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IL PROGETTO E LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA A
PARTIRE DAL 1° OTTOBRE 2015
I principali contenuti delle
Linee Guida Nazionali sulla Certificazione
Energetica
modulo dell’APE ed esempi di
calcolo
NOVITÀ LEGISLATIVE SULLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA
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Il patrimonio edilizio esistente e le nuove costruzioni:
cambiamento del comportamento termofisico dell’edificio
Fonte: Energy Heritage: a guide to improving energy efficiency in traditional and historic homes – ISBN 0955654206
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CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
L’ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA: INDICI E
CONSUMI ENERGETICI (REALI)
A classi energetica migliori corrisponde un minor uso di
combustibili con possibile riduzione della spesa energetica
ma…
Occorre ricordare che le indicazioni riportate sull’A.P.E. hanno
carattere informativo e corrispondono alla prestazione
energetica secondo standard normativi, per calcolare i
consumi secondo il proprio uso dell’edificio è necessario
eseguire una
diagnosi energetica
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CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
ALLEGATO 1
LINEE GUIDA NAZIONALI PER L’ATTESTAZIONE
DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
APPENDICE A – Casi di esclusione
APPENDICE B – Format A.P.E.
APPENDICE C – Format indicatore per Annunci
TÀ LEGISLATIVE SULLA
APPENDICE DN O–V IFormat
A.Q.E.
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Articolo 6 del DLgs 192/05 smi
CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Gli obblighi di redazione della certificazione son definiti dall’articolo 6 del DLgs 192/05
Così come modificato/integrato a seguito della pubblicazione dei decreti legge DL 63/13 e DL145/13 e delle successive leggi di conversione
(lLegge 90/13 e Legge 9/14); ulteriori modifiche sono state apportate dal DM 26,06,15 (LGN15)
L’attestato di prestazione energetica degli edifici è redatto:
• per gli edifici o le unità immobiliari costruiti, venduti o locati ad un nuovo
locatario x
• per gli edifici di nuova costruzione e quelli sottoposti a ristrutturazioni
importanti prima del rilascio del certificato di agibilità;
• nel caso di nuovo edificio prodotto a cura del costruttore, nel caso di edifici
esistenti a cura del proprietario dell’immobile.
In caso di inadempimento le parti sono soggette al pagamento , in solido e in parti uguali, della
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro 18.000; la sanzione è da euro 1.000 a
euro 4.000 per i contratti di locazione di singole unità immobiliari (oltre all’obbligo di redazione)
Nel caso di rinnovo quatto + quattro non è previsto il rilascio dell’APE poiché non si parla di
nuovo locatario.
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. TERESA CERVINO
L’obbligo di dotazione viene meno ove sia già disponibile un attestatoA RinC Hcorso
di validità
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CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
SCHEMA RIASSUNTIVO
Proponiamo uno schema riassuntivo per
meglio comprendere gli obblighi della
certificazione
segnalando
che
è
necessario distinguere tra:
obbligo di dotazione o produzione
dell’APE
obbligo di consegna dell’APE il cui
adempimento va documentato con
l’inserimento in atto di apposita clausola
con la quale l’acquirente o il conduttore
dichiarano
di
aver
ricevuto
la
documentazione
obbligo di allegazione l’APE al
contratto
obbligo di informazione dell’APE il cui
adempimento va documentato con
l’inserimento in atto di apposita clausola
con la quale l’acquirente o il conduttore
dichiarano di aver ricevuto le informazioni
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Il regime sanzionatorio
Il professionista qualificato che rilascia la relazione tecnica senza rispettare
gli schemi e le modalità stabilite dalla normativa, o un attestato di prestazione
energetica degli edifici senza il rispetto dei criteri e delle metodologie è punito
con una sanzione amministrativa non inferiore a 700 euro e non superiore a 4200
euro.
Il direttore dei lavori che omette di presentare al comune l'asseverazione di
conformità delle opere e l'attestato di qualificazione energetica prima del rilascio del
certificato di agibilità, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 1000
euro e non superiore a 6000 euro.
In caso di violazione dell'obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica
gli edifici di nuova costruzione e quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti,
il costruttore o il proprietario è punito con la sanzione amministrativa non
inferiore a 3000 euro e non superiore a 18000 euro.
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In caso di violazione dell'obbligo di dotare di un
attestato di prestazione energetica gli edifici o le
unità immobiliari nel
caso di
vendita,
il proprietario è punito con la sanzione
amministrativa non inferiore a 3000 euro e non
superiore a 18000 euro.
