Responsabilità civile
Qualunque fatto doloso o colposo che
cagiona ad altri un danno ingiusto
obbliga colui che ha commesso il fatto a
risarcire il danno
Presupposti della responsabilità
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Fatto
Illiceità del fatto
Imputabilità del fatto
Elemento soggettivo del dolo o della colpa
Nesso di causalità
Danno
Fatto
Il fatto è ciò che cagiona il danno. Normalmente
è un atto umano che può essere commissivo o
omissivo. L’evento produttivo del danno può
anche consistere in un mero fatto materiale
(crollo di un albero)
Illiceità del fatto
L’art. 2043 prevede una clausola
generale con la quale ‘sanziona’
“qualunque fatto doloso o colposo, che
cagiona ad altri un danno ingiusto
Nel diritto penale gli illeciti penali sono tipici. Nel
diritto civile gli atti illeciti sono caratterizzati dalla
atipicità
Il problema è dunque quello di
verificare quando un atto è illecito
Tradizionalmente si insegnava che
ingiusto era il danno contra ius e
non iure
Contra ius indicava la contrarietà ad un
diritto soggettivo. Non iure indicava
invece la mancanza di un diritto da
parte del danneggiante
Cominciamo con il requisito del
contra ius
(i) Inizialmente contra ius si riteneva
solo la violazione di un diritto
soggettivo assoluto e non di un diritto
di credito
A partire dagli anni 70’ ha cominciato ad affermarsi il
principio secondo cui potevano risarcirsi anche diritti di
credito
L’esempio tipico che ha portato al
riconoscimento della risarcibilità dei
diritti di credito è quello relativo al
Grande Torino
Si è poi riconosciuta la risarcibilità del danno da
induzione all’inadempimento
La risarcibilità è poi stata sostenuta
anche per la lesione di situazioni di
fatto (es il possesso)
Oggigiorno il risarcimento del danno
è stato sostenuto anche per la tutela
di interessi legittimi
E di conseguenza anche nei confronti
della Pubblica amministrazione
Altra caratteristica dell’ingiustizia
del danno è il non iure
E dunque il compimento di un
determinato atto in mancanza di un
diritto. In linea di principio qui suo iure
utitur neminem laedit
Affinchè sia intergrato il requisito
dell’esercizio di un diritto occorre che questo
sia svolto nei limiti consentiti
Esistono ulteriori cause di
giustificazione e dunque (i) legittima
difesa; (ii) stato di necessità
Legittima difesa
Non è responsabile chi cagiona il
danno per legittima difesa di sé o di
altri.
Stato di necessità
Quando chi ha compiuto il fatto dannoso vi è stato
costretto dalla necessità di salvare sé o altri dal pericolo
attuale di un danno grave alla persona, e il pericolo non è
stato da lui volontariamente causato, né era altrimenti
evitabile, al danneggiato è dovuta un'indennità, la cui
misura è rimessa all'equo apprezzamento del giudice.
Esercizio di un diritto, legittima
difesa, stato di necessità sono cause
di giustificazione
Con questo termine si intendono le cause di
esclusione dell’antigiuridicità della condotta
idonee a giustificare un comportamento
pregiudizievole che altrimenti sarebbe fonte
di responsabilità
Assieme alla cause di
giustificazione ora ricordate vi
sono anche quelle che rientrano
nell’adempimento di un dovere o
nel consenso dell’avente diritto
Imputabilità del fatto illecito
Non risponde delle conseguenze del fatto
dannoso chi non aveva la capacità
d’intendere e di volere al momento in cui lo
ha commesso a meno che lo stato di
incapacità derivi da sua colpa
Ai fini dell’imputabilità non rileva
la capacità di agire
Ai fini della capacità delittuale rileva
solo la capacità di intendere e di volere
nel momento in cui ha commesso il
fatto il danneggiante
Actio liberae in causa
L’incapacità di intendere e di volere non
rileva ai fini dell’esclusione dell’imputabilità
se l’incapacità è determinata da fatto doloso
o colposo del danneggiato
Se il danno è provocato da persona incapace il
risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla
sorveglianza salvo che non provi di non aver potuto
impedire il fatto (questa è un’ipotesi tipica di
responsabilità per fatto altrui)
Nel caso in cui il danneggiato non abbia
potuto ottenere il risarcimento del danno
da chi è tenuto alla sorveglianza, il giudice
può condannare l’autore del danno ad una
equa indennità
Elemento soggettivo del dolo e
colpa
Per dolo si intende un elemento
soggettivo che indica la previsione e la
volontà di determinare un evento
dannoso
Per colpa si intende il difetto di diligenza,
della prudenza, della perizia o in generale
inosservanza di leggi, regolamenti ordini e
discipline
Negligenza consiste nella mancanza
dell’attenzione richiesta. Imprudenza mancanza
delle misure necessarie di cautela. Imperizia
consiste nell’inosservanza delle regole tecniche
di una determinata attività
Nesso di causalità
Occorre che vi sia un nesso di
causalità tra fatto e danno
In questo senso l’art. 2056 rimanda
all’art. 1223 secondo cui “il
risarcimento del danno […] deve
comprendere così la perdita subita
dal creditore come il mancato
guadagno in quanto ne siano
conseguenza immediata e diretta
Nesso di causalità
La giurisprudenza è solita fare riferimento alla
causalità adeguata e dunque alla visione secondo cui
quella data condotta è normalmente sulla base delle
comuni regole di esperienza, adeguata a cagionare
quel determinato evento
Concorso di cause
Se il fatto dannoso è imputabile a più
persone, tutte sono obbligate in solido al
risarcimento del danno. Colui che ha
risarcito il danno potrà poi agire con azione
di regresso
Concorso del fatto del
danneggiato
Il risarcimento è diminuito secondo
la gravità della colpa del danneggiato
Concorso del danneggiato
nell’aggravamento del danno
La legge impone al danneggiato l’onere di
attivarsi per ridurre per quanto possibile il
danno conseguente al fatto del danneggiante.
