Economia e diritto pubblico 2) Q Quando d è ragionevole i l limitare li it la l libertà di iniziativa economica privata? i t ? Come C va attuata tt t tale t l limitazione? Inefficienza della libera iniziativa privata • In alcuni casi è efficiente limitare la libertà di iniziativa pri ata : privata il mercato non è concorrenziale e la libertà di iniziativa d i privati dei i ti ridurrebbe id bb il benessere b sociale i l come nell caso di alcuni monopoli o oligopoli; vii sarebbe bb un eccesso di consumo a causa di esternalità t lità negative, come nel caso dell’inquinamento; l’accesso non controllato potrebbe ridurre la qualità dei servizi forniti (istruzione o la sanità); si potrebbero verificare asimmetrie informative come nel caso dei servizi finanziari. Limiti all’iniziativa p privata nella Costituzione • La Costituzione afferma che: “L’iniziativa economica privata è libera” (art. 41, 1) ma anche che “Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.” (art 41 (art. 41, 2) 2). Queste disposizioni appaiono ragionevoli, dato che esistono casi in cui c i la stessa analisi economica consiglia di limitare la libertà di iniziativa economica economica. Gli strumenti per la limitazione della libera iniziativa privata Per limitare P li it i monopoli li e gli li oligopoli: li li legislazione antitrust; regolamenta ione del prezzo regolamentazione pre o massimo; massimo procedure di gara (aste). Per assicurare un determinato livello di qualità: limitazioni alla libertà di entrata su determinati mercati. mercati • Per rimediare alle asimmetrie informative: regolamentazione ad hoc. • Per ridurre le esternalità negative: regolamentazione e tassazione correttiva. • • Gli strumenti per la limitazione della libera iniziativa privata (A.:4.1) • Q Questi ti strumenti t ti sono spesso gestiti titi da d autorità t ità amministrative indipendenti anche dette authority. • Ragioni: la gestione di questi strumenti richiede competenze specifiche; l’importanza degli interessi in gioco richiede indipendenza da tutte le parti coinvolte. • Problemi: P bl i scuola della public choice: la “cattura” dei burocrati da parte dei gruppi di interesse; le asimmetrie informative non vengono eliminate; costi amministrativi ed esigenze di coordinamento UE. Economia e diritto pubblico 2.1) Principi e attuazione del diritto antitrust. Antitrust USA (A.:5.2) • Evoluzione storica. storica • Sherman Act (1890): trust, “monopolizzazione”, sanzioni. sanzioni • Federal Trade Commission; Corti statali e f d federali. li • “Dottrina degli effetti”. Articolo 81 del Trattato UE (A.:5.3) “Incompatibilità con il mercato comune” di “accordi tra imprese p e pratiche p concordate” che possono: p “pregiudicare il commercio tra Stati membri”; “impedire, p , restringere g o falsare” la concorrenza all’interno del mercato comune. In p particolare sono incompatibili p quelli q consistenti nel : “fissare direttamente o indirettamente i prezzi”; “limitare o controllare la produzione”; p ; “ripartire i mercati o le fonti di approvigionamento”; pp condizioni dissimili p per prestazioni p “applicare equivalenti”; “subordinare i contratti a condizioni supplementari” ingiustificate. Articolo 81 del Trattato UE (A.:5.3) ( ) Esenzioni (81,3) quando gli accordi: portino ad un miglioramento nella produzione o distribuzione di un prodotto o promuovano il progresso tecnico ed economico; conferiscano ai consumatori una q quota dei benefici che ne scaturiscono; riguardino imprese che non abbiano potere di mercato sufficiente per ridurre la concorrenza. L’art L’art. 85 del Trattato affida alla Commissione UE il potere di vigilare per l’applicazione dei principi d ll’ t 81. dell’art. 81 Analisi economica dell’art. 81 Trattato UE Il riferimento alla “fissazione dei prezzi” e alla “limitazione limitazione della produzione produzione” si basa sull sull’analisi analisi del monopolio. Definiamo: • R=P(Q)Q, ricavi totali, ΔR/ ΔQ=MR • C=C(Q), costi totali, ΔC/ ΔQ=MC Il monopolista sceglie QM in modo che: • MR(QM)=MC(QM) QM è inferiore i f i alla ll quantità i à socialmente i l efficiente: ffi i “limitazione della produzione”. Il prezzo praticato dal monopolista è • P(QM)=PM ed è sempre vero che PM è superiore al prezzo socialmente efficiente: “fissazione dei prezzi”. Analisi economica dell’art. 81 Trattato UE Il riferimento alla “ripartizione”dei mercati si basa s ll’analisi dell’ oligopolio collusivo sull’analisi coll si o . Oligopolio collusivo: poche imprese che si mettono d’ d’accordo d i in modo d esplicito li it o implicito i li it su comportamenti comuni da seguire. Oligopolio Oli li collusivo ll i esplicito: li it “cartello”. “ t ll ” Oligopolio collusivo implicito: spesso basato sulla presenza di un’impresa leader che: riserva a sé una certa quota del mercato e lascia alle altre imprese la quota residuale; determina un prezzo conveniente per sé e lo impone a tutte le altre imprese. Analisi economica dell’art. 81 Trattato UE Anche le esenzioni sono spiegabili sulla base dell’analisi economica: economica un monopolista potrebbe produrre a costi inferiori rispetto i tt a quelli lli di concorrenza e questo t potrebbe t bb andare a vantaggio dei consumatori (paradosso