed etiche della professione medica da parte di
tutti gli iscritti alla categoria, vigilando sul corretto assolvimento dei
doveri
inerenti
espressamente
alle
che
rispettive
relative
professioni.
disposizioni
All’uopo
vengano
si
impartite
chiede
dalla
Federazione a tutti gli Ordini Provinciali aderenti. invita altresì la
federazione ad aderire, nelle forme istituzionalmente consentite, alle
azioni antiabusivismo promosse da questa organizzazione sindacale,
facendosi altresì promotrice di iniziative pubbliche, anche presso le
istituzioni competenti.
Tutto ciò con l’espressa avvertenza che questo Sindacato si farà promotore presso
l’Autorità Giudiziaria di iniziative penali nei confronti dei soggetti responsabili di
pratiche di esercizio abusivo della professione sanitaria in materia di
Riabilitazione, nonché – in caso di mancata attivazione delle opportune forme di
controllo e repressione di tali illeciti fenomeni – di iniziative giudiziarie tese ad
individuare eventuali responsabilità degli organi istituzionali in indirizzo.
Con ossequi
SIMFiR
Sindacato Italiano Medici Fisiatri e Riabilitatori
Il Segretario Nazionale
Avv. Giovanni Sellitto
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