Sinergie Grafiche srl h:/LINOTIPO_H/06-wki/1359_12_CONDOMINIO/secondo_ 1128 Titolo VII - Della comunione concorrente diritto dei condomini, in quanto tali, a non vedere turbate le linee architettoniche dell’edificio condominiale, sicché, possono ottenere il rimedio dell’esecuzione in forma specifica mediante l’azione reale della restitutio in integrum a tutela della proprietà comune. Ma se tale azione non esercitano nei limiti temporali entro i quali il proprietario della nuova fabbrica ha maturato il diritto di mantenerla, l’opposizione non può più proporsi. In tal caso il diritto reale ad opporsi non può che estinguersi (Terzago, Il condominio, 5a ed., Milano, 2003, 72). Ovviamente perché l’estinzione si verifichi deve maturare l’usucapione ventennale a favore del costruttore della sopraelevazione eseguita in violazione delle norme di legge. Perimento e ricostruzione dell’edificio (art. 1128 c.c.) Norma di riferimento: art. 1128 c.c. Perimento totale o parziale dell’edificio ................................................................................................................................................................................... [1] Se l’edificio perisce interamente o per una parte che rappresenti i tre quarti del suo valore, ciascuno dei condomini può richiedere la vendita all’asta del suolo e dei materiali, salvo che sia stato diversamente convenuto. [2] Nel caso di perimento di una parte minore, l’assemblea dei condomini delibera circa la ricostruzione delle parti comuni dell’edificio, e ciascuno è tenuto a concorrervi in proporzione dei suoi diritti sulle parti stesse. [3] L’indennità corrisposta per l’assicurazione relativa alle parti comuni è destinata alla ricostruzione di queste. [4] Il condomino che non intende partecipare alla ricostruzione dell’edificio è tenuto a cedere agli altri condomini i suoi diritti, anche sulle parti di sua esclusiva proprietà, secondo la stima che ne sarà fatta, salvo che non preferisca cedere i diritti stessi ad alcuni soltanto dei condomini. Riferimenti normativi: artt. 720, 934, 936, 937, 938, 952, 954, 1102, 1105, 1116, 1117, 1126, 1128 1127, 1136, 1350, 2031 c.c.; art. 612 c.p.c. Bibliografia: Alpa, Accessione, in Digesto civ., I, Torino, 1987; Alvino, Inapplicabilità delle norme sull’accessione ai rapporti condominiali ed improponibilità dell’azione di garanzia in regime di liquidazione amministrativa, nota a C., 21.10.1981, n. 5511, in GC, 1982; Apicella, Perimento totale o parziale dell’edificio condominiale e quote di comproprietà sull’opera ricostruita, in Civ, 2010, 10, 37; Basile, Condominio negli edifici - Perimento totale dell’edificio Delibera di ricostruzione, nota a C., 5.6.1987, n. 4900, in NGCC, 1988; Branca, Comunione, condominio negli edifici, in Comm. Scialoja, Branca, sub artt. 1100-1139, 6a ed., BolognaRoma, 1982; Id., Perimento parziale e poteri dell’assemblea condominiale, nota a C., 2.8.1968, n. 2767, in FI, 1968; Celeste, Salciarini, I beni comuni, III, Milano, 2004; Cerchiara, L’occupatore di porzione di fondo attiguo come soggetto di potenziale accessione, nota a C., 2.6.1984, n. 3351, in GC, 1984; Id., In tema di accessione, nota a C., 10.2.1984, n. 1018, in GC, 1984; Chiodi, Comunione, in RDC, 1990; Ciappina, Lo scioglimento della c.d. ‘‘comunione di godimento’’, in NGCC, 1990; Criscuolo, Demolizione di edificio in procinto di crollare e scioglimento del condominio ex art. 1128 c.c., nota a A. Napoli, 13.12.1976, n. 4256, in DG, 1977; De Cupis, Accessione invertita, in GC, 1983; de Tilla, Perimento totale dell’edificio in condominio e ricostruzione, in ALC, 2011, 651; Id., L’influenza della disciplina 500 Sinergie Grafiche srl h:/LINOTIPO_H/06-wki/1359_12_CONDOMINIO/secondo_ Codice civile 1128 urbanistica nella ricostruzione dell’edificio perito, nota a C., 17.7.2007, n. 15928, in IeD, 2008, 11 - 12, 19; Id., Sulla ricostruzione dell’edificio in condominio, nota a C., 23.2.1999, n. 1543, in ALC 1999; Id., Condominio e perimento dell’edificio, nota a C., 19.1.1994, n. 446, in RGE, 1994; Id., Criteri generali in tema di ricostruzione dell’edificio in condominio con particolare riferimento alla disciplina dell’accessione, nota a C., 22.9.1989, n. 3933, in GC, 1990; Di Prisco, Accessione invertita ed estinzione della proprietà, nota a C., 26.2.1983, n. 1464, in DG, 1983; Dogliotti, Comunione e condominio, Torino, 2006; Dogliotti, Figone, Il condominio, in Giur. sist. Bigiavi, Torino, 2001; Fichera, Uso della cosa comune del singolo condomino e autorizzazione dell’assemblea, nota a T. Napoli, 21.10.2003, in Me, 2004; Garrutti, Edificio condominiale ricostruito e diritti dei condomini originari, nota a C., 23.1.1979, n. 506, in GI, 1980; Girino, Il condominio degli edifici, in Tratt. Rescigno, 8, Torino, 1982; Guidi, Il condominio nel nuovo codice civile, Milano, 1942; Marina, Giacobbe, Condominio negli edifici, in ED, VIII, Milano, 1961; Martini, Accessione invertita e occupazione acquisitiva, in NGCC, 1988; Nicolini, Il perimento dell’edificio estingue il rapporto di condominio, in IeD, 2011, 6, 21; Nobile, La determinazione del valore dell’edificio agli effetti del primo comma dell’art. 1128, in FP, 1951; Paradiso, Accessione, acquisto degli incrementi fluviali e peso della tradizione, nota a C., 11.10.1980, n. 5454, in GC, 1981; Rauccio, Ventriglia, Accessione invertita - Aspetti notarili dell’istituto, in VN, 1982, e in RN 1982; Salaris, Accessione, in EG, I, Roma, 1988; Salis, Aventi diritto a partecipare alla divisione di edificio demolito e ricostruito con cubatura minore di quella precedente, nota a C., 23.1.1979, n. 506, in RGE, 1980; Id., Demolizione consensuale di edificio e diritto alla ricostruzione, in RGE, 1978, I, 469; Id., Trasformazione di comunione su edificio in condominio, nota a A. Milano, 3.6.1975, in RGE, 1977; Id., Il condominio negli edifici, in Tratt. Vassalli, V, 3, Torino, 1956; Santarsiere, Assemblea del supercondominio e inderogabilità delle sue attribuzioni essenziali, nota a T. Milano, 16.5.2002, in ALC, 2003; Triola, Il condominio, Milano, 2007; Id., L’accessione invertita, in VN, 1985; Troiano, Sconfinamento edilizio e problemi di accessione, in RCDP, 1984; Visco, La ricostruzione degli edifici condominiali distrutti da eventi bellici, in ND, 1968; Id., Le case in condominio, Milano, 1967. ................................................................................................................................................................................... Sommario: 1. Perimento dell’edificio e successiva ricostruzione. 