Direzione Centrale delle Entrate Contributive Roma, 07-06-2007 Messaggio n. 15031 Allegati OGGETTO: rapporto di lavoro subordinato e Presidente di cooperativa L.142/2001 Il presente messaggio chiarisce alcuni dubbi interpretativi sollevati da parte di alcune sedi dell’Istituto, concernenti la possibilità dell’ instaurazione di un valido rapporto di lavoro subordinato tra una società cooperativa ed il Presidente della medesima . Prima dell’entrata in vigore della legge 142/2001, l’attività lavorativa svolta dai soci di cooperativa, volta al perseguimento di fini istituzionali della società, non si riteneva assimilabile ad un rapporto di lavoro, ma solo ad un rapporto meramente associativo. La giurisprudenza in mancanza di una chiara legislazione di riferimento, ha provveduto all’estensione ai soci lavoratori di cooperativa di alcune specifiche tutele del lavoro subordinato che in caso contrario non avrebbero trovato applicazione. Per quanto riguarda la tutela previdenziale, le norme relative ai lavoratori subordinati in base alla previsione dell’art. 2 del RD 28.08.1924, n.1422 e successive modifiche DPR 30.04.1970, n.602, sono state sempre applicate dall’Istituto, oltre che nei confronti dei soci addetti ad attività amministrativa, alle condizioni e nei limiti specificati dall’art. 2 lettera e) del DPR n. 602/70, anche nei confronti dei Presidenti di cooperative sulla base di direttive impartite dal Ministero del Lavoro (Cfr. Cir. n.179 del 08.08.1989 e Cir. n.89 del 15.04.1999). La legge 142/2001 all’articolo 1, comma 3, ha introdotto nel nostro ordinamento un nuovo concetto di mutualità, che discende dalla separazione dello status di lavoratore da quello di socio, infatti la prestazione di lavoro è oggetto di un rapporto giuridico totalmente autonomo da quello mutualistico. Le recenti abrogazioni apportate dalla legge 30/2003 non contribuiscono ad eliminare la predetta distinzione, in quanto la prestazione di lavoro non può essere identificata nella prestazione mutualistica, la prima è strumentale al raggiungimento della mutualità medesima. Pertanto la progressiva estensione da parte del legislatore della disciplina sul lavoro subordinato al socio lavoratore di cooperativa, comporta l’applicazione anche nei confronti di questi ultimi della regola generale dell’incompatibilità di prestazione d’attività lavorativa subordinata contemplata nella circolare 179/89 per i Presidenti del C.d.A., gli Amministratori unici e i Consiglieri delegati. Il Direttore Centrale Ziccheduu