REGIONE DEL VENETO
Azienda Unità Locale Socio Sanitaria n. 9 – Treviso
Sede Legale Borgo Cavalli, 42 31100 Treviso
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
n. 342 del 05/04/2012
Il Direttore Generale di questa U.L.S.S. Dott. Claudio Dario, nominato con D.P.G.R. n.246 del
31.12.2007, coadiuvato dai Direttori:
Direttore Amministrativo
Direttore Sanitario
Direttore dei Servizi Sociali
- Dott. Giorgio Roberti
- Dott. Pietro Paolo Faronato
- Dott. Gerardo Favaretto
ha adottato in data odierna la seguente deliberazione:
20124032012Delibera: 342/2012 -
OGGETTO
RINNOVO CONVENZIONE SANITARIA CON I CENTRI DI SERVIZI PER PERSONE ANZIANE
NON AUTOSUFFICIENTI - PERIODO 01.04.2012 - 31.03.2015
Delibera: 342/2012 -1
Proposta: 403/2012
deliberazione n. 342 del 05/04/2012 pagina 1 di 42
OGGETTO:
RINNOVO CONVENZIONE SANITARIA CON I CENTRI DI SERVIZI PER
PERSONE ANZIANE NON AUTOSUFFICIENTI - PERIODO 01.04.2012 - 31.03.2015
Relaziona il Dirigente Responsabile della Direzione Amministrativa del Territorio, che espone
quanto segue:
La legge regionale 3 febbraio 1996 n. 5 – “Piano socio-sanitario regionale per il triennio
1996/1998” – prevede, nell’ambito dell’assistenza territoriale, che l’Azienda ULSS assicuri livelli
di assistenza sanitaria e riabilitativa nelle strutture residenziali per persone non autosufficienti.
Con DGRV n. 3856 del 3/12/2004 la Regione del Veneto ha approvato lo schema tipo di
convenzione tra le Aziende ULSS ed i Centri Servizi per l’erogazione delle prestazioni ai sensi
della L.R. n. 5 del 3/2/1996, art. n. 13.
Questa Amministrazione sulla base dello schema tipo regionale ha da tempo instaurato
rapporti convenzionali con i Centri Servizi situati nel proprio territorio, per l’erogazione di
prestazioni di medicina generale e riabilitativa nonché per la fornitura di farmaci e presidi
sanitari a favore degli ospiti non autosufficienti. Da ultimo, con deliberazione del Direttore
Generale n. 314 del 27/3/2009 si è infatti disposto di rinnovare dall’1/1/2009 al 31/3/2012 le
convenzioni in essere.
Nel corso dell’anno 2011, sono state accreditate nuove strutture nell’ambito territoriale di
questa Azienda ULSS n. 9, pertanto risultano attualmente presenti i seguenti Centri di Servizi
residenziali e semiresidenziali per persone anziane non autosufficienti:
“G & P.” Marani - Ente Gestore della “Casa Alloggio e Centro Diurno” di Paese;
Ente Fondazione di Culto e di Religione “Casa del Clero” di Treviso;
Ente Provincia Religiosa di Gorizia “Suore di Carità San Vincenzo De Paoli” di Treviso;
Casa di Riposo “Suore Francescane Missionarie del Sacro Cuore” di Treviso;
“Casa per Anziani” di Silea;
ISRAA di Treviso;
Istituto Canossiano “Bakita” di Treviso;
Residenza per Anziani “Villa Dr. L. Tomasi” di Spresiano;
“G. e P. Marani” di Villorba – Ente gestore della Casa di Riposo “G. e P. Marani” di
Villorba e della Casa di Riposo di Povegliano ;
Opera Pia Casa di Riposo “Tomitano e Bocassin” di Motta di Livenza;
Fondazione San Paolo “Villa Vittoria” di San Polo di Piave;
Residenza per Anziani di Oderzo”;
Casa Albergo “A. Rusalen” di Meduna di Livenza;
Opera Immacolata Concezione – Ente gestore della Casa Soggiorno Arturo e Irma
Simonetti di Oderzo;
Casa Soggiorno “Villa delle Magnolie” di Monastier di Treviso;
Associazione Ca’ dei Fiori - Gestore della Casa di Riposo “C. Cosulich” di Casale sul Sile;
Cooperativa “Insieme Si Può” di Treviso, gestore del Centro Residenziale Polivalente di
Maserada, della Casa di Riposo “De Zairo” di Zero Branco e della Casa di Riposo di
Ponte di Piave;
Fondazione Città di Roncade gestore della “Residenza per Anziani Città di Roncade”;
Istituto Costante “Gris” di Mogliano Veneto, Polo Geriatrico;
Orpea Italia Srl – Ente Gestore della Residenza Casa Mia Casier;
Consorzio Sociale CPS Società Coop. Onlus – Ente gestore Centro Servizi Anni Sereni
“Luigi e Augusta” Città di Ormelle.
Delibera: 342/2012 -2
Proposta: 403/2012
deliberazione n. 342 del 05/04/2012 pagina 2 di 42
L’accreditamento di nuovi Centri di Servizi ha reso disponibile nell’ambito dell’Azienda ULSS n.
9 un’offerta di posti per persone anziane non autosufficienti superiore al numero delle
impegnative assegnate dalla Regione.
Di conseguenza, vista la nuova programmazione dei posti letto relativi al piano di zona 20112015 e il nuovo regolamento sui “Criteri per l’accesso ai Centri di Servizi residenziali e
semiresidenziali per persone anziane non autosufficienti”, approvato con Deliberazione n. 149
del 10/2/2012, si è reso necessario adeguare lo schema tipo di convenzione regionale, di cui
alla DGRV 3856 del 03/12/2004, per regolamentare gli istituti garantiti dalla convenzione a
seconda che la persona ospite presso i Centri Servizi sia titolare di impegnativa di residenzialità
o priva di impegnativa di residenzialità e quindi in regime privato.
Le modifiche e le innovazioni sono il risultato di un confronto con i diversi attori istituzionali
che ha visto, accanto all’Azienda ULSS n. 9, il coinvolgimento dei rappresentanti dei Centri di
Servizi per distretto, dei Coordinatori Sanitari, dell’Area Anziani, del Servizio Convenzioni, del
Servizio Farmaceutico, del Servizio Economato e del Servizio di Dietetica e Nutrizione Clinica.
Di seguito si citano le modifiche più rilevanti apportate nel testo di convenzione rispetto allo
schema tipo regionale:
art. 1) gli istituti previsti dalla presente convenzione si intendono a beneficio dei soli
ospiti non autosufficienti titolari di impegnativa di residenzialità;
- art. 4) Attività medica di medicina generale: l’attività è stata regolamentata a seconda
che venga effettuata a favore di ospiti titolari di impegnativa di residenzialità o privi
dell’impegnativa e quindi in regime privato;
- art. 7) Attività riabilitative: si confermano i coefficienti di rimborso relativi all’attività
riabilitativa aggiornati secondo il tasso di inflazione programmato del valore delle
impegnative di residenzialità per gli ospiti anziani non autosufficienti;
- art. 11) Modifiche di alcuni presidi previsti nello schema-tipo regionale;
- art. 18) Rintracciabilità del flussi finanziari attraverso pagamenti tramite bonifico
bancario;
- art. 19) Valutazione dei rischi;
- art. 20) Privacy;
Presupposto dell’attivazione della convenzione sanitaria è l’accreditamento istituzionale per i
nuovi Centri di Servizi aperti dopo l’entrata a regime della L.R. 22/2002 e provvedimenti
attuativi. Per i Centri di Servizi già esistenti e autorizzati al funzionamento prima dell’entrata a
regime della citata legge regionale il presupposto per l’attivazione della convenzione è aver
avviato le procedure per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio e all’accreditamento di cui
alla L.R. 22/2002.
Tutto ciò premesso e per le motivazioni fin qui esposte, si propone di rinnovare dal 1° aprile
2012 al 31 marzo 2015 le convenzioni con le strutture sopra elencate per l’erogazione di
prestazioni sanitarie a favore degli ospiti non autosufficienti secondo lo schema di convenzione
allegato, che costituisce parte integrante del presente atto.
IL DIRETTORE GENERALE
Preso atto della suesposta relazione;
Condivise le motivazioni in essa contenute e fatta propria la proposta del Dirigente;
Vista l'attestazione con cui il Dirigente responsabile della struttura proponente assicura
l'avvenuta e regolare istruttoria, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione
statale e regionale.
Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Sociali per le
parti di rispettiva competenza.