dell’antitrust): “miglioramenti miglioramenti della produzione o della distribuzione” e benefici per i consumatori; alcuni accordi tra imprese di piccola dimensione possono consentire di sfruttare le economie di scala e quindi di migliorare ll’efficienza: efficienza: “imprese imprese che non hanno potere di mercato” e benefici per i consumatori. consumatori Articolo 82 del Trattato UE (A.:5.3) ( ) “Incompatibilità con il mercato comune” e divieto dello sfruttamento abusivo abusivo” da parte di “una una o più imprese di “sfruttamento una posizione dominante” sul mercato comune”. L L’applicazione applicazione dell dell’art. art. 82 richiede: la definizione di mercato rilevante; la verifica dell dell’esistenza esistenza di una posizione dominante; la verifica dell’avvenuto abuso della posizione dominante. L’ L’art. t 85 del d l Trattato T tt t affida ffid alla ll Commissione C i i il potere t di istruire, su richiesta o d’ufficio, i casi di presunta infrazione all’art 82 e i poteri di proporre i mezzi atti a porvi termine. all’art. termine L’applicazione dell’art. 82 richiede l’applicazione di concetti proprii dell’analisi d ll’ li i economica: i f t interazione forte i t i t economia tra i e diritto. Attuazione dell dell’art. art. 82 Trattato UE Il “mercato rilevante” comprende: i beni e i servizi offerti e domandati; i beni e i servizi sostituti. Per valutare se effettivamente un bene o servizio e sostituto di quello considerato bisogna calcolare l’elasticità di sostituzione incrociata: se è positiva vuoll dire di che h c’è ’è sostituibilità. tit ibilità Esempio: in un caso antitrust riferito al trasporto aereo bisogna valutare la sostituibilità dell dell’aereo aereo con il treno. Il treno è un sostituto dell’aereo se la domanda di trasporti aerei diminuisce quando il prezzo dei trasporti ferroviari diminuisce (elasticità incrociata positiva) In questo caso il mercato rilevante positiva). comprende il mercato del trasporto ferroviario. Attuazione dell dell’art. art. 82 Trattato UE La “posizione dominante” sussiste quando: vi sono pochi produttori effettivi e le quote di mercato sono elevate; esistono barriere all’entrata di tipo economico (costi irrecuperabili) o normativo e quindi sono pochi anche h i produttori d tt i potenziali; t i li i produttori effettivi sono in realtà parte della stessa impresa (integrazione verticale). L’esistenza di un profitto elevato non è sufficiente a dimostrare l’esistenza di una posizione dominante perché potrebbe essere frutto dell’efficienza e non di una situazione it i anti-concorrenziale. ti i l Attuazione dell dell’art. art. 82 Trattato UE L’ ”abuso della posizione dominante” sussiste quando il soggetto che la detiene attua comportamenti che riducono in misura significativa il grado di concorrenza. L’art. 82 propone degli esempi che sono simili a quelli proposti dall’art. 81: imposizione di prezzi di acquisto o di vendita; limitazione li it i d ll produzione; della d i applicazione di condizioni dissimili a contratti uguali o prestazioni supplementari non giustificate. giustificate L’applicazione può essere problematica perché: la fissazione dei prezzi può essere garanzia di qualità (es: mercato dell’usato) alcune condizioni contrattuali favoriscono le imprese più ù efficienti ff e i consumatori (es: ( sconti per grossi acquisti). La legge gg 287/90 (A.:5.4) ( ) L. 287/90: norme per l’attuazione della concorrenza e del mercato: in attuazione dell’art. 41 Cost.; applicabili a intese, intese abusi e concentrazioni che non ricadono nell’ambito comunitario. In generale: attuazione a livello nazionale degli stessi principi previsti dal Trattato UE: articolo 2 simile ad articolo 81, riferimento a “intese”; intese ; articolo 3 simile ad articolo 82; articolo 4 deroghe simili ad articolo 81,3 81 3 ma con adattamenti nazionali; articolo 15: sanzioni fino al 10% del fatturato. La legge 287/90 (A.:5.4) Art. 10 l. 287/90: istituisce l’AGCM (o Autorità Antitrust). L L’AGCM AGCM attua le norme: sulle intese restrittive della concorrenza (art. 2) e sulle operazioni di concentrazione. concentrazione sugli abusi di posizione dominante (art. 3). su alcune pratiche commerciali e su alcuni aspetti della pubblicità ingannevole. Obiettivi: assicurare il libero accesso al mercato e la competizione p con p pari opportunità pp per i diversi p operatori economici; tutelare i consumatori, favorendo il contenimento dei prezzi e il miglioramento della qualità dei prodotti. La legge 287/90 (A.:5.4) L’AGCM organo collegiale che si compone di 5 membri ((1 p presidente + 4): ) nominati di concerto dai Presidenti del Senato e della Camera. per un periodo di 7 anni, non rieleggibili. Idea di fondo: affidare la tutela della concorrenza a un organo terzo (rispetto al governo e ai poteri economici) di provata competenza e professionalità. Indipendenza : nomina di carattere istituzionale, non rieleggibilità, sfasamento temporale rispetto al Parlamento. Competenza: magistrati delle alte corti, corti professori universitari, personalità dei settori economici. Un esempio di applicazione dell’art. 2 . 