Affisso all’Albo on line del comune dal 04.06.2013 al 19.06.2013 COMUNE DI VICOVARO (Provincia di Roma) Piazza Padre Pietro n° 9 – cap 00029 - tel. 0774.498002- 496387 – Fax. 0774.498297 e.mail: [email protected] C.F. 01045060587 – P. IVA 00955811005 REGOLAMENTO PER LA INSTALLAZIONE E L’ESERCIZIO DI ANTENNE ED APPARATI DI TELEFONIA MOBILE (approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 19 del 21.05.2013) Premessa Vista la Legge 31 luglio 1997 n° 249 “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”; Visto il D.Lgs. 28 maggio 2012 n. 70 “Modifiche al decreto legislativo 1.8.2003 n. 259, recante Codice delle Comunicazioni elettroniche in attuazione delle direttive 2009/140/CE, in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica, e 2009/136/CE in materia di trattamento dei dati personali e tutela della vita privata”; Visto il Decreto del Ministero dell’Ambiente n° 381 del 10 settembre 1998 “Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana”; Vista la Legge 22 febbraio 2001 n° 36 “Legge quadro sulla protezione delle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”; Vista la Legge 1 luglio 1997 n° 189; Vista la Legge 241/90; Visto il D.M. 1444/68; Vista la Legge 46/90; Visto il DPR 447/91; Visto il DPR 547/55 Visto il D.Lgs. n. 81 del 2008 Visto il DPCM 24/5/2001; Visto il D.M. 314/92; Visto l’articolo 174 del Trattato di Amsterdam del 2 ottobre 1997; Visto il DPCM del 8 luglio 2003 emanato in attuazione della L36/2001; Visto il D.Lgs. 1 agosto 2003, n.259 “Codice delle comunicazioni elettroniche”; Si stabilisce che: Art. 1 Ambito di applicazione, finalità e principi fondamentali 1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell’art, 8 comma 6 della legge n. 36 del 22 febbraio 2001 ha lo scopo di disciplinare ed assicurare la installazione, la modifica, l’adeguamento e l’esercizio degli impianti per la telefonia mobile sul territorio del Comune di Vicovaro e minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici. 1 2. I principi fondamentali di cui al presente Regolamento sono il “principio di precauzione” come definito nell’art. 174 del Trattato di Amsterdam del 2 ottobre 1997 ed “il principio di cautela e di minimizzazione dell’esposizione” definito dall’art.4 del D.M. 381/98. In particolare, “la progettazione e la realizzazione degli impianti deve avvenire in modo da produrre i valori di campo elettromagnetico più bassi possibile”, compatibilmente con la qualità del servizio, prevedendo l’eventuale introduzione di misure e nuove tecnologie meno impattanti o il ricorso al co-siting tra più aziende, per ridurre l’esposizione della popolazione anche qualora siano rispettati i limiti di esposizione e le misure di cautela. 3. Il presente regolamento, in vigenza del Decreto Legislativo 1 agosto 2003, n.259 “Codice delle comunicazioni elettroniche”, costituisce anche una base per l’espressione del “motivato dissenso” nel senso previsto dagli articoli 87 e 88 del Decreto stesso. Art. 2 Obiettivi 1. Il Comune uniforma la propria azione amministrativa, sulla materia oggetto delle disposizioni del presente Regolamento, ai seguenti obiettivi generali: a. tutela della salute dei cittadini e protezione dell’ambiente, con particolare attenzione all’impatto che gli impianti in oggetto vanno a determinare; b. minimizzazione dell’esposizione ai campi elettromagnetici, fermi restando i valori limite previsti dalle normative vigenti, con particolare attenzione ai ricettori sensibili; c. minimizzazione dei fattori di inquinamento visivo a carico del paesaggio, extraurbano e urbano, derivante dagli impianti in oggetto e relativo risanamento; d. allo scopo di perseguire gli obiettivi di cui ai precedenti punti a., b. e c., individuazione di siti che per vocazione, posizione e destinazione possano risultare maggiormente idonei alla localizzazione degli impianti in oggetto; e. promozione di una corretta e trasparente informazione nei confronti della popolazione; f. equità ed imparzialità nei confronti dei Gestori, cui devono essere garantite pari opportunità per l’esercizio delle concessioni ottenute dallo Stato. 2. Il Comune pubblica nell’Albo Pretorio le richieste di installazione avanzate dalle ditte, inoltre si impegna, entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno, ad informare la popolazione sui livelli di campo elettromagnetico prodotto nella zona presso la quale sono state installate le antenne specificando altresì il tipo ed il numero delle antenne esistenti. La predette informazione alla popolazione è garantita attraverso la pubblicazione dei dati nel sito internet del Comune ed attraverso pubblici manifesti. 3. Il Comune s’impegna a promuovere campagne di monitoraggio dei livelli di campo elettromagnetico nel rispetto della salvaguardia della salute pubblica, volte a mantenere un elevato livello di attenzione nei confronti delle installazioni esistenti sul territorio. 