Delibera: 342/2012 -3
Proposta: 403/2012
deliberazione n. 342 del 05/04/2012 pagina 3 di 42
DELIBERA
1. di rinnovare, dal 1° aprile 2012 al 31.03.2015, le convenzioni con i seguenti Centri
Servizi per l’erogazione di prestazioni di medicina generale e riabilitativa nonché per la
fornitura di farmaci e presidi a favore delle persone non autosufficienti:
“G & P.” Marani - Ente Gestore della “Casa Alloggio e Centro Diurno” di Paese;
Ente Fondazione di Culto e di Religione “Casa del Clero” di Treviso;
Ente Provincia Religiosa di Gorizia “Suore di Carità San Vincenzo De Paoli” di
Treviso;
Casa di Riposo “Suore Francescane Missionarie del Sacro Cuore” di Treviso;
“Casa per Anziani” di Silea;
ISRAA di Treviso;
Istituto Canossiano “Bakita” di Treviso;
Residenza per Anziani “Villa Dr. L. Tomasi” di Spresiano;
“G. e P. Marani” di Villorba – Ente gestore della Casa di Riposo “G. e P. Marani” di
Villorba e della Casa di Riposo di Povegliano ;
Opera Pia Casa di Riposo “Tomitano e Bocassin” di Motta di Livenza;
Fondazione San Paolo “Villa Vittoria” di San Polo di Piave;
Residenza per Anziani di Oderzo”;
Casa Albergo “A. Rusalen” di Meduna di Livenza;
Opera Immacolata Concezione – Ente gestore della Casa Soggiorno Arturo e Irma
Simonetti di Oderzo;
Casa Soggiorno “Villa delle Magnolie” di Monastier di Treviso;
Associazione Ca’ dei Fiori - Gestore della Casa di Riposo “C. Cosulich” di Casale sul
Sile;
Cooperativa “Insieme Si Può” di Treviso, gestore del Centro Residenziale Polivalente
di Maserada, della Casa di Riposo “De Zairo” di Zero Branco e della Casa di Riposo.
di Ponte di Piave;
Fondazione Città di Roncade gestore della “Residenza per Anziani Città di Roncade”;
Istituto Costante “Gris” di Mogliano Veneto, Polo Geriatrico;
Orpea Italia Srl – Ente Gestore della Residenza Casa Mia Casier;
Consorzio Sociale CPS Società Coop. Onlus – Ente gestore Centro Servizi Anni
Sereni “Luigi e Augusta” Città di Ormelle;
2. di approvare lo schema di convenzione tra l’Azienda ULSS n. 9 e i citati Centri di
Servizi, che allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e contestuale,
fermo restando che lo stesso andrà rivisitato secondo le direttive che eventualmente la
Regione vorrà disporre;
3. di delegare il Dirigente Responsabile della Direzione Amministrativa del Territorio alla
sottoscrizione delle convenzioni il cui schema viene approvato con la presente
deliberazione e alle conseguenti comunicazioni;
4. di confermare la spesa di euro 380.000,00 per il I° trimestre 2012 relativa alle
prestazioni di riabilitazione ex art. 7 della convenzione, nell’autorizzazione 12-01313,
contabilizzata nel conto n. 691002, centro ordinatore 16 – Fondo Sanitario del BEP
2012 adottato con deliberazione del Direttore Generale n. 255 del 15/3/2012;
5. di contabilizzare la somma di euro 1.140.000,00 relativa al periodo aprile-dicembre
2012, per le prestazioni di riabilitazione ex art. 7 della convenzione nel conto di
contabilità n. 691002, centro ordinatore 16 – Fondo Sanitario del BEP 2012 adottato
con deliberazione del Direttore Generale n. 255 del 15/3/2012;
Delibera: 342/2012 -4
Proposta: 403/2012
deliberazione n. 342 del 05/04/2012 pagina 4 di 42
6. di contabilizzare, altresì, per le prestazioni di riabilitazione ex art. 7 della convenzione,
in sede di predisposizione dei BEP 2013, 2014 e 2015, le seguenti somme:
- anno 2013 euro 1.520.000,00
- anno 2014 euro 1.520.000,00
- anno 2015 euro 380.000,00
Delibera: 342/2012 -5
Proposta: 403/2012
deliberazione n. 342 del 05/04/2012 pagina 5 di 42
Deliberazione n. 342 del 05/04/2012
Documento firmato elettronicamente secondo la normativa vigente.
Per il parere di competenza:
Il Direttore Amministrativo
- n.ro certificato: 40FF3F3F8709A921
Firmatario: Dott. Giorgio Roberti
Il Direttore Sanitario
- n.ro certificato: E7B747C0D7DBF91E
Firmatario: Dott. Pietro Paolo Faronato
Il Direttore dei Servizi Sociali
- n.ro certificato: AC494CFB4005DD52
Firmatario: Dott. Gerardo Favaretto
Il Direttore Generale
Dott. Claudio Dario
n.ro certificato: 68B8DBCA1BA36F2A
_____________________________________________________________________________
La presente deliberazione viene:
- affissa all'albo Aziendale per quindici giorni consecutivi da oggi
- inviata in data odierna al Collegio Sindacale
SERVIZIO AFFARI GENERALI – Il Funzionario
Treviso, 17/04/2012
n.ro certificato: CAA6A432016C2177
Firmatario: Sara Baldassin
_____________________________________________________________________________
La presente deliberazione, non soggetta a controllo:
- è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini il 28/04/2012
SERVIZIO AFFARI GENERALI – Il Funzionario
Treviso, 02/05/2012
n.ro certificato: CAA6A432016C2177
Firmatario: Sara Baldassin
_____________________________________________________________________________
La presente deliberazione viene inviata a:
Uffici/Servizi:
Direzione Amministrativa del Territorio
Delibera: 342/2012 -6
Proposta: 403/2012
deliberazione n. 342 del 05/04/2012 pagina 6 di 42
CONVENZIONE PER L’ASSISTENZA SANITARIA
DELLE PERSONE OSPITI NON AUTOSUFFICIENTI
TRA
l’Azienda ULSS n° 9, di seguito denominata ULSS, con sede legale in Borgo Cavalli n. 42,
Treviso ( C.F./ P.IVA 03084880263) in persona del legale rappresentante Dott.ssa Michela Conte,
in qualità di Dirigente Responsabile della Direzione Amministrativa del Territorio delegato dal
Direttore Generale, giusta deliberazione n.
del
E
…………………………………………………………………………………………………
PREMESSO
-
che l’art.13 della L.R.5/96 – Legge Regionale di Piano Socio-Sanitario prevede nell’ambito
dell’assistenza territoriale l’assicurazione da parte dell’Azienda ULSS nelle varie articolazioni
dei livelli di assistenza sanitaria e riabilitativa nelle strutture residenziali per persone non
autosufficienti;
-
che l’Azienda ULSS in un rapporto di partnership intende avvalersi dell’Ente nell’erogazione
di prestazioni sanitarie, socio sanitarie e riabilitative a favore di persone non autosufficienti
ospitate presso il Centro Servizi denominato ……………..;
-
che con deliberazione del Direttore Generale n. …………..del…………………….è stato
disposto di rinnovare la stipula della presente convenzione;
-
che la presente convenzione si configura, nell’ambito della programmazione socio-sanitaria
dell’Azienda ULSS, come un fondamentale strumento operativo per l’integrazione con i servizi
erogabili dalle strutture residenziali per persone non autosufficienti non assistibili a domicilio;
-
che l’Ente dichiara di:
a)
aderire alla programmazione stabilita dal Piano di Zona e di impegnarsi ad erogare i servizi
concordati e definiti dallo stesso, per quanto attiene al Centro Servizi denominato
…………..;
b) essere disponibile, fatta salva la propria configurazione ed autonomia giuridica ed
amministrativa, a collaborare per l’erogazione di prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e
riabilitative previste dagli standard regionali vigenti;
c)
essere in possesso dell’autorizzazione all'esercizio delle attività sanitarie, socio-sanitarie e
sociali del Centro Servizi sotto indicato, rilasciata con Decreto del Dirigente della Direzione
Regionale dei Servizi Sociali per un numero complessivo di posti letto autorizzati secondo
quanto indicato nella seguente tabella e per la durata di cinque anni:
Denominazione
Indirizzo
Decreto Regionale:
autorizzazione all’esercizio
Posti letto
1
deliberazione n. 342 del 05/04/2012 pagina 7 di 42
d)
essere in possesso dell’accreditamento istituzionale ai sensi della L.R. n.22/2002 delle
attività sanitarie, socio-sanitarie e sociali del Centro Servizi sotto indicato, rilasciato con
Deliberazione della Giunta Regionale per un numero complessivo di posti letto accreditati
secondo quanto indicato nella seguente tabella e per la durata di tre anni:
Denominazione
Deliberazione Regionale:
accreditamento istituzionale
Indirizzo
Posti letto
e) in alternativa aver presentato domanda di autorizzazione all’esercizio/accreditamento e che
nelle more del perfezionamento della relativa procedura da parte della Regione, il Centro di
Servizi è stato autorizzato ad esercitare l’attività…………………….
f)
essere in possesso della carta dei servizi (L.7/8/1990 n° 241 e direttive P.C.M. 27/1/1994
“Principi sull’erogazione dei servizi pubblici”);
g) rilevare l'attività secondo il flusso informativo approvato con DGR 2210/2001.
