GLI ACCORDI ECONOMICI COLLETTIVI di Giulio Ceccarelli

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GLI ACCORDI ECONOMICI COLLETTIVI
di Giulio Ceccarelli - Presidente provinciale FIARC di Viterbo
Nell’ambito dell’intermediazione commerciale europea gli A.E.C (e l’Enasarco) rappresentano
un’anomalia, in senso positivo, per la maggior tutela che garantiscono agli agenti di commercio
italiani rispetto a tutti gli altri loro colleghi della Comunità Europea per i quali il rapporto con le
aziende preponenti è regolato unicamente dal Codice Civile dei vari Stati di appartenenza.
Già questo dovrebbe bastare a noi agenti italiani per apprezzare e richiedere l’applicazione di questo
importante strumento - frutto di costante e pluridecennale impegno delle Organizzazioni Sindacali
di categoria - che ci consente oggi di non dover sottostare impotenti a qualsiasi condizione
contrattuale imposta dalle preponenti, spesso poco attente ai diritti dei loro collaboratori.
Purtroppo non è così perché sono ancora troppi gli agenti che, non conoscendo gli A.E.C., non ne
chiedono l’applicazione al loro contratto mentre anche chi li conosce, spesso, li considera come una
normativa ovvia, dovuta alla lungimiranza delle preponenti, da applicarsi automaticamente
all’intera categoria degli agenti di commercio.
E’ vero esattamente il contrario.
Gli A.E.C. , fatta eccezione per gli “erga omnes” del 1956 IND. e 1958 COM. , sono accordi di
natura privata che debbono essere rispettati da quanti si riconoscono nelle OO.SS. firmatarie degli
stessi facendone esplicito richiamo nei contratti di agenzia individuali.
La miglior prova che gli A.E.C. tutelano in modo più efficace gli agenti di commercio rispetto alle
norme generali del codice civile è data dal fatto che, sempre più spesso, le preponenti propongono
ai loro agenti la sottoscrizione di nuovi contratti nei quali il richiamo al rispetto degli A.E.C. viene
eliminato, richiamando soltanto, per quanto non previsto, il codice civile.
Per meglio comprendere, quindi, quale tutela ci verrebbe tolta accettando la modifica proposta dalla
preponente, penso sia utile fare un sommario richiamo alle norme più importanti degli A.E.C. che
garantiscono agli agenti condizioni di maggior favore rispetto a quanto previsto dal c.c. vigente:
Le norme che regolano il preavviso per la risoluzione del rapporto con particolare riguardo
agli agenti monomandatari e al caso di dimissioni da parte dell’agente.
Le norme che regolano le variazioni di zona, di clientela, di provvigioni e di prodotti quando
la preponente si riserva la facoltà di effettuare tali variazioni a proprio insindacabile giudizio.
La precisa determinazione del momento in cui l’agente matura il diritto a percepire la
provvigione ed il momento in cui la stessa dovrà essere effettivamente pagata. Questa norma del
c.c. è stata espressamente richiamata dall’A.E.C. 2009 COM. al fine di evitare qualsiasi
interpretazione diversa.
-
Le norme sugli anticipi provvigionali.
Le norme che regolano il patto di non concorrenza a fine rapporto ed i criteri di calcolo
dell’indennità spettante all’agente. Tali norme, tra l’altro, impediscono che una parte della
provvigione corrisposta possa essere considerata quale acconto sulla futura indennità.
Le norme che regolano i casi di malattia, infortunio, gravidanza, puerperio ed adozione.
Questi casi sono completamente ignorati dal c.c.
Le norme riguardanti le indennità di fine rapporto. E’ soprattutto questa la parte degli AEC
che le preponenti cercano di non rispettare abolendone il richiamo nei contratti individuali.
A questo punto merita approfondire questo argomento e vedere quale indennità di fine rapporto
spetterebbe all’ agente se il contratto individuale fosse regolato soltanto dal codice civile:
L’art.1751 c.c. stabilisce che l’agente ha diritto ad una indennità di fine rapporto pari, nel
MASSIMO, ad una annualità di provvigioni calcolata sulla media degli ultimi 5 anni SE
RICORRONO LE SEGUENTI CONDIZIONI:
- L’agente abbia procurato nuovi clienti o abbia incrementato SENSIBILMENTE gli affari con i
clienti esistenti.
-
Il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi dagli affari con tali clienti
La prova che si siano verificate le condizioni sopra richiamate è a carico dell’agente.
Se le condizioni non ricorrono l’agente NON HA DIRITTO AD ALCUNA INDENNITA’ DI FINE
RAPPORTO.
