Installazione telefonia mobile

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COMUNE DI CIVITA CASTELLANA
Provincia di Viterbo
REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA DELLE PROCEDURE PER
L’INSTALLAZIONE, LA MODIFICA ED IL RISANAMENTO
DI SISTEMI DI STAZIONE RADIO E/O
RIPETITORI PER TELEFONIA MOBILE
* * *
APPROVATO con deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 29.11.2001
RIPUBBLICATO in data 07.01.2002.
1
REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE
PROCEDURE PER L’INSTALLAZIONE, LA MODIFICA ED
IL RISANAMENTO DI SISTEMI DI STAZIONE RADIO E/O
RIPETITORI PER TELEFONIA MOBILE.
CAPO I
Norme generali
CAPO II
Procedimento urbanistico - edilizio
CAPO III
Procedimento amministrativo
CAPO IV
Norme finali
ALLEGATI: 1 – 2 – 3
2
CAPO I
NORME GENERALI
Art. 1
OGGETTO
Le disposizioni del presente Regolamento si applicano su tutti i sistemi di
stazioni radio e/o ripetitori per telefonia mobile, ubicati e da installare nel
Comune di Civita Castellana.
Dette disposizioni, ispirate a principi ed al rispetto delle norme nazionali,
regionali vigenti, disciplinano le procedure inerenti: la localizzazione,
l’installazione, l’esercizio la ricollocazione ed il risanamento dei sistemi di
radiocomunicazione, al fine di garantire il rispetto ambientale del territorio, la
tutela della salute pubblica e per evitare il rischio di concentrare impianti in zone
ad alta densità abitativa.
Non costituiscono oggetto del presente regolamento le installazioni delle
stazioni militari, della rete radio della protezione civile e quelle necessarie per le
attività di soccorso e vigilanza.
Art. 2
FUNZIONI E COMPITI AMMINISTRATIVI del COMUNE
Il presente regolamento disciplina le funzioni e i compiti amministrativi
attribuiti dall’art. 115 della Legge Regionale 6.8.1999, n. 14 concernenti la
valutazione dei progetti di risanamento nonché la vigilanza sull’osservanza dei
limiti e dei parametri previsti dalla normativa vigente in materia di tutela
dell’inquinamento elettromagnetico e sulla esecuzione delle azioni di risanamento
in relazione agli impianti di telefonia mobile.
Art . 3
LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI, INSTALLAZIONI E DIVIETI
Nella zona agricola F2 di Piano Regolatore Generale verranno individuate a
specificazione ed integrazione del vigente P.R.G., entro il termine di 60 giorni
dall’approvazione del presente Regolamento, le aree ove dovranno essere
installati o collocati gli impianti di stazioni radio e/o ripetitori base per telefonia
mobile.
Sarà permessa la installazione , la collocazione e la ricollocazione degli
impianti anche su aree pubbliche ivi comprese quelle di proprietà comunale; per
queste ultime, il Comune porrà in essere accordi con i gestori per incentivare
la installazione o collocazione degli impianti.
Prioritariamente vengono individuati i seguenti luoghi nei quali è fatto
assoluto divieto di installazione di stazioni radio e/o ripetitori base per telefonia
mobile:
3







zona A di P.R.G. (Centro Storico del nucleo urbano e della frazione di
Borghetto);
zone la cui destinazione di P.R.G. ha perso efficacia ai sensi e per gli
effetti della Legge 1187/68 art.2 sulla decadenza dei vincoli urbanistici;
zone destinate a “verde pubblico”;
zone di P.R.G. non suscettibile di edificazione per vincolo di rispetto
cimiteriale;
zone di inedificabilità assoluta di P.R.G. (per vincolo naturalistico,
paesistico o monumentale);
zona G (aree destinate ad edifici pubblici di interesse locale);
Centro abitato a destinazione residenziale, zone artigianali e industriali e
zone agricole frazionate: B1, B2, B4, C1,C2, C3, C4, C5, D, E1, E2, F1A,
F1B, F1C, F1D, F1E, F1F, F1G secondo la classificazione in zone
omogenee del vigente P.R.G.