287/90: il caso RCA La vicenda e l’intervento dell’AGCM: presupposti p pp di fatto e g giuridici. L’istruttoria da parte dell’AGCM d fi i i definizione d dell mercato t rilevante; il t analisi a a s de dei co comportamenti; po ta e t ; analisi della natura e della finalità delle informa ioni scambiate . informazioni La decisione dell’AGCM. La vicenda e l’intervento dell’AGCM • Con la legge 990/1969 è stato stabilito in Italia l’obbligo di assicurazione RCA per tutti i veicoli. veicoli • Fino al 1995 i prezzi erano amministrati e la concorrenza era impossibile. impossibile • Con il d.l. 175/1995 viene liberalizzazione tariffaria, tariffaria ma sostanzialmente omogenee. decisa una parziale le tariffe rimangono • E’ completamente liberalizzato il mercato relativo ai rischi diversi da quelli coperti da RCA; ad esempio rischio furto e incendio. incendio • Il numero dei concorrenti potenziali non è basso: 10 grandi 10 medie e 80 piccole compagnie. grandi, compagnie La vicenda e l’intervento dell’AGCM • Nel settembre 1999 un’indagine della GdF svela che: le diverse compagnie tendono a mantenere comportamenti omogenei, ad esempio rifiutandosi (implicitamente o esplicitamente) p ) di consentire la sottoscrizione di p polizze furto e incendio in assenza di una polizza RCA (vendita congiunta); le diverse compagnie p g si scambiano reciprocamente p informazioni sulle proprie e altrui pratiche commerciali. • L’ipotesi è che le compagnie stiano mettendo in atto intese che violano l’art. 2 della l. 287/90: “Sono considerati intese gli accordi e/o le pratiche concordate tra imprese (…) Sono vietate le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza concorrenza”.. La vicenda e l’intervento dell’AGCM • L’AGCM rileva che sussistono i presupposti di fatto per avviare un’istruttoria un istruttoria dato che ll’omogeneità omogeneità di comportamento e lo scambio di informazioni in un mercato (parzialmente) liberalizzato può indicare un accordo collusivo. • Sussistono anche i presupposti di diritto perché i comportamenti omogenei e lo scambio di informazioni rientrano in astratto tra le ipotesi di intesa previste dall’art. 2. • In I base b all regolamento l t UE 3932/1992 lo l scambio bi di informazioni tra compagnie di assicurazione può essere esentato dall dall’applicazione applicazione del divieto di intese solo quando serve alla corretta stima del rischio da assicurare (=riduzione dell’asimmetria informativa). L’istruttoria dell’AGCM • Definizione dei mercati rilevanti: secondo AGCM il mercato RCA e il mercato furto e incendio sono separati e indipendenti perché i due tipi di rischio non sono correlati. • Analisi della vendita congiunta: le compagnie la difendono affermando che consente una migliore valutazione della rischiosità dell’individuo; l’AGCM osserva che questo non può essere vero perché i due rischi non sono correlati; L’AGCM osserva che se le compagnie si facessero veramente concorrenza, offrirebbero la vendita disgiunta delle polizze furto e incendio che garantiscono margini di profitto molto superiori alla RCA. L’istruttoria dell’AGCM • Analisi dello scambio di informazioni. Le compagnie affermano che: sono informazioni necessarie a meglio calcolare il rischio dell’assicurato e q quindi andrebbero esentate dalla disciplina p delle intese secondo quanto disposto dal Reg. UE 3932/1992; si tratta di informazioni pubbliche. • Ma l’AGCM osserva che: i dati scambiati tra le compagnie sono in buona parte irrilevanti per la stima del rischio e servono invece per controllare t ll il rispetto i tt di un accordo d collusivo; ll i anche se si tratta di informazioni pubbliche, attraverso lo scambio di informazioni le compagnie hanno ridotto tempi e costi di acquisizione delle stesse. La decisione dell’AGCM • I mercati rilevanti sono a rischio elevato di collusione : il numero delle compagnie elevato, elevato ma ruoli ben distinti e numerosi rapporti societari (partecipazioni incrociate) e associativi;; la domanda è stabile e rigida. • Elementi a supporto pp dell’ipotesi p di collusione: la vendita congiunta di polizze diverse ha senso solo nell’ambito di un accordo collusivo; lo l scambio bi di informazioni i f i i è finalizzato fi li a mantenere questo accordo collusivo; tale accordo ha avuto come effetto la non riduzione dei premi a seguito della liberalizzazione del 1995. , del • L’AGCM commina sanzioni variabili tra l’1% e il 3,8% fatturato. Un esempio di applicazione dell’art. 3 . 287/90: la gara Consip L La vicenda i d e l’i l’intervento t t dell’AGCM: d ll’AGCM presupposti di fatto e giuridici. L’istruttoria da parte dell’AGCM definizione del mercato rilevante; verifica della posizione dominante; verifica f dell’avvenuto ’ abuso di posizione dominante. La decisione dell’AGCM e i ricorsi successivi. La vicenda e l’intervento l intervento dell’AGCM dell AGCM • Consip è una società creata per acquistare beni e servizi per conto della Pubblica Amministrazione. • Nel 2002 Consip indice una gara per ll’acquisto acquisto di servizi di comunicazione (telefonica, fissa e mobile, internet) alla P.A. PA • Chi vince la gara potrà servire in esclusiva questi servizi di comunicazione i i alla ll P.A P A per 30 mesi. i • Il criterio più importante per la gara è basato sul prezzo: vince chi offre i servizi ad un prezzo inferiore. • Qui si considerano i soli