Provvedimento n. 7422 ( I369 ) CASE DISCOGRAFICHE/SOCIETÀ CONSORTILE FONOGRAFICI L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 27 luglio 1999; SENTITO il Relatore Professor Giovanni Palmerio; VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287; VISTA la comunicazione effettuata da BMG Ricordi Spa, CAROSELLO C.E.M.E.D. Srl, EMI MUSIC ITALY Spa, INSIEME Srl, MICOCCI DISCHITALIA EDITORI Srl, POLYGRAM ITALIA Srl, RTI MUSIC Spa, SONY MUSIC ENTERTAINMENT (Italy) Spa, UNIVERSAL MUSIC Spa, WARNER MUSIC ITALY Spa ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 287/90, pervenuta in data 22 dicembre 1998; CONSIDERATO quanto segue; I. Premessa 1. In data 22 dicembre 1998 è stata notificata, ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 287/90, l'intesa raggiunta da 10 imprese di produttori fonografici volta alla costituzione di una società per azioni consortile senza scopo di lucro denominata "Società Consortile Fonografici per azioni" (qui di seguito, anche SCF), avente per oggetto la gestione collettiva dei diritti di utilizzazione economica spettanti ai produttori fonografici ai sensi degli artt. 72, 73, 73-bis e 180-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 93, e altri analoghi diritti1 . Nella comunicazione dell'intesa le parti contraenti richiedono di accertare la natura non restrittiva della stessa o, in subordine, di verificare l'esistenza dei presupposti per la concessione dell'autorizzazione in deroga, ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 287/90. 2. Poiché la documentazione allegata alla comunicazione risultava insufficiente per l'analisi della valutazione concorrenziale dell'accordo, l'Autorità, nella sua adunanza del 5 marzo 1999, ha deliberato l'invio di una richiesta di informazioni alle parti e a terzi operatori presenti sul mercato, che hanno provveduto a fornire la relativa documentazione, pervenuta da ultimo in data 5 luglio 1999. II. Le parti 3. Le imprese interessate all'operazione sono BMG Ricordi Spa, CAROSELLO C.E.M.E.D. Srl, EMI MUSIC ITALY Spa, INSIEME Srl, MICOCCI DISCHITALIA EDITORI Srl, POLYGRAM ITALIA Srl, RTI MUSIC Spa, SONY MUSIC ENTERTAINMENT (Italy) Spa, UNIVERSAL MUSIC Spa, WARNER MUSIC ITALY Spa Si tratta di una serie di imprese che comprende le principali case discografiche operanti in Italia, attualmente associate nella Federazione Industria Musicale Italiana (di seguito, anche FIMI). 1 Le parti hanno dichiarato la loro intenzione di rendersi promotrici presso l’assemblea della Federazione Industria Musicale Italiana (qui di seguito, FIMI) di un’iniziativa volta a escludere dall’attività di quest’ultima le competenze attualmente esercitate in materia di gestione collettiva dei diritti connessi. 4. In particolare, BMG RICORDI Spa (di seguito, BMG) è la filiale italiana del gruppo multinazionale Bertelsmann. La società è attiva nella fabbricazione, importazione, esportazione, distribuzione e commercializzazione di fonogrammi, registrazioni fonografiche, videogrammi e registrazioni videografiche, nonché della cessione e acquisto dei diritti dei produttori discografici e videografici, della concessione e acquisizione di licenze di utilizzazione di registrazioni fonografiche e videografiche, dell'esercizio di attività editoriale e altro ancora. Nel 1997 la società ha realizzato un fatturato di circa 237 miliardi di lire. 5. CAROSELLO C.E.M.E.D. Srl è una società controllata dalla Edizioni Curci Srl e dalla Accordo Edizioni Musicali Srl, che svolge attività di produzione discografica e di editoria musicale. Nel 1997 la società ha realizzato un fatturato di circa 2 miliardi di lire. 6. EMI Music Italy Spa (qui si seguito, EMI) è una società controllata dal gruppo EMI Group Plc, attiva nella produzione e/o utilizzazione di incisioni fonografiche e opere fonografiche, musicali e letterarie, nonché nella produzione e commercio di dischi fonografici, nastri magnetici e/o altri supporti incorporanti o riproducenti suoni e nell'esercizio di altre attività industriali e/o commerciali di natura editoriale riguardanti la musica, tranne quotidiani, cinematografia, radiodiffusione o altre forme di spettacolo. Nel 1997 la società ha realizzato un fatturato di 144 miliardi di lire. 7. INSIEME Srl (di seguito, INSIEME) è una società controllata dalla Edizioni Suvini Zerboni Spa, che svolge attività di produzione discografica e di editoria musicale. Nel 1997 la società ha realizzato un fatturato di 6 miliardi di lire. 8. MICOCCI DISCHITALIA EDITORI Srl (qui di seguito, MICOCCI) è una società attiva nella produzione di fonogrammi. Dal 1° febbraio 1998 la società è distribuita dalla SONY MUSIC Entertainment Italy Spa. Nel 1997 la società ha realizzato un fatturato di 844 milioni di lire. 9. POLYGRAM ITALIA Srl (di seguito POLYGRAM) è la filiale italiana della Polygram International Holding BV. Anche tale società è attiva nella fabbricazione, registrazione e vendita di supporti