Art. 4
NORMA TRANSITORIA
Nelle more dell’avvenuta individuazione delle aree
articolo 3 è sospeso il rilascio di nuove concessioni.
di cui al precedente
Art. 5
CAMPO DI APPLICAZIONE
Il presente Regolamento si applica alle procedure per l’installazione, la
modifica , il risanamento e le ricollocazioni delle stazioni radio e/o ripetitori per
telefonia mobile.
Art. 6
QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO
Il presente Regolamento si ispira ai principi sanciti dalla Legge 31.7.1997,
n. 249, istitutiva della Autorità per la garanzia delle comunicazioni e disciplinante
i sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisioni, dal D.M. 10.9.1998, n. 381 col
quale è stato adottato il Regolamento recante norme per la determinazione dei
tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana, dalla Legge Regionale
6.8.1999, n. 14 e dalla Legge 22.2.2001, n. 36, dal Regolamento Regionale
21.2.2001, n. 1 concernente la disciplina delle procedure per la installazione, la
modifica ed il risanamento di sistemi radioelettrici.
4
Art. 7
LIMITI DI ESPOSIZIONE
I limiti di esposizione per la popolazione ai campi elettromagnetici debbono
rientrare tra quelli individuati nella tabella 1 dell’art, 3 del D.M. 10.9.1998, n.
381 (allegato n. 1 al presente regolamento).
Nel caso di campi elettromagnetici generati da più sorgenti, la somma dei
relativi contributi normalizzati, definiti nell’allegato B al D.M. n. 381/98 (Allegato
n. 2 al presente regolamento), deve essere minore della unità.
Art. 8
MISURE DI CAUTELA ED OBIETTIVI DI QUALITÀ
Per il rilascio di autorizzazione e/o concessione edilizia di cui ai successivi
articoli è indispensabile il rispetto dei seguenti obiettivi di qualità di cui all’art. 4
del richiamato D.M. n. 381/98:


6 V/m per il campo elettrico
0,016 A/m per il campo magnetico
intesi come valori efficaci.
Tali livelli di emissione non dovranno essere superati in corrispondenza di
edifici adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore, indipendentemente dalla
frequenza, mediati su un’area equivalente alla sezione verticale del corpo umano
e su qualsiasi intervallo di sei minuti.
Per frequenze comprese tra 3MHZ e 300GHZ il valore limite per la densità
di potenza dell’onda piana equivalente dovrà essere pari a 0,10 W/m2
Art. 9
IL PROCEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE E/0 CONCESSIONE
Il procedimento è articolato nelle seguenti 2 fasi:


autorizzazione e/o concessione alla esecuzione di natura urbanistica-edilizia;
autorizzazione
dell’impianto
amministrativa-ambientale
5
concernente
l’attivazione
CAPO II
PROCEDIMENTO URBANISTICO-EDILIZIO
Art. 10
ISTANZA
Il procedimento relativo alla autorizzazione e/o concessione edilizia per la
installazione e/o modifica degli impianti per il servizio di telefonia mobile, è così
disciplinato:
 i soggetti aventi titolo, interessati all’installazione e/o modifica dell’impianto,
debbono inoltrare al Comune apposita domanda in bollo intesa ad ottenere la
autorizzazione e/o concessione edilizia, corredata dai seguenti documenti:
A) relazione tecnica
elaborati grafici di rilievo
elaborati grafici di progetto recanti la struttura dell’impianto
piante, prospetti , documentazione fotografica
stralcio planimetria P.R.G.
stralcio planimetria P.T.P.
stralcio planimetria catastale
B) Titolo di disponibilità dell’area interessata all’intervento;
In considerazione della durata temporale della concessione ministeriale per
la realizzazione degli impianti, il richiedente dovrà inoltre sottoscrivere un atto di
obbligo unilaterale alla rimozione dell’impianto e delle opere di pertinenza, ed alla
riqualificazione, delle aree abbandonate, sotto il profilo ambientale e
paesaggistico, entro tre mesi dalla data di scadenza, ove questa non venga
rinnovata e l’impianto non sia trasferito ad altra Società concessionaria
subentrante. Tale obbligo dovrà comprendere anche il caso in cui il richiedente,
indipendentemente dalla validità della concessione ministeriale, decida
autonomamente di disattivare l’impianto di ricetrasmittente, ovvero l’impianto
venga trasferito per l’effetto della entrata in vigore di nuove disposizioni o per
l’impiego di nuove tecnologie. A garanzia di tale obbligo, il richiedente dovrà
prestare fidejussione bancaria o assicurativa per un importo corrispondente alle
spese preventivate di dismissione dell’impianto.
