Avv. Luca Zitiello
“Impignorabilità ed insequestrabilità delle polizze vita” La natura giuridica
dei prodotti finanziari assicurativi
Il contratto di assicurazione sulla vita
Art. 1882 c.c.!
“L'assicurazione è il contratto con il quale l'assicuratore, verso pagamento di un premio, si
obbliga a rivalere l'assicurato, entro i termini convenuti, del danno ad esso prodotto da un
sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita
umana”!
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È noto come nel contesto economico sociale del 1942 il contratto di assicurazione sulla vita
fosse un contratto a prestazioni fisse, caratterizzato dalla certezza della prestazione
dell’assicuratore sotto il duplice profilo dell’an e del quantum, con evidente assolvimento di
una prestazione di sicurezza e garanzia a favore dell’assicurato.!
I servizi e le attività di investimento nel TUF
I SERVIZI E LE ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO, puntualmente individuati dal Testo unico della finanza (la
principale legge nazionale in materia di investimenti), sono:!
a)  negoziazione per conto proprio;!
b)  esecuzione di ordini per conto dei clienti;!
c)  sottoscrizione e/o collocamento con assunzione a fermo ovvero con assunzione di garanzia nei
confronti dell'emittente;!
c-bis) collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente;!
d)  gestione di portafogli;!
e)  ricezione e trasmissione di ordini;!
f)  consulenza in materia di investimenti;!
g)  gestione di sistemi multilaterali di negoziazione.!
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Tutti i servizi di investimento hanno ad oggetto STRUMENTI FINANZIARI, termine con il quale ci si riferisce
a quegli strumenti attraverso i quali è possibile effettuare investimenti di natura finanziaria, puntualmente
individuati nel Testo unico della finanza in una lista che ricomprende i valori mobiliari, gli strumenti del
mercato monetario, le quote di OICR, i contratti di opzione, future, swap, gli strumenti derivati, i contratti
finanziari differenziali etc.!
I prodotti finanziari
Il TUF definisce i PRODOTTI FINANZIARI come «gli strumenti finanziari e ogni altra forma
di investimento di natura finanziaria» precisando che «non costituiscono prodotti
finanziari i depositi bancari o postali non rappresentati da strumenti finanziari»!
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Tale definizione non fornisce una descrizione esauriente e definitiva ma sicuramente
chiarisce che strumenti finanziari e prodotti finanziari sono in un rapporto di genere e
specie: gli strumenti finanziari infatti appartengono al genere prodotti finanziari, ma non li
esauriscono.!
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Tra i prodotti finanziari, il TUF elenca anche i “Prodotti finanziari emessi da imprese di
assicurazione": le polizze e le operazioni di cui ai rami vita III e V di cui all’articolo 2,
comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, con esclusione delle forme
pensionistiche individuali di cui all’articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo
5 dicembre 2005, n. 252 42
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Consob
Quaderno di
Finanza n.
28/1998!
Quaderno di
Finanza n.
63/2009!
•  «…alcuni prodotti [n.d.r. assicurativi] presentano una prevalente componente finanziaria, che li rende
fortemente contigui a strumenti di investimento»!
•  «Al fine di evitare che prodotti caratterizzati da una notevole omogeneità […] siano sottoposti a regimi
regolamentari diversi e garantiscano agli investitori un differente grado di tutela, si pone l'esigenza di
uniformare la disciplina legislativa ad una situazione di fatto che già vede tali prodotti assicurativi
presentarsi sul mercato come veri e propri strumenti finanziari» !
•  I prodotti di ramo III e V sono stati attratti nell’ambito della vigilanza di trasparenza della Consob, che
nel luglio del 2007 ha provveduto a disciplinarne gli schemi di prospetto. L’attribuzione delle
competenze alla CONSOB è stata motivata dalla circostanza che trattasi di prodotti caratterizzati da una
componente finanziaria o esclusiva»!
Ivass
Quaderno n. 5/1999!
