Ordine del Giorno n. G/2228/44/5 al DDL n. 2228
G/2228/44/5
PORETTI, PERDUCA, BONINO
Il Senato in sede di discussione del disegno di legge 2228
premesso che:
l'8,9% dei tagli della manovra in esame (pari a 1,4 miliardi) è determinato dalla riduzione
della spesa per il personale della sanità, per quella farmaceutica e per la revisione delle norme
sull'invalidità;
in particolare dal taglio sulla spesa farmaceutica sono previsti 600 milioni sia per l'anno
2011 che per l'anno 2012. Una percentuale importante arriverà da una riduzione dei profitti per
grossisti e per farmacisti attraverso uno sconto obbligatorio previsto nell'articolo 11;
sui farmaci generici la norma prevede fino alla fine del 2010 una riduzione generalizzata dei
prezzi del 12,5%. Poi, dall'anno prossimo, lo Stato non rimborserà piu' tutti i generici che si trovano
nella fascia «A», quelli che sono a carico del Servizio Sanitario Nazionale, ma solo quattro prodotti
per ciascun principio attivo;
per scegliere i quattro rimborsabili, l'Agenzia italiana per il farmaco dovrà fare delle
selezioni competitive in base al criterio del costo minore a parità di dosaggio. Una vera e propria
gara al ribasso, e lo Stato rimborserà per quel medesimo principio attivo solo il prezzo più basso,
lasciando a carico degli assistiti la differenza;
una misura che produrrà concorrenza nel prezzo nell'immediato, ma a scapito poi della
tensione concorrenziale negli anni dopo: i quattro prodotti una volta installati nel mercato si
troveranno in una condizione di trust di fatto, una sorta di oligopolio da cui accordarsi facilmente sui
prezzi da far lievitare;
lo sconto obbligatorio previsto dalla manovra colpirà particolarmente i farmaci generici ed
equivalenti, invece che incentivarli e promuoverli. Molte misure potrebbero essere promosse e
incentivate: invertire la prassi delle ricette privilegiando il principio attivo invece che la marca,
scontrini intelligenti da cui si possa fare un raffronto sui prezzi, vendita farmaci sfusi e online, ecc.;
con un parere emesso il 7 maggio 2009 l'Autorità garante per la concorrenza e il mercato
proponeva al Parlamento e al Governo un nuovo sistema di remunerazione della distribuzione dei
farmaci erogati a carico del Ssn: riconoscere al farmacista una retribuzione a forfait per ogni
servizio di vendita di ciascun medicinale, indipendentemente dal suo prezzo, sistema che
introdurrebbe un elemento di forte regressivita'del margine di guadagno rispetto al prezzo del
prodotto, incentivando in tal senso la vendita dei farmaci a minor prezzo;
con questa proposta non solo si avrebbero benefici per le tasche dei cittadini, ma anche per
le casse dello Stato;
il parere recitava: «L'Autorità, pertanto, per far fronte alle problematiche evidenziate,
ritiene necessaria l'adozione di un diverso criterio di remunerazione della componente distributiva,
con riferimento alla distribuzione dei farmaci erogati dal SSN, in grado di porre il distributore finale
in una condizione di relativa neutralità rispetto alla scelta del farmaco da consigliare al paziente, se
non addirittura di rendere maggiormente conveniente la vendita del farmaco più economico;
verrebbe in tal modo garantita, sulla base di una logica economica oltre che etica e
giuridica, l'imparzialità del farmacista nel fornire informazioni al consumatore circa la disponibilità,
ed il relativo prezzo, dei medicinali equivalenti, mettendo il consumatore in condizioni di scegliere
su tale base e su quella delle indicazioni terapeutiche fornite dal proprio medico;
a tale proposito, l'Autorità ribadisce pertanto l'opportunità, come già auspicato in altre
occasioni 55 [Cfr. AS 421, già citata.], di riconoscere al farmacista una retribuzione a forfait per
ogni servizio di vendita di ciascun medicinale, indipendentemente dal suo prezzo, sistema che
introdurrebbe un elemento di forte regressività del margine di guadagno rispetto al prezzo del
prodotto, incentivando in tal senso la vendita dei farmaci a minor prezzo;
l'introduzione di una sorta di «fee for service», peraltro, sganciando la remunerazione dal
valore dei farmaci distribuiti ed eventualmente anche dalla dimensione e dal numero delle
confezioni fornite in ciascun atto di vendita, renderebbe neutrale la scelta circa le confezioni da
consegnare, assicurando in tal modo, in assenza di precise indicazioni mediche, la consegna del
quantitativo di farmaco che maggiormente si avvicina all'effettivo fabbisogno terapeutico;
il sistema di remunerazione a forfait, d'altro canto, sia pure in alcuni casi associato ad rm
moderato aggancio al prezzo del prodotto commercializzato, viene già utilizzato con successo da
altri paesi europei, quali Regno Unito, Germania, Francia e, oltre un certa soglia di prezzo, Spagna.
In tali paesi, peraltro, il livello di diffusione dei farmaci generici è nettamente superiore rispetto a
quello italiano;
si osserva, infine, che il valore della «fee for service» potrebbe essere calcolato in modo da
non erodere la marginalità complessiva della componente distributiva del settore, limitandosi invece
a definire una diversa e più appropriata distribuzione dei guadagni sui diversi servizi resi dal
farmacista, piuttosto che sul valore dei prodotti venduti;
un'ulteriore componente della remunerazione dei farmacisti; anch'essa sganciata dal valore
dei prodotti commercializzati potrebbe essere inoltre introdotta per incentivare l'efficienza nello
svolgimento delle ulteriori attività di «servizio pubblico» svolte da tali operatori, quali, ad esempio, i
servizi offerti in collegamento con il SSN (prenotazioni visite ospedaliere, pagamento del ticket,
ecc.);
in tal senso, potrebbero essere in qualche modo stimati e rimborsati, sul modello inglese, i
costi sostenuti per l'erogazione di tali servizi, in termini di capitale fisico ed umano destinati a tale
scopo;
un elemento di ulteriore problematicità nel funzionamento dell'attuale normativa volta a
regolare la remunerazione della componente distributiva del settore risiede nel carattere
sostanzialmente non vincolante delle percentuali di margine fissate, che vengono di fatto utilizzate
solo quale valore di riferimento minimo nella contrattazione tra le parti».
Si impegna il Governo:
ad adottare un diverso criterio di remunerazione della componente distributiva, con
riferimento alla distribuzione dei farmaci erogati dal SSN, in grado di porre il distributore finale in
una condizione di relativa neutralità rispetto alla scelta del farmaco da consigliare al paziente, se
non adirittura di rendere maggiormente conveniente la vendita del farmaco più economico;
a verificare la fattibilità della proposta dell'Antitrust di riconoscere al farmacista una
retribuzione a forfait per ogni servizio di vendita di ciascun medicinale, indipendentemente dal suo
prezzo.