Cendon / Book Collana diretta da Annalisa Gasparre DIRITTO E ANIMALI VERSO L’AFFERMAZIONE DI UN NUOVO “SOGGETTO DEBOLE” DIRITTI DEGLI ANIMALI ANTOLOGIA DI CASI GIUDIZIARI OLTRE LA LENTE DEI MASS MEDIA Annalisa Gasparre 01 Edizione MAGGIO 2015 Copyright © MMXV KEY SRL VIA PALOMBO 29 03030 VICALVI (FR) P.I./C.F. 02613240601 ISBN 978-88-6959-235-5 I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica, di riproduzione, di adattamento totale o parziale, con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm e le copie fotostatiche), sono riservati per tutti i Paesi. Cendon / Book Collana diretta da Annalisa Gasparre DIRITTO E ANIMALI VERSO L’AFFERMAZIONE DI UN NUOVO “SOGGETTO DEBOLE” DIRITTI DEGLI ANIMALI ANTOLOGIA DI CASI GIUDIZIARI OLTRE LA LENTE DEI MASS MEDIA Annalisa Gasparre 01 A Paolo Cendon Ai miei coinquilini con i baffi, a cui ho sottratto tempo per dare voce ai più deboli “Credo che uccidere qualsiasi creatura vivente sia un po’ come uccidere noi stessi e non vedo differenze tra il dolore di un animale e quello di un essere umano” (Margherita Hack) L'autore Annalisa Gasparre, dopo la laurea a pieni voti conseguita presso l’Università degli Studi di Pavia, si è perfezionata in Diritto e Procedura penale presso l’Università degli Studi di Milano, nonché in Criminologia Clinica, sempre all’Università degli Studi di Milano (facoltà di Medicina e Chirurgia). Eclettica, è sempre alla ricerca di soluzioni e interpretazioni, anche nella creazione di nuove proposte legislative, oltre che in quella, classica, di critica e analisi interpretazione. “Faro” della ricerca è sempre l’obiettivo di giungere ad una sintesi equilibrata, forse impossibile, tra i diritti del reo e quelli della vittima. La costante formazione è intesa come una fucina di idee, attività forense e storie umane, nel confronto con i Maestri e aprendo alla sperimentazione. È membro della redazione della rivista Persona&Danno, nonché autrice di Ebook editi da Cendon Libri e Aracne Editrice. Ha scritto contributi anche per Dirittoambiente.net, Penalecontemporaneo, Osservatoriosullalegalità.org, GlocalUniversity Network; Justowin, Dirittominorile, Diritto24, nonché Diritto e Giustizia. Con Key ha pubblicato “Vittimologia e politica criminale: un matrimonio necessario”. L’Opera Non è una semplice raccolta di casi più o meno famosi ma una completa panoramica di un fenomeno frequentemente discusso nelle sedi giudiziarie, con particolare riferimento alla giurisprudenza penale dell’ultimo decennio, cioè a partire dall’esegesi operata degli interpreti sulla riforma operata dalla Legge 189/2004, raccontate da chi ha preso attivamente parte alla consacrazione applicata delle leggi attuali. Si presta ad una lettura a più livelli: una prima dedicata ai curiosi e ai fautori di diritti degli animali e un’altra, più tecnica, ma tendenzialmente non dottrinale, per gli operatori del diritto. INDICE Capitolo Primo NOTE INTRODUTTIVE 1.1. Quadro normativo: navigare tra le fonti – 1.2. Poche chiacchiere: reati perseguibili d’ufficio – 1.3. Maltrattamento: cosa si intende – 1.4. Uccisione per omissione – 1.5. Investe un gatto e impedisce i soccorsi. Sulla rilevanza della condotta omissiva nel reato di uccisione di animali. Consacrato il principio dalla corte di Cassazione – 1.5.1. Tra parentesi e fuori dal “penale” i doveri di soccorso stradale – 1.6. Il dolo (eventuale) del maltrattamento – 1.6.1. Dolo eventuale per la morte del cane lasciato in auto – 1.7. A proposito di benefici di legge in caso di condanna – 1.8. A proposito di differenze tra “maltrattamento” ex art. 544 ter e ex art. 727 c.p. – 1.9. E l’uccisione di animale altrui di cui all’art. 638 c.p.? – 1.9.1. Se il fatto è precedente la riforma del 2004 – 1.10. L’importanza