In caso di violazione dell'obbligo di dotare di un
attestato di prestazione energetica gli edifici o
le unità immobiliari nel caso di nuovo
contratto di locazione,
il proprietario è punito con la sanzione
amministrativa non inferiore a 300 euro e non
superiore a 1800 euro.
In caso di violazione dell'obbligo di riportare i parametri energetici nell'annuncio di
responsabile dell'annuncio è punito con
inferiore a 500 euro e non superiore a
offerta di vendita o locazione, il
la sanzione amministrativa non
3000 euro.
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Alcuni interventi richiedono l’AQE sul portale dell’ENEA ma parallelamente
occorre redigere anche l’APE.
L’ENEA ha chiarito che nell’AQE devono essere riportati i risultati di sintesi
desunti dalla valutazione della prestazione energetica di cui noi dobbiamo
fare l’attestato. In sintesi l’AQE ENEA non sostituisce l’APE.
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L’AQE è redatto da un tecnico abilitato NON NECESSARIAMENTE ESTRANEO alla proprietà
e la classe di efficienza è SOLO POROPOSTA
N O V I T À dal
L E Gtecnico
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Nel caso di APE che includono PIU’ UNITA’ IMMOBILIARI queste devono essere
IDENTICHE
Attenzione quando ci troviamo di fronte ad un condominio! L’analisi deve essere fatta
in maniera più approfondita! Le unità immobiliari devono essere identiche!! I due
immobili segnati potrebbero essere oggetto dello stesso APE perché il piano non
influenza il rapporto di forma. Diverso
N O V I T À L E se
G I S L avessi
A T I V E S U Lconsiderato
L A C E R T I F I C A Z I OilN Epiano
E N E R G Esottostante
TICA
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poiché questo ha un androne.
CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
7.5. Certificazione di edifici e di singoli appartamenti (climatizzazione invernale) secondo le
LGN 09 paragrafo 7.5
Per i predetti edifici, si può quindi prevedere 3
casi:
a) in presenza impianti
termici autonomi o centralizzati con contabilizzazione del calore,
un certificato per ogni unità immobiliare determinato con l’utilizzo del rapporto di forma
proprio dell’appartamento considerato (Lo stesso che si utilizza per la determinazione dell’indice di
prestazione energetica limite EPLi);
impianti centralizzati privi di sistemi di regolazione e
contabilizzazione del calore, l’indice di prestazione energetica per la
certificazione dei singoli alloggi è ricavabile ripartendo l’indice di prestazione
energetica (EPLi) dell’edificio nella sua interezza in base alle tabelle millesimali
b) in presenza di
relative al servizio di riscaldamento;
c) in presenza di appartamenti serviti da
impianto centralizzato
che si
diversifichino dagli altri per l’installazione di sistemi di regolazione interventi
di risparmio energetico, si procede conformemente al punto a). In questo caso
prestazione energetica si utilizzano i
parametri di rendimento dell’impianto comune
per la determinazione dell’indice di
l’indice di prestazione dell’involucro si riferirà alla singola unità immobiliare con il suo
fattore di forma e le sue superfici disperdenti, mentre il rendimento di impianto deve
essere valutato comune, cioè andando a calcolare e ad imputare nel nostro software di
calcolo l’intero edificio di cui l’appartamento fa parte.
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Le frasi riportate nelle Linee Guida Nazionali dovranno
essere riportate nell’APE.
Gli APE possono essere predisposti da un tecnico
abilitato di un’impresa o di una azienda
N O V I che
T À L E ad
G I S Lesempio
ATIVE SULLA
va a fare adeguamenti impiantistici
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APE DI UN IMMOBILE USO UFFICIO SITUATO IN UN
CONDOMINIO A PISA
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VOLUME LORDO (56 X 3,23)= 180 MC
SUPERFICIE LORDA 56 MQ
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SUPERFICIE NETTA CALPESTABILE 47 MQ
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SCHEMA SUI CONTENUTI DELL’APE
Rispetto al vecchio il nuovo schema contiene informazioni più complete ed esaustive
in funzione dei servizi considerati (compreso il raffrescamento, la ventilazione e per il
non residenziale, l’illuminazione)
Informazioni «user friendly» nelle prime
due pagine, dedicate al cittadino:
•
•
•
•
Informazioni più approfondite nelle pagine
successive, dedicate principalmente ai
tecnici.
