Esenti solo quelle rivolte alla cura del persona Iva sulle prestazioni mediche Il punto sulle pronunce della Corte di Giustizia Il beneficio fiscale è applicabile se sono rese da soggetto in possesso di particolari qualità professionali. E' ininfluente la forma giuridica Non tutte le prestazioni mediche rese al di fuori dell'ambito ospedaliero godono dell'esenzione dall'Iva prevista dall'articolo 13 della sesta direttiva; secondo l'orientamento della Corte di giustizia europea, tra tali prestazioni sono agevolabili solo quelle rivolte alla cura della persona. Le prestazioni mediche, diverse da queste ultime, sono escluse dal suddetto beneficio, pur implicando specifiche competenze professionali: è questo il caso delle perizie rese dai medici per "chiarire una questione giuridica". La prestazione "medica" secondo la Corte di giustizia In questi termini si è recentemente espressa la Corte di giustizia dell'Ue in merito all'individuazione delle prestazioni che, in quanto "mediche", vengono esentate dall'Iva in base all'articolo 13, parte A, n. 1, lettera c) della sesta direttiva. Tali prestazioni sono da ricondurre a quelle che si svolgono nello studio privato del prestatore ovvero nel domicilio del paziente, da distinguersi rispetto a quelle che si effettuano in ambito ospedaliero (regolate, tra le altre, dalla lettera b della stessa norma). Con riferimento alle prime la direttiva dispone che gli Stati membri "(...) esonerano (...) le prestazioni mediche effettuate nell'esercizio delle professioni mediche e paramediche quali sono definite dagli Stati membri interessati (...)". Al riguardo, l'organo di giustizia europeo, con sentenza del 6/11/2003 (procedimento C-45/01), ha affermato che il termine "medico", richiamato dalla direttiva, è da intendersi in senso restrittivo, quale atto curativo della salute della persona, vale a dire finalizzato alla diagnosi, cura o guarigione di malattie o problemi di salute (in verità, tale orientamento era stato già chiaramente sostenuto nella sentenza del 14/09/2000, causa C-384/98). Su questo punto, la Corte ha ritenuto che i "trattamenti psicoterapeutici", essendo riferibili alla salute psichica della persona, possono qualificarsi come prestazioni di cui alla lettera c) del citato articolo 13. Con l'ulteriore sentenza del 20/11/2003 (procedimento C-307/01) è stato confermato l'orientamento restrittivo sulla materia, peraltro differente rispetto alla tesi del Governo del Regno Unito, che richiedeva invece l'applicazione dell'esenzione all'intera platea delle attività che coinvolgono "competenze mediche o paramediche". Di contro, in tale sentenza si è rilevato che la norma in esame, pur facendo riferimento alla "prestazione medica", non si riferisce a tutte le prestazioni che possono essere effettuate nell'ambito dell'esercizio delle professioni mediche e paramediche. Ai fini di una corretta applicazione dell'esenzione assume, invece, carattere determinante lo scopo principale di detta prestazione, dovendosi così distinguere tra la prestazione curativa (agevolabile), e quella che, pur essendo riferibile ad un'attività di carattere "medico", non ha la finalità di "tutelare, mantenere o ristabilire la salute della persona". Dunque, si può affermare che l'applicazione dell'agevolazione non discende esclusivamente dalla circostanza che i servizi da tassare siano resi da un soggetto che ha le qualità indicate dalla direttiva 93/16 del 1993 (sulla libera circolazione dei medici). Le "altre" prestazioni mediche Nella sentenza da ultimo citata, la Corte di giustizia ha ritenuto che i servizi medici relativi "all'esame fisico del paziente o di analisi della sua cartella clinica" - da utilizzare in un procedimento amministrativo o giudiziario per l'accertamento di un diritto - non rientrano nell'ambito dell'agevolazione in commento, in quanto entrambi rappresentano prestazioni mediche con scopi diversi da quelli "diagnostico-curativi"; ciò assume valenza anche nel caso sia coinvolto incidentalmente lo stato di salute dell'interessato, mediante "l'individuazione di un suo nuovo problema o la correzione di una precedente diagnosi". Il servizio del perito medico, che svolge la propria attività per "chiarire una questione giuridica", deve essere equiparato a quello prestato dagli altri periti giudiziari, non aventi competenze "mediche" (sentenza 20/11/2003, causa C-212/01). L'aspetto "oggettivo" dell'esenzione Con le pronunce in rassegna la Corte di giustizia ha evidenziato il carattere "oggettivamente parziale" della norma comunitaria; infatti, l'esenzione spetta in presenza di prestazione "medica", nel senso sopra indicato, purché venga resa da soggetto in possesso di particolari qualità professionali ("mediche o paramediche"). La forma giuridica con la quale il prestatore ha scelto di operare è però ininfluente ai fini dell'applicazione del beneficio fiscale; quest'ultimo può applicarsi anche alle prestazioni rese da un soggetto collettivo a mezzo dei professionisti che sono alle dipendenze di quest'ultimo (conclusioni già oggetto della sentenza del 10/09/2002, causa C-141/00). Norma nazionale e prassi recente L'amministrazione finanziaria (risoluzione 24/09/2003, n. 184), recependo l'orientamento della giurisprudenza europea, ha riconosciuto che tra le prestazioni "mediche" non rientra l'attività farmaceutica di distribuzione dei farmaci e ausili, con finalità di recupero e rieducazione; infatti, detti fini non rappresentano attività di diagnosi, cura o riabilitazione, come tali espressamente esentate dall'Iva in base all'articolo 10, n. 18, del Dpr n. 633/72. Tale norma prevede che le prestazioni mediche da esentare devono essere rese da soggetti con requisiti idonei all'esercizio della professione medica, secondo quanto richiesto dal legislatore ordinario. Pertanto, le prestazioni rese da soggetti sprovvisti di tali requisiti, perché privi dei relativi titoli che legittimano all'esercizio della professione, devono essere assoggettate a Iva nella misura ordinaria (circolare 2/10/2002, n. 76). Per espressa previsione legislativa la sorveglianza sanitaria sui luoghi di lavoro rientra tra le prestazioni in esame (risoluzione 18/09/2003, n. 181); rilevato il carattere oggettivo della norma interessata, l'esame della natura giuridica del soggetto, che rende la prestazione medica, è ininfluente ai fini dell'applicazione dell'esenzione. Pertanto, quest'ultima spetta anche per le prestazioni rese dalla società che si avvale della collaborazione di medici abilitati. Cesare Rossi