•  «Indipendentemente dalla forma contrattuale considerata, la variazione di valore della
unità di conto rappresenta il rendimento finanziario della polizza "linked". Si tratta
evidentemente di un rendimento variabile in funzione dell’andamento del valore corrente
delle entità prese a riferimento. L’aleatorietà di questo andamento, a prescindere
dall’eventualità di una prestazione minima garantita, consente di qualificare i contratti
"linked" come polizze con rischio di investimento a carico dell’assicurato» !
•  «Le polizze "linked" costituiscono prodotti assicurativi con rischio di investimento a
carico dell’assicurato, realizzandosi sempre, pur se con variabile entità, un trasferimento
in capo all’assicurato dei rischi connessi al risultato finanziario della polizza. In questo
tipo di prodotti, conseguentemente, agli aspetti normalmente associati alle coperture
assicurative sulla vita si aggiungono aspetti tipici dei servizi di investimento» !
Polizze linked e servizi di investimento
PRODOTTI ASSICURATIVI!
Riserve tecniche di proprietà della compagnia!
artt. 38 e 41 CAP!
SERVIZI DI INVESTIMENTO!
Attivi di proprietà del cliente: separazione
patrimoniale art. 22 TUF!
Nessun diritto del contraente di impartire istruzioni Diritto del cliente di impartire istruzioni vincolanti
vincolanti al gestore!
al gestore (gestione di portafogli)!
art. 42 CAP!
art. 24 TUF!
Assunzione in capo alla compagnia del rischio
demografico: scopo previdenziale vs scopo di
risparmio!
Modalità di versamento del premio: !
-  premio unico vs premi ricorrenti !
-  premio in denaro vs premio in forma diversa!
Assenza di rischio demografico!
Prestazione dell’assicuratore: pagamento di un
capitale o di una rendita (art. 1882 c.c.) vs altre
forme di pagamento!
Possibilità di erogare una prestazione “in natura”!
La forma tipica è il piano di accumulo (versamenti
ricorrenti – Tribunale di Parma)!
La riqualificazione del contratto
assicurativo come finanziario:
quali effetti sulla protezione?
L’applicabilità del 1923 c.c.
“Le somme dovute dall’assicuratore al contraente o al beneficiario non possono essere
sottoposte ad azione esecutiva o cautelare.!
Sono salve, rispetto ai premi pagati, le disposizioni relative alla revocazione degli atti compiuti in
pregiudizio dei creditori e quelle relative alla collazione all'imputazione e alla riduzione delle
donazioni”!
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IMPIGNORABILITÀ ED INSEQUESTRABILITÀ sono conseguenza di una scelta operata dal
legislatore, che mira ad evitare che il processo di raccolta dei risparmi assicurativi possa essere
turbato da azioni esecutive di terzi creditori, anche per il rilievo costituzionale riconosciuto alle
finalità di previdenza e risparmio.!
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In caso di premorienza, il privilegio si estende anche ad eredi e aventi causa del contraente o
del beneficiario.!
L’applicabilità del 1923 c.c., comma 2
Differentemente dal 1° comma, relativo alle somme dovute dall’assicuratore al soggetto
beneficiario, il 2° comma fa riferimento ai premi di volta in volta pagati dal contraente.!
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Rispetto a tali premi si applicano, invece, le disposizioni relative alla revocazione degli atti
compiuti in pregiudizio dei creditori e quelle relative a collazione, imputazione e riduzione
delle donazioni.!
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Il secondo comma ha infatti inteso tutelare le ragioni degli eredi del contraente per il caso di
designazione beneficiaria operata a titolo di liberalità che comporti lesione dei loro diritti.!
OPPONIBILITA’ DELLE POLIZZE LINKED AL FALLIMENTO DEL
CONTRAENTE
L’applicabilità o meno dell’art. 1923 c.c. alle polizze linked rileva in maniera diretta in
tema di eventuale opponibilità delle polizze stesse al fallimento da parte dell’assicurato.!
Art. 46, n. 5, l. fall.!
“Non sono compresi nel fallimento … le cose che non possono essere pignorate per
disposizione di legge”.!
