Esenti solo quelle rivolte alla cura del persona Iva sulle prestazioni

Esenti solo quelle rivolte alla cura del persona
Iva sulle prestazioni mediche
Il punto sulle pronunce della Corte di Giustizia
Il beneficio fiscale è applicabile se sono rese da soggetto in possesso
di particolari qualità professionali. E' ininfluente la forma giuridica
Non tutte le prestazioni mediche rese al di fuori dell'ambito ospedaliero godono dell'esenzione
dall'Iva prevista dall'articolo 13 della sesta direttiva; secondo l'orientamento della Corte di
giustizia europea, tra tali prestazioni sono agevolabili solo quelle rivolte alla cura della
persona.
Le prestazioni mediche, diverse da queste ultime, sono escluse dal suddetto beneficio, pur
implicando specifiche competenze professionali: è questo il caso delle perizie rese dai medici
per "chiarire una questione giuridica".
La prestazione "medica" secondo la Corte di giustizia
In questi termini si è recentemente espressa la Corte di giustizia dell'Ue in merito
all'individuazione delle prestazioni che, in quanto "mediche", vengono esentate dall'Iva in base
all'articolo 13, parte A, n. 1, lettera c) della sesta direttiva.
Tali prestazioni sono da ricondurre a quelle che si svolgono nello studio privato del prestatore
ovvero nel domicilio del paziente, da distinguersi rispetto a quelle che si effettuano in ambito
ospedaliero (regolate, tra le altre, dalla lettera b della stessa norma).
Con riferimento alle prime la direttiva dispone che gli Stati membri "(...) esonerano (...) le
prestazioni mediche effettuate nell'esercizio delle professioni mediche e paramediche quali sono definite dagli Stati
membri interessati (...)".
Al riguardo, l'organo di giustizia europeo, con sentenza del 6/11/2003 (procedimento C-45/01), ha affermato che il
termine "medico", richiamato dalla direttiva, è da intendersi in senso restrittivo, quale atto curativo della salute della
persona, vale a dire finalizzato alla diagnosi, cura o guarigione di malattie o problemi di salute (in verità, tale
orientamento era stato già chiaramente sostenuto nella sentenza del 14/09/2000, causa C-384/98).
Su questo punto, la Corte ha ritenuto che i "trattamenti psicoterapeutici", essendo riferibili alla salute psichica della
persona, possono qualificarsi come prestazioni di cui alla lettera c) del citato articolo 13.
Con l'ulteriore sentenza del 20/11/2003 (procedimento C-307/01) è stato confermato l'orientamento restrittivo sulla
materia, peraltro differente rispetto alla tesi del Governo del Regno Unito, che richiedeva invece l'applicazione
dell'esenzione all'intera platea delle attività che coinvolgono "competenze mediche o paramediche".
Di contro, in tale sentenza si è rilevato che la norma in esame, pur facendo riferimento alla "prestazione medica", non si
riferisce a tutte le prestazioni che possono essere effettuate nell'ambito dell'esercizio delle professioni mediche e
paramediche.
Ai fini di una corretta applicazione dell'esenzione assume, invece, carattere determinante lo scopo principale di detta
prestazione, dovendosi così distinguere tra la prestazione curativa (agevolabile), e quella che, pur essendo riferibile ad
un'attività di carattere "medico", non ha la finalità di "tutelare, mantenere o ristabilire la salute della persona".
Dunque, si può affermare che l'applicazione dell'agevolazione non discende esclusivamente dalla circostanza che i
servizi da tassare siano resi da un soggetto che ha le qualità indicate dalla direttiva 93/16 del 1993 (sulla libera
circolazione dei medici).
Le "altre" prestazioni mediche
Nella sentenza da ultimo citata, la Corte di giustizia ha ritenuto che i servizi medici relativi "all'esame fisico del paziente
o di analisi della sua cartella clinica" - da utilizzare in un procedimento amministrativo o giudiziario per l'accertamento
di un diritto - non rientrano nell'ambito dell'agevolazione in commento, in quanto entrambi rappresentano prestazioni
mediche con scopi diversi da quelli "diagnostico-curativi"; ciò assume valenza anche nel caso sia coinvolto
incidentalmente lo stato di salute dell'interessato, mediante "l'individuazione di un suo nuovo problema o la correzione
di una precedente diagnosi".
Il servizio del perito medico, che svolge la propria attività per "chiarire una questione giuridica", deve essere equiparato
a quello prestato dagli altri periti giudiziari, non aventi competenze "mediche" (sentenza 20/11/2003, causa C-212/01).
L'aspetto "oggettivo" dell'esenzione
Con le pronunce in rassegna la Corte di giustizia ha evidenziato il carattere "oggettivamente parziale" della norma
comunitaria; infatti, l'esenzione spetta in presenza di prestazione "medica", nel senso sopra indicato, purché venga resa
da soggetto in possesso di particolari qualità professionali ("mediche o paramediche").
La forma giuridica con la quale il prestatore ha scelto di operare è però ininfluente ai fini dell'applicazione del beneficio
fiscale; quest'ultimo può applicarsi anche alle prestazioni rese da un soggetto collettivo a mezzo dei professionisti che
sono alle dipendenze di quest'ultimo (conclusioni già oggetto della sentenza del 10/09/2002, causa C-141/00).
Norma nazionale e prassi recente
L'amministrazione finanziaria (risoluzione 24/09/2003, n. 184), recependo l'orientamento della giurisprudenza europea,
ha riconosciuto che tra le prestazioni "mediche" non rientra l'attività farmaceutica di distribuzione dei farmaci e ausili,
con finalità di recupero e rieducazione; infatti, detti fini non rappresentano attività di diagnosi, cura o riabilitazione,
come tali espressamente esentate dall'Iva in base all'articolo 10, n. 18, del Dpr n. 633/72.
Tale norma prevede che le prestazioni mediche da esentare devono essere rese da soggetti con requisiti idonei
all'esercizio della professione medica, secondo quanto richiesto dal legislatore ordinario.
Pertanto, le prestazioni rese da soggetti sprovvisti di tali requisiti, perché privi dei relativi titoli che legittimano
all'esercizio della professione, devono essere assoggettate a Iva nella misura ordinaria (circolare 2/10/2002, n. 76).
Per espressa previsione legislativa la sorveglianza sanitaria sui luoghi di lavoro rientra tra le prestazioni in esame
(risoluzione 18/09/2003, n. 181); rilevato il carattere oggettivo della norma interessata, l'esame della natura giuridica del
soggetto, che rende la prestazione medica, è ininfluente ai fini dell'applicazione dell'esenzione. Pertanto, quest'ultima
spetta anche per le prestazioni rese dalla società che si avvale della collaborazione di medici abilitati.
Cesare Rossi