C) Relazione redatta da un esperto attestante:
1C) Valutazione del preesistente valore del campo elettromagnetico sulla base
dei seguenti criteri:
 Se nel raggio di 150 m. sono già operanti una o più stazioni radio base
o altri impianti per le radio-telecomunicazioni, il contributo di tali
impianti potrà essere misurato nelle condizioni di esercizio o valutato a
calcolo, assumendo i parametri radioelettrici relativi alle massime
condizioni di esercizio dichiarate e documentabili per i predetti
impianti:

Nel sedime dell’installazione nel caso che questa sia prevista su luogo
destinato a permanenza superiore alle quattro ore;
6

Nei luoghi significativi a permanenza superiore alle quattro ore se
intercettati dalla linea isocampo di 6V/m determinata dal solo
contributo della stazione radio base;
 In tutte le altre situazioni, dovrà essere misurato il valore del fondo
elettromagnetico in posizioni significative poste nella direzione di
massimo guadagno del sistema radiante.
2C) Valutazione del valore previsionale del campo elettromagnetico a seguito
di installazione o di modifica di impianto sulla base dei seguenti criteri:
I valori attesi del campo elettromagnetico dovranno essere computati nei
luoghi precedentemente individuati, tenendo conto dei contributi indicati
nel precedente paragrafo e di quello dovuto alla stazione radio base; i
risultati dei calcoli dovranno essere presentati in forma tabellare e i
metodi di calcolo dovranno essere riportati in appendice alla relazione.
3C) Misura di verifica a banda larga con impianto attivo ed in condizione di
massimo esercizio nei punti in cui i valori previsionali superano il 50% dei
limiti imposti dal D.M. 381/98 e comunque rilevata in posizioni poste nella
direzione di massimo guadagno del sistema radiante.
I documenti di cui ai punti 1C – 2C – 3C dovranno essere presentati in copia
conforme, alla A.S.L., alla Sezione A.R.P.A. competente, nonché all’Ispettorato
Territoriale Lazio del Ministero delle Comunicazioni. Dell’avvenuto invio ai
predetti Enti dovrà essere prodotta idonea attestazione contestualmente alla
presentazione della istanza di cui al presente articolo.
D) Documentazione tecnica (di cui all’allegato n. 3 al presente Regolamento).
I documenti di cui al precedente punto d) dovranno essere presentati in
copia conforme alla A.S.L., alla Sezione A.R.P.A. competente, nonché
all’Ispettorato Territoriale Lazio del Ministero delle Comunicazioni. Dall’avvenuto
invio ai predetti Enti dovrà essere prodotta idonea attestazione contestualmente
alla presentazione della istanza di cui al presente articolo.
Nel caso di zone assoggettate a vincoli in materia paesaggistica, la
realizzazione degli impianti dovrà ottenere la prescritta autorizzazione ai sensi
dell’art. 151 del D.Lgs. 29.10.1999,n. 490. La richiesta deve essere corredata
anche da uno studio di inserimento paesistico (S.I.P.) redatto ai sensi dell’articolo
30 della L.R. n. 24/98.
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CAPO III
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER L’ESERCIZIO
DEGLI IMPIANTI FISSI DI TELEFONIA MOBILE
Art. 11
ISTANZA
Ad avvenuta ultimazione dei lavori ed entro trenta giorni dalla ultimazione
degli stessi, i soggetti aventi titolo ed interessati all’esercizio di impianti per il
servizio di telefonia mobile, al fine di ottenere l’autorizzazione all’esercizio
medesimo, dovranno presentare apposita domanda al Comune, con allegati i
seguenti documenti:
a) concessione edilizia;
b) comunicazione di fine lavori.
Art. 12
RILASCIO AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA-AMBIENTALE
Il settore Urbanistico-Edilizio, ad avvenuta ultimazione dei lavori, rilascerà
a firma del Responsabile del procedimento:
1)l’autorizzazione provvisoria con validità massima di mesi sei decorrenti dalla
data del rilascio, con la seguente prescrizione: “verifica ed accertamento a cura
dell’A.R.P.A. competente per territorio concernente il rispetto dei valori di
emissionestabiliti all’art.7 del presente Regolamento – ad impianto
regolarmente in funzione, in condizioni di massimo esercizio e di TILT peggiore in
corrispondenza dei recettori prossimi considerati in sede di valutazione
previsionale di cui al punto 2C “ ;
2)l’autorizzazione definitiva sarà rilasciata ad avvenuta acquisizione della
certificazione di cui al punto 1).
