diritti degli animali

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Cendon / Book
Collana diretta da Annalisa Gasparre
DIRITTO E ANIMALI
VERSO L’AFFERMAZIONE DI UN NUOVO “SOGGETTO DEBOLE”
DIRITTI DEGLI ANIMALI
ANTOLOGIA DI CASI GIUDIZIARI
OLTRE LA LENTE DEI MASS MEDIA
Annalisa Gasparre
01
Edizione MAGGIO 2015
Copyright © MMXV
KEY SRL
VIA PALOMBO 29
03030 VICALVI (FR)
P.I./C.F. 02613240601
ISBN 978-88-6959-235-5
I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica, di riproduzione, di
adattamento totale o parziale, con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm e le
copie fotostatiche), sono riservati per tutti i Paesi.
Cendon / Book
Collana diretta da Annalisa Gasparre
DIRITTO E ANIMALI
VERSO L’AFFERMAZIONE DI UN NUOVO “SOGGETTO DEBOLE”
DIRITTI DEGLI ANIMALI
ANTOLOGIA DI CASI GIUDIZIARI OLTRE
LA LENTE DEI MASS MEDIA
Annalisa Gasparre
01
A Paolo Cendon
Ai miei coinquilini con i baffi,
a cui ho sottratto tempo per dare voce ai più deboli
“Credo che uccidere qualsiasi creatura vivente
sia un po’ come uccidere noi stessi
e non vedo differenze tra il dolore di un animale
e quello di un essere umano”
(Margherita Hack)
L'autore
Annalisa Gasparre, dopo la laurea a pieni voti conseguita presso
l’Università degli Studi di Pavia, si è perfezionata in Diritto e
Procedura penale presso l’Università degli Studi di Milano,
nonché in Criminologia Clinica, sempre all’Università degli Studi
di Milano (facoltà di Medicina e Chirurgia). Eclettica, è sempre
alla ricerca di soluzioni e interpretazioni, anche nella creazione
di nuove proposte legislative, oltre che in quella, classica, di
critica e analisi interpretazione. “Faro” della ricerca è sempre
l’obiettivo di giungere ad una sintesi equilibrata, forse
impossibile, tra i diritti del reo e quelli della vittima.
La costante formazione è intesa come una fucina di idee, attività
forense e storie umane, nel confronto con i Maestri e aprendo
alla sperimentazione. È membro della redazione della rivista
Persona&Danno, nonché autrice di Ebook editi da Cendon Libri
e Aracne Editrice.
Ha
scritto
contributi
anche
per
Dirittoambiente.net,
Penalecontemporaneo,
Osservatoriosullalegalità.org,
GlocalUniversity Network; Justowin, Dirittominorile, Diritto24,
nonché Diritto e Giustizia.
Con Key ha pubblicato “Vittimologia e politica criminale: un
matrimonio necessario”.
L’Opera
Non è una semplice raccolta di casi più o meno famosi ma una
completa panoramica di un fenomeno frequentemente discusso
nelle sedi giudiziarie, con particolare riferimento alla giurisprudenza
penale dell’ultimo decennio, cioè a partire dall’esegesi operata degli
interpreti sulla riforma operata dalla Legge 189/2004, raccontate da
chi ha preso attivamente parte alla consacrazione applicata delle
leggi attuali.
Si presta ad una lettura a più livelli: una prima dedicata ai curiosi e
ai fautori di diritti degli animali e un’altra, più tecnica, ma
tendenzialmente non dottrinale, per gli operatori del diritto.
INDICE
Capitolo Primo
NOTE INTRODUTTIVE
1.1. Quadro normativo: navigare tra le fonti – 1.2. Poche
chiacchiere: reati perseguibili d’ufficio – 1.3. Maltrattamento: cosa si
intende – 1.4. Uccisione per omissione – 1.5. Investe un gatto e
impedisce i soccorsi. Sulla rilevanza della condotta omissiva nel
reato di uccisione di animali. Consacrato il principio dalla corte di
Cassazione – 1.5.1. Tra parentesi e fuori dal “penale” i doveri di
soccorso stradale – 1.6. Il dolo (eventuale) del maltrattamento –
1.6.1. Dolo eventuale per la morte del cane lasciato in auto – 1.7. A
proposito di benefici di legge in caso di condanna – 1.8. A proposito
di differenze tra “maltrattamento” ex art. 544 ter e ex art. 727 c.p. –
1.9. E l’uccisione di animale altrui di cui all’art. 638 c.p.? – 1.9.1. Se
il fatto è precedente la riforma del 2004 – 1.10. L’importanza delle
foto – 1.11. Reato prescritto ma le statuizioni civili restano
Capitolo Secondo
A… COME ABBANDONO
2.1. Lasciare animali in auto – 2.2. Cane che abbaia… segnala
malessere: non è necessario un accertamento veterinario – 2.3.
