LA CORTE
COSTITUZIONALE
Art 134-137
Le norme ordinarie in vigore non
possono mai porsi in contrasto
con la costituzione.
I principi e le norme della costituzione
divengono pertanto PRINCIPI e NORME
PARAMETRO
In caso di conflitto tra le disposizioni della
legge quelle della Costituzione è
quest’ultima a prevalere
• Cinque giudici sono nominati dal presidente
della repubblica con un suo decreto,
controfirmato dal presidente del Consiglio
dei Ministri (ma il potere di scelta spetta al
presidente della Repubblica e non al
Governo)
• Cinque giudici sono eletti dal parlamento in
seduta comune, a scrutinio segreto e con la
maggioranza:
• Sono eletti al proprio interno dalle
SUPREME MAGISTRATURE ordinarie e
ammninistrative:
• L’ufficio di giudice della Corte è incompatibile con
• L’essere membro del PARLAMENTO o di un
CONSIGLIO REGIONALE
Qualsiasi altro ufficio o impiego pubblico o privato ed
anche con OGNI ATTIVITA’ PROFESSIONALE
• La CORTE COSTITUZIONALE elegge tra i suoi
componenti il PRESIDENTE che rimane in carica
per un triennio ed è rieleggibile
• Le udienze della corte costituzionale sono, di
norma, pubbliche, e ad esse intervengono le parti
in giudizio con i propri difensori di fiducia.
(lo stato è rappresentato dalla sua avvocatura)
• La corte funziona con l’intervento di almeno 11
giudici
Le decisioni sono deliberate in camera di consiglio
dopo aver ascoltato il relatore della causa
IL CONTROLLO DI
COSTITUZIONALITA’
• Il controllo di costituzionalità ha luogo in
modo “accentrato” (presso un unico
organo: la corte costituzionale appunto)
e “A posteriori”(Dopo che la legge sia
entrata in vigore)
Le attribuzioni della corte costituzionale
•
sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti
aventi forza di legge dello Stato e delle Regioni.
• sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello stato e su quelli tra lo stato e le
regioni e tra le regioni.
• Sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della
costituzione
•
La corte cost. giudica l’ammissibilità o meno del referendum (cfr art 75 cost)