Indennità sostitutiva del preavviso

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Rassegna Previdenziale n. 2 - maggio-agosto 2005
SOMMARIO
L’ARGOMENTO DEL MESE
- Indennità sostitutiva del preavviso:
a) Casi particolari e relative regole in tema di assoggettamento contributivo
b) Effetti della corresponsione della indennità sostitutiva del preavviso sulla
decorrenza della pensione di anzianità
NORMATIVA COMUNITARIA E CONVENZIONI INTERNAZIONALI
-
-
Seminario internazionale sull’invecchiamento attivo: sessioni di Dublino e di Kranj
La nuova agenda sociale europea
PRASSI AMMINISTRATIVA
-
Contributi figurativi. Rifiuto di prestare il servizio militare: effetti sulla copertura assicurativa
Lavoro intermittente. Copertura contributiva volontaria dei periodi solo parzialmente coperti
dalla contribuzione obbligatoria
-
La decorrenza della pensione di vecchiaia nel sistema contributivo
Incentivo al posticipo del pensionamento (bonus): casi particolari
La contribuzione volontaria alla “gestione separata” dei lavoratori parasubordinati
Inps – gestione separata: documenti ut ili alla documentazione dei periodi di
contribuzione
Inail – Modalità di svolgimento della attività ispettiva
Nuove forme di rapporto di lavoro previste dal D.lgs. n. 276/03: profili assicurativi
-
SI RAMMENTA CHE ………
-
Elementi variabili della retribuzione e termine del versamento della relativa
contribuzione all’Inps
La decontribuzione dei premi di risultato: sintesi normativa e casi particolari
Il massimale contributivo e pensionabile per i “nuovi iscritti” agli enti di previdenza
dopo il 31 dicembre 1995
Il cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo
LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE
-
L’andamento della previdenza complementare nel 2004. Relazione della COVIP
GIURISPRUDENZA
-
Corte Costituzionale: Ordinanza 11 gennaio 2005, n. 1: Infortunio “in itinere” e soste del
lavoratore durante il percorso
I
FATTI E VICENDE DEGLI ENTI DI PREVIDENZA
-
INPS: Individuazione delle strutture territoriali competenti per la notificazione degli atti
giudiziari
ABBIAMO PARLATO DI
-
Indice per argomenti di “Rassegna Previdenziale”, annata 2004
Coordinatore Editoriale
Luigi Bardi
II
L’ARGOMENTO DEL MESE
INDENNITA’ SOSTITUTIVA DEL PREAVVISO:
Casi particolari e relative regole in tema di assoggettamento contributivo. Effetti della
corresponsione della indennità sostitutiva del preavviso sulla decorrenza
della pensione di anzianità
a) Casi particolari e relative regole in tema di assoggettamento contributivo
•
Concetto di indennità sostitutiva del preavviso
Una corretta lettura delle regole che presiedono al trattamento contributivo delle somme che,
al momento della cessazione del rapporto di lavoro, le aziende erogano ai propri dipendenti
con la denominazione di “indennità sostitutiva del preavviso”, presuppone l’esatta definizione
di tale istituto. A questo proposito, a suo tempo l’Inps 1 aveva dato le proprie indicazioni,
sostanzialmente condivise da dottrina e giurisprudenza, che è opportuno richiamare alla
memoria prima di scendere all’esame di taluni casi particolari di corresponsione dell’indennità
in questione.
Dopo aver premesso che ai fini della individuazione di detta indennità occorre fare riferimento
alle norme del diritto del lavoro, l’Istituto identifica quale vera e propria indennità sostitutiva
del preavviso, rilevante ai fini contributivi, le somme corrisposte ai dipendenti nei seguenti
casi:
a) recesso da parte del datore di lavoro nel contratto a tempo indeterminato, anche se per
raggiunti limiti di età del lavoratore, fatta eccezione per l’ipotesi in cui ricorre la giusta
causa, ex art. 2119 del codice civile;
b) immediato licenziamento del lavoratore dimissionario;
c) dimissioni del lavoratore per giusta causa (articolo 2119 del c.c.);
d) dimissioni delle lavoratrici madri, durante il periodo in cui è previsto il divieto di
licenziamento;
e) morte del lavoratore.
Non rientrano pertanto nel concetto di “indennità sostitutiva del preavviso” quelle erogazioni
che – anche se impropriamente denominate in tale modo o con espressioni simili - non
discendono da una delle suddette causali (come nel caso frequente di dimissioni del lavoratore
o di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro).
Le somme pagate al lavoratore al di fuori delle ipotesi sopra elencate sono invece da
ricondurre al concetto di somme la cui erogazione “trae origine dalla cessazione del rapporto
di lavoro” e come tali escluse 2 dalla imponibilità ai contributi previdenziali e assistenziali.
Tali sono le somme erogate in occasione della cessazione del rapporto di lavoro, in eccedenza
alle competenze spettanti, e aventi lo scopo di indurre il lavoratore ad anticipare la risoluzione
del rapporto di lavoro 3 (“incentivi all’esodo”), nonché ogni altra erogazione “priva di uno
1
Inps, circolare n. 263 del 24 dicembre 1997.
Art. 6, c. 4, lett. b) del D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314: “Sono escluse dalla base imponibile:
a) le somme corrisposte a titolo di trattamento di fine rapporto;
b) le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro al fine di incentivare l’esodo dei
lavoratori, nonché quelle la cui erogazione trae origine dalla predetta cessazione, fatta salva l’imponibilità
della indennità sostitutiva del preavviso”.
3
Vedasi la circolare Inps n. 170 del 19 luglio 1990.
2
III
specifico titolo retributivo, corrisposta in sede di risoluzione del rapporto di lavoro – anche se
non sottoposto a limitazioni sotto il profilo della libera recedibilità da parte del datore di
lavoro – e la cui funzione desumibile dalla volontà contrattuale o dall’atteggiarsi delle parti sia
riconducibile a quella di agevolare lo scioglimento del rapporto”4 .
L’esclusione dall’imponibile contributivo non si estende perciò a premi o gratifiche
contrattualmente previste, rispetto alle quali la risoluzione del rapporto si pone solo come
momento temporale dell’erogazione e non come fa tto generatore di essa.
L’indennità sostitutiva del preavviso è sempre stata anch’essa soggetta a tutti i contributi di
previdenza e di assistenza, in quanto trae origine dal rapporto di lavoro e continua ad esserlo,
secondo quanto esplicitamente riconferma l’art. 6, c.4, lett. b) del D.Lgs. n. 314/1997 (vedi
nota 2).
Definito quindi, nei termini sopra indicati, il concetto di indennità sostitutiva del preavviso, e
stabilito che l’importo relativo è soggetto ad imposizione contributiva, occorre dire inoltre che
• ai fini del calcolo dei contributi, l’importo dell’indennità va sommato all’ultimo periodo di
paga;
• ai fini della “copertura assicurativa” del lavoratore, viene coperto il periodo temporale cui
essa si riferisce 5 .
Richiamate dunque brevemente tali nozioni di carattere generale, vediamo ora come occorre
regolarsi in taluni casi particolari.
Indennità sostitutiva del preavviso erogata ai superstiti
Costituisce eccezione al principio appena enunciato riguardo al “periodo di copertura
assicurativa” il caso della indennità sostitutiva del preavviso erogata – ai sensi dell’art. 2118,
terzo comma del codice civile – ai superstiti del lavoratore, a seguito della cessazione del
rapporto di lavoro per morte del lavoratore stesso.
Anche in tale caso infatti l’indennità di preavviso 6 deve essere sottoposta a contribuzione
previdenziale ed assistenziale in occasione del versamento dei contributi sulla retribuzione
relativa all’ultimo periodo di paga 7 , ma non giova ai fini dell’anzianità assicurativa, in quanto i
contributi vanno attribuiti al mese di corresponsione, vale a dire, di norma, all’ultimo periodo
di paga. Non si può infatti ipotizzare la prosecuzione di una copertura assicurativa oltre la data
del decesso del lavoratore.
Sostanzialmente, ciò significa che, nel caso in esame, l’inclusione nell’imponibile
dell’indennità di preavviso, mentre determina l’aumento della retribuzione media da prendere
a base per il calcolo della pensione spettante ai superstiti (“retribuzione pensionabile”), non
accresce l’anzianità contributiva del “de cuius”.
Detto principio vale anche per il caso in cui la indennità sostitutiva del preavviso sia stata
corrisposta al lavoratore e, durante l’arco temporale corrispondente al periodo di preavviso,
intervenga il suo decesso.
4
Inps, circolare n. 263 del 24 dicembre 1997.
Si vada in proposito la delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Inps n. 63 del 4 maggio 1973, e la
conseguente circolare esplicativa dell’Istituto, n. 365 C. e .V. del 19 agosto 1974.
6
Corte di Cassazione, sentenza 30 gennaio 1995, n. 592, afferma che l’indennità sostitutiva di preavviso non
muta la sua natura di erogazione dipendente dal rapporto di lavoro, ancorchè pregresso, anche quando sia
corrisposta, anziché al lavoratore, ai superstiti indicati dal primo comma dell’articolo 2122 del c.c, ovvero, in
mancanza, agli eredi testamentari.
7
Inps, circolare 19 agosto 1992, n. 211.
5
IV
In tale ipotesi l’Inps imputerà la quota parte di indennità relativa alle settimane successive al
decesso al periodo immediatamente precedente tale evento, fermo restando che tutti i
contributi restano acquisiti dall’Istituto stesso.
Passiamo ora ad esaminare altre due particolari fattispecie riguardanti rispettivamente:
• la contribuzione relativa all’indennità sostitutiva del preavviso corrisposta ai lavoratori
distaccati all’estero in Paesi non convenzionati (ai quali, come è noto, si applica la legge n.
398/1987) che si collochi a cavallo di due anni;
• il caso in cui l’indennità in argomento sia corrisposta ad un soggetto “nuovo iscritto” agli
Enti di previdenza (e per il quale la retribuzione è soggetta ad un massimale contributivo)8
e si collochi a cavallo di due anni.
Indennità corrisposta a lavoratori distaccati in Paese non convenzionato
E’ noto che i datori di lavoro hanno l’obbligo di assoggettare al sistema previdenziale italiano i
lavoratori italiani operanti in Paesi extracomunitari, con i quali non esistono accordi di
sicurezza sociale 9 .
Ogni anno, un decreto ministeriale determina la retribuzione imponibile 10 (retribuzione
mensile convenzionale per dodici mensilità); questa, per i quadri, i dirigenti ed i giornalisti, è
stabilita per fasce.
E’ stato chiesto all’Inps quale sia la fascia di retribuzione convenzionale che deve essere
assunta come base ai fini del calcolo della contribuzione relativa alla indennità sostitutiva del
preavviso riferita ad un periodo a cavallo di due anni, nel caso di un lavoratore distaccato il cui
ultimo periodo di paga si collocava nel primo dei due anni.
L’Istituto osserva che – come per la retribuzione – anche per l’indennità sostitutiva del
preavviso corrisposta ai lavoratori distaccati in Paesi non convenzionati, la contribuzione deve
essere calcolata su valori convenzionali – e afferma che 11 ”ai fini dell’individuazione della
retribuzione convenzionale da assumere ai fini contributivi per i lavoratori per i quali sono
previste fasce di retribuzione, i due emolumenti (retribuzione dell’ultimo mese e indennità)
non devono essere cumulati ma per ciascuno di essi deve essere determinata la relativa fascia
retributiva”.
Di conseguenza “per quanto riguarda la retribuzione dell’ultimo mese la fascia di retribuzione
convenzionale su cui calcolare la contribuzione è quella nella quale si colloca la retribuzione
effettivamente corrisposta al lavoratore 12 (vale a dire quella del primo dei due anni).
Per quanto riguarda invece l’indennità in questione, la fascia di retribuzione convenzionale si
determina:
1. dividendo l’importo dell’indennità per il numero dei mesi ai quali il preavviso si riferisce;
2. confrontando il valore ottenuto con le fasce di retribuzioni convenzionali al fine di
individuare la fascia in cui tale valore si colloca.
L’importo di cui al punto 1 deve poi essere assoggettato a contribuzione sulla base del
corrispondente valore convenzionale e, al fine di determinare la misura dei contributi dovuti
8
Vedasi legge 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, comma 18.
D.L. 31 luglio 1987, n. 317, convertito dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, art. 1.
10
Per l’anno in corso, i valori sono pubblicati sul n. 1/2005 di questa Rassegna a pag. XLI.
11
Inps, messaggio n. 159 del 30 dicembre 2003.
12
L. 398/1987 ; D.M. 17.1.2005.
9
V
sull’intera indennità, il quantum contributivo relativo al predetto valore convenzionale deve
essere moltiplicato per il numero dei mesi cui il preavviso si riferisce.
La contribuzione in tal modo determinata deve essere aggiunta a quella relativa all’ultimo
periodo di paga ma attribuita, ai fini dell’accredito dei contributi assicurativi a favore del
lavoratore, al periodo cui essa si riferisce (circ. n. 263 del 24 dicembre 1997)”.
Indennità corrisposta a lavoratori soggetti a “massimale contributivo”
Ulteriore fattispecie è quella in cui l’indennità sostitutiva del preavviso venga corrisposta ad
un lavoratore iscritto per la prima volta dopo il 31 dicembre 1995 ad una forma pensionistica
obbligatoria.
Per questa tipologia di lavoratori13 l’art. 2, comma 18, della legge n. 335/1995 stabilisce un
massimale annuo della base contributiva e pensionabile (pari per l’anno 2005 a euro
84.049,00), rivalutabile annualmente sulla base dell’indice dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai e impiegati, come calcolato dall’Istat14 .
Nel caso sottoposto al parere dell’Inps si trattava di determinare il massimale applicabile nel
caso di una indennità riferita al periodo 1 dicembre 2002-31 gennaio 2003.
A tal proposito, l’Istituto, dettando una regola di carattere generale, e quindi valida in ogni
caso di indennità sostitutiva del preavviso a cavallo di due anni, ha affermato che “nell’ipotesi
in cui l’indennità in oggetto si riferisca ad un periodo di preavviso che si collochi a cavallo di
due annualità, ai fini dell’applicazione del massimale contributivo, di cui all’art. 2 comma 18
della L. 335/95, occorre individuare le quote di indennità di competenza di ciascun anno.
Nel caso in esame per la parte di indennità relativa a dicembre 2002 il massimale contributivo
da applicare è quello del predetto anno mentre per la restante quota (gennaio 2003) quello
dell’anno successivo (2003).
Qualora l’indennità in argomento determini per l’anno 2002 il superamento del massimale
contributivo la quota di indennità relativa al mese di dicembre non deve essere assoggettata a
contribuzione”.
b) Effetti della corresponsione della indennità sostitutiva del preavviso sulla decorrenza
della pensione di anzianità.
Come abbiamo ricordato all’inizio del precedente punto a), in base ai criteri a suo tempo
stabiliti dal Consiglio di Amministrazione dell’Inps, i contributi relativi alla indennità
sostitutiva del preavviso vanno a coprire assicurativamente i singoli periodi cui essa si riferisce
e sono parificati, a tutti gli effetti, a quelli versati in costanza di rapporto di lavoro.
Tali criteri peraltro determinarono, sotto il profilo della decorrenza della prestazione
pensionistica di anzianità, un notevole contenzioso, che la Corte di Cassazione ha risolto in via
definitiva nel senso che la corresponsione della indennità in argomento “non può comportare
la prosecuzione del rapporto di lavoro oltre la cessazione definitiva della prestazione
lavorativa e che, quindi, non ha rilievo preclusivo ai fini del perfezionamento delle condizioni
per il diritto alla pensione di anzianità”.
Il Supremo Collegio argomenta, infatti, nel senso che il periodo per il quale sia stata erogata
l'indennità di mancato preavviso non può essere equiparato ad un periodo di attività lavorativa
retribuita.
Ne' tale equiparazione - e, quindi, la persistenza giuridica del rapporto di lavoro - può essere
fondata sulla considerazione che l'emolumento in parola sia assoggettato a contribuzione e che
13
Vedasi questa Rassegna. n.1/2005, par. 3.2.2.
Lo stesso massimale vale anche per coloro che optano per il sistema “contributivo” di calcolo della pensione
(art. 1, comma 23, della Legge n. 335/1995), con effetto sui periodi successivi all’opzione stessa.
14
VI
il valore dei contributi assicurativi conseguentemente versati sia scaglionato lungo tutto l'arco
del periodo di mancato preavviso, trattandosi, nella specie, di una finzione contabile mediante
la quale un periodo astrattamente configurabile ai solo fini della determinazione della misura
della indennità in argomento viene assimilato ad un periodo di lavoro effettivamente prestato e
quindi coperto di contribuzione.
Di conseguenza la Corte conclude ritenendo inammissibile la parificazione del periodo di
preavviso, sostituito dalla relativa indennità, alla persistenza dell'attività lavorativa come causa
preclusiva del diritto alla pensione di anzianità.
In conformità a tale principio ed ai fini della sua corretta applicazione, l’Inps ha stabilito15 :
1) quanto alla modalità di accreditamento dei contributi, vale a dire alla valutazione
dell'indennità sostitutiva del preavviso ai fini contributivi: poiché la Corte di Cassazione
non ha posto in discussione il principio della frazionabilità della indennità medesima, resta
confermato il criterio della copertura assicurativa per tutto il periodo corrispondente al
periodo temporale cui la indennità si riferisce 16 ;
2) quanto agli effetti sulla pensione di anzianità, la risoluzione del rapporto di lavoro si
intende avvenuta in coincidenza con la cessazione della effettiva prestazione lavorativa;
pertanto poiché risulta, in tal modo, soddisfatta la condizione della mancata prestazione di
attività lavorativa alle dipendenze di terzi, la decorrenza della pensione stessa, qualora
sussistano tutte le altre condizioni di legge, deve essere fissata secondo le note regole delle
“finestre” ancorchè ricadano all’interno del periodo al quale si riferisce l’indennità
sostitutiva del preavviso.
La contribuzione versata sull'indennità sostitutiva del preavviso per periodi successivi alla
decorrenza della pensione da' luogo alla liquidazione di un supplemento di pensione a norma
dell'art. 7 della legge 23 aprile 1981, n. 155;
Per quanto riguarda infine la trattenuta ai pensionati al lavoro, dal presupposto che il rapporto
di lavoro deve intendersi risolto con la effettiva cessazione dell'attività lavorativa discende che
non esiste divieto di cumulo della pensione con il reddito da lavoro dipendente per il periodo
corrispondente a quello cui la indennità medesima si riferisce.
15
Inps, circolare n. 99 del 17 aprile 1987.
Vedasi la Delibera consiliare n. 63 del 4 maggio 1973 e le disposizioni applicative contenute nella citata
circolare n. 365 C. e V. - n. 53517 Prs. - n. 15451 O. del 19 agosto 1974, p. 1 e p.3, cpv. 1 e 2.
16
VII
NORMATIVA COMUNITARIA E CONVENZIONI INTERNAZIONALI
SEMINARIO INTERNAZIONALE SULL’INVECCHIAMENTO ATTIVO:
SESSIONI DI DUBLINO E DI KRANJ
L’importanza del dibattito sull’invecchiamento attivo è crescente, sia a livello nazionale, che
europeo. La transizione demografica che l’Europa sta vivendo impone, infatti, di riconsiderare
i tradizionali modelli organizzativi del lavoro mediante la elaborazione di strategie capaci di
favorire una maggiore occupabilità dei lavoratori più anziani e, al tempo stesso, di preservare
elevati livelli di produttività aziendale capaci di assicurare competitività al sistema produttivo.