SI STABILISCE QUANTO SEGUE
Art. 1)
Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione. Salvo diverse
disposizioni di seguito espressamente indicate, gli istituti previsti dalla presente convenzione si
intendono a beneficio dei soli ospiti non autosufficienti titolari di impegnativa di residenzialità.
Art. 2) FINALITÁ E OBIETTIVI
Le prestazioni di residenzialità sanitaria e riabilitative erogate all’interno del Centro Servizi
denominato ………………………… si svolgono secondo le finalità e gli obbiettivi fissati
dall’Unità Valutativa Multidimensionale Distrettuale (di seguito denominata UVDM), a seguito
della valutazione multidimensionale proposta per la singola persona accolta. La valutazione deve
essere trasmessa in modo completo al Centro Servizi prima dell’accoglimento. A tale scopo
l’Azienda ULSS garantisce le prestazioni sanitarie, preventive, diagnostiche, terapeutiche e
terapeutico-riabilitative nonché la fornitura di farmaci, presidi sanitari, ausili e protesi agli ospiti del
Centro Servizi riconosciuti in condizioni di non autosufficienza nel rispetto delle modalità e
disposizioni previste dalle vigenti normative nazionali, regionali e dai successivi articoli
6/7/8/9/10/11.
L'Azienda ULSS assicura tali attività in un rapporto di fattiva e reciproca collaborazione,
nonché coinvolgimento con l’Ente: intende quindi attivare non solo l’assistenza di mantenimento,
ma anche, perseguire obiettivi di riabilitazione e riattivazione funzionale, al fine di mantenere e
sviluppare i potenziali di autonomia degli ospiti della struttura, per quanto possibile finalizzati al
rientro della persona nel proprio nucleo familiare.
L'Azienda ULSS garantisce una qualificata assistenza sanitaria, offrendo a soggetti con
patologie croniche, fisiche e/o psichiche, una valida alternativa all’ospedalizzazione, evitando
quindi ricoveri impropri.
In coerenza con le indicazioni del Piano Socio-Sanitario Regionale(art. 13 L.R. 5/96), e nel
limite massimo dei posti letto autorizzati all’esercizio, l’ampliamento della presente convenzione
per servizi sanitari, socio-sanitari, assistenziali e riabilitativi ad altri soggetti dovrà essere
regolamentato tra l'Azienda ULSS e il Centro Servizi con separato atto, all’interno del quale
dovranno essere precisamente specificati gli standard organizzativi di tali servizi e le modalità di
rendicontazione.
2
deliberazione n. 342 del 05/04/2012 pagina 8 di 42
Art. 3) DESTINATARI
Nel caso in cui presso il Centro Servizi, a persone accolte in condizioni di autosufficienza
venga riconosciuta la intervenuta condizione di non autosufficienza certificata dalla U.V.D.M. e che
tali persone non risultino ancora titolari dell'impegnativa di residenzialità, in presenza di standard
organizzativi idonei, l'Azienda ULSS, nella percentuale massima del 10% del numero di ospiti
convenzionati/accreditati tra il Centro Servizi e la locale Azienda ULSS, garantisce:
- L’attività medica nelle modalità e forme previste all’art. 4 della presente convenzione;
- La fornitura di presidi farmaci e alimentazione artificiali così come previsto dagli art. 7-8-910-11 della presente convenzione
Art. 4) ATTIVITÀ MEDICA DI MEDICINA GENERALE
A) L’attività medica di medicina generale agli ospiti dei centri servizi titolari di impegnativa di
residenzialità, viene garantita dall’Azienda U.L.S.S., che si avvale dei medici Dott.ri indicati nella
seguente tabella:
Centro Servizi
Medici
Fino ad un numero massimo di
ospiti titolari di impegnativa
individuati dal Direttore Generale dell’U.L.S.S. stessa secondo i principi e con le modalità di cui
alla D.G.R. n. 3921 del 30/12/2002, parte integrante della presente convenzione (allegato n. 1) e in
accordo con l’Ente interessato.
Per quanto concerne i compiti e le modalità di svolgimento dell’attività del medico di
medicina generale all’interno del Centro Servizi si rinvia alla DGR n.3921/2002 ed allo schema di
contratto in essa richiamato.
Al termine di ogni anno contrattuale, il Responsabile dell’Ente può trasmettere all’Azienda
ULSS una relazione sull’operato professionale del medico incaricato presso la propria struttura e, in
caso di motivata ed oggettiva valutazione negativa, il Direttore Generale dell’ULSS può, previa
adeguata istruttoria, disporre la risoluzione anticipata del rapporto.
Per quanto concerne le disposizioni contenute nella suddetta DGR n. 3921/2002 relative alla
“Organizzazione dell’assistenza” e alla “Ripartizione del carico degli assistiti”, l’Azienda ULSS - in
via sperimentale, in presenza di particolari situazioni organizzative del Centro Servizi, su richiesta
dello stesso e con parere favorevole del Comitato aziendale della Medicina Generale – può definire
il numero di ospiti affidati a ciascun medico in misura superiore al limite stabilito dalla suddetta
DGR n.3921/2002 se compatibile con il massimale individuale. Qualora il medico operante presso
il Centro sia già massimalista, il numero di ospiti affidatigli in misura superiore al limite stabilito
dalla suddetta DGR n.3921/2002, comporta la proporzionale riduzione del massimale individuale.
B) L’attività medica di medicina generale agli ospiti del Centro Servizi privi di impegnativa di
residenzialità, viene invece assicurata con le modalità previste dall’Accordo Collettivo Nazionale
per gli assistiti al loro domicilio.
All’ingresso del Centro Servizi l’ospite può scegliere un medico di medicina generale (MMG) tra
quelli disponibili nell’elenco presso il distretto di afferenza della struttura. In alternativa, l’ospite
può anche mantenere il proprio MMG di provenienza, eventualmente anche in deroga all’ambito
territoriale di residenza, espletata la relativa istanza e previa accettazione del medico.
Deve essere sempre salvaguardato il principio sancito dall’art. 40 dell’Accordo Collettivo
Nazionale secondo il quale la costituzione ed il rapporto tra medico ed assistito sono fondati sul
rapporto di fiducia.
3
deliberazione n. 342 del 05/04/2012 pagina 9 di 42
L’ospite può essere inserito, se ne sussistono le condizioni e previa autorizzazione del distretto di
appartenenza del medico scelto, in assistenza programmata (ADP). L’attività svolta e le eventuali
prestazioni aggiuntive eseguite sono rendicontate mensilmente come da Accordo Collettivo
Nazionale vigente.
