SPETT.LE MINISTERO DELLA SALUTE SPETT.LE NUCLEO ANTISOFISTICAZIONE E SANITA’ (N.A.S.) PRESSO L’ARMA DEI CARABINIERI SPETT.LE MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA SPETT.LE FEDERAZIONE NAZIONALE ORDINI MEDICI CHIRURGHI E ODONTOIATRI – FNOMCeO ___________ Il SIMFiR – Sindacato Italiano Medici Fisici e Riabilitatori – in persona del Segretario Nazionale p.t. Prof. Dott. Domenico Uliano, con sede in Roma alla via Cavour n. 160, presso Medi K s.r.l., ai fini del presente atto domiciliato in Napoli alla via Toledo n. 156 presso l’Avv. Giovanni Sellitto dal quale è rappresentato ed assistito, giusta procura a margine del presente atto Premesso - che il SIMFiR è l’organo sindacale che rappresenta i medici fisiatri, che praticano la relativa specialità di medicina fisica e riabilitazione, e che ha tra i suoi scopi quello fondamentale di promuovere la salute pubblica ed, inoltre, quello di tutelare la qualificazione e gli interessi morali e professionali degli associati e, conseguentemente, di promuovere le azioni di interesse dirette alla tutela della professionalità, dello stato giuridico ed economico che valorizzi le funzioni del medico associato nell'interesse della collettività; 1 - che negli ultimi anni, anche e soprattutto a causa di omessi controlli da parte delle autorità competenti, si è ulteriormente ramificato ed esteso nel settore sanitario della Riabilitazione e, precipuamente, nell’ambito delle relative attività di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, un diffuso fenomeno di abusivismo da parte di soggetti che, in assenza di titoli abilitanti per l’esercizio delle attività connesse alla Riabilitazione, disinvoltamente praticano “diagnosi e terapia” su sprovveduti ed inconsapevoli cittadini, che vengono così ad essere sottratti alle cure più adatte al caso ed alla competenza specifica dei professionisti di riferimento; - che di tale fenomeno - che si annida non solo presso compiacenti cliniche o studi privati, ma prospera spesso anche presso pubbliche strutture nosocomiali - sono pervenute a questo Sindacato numerose denunce sia da parte di iscritti, sia da parte di privati cittadini che, affidatisi inconsapevolmente nelle mani di millantatori privi di titoli validi all’esercizio della professione de qua, sono stati trattati con metodiche niente affatto idonee alla patologia per la quale i cittadini in oggetto avevano richiesto specifiche cure, subendo anche, in alcuni sfortunati casi, gravissimi danni, talvolta anche irreversibili; - che, in particolare, il fenomeno dell’abusivismo delle professioni sanitarie sta subendo un pericoloso incremento per la presenza di soggetti, talvolta assolutamente estranei al mondo delle professioni sanitarie, cultori di quelle che vengono definite “medicine naturali” o “terapie alternative eo non convenzionali” come – a titolo meramente esemplificativo l’osteopatia, la posturologia, la chiropratica, il massaggio schiatzu, la 2 naturopatia ed altre non meglio definibili discipline della Medicina Orientale, ma anche per l’esercizio di tale professione sanitaria da parte di professori di educazione fisica (c.d. ISEF) o dei laureati in Scienze Motorie: tutte le figure richiamate, infatti, o non hanno ricevuto alcun riconoscimento da parte dello Stato Italiano, come per il caso delle medicine non convenzionali o, nel caso ad es. dei c.d. ISEF, laureati in scienze motorie e titoli equipollenti, non sono abilitate ad effettuare diagnosi e prescrivere cure, atto questo di elusiva pertinenza medica, e tantomeno di applicare trattamenti terapeutici; attività anche questa, riservata per legge agli esercenti le professioni sanitarie in possesso di specifici titoli ed abilitazioni legalmente riconosciuti all’interno dello Stato Italiano ; - che, addirittura si ha notizia di Studi Professionali di Fisioterapisti che, in assenza di uno specifico titolo abilitante, svolgono le funzioni proprie dell’Ambulatorio di Medicina Fisica e Riabilitativa, laddove una profonda differenza sussiste tra le due realtà menzionate: si consideri, infatti, che nello Studio Professionale, dove il professionista svolge la propria attività libero professionale in proprio, non è consentito l’utilizzo di collaboratori e dipendenti, nè la presenza di attrezzature elettromedicali specifiche, mentre ciò risulta consentito, appunto, solo presso un regolare Ambulatorio di Medicina Fisica e Riabilitativa, come regolamentato dal D.P.R. n. 37/1997, dove è necessaria la Direzione medica e dove, anche con l’ausilio di collaboratori e dipendenti, sono possibili complesse forme di intervento terapeutico, con ben differente