La sottrazione al fallimento della prestazione assicurativa: la
Cassazione Civile
La Cassazione Civile (n. 8676/2000) ha fornito un’interpretazione restrittiva dell’art.
1923 c.c.!
“Le somme dovute dall'assicuratore al contraente o al beneficiario che, ai sensi
dell'art. 1923 c.c., non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare e
che si sottraggono al fallimento, sono unicamente quelle che costituiscono la
indennità nella quale si traduce la prestazione finale dell'assicuratore, realizzandosi
solo in tal modo la funzione di previdenza e di risparmio del contratto. Nell'ipotesi,
viceversa, del riscatto non si raggiunge il fine previdenziale, per cui viene meno la
ragione di escludere dall'attivo fallimentare l'importo del corrispondente valore”!
(Segue)
Sono poi intervenute le Sezioni Unite (n. 8271/2008).!
“In tema di contratto di assicurazione sulla vita, alla dichiarazione di fallimento del
beneficiario non consegue lo scioglimento del contratto, né il curatore - al pari di quanto
previsto per le "somme dovute", di regola già impignorabili secondo l'art. 1923 c.c. - può
agire contro il terzo assicuratore per ottenere il valore di riscatto della relativa polizza
stipulata dal fallito quand'era in bonis, non rientrando tale cespite tra i beni compresi
nell'attivo fallimentare ai sensi dell'art. 46, comma 1 n. 5, l. fall., considerata la funzione
previdenziale riconoscibile al predetto contratto”!
(Segue)
Funzione previdenziale del contratto di assicurazione sulla vita!
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Impignorabilità!
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Impossibilità di acquisire il premio all’attivo fallimentare!
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Qualora, tuttavia, una polizza linked sia riqualificata quale prodotto finanziario e perda,
specularmente, lo scopo previdenziale tipico del contratto di assicurazione sulla vita, la
giurisprudenza di merito ha affermato la pignorabilità della polizza stessa e la conseguente non
opponibilità al fallimento!
L’Evoluzione Giurisprudenziale
La tutela prevista dalla norma dell’art. 1923, comma 1, c.c. è certamente applicabile al
contratto di assicurazione sulla vita “tradizionale”.!
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Rimane aperta la possibilità di giungere a diversa conclusione con riferimento a contratti con
caratteristiche tali da farli ritenere stipulati per finalità di risparmio o investimento: la
giurisprudenza di merito risulta ancora priva di unità interpretativa della fattispecie.!
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Ci si trova, infatti, al cospetto di un gruppo di decisioni più risalenti, pronunciatosi in senso
favorevole all’applicabilità del regime di tutela.!
A tale orientamento se ne contrappone un secondo che, diversamente, propende in favore
della pignorabilità e sequestrabilità delle somme derivanti dalle polizze linked.!
Il filone favorevole al regime di tutela
Il filone di giurisprudenza favorevole all’applicazione del regime di tutela si basa sulla
convinzione che la finalità di investimento-risparmio perseguita dal contratto non sarebbe di
per sé idonea ad elidere del tutto la funzione previdenziale della polizza di assicurazione
sulla vita.!
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In particolare, i Tribunali di Bologna (2001), Monza, sez. dist. Desio (2006), e Cassino (2010),
pur constatando la presenza di una componente finanziaria nelle polizze sottoposte a
giudizio, hanno ritenuto che trattandosi di forme contrattuali comunque assicurative dovesse
trovare piena applicazione il regime codicistico di tutela di cui all’art. 1923 c.c..!
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Di particolare interesse la pronuncia del Tribunale Cassino, in quanto successiva
all’orientamento assunto dalle Sezioni Unite nel 2008.!
Tribunale di Bologna, 12 gennaio e 23 maggio 2001
Ordinanza del 12 gennaio 2001!
Caso: Sequestro conservativo per lesione di quota testamentaria!
