VADEMECUM certificati malattia INPS

VADEMECUM
certificati di malattia INPS
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Dal 1 luglio del 2010 è scattato l’obbligo della certificazione online per tutti i lavoratori del settore
pubblico e privato che si assentano dal lavoro per malattia, ma la nuova normativa- dopo un periodo
transitorio di adeguamento- solo dal 1 febbraio 2011 è divenuta operativa.
Il medico per poter certificare deve essere munito di un PIN con il quale accedere alla piattaforma
SOGEI tramite la quale vengono inviati i certificati; il PIN viene rilasciato dalle ASL a tutti i medici
convenzionati ed ai dipendenti del SSN, mentre l'Ordine dei Medici è l'Ente preposto al rilascio dei
PIN per i liberi professionisti.
Pertanto tutti i medici sono tenuti a certificare la malattia per via telematica:
• Medici dipendenti del servizio sanitario nazionale
• Medici convenzionati con il servizio sanitario nazionale (medicina generale, specialisti e
pediatri di libera scelta)
• Medici delle strutture private accreditate
• Medici liberi professionisti
Il DL n.150 del 27 ottobre 2009 (art. 69) prevede che il certificato di malattia sia inviato per via telematica
all’ INPS “ dal medico o dalla struttura sanitaria pubblica secondo le modalità previste per la trasmissione
telematica……” Non è sufficiente il rilascio del semplice foglio di dimissione, contenente, oltre a diagnosi e
prognosi, altre informazioni sensibili sulle cure praticate, i farmaci somministrati e prescritti ed i
suggerimenti per i successivi controlli, dati peraltro tutelati dalla disciplina in materia di trattamento dei
dati personali.
In questa sede è utile ribadire che la certificazione di malattia NON può essere demandata al medico di
medicina generale in quanto la stessa deve essere rilasciata dal medico che ha visitato il paziente o ha
erogato la prestazione sanitaria.
Si ricorda che rappresenta falso ideologico certificare un dato che non si è constatato di persona; è
omissione di atti d’ufficio non rilasciare il certificato di malattia a chi ne ha diritto, al termine della
prestazione medica.
Il medico che redige il certificato di malattia telematico è tenuto, se richiesto dal lavoratore, (come viene
chiarito dalla circolare ministeriale n. 4 del 18.03.2011), a rilasciare, al momento della visita, copia cartacea
del certificato e dell’attestato di malattia telematici. Tale adempimento ha anche l’utilità di consentire al
lavoratore di prendere visione della corretta digitazione dei dati anagrafici e, tra questi, dell’indirizzo di
reperibilità, la cui esatta indicazione rimane un onere a carico del lavoratore stesso. Il lavoratore può in
alternativa richiedere al medico di inviare copia dei suddetti documenti, in formato pdf, alla propria casella
di posta elettronica. Egli, inoltre, riceve dal medico il numero di protocollo identificativo del certificato
inviato telematicamente.
Qualora la stampa del certificato e dell’attestato non sia oggettivamente possibile, il medico si limiterà a
chiedere conferma dei dati anagrafici inseriti e a rilasciare al lavoratore il citato numero di protocollo
riferito al certificato telematico. Tale numero dovrà essere fornito dal lavoratore del settore privato al
proprio datore di lavoro nel caso in cui costui ne faccia richiesta.
Per consentire il controllo medico legale domiciliare, è di fondamentale importanza che il lavoratore
verifichi, con la massima attenzione e precisione, l’inserimento nel certificato telematico dei dati riferiti
all’indirizzo per la reperibilità. Anche per tale aspetto, infatti, nulla è innovato rispetto al passato e,
pertanto, la responsabilità circa la correttezza delle informazioni riportate ricade unicamente sul lavoratore
che ha il diritto e l’onere di controllare i suddetti dati al momento dell’inserimento da parte del medico o
successivamente visualizzando la copia stampata del certificato stesso.