3)in caso di mancata presentazione della certificazione, nel termine indicato al
punto 1), l’Amministrazione Comunale provvederà, previa diffida ad adempiere
nel termine di 30 gg, ad ordinare la disattivazione dell’impianto a carico del
concessionario del servizio e a darne comunicazione alla autorità per le garanzie
nelle telecomunicazioni per gli adempimenti previsti dall’articolo 1- comma 5,
lettera a) della legge 249/1997. Trascorso il termine di 15 gg. , decorrenti dalla
data di notificazione dell’ordinanza , senza che il concessionario abbia eseguito
l’ordine di disattivazione dell’impianto provvederà l’Amministrazione Comunale in
danno del concessionario.
Art. 13
MISURE DI TUTELA DELL’AMBIENTE E DEL PAESAGGIO
Tutte le installazioni degli impianti su aree libere, pubbliche o private, e le
relative recinzioni e pertinenze tecnologiche dovranno risultare compatibili con le
esigenze della circolazione stradale, della tutela paesaggistica, delle aree verdi,
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delle riserve e delle zone protette, dei monumenti e delle zone archeologiche e con
le vigenti disposizioni di legge e di regolamenti in materia.
Dovrà essere pertanto acquisito in via preventiva il nulla osta degli enti
preposti alla tutela degli eventuali vincoli esistenti.
In particolare, dovrà essere assicurata, in sede di localizzazione e
progettazione, la salvaguardia della godibilità dei monumenti e delle aree di
particolare pregio, con riferimento anche ai correlati effetti prospettici, paesistici e
architettonici.
In particolare debbono essere sempre prescritte all’interno del
provvedimento autorizzativo la piantumazione di essenze arboree od altre forme
di cortina, atte a mascherare quanto più possibile gli impianti.
Art. 14
RISANAMENTO
(NORME DI PRIMA APPLICAZIONE)
Il risanamento degli impianti comunque
in esercizio sul territorio
comunale, necessario per il rispetto dei limiti e delle misure di cautela fissati dal
D.M. n. 381/98, dovrà essere effettuato, a cura e spese dei proprietari degli
impianti che concorrono a causare l’eventuale superamento dei tetti stabiliti,
entro sei mesi, prorogabili per una sola volta , dall’entrata in vigore del presente
Regolamento e secondo le disposizioni di cui agli artt. 4 e 9 del Regolamento
Regionale n. 21.02.2001, n.1.
Art. 15
INADEMPIMENTI
In caso di inadempienza da parte dei Concessionari entro il termine di cui
al precedente articolo, qualora l’impianto risultasse non in regola con le
disposizioni contenute nel citato D.M. 381/98, l’Amministrazione Comunale
procederà, previa diffida ad adempiere entro il termine massimo di 30 giorni, ad
ordinarne la disattivazione e la rimozione a carico del Concessionario del servizio,
previa dichiarazione di decadenza del titolo autorizzativo a suo tempo rilasciato
per l’impianto e a darne comunicazione alla autorità per le garanzie nelle
telecomunicazioni per gli adempimenti previsti dall’art. 1 – comma 6, lett. a) della
Legge 249/1997.
Trascorsi 60 giorni senza che il Concessionario abbia eseguito l’ordine di
disattivazione e di rimozione, provvederà l’Amministrazione in danno al
Concessionario.
Qualora venissero rilevate difformità dei manufatti realizzati dalla relativa
concessione e/o autorizzazione edilizia, verranno applicate le norme generali in
materia di abusivismo edilizio.
Art. 16
CONTROLLI
L’Amministrazione Comunale vigila sul rispetto dei limiti fissati dal D.M.
381/98 e dal presente Regolamento e può in qualsiasi momento procedere a
verifica degli impianti tramite la A.S.L. e l’A.R.P.A. competenti per territorio,
ovvero di consulenti del Comune.
