IL PROGETTO E LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA A PARTIRE DAL 1° OTTOBRE 2015 I principali contenuti delle Linee Guida Nazionali sulla Certificazione Energetica modulo dell’APE ed esempi di calcolo NOVITÀ LEGISLATIVE SULLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA ARCH. TERESA CERVINO 1 Il patrimonio edilizio esistente e le nuove costruzioni: cambiamento del comportamento termofisico dell’edificio Fonte: Energy Heritage: a guide to improving energy efficiency in traditional and historic homes – ISBN 0955654206 NOVITÀ LEGISLATIVE SULLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA ARCH. TERESA CERVINO 2 CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI L’ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA: INDICI E CONSUMI ENERGETICI (REALI) A classi energetica migliori corrisponde un minor uso di combustibili con possibile riduzione della spesa energetica ma… Occorre ricordare che le indicazioni riportate sull’A.P.E. hanno carattere informativo e corrispondono alla prestazione energetica secondo standard normativi, per calcolare i consumi secondo il proprio uso dell’edificio è necessario eseguire una diagnosi energetica NOVITÀ LEGISLATIVE SULLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA ARCH. TERESA CERVINO 3 CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI ALLEGATO 1 LINEE GUIDA NAZIONALI PER L’ATTESTAZIONE DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI APPENDICE A – Casi di esclusione APPENDICE B – Format A.P.E. APPENDICE C – Format indicatore per Annunci TÀ LEGISLATIVE SULLA APPENDICE DN O–V IFormat A.Q.E. CERTIFICAZIONE ENERGETICA ARCH. TERESA CERVINO 4 Articolo 6 del DLgs 192/05 smi CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI Gli obblighi di redazione della certificazione son definiti dall’articolo 6 del DLgs 192/05 Così come modificato/integrato a seguito della pubblicazione dei decreti legge DL 63/13 e DL145/13 e delle successive leggi di conversione (lLegge 90/13 e Legge 9/14); ulteriori modifiche sono state apportate dal DM 26,06,15 (LGN15) L’attestato di prestazione energetica degli edifici è redatto: • per gli edifici o le unità immobiliari costruiti, venduti o locati ad un nuovo locatario x • per gli edifici di nuova costruzione e quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti prima del rilascio del certificato di agibilità; • nel caso di nuovo edificio prodotto a cura del costruttore, nel caso di edifici esistenti a cura del proprietario dell’immobile. In caso di inadempimento le parti sono soggette al pagamento , in solido e in parti uguali, della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro 18.000; la sanzione è da euro 1.000 a euro 4.000 per i contratti di locazione di singole unità immobiliari (oltre all’obbligo di redazione) Nel caso di rinnovo quatto + quattro non è previsto il rilascio dell’APE poiché non si parla di nuovo locatario. NOVITÀ LEGISLATIVE SULLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA . TERESA CERVINO L’obbligo di dotazione viene meno ove sia già disponibile un attestatoA RinC Hcorso di validità 5 CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI SCHEMA RIASSUNTIVO Proponiamo uno schema riassuntivo per meglio comprendere gli obblighi della certificazione segnalando che è necessario distinguere tra: obbligo di dotazione o produzione dell’APE obbligo di consegna dell’APE il cui adempimento va documentato con l’inserimento in atto di apposita clausola con la quale l’acquirente o il conduttore dichiarano di aver ricevuto la documentazione obbligo di allegazione l’APE al contratto obbligo di informazione dell’APE il cui adempimento va documentato con l’inserimento in atto di apposita clausola con la quale l’acquirente o il conduttore dichiarano di aver ricevuto le informazioni NOVITÀ LEGISLATIVE SULLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA ARCH. TERESA CERVINO 6 Il regime sanzionatorio Il professionista qualificato che rilascia la relazione tecnica senza rispettare gli schemi