REGIONE DEL VENETO AZIENDA UNITA’ LOCALE SOCIO-SANITARIA N. 6 “VICENZA” DELIBERAZIONE n. 663 del 31-8-2016 OGGETTO Realizzazione di un percorso formativo sul tema dello stress lavoro-correlato: Delibera a contrarre Proponente: Servizio Approvvigionamenti Anno Proposta: 2016 Numero Proposta: 710 Servizio Approvvigionamenti/2016/710 1 Il Direttore del Servizio “Approvvigionamenti” riferisce che: “Con nota prot. 54206 del 18/07/2016 il Direttore del Servizio Risorse Umane e Relazioni Sindacali ha richiesto al Servizio Approvvigionamenti l’avvio di una procedura di gara per l’individuazione di un’agenzia formativa cui affidare la realizzazione di un percorso formativo sul tema dello stress lavorocorrelato, basato sull’approccio “mindfulness” e rivolto a dipendenti con funzioni di coordinatore dell’area delle professioni sanitarie che operano nei servizi ospedalieri e territoriali (per la stipula di un contratto per la realizzazione di due edizioni, rinnovabile fino ad un massimo di quattro edizioni); contestualmente sono pervenuti i contenuti tecnici oggetto della gara da espletare e pertanto il Servizio Approvvigionamenti ha predisposto la bozza di Capitolato di Gara; il Capitolato di Gara è stato definitivamente licenziato mediante comunicazione pervenuta in data 29/07/2016, dalla quale si evince anche che il Corso in parola tratta di argomenti riguardanti la Sicurezza, con particolare riferimento allo stress lavoro correlato, di cui al D.Lgs. 81/2008 “Testo unico della Sicurezza sul Lavoro” e che la base d’asta è stata indicata in € 9.000,00 per ciascuna edizione da realizzare; ogni edizione del Corso in argomento prevede una durata di circa 24-26 ore, corrispondenti a 3 o 4 giornate di formazione. Si evidenzia che la Delibera n° 774/2015 ha fissato in € 1.520,00 la quota massima giornaliera riconoscibile agli Enti di Formazione per lo svolgimento di attività didattiche. Considerato che la base d’asta indicata da Servizio richiedente è superiore al compenso massimo erogabile si rende necessario quindi derogare a detto disposto; considerato inoltre che sulla piattaforma CONSIP è presente il metaprodotto “Servizi di formazione normata su prevenzione e sicurezza” (Bando: Formazione) è necessario che, ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 50/2016, la procedura di gara venga espletata con modalità telematica sul portale www.acquistinretepa.it; ciò premesso si propone: • di approvare l’allegato Capitolato Speciale d’Appalto (allegato 1) per l’espletamento di una gara su piattaforma CONSIP, per l’individuazione di un’agenzia formativa cui affidare la realizzazione di due edizioni di un percorso formativo sul tema dello stress lavoro-correlato basato sull’approccio “mindfulness” (prevedendo la rinnovabilità del contratto fino ad un massimo di quattro edizioni), fissando la base d’asta in € 9.000,00 per ciascuna edizione del corso; • di invitare a presentare offerta tutti gli operatori economici abilitati al bando di riferimento denominato “Formazione”; • di nominare Responsabile Unico del Procedimento il Direttore del Servizio Approvvigionamenti – Dr. Giorgio Miotto.” Il medesimo Direttore ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia; I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Sociali e della Funzione territoriale hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza. sulla base di quanto sopra Servizio Approvvigionamenti/2016/710 2 IL DIRETTORE GENERALE DELIBERA 1. di indire gara mediante procedura negoziata e telematica ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 50/2016 per l’individuazione di un’agenzia formativa cui affidare la realizzazione di una edizione di un percorso formativo sul tema dello stress lavoro-correlato basato sull’approccio “mindfulness” (prevedendo la rinnovabilità del contratto fino ad un massimo di quattro edizioni), fissando la base d’asta in € 9.000,00 per ciascuna edizione del Corso la cui durata è prevista in 3 o 4 giornate di formazione; 2. di derogare, per lo svolgimento della gara in argomento, a quanto disposto con Delibera n° 774/2015 che fissa in € 1.520,00 la quota massima giornaliera riconoscibile agli Enti di Formazione per lo svolgimento di attività didattiche; 3. di approvare il Capitolato allegato al presente provvedimento, Allegato 1, per farne parte integrante; 4. di invitare alla gara tutte le Ditte abilitate al bando CONSIP “Formazione”; 5. di nominare Responsabile Unico del Approvvigionamenti – Dr. Giogio Miotto; Procedimento il Direttore del Servizio 6. di dare atto che l’adozione del presente atto non da luogo a oneri per l’U.L.S.S. n° 6 Vicenza. 