.
p.
A
1
3
IL CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO
S.
Capitolo
La contrattazione collettiva
䉴 Costituisce il compito fondamentale dei sindacati
i
䉴 Rappresenta la maggiore espressione dell’autonomia sindacale
Generalità
䉴 Sono di regola, le associazioni sindacali portatrici del potere negoziale
•
dal lato dei lavoratori, non essendo
questi titolari di un proprio potere negoziale, il sindacato trae tale potere
direttamente dall’ordinamento sindacale che è, al contempo autonomo e
originario: di conseguenza il sindacato
dei lavoratori agisce sulla base di una
rappresentanza di interessi
Es
se
Soggetti
dal lato dei datori di lavoro, i soggetti sindacali sono investiti del potere negoziale appartenente ai singoli datori di lavoro: di conseguenza essi operano sulla
base di una rappresentanza di volontà
li
•
br
䉴 È finalizzata al raggiungimento di un accordo, cd. contratto collettivo
©
䉴 Secondo la dottrina dominante è «l’accordo tra un datore di lavoro (o un gruppo di
datori di lavoro) ed una o più organizzazioni di lavoratori, allo scopo di stabilire il
trattamento minimo garantito e le condizioni di lavoro alle quali dovranno conformarsi i singoli contratti individuali di lavoro stipulati sul territorio nazionale»
Contratto
collettivo
ht
Osservazioni
ig
Lo scopo del contratto collettivo è quello di evitare disparità di trattamento tra i lavoratori di una stessa
categoria . Esso infatti, regola in modo uniforme i rapporti individuali di lavoro degli appartenenti ad
una medesima categoria professionale, nonché vincola i datori di lavoro aderenti alle associazioni
stipulanti ad applicare il trattamento economico e normativo previsto nel contratto stesso.
Evoluzione storica del contratto collettivo
yr
2
C
op
Il contratto collettivo
di diritto pubblico
䉴 Nel periodo fascista, la L.
563/1926 riconosceva una
sola organizzazione professionale, per ciascuna
categoria di lavoratori o
datori di lavoro. Le associazioni sindacali avevano
personalità giuridica di diritto pubblico
•
i contratti collettivi avevano valore di
fonte di diritto obiettivo, con applicazione generalizzata a tutti gli appartenenti alla categoria professionale
(cd. efficacia erga omnes)
29
.
A
p.
secondo la previsione della norma i
sindacati avrebbero potuto acquisire,
attraverso il meccanismo della registrazione, personalità giuridica di diritto pubblico
•
i contratti collettivi stipulati dai sindicati così registrati, rappresentati unitariamente in proporzione al numero
degli iscritti, avrebbero avuto efficacia nei confronti di tutti gli appartenenti
alla categoria professionale
br
i
S.
•
䉴 Con la caduta del fascismo, le norme corporative
non furono abrogate
䉴 La Costituzione repubblicana all’art. 39, ultimo
comma, sancisce che: «i
sindacati registrati … possono … stipulare contratti
collettivi con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle
quali il contratto si riferisce»
Tale disposizione è rimasta, però, inattuata
se
Art. 39 Cost.
i decreti luogotenenziali del 1943 e del
1944 lasciarono in vigore i contratti
collettivi stipulati dalle disciolte organizzazioni corporative, che potevano
però essere derogati dai successivi
contratti collettivi contenenti una disciplina più favorevole
li
Il contratto collettivo
di diritto pubblico
•
Es
䉴 Stante la mancata attuazione della norma costituzionale, fu emanata la L.
741/1959 recante «Norme
transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori», che delegava il Governo ad emanare decreti
legislativi che determinassero le condizioni minime
di lavoro per tutti gli appartenenti ad una medesima
categoria di lavoratori
la L. 741/1959, pur attribuendo in sostanza efficacia generale ai contratti
collettivi con modalità diverse da
quelle previste dall’art. 39 Cost., fu
considerata legittima perché legge
transitoria, provvisoria ed eccezionale
•
successivamente fu però emanata la
L. 1027/1960, che, conferendo al Governo il potere di emanare norme uniformi alle clausole degli accordi economici e dei contratti collettivi stipulati entro i dieci mesi successivi all’entrata in vigore della L. 741/1959, faceva perdere a questa il suo carattere di transitorietà
•
la Corte costituzionale dichiarò, pertanto, con sent. 106/1962, incostituzionale la legge di proroga n. 1027/
1960 , con la conseguente caducazione di tutti i decreti che, emanati in
base ad essa, avevano recepito i suddetti contratti collettivi
•
l’effetto della sentenza della Corte è che
non è consentita l’emanazione di una
legislazione a tappeto che recepisca il
contenuto dei contratti collettivi rendendoli così vincolanti erga omnes
op
yr
ig
ht
©
I contratti collettivi
recepiti dalla
L. 741/1959
•
C
Il contratto collettivo
di diritto comune
30
䉴 Costituisce l’unico tipo di contratto collettivo stipulabile attualmente
.