In caso di malfunzionamento temporaneo del sistema telematico di trasmissione, è consentito il rilascio del
documento cartaceo apponendo la dicitura: “Certificazione di malattia rilasciata in forma cartacea ai sensi
dell’art. 55 septies, comma 2 del D.Lgs. 165/2001 per malfunzionamento del sistema telematico”, nella
quale, oltre ai dati anagrafici del paziente, siano riportati i giorni di prognosi e, nella copia da inviare all'INPS
anche la diagnosi, che invece dovrà essere omessa nella seconda copia destinata al datore di lavoro. Sarà
poi cura del lavoratore, eventualmente allegare un foglio con i dati solitamente richiesti dalla vecchia
modulistica cartacea tipo indirizzo di reperibilità, se diverso da quello abituale di domicilio, o i dati
anagrafici della ditta, e spedirlo, entro 2 giorni dal rilascio, per raccomandata AR, oppure recapitarlo
direttamente alla sede INPS territorialmente competente e al datore di lavoro.
Alla scadenza della prima prognosi, sarà poi eventualmente compito del Medico Curante prolungare o
meno la prognosi, redigendo l’apposita certificazione, tenendo conto del complessivo stato di salute del
paziente e delle mansioni specifiche del lavoratore.
Si ricorda che in questo ambito, la diagnosi, pur sempre di natura clinica, assume valenza medico legale, in
quanto l'INPS assicura l'indennità economica di malattia.
E' intuitivo, pertanto, che dalla diagnosi deve sempre risultare l'elemento causale (o l'insieme dei fattori
ricorrenti al concretarsi) del rischio assicurato: “Inabilità temporanea assoluta al lavoro specifico a causa di
malattia”.
PRIVACY E CERTIFICAZIONE MALATTIA
Il D.Lgs. n. 196/2003 tutela il diritto alla riservatezza delle persone e si applica al trattamento, alla
circolazione e alla conservazione dei dati personali effettuato mediante documenti cartacei o sistemi di
archiviazione computerizzati, in conformità alla Direttiva 95/46/Ce.
Secondo l’art. 5, comma 3, il trattamento di dati per esclusivi fini personali è soggetto alle disposizioni del
D.Lgs. 196/2003 solo se finalizzato alla diffusione o comunicazione sistematica dei dati.
L’interessato ha diritto di opporsi al trattamento dei propri dati personali secondo l’art. 7, comma 4, tranne
nei casi in cui il trattamento è effettuato da soggetti pubblici per disposizione di legge o ragioni di giustizia
come previsto dall’art. 8, comma 2 dello stesso decreto che infatti all’art. 19 afferma: la comunicazione dei
dati personali da parte di un soggetto pubblico è ammessa quando è prevista da una norma di legge o da
un regolamento o è necessaria per funzioni istituzionali o sanitarie ai sensi dell’art. 84.
Va rilevato che, ai sensi dell’art. 24, il consenso non è richiesto se il trattamento è necessario per
adempiere ad obblighi previsti da leggi e regolamenti oppure da contratti in cui l’interessato è parte in
causa oppure se il trattamento è necessario per la salvaguardia della vita o dell’incolumità di un terzo o per
investigazioni difensive o per far valere o difendere in giudizio un diritto di pari rango o per interventi
socio-assistenziali pubblici (art. 73), attività ispettive (art. 67) o sanzionatorie (art. 71). In questi casi il
trattamento dei dati senza consenso dell’interessato è lecito, come ad esempio nella certificazione e
prescrizione dematerializzata previste per legge.
Ai sensi dell’art. 37, comma 1 bis, il medico convenzionato non è tenuto a notificare al Garante per la
privacy il trattamento dei dati sanitari.
Il medico è tenuto a dare una informativa agli assistiti riguardo la gestione dei dati sanitari, preferibilmente
in forma scritta secondo l’art. 78, ma secondo gli art. 13 e 81 può acquisire dagli interessati il consenso al
trattamento dei dati anche solo in forma orale e soltanto la prima volta, purchè l’avvenuta acquisizione del
consenso venga poi annotata dal medico in forma scritta, ad esempio sulla scheda individuale cartacea o
informatica (provvedimento del Garante 19.07.2006 in GU n.183 del 08.08.2006). L’adempimento di questo
obbligo può essere soggetto a verifica. Nel predetto provvedimento del Garante si conferma che
l’informativa sul trattamento dei dati può essere fornita anche successivamente alla prestazione sanitaria
nei casi di incapacità dell’interessato o urgenza della prestazione, come prevede l’art. 82.