delle foto – 1.11. Reato prescritto ma le statuizioni civili restano Capitolo Secondo A… COME ABBANDONO 2.1. Lasciare animali in auto – 2.2. Cane che abbaia… segnala malessere: non è necessario un accertamento veterinario – 2.3. Cerca di scaricare i cani e poi ne denuncia lo smarrimento per andare esente da pena – 2.4. Abbandono in autostrada – 2.5. Se vado in vacanza e affido il cane ad un amico, deve fare attenzione a come si comporta – 2.6. Se mi lasci non vale – 2.7. È abbandono anche lasciare il cane sul terrazzo – 2.8. Vengo anche io! (No, tu no). Parte e lascia il cane a casa – 2.9. Un caso particolare: un abbandono che sconfina nel maltrattamento Capitolo Terzo A PROPOSITO DI DOVERI 3.1. La posizione di garanzia – 3.2. Condotte negligenti e omissive – 3.3. Animali allo stato brado. Non sempre è meglio la libertà – 3.4. Bovini abbandonati al pascolo morti di fame, sete, abbandono – 3.5. Sporcizia e degrado come indicatori di sofferenza: per il GIP è maltrattamento di animali Capitolo Quarto NON SOLO CANI E GATTI SEZIONE I. NELLA VECCHIA FATTORIA 4.1.1. Animali da cortile: anche loro sono tutelati dal maltrattamento – 4.1.2. Animali affamati dall’incuria: l’indigenza non discrimina – 4.1.3. Pecora “incaprettata” – 4.1.4. E il maiale? (non è all’ingrasso, anzi è denutrito) – 4.1.5. Ammassati in viaggi senza speranza – 4.1.6. Lesioni psichiche al daino deducibili dai comportamenti stereotipati – 4.1.7. Mucche a terra SEZIONE II. CAVALLI 4.2.1. Carne da macello: uccidere un animale non è “necessario” – 4.2.2. Cavalli e doping – 4.2.3. Vincere un palio è un futile motivo: cavallo spinto al suicidio – 4.2.4. Fattispecie limitrofe: vittime sempre i cavalli Capitolo Quinto LEGGI SPECIALI: NESSUNA ESCLUSIONE DI PRINCIPIO 5. Nessuna zona “franca” SEZIONE I. ALIMENTAZIONE? 5.1.1. Astici su ghiaccio – 5.1.2. Allevamenti di pulcini – 5.1.3. Anatre sgozzate per divenire alimenti SEZIONE II. IN AMBITO VENATORIO 5.2.1. Reati contro la fauna selvatica: in generale – 5.2.2. Alterazione anelli di riconoscimento – 5.2.3. Detenzione illegale di pappagalli – 5.2.4. A proposito di specie protette – 5.2.5. Attività venatoria: i mezzi vietati – 5.2.6. A “caccia” di uccellatori e maltrattatori di animali – 5.2.7. Vietato maltrattare richiami vivi – 5.2.8. Direttissima per il bracconiere SEZIONE III. RECLUSI SENZA COLPA 5.3.1. Delfinario come un carcere: fine pena mai (o quasi) – 5.3.2. Circo con animali: il fumus del reato c’è, il sequestro è legittimo – 5.3.3. Elefanti sulla neve – 5.3.4. Ancora elefanti in catene SEZIONE IV. VIVISEZIONE O SCIENZA 5.4.1. NOINOINOI – 5.4.2. Vivisezione o dissezione, laboratorio comunque non necessario: un anticipo di una storia a parte Capitolo Sesto “COMMERCIO” DI ANIMALI SEZIONE I. CUCCIOLI. 6.1.1. Traffico di cuccioli: in 101 dall’Ungheria – 6.1.2. Dalla Romania in Italia per 1300 chilometri chiusi in gabbia – 6.1.3. Traffico di animali sul confine – 6.1.4. Il trasporto è di per sé una condizione incompatibile, quindi il disagio deve essere ridotto al minimo – 6.1.5. Il traffico illecito di animali da compagnia: la prima condanna – 6.1.6. Allevamenti e importazioni di cani SEZIONE II. CANILI LAGER 6.2.1. Grave la condotta caratterizzata dalla logica di profitto – 6.2.2. Canili e appalti: sovraffollamento come logica imprenditoriale Capitolo Settimo CASISTICA 7.1. Sul legame affettivo e il titolo di proprietà – 7.2. Nessuno spari sul ferito – 7.3. Cani sequestrati a un’associazione di volontariato: erano in condizioni desolanti – 7.4. Collare elettrico strumento di maltrattamento – 7.5. Il collare elettrico provoca lesioni – 7.6. Selezione naturale come metodo di allevamento cani “da” caccia – 7.7. Decreto penale per 11.000 euro di multa per il