e le modalità stabilite dalla normativa, o un attestato di prestazione energetica degli edifici senza il rispetto dei criteri e delle metodologie è punito con una sanzione amministrativa non inferiore a 700 euro e non superiore a 4200 euro. Il direttore dei lavori che omette di presentare al comune l'asseverazione di conformità delle opere e l'attestato di qualificazione energetica prima del rilascio del certificato di agibilità, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 1000 euro e non superiore a 6000 euro. In caso di violazione dell'obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici di nuova costruzione e quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti, il costruttore o il proprietario è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 3000 euro e non superiore a 18000 euro. NOVITÀ LEGISLATIVE SULLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA ARCH. TERESA CERVINO 7 In caso di violazione dell'obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici o le unità immobiliari nel caso di vendita, il proprietario è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 3000 euro e non superiore a 18000 euro. In caso di violazione dell'obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici o le unità immobiliari nel caso di nuovo contratto di locazione, il proprietario è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 300 euro e non superiore a 1800 euro. In caso di violazione dell'obbligo di riportare i parametri energetici nell'annuncio di responsabile dell'annuncio è punito con inferiore a 500 euro e non superiore a offerta di vendita o locazione, il la sanzione amministrativa non 3000 euro. NOVITÀ LEGISLATIVE SULLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA ARCH. TERESA CERVINO 8 Alcuni interventi richiedono l’AQE sul portale dell’ENEA ma parallelamente occorre redigere anche l’APE. L’ENEA ha chiarito che nell’AQE devono essere riportati i risultati di sintesi desunti dalla valutazione della prestazione energetica di cui noi dobbiamo fare l’attestato. In sintesi l’AQE ENEA non sostituisce l’APE. 9 10 L’AQE è redatto da un tecnico abilitato NON NECESSARIAMENTE ESTRANEO alla proprietà e la classe di efficienza è SOLO POROPOSTA N O V I T À dal L E Gtecnico ISLATIVE SULLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA ARCH. TERESA CERVINO 11 NOVITÀ LEGISLATIVE SULLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA ARCH. TERESA CERVINO 12 Nel caso di APE che includono PIU’ UNITA’ IMMOBILIARI queste devono essere IDENTICHE Attenzione quando ci troviamo di fronte ad un condominio! L’analisi deve essere fatta in maniera più approfondita! Le unità immobiliari devono essere identiche!! I due immobili segnati potrebbero essere oggetto dello stesso APE perché il piano non influenza il rapporto di forma. Diverso N O V I T À L E se G I S L avessi A T I V E S U Lconsiderato L A C E R T I F I C A Z I OilN Epiano E N E R G Esottostante TICA 13 ARCH. TERESA CERVINO poiché questo ha un androne. CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI 7.5. Certificazione di edifici e di singoli appartamenti (climatizzazione invernale) secondo le LGN 09 paragrafo 7.5 Per i predetti edifici, si può quindi prevedere 3 casi: a) in presenza impianti termici autonomi o centralizzati con contabilizzazione del calore, un certificato per ogni unità immobiliare determinato con l’utilizzo del rapporto di forma proprio dell’appartamento considerato (Lo stesso che si utilizza per la determinazione dell’indice di prestazione energetica limite EPLi); impianti centralizzati privi di sistemi di regolazione e contabilizzazione del calore, l’indice di prestazione energetica per la certificazione dei singoli alloggi è ricavabile ripartendo l’indice di prestazione energetica (EPLi) dell’edificio nella sua interezza in base alle tabelle millesimali b) in presenza di relative al servizio di riscaldamento; c) in presenza di appartamenti serviti da impianto centralizzato che si diversifichino dagli altri per l’installazione di sistemi di regolazione interventi di risparmio energetico, si procede conformemente al punto a). In questo caso prestazione energetica si utilizzano i parametri di rendimento dell’impianto comune per la determinazione dell’indice di l’indice di prestazione dell’involucro si riferirà alla singola unità immobiliare con il suo fattore di forma e le sue superfici disperdenti, mentre il rendimento di impianto deve essere valutato comune, cioè andando a calcolare e ad imputare nel nostro software di calcolo l’intero edificio di cui l’appartamento fa parte. 