STUDIO LEGALE ICHINO BRUGNATELLI E ASSOCIATI VIA LORENZO MASCHERONI, 31 20145 MILANO TEL. +390248193228 E-MAIL: [email protected] SITO INTERNET: www.ichinobrugnatelli.it newsletter II Trimestre 2016 Occhio aperto sulla giurisprudenza Sent. Cass. 26/2/16: INPS/un socio accomandatario di s.a.s. su questione della cumulabilità dell’ iscrizione alla gestione commercianti e alla gestione separata - avv. Sergio Passerini Orientamenti giurisprudenziali nel contenzioso sui derivati: sentenza del Trib. Belluno 27 aprile 2016 n. 627, ottenuta a favore di un primario Istituto di Credito - avv. Manuela Grassi Rapporto tra casa farmaceutica e agente informatore scientifico del farmaco: decreto di rigetto a favore delle convenute da noi difese. - avv. Piergiovanni Mandruzzato Eventi Il Jobs Act al primo tagliando: incontro organizzato per i clienti dello Studio, nella Sala Convegni a Milano in Via L. Mascheroni 31, giovedì 12 maggio Tavola Rotonda organizzata in collaborazione con Euroconference: Le riforme in materia di co.co.co e lavoro autonomo – 23 maggio 2016 I numeri arretrati della news letter sono scaricabili dalla pagina iniziale del sito www.ichinobrugnatelli.it Occhio aperto sulla giurisprudenza INPS/socio accomandatario di s.a.s. : Sentenza della Corte di Cassazione sulla questione della cumulabilità dell’ iscrizione gest. commercianti e gest. separata - avv. Sergio Passerini Con questa sentenza del 26 febbraio 2016, la Corte di Cassazione torna ad occuparsi dei requisiti che devono ricorrere affinché sorga l’obbligo di iscrizione alla gestione assicurativa Inps per gli esercenti attività commerciali, fornendo alcune interessanti precisazioni. La controversia era nata dalla pretesa dell’Istituto di pagamento dei contributi alla Gestione Commercianti rivolta nei confronti del socio accomandatario di una società in accomandita semplice. L’Inps ha sostenuto che per il socio accomandatario di una società in accomandita semplice l’obbligo di iscrizione alla Gestione Commercianti dovrebbe sorgere automaticamente, solo in ragione della posizione rivestita all’interno della società, essendo l’accomandatario l’unico soggetto abilitato a compiere atti in nome della società. La Corte di Cassazione, sulla base di un approfondito esame delle norme vigenti in materia, respinge invece questa impostazione dell’Istituto, affermando che nelle società in accomandita semplice la qualità di socio accomandatario non è di per sé sufficiente a far sorgere l’obbligo di iscrizione alla gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza, la cui ricorrenza deve essere provata dall’Istituto assicuratore. Così come nelle società in nome collettivo – prosegue la Corte – il regime della responsabilità illimitata del socio non è di per sé sufficiente a far sorgere l’obbligo di iscrizione alla Gestione Commercianti, allo stesso modo nelle società in accomandita semplice l’accomandatario è tenuto all’iscrizione solo qualora partecipi direttamente al lavoro aziendale e detta partecipazione sia abituale e prevalente. L’attività del socio illimitatamente responsabile riconducibile all’amministrazione societaria (con la conseguente eventuale sua iscrizione alla Gestione Separata) va considerata distintamente rispetto all’attività lavorativa del socio riconducibile al commercio (con la conseguente eventuale iscrizione alla Gestione Commercianti). E – come le Sezioni Unite della Corte di Cassazione avevano sottolineato già nel 2010 – questa specifica assicurazione è posta a protezione, fin dalla sua iniziale introduzione, non già dell’elemento imprenditoriale del lavoratore autonomo – sia esso commerciante, coltivatore diretto o artigiano – ma del fatto che tutti costoro sono accomunati ai lavoratori dipendenti dall’espletamento di attività lavorativa abituale, nel suo momento esecutivo, connotandosi detto impegno personale come elemento prevalente (rispetto agli altri fattori produttivi) all’interno dell’impresa. Orientamenti giurisprudenziali nel contenzioso sui derivati: sentenza del Trib. Belluno 27 aprile 2016 n. 627, ottenuta a favore di un primario Istituto di Credito - avv. Manuela Grassi È ormai da diversi anni che il contenzioso tra Banche e Clienti è divenuto di grande attualità, anche per via della difficile situazione macroeconomica in atto e delle turbolenze cui i mercati finanziari ci hanno da tempo abituato. La perdurante crisi dell’economia reale sta, infatti, esercitando un forte condizionamento sul sistema bancario e sul relativo contenzioso. I numeri arretrati della news letter sono scaricabili dalla pagina iniziale del sito www.ichinobrugnatelli.it Oggi il contenzioso relativo agli strumenti finanziari derivati è quello di maggiore attualità e rilevanza, dato che riguarda quei prodotti che sono stati più colpiti dalla perdurante collocazione del mercato dei tassi ai minimi storici. I contratti derivati sui tassi di