Pronuncia: Nelle polizze finanziarie, qualora l’assicurazione risulti ancorata ad un evento
attinente alla vita umana, la finalità di risparmio non vale a snaturare il contratto di
assicurazione e, conseguentemente, deve ritenersi l’indennità dovuta al beneficiario non
sottoponibile a sequestro conservativo, in forza dell’art. 1932, comma 1, c.c. !
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Ordinanza del 23 maggio 2001!
Caso: Reclamo avverso ordinanza del 12 gennaio 2001!
Pronuncia: Nel caso di assicurazione sulla vita, gli strumenti di tutela delle ragioni dei
creditori o degli eredi del contraente non possono essere diretti ad inibire o limitare la
prestazione contrattuale dovuta dall’assicuratore.!
Tribunale di Monza, sez. dist. Desio, 17 gennaio 2006
Caso: Opposizione all’esecuzione!
Pronuncia: Si ritiene fondato uno dei motivi di opposizione ex art. 615 c.p.c., laddove
l’opponente ha invocato a proprio favore il disposto di cui all’art. 1923 c.c. onde escludere la
pignorabilità delle polizze unit linked da lui sottoscritte ed oggetto di causa. !
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“Se pur la previsione del diritto di riscatto potrebbe far ritenere ad un certo punto la polizza
sganciata dalla funzione previdenziale, sino a quando la prestazione dell’assicuratore resti
comunque ancorata ad un evento attinente alla vita umana, con in più la previsione del
premio di maggiorazione per decesso all’età dell’assicurato, la finalità di risparmio non può
valere a snaturare il contratto di assicurazione”!
Tribunale di Cassino, 13 dicembre 2010
Caso: Natura delle polizze index linked.!
Pronuncia: “La Suprema Corte […] ha riconosciuta una connotazione pensionistica alle
polizze assicurative sulla vita collegate a valori mobiliari a ciò per un duplice, pienamente
condivisibile, ordine di ragioni: (a) perché, anche in chiave di interpretazione
costituzionalmente orientata, deve oggi sempre ritenersi prevalente il valore della previdenza;
(b) perché la polizza sulla vita, pur avendo, di fatto, assunto una “nuova dimensione” resta
[…] maggiormente affine agli istituti di previdenza elaborati dalle assicurazioni sociali.!
Quanto detto trova, del resto, piena conferma in quella che è la natura giuridica del contratto
index linked, infatti, sono polizze vita e, pertanto, sono soggette alla disciplina giuridica di
questo tipo di prodotto anche se hanno una connotazione finanziaria e prevedono un
elemento di rischio (l’andamento dell’indice)”!
Il filone contrario al regime di tutela
Negli ultimi anni sono intervenute alcune pronunce che hanno riconosciuto il carattere
residuale della prestazione contrattuale connessa alla neutralizzazione del rischio
demografico, conseguentemente valorizzando la natura prevalentemente finanziaria dei
contratti linked oggetto di controversia con conseguente inapplicabilità delle tutele previste
dall’art. 1923, comma 1, c.c.!
Tribunale di Parma, 13 settembre 2010
Caso: Opposizione all’esecuzione.!
Pronuncia: “le polizze index linked sono assoggettabili a pignoramento non potendosi
applicare alle medesime l'eccezione di cui all'art. 1923 c.c. in quanto la causa giuridica di tali
polizze non è assicurativa, di garanzia, ma trattasi, in maniera prevalente, di prodotti finanziari
a tutti gli effetti che possono essere riscattati in qualsiasi momento e nulla garantiscono per
l'assicurato, nemmeno il recupero del valore investito, contrariamente a quanto si verifica per
le polizze vita tradizionali”!
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Le polizze di assicurazione sulla vita a contenuto finanziario rientrano nella sfera delle nuove
forme di investimento e tali prodotti assolvono più funzioni di investimento finanziario di capitali
che alla funzione di tutela previdenziale.!
Tribunale di Cagliari, 2 novembre 2010
Caso: Opponibilità al fallimento.!
Pronuncia: Inapplicabilità dell’art. 1923 c.c. per due polizze linked!