4. Al fine di garantire il principio di cautela, così come sancito dai trattati e dalle raccomandazione dell’U.E., il Gestore dovrà sempre utilizzare la migliore tecnologia disponibile al fine della migliore minimizzazione dei C.E.M. e riduzione dell’impatto visivo. 5. Il Comune s’impegna altresì a provvedere all’istallazione di appositi rilevatori di campi elettromagnetici forniti di display presso i punti più esposti e con particolare riferimento presso le aree, gli edifici e le strutture considerate di interesse collettivo (ospedali, scuole, asili nido, case di cura, case di riposo e parchi gioco). 2 Art. 3 Definizioni e abbreviazioni 1. Ai fini del presente regolamento, per quanto non specificato, si fa riferimento alle definizioni contemplate nell’art. 3 della L. n. 36/2001, nell’art. 1 del D. Lgs. n. 259/2003 nonché nell’art. 3 del Regolamento Regionale del Lazio del 21.2.2001, ed in particolare si intendono per: a. esposizione: è la condizione di una persona soggetta a campi elettrici, magnetici, elettromagnetici, o a correnti di contatto, di origine artificiale; b. limite di esposizione: è il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione, definito ai fini della tutela della salute da effetti acuti, che non deve essere superato in alcuna condizione di esposizione della popolazione e dei lavoratori per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) della legge n. 36/2001; c. valore di attenzione: è il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione, che non deve essere, superato negli ambienti abitativi, scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze prolungate per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b) e c) della legge n. 36/2001. Esso costituisce misura di cautela ai fini della protezione da possibili effetti a lungo termine e deve essere raggiunto nei tempi e nei modi previsti dalla legge; d. obiettivi di qualità sono: i criteri localizzativi, gli standard urbanistici, le prescrizioni e le incentivazioni per l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili, indicati dalle leggi regionali; i valori di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, definiti dallo Stato secondo le previsioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) della legge n. 36/2001, ai fini della progressiva minimizzazione dell'esposizione ai campi medesimi; e. elettrodotto: è l'insieme delle linee elettriche, delle sottostazioni e delle cabine di trasformazione; f. esposizione dei lavoratori e delle lavoratrici: è ogni tipo di esposizione dei lavoratori e delle lavoratrici che, per la loro specifica attività lavorativa, sono esposti a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici; g. esposizione della popolazione: è ogni tipo di esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, ad eccezione dell'esposizione di cui alla lettera f) e di quella intenzionale per scopi diagnostici o terapeutici; h. stazioni e sistemi o impianti radioelettrici: sono uno o più trasmettitori, nonché ricevitori, o un insieme di trasmettitori e ricevitori, ivi comprese le apparecchiature accessorie, necessari in una data postazione ad assicurare un servizio di radiodiffusione, radiocomunicazione o radioastronomia; i. impianto per telefonia mobile: è la stazione radio di terra del servizio di telefonia mobile, destinata al collegamento radio dei terminali mobili con la rete del servizio di telefonia mobile; j. impianto fisso per radiodiffusione: è la stazione di terra per il servizio di radiodiffusione televisiva o radiofonica. k. ponti radio: sono gli impianti di connessione di tratte radio punto - punto; 3 l. impianti satellitari: sono l’insieme di apparecchiature destinate al servizio di telecomunicazione spaziale; m. impianti radio trasmittenti in genere: sono gli impianti non identificabili in quelli precedentemente definiti che svolgono servizio di radiodiffusione o di collegamento punto - punto; n. impianti radioelettrici: è un termine generico riferito all'insieme delle categorie precedentemente definite; o. unità di misura e grandezze fisiche: sono quelle definite nell'allegato A al D.M. n. 381/1998; p. soggetto avente titolo: è il concessionario, il licenziatario, o altro soggetto autorizzato all'uso delle frequenze; q. c.e.m.: è il campo elettromagnetico; r. c.m.: è il campo magnetico s. c.e.: è il campo elettrico; t. d.p.: è la densità di potenza; u. modifica di un impianto già installato ed assentito è considerato modificato quando risultano variati i propri contributi di c.e.m nei luoghi di cui agli artt. 3 e 4 del D.M. n. 381/1998. Art. 4 Modalità autorizzative 1. L’installazione degli impianti di cui all’art. 1, previo parere dell’Ente preposto per legge, relativamente alla compatibilità del progetto con i valori di attenzione e con gli obiettivi di qualità previsti dalla normativa statale e regionale vigente , è soggetta all’autorizzazione rilasciata dal Comune, dietro parere non vincolante dell’Organo Tecnico, di cui al successivo articolo 5. 