I DOVERI DEL MEDICO DI FAMIGLIA
Diritti e doveri connotano una relazione, un rapporto tra due parti: Medico e Azienda
ULSS, per quanto attiene al apporto contrattuale, e tra Medico e paziente, con riguardo all’
attività assistenziale.
In questi termini, il tema assume proporzioni molto vaste, meritevoli di una
trattazione approfondita, magari a più voci, per dare spazio ai diversi punti di vista e,
perché no, in un prossimo numero del giornale potrebbero essere ospitati sull’argomento i
contributi di un medico di famiglia e di un paziente per iniziare un dibattito dai risvolti
sicuramente stimolanti.
In questa nota, l’attenzione è focalizzata sui “doveri” intesi come “compiti” assegnati
al Medico di Medicina Generale dalla Convenzione.
Cos’è la Convenzione? E’ il contratto, approvato con Decreto del Presidente della
Repubblica (D.P.R. 28 luglio 2000 n. 270), che disciplina il rapporto di lavoro di tipo libero
professionale tra servizio sanitario Nazionale, rappresentato dall’Azienda ULSS, ed il
Medico di Medicina Generale. Come annotazione, si riferisce che proprio in questi giorni è
entrata in vigore la nuova Convenzione per il quinquennio 2001/2005. Se ne parlerà più
diffusamente in altra occasione).
Il Medico di Medicina Generale è un libero professionista che, all’atto
dell’accettazione dell’incarico deve mettere a disposizione uno studio professionale, aperto
per cinque giorni la settimana con orario “congruo”. Non sono infatti pre definiti né criteri
né indicazioni sul tempo di apertura dell’ambulatorio, rimessi alla libera iniziativa del
medico, che soltanto l’obbligo di comunicare all’Azienda ULSS e di esporre l’orario
stabilito.
Negli anni recenti, sulla base di indicazioni contenute nella legge di riforma e nella
stessa convenzione, i Medici hanno iniziato ad utilizzare la modalità di accesso
all’ambulatorio su prenotazione, inoltre, con il diffondersi delle forme associative, si sta
allargando la fascia oraria di accesso all’ambulatorio del medico.
Nella Convenzione, i compiti del Medico di Medicina Generale vengono distinti in:
• Compiti con compenso a quota fissa (art. 31);
• Compiti con compenso a quota variabile (art. 32).
Compiti del medico con compenso a quota fissa
Il medico, nel momento in cui viene inserito in convenzione assume, nei confronti
dei cittadini che lo scelgono come medico di famiglia, la responsabilità complessiva in
ordine alla tutela della loro salute, responsabilità che si estrinseca in compiti diagnostici,
terapeutici, riabilitativi, preventiv, individuali e familiari e di educazione sanitaria. Tali
compiti sono espletati attraverso interventi ambulatoriali e domiciliari, finalizzati al
soddisfacimento di bisogni sanitari correlati ai livelli essenziali e uniformi di assistenza.
Questi significa che sono a carico, come spesa, del Servizio Sanitario soltanto gli
interventi espressamente previsti per legge. Non esiste una generalità di prestazioni
garantite, ma solo determinate prestazioni assicurate a precise condizioni.
Per compiti del medico con compensi a quota fissa si intendono quelle attività che sono
retribuite al medico dall’Azienda sanitaria con i compensi “fissi” stabiliti dalla convenzione,
(quota capitarla). Nulla devono gli assistiti al Medico per usufruire di queste attività.
I compiti a quota fissa comprendono:
• Le visite domiciliari ed ambulatoriali a scopo diagnostico e terapeutico. Le visite
domiciliare vengono effettuate “avuto riguardo alla non trasferibilità dell’ammalato”.
• Il consulto con lo specialista e l’accesso agli ambienti di ricovero (es, ospedale,
casa di riposo ecc.), al momento dell’accettazione, della degenza e della dimissione
del proprio paziente.
La tenuta e l’aggiornamento di una scheda sanitaria individuale.
Le certificazioni obbligatorie per legge ai fini della riammissione alla scuola
dell’obbligo, agli asili nido, alla scuola materna e alle scuole secondarie superiori.
La certificazione di idoneità allo svolgimento di attività sportive non agonistiche di
cui al D.M. Salute 28 febbraio 1983, art. 1 lett. a) e c), nell’ambito scolastico, a
seguito di specifica richiesta dell’autorità scolastica competente. Questo significa
che il Medico di Medicina Generale, come pure il Pediatra di libera scelta, sono
tenuti a rilasciare senza spesa per l’assistito il certificato di idoneità sportiva non
agonistica solo nel caso in cui sia richiesto dall’autorità scolastica competente per
gli alunni che svolgono attività fisico-sportive organizzate dagli organi scolastici
nell’ambito delle attività parascolastiche (lett. a)) e/o partecipano ai Giochi della
Gioventù, nelle fasi precedenti quella nazionale (lett. c)).
In tutti gli altri casi, il rilascio del certificato è a pagamento, in conformità ad un
tariffario stabilito dal medico ed esposto normalmente in ambulatorio.
• Le certificazioni per incapacità temporanea al lavoro.
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Il medico, nella quotidiana attività assistenziale, ha anche altri compiti obbligatori di
rilevanza generale, quali sviluppo e la diffusione della cultura sanitaria e della conoscenza
del Servizio Sanitario Nazionale e il corretto uso dei farmaci.
La convenzione richiama inoltre l’osservanza di corretti stili di vita positivi per la salute
(corretta alimentazione, movimento, non uso di tabacco ecc.), la donazione di sangue,
organi e tessuti, la cultura dei trapianti, il sistema della partecipazione al costo delle
prestazioni sanitarie e delle regole per l’esenzione, la necessità di un uso appropriato delle
risorse (farmaci, prestazioni specialistiche, ricoveri ecc.).
Il medico è infine tenuto ad effettuare le vaccinazioni anti influenzali nell’ambito della
specifica campagna per i soggetti a rischio organizzata dall’azienda ULSS.
Compiti del medico con compenso a quota variabile
Si tratta sempre di attività assistenziali, retribuite dall’Azienda ULSS con compensi
aggiuntivi rispetto alla “quota capitarla”.
Alcuni di questi compiti sono:
• L’assistenza programmata al domicilio dell’assistito. Il medico viene autorizzato
dall’Azienda ULSS a svolgere attività assistenziale a domicilio del paziente, sulla
base di un programma che può prevedere anche la collaborazione di personale
specialistico e/o infermieristico.
• L’assistenza programmata nelle residenze protette (Case di riposo).
• Le prestazioni di particolare impegno (ad esempio medicazioni, suture, ciclo di flebo
ecc.).
Ove lo ritenga necessario, il Medico può segnalare ai Servizi sociali casi bisognosi di
intervento sociale e/o economico.
Al medico di medicina generale è consentito l’esercizio della libera professione, con
pagamento a carico dell’assistito, anche nei confronti dei propri assistiti. Si tratta di
prestazioni non comprese tra i compiti indicati in precedenza, di prestazioni specialistiche,
anche con l’uso di strumenti diagnostici, di prestazioni richieste in orario notturno, pre
festivo e festivo.
Il Medico di Medicina Generale concorre inoltre ad assicurare l’appropriatezza nell’uso
delle risorse messe a disposizione dell’Azienda ULSS, a ricercare la sistematica riduzione
degli sprechi e ad operare secondo i principi di efficacia e di appropriatezza degli interventi
assistenziali.