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Art. 17
VERIFICHE PERIODICHE
Ogni impianto, seppure autorizzato, dopo 3 anni dall’entrata in esercizio,
dovrà essere sottoposto a verifica di idoneità, che è comunque richiesta, nel caso
di introduzione di nuove tecnologie.
Tale adempimento opera anche agli impianti già in esercizio o già
autorizzati prima dell’entrata in vigore del presente Regolamento.
Art. 18
DISPOSIZIONI FINALI
Per le sanzioni e per quanto non previsto dal presente Regolamento, si
rimanda alle disposizioni vigenti in materia.
Art. 19
ENTRATA IN VIGORE
Il presente Regolamento entrerà in vigore il primo giorno del mese
successivo a quello dell’avvenuta ripubblicazione, per 15 gg. consecutivi all’Albo
Pretorio, della deliberazione di adozione del Regolamento medesimo allorché
divenuta esecutiva.
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ALLEGATI
N. 1 Tabella relativa ai limiti di esposizione per la popolazione
ai campi elettromagnetici
N. 2 Definizione ed unità di misura
Campo elettromagnetico
Campo magnetico
Densità di potenza elettromagnetica
Frequenza
Onda piana
Obiettivi di qualità
Modalità ed esecuzione delle misure e delle valutazioni
Riduzioni a conformità
N. 3 Documentazione tecnica per la installazione e la modifica
di impianti stazione radio base e/o ripetitori
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ALLEGATO n. 1
LIMITI DI ESPOSIZIONE PER LA POPOLAZIONE AI CAMPI ELETTROMAGNETICI
(MHz)
VALORE EFFICACE DI
INTENSITA’ DI CAMPO
ELETTRICO E
(V/ m)
VALORE EFFICACE DI
INTENSITA’ DI CAMPO
MAGNETICO H
(A/ m)
DENSITA’ DI POTENZA
DELL’ONDA PIANA
EQUIVALENTE
(W/ m²)
0,1-3
>3-3000
>3000-300000
60
20
40
0,2
0,05
0,1
1
4
FREQUENZA/
2. Nel caso di campi elettromagnetici generati da più sorgenti, la somma dei relativi contributi
normalizzati, definiti in allegato 2, deve essere minore dell’unità.
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ALLEGATO n. 2
DEFINIZIONE ED UNITA’ DI MISURA
Campo elettrico Ē: si definisce campo elettrico una quantità vettoriale che, in ogni punto di una data
regione di spazio, rappresenta il rapporto fra la forza esercitata su una carica elettrica di prova q ed
il valore della carica medesima.
L’unità di misura del campo elettrico nel sistema S.I. è il volt/metro (V/m).
Campo magnetico H: si definisce campo magnetico una quantità vettoriale-assiale definita in ogni
punto di una data regione di spazio in modo tale che il suo rotore sia eguale alla densità di corrente
elettrica totale, compresa la corrente di spostamento.
L’unità di misura del campo magnetico nel sistema S.I. è l’ampere/metro (A/m).
Densità di potenza elettromagnetica S: è la potenza elettromagnetica che fluisce attraverso l’unità
superficie, normale alla direzione di propagazione. Nella regione di campo lontano S è legata al
valore efficace del campo elettrico E eff ed al valore efficace del campo magnetico Heff dalle
relazioni
E²eff
S =-------- = η · H²
η
essendo η= 377 l’impendenza dello spazio libero.
L’unità di misura della densità di potenza elettromagnetica nel sistema S.I. è il watt/metroquadro
(W/m²).
Frequenza: numero di cicli o periodi nell’unità di tempo.
L’unità di misura della frequenza nel sistema S.I. è l’hertz (Hz): sono di uso frequente i multipli
kilohertz (1 KHz=10³ Hz); megahertz (1MHz=106 Hz); gigahertz (1GHz=109 Hz).
Media sull’intervallo temporale (t1,t2): per una grandezza p(t) variabile nel tempo è data dalla
espressione:
1
t2
P= --------- ∫ p(t)dt
t2-t1_ t1
Valore efficace: di una grandezza periodica a(t) si definisce valore efficace l’espressione
1 t-T
Aeff=
-- ∫ a²(t)dt
√ T t
RICORDARSI CHE IL SIMBOLO DI RADICE QUADRATA SOVRASTANTE, DEVE
ESSERE ALLUNGATO E PASSATO SOPRA IL N. 1
Onda piana: è una distribuzione di campo elettromagnetico propagativo , in cui in ogni punto i
vettori campo elettrico e campo magnetico sono perpendicolari fra loro e giacciono su piani
perpendicolari alla direzione di propagazione.
