OGGETTO: rapporto di lavoro subordinato e Presidente di

Direzione Centrale
delle Entrate Contributive
Roma, 07-06-2007
Messaggio n. 15031
Allegati
OGGETTO: rapporto di lavoro subordinato e Presidente di cooperativa
L.142/2001
Il presente messaggio chiarisce alcuni dubbi interpretativi sollevati da parte
di alcune sedi dell’Istituto, concernenti la possibilità dell’ instaurazione di un valido
rapporto di lavoro subordinato tra una società cooperativa ed il Presidente della
medesima .
Prima dell’entrata in vigore della legge 142/2001, l’attività lavorativa svolta
dai soci di cooperativa, volta al perseguimento di fini istituzionali della società, non
si riteneva assimilabile ad un rapporto di lavoro, ma solo ad un rapporto
meramente associativo.
La giurisprudenza in mancanza di una chiara legislazione di riferimento, ha
provveduto all’estensione ai soci lavoratori di cooperativa di alcune specifiche
tutele del lavoro subordinato che in caso contrario non avrebbero trovato
applicazione.
Per quanto riguarda la tutela previdenziale, le norme relative ai lavoratori
subordinati in base alla previsione dell’art. 2 del RD 28.08.1924, n.1422 e
successive modifiche DPR 30.04.1970, n.602, sono state sempre applicate
dall’Istituto, oltre che nei confronti dei soci addetti ad attività amministrativa, alle
condizioni e nei limiti specificati dall’art. 2 lettera e) del DPR n. 602/70, anche nei
confronti dei Presidenti di cooperative sulla base di direttive impartite dal Ministero
del Lavoro (Cfr. Cir. n.179 del 08.08.1989 e Cir. n.89 del 15.04.1999).
La legge 142/2001 all’articolo 1, comma 3, ha introdotto nel nostro
ordinamento un nuovo concetto di mutualità, che discende dalla separazione dello
status di lavoratore da quello di socio, infatti la prestazione di lavoro è oggetto di
un rapporto giuridico totalmente autonomo da quello mutualistico.
Le recenti abrogazioni apportate dalla legge 30/2003 non contribuiscono ad
eliminare la predetta distinzione, in quanto la prestazione di lavoro non può essere
identificata nella prestazione mutualistica, la prima è strumentale al
raggiungimento della mutualità medesima.
Pertanto la progressiva estensione da parte del legislatore della disciplina sul
lavoro subordinato al socio lavoratore di cooperativa, comporta l’applicazione
anche nei confronti di questi ultimi della regola generale dell’incompatibilità di
prestazione d’attività lavorativa subordinata contemplata nella circolare 179/89
per i Presidenti del C.d.A., gli Amministratori unici e i Consiglieri delegati.
Il Direttore Centrale
Ziccheduu