LA CORTE COSTITUZIONALE Art 134-137 Le norme ordinarie in vigore non possono mai porsi in contrasto con la costituzione. I principi e le norme della costituzione divengono pertanto PRINCIPI e NORME PARAMETRO In caso di conflitto tra le disposizioni della legge quelle della Costituzione è quest’ultima a prevalere • Cinque giudici sono nominati dal presidente della repubblica con un suo decreto, controfirmato dal presidente del Consiglio dei Ministri (ma il potere di scelta spetta al presidente della Repubblica e non al Governo) • Cinque giudici sono eletti dal parlamento in seduta comune, a scrutinio segreto e con la maggioranza: • Sono eletti al proprio interno dalle SUPREME MAGISTRATURE ordinarie e ammninistrative: • L’ufficio di giudice della Corte è incompatibile con • L’essere membro del PARLAMENTO o di un CONSIGLIO REGIONALE Qualsiasi altro ufficio o impiego pubblico o privato ed anche con OGNI ATTIVITA’ PROFESSIONALE • La CORTE COSTITUZIONALE elegge tra i suoi componenti il PRESIDENTE che rimane in carica per un triennio ed è rieleggibile • Le udienze della corte costituzionale sono, di norma, pubbliche, e ad esse intervengono le parti in giudizio con i propri difensori di fiducia. (lo stato è rappresentato dalla sua avvocatura) • La corte funziona con l’intervento di almeno 11 giudici Le decisioni sono deliberate in camera di consiglio dopo aver ascoltato il relatore della causa IL CONTROLLO DI COSTITUZIONALITA’ • Il controllo di costituzionalità ha luogo in modo “accentrato” (presso un unico organo: la corte costituzionale appunto) e “A posteriori”(Dopo che la legge sia entrata in vigore) Le attribuzioni della corte costituzionale • sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge dello Stato e delle Regioni. • sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello stato e su quelli tra lo stato e le regioni e tra le regioni. • Sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della costituzione • La corte cost. giudica l’ammissibilità o meno del referendum (cfr art 75 cost)