Contratto societario, atto notarile e statuto

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Contratto societario,
atto notarile e statuto
Gli atti alla base di una nuova s.r.l.
Diritto commerciale
Kristina Ishihara Palšovič
IL CONTRATTO SOCIETARIO
Il contratto societario è un documento fondamentale, il
più importante, per la società a responsabilità limitata. Il
contratto societario è un atto giuridico, almeno per due e
più aspetti. I fondatori (futuri soci) si obbligano ad un
adempimento monetario o non monetario, sebbene non ad
un adempimento reciproco come nel caso degli altri contratti, bensì a favore di un terzo, ovvero della società. Il
contratto societario è sempre un atto giuridico formale.
Perchè il suo sorgere sia valido è necessario effettuarlo in
forma di atto notarile, e questo vale anche per le sue modifiche, come prescrive la normativa del codice commerciale.
Il contratto societario è sempre un atto giuridico consensuale, invero l’atto giuridico è perfetto solo qualora sia stato
raggiunto l’accordo completo (il consenso) di tutti i partecipanti1.
Il contratto societario si stipula per iscritto in forma di
atto pubblico, ovvero di atto notarile. L’atto notarile deve
essere anche sottoscritto, sia dal notaio che da tutti i fondatori.
Il contratto societario è sempre un documento pubblicamente accessibile, da depositarsi obbligatoriamente nella
raccolta degli atti del registro commerciale.
Requisiti obbligatori del contratto societario
I requisiti del contratto societario si possono dividere in
genere in due ambiti: i requisiti obbligatori e i requisiti
facoltativi, cioè volontari. Questi requisiti si possono indicare come requisiti essenziali (esentialia negotii), senza i quali
il contratto societario non può assolutamente sorgere come
atto giuridico.
I requisiti obbligatori del contratto societario sono i
seguenti:
• Ragione sociale e sede della società
• Ragione sociale o denominazione e sede del socio persona giuridica e nome, cognome e residenza del socio persona fisica
• Oggetto dell’attività imprenditoriale o oggetto dell’attività, eventualmente entrambe
• Ammontare del capitale sociale
• Ammontare del conferimento di ogni socio, inclusa la
modalità e il termine di versamento del conferimento
• Nomi e cognomi e residenza dei primi amministratori
della società indicando la modalità con cui agiscono per la
società
• Nomi e cognomi e residenza dei membri dell’organo di
controllo qualora venga costituito
• Determinazione dell’amministratore del conferimento
• Dati sulla creazione e l’ammontare del fondo di riserva
Requisiti facoltativi del contratto societario
Tra i requisiti volontari del contratto societario rientrano,
ad esempio:
• Modalità differente di adeguamento del valore del conferimento non monetario in caso di riduzione del suo valore
• Modalità di pagamento della quota di adeguamento
• Indicazione se la società viene costituita a tempo determinato o indeterminato
• Pubblicazione dello statuto
• Creazione dell’aggio di emissione
• Ammontare dell’interesse di mora sul versamento del
conferimento monetario
• Altra modalità per stabilire l’ammontare delle quote commerciali dei singoli soci
• Non trasferibilità della quota commerciale ad un altro
socio
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Ciò che vale per il contratto societario vale anche per l’atto
costitutivo. Qualora nella società entri un nuovo socio, l’atto costitutivo viene trasformato in contratto societario. Lo
stesso vale anche in senso contrario qualora in una società
plurinominale rimanga solo un unico socio.
Ad ogni modifica del documento costitutivo gli amministratori sono tenuti a depositare nel registro commerciale la
versione integrale.
LO STATUTO
Lo statuto in genere può modificare l’organizzazione
interna della società. Tuttavia, solo qualora il contratto
societario permetta questa procedura. Se nel contratto
societario non risulta alcuna citazione dello statuto, la sua
pubblicazione non è ammessa. Secondo l’opinione
del Dott. Tomáš Dvořák è controverso se lo statuto possa
essere adottato solo dopo la costituzione della società
oppure insieme alla sottoscrizione del contratto societario
come suo allegato; egli suppone che lo statuto possa essere
adottato solo dopo la costituzione della società.
• Possibilità di cessione di una quota commerciale ad una
terza persona
• Esclusione della cessione di una quota commerciale ad un
successore giuridico del socio – persona giuridica
• Esclusione della divisione della quota commerciale, ad
eccezione delle società uninominali
• Divieto di divisione della quota commerciale
• Delega dell’assemblea generale per applicare l’obbligo ai
soci di un pagamento integrativo per la creazione di capitale proprio
• Ampliamento dei diritti dei soci oltre il limite di legge
• Modalità di distribuzione del reddito
• Conferimento di procura
• Maggior numero di voti dei soci presenti necessari per la
capacità di deliberare dell’assemblea
• Maggior numero di voti rispetto a quello di legge per
accogliere le delibere dell’assemblea
• Termini per la convocazione dell’assemblea generale
• Procedura di convocazione dell’assemblea
• Limitazione dell’autorizzazione ad amministrare degli
amministratori
• Più ampio concetto del divieto di concorrenza rispetto a
quello di legge
Diritto commerciale
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Contenuto dello statuto
Lo statuto non è un documento obbligatorio della
società, per questo nessuna legge stabilisce in quale modo
debba essere regolamentato.
La legge ricorda lo statuto solo nei seguenti casi:
1) Disciplina più dettagliata dei diritti e doveri del socio
nella gestione della società e nel controllo della sua attività (articolo 122 paragrafo 1 del codice commerciale)
2) Termini di convocazione dell’assemblea (articolo 128
paragrafo 1 del codice commerciale)
3) Limitazione dell’autorizzazione degli amministratori ad
amministrare oltre l’ambito di legge (articolo 136 paragrafo 2 del codice commerciale)
4) Ampliamento del divieto di concorrenza degli amministratori oltre il limite di legge (articolo 136 paragrafo 1
del codice commerciale)
5) Ammontare delle quote della società nel fondo di riserva
per i singoli periodi contabili (articolo 124 paragrafo 1
del codice commerciale)
6) Termine per esercitare il diritto di prelazione dei soci ad
assumere l’obbligo di aumentare il capitale sociale (articolo 143 paragrafo 2 del codice commerciale)1
1
JUDr. Tomáš Dvořák, Společnost s ručením omezeným, právnické
osoby, seconda edizione estesa rielaborata; editore ASPI, a.s. 2005
L’ATTO COSTITUTIVO
Qualora la società venga costituita da una sola persona,
questo atto non può essere denominato contratto. Si tratta
di un atto giuridico unilaterale, ovvero dell’atto costitutivo.
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