fonografici, oltre che nell'editoria musicale. Il fatturato realizzato in Italia dalla Polygram nel 1997 è stato di circa 197 miliardi di lire. 10. RTI MUSIC Spa (qui di seguito, RTI) è una società interamente controllata da RTI Spa, a sua volta appartenente al gruppo MEDIASET, attiva nella produzione di fono/videogrammi (escluso pressaggio e duplicazione), promozione e distribuzione degli stessi e gestione di diritti editoriali. Nel 1997 la società ha realizzato un fatturato di circa 48 miliardi di lire. 11. SONY MUSIC ENTERTAINMENT Spa (di seguito SONY) rappresenta la filiale italiana del gruppo Sony. La società svolge attività di realizzazione, importazione, esportazione e distribuzione di fonogrammi, anche per corrispondenza, e di registrazioni fonografiche. Nell'esercizio che si è concluso al 31 marzo 1998, il fatturato realizzato dalla società è stato di circa 132 miliardi di lire. 12. UNIVERSAL MUSIC Spa (qui di seguito, UNIVERSAL) è una società controllata dalla società di diritto statunitense MCA Records, a sua volta appartenente al gruppo Seagram, attiva nella produzione, commercializzazione e distribuzione di fonovideogrammi. Nel 1997 la società ha realizzato un fatturato di circa 26 miliardi di lire. 13. WARNER MUSIC ITALY Spa (qui di seguito, WARNER) è la filiale italiana del gruppo multinazionale Warner. Tale società è attiva nella produzione e duplicazione di composizioni musicali e letterarie nonché nella fabbricazione, importazione e vendita, in Italia e all'estero, di prodotti fonografici. Nel 1997 la società ha realizzato un fatturato di 65 miliardi di lire. III. L'intesa comunicata 14. L'intesa è relativa alla costituzione di una società per azioni consortile, SCF, avente come oggetto l'amministrazione e gestione dei diritti connessi spettanti ai produttori fonografici, ovvero i diritti attribuiti a questi ultimi dagli artt. 72, 73, 73-bis e 180-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633 (legge sul diritto d'autore, qui di seguito anche l.d.a.) e dall'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 93 (compensi per le riproduzioni 2 private senza scopo di lucro), nonché dei diritti di analoga natura che dovessero in futuro sorgere a favore dei produttori fonografici2 . 15. In base allo statuto di SCF emerge che i diritti connessi gestiti dalla società comprendono i) i diritti relativi al compenso per l'utilizzazione a scopo di lucro dei supporti fonografici tramite diffusione radiofonica, televisiva e cinematografica, nei pubblici esercizi o in occasione di qualsiasi altra pubblica utilizzazione; ii) i diritti a un equo compenso ove le predette utilizzazioni non abbiano scopo di lucro; iii) i diritti al compenso per la riproduzione privata dei fonogrammi ad uso personale e senza scopo di lucro; iv) il diritto di autorizzare la ritrasmissione via cavo dei fonogrammi; v) il diritto di riproduzione dei fonogrammi funzionale alla gestione dei diritti fin qui citati; vi) i diritti di utilizzazione economica relativi a opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento di cui i produttori fonografici siano titolari; vii) analoghi diritti spettanti ai sensi delle leggi nazionali o straniere o anche derivanti da future modifiche legislative (articolo 2 statuto SCF, lettere a-h). 16. In dettaglio, l'attività di SCF consiste, prevalentemente: a) nella negoziazione delle condizioni di utilizzazione dei brani musicali (articolo 2, punto i statuto SCF); b) nella riscossione di tutti i compensi indicati in precedenza (articolo 2, punto ii statuto SCF); c) nella ripartizione degli stessi tra gli aventi diritto (articolo 2, punto iii statuto SCF); d) nella conclusione di tutti i contratti inerenti alla gestione dei diritti connessi dei produttori fonografici (articolo 2, punto v statuto SCF), nonché e) nell'assunzione di iniziative volte a garantire la tutela degli interessi dei mandatari, tramite la promozione di azioni giudiziali volte alla repressione di ogni forma di illecita utilizzazione dei diritti gestiti da SCF, senza pregiudizio di azioni individuali di singoli mandanti (articolo 2, comma 3 statuto SCF). Viene previsto, inoltre, che SCF svolga tutti i servizi di carattere amministrativo e tecnico nei confronti di terzi necessari o utili per lo svolgimento dell'attività di gestione dei diritti fin qui citati (articolo 2, punto iv statuto SCF). 17. L'utilizzazione dei servizi offerti da SCF è garantita ai soci fondatori, nonché a eventuali nuovi soci. Entrambe le categorie di soci devono possedere alcuni requisiti, relativi al repertorio musicale detenuto (produzione e/o titolarità di una licenza esclusiva di almeno trenta album, oppure pubblicazione di almeno tre album nuovi e originali nei due anni precedenti), al fatturato realizzato (realizzazione, in ciascuno dei due esercizi precedenti, di un fatturato per la vendita di supporti fonografici non inferiore a 500.000.000 di lire), nonché all'ammontare di compensi raccolti nel corso dell'esercizio fiscale precedente, per una somma di almeno 50.000.000 di lire (articolo 5 statuto SCF). I servizi vengono tuttavia prestati anche a soggetti terzi non soci, i quali siano titolari, anche solo temporaneamente, di alcuni dei diritti gestiti da SCF (articolo 2 statuto SCF). 