COMUNE DI CIVITA CASTELLANA Provincia di Viterbo REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE PROCEDURE PER L’INSTALLAZIONE, LA MODIFICA ED IL RISANAMENTO DI SISTEMI DI STAZIONE RADIO E/O RIPETITORI PER TELEFONIA MOBILE * * * APPROVATO con deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 29.11.2001 RIPUBBLICATO in data 07.01.2002. 1 REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE PROCEDURE PER L’INSTALLAZIONE, LA MODIFICA ED IL RISANAMENTO DI SISTEMI DI STAZIONE RADIO E/O RIPETITORI PER TELEFONIA MOBILE. CAPO I Norme generali CAPO II Procedimento urbanistico - edilizio CAPO III Procedimento amministrativo CAPO IV Norme finali ALLEGATI: 1 – 2 – 3 2 CAPO I NORME GENERALI Art. 1 OGGETTO Le disposizioni del presente Regolamento si applicano su tutti i sistemi di stazioni radio e/o ripetitori per telefonia mobile, ubicati e da installare nel Comune di Civita Castellana. Dette disposizioni, ispirate a principi ed al rispetto delle norme nazionali, regionali vigenti, disciplinano le procedure inerenti: la localizzazione, l’installazione, l’esercizio la ricollocazione ed il risanamento dei sistemi di radiocomunicazione, al fine di garantire il rispetto ambientale del territorio, la tutela della salute pubblica e per evitare il rischio di concentrare impianti in zone ad alta densità abitativa. Non costituiscono oggetto del presente regolamento le installazioni delle stazioni militari, della rete radio della protezione civile e quelle necessarie per le attività di soccorso e vigilanza. Art. 2 FUNZIONI E COMPITI AMMINISTRATIVI del COMUNE Il presente regolamento disciplina le funzioni e i compiti amministrativi attribuiti dall’art. 115 della Legge Regionale 6.8.1999, n. 14 concernenti la valutazione dei progetti di risanamento nonché la vigilanza sull’osservanza dei limiti e dei parametri previsti dalla normativa vigente in materia di tutela dell’inquinamento elettromagnetico e sulla esecuzione delle azioni di risanamento in relazione agli impianti di telefonia mobile. Art . 3 LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI, INSTALLAZIONI E DIVIETI Nella zona agricola F2 di Piano Regolatore Generale verranno individuate a specificazione ed integrazione del vigente P.R.G., entro il termine di 60 giorni dall’approvazione del presente Regolamento, le aree ove dovranno essere installati o collocati gli impianti di stazioni radio e/o ripetitori base per telefonia mobile. Sarà permessa la installazione , la collocazione e la ricollocazione degli impianti anche su aree pubbliche ivi comprese quelle di proprietà comunale; per queste ultime, il Comune porrà in essere accordi con i gestori per incentivare la installazione o collocazione degli impianti. Prioritariamente vengono individuati i seguenti luoghi nei quali è fatto assoluto divieto di installazione di stazioni radio e/o ripetitori base per telefonia mobile: 3 zona A di P.R.G. (Centro Storico del nucleo urbano e della frazione di Borghetto); zone la cui destinazione di P.R.G. ha perso efficacia ai sensi e per gli effetti della Legge 1187/68 art.2 sulla decadenza dei vincoli urbanistici; zone destinate a “verde pubblico”; zone di P.R.G. non suscettibile di edificazione per vincolo di rispetto cimiteriale; zone di inedificabilità assoluta di P.R.G. (per vincolo naturalistico, paesistico o monumentale); zona G (aree destinate ad edifici pubblici di interesse locale); Centro abitato a destinazione residenziale, zone artigianali e industriali e zone agricole frazionate: B1, B2, B4, C1,C2, C3, C4, C5, D, E1, E2, F1A, F1B, F1C, F1D, F1E, F1F, F1G secondo la classificazione in zone omogenee del vigente P.R.G. Art. 4 NORMA TRANSITORIA Nelle more dell’avvenuta individuazione delle aree articolo 3 è sospeso il rilascio di nuove concessioni. di cui al precedente Art. 5 CAMPO DI APPLICAZIONE Il presente Regolamento