RISERVATA AI CLIENTI ARSEA NEWS 8_2008 MEDICI “OSPITI” IN ASSOCIAZIONE: QUANDO SCATTANO GLI ADEMPIMENTI CONNESSI. Presso la sede della mia associazione sportiva opera un fisioterapista. Gli forniamo un stanza, l’utilizzo degli spazi comuni (ingresso adibito a sala d’aspetto, i servizi destinati agli operatori dell’associazione …) ed il servizio di segreteria. Il fisioterapista effettua le sue prestazioni direttamente nei confronti dei pazienti mentre all’associazione riconosce un importo a titolo di affitto, partecipazione alle utenze e servizio di segreteria. Dobbiamo espletare degli adempimenti? Con la Risoluzione 304 del 21.7.2008, l’Agenzia delle Entrate chiarisce cosa succede se si ospita un medico o un paramedico nella propria struttura. nelle proprie scritture contabili obbligatorie (o in apposito registro separato) il compenso incassato o gestito e comunicano per via telematica all'Agenzia delle Entrate “l'ammontare dei compensi complessivamente riscossi per ciascun percipiente". In questo caso la fattura è intestata al medico e l’associazione non si qualifica come sostituto di imposta. Come più diffusamente spiegato nelle precedenti note informative del 10.10.2007 e del 11.1.2008, le associazioni (come qualsiasi altro soggetto) che ospitano a qualsiasi titolo (contratto di comodato o affitto) medici o paramedici Nel caso in esame, l’Agenzia delle Entrate operanti in regime libero professionale, sono chiarisce ad una società immobiliare che sublotenute a scegliere tra due soluzioni gestionali: cava unità immobiliari ad uso studio medico garantendo anche un servizio di segreteria, che ⇒ far rientrare la prestazione sanitaria/ parasanitaria tra i servizi connessi dell’asso- la stessa era tenuta ad operare come struttura ciazione. In questo caso l’associazione incas- sanitaria privata a tutti gli effetti. Avrebbe persa il compenso dal paziente, emette fattura - tanto dovuto riscuotere i compensi relativi ad intestata all’associazione - gravata da IVA (in ogni attività medica e/o paramedica resa dal quanto l’associazione non opera in regime di professionista in esecuzione di un rapporto esenzione) e paga il medico/paramedico ope- contrattuale intrattenuto direttamente con il rando la relativa ritenuta d’acconto. In que- paziente. sto caso assume la veste di sostituto di imposta, 8/02/2009 oppure ⇒ l’attività rimane in capo al medico/ paramedico e l’associazione si limita ad effettuare gli adempimenti introdotti per evitare evasioni fiscali in questo settore. In questo caso l’associazione incassa dal paziente il compenso del professionista in nome e per suo conto, gira il compenso al professionista senza operare la ritenuta d’acconto, registra ARSEA SRL - Sede Legale: Via S .Maria Maggiore 1 - 40121 Bologna – Tel. Tel 051/ 23.89.58 - Fax 051/22.52.03 – Email: Email [email protected] Pagina 1 ARSEA SRL — SOCIETA’ DI SERVIZI PER L’ASSOCIAZIONISMO. INFORMAZIONE, FORMAZIONE, CONSULENZA, ASSISTENZA GIURIDICO– FISCALE E CONTABILE COMUNICAZIONE