grado di responsabilità medica rispetto al semplice Studio Professionale; 3 - che, inoltre, accanto al descritto fenomeno dell’abusivismo dell’esercizio della professione sanitaria in materia riabilitativa, si assiste negli ultimi tempi al proliferare di scuole private, alcune di queste operanti anche presso università statali, che, dietro la promessa di insegnare - finanche a soggetti privi dei minimi requisiti abilitanti - tali forme di medicina alternativa e/o non convenzionale e di rilasciare titoli abilitanti all’esercizio della professione e, quindi, idonei per entrare nel mondo del lavoro, sfornano centinaia di soggetti, talvolta di estrazione culturale assolutamente estranea al mondo delle professioni sanitarie, che inevitabilmente, convinti di poter validamente e legalmente svolgere attività riabilitativa, contribuiscono a far accrescere a dismisura l’esercizio abusivo della professione sanitaria, inducendo talvolta equivoco anche presso le stesse istituzioni. E’ questo il caso di professionisti sanitari paramedici (leggi fisioterapisti) che, operando nel campo della medicina cosiddetta non convenzionale, ritengono di poter fare a meno di una diagnosi medica e medico specialistica di riferimento, così come è il caso di professionisti non sanitari, niente affatto qualificati, che erroneamente ritengono, a seguito della frequenza presso suddetti sedicenti corsi, di essere abilitati all’esercizio della professione sanitaria medica e-o paramedica; - che il comitato nazionale di bioetica, ha già espresso parere negativo sul pluralismo scientifico, spiegando che lo stesso non esiste e che la medicina e la scienza è una e indivisibile, negando in tal modo la possibilità di dissociare dalla medicina ufficiale forme di medicine alternative e non convenzionali, espressamente dichiarandosi preoccupato 4 della proposta di istituire insegnamenti accademici e corsi di formazione nelle Università statali e non statali di "medicine e pratiche non convenzionali", valutando che la libertà di cura non può prescindere dalle conoscenze scientifiche acquisite e convalidate, senza le quali non è possibile tutelare adeguatamente la salute del paziente garantendone l'informazione ai fini del consenso; - che, d’altra parte, delle professioni sanitarie riabilitative lo Stato si è già occupato di regolamentarne la presenza sul territorio nazionale, assoggettando il relativo accesso ad una rigida programmazione numerica, con conseguente difficoltà di inserimento nel settore. Si consideri, in proposito, l’istituzione del numero chiuso introdotto presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia, presso la Scuola di Specializzazione in Fisiatria ed ai corsi di fisioterapia. - che, nonostante questa rigida regolamentazione, il fenomeno dell’abusivismo in riabilitazione, non rispettando, ovviamente, tali restrizioni numeriche, ha fatto e fa tutt’oggi sì che il settore sia stato inflazionato contro ogni logica programmazione e, nonostante sia oramai da tempo saturo, non vede freni alla propria espansione, a vantaggio di quei soggetti che si sono limitati a frequentare tali sedicenti corsi pseudo formativi; - che tale atteggiamento di generale e capillarmente diffusa tolleranza nei confronti delle suddette forme di abusivismo di professione medica e sanitaria, hanno indotto un generale senso di confusione sia presso le stesse istituzioni, presso gli organi di stampa e dell’emittenza radiotelevisiva, presso i cittadini e gli stessi professionisti sanitari, in 5 ordine alle leggi vigenti e allo stato dell’arte in materia di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione; Considerato 1. che tali forme di abusivismo nel campo della Riabilitazione sono produttive di rilevanti danni sociali ed economici sia nei confronti dei cittadini utenti, poiché questi si trovano, dopo essere stati ingannevolmente allontanati dai professionisti di riferimento, a dover pagare tariffe spesso sproporzionate rispetto alla professionalità prestata e sovente nemmeno fatturate, sia nei confronti dei soggetti legalmente abilitati all’esercizio di tale professione (medici fisiatri, fisioterapisti etc.) che si vedono indebitamente sottrarre pazienti da soggetti niente affatto qualificati ed in regime di sleale concorrenza, sia nei confronti degli abusivi stessi che vedono costruire le proprie carriere e le proprie professionalità su principi di illegalità e quindi insostenibili nel tempo, con tutti i rischi sociali che possono derivare da tale sciagurato fenomeno, sia – infine – nei confronti dello Stato, prima di tutto per l’impossibilità in tal modo di garantire il diritto