Prestazione globale
Qualità dell’involucro
Consumo degli impianti
Raccomandazioni
Indicazioni qualitative e facilmente fruibili
dal cittadino sulla qualità dell’involucro, il
consumo stimato degli impianti e sugli
interventi più efficaci in termini di costo
Informazioni dettagliate su tutti gli indici di
prestazione e di efficienza del fabbricato e
dei servizi presenti nell’edificio
L’attestato è stato suddiviso in due parti principali: un relativa ad aspetti leggibili per
il cittadino e la seconda più tecnica.N O V I T À L E G I S L A T I V E S U L L A C E R T I AF RI CCAHZ. I OT EN RE EESNA E CREGREVTII NC OA
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GIS GIS altro non é che l’acronimo di Geographic Information System.
Il il dato richiesto nell’APE prevede le coordinate (latitudine e longitudine) dell’edificio oggetto della
certificazione. Per ottenere tale valore è sufficiente disporre (durante il sopralluogo obbligatorio) di
uno smartphone che per mezzo del GPS e di un app (ce ne sono diverse disponibili per tutti gli
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smartphone) consente di ottenere il dato cercato, oppure le coordinate
disponibili
A R in
C H .oggetto
T E R E S A sono
CERVIN
O
in Google Maps.
Quanta energia consuma il mio edificio?
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Edificio ad energia quasi zero
L’edificio a energia quasi zero deve essere un edificio molto prestante e la
O V I T À L E G I S L A Tcoperta
I V E S U L L A Cda
E R Tfonti
I F I C A Z I Orinnovabili
NE ENERGETICA .
quota di energia deve essere Nfortemente
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Copertura energetica da fonti rinnovabili
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NUOVE LINEE GUIDA PER LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA
classificazione energetica si basa sull’energia
primaria non rinnovabile, cioè si va a guardare solo la
La
quota da fonte fossile e si trascura tutto quello che è il
fabbisogno energetico prodotto da fonte rinnovabile.
Edifici che hanno anche consumi elevati ma alimentai a biomasse avranno classificazioni
alte.
non viene
penalizzato per i suoi consumi energetici effettivi ma è penalizzato
solo se tali consumi sono alimentati da fonti non rinnovabili.
Non si penalizza il consumo effettivo dell’edificio, nel senso che un edificio
Il concetto dovrebbe invece essere: se consumi olio di colza o gasolio comunque il consumo
c’è e non è detto che si debba essere premiati in una classe efficiente.
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La prestazione energetica dell’edificio
Per valutare la prestazione energetica dell’edificio faccio riferimento all’energia
primaria. Quando si parla di energia primaria facciamo riferimento all’energia che
troviamo in natura senza aver subito alcun processo di conversione. Questa avrà un
fattore di conversione che dipende dal vettore energetico che utilizzo.
L’energia primaria: energia da fonti rinnovabili e non rinnovabili che non ha subito alcun
processo di conversione o trasformazione è calcolata a partire dai valori di energia fornita e
di energia esportata, usando i fattori di conversione in energia primaria.
I valori in tabella non tengono contoN Odell’energia
consumata per estrazione, trattamento,
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stoccaggio, trasporto, trasformazione e distribuzione.
Supponendo per assurdo di avere un impianto alimentato esclusivamente da collettori
solari, la quota di energia verrebbe coperta esclusivamente dalla quota rinnovabile.
Quindi se devo classificare questo edificio, supponendo di avere come unica fonte
energetica quella prodotta da collettori solari, io avrò un fabbisogno di energia non
rinnovabile uguale a zero. Quindi per i requisiti minimi avrò 0+1 del fabbisogno, per
quanto riguarda invece la classificazione energetica avremmo una certificazione con
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un fabbisogno uguale a zero.
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Operazioni svolte dai soggetti certificatori:
1. rilievo in sito (sopralluogo obbligatorio) e, se del caso, di una verifica di
progetto, finalizzati alla determinazione dell'indice di prestazione energetica
dell'immobile e all'eventuale redazione di una diagnosi energetica, per
l'individuazione degli interventi di riqualificazione energetica che risultano
economicamente convenienti.