7. di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all’albo on-line dell’Azienda; ***** Servizio Approvvigionamenti/2016/710 3 Parere favorevole, per quanto di competenza: Il Direttore Amministrativo (App.to Dr. Tiziano Zenere) Il Direttore Sanitario (App.to per la Dr.ssa Simona Aurelia Bellometti - dr.ssa Romina Cazzaro) Il Direttore dei Servizi Sociali e della Funzione Territoriale (App.to Dr. Salvatore Barra) IL DIRETTORE GENERALE (F.to digitalmente Giovanni Pavesi) Giovanni Pavesi Digitally signed by Giovanni Pavesi Date: 2016.08.31 15:39:54 CEST Il presente atto è eseguibile dalla data di adozione. Il presente atto è proposto per la pubblicazione in data 1-9-2016 all’Albo on-line dell’Azienda con le seguenti modalità: Oggetto e contenuto Copia del presente atto viene inviato in data 1-9-2016 al Collegio Sindacale (ex art. 10, comma 5, L.R. 14.9.1994, n. 56). IL RESPONSABILE PER LA GESTIONE ATTI DEL SERVIZIO AFFARI LEGALI E AMMINISTRATIVI GENERALI Servizio Approvvigionamenti/2016/710 4 Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto AZIENDA ULSS N. 6 “VICENZA” Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA COD. REGIONE 050 – COD. U.L.SS. 106 – COD.FISC. E P.IVA 02441500242 – Cod. iPA AUV Tel. 0444 753111 - Fax 0444 753809 Mail [email protected] PEC [email protected] www.ulssvicenza.it Oggetto: richiesta attivazione procedura negoziata per la fornitura del servizio di formazione ad oggetto “Mindfulness quale approccio per la gestione dello stress lavoro correlato” CIG: Oggetto della fornitura: Servizi Tipologia contratto: Acquisizione ai sensi art. 36 D.Lgs. 50/2016 Scadenza delle offerte: ore 12:00 del giorno termine ultimo per richiedere chiarimenti: ore 12:00 del giorno In applicazione delle disposizioni di cui all’art. 36 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., si invita Codesta ditta a trasmettere la propria migliore offerta per l’eventuale fornitura di quanto in oggetto specificato. ART. N. 1. – QUANTITA’ E QUALITA’ DELLA FORNITURA PREMESSA Si chiede di formulare la propria migliore offerta tecnico economica per l’eventuale affidamento della realizzazione di un progetto di formazione sul tema ““mindfulness quale approccio per la gestione dello stress lavoro correlato” rivolto a Coordinatori dell’area delle professioni sanitarie dipendenti dell’U.L.SS. N. 6 “Vicenza”. Il corso è indirizzato agli operatori sanitari con funzioni di coordinamento che lavorano in ambito ospedaliero e territoriale; sottoposti quotidianamente a carichi di lavoro diversa natura e quindi portatori di stress e coinvolgimento emotivo che meritano di essere accolti e riconosciuti per evitare situazioni negative con ricadute sul piano personale, organizzativo e/o di performance professionale. L’approccio basato sulla mindfulness risulta essere particolarmente adeguato perché è dimostrato scientificamente che è efficace nel migliorare la qualità di vita e l’assunzione di consapevolezza in differenti ambiti, sia di natura clinica, che nella più ampia comunità, che nei contesti lavorativi. La finalità del corso è prevenire lo stress lavorativo negli operatori sanitari. Obiettivi del corso da realizzare: • Promuovere strategie di gestione dello stress lavoro correlato secondo l’approccio della mindfulness • Prevenire situazioni a rischio di burnout • Attivare le abilità di risposta ed ampliare le strategie di adattamento sia per prevenire e contenere il disagio, che per promuovere la propria salute nel quotidiano professionale Le ditte partecipanti dovranno redigere un dettagliato progetto di formazione, secondo le seguenti specifiche: • • • Il progetto di formazione dovrà essere articolato inizialmente su una singola edizione. La durata dell’edizione è da stimarsi in circa 24 – 26 ore da suddividere in più giornate; ad ogni edizione saranno ammessi 20 partecipanti e dovrà essere realizzata indicativamente nel periodo settembre - ottobre 2016. Il progetto dovrà prevedere l’accreditamento ECM per le figure professionali dell’area delle professioni sanitarie. dovranno essere forniti i curricula dei docenti in formato europeo Il luogo e la sede di svolgimento delle attività formative sono individuati presso i locali l’Azienda ULSS 6 Vicenza, Ospedale San Bortolo, Area formazione e aggiornamento. ART. N. 2. - DURATA DEL CONTRATTO La fornitura decorrerà dalla data indicata nella lettera di aggiudicazione e avrà durata massima di mesi 6 da intendersi quale periodo concedibile per la conclusione delle prima edizione richiesta. Il contratto potrà essere rinnovato solo su iniziativa dell’ULSS, previo accordo tra le parti per la realizzazione di eventuali ulteriori edizioni, fino ad un massimo di quattro. 