servizi di telefonia fissa. La vicenda e l’intervento dell’AGCM • I potenziali partecipanti alla gara sono tutte le imprese di telecomunicazioni che sono in g grado di fornire i servizi telefonici: Telecom Italia (TI), Wind, Albacom, Tiscali, ecc. • Per P f i fornire questiti servizi i i telefonici t l f i i tutte t tt le l imprese i concorrenti di TI dovrebbero utilizzare la rete di TI, pagando p g la relativa tariffa di interconnessione. • Solo due imprese partecipano alla gara: TI e Albacom, e vince TI. • L’accusa delle concorrenti di TI è quella di non aver potuto partecipare alla gara, o di non averla potuta vincere perché TI ha offerto alla Consip un prezzo per i vincere, servizi di telefonia che non era “replicabile” da parte dei concorrenti, tenendo conto della tariffa di i t interconnessione. i La vicenda e l’intervento dell’AGCM • I concorrenti di TI segnalano all’AGCM la possibile violazione d parte da t di TI dell’art. d ll’ t 3 della d ll l. l 287/1990 • Articolo 3: “È vietato l'abuso da parte di una o più imprese di una posizione dominante all all'interno interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante”. • Articolo 12: “L'Autorità L Autorità, valutati gli elementi comunque in suo possesso e quelli portati a sua conoscenza da pubbliche amministrazioni o da chiunque vi abbia interesse (…) procede ad istruttoria per verificare l'esistenza di infrazioni ai divieti stabiliti nell’articolo 3”. • L’AGCM quindi deve stabilire se c’erano i presupposti giuridici e di fatto per qualificare il comportamento di TI come “abuso di posizione dominante dominante”. La vicenda e l’intervento dell’AGCM • Direttive UE 2002/19 (Direttiva Accesso) e 2002/17: Le imprese che hanno una “posizione dominante” sul mercato delle telecomunicazioni perché posseggono le reti NON devono utilizzare questa posizione per cercare di escludere i loro concorrenti dal mercato dei servizi di telecomunicazione. Q Quindi devono “evitare di p praticare una compressione p dei prezzi” di questi servizi “tale che la differenza tra questi prezzi e i prezzi di interconnessione” interconnessione per i concorrenti “non sia tale da garantire una concorrenza sostenibile” (c.d pratica del “price sostenibile price squeezing squeezing”). ). La vicenda e l’intervento dell’AGCM • L’abuso di posizione dominante previsto dall’articolo 3 della l. 287/90 può avvenire attraverso “pratiche escludenti abusive”. • Queste pratiche consistono in “presentazione di offerte non replicabili dai concorrenti in quanto incompatibili con i costi di interconnessione che gli operatori alternativi devono sostenere per offerte analoghe”. • Quindi i presupposti giuridici e di fatto ci sono e l’Antitrust l istruttoria. l’istruttoria. decide nel 2003 di procedere con L’istruttoria dell’AGCM • Definizione del mercato rilevante: per fornire i servizi alla Consip o a qualsiasi altro ente o impresa è necessario utilizzare la rete di TI quindi il mercato rilevante risulta dall’integrazione del mercato per l’accesso alla rete e del mercato per la fornitura dei servizi telefonici. • Definizione della posizione dominante di TI: TI ha una posizione dominante sul mercato rilevante?. p • I prezzi offerti da TI a Consip erano o no replicabili dagli altri concorrenti tenendo conto della tariffa di interconnessione? Cioè, costituivano o no un abuso di posizione dominante? L’istruttoria dell’AGCM: d fi i i definizione del d l mercato t rilevante il t • Il mercato dell’accesso: in questo mercato TI offre l’accesso alla propria rete fissa e le altre imprese devono acquistare questo servizio: Offerta: TI (e altri) Domanda: Concorrenti di TI • Il mercato dei servizi telefonici per la clientela business: in q questi mercati enti o imprese p ((nel caso in q questione,, la Consip) acquistano servizi telefonici dai fornitori di servizi di telefonia (TI, Wind, Albacom, Tiscali, ecc.): Domanda: Consip (e altri) Offerta: TI e i suoi concorrenti L’istruttoria dell’AGCM: verifica della posizione dominante • Mercato dell’accesso: la posizione di TI è dominante perché hé “è titolare della rete pubblica (…) capillarmente diffusa su tutto il territorio nazionale nazionale” la sua quota di mercato è molto elevata, anche se in lieve discesa nel corso del tempo: tra l’81% e il 91% nel 2001 tra il 72% e l’82% l 82% nel 2002 tra il 69% e il 79% nel 2003 • Mercato dei servizi telefonici per la clientela business: la posizione di TI è dominante perché la sua quota di mercato non scende mai sotto il 70% nel periodo considerato. L’istruttoria dell’AGCM: l’ b l’abuso di posizione i i dominante. d i t • I p prezzi offerti da TI a Consip p sono replicabili p dagli g altri concorrenti (=non abusivi) se, tenendo conto della tariffa di interconnessione, i concorrenti, applicando questi prezzi, i potrebbero t bb comunque conseguire i un utile. til • TI ammette di aver offerto a Consip prezzi più bassi rispetto ai valori standard, standard a causa di uno sconto dovuto al fatto che “nel caso delle telecomunicazioni i costi effettivi tendono a scendere nel tempo tempo” (décalage). • Secondo TI, anche i suoi concorrenti potevano prevedere che la tariffa di interconnessione sarebbe p calata nel corso del tempo