Regione di campo lontano: regione di spazio, sufficientemente lontano dalla sorgente, nella quale il
campo elettromagnetico ha una distribuzione con le caratteristiche dell’onda piatta. L’estensione di
questa regione dipende dalle dimensioni massime lineari D dell’elemento radiante e dalla lunghezza
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d’onda λ del campo emesso. Si assume che la regione di campo lontano inizia ad una distanza dalla
sorgente maggiore della quantità r eguale alla maggiore fra le quantità λ e D2/λ.
Obiettivi di qualità: sono valori di campo elettromagnetico da conseguire nel breve, medio e lungo
periodo, usando tecnologie e metodiche di risanamento disponibili, al fine di realizzare obiettivi di
tutela.
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MODALITÀ ED ESECUZIONE DELLE MISURE E DELLE VALUTAZIONI
Ai fini della verifica del rispetto dei limiti di cui all’art. 7 e dei valori di cui all’art. 8 del predetto
Regolamento, le intensità dei campi elettromagnetici possono essere determinate mediante calcoli o
mediante misure.
Le misure sono comunque necessarie ogni volta che i calcoli facciano prevedere valori di campo
elettrico o magnetico che superano ½ dei limiti suddetti.
In caso di discordanza fra valore calcolato e valore misurato, è acquisito il valore misurato.
Le misure dei valori dei campi elettromagnetici devono essere eseguite secondo le norme C.E.I. ed
in mancanza di queste devono essere eseguite secondo le norme di buona tecnica, emesse in materia
dagli organismi internazionali oppure indicate da Enti ed Associazioni, anche stranieri, di
riconosciuta competenza.
Valori normalizzati delle misure
In presenza di più sorgenti, il limite complessivo di esposizione è 1, da ottenere come somma dei
contributi normalizzati dalle singole sorgenti: tali contributi sono determinati dividendo il quadrato
del valore misurato del campo elettrico oppure del campo magnetico per il quadrato del valore
limite corrispondente oppure, per le frequenze comprese fra 3 MHz e 300 GHz, dividendo la densità
di potenza per il corrispondente valore limite. La procedura da seguire per la riduzione a conformità
è descritta nel successivo paragrafo.
riduzione a conformità
La riduzione dei contributi dei campi elettromagnetici generati da diverse sorgenti, che concorrono
in un dato punto al superamento dei limiti di esposizione di cui all’art. 7 e dei valori di cui all’art. 8
deve essere eseguito nel modo seguente: indicando con Ei il campo elettrico della sorgente i-esima,
con Li il corrispondente limite desunto dalla tab. 1, con Di la densità di potenza della sorgente e DLi
il corrispondente limite desunto dalla tab. 1, si calcolano i contributi normalizzati che le varie
sorgenti producono nel punto in considerazione nel modo seguente:
1) Ci = Ei2 Li2
ƒ>3 MHz. Ci = Di / Dli
Se la somma
C = Σi C i
supera il valore l i limiti di esposizione non sono soddisfatti ed i vari segnali Ei vanno pertanto
ridotti in modo che risulti C≤ 0,8 ai fini di maggior tutela della popolazione.
In via preliminare si individuano con Ri quei contributi Ci che singolarmente superano il valore 0,8:
a ciascuno dei corrispondenti segnali Ei deve essere applicato un coefficiente di riduzione Bi che
soddisfa la relazione Bi Ri=0,8.
Se la somma
C = Σj Cj + Σi βi Ri
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supera il valore 0,8 i vari segnali Ei devono essere ridotti in modo che risulti C <= 0,8.
Dall’insieme dei contributi da normalizzare devono essere esclusi i segnali che danno un contributo
inferiore a 1/100 indicati convenzionalmente con l’espressione:
Σk Ak
Quindi la 2) può essere scritta:
3) C = ΣnE²n/ Ln²+ ΣkAk + Σiβi Ri
= ΣnEn / Ln² + ΣkAk + Σi βi Ei ²/ Li²
3) C = 0,8; Ej ²=√αEj²
En = √αEn
4) 0,8· ΣkAk= α ( Σn En²/ L2² + ΣiβiEi² / Li ²)
essendo α il coefficiente di riduzione ed E2j2, E2n i nuovi valori, ridotti a conformità, dei campi
elettrici.
