Comunicato stampa Bz, 30.09.2004 ASSICURAZIONI “NON CONTA QUELLO CHE DICONO, CONTA SOLO QUELLO CHE C’È SCRITTO NELLA POLIZZA CHE FIRMATE” La circolare ISVAP n. 533/D in vigore dal 01.10.2004 Il Centro Tutela Consumatori Utenti rende noto che l’ISVAP (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo) ha emanato la circolare n. 533/D del 4 giugno 2004 con la quale si stabiliscono regole di indirizzo cui le imprese di assicurazione ed i relativi intermediari devono attenersi nella distribuzione di polizze di assicurazione. Con tale circolare si introducono, nella distribuzione e nella intermediazione assicurativa, regole di correttezza e cautele a favore degli assicurati anche con riferimento al pagamento dei premi ed agli adempimenti per le imprese per quanto riguarda la formazione professionale dei soggetti incaricati della commercializzazione delle polizze. Vengono infine indicati i principi generali ai quali ispirarsi per la pubblicità delle garanzie assicurative, sia nel settore delle assicurazioni sulla vita che in quello dell’assicurazione contro i danni. Il Centro Tutela Consumatori Utenti prende atto che l’ISVAP sia nuovamente dovuto intervenire a chiarimento dei comportamenti in un settore così importante. Troviamo però estremamente grave che non sia prevista la responsabilità della mandante per l’operato dei collaboratori (è prevista solamente per gli agenti nei confronti dei sub-agenti e per lettere di incarico successive alla data di entrata in vigore della circolare: 01.10.2004). Altrettanto grave è il fatto che non siano previste sanzioni per i trasgressori dal momento che le violazioni (e solamente per i soggetti iscritti nei relativi albi), “costituiscono comportamento valutabile sotto il profilo disciplinare”: e dopo la valutazione che cosa succede? E infine è molto, ma molto grave che la disciplina prevista dalla circolare in oggetto non sia estesa anche alla vendita di prodotti assicurativi da parte di operatori bancari, impiegati postali, concessionari d’auto, promotori finanziari che, in quanto imprese di altri settori, dovrebbero limitarsi alla commercializzazione di prodotti standardizzati. NON RIUSCIAMO PROPRIO A CAPIRE PERCHÉ SOLO GLI AGENTI E BROKER DEVONO SOTTOSTARE AD UN ESAME CHE ACCERTI UNA ADEGUATA PREPARAZIONE PROFESSIONALE E NON ANCHE GLI SPORTELLISTI BANCARI O POSTALI, I CONCESSIONARI D’AUTO, I PROMOTORI FINANZIARI, VENDITORI PART-TIME, ECC. Ecco le nuove regole a favore dei Consumatori: - le imprese di assicurazione devono provvedere ad una preventiva attività di formazione e controllo del personale addetto alla distribuzione delle polizze e devono comunicare all’ISVAP – entro 60 giorni dalla fine dell’anno solare – un rapporto da cui risulti l’attività svolta affinché i collaboratori si comportino in modo corretto e trasparente. - Nella pubblicizzazione i termini “garanzia” e “garantito” possono essere usati solo in presenza di una prestazione certa. Eventuali “rendimenti” conseguiti in passato devono essere accompagnati dalla dicitura che “non esiste alcuna certezza di conseguire tali rendimenti anche in futuro”. I messaggi non devono contenere informazioni sulla conservazione del capitale e sui rendimenti futuri a meno che non siano garantiti. Tutti i messaggi pubblicitari devono contenere il seguente invito: “prima della sottoscrizione leggere la nota informativa e le condizioni di polizza” - Le imprese devono pubblicare sul proprio sito internet: a) le condizioni di polizza e la nota informativa, b) l’articolazione della propria rete distributiva (con indirizzi , nomi e cognomi degli agenti, ecc.) e garantire l’aggiornamento c) hanno 12 mesi di tempo per integrare nei termini sopra esposti quanto già pubblicato. - Il pagamento dei premi può avvenire anche in modo diverso dal denaro contante: si può pagare anche con assegni, bonifico bancario, c.c. postale, carta di credito, ecc. Resta da chiarire che il pagamento ha effetto liberatorio dal giorno del pagamento e non a partire dal giorno in cui i corrispettivi entrano nella disponibilità dell’agente o della compagnia. Rimane in vigore il divieto di incasso in contanti dei premi relativi a polizze vita distribuite con la tecnica del multilevel marketing, network marketing, ecc. - Deve essere data tempestiva e completa notizia agli assicurati – anche sul sito internet – in caso di fusione, cessazione o scissione di imprese di assicurazione.