si applica alle procedure per l’installazione, la modifica , il risanamento e le ricollocazioni delle stazioni radio e/o ripetitori per telefonia mobile. Art. 6 QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO Il presente Regolamento si ispira ai principi sanciti dalla Legge 31.7.1997, n. 249, istitutiva della Autorità per la garanzia delle comunicazioni e disciplinante i sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisioni, dal D.M. 10.9.1998, n. 381 col quale è stato adottato il Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana, dalla Legge Regionale 6.8.1999, n. 14 e dalla Legge 22.2.2001, n. 36, dal Regolamento Regionale 21.2.2001, n. 1 concernente la disciplina delle procedure per la installazione, la modifica ed il risanamento di sistemi radioelettrici. 4 Art. 7 LIMITI DI ESPOSIZIONE I limiti di esposizione per la popolazione ai campi elettromagnetici debbono rientrare tra quelli individuati nella tabella 1 dell’art, 3 del D.M. 10.9.1998, n. 381 (allegato n. 1 al presente regolamento). Nel caso di campi elettromagnetici generati da più sorgenti, la somma dei relativi contributi normalizzati, definiti nell’allegato B al D.M. n. 381/98 (Allegato n. 2 al presente regolamento), deve essere minore della unità. Art. 8 MISURE DI CAUTELA ED OBIETTIVI DI QUALITÀ Per il rilascio di autorizzazione e/o concessione edilizia di cui ai successivi articoli è indispensabile il rispetto dei seguenti obiettivi di qualità di cui all’art. 4 del richiamato D.M. n. 381/98: 6 V/m per il campo elettrico 0,016 A/m per il campo magnetico intesi come valori efficaci. Tali livelli di emissione non dovranno essere superati in corrispondenza di edifici adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore, indipendentemente dalla frequenza, mediati su un’area equivalente alla sezione verticale del corpo umano e su qualsiasi intervallo di sei minuti. Per frequenze comprese tra 3MHZ e 300GHZ il valore limite per la densità di potenza dell’onda piana equivalente dovrà essere pari a 0,10 W/m2 Art. 9 IL PROCEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE E/0 CONCESSIONE Il procedimento è articolato nelle seguenti 2 fasi: autorizzazione e/o concessione alla esecuzione di natura urbanistica-edilizia; autorizzazione dell’impianto amministrativa-ambientale 5 concernente l’attivazione CAPO II PROCEDIMENTO URBANISTICO-EDILIZIO Art. 10 ISTANZA Il procedimento relativo alla autorizzazione e/o concessione edilizia per la installazione e/o modifica degli impianti per il servizio di telefonia mobile, è così disciplinato: i soggetti aventi titolo, interessati all’installazione e/o modifica dell’impianto, debbono inoltrare al Comune apposita domanda in bollo intesa ad ottenere la autorizzazione e/o concessione edilizia, corredata dai seguenti documenti: A) relazione tecnica elaborati grafici di rilievo elaborati grafici di progetto recanti la struttura dell’impianto piante, prospetti , documentazione fotografica stralcio planimetria P.R.G. stralcio planimetria P.T.P. stralcio planimetria catastale B) Titolo di disponibilità dell’area interessata all’intervento; In considerazione della durata temporale della concessione ministeriale per la realizzazione degli impianti, il richiedente dovrà inoltre sottoscrivere un atto di obbligo unilaterale alla rimozione dell’impianto e delle opere di pertinenza, ed alla riqualificazione, delle aree abbandonate, sotto il profilo ambientale e paesaggistico, entro tre mesi dalla data di scadenza, ove questa non venga rinnovata e l’impianto non sia trasferito ad altra Società concessionaria subentrante. Tale obbligo dovrà comprendere anche il caso in cui il richiedente, indipendentemente dalla validità della concessione ministeriale, decida autonomamente di disattivare l’impianto di ricetrasmittente, ovvero l’impianto venga trasferito per l’effetto