20. Oggetto e causa (lezione) 1 OGGETTO DEL CONTRATTO Nozione: teoria che identifica l’oggetto del contratto nel “bene reale” su cui incidono le situazioni soggettive “movimentate” dal contratto (bene toccato dagli effetti contrattuali) Confutazione: difficoltà di identificare l’oggetto di certi contratti (contratto di lavoro; contratto di expertise); impossibilità di distinguere sul piano dell’oggetto contratti obiettivamente differenti (vendita; locazione; comodato; costituzione di usufrutto). Teoria che identifica l’oggetto del contratto nelle prestazioni (o attribuzioni) contrattuali. Oggetto del contratto = insieme dei risultati programmati attraverso il contratto. Distinzione tra oggetto del contratto e oggetto della prestazione. Riscontri legislativi: art. 1347; 1348; 1349 Requisiti dell’oggetto: art. 1346 Impossibilità dell’oggetto: originaria; obiettiva e assoluta. Beni futuri: art. 1348. Possibilità sopravvenuta: 1347. L’impossibilità sopravvenuta determina la risoluzione del contratto. Impossibilità soggettiva e relativa: problema di inattuazione. Impossibilità materiale (vendita dei cuccioli di un animale sterile; vendita di un bene già perito) e impossibilità giuridica (costituzione di srl per svolgere un’attività riservata alla spa). Illiceità: rif. Art. 1343; giudizio di riprovazione o di indesiderabilità sociale: la prestazione è, in sé, socialmente dannosa o pericolosa (vendita di droga). Oggetto illecito e giuridicamente impossibile: casi dubbi (vendita di bene demaniale). Sostanziale irrilevanza del problema. Determinatezza e determinabilità: casi di contratto con oggetto indeterminato (vendita di un bene a prezzo “particolarmente vantaggioso”; vendita di “un mio bene”; vendita di un bene per un prezzo non determinato). 20. Oggetto e causa (lezione) Determinabilità: individuazione dei criteri per la determinazione di una delle prestazioni contrattuali. Determinazione ad opera delle parti (vendita di azioni) o della legge (giusto prezzo: art. 1474) Determinazione ad opera di un terzo: art. 1349. Arbitratore: equo apprezzamento (equilibrato e razionale impiego di criteri obiettivi; obbligo di motivazione); o mero arbitrio (iter logico non rigorosamente fondato su criteri obiettivi e razionali; nessun obbligo di motivazione). Differenze: mancanza della determinazione; impugnabilità. CAUSA DEL CONTRATTO NOZIONE: si è provveduto ad identificare l’oggetto del contratto nell’insieme delle prestazioni che, attraverso il contratto, le parti programmano di eseguire. Ora dobbiamo chiederci: a che titolo queste attribuzioni vengono programmate? Perché viene trasferita la proprietà di un bene? Perché si assume un’obbligazione? La risposta è: il trasferimento del diritto o l’assunzione di un obbligo si giustificano in quanto vengono inseriti nell’ambito di un’operazione economica che le parti intendono realizzare attraverso il contratto (scambio; liberalità ecc.). Questa operazione economica rappresenta appunto la causa del contratto, la ragione giustificativa del negozio, l’assetto di interessi che gli stipulanti intendono realizzare attraverso il contratto. Art. 1325 Sezione e norme dedicate alla causa: 1343-1345. Art. 1322. Causa come funzione economico - sociale. Causa nei contratti tipici e nei contratti atipici. Causa come funzione economico individuale del contratto Causa come fondamento, ragioni giustificatrice del contratto: giustificazione dell’attribuzione patrimoniale. Causa dell’attribuzione e negozi astratti. Causa come sintesi degli effetti giuridici essenziali. Utilità del concetto di causa: qualificazione del contratto. Contratti misti. Esempio: Se A concede in godimento a B un immobile per ricoverarvi il proprio camion e in cambio B si impegna a trasportare periodicamente merci per conto di A, si ha un contratto misto di locazione e trasporto. Oppure, se A si obbliga a ristrutturare la casa di B e B, avvocato, si obbliga a difenderlo in una causa, si ha un contratto misto di appalto e di contratto d’opera intellettuale. Ancora: A cede a B un’area; B si obbliga a realizzare una 20 appartamenti, 4 dei quali verranno automaticamente acquistati da A non appena saranno costruiti. Abbiamo un contratto misto di permuta di cosa presente con cosa futura e di appalto. Problema della disciplina applicabile: teoria della combinazione; teoria dell’assorbimento. 2 20. Oggetto e causa (lezione) Contratti collegati. Due contratti si dicono collegati quanto, per qualche ragione, l’uno dipende dall’alltro: con la conseguenza che il trattamento giuridico dell’uno è influenzato dall’esistenza e dalla vicende dell’altro. Conseguenze del collegamento. Esempi. A concede a B un brevetto senza corrispettivo; in un separato contratto si stipula la fornitura da B a A di prodotti fabbricati in base alla licenza. Se A impugna la licenza per mancanza di causa, B può opporgli che la causa è data dal contratto di fornitura, in quanto collegato alla licenza. Altro esempio: contratto di somministrazione di carburante e comdodato dell’impianto di distribuzione. Altro esempio. Un’impresa informatica fa con un cliente due contratti: vendita di hardware e sviluppo di software: se il contratto software viene risolto per inadempimento dell’impresa, può essere giustificato che il cliente pretenda la risoluzione anche del contratto hardware, che pure è stato regolarmente adempiuto. I difetti della causa: mancanza ed illiceità della causa. Contratto in frode alla legge. Causa e motivi. La causa è la funzione economico sociale del contratto, che emerge dalla sintesi dei suoi effetti essenziali. Il motivo è la ragione individuale soggettiva che ha spinto la parte a stipulare il contratto. Esempio. Irrilevanza dei motivi Classificazione dei contratti in base alla causa A prestazioni corrispettive o sinallagmatici Difetti del sinallagma (o della causa): genetici o funzionali Unilaterali: es. 1468; 1333. Di collaborazione: contratto di società e di associazione in partecipazione Aleatori e commutativi Aleatori. Esempi: rendita vitalizia; contratti differenziali di borsa; rendita vitalizia; scommesse autorizzate; i giuochi autorizzati; le lotterie autorizzate. Si discute per l’assicurazione e per l’emptio spei. Commutativi: lo scambio non si lega ad elementi di rischio, ma è previsto sulla base di un determinato rapproto di valori. A titolo oneroso e a titolo gratuito. A titolo gratuito: esempi. Contratti essenzialmente gratuiti (comodato) o onerosi. Naturalmente gratuiti (deposito) o onerosi (mandato). 3