2. Perimento dell’edificio e mancata ricostruzione. 3. Perimento parziale e ricostruzione. 4. Vendita all’asta del suolo e dei materiali. 5. Volontaria demolizione. 6. Diritti dominicali preesistenti. 7. Conflitto e volontà che prevale. 8. Azione del condomino. 9. Il diritto non si prescrive. 10. Cessione dei diritti. 11. Accessione. 12. Atto emulativo. 13. Responsabilità dell’amministratore. 14. Evento sismico. ................................................................................................................................................................................... 1. Perimento dell’edificio e successiva ricostruzione L’art. 1128 c.c. disciplina l’ipotesi di perimento totale o parziale dell’edificio secondo una impostazione giuridica che favorisce la ricostruzione dell’edificio rovinato. A Nel caso di perimento totale il diritto degli originari comproprietari si trasferisce sull’area di sedime dell’immobile. Ove l’edificio venga ricostruito, a ciascun comproprietario spetta una quota millesimale della nuova realizzazione. È consentito che le parti possano disciplinare diversamente i reciproci rapporti (C. 6198/2011). Nella ipotesi di perimento di un edificio in condominio, quest’ultimo viene meno e permane soltanto la comunione sul suolo, con la conseguenza che ove il fabbricato venga ricostruito in maniera conforme a quello preesistente il condominio stesso si ripristina, mentre, qualora esso venga ricostruito in maniera difforme, il condominio non rinasce, e quanto edificato costituisce, invece, un’opera realizzata su suolo comune, come tale soggetta alla disciplina dell’accessione, e, quindi, da attribuire secondo le quote originarie ai comproprietari del suolo. La deroga a tali principi richiede ad substantiam la 501 Sinergie Grafiche srl h:/LINOTIPO_H/06-wki/1359_12_CONDOMINIO/secondo_ 1128 forma scritta ai sensi dell’art. 1350 c.c. (Ô C. 12775/2008; C. 1543/1999, in RGE, 1999, I, 692 e in ALC, 1999, 817, con nota di de Tilla; C. 446/1994, in FI, 1994, 2824; C. 10314/1991, in RGE, 1992, 301; C. 3933/ 1989, in GC, 1990, 1346, con nota di de Tilla; T. Nocera Inferiore, 6.3.2005). Il condominio nasce solo quando i comunisti individuano gli appartamenti di proprietà esclusiva di ciascuno di essi, con un’operazione negoziale che assume la portata di una vera e propria divisione, la quale andrà pertanto - soggetta ad imposta proporzionale di registro e ad Invim (C. 11201/1996). Per la ricostruzione dell’edificio, in caso di rovina totale, è necessario il consenso unanime dei condomini, con la conseguenza che il condomino assente non può essere costretto a partecipare alla ricostruzione o a cedere agli altri condomini i suoi diritti (C. 1075/1958). La delibera assembleare di ricostruzione, adottata a maggioranza, va considerata nulla (T. Napoli, 20.2.1948, in GI, 1948, 354). B In dottrina si è affermato che l’ipotesi di demolizioni determinate da vetustà o pericoli di crollo, va equiparata al perimento dell’edificio, soprattutto in relazione a quelle fattispecie nelle quali appaia giustificato il convincimento che la demolizione ha solo anticipato l’evento (perimento) che si sarebbe ugualmente e inesorabilmente verificato (Criscuolo, Demolizione di edificio in procinto di crollare e scioglimento del condominio ex art. 1128 c.c., in DG, 1977, 591-592. Cfr. altresı̀ Alvino, Inapplicabilità delle norme sull’accessione ai rapporti condominiali ed improponibilità dell’azione di garanzia in regime di liquidazione amministrativa, nota a C., 21.10.1981, n. 5511, in GC, 1982, I, 58; Martini, Accessione invertita e occupazione acquisitiva, in NGCC, 1988, II, 244; Alpa, Accessione, in Digesto civ., I, Torino, 1987, 28; Triola, L’accessione invertita, in VN, 1985, 1085. Marina, Giacobbe, Condominio negli edifici, in ED, VIII, Milano, 1961, 829; Branca, Comunione, condominio negli edifici, in Comm. Scialoja, Branca, sub artt. 1100-1139, 6a ed., Bologna-Roma, 1982, 534, 540). 502 Titolo VII - Della comunione 2. Perimento dell’edificio e mancata ricostruzione A Il perimento totale di un edificio condominiale determina l’estinzione del condominio, per mancanza dell’oggetto, venendo meno il rapporto di servizio tra le parti comuni e le porzioni di proprietà esclusiva (non più esistenti), e permane soltanto la comunione pro indiviso tra gli ex condomini sull’area di risulta. Ne deriva che, in caso di mancata ricostruzione dell’immobile (nell’ipotesi, non consentita dalla disciplina urbanistica) e di mancata vendita all’asta del suolo e dei materiali (non richiesta, nella specie, da nessuno dei comproprietari), può porsi fine alla predetta comunione con lo scioglimento della stessa, che, in caso d’indivisibilità del suolo, deve essere effettuato a norma degli artt. 1116 e 720 c.c., attribuendo preferibilmente il bene per intero al titolare della quota maggiore (o ai titolari della quota maggiore, ove questi ne richiedano congiuntamente l’attribuzione), con addebito dell’eccedenza, corrispondendosi, cioè, agli