14 NOVITÀ LEGISLATIVE SULLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA ARCH. TERESA CERVINO 15 Le frasi riportate nelle Linee Guida Nazionali dovranno essere riportate nell’APE. Gli APE possono essere predisposti da un tecnico abilitato di un’impresa o di una azienda N O V I che T À L E ad G I S Lesempio ATIVE SULLA va a fare adeguamenti impiantistici CERTIFICAZIONE ENERGETICA ARCH. TERESA CERVINO 16 APE DI UN IMMOBILE USO UFFICIO SITUATO IN UN CONDOMINIO A PISA NOVITÀ LEGISLATIVE SULLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA ARCH. TERESA CERVINO 17 VOLUME LORDO (56 X 3,23)= 180 MC SUPERFICIE LORDA 56 MQ NOVITÀ LEGISLATIVE SULLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA ARCH. TERESA CERVINO SUPERFICIE NETTA CALPESTABILE 47 MQ 18 NOVITÀ LEGISLATIVE SULLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA ARCH. TERESA CERVINO 19 SCHEMA SUI CONTENUTI DELL’APE Rispetto al vecchio il nuovo schema contiene informazioni più complete ed esaustive in funzione dei servizi considerati (compreso il raffrescamento, la ventilazione e per il non residenziale, l’illuminazione) Informazioni «user friendly» nelle prime due pagine, dedicate al cittadino: • • • • Informazioni più approfondite nelle pagine successive, dedicate principalmente ai tecnici. Prestazione globale Qualità dell’involucro Consumo degli impianti Raccomandazioni Indicazioni qualitative e facilmente fruibili dal cittadino sulla qualità dell’involucro, il consumo stimato degli impianti e sugli interventi più efficaci in termini di costo Informazioni dettagliate su tutti gli indici di prestazione e di efficienza del fabbricato e dei servizi presenti nell’edificio L’attestato è stato suddiviso in due parti principali: un relativa ad aspetti leggibili per il cittadino e la seconda più tecnica.N O V I T À L E G I S L A T I V E S U L L A C E R T I AF RI CCAHZ. I OT EN RE EESNA E CREGREVTII NC OA 20 GIS GIS altro non é che l’acronimo di Geographic Information System. Il il dato richiesto nell’APE prevede le coordinate (latitudine e longitudine) dell’edificio oggetto della certificazione. Per ottenere tale valore è sufficiente disporre (durante il sopralluogo obbligatorio) di uno smartphone che per mezzo del GPS e di un app (ce ne sono diverse disponibili per tutti gli NOVITÀ LEGISLATIVE SULLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA 21 smartphone) consente di ottenere il dato cercato, oppure le coordinate disponibili A R in C H .oggetto T E R E S A sono CERVIN O in Google Maps. Quanta energia consuma il mio edificio? NOVITÀ LEGISLATIVE SULLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA ARCH. TERESA CERVINO 22 NOVITÀ LEGISLATIVE SULLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA ARCH. TERESA CERVINO 23 NOVITÀ LEGISLATIVE SULLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA ARCH. TERESA CERVINO 24 NOVITÀ LEGISLATIVE SULLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA ARCH. TERESA CERVINO 25 NOVITÀ LEGISLATIVE SULLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA ARCH. TERESA CERVINO 26 Edificio ad energia quasi zero L’edificio a energia quasi zero deve essere un edificio molto prestante e la O V I T À L E G I S L A Tcoperta I V E S U L L A Cda E R Tfonti I F I C A Z I Orinnovabili NE ENERGETICA . quota di energia deve essere Nfortemente 27 ARCH. TERESA CERVINO Copertura energetica da fonti rinnovabili NOVITÀ LEGISLATIVE SULLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA ARCH. TERESA CERVINO 28 NOVITÀ LEGISLATIVE SULLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA ARCH. TERESA CERVINO 29 NUOVE LINEE GUIDA PER LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA classificazione energetica si basa sull’energia primaria non rinnovabile, cioè si va a guardare solo la La quota da fonte fossile e si trascura tutto quello che è il fabbisogno energetico prodotto da fonte rinnovabile. Edifici che hanno anche consumi elevati ma alimentai a biomasse avranno classificazioni alte. non viene penalizzato per i suoi consumi energetici effettivi ma è penalizzato solo se tali consumi sono alimentati da fonti non rinnovabili. Non si penalizza il consumo effettivo dell’edificio, nel senso che un edificio Il concetto dovrebbe invece essere: se consumi olio di colza o gasolio comunque il consumo c’è e non è detto che si debba essere premiati in una classe efficiente. NOVITÀ LEGISLATIVE SULLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA ARCH. TERESA CERVINO 30 La prestazione energetica dell’edificio Per valutare la prestazione energetica dell’edificio faccio riferimento all’energia primaria. Quando si parla di energia primaria facciamo riferimento all’energia che troviamo in natura senza aver subito alcun processo di conversione. Questa avrà un fattore di conversione che dipende dal vettore energetico che utilizzo. L’energia primaria: energia da fonti rinnovabili e non rinnovabili che non ha subito alcun processo di conversione o trasformazione è calcolata a partire dai valori di energia fornita e di energia esportata, usando i fattori di conversione in energia primaria. I valori in tabella non tengono contoN Odell’energia consumata per estrazione, trattamento, VITÀ LEGISLATIVE SULLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA 31 ARCH. TERESA CERVINO stoccaggio, trasporto, trasformazione e distribuzione. Supponendo per assurdo di avere un impianto alimentato esclusivamente da collettori solari, la quota di energia verrebbe coperta esclusivamente dalla quota rinnovabile. Quindi se devo classificare questo edificio, supponendo di avere come unica fonte energetica quella prodotta da collettori solari, io avrò un fabbisogno di energia non rinnovabile uguale a zero. Quindi per i requisiti minimi avrò 0+1 del fabbisogno, per quanto riguarda invece la classificazione energetica avremmo una certificazione con NOVITÀ LEGISLATIVE SULLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA 32 ARCH. TERESA CERVINO un fabbisogno uguale a zero. NOVITÀ LEGISLATIVE SULLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA ARCH. TERESA CERVINO 33 NOVITÀ LEGISLATIVE SULLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA ARCH. TERESA CERVINO 34 NOVITÀ LEGISLATIVE SULLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA ARCH. TERESA CERVINO 35 Operazioni svolte dai soggetti certificatori: 1. rilievo in sito (sopralluogo obbligatorio) e, se del caso, di una verifica di progetto, finalizzati alla determinazione dell'indice di prestazione energetica dell'immobile e all'eventuale redazione di una diagnosi energetica, per l'individuazione degli interventi di riqualificazione energetica che risultano economicamente convenienti. Queste operazioni comprendono: • il reperimento dei dati di ingresso, relativamente alle caratteristiche climatiche della località, alle caratteristiche dell'utenza, all'uso energetico dell'immobile e alle specifiche caratteristiche dell'edificio e degli impianti, avvalendosi, ove disponibile dell'attestato di qualificazione energetica; • l'individuazione del modello di calcolo, procedura e metodo, e la determinazione della prestazione energetica secondo i metodi di calcolo indicati ai precedenti capitoli, relativamente a tutti gli usi energetici pertinenti per l'edificio, espressi in base agli indici di prestazione energetica totale e parziali; • l'individuazione delle opportunità di intervento per il miglioramento della prestazione energetica in relazione alle soluzioni tecniche