A
p.
3
Il contratto collettivo di diritto comune
S.
䉴 È stipulato da sindacati che, non avendo personalità giuridica, operano come associazioni non riconosciute
䉴 È così chiamato in quanto regolato dalle norme di diritto comune
valide in materia contrattuale (art. 1322 ss. c.c.)
Generalità
䉴 Avendo natura privatistica, non è fonte di diritto obiettivo
i
䉴 Vincola esclusivamente gli associati alle organizzazioni sindacali
(di datori e lavoratori) che lo hanno stipulato
Caratteri
䉴 Sono la generalità e l’astrattezza, poiché tale contratto non costituisce la diretta disciplina dei singoli rapporti di lavoro, ma rappresenta la
base ed il presupposto cui dovranno uniformarsi le regolamentazioni
dei singoli rapporti individuali
Causa
䉴 Consiste nella «realizzazione dell’interesse collettivo professionale alla
pattuizione di disposizioni vincolanti per coloro che hanno costituito o
costituiranno rapporti di lavoro individuali compresi in quello che risulta
essere il campo di applicazione della disciplina collettiva pattuita»
Forma
䉴 In assenza di specifica previsione legislativa, si ritiene che il contratto
collettivo debba essere redatto per iscritto, a pena di nullità, e sottoscritto da tutti gli stipulanti (forma scritta ad substantiam)
Efficacia spaziale
䉴 Il contratto collettivo di categoria (es. metalmeccanici) trova applicazione su tutto il territorio nazionale
©
Es
se
li
br
Natura giuridica
䉴 Si colloca nella categoria dei negozi giuridici e, tra questi, è assimilabile ai contratti normativi, cioè a quei contratti che invece di regolare
immediatamente gli interessi delle parti, determinano i contenuti di una
futura produzione contrattuale
䉴 Unilateralmente sindacale: il contratto collettivo è stipulato da un singolo datore di lavoro con l’organizzazione collettiva dei lavoratori
Tipologia
ht
ig
yr
Scopo
䉴 Bilateralmente sindacale: il contratto collettivo è stipulato da contrapposte associazioni sindacali di datori di lavoro, da un lato, e prestatori
di lavoro, dall’altro
䉴 Stabilire le condizioni uniformi e obbligatorie valide per tutti i prestatori
di una determinata categoria
•
attiene al complesso di clausole destinate ad avere efficacia nei singoli
rapporti di lavoro (es. livelli retributivi,
orario di lavoro etc.) e a disciplinare i
rapporti individuali
•
attiene ai diritti ed agli obblighi che le
parti stipulanti reciprocamente si riconoscono e può avere un contenuto
vario
䉴 Normativo
C
op
Contenuto
䉴 Obbligatorio
31
.
A
䉴 È, di regola, la disciplina dei rapporti individuali di lavoro subordinato
Esclusioni
䉴 Sono esclusi dalla competenza negoziale collettiva i rapporti di lavoro
disciplinati con atti della pubblica autorità, in conformità di legge
4
S.
p.
Oggetto
Disciplina del contratto collettivo di diritto comune
i
4.1 • L’efficacia soggettiva del contratto collettivo
䉴 Quando solo il lavoratore o solo il datore sia iscritto all’associazione
sindacale stipulante il contratto collettivo, il rapporto di lavoro fra loro
instaurato non ricade sotto la sua regolamentazione
䉴 Tuttavia, dal lato dei lavoratori prevale l’applicazione generalizzata, sia per motivi di carattere pratico (il datore dovrebbe tenere contabilità separate per i lavoratori iscritti cui si applica il CCNL e per quelli
non iscritti), sia per motivi di opportunità (l’applicazione del CCNL solo
agli iscritti favorirebbe la sindacalizzazione)
䉴 Una o entrambe le parti del rapporto di lavoro non sono iscritte
alle associazioni sindacali stipulanti
©
Applicabilità di fatto
del contratto
Es
se
li
Principio dell’iscrizione
delle parti stipulanti
br
䉴 Gli effetti del contratto collettivo sono limitati ai soli iscritti alle associazioni sindacali stipulanti
•
adesione esplicita, viene ad
esempio indicato nel contratto individuale che verrà applicato al rapporto di lavoro un
determinato CCNL
•
adesione implicita, il datore di
lavoro applica costantemente
un determinato CCNL o i suoi
aspetti più rilevanti, pur non
essendovi in alcun modo obbligato
ig
ht
䉴 In applicazione dell’art. 36 Cost., la giurisprudenza estende l’efficacia
del contratto collettivo anche nei confronti di lavoratori non appartenenti ad associazioni stipulanti, al fine di garantire loro una retribuzione sufficiente e proporzionata
C
op
yr
Estensione del
contratto collettivo
ex art. 36 Cost.