altri condomini la somma equivalente al valore della loro quota (C. 446/1994, in RGE, 1994, I, 704, con nota di de Tilla, in ALC, 1994, 292 e in FI, 1994, I, 2824). B In dottrina si ritiene che se la parte residua sia tale da consentirlo il condominio resta in piedi tra i proprietari degli alloggi superstiti (Branca, Comunione, condominio, 537). Secondo Triola, Il condominio, Milano, 2007, 747, l’area di risulta della demolizione di un edificio condominiale, sito in un centro abitato, è destinata alla ricostruzione dell’edificio, finché i partecipanti alla comunione del suolo non decidano concordemente di mutarne la destinazione; pertanto non può chiedersene la divisione, e nel conflitto tra chi vuole ricostruire e chi vi si oppone deve prevalere l’interesse di chi vuole ricostruire, sia pure limitatamente alla misura della sua proprietà esclusiva nel demolito edificio. 3. Perimento parziale e ricostruzione A Nel caso di perimento parziale non è necessario per la ricostruzione il consenso di tutti i condomini. Basta una delibera assem- Sinergie Grafiche srl h:/LINOTIPO_H/06-wki/1359_12_CONDOMINIO/secondo_ Codice civile bleare che deliberi anche le modalità di ricostruzione (T. Firenze, 24.10.1960, in RGE, 1961, 253, con nota di Salis). La delibera va adottata con la maggioranza di cui all’art. 1136, 2o co., c.c. (maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio). Si è rilevato che l’assemblea condominiale, a prescindere dalla necessaria delibera, ha pur la discrezionalità di decidere circa la medesima, e cioè sulle concrete modalità (tecniche, statiche ed estetiche), sui tempi e sulle spese della ricostruzione l’art. 1136 c.c. richiede all’uopo espressamente una maggioranza qualificata, senza che il giudice possa egli stesso ordinare la ricostruzione delle parti comuni perite, sindacando il merito, l’opportunità e l’equità della deliberazione (T. Termini Imerese, 13.2.2007, n. 16, in Me, 2007, 3). Si è ritenuto inammissibile il ricorso all’autorità giudiziaria ex art. 1105 c.c. quando sia stato impossibile pervenire alla delibera assembleare. La controversia va decisa in sede contenziosa (C. 5762/1980). Nel caso in cui l’edificio condominiale sia perito per meno di tre quarti del suo valore, la mancanza della delibera assembleare di ricostruzione delle parti comuni prevista dal 2o co. dell’art. 1128 c.c. - o addirittura l’esistenza di una delibera contraria - non impedisce ai singoli condomini di ricostruire le loro unità immobiliari parzialmente perite e, conseguentemente, le parti comuni necessarie al godimento di esse, non potendosi negare a chi aveva il diritto di mantenere la sua costruzione sul suolo (quale comproprietario dello stesso ex art. 1117 c.c. o in caso di diversa previsione del titolo, quale titolare di un diritto di superficie) il potere di riedificarla ai sensi dell’art. 1102 c.c. salvo il rispetto delle caratteristiche statiche - tecniche preesistenti, sı̀ da non impedire agli altri condomini (che non abbiano ceduto i propri diritti ai sensi del 4o co. dell’art. 1128 c.c.) di usare parimenti delle parti comuni secondo il proprio diritto, e il divieto di attuare innovazioni per le quali è indispensabile la delibera assembleare da adottarsi con la maggioranza qualificata prevista dal 5o co. 1128 dell’art. 1136 c.c. (C. 5762/1980). Con la richiamata sentenza la S.C. ha precisato che, nel caso in cui sia impossibile acquisire una delibera dell’assemblea dei condomini da adottarsi con la maggioranza qualificata prescritta dal 2o co. dell’art. 1128 c.c. per la ricostruzione delle parti comuni dell’edificio perito per meno di tre quarti del suo valore, non è consentito il ricorso all’autorità giudiziaria in sede di volontaria giurisdizione ai sensi del 4o co. dell’art. 1105 c.c. trattandosi di controversia sull’esistenza del contrasto in ordine alla ricostruzione delle parti comuni, la quale deve essere decisa in sede contenziosa. Nella stessa direzione (v. C. 1375/1979) ha affermato che, se nessun condomino chiede la vendita all’asta del suolo e dei materiali, va riconosciuto (a tutti e) a ciascun condomino il diritto di ricostruire non solo le parti di sua esclusiva proprietà, ma anche quelle di proprietà comune o di proprietà dei condomini inerti, quando il loro ripristino si renda necessario per la ricostruzione ed il godimento delle parti di sua proprietà; che il suddetto diritto non viene meno per mancato esercizio non essendo applicabile l’ult. co. dell’art. 954 c.c.; che ogni condomino ha diritto ad opporsi alle opere che, modificando le precedenti strutture, portino pregiudizio ai suoi diritti di proprietà esclusiva o condominiale; che i condomini inerti possono in seguito ricostruire le loro proprietà sulle parti ricostruite dall’altro condomino, salvo l’obbligo di rimborsare allo stesso le spese secondo le norme sulla gestione di affari. Qualora - perito un edificio condominiale uno dei condomini proceda di sua esclusiva iniziativa alla ricostruzione secondo le caratteristiche sostanziali del fabbricato preesistente ed in modo da riprodurre le singole unità immobiliari che vi erano comprese, gli altri condomini non possono chiedere la demolizione della costruzione, non trovando applicazione, nei rapporti tra condomini, gli artt. 936 e 938 c.c., ma hanno l’alternativa o di cedere al costruttore le loro quote o di concorrere alle spese di ricostruzione e di 503 Sinergie Grafiche srl h:/LINOTIPO_H/06-wki/1359_12_CONDOMINIO/secondo_ 1128 riavere le loro unità immobiliari (C. 2988/ 1974). Ciascun condomino può esigere che le parti comuni crollate siano ricostruite ed in tal caso l’assemblea condominiale, anche se in essa si abbia il voto favorevole della maggioranza qualificata ex art. 1136 c.c., non può decidere la totale demolizione