maltrattatore di animali – 7.8. Prendere a calci un animale – 7.9. Sparare al gatto per fastidio – 7.10. Violazione di domicilio: l’uomo non perdona il gatto reo di fare incursioni nell’orto – 7.11. Veterinari responsabili di uccisione di animali – 7.12. Una vera e propria “esecuzione” per il coniglio fucilato – 7.13. La buona fede non basta – 7.14. Accumulatori di animali: a proposito di buona fede e di differenza tra comportamenti “incompatibili” e “insopportabili” – 7.15. La scultura di lupo… con vero pelo di cane – 7.16. Sesso con animali: violenza e pornografia Capitolo Ottavo SEQUESTRI 8.1. Sequestro preventivo: basta il fumuscommissidelicti – 8.2. Il pericolo di aggravare le conseguenze del reato – 8.3. Più titoli di sequestro – 8.4. Condizioni lontane dal livello minimo: sussiste il periculum – 8.5. Sequestro in caso di confisca obbligatoria Capitolo Nono RECENTISSIME 9.1. Distinzioni tra le fattispecie – 9.2. Niente di romantico nella detenzione di un cavallo, praticamente sepolto vivo – 9.3. A proposito di confisca – 9.4. Luogo del crimine il laghetto dei cacciatori Capitolo Primo Note introduttive SOMMARIO 1.1. Quadro normativo: navigare tra le fonti – 1.2. Poche chiacchiere: reati perseguibili d’ufficio – 1.3. Maltrattamento: cosa si intende – 1.4. Uccisione per omissione – 1.5. Investe un gatto e impedisce i soccorsi. Sulla rilevanza della condotta omissiva nel reato di uccisione di animali. Consacrato il principio dalla corte di Cassazione – 1.5.1. Tra parentesi e fuori dal “penale” i doveri di soccorso stradale – 1.6. Il dolo (eventuale) del maltrattamento – 1.6.1. Dolo eventuale per la morte del cane lasciato in auto – 1.7. A proposito di benefici di legge in caso di condanna – 1.8. A proposito di differenze tra “maltrattamento” ex art. 544 ter e ex art. 727 c.p. – 1.9. E l’uccisione di animale altrui di cui all’art. 638 c.p.? – 1.9.1. Se il fatto è precedente la riforma del 2004 – 1.10. L’importanza delle foto – 1.11. Reato prescritto ma le statuizioni civili restano 1.1. Quadro normativo: navigare tra le fonti La normativa penale introdotta dalla Legge 189/2004 ha inteso attribuire un riconoscimento più incisivo ai diritti degli animali ed al sentimento di pietà nei confronti di essi, di talché sono stati previsti come delitti il maltrattamento e l’uccisione di tutti gli animali, quando ciò avvenga con crudeltà oppure senza necessità, così come sono oggi puniti come contravvenzione l’abbandono (in senso ampio) e la detenzione di animali in condizioni incompatibili con la propria natura. Le disposizioni di nuovo conio introdotte nel codice penale sono, rispettivamente, l’art. 544 bis e 544 ter c.p. mentre è stata modificata la norma di cui all’art. 727 c.p. (già modificata nel 1993). Nel 2010 le pene sono state aumentate. In linea temporale, si segnala la novità introdotta da fonte di rango primario che ha affermato che l’animale è “essere senziente” (Trattato di Lisbona che modifica il Trattato UE, firmato a Lisbona il 13 dicembre 2007), punto di lancio di una giurisprudenza di merito che ha affermato come, nell’attuale ordinamento, “il sentimento per gli animali ha protezione costituzionale e riconoscimento europeo” (Trib. Varese, Sez. I Civ., 7.12.2011, principio ribadito con Decreto del 13.03.2013 Trib. Milano, Sez. IV civ. Est. Buffone). A ciò si aggiunga che un’altra fonte sovranazionale ha riconosciuto “che l’uomo ha l’obbligo morale di rispettare tutte le creature viventi”. Si tratta della Legge 4 novembre 2010, n. 201 che ha ratificato e dato esecuzione alla ben più risalente Convenzione Europea per la 15 protezione degli animali da compagnia (Strasburgo, 13 novembre 1987). 