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DANNO PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE

DANNO PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE.
Come sancito dall’art. 2043 del codice civile, qualsiasi fatto doloso o colposo che cagiona un danno ingiusto
obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.
Per ottenere un risarcimento, i danni si possono classificare in:
Danno patrimoniale. Il danno patrimoniale può essere inteso nei termini di un danno emergente e di un
lucro cessante.
Il danno è emergente se è inerente una effettiva diminuzione di patrimonio del danneggiato. Si pensi, a
tutte le spese che sono sostenute come conseguenza del danno subito, come quelle legate al servizio di un
meccanico e all’acquisto di medicinali.
La risarcibilità del danno emergente è di facile misurazione. Sarà sufficiente presentare l’apposita
documentazione, che attesti il sostenimento di tali spese, come le fatture o le ricevute fiscali.
Il lucro cessante è invece il mancato guadagno del danneggiato, in virtù del periodo di riposo forzato
dall’attività lavorativa.
In altri termini, se come conseguenza del danno subito, il soggetto danneggiato non potrà svolgere la
propria attività lavorativa, come invece accadeva prima dell’incidente, o la può svolgere, ma solo in misura
parziale, e bisognerà procedere a un risarcimento.
Danno non patrimoniale. Il danno non patrimoniale è il danno che il soggetto soffre in seguito alla
violazione di un valore della personalità umana, con risarcimento nei casi previsti ex art. 2059 c.c. Con
valutazione tendenzialmente equa, il danno non patrimoniale si sommerà al danno patrimoniale.
Il danno non patrimoniale potrà essere differenziato in:
danno biologico: è il danno alla salute, ovvero la lesione temporanea o permanente all’integrità psico-fisica
della persona, suscettibile di un accertamento di tipo medico-legale, a verifica dell’influenza negativa sulla
capacità di svolgere ordinarie attività quotidiane e sugli aspetti relazionali della vita del danneggiato.
Il danno biologico comprenderà sia i danni fisici che quelli psichici, come l’ansia patologica dopo un trauma,
e andrà risarcito indipendentemente dalla situazione patrimoniale del danneggiato.
Sulla base di un’analisi medico-legale, bisognerà poi accertare l’invalidità temporanea e quella permanente.
danno morale soggettivo: è la sofferenza soggettiva subita dal danneggiato in conseguenza di un fatto
illecito, da risarcirsi in quei casi previsti dalla legge, con liquidazione su base equitativa, quindi in base a
quanto il giudice decide di conferire al termine della causa sottoposta.
danno esistenziale: è intesa come qualsiasi compromissione delle attività realizzatrici della persona umana.
Si pensi alla lesione della serenità familiare, o al mancato godimento di un ambiente giovevole alla salute
del danneggiato.