dell’edificio e la sua ricostruzione ex novo, ovvero la vendita del suolo e dei materiali, ma deve deliberare la ricostruzione delle parti comuni, anche se rimane pur sempre libera di decidere, nella pienezza dei suoi poteri discrezionali, ‘‘circa’’ la medesima (come testualmente si esprime il 2o co. dell’art. 1128 c.c.) e, cioè, sulle modalità (tecniche, statiche, estetiche), sui tempi e sulle spese della costruzione, tanto che all’art. 1136 c.c. richiede all’uopo espressamente una maggioranza qualificata (C. 2767/1968, in FI, 1968, I, 2727, con nota di Branca; contra, A. Firenze, 24.10.1960, in RFI, 1961). B In senso critico a quest’ultima pronuncia, si è osservato (Branca, Perimento parziale e poteri dell’assemblea condominiale, nota a C., 2.8.1968, n. 2767, in FI, 1968, 2728) che il giudice non può sostituirsi all’assemblea (come riconosce anche la Cassazione), perché essa non ha l’obbligo di deliberare la ricostruzione (v. da ult. Branca, Comunione, condominio, 470, nt. 1 e citazioni, anche contrarie; ora, implicitamente, Visco, Le case in condominio, Milano, 1967, 351 s.). Ancora, secondo questa autorevole dottrina, non si comprende come si possa dedurre dalla lettera della legge una regola opposta. «Delibera circa la ricostruzione» dice l’art. 1128: ‘‘circa’’ significa ‘‘sulla’’ ricostruzione, non soltanto ‘‘sulle modalità’’; perciò non vi si può ricavare assolutamente l’affermazione d’un obbligo di ricostruire. Inoltre l’articolo dice ‘‘delibera’’, non dice ‘‘deve deliberare’’, e questo vuol significare, semplicemente, che competente a decidere è l’assemblea, a maggioranza. Del resto, a proposito di lettera della legge, come dimenticare che, quando si pongono obblighi agli organi del condominio, la parola usata è sempre ‘‘deve’’ (art. 1130, 1138 c.c.)? Forse che l’art. 1128 dice 504 Titolo VII - Della comunione ‘‘deve’’ deliberare o usa espressioni che abbiano analogo significato? D’altronde il perimento per meno di 3/4 dei valore non fa cessare il condominio e durante il condominio la regola è che l’assemblea, al di là dell’ordinaria amministrazione, non abbia obblighi. Perciò se il legislatore, nell’art. 1128 c.c., avesse voluto sancire l’obbligatorietà di disporre la ricostruzione, si sarebbe espresso chiaramente (eterna verità dell’antico principio ubi lex voluit, ecc.!). La Cassazione ha pensato soltanto a tre alternative in caso di perimento parziale (ricostruzione; demolizione totale; vendita del suolo e dei materiali); cosı̀ ha avuto buon giuoco ad escludere che l’assemblea possa imporre la seconda o la terza: deve escludersi la seconda per la ragione accennata poi sopra, la terza perché, se non c’è consenso, è ammessa solo se il perimento è totale o per 3/4 del valore (art. 1128, 1o co., c.c.). Ma non ha pensato ad una quarta alternativa, cioè alla possibilità che la maggioranza decida di non ricostruire la parte crollata: immaginiamo un pò la rovina di un’intera colonna dell’edificio; i proprietari degli altri alloggi, essendo maggioranza e non avendo interesse alla ricostruzione, deliberano di non provvedervi; altro esempio: edificio di 8 piani; crollano gli ultimi 3; i proprietari degli altri 5 decidono di non ricostruirli. Volete costringerli? Almeno in quest’ultimo caso nessuno pretenderà che l’assemblea debba deliberare la ricostruzione (v. Branca, Comunione, condominio, 471; Salis, Il condominio negli edifici, in Tratt. Vassalli, V, 3, Torino, 1956, n. 107). Se però la delibera, il 2o e il 4o co. dell’art. 1128 impongono a quei tre di aderire o di cedere le loro porzioni; ma solo se la delibera! A La mancanza della delibera assembleare di ricostruzione delle parti comuni prevista dal 2o co. dell’art. 1128 c.c. - o, addirittura, l’esistenza di una delibera contraria - non impedisce ai singoli condomini di ricostruire le loro unità immobiliari parzialmente perite e, conseguentemente, le parti comuni necessarie al godimento di esse, non potendosi negare a chi aveva il diritto di mantenere la Sinergie Grafiche srl h:/LINOTIPO_H/06-wki/1359_12_CONDOMINIO/secondo_ Codice civile sua costruzione sul suolo (quale comproprietario dello stesso ex art. 1117 c.c. o, in caso di diversa previsione del titolo, quale titolare di un diritto di superficie) il potere di riedificarla ai sensi dell’art. 1102 c.c., salvo il rispetto delle caratteristiche statico - tecniche preesistenti, sı̀ da non impedire agli altri condomini (che non abbiano ceduto il proprio diritto ai sensi del 4o co. dell’art. 1128 c.c.) di usare parimenti delle parti comuni secondo il proprio diritto, e il divieto di attuare innovazioni, per le quali è indispensabile la delibera assembleare da adottarsi con la maggioranza qualificata prevista dal 5o co. dell’art. 1136 c.c. (C. 5762/1980). 4. Vendita all’asta del suolo e dei materiali L’art. 1128 c.c. stabilisce che, nel caso di perimento totale o per tre quarti dell’edificio, ciascun condomino può chiedere la vendita all’asta del suolo e dei materiali. A Secondo il disposto dell’art. 1128 c.c. il diritto di richiedere la vendita all’asta è derogabile (A. Catania, 19.3.1955). Il diritto di richiedere la vendita sussiste ove l’edificio sia andato distrutto per cause indipendenti dalla volontà dei condomini (C. 1663/1974, in FI, 1975, 950). Viene esclusa la fattispecie di demolizione volontaria dell’edificio o di una parte di esso allo scopo di migliorarlo ed accrescerne il rendimento (C. 1095/1973, in GI, 1973, 870) o di demolizione a scopo di ricostruzione (C. 4102/1980). Va escluso il diritto di richiedere la vendita all’asta di suolo e materiali, quando il suolo dell’edificio venga ricompreso tra le aree di ricostruzione dell’aggregato intero (T. Napoli, 20.2.1948, in GI, 1948, 354). B In dottrina si ritiene che il diritto di ciascun condomino di richiedere la