Gli A.E.C., che si sono invece ispirati a criteri di solidarietà ed equità, prevedono :
Il diritto per tutti gli agenti a percepire il F.I.R.R. da accantonarsi presso l’Enasarco per
garantire l’agente nel caso di insolvenza del preponente alla cessazione del contratto.
Il diritto a percepire l’Indennità Suppletiva di clientela quando il rapporto viene risolto dal
preponente per causa non imputabile all’agente
Il diritto a percepire l’indennità ex art. 1751 c.c. se ne ricorrono le condizioni,in aggiunta alle
indennità previste dagli A.E.C. fino a raggiungere il tetto massimo pari ad una annualità di
provvigioni calcolata sulla media degli ultimi 5 anni.
Le indennità di fine rapporto previste dagli AEC (Firr e Ind.suppl.va di clientela) spettano per
intero, anche se superano l’importo di una annualità di provvigioni
L’ AEC 2009 COM. applica criteri di calcolo dell’indennità ex art.1751 c.c. molto più
vantaggiosi per l’agente rispetto ai criteri di calcolo applicati dall’AEC 2002 IND.
Infine gli AEC prevedono norme per la composizione delle controversie (Conciliazione sindacale)
al fine di evitare lunghe e dispendiose cause di lavoro. Tali norme, però, non sono state ancora
completamente attuate.
Vista l’importanza dell’applicazione degli AEC, cosa deve fare l’agente per essere certo che il
proprio contratto sia regolato anche da questa normativa?
L’agente dovrà andare all’ultima pagina dove solitamente, prima della firma di accettazione,
vengono inserite le indicazioni riguardanti il Foro di competenza (per gli agenti persona fisica sarà
sempre quello dell’agente, anche se diversamente indicato), la clausola che, per quanto non
previsto, si rimanda alle norme del c.c. ed accertarsi che sia indicato anche il richiamo agli AEC
vigenti e successive loro modificazioni.
In mancanza di ciò non dovrebbe accettare l’incarico.
Mi rendo conto che questa soluzione sia più facile a dirsi che a farsi, specialmente da parte di
giovani agenti che hanno impellente necessità di lavorare ma questa è la dura realtà.
Inoltre, per non doversi trovare di fronte ad amare sorprese, bisognerà stare molto attenti a non
accettare clausole vessatorie per le quali si richiede l’accettazione espressa che si concretizza con
una seconda firma di accettazione del contratto con riferimento all’art.1341 c.c. Con altrettanta
attenzione si dovrà valutare se accettare la clausola risolutiva espressa (art. 1456 c.c.) e la
risoluzione per giusta causa (art.2119 c.c) quando se ne richiede l’approvazione anche per fatti che
non comportino una diretta e grave responsabilità dell’agente. (ad esempio mancato raggiungimento
del target di vendita).
L’accettazione di queste clausole permette al preponente di risolvere in tronco il contratto per colpa
dell’agente con conseguente perdita del diritto al preavviso e alla indennità sostitutiva dello stesso
nonché della indennità suppletiva di clientela.
In questi casi, prima di firmare il contratto, sarà opportuno rivolgersi ad un consulente della FIARC
che evidenzierà all’agente i rischi a cui potrebbe andare incontro sottoscrivendo le clausole
vessatorie e quali possibili modifiche chiedere al preponente.
A questo punto dovremmo domandarci se gli AEC sono ancora oggi un valido strumento a difesa
dei legittimi interessi della categoria o se siano superati per effetto dell’evoluzione dei sistemi
distributivi e dell’attuale realtà economica.
Dopo l’ovvia considerazione che tutto è migliorabile e con la consapevolezza che la forza di chi si
oppone all’applicazione degli AEC è molto superiore alla forza degli agenti di commercio,anche per
la scarsa propensione di quest’ultimi a partecipare attivamente e finanziariamente alla vita delle
OO.SS. che li rappresentano, io risponderei ugualmente in modo positivo considerando che gli AEC
servono soprattutto a tutelare la fascia più debole degli agenti di commercio (purtroppo la
maggioranza) mentre quei pochi agenti “forti” che sono in grado di imporre alle preponenti
condizioni più vantaggiose per loro, possono tranquillamente farlo perché gli AEC non escludono la
possibilità di applicare condizioni diverse purché siano di maggior favore per l’agente rispetto alla
norma generale..
L’ideale, in futuro, sarebbe per me poter definire un AEC generale da integrare poi con norme
specifiche per i vari settori merceologici in modo da potersi adattare meglio a realtà lavorative
differenti.
Considerando, però, le grandi difficoltà che si incontrano per stipulare un AEC a carattere generale,
tutto questo mi sembra un sogno.
Ma perché dovremmo rinunciare a sognare?
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