Art. 5) ATTIVITA’ DI COORDINAMENTO
L’Azienda ULSS nell’ambito della propria dirigenza medica, dichiara di aver incaricato, quale
medico coordinatore di tutte le attività di cui alla presente convenzione il Dr. ……….. Tale
coordinamento si intende esteso a garanzia degli impegni reciprocamente assunti nella presente
convenzione tra l’Azienda ULSS e l’Ente, con particolare attenzione al:
- rispetto della attività medica prestata nelle modalità e forme di cui all’art. 4;
- rispetto dei progetti assistenziali e sanitario/riabilitativi elaborati dalla UVMD;
- a tale scopo si conviene la necessaria presenza del medico coordinatore nelle valutazioni
periodiche interne alla struttura, al fine di promuovere la piena integrazione tra il medico
curante e l’organizzazione interna della struttura, sia essa di natura socio-sanitaria, che
assistenziale e riabilitativa, con particolare attenzione agli interventi terapeutico riabilitativi
personalizzati dalla stessa elaborati;
- al medico coordinatore è fatto l’obbligo di:
o garantire il rispetto degli impegni contrattuali sottoscritti dai medici di medicina
generale e dei loro sostituti operanti nella struttura;
o attivare i singoli protocolli di assistenza medica programmata ai nuovi ospiti non
autosufficienti accolti nella struttura;
o controfirmare gli elenchi degli ospiti ammessi a vario titolo al rimborso delle spese
di rilievo sanitario che l’Ente è tenuto a trasmettere agli enti deputati al pagamento;
o riferire con periodicità sul rispetto degli standard organizzativi dichiarati dall’Ente
per il Centro Servizi ……………………;
o riferire nel caso di una presenza di ospiti non autosufficienti superiori a quelli
ammessi al contributo, sul rispetto degli standard organizzativi e strutturali, dovuto
in funzione al maggior numero di ospiti presenti;
o assicurare la fornitura dei farmaci, degli stupefacenti, dei prodotti nutritivi artificiali,
dei disinfettanti e delle protesi e ausili nelle modalità e forme previste dagli art. 8 e
9.
o assicurare periodicamente la corretta tenuta dei diari clinici dei singoli ospiti non
autosufficienti presenti nella struttura;
o assicurare il rispetto delle prestazioni sanitarie, preventive, diagnostiche, di cui al
successivo art. 6;
o vigilare sulla corretta modalità d’uso degli ausili di contenzione, prescritti dal
medico curante, nell’ambito di programmi terapeutici riabilitativi personalizzati.
L’attività di coordinamento del medico coordinatore viene quindi svolta mediate un’adeguata
e periodica presenza presso la struttura, da concordarsi con l’Ente, finalizzata a garantire il corretto
espletamento delle attività di rispettiva competenza, in rapporto di pari dignità tra l’Azienda ULSS
e l’Ente, precisando che tra il medico coordinatore ed il personale del Centro Servizi non
intercorrono rapporti di subordinazione.
Periodicamente, con cadenza quadrimestrale, il medico coordinatore compila e trasmette alla
Direzione dei Servizi Sociali un report (vedi allegato n. 2) delle verifiche effettuate nell’ambito
dell’attività svolta, con riferimento ad un numero significativo di ospiti a campione. Copia del
documento viene consegnata al Responsabile della struttura.
La Direzione dei Servizi Sociali da cui dipende la suddetta attività di coordinamento, si attiva
per favorire la collaborazione tra l'Azienda ULSS e il Centro Servizi, promuovendo altresì soluzioni
4
deliberazione n. 342 del 05/04/2012 pagina 10 di 42
su eventuali nodi interpretativi ed applicativi su Leggi, Deliberazione e Circolari emanate dalla
Stato o dalla Regione Veneto.
Art. 6) ATTIVITA’ MEDICO SPECIALISTICA
Secondo il principio di fattiva collaborazione espresso in premessa e per una migliore e più
adeguata promozione della qualità delle prestazioni rese alle persone non autosufficienti ospiti del
Centro Servizi l’Azienda ULSS garantisce:
-
prestazioni specialistiche presso il Centro Servizi quando le stesse non necessitino di
particolari dotazioni strumentali di cui il Centro Servizi non risulti dotato;
- prestazioni specialistiche di laboratorio e di diagnostica strumentale presso le strutture della
Azienda ULSS, attivando opportuni e precisi percorsi prioritari e speciali per favorirne
l’accesso, e la riduzione al minimo dei tempi di attesa, promuovendo in accordo o su
proposta dell’Ente refertazioni per via telematica e servizi di telemedicina
- relativamente al trasporto presso i luoghi deputati all’erogazione delle prestazioni
specialistiche, diagnostiche e di ricovero per gli ospiti si fa espresso riferimento a quanto
disposto dalla circolare regionale n. 12 del 4/5/1999 da ultimo modificata dalla DGR n. 1411
del 6/9/2011.
Qualora ne ricorrano le opportunità, tra l’Azienda ULSS ed il Centro Servizi potranno essere
stabiliti opportuni accordi di assistenza specialistica programmata annuale per la supervisione di
talune patologie complesse ed ampiamente diffuse tra le persone non autosufficienti.
Art. 7) ATTIVITA’ DI RIABILITAZIONE
L’attività riabilitativa all’interno della struttura protetta si configura in:
a) interventi che comprendono le attività finalizzate a mantenere gli ospiti nel più alto grado di
autosufficienza possibile, anche a favore di autosufficienti per i quali sia stato determinato,
nell’ambito del programma riabilitativo, il rischio imminente di perdita
dell’autosufficienza;
b) interventi che comprendono prestazioni atte a ridurre le conseguenze delle menomazioni.
Tutta l’attività di riabilitazione è garantita dall’Azienda ULSS, in attuazione dei programmi
terapeutico riabilitativi individuali o di gruppo elaborati dall’Unità Operativa Interna.
Considerato l’elevato numero di anziani affetti da gravi forme di deterioramento mentale e
demenza presenti nelle strutture, tra le attività di riabilitazione viene compresa l’attività psicologica,
con particolare riferimento alla psicoterapia, alla riabilitazione cognitiva, al sostegno delle famiglie
di malati affetti da demenza e del personale che opera a contatto con anziani affetti da tale
patologia.
L’attività di riabilitazione è svolta direttamente dal personale messo a disposizione
dall’Azienda ULSS, o in subordine, al personale messo a disposizione dall’Ente, con oneri a carico
dell'Azienda ULSS, che rimborserà l’Ente in base all'effettivo costo sostenuto.
In analogia alla modalità di rimborso prevista nelle scheda annuale di rendicontazione
dell’area sociale, il budget massimo previsto a carico dell’Azienda ULSS per l’attività di
riabilitazione viene fissato in € 2,14 per giornata equivalente ospite non autosufficiente.
Tale budget verrà aggiornato annualmente in conformità con le disposizioni regionali in
materia di incremento percentuale, secondo il tasso di inflazione programmato del valore delle
impegnative di residenzialità di rilievo per gli ospiti anziani non autosufficienti.
La diversa attivazione delle figure riabilitative sarà attuata dal Centro Servizi in funzione della
propria articolazione dei servizi e in attuazione dei programmi terapeutici e riabilitativi, tenendo
conto dei seguenti parametri economici precisando, per la figura dello psicologo che questa non
5
deliberazione n. 342 del 05/04/2012 pagina 11 di 42
risulta alternativa ma eventualmente complementare a quella disposta a rimborso nella scheda di
rendicontazione annuale nell’area sociale:
A.
1)
2)
3)
4)
Nello specifico per quanto riguarda l'attività fisio-riabilitativa si prevede quanto segue:
Sarà rimborsata con € 1,63, pro capite per giornata equivalente per ospite non autosufficiente,
se svolta dal fisioterapista.
Sarà rimborsata con € 1,25, pro capite per giornata equivalente per ospite non autosufficiente,
se svolta da personale il cui titolo professionale abbia avuto riconoscimento in ambito
regionale o nazionale per le finalità richiamate ai punti a) e b) del presente articolo (es:
massoterapista o equipollente). In accordo con il medico coordinatore potranno essere attuati
programmi di attività fisica e motoria di gruppo da personale in possesso del diploma di
laurea in educazione fisica o scienze motorie. Detta attività, qualora attuata, dovrà essere
programmata e svolta con la supervisione del fisioterapista o del medico fisiatra.
Nell’ambito dell’attività di riabilitazione può essere ricompresa la figura del podologo in
quanto lo stesso svolge attività di riabilitazione nel complesso dei programmi
terapeutico/riabilitativi dedicati alla persona e finalizzati al mantenimento della funzionalità
stessa.
Il rimborso delle spese per tali prestazioni viene stabilito in € 1,25 pro capite per giornata
equivalente per ospite non autosufficiente, sempre nell’ambito della quota massima stabilita
in €. 2,14 pro capite per giornata equivalente per ospite non autosufficiente.
Per quanto riguarda l'attività logopedica: sarà rimborsata con € 0,51, pro capite per giornata
equivalente per ospite non autosufficiente.
Per quanto riguarda l'attività dello psicologo: sarà rimborsata con € 1,63, pro capite per
giornata equivalente per ospite non autosufficienti
Le tariffe sopra descritte verranno aggiornate, annualmente in conformità con le disposizioni
regionali in materia di incremento percentuale, secondo il tasso di inflazione programmato del
valore delle impegnative di residenzialità per gli ospiti anziani non autosufficienti.
A tal proposito si precisa che le giornate di presenza ospite, che concorrono alla
determinazione del costo relativo all’attività di riabilitazione, nel loro complesso devono
corrispondere esattamente a quelle definite dalla Regione Veneto con il termine di equivalenti. Al
fine della determinazione della congruità del servizio si fissano i seguenti standard/parametri:
-
Per l’attività di cui ai punti 1) e 2)
n.1 operatore ogni 60 ospiti non autosufficienti.