e quindi avrebbero potuto replicare questo sconto. L’istruttoria dell’AGCM: ll’abuso abuso di posizione dominante. dominante • Secondo l’AGCM il prezzo offerto da TI a Consip NON era replicabile anche dagli altri concorrenti. • In particolare, lo sconto legato al décalage non era replicabile perché “solo TI era in grado di prevedere la riduzione futura dei costi di interconnessione”. Infatti “solo TI, a differenza degli altri operatori, aveva informazioni in merito ai costi” che avrebbero determinato il futuro f andamento della tariffa ff di interconnessione. • In altri termini: “esiste un’importante asimmetria informativa tra TI e gli altri operatori riguardo al possibile andamento d t futuro f t d i costiti di interconnessione”. dei i t i ” La decisione dell’AGCM e i ricorsi successivi • TI ha “formulato condizioni a Consip non replicabili dai concorrenti” ti” tenendo t d conto t della d ll situazione it i d i mercatiti di dei riferimento. • Questo comportamento è stato di speciale gravità in quanto “TI ha una posizione dominante su tutti i mercati di riferimento”. • Inoltre, questo comportamento è stato di speciale gravità in quanto è avvenuto in un contesto di “concorrenza nascente” e ha provocato, nascente provocato per i concorrenti di TI la “perdita di numerosi clienti”. perfettamente consapevole p della natura anti• TI era p concorrenziale e degli effetti “discriminanti” dei propri comportamenti. • TI era recidiva (già condannata in precedenza). precedenza) La decisione dell’AGCM e i ricorsi successivi • L’AGCM commina a TI una sanzione amministrativa complessiva di 152 milioni di euro (l (l’1% 1% del fatturato). fatturato) • TI fa ricorso al TAR del Lazio contro la decisione di AGCM e nel 2005: sentenza di accoglimento g parziale p delle proprie istanze. • AGCM e i concorrenti di TI fanno ricorso al Consiglio di St t contro Stato t la l sentenza t d l TAR del del d l Lazio L i e nell 2006: 2006 sentenza di accoglimento parziale delle proprie istanze. • In particolare il Consiglio di Stato ritiene che il provvedimento di AGCM sia legittimo con riferimento a: individuazione mercato rilevante e p posizione dominante; verifica dell’abuso di posizione dominante. • Tuttavia, il Consiglio di Stato riduce la sanzione a 115 milioni di euro. Un ulteriore esempio di applicazione dell’art. 3: il caso Autogrill-Compass • Febbraio 2002 Autogrill conclude un contratto preliminare di acquisto di Ristop con due possibilità: i) acquisto del 100% del capitale subordinato all’autorizzazione dell’AGCM; ii) acquisto del 45% e dell’opzione dell opzione di acquisto del 55% nel caso di diniego dell’autorizzazione. • g Compass denuncia all’AGCM il Marzo 2002: la società inglese comportamento di Autogrill SPA che cerca di acquistare Ristop. • A settembre 2002 l’Autorità apre l’istruttoria sul caso per violazione d ll’ t 3 della dell’art. d ll l. l 287/90. 287/90 • A ottobre 2002 Autogrill risolve i contratti con Ristop. • L AGCM chiude ll’istruttoria L’AGCM istruttoria decidendo che, che pur trattandosi di abuso di posizione dominante avente l’obiettivo di escludere potenziali concorrenti dal mercato, la sua mancata realizzazione consente di evitare la sanzione. Un ulteriore esempio di applicazione dell’art. 3: il caso Autogrill-Compass • Questioni nella definizione del mercato rilevante: da un punto di vista merceologico: il mercato della ristorazione autostradale è a se stante o è parte integrante del mercato della ristorazione? da un punto di vista geografico: entro quale distanza un punto di ristorazione può essere considerato sostituto di un altro? ? dal punto di vista economico: il mercato è caratterizzato dalla presenza di barriere commerciali?. commerciali? • La posizione di Autogrill è dominante sul mercato rilevante? • Il tentativo di acquisto di Ristop è un abuso di posizione dominante o è una razionale condotta economica da parte di un soggetto che agisce in un contesto competitivo? p Definizione del mercato rilevante nel caso Autogrill-Compass Tesi di Autogrill: g mercato della ristorazione autostradale è parte integrante del mercato della ristorazione (locale) perché i consumatori possono passare facilmente dalla rete autostradale alla rete stradale; alta elasticità di sostituzione tra ristorazione sulla rete autostradale e ristorazione dei punti di ristoro fuori f dalla rete stradale per le percorrenze medie (superiori ai 300 km). Tesi dell dell’AGCM: AGCM: mercato della ristorazione autostradale a sé stante e separato dagli altri mercati di cui si compone il macromercato della ristorazione anche a causa dell’esistenza di barriere commerciali all’entrata (concessioni); punto di vista g geografico: g bassa elasticità di sostituzione tra da un p punti di ristorazione autostradale distanti più di 150 km. Verifica posizione dominante nel caso Autogrill-Compass • Il mercato nazionale della ristorazione autostradale va visto come successione di mercati locali, ed è su ciascuno di questi mercati che va analizzata la quota detenuta da Ristop e da Autogrill. • I dati dicono che: Autogrill realizza l’80% del fatturato del mercato della ristorazione autostradale, con 336 punti vendita dislocati in tutti i mercati locali; Ristop