Dal 9 all’11 marzo 2005 si è svolto a Dublino la prima sessione del seminario internazionale
sul tema dell’occupabilità dei lavoratori anziani (“Age and Work: Connecting the
generations”, organizzato dalla Fondazione Europea per il Miglioramento delle Condizioni di
Vita e di Lavoro (European Foundation for the Improvement of Living and Working
Conditions), agenzia dell’Unione europea istituita con l’obiettivo di contribuire alla
pianificazione e all’attuazione di migliori condizioni di vita e di lavoro negli Stati membri.
La seconda sessione ha avuto luogo a Kranj (Slovenia) dal 23 al 25 maggio.
Al seminario sono stati invitati numerosi Stati membri della Unione Europea: Austria, Cipro,
Repubblica Ceca, Danimarca, Grecia, Ungheria, Portogallo, Slovacchia, Slove nia, Spagna,
Svezia e Italia.
Ciascuno Stato vi ha preso parte con tre rappresentanti, rispettivamente, del governo, degli
imprenditori e dei lavoratori.
I relatori (rappresentanti delle Istituzioni europee, dell’OCSE, e accademici esperti in tema di
invecchiamento attivo) hanno illustrato, oltre ai dati demografici dei singoli Paesi, i profili
economici e sociali sottesi alla problematica del progressivo invecchiamento della forza
lavoro. Tale fenomeno demografico, infatti, impone di riconsiderare i tradizionali modelli
organizzativi del lavoro attraverso la elaborazione di strategie volte a favorire una maggiore
occupabilità dei lavoratori anziani.
Obiettivo dell’incontro di Dublino è stato quello di fornire un quadro approfondito del
fenomeno dell’invecchiamento attivo, attuato attraverso lo scambio di informazioni e buone
pratiche fra gli Stati partecipanti. Ulteriore finalità è stata quella di offrire ai rappresentanti
delle parti sociali e delle autorità pubbliche presenti l’opportunità di discutere i temi delle
politiche sociali europee, consentendo un maggiore approfondimento delle relative
implicazioni a livello nazionale.
La seconda sessione del seminario ha rappresentato il seguito della precedente, fornendo
ulteriori esempi di buone prassi aziendali finalizzate a favorire l’invecchiamento attivo.
Ciascuna delegazione ha presentato delle relazioni nazionali, volte a fornire un quadro assai
dettagliato della situazione demografica e occupazionale dei singoli Paesi, con particolare
attenzione rivolta al dibattito in corso sull’invecchiamento attivo, alle buone pratiche
eventualmente adottate in ciascuno Stato, nonché alle modalità attraverso cui vengono attuate
le politiche per la promozione della occupabilità dei lavoratori anziani.
Sono emerse, al riguardo, interessanti differenze, tra i vari Stati, relativamente all’incisività del
ruolo che le parti sociali svolgono nel settore della politica sociale e dell’occupazione; la
Danimarca è risultata, ad esempio, essere il Paese che maggiormente delega alla contrattazione
la regolamentazione del proprio mercato del lavoro.
VIII
Dal dibattito sviluppatosi nel corso del seminario, è emerso che non esiste un modello di
invecchiamento attivo valido per tutti i Paesi, per tutte le imprese, ma che invece è necessario
adattare, secondo criteri di flessibilità, le possibili soluzioni alle diverse caratteristiche
(dimensionali, organizzative e produttive) delle imprese di riferimento.
IX
LA NUOVA AGENDA SOCIALE EUROPEA
La Commissione europea ha presentato all’inizio dell’anno la “nuova agenda sociale”, vale a
dire il documento programmatico dell’Unione europea nel campo dell’occupazione e degli
affari sociali.
L’agenda copre il periodo 2005/2009 e si fonda su due priorità fondamentali: l’occupazione da
un lato e la lotta contro la povertà e la promozione della parità di trattamento dall’altro.
La priorità “occupazione” si impernierà sul raggiungimento dei seguenti obiettivi:
creare un mercato europeo del lavoro che permetta ai lavoratori di conservare i propri
diritti in materia di pensione e di previdenza sociale e che instauri un quadro facoltativo
per la negoziazione di accordi collettivi transnazionali;
esaminare l’applicazione dei periodi transitori previsti per l’ingresso dei lavoratori in
provenienza dai nuo vi Stati membri;
attualizzare il diritto comunitario per rispondere ai bisogni che risultano dalle nuove
tipologie di lavoro, in particolare i contratti di breve durata e implementare una nuova
strategia in materia di sanità e di sicurezza;
gestire i processi di ristrutturazione aziendale attraverso un più forte ricorso al dialogo
sociale.
La priorità “povertà e pari opportunità” sarà invece basata sui seguenti punti :
analizzare l’impatto dell’invecchiamento della popolazione e il futuro delle relazioni
intergenerazionali attraverso il lancio di un Libro verde sulla demografia;
incoraggiare gli Stati membri a riformare i sistemi pensionistici e sanitari ed a lottare
contro la povertà;
chiarire il ruolo e le caratteristiche dei servizi sociali di interesse generale.
X
PRASSI AMMINISTRATIVA
CONTRIBUTI FIGURATIVI. RIFIUTO DI PRESTARE IL SERVIZIO MILITARE:
EFFETTI SULLA COPERTURA ASSICURATIVA
I periodi di detenzione subiti a causa del rifiuto di prestare servizio militare non possono
essere valutati ai fini dell’accredito figurativo dei contributi previdenziali.
Il Ministero della Difesa 17 ha infatti affermato che il diritto alla valutazione figurativa discende
dall’adempimento di un obbligo, che ha natura costituzionale. Perciò il rifiuto di assolvere tale
obbligo preclude la possibilità di tale valutazione.
Rif. Inps, messaggio n. 6033 del 21 gennaio 2005.
LAVORO INTERMITTENTE. COPERTURA CONTRIBUTIVA VOLONTARIA DEI
PERIODI SOLO PARZIALMENTE COPERTI DALLA CONTRIBUZIONE
OBBLIGATORIA
Tra i rapporti di lavoro disciplinati dal D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, vi è il “contratto di
lavoro intermittente”. Vale a dire - secondo la definizione che ne dà l’articolo 33 del decreto
stesso – il contratto “mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore di
lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorativa” nei limiti indicati dalla stessa
disposizione normativa.
Si tratta di un rapporto di lavoro dipendente, caratterizzato dal fatto che può essere stipulato
per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente, secondo le esigenze
individuate dai contratti collettivi o da parte di soggetti con meno di 25 anni o con più di 45 18 .
Nel corso della sua validità, dunque, non necessariamente il lavoratore presta attività
lavorativa in modo continuativo; esso infatti assicura la propria disponibilità a lavorare, ma
darà la prestazione lavorativa solo nel caso in cui vi sia una “chiamata” del datore di lavoro,
alla quale il lavoratore può impegnarsi, o meno, a rispondere.
Nel caso sia stato stipulato l’obbligo di rispondere alla chiamata, l’azienda deve corrispondere
al lavoratore una indennità mensile di disponibilità, divisibile in quote orarie, per i periodi nei
quali il lavoratore stesso garantisce la propria disponibilità in attesa di utilizzazione.
I contratti collettivi stabiliscono la misura di detta indennità che, comunque, non può essere
inferiore alla misura prevista, ovvero aggiornata periodicamente, con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, sentite le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale 19 .
In base a tale decreto 20 la misura dell’indennità mensile di disponibilità, divisibile in quote
orarie, corrisposta al lavoratore per i periodi nei quali esso garantisce la disponibilità al datore
17
Direzione Generale per il Personale Militare, nota del 13 aprile 2004.
Art. 34, comma 1, del decreto n. 276/2003, modificato dall’art. 10, comma 1, del D.Lgs n. 251/2004 nonché
dall’art. 1bis della legge 14 maggio 2005, n. 80.
19
D.Lgs n. 276/2003, articolo 36, comma 1.
20
Decreto del 10 marzo 2004.
18
XI
di lavoro in attesa di utilizzazione, è determinata nel 20% della retribuzione prevista dal
contratto collettivo nazionale di lavoro applicato.
Il decreto stabilisce inoltre che la retribuzione mensile, da prendere a base per la
determinazione dell’indennità, è costituita dal minimo tabellare, dall’indennità di contingenza,
dall’E.T.R. e dai ratei di mensilità aggiuntive.
I contributi previdenziali sono calcolati e versati in base all’effettivo ammontare della
indennità di disponibilità, senza tenere conto della normativa in materia di minimale
contributivo 21 .
Questa regola penalizza il lavoratore, in quanto riduce la media delle retribuzioni sulla quale nel sistema di calcolo retributivo delle pensioni - sono calcolate le pensioni stesse: è evidente
infatti che la indennità di disponibilità, in quanto assoggettata a contribuzione, concorre sia
alla formazione dell’anzianità contributiva utile ai fini del diritto e della misura della pensione,
sia a determinare la retribuzione da utilizzare per il calcolo della prestazione pensionistica 22 .
Per ovviare a questo inconveniente il legislatore ha concesso al lavoratore la possibilità di
versare la differenza contributiva per i periodi nel corso dei quali ha ricevuto una retribuzione
inferiore a quella convenzionale o ha usufruito della “indennità di disponibilità”.
Il compito di determinare l’importo della retribuzione convenzionale di riferimento, è stato
affidato ad un decreto interministeriale emanato di concerto dal Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali e di quello dell’Economia e delle Finanze 23 .
Esso stabilisce che la retribuzione convenzionale è pari alla differenza tra l’importo percepito
dal lavoratore intermittente e il parametro minimo 24 per l’accredito di tutti i contributi
settimanali nel corso dell’anno solare.
Poiché per l’anno 2005 l’importo mensile del trattamento minino di pensione è pari a euro
420,01, il minimale retributivo per l’accredito di una settimana è pari a euro 168,00.
Per la copertura assicurativa dell’intero anno 2005 è dunque necessario un minimale
retributivo pari a euro 8.736,00 (168,00 x 52 settimane).
Il lavoratore “intermittente”, che nell’anno abbia ricevuto una retribuzione imponibile
inferiore, dovrà dunque, se vorrà la copertura integrale di tutte le settimane dell’anno, pagare
all’Inps la differenza tra i contributi versati, calcolati sull’importo percepito, e quelli relativi al
suddetto importo minimo. In caso contrario gli verrà accreditato un numero di settimane
proporzionalmente inferiore 25 .
21
D.Lgs. n. 276/2003, articolo 36, comma 2.
Nel sistema contributivo l’indennità in argomento concorre alla formazione dell’anzianità contributiva utile ai
fini del diritto alla pensione, nonché all’ammontare del montante contributivo individuale da utilizzare per la
determinazione del relativo importo.
23
Tale decreto porta la data del 30 dicembre 2004.
24
Indicato dall’articolo 7 della legge 11 novembre 1983, n. 638.
25
L’Inps, con circolare n. 18 dell’1 febbraio 2005, ha definito le modalità operative.
22
XII
LA DECORRENZA DELLA PENSIONE DI VECCHIAIA
NEL SISTEMA CONTRIBUTIVO
In tema di decorrenza della pensione di vecchiaia, la regola generale 26 - scritta quando esisteva
il solo sistema “retributivo” di calcolo della pensione - stabilisce che “la pensione di vecchiaia
a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle gestioni speciali dei lavoratori
autonomi decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale l'assicurato ha
compiuto l'età pensionabile, ovvero, nel caso in cui a tale data non risultino soddisfatti i
requisiti di anzianità assicurativa e contributiva, dal primo giorno del mese successivo a quello
in cui i requisiti suddetti vengono raggiunti”.
La norma prevede inoltre che, su richiesta dell’interessato, la pensione di vecchiaia decorra dal
primo giorno del mese successivo a quello nel quale è stata presentata la domanda, sempre che
tale decorrenza sia stata indicata dall’interessato contestualmente alla presentazione della
domanda stessa 27 .
All’Inps è stato chiesto se queste regole si applicano non solo alle pensioni liquidate con il
sistema di calcolo retributivo, ma anche a quelle liquidate con il “sistema contributivo”.
Rispondendo a tale quesito l’Istituto osserva innanzitutto che i requisiti necessari ad ottenere la
pensione di vecchiaia nel sistema contributivo 28 sono i seguenti:
• il compimento da parte dell’assicurato (uomo o donna) del 57° anno di età (salvo che sia
stata raggiunta una anzianità contributiva non inferiore a 40 anni, nel qual caso si
prescinde dal requisito anagrafico 29 );
• il possesso di almeno 5 anni di contribuzione effettiva;
• un importo della pensione risultante dal calcolo non inferiore a 1,2 volte l’importo
dell’assegno sociale (salvo che l’interessato abbia compiuto 65 anni di età, nel qual caso si
prescinde da tale requisito);
• l’avvenuta cessazione del rapporto di lavoro.
Ciò premesso l’Istituto precisa che nel caso in cui venga presentata domanda di pensione di
vecchiaia nel sistema contributivo, la decorrenza della pensione si può collocare:
• o il primo giorno del mese successivo a quello di maturazione di tutti i requisiti richiesti;
• o il primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda di pensione.
Peraltro, poiché nel regime contributivo l’importo della pensione è direttamente proporzionale
all’età anagrafica del pensionato alla decorrenza della pensione 30 , al momento della
presentazione della domanda il pensionando dovrà dichiarare esplicitamente di volersi
avvalere della disposizione prevista dal secondo comma dell’art. 6 della legge n. 155 del 1981.
Da ultimo, l’Inps conferma che nel caso di lavoratore che ha esercitato l’opzione per il calcolo
della pensione con le regole del sistema contributivo, la pensione stessa non può decorrere da
data anteriore al primo giorno del mese successivo a quello in cui ha effettuato l’opzione 31 .
Rif. Inps, messaggio n. 20552 del 30 maggio 2005.
26
L’articolo 6, comma 1, della legge n. 155 del 1981.
Art. 6, comma 2, della legge n. 155 del 1981.
28
Ai sensi dell’art. 1, comma 20, della legge n. 335 del 1995.
29
Ai fini del computo di tale anzianità non concorrono i periodi di studio riscattati e quelli di prosecuzione
volontaria della contribuzione. Viceversa la contribuzione relativa al lavoro svolto dall’interessato prima del
compimento del 18° anno di età è moltiplicata per 1,5.
30
Infatti l’importo annuo della pensione è calcolato applicando il coefficiente di trasformazione relativo all’età
dell’assicurato alla data di decorrenza della pensione, al “montante contributivo”.
31
Inps, circolare 11 ottobre 2001, n. 181.
27
XIII
INCENTIVO AL POSTICIPO DEL PENSIONAMENTO (BONUS):
CASI PARTICOLARI
L’Inps, sollecitato da numerose richieste di chiarimenti, ha dato ulteriori indicazioni circa la
possibilità per i lavoratori che, alla scadenza del contratto a tempo determinato stipulato al fine
di ottenere i vantaggi legati al posticipo del pensionamento previsti dall’art. 75, commi 1,2, 3,
4 e 6 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ottengano il nuovo incentivo al posticipo del
pensionamento (c.d. “bonus) 32 .
L’Istituto ribadisce che nella ipotesi di cessazione, anche temporanea, del rapporto di lavoro al
termine del contratto stipulato ai sensi del citato art. 75, la pensione decorre automaticamente
dal mese successivo alla scadenza del contratto stesso, anche se la relativa domanda viene
presentata in un momento successivo: ne deriva che tali lavoratori non possono richiedere il
bonus in argomento. Viceversa ne possono fruire quei lavoratori che proseguono senza
interruzione la attività lavorativa (con il medesimo o con un altro datore di lavoro).
Più in dettaglio l’Istituto ha precisato quanto segue, con riferimento ai diversi possibili casi.
“1. Lavoratori che cessano, anche temporaneamente, l’attività lavorativa alla scadenza
del contratto a tempo determinato stipulato ai sensi dell’art.75, commi 1,2,3,4 e 6 legge n.
388 del 2000.
La cessazione, anche temporanea, del rapporto di lavoro al termine del contratto stipulato ai
sensi dell’art. 75 determina, per effetto dell’art. 3 del decreto 23 marzo 2001, la decorrenza
della pensione dal 1° giorno del mese successivo alla scadenza del contratto stesso, ancorché
la relativa domanda sia presentata in un momento successivo 33 .
Pertanto, ai predetti lavoratori è precluso l’esercizio dell’opzione al “bonus” di cui all’art. 1,
comma 12, della legge n. 243 del 2004.
L’eventuale ripresa di un’attività lavorativa:
• comporta il ripristino dell’obbligo contributivo sia a carico del lavoratore che del datore di
lavoro;
• la contribuzione versata dopo la scadenza del contratto a tempo determinato darà luogo
alla liquidazione di un supplemento di pensione con le modalità previste dall’art. 7 della
legge n. 155 del 1981;
• non incide sullo speciale regime contributivo relativo al precedente periodo di posticipo al
pensionamento effettuato ai sensi del già citato art. 75, commi da 1 a 6, della legge n. 388
del 2000.
Ne consegue che l’importo della pensione da liquidare sarà in ogni caso pari a quello che
sarebbe spettato al lavoratore alla decorrenza del primo contratto stipulato ai sensi dei citati
commi dell’articolo 75 della legge n. 388 del 2000, sulla base dei criteri già forniti con la
circolare n. 118 del 30 maggio 2001, p. 5.
2. Lavoratori che proseguono, senza interruzione, l’attività lavorativa alla scadenza del
contratto a tempo determinato stipulato ai sensi dell’art.75, commi 1,2,3,4 e 6 della legge
n. 388 del 2000.
32
33
Art.1, commi da 12 a 17 delle legge n. 243 del 2004; Inps, circolare 30 maggio 2001, n. 118, punto 5.
Punto 5 della circolare n. 118 del 30 maggio 2001.
XIV
Ai lavoratori che proseguono, senza interruzione, il rapporto di lavoro dopo la scadenza del
contratto di lavoro a tempo determinato non si applica lo speciale criterio di retrodatazione
della decorrenza della pensione rispetto alla domanda di cui al citato art. 3 del decreto 23
marzo 2001.
Per i predetti lavoratori, pertanto, la pensione decorrerà dal 1° giorno del mese successivo alla
presentazione della domanda, previa cessazione dell’attività lavorativa.
La prosecuzione del rapporto di lavoro:
• non preclude il successivo esercizio dell’opzione al “bonus” di cui all’art.1, comma 12
della legge n.243 del 2004 a condizione, si ribadisce, che la prosecuzione del rapporto di
lavoro con lo stesso o altro datore di lavoro, alla scadenza del contratto a tempo
determinato o dell’ultimo contratto a termine (qualora la facoltà di rinuncia sia stata
effettuata più volte), avvenga senza soluzione di continuità. Infatti in caso di cessazione,
anche temporanea, dell’attività lavorativa si applicano le istruzioni fornite al punto 1.
Va dunque chiarito che, ai fini dell’accesso al bonus per i lavoratori che si sono avvalsi
della facoltà di cui all’ art. 75, commi 1,2,3,4 e 6, il termine “senza soluzione di
continuità” utilizzato al punto 3, parte seconda, della circolare n. 149 dell’11 novembre
2004 deve intendersi riferito al rapporto di lavoro e non all’esonero dal versamento
contributivo;
• comporta il ripristino dell’obbligo contributivo sia per il lavoratore che per il datore di
lavoro fino alla decorrenza della pensione, ovvero all’eventuale opzione per il “bonus”;
• non incide sullo speciale regime contributivo relativo al precedente periodo di posticipo al
pensionamento effettuato ai sensi dei commi sopra citati dell’art.75 della legge n. 388 del
2000.