CORRETTA COMPILAZIONE DEL CERTIFICATO TELEMATICO
LA NORMATIVA VIGENTE PREVEDE CHE LE ASSENZE PER MALATTIE, ANCHE DI UN SOLO GIORNO, DEVONO
ESSERE DOCUMENTATE E NON SIA SUFFICIENTE A GIUSTIFICARE IL LAVORATORE LA SEMPLICE
COMUNICAZIONE DI ASSENZA ( SENT. CORTE DI CASSAZIONE N.17898 DEL 22/08/2007). LE DISPOSIZIONI
STABILISCONO INOLTRE CHE ( ART. 1 COMMA 149 DELLA LEGGE 30/12/2004, N.311 CHE HA SOSTITUITO I
COMMI 1 E 2 DELLA L. 33/1980), L’ONERE DELLA TRASMISSIONE DEL CERTIFICATO MALATTIA ALL’INPS
PERMANGA PURE PER LE PROGNOSI CHE NON ECCEDANO I TRE GIORNI ( PER I QUALI, COME E’ NOTO, NON
E’ DOVUTO IL TRATTAMENTO PREVIDENZIALE, MA L’ONERE ECONOMICO RICADE SUL DATORE DI LAVORO),
TENUTO CONTO ANCHE DEI RIFLESSI CHE POSSONO PORSI NELL’EVENTUALITA’ DI SUCCESSIVE RICADUTE.
SECONDO I CRITERI IN ATTO INOLTRE, ( PUNTO 3- DECORRENZA DELL’INDENNITA’ DI MALATTIA – CIRC.
INPS 147/96), LA DECORRENZA DELL’INDENNITA’ DI MALATTIA VIENE COMPUTATA DALLA DATA DI
RILASCIO DELLA RELATIVA CERTIFICAZIONE.
L’INPS AMMETTE, PERALTRO, LA POSSIBILITA’ DI RICONOSCERE, AI FINI EROGATIVI, LA SUSSISTENZA DELLO
STATO MORBOSO ANCHE PER IL GIORNO IMMEDIATAMENTE PRECEDENTE A QUELLO DI RILASCIO DELLA
CERTIFICAZIONE, PURCHE’ SULLA STESSA RISULTI COMPILATA LA VOCE “ DICHIARA DI ESSERE AMMALATO
DAL …” IL CRITERIO, VALIDO ANCHE PER I CERTIFICATI DI CONTINUAZIONE E RICADUTA DELLA MALATTIA, E’
DA COLLEGARE UNICAMENTE ALLA FACOLTA’, CONFERMATA CON IL D.P.R. 28/09/90, ART. 20, DI
EFFETTUARE LA VISITA MEDICA, RICHIESTA DOPO LE 10.00, IL GIORNO IMMEDIATAMENTE SUCCESSIVO.
IN RELAZIONE A QUANTO PRECEDE E’ STATO CHIARITO CHE LA PARTICOLARE REGOLA NON VA APPLICATA
QUANDO LA DATA RIPORTATA ALLA PREDETTA VOCE RETROAGISCE DI OLTRE UN GIORNO DALLA DATA DI
RILASCIO, ESSENDO NELL’IPOTESI, DA ESCLUDERE CHE LA DATA STESSA POSSA ASSUMERE IL SIGNIFICATO
DI INDICAZIONE DELLA DATA DI CHIAMATA DEL MEDICO.
NELLE SITUAZIONI SOPRA RAPPRESENTATE LE GIORNATE ANTERIORI ALLA DATA DEL RILASCIO, NON
VALUTABILI SULLA BASE DI QUANTO SOPRA PRECISATO, SONO DA CONSIDERARE NON INDENNIZZABILI!
TANTO VALE SIA PER I CERTIFICATI DI INIZIO CHE DI CONTINUAZIONE DELLA MALATTIA O AD ALTRA
CONSEQUENZIALE, RELATIVAMENTE AI QUALI PER I MOTIVI SOPRA DESCRITTI, LA CONTINUITA’ FRA I
RISPETTIVI PERIODI RISULTI INTERROTTA. IN TAL CASO, FERMO RESTANDO IL NON RICONOSCIMENTO, AI
FINI DELL’INDENNIZZABILITA’, DELLE GIORNATE COME SOPRA INDIVIDUATE, IL PERIODO DI MALATTIA
POTRA’ ESSERE RITENUTO UNICO AGLI ALTRI EFFETTI QUANDO L’EVENTUALE INTERRUZIONE TRA I DUE
PERIODI COINCIDA CON UNA GIORNATA FESTIVA ( O SABATO E DOMENICA), SALVO CHE NON RISULTI
TRATTARSI DI EPISODI MORBOSI A SE’ STANTI ( CIRC. N.4377 DEL 6/08/1981).