18. La gestione dei diritti avviene tramite mandato senza rappresentanza, conferito dal socio o dal terzo, non esclusivo e avente per oggetto la totalità dei diritti connessi dello stesso oppure singoli diritti (articolo 10 statuto SCF). Il mandato conferito può essere revocato in qualsiasi momento. Dalla revoca del mandato operata dal socio deriva l'automatico scioglimento del rapporto di quest'ultimo con la società, ferma restando tuttavia la possibilità di conferire successivamente un nuovo mandato quale soggetto terzo (articolo 10 statuto SCF). 19. Nulla è indicato, nella comunicazione, in merito ai criteri di negoziazione del compenso spettante ai produttori fonografici a seguito dell'utilizzazione dei fonogrammi, ove le parti stabiliscano convenzionalmente un trattamento derogatorio alla disciplina prevista dai D.P.C.M. 1 settembre 1975 e D.P.C.M. 15 luglio 19763 . Con le informazioni successivamente fornite, le parti hanno affermato che tali criteri saranno diversificati a seconda a) della tipologia e dimensione dell'utilizzatore e b) del peso della musica all'interno della sua programmazione. 20. Quanto ai criteri di ripartizione dei compensi raccolti da SCF, lo statuto prevede che, ove possibile, essi vengano ripartiti sulla base dell'effettiva utilizzazione delle registrazioni di ciascun produttore nel corso del periodo di riferimento (articolo 11, punto 1, lettera a, statuto SCF). 2 Per una più approfondita descrizione dei diritti oggetto della gestione centralizzata di SCF, si rinvia a quanto osservato più diffusamente infra, nel paragrafo successivo. 3 Per una più approfondita descrizione dei suddetti Decreti, si rinvia a quanto osservato più diffusamente infra, nel paragrafo successivo. 3 Vengono poi individuati criteri alternativi ove la determinazione dell'effettiva utilizzazione non sia possibile, il che avviene, secondo informazioni successivamente inviate dalle parti, in un numero di casi tale da incidere per oltre il 50% sul totale del fatturato. E' prevista così, in primo luogo, la competenza del Consiglio di Amministrazione, con deliberazione assunta con il voto favorevole di tutti i consiglieri meno uno, a ripartire i compensi incassati in modo da garantire a ciascun produttore mandante l'attribuzione di una quota il più possibile corrispondente all'effettiva utilizzazione delle registrazioni di sua spettanza (articolo 11, punto 1, lettera b, statuto SCF). Ove l'attribuzione dei compensi incassati non risulti possibile neanche secondo questa modalità, è previsto che essi siano ripartiti sulla base dei diritti fonomeccanici pagati da ciascun produttore o avente causa alla SIAE e/o ad altre società di percezione dei diritti fonomeccanici aderenti al Bureau International des Sociétés gerant les Droits d'Enregistrement et de Reproduction Mécanique (qui di seguito, BIEM) (articolo 11, punto 1, lettera c, statuto SCF). Per i compensi derivanti dalle riproduzioni private per uso personale e senza scopo di lucro, invece, è previsto che il 50% di detti compensi venga ripartito in proporzione ai diritti fonomeccanici pagati da ciascun produttore alla SIAE e/o ad altre società di percezione dei diritti fonomeccanici aderenti al BIEM (articolo 11, punto 2, par. 1, statuto SCF). Quanto al restante 50%, è previsto che esso venga suddiviso in misura direttamente proporzionale all'ammontare complessivo dei diritti ripartito in funzione dell'effettiva utilizzazione delle registrazioni di ciascun produttore (articolo 11, punto 2, par. 2, statuto SCF). 21. I soci possono detenere una quota del capitale sociale corrispondente alla percentuale dei diritti di loro spettanza conferiti in gestione a SCF ma, in ogni caso, non superiore al 15% (articolo 9 statuto SCF). La società è amministrata dall'Assemblea dei soci, dal Collegio Sindacale, composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti, e dal Consiglio di Amministrazione, composto da nove membri. I membri del Collegio Sindacale e del Consiglio di Amministrazione sono eletti dall'Assemblea tramite un meccanismo di voti di lista volto a garantire la rappresentanza all'interno degli organi sociali dei soci di minoranza (articolo 18 statuto SCF). Per ogni modifica dello statuto è richiesta un quorum deliberativo dell'assemblea pari all'85% del capitale sociale (articolo 13 statuto SCF). Per le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione in materia di ripartizione dei compensi raccolti, nei citati casi previsti all'articolo 11, punto 1, lettera b, e punto 2, par. 2, dello statuto di SCF, è necessario un quorum deliberativo pari alla totalità dei