della entrata in vigore di nuove disposizioni o per l’impiego di nuove tecnologie. A garanzia di tale obbligo, il richiedente dovrà prestare fidejussione bancaria o assicurativa per un importo corrispondente alle spese preventivate di dismissione dell’impianto. C) Relazione redatta da un esperto attestante: 1C) Valutazione del preesistente valore del campo elettromagnetico sulla base dei seguenti criteri: Se nel raggio di 150 m. sono già operanti una o più stazioni radio base o altri impianti per le radio-telecomunicazioni, il contributo di tali impianti potrà essere misurato nelle condizioni di esercizio o valutato a calcolo, assumendo i parametri radioelettrici relativi alle massime condizioni di esercizio dichiarate e documentabili per i predetti impianti: Nel sedime dell’installazione nel caso che questa sia prevista su luogo destinato a permanenza superiore alle quattro ore; 6 Nei luoghi significativi a permanenza superiore alle quattro ore se intercettati dalla linea isocampo di 6V/m determinata dal solo contributo della stazione radio base; In tutte le altre situazioni, dovrà essere misurato il valore del fondo elettromagnetico in posizioni significative poste nella direzione di massimo guadagno del sistema radiante. 2C) Valutazione del valore previsionale del campo elettromagnetico a seguito di installazione o di modifica di impianto sulla base dei seguenti criteri: I valori attesi del campo elettromagnetico dovranno essere computati nei luoghi precedentemente individuati, tenendo conto dei contributi indicati nel precedente paragrafo e di quello dovuto alla stazione radio base; i risultati dei calcoli dovranno essere presentati in forma tabellare e i metodi di calcolo dovranno essere riportati in appendice alla relazione. 3C) Misura di verifica a banda larga con impianto attivo ed in condizione di massimo esercizio nei punti in cui i valori previsionali superano il 50% dei limiti imposti dal D.M. 381/98 e comunque rilevata in posizioni poste nella direzione di massimo guadagno del sistema radiante. I documenti di cui ai punti 1C – 2C – 3C dovranno essere presentati in copia conforme, alla A.S.L., alla Sezione A.R.P.A. competente, nonché all’Ispettorato Territoriale Lazio del Ministero delle Comunicazioni. Dell’avvenuto invio ai predetti Enti dovrà essere prodotta idonea attestazione contestualmente alla presentazione della istanza di cui al presente articolo. D) Documentazione tecnica (di cui all’allegato n. 3 al presente Regolamento). I documenti di cui al precedente punto d) dovranno essere presentati in copia conforme alla A.S.L., alla Sezione A.R.P.A. competente, nonché all’Ispettorato Territoriale Lazio del Ministero delle Comunicazioni. Dall’avvenuto invio ai predetti Enti dovrà essere prodotta idonea attestazione contestualmente alla presentazione della istanza di cui al presente articolo. Nel caso di zone assoggettate a vincoli in materia paesaggistica, la realizzazione degli impianti dovrà ottenere la prescritta autorizzazione ai sensi dell’art. 151 del D.Lgs. 29.10.1999,n. 490. La richiesta deve essere corredata anche da uno studio di inserimento paesistico (S.I.P.) redatto ai sensi dell’articolo 30 della L.R. n. 24/98. 7 CAPO III PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER L’ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI FISSI DI TELEFONIA MOBILE Art. 11 ISTANZA Ad avvenuta ultimazione dei lavori ed entro trenta giorni dalla ultimazione degli stessi, i soggetti aventi titolo ed interessati all’esercizio di impianti per il servizio di telefonia mobile, al fine di ottenere l’autorizzazione all’esercizio medesimo, dovranno presentare apposita domanda al Comune, con allegati i seguenti documenti: a) concessione edilizia; b) comunicazione di fine lavori. Art. 12 RILASCIO AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA-AMBIENTALE