5 ART. N. 3. - MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA La ditta concorrente e/o l’A.T.I., qualora interessata, deve far pervenire all’Amministrazione dell’ULSS Ufficio Protocollo, Viale Rodolfi, 37 – 36100 Vicenza, entro e non oltre i termini temporali indicati nel presente documento, a pena d’esclusione, un plico sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, riportante all’esterno la dicitura: “Procedura negoziata per la fornitura del servizio di formazione ad oggetto “mindfulness quale approccio per la gestione dello stress lavoro correlato” presso l’U.L.S.S. N. 6” Il plico deve riportare inoltre l’indicazione della ragione sociale della ditta offerente (se si tratta di associazione temporanea devono essere specificate tutte le imprese che la compongono) completo di indirizzo numero di telefono e fax. L’invio del plico deve essere eseguito a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, oppure recapitato direttamente (autoprestazione) o tramite corriere, e farà fede la data e l’ora del ricevimento all’Ufficio Protocollo dell’U.L.SS. Il recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente; all’U.L.S.S. non potrà essere addebitata alcuna responsabilità in merito ai plichi che pervenissero all’Ufficio Protocollo, per qualsiasi motivo, oltre il termine indicato nella lettera invito. Il suddetto plico deve contenere al suo interno, pena l’esclusione dalla gara, i seguenti documenti: OFFERTA ECONOMICA L’offerta, redatta in carta semplice, e sottoscritta dal Legale Rappresentate o da procuratore munito di delega dovrà indicare: a) la ragione sociale, il codice fiscale, la partita IVA e la sede legale della ditta; b) prezzo dell’edizione formativa di cui all’art. 2 comma 1 del presente documento, omnicomprensivo pro quota di tutti gli oneri previsti dalla presente lettera, IVA esclusa, la cui aliquota dovrà essere espressamente indicata; il prezzo dovrà essere indicato in cifre ed in lettere. In caso di discordanza verrà mantenuta valida la quotazione più vantaggiosa per l’Azienda ULSS; c) prezzo analitico per ciascuna delle seguenti voci: • progettazione del corso; • attività di docenza; • rimborso spese trasferte ed ospitalità dei relatori; • materiali didattici e cartografici; • materiale per esercitazioni pratiche; • assistenza all’evento (hostess); • valutazione delle ricadute formative; • documentazione delle attività effettuate; • materiali da distribuire ai partecipanti ai corsi; • accreditamento ECM; Pur non rivestendo carattere obbligatorio, nello spirito di collaborazione, si chiede la disponibilità a codesta Ditta di produrre una relazione analitica contenente le giustificazioni che concorrono a formare il prezzo d’offerta tenendo conto di quanto indicato all’art. 97 del D. Lgs. n. 50/2016. L’offerta deve essere valida per 180 giorni, decorrenti dalla data dell’ultimo giorno utile per la presentazione delle offerte. La base d’asta è fissata in € 9.000,00 (IVA esclusa) per ciascuna edizione. Non saranno prese in considerazione offerte con un importo superiore a tale soglia. In considerazione di quanto indicato con determina del 5/3/08 dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, si ritiene che per la presente fornitura non ci siano costi derivanti da “interferenze”. Nel caso la ditta fornitrice rilevi, al contrario, la presenza di eventuali rischi da interferenza, dovrà proporre l’integrazione delle misure di sicurezza. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA L’offerta dovrà essere corredata dalla seguente documentazione amministrativa: • dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e s.m.i., con la quale la ditta partecipante attesta di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50 del 18/04/2016. DOCUMENTAZIONE TECNICA I. Programma formativo e più in particolare: a. Metodologie didattiche; Pag. 2 6 b. c. Descrizione dei materiali didattici consegnati; Programma contenente la descrizione dettagliata di ogni singola giornata di formazione, con l’indicazione dell’orario, della metodologia didattica, dell’argomento, il/i docente/i; Progetto formativo che contenga i seguenti punti: d. Descrizione della propria proposta e coerenza con il bisogno formativo espresso; e. Descrizione della contestualizzazione della proposta a livello aziendale; f. Articolazione del processo formativo in relazione a obiettivi/contenuti; g. Congruenza delle metodologie di insegnamento/apprendimento versus obiettivi/contenuti; h. Curricula dei docenti in formato europeo. II. ART. N. 4. - ASSEGNAZIONE DELLA FORNITURA L’assegnazione della fornitura sarà effettuata, per singolo lotto, a favore del miglior offerente, tenuto conto degli elementi economici e tecnici delle singole proposte. L’assegnazione viene effettuata sulla base di una valutazione e di una proposta di aggiudicazione da parte di una commissione di esperti composta da un minimo di tre ad un massimo di 5 membri. Detta commissione effettuerà una valutazione tecnico-qualitativa ed economica, valutando contestualmente elementi tecnico-qualitativi ed offerta economica e proponendo contestualmente l’aggiudicazione. L’apertura delle buste contenenti le offerte sarà effettuata in seduta riservata, con redazione di apposito verbale. Si precisa, inoltre che questa Amministrazione si riserva la più ampia facoltà di decisione in merito all’offerta presentata. L’Azienda si riserva, ai sensi dell’articolo 95, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di non procedere all’aggiudicazione, nel caso in cui non ritenga meritevoli di approvazione e/o convenienti sotto il profilo tecnico-qualitativo ed economico e/o organizzativo le offerte presentate. L’Azienda si riserva la facoltà di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che questa sia ritenuta conveniente e idonea in relazione all’oggetto del contratto. In caso di offerte uguali, l’aggiudicazione sarà effettuata per sorteggio. L’Azienda si riserva altresì il diritto di annullare la gara o di rinviare l’apertura delle offerte in qualsiasi momento, di assegnare parzialmente o di non assegnare la fornitura, senza che gli offerenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura, fatta salva la motivazione contenuta nell’apposito atto deliberativo, se richiesta. Si precisa, inoltre che questa Amministrazione si riserva di richiedere eventuali integrazioni o delucidazioni sull’offerta. ART. N. 5. – ESECUZIONE DEL SERVIZIO Il servizio dovrà essere realizzato secondo l’arco temporale sopra esposto. Ciascun evento formativo dovrà essere accompagnato dalla consegna di apposito materiale sottoscritto dalla ditta aggiudicataria e controfirmato dal responsabile dell’esecuzione del contratto, in cui saranno richiamati gli elementi del progetto proposto ed il relativo cronogramma. La parziale o ritardata consegna del servizio richiesto o la consegna di servizi non conformi a quelli ordinati equivale ad una mancata esecuzione ed è pertanto soggetta ai richiami ed alle penali previste per i casi di seguito indicati: • • Ritardo, mancata o parziale consegna del servizio richiesto; Ritardo nella modifica dei servizi risultati non conformi in fase di esecuzione del contratto o della consegna. In caso di mancata esecuzione, decorsi quindi i termini temporali stabiliti, l’ULSS procederà ad un 1°richiamo scritto e potrà applicare le penali previste. Qualora la ditta non proceda a effettuare l’esecuzione, decorsi quindi i termini temporali stabiliti dall’invio della prima segnalazione, l’ULSS procederà, in relazione alle proprie necessità: • ad un 2° richiamo scritto e potrà applicare le penali previste; • ad acquistare nel libero mercato il servizio non consegnato, con addebito al fornitore inadempiente delle eventuali maggiori spese sostenute, oltre alla penale prevista. Saranno rifiutati tutti i servizi non conformi alle caratteristiche indicate nella presente richiesta d’offerta e non corrispondenti alle ordinazioni effettuate. L’effettiva esecuzione delle prestazioni richieste non impegnerà in alcun modo l'U.L.S.S., in quanto la stessa si riserva in merito il diritto di comunicare, per iscritto, le proprie osservazioni e le contestazioni per eventuali vizi occulti accertati all'atto dell'espletamento del servizio. Pag. 3 7 ART. N. 6. – FATTURAZIONE E PAGAMENTO In applicazione del D.M. 3 aprile 2013, n. 55, l‘emissione, la trasmissione, conservazione e archiviazione delle fatture emesse nei rapporti con le amministrazioni