Ne consegue che l’importo della pensione da liquidare sarà pari a quello che sarebbe spettato
al lavoratore alla decorrenza del primo contratto stipulato ai sensi dell’articolo 75 della legge
n. 388 del 2000, sulla base dei criteri già forniti con la circolare n. 118 del 30 maggio 2001, p.
5, applicando gli aumenti perequativi intervenuti fino alla data di decorrenza della pensione
sopra individuata.
La contribuzione versata successivamente alla scadenza del contratto a tempo determinato,
sarà valutata secondo le modalità indicate al punto 4 della circolare n. 149 dell’11 novembre
2004, parte seconda.
I contributi in esame daranno, quindi, origine ad una quota di pensione il cui importo diventerà
parte integrante della pensione maturata fino all’inizio del periodo di posticipo effettuato ai
sensi dell’art. 75, dando luogo ad un’unica prestazione da liquidarsi con la decorrenza
precedentemente illustrata.
Va peraltro precisato che tale “quota” di pensione andrà rivalutata sulla base dei coefficienti
previsti nell’anno di decorrenza della pensione e non, come per la restante parte di pensione,
sulla base dei coefficienti previsti per la liquidazione delle pensioni aventi decorrenza
nell’anno di inizio del periodo di posticipo di cui all’art.75”.
Rif. Inps, messaggio n. 20856 del 31 maggio 2005.
XV
LA CONTRIBUZIONE VOLONTARIA ALLA “GESTIONE SEPARATA”
DEI LAVORATORI PARASUBORDINATI
I lavoratori “parasubordinati” (collaboratori coordinati e continuativi, ecc.) possono proseguire
volontariamente il pagamento dei contributi nella “gestione separata dell’Inps” alla quale sono
iscritti34 .
Essi cioè, se hanno interesse ad incrementare la propria posizione contributiva per raggiungere
il diritto alla pensione, possono richiedere all’Inps l’autorizzazione a proseguire
volontariamente la contribuzione, una volta cessato il rapporto di collaborazione che
comportava la contribuzione obbligatoria, secondo le norme di carattere generale.
E’ opportuno ricordare che:
• l’autorizzazione ha efficacia a tempo indeterminato e sino al pensionamento, salvo la
sospensione temporanea dei versamenti in caso di ripresa dell’attività che comporta
l’obbligo assicurativo;
• il requisito contributivo minimo necessario per ottenere l’autorizzazione è di un anno di
effettiva contribuzione nel quinquennio precedente la domanda, ovvero 5 anni di effettiva
contribuzione (entrambi nella “gestione separata”);
• l’importo del contributo volontario si determina applicando all’importo medio dei
compensi percepiti nell’anno di contribuzione precedente la domanda, l’aliquota I.V.S. di
finanziamento della gestione prevista per gli iscritti obbligatori.
Ai fini della determinazione del contributo volontario deve essere presa in considerazione
l’aliquota IVS vigente per i soggetti privi di tutela previdenziale (non assicurati e non titolari
di pensione) pari, per l’anno 2005, al 17,50%.
Tale aliquota35 deve essere aumentata di un punto per la quota di reddito eccedente il limite
della prima fascia di retribuzione pensionabile.
Conseguentemente, sulla quota parte dell’importo medio dei compensi percepiti eccedente tale
limite di reddito (pari per l’anno 2005 a €.38.641,00), l’aliquota IVS è pari al 18,50%.
Poiché la contribuzione obbligatoria viene accreditata su base mensile, anche il contributo
volontario viene calcolato a mese e poi versato per trimestri solari, alle scadenze previste.
Considerato che la copertura assicurativa di un intero anno si acquisisce in presenza di
versamenti complessivamente non inferiori al valore ottenuto applicando l’aliquota IVS al
minimale di reddito vigente nella gestione Commercianti (per il 2005 pari ad €. 13.133,00
annui e ad €.1.109,00 mensili), tenuto conto del predetto minimale di reddito e dell’aliquota
IVS vigente (17,50%), l’importo minimo dovuto dai prosecutori volontari della Gestione
separata non può essere inferiore a €. 2.330,00, su base annua, e ad €. 194,15, su base mensile.
34
L’art. 5, comma 1, del D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 184 infatti ha esteso il regime della “prosecuzione volontaria”
del pagamento dei contributi vigente nel sistema generale della assicurazione obbligatoria per i lavoratori
dipendenti, alle altre forme di previdenza e, in particolare, alla “gestione di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8
agosto 1995, n. 335.
35
Art. 45 del DL. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.
326.
XVI
INPS – GESTIONE SEPARATA. DOCUMENTI UTILI ALLA DOCUMENTAZIONE
DEI PERIODI DI CONTRIBUZIONE
La Direzione Centrale dell’Inps, a fronte delle domande di chiarimenti formulate da alcune
sedi periferiche, ha confermato che i lavoratori che presentano domanda per la liquidazione
della pensione a carico della “gestione separata” per attività lavorativa prestata in qualità di
collaboratore possono, all’atto della domanda, documentare il possesso di periodi di
contribuzione non ancora registrati negli archivi dell’Istituto, mediante la presentazione del
modello CUD o del modello GLA, relativo a tali periodi.
Rif. Inps, messaggio 18851 del 13 maggio 2005.
XVII
INAIL - MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ ISPETTIVA
Il legislatore recentemente ha dettato una articolata normativa 36 allo scopo di razionalizzare le
funzioni ispettive, coinvolgendo tutti gli organi preposti alla vigilanza nelle materie del lavoro
e della previdenza sociale facenti capo al Ministero del lavoro, all'Inps e all'Inail.
Dopo il Ministero del lavoro 37 e l'Inps 38 , anche l'Inail 39 , interviene sugli aspetti attinenti
l'attività ispettiva nelle materie di propria competenza. In particolare:
• con riferimento al diritto di interpello 40 , l'Istituto precisa che eventuali quesiti, di ordine
generale, possono essere inviati via internet (dalle associazioni di categoria, e non
direttamente dalle singole aziende) alla “Direzione centrale rischi” o alle singole sedi, che
provvederanno al previsto inoltro al Ministero del lavoro;
• in merito alle modalità della vigilanza, l'Inail ricorda che i verbali assumono il valore di
fonti di prova in ordine agli elementi acquisiti, che devono poter essere utilizzati per
l’adozione di provvedimenti sanzionatori amministrativi e civili. Inoltre sottolinea la
necessità che i propri ispettori svolgano gli accertamenti con la massima attenzione ed in
maniera completa ed esaustiva, anche per quanto riguarda le irregolarità nei confronti delle
altre Amministrazioni. Ciò al fine di consentire a queste ultime di utilizzare le
informazioni acquisite e di evitare duplicazioni di indagini.
Riguardo a tale aspetto, riteniamo che la normativa vigente imponga agli organi di
vigilanza dell'Inail di limitarsi agli accertamenti di propria competenza, perché non hanno
legittimazione a svolgere indagini ispettive in altre materie (quali, ad esempio, quella
fiscale, pensionistica o lavoristica), e che, al massimo, gli elementi di fatto riscontrati e
riportati nel verbale ispettivo possano costituire la base per le valutazioni di competenza
delle altre amministrazioni. Pertanto Confindustria ha proposto un interpello al Ministero
del lavoro 41 , per un opportuno chiarimento;
• quanto agli strumenti della vigilanza, al personale ispettivo dell'Inail è riconosciuto, tra
l'altro, il potere/dovere della diffida obbligatoria 42 . Oggetto del provvedimento di diffida
sono le "violazioni sanabili", vale a dire quelle non connesse né direttamente né
indirettamente al pagamento del premio. Per chiarire la portata di detta normativa, la
circolare reca in allegato una scheda illustrativa dei principali illeciti formali con le
rispettive sanzioni.
L’Istituto evidenzia che la diffida:
- costituisce una condizione di procedibilità del procedimento sanzionatorio;
- determina l'interruzione dei termini relativi alla contestazione/notifica della sanzione
amministrativa fino alla scadenza del termine indicato per la regolarizzazione;
- è applicabile a decorrere dal 27.5.2004 anche per le violazioni commesse
antecedentemente a tale data.
Il potere/dovere di diffida – afferma l’Inail -compete solamente al personale ispettivo e non
anche al personale amministrativo che, nel corso della propria attività, rilevi i medesimi illeciti
36
D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124.
Ministero del Lavoro, circolare n. 24 del 24 giugno 2004.
38
Inps, circolare n. 138 del 20 settembre 2004.
39
Inail, circolare n. 86 del 17 dicembre 2004.
40
Art. 9 del D.Lgs n. 124/2004.
41
Secondo quanto previsto dall'art. 9 del Dlgs n. 124/2004.
42
D.Lgs. n. 124/2004, art. 13.
37
XVIII
amministrativi. Tale indicazione, in assenza di più puntuali specificazioni, potrebbe portare
alla impropria conclusione che per la medesima violazione, a seconda che l'illecito sia
accertato in sede ispettiva ovvero in sede di normale attività amministrativa, possano operare
procedure e regimi sanzionatori differenti43 .
Anche su questo punto, vista la possibile incongruenza rilevata, Confindustria ha ritenuto
necessario esercitare il diritto di interpello.
• In tema di conciliazione monocratica 44 , l’Inail precisa che le somme sulle quali si devono
calcolare i contributi previdenziali ed i premi assicurativi sono quelle indicate nel verbale
di conciliazione, salvo che l'importo di dette somme sia inferiore ai minimali di legge, nel
qual caso si applicano questi ultimi.. Il termine per il versamento dei premi (eseguibile in
unica soluzione ovvero ratealmente) è fissato al giorno 16 del mese successivo alla data di
sottoscrizione del verbale.
• Le questioni inerenti l'aspetto classificatorio o tariffario rimangono di esclusiva
competenza dell'Istituto e, pertanto, i ricorsi in tema di ricorrenza dell'obbligo assicurativo
(inizio attività, modifiche del rischio lavorativo) devono intendersi del tutto autonomi
rispetto alla peculiare ipotesi del ricorso al Comitato regionale per i rapporti di lavoro, di
cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 124/2004, in tema di sussistenza o qualificazione del rapporto
di lavoro.
Qui di seguito, per opportuna documentazione, riportiamo il testo della
CIRCOLARE INAIL 17 DICEMBRE 2004, N. 86.
“PREMESSA
Nel mese di aprile 2004 è stato emanato il secondo decreto1 di attuazione della legge Biagi2 ,
recante disposizioni per la razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza
sociale e di lavoro.
La riforma dell’attività di vigilanza comp leta il disegno di modernizzazione del mercato del
lavoro in quanto costituisce lo strumento giuridico idoneo a garantirne l’effettività.
Collocata in tale contesto, la recente disciplina si propone di realizzare l’obiettivo prioritario di
rendere efficace l’azione di lotta al sommerso ed al lavoro irregolare affiancando, alla
tradizionale funzione repressiva e di controllo propria degli ispettori di vigilanza, anche
attività di prevenzione, formazione ed informazione in materia di rapporti di lavoro.
Allo stesso fine introduce inoltre particolari forme di intervento anche nell’ambito dei rapporti
contrattuali tra datori e prestatori di lavoro, (sia mediante procedure conciliative, sia a mezzo
di immediate tutele dei diritti accertati in sede ispettiva) e prevede, ulteriori istituti giuridici
aventi efficacia esecutiva.
Il tutto è sostenuto da una rinnovata struttura organizzativa che vede coinvolti, a più livelli,
diversi enti e svariati organismi, con un conseguente adeguamento di poteri e di compiti da
43
Vale a dire:
nell'ipotesi di illeciti rilevati dal personale non munito di qualifica ispettiva: procedura prevista dall'art. 16
della legge n. 689/1981, secondo la quale il trasgressore è ammesso al pagamento di una somma in misura
ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più
favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento;
nell'ipotesi di illeciti rilevati in sede ispettiva: procedura prevista dall'art. 13 del D.Lgs n. 124/2004, per
effetto della quale è ammesso il pagamento dell'importo delle sanzioni nella misura pari al minimo previsto
dalla legge ovvero nella misura pari ad un quarto della sanzione stabilita in misura fissa.
44
Art. 11 del D.Lgs n. 124/2004.
-
XIX
svolgere sulla base di programmi mirati e condivisi, ad evitare pluralità di accessi e
disomogeneità di comportamenti.
Stando alla previsione normativa, in tale assetto organizzativo il ruolo cardine è rivestito dal
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che svolge funzioni di coordinamento generale
sia sull’attività di vigilanza propria degli ispettori del lavoro (con competenza prevalente e
diretta in materia di rapporti di lavoro e di iniziative di contrasto al lavoro sommerso ed
irregolare), sia nelle materie di previdenza e assistenza sociale svolte dal personale di
vigilanza dell’INPS, dell’INAIL e degli altri enti verso i quali sussiste la contribuzione
obbligatoria.
Alcune perplessità e dubbi interpretativi contenuti nella norma, con specifico riferimento alle
competenze ed ai nuovi istituti giuridici, sono stati chiariti dal Ministero del lavoro e delle
politiche sociali nello scorso mese di giugno3 .
Sulla scorta dell’orientamento ministeriale, è quindi possibile definire le funzioni proprie
dell’Istituto, fermo restando che la piena attuazione della riforma è subordinata all’emanazione
di successivi decreti (ad es. per la creazione di una banca dati telematica, per l’adozione di un
modello unico di verbale, ecc.).
ORGANI DI VIGILANZA: IL COORDINAMENTO
La richiamata circolare ministeriale – cui si fa rinvio per una più compiuta disamina dei temi
in argomento - ha in primo luogo precisato la reale portata del dettato normativo nella parte in
cui disegna la struttura organizzativa.
Nella sostanza, il modello tracciato prevede più livelli di coordinamento e, a ciascun livello, la
partecipazione attiva di tutti i soggetti interessati alla vigilanza e alla lotta al lavoro sommerso
ed irregolare, compresi quindi gli Enti previdenziali.
Il Coordinamento centrale
Più precisamente, il coordinamento centrale della struttura organizzativa è attuato dal
Ministero del Lavoro, posto al vertice del sistema, attraverso:
• una Direzione Generale 4 , di nuova istituzione, con compiti di coordinamento e direzione
delle attività ispettive svolte da tutti i soggetti deputati alla vigilanza, sia in materia
lavoristica sia in materia previdenziale
• una Commissione centrale di coordinamento5 , di nomina ministeriale, che assume, a
livello nazionale, iniziative di contrasto al lavoro sommerso e irregolare e di vigilanza in
materia di rapporti di lavoro, applicazione dei contratti collettivi, disciplina previdenziale.
La Commissione, presieduta dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali o da un
Sottosegretario delegato, è composta dai Direttori generali della suddetta Direzione
Generale, dai Direttori generali dell’Inail, dell’Inps, dell’Agenzia delle Entrate, dal
Comandante generale della Gua rdia di Finanza, dal Coordinatore nazionale delle AASSL,
dal Presidente della Commissione nazionale per l’emersione del lavoro non regolare6 , da
quattro rappresentanti di datori di lavoro e di lavoratori.
Il Coordinamento territoriale
Analogo coordinamento è svolto a livello territoriale7 :
• dalle Direzioni Regionali del lavoro che, sulla base delle direttive emanate dalla Direzione
Generale, e conformemente agli obiettivi individuati dalla Commissione Centrale,
“privilegiano un confronto diretto e costante con i Direttori Regionali degli Enti
previdenziali e assicurativi, favorendo ogni ulteriore attività di consultazione e di dialogo
e comunque con incontri di coordinamento che abbiano luogo almeno ogni tre mesi” 8
XX
•
dalle Commissioni regionali di coordinamento, istituite con decreto dei Direttori regionali
del lavoro, che le presiedono, e dai Direttori regionali dell’INPS, dell’INAIL e
dell’Agenzia delle Entrate, dai Coordinatori Re gionali delle AASSL e da rappresentanti di
datori di lavoro e lavoratori
• dalle Direzioni provinciali del lavoro che, nell’ambito territoriale di competenza,
forniscono direttive per la razionalizzazione dell’attività al fine di evitare duplicazioni di
interventi e assicurare uniformità di comportamento. Anche a livello provinciale, è
richiesta la massima integrazione tra i soggetti interessati, da realizzare con incontri,
almeno trimestrali, con i Direttori provinciali INPS e INAIL9 . Le Direzioni provinciali si
avvalgono della consulenza dei CLES 10 , Comitati per il lavoro e l’emersione del
sommerso, che, nella loro composizione, sostituiscono operativamente le Commissioni
provinciali di coordinamento della vigilanza.
Le nuove disposizioni, quindi, danno notevole rilievo al ruolo svolto dall’Istituto
(rappresentato, sia a livello centrale sia sul territorio, negli organi collegiali di nuova
istituzione) ed attribuiscono più ampie funzioni ai Direttori Regionali e Provinciali dell’Inail.
È quindi indispensabile che le Strutture territoriali dell’Istituto assicurino la costante presenza
ed ogni forma di collaborazione costruttiva nel corso delle riunioni periodiche presso le
Direzioni regionali e provinciali del lavoro.
In tali sedi saranno prospettate e concordate, sulla base degli indirizzi forniti da questa
Direzione Generale, le attività da svolgere e le iniziative da adottare, tenendo anche conto
degli esiti di azioni già intraprese e progetti già definiti.
COMPETENZE DEL PERSONALE DI VIGILANZA DEGLI ENTI PREVIDENZIALI
Come anticipato in premessa, le competenze attribuite al personale di vigilanza degli enti
previdenziali risultano confermate ed ampliate. All’attività di accertamento e controllo di tipo
repressivo, infatti, viene affiancata l’attività di prevenzione e promozione, da svolgere sulla
base di una specifica disciplina dettata da apposito decreto ministeriale.
Attività di accertamento e controllo in senso stretto
Le disposizioni già vigenti11 sul conferimento agli ispettori di vigilanza degli enti previdenziali
di tutti i poteri che agli stessi derivano dallo svolgimento dell’attività di polizia amministrativa
sono confermate12 .
Pertanto, restano invariate le facoltà di accesso ai luoghi di lavoro, esame delle scritture
contabili e dei libri regolamentari, acquisizione di dichiarazioni ecc., necessarie ad accertare
l’osservanza delle norme previdenziali e la regolarità del rapporto assicurativo, così come
dettagliatamente individuate dall’Istituto13 .
Nell’ottica di una più efficiente organizzazione dell’attività ispettiva, le Direzioni regionali del
lavoro, d’intesa con le Direzioni regionali dell’INPS e dell’INAIL e con il Comando del
nucleo dei Carabinieri, possono costituire nel territorio di competenza gruppi di intervento
straordinario14 per contrastare specifici fenomeni di violazioni di norme poste a tutela del
lavoro e della previdenza e assistenza obbligatoria. Tali gruppi saranno formati secondo le
direttive della Direzione generale del Ministero.
Al riguardo, appare utile precisare che oltre all’attività finalizzata all’emersione totale o
parziale, di interesse per gli altri soggetti pubblici deputati alla vigilanza, gli ispettori dell’Inail
svolgono anche l’attività prettamente assicurativa di verifica del rischio ovvero di
accertamento su cause e circostanze di eventi tutelati.