alla salute del cittadino, nonché per l’inevitabile evasione fiscale posta in essere da soggetti nemmeno legalmente riconosciuti, ma anche per l’aumento della spesa sanitaria e sociale conseguente: 1) ad interventi talvolta causativi di danni gravi ai pazienti che necessitano, conseguentemente, di nuove cure per porre rimedio all’incompetenza degli abusivi, 2) al rallentamento del processo di guarigione cui va incontro il cittadino sottratto ad adeguate cure mediche fisiatriche e riabilitative fisioterapiche con ingiustificatamente protratta disabilità; 6 la conseguenza di una - che, inoltre, la condotta di tali ultimi soggetti integra gli estremi del reato penale di cui all’art. 348 del codice penale, intitolato “Abusivo esercizio di una professione” che espressamente prevede: “Chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da 103 euro a 516 euro”; - che, del resto, sono altresì ipotizzabili comportamenti penalmente rilevanti anche a carico di quelle persone che promuovono e gestiscono sedicenti corsi di medicine c.d. alternative e/o non convenzionali, promettendo il rilascio di titoli in realtà privi di valore legale alcuno in quanto non riconosciuti nello Stato Italiano; in particolare, sono in questo caso ipotizzabili i reati di truffa, appunto perché si promette il rilascio di titoli privi di valore legale, di falso ideologico, dal momento che si ingenera negli iscritti ai detti corsi l’errato convincimento che i ridetti titoli, conseguiti al termine delle lezioni previste, possano legittimamente dare accesso alle professioni sanitarie e/o parasanitarie, nonché di induzione e favoreggiamento fornendo a all’esercizio abusivo della professione sanitaria, soggetti senza titolo conoscenze idonee all’esercizio di mansioni che le attuali leggi vigenti riservano alle professioni sanitarie, mediche e paramediche. Non senza tener dimenticare e sottolineare che ai corsi in questione viene consentita la partecipazione a soggetti privi di titoli abilitanti alla professione medica; - che, ancora, è altresì ipotizzabile la violazione dei doveri deontologici da parte di quei medici e fisioterapisti che favoriscono il proliferare di tali situazioni di abusivismo, spesso dimostrandosi compiacenti con i 7 responsabili e/o addirittura ospitano presso i propri studi professionali tali soggetti, permettendone le relative pratiche pseudo sanitarie e stringendo con gli stessi accordi di collaborazione ed economici, prevedendo la Legge 5 febbraio 1992 n. 175 una serie di disposizioni normative tese a punire qualsiasi comportamento connivente che possa favorire l’esercizio abusivo delle professioni sanitarie da parte di soggetti privi dei necessari titoli abilitanti riconosciuti dal nostro Ordinamento: “Gli esercenti le professioni sanitarie che prestano comunque il proprio nome, ovvero la propria attività, allo scopo di permettere o di agevolare l'esercizio abusivo delle professioni medesime sono puniti con l'interdizione dalla professione per un periodo non inferiore ad un anno” (cfr. art. 8, co. 1°, L. n. 175/1992); - che anche per tali medici sussiste l’obbligo di denunciare i descritti fenomeni di esercizio abusivo della professione sanitaria, oltre che sotto il profilo deontologico di categoria, anche sotto il profilo penale, potendo incorrere gli stessi nel reato di cui all’art. 362 del codice penale che testualmente prevede che chi “omette o ritarda di denunziare all’Autorità competente un reato del quale abbia avuto notizia nell’esercizio o a causa del servizio”; - che la legge 175/92 in materia di repressione dell’abusivismo di professione sanitaria, esplicitamente proibisce ai professionisti sanitari l’utilizzo di titoli non riconosciuti dallo stato, anche se conseguiti all’estero, e di conseguenza e per logica di sillogismo, proibisce l’utilizzo di titoli quale “osteopata” o “posturologo”, sebbene questi siano oramai intesi ed utilizzati nel lessico 8 quotidiano e quotidianamente strumentalizzati ai fini della diffusione dell’abusivismo di professione sanitaria, Considerato altresì - che la Costituzione Italiana all’art. 32 espressamente prevede che “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dello individuo e interesse della collettività” e che, pertanto, al cittadino italiano deve essere garantita dallo Stato la qualità della prestazione sanitaria; - che in applicazione del richiamato fondamentale principio costituzionale lo Stato Italiano ha conferito alle professioni sanitarie, legalmente riconosciute sul territorio nazionale, le attività di prevenzione, diagnosi (questa consentita specificamente solo al personale medico), cura