CONTRARIAMENTE A QUANTO PREVISTO DALLE DISPOSIZIONI SI OSSERVANO MOLTI CASI IN CUI E’ STATO
REDATTO UN CERTIFICATO MEDICO CON UNA DATA DI INIZIO DELLA PROGNOSI ( DICHIARA DI ESSERE
AMMALATO DAL…) DI ALCUNI GIORNI ANTERIORI ALLA DATA DI RILASCIO DEL CERTIFICATO (MOLTO
FREQUENTEMENTE NEI CASI IN CUI L’ASSISITITO DICHIARA IL LUNEDI DI ESSERE AMMALATO DAL VENERDI).
QUESTO COMPORTA CHE IL CERTIFICATO MEDICO SIA DA CONSIDERARSI ANOMALO PER TUTTI I GIORNI
ANTECEDENTI LA DATA DEL RILASCIO CON PENALIZZAZIONE DEL LAVORATORE.
IL CERTIFICATO E’ CORRETTO SOLO SE RILASCIATO NEL GIORNO DI INIZIO DELLA MALATTIA O, AL
MASSIMO, ANCHE PER IL GIORNO IMMEDIATAMENTE PRECEDENTE ( SE LO DICHIARA IL LAVORATORE).
NEL CASO DI CONTINUAZIONE (C) DELLA PROGNOSI SI E’ RISCONTRATO CHE DIVERSI CERTIFICATI SONO
STATI RILASCIATI CON ALCUNI GIORNI DI RITARDO RISPETTO ALLA FINE DELLA PROGNOSI PRECEDENTE : IL
CERTIFICATO E’ CORRETTO SOLO SE RILASCIATO NEL PRIMO GIORNO SUCCESSIVO AL TERMINE DEL
PRECEDENTE ED, IN QUESTO CASO OVVIAMENTE, NON SI PUO’ FAR VALERE LA DICHIARAZIONE DEL
LAVORATORE DI INIZIO MALATTIA.
NEI CASI DI RICOVERI OSPEDALERI E SUCCESSIVAMENTE A QUESTI, IL MEDICO CURANTE, PER L’EVENTUALE
PERIODO DI CONVALESCENZA SUCCESSIVO, COMPILERA’ IL CERTIFICATO INDICANDO LA MALATTIA COME
CONTINUAZIONE, RIPORTANDO NELLE NOTE DI DIAGNOSI “ SUCCESSIVO AD INTERVENTO/ RICOVERO .…”
Certificati nei giorni prefestivi e festivi
Nelle giornate di Sabato (dopo le ore 10) e Domenica, nonché in tutte le giornate festive e prefestive (dopo
le ore 10) lo studio rimane chiuso. In questi giorni i lavoratori si devono rivolgere al servizio di Guardia
Medica per il rilascio del certificato di malattia e per una prognosi massima di tre giorni.
L'invio telematico retroattivo per una assenza avvenuta in una giornata festiva o prefestiva non è
assolutamente possibile.
ANOMALIE DI DIAGNOSI
NELLA FORMULAZIONE DIAGNOSTICA, E’ INDISPENSABILE ATTENERSI ALLE DIRETTIVE SEGUENTI:
1.
LA DIAGNOSI DEVE ESSERE BEN CIRCOSTANZIATA, AVVALENDOSI DELLE NOTE PRESENTI SULLA
CERTIFICAZIONE TELEMATICA, (DIAGNOSI COME ESITI DI INTERVENTO CHIRURGICO, CONVALESCENZA
SUCCESSIVA A CHIRURGIA, POST OPERATORIO, TRAUMATISMO NON POSSONO ESSERE RITENUTE VALIDE).
