Si segnala una prima deliberazione del disegno di legge costituzionale n. 24 che attiene alla Parte seconda della Costituzione, in particolare tale testo prevede delle modifiche concernenti le Camere del Parlamento e la forma di governo la cui disciplina si rinviene negli articoli da 56 a 137 della Costituzione. Prima di entrare nel merito delle novità legislativa è bene soffermarsi sulla procedura di modifica di una norma o legge costituzionale, contenuta nell’art. 138 della costituzione, che recita: “Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione. Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi. Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti”. Ben si comprende dalla lettura di siffatto articolo che il procedimento di revisione costituzionale è un procedimento rafforzato, perché richiede una doppia deliberazione ed una condivisione ampia dei membri del Parlamento. Ma il percorso è stato avviato ed il disegno di legge costituzionale n. 24 è stato approvato in prima deliberazione dal Senato il 25 luglio 2012. Per altro si tratta di un testo risultante dalla unificazione di altri disegni di legge costituzionali presentati da una pluralità di parlamentari e involgenti la medesima materia. Le principali novità contenute nel disegno di legge n. 24 sono: Il Senato Federale della Repubblica: il nuovo Senato è composto da duecentocinquanta senatori (anziché trecentoquindici dell’attuale Senato della Repubblica), eletto a suffragio universale e diretto su base regionale (al pari della vigente Camera dei deputati che è eletta a suffragio universale e diretto), ogni regione avrà almeno sei senatori. L’elezione del Senato Federale della Repubblica è disciplinata con legge dello Stato. Partecipano ai lavori del Senato Federale un rappresentante per ogni Regione, con diritto di voto sulle materie di legislazione 1 concorrente ovvero di interesse degli enti territoriali. Pertanto si introduce la figura del rappresentate regionale che è eletto fra i propri componenti da ciascun consiglio o assemblea regionale, ma non è un membro del Parlamento, sebbene beneficia della prerogativa di cui all’articolo 68 della Costituzione, nel senso che non è chiamato a rispondere delle opinioni e dei voti dati nell’esercizio delle proprie funzioni. Si riduce l’età dell’elettorato passivo, per essere eleggibile al Senato ovvero alla Camera dei Deputati sarà sufficiente avere compiuto rispettivamente trentacinque e ventuno anni di età, anziché gli attuali quaranta ovvero venticinque anni; inoltre al Senato è soppresso il limite di età che caratterizza l’elettorato attivo, infatti oggi per poter votare un senatore bisogna avere compiuto venticinque anni. Quindi sia per votare il Senato che la Camera è sufficiente la maggiore età. Riduzione dei componenti le Camere: si è detto che il nuovo Senato Federale è composto da duecentocinquanta senatori, per quanto riguarda la Camera dei deputatati, i suoi componenti sono ridotti da seicentotrenta a cinquecentootto deputati. Si costituzionalizza il dovere, per senatori e per deputati, di partecipare ai lavori delle Camere e delle commissioni parlamentari. Funzione legislativa: si introduce il bicameralismo imperfetto, infatti si abolisce, quale regola generale, l’esercizio della funzione legislativa “collettiva” delle camere, tale funzione si esercita nei casi espressamente individuati dal nuovo art. 72 ossia “quando la Costituzione prescrive una maggioranza speciale di approvazione, per le leggi in materia costituzionale ed elettorale, per quelle concernenti le prerogative e le funzioni degli organi costituzionali e dei rispettivi componenti, per quelle di delegazione legislativa, di conversione in legge dei decreti con forza di legge, di approvazione di bilanci e consuntivi”, nonché quando una Camera chiede di “riesaminare” un testo di legge già approvato. In particolare i disegni di legge sono assegnati a una delle due Camere, dai Presidenti delle Camere d’intesa tra loro, quando non sussistono le ipotesi di esercizio collettivo della funzione legislativa. Il disegno di legge, approvato da una Camera, è trasmesso all’altra camera e si intende definitivamente approvato se entro quindici giorni dalla trasmissione quest’ultima non delibera di disporne il riesame su proposta di un terzo dei suoi componenti. Quindi il bicameralismo imperfetto, ossia l’approvazione di un disegno di legge da parte di una sola Camera, subisce una deroga quando, entro il termine di quindici giorni dalla trasmissione all’altra Camera del testo di legge approvato, quest’ultima delibera il riesame. La Camera che dispone di riesaminare il disegno di legge deve approvarlo o respingerlo entro i trenta giorni successivi alla decisione di riesame. Decorso inutilmente tale termine, il disegno di legge si intende definitivamente 2 approvato. Se la Camera che ha chiesto il riesame lo approva con emendamenti o lo respinge, il disegno di legge è trasmesso alla prima Camera, che delibera in via definitiva. Oltre al bicameralismo imperfetto, altra novità è rappresentata dalla possibilità per il Governo, di chiedere che un disegno di legge sia iscritto con priorità all’ordine del giorno della Camera che lo esamina, in tal caso il disegno di legge è sottoposto alla votazione finale entro un termine determinato. Presidente della Repubblica, introduzione del semipresidenzialismo1. Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato con poteri di rappresentanza interni ed esterni allo Stato. Non è più eletto dal Parlamento bensì è eletto per cinque anni, a suffragio universale e diretto, da tutti cittadini che hanno compiuto la maggiore età ed è eleggibile a Presidente colui che ha compiuto quaranta anni (anziché i cinquanta anni richiesti dalla vigente Costituzione). Il Presidente del Senato Federale della Repubblica, il novantesimo giorno prima che scada il mandato del Presidente della Repubblica, indice l’elezione, che deve aver luogo in una data compresa tra il sessantesimo e il trentesimo giorno precedente la scadenza. La durata del mandato è di cinque anni con possibilità di rielezione per una sola volta. È eletto il candidato che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. Qualora nessun candidato abbia conseguito la maggioranza, il quattordicesimo giorno successivo si procede al ballottaggio fra i due candidati che hanno conseguito il maggior numero di voti. Eventuali impedimenti e la conseguente sostituzione temporanea, che la vigente Costituzione attribuisce al Presidente del Senato sarà oggetto di legge ordinaria. Mentre l’impedimento permanente, la morte e le dimissioni determinano un nuova elezione del Presidente. Sempre con legge ordinaria è prevista la disciplina relativa al procedimento elettorale, nonché i finanziamenti e le spese per la campagna elettorale e la partecipazione alle trasmissioni radiotelevisive. 1 La forma di governo semipresidenziale si caratterizza per i seguenti elementi: a) il Capo dello Stato (chiamato Presidente) è eletto direttamente dal corpo elettorale della nazione e dura in carica per un periodo prestabilito; b) il Presidente è indipendente dal Parlamento, perché non ha bisogno della sua fiducia, tuttavia non può governare da solo ma deve servirsi di un Governo da lui nominato; c) il Governo deve avere la fiducia del Parlamento . In tale sistema c’è una struttura bicefala del potere di governo, che vede il Presidente del Repubblica ed il Primo ministro. Quest’ultimo fa parte di un governo che deve avere la fiducia del Parlamento, mentre il Presidente trae la sua legittimazione direttamente dall’elezione popolare e quindi non a bisogno della fiducia parlamentare. Questa struttura duale del potere di governo consente diversi equilibri della forma di governo, che può vedere ora la prevalenza del Presidente (nelle cui mani si concentra il potere di indirizzo politico), ora del Primo ministro e della sua maggioranza. Ne deriva che i sistemi riconducibili al modello semipresidenziale hanno tra loro notevoli differenze, con la conseguenza che è opportuno distinguere: a) forme di governo semipresidenziali a Presidente forte (un esempio è dato dalla Repubblica francese); b) forme di governo semipresidenziali a prevalenza del Governo (esempio l’Austria, l’Irlanda). 3 Il Primo ministro. Si istituisce la figura del Primo ministro che va a sostituire l’odierno Presidente del Consiglio dei ministri. In particolare “il Governo della Repubblica è composto dal Primo ministro e dai ministri che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri. Il Presidente della Repubblica presiede il Consiglio dei ministri, salvo delega al Primo ministro e nomina quest’ultimo, inoltre su proposta del Primo ministro nomina e revoca i ministri. Il Presidente della Repubblica, può sciogliere le Camere, sentiti il Primo ministro e i Presidenti delle medesime. Per quanto riguarda la firma degli atti del Presidente della Repubblica, se adottati su proposta del Primo ministro o dei ministri, sono controfirmati dal proponente che ne assume la responsabilità, mentre non necessitano di controfirma gli atti quali: la nomina del Primo ministro, l’indizione delle elezioni delle Camere e lo scioglimento delle stesse, l’indizione dei referendum nei casi previsti dalla Costituzione, il rinvio e la promulgazione delle leggi, l’invio dei messaggi alle Camere, le nomine che sono attribuite al Presidente della Repubblica dalla Costituzione e quelle per le quali la legge non prevede la proposta del Governo. Commissione paritetica per le questioni regionali. Si istituisce tale commissione che deve essere sentita quanto il Presidente della Repubblica esercita il potere di scioglimento, di un consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta, nei casi previsti dalla Costituzione. Lo scioglimento di siffatti organi determina l’adozione di un decreto sentita la nuova Commissione paritetica per le questioni regionali, costituita presso il Senato Federale della Repubblica, che sostituisce la Commissione di deputati e senatori per le questioni regionali. Questione di legittimità costituzionale delle leggi2. Si estende il giudizio in via principale davanti la Corte costituzionale, in quanto un quarto dei componenti di una Camera possono sollevare la questione di legittimità costituzionale delle leggi approvate dal Parlamento entro trenta giorni dalla loro entrata in vigore. Lo stesso numero di componenti di una Camera, nel medesimo termine può sollevare dinnanzi alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale di un decreto legislativo per violazione o eccesso di delega. In conclusione, se il disegno di legge costituzionale n. 24 diventerà legge, allora l’Italia non sarà più una Repubblica parlamentare, con un Parlamento che è l'unica istituzione a detenere 2 L’art. 127 della Costituzione in combinato disposto con l’art. 134 Cost. disciplina il giudizio in via principale che può essere proposto, con ricorso, da parte dello Stato o da parte della Regione, contro le leggi statali o di altre Regioni. Specificamente il ricorso quale atto introduttivo del giudizio deve essere deliberato dal Consiglio dei Ministri, se agisce lo Stato o dalla Giunta regionale per la Regione, nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell’atto con forza di legge che si intende impugnare. Questo tipo di procedimento è denominato principale in quanto la questione di legittimità viene proposta direttamente con una procedura ad hoc, inoltre trattasi di un procedimento astratto in quanto le leggi impugnate vengono in rilievo autonomamente dalla loro concreta applicazione. 4 la rappresentanza della volontà popolare ed in quanto tale elegge in modalità differenti sia il governo sia il Presidente della Repubblica. La nuova forma di governo che l’Italia andrà a sperimentare è il semipresidenzialismo. - 5