2. L’autorizzazione è rilasciata previa verifica delle condizioni tecniche di cui al successivo articolo 7. 3. Le spese occorrenti per l’istruttoria delle istanze finalizzate al rilascio dell’autorizzazione sono a carico del Gestore richiedente e sono determinate nella misura fissa che sarà stabilita annualmente con delibera di giunta per ogni singola installazione, da versare all’atto della richiesta. 4. Le risorse acquisite dagli eventuali fitti per installazioni in aree comunali sono destinate a finanziare la spesa per le attività tendenti a garantire la prevenzione, il monitoraggio ambientale e l’informazione ai cittadini nella misura annualmente programmata in sede di predisposizione del bilancio di previsione. A questo scopo si procederà all’istituzione di un apposito capitolo di bilancio. 5. Si dovrà assicurare, al fine di una corretta prevenzione, la realizzazione di un sistema di monitoraggio ambientale e diversificate attività di informazione alla cittadinanza. Si promuoveranno altresì, campagne educative nelle scuole volte a favorire un uso consapevole delle nuove tecnologie. Art. 5 Organo Tecnico 1. Per un’efficace valutazione e programmazione della materia, per garantire l’ottimizzazione degli interventi proposti e la corretta valutazione di tutte le problematiche inerenti, ivi 4 compresa la valutazione sui possibili impatti relativi al paesaggio e al patrimonio storico, culturale e ambientale, viene istituito un Organo Tecnico consultivo e non vincolante. 2. L’Organo Tecnico del Comune di Vicovaro è composto da: Sindaco o suo delegato Responsabile dell’Area Tecnica con funzione anche di segretario verbalizzante. Rappresentante dell’A.R.P.A. . Due esperti di comprovata esperienza nel settore dei Campi Elettromagnetici, nominati dal Consiglio, uno per la maggioranza ed uno per la minoranza. Un rappresentante o portavoce di Associazione Ambientaliste o portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o Comitati ai sensi dell’art. 9 legge 241/90. Due consiglieri Comunali: uno di maggioranza e uno di minoranza 3. L’Organo Tecnico effettua le valutazioni e propone gli eventuali accertamenti, rilevamenti, ispezioni e verifiche, ritenuti necessari ai sensi del presente regolamento, l’amministrazione comunale dispone i consequenziali atti amministrativi. 4. L’Organo Tecnico si riunisce, di norma, con cadenza semestrale, su iniziativa del Responsabile dell’Area Tecnica, su convocazione del Sindaco o suo delegato e quando ne facciano richiesta almeno tre membri. 5. All’Esperto, di cui al punto 2, è riconosciuto il gettone di presenza in misura pari a quello previsto per i Consiglieri comunali. Art. 6 Zonizzazione 1. Entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento l’Amministrazione comunale, al fine di indirizzare la localizzazione dei nuovi impianti e per l’eventuale spostamento di quelle esistenti provvederà alla suddivisone del territorio in zone, soggette a diversa regolamentazione: A) Zone non compatibili, aree o strutture di interesse collettivo comprensive di opportuna fascia urbanistica di rispetto. Aree nelle quali ricadono o sono previste attrezzature di interesse collettivo (Zone F di cui al D.M. 1444/68), quali ospedali, scuole, asili nido, case di cura, case di riposo e parchi gioco. Immobili vincolati ai sensi del Decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490. Le aree di particolare pregio ambientale, paesaggistico, naturalistico e architettonico vincolate ai sensi delle vigenti Leggi comunitarie, nazionali e regionali. Le aree urbanizzate, da urbanizzare, e opportuna fascia di rispetto urbanistica oltre i confini delle aree sopra citate ossia: Centri abitati (zone A e B di cui al D.M. 1444/68) Zone di espansione (zone C ) 2. Negli elaborati grafici relativi alla zonizzazione delle antenne di radiotelefonia mobile le aree e gli edifici e le strutture ritenute di interesse collettivo dovranno essere facilmente identificabili grazie ad una specifica colorazione. 3. Le abitazione isolate, o gruppi di esse, non dovranno essere soggette in alcun modo ad irraggiamento diretto da parte delle celle degli impianti di SRB. 5 B) Zone compatibili , le zone compatibili sono tutte quelle aree non comprese nel precedente elenco. C) Aree comunali disponibili per l’installazione di nuove antenne, le aree comunali disponibili sono quelle aree di proprietà del Comune indicate per l’installazione di nuovi impianti e per la delocalizzazione di quelli presenti nelle zone valutate non compatibili dal presente regolamento. In questo caso, e cioè alla presenza di aree di proprietà del Comune, i gestori, in via preferenziale sono tenuti ad installare o a delocalizzare i propri impianti in quelle zone. Le stazioni Radio Base devono, in ogni caso, rispettare i limiti normativi definiti dal DPCM 8 luglio 2003, per una corretta installazione delle stesse occorre fare riferimento alla normativa tecnica. 