Il settore Urbanistico-Edilizio, ad avvenuta ultimazione dei lavori, rilascerà a firma del Responsabile del procedimento: 1)l’autorizzazione provvisoria con validità massima di mesi sei decorrenti dalla data del rilascio, con la seguente prescrizione: “verifica ed accertamento a cura dell’A.R.P.A. competente per territorio concernente il rispetto dei valori di emissionestabiliti all’art.7 del presente Regolamento – ad impianto regolarmente in funzione, in condizioni di massimo esercizio e di TILT peggiore in corrispondenza dei recettori prossimi considerati in sede di valutazione previsionale di cui al punto 2C “ ; 2)l’autorizzazione definitiva sarà rilasciata ad avvenuta acquisizione della certificazione di cui al punto 1). 3)in caso di mancata presentazione della certificazione, nel termine indicato al punto 1), l’Amministrazione Comunale provvederà, previa diffida ad adempiere nel termine di 30 gg, ad ordinare la disattivazione dell’impianto a carico del concessionario del servizio e a darne comunicazione alla autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni per gli adempimenti previsti dall’articolo 1- comma 5, lettera a) della legge 249/1997. Trascorso il termine di 15 gg. , decorrenti dalla data di notificazione dell’ordinanza , senza che il concessionario abbia eseguito l’ordine di disattivazione dell’impianto provvederà l’Amministrazione Comunale in danno del concessionario. Art. 13 MISURE DI TUTELA DELL’AMBIENTE E DEL PAESAGGIO Tutte le installazioni degli impianti su aree libere, pubbliche o private, e le relative recinzioni e pertinenze tecnologiche dovranno risultare compatibili con le esigenze della circolazione stradale, della tutela paesaggistica, delle aree verdi, 8 delle riserve e delle zone protette, dei monumenti e delle zone archeologiche e con le vigenti disposizioni di legge e di regolamenti in materia. Dovrà essere pertanto acquisito in via preventiva il nulla osta degli enti preposti alla tutela degli eventuali vincoli esistenti. In particolare, dovrà essere assicurata, in sede di localizzazione e progettazione, la salvaguardia della godibilità dei monumenti e delle aree di particolare pregio, con riferimento anche ai correlati effetti prospettici, paesistici e architettonici. In particolare debbono essere sempre prescritte all’interno del provvedimento autorizzativo la piantumazione di essenze arboree od altre forme di cortina, atte a mascherare quanto più possibile gli impianti. Art. 14 RISANAMENTO (NORME DI PRIMA APPLICAZIONE) Il risanamento degli impianti comunque in esercizio sul territorio comunale, necessario per il rispetto dei limiti e delle misure di cautela fissati dal D.M. n. 381/98, dovrà essere effettuato, a cura e spese dei proprietari degli impianti che concorrono a causare l’eventuale superamento dei tetti stabiliti, entro sei mesi, prorogabili per una sola volta , dall’entrata in vigore del presente Regolamento e secondo le disposizioni di cui agli artt. 4 e 9 del Regolamento Regionale n. 21.02.2001, n.1. Art. 15 INADEMPIMENTI In caso di inadempienza da parte dei Concessionari entro il termine di cui al precedente articolo, qualora l’impianto risultasse non in regola con le disposizioni contenute nel citato D.M. 381/98, l’Amministrazione Comunale procederà, previa diffida ad adempiere entro il termine massimo di 30 giorni, ad ordinarne la disattivazione e la rimozione a carico del Concessionario del servizio, previa dichiarazione di decadenza del titolo autorizzativo a suo tempo rilasciato per l’impianto e a darne comunicazione alla autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni per gli adempimenti previsti dall’art. 1 – comma 6, lett. a) della Legge 249/1997. Trascorsi 60 giorni senza che il Concessionario abbia eseguito l’ordine di disattivazione e di rimozione, provvederà l’Amministrazione in danno al Concessionario. Qualora venissero rilevate difformità dei manufatti realizzati dalla relativa concessione e/o autorizzazione edilizia, verranno applicate le norme generali in materia di abusivismo edilizio. Art. 16 CONTROLLI L’Amministrazione Comunale vigila sul rispetto dei limiti fissati dal D.M. 381/98 e dal presente Regolamento e può in qualsiasi momento procedere a verifica degli impianti tramite la A.S.L. e l’A.R.P.A. competenti per territorio, ovvero di consulenti del Comune. 