2. DEVE ESSERE EVIDENZIATO L’EVENTO ACUTO FORIERO DI INCAPACITA’ LAVORATIVA ASSOLUTA
ESEMPI DI FORMULAZIONI NON CORRETTE :
IPERTENSIONE,
VARICOCELE,
BRONCHITE,
ARTROSI, CONDROPATIA
CARDIOPATIA,
GOTTA,
EMORROIDI/ PROLASSO RETTALE
INSUFFICIENZA EPATICA/ RENALE /VENOSA
DISTURBI VISIVI
DIABETE MELLITO
3. IN CASO DI EVENTI TRAUMATICI INDICARE SE :
a) ACCIDENTALI,
b) TRATTASI DI UN INFORTUNIO O UNA MALATTIA PROFESSIONALE ( E PER I QUALI IL LAVORATORE NON E’
SOGGETTO AI CONTROLLI FISCALI ). TALI FATTISPECIE VANNO CERTIFICATE (di regola) NON SUL MODELLO
INPS MA SUI MODULI INAIL
c) CON RESPONSABILITA’ TERZI ( ES. INCIDENTI STRADALI).
Occorre evidenziare che la legge n. 183 del 4 novembre 2010 “Collegato lavoro“, all’articolo 42, comma 1,
ha previsto l’obbligo del medico (la cui inosservanza configura illecito disciplinare che, se reiterato,
comporta il licenziamento o la decadenza della convenzione con il SSN), ove constati un’infermità
comportante incapacità lavorativa che derivi da responsabilità di terzi, a farne segnalazione nei certificati di
malattia, al fine di consentire all’INPS l’esercizio delle azioni surrogatorie e di rivalsa.
4) GLI INTERVENTI DI CHIRURGIA ESTETICA (SETTORINOPLASTICA ESTETICA, MASTOPLASTICA ADDITIVARIDUTTIVA, BLEFAROPLASTICA, LIFTING) NON RIENTRANO NEL NOVERO DELLA MALATTIA TUTELATA
INPS, SALVO NEI CASI IN CUI L’INTERVENTO STESSO VA AD EMENDARE UN DANNO DISMORFOFUNZIONALE REALIZZATOSI A SEGUITO DI TRAUMI, OVVERO DI EVENTI MALATTIA CHE ABBIANO
RESIDUATO IN ESITO PERMANENTE MUTILAZIONI, ALTERAZIONI FISIOGNOMICHE OVVERO CICATRICI
IMPORTANTI (ESTESE, RETRAENTI O CHELOIDI) INDIPENDENTEMENTE DALLA LORO VISIBILITA’.
5) PARTICOLARE ATTENZIONE IL MEDICO CERTIFICATORE DEVE PORRE NEL FORMULARE DIAGNOSI BASATE
SU SINTOMI RIFERITI DAL PAZIENTE COME LA CEFALEA, LA CERVICO/LOMBALGIA, IL DOLORE
SCARSAMENTE SUPPORTATO DA ELEMENTI OBIETTIVI, E PER I QUALI E’ CONSIGLIABILE LIMITARSI AD UNA
PROGNOSI DI BREVE DURATA.
Ci sono categorie di dipendenti ESONERATI dall’invio del certificato per via
telematica?
Ai sensi dell'articolo 3 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, i dipendenti della Pubblica
Amministrazione, in regime di diritto pubblico disciplinati da propri ordinamenti, attualmente
esonerati dall'invio telematico della certificazione di malattia, (fermo restando che il nuovo
sistema potrà trovare applicazione anche nei confronti di queste categorie di personale a seguito
di approfondimenti istruttori e dell'adozione delle misure del caso), appartengono alle seguenti
categorie:
Magistrati ordinari, amministrativi e contabili;- Avvocati e procuratori dello Stato;
Professori e ricercatori universitari;
Personale della carriera diplomatica;
Personale della carriera prefettizia;
Personale del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR);
Personale della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB);
Personale dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato;
Personale militare;
Forze di polizia di Stato;
Personale della carriera dirigenziale e direttiva penitenziaria;
Personale, anche di livello dirigenziale, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, esclusi il
personale volontario e il personale volontario di leva.
Inoltre il Ministero dell'Interno pone in evidenza la previsione di cui all'art. 61 del DPR n. 782 del
1985 che dispone che "il personale della Polizia di Stato che per ragioni di salute non ritenga di
essere in condizione di prestare servizio deve darne tempestiva notizia telefonica al capo
dell'ufficio, reparto o istituto da cui dipende, trasmettendo, nel più breve tempo possibile, il
certificato medico da cui risulti la diagnosi e la prognosi".