consiglieri meno uno. 22. I produttori fonografici soci sono tenuti a una contribuzione trimestrale ai costi di gestione e funzionamento di SCF in proporzione alla quota dei diritti incassati dalla stessa. I produttori non soci sono tenuti al pagamento di un corrispettivo commisurato in proporzione all'entità dei diritti raccolti per loro conto da SCF. IV. Il contesto normativo 23. L'attività di SCF consiste nella gestione in forma collettiva dei diritti di sfruttamento economico dei prodotti fonografici, previsti ai sensi della l.d.a. e della normativa successiva o comunque originati4 . a) I diritti attribuiti ai produttori fonografici 24. Il titolo II della l.d.a. detta "Disposizioni sui diritti connessi all'esercizio del diritto d'autore", regolamentando al capo I i diritti dei produttori di dischi fonografici e di apparecchi analoghi sui supporti contenenti la registrazione originale5 . 4 In questa sede si utilizzerà in via riassuntiva l’espressione ‘diritti connessi’ per tutte le forme di utilizzazione economica dei prodotti fonografici, pur esistendo tra le stesse differenziazioni di disciplina, illustrate più avanti. Ove si renda necessario, tuttavia, verranno specificamente distinti i diritti connessi, i diritti per copia privata e gli altri diritti di utilizzazione economica. 5 Ai sensi della legge sul diritto d’autore, infatti, sulle opere che non possiedano i requisiti previsti per l’attribuzione del diritto d’autore ma che siano tuttavia assimilabili alle opere dell’ingegno alcuni soggetti, tra cui i produttori fonografici, gli artisti e gli interpreti, vantano una serie di diritti, definiti diritti connessi. Non sono espressamente disciplinati, ai sensi della l.d.a., i diritti relativi all’utilizzazione di videomusicali, basi nastri e playback. In quanto essi generano il diritto a un compenso a favore dei produttori fonografici suscettibile di essere raccolto in forma centralizzata, qui di seguito si farà riferimento anche a queste forme di utilizzazione nell’espressione riassuntiva ‘altri diritti’. 4 In particolare, l'articolo 72 attribuisce al produttore fonografico il diritto esclusivo di riprodurre e distribuire il disco o apparecchio di sua produzione6 . Il produttore fonografico ha anche il diritto esclusivo di noleggiare e dare in prestito, nonché di autorizzare il noleggio e il prestito dei fonogrammi prodotti. Dall'articolo 72 discende il diritto di autorizzare la registrazione preventiva dei brani musicali effettuata dalle emittenti radiofoniche e televisive per esigenze tecnico-funzionali legate alla successiva trasmissione, c.d. diritto di copia. Ai sensi dell'articolo 73, inoltre, il produttore fonografico ha il diritto a un compenso per l'utilizzazione a scopo di lucro di un disco tramite diffusione radiofonica, cinematografica o televisiva, compresa la comunicazione via satellite, per l'utilizzazione effettuata da pubblici esercizi oppure in occasione di feste pubbliche danzanti o di qualsiasi altra pubblica utilizzazione7 . Laddove le citate forme di utilizzazione avvengano, invece, senza scopo di lucro, l'articolo 73-bis riconosce il diritto a un equo compenso. L'articolo 180-bis, inoltre, attribuisce ai produttori fonografici il diritto esclusivo di autorizzare la ritrasmissione via cavo dei fonogrammi. La legge n. 93 del 5 febbraio 1992, infine, attribuisce ai produttori fonografici il diritto a un compenso in relazione alla riproduzione privata senza scopo di lucro (c.d. copia privata), consistente in una quota sul prezzo di vendita al rivenditore dei nastri o supporti analoghi di registrazione audio e video e degli apparecchi di registrazione audio8 . b) La determinazione dei compensi 25. Quanto alla determinazione dei compensi spettanti ai produttori fonografici a seguito delle utilizzazioni citate, vi è un sistema misto di fissazione normativa dello stesso e di libertà di negoziazione delle parti. In relazione allo sfruttamento economico del fonogramma musicale di cui all'articolo 73, esistono disposizioni normative che individuano un sistema di determinazione dei compensi, lasciando tuttavia alle parti la facoltà di derogarvi e di negoziare autonomamente (articolo 23, comma 3, del Reg. di applicazione l.d.a.). Inoltre, sono in vigore due decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, D.P.C.M. 1° settembre 1975 e D.P.C.M. 15 luglio 1976, che fissano il compenso dovuto rispettivamente, dall'utilizzatore pubblico e dagli utilizzatori privati, individuandolo nella misura dell'1,5% il primo e del 2% il secondo, delle quote di incassi lordi riferibili al disco o all'apparecchio analogo. Quanto alla misura dell'equo compenso previsto dall'articolo 73-bis per l'utilizzazione senza scopo di lucro, la l.d.a. rimette a un apposito regolamento di applicazione la determinazione della stessa, nonché le modalità di riscossione e di ripartizione, ferma restando la facoltà delle parti di procedere diversamente. Il predetto regolamento, tuttavia, non è stato ancora emanato. Nel caso, invece, della copia privata è la stessa legge a fissare la misura del compenso dovuto dai produttori o importatori per fini commerciali di supporti vergini e apparecchi di registrazione audio. Il corrispettivo dovuto consiste in una quota percentuale del prezzo di vendita al rivenditore del nastro audio (10%), videoclip e video cassette (5%) oppure degli apparecchi di registrazione audio (3%). c) La riscossione dei compensi 26. Relativamente all'attività di riscossione dei compensi dovuti ai produttori fonografici, in alcuni casi essa è affidata per legge alla Società Italiana degli Autori ed Editori (qui di seguito, SIAE). 