9 Art. 17 VERIFICHE PERIODICHE Ogni impianto, seppure autorizzato, dopo 3 anni dall’entrata in esercizio, dovrà essere sottoposto a verifica di idoneità, che è comunque richiesta, nel caso di introduzione di nuove tecnologie. Tale adempimento opera anche agli impianti già in esercizio o già autorizzati prima dell’entrata in vigore del presente Regolamento. Art. 18 DISPOSIZIONI FINALI Per le sanzioni e per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rimanda alle disposizioni vigenti in materia. Art. 19 ENTRATA IN VIGORE Il presente Regolamento entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo a quello dell’avvenuta ripubblicazione, per 15 gg. consecutivi all’Albo Pretorio, della deliberazione di adozione del Regolamento medesimo allorché divenuta esecutiva. 10 ALLEGATI N. 1 Tabella relativa ai limiti di esposizione per la popolazione ai campi elettromagnetici N. 2 Definizione ed unità di misura Campo elettromagnetico Campo magnetico Densità di potenza elettromagnetica Frequenza Onda piana Obiettivi di qualità Modalità ed esecuzione delle misure e delle valutazioni Riduzioni a conformità N. 3 Documentazione tecnica per la installazione e la modifica di impianti stazione radio base e/o ripetitori 11 ALLEGATO n. 1 LIMITI DI ESPOSIZIONE PER LA POPOLAZIONE AI CAMPI ELETTROMAGNETICI (MHz) VALORE EFFICACE DI INTENSITA’ DI CAMPO ELETTRICO E (V/ m) VALORE EFFICACE DI INTENSITA’ DI CAMPO MAGNETICO H (A/ m) DENSITA’ DI POTENZA DELL’ONDA PIANA EQUIVALENTE (W/ m²) 0,1-3 >3-3000 >3000-300000 60 20 40 0,2 0,05 0,1 1 4 FREQUENZA/ 2. Nel caso di campi elettromagnetici generati da più sorgenti, la somma dei relativi contributi normalizzati, definiti in allegato 2, deve essere minore dell’unità. 12 ALLEGATO n. 2 DEFINIZIONE ED UNITA’ DI MISURA Campo elettrico Ē: si definisce campo elettrico una quantità vettoriale che, in ogni punto di una data regione di spazio, rappresenta il rapporto fra la forza esercitata su una carica elettrica di prova q ed il valore della carica medesima. L’unità di misura del campo elettrico nel sistema S.I. è il volt/metro (V/m). Campo magnetico H: si definisce campo magnetico una quantità vettoriale-assiale definita in ogni punto di una data regione di spazio in modo tale che il suo rotore sia eguale alla densità di corrente elettrica totale, compresa la corrente di spostamento. L’unità di misura del campo magnetico nel sistema S.I. è l’ampere/metro (A/m). Densità di potenza elettromagnetica S: è la potenza elettromagnetica che fluisce attraverso l’unità superficie, normale alla direzione di propagazione. Nella regione di campo lontano S è legata al valore efficace del campo elettrico E eff ed al valore efficace del campo magnetico Heff dalle relazioni E²eff S =-------- = η · H² η essendo η= 377 l’impendenza dello spazio libero. L’unità di misura della densità di potenza elettromagnetica nel sistema S.I. è il watt/metroquadro (W/m²). Frequenza: numero di cicli o periodi nell’unità di tempo. L’unità di misura della frequenza nel sistema S.I. è l’hertz (Hz): sono di uso frequente i multipli kilohertz (1 KHz=10³ Hz); megahertz (1MHz=106 Hz); gigahertz (1GHz=109 Hz). Media sull’intervallo temporale (t1,t2): per una grandezza p(t) variabile nel tempo è data dalla espressione: 1 t2 P= --------- ∫ p(t)dt t2-t1_ t1 Valore efficace: di una grandezza periodica a(t) si definisce valore