proponibili, ai rapporti costi-benefici e ai tempi di ritorno degli investimenti necessari a realizzarle. NOVITÀ LEGISLATIVE SULLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA ARCH. TERESA CERVINO 36 2. la classificazione dell'edificio in funzione degli indici di prestazione energetica e il suo confronto con i limiti di legge e le potenzialità di miglioramento in relazione agli interventi di riqualificazione individuati; 3. il rilascio dell'attestato di prestazione energetica La novità più rilevante rispetto alle precedenti linee guida sta nell'avere messo nero su bianco l'obbligo di sopralluogo. NOVITÀ LEGISLATIVE SULLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA ARCH. TERESA CERVINO 37 Indicatori di prestazione energetica del fabbricato NOVITÀ LEGISLATIVE SULLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA ARCH. TERESA CERVINO 38 Edificio di riferimento NOVITÀ LEGISLATIVE SULLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA ARCH. TERESA CERVINO 39 I requisiti minimi stabiliscono delle prestazioni minime che l’edificio deve avere. Tali prestazioni si suddividono su determinati parametri. Viene fatta una valutazione sul coefficiente medio globale di scambio termico che non è altro che il coefficiente di scambio termico per trasmissione H cioè la potenza trasmessa per unità di superficie per unità di gradiente termico diviso la superficie disperdente dell’involucro. L’area equivalente estiva mi dice qual è la quota di componente finestrato (tenendo conto delle ostruzioni fisse e mobili), che si ha su tutte le facciate dell’involucro. Questo serve per limitare il fabbisogno di raffrescamento estivo. I limiti sulle trasmittanze termiche. Tali limiti sono riferiti alla trasmittanza media della facciata. La novità è che le trasmittanze limite verranno divise per il fattore di conversione dello scambio termico tra ambiente climatizzato e non climatizzato per tener conto che le dispersioni termiche verso l’ambiente esterno saranno maggiori rispetto a40 quelle verso un ambiente non climatizzato, che quindi potrà avere delle trasmittanze termiche un po’ più alte. NOVITÀ LEGISLATIVE SULLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA ARCH. TERESA CERVINO 41 NOVITÀ LEGISLATIVE SULLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA ARCH. TERESA CERVINO 42 NOVITÀ LEGISLATIVE SULLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA ARCH. TERESA CERVINO 43 NOVITÀ LEGISLATIVE SULLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA ARCH. TERESA CERVINO 44 NOVITÀ LEGISLATIVE SULLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA ARCH. TERESA CERVINO 45 NOVITÀ LEGISLATIVE SULLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA ARCH. TERESA CERVINO 46 NOVITÀ LEGISLATIVE SULLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA ARCH. TERESA CERVINO 47 N O V I T À L E G I2S L A T I V E S U L L A C E R T I F I C A Z2 IONE ENERGETICA Il valore di Ep gl espresso in m3 diventa in m pari a 229kWh/(m a) quindi non ARCH. TERESA CERVINO confrontabile con il valore del nuovo APE! 48 NOVITÀ LEGISLATIVE SULLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA ARCH. TERESA CERVINO 49 NOVITÀ LEGISLATIVE SULLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA ARCH. TERESA CERVINO 50 NOVITÀ LEGISLATIVE SULLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA ARCH. TERESA CERVINO 51 CHIARIMENTI IN MATERIA DI EFFICIENZA ENERGETICA IN EDILIZIA “Decreto Linee guida APE” FAQ – Domande frequenti NOVITÀ LEGISLATIVE SULLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA ARCH. TERESA CERVINO 52 DOMANDA Per compravendite e locazioni i nuovi APE seguiranno le nuove linee guida, cosa succede per le pratiche edilizie in corso, cioè le pratiche che hanno la richiesta di permesso a costruire prima dell’entrata in vigore del decreto requisiti e/o delle linee guida nazionali (e anche il i requisiti minimi)? RISPOSTA I requisiti minimi da rispettare dipendono dalla data di richiesta del titolo abilitativo. La procedura e la normativa