Queste operazioni comprendono:
• il reperimento dei dati di ingresso, relativamente alle caratteristiche climatiche
della località, alle caratteristiche dell'utenza, all'uso energetico dell'immobile e alle
specifiche caratteristiche dell'edificio e degli impianti, avvalendosi, ove disponibile
dell'attestato di qualificazione energetica;
• l'individuazione del modello di calcolo, procedura e metodo, e la determinazione
della prestazione energetica secondo i metodi di calcolo indicati ai precedenti
capitoli, relativamente a tutti gli usi energetici pertinenti per l'edificio, espressi in
base agli indici di prestazione energetica totale e parziali;
• l'individuazione delle opportunità di intervento per il miglioramento della
prestazione energetica in relazione alle soluzioni tecniche proponibili, ai rapporti
costi-benefici e ai tempi di ritorno degli investimenti necessari a realizzarle.
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2. la classificazione dell'edificio in funzione degli indici di prestazione
energetica e il suo confronto con i limiti di legge e le potenzialità di
miglioramento in relazione agli interventi di riqualificazione individuati;
3. il rilascio dell'attestato di prestazione energetica
La novità più rilevante rispetto alle precedenti linee guida sta nell'avere
messo nero su bianco l'obbligo di sopralluogo.
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Indicatori di prestazione energetica del fabbricato
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Edificio di riferimento
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I requisiti minimi stabiliscono delle prestazioni minime che l’edificio deve avere. Tali prestazioni si suddividono su
determinati parametri.
Viene fatta una valutazione sul coefficiente medio globale di scambio termico che non è altro che il coefficiente
di scambio termico per trasmissione H cioè la potenza trasmessa per unità di superficie per unità di gradiente termico
diviso la superficie disperdente dell’involucro.
L’area equivalente estiva mi dice qual è la quota di componente finestrato (tenendo conto delle ostruzioni fisse e
mobili), che si ha su tutte le facciate dell’involucro. Questo serve per limitare il fabbisogno di raffrescamento estivo.
I limiti sulle trasmittanze termiche. Tali limiti sono riferiti alla trasmittanza media della facciata. La novità è che le
trasmittanze limite verranno divise per il fattore di conversione dello scambio termico tra ambiente climatizzato e non
climatizzato per tener conto che le dispersioni termiche verso l’ambiente esterno saranno maggiori rispetto a40
quelle
verso un ambiente non climatizzato, che quindi potrà avere delle trasmittanze termiche un po’ più alte.
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N O V I T À L E G I2S L A T I V E S U L L A C E R T I F I C A Z2
IONE ENERGETICA
Il valore di Ep gl espresso in m3 diventa
in m pari a 229kWh/(m
a) quindi non
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confrontabile con il valore del nuovo APE!
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CHIARIMENTI IN MATERIA DI EFFICIENZA
ENERGETICA IN EDILIZIA
“Decreto Linee guida APE”
FAQ – Domande frequenti
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DOMANDA
Per compravendite e locazioni i nuovi APE seguiranno le nuove linee guida, cosa
succede per le pratiche edilizie in corso, cioè le pratiche che hanno la richiesta di
permesso a costruire prima dell’entrata in vigore del decreto requisiti e/o delle linee
guida nazionali (e anche il i requisiti minimi)?
RISPOSTA
I requisiti minimi da rispettare dipendono dalla data di richiesta del titolo abilitativo.
La procedura e la normativa da seguire è quella in vigore a tale data. La redazione
dell’AQE a cura del direttore dei lavori avverrà secondo le procedure e le metodologie
di calcolo vigenti alla data della richiesta del permesso a costruire.
L’A.P.E. deve essere redatto seguendo la legislazione e la normativa in vigore al
momento della produzione dell’attestato. Dal 1 ottobre 2015 varrà quindi solo la
nuova procedura (DM interministeriale 26 giugno 2015) di redazione dell’APE. Nel
campo “informazioni aggiuntive” del nuovo APE può essere riportata la vecchia classe
energetica e la vecchia prestazione energetica.
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DOMANDA
Quali, tra gli edifici della categoria E.1, sono le destinazioni d’uso “residenziali”?
Per quali categorie è necessario considerare i servizi di illuminazione e trasporto?
RISPOSTA
Si considerano “residenziali” solamente le seguenti sottocategorie:
E.1 (1) abitazioni adibite a residenza con carattere continuativo, quali abitazioni
civili e rurali;
E.1 (2) abitazioni adibite a residenza con occupazione saltuaria, quali case per
vacanze, fine settimana e simili.
I servizi di illuminazione e trasporto vanno considerati per tutti gli edifici non
residenziali.