6 I diritti attribuiti dagli artt. 72 e 73 della l.d.a. si riferiscono sempre al produttore del disco fonografico e al produttore di “altro apparecchio analogo riproduttore di suoni o voci”. Qui di seguito, tuttavia, si farà sempre riferimento ai produttori fonografici. 7 A differenza del diritto attribuito dall’art. 72, non si tratta di un diritto esclusivo bensì di un diritto al compenso che sorge dall’avvenuta utilizzazione, rispetto alla quale non è necessario il consenso del produttore. Ai sensi dell’art. 74 l.d.a., il produttore può opporsi all’utilizzazione del disco in pubblica esecuzione solo nei casi in cui sia effettuata in condizioni tali da arrecare un grave pregiudizio ai suoi interessi industriali. L’esercizio del diritto al compenso spetta al produttore, il quale poi è tenuto ad attribuirne il 50% agli artisti interpreti o esecutori le cui prestazioni siano registrate sul disco. La legge 5 febbraio 1993, n. 92 ha istituito l’IMAIE, Istituto Mutualistico Artisti Interpreti Esecutori, cui è conferita la legittimazione a rappresentare i predetti soggetti e a incassare per loro conto i proventi, previa determinazione di un’equa chiave di ripartizione. 8 Anche per questa forma di utilizzazione è previsto l’obbligo di versare il 50% del compenso agli artisti, interpreti ed esecutori, rappresentati dall’IMAIE. 5 Ciò avviene per i proventi derivanti dalla vendita delle copie private, in cui alla SIAE è affidato il compito di riscuotere i compensi e ripartirli, sulla base di proporzioni predeterminate, tra i produttori fonografici e gli autori e per i proventi derivanti dalla ritrasmissione via cavo. Per le altre tipologie di diritti, nulla è previsto in materia di riscossione e viene quindi lasciata alle parti la possibilità di riscuoterli direttamente, ovvero di affidarne il compito a una delle società di gestione. Come verrà più avanti illustrato, FIMI e AFI hanno stipulato in questo senso diverse convenzioni con la SIAE per affidare a quest'ultima l'attività di riscossione anche dei diritti connessi in relazione a pubblici esercizi, sale da ballo, juke-box e alcune emittenti private. 27. Al riguardo, va tuttavia aggiunto che l'articolo 7, lettera g), dello statuto SIAE contempla anche i produttori tra i soggetti che hanno la facoltà di iscriversi all'ente per la tutela dei propri diritti, avvalendosi quindi dell'intermediazione della stessa. Non sono mai state emanate, tuttavia, le norme regolamentari che avrebbero dovuto provvedere, ai sensi degli artt. 6 e 16 dello statuto, a fissare le modalità di tutela da parte della SIAE dei diritti connessi. V. Il mercato rilevante a) Individuazione del mercato rilevante 28. Sotto il profilo merceologico, il mercato del prodotto può essere individuato come quello relativo alla gestione dei diritti spettanti ai produttori fonografici a seguito della pubblica utilizzazione delle registrazioni di brani musicali di cui sono titolari, dei diritti per copia privata e degli altri diritti derivanti dallo sfruttamento economico dei prodotti fonografici. L'attività in questione può essere effettuata dal singolo produttore in forma individuale o essere affidata ad associazioni rappresentative che la esercitano in forma collettiva (qui di seguito, anche società di collecting). Tale attività si compone di quattro fasi: la negoziazione delle condizioni di utilizzazione e dei compensi, il monitoraggio degli utilizzi, volto ad accertare l'ammontare complessivo che ogni utilizzatore deve versare agli aventi diritto, la riscossione dei diritti maturati e la ripartizione delle somme raccolte, nei casi in cui la gestione dei diritti sia affidata alle società di collecting. 29. Tale mercato è contiguo, ma distinto, rispetto al mercato discografico: contiguo, in quanto i diritti connessi traggono origine dall'attività di produzione discografica in esso svolta, ma distinto, in quanto diversi sono i soggetti che compongono la domanda e l'offerta. 