Principali riferimenti normativi che disciplinano

ALLEGATO
PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI CHE DISCIPLINANO LE
RILEVAZIONI STATISTICHE SUL MOVIMENTO TURISTICO IN ITALIA
DECRETO LEGISLATIVO 322/89 “NORME SUL SISTEMA STATISTICO NAZIONALE”
ART. 7
OBBLIGO DI FORNIRE DATI STATISTICI
1. Salvo diversa indicazione del comitato di cui all'art. 17, è fatto obbligo a tutte le
amministrazioni, enti ed organismi pubblici di fornire tutti i dati e le notizie che
vengono loro richiesti per rilevazioni previste dal programma statistico nazionale.
Sono sottoposti al medesimo obbligo i soggetti privati per le rilevazioni statistiche,
rientranti nel programma stesso, espressamente indicate con delibera del Consiglio
dei Ministri.
ART. 9
DISPOSIZIONI PER LA TUTELA DEL SEGRETO STATISTICO
1. I dati raccolti nell'ambito di rilevazioni statistiche comprese nel programma statistico
nazionale da parte degli uffici di statistica non possono essere esternati se non in
forma aggregata, in modo che non se ne possa trarre alcun riferimento individuale, e
possono essere utilizzati solo per scopi statistici.
2. I dati di cui al comma 1 non possono essere comunicati, se non in forma aggregata
sulla base di dati individuali non nominativi, ad alcun soggetto esterno, pubblico o
privato, né ad alcun ufficio della pubblica amministrazione.
ART. 11
SANZIONI AMMINISTRATIVE
1. Sanzioni amministrative pecuniarie, di cui all'art. 7, sono stabilite:
a) nella misura minima di lire quattrocentomila e massima di lire quattro milioni per le
violazioni da parte di persone fisiche;
b) nella misura minima di lire un milione e massima di lire dieci milioni per le
violazioni da parte di enti e società.
2. L'accertamento delle violazioni, ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative
pecuniarie, è effettuato dagli uffici di statistica, facenti parte del Sistema statistico
nazionale di cui all'art. 2, che siano venuti a conoscenza della violazione.
3. Il competente ufficio di statistica redige motivato rapporto in ordine alla violazione e,
previa contestazione degli addebiti agli interessati secondo il procedimento di cui agli
articoli 13 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, lo trasmette al prefetto
della provincia, il quale procede, ai sensi dell'art. 18 e seguenti della medesima legge.
Dell'apertura del procedimento è data comunicazione all'Istat.
D.P.C.M. DEL 25.09.1998 - DIPARTIMENTO TURISMO
“RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 95/57/CE DEL CONSIGLIO DEL 23.11.95 RELATIVA
ALLA RACCOLTA DI DATI STATISTICI NEL SETTORE TURISMO” (G.U. N. 82 DEL 9.04.99)
ART. 3
1. Per la rilevazione del movimento clienti gli esercizi ricettivi devono attenersi alle
modalità indicate dall’ISTAT con circolare n. 45 del 16.12.1996.
2. (...)
3. I dati raccolti sono tutelati dal segreto statistico.
Elaborazione: PROVINCIA DI RIMINI – Ufficio Statistica
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ART. 4
1. Gli organi competenti al riepilogo dei dati su base territoriale sono:
a) dipartimenti statistici e assessorati al turismo per i dati regionali
b) enti provinciali per il turismo, uffici di statistica presso le province, aziende di
promozione turistica per i dati provinciali
c) aziende autonome di cura, soggiorno e turismo, aziende di promozione turistica,
comuni, altri uffici periferici per gli organi sub-provinciali.
D.P.R. 5 LUGLIO 1999
(PUBBLICATO SULLA G.U. N. 194 DEL 19.08.1999 – PARTE PRIMA)
Elenco delle rilevazioni statistiche, rientranti nel programma statistico nazionale 19992001, che comportano obbligo di risposta per i soggetti privati, a norma dell'art. 7 del
decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322".
(...)
IST-138
Consistenza degli esercizi ricettivi per comune
IST-139
Movimento dei clienti negli esercizi ricettivi
IST-141
Attività alberghiera nei mesi di aprile-giugno-agosto-ottobre-dicembre
(...)
DELIBERA GIUNTA REGIONALE n. 1611/1999
“APPROVAZIONE DELLA DIRETTIVA IN APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 2, 4, 14 DELLA L.R.
N. 7/1998 - MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO TURISTICO
REGIONALE E MODALITÀ DI FINANZIAMENTO DEI COMUNI INSERITI NELLA RETE
INTEGRATA”.
(…)
B) STATISTICHE DEL SETTORE: FINALITÀ
L'attività di acquisizione, elaborazione delle statistiche del settore è finalizzata a:
1. supportare l'attività di programmazione degli Enti a ciò preposti
2. rispondere agli adempimenti previsti in materia dal D. Lgs. n. 322/1989, che
disciplina l'ordinamento del Sistema Statistico nazionale (SISTAN).