efficace l’espressione 1 t-T Aeff= -- ∫ a²(t)dt √ T t RICORDARSI CHE IL SIMBOLO DI RADICE QUADRATA SOVRASTANTE, DEVE ESSERE ALLUNGATO E PASSATO SOPRA IL N. 1 Onda piana: è una distribuzione di campo elettromagnetico propagativo , in cui in ogni punto i vettori campo elettrico e campo magnetico sono perpendicolari fra loro e giacciono su piani perpendicolari alla direzione di propagazione. Regione di campo lontano: regione di spazio, sufficientemente lontano dalla sorgente, nella quale il campo elettromagnetico ha una distribuzione con le caratteristiche dell’onda piatta. L’estensione di questa regione dipende dalle dimensioni massime lineari D dell’elemento radiante e dalla lunghezza 13 d’onda λ del campo emesso. Si assume che la regione di campo lontano inizia ad una distanza dalla sorgente maggiore della quantità r eguale alla maggiore fra le quantità λ e D2/λ. Obiettivi di qualità: sono valori di campo elettromagnetico da conseguire nel breve, medio e lungo periodo, usando tecnologie e metodiche di risanamento disponibili, al fine di realizzare obiettivi di tutela. 14 MODALITÀ ED ESECUZIONE DELLE MISURE E DELLE VALUTAZIONI Ai fini della verifica del rispetto dei limiti di cui all’art. 7 e dei valori di cui all’art. 8 del predetto Regolamento, le intensità dei campi elettromagnetici possono essere determinate mediante calcoli o mediante misure. Le misure sono comunque necessarie ogni volta che i calcoli facciano prevedere valori di campo elettrico o magnetico che superano ½ dei limiti suddetti. In caso di discordanza fra valore calcolato e valore misurato, è acquisito il valore misurato. Le misure dei valori dei campi elettromagnetici devono essere eseguite secondo le norme C.E.I. ed in mancanza di queste devono essere eseguite secondo le norme di buona tecnica, emesse in materia dagli organismi internazionali oppure indicate da Enti ed Associazioni, anche stranieri, di riconosciuta competenza. Valori normalizzati delle misure In presenza di più sorgenti, il limite complessivo di esposizione è 1, da ottenere come somma dei contributi normalizzati dalle singole sorgenti: tali contributi sono determinati dividendo il quadrato del valore misurato del campo elettrico oppure del campo magnetico per il quadrato del valore limite corrispondente oppure, per le frequenze comprese fra 3 MHz e 300 GHz, dividendo la densità di potenza per il corrispondente valore limite. La procedura da seguire per la riduzione a conformità è descritta nel successivo paragrafo. riduzione a conformità La riduzione dei contributi dei campi elettromagnetici generati da diverse sorgenti, che concorrono in un dato punto al superamento dei limiti di esposizione di cui all’art. 7 e dei valori di cui all’art. 8 deve essere eseguito nel modo seguente: indicando con Ei il campo elettrico della sorgente i-esima, con Li il corrispondente limite desunto dalla tab. 1, con Di la densità di potenza della sorgente e DLi il corrispondente limite desunto dalla tab. 1, si calcolano i contributi normalizzati che le varie sorgenti producono nel punto in considerazione nel modo seguente: 1) Ci = Ei2 Li2 ƒ>3 MHz. Ci = Di / Dli Se la somma C = Σi C i supera il valore l i limiti di esposizione non sono soddisfatti ed i vari segnali Ei vanno pertanto ridotti in modo che risulti C≤ 0,8 ai fini di maggior tutela della popolazione. In via preliminare si individuano con Ri quei contributi Ci che singolarmente superano il valore 0,8: a ciascuno dei corrispondenti segnali Ei deve essere applicato un coefficiente di riduzione Bi che soddisfa la relazione Bi Ri=0,8. Se la somma C = Σj Cj + Σi βi Ri 15 supera il valore 0,8 i vari segnali Ei devono essere ridotti in modo che risulti C <= 0,8. Dall’insieme dei contributi da normalizzare devono essere esclusi i segnali che danno un contributo inferiore a 1/100 indicati convenzionalmente con l’espressione: Σk Ak Quindi la 2) può essere scritta: 3) C = ΣnE²n/ Ln²+ ΣkAk + Σiβi Ri = ΣnEn / Ln² + ΣkAk + Σi βi Ei ²/ Li² 3) C = 0,8; Ej ²=√αEj² En = √αEn 4) 0,8· ΣkAk= α ( Σn En²/ L2² + ΣiβiEi² / Li ²) essendo α il coefficiente di riduzione ed E2j2, E2n i nuovi valori, ridotti a conformità, dei campi elettrici. 