La Costituzione (struttura)
• Principi fondamentali, tra cui:
•
•
•
•
Principio personalista (art. 2 cost.)
Principio di uguaglianza (art. 3 cost.)
Principio lavorista (art. 4 cost.)
Principio autonomista (art. 5 cost.)
• Parte prima: Diritti e doveri dei cittadini, tra cui:
•
•
•
•
Libertà individuali
Diritti sociali
Libertà economiche
Libertà politiche
•
• Parte seconda: Ordinamento della
Repubblica, tra cui:
•
•
•
•
•
•
•
Parlamento
Presidente della Repubblica
Governo
Pubblica amministrazione
Magistratura
Autonomie locali
Garanzie costituzionali (Corte costituzionale e procedimento di
revisione costituzionale)
La Costituzione
(procedimento di revisione ex art. 138 cost.)
Prima deliberazione della Camera e del Senato
(è sufficiente la maggioranza semplice)
dopo almeno tre mesi
Seconda deliberazione della Camera e del
Senato almeno a maggioranza assoluta.
A questo punto, il procedimento cambia in base alla
maggioranza raggiunta nella seconda deliberazione
Se la revisione è approvata Se la revisione è approvata
con la maggioranza dei
con la maggioranza
2/3 dei voti,
assoluta,
la legge è promulgata,
alcuni soggetti possono
pubblicata ed entra in
chiedere che si faccia
vigore dopo 15 gg.
luogo a referendum.
I limiti alla revisione costituzionale
1) Limite espresso costituito dall’art.139 cost.:
“La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione
costituzionale”
Ciò significa che non si può modificare il carattere non elettivo del Capo dello
Stato.
2) Esistono altri limiti? Sì.
L’art. 139 cost. deve essere letto insieme all’art. 1 cost. dove si
sancisce il principio della sovranità popolare. Ne consegue che
non si può incidere sul carattere democratico della nostra
forma di stato.
Quali sono, dunque, i limiti “impliciti” alla revisione
costituzionale?
Tutti i principi costituzionali che connotano la
forma di stato democratica e, in particolare, il
nucleo essenziale di alcuni diritti di libertà
(espressione, riunione, associazione, etc.), in
quanto condizioni essenziali perché la
repubblica possa dirsi democratica.
Sentenza della Corte costituzionale n. 1146 del
1988
Sono sottratti alla revisione costituzionale i principi
“che appartengono all’essenza dei valori supremi sui
quali si fonda la Costituzione italiana”, tra cui “ i
diritti inalienabili della persona umana”.
► possibilità di impugnare di fronte alla Corte costituzionale anche una legge
costituzionale o di revisione costituzionale, sia pure solo qualora si ritengano
violati i principi supremi
C. cost., sent. 1146 del 1988.doc