-
Per l’attività di cui al punto 3)
n. 1 logopedista ogni 200 ospiti non autosufficienti.
-
Per l’attività di cui al punto 4)
n. 1 psicologo ogni 120 ospiti non autosufficienti.
Nel caso di personale a rapporto professionale l’equivalente allo standard sopra esposto,
risulta essere il seguente:
-n. 1550 ore annue di servizio prestato da un fisioterapista ogni 60 ospiti non autosufficienti;
-n. 1550 ore annue di servizio prestato da un logopedista ogni 200 ospiti non autosufficienti;
-n. 1550 ore annue di servizio prestato da uno psicologo ogni 120 ospiti non autosufficienti.
La richiesta di rimborso all’Azienda ULSS locale dovrà quindi avvenire secondo il modulo
allegato alla presente, che ne costituisce parte integrante (allegato n. 3).
L’attività di riabilitazione quindi, così come sopra determinata, ed eventualmente rimborsata
nel caso di mancata disponibilità dell’Azienda ULSS, dovrà comunque essere utilizzata per la
6
deliberazione n. 342 del 05/04/2012 pagina 12 di 42
realizzazione dei programmi terapeutico riabilitativi elaborati dell’Unità Operativa Interna, e tesi a
garantire la massima autonomia degli ospiti, conformemente a quanto specificato nei precedenti
punti a) e b).
A tal riguardo ciascun programma terapeutico riabilitativo dovrà prevedere i seguenti
elementi:
-
anziano/i coinvolto/i nel programma (tipologia e numero);
definizione del/i problema/i;
obiettivi del programma;
tipologia dell’intervento;
responsabile del programma;
tempi di programmazione;
modalità di attuazione del programma;
verifica.
L’attività di primo livello non deve intendersi prestata solamente da terapisti della
riabilitazione, ma deve intendersi come attività globale della struttura praticata da tutte le figure a
valenza riabilitativa.
Per le attività di primo e secondo livello, di cui ai precedenti punti a) e b), l’Azienda ULSS
assicura con periodicità costante la consulenza fisiatrica presso la struttura.
Art. 8) EROGAZIONE PROTESI E AUSILI
Premesso che l’attuale normativa non pone limiti di applicazione del Decreto Ministeriale n.
104 del 28/12/1992 ancorché ad ospiti di residenze protette e che l’erogazione è sottoposta alle
seguenti condizioni:
- riconoscimento dei richiedenti quali invalidi civili;
- la concedibilità del presidio è parte integrante di un programma di prevenzione, cura e
riabilitazione delle lesioni o loro esiti che ne determinano l’invalidità. Il programma, attuato
d’intesa fra medico curante e coordinatore dell’Azienda ULSS, deve prevedere:
o una diagnosi circostanziata che scaturisca da una completa valutazione
multidimensionale;
o indicazione del presidio con il codice di riferimento del nomenclatore tariffario
vigente;
o un dettagliato programma terapeutico comprendente: tempi di impiego del presidio,
modalità di controllo, significato terapeutico e riabilitativo.
In riferimento alla fornitura di protesi ed ausili, si chiarisce che il termine “degente” nelle
strutture residenziali extra-ospedaliere non coincide con “allettato” in quanto questa condizione
riguarda esclusivamente malati in condizioni di coma. Ne consegue che per particolari condizioni,
confermati dal medico coordinatore ULSS, potrà essere prevista la prescrizione di più ausili
compatibili funzionalmente.
Considerate la funzione delle protesi e degli ausili, nonché le condizioni degli ospiti per i quali
è stata avviata in modo valido la richiesta, si stabilisce che l’ULSS dovrà fornire quanto richiesto
nei tempi più celeri, di norma entro 10 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta.
Art. 9) FORNITURA DI FARMACI
L’Azienda ULSS è tenuta a fornire direttamente attraverso il proprio Servizio di Farmacia
Ospedaliera o, in casi particolari, previa autorizzazione, tramite le farmacie esterne, i farmaci
presenti nel Prontuario Terapeutico per le Strutture Sanitarie Protette recepito dalla commissione
Terapeutica dell’Azienda ULSS n. 9 .
Sono istituiti in proposito appositi armadi e registri di carico e scarico dei prodotti forniti.
La struttura Residenziale per anziani, per la corretta gestione dei farmaci, mette a
disposizione:
7
deliberazione n. 342 del 05/04/2012 pagina 13 di 42
•
idonei locali, armadi e frigoriferi, per lo stoccaggio delle scorte di medicinali, dei dispositivi
medici ecc.;
• personale di supporto dell’attività del medico, professionalmente idoneo alla gestione e
somministrazione dei medicinali.
In caso di effettiva e comprovata urgenza, e nell’impossibilità di provvedere tempestivamente
attraverso il servizio farmaceutico, il medico curante è autorizzato a prescrivere i prodotti
farmaceutici sui ricettari regionali in dotazione.
Nei casi selezionati e limitati di necessità di farmaci non presenti nel suddetto prontuario, il
medico della Struttura Residenziale per Anziani deve indirizzare una richiesta motivata e corredata
da opportuna relazione, alla Farmacia interna della ULSS, utilizzando lo specifico modulo
predisposto su indicazioni regionali e validato dalla Commissione terapeutica dell’ULSS.
Si allega alla presente convenzione (allegato n. 4) il manuale/protocollo operativo “per la
corretta gestione dei farmaci, dei dispositivi medici e degli stupefacenti” predisposto dal Servizio
Farmaceutico dell’ULSS , che costituisce parte integrante della stessa.
L’Ente si impegna alla puntuale osservanza del predetto protocollo operativo per la gestione
dei farmaci, dei dispositivi medici e degli stupefacenti.
Art.10) FORNITURA DI ALIMENTAZIONE ARTIFICIALE
L’Azienda ULSS è tenuta a fornire, di norma entro 10 giorni dalla presentazione della
domanda, direttamente attraverso il proprio servizio farmaceutico, i prodotti dietetici, inclusi nel
Prontuario Terapeutico Regionale per le Strutture Sanitarie Protette, atti ad una somministrazione
enterale agli ospiti comprensiva di tutto l’occorrente per la somministrazione (pompe e deflussori),
secondo le procedure di ordini e di approvvigionamento stabilite dall’Azienda ULSS n. 9, per la
quale vi sia comprovata necessità certificata congiuntamente dal medico curante e dal medico
coordinatore nell’ambito dei programmi terapeutici riabilitativi personalizzati.
Art.11) EROGAZIONE DI PRESIDI
I presidi sanitari minimi erogabili dall’Azienda ULSS sono quelli previsti dal seguente
elenco:
PRESIDI – DISPOSITIVI MEDICO CHIRURGICI
aghi cannula
aghi farfalla
aghi monouso
tappi eparinati
bisturi monouso
cannule nasali per ossigenoterapia
cannule orofaringee
set per aerosolterapia
cannule tracheali
catetere Foley
catetere Foley in silicone
catetere Nelaton
deflussori
microlance sterili
sacche urinarie da letto sterili
sacche urinarie da gamba sterili
schizzettoni plastica
siringhe monouso (cc 2,5 cc 5 cc 10 cc 20 cc 50)
siringhe da insulina
sonde per alimentazione
sonde gastriche
8
deliberazione n. 342 del 05/04/2012 pagina 14 di 42
sonde rettali
sondini uretrali
sfigmomanometri
stetoscopi
tappi per cateteri
termometri timpanici (in comodato d’uso)
copri sonda per termometri timpanici
tubi endotracheali
tubi di drenaggio
drenaggi in silastic
guanti in politilene
guanti in vinile in misure varie
guanti in vinile sterile
sonde per aspirazione endotracheale
ossigenoterapia in forma liquida e gassosa
occhiali per ossigenoterapia + gorgogliatore O2
mascherine per ossigenoterapia
fili di sutura con ago atraumatico catgut 3/4/5/zeri
supramide
mascherine
camici monouso
cuffie
DISINFETTANTI
per la cute
per strumenti secondo protocolli in uso
per attrezzature
acqua ossigenata
VARIE
abbassalingua sterile
alcool mentolato
lacci emostatici
diagnostici rapidi per la determinazione della glicosuria, chetonuria e glicemia
pasta hofman
presidi sanitari destinati a pazienti stomizzati
borotalco mentolato
ghiaccio istantaneo
caldo istantaneo
MATERIALI DI MEDICAZIONE
bende elastiche
bende orlate
cerottini medicali
cerotti in rotolo
compresse oculari
cotone idrofilo F.U.
garza sterile in compresse
garza idrofila tagliata
rete elastica
steristrip
9
deliberazione n. 342 del 05/04/2012 pagina 15 di 42
tamponi nasali
tallonerie per prevenzione del decubito
fixomul strech (varie misure)
bendaggi a base di idrocolloidi
granuli a base di idrocolloidi
garze medicate e lodoformiche
sacche urinarie da gamba sterili
L'elenco dei presidi-dispositivi medico chirurgici, dei disinfettanti, delle varie e del materiale
di medicazione rimangono in vigore fino alla emanazione del nuovo Prontuario Terapeutico
Regionale per le Strutture Sanitarie Protette che è in via di elaborazione.