Ovviamente gli accessi eseguiti solo a questi ultimi fini restano esclusi dal coordinamento
centrale e territoriale, fermo restando che, ove in tali occasioni si riscontrino irregolarità di
XXI
interesse più generalizzato, le stesse dovranno essere segnalate con modalità definite e
concordate a livello territoriale.
Attività di prevenzione e promozione
Questa attività, viene disciplinata nell’ambito di disposizioni finalizzate alla riorganizzazione
della vigilanza per la prima volta. Ciò sta a sottolineare come l’osservanza degli obblighi di
legge possa essere conseguita più efficacemente attraverso la diffusione della conoscenza della
complessa normativa in materia lavoristica e previdenziale15 .
Gli enti previdenziali, nelle materie di rispettiva competenza, possono svolgere attività di
prevenzione di eventuali violazioni nonché di promozione del rispetto della normativa,
attraverso la diffusione di informazioni di carattere generale su novità legislative e
interpretative 16 .
Questo significa che non rientrano nell’ambito dell’attività in parola questioni particolari,
riguardanti le singole aziende e di competenza propria dei consulenti del lavoro e delle altre
figure professionali a ciò abilitate17 .
Fondamentale appare, inoltre, la precisazione - operata dalla norma e riportata nella circolare
ministeriale - secondo cui gli ispettori che dovessero partecipare, presso singole aziende, ad
iniziative finalizzate alla prevenzione e promozione del rispetto della normativa lavoristica
non esercitano funzioni di vigilanza né possono eseguire accertamenti.
La stessa circolare ministeriale specifica, peraltro, che l’attività in parola non potrà essere
esercitata fino all’emanazione del decreto di approvazione di uno schema di convenzione che
ne disciplinerà le modalità.
Si fa riserva, pertanto, di più precise istruzioni.
Diritto di interpello
In stretta connessione con l’attività di prevenzione e promozione del rispetto della normativa
lavoristica, viene introdotto il diritto di interpello18 , che consiste nella facoltà di porre quesiti
di ordine generale sull’applicazione della normativa di rispettiva competenza alle DPL e agli
Istituti previdenziali.
Titolari di questo diritto sono esclusivamente gli enti pubblici, le associazioni di categoria e gli
ordini professionali.
I quesiti proponibili all’Inail, per quanto di competenza, dovranno riguardare problematiche di
valenza generale in materia assicurativa che non abbiano già trovato soluzione nelle
disposizioni normative e amministrative emanate (ad esempio regime applicabile in presenza
di determinati rapporti di lavoro non sufficientemente disciplinati da una norma né chiariti con
circolari interne; condizioni di ammissibilità a benefici previdenziali e assicurativi previsti da
disposizioni legislative a favore di categorie di datori di lavoro non facilmente individuabili
senza ulteriori precisazioni dell’Istituto, ecc).
Tali quesiti potranno essere trasmessi:
• alla Direzione Centrale Rischi, solo in via telematica, all’indirizzo di posta elettronica di
prossima istituzione [email protected]
ovvero
• alle Sedi dell’Istituto che provvederanno a trasmetterli alla stessa Direzione Centrale
Rischi, per l’istruttoria e il successivo inoltro alla Direzione Generale del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali.
Non potranno essere inoltrati con la procedura di interpello, e quindi evasi, quesiti di carattere
particolare o proposti da singoli datori di lavoro, ferma restando comunque l’ordinaria attività
di informazione all’utenza da parte delle Unità competenti.
XXII
STRUMENTI
Strumenti operativi: la banca dati e la rete telematica, il modello unico di verbale
Il coordinamento delle attività di vigilanza dirette alla verifica della regolarità dei rapporti di
lavoro e all’emersione è garantito da appositi strumenti operativi che assicurano la celerità
delle informazioni e l’uniformità dei comportamenti.
In particolare viene istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali una banca
dati telematica come sezione riservata della “borsa continua nazionale del lavoro”19 alla quale
avranno accesso esclusivamente le Amministrazioni che esercitano l’attività di vigilanza20 .
In tale banca dovranno confluire, a regime, i dati sugli accessi ispettivi effettuati da tutti gli
organi coinvolti sulla base di una disciplina demandata ad apposito decreto ministeriale.
Nell’attesa dell’emanazione di questo decreto, l’interscambio delle informazioni avverrà per
via telematica attraverso l’utilizzo di indirizzi di posta elettronica riservati, ad uso dei
Dirigenti e dei Responsabili dei servizi ispettivi di Direzioni Provinciali del Lavoro, INPS,
INAIL e altri enti previdenziali21 . Per l’INAIL, la Direzione Centrale Servizi Informativi e
Telecomunicazioni provvederà ad istituire indirizzi dedicati.
Saranno pertanto presi accordi a livello locale, per stabilire le precise modalità di trasmissione
dei dati nonché la periodicità degli invii, tenendo presente che, allo scopo di evitare
duplicazioni di interventi, le informazioni relative alle aziende ispezionate devono essere
comunicate agli altri enti immediatamente dopo gli accessi22 .
A tale proposito, sono in corso di realizzazione le necessarie implementazioni della procedura
vigilanza (ambiente CICSSA), per agevolare le trasmissioni previste e la ricezione dei dati
delle altre Amministrazioni. In attesa del completamento della procedura, ciascuna Sede
provvederà ad effettuare le comunicazioni dei datori di lavoro ispezionati alle scadenze
concordate, nel rispetto dei termini fissati dalla norma.
Ulteriore innovazione, di notevole impatto operativo, è costituita dall’adozione di un modello
unificato di verbale di rilevazione degli illeciti, da approvare con decreto ministeriale entro il
prossimo 26 novembre 23 . La redazione del modello finale scaturirà da uno specifico iter
procedimentale, sentite le Direzioni Generali dell’INPS e dell’INAIL.
Nel fare riserva di ulteriori dettagli, è importante sottolineare la valenza che i verbali tipo
assumono quali fonti di prova in ordine agli elementi acquisiti, che devono poter essere
utilizzati dai vari organi ispettivi per l’adozione di provvedimenti sanzionatori amministrativi
e civili 24 .
Le Strutture dell’INAIL svolgeranno quindi gli accertamenti con la massima attenzione ed in
maniera completa ed esaustiva, anche per quanto riguarda le irregolarità nei confronti delle
altre Amministrazioni. Ciò al fine di consentire alle stesse, sulla base delle informazioni
acquisite, di evitare duplicazioni di indagini.
Ove gli accertamenti siano finalizzati a verifiche specifiche ed a periodi limitati, ovvero
quando non sia comunque possibile rilevare inadempienze sanzionabili da altri soggetti
pubblici, è necessario che il verbale riporti esplicita menzione o riserva.
Strumenti giuridici: la diffida, la disposizione, la prescrizione obbligatoria
Al fine di assicurare l’immediatezza e l’efficacia dell’attività di vigilanza, sono stati rivisti
alcuni istituti giuridici che conferiscono nuovi poteri ovvero rinnovano, ampliandone la sfera,
poteri già in uso nella prassi amministrativa.
Più precisamente sono disciplinate due distinte tipologie di diffide per violazioni sanzionate in
via amministrativa:
• la diffida accertativa per crediti patrimoniali25 : riconosciuta in via esclusiva al personale
ispettivo delle Direzioni regionali e provinciali del lavoro, consente di “diffidare”, in sede
XXIII
di indagine ispettiva, il datore di lavoro a corrispondere direttamente al prestatore di lavoro
le somme che risultano dovute per effetto di una corretta applicazione di norme e istituti
contrattuali
• la diffida obbligatoria 26 : consiste nel potere/dovere, attribuito a tutti gli ispettori di
vigilanza e quindi anche a quelli previdenziali, di diffidare il datore di lavoro alla
regolarizzazione di inosservanze sanzionate in via amministrativa e comunque sanabili.
Sono inoltre attribuiti alla competenza degli ispettori delle Direzioni del Lavoro:
• il potere della disposizione 27 , che consiste in un provvedimento amministrativo con
efficacia esecutiva che determina, a carico del soggetto cui è diretta, un nuovo obbligo da
cui derivano responsabilità
• la prescrizione obbligatoria 28 , che consiste in un ordine scritto impartito dall’ispettore che
accerti violazioni sanzionate penalmente con la contravvenzione.
Una volta impartita la prescrizione, l’esercizio dell’azione penale rimane sospeso fino al
momento dell’adempimento, che dovrà essere verificato entro 60 giorni dallo scadere del
termine fissato29 .
Particolare rilievo assume per l’Istituto la diffida obbligatoria, sulla quale si ritiene utile
fornire ulteriori precisazioni, con riferimento, soprattutto, al significato ed ai limiti
dell’espressione “comunque sanabili”, utilizzata dal legislatore.
Per chiarire questo specifico punto, la circolare ministeriale ha precisato che sono escluse
dall’ambito della diffida tutte le violazioni in cui l’interesse sostanziale protetto dalla norma
non è in alcun modo recuperabile.
Sono, di contro, considerate sanabili tutte le violazioni amministrative relative ad adempimenti
che, omessi in tutto o in parte, possono ancora essere materialmente realizzati, anche qualora
la legge preveda un termine per la loro effettuazione.
Sono tali tutti gli illeciti istantanei con effetti permanenti, cioè gli illeciti che, commessi ad una
certa data, protraggono nel tempo le loro conseguenze.
Sempre con riferimento alla sanabilità, la predetta circolare prevede, altresì, che l’istituto in
questione possa trovare applicazione, anche nel caso in cui il trasgressore, prima dell’adozione
del provvedimento di diffida, abbia ottemperato, seppur tardivamente, all’adempimento.
In tale ipotesi, pur non concretandosi un vero e proprio atto di diffida, si pone in essere un
accertamento della condotta del trasgressore, dal quale consegue l’ammissione al pagamento
della somma ridotta.
Aderendo all’interpretazione ministeriale, pertanto, per la materia di competenza dell’Istituto
possono essere considerate sanabili, alle condizioni sopra descritte, le violazioni non connesse
né direttamente né indirettamente al pagamento del premio, così come individuate sulla base
del nuovo sistema sanzionatorio in vigore dal 200130 . Ad ogni buon fine, in allegato è
riprodotto un elenco dei principali illeciti formali, con le misure delle rispettive sanzioni31 .
Sotto il profilo operativo, quindi, se nel corso dell’accertamento il personale ispettivo rileva
inadempimenti dai quali derivino sanzioni amministrative, provvederà a diffidare il datore di
lavoro alla regolarizzazione delle inosservanze sanabili, fissandone il termine.
Il termine fissato nel provvedimento di diffida deve essere congruo. Alla scadenza di tale
termine, l’ispettore deve verificare se il datore di lavoro ha ottemperato e, in caso positivo,
ammetterà lo stesso al pagamento della sanzione agevolata, pari al minimo previsto dalla
legge, ovvero, ad un quarto della sanzione, se la medesima è stabilita in misura fissa.
In alcune circostanze potrebbe verificarsi che l’importo della sanzione ridotta a seguito di
diffida risulti maggiore dell’importo ridotto ai sensi della legge di depenalizzazione 32 . In
questi casi, ovviamente, l’istituto della diffida non trova applicazione.
Verificato il pagamento della sanzione agevolata, il procedimento sanzionatorio si estingue.
XXIV
Occorre tener presente, altresì, che la diffida in questione:
• opera come condizione di procedibilità, in ipotesi in cui gli illeciti amministrativi risultano
accertati e provati, e qualora le inadempienze siano sanabili
• produce l’interruzione dei termini, relativi alla contestazione/notifica della sanzione
amministrativa33 “fino alla scadenza del termine indicato per la regolarizzazione” (ne
consegue che, in caso di inottemperanza da parte del trasgressore, l’attività ispettiva
riprende il suo corso)
• è applicabile a decorrere dal 27.5.2004, anche per le violazioni commesse ntecedentemente
a tale data.
Allo stato, il potere di diffida è riconosciuto esclusivamente agli ispettori: le violazioni punite
con sanzioni amministrative accertate dai funzionari amministrativi nello svolgimento
dell’ordinaria attività esulano quindi dall’ambito di applicazione dell’istituto della diffida
obbligatoria, pur riguardando le stesse inosservanze.
LA CONCILIAZIONE MONOCRATICA
Al fine di soddisfare tutte le finalità della legge delega 34 , volte anche alla deflazione del
contenzioso attraverso la soluzione delle controversie in sede transattiva, il decreto ha
introdotto l’istituto della conciliazione monocratica, affidata alla competenza esclusiva delle
Direzioni provinciali del Lavoro35 .
La conciliazione può essere attivata:
• dal lavoratore che chieda, limitatamente ai diritti patrimoniali (crediti da lavoro), uno
specifico intervento ispettivo alla Direzione Provinciale del Lavoro (conciliazione
preventiva)
• nel corso di un’attività di vigilanza, qualora l’ispettore del lavoro ritenga che ricorrano i
presupposti per una soluzione conciliativa (conciliazione contestuale).
In caso di accordo, nel verbale di conciliazione monocratica sono indicate le somme dovute al
lavoratore per i periodi riconosciuti dalle parti. Sulla base di tali somme, il datore di la voro
dovrà versare i contributi previdenziali ed i premi assicurativi, determinati secondo la
normativa in vigore.
A questo proposito, la citata circolare ministeriale precisa che “ai fini previdenziali il computo
degli oneri contributivi e assicurativi va comunque operato con riferimento ai minimali di
legge, se l’importo oggetto di conciliazione è inferiore ai predetti minimali”.
Si è dell’avviso che il verbale di conciliazione monocratica costituisca l’atto dal quale
scaturisce l’obbligo per il pagamento dei premi assicurativi. Ne consegue che il termine per il
versamento di tali premi è da intendersi fissato al giorno 16 del mese successivo alla data di
sottoscrizione del verbale.
Le Sedi pertanto dovranno garantire la massima tempestività nel fornire gli elementi utili per
la loro quantificazione.
Il versamento dei premi assicurativi potrà essere effettuato in unica soluzione ovvero
ratealmente, previa autorizzazione da parte dell’Istituto. In tale ultimo caso, il datore di lavoro
dovrà versare, alla scadenza suddetta, un importo pari alla prima rata, fornendone
documentazione alla Direzione provinciale del lavoro.
Si richiama l’attenzione sulla necessità di monitorare puntualmente il rispetto delle scadenze,
atteso che ogni interruzione dei pagamenti dovrà essere tempestivamente comunicata alla
competente Direzione Provinciale.
Nel fare riserva di successive informazioni circa le modalità di compilazione dei documenti di
pagamento, si invitano le Unità territoriali a prendere accordi con le Direzioni provinciali del
lavoro sulle modalità di ricezione e trasmissione dei dati necessari per l’attuazione del dettato
XXV
normativo, con particolare riferimento alla verifica da parte dell'Istituto della regolarità dei
versamenti effettuati a titolo di premio.
IL CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO
Anche sotto il profilo dei ricorsi il decreto ha introdotto alcune innovazioni, prevedendo
ulteriori sedi di soluzione delle controversie nell’ottica di un alleggerimento del contenzioso
giudiziario 36 .
Sono, infatti, previste due nuove tipologie di ricorso amministrativo distinte per materia e per
funzione:
• alla Direzione Regionale del lavoro37 , contro l’ordinanza ingiunzione emessa per la
riscossione di sanzioni amministrative
• al Comitato Regionale per i rapporti di lavoro38 , contro tutti gli atti di accertamento e le
ordinanze - ingiunzioni che hanno ad oggetto la sussistenza e la qualificazione dei rapporti
di lavoro.
Ricorso alla Direzione Regionale del lavoro
Può essere proposto entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento di ordinanza- ingiunzione,
salvo che la violazione contestata riguardi la sussistenza e la qualificazione del rapporto di
lavoro, sempre di competenza del “Comitato regiona le per i rapporti di lavoro”.
La Direzione adita dovrà decidere entro 60 giorni, decorsi inutilmente i quali, il ricorso si
intende respinto.
L’impugnativa in questione non preclude la possibilità di ricorrere dinanzi al giudice nel
termine di 30 giorni dalla notifica del provvedimento della Direzione Regionale o, nel caso di
silenzio- rigetto, dalla scadenza del termine ultimo per la pronuncia.
Per quanto di competenza dell’Istituto è da sottolineare come tale tipologia di ricorso si
applichi, nella pratica, in via molto residuale, in quanto le violazioni di carattere sostanziale
sono state abolite dal 2001 e quelle formali, salvo limitate eccezioni, sono oggetto di rapporto
alle Direzioni Provinciali del lavoro che curano la riscossione delle relative sanzioni.
Ricorso al Comitato Regionale
Il Comitato regionale - di cui fanno parte il Direttore della Direzione regionale del Lavoro che
lo presiede, il Direttore regionale dell'INPS e il Direttore regionale dell'INAIL- è costituito
presso la Direzione regionale del lavoro ope legis, senza necessità di uno specifico
provvedimento amministrativo.
La circolare ministeriale ha precisato che, in caso di assenza o legittimo impedimento dei
membri, il Comitato opera con coloro che esercitano funzioni vicarie dei membri stessi.
Gli atti impugnabili sono gli atti di accertamento e le ordinanze ingiunzioni delle Direzioni
provinciali del lavoro nonché i verbali di accertamento degli Istituti previdenziali, compresi i
verbali INAIL purché riguardanti la sussistenza e la qualificazione dei rapporti di lavoro.
Per ciò che concerne i termini di proposizione nonché l’istruttoria e la definizione del
gravame, si fa rinvio alle previsioni contenute nel decreto legislativo e nella relativa circolare
ministeriale.
La decisione del ricorso può essere:
• “eliminatoria ”: il provvedimento viene annullato e nessuna azione sanzionatoria né di
recupero contributivo od assicurativo potrà far seguito all’accertamento ispettivo oggetto
di riesame
• “confermativa”: viene integralmente confermato l’atto impugnato con il conseguente
recupero dei premi omessi ovvero con l’applicazione delle sanzioni ove previste
XXVI
•
“innovativa”: ridetermina la misura e l’oggetto dell’accertamento modificando in tutto od
in parte l’atto impugnato per cui si provvederà alla liquidazione del verbale nei termini
stabiliti dalla decisione del Collegio.
Il ricorso sospende sia i termini in materia di contestazione e notificazione della violazione
nonché di opposizione all’ordinanza ingiunzione 39 , sia i termini previsti dalla normativa
vigente per i ricorsi giurisdizionali nei confronti dei verbali degli Istituti previdenziali.
Interrelazioni con l’articolo 16 del T.U. n. 1124/1965
Come sopra detto, il ricorso ex art. 17 del decreto legislativo in esame riguarda esclusivamente
le controversie relative alla sussistenza e alla qualificazione dei rapporti di lavoro, mentre l’art.
16 del T.U. attiene a questioni riguardanti l’obbligo del datore di lavoro di denunciare le
lavorazioni o le modifiche del rischio assicurato.
Trattasi, pertanto, come affermato dallo stesso Ministero del lavoro in un suo recente parere, di
istituti che conservano una specifica autonomia reciproca, rimanendo in vigore ciascuno
nell’ambito di specifica competenza.
Pertanto, rimane in vigore la disciplina prevista dall’art. 16 del T.U. relativa ai ricorsi alla
Direzione provinciale del lavoro avverso atti di diffida inerenti l’obbligo del datore di lavoro
di denunciare la lavorazione o le modificazioni del rischio assicurato.