pubbliche, anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili, deve essere effettuata in forma esclusivamente elettronica. Le fatture elettroniche prodotte dovranno essere emesse nel rispetto delle specifiche tecniche reperibili nel sito http://www.fatturapa.gov.it/. Al fine del rispetto degli obblighi descritti in premessa, per indirizzare correttamente le fatture emesse si dovrà utilizzare il codice univoco Ufficio, reperibile anche nel sito www.indicepa.gov.it. Per l’Azienda ULSS 6 Vicenza, tale codice è: UFI8LR. La ditta aggiudicataria potrà procedere alla fatturazione dei servizi effettivamente resi. La ditta s’impegna a non emettere fatture con valori forfettari, da cui non sia possibile ricostruire il costo degli elementi che ne hanno costituito il valore nel tempo. Il pagamento delle fatture sarà effettuato nel termine di 60 giorni dal ricevimento delle fatture medesime e farà fede la data di ricevimento risultante dal protocollo generale dell’Amministrazione Appaltante; tale termine è da considerarsi corretta prassi commerciale del settore ai sensi dell’art. 7 del D. L.gs. 231/02. Il pagamento delle stesse sarà effettuato purché il servizio sia stato regolarmente eseguito, secondo quanto previsto dal presente Capitolato. Gli eventuali interessi di mora per ritardato pagamento potranno essere corrisposti solo a seguito di formale richiesta scritta da parte della Ditta (art. 1219 c.c.), inviata con Raccomandata A.R. a decorrere dal 31 giorno successivo alla scadenza, così determinati: tasso di riferimento di cui all’art. 5 c. 1 del D. L.gs. 231/02. In ogni caso il ritardato pagamento non potrà costituire motivo per interruzione del servizio. Ferma restando l’applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti alla Ditta aggiudicataria potranno essere totalmente o parzialmente sospesi, previa regolare contestazione per inadempienze nell’esecuzione del servizio o qualora sorgano contestazioni di natura amministrativa, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali (art. 1460 cc.). Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi di pagamento dei corrispettivi dovuti, il fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nel contratto e nei singoli ordinativi di fornitura; qualora il fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, l’ordinativo di fornitura e/o il contratto si potranno risolvere di diritto, mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata A.R. da parte dell’U.L.SS. ART. N. 7. – OBBLIGHI DELL’APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI La ditta aggiudicataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3 della L. 13 agosto 2010,n. 136 e successive modifiche. Si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione all’Azienda ULSS ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Vicenza della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore o subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Nei termini previsti dall’art. 3 comma 7 della L. 136/2010 la Ditta dovrà comunicare al Servizio Finanziario e Fiscale dell’Azienda ULSS n. 6 (telefax n. 0444- 753174) i seguenti dati: 1. 2. 3. estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l’indicazione dell’opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati; le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi; ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Il mancato rispetto dell’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari così come disposto dalla L. 136/2010 determinerà ai sensi dell’art. 1456 del C.C. la risoluzione del contratto. ART. N. 8. – PENALI L’impresa aggiudicataria è soggetta all’applicazione di penalità in caso di “mancata esecuzione”, così come definiti al punto 5 – CONSEGNE; sarà dovuta una penale commisurata al disservizio (anche in considerazione della prevista fornitura in ambito di formazione di personale adibito a funzioni di natura sanitaria) in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al dieci per cento, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo. È fatta salva la facoltà per l’Azienda ULSS, nei casi previsti dai termini delle consegne, di non attendere l’esecuzione della fornitura ovvero di non richiedere l’integrazione dei servizi contestati e di rivolgersi a terzi per la fornitura, laddove ragioni di urgenza lo giustifichino, ponendo a carico del fornitore eventuali costi aggiuntivi. Pag. 4 8 In caso di ritardi reiterati, questa