vendita all’asta è imprescrittibile, ma nell’ipotesi in cui sia decorso un rilevante lasso di tempo la vendita non pregiudicherà i condomini che confidando in una tacita rinuncia degli altri di avvalersi del suddetto diritto, abbiano ricostruito l’alloggio (Branca, Comunione, condominio, 540). Sempre in dottrina sussiste una divergenza di opinioni tra chi (v. Girino, Il condominio 1128 degli edifici, in Tratt. Rescigno, 8, Torino, 1982, 42) ritiene ammissibile e legittimo un negozio abdicativo che comporti un accrescimento degli altri condomini e chi (Branca, Comunione, condominio, 546) ritiene l’inconfigurabilità dell’abbandono liberatorio. Riguardo alla cessione a terzi dei diritti dell’edificio, la dottrina è discorde: alcuni si sono orientati in senso positivo (Marina, Giacobbe, 83). Altri, invece, escludono la possibilità di cessione a terzi (Guidi, Il condominio nel nuovo codice civile, Milano, 1952, 205). 5. Volontaria demolizione A Agli effetti dell’art. 1128 c.c., per perimento dell’edificio condominiale deve intendersi il materiale venir meno del bene determinato da fatti o avvenimenti accidentali, cui sia rimasta estranea la volontà dei condomini. Ne consegue che la disciplina contenuta nella norma suddetta non può trovare applicazione, di regola, nell’ipotesi di demolizione dell’edificio a scopo di ricostruzione, salvo nel caso che le demolizioni siano rese necessarie per evitare crolli conseguenti alla vetustà dell’edificio, che avrebbe potuto cagionare danni a persone o cose. In tale ipotesi, infatti, il perimento dell’edificio si verifica a seguito di rovina per vetustà di entità tale da rendere necessaria la demolizione delle parti pericolanti e deve trovare disciplina nel citato art. 1128 c.c. (Ô C. 4102/1980, in ALC, 1980, 561; C. 4414/1977; C. 1663/1974; C. 1095/1973, in GC, 1973, I, 890). 6. Diritti dominicali preesistenti A Nel caso di totale perimento dell’edificio condominiale, la situazione giuridica degli ex condomini - nei rapporti fra loro e con riguardo al suolo condominiale ed ai materiali di risulta - è condizionata dal preesistente diritto di proprietà condominiale, suscettibile di riviviscenza ove l’edificio venga ricostruito. Pertanto, se nessun condomino chiede la vendita all’asta del suolo e dei materiali, va riconosciuto (a tutti e) a ciascun condomino la facoltà di ricostruire non solo le parti dell’immobile di sua esclusiva proprietà ma 505 Sinergie Grafiche srl h:/LINOTIPO_H/06-wki/1359_12_CONDOMINIO/secondo_ 1128 anche quelle di proprietà condominiale e di proprietà esclusiva di altri condomini inerti, quando il loro ripristino si renda necessario per la ricostruzione e per il godimento dell’immobile di loro proprietà. Conseguentemente, va riconosciuto il diritto di ciascun condomino di opporsi a quelle opere edilizie che, ripristinando con difformità o varianti le precedenti strutture edilizie, portino concreto pregiudizio al loro diritto di proprietà esclusiva o condominiale, in conformità alla situazione preesistente al perimento dell’edificio sulle parti ricostruite dall’altro condomino, salvo l’obbligo di rimborsare a quest’ultimo le spese secondo le norme sulla gestione di affari (art. 2031 c.c.), senza che possa rilevare il loro precedente silenzio all’invito a partecipare alla ricostruzione dell’edificio condominiale (C. 1375/1979, in GC, 1979, I, 1956). 7. Conflitto e volontà che prevale A Nel conflitto tra il condomino che vuole ricostruire l’edificio condominiale demolito e il condomino che vi si oppone, prevale la volontà del primo, in applicazione estensiva dell’ult. co. dell’art. 1128 c.c. secondo il quale il condomino che non intenda partecipare alla ricostruzione è tenuto a cedere agli altri condomini i suoi diritti anche sulla parte di sua esclusiva proprietà (C. 4414/1977). 8. Azione del condomino A Il diritto - dovere di ciascun condomino al mantenimento e, occorrendo, alla ricostruzione della cosa comune nei limiti di legge, comporta non solo l’obbligo di contribuire alle spese ma anche a tutti gli obblighi di fare e di parti connesse alle modalità esecutive sicché, se le opere necessarie al mantenimento od alla ricostruzione della cosa comune non sono deliberate o non vi è stata una delibera negativa, ciascuno dei condomini ha diritto di agire in giudizio per la condanna del condominio all’adempimento dell’obbligo comune di fare. Tale obbligo, in caso di accoglimento della domanda, deve essere assolto dall’amministratore (con la cooperazione di tutti i condomini) mentre, ove l’ammi506 Titolo VII - Della comunione nistratore manchi (e non sia intervenuto provvedimento ex art. 1105 c.c.) oppure non vi sia stata costituzione formale del condominio (per essere i condomini meno di quattro) ovvero l’opera riguardi solo alcuni condomini (come nel caso di riparazione di solaio fra piani sovrapposti), il diritto del condominio all’adempimento dell’obbligo comune di fare trova tutela diretta nei confronti degli interessati tenuti al facere comune, le modalità del quale possono essere stabilite a piani (se richiesto) ovvero lasciate in tutto o in parte alle determinazioni del giudice dell’esecuzione (art. 612 c.p.c.) in difetto di adempimenti, concordi e spontanei, dopo la condanna (C. 1579/1982). 9. Il diritto non si prescrive A Se l’edificio condominiale perisce interamente o per una parte che rappresenti i tre quarti del suo valore, senza che nessun condomino richieda la vendita all’asta del suolo e dei materiali a norma dell’art. 1128 c.c. il diritto di ciascun condomino alla ricostruzione dell’edificio non viene meno per mancato esercizio, non potendosi estendere, all’ipotesi in norma la prescrizione ventennale per non uso prevista dall’art. 954 c.c. per il diverso diritto di costruire un edificio su suolo altrui (C. 1375/1979). 