Ulteriori presidi sanitari saranno erogabili previa accordi locali, se riconosciuti di provata
necessità nell’ambito di programmi terapeutico riabilitativi specifici.
L’ULSS dovrà garantire la fornitura di quanto richiesto dal Centro Servizi di cui agli artt.
8/9/10/11 della presente convenzione, di norma entro 10 giorni lavorativi dalla data di ricevimento
della richiesta. Qualora l’Azienda ULSS non disponga dei farmaci o presidi richiesti, il Centro
Servizi è autorizzato all’acquisto del materiale non disponibile. Il successivo rimborso da parte
dall’Azienda ULSS dovrà avvenire entro 90 giorni dalla nota di debito, nei limiti dei costi sostenuti
dall'Azienda ULSS.
L’Azienda ULSS n. 9 ed il Centro Servizi si impegnano a negoziare un budget annuale nel
limite del quale dovrà essere contenuta la spesa per i presidi di cui al presente articolo.
Art.12) UNITA’ OPERATIVA INTERNA
I programmi terapeutico riabilitativi all’interno della struttura sono messi a punto da un
gruppo di lavoro presieduto dal Direttore dell'Ente o suo delegato, denominato Unità Operativa
Interna di cui fanno parte:
- medico coordinatore
- medico curante incaricato secondo le modalità previste all’art. 4
- coordinatore socio sanitario della struttura
- almeno un componente dell’area sociale (psicologo, assistente sociale, educatore
professionale, animatore).
Vi fanno parte altresì, quando il loro intervento è attinente al fabbisogno del caso trattato:
- il terapista della riabilitazione fisioterapista e/o logopedista)
- il coordinatore del nucleo se previsto dall’organizzazione dell’Ente
- l’infermiere professionale di nucleo se previsto dall’organizzazione dell’Ente
- un addetto all’assistenza di nucleo
- altri specialisti.
L’UOI può, a propria discrezione, stabilire la presenza anche di altre figure (volontari,
familiari, altro personale).
Tale gruppo si occupa di:
-
valutare in forma multidimensionale l’ospite nella fase di accoglimento;
recepire la valutazione multidimensionale dell’ospite e fissare le modalità di attuazione del
programma assistenziale predisposto dall’U.V.M.D.;
- redigere il programma terapeutico riabilitativo personalizzato, con le modalità della
valutazione multidimensionale e multiprofessionale in tempo congruo ad una osservazione
e adattamento della persona nel nuovo ambiente;
- verificare l’efficienza del programma così elaborato.
- L'U.O.I. è dotata di potere decisionale autonomo per quanto riguarda le risposte ai bisogni di
salute e benessere degli anziani da realizzarsi in conformità con le risorse, gli indirizzi e le
direttive dell'Ente.
L’attività dell’U.O.I. deve essere comprovata attraverso la tenuta di un apposito registro.
10
deliberazione n. 342 del 05/04/2012 pagina 16 di 42
Strumenti: l’Unità Operativa Interna si avvale dello strumento di valutazione SVAMA
previsto dalla Regione, eventualmente integrata per la realtà residenziale, il quale costituisce
l’elemento di conoscenza comune e condiviso tra le diverse professioni. La valutazione
multidimensionale che ne risulta si propone come strumento conoscitivo, di programmazione e
verifica delle attività di nucleo. La compilazione della “SVAMA valutazione sanitaria” è di
competenza del medico curante; l’applicazione delle rimanenti parti è stabilita in sede di singola
UOI, a seconda delle professionalità presenti.
Qualora le informazioni così raccolte siano ritenute non sufficienti ad elaborare un adeguato
Piano di Assistenza Individualizzato (PAI), è nella facoltà dell’UOI e comunque di ogni
professionista integrare la valutazione utilizzando altri strumenti utili per acquisire nuove e più
approfondite informazioni.
Le valutazioni e il programma personalizzato riferiti al singolo anziano dovranno essere
riportati nel “Piano di Assistenza Individuale” che definisce il programma di lavoro dei vari
operatori chiamati ad intervenire sul singolo anziano.
Primo inserimento: la valutazione multidimensionale degli ospiti di nuovo inserimento deve
essere effettuata alla prima UOI utile.
Ogni singolo anziano dovrà essere valutato almeno una volta l’anno attraverso lo strumento
previsto dalla Regione.
Metodologia: il lavoro in UOI prevede la discussione e l’approfondimento dei casi al fine di
arrivare ad una decisione operativa unica e condivisa.
Fasi di lavoro: di norma l’UOI sviluppa il proprio lavoro attraverso le seguenti quattro fasi:
Conoscenza: si tratta di valutare in modo globale, attraverso un approccio multidimensionale e
multiprofessionale, la condizione di bisogno dell’anziano;
Definizione degli obiettivi: l’équipe definisce gli obiettivi di salute da perseguire tenendo
conto, contemporaneamente, dei bisogni evidenziati e delle risorse disponibili e/o attivabili. Gli
obiettivi devono essere chiari, realisticamente raggiungibili, riferiti ad aspetti concreti e misurabili.
Articolazione e sviluppo di programmi operativi: in linea con gli obiettivi, dovranno essere
specificati i Piani di Assistenza Individuale, da riportare nell’apposita “scheda PAI”, stabilendo
altresì i soggetti attuatori, i tempi previsti e le risorse coinvolte. Qualora non sussistano più le
condizioni oggettive per la realizzazione del PAI deciso, dovranno essere riportate in sede di
verifica le motivazioni.
Verifica dei risultati raggiunti: trascorsi i tempi previsti del PAI, o alla luce di eventuali
accadimenti che possono avere influito significativamente sullo sviluppo del programma stesso,
dovrà essere verificato il grado di raggiungimento degli obiettivi posti attraverso la valutazione
delle misure dei criteri scelti nella fase 2.
Con cadenza annuale, attraverso il medico coordinatore ULSS, dovranno essere comunicate
all’U.V.M.D. anche in forma sintetica, le eventuali modifiche di salute e di profilo nel frattempo
verificatesi.
Conservazione e visione degli strumenti dell’UOI: il registro UOI, i temi trattati, eventuali
altre segnalazioni ritenute importanti, le schede PAI, (che riportano la sintesi della valutazione, gli
obiettivi, il programma operativo, i soggetti attuatori, i tempi di verifica, ecc.) saranno raccolti in un
apposito raccoglitore per essere consultati, attraverso opportune modalità di accesso, dai vari
operatori interessati dal PAI per il loro programma di lavoro.
Considerata la natura dei dati trattati, i componenti dell’UOI sono tenuti al segreto
professionale in merito a tutte le informazioni conosciute in tali circostanze.
Art.13) FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO
Nel rapporto di collaborazione più volte richiamato, e previ accordi fra l’Azienda ULSS e
l’Ente, il personale dipendente da ciascuna delle parti contraenti, potrà accedere con pari dignità, a
corsi di aggiornamento e corsi di formazione professionale organizzati dall’altra.
11
deliberazione n. 342 del 05/04/2012 pagina 17 di 42
Art.14) COMPENSAZIONE TRA LE AZIENDE UU.LL.SS.SS.
Nel caso in cui presso l’Ente siano accolti secondo le modalità previste, ospiti residenti in altra
Azienda ULSS della Regione Veneto, agli stessi verranno garantiti i servizi di cui alla presente
convenzione.
Spetterà a questa Azienda ULSS promuovere la compensazione dei costi, mediamente
sostenuti, per l’attuazione della presente convenzione, all’Azienda ULSS di provenienza dell’ospite
accolto nel Centro Servizi.
Art. 15) RINVIO
Per quanto non previsto dalla presente convenzione si fa rinvio alle norme di legge e
regolamenti nazionali e regionali in materia, o accordi appositamente sottoscritti tra le parti.