30. Sotto il profilo geografico, il mercato del prodotto individuato ha dimensione nazionale. Le differenti normative esistenti negli ordinamenti nazionali dei diversi paesi rendono, infatti, l'attività di gestione dei diritti estremamente difficoltosa qualora fosse svolta a livello sovranazionale. Anche il monitoraggio delle utilizzazioni e la raccolta dei diritti economici sarebbero più complessi ove avvenissero a livello sovranazionale. Di fatto, in ogni paese europeo esiste una società di gestione dei diritti connessi che opera solo a livello nazionale. b) Le caratteristiche del mercato rilevante i. La domanda 31. Dal lato della domanda, i principali utilizzatori a scopo di lucro dei prodotti fonografici sono: le televisioni, le radio, i pubblici esercizi. A ciò si devono aggiungere gli acquirenti di supporti vergini e di apparecchi di registrazione audio o video, i quali versano i diritti per copia privata9 . In Italia sono presenti, come potenziali utilizzatori a scopo di lucro di prodotti fonografici: 13 emittenti televisive nazionali e 800 locali; 14 emittenti radiofoniche nazionali e 1.200 locali; circa 180.000 locali pubblici, di cui 4.000 sono discoteche; circa 2.000 imprese che noleggiano juke-box. I diritti di copia privata sono invece versati da 33 produttori di cassette vergini (audio e video) e da 43 produttori di apparecchi di registrazione. 9 Si veda la tabella 1, riportata nel paragrafo 37, per una prospettazione schematica degli utilizzatori dei brani musicali nonché delle somme versate dagli stessi a titolo di diritti connessi, di copia privata e di altri diritti. 6 Sulla base delle informazioni acquisite risulta, peraltro, che per alcune utilizzazioni (brani musicali diffusi da emittenti radiofoniche e televisive locali e da pubblici esercizi, esclusi i locali da ballo) vi è un'elevata evasione nel pagamento dei diritti connessi. ii. L'offerta 32. La gestione dei diritti connessi può essere svolta direttamente dai produttori di supporti fonografici, oppure può essere affidata a società di collecting. In Italia, l'attività di collecting è attualmente svolta da associazioni di categoria dei produttori fonografici, ovvero dalla Federazione Industria Musicale Italiana (qui di seguito, FIMI), dall'Associazione dei Fonografici Italiani (qui di seguito, AFI) e dalla Produttori Fonovideografici Associati (qui di seguito, PFA). 33. Degli oltre 2.000-2.500 produttori di supporti fonografici al momento presenti in Italia10 , circa 230 affidano l'attività di gestione dei diritti connessi alle tre suddette associazioni. Dalle informazioni disponibili risulta che di questi, 133 sono iscritti ad AFI, 90 a FIMI e 11 a PFA. Di tali tre associazioni, la FIMI è la più rappresentativa, in quanto ad essa aderiscono i principali produttori discografici, le cd. major, ovvero quelli che detengono circa l'80% del mercato contiguo della produzione e commercializzazione di supporti fonografici11 . Inoltre, essa gestisce circa il 77% del totale dei diritti raccolti in forma collettiva, come risulta dalla tabella 1 presentata nel successivo paragrafo. AFI detiene una quota di circa il 20% del mercato, mentre la rappresentatività di PFA si colloca intorno al 3,4%. 34. Delle restanti imprese di produzione e commercializzazione di supporti del suono presenti sul mercato, non è noto quante gestiscano autonomamente i propri diritti e quante invece rinuncino alla raccolta dei corrispettivi per utilizzazioni discografiche. Attesi i costi connessi al monitoraggio dell'avvenuta utilizzazione, alla definizione del compenso dovuto e alla riscossione dello stesso, è probabile, tuttavia, che il numero di soggetti che provvedono autonomamente alla tutela dei diritti connessi sia molto limitato. 35. Relativamente alle modalità di gestione in forma collettiva dei diritti dei produttori fonografici, alcune informazioni sono desumibili dalla documentazione ricevuta dalle tre associazioni sopra menzionate. Per quanto riguarda, in particolare, la fase di negoziazione, AFI e FIMI hanno stipulato delle convenzioni con le maggiori emittenti televisive e con le associazioni rappresentative di pubblici esercizi, sale da ballo e juke-box, in base alle quali viene attribuita in via generale, ove necessaria, l'autorizzazione all'utilizzazione di tutti i brani che fanno parte del repertorio di AFI e FIMI e vengono fissate le condizioni generali per l'individuazione dei compensi e le modalità dei relativi pagamenti. Analoga convenzione è stata stipulata da FIMI con gli organismi rappresentativi delle maggiori emittenti radiofoniche. PFA, invece, ha concluso un contratto recante le condizioni generali per le utilizzazioni dei prodotti fonografici solo con la RAI. Quanto ai livelli dei compensi pattuiti dalle società di collecting, essi variano a seconda dei diversi utilizzatori. In alcuni accordi, viene adottato il corrispettivo previsto nel citato D.P.C.M. 15 luglio 1976, in altri casi è stata prevista una riduzione od una forfettizzazione dello stesso. Una separata disciplina viene generalmente prevista per videoclip, videomusicali, basi nastri e playback e per i compensi dovuti a titolo di diritti di copia. Dalle informazioni acquisite risulta