SEGRETO PROFESSIONALE Art. 622 c.p. Chiunque, avendo notizia, per ragioni del proprio stato o ufficio, o della propria professione o arte, di un segreto, lo rivela, senza giusta causa ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, è punito, se dal fatto può derivare nocumento, con la reclusione fino a un anno o con la multa.... Il delitto è punibile a querela della persona offesa. La violazione del segreto professionale può avvenire: per rivelazione senza giusta causa a persona estranea (a voce, per iscritto o permettendo che persone estranee prendano visione di cartelle cliniche, esami di laboratorio); mediante impiego della notizia a proprio o altrui profitto (ed a danno del proprio assistito). www.slidetube.it Pagina 1 Giuste cause di rivelazione e condizioni di non punibilità: disposizioni di legge (obbligo di denunce, referti, dichiarazioni); consenso del paziente alla rivelazione; caso fortuito o forza maggiore (smarrimento di un agenda) violenza fisica; errore di fatto o altrui inganno (riferire a persone credute o fattesi credere prossimi congiunti); stato di necessità (ricorso all'aiuto di estranei per soccorso urgente); legittima difesa (per salvare propria reputazione dinanzi a false accuse). La violazione del segreto professionale richiede il DOLO. Il nocumento o la sola possibilità di nocumento deve sempre sussistere (è sufficiente che dalla rivelazione sorga un pericolo anche remoto di un danno ingiusto, anche materiale o morale). L’art. 326 c.p. punisce la rivelazione e utilizzazione di segreti di ufficio. Per detto reato è prevista la procedibilità d’ufficio e sono previste pene più gravi. Inoltre è punita anche l’agevolazione colposa, ovvero il facilitare, mediante un comportamento passivo, l’apprendimento della notizia da terzi. www.slidetube.it Pagina 2 TRASMISSIONE DEL SEGRETO Consiste nel rendere partecipi del segreto altre persone o enti interessati allo stesso caso, a loro volta vincolati al segreto per ragioni di professione o di ufficio. Condizioni per la trasmissione: che il passaggio di notizie sia reso necessario da motivi sanitari, organizzativi o amministrativi; che avvenga con il consenso implicito o esplicito dell'assistito e nel suo esclusivo interesse; che la conoscenza delle notizie trasmesse rimanga circoscritta nell'ambito dei servizi sanitari e assistenziali interessati; che la trasmissione del segreto avvenga tra persone tutte abilitate a conoscere il segreto. www.slidetube.it Pagina 3 TRASMISSIONE DI SEGRETI DI UFFICIO: passaggio di notizie dal medico a enti o servizi assistenziali, che risponde alle esigenze di funzionamento della medicina preventiva, dell'igiene pubblica, della stessa medicina curativa e riabilitativa. In questo caso spesso la conoscenza del segreto viene distribuita tra un numero considerevole di persone, molte delle quali non esercenti la professione sanitaria (funzionari, impiegati amministrativi, enti previdenziali) che, apprese le notizie per via burocratica, restano esse stesse vincolate dal segreto di ufficio. Fondamentale è comunque la modalità con cui sono state acquisite le notizie: non ricade nella violazione dell'art. 622 c.p. quel medico che riferisse ad altri quanto appreso non nella veste di medico, bensì di semplice cittadino; ma neanche vi si ricade nei casi di notizie apprese attraverso i comuni rapporti sociali (amicizie, rapporti commerciali) anche se si tratti di stati patologici che il medico abbia potuto apprezzare direttamente. Costituisce violazione di segreto professionale anche l'informazione che il medico fornisce ai familiari del paziente circa il suo stato di salute senza il consenso del paziente stesso. www.slidetube.it Pagina 4 L'obbligo al segreto non attiene soltanto ai fatti concernenti lo stato di salute del paziente, ma ad ogni cosa di natura morale o materiale che il medico abbia appreso e che il paziente abbia interesse a tenere celata. Non è necessario che i fatti confidati dal paziente al medico siano consoni al diritto o alla morale: l'interesse del paziente deve essere tutelato quanto più il segreto e tale che la sua rivelazione lo danneggerebbe. • L'obbligo del segreto si estende alle persone vicine al medico o che collaborano con lui (moglie, marito, segretaria, ecc.). • Si estende agli studenti che apprendano notizie oggetto di segreto da docenti o da esercitazioni o frequentando i reparti ed avendo contatto diretto con i pazienti. • Tutela del segreto professionale nelle pubblicazioni scientifiche. Obbligo al mantenimento del segreto spesso anche dopo la morte del paziente, quindi occorre particolare cautela nel rilascio di certificati, cartelle cliniche, occorrenti per successioni, pensioni od altro, laddove il defunto manifestò in vita una volontà contraria vincolando il medico al silenzio perpetuo. www.slidetube.it Pagina 5 Cosa accade quando l'interesse personale del paziente alla segretezza si pone in contrasto con il diritto della società alla sicurezza individuale e collettiva ? E' il caso ad esempio in cui un addetto ad un servizio pubblico sia affetto da una malattia (difetti sensoriali, turbe psichiche, epilessia) tale da compromettere la sicurezza del servizio stesso e da porre in pericolo l'incolumità di molte persone. In questo caso potrebbe essere invocata la CAUSA SOCIALMENTE RILEVANTE, ovvero il giusto fine, non contrario ai principi generali dell'ordinamento giuridico, che consente la rivelazione. Il Codice di Procedura Penale (art. 200) riconosce ad ogni esercente una professione sanitaria (medico, farmacista, infermiere, dietista, ecc.) il diritto di astenersi dal testimoniare o dal deporre su quanto appreso a motivo della propria professione (nel codice di deontologia medica invece si prevede l’obbligo di astensione dal testimoniare). Per i medici pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio è previsto il vincolo del segreto di ufficio, con conseguente obbligo di astensione dal testimoniare su fatti appresi a motivo del loro ufficio. www.slidetube.it Pagina 6 Alla esigenza di riservatezza fanno esplicito riferimento altri articoli del Codice Penale nonché norme speciali: ad esempio art. l’5 della legge 5.6.1990 n. 135 (Programma di interventi per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS), l’art. 5 L. 22.5.1978 n. 194 (Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza), l'art. 120 del D.P.R. 9.10.1990 n. 309 (T.U. delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), ecc. Nei casi di interruzione volontaria della gravidanza e di trattamento delle tossicodipendenze e prevista la tutela della riservatezza garantendo il diritto all'anonimato. www.slidetube.it Pagina 7