Per tutte le questioni inerenti l’aspetto classificativo e tariffario, resta ferma la competenza
esclusiva del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto.
CONCLUSIONI
Molti aspetti della riforma, come risulta dal quadro delineato, necessitano di approfond imenti
e, in alcuni casi, di appositi decreti ministeriali.
Tuttavia alcuni istituti, ancorché complessi, sono già in vigore (si pensi alla diffida
obbligatoria a far data dal 27 maggio 2004). É necessario pertanto che venga tempestivamente
attivata, a livello territoriale, ogni iniziativa utile a rendere operative le nuove disposizioni,
privilegiando e promuovendo il confronto con le altre Amministrazioni interessate.
Le Direzioni regionali, in particolare, programmeranno appositi incontri con i Direttori delle
Sedi e con il personale di vigilanza e rappresenteranno alla Direzione Centrale Rischi
eventuali elementi di criticità e particolari esigenze di carattere operativo”.
______________________________
1.Decreto legislativo n. 124/2004.
2.Legge n. 30/2003.
3.Circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 24/2004.
4.Decreto Legislativo n. 124/2004, art. 2.
5.Decreto Legislativo n. 124/2004, art. 3.
6.Legge n. 448/1998, art. 78.
7.Decreto Legislativo n. 124/2004, artt. 4 e 5.
8.Circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 24/2004.
9.Circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 24/2004.
10.Decreto legislativo n. 124/2004, art. 5, comma 2.
11.Legge n. 638/1983, art. 13 e D.P.R.n. 1124/1965, art. 21 e seguenti.
12.Decreto legislativo n. 124/2004, art. 6.
13.Circolare Inail n. 1 dell'8 gennaio 1999.
14.Decreto legislativo n. 124/2004, art. 10, comma 3.
15.Decreto legislativo n. 124/2004, art. 8.
16.Decreto legislativo n. 124/2004, art. 8, comma 5.
17.Legge n. 12/1979.
XXVII
18.Decreto legislativo n. 124/2004, art. 9.
19.Decreto legislativo n. 276/2003, art. 15.
20.Decreto legislativo n. 124/2004, art. 10, comma 1.
21.Circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 24/2004.
22.Decreto legislativo n. 124/2004, art. 10, comma 2.
23.Decreto legislativo n. 124/2004, art. 10, comma 3.
24.Decreto legislativo n. 124/2004, art. 10, comma 4.
25.Decreto legislativo n. 124/2004, art. 12.
26.Decreto legislativo n. 124/2004, art. 13.
27.Decreto legislativo n. 124/2004, art. 14.
28.Decreto legislativo n. 124/2004, art. 15.
29.Decreto legislativo n. 124/2004, art. 15 ( rinvio a Decreto legislativo n. 758/1994, artt. 20,
21, 23, 24 e 25).
30.Legge n. 388/2000, art. 116.
31. Allegato 1.
32.Legge n. 689/1981.
33.Legge n. 689/1981.
34.Legge n. 30/2003.
35.Legge n. 689/1981, artt. 14, 18, 22.
36.Decreto legislativo n. 124/2004.
37.Decreto legislativo n. 124/2004, art. 16.
38.Decreto legislativo n. 124/2004, art. 17.
39.Legge n. 689/1981, artt. 14, 18 e 22.
XXVIII
Allegato 1 alla circ. n. 86/2004
ILLECITI FORMALI
LIBRI AZIENDALI
Violazione
Norma violata
Art.
LIBRI PAGA/MATRICOLA VIDIMAZIONE MANCANTE
Per aver messo in uso i prescritti
26/1°c.
documenti di paga e/o matricola privi
della preventiva vidimazione
dell'INAIL.
LIBRI PAGA/MATRICOLA –
TENUTA DIFFORME (generale)
Per aver provveduto alla tenuta dei
26/1°c.
prescritti documenti di paga e/o di
matricola in modo difforme da quello
imposta dalla legge.
LIBRI PAGA/MATRICOLA –
TENUTA DIFFORME (in bianco)
Per aver lasciato spazi in bianco fra
26/1°c.
le registrazioni effettuate sui
prescritti documenti di paga e/o di
matricola.
LIBRI PAGA/MATRICOLA –
TENUTA DIFFORME (inchiostro
indelebile)
Per non aver effettuato con inchiostro 26/1°c.
o con altra materia indelebile le
registrazioni sui prescritti documenti
di paga e/o di matricola.
LIBRI PAGA/MATRICOLA –
TENUTA DIFFORME (abrasioni)
Per aver effettuato abrasioni sui
26/1°c.
prescritti documenti di paga e/o di
matricola.
LIBRI PAGA/MATRICOLA –
TENUTA DIFFORME
(cancellazioni)
Per aver effettuato sui prescritti
26/1°c.
documenti di paga e/o di matricola
cancellazioni in modo tale che le
parole cancellate non risultino
leggibili.
LIBRI PAGA/MATRICOLA CONSERVAZIONE
Per non aver conservato i prescritti
26/4°c. e
documenti di paga e/o di matricola
Legge
per la durata previst a dall'articolo
153/69
medesimo (e sue successive
modificazioni e integrazioni) a
decorrere dalla data dell'ultima
registrazione.
Norma
Norma
sanzionatoria
Art.
Norma
Sanzione
Ridotta
Max/unica
Minima
T.U.
195
T.U.
€ 51,64
€ 154,93
€ 25,82
T.U.
195
T.U.
€ 51,64
€ 154,93
€ 25,82
T.U.
195
T.U.
€ 51,64
€ 154,93
€ 25,82
T.U.
195
T.U.
€ 51,64
€ 154,93
€ 25,82
T.U.
195
T.U.
€ 51,64
€ 154,93
€ 25,82
T.U.
195
T.U.
€ 51,64
€ 154,93
€ 25,82
€ 77,46
€ 15,49
T.U.
Legge 153/69
XXIX
DENUNCIA DI VARIAZIONE/ CESSAZIONE
Norma violata
Violazione
DENUNCIA VARIAZIONI E
TITOLARE/DOMICILIO/ SEDE
AZIENDA
Per non aver denunciato all'INAIL entro
il trentesimo giorno la variazione
riguardante l'individuazione del titolare
dell'azienda, il suo domicilio e la sua
residenza e/o la sede della azienda.
DENUNCIA DI CESSAZIONE
DELL’ATTIVITA’
Per non aver denunciato all’INAIL entro
il trentesimo giorno la cessazione della
lavorazione
COMUNICAZIONE DI
VARIAZIONE/CESSAZIONE
Per aver omesso di comunicare entro 30
gg la variazione o cessazione
dell’attività
Norma Sanzionatoria
Sanzione
Art.
Norma
Art.
Norma
Ridotta
Max/unica
Minima
12/4°c
T.U.
195
T.U.
€ 51,64
€ 51,64
€ 25,82
12/4°c
T.U
195
T.U
€ 51,64
€ 51,64
€ 25,82
2/2°c
L.467 del
4.8.78
€ 25
€8
DENUNCIA NOMINATIVA ASSICURATI
Norma violata
Violazione
Art.
DENUNCIA di COMUNICAZIONE
DEL CODICE FISCALE DEL
LAVORATORE
Per non aver denunciato all'INAIL il
codice fiscale del lavoratore assunto o
cessato dal servizio contestualmente
all’instaurazione del rapporto di lavoro o
alla sua cessazione.
14/2°c
Norma
Norma
Sanzionatoria
Art.
Norma
D. Lgs. n.
38/00
Sanzione
Ridotta
€ 17,00
Max/unica
€ 51,643
Minima
€ 8,52
DENUNCIA INFORTUNI
Norma violata
Art.
Norma
Violazioni
DENUNCIA INFORTUNI –
MANCATA
Per non aver denunciato all’INAIL,
entro 2 giorni da quando ne ha avuto
notizia, l’infortunio che ha colpito il
dipendente, prognosticato guaribile in
più di tre giorni, ovvero per non avere
corredato la suddetta denuncia del
certificato medico.
53/1°c.
N. 3 – MALATTIA PROFESSIONALE
- MANCATA TRASMISSIONE
DENUNCIA
Per non avere trasmesso all’INAIL la
denuncia di malattia professionale
corredata da certificato medico, entro i
cinque giorni successivi a quello in cui il
lavoratore ha denunciato al datore di lavoro
la manifestazione della malattia stessa.
T.U.
53/5°c.
T.U.
Norma Sanzionatoria
Art.
Norma
Legge
561/93
2
2
XXX
Legge
561/93
Ridotta
Sanzione
Max/unica
Minima
€ 516,45
€ 1549,37
€ 258,22
€ 516,45
€ 1549,37
€ 258,22
NUOVE FORME DI RAPPORTO DI LAVORO PREVISTE DAL
D.LGS. N. 276/03: PROFILI ASSICURATIVI
Il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 ha introdotto nuove forme di rapporto di
lavoro, talune del tutto innovative, altre sostitutive o integrative di forme esistenti.
Nelle more della elaborazione e della emanazione di apposite circolari esplicative,
relative a ciascuna di dette tipologie di rapporti di lavoro, l’Istituto ha diramato alle
proprie sedi periferiche alcune prime indicazioni di massima relativamente alla:
- somministrazione di lavoro;
- appalto;
- distacco;
- lavoro intermittente;
- lavoro ripartito;
- contratto di inserimento
che qui di seguito, per opportuna conoscenza, riportiamo 45 .
“Pervengono richieste di chiarimenti da parte di alcune sedi in ordine alla gestione
assicurativa delle nuove forme di rapporto di lavoro previste dal Decreto legislativo
n.276 del 2003 e successive modifiche ed integrazioni 46 .
Relativamente ad alcuni rapporti di lavoro sono state elaborate apposite circolari
esplicative che verranno rilasciate non appena acquisito il parere e le eventuali
integrazioni dei competenti uffici.
In attesa e tenuto conto dell'esigenza di dare immediata attuazione alle nuove norme, si è
comunque ritenuto utile impartire le prime indicazioni circa gli aspetti contributivi
connessi con l'applicazione dei seguenti istituti:
- somministrazione di lavoro (artt. 20-28 47 );
- appalto (art. 29);
- distacco (art. 30);
- lavoro intermittente (artt. 33-40);
- lavoro ripartito (artt. 41-45);
- contratto di inserimento (artt. 54-59);
- denuncia istantanea (art. 14, D. lgs. n. 38/2000).
SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO
Il contratto di somministrazione - che sostituisce l'istituto del lavoro interinale abrogato
per effetto dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni - consente ad un soggetto
autorizzato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed iscritto in un apposito
45
Inail - Direzione Centrale Rischi – nota prot. 2923/2005/1.1.3. del 10 giugno 2005.
D. lgs. n. 251/2004, e decreto legge n.35/2005 convertito con modificazioni in legge n. 80/2005.
47
D. lgs. n.276/2003.
46
XXXI
Albo 48 (somministratore) di mettere a disposizione di soggetti terzi (utilizzatori)
lavoratori subordina ti assunti direttamente da lui.
Nella somministrazione si individuano due distinti contratti e cioè, il contratto di
somministrazione concluso fra l'utilizzatore e il somministratore ed avente natura
commerciale ed il contratto di lavoro subordinato (a tempo determinato od a tempo
indeterminato) stipulato fra il somministratore ed il lavoratore. Per ulteriori
approfondimenti, si rinvia alla circolare n. 7 del 22 febbraio 2005 emanata dal Ministero
del lavoro e delle politiche sociali in materia di somministrazione di lavoro.
Gli oneri contributivi e previdenziali 49 previsti dalle vigenti disposizioni legislative sono
a carico del somministratore che viene inquadrato nel settore terziario 50 .
Il somministratore è il soggetto tenuto a corrispondere quanto garantito al lavoratore,
compresi gli oneri derivanti dall'assicurazione obbligatoria Inail. In caso di
inadempienza, l'obbligo di effettuare i versamenti dovuti spetta all'utilizzatore, in
applicazione del principio in base al quale per i contributi, come per i premi, permane la
responsabilità solidale anche in capo a quest'ultimo soggetto.
La determinazione del premio viene effettuata in relazione al tasso medio o medio
ponderato stabilito per l'attività svolta dall'impresa utilizzatrice nella quale sono
inquadrabili le lavorazioni svolte dai lavoratori temporanei. L'ammontare del premio
viene, invece, determinato in base alla lavorazione effettivamente prestata dal lavoratore,
qualora tale lavorazione non sia già stata assicurata presso l’impresa utilizzatric e. In
quest'ultimo caso, occorre procedere ad una specifica ed autonoma classificazione
tariffaria in base alla lavorazione di fatto svolta dal lavoratore temporaneo, non potendo
far riferimento ad una posizione assicurativa già in essere presso l'azienda utilizzatrice.
Nel periodo durante il quale il lavoratore è a disposizione dell’impresa somministratrice,
il premio viene calcolato in base al tasso applicato agli impiegati dell’impresa
somministratrice medesima 51 .
Quanto alla base imponibile su cui calcolare il premio, quest'ultima è costituita
dall’effettiva retribuzione e, con riferimento al contratto di somministrazione a tempo
indeterminato, essa comprende, oltre alla retribuzione percepita dal lavoratore, anche
l’indennità di disponibilità. La misura di questa indennità è fissata dal contratto
collettivo applicabile al somministratore, nel rispetto del limite minimo fissato dal
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali pari, attualmente, ad € 350,00 mensili 52 .
La quota oraria è pari ad 1/173° vale a dire a €2,023.Il valore è soggetto a rivalutazione
biennale con decreto ministeriale tenendo conto delle variazioni degli indici dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai ed impiegati.
Sul piano strettamente operativo, le agenzie di somministrazione sono tenute ad
avvalersi della apposita procedura informatica, elaborata a suo tempo per le imprese
fornitrici di lavoro temporaneo, per la comunicazione dei dati necessari ai fini della
gestione del rapporto assicurativo (anagrafici, classificativi e retributivi).
48
Art. 20, comma 1, D. Lgs. n. 276/2003.
D.Lgs. n. 276/2003, art.25
50
Art.49, Legge n. 88/1989.
51
Sui tassi applicabili cfr. le esemplificazioni contenute nella nota di istruzioni alle strutture, avente ad oggetto
la fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo inviata dalla DC Rischi il 13 luglio 1999.
52
D.M. 10.3.2004.
49
XXXII
APPALTO
Gli elementi rilevatori del contratto di appalto (organizzazione dei mezzi, esercizio del
potere direttivo e rischio di impresa a carico dell'appaltatore) sono individuati
dall'articolo 29 del Decreto legislativo n. 276/2003, che richiama la nozione contenuta
nell'articolo 1655 del Codice Civile. Quest'ultimo articolo definisce l’appalto come il
contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con
gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio a fronte di un
corrispettivo in denaro. Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali spetta
individuare, con decreto, i casi legittimi di ricorso al contratto di appalto di servizi. E'
prevista la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze del soggetto che ne ha
utilizzato la prestazione, nei casi di appalti illegittimi53 .
In caso di appalto di opere o di servizi, il datore di lavoro committente è tenuto
solidalmente con l’appaltatore, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi ed a
versare i contributi previdenziali dovuti, entro un anno dalla cessazione dell’appalto
(articolo 29, commi 1 e 2, del decreto legislativo n.276 del 2003, così come modificato
dall’art.6 del Decreto legislativo n. 251/2004).
DISTACCO54
"L'ipotesi del distacco si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio
interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto
per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa"55 .
Per la sussistenza del distacco di cui all'art. 30 del D. Lgs. n.276/2003, dunque, devono
sussistere due "requisiti essenziali" 56 e cioè, temporaneità ed interesse del distaccante 57 .
Per quanto attiene all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie
professionali, il "premio rimane a carico del datore di lavoro distaccante, ma è calcolato
sulla base dei premi e della tariffa che sono applicati al distaccatario"58 . Il distaccante,
quindi, è tenuto a calcolare il premio dovuto per il personale distaccato, applicando la
corrispondente voce di tariffa rientrante nella Gestione tariffaria in cui è inquadrata
l'impresa distaccataria, coerentemente con le vigenti istruzioni ministeriali.
Quanto alla classificazione tariffaria, in particolare, è necessario procedere, caso per
caso, nel modo seguente:
53
Art. 6, comma 2, del Decreto legislativo n. 251/2004.
In materia di “distacco dei lavoratori in ambito nazionale”, nelle more della pubblicazione di questo numero
della Rassegna, l’Istituto ha emanato, in data 2 agosto, la circolare n. 39, che riprende ed amplia le indicazioni
fornite in questa nota.
55
Decreto legislativo n. 276/2003, art. 30, comma 1.
56
Circolare n. 3/2004 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali cui si rinvia per ogni ulteriore
approfondimento circa i requisiti, la qualificazione e la disciplina del rapporto di lavoro del personale distaccato
di cui all'art. 30 del Decreto legislativo n. 276/2003.
57
L'art. 30, comma 4, del D. lgs. n. 276/2003 fa salva la disciplina di cui all'art.8, comma 3, della Legge n.
236/1993 che contempla l'ipotesi del distacco volto ad evitare i licenziamenti collettivi, mediante appositi accordi
sindacali.
58
Circolare n. 3/2004 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
54
XXXIII
Ø Se la lavorazione da porre in essere presso l'impresa distaccataria coincide con quella
svolta presso il distaccante, l'assicurazione è attuata mediante inserimento del
lavoratore distaccato nell'originaria polizza presente nella Posizione Assicurativa
Territoriale del datore di lavoro distaccante
Ø Se tale lavorazione è, invece, diversa da quella svolta presso il datore di lavoro
distaccante, il lavoratore distaccato deve essere inserito in un'ulteriore "polizza"
nell'ambito della Posizione Assicurativa Territoriale già accesa dal datore di lavoro
distaccante.
Ø Se, poi, il lavoratore distaccato, oltre ad operare presso l'impresa distaccataria,
continua ad esercitare lavorazioni diverse presso il datore di lavoro distaccante, si
ripartiscono proporzionalmente le retribuzioni erogate fra le diverse polizze della
Posizione Assicurativa Territoriale del datore di lavoro distaccante e cioè, in base
all'incidenza delle singole lavorazioni sul complesso dell'attività lavorativa
esercitata 59 .
LAVORO INTERMITTENTE
Con il contratto di lavoro intermittente 60 , il lavoratore si pone a disposizione del datore
di lavoro che potrà utilizzare le prestazioni lavorative quando lo riterrà necessario - salvo
preavviso - nel rispetto delle causali di utilizzo individuate dalla contrattazione collettiva
ovvero, in assenza, dalla legge.
Tale contratto può essere concluso:
1- per periodi predeterminati nell'arco della settimana, del mese o dell'anno 61
2- per lo svolgimento di prestazioni di carattere intermittente individuate dalla
contrattazione collettiva nazionale o territoriale 62
3- per prestazioni rese da:
• soggetti con età inferiore a 25 anni
• lavoratori con più di 45 anni, anche pensionati63 .
Il contratto di lavoro intermittente può prevedere l'obbligo del lavoratore di rispondere
alla chiamata del datore di lavoro: in questo caso, al lavoratore va riconosciuto il diritto
di percepire l'indennità mensile di disponibilità, divisibile in quote orarie, per i periodi
durante i quali il lavoratore garantisce la sua disponibilità al datore di lavoro.
L'indennità, fissata in sede di contrattazione collettiva, non può essere inferiore a quella
fissata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le associazioni
dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative 64 .