realizza il 5% del fatturato del mercato della ristorazione autostradale con 21 punti vendita su altrettanti mercati locali dislocati autostradale, su tutto il territorio. • Secondo AGCM, AGCM Autogrill ha una posizione dominante su ciascuno dei mercati locali, e quindi sul mercato nazionale e questa posizione dominante sarebbe stata ulteriormente rafforzata con l’acquisizione di Ristop. Verifica abuso della posizione dominante nel caso Autogrill-Compass • Il comportamento di Autogrill ha i requisiti di abuso di posizione dominante perché finalizzato ad impedire a Compass di entrare nel mercato italiano: vengono engono ritrovati ritro ati dei documenti doc menti nella sede di Ristop da cui c i risulta ris lta l’intenzione di Autogrill di procedere all’acquisizione allo scopo di difesa della propria posizione dall’entrata di g gruppi stranieri ((Compass ed Elior)) che avevano manifestato l’intenzione di acquisire Ristop; impedendo l’acquisizione di Ristop a Compass, questa non avrebbe avuto t il know-how k h per entrare t nell mercato t italiano it li ed d espandersi d i successivamente; la tesi di Autogrill secondo cui non ci sarebbe abuso di posizione dominante perché Compass era in grado, volendo, di offrire un prezzo superiore a quello offerto da Autogrill non è quindi convincente. Riassumendo assu e do Come va attuata la limitazione della libertà di iniziativa privata attraverso il diritto antitrust? • Si devono prevedere delle fattispecie che hanno un fondamento economico (es: artt. 81, 82 Tr; art. 2, 3 l. 187/90). • Si devono prevedere delle esenzioni quando il benessere economico aumenta a seguito di riduzioni della concorrenza. • Se l’applicazione è affidata ad un’autorità vanno garantite indipendenza e competenza. • Nell’applicazione bisogna procedere per fasi, diverse a seconda della fattispecie considerata. Approfondimento • • • • • Immaginiamo che esistano due città, A e B, che sono sulla costa della penisola, penisola e una terza città, città C, C che è su un un’isola isola. Tutte e tre le città hanno un porto per la navigazione. Sulla rotta da A a C operano due compagnie di navigazione, la società x e la società y. La società y decide di offrire la navigazione anche da B a C. Poco dopo anche la società x decide di offrire il servizio di trasporto da B a C. La società y denuncia all’Antitrust il comportamento della società i tà x come abuso b di posizione i i d dominante i t aii sensii dell’art. d ll’ t 3 l. 287/90. In q questo caso,, come dovrebbe p procedere l’Antitrust p per verificare l’avvenuto abuso di posizione dominante? Economia e diritto pubblico 2.2) Principi e attuazione della regolamentazione del prezzo. L’esempio del price-cap. Regolamentazione g del prezzo p massimo (A.:4.4). ( ) • Quando esiste un monopolio l’applicazione della normativa sull sull’abuso abuso di posizione dominante può non essere sufficiente. g • In alternativa o insieme ad essa,, bisogna: nel medio periodo, se è possibile, favorire la concorrenza p per ridurre i p prezzi; nel breve periodo, fare in modo che il monopolista privato non sia libero di stabilire il prezzo: regolamentazione del prezzo massimo. • La regolamentazione del prezzo è attuata da un regolatore: l t un ente t pubblico bbli o autorità t ità amministrativa che impone al monopolista il prezzo massimo che può applicare. applicare Regolamentazione del prezzo massimo (A.:4.4). (A :4 4) • Esistono diversi metodi di regolamentazione del prezzo massimo. i • Per i servizi di pubblica utilità (telecomunicazioni, energia gas, energia, gas acqua) il metodo più utilizzato consiste nel price-cap: fissazione di un prezzo massimo praticabile dal monopolista per un certo periodo di tempo (2/3 anni). • Il p price-cap p è fissato sulla base di: prezzo del periodo precedente; prezzi al tasso di inflazione o indice aumento p consumo IPC (in %); incentivo all’aumento della produttività; incentivo al miglioramento della qualità. Regolamentazione del prezzo massimo: il price-cap (A.: 4.4.2). • Definiamo con Pt-1 il prezzo praticato dal t1 monopolista nel periodo precedente. • Il p prezzo p price-cap p è P t: Pt= Pt-1 *(1+(IPC-x)) dove: IPC è indice di aumento prezzi al consumo (in %); x è una % di riduzione del prezzo calcolata dal regolatore in modo da incentivare l’aumento di produttività e il miglioramento della qualità. • Di solito il prezzo è superiore al costo marginale ma inferiore al prezzo di monopolio. Regolamentazione del prezzo massimo: il price-cap (A.: 4.4.2). Il problema principale per il regolatore è scegliere x. Il regolatore deve conoscere: le tecnologie adottate dal monopolista; quelle disponibili sul mercato; ll’effetto effetto del cambiamento di tecnologie sui costi del monopolista. • Poi deve scegliere x in modo che: il monopolista sia incentivato ad adottare le migliori tecnologie; g ; anche i consumatori si avvantaggino di queste tecnologie grazie ad un minor prezzo. • • Regolamentazione del prezzo massimo: il price-cap (A.: 4.4.2). Esempio di situazione nel periodo tt-1 1: P=1000-Q (domanda) MCt-1 t 1=400+Q (offerta) Prezzo di concorrenza perfetta sarebbe 700, infatti: P=MCt-1 1000-Q=400+Q Q=300, P=700 Il prezzo massimo per il periodo