Cerca di scaricare i cani e poi ne denuncia lo smarrimento per
andare esente da pena – 2.4. Abbandono in autostrada – 2.5. Se
vado in vacanza e affido il cane ad un amico, deve fare attenzione a
come si comporta – 2.6. Se mi lasci non vale – 2.7. È abbandono
anche lasciare il cane sul terrazzo – 2.8. Vengo anche io! (No, tu no).
Parte e lascia il cane a casa – 2.9. Un caso particolare: un
abbandono che sconfina nel maltrattamento
Capitolo Terzo
A PROPOSITO DI DOVERI
3.1. La posizione di garanzia – 3.2. Condotte negligenti e omissive –
3.3. Animali allo stato brado. Non sempre è meglio la libertà – 3.4.
Bovini abbandonati al pascolo morti di fame, sete, abbandono – 3.5.
Sporcizia e degrado come indicatori di sofferenza: per il GIP è
maltrattamento di animali
Capitolo Quarto
NON SOLO CANI E GATTI
SEZIONE I. NELLA VECCHIA FATTORIA
4.1.1. Animali da cortile: anche loro sono tutelati dal maltrattamento –
4.1.2. Animali affamati dall’incuria: l’indigenza non discrimina – 4.1.3.
Pecora “incaprettata” – 4.1.4. E il maiale? (non è all’ingrasso, anzi è
denutrito) – 4.1.5. Ammassati in viaggi senza speranza – 4.1.6.
Lesioni psichiche al daino deducibili dai comportamenti stereotipati –
4.1.7. Mucche a terra
SEZIONE II. CAVALLI
4.2.1. Carne da macello: uccidere un animale non è “necessario” –
4.2.2. Cavalli e doping – 4.2.3. Vincere un palio è un futile motivo:
cavallo spinto al suicidio – 4.2.4. Fattispecie limitrofe: vittime sempre
i cavalli
Capitolo Quinto
LEGGI SPECIALI: NESSUNA ESCLUSIONE DI PRINCIPIO
5. Nessuna zona “franca”
SEZIONE I. ALIMENTAZIONE?
5.1.1. Astici su ghiaccio – 5.1.2. Allevamenti di pulcini – 5.1.3. Anatre
sgozzate per divenire alimenti
SEZIONE II. IN AMBITO VENATORIO
5.2.1. Reati contro la fauna selvatica: in generale – 5.2.2. Alterazione
anelli di riconoscimento – 5.2.3. Detenzione illegale di pappagalli –
5.2.4. A proposito di specie protette – 5.2.5. Attività venatoria: i mezzi
vietati – 5.2.6. A “caccia” di uccellatori e maltrattatori di animali –
5.2.7. Vietato maltrattare richiami vivi – 5.2.8. Direttissima per il
bracconiere
SEZIONE III. RECLUSI SENZA COLPA
5.3.1. Delfinario come un carcere: fine pena mai (o quasi) – 5.3.2.
Circo con animali: il fumus del reato c’è, il sequestro è legittimo –
5.3.3. Elefanti sulla neve – 5.3.4. Ancora elefanti in catene
SEZIONE IV. VIVISEZIONE O SCIENZA
5.4.1. NOINOINOI – 5.4.2. Vivisezione o dissezione, laboratorio
comunque non necessario: un anticipo di una storia a parte
Capitolo Sesto
“COMMERCIO” DI ANIMALI
SEZIONE I. CUCCIOLI.
6.1.1. Traffico di cuccioli: in 101 dall’Ungheria – 6.1.2. Dalla Romania
in Italia per 1300 chilometri chiusi in gabbia – 6.1.3. Traffico di
animali sul confine – 6.1.4. Il trasporto è di per sé una condizione
incompatibile, quindi il disagio deve essere ridotto al minimo – 6.1.5.
Il traffico illecito di animali da compagnia: la prima condanna – 6.1.6.