L'assetto organizzativo che deriva dalla L.R. n. 7/1998 prevede:
- l'attività di acquisizione, elaborazione delle statistiche del settore e' collocata tra le
competenze regionali (art. 2),
- è delegato alle Province lo sviluppo, coordinamento e gestione di un servizio di
statistica provinciale, con la collaborazione dei Comuni e nell'ambito del sistema
statistico regionale (art. 3),
- si attribuisce ai Comuni la funzione di collaborare allo svolgimento delle funzioni
delegate alle Province anche in materia di servizi statistici del turismo (art. 4).
1) Attività di programmazione
Una programmazione e una pianificazione efficaci presuppongono anche un'attività di
impostazione e verifica degli orientamenti assunti e delle azioni attivate per lo
sviluppo del turismo.
A tal fine si predispongono strumenti statistici conoscitivi, di raccolta ed elaborazione
dati che possono far riferimento a diverse origini:
- rilevazioni statistiche del Sistema Statistico Nazionale
- rilevazioni statistiche ripetitive appositamente attivate
Elaborazione: PROVINCIA DI RIMINI – Ufficio Statistica
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- indagini quanti/qualitative ad hoc
- informazioni desunte da archivi amministrativi e gestionali
In particolare, la L.R. n. 7/1998 individua quali soggetti della programmazione:
- la Regione (art. 5: Programmazione regionale)
- le Province (art. 7: Programmi turistici di promozione locale). In particolare il
Programma provinciale è articolato su:
- i servizi turistici di base
- iniziative di promozione locale.
Inoltre la Deliberazione di Giunta regionale n. 19/1999 riconosce alle Province compiti
di razionalizzazione del sistema dei servizi di accoglienza, di controllo del suo sviluppo e
della sua razionale distribuzione e di verifica del rispetto degli standard minimi per i
servizi di base a carattere locale.
Pertanto l'attività statistica per la programmazione dovrà:
1. contribuire alla strutturazione del Piano poliennale di promozione e pianificazione
regionale, del programma turistico di promozione locale, della razionalizzazione del
sistema di accoglienza
2. contribuire all'analisi della domanda e dell'offerta di prodotti e servizi turistici, nel
rispetto delle norme sulla tutela della privacy e del segreto statistico
3. monitorare l'intervento regionale e provinciale e valutarne l'efficacia.
2) Adempimenti previsti in materia di attività statistica dal Sistema Statistico
nazionale (SISTAN)
Rientrano in quest'ambito le rilevazioni statistiche previste nel Programma statistico
Nazionale e nel programma statistico regionale, quali strumenti previsti dal D. Lgs. n.
322/1989.
Tale materia è stata ampiamente normata dagli organi centrali, anche in recepimento
delle normative dell'Unione Europea. Si citano, quali principali punti di riferimento:
- Programmi Statistici Nazionali triennali (approvati con Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri)
- Circolare ISTAT 45/96 "Rilevazione del movimento dei clienti nelle strutture
ricettive. Disposizioni per la nuova organizzazione della rilevazione per gli anni 1997
e successivi"
- Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento del Turismo, del 25
settembre 1998 "Recepimento della direttiva 95/57/CE del Consiglio del 23
novembre 1995 relativa alla raccolta di dati statistici nel settore turismo"
Tali atti normativi definiscono i compiti degli Enti e dei soggetti interessati, nonché gli
standard di riferimento per la realizzazione delle rilevazioni statistiche ivi previste.
Tale attività ed il rispetto degli standard va considerata quale attività istituzionale delle
Amministrazioni coinvolte.
Si sottolinea inoltre l'importanza e l'utilità che le rilevazioni ivi previste hanno a supporto
della attività di programmazione
di cui al punto a), sia pure in integrazione con altri strumenti statistici.
(…)
4) Ruolo delle Province
4.1 Sviluppare, coordinare e gestire un servizio di statistica, con la collaborazione dei
Comuni interessati, nell'ambito del sistema statistico regionale
Elaborazione: PROVINCIA DI RIMINI – Ufficio Statistica
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4.2 Organizzare la attività statistica provinciale anche attivando il coinvolgimento e la
collaborazione dei Comuni, mantenendo un ruolo di coordinamento e verificando
comunque la completezza e la qualità dei dati
4.3 Fornire alla Regione le informazioni statistiche finalizzate alla programmazione
regionale
4.4 Attivare rilevazioni di proprio interesse finalizzate alla programmazione provinciale.
5) Ruolo dei Comuni
5.1 Collaborare con le Province allo sviluppo del servizio di statistica
5.2 Fornire i dati di competenza, qualora richiesti
5.3 Svolgere azioni di controllo, sviluppando propri sistemi di verifica delle azioni
attivate e dei servizi turistici nel proprio ambito di riferimento.
PROGRAMMA STATISTICO NAZIONALE
Il Programma statistico Nazionale per il triennio 2000-2002 è stato approvato con
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31/03/2000 (pubblicato sulla G.U.
n. 114 del 18/05/2000 S.O.).
Elenco dei lavori presenti nel programma 2000-2002:
(...)
AREA: Economica
SETTORE: Turismo
TITOLARE: Istituto Nazionale di Statistica – ISTAT
Rilevazioni
IST-00138 Consistenza degli esercizi ricettivi per comune
IST-00139 Movimento dei clienti negli esercizi ricettivi
IST-00141 Attività alberghiera nei mesi di aprile-giugno-agosto-ottobre-dicembre
(...)
Elaborazione: PROVINCIA DI RIMINI – Ufficio Statistica
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