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23-9-2013
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Serie generale - n. 223
ALLEGATO 1
CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DI CUI ALL’ARTICOLO 41
SECONDO COMMA DELLA LEGGE 9 NOVEMBRE 2010 N. 183
Le tariffe di coefficienti riportate nell’allegato 2 costituiscono lo strumento atto a dare applicazione
agli adempimenti previsti dall’articolo 41 della legge n. 183 del 9 novembre 2010; in particolare i
coefficienti stabiliscono la somma che deve essere versata all’ente erogatore quando la prestazione
è soggetta a rivalsa.
I coefficienti che compongono la tariffa, non sono altro che i valori capitali di rendite vitalizie, ad
esclusione dei coefficienti riferiti all’indennità di frequenza che è una prestazione temporanea che
viene corrisposta ad un minore fino al raggiungimento dei 18 anni di età.
Prima di esporre, in estrema sintesi, le prestazioni destinate agli invalidi civili che sono oggetto
dell’azione di rivalsa e le formule con cui sono state calcolate le tariffe, è opportuno introdurre e
spiegare brevemente la simbologia adoperata nelle formule.
Si convenga di indicare con:
- L x il numero dei sopravviventi all’età x ; tra i sopravviventi di due età successive x e x 1
sussiste la relazione Lx 1 Lx u 1 q x ove q x indica la probabilità di morte tra le età x e x 1 ;
- d x L x Lx 1 il numero dei morti tra le età x e x 1 ;
- i il tasso di interesse annuo, che è stato posto pari all’1,5% in analogia al tasso fissato per la
determinazione dei coefficienti di trasformazione del montante in rendita della legge n. 335/1995;
1
-v
il fattore di attualizzazione annuo;
1 i
1 / 12
§ 1 ·
- v12 ¨
¸ il fattore di attualizzazione mensile;
©1 i ¹
- Z l’età estrema alla quale si suppone non vi sia più alcun individuo in vita.
Di seguito si elencano le prestazioni agli invalidi civili, tutte non reversibili, che saranno oggetto di
azione di rivalsa e si esplicitano le formule mediante le quali si è determinato il valore del singolo
elemento della tariffa.
- Con riferimento all’indennità di frequenza (ex legge n. 289/1990), prestazione di durata
limitata fino al raggiungimento dei 18 anni e corrisposta in 12 mensilità, la formula che ha
portato alla determinazione della tariffa è la seguente:
1
n 1 11
1 L x t 12 u m u d x t
(12 )
12ut m
u
u v12
¦
¦
/ n äx
12
L
t 0 m 0
x
ove l’estremo superiore n della prima sommatoria indica il numero di anni che mancano ai
18.
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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Serie generale - n. 223
Per la pensione di inabilità (ex art. 12 legge n. 118/1971), l’assegno mensile di assistenza
(ex art. 13 legge n. 118/1971), la pensione per i ciechi assoluti (ex art. 8 legge n. 66/1962),
la pensione per i ciechi parziali (ex art. 8 legge n.66/1962) e la pensione per i sordi (ex art.
14 legge n. 33/1980), tutte prestazioni che vengono corrisposte in 13 mensilità, la tariffa è
stata calcolata per mezzo della seguente formula:
Z x 1 11
Lx t 1 u m u d x t
12ut m
12
ä x(13)
R
u
u v12
¦
¦
Lx
t 0 m 0
1
2
ove R è l’importo della rata mensile ed è pari per 11 volte a
ed una volta a
.
13
13
Per l’indennità di accompagnamento per gli invalidi civili totali (ex legge n. 18/1980), per
l’indennità di accompagnamento ai ciechi assoluti (ex legge n. 406/1968), per l’indennità
speciale ai ciechi parziali (ex art. 3 legge n. 508/1988) e l’indennità di comunicazione per i
sordi (ex legge n. 508/1988), che sono corrisposte in 12 mensilità, la formula adoperata è
stata la seguente:
1
Z x 1 11
1 L x t 12 u m u d x t
12ut m
ä x(12)
u
u v12
¦
¦
12
L
t 0 m 0
x
Con riferimento alle seguenti prestazioni:
o pensione di inabilità per gli invalidi civili totali
o indennità di accompagnamento per gli invalidi civili totali
per il calcolo della tariffa, si è adoperata una tavola di mortalità costruita sulla mortalità osservata
negli archivi dell’INPS dei beneficiari dell’indennità di accompagnamento degli invalidi civili
totali.
Invece con riferimento alle prestazioni destinate agli invalidi civili parziali, vale a dire:
o indennità di frequenza
o assegno mensile di assistenza
si è adoperata la tavola di mortalità Istat 2006 incrementando le probabilità annue di morte come è
descritto in tutti i manuali di matematica attuariale.
Infine, con riferimento alle prestazioni per i ciechi, sia assoluti che parziali, si è adoperata una
tavola di mortalità comune costruita in base alle risultanze degli archivi dell’INPS.
In modo analogo, con riferimento alle prestazioni previste per i sordi, ci si è avvalsi di una tavola di
mortalità ricavata dagli archivi dell’INPS.
Alla tariffa così calcolata è stato applicato un caricamento di sicurezza del 5% in previsione delle
spese amministrative che l’ente erogatore dovrà sostenere.
Il coefficiente ottenuto con questo procedimento, distinto per sesso ed età, deve essere moltiplicato
per il numero delle mensilità in cui è corrisposta la prestazione e per l’importo mensile della stessa.
Il risultato di questa moltiplicazione rappresenta il costo medio della rendita di invalidità, sorta a
causa di un atto colposo di un terzo, che l’ente erogatore dovrà sostenere ed è l’importo che lo
stesso ente, in forza dell’art. 41 della legge n. 183/2010, chiederà nell’azione di rivalsa al
responsabile civile e alla compagnia di assicurazione.
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