10. Cessione dei diritti Il condomino può evitare, ex art. 1128, 4o co., c.c., di contribuire alla ricostruzione deliberata dall’assemblea cedendo i suoi diritti, anche sulle parti di proprietà esclusiva, agli altri condomini ovvero ad alcuni soltanto di essi. A Tale facoltà spetta ai condomini dissenzienti o assenti (C. 782/1962, in FI, 1962, I, 1101). Nell’ipotesi di perimento dell’edificio in condominio, il rifiuto del condomino a partecipare alla ricostruzione, quale presupposto per ottenere, da parte degli altri condomini, la cessione coattiva della sua quota, ai sensi dell’art. 1128, 4o co., c.c. - norma applicabile non solo all’ipotesi di perimento totale, ma anche a quella di perimento parziale - deve manifestarsi o nella richiesta di vendita del Sinergie Grafiche srl h:/LINOTIPO_H/06-wki/1359_12_CONDOMINIO/secondo_ Codice civile suolo o in una netta opposizione a ricostruire l’edificio ed a sopportare la relativa spesa, non essendo sufficiente, a tal fine, un comportamento meramente inerte o una semplice divergenza in ordine alle caratteristiche del nuovo edificio (C. 23333/2006, in ALC, 2007, 3, 292, ha confermato la sentenza del giudice di merito, che aveva escluso che la volontà del condomino di procedere alla ricostruzione soltanto a condizione che essa fosse conforme all’edificio preesistente e sulla base di un preciso preventivo di spesa integrasse un rifiuto alla ricostruzione, tale da legittimare gli altri condomini alla richiesta di cessione coattiva). Si è ritenuto che il condomino che non intenda partecipare alla ricostruzione dell’edificio deliberata dall’assemblea condominiale, può cedere a terzi la sua quota relativa alle parti comuni e alle parti di sua proprietà esclusiva, fino a che non sia intervenuta la cessione coattiva agli altri condomini (C. 1328/1949). L’obbligo del condomino di cedere agli altri condomini i suoi diritti, anche sulle parti comuni presuppone che la ricostruzione sia materialmente e giuridicamente possibile e che il relativo progetto non comporti difformità o varianti rispetto alle precedenti strutture edilizie, che possano in concreto portare un pregiudizio al suo diritto di proprietà esclusiva o condominiale. Nel caso in cui la ricostruzione dell’immobile non sia consentita dalla disciplina urbanistica ovvero in quello in cui non siano specificati i criteri e le modalità del ripristino delle parti comuni deliberato da alcuni condomini o dall’assemblea di condominio, non sono ipotizzabili tanto il rifiuto di un condomino a partecipare alla ricostruzione quanto il suo obbligo di cedere i propri diritti, anche se il suo dissenso dall’altrui volontà si sia manifestato allo stato in modo in equivoco (C. 15928/2007, in IeD, 2008, 4, con nota di de Tilla). Per la cessione occorre, comunque, un atto scritto: scrittura privata o atto pubblico o sentenza costitutiva (C. 782/1962, in GI, 1962, 1101; C. 1328/1949). Il condomino è tenuto a cedere i suoi diritti, 1128 secondo la stima che ne sarà fatta al valore attuale. Si discute se nel valore della parte perita dell’immobile deve tenersi conto del valore del suolo in cui l’edificio era stato costruito (in senso negativo: T. Benevento, 19.8.1950, in FP, 1951, 78). Va, altresı̀, osservato che nell’ipotesi di totale distruzione di un edificio condominiale, venuto meno il presupposto del condominio, l’assemblea degli ex condomini, in quanto tale, non può deliberare la ricostruzione dell’immobile vincolando i dissenzienti a contribuire alle relative spese, sicché una delibera in tal senso ha il valore di un atto negoziale vincolante nei soli riguardi di coloro che l’hanno posta in essere e gli ex condomini assenti o dissenzienti non hanno alcun interesse ad impugnarla, salvo il loro obbligo, a norma dell’art. 1128, ult. co., c.c., ove non abbiano chiesto la vendita all’asta dell’area ai sensi del 1o co. dello stesso articolo, di cedere agli altri ex condomini i loro diritti, con facoltà di preferire soltanto alcuni di essi (C. 4900/1987, in ALC, 1987, 472). L’art. 1128, 4oco., c.c. non trova applicazione - senza che rilevi che il perimento dell’edificio sia stato totale piuttosto che parziale nell’eventualità in cui, con un accertamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, il giudice del merito accerti che il condomino non si sia opposto alla ricostruzione, ma abbia manifestato la volontà di procedervi solo a condizione che la stessa avvenga in maniera conforme ai progetti presentati che ricalcano la tipologia preesistente e secondo trasparenti e ben chiare indicazioni di spesa. Deriva da quanto precede, pertanto, che in una tale eventualità deve essere riconosciuto al singolo condomino il diritto di proprietà esclusiva sulle parti. del ricostruito edificio in proporzione corrispondente alla sua quota di partecipazione alla comunione dell’area di sedime (C. 23333/2006). B Circa il calcolo della determinazione del valore delle parti perite, parte della dottrina ritiene che si debba raffrontare il valore dell’intero edificio prima del perimento col va507 Sinergie Grafiche srl h:/LINOTIPO_H/06-wki/1359_12_CONDOMINIO/secondo_ 1128 lore assunto dall’edificio dopo la costruzione (Salis, Condominio, 1154). Altra parte della dottrina ritiene che debba farsi riferimento oltre che al valore dei piani anche a quello del suolo in cui l’edificio era stato costruito (Nobile, La determinazione del valore dell’edificio agli effetti del primo comma dell’art. 1128, in FP, 1951, 77). 