59
Decreto Ministeriale 12 dicembre 2000, Modalità per l'applicazione delle tariffe e per il pagamento dei premi
assicurativi, art. 6.
60
Articoli 33-40 del D. Lgs. n. 276/2003.
61
Tale ipotesi, come chiarito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con nota del 12 luglio 2004 e
come confermato con Decreto legislativo n. 276/2003, art.34, comma 1, così come modificato dal Decreto
legislativo n.251/2003, è di immediata applicabilità.
62
D.Lgs. n. 276/2003, art. 34, così come modificato dall'art. 10, comma 1, del D.Lgs. n. 251/2004. Il Decreto
ministeriale del 23/10/2004 ha individuato in via transitoria le attività a carattere discontinuo che giustificano il
ricorso al contratto di lavoro intermittente, mediante rinvio alle ipotesi previste dal Regio Decreto 2657 del 1923.
63
Decreto legislativo n. 276/2003, art. 34, comma 2, così come modificato dall'art. 1 bis, comma 1, lett. b) del
Decreto Legge 14 marzo 2005, n.35, convertito in legge 14 maggio 2005, n.80.
XXXIV
L'obbligo assicurativo per il personale assunto con contratto di lavoro intermittente verrà
assolto secondo le consuete forme previste dalle disposizioni vigenti, in presenza dei
requisiti oggettivi e soggettivi per l'applicazione dell'assicurazione obbligatoria contro
gli infortuni sul lavoro65 .
Quanto al premio dovuto per i lavoratori soggetti all’obbligo assicurativo, esso verrà
calcolato tenendo conto sia della retribuzione erogata per le ore di lavoro prestate, sia di
quanto corrisposto a titolo di indennità di disponibilità 66 tra una chiamata e l’altra.
In questo senso, l'indennità deve essere considerata quale parte integrante della
retribuzione utile ai fini della determinazione del premio, in quanto essa rientra
nell'ambito di quelle "somme o valori percepiti" in relazione al rapporto di lavoro
subordinato previste dall'art.51 del TUIR.
Ulteriori approfondimenti sul trattamento normativo, fiscale e previdenziale dei
lavoratori assunt i con contratto intermittente potranno essere acquisiti consultando le
apposite istruzioni ministeriali presenti nel sito www.welfare.gov.it 67 .
LAVORO RIPARTITO
Con il contratto di lavoro ripartito due lavoratori assumono in solido l'adempimento di
un'unica obbligazione lavorativa (D. lgs. n. 276/2003, art.41, comma 1).
Il contratto deve definire la misura percentuale e la distribuzione temporale dell'orario di
lavoro giornaliero, settimanale, mensile o annuale previsto, ferma restando la possibilità
che i lavoratori procedano a reciproche sostituzioni ed a modifiche consensuali della
distribuzione dell'orario di lavoro (D. lgs. n.276/2003, articolo citato, comma 3).
Il rischio cui sono esposti i lavoratori contitolari del contratto è dunque unico, come del
resto unico è il premio che verrà determinato in base alle ore complessive retribuite, a
prescindere dalla ripartizione oraria percentuale.
Quanto alla base imponibile utile per il calcolo delle contribuzioni previdenziali ed
assistenziali, i lavoratori contitolari del contratto di lavoro ripartito sono assimilati ai
lavoratori a tempo parziale (D. lgs. n. 276/2003, art.45). Ai fini descritti, dunque, si terrà
conto della retribuzione convenzionale oraria moltiplicata per la totalità delle ore
effettivamente prestate nel periodo assicurativo dai contitolari del contratto di lavoro.
CONTRATTO DI INSERIMENTO
Il contratto di inserimento si configura come "un contratto di lavoro diretto a realizzare,
mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del
lavoratore a un determinato contesto lavorativo, l'inserimento ovvero il reinserimento nel
mercato del lavoro" delle categorie di persone di cui all'art. 54, comma 1, del D. lgs. n.
276/2003.
64
D.Lgs. n. 276/2003, art. 36, comma 1. Con Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del
10/3/2004, è stato stabilito che nel contratto di lavoro intermittente la misura dell'indennità di disponibilità è pari
al 20% della retribuzione prevista dal CCNL applicato.
65
DPR n. 1124/65, artt.1 e 4, e successive modifiche ed integrazioni.
66
Art. 36, D. lgs. n. 276/2003 con le modifiche introdotte dal D. Lgs. n. 251/2004.
67
Circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 4/2005.
XXXV
I contratti di inserimento possono essere stipulati da enti pubblici economici, imprese e
loro consorzi, gruppi di imprese, associazioni professionali, socio-culturali, sportive,
fondazioni, enti di ricerca pubblici e privati, nonché organizzazio ni e associazioni di
categoria 68 .
In presenza dei requisiti di legge 69 , si può ricorrere al contratto di inserimento per
favorire l'accesso al mercato del lavoro di cittadini comunitari ed extra-comunitari.
Allo stato, ai contratti di inserimento si applicano gli incentivi economici già previsti per
i contratti di formazione e lavoro 70 . Possono usufruire dei relativi incentivi economici i
datori di lavoro sopra richiamati con l'esclusione dei contratti di lavoro stipulati con
soggetti di età compresa tra i diciotto e i ventinove anni.
Quanto alla categoria delle donne di qualsiasi età, l'applicazione della disciplina sui
contratti di inserimento compresi gli incentivi economici è subordinata all'emanazione
del decreto ministeriale volto a determinare le aree geografiche con particolari situazioni
di occupazione/disoccupazione femminile 71 .
Questi incentivi debbono essere applicati nel rispetto dei limiti e delle condizioni fissati
dalla normativa comunitaria 72 , in aggiunta a quelli previsti dal Decreto di attuazione
delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro.
I limiti fissati in sede comunitaria, in particolare, consentono di evitare che gli incentivi
economici si traducano in un aiuto di stato privo di specifica autorizzazione della
Commissione Europea.
Non è soggetto a tali limiti l'incentivo economico pari al 25% della contribuzione dovuta
all'Inail, di cui il datore di lavoro può comunque usufruire, in quanto si tratta di misura
di carattere generale compatibile con la normativa comunitaria.
Gli incentivi economici possono essere immediatamente concessi anche ad altre
categorie di soggetti svantaggiati (art. 2 del Regolamento CEE n.2204/2002): si rinvia
sul punto alle istruzioni impartite con circolare del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali n. 31/2004.
La misura degli incentivi economici, per rinvio disposto dal Decreto 73 , corrisponde a
quella prevista per i contratti di formazione e lavoro 74 ed è articolata in base al settore di
appartenenza del datore di lavoro ed all'ub icazione territoriale 75 .
68
D.Lga. n. 276/2003, art. 54, comma 2.
D.Lgs. n. 276/2003, art. 54. Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 31/2004.
70
Leggi nn. 863/84, 407/90, 169/91, 451/94 e 196/97 ed orientamenti comunitari in materia di aiuti di stato.
71
D.Lgs. n. 276/2003, art. 54, comma 1, lett e). Circolare n. 31/2004 del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali. Con riferimento a tale categoria di lavoratori si vedano anche le modifiche apportate al Decreto
legislativo n. 276/2003, art. 59, comma 1, dall'art. 1 bis, comma 1, lett. c) del Decreto Legge 14 marzo 2005,
n.35, convertito in legge 14 maggio 2005, n.80.
72
Regolamento comunitario n. 2204/2002.
73
Decreto legislativo n. 276/2003, art. 59, comma 3.
74
Cfr. la normativa di riferimento in materia di contratti di formazione e lavoro (Leggi nn.863/84, 407/90,
169/91, 451/94 e 196/97) e gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di stato con particolare riguardo alla
decisione della Commissione Europea dell'11 maggio 1999 (decisione n. 2000/128) ed il Regolamento CE n.
2204/2002 della Commissione del 5.12.2002.
69
XXXVI
Si riporta, per completezza, il dettaglio degli incentivi economici:
DATORE DI LAVORO
UBICAZIONE
TERRITORIALE
MISURA
AGEVOLAZIONE
Centro-Nord
25%
Mezzogiorno
50%
Centro-Nord
25%
Mezzogiorno
100%
Centro-Nord
40%
Mezzogiorno
100%
Ovunque ubicate
100%
Datori di lavoro non aventi
natura di impresa
Imprese
Imprese
commerciali
e
turistiche con meno di 15
dipendenti
Imprese artigiane
Imprese
Zone ad alto tasso di
disoccupazione individuate
da apposito decreto su base
annua
100%
I datori di lavoro sono esentati dall'obbligo di attestare il possesso dei requisiti legali per
usufruire degli incentivi economici, ma l’Istituto può effettuare opportune verifiche nel
merito. Questi incentivi sono applicati secondo le istruzioni in uso per i lavoratori
assunti con contratto di formazione e lavoro, sia per quanto riguarda la misura degli
incentivi economici, sia per ciò che attiene alla gestione del rapporto assicurativo. In
sede di autoliquidazione, pertanto, i datori di lavoro, nel presentare la dichiarazione delle
retribuzioni (Mod. 1031), sono tenuti ad indicare le retribuzioni riferite ai soggetti
assunti con contratto di inserimento/reinserimento nei campi relativi ai contratti di
formazione e lavoro, utilizzando l’apposito codice.
DENUNCIA ISTANTANEA
Restano confermate, ad oggi, le disposizioni di cui all'art. 14, comma 2, del Decreto
legislativo n. 38/2000 relativamente ai termini ed alle modalità previsti per la denuncia
istantanea.
75
Cfr., tra le altre, le circolari 83/95, 13/88, 7/89 e 57/91, e le istruzioni alle unità del 19 febbraio 1998.
XXXVII
I datori di lavoro, allo stato, sono tenuti a comunicare all'Inail il codice fiscale dei
lavoratori "contestualmente all'instaurazione del rapporto di lavoro o alla sua
cessazione", in quanto obbligati all'assicurazione contro gli infortuni e le malattie
professionali, sia ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo I, sia ai sensi delle
disposizioni di cui al Titolo II del DPR n. 1124/65 e successive modifiche.
La denuncia istantanea riguarda, in particolare, oltre i lavoratori soggetti all'obbligo
assicurativo nell'ambito delle tipologie contrattuali previste dal Decreto di attuazione
della Legge n.30/2003, anche i soci che instaurano rapporti di lavoro dipendente ovvero
di collaborazione a progetto con la propria cooperativa 76 .
L'obbligo di effettuare, con le consuete modalità, la denuncia istantanea nel termine di
cui all'art. 14 del D. lgs. n. 38/2000 rimarrà in vigore fino alla data stabilita dal decreto
di cui all'art.4-bis, comma 7, del Decreto legislativo n.181/2000, così come modificato
dal Decreto legislativo n.297/2002, decreto che verrà emanato dal Ministro del Lavoro e
delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie 77 ”.
76
Istruzioni operative impartite alle Strutture dalla DC Rischi con nota del 29 gennaio 2002.
A decorrere dalla medesima data il comma 2 dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 38/2000 è soppresso (D.
Lgs. n. 181/2000, art. 5, così come modificato dal D.Lgs. n. 297/2002, art.7).
77
XXXVIII
SI RAMMENTA CHE
ELEMENTI VARIABILI DELLA RETRIBUZIONE E TERMINE DEL
VERSAMENTO DELLA RELATIVA CONTRIBUZIONE ALL’INPS
Nel caso in cui nel corso di un periodo di paga intervengano elementi o accadano fatti che
causano variazioni nell’importo della retribuzione imponibile, il datore di lavoro può tenerne
conto in occasione del versamento dei contributi relativi al mese successivo, purchè vi sia
nell'ambito di ciascun anno solare, corrispondenza fra la retribuzione di competenza dell'anno
stesso e quella assoggetta a contribuzione 78 .
Gli eventi o elementi per i quali l’Inps consente questo slittamento del termine di pagamento
dei contributi sono:
- i compensi per lavoro straordinario;
- l’indennità di diaria o di missione;
- l’indennità per economica di malattia o maternità anticipate dal datore di lavoro per conto
dell'INPS;
- l’indennità per riposi per allattamento;
- le giornate retribuite per i donatori sangue;
- le riduzioni delle retribuzioni per infortuni sul lavoro indennizzabili dall'INAIL;
- i permessi non retribuiti;
- le astensioni dal lavoro;
- l’indennità per ferie non godute;
- i congedi matrimoniali;
- le integrazioni salariali (non a zero ore).
L’Inps consente inoltre tale possibilità anche nelle ipotesi di corresponsione della indennità di
cassa 79 , di prestiti ai dipendenti80 e nel caso dei congedi parentali in genere.
Relativamente all’assoggettamento contributivo dei compensi per ferie non godute 81 e ai
compensi per lavoro straordinario 82 – ivi compreso l’istituto contrattuale della banca/ore83 –
l’Inps ha diramato apposite istruzioni con le circolari richiamate in nota.
78
Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 26/3/1993, approvata con decreto ministeriale 7/10/1993;
Inps, circolare n. 292 del 23 dicembre 1993 – punto 2.
79
Inps, circolare n. 15 del 29 gennaio 1999 – punto 12.
80
Inps, circolare n.. 84 del 26 aprile 2000.
81
Inps, circolare n. 15 del 15 gennaio 2002; messaggio n. 79 del 27 giugno 2003; messaggio n. 118 dell’8 ottobre
2003.
82
Inps, circolare n. 39 del 17 febbraio 2000.
83
Inps, circolare n. 95 del 16 maggio 2000.
XXXIX
LA DECONTRIBUZIONE DEI PREMI DI RISULTATO:
SINTESI NORMATIVA E CASI PARTICOLARI
Sintesi normativa
Per “premi di risultato”, si intendono quegli importi, previsti dalla contrattazione collettiva
aziendale, ovvero di secondo livello, la cui erogazione sia incerta e la cui struttura sia correlata
alla misurazione di incrementi di produttività, qualità ed altri elementi di competitività assunti
come indicatori dell'andamento economico dell'impresa e dei suoi risultati84 .
Tali importi non sono soggetti alla contribuzione ordinaria, ma al contributo di solidarietà del
10%, a carico del solo datore di lavoro, che viene devoluto alle gestioni pensionistiche cui
sono iscritti i lavoratori.
Detto regime contributivo trova applicazione nel limite del 3% della retribuzione imponibile
percepita da ciascun lavoratore nell'anno solare di riferimento, vale a dire tra il 1 gennaio e il
31 dicembre dell'anno in cui è stato pagato il premio 85 .
La retribuzione da prendere a base per il calcolo del 3% comprende anche la eventuale quota
di premio non soggetta a regime di decontribuzione, che è imponibile a tutti gli effetti.
Per individuare la quota di premio soggetta al solo contributo di solidarietà del 10%, si utilizza
la seguente formula matematica:
X = (R + E): 34
dove
X = erogazione da contratto aziendale o di secondo livello da assoggettare a decontribuzione;
E = erogazione complessiva avvenuta nell'anno in base al contratto aziendale o di secondo
livello;
R = retribuzione imponibile dell'anno esclusa l'erogazione E.
Per avere diritto alla decontribuzione, i datori di lavoro o le associazioni a cui essi aderiscono
devono depositare i contratti in argomento presso la Direzione Provinc iale del Lavoro, entro
30 giorni dalla data della loro stipula 86 .
Il regime di decontribuzione riguarda tutti i contributi previdenziali e assistenziali, sia per la
parte a carico del datore di lavoro che per quella a carico del lavoratore.
La retribuzione alla quale fare riferimento per il calcolo del 3% è quella corrisposta dal singolo
datore di lavoro che effettua l'erogazione. Non si considera invece quanto il lavoratore
eventualmente ha percepito in dipendenza di altro rapporto (simultaneo, anteriore o
successivo) con altro datore di lavoro 87 .
84
Art. 2 del decreto legge 5/3/1997, n. 67 convertito, con modificazioni, dalla legge 23/5/1997, n. 135 (norma
espressamente richiamata dall'art. 6, lett. e) del D.Lgs. n. 314/1997).
85
Per maggiori approfondimenti si vedano le circolari dell’Inps n. 12 del 20 gennaio 2000, punto 2; la circolare n.
36 dell’8 febbraio 2002; la circolare n. 26 del 6 febbraio 2003; la circolare n. 83 del 24 aprile 2003; la circolare n.
147 del 3 settembre 2003 e la circolare n. 21 del 3 febbraio 2004; la circolare n. 166 del 21 dicembre 2004.
86
Art. 2, c. 6 del DL 5 marzo 1997, n. 67; Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, circolare n. 139 del
24 ottobre 1996; Inps, circolare n. 17 del 24 gennaio 2001.
87
Occorre però ricordare che nelle ipotesi di operazioni societarie comportanti il passaggio di lavoratori ai sensi
dell'art. 2112 c.c. e, nei casi di cessione del contratto di lavoro, le operazioni di conguaglio dei contributi
previdenziali dovranno essere effettuate dal datore di lavoro subentrante, tenuto al rilascio della certificazione
CUD, con riferimento alla retribuzione complessivamente percepita nell'anno dal lavoratore, ancorché in parte
XL
Il datore di lavoro può operare la decontribuzione al momento della erogazione dei compensi
(determinando in via presuntiva l'importo del tetto) oppure rinviare tale operazione alla fine
dell'anno. In questo caso sarà necessario anche rideterminare le prestazioni a conguaglio
(malattia, maternità, ecc.).
Erogazioni destinate alla previdenza complementare
Se i premi in questione sono destinati alla previdenza complementare di cui al D.lgs. n.
124/1993, non è dovuto neppure il contributo di solidarietà. Se è destinata a tale finalità solo
un parte di detti premi tale contributo si applica sulla parte residua.
In virtù del richiamo operato dall’art. 6, c. 4, lett. f) del D.lgs. n. 314/97, sull’intero
accantonamento, è dovuto a carico dal datore di lavoro il diverso contributo di solidarietà del
10 per cento, previsto dall’art. 9-bis della legge n. 166/91 88 .
Casi particolari
A) Anticipazioni sui premi di risultato
In merito alle anticipazioni effettuate sui premi (prima della verifica dei parametri presi a
riferimento dal contratto) l’Inps dispone che esse possono essere assoggettate, al momento
della corresponsione, al regime di decontribuzione, purché sia prevista la verifica (e quindi
l'erogazione potrebbe anche non spettare ove non si realizzino gli obiettivi) e la stessa
effettivamente intervenga, sia pure in un momento successivo.
B) Erogazioni mensili
Anche in caso di corresponsione in quote mensili od orarie la decontribuzione può essere
applicata per ciascun mese, salvo conguaglio a fine anno e ferma restando la verifica dei
risultati. Le singole quote di erogazione, corrisposte in ciascun mese, vanno sommate fra di
loro e costituiscono l'ammontare complessivo dell'erogazione da prendere a riferimento ai fini
dell'applicazione dell'istituto della decontribuzione nell'anno considerato.
C) Erogazioni nell’anno successivo al dipendente cessato
Nel caso di premi erogati nell'anno successivo a quello di cessazione del rapporto di lavoro, ai
soli fini della determinazione del tetto del 3%, si prende come retribuzione di riferimento
quella imponibile dell'anno precedente. La percentuale del 3% sarà, invece, applicata con
riferimento al momento in cui avviene l'erogazione.
erogata dal precedente datore di lavoro, ivi incluse le quote retributive assoggettate al regime di decontribuzione,
le erogazioni liberali e i fringe benefit.
88
Vedi circolare Inps, n. 167/2004.