Azienda ULSS, oltre all’applicazione della penale, potrà risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), incamerando il deposito cauzionale definitivo e addebitando al contraente inadempiente il maggior prezzo eventualmente pagato per l’acquisto sostitutivo dei beni o servizi oggetto del contratto, salvo il risarcimento degli ulteriori danni subiti. L’ammontare delle penalità sarà addebitato sui crediti dell’impresa derivanti dalla fornitura regolata dalla presente lettera, ovvero, qualora non fossero sufficienti, sui crediti dipendenti da altri contratti che l’impresa ha in corso con l’azienda sanitaria, a fronte dell’obbligo di emissione di apposita nota di accredito ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva. La richiesta e/o pagamento delle penali di cui al presente articolo, non esonera il fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo del pagamento della penale medesima. La richiesta e/o pagamento delle penali di cui al presente articolo, non esonera il fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo del pagamento della penale medesima. ART. N. 9. DIVIETO DI PRESTAZIONI AFFIDATE A PERSONALE RICONDUCIBILE ALLA PA Ai sensi dell’art. 53, c. 16 ter, D. Lgs. 165/01 il contraente deve attestare di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. Qualora dovesse emergere per il contraente la situazione sopra riportata, sarà disposta l’esclusione dalla procedura in oggetto. Si precisa inoltre che, ai fini dell’applicazione della presente disposizione, sono considerati dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di incarichi previsti dal D.Lgs. 165/01, ivi compresi i soggetti esterni con i quali l’amministrazione stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo. Tali divieti si applicano dalla data di cessazione dell’incarico. ART. N. 10. – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO L’Azienda Sanitaria, in caso di grave irregolarità o frode accertata nella fornitura potrà, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 1456 C.C. e previa comunicazione scritta al fornitore da effettuarsi a mezzo raccomandata A.R., risolvere di diritto il contratto nei seguenti casi: • in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e • delle condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionale; • nel caso di reiterati ritardi rispetto ai termini previsti dal contratto; • nel caso in cui fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni presentate dal fornitore • nel corso della procedura di gara; • in caso di perdita, da parte del fornitore, dei requisiti richiesti dal capitolato speciale di gara, relativamente alle procedure ad evidenza pubblica; • in caso di cessione del contratto o subappalto non autorizzati • in caso di inottemperanza alle disposizione relative alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010. La risoluzione del contratto non si estende alle prestazioni già eseguite. Con la risoluzione del contratto sorge per l’Azienda Sanitaria il diritto di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di questa, in danno all’impresa inadempiente. All’impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall’Azienda Sanitaria rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale mediante incameramento del medesimo e, ove questo non sia sufficiente o non richiesto, da eventuali crediti dell’impresa, fatto salvo il diritto di agire per gli eventuali maggiori danni subiti. Nel caso di minor spesa nulla spetta all’impresa inadempiente. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al Codice Civile in materia di risoluzione e di recesso del contratto. ART. N. 11. FORO COMPETENTE Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del contratto sarà esclusivamente competente il Foro di Vicenza. In ogni caso, nelle more d’eventuale giudizio dell’autorità giudiziaria, la Ditta appaltatrice non potrà sospendere o interrompere la fornitura pena l’incameramento della cauzione definitiva posta a garanzia della fornitura e fatta salva la possibilità della S.A. di rivalersi per gli eventuali ulteriori danni subiti. Pag. 5 9 ART. N. 12. - DISPOSIZIONI FINALI Per quanto qui non espressamente previsto e disciplinato si fa riferimento alle norme vigenti in materia di pubbliche forniture, nonché alle norme del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti. IL DIRETTORE DEL SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI Dr. Giorgio Miotto Pag. 6 10