11. Accessione A Nell’ipotesi di distruzione totale di un edificio in condominio, venendo meno, per mancanza dell’oggetto, sia i diritti reali esclusivi sulle singole porzioni immobiliari sia il condominio, residua un regime di comunione pro indiviso tra gli ex condomini sull’area di risulta in ragione dell’entità della quota a ciascuno di essi appartenente sull’edificio distrutto, con la conseguenza che, in caso di ricostruzione dell’edificio, anche se di volumetria superiore a quella del precedente (nella specie per realizzazione di una sopraelevazione), per il principio dell’accessione (art. 934 c.c.), ciascuno dei comunisti acquista la proprietà di una quota ideale di esso corrispondente a quella spettantegli sul suolo, a meno che gli effetti dell’accessione, prima del loro verificarsi, non siano esclusi o modificati in conseguenza di accordo tra le parti (C. 3933/1989, in GC, 1990, 1346, con nota di de Tilla). Tale ultima decisione pone principi che si possono condividere in tema di applicazione della normativa sull’accessione alla ricostruzione dell’edificio perito interamente o per una parte che rappresenti i tre quarti dell’edificio, anche se vanno ricordate decisioni contrarie: v. anzitutto - sul caso specifico C. 1375/1979, che ha affermato che le regole sull’acquisto della proprietà della costruzione per effetto dell’accessione di cui agli artt. 934 ss. c.c. si applicano soltanto all’ipotesi di prima edificazione su suolo comune e non anche a quella di ricostruzione parziale o totale di edificio preesistente e totalmente distrutto. Ed ancora - con alcune precisazioni in tema di sopraelevazione - v. C. 1727/ 1963, che, affermando il principio che il diritto di sopraelevazione spetta al proprietario 508 Titolo VII - Della comunione dell’ultimo piano dell’edificio anche se il lastrico solare è oggetto di proprietà comune dei proprietari dei diversi piani a norma dell’art. 1117 c.c. salvo che risulti il contrario dal titolo, o che il lastrico solare spetti in proprietà esclusiva ad altri (artt. 1126 e 1127 c.c.), ha ritenuto che l’acquisto per accessione della sopraelevazione opera a favore del proprietario dell’ultimo piano o del proprietario esclusivo del lastrico solare, anche se l’opera è stata costruita da chi non aveva ottenuto il diritto di superficie. Ovviamente, se risulti in modo univoco un’invalida rinunzia del proprietario dell’ultimo piano ad avvalersi del diritto legale di acquisto per accessione, deve ritenersi che questa subentri ed operi a favore di tutti i condomini, in quanto proprietari di tutte le parti comuni dell’edificio (suolo, fondazioni, muri maestri), ai quali la sopraelevazione inscindibilmente si incorpora ed inerisce. Ora, per valutare la portata del problema bisogna solo valutare se sussiste differenza tra sopraelevazione in sede di ricostruzione dell’edificio distrutto e sopraelevazione effettuata in edificio integro. Una ulteriore soluzione al problema è data da C. 4094/1968, che ha affermato che i principi dell’accessione oppure la presunzione di comproprietà di cui all’art. 1117 c.c. non escludono, in caso di sopraelevazione compiuta nel proprio interesse dal proprietario dell’ultimo piano dell’edificio quando la facoltà di cui al 1o co. dell’art. 1127 c.c. gli sia negata dal titolo, il potere di ciascun condomino di chiedere la riduzione in pristino, costituendo una tale sopraelevazione (ancorché incidente su parti comuni, quali le mura perimetrali, ecc.) innovazione abusiva che altera e sconvolge in danno di ciascuno dei condomini il rapporto di equilibrio della comunione; il diritto di sopraelevazione spettante al proprietario dell’ultimo piano non esclude che il lastrico solare possa costituire un bene comune a tutti i condomini e che, conseguentemente, la costruzione elevata dal terzo su di esso diventi, per diritto di accessione, di proprietà comune, quando i proprietari dell’ultimo piano corrispondente alla suddetta costruzione in- Sinergie Grafiche srl h:/LINOTIPO_H/06-wki/1359_12_CONDOMINIO/secondo_ Codice civile tendono che questa segua - per quanto attiene al diritto di proprietà - le sorti del lastrico solare, dal quale vi si accede. Disputata è la materia e controverse sono le decisioni in tema di acquisizione della proprietà per accessione nel condominio: C. 5242/1986, in RGC, 1986, Accessione, n. 14, ha ritenuto che la comproprietà della nuova opera eseguita da un condomino sul bene comune sorge a favore dei condomini dell’edificio solo se essa venga realizzata in conformità della disciplina del condominio, cioè col rispetto delle norme sulle innovazioni, sulle sopraelevazioni, ecc.; C. 3056/1968, in FI, 1968, 2689 e in GI, 1968, 1518, ha affermato che quando i partecipanti alla comunione di proprietà sul suolo deliberano di costruire su questo un edificio in condominio, a ciascuno attribuendo il diritto e, correlativamente l’obbligo di provvedere a costruire la parte predeterminata dell’edificio di propria spettanza, sostanzialmente pongono in essere una concessione ad aedificandum a favore di ciascuno di loro, con gli effetti previsti dall’art. 952 c.c. quanto all’acquisto della proprietà: e ciò fin dalla stipulazione della convenzione, con la quale è fatta la concessione superficiaria ai singoli comproprietari del suolo, e cosı̀ resa nota e definitiva la destinazione di ogni singola porzione del costruendo edificio, oggetto della futura proprietà esclusiva di ciascun superficiario, restando, pertanto, esclusa ogni possibilità di acquisto per accessione a favore del dominus soli e di conseguenza la comunione della proprietà dell’edificio. Né, quindi, sussiste la necessità, una volta costruito l’edificio, di un successivo atto di divisione per la concreta attribuzione a ciascun condomino delle singole parti della costruzione. Ancora, nei rapporti tra i condomini ed in relazione agli effetti a favore di un condomino va precisato che la disciplina dell’accessione, riferendosi alla ipotesi della costruzione effettuata dal terzo, con materiali propri, sul fondo altrui, non è applicabile alla diversa ipotesi della costruzione effettuata