XLI
IL MASSIMALE CONTRIBUTIVO E PENSIONABILE PER I “NUOVI ISCRITTI”
AGLI ENTI DI PREVIDENZA DOPO IL 31 DICEMBRE 1995
La legge di “riforma delle pensioni” del 1995 89 ha stabilito un massimale annuo per la base
contributiva e pensionabile dei lavoratori iscritti successivamente al 31.12.1995 a forme
pensionistiche obbligatorie privi di anzianità contributiva, nonché per coloro che optano per il
calcolo della pensione con il sistema contributivo 90 .
Tale massimale viene rivalutato ogni anno in base all'indice dei prezzi al consumo calcolato
dall’ISTAT. Per l'anno 2005 esso è pari a € 84.049,00.
Il massimale riguarda la sola aliquota di contribuzione ai fini pensionistici (IVS), ivi compresa
l'aliquota aggiuntiva dell'1%91 per la parte della retribuzione che eccede, per il corrente anno,
il limite di euro 38.641,00.
In base alle istruzioni dell’Inps 92 i datori di lavoro devono sottoporre a tutte le contribuzioni,
mese per mese, l'intera retribuzione sino al raggiungimento del massimale annuo. Raggiunto il
massimale, sulla parte eccedente, saranno versate solo le contribuzioni minori93 .
E’ opportuno tenere presente che:
- il massimale non è frazionabile a mese e ad esso occorre fare riferimento anche se l'anno
solare è retribuito solo in parte;
- nel caso di rapporti di lavoro successivi, le retribuzioni percepite nel corso dei vari rapporti
si cumulano ai fini della applicazione del massimale. Perciò il dipendente deve esibire ai
datori di lavoro successivi al primo la certificazione CUD rilasciata dal precedente datore
di lavoro ovvero presentare una dichiarazione sostitutiva;
- in caso di rapporti di lavoro contemporanei le retribuzioni derivanti dai due rapporti si
cumulano agli effetti del massimale. Ciascun datore di lavoro, sulla base degli elementi
che il lavoratore è tenuto a fornire, assoggetta a contribuzione la retribuzione corrisposta
mensilmente, sino a quando, tenuto conto del cumulo, venga raggiunto il massimale. Nel
corso del mese in cui si verifica il superamento del tetto, la quota di retribuzione
imponibile ai fini pensionistici sarà calcolata per i due rapporti di lavoro in misura
proporzionalmente ridotta;
- nel caso di coesistenza nel corso dell’anno di rapporti di lavoro subordinato e di rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa, ai fini dell’applicazione del massimale, le
retribuzioni derivant i da rapporti di lavoro subordinato non si cumulano con i compensi
percepiti a titolo di collaborazione coordinata e continuativa.
Sul tema del massimale per i nuovi iscritti l’Inps ha emanato numerose circolari94 .
89
Legge n. 335 del 17 agosto 1995, art. 2, c. 18.
Art. 1, comma 23 della legge n.335/95, così come interpretato dall’art. 2 del decreto legge 28 settembre 2001,
n. 355, convertito con legge 27/11/2001, n. 417; vedasi altresì circolare Inps n. 181 dell’11 ottobre 2001.
91
Art. 3-ter della legge n. 438/1992.
92
Inps, circolare n. 177 del 17 settembre 1996.
93
Esposte con il codice tipo contribuzione "98".
94
Da ultimo vedi: n. 21 del 3.2.04; n. 196 del 27.12.03; n. 84 del 24.4.03; n. 26 del 6.2.03; n. 178 del 12.2.02; n.
36 dell’8.2.02; n. 224 del 20.12.01; n. 33 dell’8.2.01; n. 219 del 27.12.00; n. 17 del 28.1.00; n. 228 del 28.12.99;
n. 18 del 29.1.99; n. 21 del 30.1.98, punto 10; n. 263 del 24.12.97; n. 23 del 30.1.97 e n. 17 del 7.9.96.
90
XLII
IL CUMULO DELLA PENSIONE CON I REDDITI DA LAVORO AUTONOMO
Ai fini dell'applicazione del divieto di cumulo della pensione con i redditi da lavoro
autonomo 95 , i titolari di pensione sono tenuti a produrre all’Inps la dichiarazione dei redditi da
lavoro autonomo riferiti all'anno precedente, entro lo stesso termine previsto per la
dichiarazione ai fini dell'IRPEF per il medesimo anno.
Per individuare i pensionati che sono soggetti al divieto di cumulo e che quindi devono
presentare la comunicazione dei redditi da lavoro autonomo, occorre fare riferimento ad una
lunga serie di norme. L’Inps le ha riepilogate recentemente 96 ricordando inoltre che 97 le
trattenute delle quote di pensione non cumulabili con i redditi da lavoro autonomo vengono
effettuate provvisoriamente dall’istituto stesso sulla base della dichiarazione dei redditi che i
pensionati prevedono di conseguire nel corso dell’anno.
A questo scopo gli interessati devono presentare all’Inps apposita dichiarazione. Le trattenute
verranno poi conguagliate sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti,
che gli interessati faranno l’anno successivo entro lo stesso termine della dichiarazione dei
redditi.
Pertanto i pensionati nei cui confronti esiste il divieto di cumulo della pensione con i redditi da
lavoro autonomo e che nel corso del corrente anno svolgano tale tipo di attività, devono
comunicare il reddito che prevedono di conseguire nel corso del 2005.
Le trattenute che verranno operate a titolo preventivo sulla pensione saranno conguagliate in
base alla dichiarazione dei redditi del 2005 che verrà fatta a consuntivo nell’anno 2006.
PENSIONATI ESCLUSI DALL'OBBLIGO DI DICHIARARE I REDDITI DA LAVORO
AUTONOMO
Sono esclusi dall'obbligo di dichiarazione, in quanto non soggetti al divieto di cumulo della
pensione con i redditi da lavoro autonomo:
- i titolari di pensione diretta di qualsiasi categoria (anzianità, invalidità, prepensionamento)
avente decorrenza entro il 31 dicembre 1994;
- i titolari di pensione di vecchiaia. Per effetto dell’articolo 72 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388 dal 1° gennaio 2001 le pensioni di vecchiaia a carico dell’assicurazione generale
obbligatoria dei lavoratori dipendenti e delle forme di previdenza esonerative, esclusive,
sostitutive della medesima e delle gestioni previdenziali dei lavoratori autono mi sono
interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo, indipendentemente dall’anzianità
contributiva utilizzata per il riconoscimento e la liquidazione della prestazione;
- i titolari di pensione di anzianità a carico delle gestioni dei lavoratori dipendenti con
decorrenza tra il 1° gennaio 1995 e il 30 settembre 1996 che abbiano perfezionato i
requisiti di assicurazione e di contribuzione per il diritto alla pensione entro il 31 dicembre
1994;
- i titolari di pensione di anzianità a carico delle gestioni dei lavoratori dipendenti con
decorrenza compresa tra il 1° ottobre 1996 e il 31 dicembre 1997 che abbiano perfezionato
i requisiti per il diritto alla pensione entro il 1994, semprechè alla data del 30 settembre
1996 facciano valere, unitamente ai 35 anni di assicurazione e di contribuzione, anche 52
anni di età, ovvero almeno 36 anni di contribuzione indipendentemente dall'età;
95
Articolo 10, comma 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.
Inps, messaggio n. 24488 del 1° luglio 2005.
97
In base al comma 4bis, aggiunto all’art. 10 del D:lgs. n. 503/1992, dall’art. 1, c. 210, della legge 23.12.1996, n.
662.
96
XLIII
-
i titolari di pensione di anzianità a carico delle gestioni dei lavoratori autonomi con
decorrenza compresa tra il 1° gennaio 1995 ed il 31 dicembre 1996 che abbiano
perfezionato i requisiti per il diritto alla pensione entro il 31 dicembre 1994;
- i titolari di pensione di anzianità a carico delle gestioni dei lavoratori autonomi con
decorrenza tra il 1° gennaio 1997 ed il 31 dicembre 1997 che abbiano perfezionato i
requisiti per il diritto alla pensione entro il 1994, semprechè alla data del 30 settembre
1996 facciano valere, unitamente ai 35 anni di assicurazione e di contribuzione, anche 55
anni di età;
- i titolari di pensione di anzianità, di pensione o assegno di invalidità a carico
dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle forme di
previdenza esonerative, esclusive, sostitutive della medesima, delle gestioni previdenziali
dei lavoratori autonomi con un’anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni 98 . Ai fini
dei 40 anni è utile anche la contribuzione relativa a periodi successivi alla decorrenza della
pensione, purchè già utilizzata per la liquidazione di supplementi99 .
Sono altresì esclusi dall'obbligo di dichiarazione dei redditi :
- i titolari di pensione di anzianità che alla data di decorrenza della pensione, abbiano
un'anzianità contributiva pari o superiore a 37 anni ed abbiano compiuto 58 anni di età;
- i titolari di pensione di anzianità al 1° dicembre 2002 che hanno effettuato il versamento
intero o rateale, entro i termini previsti dall'articolo 44 della legge 27 dicembre 2002, n.
289 per accedere al regime di totale cumulabilità;
- gli iscritti che hanno maturato i requisiti per il pensionamento di anzianità, hanno interrotto
il rapporto di lavoro subordinato, hanno presentato domanda di pensione entro il 30
novembre 2002 e hanno diritto alla pensione con decorrenza successiva al 1° dicembre
2002 per effetto delle c.d. "finestre" a condizione che abbiano effettuato il versamento
intero o rateale per accedere al regime di totale cumulabilità.
PENSIONATI SOGGETTI ALL'OBBLIGO DI DICHIARARE I REDDITI DA LAVORO
AUTONOMO
I pensionati che non si trovano nelle condizioni sin qui elencate devono effettuare la
comunicazione dei redditi da lavoro autonomo.
Per i pensionati titolari di pensione di vecchiaia liquidata esclusivamente con il sistema
contributivo detta pensione è incumulabile nella misura del 50% della parte eccedente il
trattamento minimo dell’assicurazione generale obbligatoria con i redditi da lavoro autonomo,
fino a concorrenza con i redditi stessi100 .
Situazioni particolari.
• Le disposizioni in materia di incumulabilità con i redditi da lavoro non si applicano 101 nei
confronti dei titolari di pensione di invalidità dalla cui attività dipendente o autonoma
derivi un reddito complessivo annuo non superiore all'importo del trattamento minimo del
Fondo pensioni lavoratori dipendenti relativo al corrispondente anno.
Pertanto, i titolari di pensione di invalidità e di assegno di invalidità che, non trovandosi
nelle condizioni elencate al paragrafo precedente sarebbero soggetti al divieto parziale di
cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo, non sono in concreto assoggettati
98
V. circolare n. 20 del 26 gennaio 2001.
V. circolare n. 22 dell’8 febbraio 1999 e messaggio n. 4233 del 23 luglio 1999.
100
Ai sensi dell’articolo 1, commi 21 e 22, della citata legge n. 335 (v. circolare Inps n. 20 del 26 gennaio 2001.
101
Articolo 10, comma 2, del decreto n. 503 del 1992.
99
XLIV
•
•
•
•
•
•
a tale divieto qualora nel corso dell’anno precedente abbiano conseguito un reddito da
lavoro autonomo pari o inferiore a euro 5358,34102 .
I trattamenti pensionistici sono totalmente cumulabili con i redditi derivanti da attività
svolte nell'ambito di programmi di reinserimento degli anziani in attività socialmente utili
promosse da enti locali ed altre istituzioni pubbliche e private. Pertanto gli anzidetti redditi
non assumono alcun rilievo ai fini dell'applicazione del divieto di cumulo con la
pensione 103 .
Le indennità percepite per l'esercizio della funzione di giudice di pace sono cumulabili con
i trattamenti pensionistici e di quiescenza comunque denominati104 .
Le indennità e i gettoni di presenza di cui all’articolo 82, commi 1 e 2, del TUEL percepiti
dagli amministratori locali non costituiscono reddito da lavoro ai fini del cumulo con la
pensione 105 .
Tutte le indennità comunque connesse a cariche pubbliche elettive (e, quindi, ad esempio,
le indennità per i presidenti e i membri dei consigli regionali, quelle dei parlamentari
nazionali ed europei) non costituiscono redditi da lavoro ai fini del cumulo con la
pensione 106 .
Sono altresì cumulabili con il trattamento pensionistico le indennità 107 dai giudici onorari
aggregati per l’esercizio delle loro funzioni.
I pensionati che svolgono la funzione di giudice tributario sono esclusi dal divieto di
cumulo per le indennità percepite per l’esercizio di tale funzione 108 .
REDDITI DA DICHIARARE
I redditi da lavoro autonomo devono essere dichiarati al netto dei contributi previdenziali e
assistenziali e al lordo delle ritenute erariali.
Il reddito d'impresa deve essere dichiarato al netto anche delle eventuali perdite deducibili
imputabili all'anno di riferimento del reddito.
MODULI DA UTILIZZARE PER LA DICHIARAZIONE
La dichiarazione del reddito da lavoro autonomo può essere resa utilizzando il Modello 503
AUT. In ogni caso sono considerate valide anche le dichiarazioni rese senza utilizzare tale
modulo.
***
Sono tenuti a presentare la dichiarazione reddituale a consuntivo anche i pensionati per i quali
la situazione reddituale dichiarata a preventivo non abbia avuto variazioni.
Del pari sono tenuti a presentare la dichiarazione reddituale a preventivo anche i pensionati
per i quali la situazione reddituale dell’anno in corso non è variata rispetto a quella dichiarata a
consuntivo per l’anno precedente.
102
Valore relativo all’anno 2004, rivalutabile annualmente.
Articolo 10, comma 5, del decreto n. 503 del 1992.
104
Comma 4-bis, aggiunto all'articolo 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374, dall'articolo 15 della legge 6
dicembre 1994, n. 673.
105
V. messaggio Inps n. 340 del 26.9.2003, lettera B.
106
V. circolare n. 58 del 10 marzo 1998, p. 2.1 e n. 197 del 23 dicembre 2003, p. 1.
107
Articolo 8 della legge 22 luglio 1997, n. 276 e successive modificazioni ed integrazioni percepite. V. circolare
Inps n. 67 del 24 marzo 2000.
108
Articolo 86 della legge 21 novembre 2000, n. 342. V. circolare Inps n. 20 del 26 gennaio 2001.
103
XLV
LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE
L’ANDAMENTO DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE NEL 2004
La COVIP ha presentato i dati della Relazione annuale 2004 sulla previdenza complementare
in Italia, evidenziando, da un lato che la previdenza complementare cresce in misura ancora
modesta, e dall’altro che nel 2004 i fondi pensione hanno fatto registrare rendimenti più
elevati rispetto alla rivalutazione del TFR.
In particolare, informa la COVIP, complessivamente a fine 2004 l’intero settore della
previdenza complementare – considerando anche le polizze individuali pensionistiche (PIP) –
si è attestato a circa 2,8 milioni di iscritti, pari a circa il 12% degli occupati, mentre le risorse
destinate alle prestazioni sono pari a 41 miliardi di euro.
I fondi pensione di nuova istituzione contano oltre 1,4 milioni di iscritti (+3% rispetto al
2003), con un attivo netto pari a 8 miliardi di euro (+30% rispetto al 2002).
I 42 fondi pensione negoziali possono contare oltre un milione di iscritti, registrando un tasso
di crescita delle adesioni del 2% nell’ultimo anno. Quasi tutti i fondi pensione negoziali hanno
ormai raggiunto la fase operativa: molti hanno avviato l’attività di investimento conferendo le
risorse finanziarie ai gestori prescelti, mentre molti altri sono attivamente impegnati nella
definizione delle politiche di gestione delle risorse e nella scelta dei gestori.
Si è confermata la diffusione della struttura multicomparto, che consente ai lavoratori la scelta
di un profilo di rischio adeguato alle proprie propensioni e condizioni personali.
Per i fondi pensione aperti, nel 2004 è proseguita la fase di razionalizzazione e di
consolidamento avviata già nel 2003. il numero dei fondi autorizzati è pari a 92 e gli iscritti
sono circa 380.000 (+5% rispetto al 2003), di cui l’87% è rappresentato da lavoratori
autonomi.
I fondi pensione preesistenti sono 628, compresi quelli relativi alle forme pensionistiche
interne a banche e compagnie di assicurazione, e contano circa 660.000 iscritti. Per questo tipo
di fondi le risorse destinate alle prestazioni si avvicinano a 30,5 miliardi di euro.
E’ continuata la diffusione delle polizze di assicurazione sulla vita con contenuto
previdenziale (PIP): i contratti stipulati sono circa 685.000, in crescita del 23% rispetto al
2003.
Nel periodo gennaio – marzo 2005, la crescita del numero di aderenti ai fondi di nuova
istituzione è bassa: poco più dell’1% per i fondi pensione negoziali, dove gli iscritti
raggiungono 1.074.000 unità, e dell’1,5% nei fondi pensione aperti, con un numero di iscritti
di 388.000 unità.
Per contro, rimane più sostenuto il ritmo di incremento dei PIP, anche se in ulteriore
rallentamento: il numero di nuove polizze emesse è circa 19.000; le polizze emesse dall’inizio
del collocamento superano quindi le 700.000 unità.
Sistema previdenza complementare
Numero iscritti
(al 31.12.04)
Fondi negoziali
Fondi aperti
Totale fondi pensione nuova istituzione
Fondi pensione preesistenti
Totale fondi pensione
Polizze individuali pensionistiche
TOTALE GENERALE
1.062.907
382.149
1.445.056
658.078
2.103.134
684.892
2.788.026
XLVI
GIURISPRUDENZA
CORTE COSTITUZIONALE: ORDINANZA 11 GENNAIO 2005, N. 1
INFORTUNIO “IN ITINERE” E SOSTE DEL LAVORATORE
DURANTE IL PERCORSO
Il legislatore, con il D.Lgs 23 febbraio 2000, n. 38, ha finalmente colmato una lacuna
normativa, introducendo nel nostro ordinamento la tutela assicurativa dell’infortunio “in
itinere”.
Rimasta inattuata la delega a provvedere sul punto, contenuta nell’art. 31 della legge 19
gennaio 1963, n. 15, la magistratura aveva sopperito dettando nel corso degli anni una serie di
principi giurisprudenziali che, consolidandosi, hanno finito per costituire una sorta di “diritto
vivente”, che garantiva al lavoratore una tutela molto ampia. L’articolo 12 del D.Lgs. n.
38/2000 – integrando l’art. 2 del DPR 30 giugno 1965, n. 1124 con l’aggiunta di un terzo
comma - li ha puntualmente recepiti e trasformati in norma di legge.
L’art. 12 109 configura tre diverse ipotesi di infortunio “in itinere” tutelato:
• quello che avviene “durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione
a quello di lavoro”;
• quello che avviene “durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro, se il
lavoratore ha più rapporti di lavoro;
• quello che avviene “durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a
quello di consumazione abituale dei pasti” nel caso in cui non esista un servizio di mensa
aziendale.
Tralasciando in questa sede ogni approfondimento circa il concetto di “normale percorso” e le
numerose altre problematiche che il testo dell’art. 12 pone, soffermiamo la nostra attenzione
su quella parte della norma che esclude l’intervento dell’assicurazione in caso di “interruzione
o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessitate”, e che ha formato
oggetto di una ordinanza della Corte costituzionale.
Va rilevato innanzitutto che tale ipotesi di esclusione dalla tutela assicurativa riguarda tutte e
tre le fattispecie sopra descritte.