32
䉴 L’estensione viene realizzata attraverso l’utilizzo, da parte del Giudice
di merito, dei livelli retributivi previsti nel contratto collettivo di settore
da applicare al caso concreto, costituendo parametri per stabilire se il
trattamento economico corrisposto al lavoratore in concreto è sufficiente
e proporzionato
䉴 Ciò è possibile perché la norma costituzionale può essere direttamente richiamata dal lavoratore in sede di eventuale controversia con il
datore di lavoro:
• sia perché la giurisprudenza ha normalmente considerato i livelli
retributivi indicati nel contratto collettivo rispettosi dei criteri indicati
dall’art. 36 Cost.
• sia perché consentito al Giudice determinare la retribuzione ex art.
2099 c.c.
.
A
p.
䉴 L’applicazione dei livelli retributivi contenuti nel contratto collettivo da
parte del Giudice, non determina l’estensione erga omnes di tutto il
contratto, ma soltanto della parte economica
S.
䉴 Il Giudice è comunque libero di modificare i livelli retributivi onde adattarli al caso concreto
4.2 • L’efficacia oggettiva del contratto collettivo e i rapporti con le altre fonti
le norme della Costituzione, del diritto sovranazionale e le leggi nazionali
prevalgono su quelle del contratto collettivo e quindi non possono essere
da esso derogate
•
il contratto collettivo, a sua volta, prevale sugli usi (o sulla consuetudine)
䉴 Gerarchia delle fonti
li
La posizione del contratto collettivo nella
gerarchia delle fonti
br
i
•
il contratto collettivo e il contratto individuale di lavoro, avendo entrambi
natura privatistica, sono formalmente sullo stesso livello gerarchico
Es
se
•
•
si ritiene che rientri fra i principi generali del diritto
•
comporta che tra più fonti regolatrici
del rapporto di lavoro, deve prevalere
quella più favorevole per il lavoratore
(anche se gerarchicamente inferiore)
•
in particolare, la norma di legge può
essere derogata dal contratto collettivo che prevede condizioni migliorative (derogabilità in melius)
•
nei rapporti tra contratto individuale e
collettivo di lavoro
•
nell’ambito degli stessi contratti collettivi in relazione alla materia ed al
territorio
•
nei rapporti tra contratto collettivo ed usi
aziendali, regolamenti d’impresa etc.
•
in forza di esigenze contingenti (es.:
difesa degli assetti occupazionali o
contenimento del costo del lavoro), la
legge può prevedere che il contratto
collettivo disponga in senso peggiorativo
ht
La derogabilità per
condizioni più favore
voli al lavoratore
©
䉴 Principio del favor
prestatoris
䉴 Eccezioni
C
op
yr
ig
䉴 Operatività della derogabilità in melius
33
.
A
il contratto collettivo e il contratto individuale, entrambi espressione dell’autonomia privata, si collocano nello stesso ordine all’interno della gerarchia delle fonti
•
dalla funzione di tutela che il primo
svolge deriva che il contratto individuale non possa derogare alle disposizioni contenute nel contratto collettivo, a meno che non siano più favorevoli per il lavoratore
•
da ciò deriva che le clausole del contratto individuale difformi da quelle del
contratto collettivo sono nulle
•
tale nullità parziale, comporta la sostituzione delle clausole nulle del contratto individuale con le corrispondenti
clausole generali previste dal contratto collettivo
Es
S.
i
se
li
Rapporti tra contratto
collettivo e contratto
individuale
br
䉴 Generalità
p.
