7. LE PRINCIPALI FONTI NORMATIVE PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI CHE DISCIPLINANO LE RILEVAZIONI STATISTICHE SUL MOVIMENTO TURISTICO IN ITALIA DECRETO LEGISLATIVO 322/89 “NORME SUL SISTEMA STATISTICO NAZIONALE” ART. 7 - Obbligo di fornire dati statistici 1. Salvo diversa indicazione del comitato di cui all'art. 17, è fatto obbligo a tutte le amministrazioni, enti ed organismi pubblici di fornire tutti i dati e le notizie che vengono loro richiesti per rilevazioni previste dal programma statistico nazionale. Sono sottoposti al medesimo obbligo i soggetti privati per le rilevazioni statistiche, rientranti nel programma stesso, espressamente indicate con delibera del Consiglio dei Ministri. ART. 9 - Disposizioni per la tutela del segreto statistico 1. I dati raccolti nell'ambito di rilevazioni statistiche comprese nel programma statistico nazionale da parte degli uffici di statistica non possono essere esternati se non in forma aggregata, in modo che non se ne possa trarre alcun riferimento individuale, e possono essere utilizzati solo per scopi statistici. 2. I dati di cui al comma 1 non possono essere comunicati, se non in forma aggregata sulla base di dati individuali non nominativi, ad alcun soggetto esterno, pubblico o privato, né ad alcun ufficio della pubblica amministrazione. ART. 11- Sanzioni amministrative 1. Sanzioni amministrative pecuniarie, di cui all'art. 7, sono stabilite: a) nella misura minima di lire quattrocentomila e massima di lire quattro milioni per le violazioni da parte di persone fisiche; b) nella misura minima di lire un milione e massima di lire dieci milioni per le violazioni da parte di enti e società. 2. L'accertamento delle violazioni, ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, è effettuato dagli uffici di statistica, facenti parte del Sistema statistico nazionale di cui all'art. 2, che siano venuti a conoscenza della violazione. 3. Il competente ufficio di statistica redige motivato rapporto in ordine alla violazione e, previa contestazione degli addebiti agli interessati secondo il procedimento di cui agli articoli 13 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, lo trasmette al Prefetto della provincia, il quale procede, ai sensi dell'art. 18 e seguenti della medesima legge. Dell'apertura del procedimento è data comunicazione all'Istat. D.P.C.M. DEL 25.09.1998 - DIPARTIMENTO TURISMO - “RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 95/57/CE DEL CONSIGLIO DEL 23.11.95 RELATIVA ALLA RACCOLTA DI DATI STATISTICI NEL SETTORE TURISMO” (G.U. N. 82 DEL 9.04.99) ART. 3 1. Per la rilevazione del movimento clienti gli esercizi ricettivi devono attenersi alle modalità indicate dall’ISTAT con circolare n. 45 del 16.12.1996. 2. (...) 3. I dati raccolti sono tutelati dal segreto statistico. ART. 4 1. Gli organi competenti al riepilogo dei dati su base territoriale sono: a) dipartimenti statistici e assessorati al turismo per i dati regionali b) enti provinciali per il turismo, uffici di statistica presso le province, aziende di promozione turistica per i dati provinciali c) aziende autonome di cura, soggiorno e turismo, aziende di promozione turistica, comuni, altri uffici periferici per gli organi sub-provinciali. D.P.R. 5 LUGLIO 1999 (PUBBLICATO SULLA G.U. N. 194 DEL 19.08.1999 – PARTE PRIMA) Elenco delle rilevazioni statistiche, rientranti nel programma statistico nazionale 1999-2001, che comportano obbligo di risposta per i soggetti privati, a norma dell'art. 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322". (...) IST-138 Consistenza degli esercizi ricettivi per comune IST-139 Movimento dei clienti negli esercizi ricettivi (...) Elaborazione: PROVINCIA DI RIMINI – Ufficio Statistica 1 DELIBERA GIUNTA REGIONALE n. 1611/1999 - “Approvazione della Direttiva in applicazione degli artt. 2, 4, 14 della L.R. n. 7/1998 - Modalità di funzionamento del Sistema Informativo Turistico Regionale e modalità di finanziamento dei Comuni inseriti nella rete integrata”. (…) B) STATISTICHE DEL SETTORE: FINALITÀ L'attività di acquisizione, elaborazione delle statistiche del settore è finalizzata a: 1. supportare l'attività di programmazione degli Enti a ciò preposti 2. rispondere agli adempimenti previsti in materia dal D. Lgs. n. 322/1989, che disciplina l'ordinamento del Sistema Statistico nazionale (SISTAN). L'assetto organizzativo che deriva dalla L.R. n. 7/1998 prevede: - l'attività di acquisizione, elaborazione delle statistiche del settore e' collocata tra le competenze regionali (art. 2), - è delegato alle Province lo sviluppo, coordinamento e gestione di un servizio di statistica provinciale, con la collaborazione dei Comuni e nell'ambito del sistema statistico regionale (art. 3), - si attribuisce ai Comuni la funzione di collaborare allo svolgimento delle funzioni delegate alle Province anche in materia di servizi statistici del turismo (art. 4). 