e riabilitazione; - che in un tale contesto i professionisti sanitari - e per loro i relativi Ordini Professionali ed organismi esponenziali della categoria - hanno l’obbligo di salvaguardare la pratica delle professioni sanitarie, evitando abusi nell’esercizio delle stesse da parte di soggetti privi dei necessari titoli abilitanti o, comunque, in possesso di qualifiche non riconosciute dall’Ordinamento dello Stato Italiano; - che il Ministero della Salute, quale organo centrale del Servizio Sanitario Nazionale esplica, tra l’altro, le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute umana e di coordinamento del Sistema sanitario nazionale; in particolare, secondo quanto previsto dal vigente Piano Sanitario, spettano al Ministero della Salute il compito: 1) di garantire a tutti i cittadini l’equità del sistema, la qualità, l’efficienza e la trasparenza anche con una comunicazione corretta ed adeguata; 2) di evidenziare le 9 disuguaglianze e le iniquità e promuovere le azioni correttive e migliorative; 3) di collaborare con le Regioni a valutare le realtà sanitarie e a migliorarle; 4) di tracciare le linee dell’innovazione e del cambiamento e fronteggiare i grandi pericoli che minacciano la salute pubblica; - che, inoltre, il Nucleo Antisofisticazioni e Sanità dell’Arma dei Carabinieri è istituzionalmente deputato alla tutela della salute pubblica mediante, tra l’altro, la lotta alle frodi nel settore sanitario, potendo compiere controlli su tutto il territorio nazionale; - che il Ministero dell’Università Istruzione e Ricerca ha tra i propri compiti istituzionali quello di promuovere e vigilare sull’attività didattica che si svolge all’interno delle Università Italiane; - che la Federazione Nazionale Ordine Medici Chirurghi e Odontoiatri, quale Ente di Diritto Pubblico ausiliario dello Stato che riunisce e coordina gli Ordini Professionali provinciali italiani e che collabora con le Istituzioni per risolvere i problemi sanitari del Paese, ha il compito, tra l’altro, di assicurare il rispetto del Codice Deontologico da parte degli iscritti alla categoria, anche sanzionando disciplinarmente coloro i quali violino i principi fondamentali della professione medica Ritenuto - che il SIMFiR, quale Sindacato rappresentativo della categoria dei Medici Fisiatri (specialisti in medicina fisica e riabilitazione) ha espressamente previsto che nell’ambito dei propri compiti istituzionali – come già rilevato in premessa - vi sia, accanto a quello primario di promuovere la salute pubblica, quello di tutelare la qualificazione e gli interessi morali e professionali degli associati e, conseguentemente, di promuovere le azioni 10 di interesse dirette alla tutela della professionalità e dello stato economico dei medesimi; - che, pertanto, risponde ad un obbligo assunto nei riguardi degli iscritti che questo Sindacato si attivi presso le competenti sedi istituzionali affinché il denunciato fenomeno dell’abusivismo nel campo della Riabilitazione venga affrontato con tutti i mezzi ritenuti più consoni ed efficienti, allo scopo di reprimerne ogni forma di manifestazione; - che, in ogni caso, questo Sindacato si è già attivato per la costituzione di una sezione antiabusivismo, con il precipuo compito di monitorare sul territorio nazionale pratiche di abusivo esercizio della professione sanitaria nel campo della Riabilitazione, che potrà anche essere ricondotta sotto la gestione degli ordini professionali ed avvalersi della collaborazione e dei fondi – se previsti – del Ministero della Salute, attraverso la raccolta delle denunzie dei privati cittadini o di professionisti del settore a conoscenza di casi di abusivismo da segnalarsi alle competenti autorità, tanto premesso, considerato e ritenuto il SIMFiR - Sindacato Italiano Medici Fisici e Riabilitatori – in persona del Segretario Nazionale p.t. Prof. Dott. Domenico Uliano, come sopra rapp.to, assistitito e domiciliato DIFFIDA 1) il Ministero della Salute, in persona del Ministro p.t.: A) a sollecitare ed attivare su tutto il territorio nazionale gli opportuni controlli tesi ad accertare eventuali fenomeni di: a) esercizio abusivo delle professionalità riabilitative da parte di soggetti privi dei necessari titoli abilitanti alla professione sanitaria, e b) di esercizio abusivo della professione medica da parte di soggetto privi di laurea in medicina, unico titolo abilitante alla 11 diagnosi medica, anche per il tramite delle AA.SS.LL. e degli altri organi deputati a garantire il rispetto della vigente normativa in materia; B) a farsi promotore presso gli organi legislativi e regolamentari dello Stato per