che la fase di riscossione, nel caso dei diritti maturati a carico di pubblici esercizi, sale da ballo, juke-box ed emittenti radiofoniche, sia stata attualmente affidata dall'AFI e dalla FIMI, attraverso apposite convenzioni, alla SIAE. Gli altri utilizzatori, invece, versano l'ammontare dovuto direttamente alle società di collecting. Per quanto riguarda la fase di ripartizione, invece, laddove lo statuto e l'atto costitutivo di AFI non fissano alcun criterio in merito ai criteri di ripartizione utilizzati, lo statuto di FIMI prevede che i diritti connessi non attribuibili analiticamente a specifiche registrazioni di aderenti e associati siano ripartiti in proporzione ai diritti fonomeccanici pagati alla SIAE o al BIEM (Bureau International des Sociétés gerant les Droits d'Enregistrement et de Reproduction Mécanique). c) Il valore del mercato 10 Cfr. provv. n. 5385, caso I207 - Associazione Vendomusica/Case discografiche multinazionali-Federazione Industria Musicale Italiana, del 9 ottobre 1997, Boll. 41/97. 11 Cfr. provv. n. 5385, citato. 7 36. Il valore complessivo dei diritti connessi, dei diritti per copia privata e degli altri diritti di sfruttamento economico dei fonogrammi, versati alle tre associazioni d'impresa, come si evince dalla tabella 1, nel 1998 ammontava a poco più di 15 miliardi di lire, al netto dei compensi dovuti all'IMAIE12 . Di questi, circa 11,5 miliardi di lire sono stati raccolti dalla FIMI, 3 miliardi di lire dall'AFI e 513 milioni di lire dalla PFA13 . Tab. 1 - Principali utilizzatori di prodotti fonografici e diritti connessi versati nel 1998 (valori in milioni di lire, al netto del contributo IMAIE) Utilizzatori FIMI 708 473 RAI Radio TV RTI TV Cecchi Gori Altri 22 Pubblici esercizi 1.679 Prod. di supporti vergini TOTALE 2.882 VALORE TOTALE MERCATO Diritti AFI 257 23 PFA 297 Copia privata FIMI AFI 15 534 829 297 15.062 4.405 4.405 1.329 1.329 FIMI 1.883 1.864 370 144 4.261 Altri diritti AFI PFA 378 216 448 15 2 843 216 Fonte: elaborazione su dati forniti dalle parti. VI. Valutazione giuridica dell'intesa comunicata 1) Qualificazione dell'operazione 37. L'operazione in esame ha ad oggetto la costituzione di un'impresa comune avente natura cooperativa, la quale non assume le funzioni di un'entità economica autonoma. In base all'articolo 3.2 del Regolamento CEE n. 4064/89, la costituzione di un'impresa comune che non eserciti stabilmente tutte le funzioni di un'entità economica autonoma non costituisce un'operazione di concentrazione, dovendo piuttosto essere qualificata come intesa. L'assenza dell'esercizio delle funzioni quale entità economica autonoma può desumersi dalla Comunicazione della Commissione 98/C 66/01, relativa alla nozione di imprese comuni che esercitano tutte le funzioni di un'entità economica autonoma. In particolare, tra gli indicatori che la Commissione individua per escludere la natura di entità economica autonoma figura l'essere l'impresa comune al servizio delle imprese fondatrici, quali unità ausiliarie, il non operare su un mercato commerciale e l'avere un'attività essenzialmente limitata alla distribuzione e alla vendita dei prodotti delle stesse. Sulla base dei predetti criteri, può escludersi per SCF il carattere di impresa a pieno titolo, essendo essa piuttosto un'agenzia di gestione dei diritti ausiliaria alle imprese che ad essa conferiscono mandato, e in primo luogo alle imprese fondatrici. 2) La valutazione dell'intesa 38. Attraverso SCF le imprese riducono significativamente i costi connessi alla gestione dei diritti fonografici, altrimenti molto elevati ove le attività di negoziazione, monitoraggio e riscossione dei compensi vengano svolte in forma individuale. Detto scopo viene realizzato tramite l'esercizio in forma collettiva di diverse attività, tra le quali rientra la negoziazione delle condizioni contrattuali di utilizzazione, il monitoraggio e la riscossione dei compensi. Mentre le competenze di SCF in materia di monitoraggio e riscossione non hanno implicazioni sotto il profilo concorrenziale, quelle relative alla negoziazione potrebbero averlo, in quanto aventi per oggetto ed 12 Come osservato in precedenza, non sono disponibili dati sulla raccolta dei diritti connessi effettuata autonomamente dai singoli produttori fonografici. Considerato, tuttavia, che i produttori discografici aderenti alle tre associazioni d’impresa rappresentano oltre il 90% del mercato contiguo della produzione e commercializzazione dei prodotti del suono, ovvero del mercato da cui traggono origine i diritti connessi, il valore riportato nella tabella 1 appare costituire una buona approssimazione del valore complessivo del mercato rilevante. 13 I dati relativi ai compensi versati all’AFI nel 1998 rappresentano una stima, in quanto l’Associazione non ha ancora raccolto tutti i proventi relativi all’anno in questione. 