Il legislatore precisa poi che “l’interruzione e la deviazione si intendono necessitate quando
sono dovute a cause di forza maggiore, ad esigenze essenziali ed improrogabili o
all’adempimento di obblighi penalmente rilevanti”.
Questa precisazione non esime tuttavia da qualche ulteriore specificazione ed
esemplificazione: ad esempio non vi è dubbio che sono “necessitati” e quindi tutelati gli
109
Art. 12: Infortunio in itinere .
All'art. 2 e all'art. 210 del testo unico è aggiunto, in fine, il seguente (terzo) comma:
"Salvo il caso di interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessitate,
l'assicurazione comprende gli infortuni occorsi alle persone assicurate durante il normale percorso di andata e
ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro se
il lavoratore ha più rapporti di lavoro e, qualora non sia presente un servizio di mensa aziendale, durante il
normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti.
L'interruzione e la deviazione si intendono necessitate quando sono dovute a cause di forza maggiore, ad esigenze
essenziali ed improrogabili o all'adempimento di obblighi penalmente rilevanti. L'assicurazione opera anche nel
caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato, purchè necessitato. Restano, in questo caso, esclusi gli infortuni
direttamente cagionati dall'abuso di alcolici e di psicofarmaci o dall'uso non terapeutico di stupefacenti ed
allucinogeni; l'assicurazione, inoltre, non opera nei confronti del conducente sprovvisto della prescritta
abilitazione di guida".
XLVII
incidenti accaduti al lavoratore durante le interruzioni e le deviazioni dal percorso normale
effettuate per ragioni di lavoro o su direttiva del datore di lavoro, come pure quelle dovute, ad
esempio, a guasti meccanici o a malore del lavoratore nonché a causa di deviazioni della
viabilità disposte dal gestore della strada (ipotesi di “forza maggiore”).
Analogamente sono anche tutelati gli eventi legati al soccorso di persone vittime di incidente
stradale, alla assistenza a minori, o al dovere di obbedire ad un ordine della Pubblica Autorità
(ipotesi di adempimento di obblighi penalmente rilevanti).
Anche al formula “esigenze essenziali ed improrogabili”, tra le quali certamente rientrano
quelle fisiologiche, ma ciascuna delle quali dovrebbe essere valutata caso per caso, nel
contesto in cui si verifica, appare generica, e quindi suscettibile di produrre inc ertezze
interpretative, e contenzioso.
Tutto ciò detto e definito, rimane il fatto che una interpretazione rigida e strettamente letterale
della norma porterebbe a ritenere che qualunque interruzione dovuta a libera scelta del
lavoratore (tipica la sosta per bere un caffè o per l’acquisto di sigarette) escluda l’indennizzo
dell’infortunio avvenuto alla ripresa del percorso.
Una simile conclusione è però sembrata iniqua al Tribunale di Trento che – in base al
presupposto interpretativo della equiparazione tra “breve sosta” e “interruzione” - aveva
prospettato alla Corte Costituzionale la possibile illegittimità dell’art. 2, c. 3, del DPR 30
giugno 1965, n. 1124 110 (cioè appunto quello sopra commentato) per il fatto che – così inteso esclude dalla copertura assicurativa “ogni interruzione non necessitata” del normale percorso.
Nel caso di specie, sottoposto al giudizio del tribunale, era infatti accaduto che un lavoratore –
per scelta volontaria – si era fermato per pochi minuti in un bar lungo il percorso lavoro-casa,
senza effettuare alcuna deviazione, e questo fatto aveva indotto l’Inail a non risarcire
l’infortunio subito dal lavoratore stesso alla ripresa del percorso stesso.
Da qui, il sospetto di illegittimità della norma, che aveva indotto il Tribunale a richiedere alla
Corte Costituzionale la sua cancellazione (o la sua modifica).
Ma questa norma, afferma invece la Corte, è perfettamente legittima. E’ errata viceversa la
interpretazione che di essa dà il Tribunale di Trento, nel momento in cui equipara il concetto
di “interruzione” a quello di “breve sosta”: questa infatti, afferma la Corte – anche alla luce
dell’orientamento giurisprudenziale della Cassazione - se non altera le condizioni di rischio
per l’assicurato, non configura una “vera e propria interruzione” come quella che è richiesta
secondo una interpretazione corretta del citato art. 2, c. 3, del DPR 1124/65, e non pone quindi
l’assicurato al di fuori della tutela.
In conclusione: i dubbi del Tribunale di Trento sono privi di fondamento, perché la norma va
intesa nel senso che solo una vera e propria “interruzione” – nel significato ad essa attribuito
dalla giurisprudenza di merito – e non la breve sosta rende non indennizzabile l’infortunio in
itinere. Quest’ultima se non espone l’assicurato ad un rischio diverso da quello che avrebbe
dovuto affrontare percorrendo senza soluzione di continuità il normale percorso casa-lavoro,
non interrompe il nesso causale tra lavoro e infortunio e non esclude la indennizzabilità.
Alla luce della pronuncia della Corte Costituzionale, l’Inail ha integrato le proprie istruzioni
relative agli infortuni in itinere, contenute nelle “linee guida” del 15 giugno 1998.
In quella sede 111 l’Istituto già affermava che “brevi differimenti della partenza o brevi soste
lungo il tragitto (la brevità va valutata anche in rapporto alle motivazioni dei ritardi) …. non
costituiscono elementi tali da influire negativamente sulla valutazione della compatibilità degli
orari”.
110
111
Aggiunto al testo previgente dall’art. 12 del D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, vedi nota precedente.
“Linee guida”, punto 4.1.2.C.
XLVIII
Ora l’Istituto, preso atto dell’orientamento della Corte Costituzionale, ha integrato 112 tali
istruzioni precisando che “le brevi soste che non espongono l’assicurato ad un rischio diverso
da quello che avrebbe dovuto affrontare se il normale percorso casa-lavoro fosse stato
compiuto senza soluzione di continuità, non interrompono il nesso causale tra lavoro e
infortunio e non escludono l’indennizzabilità dello stesso.
Corte costituzionale, Ordinanza 11 gennaio 2005, n. 1
L'art. 2 comma 3 D.P.R. n. 1124 del 1965, nella parte in cui esclude dai benefici
dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro gli infortuni "in itinere" in caso
di interruzione non necessitata del normale tragitto, deve essere interpretato - in sintonia con
gli orientamenti della S.C. - nel senso che non possa ritenersi "interruzione" una breve sosta,
che non alteri le condizioni di rischio per il lavoratore assicurato. Tale interpretazione della
norma rende manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale della
stessa, sollevata con riferimento agli art7. 3, 38 e 76 cost.
Fatto
Ritenuto che il Tribunale di Trento - adito dai superstiti di un assicurato deceduto nel percorso
dal luogo di lavoro a casa, interrotto solo per una breve sosta - ha dichiarato, con ordinanza del
29 aprile 2003, rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 2, terzo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle
disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali), aggiunto dall'art. 12 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38
(Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali), nella parte in cui esclude dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali gli infortuni in itinere in ogni caso di interruzione non
necessitata del normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro e
non solo quando l'interruzione determini l'insorgenza di una situazione di rischio diversa da
quella occasionata dallo svolgimento delle mansioni lavorative, così da comportare il venir
meno dell'occasione di lavoro prevista dall'art. 2, c. 1 del citato d.P.R. n. 1124 del 1965;
che, secondo il giudice rimettente, la disposizione censurata violerebbe l'art. 3, primo comma,
della Costituzione (in ragione dell'ingiustificato trattamento differenziato tra lavoratori
infortunati in tali circostanze rispetto agli altri assicurati rimasti vittime di infortuni parimenti
accaduti in occasione di lavoro), l'art. 38, secondo comma, Cost. (per la mancata previsione, in
favore di lavoratori infortunati pur sempre in presenza di un'occasione di lavoro, di mezzi
adeguati alle loro esigenze di vita) e l'art. 76 Cost. (non avendo il legislatore delegato
rispettato il principio ed il criterio direttivo fissato dall'art. 55, comma 1, lettera u), della legge
17 maggio 1999, n. 144, recante la delega al Governo per il riordino, tra l'altro, della
normativa che disciplina l'INAIL, secondo cui la specifica disposizione per la tutela
dell'infortunio in itinere doveva essere formulata recependo i principi giurisprudenziali
consolidati in materia);
che - osserva il giudice rimettente - la giurisprudenza aveva escluso l'indennizzabilità
dell'infortunio solamente quando l'interruzione elettiva del percorso casa- lavoro (e viceversa)
avesse avuto caratteri tali da determinare una situazione di rischio diversa da quella
occasionata dallo svolgimento delle mansioni lavorative, mentre al contrario l'art. 2, terzo
comma, del d.P.R. n. 1124 del 1965 escluderebbe dalla tutela assicurativa gli infortuni in
itinere in ogni caso di interruzione non necessitata del normale percorso di andata e ritorno dal
luogo di abitazione a quello di lavoro;
112
Inail – Istruzioni operative. Nota della Direzione Centrale delle Prestazioni n. 5403 del 24 gennaio 2005.
XLIX
che, nella specie, la questione è rilevante atteso che l'assicurato si era fermato per non più di
cinque minuti presso un esercizio di ristoro situato sul tragitto lavoro-casa senza deviazione
alcuna e, ripreso il percorso verso la propria abitazione con la propria autovettura, era uscito di
strada, rimanendo vittima di un incidente mortale;
che si è costituito l'INAIL chiedendo dichiararsi l'inammissibilità o la manifesta infondatezza
della sollevata questione di costituzionalità.
Diritto
Considerato che il c. 3 dell'art. 2 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, quale introdotto dall'art.
12 del D.Lgs. 23.2.2000, n. 38, in forza della delega di cui all'art. 55, comma 1, lettera u),
della legge 17 maggio 1999, n. 144, nel definire i presupposti della fattispecie dell'infortunio
in itinere, che costituisce un prolungamento dell'assicurazione cui il lavoratore sia soggetto in
ragione della natura o delle modalità delle mansioni dedotte nel contratto (sentenza n. 429 del
1990), esclude dalla tutela assicurativa, quale eccezionale ipotesi di deroga al canone generale
dell'indennizzabilità, il caso di interruzioni o deviazioni a condizione che esse non siano
affatto dipendenti dal lavoro o che, comunque, non siano necessitate;
che, prima ancora di verificare la sussistenza di questa condizione negativa perché l'infortunio
non sia indennizzabile, occorre che la soluzione di continuità nel tragitto compiuto dal
lavoratore dalla propria abitazione al luogo di lavoro, e viceversa, abbia la connotazione e la
consistenza di una vera e propria "interruzione", per definire la quale occorre tener conto della
giurisprudenza ordinaria, tanto più che il legislatore delegato (art. 55, c. 1, lett. u), della L. n.
144 del 1999, cit.) ha posto, come specifico criterio direttivo per disciplinare l'infortunio in
itinere, proprio il recepimento dei princìpi giurisprudenziali consolidati in materia;
che l'esigenza del rispetto di tale criterio di delega (art. 76 della Costituzione) richiede di
interpretare la disposizione censurata, posta dal legislatore delegato, in modo che sia in
armonia con la giurisprudenza in materia, secondo la quale una breve sosta, che non alteri le
condizioni di rischio per l'assicurato, non integra l'ipotesi dell'"interruzione";
che questo orientamento giurisprudenziale, ben presente al giudice rimettente, vale ad
indirizzare verso l'interpretazione adeguatrice della disposizione censurata, come anche la
difesa dell'Istituto non manca di rilevare, e non già, come ritiene il medesimo giudice, ad
evidenziare un asserito, ma insussistente, scostamento dal criterio direttivo da parte della
stessa disposizione ove letta - contraddittoriamente - in termini estensivi della fattispecie
esclusa dall'indennizzabilità;
che l'interpretazione stretta dell'ipotesi dell'"interruzione" è suggerita anche dalla tendenziale
generalità della regola dell'indennizzabilità dell'infortunio in occasione di lavoro, onde la
prevista
deroga
ad
essa
non
può
che
essere
intesa
restrittivamente;
che infatti questa Corte (sentenza n. 171 del 2002) ha in particolare affermato che
“presupposto esclusivo per la configurabilità dell'obbligo assicurativo è l'esposizione al
rischio” evidenziando “la tendenziale estensione della garanzia a tutti i soggetti che, per
ragioni di lavoro intese in senso ampio, siano esposti ad un rischio obiettivamente riferibile
alle lavorazioni protette”;
che quindi il giudice rimettente - affermando invece un'assoluta equiparazione tra breve sosta e
interruzione - muove da un erroneo presupposto interpretativo;
che pertanto la questione è manifestamente infondata.
P.Q.M
LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 2, c. 3, del d.P.R. 30/6/1965, n. 1124 (Testo unico delle
disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali), aggiunto dall'art. 12 del D.lgs. 23/2/2000, n. 38, sollevata, in riferimento agli
artt. 3, c. 1, 38, secondo comma, e 76 della Costituzione, dal Tribunale di Trento.
L
FATTI E VICENDE DEGLI ENTI DI PREVIDENZA
INPS: INDIVIDUAZIONE DELLE STRUTTURE TERRITORIALI COMPETENTI
PER LA NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI GIUDIZIARI
In relazione alle novità procedurali introdotte dagli articoli 42/44 del DL 30 settembre 2003, n.
269, convertito in legge 24.11.2003, n. 326, si è posto il problema della corretta
individuazione delle “strutture territoriali” dell’Istituto presso le quali possono essere notificati
gli atti introduttivi del giudizio di cognizione, gli atti di precetto e gli atti di pignoramento e di
sequestro.
Tale proble ma riveste notevole delicatezza sia perché la norma commina la nullità, rilevabile
d’ufficio, nel caso in cui la notifica degli atti non avvenga “presso la struttura territoriale
dell’Ente pubblico nella cui circoscrizione risiedono i soggetti privati interessati”, sia per le
esigenze di certezza e della obbiettività dei criteri che debbono regolare la competenza
territoriale.
L’Inps, in un primo momento 113 , aveva individuato le strutture territoriali competenti nelle
direzioni provinciali e sub-provinciali e in tutte le agenzie site in località sede di tribunale o di
sezioni di tribunale.
Ma presto tale indicazione non è parsa del tutto appropriata, e – aderendo ai suggerimenti e
facendo proprie le osservazioni pervenute dalla Amministrazione Giudiziaria – l’Istituto ha
definitivamente stabilito che per “strutture territoriali” presso le quali devono essere notificati
gli atti giudiziari sopra menzionati “debbono intendersi le direzioni provinciali e subprovinciali e tutte le agenzie dell’Istituto”114 , pertanto il cittadino dovrà notificare l’atto presso
la Direzione Provinciale o sub-provinciale o presso l’agenzia nel cui ambito di competenza
egli risiede prescindendo dalla circostanza che l’agenzia si trovi in località sede di tribunale o
di sezione di tribunale”.
Questa soluzione rende più facile il compito della magistratura nella individuazione del luogo
di notificazione competente nonché quello dei rappresentanti legali degli assicurati, che
devono poter contare su elementi certi e immediatamente reperibili, per non incorrere nella
sanzione della nullità.
La medesima struttura è, naturalmente, competente a ricevere le domande amministrative degli
assicurati, l’eventuale ricorso amministrativo contro l’eventuale provvedimento negativo, e
infine quello giudiziario.
113
114
Vedasi circolare n. 31 del 17 febbraio 2004.
Inps, circolare 20 maggio 2004, n. 84.
LI
ABBIAMO PARLATO DI
INDICE PER ARGOMENTI DI “RASSEGNA PREVIDENZIALE”
ANNATA 2004
LA CONTRIBUZIONE E LA RELATIVA DOCUMENTAZIONE
-
-
-
Le tabelle dei contributi in vigore nel 2004. Gli interessi, le sanzioni per omesso o
ritardato adempimento degli obblighi contributivi
Il sistema sanzionatorio delle omissioni contributive (parte prima)
1. Le fattispecie sanzionate
2. Le sanzioni civili (regime ordinario)
Il sistema sanzionatorio delle omissioni contributive (parte seconda)
2.1.2 Le sanzioni civili: il regime speciale
3. Le sanzioni amministrative
4. Le sanzioni penali
Dichiarazione di responsabilità ai fini della determinazione dell’aliquota
contributiva dovuta per la cassa integrazione ordinaria
Iscritti alla “gestione separata” dell’Inps. Possibilità per i collaboratori coordinati e
continuativi di riscattare il corso di laurea
1/2004
1/2004
3/2004
3/2004
3/2004
LE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI
-
Tabelle di sintesi dei requisiti per il diritto alle prestazioni previdenziali e per il
calcolo del loro ammontare
Cassa Integrazione guadagni ordinaria e utilizzo delle ferie maturate e non ancora
fruite
Inps – Gestione “separata” dei collaboratori – Aliquote di computo delle prestazioni
pensionistiche
Inail – Infortunio in itinere – Limite spaziali del percorso tutelato
Previndai – Trasferimento in entrata della posizione pensionistica individuale
Infortuni sul lavoro – Indennità giornaliera per lavoratore con più rapporti di la
voro
Malattia a cavaliere di due anni
Indennità di mobilità – Lavoratore dipendente da impresa italiana ma occupato in
paese membro Ue nel periodo immediatamente anteriore l’avvio della procedura
Ricorsi avverso la decisione in materia di richiesta di ammissione alla cig ordinaria
- chiarimenti
LII
1/2004
2/2004
2/2004
2/2004
2/2004
2/2004
3/2004
3/2004
3/2004
NORMATIVA COMUNITARIA E CONVENZIONI INTERNAZIONALI
-
-
Accordo tra la Comunità Europea e la Svizzera:
a) Totalizzazione dei periodi assicurativi italiani svizzeri e di altri Stati convenzionati ai
fini pensionistic i;
b) Istruzioni dell’Inail per l’applicazione dell’accordo
Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Croazia in materia di sicurezza
sociale – Istruzioni dell’Inps e dell’Inail
Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale tra i Paesi dell’Unione Europea – Revisione
del regolamento CEE n. 1408/71
Lavoratori distaccati nei Paesi dell’Unione Europea – Valore probatorio del formulario
E101
2/2004
2/2004
3/2004
3/2004
FATTI E VICENDE DEGLI ENTI DI PREVIDENZA
-
Inail – Nomina del nuovo Consig lio di Amministrazione
Inail – Nomina del Direttore Generale
Inps – Nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione
Previndai – Ricostituzione del Consiglio di Amministrazione e nomina del presidente
2/2004
2/2004
2/2004
2/2004
LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE
-
COVIP – Orientamenti in materia di coordinamento di forme pensionistiche
complementari collettive aventi ambiti di destinatari parzialmente o totalmente sovrapposti
COVIP – Facoltà di trasferimento della posizione individuale da un fondo ad altro fondo.
Computo del periodo di permanenza minima nel primo di essi
Raccomandazione OCSE contenente i principi fondamentali per la regolamentazione dei
fondi pensione occupazionali
Proposta di direttiva della Commissione Europea sulla trasferibilità dei diritti a pensione
complementare
L’andamento della previdenza complementare nella prima parte del 2004
Requisiti di professionalità dei componenti degli organi di amministrazione dei fondi
pensione
2/2004
2/2004
3/2004
3/2004
3/2004
3/2004
ABBIAMO PARLATO DI
-
Indice per argomenti di “Rassegna Previdenziale”, annata 2003
LIII
2/2004
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