interesse, nella loro versione più diffusa (Interest Rate Swap), sono strumenti finanziari che vengono solitamente stipulati da chi è indebitato a tasso variabile (per es. Euribor) per ottenere una copertura contro il rischio di un futuro aumento del tasso di interesse pagato sul proprio indebitamento (derivante per es. da un mutuo o da un leasing); questi prodotti finanziari hanno, quindi, un andamento opposto a quello dei finanziamenti a tasso variabile e, pertanto, producono accrediti se il mercato dei tassi segue un trend al rialzo, mentre producono addebiti se il mercato dei tassi segue un trend al ribasso. A partire dalla seconda metà del 2008, si è verificato un improvviso crollo dei tassi ai minimi storici, a seguito dello sconvolgimento dell'economia mondiale iniziato con la crisi dei mutui subprime americani e il fallimento della banca statunitense Lehman Brothers, e, conseguentemente, gli IRS hanno iniziato ad assumere un andamento negativo. Questo ha portato molte imprese ad agire nei confronti delle banche che avevano venduto questi prodotti finanziari, per ottenere un risarcimento. In questo filone di contenzioso, segnaliamo la recente sentenza del Trib. Belluno 27 aprile 2016 n. 627 (visualizzabile tramite il seguente link), ottenuta a favore di un primario Istituto di Credito (assistito dall’avv. Manuela Grassi). In particolare, con tale pronuncia, il Tribunale di Belluno ha chiarito che un contratto derivato non può essere dichiarato nullo per il sol fatto di essere speculativo e/o di aver provocato unicamente addebiti a carico del cliente; inoltre, il Tribunale ha anche chiarito che, nelle ipotesi di “offerta fuori fede”, il mancato riconoscimento al cliente di un diritto di recesso di 7 giorni non può essere causa di nullità del contratto se - in concreto - è mancato il c.d. “effetto sorpresa” oppure se la contestazione sollevata dal cliente è comunque contraria al principio generale di buona fede (per esempio, è il caso in cui il mancato riconoscimento del diritto di recesso di soli 7 giorni viene contestato a distanza di molti anni dalla data di stipula del contratto). Rapporto tra casa farmaceutica e agente informatore scientifico del farmaco: decreto di rigetto a favore delle convenute da noi difese. - avv. Piergiovanni Mandruzzato Sul ricorso di un agente informatore scientifico del farmaco che aveva lavorato per società farmaceutiche nostre clienti, il giudice ha deciso escludendo che il rapporto de quo potesse essere qualificato in termini di rapporto di lavoro subordinato. Nel decreto di rigetto, il giudice ha chiarito che il potere di controllo da parte del datore di lavoro “non può estrinsecarsi solo nel riscontro successivo dell'esatto adempimento delle prestazioni convenute (ad esempio, nel raggiungimento di determinati risultati di budget: cfr. Cass. Sez. L, n. 12348 del 22/08/2003), dovendosi invece tradurre in un'attività di vigilanza (la cui pregnanza e specificità può diversamente modularsi in relazione alle peculiari caratteristiche dell'incarico conferito al lavoratore) sulle concrete modalità di esplicazione della prestazione lavorativa nel suo effettivo dispiegarsi: e ciò in quanto, a tacer d'altro, l'obbligazione dedotta in contratto, da parte del lavoratore subordinato non consiste nel predisporre un opus o nell'assicurare un risultato, quanta piuttosto nel mettere a disposizione del datore di lavoro le proprie energie lavorative.” I numeri arretrati della news letter sono scaricabili dalla pagina iniziale del sito www.ichinobrugnatelli.it In evidenza Eventi Il Jobs Act al primo tagliando: incontro riservato ai clienti dello Studio, tenutosi giovedì 12 maggio nella Sala Convegni dello Studio Con gli avvocati dello studio: Guglielmo Burragato; Carlo Fossati; Evangelista Basile; Francesco La Badessa, e l’avv. Andrea Rapacciuolo della Direzione Interregionale del Lavoro di Milano. Sono stati trattati i temi: la nuova procedura di conciliazione in caso di licenziamento di lavoratore assunto con contratto a tutele crescenti; la nuova disciplina delle collaborazioni coordinate e continuative; la nuova disciplina dei controlli a distanza; la nuova procedura delle dimissioni; che cosa è cambiato con riguardo all’art.2103 Tavola Rotonda organizzata in collaborazione con Euroconference: Le riforme in materia di co.co.co e lavoro autonomo L’evento, accreditato e con iscrizione dal sito di Euroconference si terrà il 23 maggio 2016 nella Sala Conferenze dello Studio, dalle ore 15:00 alle ore 18:00. La quota di partecipazione include una dispensa predisposta ad hoc dal Comitato Scientifico di Euroconference, contenente contributi di approfondimento e le slide utilizzate in aula. CORPO DOCENTE dello Studio Ichino Brugnatelli: Evangelista Basile - Guglielmo Burragato - Carlo Fossati I numeri arretrati della news letter sono scaricabili dalla pagina iniziale del sito www.ichinobrugnatelli.it