t-1 t 1 viene fissato ad un livello superiore al costo marginale ma inferiore a quello di monopolio: p Pt-1=750. La quantità domandata è pari a Q=250; il surplus dei consumatori è circa il 55% di quello del monopolista. • Regolamentazione del prezzo massimo: il price-cap (A.: 4.4.2). Surplus consumatori=31.250 1000 Surplus monopolista=56.250 750 Surplus p consumatori=55% surplus p monop. p 400 250 Regolamentazione del prezzo massimo: il price-cap (A.: 4.4.2). Esempio di situazione nel periodo t : P=1000-Q (domanda) MCt=380+Q (offerta con la nuova tecnologia) Prezzo di concorrenza perfetta sarebbe 690, infatti: P=MCt1000-Q=380+Q Q=310, P=690 L L’autorità autorità sceglie x in modo che, che con inflazione nulla, nulla il surplus dei consumatori aumenti in termini relativi rispetto p a quello q del monopolista. p Scegliendo x=2%, se l’inflazione fosse nulla, Pt=735 e il surplus dei consumatori sarebbe circa il 60% di quello del monopolista. • Regolamentazione del prezzo massimo: il price-cap (A.: 4.4.2). Surplus consumatori=35.112,5 1000 Surplus monopolista=58.962,5 735 Surplus consumatori=59,6% surplus monop. 380 265 Un caso di applicazione del price-cap: l’elettricità e il gas (l. 481/1995) • Negli anni Novanta si è iniziato un processo di privatizzazione e di liberalizzazione dei servizi di pubblica utilità. • In questi settori la concorrenza è solo parziale e l’applicazione della normativa antitrust non è sufficiente. • Con la legge 481/1995 sono state: dettate le norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità; istituite i tit it le l Autorità A t ità di regolazione l i d i servizi dei i i di pubblica bbli utilità: l’Autorità per l’energia elettrica e il gas (Authority energia) e per le telecomunicazioni (AGCOM). (AGCOM) Un caso di applicazione del price-cap: l’elettricità e il gas (l. 481/1995) • Obiettivi dell dell’Authority Authority energia : garantire la promozione della concorrenza e dell’efficienza nei settori dell’energia g elettrica e del gas; g ; assicurare adeguati livelli di qualità; definire un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti; promuovere la tutela degli g interessi di utenti e p consumatori; armonizzare gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti il servizio con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse. risorse Un caso di applicazione del price-cap: l’elettricità e il gas (l. 481/1995) • L’art. L art. 2 , comma 12, lettera e) prevede che ll’Authority Authority energia fissi la tariffa. • Per la determinazione della tariffa bisogna g distinguere: g i costi di acquisto dell’energia; le altre componenti del prezzo (margine di profitto); • I costi di acquisto devono essere recuperati, quindi la prezzo del petrolio p e del gas. g tariffa varia al variare del p • Le altre componenti di prezzo devono variare sulla base di un meccanismo di price-cap, inteso come limite massimo della variazione di prezzo vincolata per un periodo pluriennale e che dipende (art. 2, comma 18): dal d l tasso di inflazione i fl i programmata; da un obiettivo di produttività triennale. Riassumendo assu e do Come va attuata la limitazione della libertà di iniziativa privata attraverso la regolamentazione del prezzo? • Si devono prevedere dei meccanismi che realizzino dei compromessi tra i diversi interessi. • Nel price-cap è il compromesso si realizza attraverso il parametro x. • Questi meccanismi possono essere affidati ad autorità indipendenti, ma l’indipendenza può essere limitata dall’importanza dei settori considerati. • L’affidamento alle autorità indipendenti non elimina il problema dell’asimmetria informativa. Economia e diritto pubblico 2.3) Principi e attuazione della regolamentazione per il mercato. La concorrenza p per il mercato ((A.:4.3)) • In alcuni casi è necessario limitare la concorrenza: attribuzione di una concessione o licenza ad un numero limitato di soggetti. • Esempio: rilascio di un certo numero di licenze per l’utilizzo delle frequenze WIMAX su base regionale e macroregionale. macroregionale • Concorrenza per il mercato: attribuzione della licenza al concorrente potenziale che la valuta di più (efficienza) attraverso un’asta (gara). • Difficoltà: bisogna trovare delle regole d d’asta asta che incentivino i concorrenti a dichiarare onestamente la propria valutazione della licenza. licenza La concorrenza p per il mercato ((A.:4.3)) • Il tipo più diffuso è la c.d. regola di asta al primo prezzo: le licenze vengono attribuite ai concorrenti che fanno le offerte p più alte,, a partire p da un certo minimo (base ( d’asta o prezzo di riserva); q questi concorrenti pagano p g un p prezzo pari p alla loro offerta e ottengono la licenza per un certo numero di anni. • Esempio frequenze WIMAX: importo minimo per macroregione o regione; presentazione delle offerte; l’offerta più alta vince, 30 giorni per effettuare il versamento corrispondente, 15 anni di durata. La concorrenza p per il mercato ((A.:4.3)) • Problema della regola al primo prezzo: a ciascun concorrente può convenire presentare un un’offerta offerta leggermente inferiore alla propria vera valutazione. • Il profitto di chi vince ll’asta asta è pari alla differenza v-s, vs dove v è la sua