4. In seguito alla entrata in vigore del presente Regolamento, il Comune procederà alla redazione e alla approvazione della zonizzazione degli impianti di radio telefonia mobile elaborati grafici compresi. Art. 7 Limiti di esposizione, valori di attenzione, obiettivi di qualità 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento è vietato il rilascio del permesso di costruire nuovi impianti all’interno delle Zone non compatibili . 2. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento l’Amministrazione Comunale di concerto con ASL, e ARPA, competente per territorio e sentiti i gestori degli impianti, le Associazioni ambientaliste nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati ai sensi dell’art. 9 della legge 7 agosto 1990 n 241, individuerà, all’interno del proprio territorio, i siti più idonei, che assicurino la qualità del servizio, per la delocalizzazione degli stessi. 3. Trascorsi i 60 giorni dall’individuazione dei siti idonei, i lavori per la dislocazione devono terminare entro e non oltre 6 mesi, oltre il quale è vietato l’esercizio anche agli impianti presenti in data antecedente all’approvazione del presente regolamento all’interno delle Zone non compatibili. 4. I limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, devono corrispondere a quelli previsti dalla normativa nazionale. 5. Per la messa a norma degli impianti radioelettrici si applica l’art. 9 del regolamento regionale n. 1 del 10 marzo 2001 Art.8 Presupposti per il rilascio del titolo autorizzativo 1. Le infrastrutture delle stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche mobili, di cui agli artt. 87, 87 bis, ed 88 del D.Lgs. n. 259/2003, sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui all’articolo 16 del D.P.R. n. 380 del 6.6.2001, pur restando di proprietà dei rispettivi operatori, e ad esse si applica la normativa vigente in materia. 2. Le domande per il rilascio del permesso di costruire, ovvero per le ipotesi previste per le denunce di inizio attività, comprese quelle su edifici esistenti, dovranno essere consegnate presso lo Sportello Unico per l’edilizia dai soggetti a tale fine abilitati. 3. Le domande devono essere presentate in conformità al modello di cui all’allegato n. 13 del D.Lgs n. 259/2003, realizzato anche al fine della loro acquisizione su supporti informatici e destinati alla formazione del catasto nazionale delle sorgenti elettromagnetiche di origine 6 industriale corredata da tutta la documentazione atta a comprovare il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obbiettivi di qualità, relativi alle emissioni elettromagnetiche, di cui alla legge 22.2.2001 n. 36, e relativi provvedimenti di attuazione, attraverso l’utilizzo dei modelli predittivi conformi alle prescrizione della CEI. In caso di pluralità di domande, viene data precedenza a quelle presentate congiuntamente da più operatori. Nel caso di installazione di impianti, con tecnologia UMTS od altre, con potenza in singola antenna uguale od inferiore ai 20 Watt, fermo restando il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obbiettivi di qualità sopra indicati, è sufficiente la segnalazione certificata di inizio attività, conforme al modello B di cui all’allegato n. 13 del D.Lgs n. 259/2003. Tutte le domande dovranno altresì essere corredate da apposita garanzia rilasciata nella forma di cauzione o fideiussione a scelta dell’offerente. 4. Al momento della presentazione della domanda, l’ufficio Sportello Unico per l’edilizia indica al richiedente il nome del responsabile del procedimento. 5. Copia dell’istanza ovvero della denuncia viene inoltrata contestualmente all’ARPA che si pronuncia entro trenta giorni dalla comunicazione. Lo sportello locale provvede a pubblicizzare l’istanza, pur senza diffondere i dati caratteristici dell’impianto. 6. Lo sportello Unico per l’edilizia acquisisce direttamente, ove questi non siano stati già allegati dal richiedente, i pareri necessari ai fini della realizzazione dell’intervento edilizio, ai sensi dell’articolo 5 del D.P.C.M. 24 maggio 2001 “Testo unico sull’edilizia”. Tali pareri dovranno valutare l'esposizione della popolazione al campo elettromagnetico generato dall'impianto ed il rispetto dei limiti d'inquinamento acustico. Tutte le installazioni dovranno risultare compatibili con le esigenze della circolazione stradale, della tutela paesaggistica e monumentale, e con le vigenti disposizioni di legge e regolamenti in materia edilizia. Dovrà essere in generale massimamente mitigato l'impatto visivo, e comunque essere assicurata, in sede di localizzazione e progettazione, la salvaguardia della godibilità dei monumenti e delle aree di particolare pregio, con riferimento anche ai correlati effetti prospettici, paesaggistici e architettonici. 