da seguire è quella in vigore a tale data. La redazione dell’AQE a cura del direttore dei lavori avverrà secondo le procedure e le metodologie di calcolo vigenti alla data della richiesta del permesso a costruire. L’A.P.E. deve essere redatto seguendo la legislazione e la normativa in vigore al momento della produzione dell’attestato. Dal 1 ottobre 2015 varrà quindi solo la nuova procedura (DM interministeriale 26 giugno 2015) di redazione dell’APE. Nel campo “informazioni aggiuntive” del nuovo APE può essere riportata la vecchia classe energetica e la vecchia prestazione energetica. NOVITÀ LEGISLATIVE SULLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA ARCH. TERESA CERVINO 53 DOMANDA Quali, tra gli edifici della categoria E.1, sono le destinazioni d’uso “residenziali”? Per quali categorie è necessario considerare i servizi di illuminazione e trasporto? RISPOSTA Si considerano “residenziali” solamente le seguenti sottocategorie: E.1 (1) abitazioni adibite a residenza con carattere continuativo, quali abitazioni civili e rurali; E.1 (2) abitazioni adibite a residenza con occupazione saltuaria, quali case per vacanze, fine settimana e simili. I servizi di illuminazione e trasporto vanno considerati per tutti gli edifici non residenziali. Gli alberghi, le pensioni e attività similari rientrano nel “settore terziario”, per cui i servizi energetici di illuminazione e trasporto vanno considerati ai fini della prestazione energetica NOVITÀ LEGISLATIVE SULLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA ARCH. TERESA CERVINO 54 DOMANDA E' ammessa la possibilità di produrre un APE nel quale sia indicata contemporaneamente Residenziale e Non residenziale? RISPOSTA No, poiché secondo quanto indicato all'Art. 1, nel caso in cui coesistano porzioni di immobile adibite ad usi diversi, laddove non sia possibile trattare separatamente diverse zone termiche, l'edificio è valutato e classificato in base alla destinazione d'uso prevalente in termini di volume riscaldato. Da tenere presente che, considerando la metodologia di calcolo, è praticamente sempre possibile poter suddividere in zone termiche; tuttavia, nei rari casi in cui questo non sia possibile, si suggerisce di classificare secondo la destinazione d’uso prevalente. NOVITÀ LEGISLATIVE SULLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA ARCH. TERESA CERVINO 55 DOMANDA Cosa si intende per intero edificio, unità immobiliare e gruppo di unità immobiliari? Quando si può certificare un intero edificio, una unità immobiliare e un gruppo di unità immobiliari? RISPOSTA Per intero edificio si intende un edificio con una sola unità immobiliare (per esempio una villetta monofamiliare, una palazzina uffici, un hotel,). Per unità immobiliare si intende una sola unità in un edificio pluri-unità. Per il gruppo di unità immobiliari si deve far riferimento a quanto previsto dall’art.6 del D.Lgs.192/2005: NOVITÀ LEGISLATIVE SULLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA ARCH. TERESA CERVINO 56 DOMANDA E’ necessario indicare i servizi energetici effettivamente presenti nell’edificio oppure i servizi energetici valutati nel calcolo della prestazione energetica? RISPOSTA E’ necessario indicare i servizi energetici valutati o, eventualmente, “simulati” nel calcolo della prestazione energetica. Per esempio nel caso in cui un edificio residenziale non sia riscaldato e non abbia l’impianto di produzione dell’ACS (acqua calda sanitaria) essi saranno comunque indicati tra i servizi perché è necessario simularli. NOVITÀ LEGISLATIVE SULLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA ARCH. TERESA CERVINO 57 impianto fittizio/convenzionale NO SI SI SI impianto fittizio/convenzionale Per tenere traccia del fatto che i consumi indicati sono stati calcolati “simulando” la presenza di un impianto fittizio/convenzionale, si indica, nella tabella degli impianti a pagina 3 dell’attestato, “impianto simulato in quanto assente”. In questo caso non si compilano i campi delle potenze ecc. ma solo