16 ALLEGATO n. 3 DOCUMENTAZIONE TECNICA PER L’INSTALLAZIONE O LA MODIFICA DI IMPIANTI STAZIONI RADIO BASE E/O RIPETITORI Modello della relazione 1) Frontespizio 1.1 Società emittente il documento. 1.2 Titolo del documento. 1.3 Stazione radio base oggetto del documento. 1.4 Scopo del documento. 1.5 Estensori e/o revisori (data e firma). 1.6 Stato del documento (revisione n. …, definitivo). 1.7 Numero di pagine (allegati compresi). 1.8 Data di rilascio del documento nello stato precedente. 1.9 Protocollo interno della società emittente. 2) Indice 3) Anagrafe della stazione 3.1 Nome convenzionale della stazione (se applicabile). 3.2 Sigla della stazione (se applicabile). 3.3 Indirizzo (via, numero civico, comune, provincia). 4) Dati di impianto 4.1 Sistema radio (TACS, GSM, DCS, DECT, UMTS). 4.2 Numero delle celle. 4.3 Altezza del centro elettrico dell’antenna dal piano di calpestio. 4.4 Direzione massima irradiazione dell’antenna 4.5 Tilt 4.6 Tipo di antenna (datasheet in allegato) 4.7 Numero massimo di canali per cella e potenza per canale 4.8 Attenuazioni complessive (branching – feeder) 4.9 Potenza complessiva al connettore di antenna nella massima condizione di carico. 4.10 Tipo di supporto all’antenna (traliccio, palo, cavalletto su torrino … ecc.). 4.11 Condivisione di supporto con altre antenne. 5) Mappe (in allegato) 5.1 Planimetria riportante i seguenti elementi: - punto di installazione dell’impianto; - estensione non minore di 100 m. con al centro l’impianto; - destinazione d’uso degli edifici presenti e tipologia di copertura; - indicazione delle curve altimetriche per i siti rurali; - quota o differenza di quota della sommità rispetto al centro elettrico dell’antenna, degli edifici situati in un raggio di 100 m. dalla postazione; - direzione del Nord geografico; - direzione massima di irradiazione dell’antenna. 17 5.2 Progetto esecutivo del sistema di antenna (in pianta e in prospetto) con le seguenti indicazioni: - sedime ante e post operam in scala 1:100; - curve di isolivello di ciascun settore sul piano orizzontale per valori di campo elettrico di 3 V/m, 6 V/m, 20 V/m, in scala 1:500. Nel caso in cui la distanza corrispondente ad un campo di 3 V/m superi i 100 m., la planimetria deve essere estesa fino a comprendere interamente il lobo con un margine di almeno 10 m; - curve di isolivello di ciascun settore sul piano verticale per valori di campo elettrico di 3 V/m 6 V/m 20 V/m riportate sul prospetto sezionato nella direzione di massimo guadagno dell’antenna, in scala 1:500; - curve di isolivello dei tre settori sul piano orizzontale per valori di campo elettrico di 3 V/m 6 V/m 20 V/m in scala 1:1000. Nel caso in cui la distanza corrispondente ad un campo di 3 V/m superi i 100m, la planimetria deve essere estesa fino a comprendere interamente il lobo con un margine di almeno 10 m.; - descrizione dei luoghi intercettati dalle curve di isolivello; - modalità di calcolo delle curve di isolivello (in appendice). 6) Assunzione di responsabilità da parte di un esperto (con curriculum allegato) in relazione - Alla configurazione e alle caratteristiche radio elettriche dell’impianto; - Alle elaborazioni grafiche ed analitiche presentate. Allegati Datasheet delle antenne utilizzate per l’impianto. Planimetrie. Progetto esecutivo. Curriculum dell’esperto accreditato. Appendici Metodo di calcolo delle curve isolivello. Metodo di calcolo del campo in punti specificati. Caratteristiche degli strumenti a banda larga. Copia dei certificati di calibrazione. 18