la promulgazione di atti di normazione primaria e secondaria che prevedano sistemi di controllo e sanzionatori maggiormente incisivi a carico dei soggetti che esercitano abusivamente le professionalità sanitarie e mediche connesse alla Riabilitazione e di coloro che tali attività favoriscono; C) a promuovere campagne di pubblicità ed informazione presso gli organi di stampa e dell’emittenza radiotelevisiva che chiariscano al cittadino la reale valenza delle pratiche di medicina alternativa e/o non convenzionale e, soprattutto, la distinzione fra le stesse e l’attività professionale medica e paramedica, sanitaria e parasanitaria vera e propria, svolta nel rispetto della normativa vigente e nel possesso dei legittimi titoli abilitanti; nel contempo, impedire che venga data pubblicità a tali pratiche pseudo sanitarie in assenza del necessario parere favorevole da parte delle istituzioni nazionali a ciò deputate; D) a promuovere ed instaurare apposite conferenze di servizi con tutti i soggetti interessati dal problema al fine di definire strategie comuni di intervento ed, eventualmente, definire forme di sostegno economico e finanziario ad associazioni con lo scopo di tutelare ed informare i cittadini e gli operatori del settore sui rischi di tali pratiche di esercizio abusivo della professione medica e sanitaria e che spontaneamente si occupino di raccogliere le denunce dei cittadini danneggiati da sottoporre alle competenti Autorità Giudiziarie; 2) il Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca, in persona del Ministro p.t., a vigilare ed impedire che all’interno e/o all’esterno delle sedi 12 accademiche nazionali vengano svolti corsi di insegnamento di discipline di c.d. medicina alternativa e/o non convenzionale, alle quali il nostro ordinamento non ha riconosciuto alcuna valenza scientifica e legale ed a favorire un’adeguata informazione per quei soggetti che si avvicinano alle professionalità proprie della Riabilitazione in ordine ai titoli abilitanti; inoltre, a promuovere presso le opportune sedi istituzionali verifiche in ordine alla legittimità dell’esistenza di sedicenti scuole di formazione in discipline prive di riconoscimento da parte del nostro ordinamento che rilasciano titoli privi di alcun valore legale e favoriscono di fatto l’esercizio abusivo delle professioni sanitarie mediche e paramediche; 3) l’Arma dei Carabinieri – Nucleo Antisofisticazione e Sanità (N.A.S.), in persona del legale rapp.te p.t., affinché si adoperi per predisporre strumenti di accertamento e di controllo di tali forme di esercizio abusivo della professione medica che consentano una più capillare ed incisiva azione repressiva rispetto a quella, già meritoria, che viene allo stato esercitata, verificando che non vengano poste in essere attività di diagnosi e cura da parte di soggetti privi delle necessarie qualifiche professionali e, in particolare, a verificare su tutto il territorio nazionale che presso gli studi professionali di professionisti sanitari della riabilitazione o altri luoghi, quali ad es. le palestre non vengano esercitate abusivamente le attivita’ proprie degli “ambulatori di medicina fisica e riabilitazione”, a queste riservate per legge, provvedendo conseguentemente alla immediata chiusura degli stessi, nel contempo, 13 INVITA - la Federazione Nazionale Ordini Medici Chirurghi e Odontoiatri (FNOMCeO), in persona del Presidente p.t., affinché assicuri il rispetto delle regole deontologiche ed etiche della professione medica da parte di tutti gli iscritti alla categoria, vigilando sul corretto assolvimento dei doveri inerenti espressamente alle che rispettive relative professioni. disposizioni All’uopo vengano si impartite chiede dalla Federazione a tutti gli Ordini Provinciali aderenti. invita altresì la federazione ad aderire, nelle forme istituzionalmente consentite, alle azioni antiabusivismo promosse da questa organizzazione sindacale, facendosi altresì promotrice di iniziative pubbliche, anche presso le istituzioni competenti. Tutto ciò con l’espressa avvertenza che questo Sindacato si farà promotore presso l’Autorità Giudiziaria di iniziative penali nei confronti dei soggetti responsabili di pratiche di esercizio abusivo della professione sanitaria in materia di Riabilitazione, nonché – in caso di mancata attivazione delle opportune forme di controllo e repressione di tali illeciti fenomeni – di iniziative giudiziarie tese ad individuare eventuali responsabilità degli organi istituzionali in indirizzo. Con ossequi SIMFiR Sindacato Italiano Medici Fisiatri e Riabilitatori Il Segretario Nazionale Avv. Giovanni Sellitto 14