Gli alberghi, le pensioni e attività similari rientrano nel “settore terziario”, per cui i servizi
energetici di illuminazione e trasporto vanno considerati ai fini della prestazione energetica
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DOMANDA
E' ammessa la possibilità di produrre un APE nel quale sia indicata
contemporaneamente Residenziale e Non residenziale?
RISPOSTA
No, poiché secondo quanto indicato all'Art. 1, nel caso in cui coesistano porzioni di
immobile adibite ad usi diversi, laddove non sia possibile trattare separatamente
diverse zone termiche, l'edificio è valutato e classificato in base alla
destinazione d'uso prevalente in termini di volume riscaldato.
Da tenere presente che, considerando la metodologia di calcolo, è praticamente
sempre possibile poter suddividere in zone termiche; tuttavia, nei rari casi in cui
questo non sia possibile, si suggerisce di classificare secondo la destinazione d’uso
prevalente.
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DOMANDA
Cosa si intende per intero edificio, unità immobiliare e gruppo di unità
immobiliari?
Quando si può certificare un intero edificio, una unità immobiliare e un gruppo di
unità immobiliari?
RISPOSTA
Per intero edificio si intende un edificio con una sola unità immobiliare (per esempio
una villetta monofamiliare, una palazzina uffici, un hotel,).
Per unità immobiliare si intende una sola unità in un edificio pluri-unità.
Per il gruppo di unità immobiliari si deve far riferimento a quanto previsto dall’art.6 del
D.Lgs.192/2005:
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DOMANDA
E’ necessario indicare i servizi energetici effettivamente presenti nell’edificio oppure i
servizi energetici valutati nel calcolo della prestazione energetica?
RISPOSTA
E’ necessario indicare i servizi energetici
valutati o, eventualmente,
“simulati”
nel calcolo della prestazione energetica. Per esempio nel caso in cui un
edificio residenziale non sia riscaldato e non abbia l’impianto di produzione dell’ACS
(acqua calda sanitaria) essi saranno comunque indicati tra i servizi perché è
necessario simularli.
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impianto fittizio/convenzionale
NO SI
SI
SI
impianto fittizio/convenzionale
Per tenere traccia del fatto che i consumi indicati sono stati calcolati
“simulando” la presenza di un impianto fittizio/convenzionale, si indica,
nella tabella degli impianti a pagina 3 dell’attestato, “impianto simulato in
quanto assente”. In questo caso non si compilano i campi delle potenze
ecc. ma solo le efficienze medie e i fabbisogni EP “simulati”.
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DOMANDA
Servizi energetici presenti: edifici non dotati di impianto di
climatizzazione invernale Nel caso di unità dotate di impianto di
climatizzazione estiva, ma nelle quali non è presente l’impianto di
riscaldamento, è necessario simulare l’impianto di climatizzazione invernale
come sempre presente?
RISPOSTA
Sì,
visto che nel testo delle Linee guida è scritto: Il calcolo della prestazione
energetica si basa sui servizi effettivamente presenti nell’edificio in oggetto,
fatti salvi
gli impianti di climatizzazione invernale e, nel solo settore
residenziale, di produzione di acqua calda sanitaria che si
considerano sempre presenti.
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DOMANDA
Quale è la superficie utile da mettere al denominatore nel calcolo degli indici di
prestazione energetica?
RISPOSTA
Secondo la definizione n.50 dell’allegato A del D.Lgs.192/2005:
La superficie utile è la superficie netta calpestabile dei volumi interessati dalla
climatizzazione ove l’altezza sia non minore di 1,50 m e delle proiezioni sul piano
orizzontale delle rampe relative ad ogni piano nel caso di scale interne comprese
nell’unità immobiliare, tale superficie è utilizzata per la determinazione degli specifici
indici di prestazione energetica.
Per “volumi interessati dalla climatizzazione” si intende l’unione dei volumi riscaldati e
raffrescati, corrispondenti a superfici riscaldate o raffrescate (vedere prUNI/TS 11300-5).
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DOMANDA
In un edificio senza impianto, in cui si simula l’impianto di
riscaldamento, ha senso inserire le raccomandazioni?
Le raccomandazioni vanno inserite anche per edifici ad altissima
prestazione energetica?
RISPOSTA
Le raccomandazioni sono un elemento obbligatorio del certificato, pena la sua
invalidità.