1.2. Poche chiacchiere: reati perseguibili d’ufficio Il reato previsto e punito dall’art. 544 ter c.p. è procedibile d’ufficio. La remissione di querela non vale dunque a determinare il non luogo a procedere per difetto della condizione di procedibilità. Il che significa che il procedimento può iniziare e proseguire anche ad opera della pubblica accusa senza che rilevi la formalità della querela e addirittura quando la notizia di reato provenga da fonte diversa da chi ha un rapporto di qualsiasi natura con l’animale. Il Procuratore Generale della Corte d’Appello di Ancora ha portato la questione davanti alla Suprema Corte in quanto il Tribunale di Pesaro aveva dichiarato non doversi procedere per essere intervenuta una remissione di querela per il delitto di maltrattamento di animali. La Cassazione, investita del ricorso, ha invece ribadito che si tratta di reati perseguibili d’ufficio, pertanto, la remissione di querela del soggetto denunciante non ha alcun rilievo per la prosecuzione del procedimento. CASS. PEN., SEZ. V, 23 GENNAIO – 26 MARZO 2012, N. 11623, PRES. MARASCA, REL. SABEONE 1. Il Tribunale di Pesaro, con la sentenza del 28 settembre 2010, ha dichiarato non doversi procedere per remissione di querela nei confronti di T.I., per quanto d’interesse del presente procedimento, per il delitto di maltrattamento di animali. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Ancona, evidenziando l’erronea applicazione della legge penale, in relazione all’avvenuto proscioglimento per rimessione di querela per un reato, di converso, procedibile d’ufficio. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. 2. E' pacifico che all’imputato fosse stato contestato anche il reato di cui all’art. 544 ter c.p., maltrattamento di animali, che appare essere reato procedibile d'ufficio. Il Giudice di merito non avrebbe, quindi, potuto, per tale reato, pronunziare sentenza di non doversi procedere per remissione di querela. 3. La sentenza impugnata deve essere, in conclusione, annullata sul punto con rinvio alla Corte di Appello di Ancona ai sensi dell’art. 569 c.p.p., comma 4 e art. 604 c.p.p., comma 6. P.Q.M. La Corte, annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all’art. 544 ter c.p. con rinvio per il relativo giudizio alla Corte di Appello di Ancona. 16 1.3. Maltrattamento: cosa si intende Il caso giudicato dal Tribunale di La Spezia offre l’occasione per chiarire l’assetto giurisprudenziale in tema di maltrattamento. Nella fattispecie un uomo è stato condannato per aver sottoposto a sevizie n. 8 gatti, n. 7 furetti, n. 7 conigli e n. 4 cincillà, di sua proprietà, tenendoli in gabbie antigieniche, completamente sprovviste di acqua negli abbeveratoi. Il procedimento aveva avuto seguito all’accertamento compiuto dagli agenti del Corpo Forestale dello Stato cui era stata segnalata la presenza di molti animali tenuti in pessime condizioni presso l’abitazione dell’imputato. All’interno dell’abitazione, in locali completamente chiusi, si riscontrava un odore terribile e i numerosi animali, alcuni chiusi in gabbia. Pure le finestre erano chiuse e gli animali erano al buio, i pavimenti erano coperti di escrementi e in alcune gabbie non vi era acqua e cibo. Inoltre i “gatti erano magri e denutriti, ai furetti venivano somministrate le crocchette per gatti, ossia un alimento palesemente incongruo per la loro natura” e venivano sequestrati. Per il giudice è integrato il reato di maltrattamento di animali di cui all’art. 544 ter c.p. Tale reato, si ricorda in sentenza, è “a forma libera, sostanzialmente plasmato sul modello dell’art. 582 c.p., sì che è sufficiente che la azione sia causale rispetto all’evento tipico, potendo così assumere rilevanza qualsiasi comportamento umano, sia attivo che omissivo; in tale secondo caso, peraltro, è necessario