Allevamenti e importazioni di cani
SEZIONE II. CANILI LAGER
6.2.1. Grave la condotta caratterizzata dalla logica di profitto – 6.2.2.
Canili e appalti: sovraffollamento come logica imprenditoriale
Capitolo Settimo
CASISTICA
7.1. Sul legame affettivo e il titolo di proprietà – 7.2. Nessuno spari
sul ferito – 7.3. Cani sequestrati a un’associazione di volontariato:
erano in condizioni desolanti – 7.4. Collare elettrico strumento di
maltrattamento – 7.5. Il collare elettrico provoca lesioni – 7.6.
Selezione naturale come metodo di allevamento cani “da” caccia –
7.7. Decreto penale per 11.000 euro di multa per il maltrattatore di
animali – 7.8. Prendere a calci un animale – 7.9. Sparare al gatto per
fastidio – 7.10. Violazione di domicilio: l’uomo non perdona il gatto
reo di fare incursioni nell’orto – 7.11. Veterinari responsabili di
uccisione di animali – 7.12. Una vera e propria “esecuzione” per il
coniglio fucilato – 7.13. La buona fede non basta – 7.14.
Accumulatori di animali: a proposito di buona fede e di differenza tra
comportamenti “incompatibili” e “insopportabili” – 7.15. La scultura di
lupo… con vero pelo di cane – 7.16. Sesso con animali: violenza e
pornografia
Capitolo Ottavo
SEQUESTRI
8.1. Sequestro preventivo: basta il fumuscommissidelicti – 8.2. Il
pericolo di aggravare le conseguenze del reato – 8.3. Più titoli di
sequestro – 8.4. Condizioni lontane dal livello minimo: sussiste il
periculum – 8.5. Sequestro in caso di confisca obbligatoria
Capitolo Nono
RECENTISSIME
9.1. Distinzioni tra le fattispecie – 9.2. Niente di romantico nella
detenzione di un cavallo, praticamente sepolto vivo – 9.3. A proposito
di confisca – 9.4. Luogo del crimine il laghetto dei cacciatori
Capitolo Primo
Note introduttive
SOMMARIO 1.1. Quadro normativo: navigare tra le fonti – 1.2. Poche
chiacchiere: reati perseguibili d’ufficio – 1.3. Maltrattamento: cosa si
intende – 1.4. Uccisione per omissione – 1.5. Investe un gatto e impedisce i
soccorsi. Sulla rilevanza della condotta omissiva nel reato di uccisione di
animali. Consacrato il principio dalla corte di Cassazione – 1.5.1. Tra
parentesi e fuori dal “penale” i doveri di soccorso stradale – 1.6. Il dolo
(eventuale) del maltrattamento – 1.6.1. Dolo eventuale per la morte del
cane lasciato in auto – 1.7. A proposito di benefici di legge in caso di
condanna – 1.8. A proposito di differenze tra “maltrattamento” ex art. 544
ter e ex art. 727 c.p. – 1.9. E l’uccisione di animale altrui di cui all’art. 638
c.p.? – 1.9.1. Se il fatto è precedente la riforma del 2004 – 1.10.
L’importanza delle foto – 1.11. Reato prescritto ma le statuizioni civili
restano
1.1.
Quadro normativo: navigare tra le fonti
La normativa penale introdotta dalla Legge 189/2004 ha inteso
attribuire un riconoscimento più incisivo ai diritti degli animali ed al
sentimento di pietà nei confronti di essi, di talché sono stati previsti
come delitti il maltrattamento e l’uccisione di tutti gli animali, quando
ciò avvenga con crudeltà oppure senza necessità, così come sono
oggi puniti come contravvenzione l’abbandono (in senso ampio) e la
detenzione di animali in condizioni incompatibili con la propria natura.
Le disposizioni di nuovo conio introdotte nel codice penale sono,
rispettivamente, l’art. 544 bis e 544 ter c.p. mentre è stata modificata
la norma di cui all’art. 727 c.p. (già modificata nel 1993). Nel 2010 le
pene sono state aumentate.
In linea temporale, si segnala la novità introdotta da fonte di rango
primario che ha affermato che l’animale è “essere senziente”
(Trattato di Lisbona che modifica il Trattato UE, firmato a Lisbona il
13 dicembre 2007), punto di lancio di una giurisprudenza di merito
che ha affermato come, nell’attuale ordinamento, “il sentimento per
gli animali ha protezione costituzionale e riconoscimento europeo”
(Trib. Varese, Sez. I Civ., 7.12.2011, principio ribadito con Decreto
del 13.03.2013 Trib. Milano, Sez. IV civ. Est. Buffone).