valutazione e s è l’offerta del vincitore. Se s=v non c c’è è nessun profitto: non conviene dichiarare la propria vera valutazione della licenza. • Ciascun concorrente formula un un’ipotesi ipotesi sulla più alta offerta dei suoi concorrenti e offre poco di più. • Ma allora non è detto che vinca chi valuta maggiormente la licenza: potrebbe vincere chi ha maggiori informazioni sul comportamento degli altri concorrenti. La concorrenza p per il mercato ((A.:4.3)) • Questo problema è risolto con la regola di asta al secondo prezzo: le licenze vengono attribuite ai concorrenti che fanno le offerte più alte alte, a partire da un certo minimo (base d’asta d asta o prezzo di riserva); questi concorrenti pagano un prezzo pari alla seconda maggiore offerta. • In questo caso conviene sempre dichiarare s=v, s=v perché dichiarando di meno si rischia solo di perdere la gara. • T Tuttavia, tt i la l regola l di asta t all secondo d prezzo è poco usata: la speranza di guadagno nel breve periodo conta più dell dell’efficienza efficienza nel medio periodo? La concorrenza p per il mercato ((A.:4.3)) • Vi sono poi ulteriori problemi che riguardano tutte le procedure di gara: posizione di forza di alcuni concorrenti, ma a volte è possibile escludere chi è già presente sul mercato della gara; necessità di un numero elevato di concorrenti, concorrenti altrimenti è facile la collusione: i concorrenti si accordano sulla strategia da seguire e si spartiscono le licenze licenze. eventi imprevisti dopo l’aggiudicazione (incompletezza contrattuale): ) necessità di una regolazione g successiva (anche di prezzo). • Le gare sono strumenti utili ma imperfetti. Economia e diritto pubblico 2.4) 2 4) P Principi i i i e attuazione tt i della regolamentazione dell’informazione: l’esempio dei mercati finanziari. Mercati finanziari: definizioni • Sulla base dei prodotti trattati distinguiamo: i mercati dei valori alori mobiliari: mobiliari le famiglie offrono il loro risparmio alle imprese per acquistare azioni e obbligazioni. obbligazioni i mercati bancari: le famiglie offrono il loro risparmio alle banche attraverso gli strumenti di raccolta bancaria: depositi, obbligazioni bancarie, pronti contro termine. termine • In entrambi i casi i soggetti coinvolti sono: famiglie f i li dal d l lato l t dell’offerta d ll’ ff t di capitali; it li imprese e banche dal lato della domanda di capitali. Mercati finanziari: p problemi (A.:2.7.1) ( ) • Su questi mercati si pongono a volte problemi di scarsa concorrenza, concorrenza che possono essere trattati con gli strumenti consueti (diritto antitrust; regolamentazione l t i d l prezzo). del ) • Ma c’è anche un problema in più: spesso i prodotti trattati sono complessi e rischiosi e le famiglie sono meno informate rispetto alle imprese e alle banche su questi rischi. • L’autoregolamentazione g non è sufficiente. • Da qui nasce la necessità di una regolazione dei comportamenti sul mercato finanziario finalizzata alla trasparenza e al rispetto di standard comunicativi. Mercati finanziari: le autorità di regolazione (A :2 7 3) (A.:2.7.3) • Questi compiti p sono spesso p affidati ad autorità indipendenti. E’ in discussione se debbano essere previste autorità distinte per mercati distinti o se ci debba essere un’unica Autorità. • Vantaggi di Autorità distinte: specificità di alcuni mercati (bancario, mobiliare, assicurativo, pensionistico); necessità di evitare il “coagulo amministrativo”. • Svantaggi Autorità distinte: costi amministrativi; difficoltà distinzione tra mercati diversi. diversi Mercati finanziari: informazione e conflitti di interesse • In ogni caso, l’esistenza di una o più Autorità non è s fficiente a superare sufficiente s perare l’asimmetria informativa, informati a come sembra dimostrare il caso Parmalat. • S Secondo d alcuni, l i il caso Parmalat P l t è stato t t solo l un esempio tipicamente italiano di imbrogli e falsificazioni che hanno ingannato tutta la comunità finanziaria e il mercato in generale: non c’erano le informazioni sufficienti. sufficienti • Secondo altri, invece, nel caso Parmalat dimostra le informazioni erano disponibili, disponibili ma queste informazioni non sono arrivate ai risparmiatori perché c’era un preciso interesse di alcuni operatori finanziari ad evitarlo. Mercati finanziari: informazione e conflitti di interesse • Parmalat “è stata guidata per molto tempo da persone che hanno fatto indubbiamente ricorso ai più disparati artifici e raggiri per celare la debolezza del gruppo, indebitatosi nel tempo oltre ogni ragionevole g limite”;; • “ma ciò non sarebbe stato possibile nel contesto di una comunità finanziaria attenta a preservare i valori di un sano mercato e ad ottemperare ai doveri di diligenza professionale”; • “la reale situazione di Parmalat non poteva non essere percepita come allarmante dagli operatori qualificati che avevano rapporti con la stessa attraverso il semplice esame di dati disponibili”; • “la complicità “l li ità di diversi di i operatori t i finanziari fi i i che h hanno h collaborato ll b t con Parmalat ha consentito l’artificiosa sopravvivenza di un gruppo da molti anni decotto, ma percepito dai risparmiatori come entità solida e affidabile”.