7. Il responsabile del procedimento può richiedere, per una sola volta, entro quindici giorni dalla data di ricezione dell’istanza, il rilascio di dichiarazioni e l’integrazione della documentazione prodotta. Il termine di cui al comma 11 riprende a decorrere dal momento dell’avvenuta integrazione documentale. 8. Nel caso una Amministrazione interessata abbia espresso motivato dissenso, il responsabile del procedimento convoca, entro trenta giorni dalla data di ricezione della domanda, una conferenza di servizi, alla quale prendono parte i rappresentanti delle Amministrazioni degli Enti locali interessati, nonché dei soggetti preposti ai controlli di cui all’articolo 14 della legge 22.2.2001, n. 36, ed un rappresentante dell’Amministrazione dissenziente. 9. La conferenza di servizi deve pronunciarsi entro trenta giorni dalla prima convocazione. L’approvazione, adottata a maggioranza dei presenti, sostituisce ad ogni effetto gli atti di competenza delle singole Amministrazioni e vale altresì come dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori. Della convocazione e dell’esito della conferenza viene tempestivamente avvisato il Ministero dello Sviluppo Economico. 10. Qualora il motivato dissenso, a fronte di una decisione positiva assunta dalla conferenza di servizi, sia espresso da un’Amministrazione preposta alla tutela ambientale, alla tutela della salute del patrimonio storico-artistico, la decisione è rimessa al Consiglio dei Ministri e trovano applicazione, in quanto compatibili con il D.Lgs. n. 259/03, le disposizioni di cui agli artt. 14 e segg. della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. 11. Le istanze di autorizzazione e le denunce di attività di cui al presente articolo, nonché quelle relative alla modifica delle caratteristiche di emissione degli impianti già esistenti, si intendono accolte qualora, entro novanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda, fatta eccezione per il dissenso di cui al comma 10, non sia stato comunicato un provvedimento di diniego o un parere negativo da parte dell’ARPA Lazio. 7 12. Le opere debbono essere realizzate, a pena di decadenza, nel termine perentorio di dodici mesi dalla ricezione del provvedimento autorizzatorio espresso, ovvero dalla formazione del silenzio-assenso. Art. 9 Procedimenti autorizzatori relativi ad opere civili, scavi e occupazioni di suolo pubblico 1. Qualora l'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica presupponga la realizzazione di opere civili o, comunque, l'effettuazione di scavi e l'occupazione di suolo pubblico, i soggetti interessati sono tenuti a presentare apposita istanza conforme al modello di cui al modello C di cui all’allegato n. 13 del D.Lgs n. 259/2003 del presente regolamento, allo Sportello Unico per l’Edilizia ovvero alla figura soggettiva pubblica proprietaria delle aree. L’istanza deve essere altresì corredata da apposita garanzia rilasciata nella forma di cauzione o fideiussione a scelta dell’offerente. 2. Il responsabile del procedimento può richiedere, per una sola volta, entro dieci giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il rilascio di dichiarazioni e la rettifica od integrazione della documentazione prodotta. Il termine di cui al comma 7 del presente articolo, inizia nuovamente a decorrere dal momento dell'avvenuta integrazione documentale. 3. Entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il responsabile del procedimento può convocare, con provvedimento motivato, una conferenza di servizi, alla quale prendono parte le figure soggettive direttamente interessate dall'installazione. 4. La conferenza di servizi deve pronunciarsi entro trenta giorni dalla prima convocazione. L'approvazione, adottata a maggioranza dei presenti, sostituisce ad ogni effetto gli atti di competenza delle singole Amministrazioni e vale altresì come dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori. 5. Qualora il motivato dissenso, a fronte di una decisione positiva assunta dalla conferenza di servizi, sia espresso da un'Amministrazione preposta alla tutela ambientale, alla tutela della salute o alla tutela del patrimonio storico-artistico, la decisione è rimessa al Consiglio dei Ministri e trovano applicazione, in quanto compatibili con il Codice, le disposizioni di cui all'articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. 6. Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'autorizzazione alla effettuazione degli scavi indicati nel progetto, nonché la concessione del suolo o sottosuolo pubblico necessario all'installazione delle infrastrutture. Il Comune può mettere a disposizione, direttamente o per il tramite di una società controllata, infrastrutture a condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie. 7. Trascorso il termine di quarantacinque giorni dalla presentazione della domanda, senza che l'Amministrazione abbia concluso il procedimento con un provvedimento espresso ovvero abbia indetto un'apposita conferenza di servizi, la medesima si intende in ogni caso accolta. Nel caso di attraversamenti di strade e comunque di lavori di scavo di lunghezza inferiore ai duecento metri, il termine è ridotto a quindici giorni. Nel caso di apertura buche, apertura chiusini per infilaggio cavi o tubi, posa di cavi o tubi aerei su infrastrutture esistente, allacciamento utenti il termine è ridotto a dieci giorni. 8. Qualora l'installazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica interessi aree di proprietà di più Enti, pubblici o privati, l'istanza di autorizzazione, conforme al modello D di cui all'allegato n. 13 del D.Lgs. n. 259/03, viene presentata a tutti i soggetti interessati. Essa può essere valutata in una conferenza di servizi per ciascun ambito regionale, convocata dal comune di maggiore dimensione demografica. La conferenza può essere convocata anche su iniziativa del soggetto interessato. 9. Nei casi di cui al comma 8, la conferenza di servizi deve pronunciarsi entro trenta giorni dalla prima convocazione. L'approvazione, adottata a maggioranza dei presenti, sostituisce ad ogni effetto gli atti di competenza delle singole amministrazioni e vale altresì come 8 dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori, anche ai sensi degli articoli 12 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. Della convocazione e dell'esito della conferenza viene tempestivamente informato il Ministero dello Sviluppo Economico. Qualora il motivato dissenso sia espresso da un'Amministrazione preposta alla tutela ambientale, alla tutela della salute o alla tutela del patrimonio storico-artistico, la decisione è rimessa al Consiglio dei Ministri e trovano applicazione, in quanto compatibili con il D.Lgs. 259/03, le disposizioni di cui all'articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 (NOTA 8). e successive modificazioni. Art. 10 Comunicazione di fine lavori ed inizio attività 1. Le opere necessarie all’installazione degli impianti autorizzati debbono essere realizzate, pena la decadenza dal relativo titolo abilitativo, nel termine perentorio di dodici mesi dalla comunicazione del provvedimento autorizzatorio espresso ovvero dalla formazione del silenzio-assenso. 2. Dell’ultimazione dei lavori di installazione, il titolare dell’impianto, entro quindici giorni, dovrà darne comunicazione allo Sportello Unico per l’Edilizia. 3. Il titolare dell’impianto deve altresì dare comunicazione dell’entrata in esercizio di ciascun impianto allo Sportello Unico per l’Edilizia entro 48 ore dalla sua attivazione, specificandone la data e allegando la dichiarazione di rispetto dei limiti di esposizione di cui al DPCM del 8 luglio 2003, trasmettendo contestualmente una perizia asseverata (corredata da documentazione fotografica in digitale ed in cartaceo) a firma di tecnico abilitato che certifichi la corrispondenza di quanto installato alle caratteristiche ed elaborati tecnici presentati e sulla base dei quali è stato rilasciato il titolo autorizzativo nonché una misurazione dei campi elettromagnetici generati dall’impianto nelle condizioni di esercizio, eseguita o dall’A.R.P.A. o da altri Enti Pubblici. 4. I concessionari Gestori sono tenuti ad apporre alla base dei sostegni degli impianti radioelettrici installati apposita targa identificativa riportante i dati tecnici della SRB. 5. In caso di omessa comunicazione del gestore il Sindaco dispone l’immediata sospensione dell'esercizio dell’impianto stesso. Art. 11 Impianti già installati ed autorizzati. 1. Entro il termine di 60 giorni, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, i concessionari e/o i titolari di impianti, generanti campi elettromagnetici con frequenza compresa fra 100 kHz e 300 GHz, devono fornire al Comune l'elenco dei propri impianti radioelettrici presenti nel territorio comunale con i relativi dati tecnici. 2. Per ogni impianto devono essere dichiarati i valori di campo elettromagnetico con riferimento ai luoghi indicati dall’art. 4, comma 2 del D.M. n. 381 /1998, specificando se i valori siano: Superiori a: 6 V/m per il campo elettrico; 0,016 A/m per il campo magnetico; 0,1 W/m2 per la densità di potenza; Compresi tra 6 e 3V/m; 9 Inferiori a 3 V/m il campo elettrico; 8 mA/m per il campo magnetico; 24 W/m2 per la densità di potenza. 