8 effetto la fissazione dei compensi. Il rilievo di quest'attività diviene, tuttavia, contenuto alla luce del contesto regolamentare e delle caratteristiche del mercato in cui essa si inserisce. 39. In relazione alle utilizzazioni ai sensi dell'articolo 73 l.d.a., infatti, si è osservato in precedenza come due decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, il D.P.C.M. 1° luglio 1975 e il D.P.C.M. 15 settembre 1976, abbiano fissato la misura del compenso, sia pure derogabile, dovuto rispettivamente dalla RAI (a cui è stata successivamente equiparata nel trattamento RTI) e dagli utilizzatori privati. Si è, inoltre, rilevato come per dette utilizzazioni non sia necessario il consenso dei produttori fonografici, derivando dall'avvenuta utilizzazione un diritto di credito a favore di questi ultimi il quale, ove non sia diversamente pattuito, è quantificato nei termini illustrati. La presenza di una regolamentazione dei compensi, sia pure derogabile, unita alla possibilità di un'utilizzazione dei brani musicali in assenza di accordo, restringe di fatto lo spazio di negoziazione rimesso alle parti. Essa legittima, inoltre, la presunzione che SCF non potrà ottenere un prezzo significativamente superiore a quanto previsto nel relativo D.P.C.M., atteso che altrimenti gli utilizzatori ben potrebbero utilizzare ugualmente i brani e limitarsi a pagare il compenso nella misura legale14 . 40. Un maggiore spazio di contrattazione esiste in relazione agli altri diritti economici dei produttori fonografici. Esso conserva, tuttavia, una portata marginale nel complesso dei diritti gestiti in via collettiva, tale da non assumere un'apprezzabile consistenza in termini di capacità di restringere la concorrenza. 41. Sotto il profilo della valutazione dei potenziali effetti restrittivi derivanti dalla costituzione di SCF appare opportuno osservare come, peraltro, le difficoltà nella individuazione dei brani effettivamente utilizzati riducano di per sé lo stimolo a una concorrenza tra gli stessi. In questo quadro, è legittimo ritenere che dalla gestione centralizzata di SCF non possa derivare un significativo effetto in termini di allineamento del comportamento dei singoli produttori e conseguente sostituzione di una collaborazione tra gli stessi alla precedente competizione. 42. Quanto alle norme statutarie, si osserva come l'assenza di un mandato esclusivo di SCF a negoziare consenta ai singoli produttori di negoziare autonomamente le condizioni di utilizzazione ed, eventualmente, di pattuire un compenso più basso di quello stabilito da SCF. 43. E' inoltre necessario tener conto del fatto che la struttura di SCF è tale da consentire a un numero ampio di produttori di avvalersi dei servizi della stessa, in quanto la facoltà di adesione è attribuita anche a soggetti che non possiedano i requisiti minimi per divenire soci, i quali possono limitarsi a conferire a SCF un mandato a gestire i diritti derivanti dall'utilizzazione dei propri brani. 44. A queste considerazioni va aggiunto che SCF appare consentire di realizzare determinati vantaggi in termini di efficienza del funzionamento complessivo nel mercato dei diritti connessi. SCF è, infatti, una struttura dedicata interamente al monitoraggio e alla raccolta dei diritti connessi, laddove le società esercitanti attualmente attività di collecting operano anche quali associazioni di categoria. Da ciò deriva un presumibile abbassamento nei costi di gestione a fronte di un aumento nell'ammontare di diritti connessi raccolti. In aggiunta, ove SCF possa riuscire a raggiungere, in virtù della propria struttura dedicata, utilizzatori tradizionalmente abusivi, essa appare permettere un allargamento del mercato attualmente esistente. 45. Alla luce, quindi, del contesto normativo e delle caratteristiche economiche del mercato, nonché delle attività complessivamente svolte da SCF nel campo dei diritti connessi, si può concludere che l'attività di negoziazione svolta da SCF non è idonea a restringere in misura consistente la concorrenza. RITENUTO, pertanto, che l'intesa in esame non ha per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza nel mercato rilevante; CONSIDERATO che resta impregiudicata la possibilità di valutare eventuali effetti restrittivi della concorrenza che potrebbero derivare da concrete modalità attuative dell'intesa esaminata; 14 Del resto, l’osservazione della pratica seguita fino ad oggi da FIMI e AFI dimostra che i compensi negoziati da queste ultime con gli utilizzatori si allineano alla misura legale (RAI e RTI), per discostarsene nel senso della concessione di sconti e in alcuni casi della forfettizzazione. 9 DELIBERA di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 14, comma 1, della legge n. 287/90. Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate ai soggetti interessati. Il presente provvedimento verrà pubblicato nel Bollettino di cui all'articolo 26 della legge n. 287/90. IL SEGRETARIO GENERALE Alberto Pera IL PRESIDENTE Giuseppe Tesauro *** 10