In assenza di impianto, il certificatore deve inserire almeno le raccomandazioni
relative all’involucro, segnando nelle note che l’edificio non è dotato di impianto e
dare indicazioni circa una possibile soluzione impiantistica riguardante il
riscaldamento invernale e la produzione di acqua calda sanitaria.
Le raccomandazione vanno sempre inserite, anche per quelli ad altissima prestazione
energetica. Anche un nZEB potrebbe migliorare la prestazione energetica (anche se,
molto probabilmente, non sarà conveniente dal punto di vista economico). Sarà
responsabilità del certificatore inserire le raccomandazioni con tempo di ritorno più
breve. Sarà discrezione dell’utente capire che interventi con tempo di ritorno elevato o
con miglioramenti di prestazione molto
N O V I T ridotti
À L E G I S Lsaranno
A T I V E S U L Lpoco
A C E R appetibili.
TIFICAZIONE ENERGETICA
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DOMANDA
Il tempo di ritorno è un tempo di ritorno semplice o un VAN?
RISPOSTA
Per tempo di ritorno nella redazione dell’APE si intende il tempo di ritorno
semplice.
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DOMANDA
Cosa bisogna scrivere nelle righe “Produzione da fonti rinnovabili”?
RISPOSTA
Per le fonti rinnovabili si elencano gli impianti utilizzanti fonti rinnovabili in
situ presenti nell’edificio, quali, ad esempio pompe di calore, solare termico,
fotovoltaico, ecc. ;
Per questi impianti ci si limiterà ad indicare la potenza nell’apposita colonna.
In particolare si indicheranno: potenza di picco per il fotovoltaico, la potenza
nominale elettrica per il minieolico, la potenza utile per le pompe di calore.
Tutte le potenze si indichino espresse in [kW]. Nel caso di collettori solari
termici, invece della potenza in kW si indicherà il valore della superficie di
apertura installata in m2 .
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DOMANDA
Cosa indicare come potenza dell’impianto nel caso di trasporto di cose e
persone?
RISPOSTA
Si indichi la somma delle potenze elettriche dei motori degli
ascensori e delle scale mobili.
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NOVITÀ LEGISLATIVE SULLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA
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IL COMFORT NEGLI AMBIENTI ABITATI
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Il COMFORT
MUFFA E CONDENSAZIONE INTERSTIZIALE
Cosa cambia con i DM 26/06/2015?
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Legge o norma, chi ha ragione?
Il Dlgs 192/05, Dlgs 311/06 e DPR 59/09
introducono indicazioni relative al controllo
della condensa superficiale, ma non
affrontano il problema del controllo del
rischio di muffa.
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Entrando nel dettaglio vediamo che le indicazioni di legge impongono
al progettista la verifica dell’assenza di formazione di condensa
superficiale in condizioni interne fisse, ovvero 65%UR e 20°C e con
queste ipotesi la formazione di condensa si verifica a partire da
temperature inferiori a 13°C circa
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Le norme tecniche invece con la pubblicazione della UNI
10350:1999 e successivamente con la norma UNI EN ISO
13788:2003 prevedono oltre al controllo delle prestazioni
igrotermiche (rischio di condensa superficiale e
interstiziale) anche la verifica del rischio di muffa,
ovvero il calcolo in condizioni di umidità relativa interna pari
all’80%, e come si vede dal grafico in questo caso la temperatura
critica minima si attesta intorno a 16°C circa.
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Per poter considerare questi fenomeni nella progettazione di un intervento di risanamento è
necessario passare dalla semplice valutazione stazionaria ad una simulazione più raffinata e più
vicina alla realtà.
Un modello di simulazione del trasporto di umidità più affidabile è proposto dalla norma UNI EN
15026:2008 che propone l'utilizzo di un modello di valutazione con un metodo più dettagliato
che tiene conto del trasporto
per capillarità, della capacità di assorbimento
dei materiali igroscopici
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Novità sulla relazione tecnica ex legge 10 sul contenimento dei
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A Rconsumi
C H . T E R E S A C Eenergetici
RVINO
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verificare che i
N O V I T tutti
À L E G I S LiA Trequisiti
I V E S U L L A C E Rprevisti
T I F I C A Z I O N E dal
E N E R Gdecreto
ETICA
parametri che inserisco rispettino
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La novità è nel punto 4 5 e 6 dove dobbiamo elencare e
sui requisiti minimi
GRAZIE PER
L’ATTENZIONE E
BUON LAVORO!
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