“In entrambe le fattispecie il rischio demografico è assente, se non limitatamente al caso di
esistenza in vita alla scadenza nel secondo contratto [...] I suddetti contratti non possono
dunque essere qualificati contratti assicurativi puri, in base ai principi fondamentali in materia
di assicurazione”!
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Sottoposizione dei prodotti finanziari assicurativi acquistati da parte del fallito in bonis alla
disciplina fallimentare (scioglimento del contratto e concorso formale dei creditori) !
La società assicurativa condannata a pagare il c.d. "valore di riscatto" della polizza al
fallimento del soggetto assicurato!
Tribunale di Milano, 1 luglio 2014
Il Tribunale ha ritenuto non applicabile l’art. 1923 c.c. a due polizze: una ramo I ed una ramo III.!
Caso: Opposizione all’esecuzione.!
Pronuncia: “Ma se è pur vero che quei contatti risultano essere stati connotati da una funzione
previdenziale, essendo prevista – secondo lo schema del contratto di assicurazione – una
prestazione avente ad oggetto il pagamento di una somma di danaro a favore della signora …
in caso di morte della stessa, tale funzione risulta avere una posizione secondaria rispetto alla
funzione di investimento di denaro con essa attuato. Basta al riguardo considerare che […]
nella proposta […] viene contrassegnato nelle “Informazioni sulle aspettative in relazione al
presente contratto” quale “obiettivo di investimento” quello costituito dal “risparmio/
investimento” […]”!
Il Tribunale trae tali conclusioni esaminando: le modalità di rappresentazione del prodotto, il
suo collegamento con il conto corrente della cliente, l’esistenza di un nesso forte tra
prestazione ed esito dell’investimento.!
Cos’è la funzione previdenziale?
Rischio demografico: occorre che il contratto attribuisca ad un evento futuro ed incerto,
attinente alla vita umana, l’idoneità ad incidere sulla esigibilità/determinazione della prestazione
dell’assicuratore.!
La sussistenza del rischio demografico, tuttavia, per alcuni giudici non è sufficiente a connotare
in termini previdenziali il contratto.!
E’ infatti ulteriormente necessario che gravi sull’assicuratore anche il c.d. rischio di
investimento, ossia che la prestazione sia esigibile/determinabile unicamente in ragione
dell’evento della vita contemplato e quindi prescinda – fatta salva l’eventuale rivalutazione
annuale delle somme assicurate – dall’andamento dell’impiego delle risorse acquistate sotto
forma di premi.!
Cassazione Penale sez. III 8 aprile 2014
Caso !
Sequestro preventivo, finalizzato alla confisca per equivalente, di tre polizze assicurative sulla
vita, disposto con riferimento al reato di cui all'art. 81 c.p., e all’art. 3 del d.lgs. n. 74/2000 (reato
continuato, dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici)!
Pronuncia!
“…deve pertanto, ancora una volta, affermarsi il principio secondo il quale la misura cautelare
reale del sequestro preventivo può essere applicata anche alle polizze assicurative sulla vita, a
nulla rilevando, a tal fine, il divieto di sottoposizione ad azione esecutiva e cautelare, di cui
all'art. 1923 c.c.”!
Cassazione Penale sez. III 8 aprile 2014
Precedenti!
Cassazione Penale sez. II n. 16658/2007: “il divieto di sottoposizione ad azione esecutiva e
cautelare (art. 1923 c.c.), attiene esclusivamente alla definizione della garanzia patrimoniale a
fronte della responsabilità civile e non riguarda la disciplina della responsabilità penale” !
Cassazione Penale sez. VI n. 12838/2012: “quanto disposto dall'art. 1923 c.c. riguarda i
rapporti civilistici, come confermato anche dalla giurisprudenza civile (SS. UU. Civili n.
8271/2008)” !
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(Conformi: sez. III n. 32813/2013; sez. III n. 32809/2013; sez. VI n. 1283/2013; sez. II n. 23815/2006; sez. II n.
23815/2006; sez. II n. 20291/2004)!
Grazie per
l’attenzione