A ciò si aggiunga che un’altra fonte sovranazionale ha riconosciuto
“che l’uomo ha l’obbligo morale di rispettare tutte le creature viventi”.
Si tratta della Legge 4 novembre 2010, n. 201 che ha ratificato e dato
esecuzione alla ben più risalente Convenzione Europea per la
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protezione degli animali da compagnia (Strasburgo, 13 novembre
1987).
1.2.
Poche chiacchiere: reati perseguibili d’ufficio
Il reato previsto e punito dall’art. 544 ter c.p. è procedibile d’ufficio.
La remissione di querela non vale dunque a determinare il non luogo
a procedere per difetto della condizione di procedibilità. Il che
significa che il procedimento può iniziare e proseguire anche ad
opera della pubblica accusa senza che rilevi la formalità della
querela e addirittura quando la notizia di reato provenga da fonte
diversa da chi ha un rapporto di qualsiasi natura con l’animale.
Il Procuratore Generale della Corte d’Appello di Ancora ha portato la
questione davanti alla Suprema Corte in quanto il Tribunale di
Pesaro aveva dichiarato non doversi procedere per essere
intervenuta una remissione di querela per il delitto di maltrattamento
di animali.
La Cassazione, investita del ricorso, ha invece ribadito che si tratta di
reati perseguibili d’ufficio, pertanto, la remissione di querela del
soggetto denunciante non ha alcun rilievo per la prosecuzione del
procedimento.
CASS. PEN., SEZ. V, 23 GENNAIO – 26 MARZO 2012, N. 11623, PRES.
MARASCA, REL. SABEONE
1. Il Tribunale di Pesaro, con la sentenza del 28 settembre 2010, ha
dichiarato non doversi procedere per remissione di querela nei confronti di
T.I., per quanto d’interesse del presente procedimento, per il delitto di
maltrattamento di animali.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore
Generale presso la Corte di Appello di Ancona, evidenziando l’erronea
applicazione della legge penale, in relazione all’avvenuto proscioglimento
per rimessione di querela per un reato, di converso, procedibile d’ufficio.
Considerato in diritto
1. Il ricorso è fondato.
2. E' pacifico che all’imputato fosse stato contestato anche il reato di cui
all’art. 544 ter c.p., maltrattamento di animali, che appare essere reato
procedibile d'ufficio. Il Giudice di merito non avrebbe, quindi, potuto, per
tale reato, pronunziare sentenza di non doversi procedere per remissione
di querela.
3. La sentenza impugnata deve essere, in conclusione, annullata sul punto
con rinvio alla Corte di Appello di Ancona ai sensi dell’art. 569 c.p.p.,
comma 4 e art. 604 c.p.p., comma 6.
P.Q.M.
La Corte, annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all’art.
544 ter c.p. con rinvio per il relativo giudizio alla Corte di Appello di Ancona.
16
1.3.
Maltrattamento: cosa si intende
Il caso giudicato dal Tribunale di La Spezia offre l’occasione per
chiarire l’assetto giurisprudenziale in tema di maltrattamento.
Nella fattispecie un uomo è stato condannato per aver sottoposto a
sevizie n. 8 gatti, n. 7 furetti, n. 7 conigli e n. 4 cincillà, di sua
proprietà, tenendoli in gabbie antigieniche, completamente sprovviste
di acqua negli abbeveratoi. Il procedimento aveva avuto seguito
all’accertamento compiuto dagli agenti del Corpo Forestale dello
Stato cui era stata segnalata la presenza di molti animali tenuti in
pessime condizioni presso l’abitazione dell’imputato. All’interno
dell’abitazione, in locali completamente chiusi, si riscontrava un
odore terribile e i numerosi animali, alcuni chiusi in gabbia. Pure le
finestre erano chiuse e gli animali erano al buio, i pavimenti erano
coperti di escrementi e in alcune gabbie non vi era acqua e cibo.
Inoltre i “gatti erano magri e denutriti, ai furetti venivano
somministrate le crocchette per gatti, ossia un alimento palesemente
incongruo per la loro natura” e venivano sequestrati.