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ALLEGATO n. 3
DOCUMENTAZIONE TECNICA PER L’INSTALLAZIONE O LA
MODIFICA DI IMPIANTI STAZIONI RADIO BASE E/O RIPETITORI
Modello della relazione
1) Frontespizio
1.1 Società emittente il documento.
1.2 Titolo del documento.
1.3 Stazione radio base oggetto del documento.
1.4 Scopo del documento.
1.5 Estensori e/o revisori (data e firma).
1.6 Stato del documento (revisione n. …, definitivo).
1.7 Numero di pagine (allegati compresi).
1.8 Data di rilascio del documento nello stato precedente.
1.9 Protocollo interno della società emittente.
2) Indice
3) Anagrafe della stazione
3.1 Nome convenzionale della stazione (se applicabile).
3.2 Sigla della stazione (se applicabile).
3.3 Indirizzo (via, numero civico, comune, provincia).
4) Dati di impianto
4.1 Sistema radio (TACS, GSM, DCS, DECT, UMTS).
4.2 Numero delle celle.
4.3 Altezza del centro elettrico dell’antenna dal piano di calpestio.
4.4 Direzione massima irradiazione dell’antenna
4.5 Tilt
4.6 Tipo di antenna (datasheet in allegato)
4.7 Numero massimo di canali per cella e potenza per canale
4.8 Attenuazioni complessive (branching – feeder)
4.9 Potenza complessiva al connettore di antenna nella massima condizione di carico.
4.10 Tipo di supporto all’antenna (traliccio, palo, cavalletto su torrino … ecc.).
4.11 Condivisione di supporto con altre antenne.
5) Mappe (in allegato)
5.1 Planimetria riportante i seguenti elementi:
- punto di installazione dell’impianto;
- estensione non minore di 100 m. con al centro l’impianto;
- destinazione d’uso degli edifici presenti e tipologia di copertura;
- indicazione delle curve altimetriche per i siti rurali;
- quota o differenza di quota della sommità rispetto al centro elettrico dell’antenna, degli
edifici situati in un raggio di 100 m. dalla postazione;
- direzione del Nord geografico;
- direzione massima di irradiazione dell’antenna.
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5.2 Progetto esecutivo del sistema di antenna (in pianta e in prospetto) con le seguenti
indicazioni:
- sedime ante e post operam in scala 1:100;
- curve di isolivello di ciascun settore sul piano orizzontale per valori di campo elettrico
di 3 V/m, 6 V/m, 20 V/m, in scala 1:500. Nel caso in cui la distanza corrispondente ad
un campo di 3 V/m superi i 100 m., la planimetria deve essere estesa fino a
comprendere interamente il lobo con un margine di almeno 10 m;
- curve di isolivello di ciascun settore sul piano verticale per valori di campo elettrico di
3 V/m 6 V/m 20 V/m riportate sul prospetto sezionato nella direzione di massimo
guadagno dell’antenna, in scala 1:500;
- curve di isolivello dei tre settori sul piano orizzontale per valori di campo elettrico di 3
V/m 6 V/m 20 V/m in scala 1:1000. Nel caso in cui la distanza corrispondente ad un
campo di 3 V/m superi i 100m, la planimetria deve essere estesa fino a comprendere
interamente il lobo con un margine di almeno 10 m.;
- descrizione dei luoghi intercettati dalle curve di isolivello;
- modalità di calcolo delle curve di isolivello (in appendice).
6) Assunzione di responsabilità da parte di un esperto (con curriculum allegato) in relazione
- Alla configurazione e alle caratteristiche radio elettriche dell’impianto;
- Alle elaborazioni grafiche ed analitiche presentate.
Allegati
Datasheet delle antenne utilizzate per l’impianto.
Planimetrie.
Progetto esecutivo.
Curriculum dell’esperto accreditato.
Appendici
Metodo di calcolo delle curve isolivello.
Metodo di calcolo del campo in punti specificati.
Caratteristiche degli strumenti a banda larga.
Copia dei certificati di calibrazione.
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