In caso contrario non è risarcibile il danno che il
danneggiato non ha evitato
Danno
Il danno si distingue in patrimoniale e
non patrimoniale
Danno patrimoniale
Questo danno si caratterizza per
consistere nella lesione di interessi
economici del danneggiato
Danno non patrimoniale
Questo danno si caratterizza per la
lesione di interessi della persona non
connotati da rilevanza economica
E’ possibile che una medesima
azione possa arrecare tanto un
danno patrimoniale quanto non
patrimoniale
Un pugno ad esempio dato ad una
persona può arrecare sia un danno
patrimoniale (cure mediche) sia non
patrimoniale (alterazioni di stili di vita)
Danno
A differenza che nei rapporti contrattuali il
responsabile del danno deve risarcire non
solo il danno prevedibile ma anche quello
imprevedibile
Il risarcimento del danno
Il risarcimento può effettuarsi per
equivalente o per forma specifica (ad
esempio nella riparazione materiale del
bene leso)
Il danneggiato può chiedere la
reintegrazione in forma specifica
qualora sia in tutto o in parte
possibile
Il giudice può tuttavia disporre che il
risarcimento avvenga solo per equivalente,
se la reintegrazione in forma specifica risulta
eccessivamente onerosa per il debitore
Non bisogna confondere con il
risarcimento in forma specifica la
tutela ripristinatoria dell’interesse leso
che è rivolta ad eliminare la situazione
antigiuridica determinatasi con
l’illecito (es. in caso di atti di
concorrenza sleale la vittima ha diritto
ad un provvedimento giudiziale che
inibisca la continuazione a prescindere
dai danni)
Danno patrimoniale si compone
di
(i) Danno emergente consistente nella
diminuzione del patrimonio del
danneggiato;
(ii) Lucro cessante il mancato guadagno
derivante dall’illecito
Appare chiaro che mentre il danno
emergente è agevolmente
quantificabile il lucro cessante no.
Per queste ragioni al giudice è concesso
un potere di valutare equitativamente il
quantum del danno
Danno non patrimoniale
L’art. 2059 stabilisce che “il danno non
patrimoniale deve essere risarcito solo
nei casi stabiliti dalla legge”.
Si riteneva tradizionalmente
pertanto che il danno non
patrimoniale fosse risarcibile solo in
cui si integrassero gli estremi del
reato
Si riteneva inoltre che il danno non
patrimoniale fosse identificabile solo
con il “danno morale soggettivo”
(patemi, disagi, ansie)
Ora il danno non patrimoniale è
stato ampiamente rivisitato dalla
giurisprudenza
Sia per quanto concerne il limite “dei
casi previsti dalla legge”; sia nella sua
identificazione con il danno morale
soggettivo
Cominciamo con i casi previsti
dalla legge
Anzitutto la legislazione recente speciale ha
visto una arricchimento di norme che
contemplano espressamente ipotesi di
risarcimento del danno non patrimoniale
anche in assenza di illecito penale
Inoltre la giurisprudenza ha dato
una lettura costituzionalmente
orientata dell’art. 2059
Ne è così derivata una tesi secondo cui la
responsabilità del danno non patrimoniale deve
essere ammessa in tutti i casi in cui la lesione incida su
valori della persona costituzionalmente garantiti
purchè la lesione sia grave e seria
Così si è riconosciuta la figura del danno biologico
che consiste nella lesione temporanea o
permanente all’integrità psicofisica della persona
suscettibile di accertamento medico legale che
cagiona un’incidenza negativa sulle attività
quotidiane indipendentemente da eventuali
ripercussioni sulla capacità di produrre reddito (art.
32 Cost.)
Si è riconosciuto inoltre il danno
esistenziale che si ha tutte le volte in cui
si verificano delle modificazioni
negative delle attività attraverso cui il
soggetto esplica la propria personalità
(art. 2 Cost.)
Quanto poi alla nozione di danno
morale soggettivo
Si ritiene oggigiorno che il danno non
patrimoniale non si esaurisca in
quest’ultima figura ma ricomprenda
qualsiasi danno da lesione di valori inerenti
alla persona non connotati di rilevanza
economia
Attenzione su questo punto
Recentemente è intervenuta la Cassazione
che ha specificato come “il danno non
patrimoniale […] è categoria generale non
suscettiva di suddivisione in sottocategorie
variamente etichettate”