accertare, alla stregua di quanto previsto dall’art. 40 cpv. c.p., che sull’agente incomba l’obbligo giuridico di impedire, in particolare per quanto concerne le fattispecie in oggetto, l’evento costituito dalle lesioni”. Inoltre si ricorda che, secondo la Cassazione “non è necessaria l’insorgenza di uno stato di vera e propria alterazione psicofisica dell’animale qualificabile come “malattia” posto che, a differenza di quanto specificato dall’art. 582 c.p., non è significativamente richiesta l’insorgenza di una “malattia nel corpo o nella mente”. Del resto, una tale insorgenza, specie con riguardo alle condizioni psichiche, sarebbe anche di non facile verificabilità in un animale pur facendosi ricorso alle nozioni di scienza veterinaria”. Precipitando i principi nel caso concreto, per il giudice custodire gli animali “con carenze di acqua e cibo, in assenza di luce e privati delle elementari necessità di spazio e movimento, in parte nutriti in modo incongruo (come nel caso dei furetti), in parte visibilmente denutriti (i gatti), è pienamente sintomatica di una prolungata, consapevole e volontaria protrazione da parte dell’imputato di una situazione di custodia di tutti 17 gli animali non caratterizzata soltanto da incuria qualificabile come comportamento colposo, ma dall’avere detenuto per un arco temporale sicuramente protratto gli animali in pessime condizioni, incompatibili con la loro natura di esseri senzienti e con le loro caratteristiche etologiche, sia sotto il profilo dell’igiene, che dell’alimentazione, oltreché in assenza delle cure necessarie, il che determinava un visibile deterioramento delle condizioni degli animali; in tale quadro, è ravvisabile sul piano dell'elemento soggettivo quanto meno la volontaria accettazione del rischio dell’evento malattie (e dunque il dolo eventuale)”. Quanto all’elemento soggettivo si precisa che l’imputato deteneva consapevolmente gli animali nella condizione descritta, considerato che “per giungere allo stato di denutrizione e conseguentemente a condizioni di salute certamente precarie, gli animali dovevano avere subito siffatti trattamenti per un periodo prolungato”. Ha ritenuto il giudice che sia ravvisabile il dolo generico, che è configurabile quando la condotta sia tenuta senza necessità. Vano l’attaccamento agli animali mostrato dall’imputato. Tale evidenza è contraddetta dalle condizioni concrete. Ben consapevole del fenomeno e della psicologia umana, il giudice ha aggiunto che “in numerosi casi analoghi un attaccamento di tipo morboso e che sfiora il patologico non è di ostacolo, per il soggetto agente, a trattare gli animali da lui posseduti o detenuti secondo modalità analoghe a quelle riscontrate nel caso di specie”. La sentenza conclude affermando che le condizioni in cui vivevano gli animali erano “vessatorie e qualificabili come sevizie, inflitte senza alcuna necessità, e avevano sicuramente prodotto sugli stessi condizioni patologiche rapportabili al concetto di lesioni, nella nozione ampia evocata dalla Cassazione”, sicché deve escludersi la derubricazione del reato nella meno grave contravvenzione di cui all’art. 727 c.p., “atteso che, per quanto detto, sono nella specie sussistenti le lesioni e sevizie che caratterizzano il reato contestato ex art. 544 ter c.p.”. Quanto al trattamento sanzionatorio, il giudice nega le attenuanti generiche “in considerazione della riprovevolezza della condotta e del numero degli animali ai quali l’imputato infliggeva il trattamento e le sofferenze”. Preferita la pena pecuniaria, il giudice ha condannato l’imputato alla pena di Euro 5.000, senza sospensione condizionale in ragione della natura della pena. Gli animali sequestrati sono stati confiscati ex art. 544 sexies c.p. 18