OGGETTO DEL CONTRATTO Nozione: teoria che identifica l

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20. Oggetto e causa (lezione)
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OGGETTO DEL CONTRATTO
Nozione: teoria che identifica l’oggetto del contratto nel “bene reale” su cui incidono le
situazioni soggettive “movimentate” dal contratto (bene toccato dagli effetti
contrattuali)
Confutazione: difficoltà di identificare l’oggetto di certi contratti (contratto di lavoro;
contratto di expertise); impossibilità di distinguere sul piano dell’oggetto contratti
obiettivamente differenti (vendita; locazione; comodato; costituzione di usufrutto).
Teoria che identifica l’oggetto del contratto nelle prestazioni (o attribuzioni)
contrattuali. Oggetto del contratto = insieme dei risultati programmati attraverso il
contratto. Distinzione tra oggetto del contratto e oggetto della prestazione.
Riscontri legislativi: art. 1347; 1348; 1349
Requisiti dell’oggetto: art. 1346
Impossibilità dell’oggetto: originaria; obiettiva e assoluta. Beni futuri: art. 1348.
Possibilità sopravvenuta: 1347.
L’impossibilità sopravvenuta determina la risoluzione del contratto. Impossibilità
soggettiva e relativa: problema di inattuazione.
Impossibilità materiale (vendita dei cuccioli di un animale sterile; vendita di un bene già
perito) e impossibilità giuridica (costituzione di srl per svolgere un’attività riservata alla
spa).
Illiceità: rif. Art. 1343; giudizio di riprovazione o di indesiderabilità sociale: la
prestazione è, in sé, socialmente dannosa o pericolosa (vendita di droga). Oggetto
illecito e giuridicamente impossibile: casi dubbi (vendita di bene demaniale). Sostanziale
irrilevanza del problema.
Determinatezza e determinabilità: casi di contratto con oggetto indeterminato (vendita
di un bene a prezzo “particolarmente vantaggioso”; vendita di “un mio bene”; vendita
di un bene per un prezzo non determinato).
20. Oggetto e causa (lezione)
Determinabilità: individuazione dei criteri per la determinazione di una delle prestazioni
contrattuali. Determinazione ad opera delle parti (vendita di azioni) o della legge (giusto
prezzo: art. 1474)
Determinazione ad opera di un terzo: art. 1349. Arbitratore: equo apprezzamento
(equilibrato e razionale impiego di criteri obiettivi; obbligo di motivazione); o mero
arbitrio (iter logico non rigorosamente fondato su criteri obiettivi e razionali; nessun
obbligo di motivazione). Differenze: mancanza della determinazione; impugnabilità.
CAUSA DEL CONTRATTO
NOZIONE: si è provveduto ad identificare l’oggetto del contratto nell’insieme delle
prestazioni che, attraverso il contratto, le parti programmano di eseguire. Ora
dobbiamo chiederci: a che titolo queste attribuzioni vengono programmate? Perché
viene trasferita la proprietà di un bene? Perché si assume un’obbligazione? La risposta
è: il trasferimento del diritto o l’assunzione di un obbligo si giustificano in quanto
vengono inseriti nell’ambito di un’operazione economica che le parti intendono
realizzare attraverso il contratto (scambio; liberalità ecc.). Questa operazione
economica rappresenta appunto la causa del contratto, la ragione giustificativa
del negozio, l’assetto di interessi che gli stipulanti intendono realizzare
attraverso il contratto.
Art. 1325
Sezione e norme dedicate alla causa: 1343-1345.
Art. 1322. Causa come funzione economico - sociale.
Causa nei contratti tipici e nei contratti atipici.
Causa come funzione economico individuale del contratto
Causa come fondamento, ragioni giustificatrice del contratto: giustificazione
dell’attribuzione patrimoniale. Causa dell’attribuzione e negozi astratti.
Causa come sintesi degli effetti giuridici essenziali.
Utilità del concetto di causa: qualificazione del contratto.
Contratti misti. Esempio: Se A concede in godimento a B un immobile per ricoverarvi
il proprio camion e in cambio B si impegna a trasportare periodicamente merci per
conto di A, si ha un contratto misto di locazione e trasporto.
Oppure, se A si obbliga a ristrutturare la casa di B e B, avvocato, si obbliga a difenderlo
in una causa, si ha un contratto misto di appalto e di contratto d’opera intellettuale.
Ancora: A cede a B un’area; B si obbliga a realizzare una 20 appartamenti, 4 dei quali
verranno automaticamente acquistati da A non appena saranno costruiti. Abbiamo un
contratto misto di permuta di cosa presente con cosa futura e di appalto.
Problema della disciplina applicabile: teoria della combinazione; teoria
dell’assorbimento.
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20. Oggetto e causa (lezione)
Contratti collegati. Due contratti si dicono collegati quanto, per qualche ragione, l’uno
dipende dall’alltro: con la conseguenza che il trattamento giuridico dell’uno è
influenzato dall’esistenza e dalla vicende dell’altro.
Conseguenze del collegamento.
Esempi. A concede a B un brevetto senza corrispettivo; in un separato contratto si
stipula la fornitura da B a A di prodotti fabbricati in base alla licenza. Se A impugna la
licenza per mancanza di causa, B può opporgli che la causa è data dal contratto di
fornitura, in quanto collegato alla licenza.
Altro esempio: contratto di somministrazione di carburante e comdodato dell’impianto
di distribuzione.
Altro esempio. Un’impresa informatica fa con un cliente due contratti: vendita di
hardware e sviluppo di software: se il contratto software viene risolto per
inadempimento dell’impresa, può essere giustificato che il cliente pretenda la
risoluzione anche del contratto hardware, che pure è stato regolarmente adempiuto.
I difetti della causa: mancanza ed illiceità della causa. Contratto in frode alla legge.
Causa e motivi.
La causa è la funzione economico sociale del contratto, che emerge dalla sintesi dei suoi
effetti essenziali.
Il motivo è la ragione individuale soggettiva che ha spinto la parte a stipulare il
contratto.
Esempio.
Irrilevanza dei motivi
Classificazione dei contratti in base alla causa
A prestazioni corrispettive o sinallagmatici
Difetti del sinallagma (o della causa): genetici o funzionali
Unilaterali: es. 1468; 1333.
Di collaborazione: contratto di società e di associazione in partecipazione
Aleatori e commutativi
Aleatori. Esempi: rendita vitalizia; contratti differenziali di borsa; rendita vitalizia;
scommesse autorizzate; i giuochi autorizzati; le lotterie autorizzate. Si discute per
l’assicurazione e per l’emptio spei.
Commutativi: lo scambio non si lega ad elementi di rischio, ma è previsto sulla base di
un determinato rapproto di valori.
A titolo oneroso e a titolo gratuito.
A titolo gratuito: esempi.
Contratti essenzialmente gratuiti (comodato) o onerosi.
Naturalmente gratuiti (deposito) o onerosi (mandato).
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