3. Tutti gli impianti già autorizzati secondo la normativa vigente, realizzati e funzionanti, nonché quelli in corso di installazione dovranno adeguarsi alle disposizioni del presente regolamento entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo. 4. I titolari del servizio di telefonia mobile entro lo stesso termine di cui al comma 1 del presente articolo devono comunicare al Comune anche le previsioni di sviluppo della rete di stazioni radio base per i 12 mesi successivi. Art. 12 Piani di risanamento 1. Nel caso di dichiarato superamento del limite di 6 V/m di campo elettrico di cui al precedente art. 11, comma 2, il soggetto avente titolo deve procedere a ricondurre entro i limiti di 6 V/m, nei luoghi previsti dal D.M. n. 381/1998, le emissioni del proprio impianto e presentare all’Amministrazione Comunale, all'Ispettorato Territoriale Lazio, alla ASL e alla Sezione Provinciale dell'ARPA competenti per territorio, la documentazione tecnica descrittiva delle azioni di risanamento intraprese. Le azioni di messa a norma devono essere completate entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, salvo diversa scadenza concessa dall’Amministrazione Comunale su motivata richiesta. 2. Trascorso il suddetto periodo, l'ARPA esegue i controlli strumentali per la verifica del risanamento. Qualora dovesse accertare il superamento delle misure di cautela in relazione alla presenza concorrente di altri impianti, l'ARPA procede alla individuazione degli stessi, dandone comunicazione alla Regione, al Comune, alla ASL territorialmente competente, all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e all'Ispettorato Territoriale per il Lazio del Ministero dello Sviluppo Economico. 3. Nel caso in cui il soggetto avente titolo abbia dichiarato valori di immissione compresi tra gli obiettivi di qualità di cui alla normativa nazionale e le misure di cautela del D.M. n. 381/1998, l'ARPA, sulla base degli atti d'ufficio e delle dichiarazioni di cui all'art. 4 comma 2 del regolamento regionale del Lazio n. 1/2001 dovrà valutare il possibile superamento delle misure di cautela previste dal D.M. n. 381/1999 in conseguenza della presenza di altri impianti di emissione. In caso di valutazione di presumibile superamento l'ARPA procede alla verifica strumentale dei valori di campo elettromagnetico. Qualora dovesse accertare il superamento delle misure di cautela in relazione alla presenza concorrente di altri impianti l'ARPA procede alla individuazione degli stessi, dandone comunicazione alla Regione, al Comune, alla ASL territorialmente competente, all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e all'Ispettorato Territoriale per il Lazio del Ministero dello Sviluppo Economico. 4. Avuta comunicazione dall'ARPA del superamento delle misure di cautela e degli impianti concorrenti a tale superamento, l’Amministrazione comunale chiede ai soggetti aventi titolo la predisposizione di un piano di risanamento ai sensi dell'allegato C del D.M. n. 381/1998. 5. I soggetti aventi titolo, nei 30 giorni successivi alla comunicazione dì cui al precedente comma, presentano per l'approvazione, al Comune e all'Ispettorato Territoriale Lazio del 10 Ministero dello Sviluppo Economico, le proposte di risanamento in cui siano riportate le modalità ed i tempi di attuazione. 6. L’Amministrazione comunale, verificata l'idoneità delle proposte, acquisito il parere dell'Ispettorato Territoriale Lazio del Ministero dello Sviluppo Economico, approva il piano di risanamento e fissa i tempi di attuazione. 7. Eseguito il risanamento, i soggetti aventi titolo ne danno comunicazione, entro dieci giorni, al Comune, all'Ispettorato Territoriale Lazio del Ministero dello Sviluppo Economico e all'ARPA, la quale procede al controllo strumentale delle emissioni. 8. Nel caso in cui persista il superamento dei limiti stabiliti dal D.M. n. 381/1998 l’Amministrazione comunale richiede un nuovo piano di risanamento. Qualora sia dichiarata l'impossibilità di procedere al risanamento compatibilmente con la qualità del servizio, l’Amministrazione comunale ne dà notizia all'Ispettorato Territoriale per il Lazio del Ministero dello Sviluppo Economico e all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ai fini del trasferimento degli impianti ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge 30 aprile 1998, n. 122 o per l'adozione di, altri eventuali provvedimenti di competenza. 9. I suddetti piani di risanamento potranno prevedere, oltre che la riqualificazione degli impianti, anche l’eventuale loro delocalizzazione in altri siti ritenuti più idonei. 10. In ogni caso i piani di risanamento hanno carattere esecutivo e le opere da essi previste dovranno essere eseguite entro 12 mesi dalla loro approvazione a cura e spese dei gestori degli impianti stessi. 