le efficienze medie e i fabbisogni EP “simulati”. NOVITÀ LEGISLATIVE SULLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA ARCH. TERESA CERVINO 58 DOMANDA Servizi energetici presenti: edifici non dotati di impianto di climatizzazione invernale Nel caso di unità dotate di impianto di climatizzazione estiva, ma nelle quali non è presente l’impianto di riscaldamento, è necessario simulare l’impianto di climatizzazione invernale come sempre presente? RISPOSTA Sì, visto che nel testo delle Linee guida è scritto: Il calcolo della prestazione energetica si basa sui servizi effettivamente presenti nell’edificio in oggetto, fatti salvi gli impianti di climatizzazione invernale e, nel solo settore residenziale, di produzione di acqua calda sanitaria che si considerano sempre presenti. NOVITÀ LEGISLATIVE SULLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA ARCH. TERESA CERVINO 59 DOMANDA Quale è la superficie utile da mettere al denominatore nel calcolo degli indici di prestazione energetica? RISPOSTA Secondo la definizione n.50 dell’allegato A del D.Lgs.192/2005: La superficie utile è la superficie netta calpestabile dei volumi interessati dalla climatizzazione ove l’altezza sia non minore di 1,50 m e delle proiezioni sul piano orizzontale delle rampe relative ad ogni piano nel caso di scale interne comprese nell’unità immobiliare, tale superficie è utilizzata per la determinazione degli specifici indici di prestazione energetica. Per “volumi interessati dalla climatizzazione” si intende l’unione dei volumi riscaldati e raffrescati, corrispondenti a superfici riscaldate o raffrescate (vedere prUNI/TS 11300-5). NOVITÀ LEGISLATIVE SULLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA ARCH. TERESA CERVINO 60 DOMANDA In un edificio senza impianto, in cui si simula l’impianto di riscaldamento, ha senso inserire le raccomandazioni? Le raccomandazioni vanno inserite anche per edifici ad altissima prestazione energetica? RISPOSTA Le raccomandazioni sono un elemento obbligatorio del certificato, pena la sua invalidità. In assenza di impianto, il certificatore deve inserire almeno le raccomandazioni relative all’involucro, segnando nelle note che l’edificio non è dotato di impianto e dare indicazioni circa una possibile soluzione impiantistica riguardante il riscaldamento invernale e la produzione di acqua calda sanitaria. Le raccomandazione vanno sempre inserite, anche per quelli ad altissima prestazione energetica. Anche un nZEB potrebbe migliorare la prestazione energetica (anche se, molto probabilmente, non sarà conveniente dal punto di vista economico). Sarà responsabilità del certificatore inserire le raccomandazioni con tempo di ritorno più breve. Sarà discrezione dell’utente capire che interventi con tempo di ritorno elevato o con miglioramenti di prestazione molto N O V I T ridotti À L E G I S Lsaranno A T I V E S U L Lpoco A C E R appetibili. TIFICAZIONE ENERGETICA ARCH. TERESA CERVINO 61 DOMANDA Il tempo di ritorno è un tempo di ritorno semplice o un VAN? RISPOSTA Per tempo di ritorno nella redazione dell’APE si intende il tempo di ritorno semplice. NOVITÀ LEGISLATIVE SULLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA ARCH. TERESA CERVINO 62 DOMANDA Cosa bisogna scrivere nelle righe “Produzione da fonti rinnovabili”? RISPOSTA Per le fonti rinnovabili si elencano gli impianti utilizzanti fonti rinnovabili in situ presenti nell’edificio, quali, ad esempio pompe di calore, solare termico, fotovoltaico, ecc. ; Per questi impianti ci si limiterà ad indicare la potenza nell’apposita colonna. In particolare si indicheranno: potenza di picco per il fotovoltaico, la potenza nominale elettrica per il minieolico, la potenza utile per le pompe di calore. Tutte le potenze si indichino espresse in [kW]. Nel caso di collettori solari termici, invece della potenza in kW si indicherà il valore della superficie di apertura installata in m2 . NOVITÀ LEGISLATIVE SULLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA ARCH. TERESA CERVINO 63 