Art. 16) DECORRENZA E DURATA
La presente convenzione ha validità dal giorno 01/04/2012 al giorno 31/3/2015, rimanendo
peraltro in vigore fino alla firma del nuovo atto di convenzione, da concordare fra le parti nel cui
caso i termini di rimborso per le prestazioni di cui all’art. 7 si intendono aggiornati annualmente
nella percentuale pari al tasso inflativo programmato del valore delle impegnative per gli ospiti
anziani non autosufficienti.
Tale rinnovo deve intendersi comunque fino all’approvazione, da parte della Regione Veneto,
del nuovo schema – tipo regionale che terrà conto della recente normativa in materia di
accreditamento (L.R. 22/2002 e successivi provvedimenti attuativi).
Art. 17) PAGAMENTI
Tutti i pagamenti e rimborsi dovuti al Centro Servizi per le attività di cui alla presente
convenzione, ad eccezione di quanto previsto all’art. 11, sono assicurati dall’Azienda ULSS entro
30 giorni dal ricevimento della nota di debito.
ART. 18) RINTRACCIABILITA’ DEI FLUSSI
Si dà atto che, come precisato dalla determinazione emanata il 4/07/2011 dall’Autorità per la
vigilanza sui contratti pubblici, la fattispecie in esame non rientra in quelle previste dall’art. 3 della
legge n. 136 del 2010. Trattandosi comunque di movimentazioni finanziarie, l’Azienda provvederà
al pagamento tramite la strumento del bonifico bancario, come previsto dall’art. 3 comma 1 della
legge richiamata, su apposito conto corrente bancario dedicato comunicato dall’Ente, idoneo a
consentire la piena tracciabilità della movimentazione finanziaria.
ART. 19) VALUTAZIONE DEI RISCHI
Si precisa che nel presente caso, come indicato dall’Autorità di vigilanza sui lavori pubblici nella
determinazione n. 3/2008, è possibile escludere la predisposizione del DUVRI e la conseguente
stima di costi per la sicurezza, e pertanto:
viste le attività oggetto della convenzione, non si sono riscontrate interferenze per le quali
intraprendere misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre i rischi;
non sussistendo rischi interferenti da valutare, gli oneri relativi risultano pari a zero, mentre
restano immutati gli obblighi a carico delle imprese e lavoratori autonomi in merito alla
sicurezza sul lavoro.
Comunque, deve essere cura dell’Ente adottare tutte le precauzioni richieste dalla prudenza, dalla
legislazione e dalle norme di buona tecnica e di sicurezza al fine di eliminare o ridurre al minimo i
rischi, anche con l’adozione dei dispositivi di protezione individuale necessari.
ART. 20) PRIVACY
12
deliberazione n. 342 del 05/04/2012 pagina 18 di 42
L’Azienda e l’Ente assumono tutte le iniziative necessarie a garantire che il trattamento dei dati
avvenga nel rigoroso rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive
modificazioni e integrazioni.
A tal fine l’Ente, responsabile delle informazioni assunte per mezzo della presente convenzione,
cura che i dati siano utilizzati limitatamente ai trattamenti strettamente connessi agli scopi della
Convenzione stessa. Cura altresì che gli stessi non vengano divulgati, comunicati, ceduti a terzi né
in alcun modo riprodotti.
L’Azienda, titolare del trattamento dei dati, nomina responsabile esterno del trattamento il Direttore
dell’Ente, il quale provvederà a nominare gli incaricati del trattamento.
In conformità a quanto sopra, l’Ente provvede ad impartire precise e dettagliate istruzioni agli
addetti che, operando in qualità di incaricati, hanno l’accesso ai dati stessi.
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 i dati raccolti dall’Azienda saranno trattati per le finalità
descritte all’art. 1 della presente convenzione e per adempiere agli obblighi da essa derivanti, oltre
che per fini amministrativi e contabili.
Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a trattarli
nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla Legge e/o i Regolamenti interni.
I dati non verranno diffusi e potranno essere comunicati:
- al personale dell’Azienda nominato incaricato del trattamento;
- a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza od
assistenza all’Azienda;
- alla Regione ed altre istituzioni, conformemente a quanto stabilito dalla normativa.
Rivolgendosi al titolare di trattamento o al responsabile designato, potranno in ogni momento essere
esercitati i diritti previsti dell’art. 7 del D.lgs. 193/2003.
Art. 21) CONTROVERSIE
Eventuali controversie relative all’applicazione della presente convenzione, quando non
risolte a livello locale, utilizzando la valutazione di un organo paritetico sono sottoposte al giudizio
che esprimerà un collegio arbitrale così costituito:
- il coordinatore dei Direttori Generali o un suo delegato non appartenente a questa Azienda
ULSS;
- un rappresentante della categoria di appartenenza dell’Ente, non operante in strutture
convenzionate con questa Azienda ULSS;
- il Dirigente responsabile della Direzione per i Servizi Sociali della Regione del Veneto.
La promozione della controversia avanti al Collegio così sopra costituito, è promossa da una
delle due parti in forma scritta; il Collegio dovrà costituirsi entro 30 giorni, e il giudizio
conseguente dovrà essere espresso entro i successivi 30 giorni ed è inappellabile.
Letto, firmato e sottoscritto.
Treviso, ____________________
PER L’AZIENDA ULSS 9
Il Dirigente Responsabile della Direzione
Amministrativa del Territorio
Dott.ssa Michela Conte
_____________________________
IL RAPPRESENTANTE LEGALE
DELL’ENTE
_____________________________
13
deliberazione n. 342 del 05/04/2012 pagina 19 di 42
Allegato 1
ALLEGATO n° 1 ALLA CONVENZIONE DGR N° _______ DEL ______
Oggetto: ACCORDO TRA AZIENDA U.L.S.S. E MEDICO DI MEDICINA GENERALE PER
L’EROGAZIONE DELL’ASSISTENZA PROGRAMMATA
PARTI:
AZIENDA U.L.S.S.
MEDICO DI MEDICINA GENERALE CONVENZIONATO
BENEFICIARIO:
RESIDENZA PROTETTA DI CUI ALL’ACCORDO REGIONALE PER LA
MEDICINA CONVENZIONATA
ART. 1 - -
riconoscimento degli accordi integrativi regionali ex D.P.R. n.270/2000;
ART. 2 - -
compiti del medico di medicina generale di diagnosi, cura, prevenzione e
riabilitazione ex D.P.R. n.270/2000, in particolare:
-
accoglimento dell’ospite non autosufficiente in struttura, con valutazione e
compilazione del diario clinico al primo accesso utile del medico;
visita medica generale periodica dell’ospite non autosufficiente durante tutta la
permanenza in struttura con cadenza minima mensile e comunque immediata ad ogni
richiesta del personale paramedico;
prescrizione di accertamenti diagnostici;
prescrizione di visite specialistiche
prescrizione di farmaci, secondo le direttive dell’Azienda Sanitaria;
prescrizione di presidi/ausili ivi compresi i presidi atti all’eventuale contenzione,
secondo le indicazioni dell’Azienda U.L.S.S.;
rilascio di certificazioni;
compilazione del diario clinico e suo costante aggiornamento (annotazione di
interventi/visite/ricoveri/considerazioni
cliniche/accertamenti
diagnostici
richiesti/visite specialistiche/eventuali altre indicazioni utili);
partecipazione all’U.O.I. per la predisposizione/attivazione/aggiornamento di
programmi individuali;
collaborazione con il personale della struttura, con particolare riferimento alle
indicazioni sulla effettuazione delle terapie prescritte, sia ordinarie che al bisogno;
indicazioni scritte, in casi di particolare necessità, per i colleghi di continuità
assistenziale chiamati durante il loro servizio (ore notturne-prefestive e festive).
-
-
-
ART. 3 –
-
Orario
come da parametri stabiliti nell’accordo regionale;
rilevazione orario della presenza giornaliera con sistemi automatizzati o, in assenza,
diversamente autorizzati;
range orario preferibile:
dalle ore 8.00 alle 11.30
dalle ore 14.30 alle 18.30
14
deliberazione n. 342 del 05/04/2012 pagina 20 di 42
-
salvo diversi accordi con le strutture residenziali;
presenze giornaliere concordate con la struttura nell’arco della settimana,
preferibilmente articolate sia al mattino che al pomeriggio;
in caso di servizio prestato da più medici, questi devono adeguare gli orari alla
massima copertura nell’arco della giornata;
ogni cambiamento di orario dovrà essere richiesto con anticipo di almento un mese e
attuato solo previo accordo con la struttura;
obbligo di essere disponibile con la struttura in qualsiasi momento nel rispetto delle
norme di cui al D.P.R. n.270/2000.