11. Il mancato risanamento degli impianti fissi secondo le prescrizioni del piano, dovuto ad inerzia o inadempienza degli esercenti, comporta la disattivazione temporanea degli impianti e l’applicazione delle sanzioni previste per le installazioni non regolari. Art. 13 Vigilanza e controllo 1. La vigilanza tecnica e il controllo degli impianti sono esercitati, previa valutazione dell’Organo Tecnico, dagli Uffici Comunali, dall’A.R.P.A. e/o da altri Enti pubblici o privati qualificati al fine di verificare il rispetto delle norme tecniche e dei limiti di esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, anche tramite convenzioni. 2. Le verifiche sono svolte con cadenza semestrale, i cui costi rientrano nel versamento della somma annuale posta a carico del Titolare dell’autorizzazione e/o dal Gestore. 3. I gestori sono obbligati a comunicare al Comune eventuali variazioni e anomalie riscontrate negli impianti da loro gestiti o da quelli esistenti che si presume facciano superare i limiti di inquinamento previsti dalla normativa in vigore. Art. 14 Rimozione degli impianti in disuso 1. In considerazione della durata temporale della concessione ministeriale, ove questa non venga rinnovata e l’impianto non sia oggetto di trasferimento ad altra Società concessionaria subentrante, l’autorizzazione dovrà contenere l’obbligo per il concessionario a procedere entro 90 giorni dalla scadenza medesima alla rimozione degli impianti, di tutte le eventuali pertinenze e al ripristino dello stato dei luoghi a propria cura e spese. 2. Qualora la rimozione degli impianti non venga effettuata secondo quanto previsto al comma 1°, l’Amministrazione si sostituirà al richiedente procedendo in danno del Gestore. 11 3. Tale obbligo dovrà essere esteso anche al caso in cui il richiedente, indipendentemente dalla validità della concessione ministeriale, decida in modo autonomo di disattivare l’impianto ricetrasmittente. Art.15 Sanzioni 1. Salvo che il fatto costituisca reato, per le infrazioni contemplate dalla legge Statale o da quella Regionale, si applicano le sanzioni previste dalle stesse. 2. Per le infrazioni al presente regolamento, non rientranti nelle fattispecie di cui al comma che precede, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.500,00 a € 10.000,00. 3. Il procedimento sanzionatorio è disciplinato dalla Legge 689/1981. 4. Chiunque nell’esercizio o nell’impiego di una sorgente o di un impianto che genera campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici superi i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità previsti dalla normativa vigente, verrà segnalato alle Autorità competenti per l’applicazione della sanzioni previste. 5. In caso di recidiva viene disposta la temporanea sospensione degli atti autorizzatori dell’impianto fino alla regolarizzazione dello stesso. 6. Ai fini della tutela dell’ambiente e della salute nel caso di istallazione di un nuovo impianto o di modifica di un impianto esistente in difetto di autorizzazione e nel caso di inosservanza, inadempienza o difformità delle prescrizioni riportate nell’autorizzazione per l’istallazione e per l’esercizio degli impianti, disciplinati dal presente regolamento, si applica la sanzione della sospensione degli atti autorizzatori suddetti da due a quattro mesi. 7. Restano salve le sanzioni penali ed amministrative per la violazione edilizia di cui alla vigente normativa in materia. Art. 16 Norma transitoria 1. Le istanze di installazione di nuovi impianti pervenute prima dell’approvazione del presente Regolamento e non ancora perfezionate al momento della entrata in vigore del presente regolamento, sono assoggettate alle prescrizioni e alle norme del medesimo regolamento. Art.17 Rinvio a norme di legge Per quanto non previsto nel presente Regolamento trovano applicazione: · la legge 22 febbraio 2001 n. 36 e s.m.i.; · il D.Lgs 1 agosto 2003 n. 259 e s.m.i.; · il D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e s.m.i.; . il Regolamento Regionale del Lazio n. 1 del 21 febbraio 2001; (NOTA 10): · le disposizioni di legge in vigore ed emanande in materia di limiti di esposizione, valori di attenzione ed obiettivi di qualità; · le disposizioni regionali vigenti relativi alla materia; · gli strumenti urbanistici comunali vigenti e di futura emanazione. Art. 18 Clausola di salvaguardia 1. Fatto salvo quanto stabilito dal precedente regolamento comunale per l’installazione, la modifica e l’adeguamento degli impianti di telefonia mobile nel territorio comunale, approvato all’unanimità dal Consiglio Comunale nella seduta del 24 febbraio 2001 anche in 12 applicazione della legge 22 febbraio 2001 n. 36, richiamata nella premessa motiva, ad integrazione è adottato il presente regolamento ai sensi dell’art. 8 comma 6 della legge 22 febbraio 2001 n. 36. Art. 19 Entrata in vigore del regolamento 1. Il presente regolamento entra in vigore dopo che sia divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione dello stesso. 13