•
i contratti individuali possono derogare al contratto collettivo, prevedendo
condizioni più favorevoli per il lavoratore
•
per individuare la disciplina concretamente applicabile, in dottrina prevale la teoria della valutazione globale , in base alla quale bisogna esaminare complessivamente ciascuna fonte e, dopo aver determinato quale può
considerarsi globalmente più favorevole, applicare quest’ultima
©
䉴 Derogabilità in melius
•
ht
䉴 Se ad uno stesso rapporto di lavoro sono applicabili più contratti collettivi di livello diverso, può sorgere il problema di un contrasto tra le rispettive disposizioni
C
op
yr
ig
Rapporti tra contratti
collettivi di diverso
livello
34
䉴 Preliminarmente, bisogna verificare se tale contrasto può risolversi in
via interpretativa, attribuendo ad ogni disposizione un significato compatibile con le altre
䉴 Se il ricorso all’ermeneutica dà esiti negativi, è necessario individuare
la disposizione prevalente attraverso l’utilizzo del principio generale
relativo alla successione dei contratti stipulati tra le stesse parti
䉴 Pertanto, in base a tale criterio (cd. cronologico, fondato sull’assenza
di una gerarchia tra i contratti) il contratto collettivo sopravvenuto prevale in ogni caso
.
A
p.
5
L’interpretazione del contratto collettivo di diritto comune
䉴 Dalla natura privatistica del contratto collettivo si desume che esso
debba essere interpretato secondo le norme vigenti in tema di interpretazione dei contratti di cui agli artt. 1362 e ss. c.c.
S.
Disciplina applicabile
i
䉴 Il D.Lgs. 40/2006 ha introdotto con l’art. 420bis c.p.c. la possibilità per
il giudice di statuire in via pregiudiziale sulle questioni concernenti
l’efficacia, la validità o l’interpretazione del contratto collettivo che
siano rilevanti per la decisione della controversia oggetto di causa.
D.Lgs. 40/2006
br
䉴 Tale provvedimento normativo ha provveduto ad inserire la violazione
o la falsa applicazione dei contratti e accordi collettivi nazionali di
lavoro tra i motivi di ricorso in Cassazione delle sentenze pronunciate in grado di appello o in unico grado (art. 360 c.p.c. n. 3).
li
Il procedimento di stipulazione del contratto collettivo
• redazione della piattaforma rivendicativa, costituita da specifiche richieste, per
lo più elaborate (da parte dei prestatori)
attraverso assemblee sui luoghi di lavoro
con la partecipazione di tutti i lavoratori
se
6
䉴 Negoziazione e mediazione (eventuale) dei pubblici poteri
C
op
yr
ig
ht
Le fasi della procedura
di stipulazione del
contratto collettivo
secondo l’accordo
interconfederale del
23-7-1993
•
presentazione della piattaforma almeno tre mesi prima della scadenza del
contratto per evitare vacatio di regolamentazione
•
inizio delle trattative attraverso successivi incontri delle delegazioni delle parti interessate
•
possibile attuazione di forme di azione diretta (es. scioperi) per indurre la
controparte ad abbandonare posizioni
intransigenti
•
eventuale intervento di mediazione
dello Stato attraverso il Ministero del
lavoro o i suoi organi periferici (Direzioni regionali o provinciali del lavoro),
in corso di mancato accordo tra le parti
•
è sottoposto di regola all’assemblea
dei lavoratori, per la ratifica, tramite
un referendum
•
se approvato, si concreta nel testo definitivo, a cui dovranno attenersi i futuri contratti individuali
•
contiene le modifiche e le integrazioni del testo contrattuale originario, le
cui clausole non modificate sono da
considerarsi tacitamente rinnovate
©
Es
䉴 Preparazione ed elaborazione della proposta contrattuale
䉴 Accordo
35
.
A
p.
Osservazioni
7
br
i
S.
L’accordo-quadro sulla riforma degli assetti contrattuali stipulato il 22-1-2009 (e siglato definitivamente il 15-4-2009), nell’intento di rendere più veloce la stipula dei contratti collettivi e di evitare
eccessivi ritardi dei negoziati tra le parti, prevede una ridefinizione delle modalità di rinnovo dei
contratti collettivi. In particolare si affida a specifiche intese:
— la regolamentazione dei tempi per presentare la piattaforma sindacale e avviare lo svolgimento delle trattative per il rinnovo del contratto collettivo;
— la fissazione di una copertura economica a favore dei lavoratori dalla data di scadenza del
contratto precedente (cd. periodo di vacanza contrattuale) fino alla stipula del nuovo contratto;
— a garanzia del regolare svolgimento delle trattative, la definizione di modalità che rendano
effettivo il periodo di tregua sindacale.
