Articolo 49 ultimo comma legge 203/82 e sentenze della Cassazione Un caso di successione della parte affittuaria nel contratto Gli eredi possono subentrare solo se sono coltivatori diretti o iap ed esercitino attività agricola sul fondo di SILVIA PAGLIAZZO * L’ultimo comma dell’art. 49 (diritti degli eredi) della L. n. 203 del 1982 sui contratti agrari stabilisce che in caso in caso di morte dell’affittuario mezzadro, colono, compartecipante o soccidario, i contratti agrari si sciolgono alla fine dell’annata agraria in corso, salvo che tra gli eredi vi sia persona che abbia esercitato e continui ad esercitare attività agricola in qualità di coltivatore diretto o di imprenditore a titolo principale. La ratio è la medesima del primo comma del medesimo articolo che regola l’ipotesi della morte del proprietario di fondi condotti direttamente da lui o suoi familiari stabilendo che quelli tra gli eredi che, al momento dell’apertura della successione, risultino avere esercitato e continuino ad esercitare su tali fondi attività agricola, in qualità di imprenditori a titolo principale ai sensi dell’articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153, o di coltivatori diretti, hanno diritto a continuare nella conduzione o coltivazione dei fondi stessi anche per le porzioni ricomprese nelle quote degli altri coeredi, sono considerati affittuari con un rapporto di affitto che così si instaura tra i coeredi con inizio dalla data di apertura della successione. Ma tornando alla disciplina di cui all’ultimo comma dell’art. 49, ovvero di successione ex lege nel contratto dell’affittuario deceduto, la Suprema Corte ha più volte specificato che in caso di contestazione in ordine al subentro, è onere dell’affittuario che assume di essere subentrato nel contratto provare di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla legge. Ed infatti la successione dell’erede dell’affittuario coltivatore diretto nel contratto agrario di cui era già parte il de cuius è possibile sempre che il preteso successore dimostri la ricorrenza di tutte le condizioni a tal fine tassativamente richieste dalla legge. In particolare, in caso di contestazione, chi intenda subentrare nel rapporto deve dedurre e dimostrare di essere imprenditore agricolo a titolo principale (ora qualificato imprenditore agricolo professionale dal D. Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, art. 1) o coltivatore diretto o, ancora, eventualmente, soggetto equiparato ai coltivatori diretti L. n. 203 del 1982, ex art. 7, comma 2. In tale senso è stata recentemente escluso dalla Cassazione il subingresso nel contratto (Cassazione civile, sez. III, 08/02/2016, n. 2370) di soggetto che non coltivava effettivamente il fondo. Viene, poi, richiesto dalla legge di essere erede dell’affittuario, del mezzadro, del colono, del compartecipante o del soccidario. Altro requisito importantissimo richiesto è che il soggetto abbia esercitato e continui ad esercitare, al momento dell’apertura della successione, attività agricola sui terreni coltivati dal de cuius (Cass. 31 gennaio 2013 n. 2254). La contestualità dei requisiti è fondamentale: così ad esempio la suprema Corte (Cass. civ. 13 ottobre 2011, n. 21195) che ha specificato che non sussiste nel giudizio promosso per il rilascio del fondo, la necessità di integrare il contraddittorio anche nei confronti degli eredi privi dei detti requisiti, non avendo gli stessi titolo per conseguire la detenzione del bene. * Avvocato Aprile 2016