da uno dei condomini sul fondo comune perché i comunisti non possono essere considerati 1128 terzi fra di loro (C. 716/1974, in RFI, 1974, Comunione e condominio, n. 15). Pertanto, tale ultima ipotesi trova la sua esclusiva disciplina nella norma dell’art. 1120 c.c., relativa alle innovazioni apportate dai condomini sulle cose comuni (C. 3565/1977, in RGC, 1979, Accessione, n. 14; in senso conforme, C. 1593/1968; v. anche C. 1959/ 1965, in GC, 1966, 74, che ha precisato che le norme di cui agli artt. 936 e 937 c.c. non sono applicabili nei rapporti tra condomini, in quanto essi non sono terzi fra loro, ma sono legati da un reciproco vincolo, ed in quanto i rapporti stessi traggono esclusiva disciplina dal complesso delle norme dettate in tema di comunione; ne consegue che la costruzione effettuata sul suolo comune è di natura condominiale. In linea con questa interpretazione, C. 1192/1961, in RFI, 1962, Proprietà, n. 37, ha affermato che la costruzione appartiene per diritto di accessione a tutti i comproprietari del suolo, i quali estendono il loro diritto alla costruzione stessa in relazione alla loro quota rispettiva, salvo il diritto di credito del costruttore per il recupero delle spese erogate). B In dottrina cfr. Troiano, Sconfinamento edilizio e problemi di accessione, in RCDP, 1984, 853; Cerchiara, L’occupatore di porzione di fondo attiguo come soggetto di potenziale accessione, nota a C., 2.6.1984, n. 3351, in GC, 1984, I, 3040; Id., In tema di accessione, nota a C., 10.2.1984, n. 1018, in GC, 1984, I, 2198; Di Prisco, Accessione invertita ed estinzione della proprietà, nota a C., 26.1.1983, n. 1464, in DG, 1983, 943; De Cupis, Accessione invertita, in GC, 1983, II, 333; Rauccio, Ventriglia, Accessione invertita - Aspetti notarili dell’istituto, in VN, 1982, 879, e in RN, 1982, 153; Alvino, 58; Paradiso, Accessione, acquisto degli incrementi fluviali e peso della tradizione, nota a C., 11.10.1980, n. 5454, in GC, 1981, I. 550; Salaris, Accessione, in EG, I, Roma, 1988; Martini, 244; Alpa, 28; Triola, 1085. 12. Atto emulativo A Deve essere riconosciuto, in tema di ricostruzione di un edificio condominiale, al sin509 Sinergie Grafiche srl h:/LINOTIPO_H/06-wki/1359_12_CONDOMINIO/secondo_ 1129 Titolo VII - Della comunione golo condomino il diritto di ricostruire l’intero fabbricato quando non sia stata chiesta la vendita all’asta del suolo e dei materiali nell’ipotesi di cui all’art. 1128, 1o co., c.c., laddove ciascun condomino ha il diritto di opporsi all’esecuzione di opere lesive dei diritti di proprietà esclusiva o condominiale. Costituisce atto emulativo l’opposizione di un condomino alla ricostruzione dell’edificio, quando l’opposizione non sia giustificata da una pur minima utilità per il suo attore, dovendosi tener conto della funzione sociale della proprietà (A. Napoli, 23.10.1985, in RGE, 1986, 119). 13. Responsabilità dell’amministratore A In tema di ricostruzione di edificio condominiale, nessuna responsabilità può attribuirsi all’amministratore per presunte difformità dell’opera realizzata rispetto al progetto approvato, quando i poteri di rappresentanza del medesimo riguardino specificamente l’esazione dei contributi per la ricostruzione, l’individuazione dell’impresa appaltatrice, la stipula del contratto di appalto nonché il materiale pagamento delle somme all’appaltatore (nel caso di specie un condomino aveva lamentato la diminuzione di cubatura e superficie e la diversa ubicazione dell’unità immobiliare esclusiva ricostruita rispetto a quella preesistente la demolizione). Eventuali difformità dell’opera realizzata vanno inve- ce imputate all’impresa appaltatrice, giusta la previsione dell’art. 1667 c.c. (T. Ariano Irpino, 23.8.2004). 14. Evento sismico o A L’art. 12, 3 co., L. 14.5.1981, n. 219 (ora trasfuso nell’art. 15, 3o co., D.Lgs. 30.3.1990, n. 76) deroga a quanto implicitamente fissato dall’art. 1128 c.c., circa la validità delle deliberazioni dell’assemblea condominiale approvate con la maggioranza prevista dall’art. 1136, 2o co., c.c. Con la deroga si fissa che la delibera condominiale che autorizzi la ricostruzione o la riparazione di edifici distrutti o danneggiati da eventi sismici, non ha un’efficacia limitata alle parti comuni dell’edificio, ma trova applicazione anche con riguardo a quelle porzioni del fabbricato che rientrano nella proprietà esclusiva di ciascun condomino, Ed infatti, la ricostruzione è un fenomeno unitario, il quale coinvolge l’edificio condominiale nella sua interezza, non essendo possibile scindere, sul piano progettuale e realizzativo, le opere relative alle parti in proprietà esclusiva. Il riferimento, nella norma, alle ‘‘deliberazioni condominiali relative all’opera di ricostruzione’’ deve essere inteso con riguardo alla totalità del fabbricato, senza alcuna distinzione tra parti comuni e parti esclusive (T. Potenza, 9.3.2010, in Gdir, 2010, 24, 78). La nomina e la revoca dell’amministratore (art. 1129 c.c.) Norma di riferimento: art. 1129 c.c. Nomina e revoca dell’amministratore ................................................................................................................................................................................... [1] Quando i condomini sono più di quattro, l’assemblea nomina un amministratore. Se l’assemblea non provvede, la nomina è fatta dall’autorità giudiziaria, su ricorso di uno o più condomini. [2] L’amministratore dura in carica un anno e può essere revocato in ogni tempo dall’assemblea. [3] Può altresı̀ essere revocato dall’autorità giudiziaria su ricorso di ciascun condomino, oltre che nel caso previsto dall’ultimo comma dell’articolo 1131, se per due anni non ha reso il conto della sua gestione, ovvero se vi sono fondati sospetti di gravi irregolarità. 1129 510