1) Attività di programmazione Una programmazione e una pianificazione efficaci presuppongono anche un'attività di impostazione e verifica degli orientamenti assunti e delle azioni attivate per lo sviluppo del turismo. A tal fine si predispongono strumenti statistici conoscitivi, di raccolta ed elaborazione dati che possono far riferimento a diverse origini: - rilevazioni statistiche del Sistema Statistico Nazionale - rilevazioni statistiche ripetitive appositamente attivate - indagini quanti/qualitative ad hoc - informazioni desunte da archivi amministrativi e gestionali In particolare, la L.R. n. 7/1998 individua quali soggetti della programmazione: - la Regione (art. 5: Programmazione regionale) - le Province (art. 7: Programmi turistici di promozione locale). In particolare il Programma provinciale è articolato su: - i servizi turistici di base - iniziative di promozione locale. Inoltre la Deliberazione di Giunta regionale n. 19/1999 riconosce alle Province compiti di razionalizzazione del sistema dei servizi di accoglienza, di controllo del suo sviluppo e della sua razionale distribuzione e di verifica del rispetto degli standard minimi per i servizi di base a carattere locale. Pertanto l'attività statistica per la programmazione dovrà: 1. contribuire alla strutturazione del Piano poliennale di promozione e pianificazione regionale, del programma turistico di promozione locale, della razionalizzazione del sistema di accoglienza 2. contribuire all'analisi della domanda e dell'offerta di prodotti e servizi turistici, nel rispetto delle norme sulla tutela della privacy e del segreto statistico 3. monitorare l'intervento regionale e provinciale e valutarne l'efficacia. 2) Adempimenti previsti in materia di attività statistica dal Sistema Statistico nazionale (SISTAN) Rientrano in quest'ambito le rilevazioni statistiche previste nel Programma statistico Nazionale e nel programma statistico regionale, quali strumenti previsti dal D. Lgs. n. 322/1989. Tale materia è stata ampiamente normata dagli organi centrali, anche in recepimento delle normative dell'Unione Europea. Si citano, quali principali punti di riferimento: - Programmi Statistici Nazionali triennali (approvati con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri) - Circolare ISTAT 45/96 "Rilevazione del movimento dei clienti nelle strutture ricettive. Disposizioni per la nuova organizzazione della rilevazione per gli anni 1997 e successivi" - Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento del Turismo, del 25 settembre 1998 "Recepimento della direttiva 95/57/CE del Consiglio del 23 novembre 1995 relativa alla raccolta di dati statistici nel settore turismo" Tali atti normativi definiscono i compiti degli Enti e dei soggetti interessati, nonché gli standard di riferimento per la realizzazione delle rilevazioni statistiche ivi previste. Tale attività ed il rispetto degli standard va considerata quale attività istituzionale delle Amministrazioni coinvolte. Si sottolinea inoltre l'importanza e l'utilità che le rilevazioni ivi previste hanno a supporto della attività di programmazione Elaborazione: PROVINCIA DI RIMINI – Ufficio Statistica 2 di cui al punto a), sia pure in integrazione con altri strumenti statistici. (…) 4) Ruolo delle Province 4.1 Sviluppare, coordinare e gestire un servizio di statistica, con la collaborazione dei Comuni interessati, nell'ambito del sistema statistico regionale 4.2 Organizzare la attività statistica provinciale anche attivando il coinvolgimento e la collaborazione dei Comuni, mantenendo un ruolo di coordinamento e verificando comunque la completezza e la qualità dei dati 4.3 Fornire alla Regione le informazioni statistiche finalizzate alla programmazione regionale 4.4 Attivare rilevazioni di proprio interesse finalizzate alla programmazione provinciale. 5) Ruolo dei Comuni 5.1 Collaborare con le Province allo sviluppo del servizio di statistica 5.2 Fornire i dati di competenza, qualora richiesti 5.3 Svolgere azioni di controllo, sviluppando propri sistemi di verifica delle azioni attivate e dei servizi turistici nel proprio ambito di riferimento. PROGRAMMA STATISTICO NAZIONALE Il Programma Statistico Nazionale per il triennio 2002-2004 è stato approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27/12/2001 (pubblicato S.O della G.U. serie generale 02.01.2002). Elenco dei lavori presenti nel programma 2002-2004: (...) AREA: Economica SETTORE: Turismo TITOLARE: Istituto Nazionale di Statistica – ISTAT Rilevazioni IST-00138 Consistenza degli esercizi ricettivi per comune IST-00139 Movimento dei clienti negli esercizi ricettivi (...) NORME PER LA TUTELA DELLA PRIVACY I dati raccolti nell’ambito della rilevazione del movimento clienti nelle strutture ricettive sono tutelati dal segreto statistico e sottoposti alle regole stabilite, a tutela della riservatezza, da Regolamento CE n. 322/97, dalla legge 675/96 e successive modifiche ed integrazioni Art. 1 finalità e definizioni Art. 8 responsabile Art 10 informazioni rese al momento della raccolta Art. 13 diritti dell’interessato Elaborazione: PROVINCIA DI RIMINI – Ufficio Statistica 3