La struttura della contrattazione collettiva
•
a questo livello sono prodotti gli accordi interconfederali e protocolli d’intesa sulle relazioni industriali che hanno ad oggetto materie di generale interesse e applicazione
se
䉴 Livello interconfederale: negoziano le
maggiori confederazioni dei lavoratori
(CGIL, CISL, UIL) e dei datori (Confindustria, Confcommercio etc.), talvolta con
l’intervento del Governo
li
7.1 • L’Accordo interconfederale del 23-7-1993
䉴 Livello nazionale di categoria: negoziano i sindacati nazionali dei lavoratori e
dei datori in rappresentanza di una determinata categoria professionale (metalmeccanici, chimici etc.)
•
il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) rappresenta i lavoratori di
un determinato settore produttivo per
tutto il territorio nazionale
䉴 Livello aziendale: negoziano le rappresentanze sindacali aziendali e il singolo datore di lavoro
•
il contratto aziendale ha ad oggetto
la disciplina dei rapporti di lavoro in
una determinata impresa
©
Es
Livelli
7.2 • L’Accordo quadro sulla riforma degli assetti contrattuali del 22-1-2009
䉴 Si tratta di un nuovo modello contrattuale, comune al settore privato
e pubblico, che si sostituisce al regime previsto dall’accordo del
23-7-1993.
ig
ht
Ambito di applicazione
C
op
yr
Struttura della
contrattazione
collettiva
36
•
il contratto collettivo nazionale ha
la funzione di garantire la certezza
dei trattamenti economici e normativi
comuni per tutti i lavoratori del settore ovunque impiegati nel territorio
nazionale
•
il contratto collettivo di secondo livello è stipulato per le materie delegate , in tutto o in parte, dal contratto
nazionale o dalla legge e deve riguardare materie ed istituti che non siano
già stati negoziati in altri livelli di contrattazione
䉴 Rimane articolata
su due livelli
.
A
p.
䉴 È stabilita una diversa durata del contratto collettivo, fissata in 3 anni
sia per la parte economica che normativa
䉴 L’aumento dei minimi salariali avverrà in base ad un nuovo parametro
basato sull’Indice dei prezzi al consumo armonizzato in ambito
europeo per l’Italia, depurato dalla dinamica dei prezzi dei beni energetici importanti (IPCA)
S.
Struttura della
contrattazione
collettiva
i
䉴 Prevede l’introduzione di regole in materia di rappresentazione sindacale
br
In sintesi
C
op
yr
ig
ht
©
Es
se
li
Nella disciplina del rapporto di lavoro, unitamente al contratto individuale di lavoro, opera un’altra
fonte, espressione dell’autonomia negoziale, il contratto collettivo di lavoro.
In tal caso, però, non sono le singole parti del rapporto di lavoro a determinare le regole ad esso
applicabili, ma soggetti terzi che li rappresentano: i sindacati dei lavoratori e le associazioni dei
datori di lavoro.
La contrattazione collettiva, che è la finalità prevalente del sindacato, ha il suo riconoscimento
nella Costituzione, all’art. 39, ove si prevede il potere dei sindacati registrati di stipulare contratti
collettivi validi erga omnes (nei confronti di tutti gli appartenenti alla categoria professionale) e,
come tali, fonte di diritto obiettivo (cioè con lo stesso valore della legge).
Tuttavia il meccanismo della registrazione non è mai stato regolamentato per cui, nell’attuale ordinamento, costituiscono enti di fatto in grado di stipulare contratti collettivi vincolanti solo i sindacati aderenti alle associazioni stipulanti.
La struttura della contrattazione collettiva è stata per lungo tempo regolamentata dal Protocollo del
23-7-1993 definito come «la costituzione materiale delle relazioni industriali» (CARINCI). Di recente è stato sottoscritto (ad eccezione della CGIL) l’accordo-quadro sulla riforma degli assetti
contrattuali (22-1-2009), che nell’intento di rilanciare la crescita economica, lo sviluppo occupazionale e l’aumento della produttività, pone nuove regole e procedure per la negoziazione e la
gestione della contrattazione collettiva.
L’accordo ha comunque carattere sperimentale per la durata di 4 anni e demanda ad ulteriori
accordi interconfederali la definizione dei tempi, delle modalità, e dei criteri per dare attuazione
ai principi in esso contenuti.
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