Rappresentanza ed agency. Profili comparatistici

Paris Marta Elvira Matr. 43901
Relatore: Prof. Sa Cristina Costantini
“Rappresentanza ed agency. Profili comparatistici.
Il lavoro ha ad oggetto la comparazione della disciplina e dell’applicazione degli istituti
della rappresentanza e dell’agency (rispettivamente appartenenti agli ordinamenti
giuridici di civil law e di common law), mettendone in evidenza i punti di contatto e le
differenze peculiari.
Sono altresì presenti inevitabili richiami ad altre esperienze giuridiche continentali,
quali quella tedesca e francese, che hanno contribuito alla formazione della disciplina e
dei dogmi relativi alla rappresentanza in Italia, nonché accenni all’istituto dell’agency
così come regolato dal diritto nordamericano.
Questo lavoro, inoltre, è rivolto soprattutto alla rappresentanza ed all’agency originate
da un atto di disposizione volontaria; ciò perché nel diritto anglo-americano i casi di
rappresentanza derivanti da una disposizione di legge sono rimasti ad uno stato
embrionale e le nostre fattispecie di rappresentanza legale sono ricondotte dal common
law prevalentemente al trust.
La tesi è strutturata in tre capitoli, preceduti da una parte introduttiva.
L’introduzione consta di tre paragrafi: il primo si occupa di descrivere a grandi linee la
funzione e l’importanza degli istituti in esame nell’economia moderna, fondata sulla
divisione del lavoro per la produzione e la distribuzione dei beni e dei servizi; il
secondo illustra i tre modelli di rappresentanza ai quali abitualmente le opere
comparatistiche fanno riferimento nella trattazione di questa materia (modello francese,
tedesco ed angloamericano); il terzo, infine, fornisce qualche dato sulle origini storiche
del fenomeno e delle nozioni di rappresentanza ed agency.
Il primo capitolo è il più corposo dell’intera trattazione; anch’esso è suddiviso in tre
paragrafi, che si occupano dei principali e più interessanti aspetti comparatistici relativi
alle nozioni di rappresentanza ed agency. In particolare il primo paragrafo è dedicato
alla descrizione delle fonti del potere rappresentativo nel nostro ordinamento ed in
quello inglese, dove viene precisato che non è possibile operare una vera e propria
comparazione tra le ipotesi di rappresentanza volontaria e rappresentanza legale
contemplate dal nostro ordinamento ed i casi di “consensual agency” e di “agency
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arising by operation of law”. Il secondo paragrafo si occupa di delineare come è
concepita la relazione tra il potere di rappresentanza ed il rapporto di gestione nei Paesi
di civil law e di common law, mettendo in rilievo che in materia vi sono delle differenze
notevoli tra i due sistemi. In particolare si evidenzia, qui, come il diritto angloamericano non abbia mai elaborato un concetto di base generale come quello della
rappresentanza in diritto continentale e come, in ambiente di common law, la relazione
di agency sia sempre considerata unitariamente, senza distinguere al suo interno tra
rapporto di gestione e potere di rappresentanza. Il terzo paragrafo descrive invece i
requisiti necessari affinché si verifichi il più caratteristico degli effetti dell’ “agire per
conto”, cioè la produzione di effetti nella sfera giuridica di colui per conto del quale un
terzo compie degli atti, precisando che tale profilo rappresenta la differenza più evidente
tra rappresentanza ed agency. Nei Paesi di civil law, infatti, a tal fine è fondamentale la
spendita del nome del rappresentato, mentre negli ordinamenti di common law è
possibile prescindere da tale requisito.
Il secondo capitolo riguarda l’esercizio della rappresentanza nell’ordinamento giuridico
italiano e nel diritto inglese. Più precisamente, il capitolo è ripartito in due paragrafi,
che sono dedicati rispettivamente: alla fattispecie di rappresentanza ed agency senza
potere ed alle cause di estinzione della rappresentanza e dell’agency.
Il terzo capitolo, infine, prende in esame la “Convenzione di Ginevra del 1983 sulla
rappresentanza nei contratti internazionali di vendita di merci”, basata su un progetto
dell’UNIDROIT (Istituto internazionale per l’unificazione del diritto privato), nel
tentativo di uniformare le legislazioni di civil law e di common law in materia di
rappresentanza nei commerci internazionali di merci. In particolare il capitolo delinea le
soluzioni accolte da questa regolamentazione uniforme in tema di requisiti necessari per
conferimento del potere rappresentativo; in tema di effetti degli atti giuridici posti in
essere dal rappresentante; in tema di effetti degli atti giuridici posti in essere dal falsus
procurator ed infine in tema di cause di estinzione del potere di rappresentanza.
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