Per il giudice è integrato il reato di maltrattamento di animali di
cui all’art. 544 ter c.p. Tale reato, si ricorda in sentenza, è “a forma
libera, sostanzialmente plasmato sul modello dell’art. 582 c.p., sì
che è sufficiente che la azione sia causale rispetto all’evento
tipico,
potendo
così
assumere
rilevanza
qualsiasi
comportamento umano, sia attivo che omissivo; in tale secondo
caso, peraltro, è necessario accertare, alla stregua di quanto
previsto dall’art. 40 cpv. c.p., che sull’agente incomba l’obbligo
giuridico di impedire, in particolare per quanto concerne le
fattispecie in oggetto, l’evento costituito dalle lesioni”. Inoltre si
ricorda che, secondo la Cassazione “non è necessaria l’insorgenza
di uno stato di vera e propria alterazione psicofisica dell’animale
qualificabile come “malattia” posto che, a differenza di quanto
specificato dall’art. 582 c.p., non è significativamente richiesta
l’insorgenza di una “malattia nel corpo o nella mente”. Del resto, una
tale insorgenza, specie con riguardo alle condizioni psichiche,
sarebbe anche di non facile verificabilità in un animale pur facendosi
ricorso alle nozioni di scienza veterinaria”.
Precipitando i principi nel caso concreto, per il giudice custodire gli
animali “con carenze di acqua e cibo, in assenza di luce e privati
delle elementari necessità di spazio e movimento, in parte nutriti
in modo incongruo (come nel caso dei furetti), in parte
visibilmente denutriti (i gatti), è pienamente sintomatica di una
prolungata, consapevole e volontaria protrazione da parte
dell’imputato di una situazione di custodia di tutti
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gli animali non caratterizzata soltanto da incuria qualificabile
come comportamento colposo, ma dall’avere detenuto per un
arco temporale sicuramente protratto gli animali in pessime
condizioni, incompatibili con la loro natura di esseri senzienti e
con le loro caratteristiche etologiche, sia sotto il profilo
dell’igiene, che dell’alimentazione, oltreché in assenza delle
cure necessarie, il che determinava un visibile deterioramento
delle condizioni degli animali; in tale quadro, è ravvisabile sul
piano dell'elemento soggettivo quanto meno la volontaria
accettazione del rischio dell’evento malattie (e dunque il dolo
eventuale)”.
Quanto all’elemento soggettivo si precisa che l’imputato deteneva
consapevolmente gli animali nella condizione descritta, considerato
che “per giungere allo stato di denutrizione e conseguentemente a
condizioni di salute certamente precarie, gli animali dovevano avere
subito siffatti trattamenti per un periodo prolungato”. Ha ritenuto il
giudice che sia ravvisabile il dolo generico, che è configurabile
quando la condotta sia tenuta senza necessità.
Vano l’attaccamento agli animali mostrato dall’imputato. Tale
evidenza è contraddetta dalle condizioni concrete. Ben consapevole
del fenomeno e della psicologia umana, il giudice ha aggiunto che “in
numerosi casi analoghi un attaccamento di tipo morboso e che
sfiora il patologico non è di ostacolo, per il soggetto agente, a
trattare gli animali da lui posseduti o detenuti secondo modalità
analoghe a quelle riscontrate nel caso di specie”.
La sentenza conclude affermando che le condizioni in cui vivevano
gli animali erano “vessatorie e qualificabili come sevizie, inflitte
senza alcuna necessità, e avevano sicuramente prodotto sugli
stessi condizioni patologiche rapportabili al concetto di lesioni,
nella nozione ampia evocata dalla Cassazione”, sicché deve
escludersi la derubricazione del reato nella meno grave
contravvenzione di cui all’art. 727 c.p., “atteso che, per quanto detto,
sono nella specie sussistenti le lesioni e sevizie che
caratterizzano il reato contestato ex art. 544 ter c.p.”.
Quanto al trattamento sanzionatorio, il giudice nega le attenuanti
generiche “in considerazione della riprovevolezza della
condotta e del numero degli animali ai quali l’imputato
infliggeva il trattamento e le sofferenze”. Preferita la pena
pecuniaria, il giudice ha condannato l’imputato alla pena di Euro
5.000, senza sospensione condizionale in ragione della natura della
pena.
Gli animali sequestrati sono stati confiscati ex art. 544 sexies c.p.
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