DOMANDA Cosa indicare come potenza dell’impianto nel caso di trasporto di cose e persone? RISPOSTA Si indichi la somma delle potenze elettriche dei motori degli ascensori e delle scale mobili. NOVITÀ LEGISLATIVE SULLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA ARCH. TERESA CERVINO 64 NOVITÀ LEGISLATIVE SULLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA ARCH. TERESA CERVINO 65 NOVITÀ LEGISLATIVE SULLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA ARCH. TERESA CERVINO 66 NOVITÀ LEGISLATIVE SULLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA ARCH. TERESA CERVINO 67 IL COMFORT NEGLI AMBIENTI ABITATI NOVITÀ LEGISLATIVE SULLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA ARCH. TERESA CERVINO 68 Il COMFORT MUFFA E CONDENSAZIONE INTERSTIZIALE Cosa cambia con i DM 26/06/2015? NOVITÀ LEGISLATIVE SULLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA ARCH. TERESA CERVINO 69 Legge o norma, chi ha ragione? Il Dlgs 192/05, Dlgs 311/06 e DPR 59/09 introducono indicazioni relative al controllo della condensa superficiale, ma non affrontano il problema del controllo del rischio di muffa. NOVITÀ LEGISLATIVE SULLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA ARCH. TERESA CERVINO 70 Entrando nel dettaglio vediamo che le indicazioni di legge impongono al progettista la verifica dell’assenza di formazione di condensa superficiale in condizioni interne fisse, ovvero 65%UR e 20°C e con queste ipotesi la formazione di condensa si verifica a partire da temperature inferiori a 13°C circa NOVITÀ LEGISLATIVE SULLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA ARCH. TERESA CERVINO 71 Le norme tecniche invece con la pubblicazione della UNI 10350:1999 e successivamente con la norma UNI EN ISO 13788:2003 prevedono oltre al controllo delle prestazioni igrotermiche (rischio di condensa superficiale e interstiziale) anche la verifica del rischio di muffa, ovvero il calcolo in condizioni di umidità relativa interna pari all’80%, e come si vede dal grafico in questo caso la temperatura critica minima si attesta intorno a 16°C circa. NOVITÀ LEGISLATIVE SULLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA ARCH. TERESA CERVINO 72 NOVITÀ LEGISLATIVE SULLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA ARCH. TERESA CERVINO 73 NOVITÀ LEGISLATIVE SULLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA ARCH. TERESA CERVINO 74 NOVITÀ LEGISLATIVE SULLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA ARCH. TERESA CERVINO 75 NOVITÀ LEGISLATIVE SULLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA ARCH. TERESA CERVINO 76 Per poter considerare questi fenomeni nella progettazione di un intervento di risanamento è necessario passare dalla semplice valutazione stazionaria ad una simulazione più raffinata e più vicina alla realtà. Un modello di simulazione del trasporto di umidità più affidabile è proposto dalla norma UNI EN 15026:2008 che propone l'utilizzo di un modello di valutazione con un metodo più dettagliato che tiene conto del trasporto per capillarità, della capacità di assorbimento dei materiali igroscopici NOVITÀ LEGISLATIVE SULLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA ARCH. TERESA CERVINO 77 Novità sulla relazione tecnica ex legge 10 sul contenimento dei NOVITÀ LEGISLATIVE SULLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA 78 A Rconsumi C H . T E R E S A C Eenergetici RVINO NOVITÀ LEGISLATIVE SULLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA ARCH. TERESA CERVINO 79 NOVITÀ LEGISLATIVE SULLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA ARCH. TERESA CERVINO 80 verificare che i N O V I T tutti À L E G I S LiA Trequisiti I V E S U L L A C E Rprevisti T I F I C A Z I O N E dal E N E R Gdecreto ETICA parametri che inserisco rispettino 81 ARCH. TERESA CERVINO La novità è nel punto 4 5 e 6 dove dobbiamo elencare e sui requisiti minimi GRAZIE PER L’ATTENZIONE E BUON LAVORO! NOVITÀ LEGISLATIVE SULLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA ARCH. TERESA CERVINO 82