ART. 4 – Rapporti con il personale della struttura.
Non sussistono rapporti gerarchici tra il medico convenzionato e il personale di
assistenza che peraltro è tenuto ad ottemperare alle prescrizioni di carattere sanitario
impartite dal medico a favore degli ospiti.
ART. 5 – Divieto di ricevere informatori farmaceutici durante l’orario di cui al punto precedente.
- Divieto di ricevere i propri assistiti esterni durante l’orario di cui al punto precedente.
ART. 6 – Comunicazione assenze alla struttura: va fatta, di regola, con congruo anticipo (almeno
tre giorni prima), per iscritto se i giorni di assenza sono superiori a tre, anche
verbalmente per assenze di durata inferiore.
Contestualmente alla comunicazione dell’assenza alla struttura, va indicato il
nominativo del medico sostituto, il quale dovrà garantire l’orario del medico sostituito.
ART. 7 – L’incarico attribuito con il presente accordo configura un rapporto di lavoro autonomo
secondo i principi dell’A.C.N. di cui al D.P.R. n.270/2000.
Tale incarico ha durata triennale con decorrenza dalla data di conferimento dello stesso
e alla scadenza può essere rinnovato secondo le procedure previste nel relativo vigente
accordo regionale.
ART. 8 – In caso di presenza di più medici di medicina generale all’interno della struttura, la
ripartizione in carico degli assistiti non deve superare la quota di 60 unità per ciascun
medico e deve tenere conto dell’eventuale organizzazione dell’assistenza per nuclei
omogenei di ospiti non autosufficienti.
ART. 9 – Il trattamento economico del medico di medicina generale, stabilito dall’accordo
regionale, è pari a € 41,00 mensili per assistito. La corresponsione integrale del
trattamento economico è subordinata alla effettività degli accessi giornalieri del medico
di medicina generale presso la struttura protetta e al rispetto della presenza oraria. In
caso contrario il trattamento sarà proporzionalmente ridotto, salva eventuale risoluzione
del presente accordo, previo parere del Comitato Aziendale in caso di persistente
inadempimento.
Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato entro il mese successivo alla
comunicazione dei tabulati orari riepilogativi e delle presenze da parte delle strutture
protette.
15
deliberazione n. 342 del 05/04/2012 pagina 21 di 42
ART. 10 – Cause di sospensione del protocollo terapeutico.
Il protocollo terapeutico viene sospeso durante i periodi di ricovero ospedaliero
dell’assistito, con conseguente riduzione del trattamento economico per il periodo
stesso.
ART. 11 – Cause di cessazione del protocollo terapeutico.
Il protocollo terapeutico cessa per:
-
decesso dell’assistito;
dimissione definitiva dell’assistito;
cambio del medico;
risoluzione del rapporto convenzionale.
ART. 12 – Controversie interpretative.
In sede di applicazione del presente accordo eventuali controversie interpretative sono
sottoposte al Comitato Aziendale che esprimerà parere obbligatorio al Direttore
Generale per la decisione delle stesse.
ART. 13 – Risoluzione del rapporto.
In caso di accertata violazione del presente accordo, nonché dei più generali obblighi
convenzionali, il Direttore Generale dell’Azienda U.L.S.S., anche su proposta motivata
del responsabile della struttura protetta, ha facoltà di risolvere il rapporto instaurato in
base al presente accordo con il medico di medicina generale, nel rispetto delle procedure
di cui all’art. 16 del D.P.R. n.270/2000.
ART. 14 – Eventuali prestazioni professionali integrative di quelle già previste per l’assistenza
programmata nelle case di riposo e richieste all’U.L.S.S. di competenza, saranno
oggetto di accordo integrativo tra Direzione Generale e Responsabile della struttura
assistenziale, in accordo con i rappresentanti sindacali della medicina di base presenti
sul territorio.
Per l’Azienda U.L.S.S.
Il Medico di
Medicina generale
_______________________
____________________
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deliberazione n. 342 del 05/04/2012 pagina 22 di 42
Allegato 2
17
deliberazione n. 342 del 05/04/2012 pagina 23 di 42
18
deliberazione n. 342 del 05/04/2012 pagina 24 di 42
19
deliberazione n. 342 del 05/04/2012 pagina 25 di 42
Allegato 3
NOTA PER RIMBORSO ATTIVITÁ DI RIABILITAZIONE
EX ART. 7 CONVENZIONE TRA AZIENDE ULSS E
CENTRI SERVIZIO RESIDENZIALI
Località, data
Al Dirigente Responsabile
della Direzione Amministrativa del Territorio
Borgo Cavalli, 42
31100 Treviso
Oggetto: Rimborso attività di riabilitazione ai sensi dell'art.7 della Convenzione in atto.
_____________________________________________________________________________
In relazione a quanto previsto dall'art. 7 della Convenzione che regola i rapporti fra codesta
Azienda ULSS n° 9 e l'Ente relativamente al servizio residenziale per persone non autosufficienti
presso il Centro Servizi denominato _________________________________________ si chiede il
rimborso delle spese sostenute per l'attività di riabilitazione sulla base dei seguenti parametri:
periodo di svolgimento dell'attività: dal _____________ al _______________
giornate di presenza equivalenti (G.P.E.) per ospiti non autosufficienti nel periodo: n°
___________
budget generale € 2,14 x G.P.E. = € __________________
a) Specialista: fisioterapista
concorso teorico massimo ammesso per la specialità € 1,63 x n° G.P.E. = € _____________
costo realmente sostenuto dall'Ente nel periodo € ____________________
Importo richiesto a rimborso € ______________
Allegati: n.
n.
fatture;
cedolini stipendi.
b) Specialista: massoterapista o equipollente
concorso teorico massimo ammesso per la specialità € 1,25 x n° G.P.E. = € _____________
costo realmente sostenuto dall'Ente nel periodo € ____________________
Importo richiesto a rimborso € ______________
Allegati: n.
n.
fatture;
cedolini stipendi.
20
deliberazione n. 342 del 05/04/2012 pagina 26 di 42
c) Specialista: podologo
concorso teorico massimo ammesso per la specialità € 1,25 x n° G.P.E. = € _____________
costo realmente sostenuto dall'Ente nel periodo € ____________________
Importo richiesto a rimborso € ______________
Allegati: n.
n.
fatture;
cedolini stipendi.
d) Specialista: logopedista
concorso teorico massimo ammesso per la specialità € 0,51 x n° G.P.E. = € _____________
costo realmente sostenuto dall'Ente nel periodo € ____________________
Importo richiesto a rimborso € ______________
Allegati: n.
n.
fatture;
cedolini stipendi.
e) Specialista: psicologo
concorso teorico massimo ammesso per la specialità € 1,63 x n° G.P.E. = € _____________
costo realmente sostenuto dall'Ente nel periodo € ____________________
Importo richiesto a rimborso € ______________
Allegati: n.
n.
fatture;
cedolini stipendi.
In attesa di riscontro si porgono, cordiali saluti.
Il Direttore
________________________
Per corrispondenza dei dati sopra esposti
Il Medico Coordinatore
_________________________
Con preghiera di accreditare l'importo complessivo di € ____________ presso:
IBAN: _______________________________________________________________________
21
deliberazione n. 342 del 05/04/2012 pagina 27 di 42
Allegato 4
22
deliberazione n. 342 del 05/04/2012 pagina 28 di 42
23
deliberazione n. 342 del 05/04/2012 pagina 29 di 42
24
deliberazione n. 342 del 05/04/2012 pagina 30 di 42
25
deliberazione n. 342 del 05/04/2012 pagina 31 di 42
26
deliberazione n. 342 del 05/04/2012 pagina 32 di 42
27
deliberazione n. 342 del 05/04/2012 pagina 33 di 42
28
deliberazione n. 342 del 05/04/2012 pagina 34 di 42
29
deliberazione n. 342 del 05/04/2012 pagina 35 di 42
allegato 2A
30
deliberazione n. 342 del 05/04/2012 pagina 36 di 42
allegato 2B
31
deliberazione n. 342 del 05/04/2012 pagina 37 di 42
allegato 3
32
deliberazione n. 342 del 05/04/2012 pagina 38 di 42
33
deliberazione n. 342 del 05/04/2012 pagina 39 di 42
34
deliberazione n. 342 del 05/04/2012 pagina 40 di 42
ALLEGATO 5
35
deliberazione n. 342 del 05/04/2012 pagina 41 di 42
36
deliberazione n. 342 del 05/04/2012 pagina 42 di 42