Scarica GRATIS un Fascicolo

annuncio pubblicitario
editoriale
| 1 | 2016
editoriale
La legge di stabilità 2016, che trova la sua regolamentazione nella legge 208/2015 composta da 999 commi,
è l’argomento del focus di questo primo fascicolo del 2016.
Il focus si apre con una mappa di tutte le novità di interesse per gli enti locali.
Sul fronte della fiscalità locale, tema di cui tratta Cristina Carpenedo, la legge di stabilità 2016 interviene sia
sull’abitazione principale introducendone la sua esenzione ai fini TASI, sia sui terreni agricoli cambiando,
di nuovo, le regole della loro esenzione ai fini IMU. I minori gettiti derivanti ai comuni saranno compensati
attraverso il fondo di solidarietà comunale.
Sul fronte dei vincoli di finanza pubblica, la legge di stabilità sopprime le regole del patto di stabilità e
introduce un nuovo meccanismo del pareggio del bilancio basato sul saldo di competenza potenziato.
Il nuovo meccanismo, rispetto alle precedenti regole della competenza mista basate sulla cassa per gli
investimenti, ha il pregio di eliminare il blocco dei residui per opere in corso e dei conseguenti ritardi nei
pagamenti nonché di permettere una maggiore programmabilità in quanto non ci saranno più obiettivi da
raggiungere positivi variabili di anno in anno ma il saldo deve essere pari o maggiore di zero. L’argomento
è trattato, in questo fascicolo, da Matteo Barbero.
La legge di stabilità 2016 ha apportato una serie di modifiche anche alla normativa riguardante il personale
degli enti locali. L’articolo di Vincenzo Giannotti propone un’analisi dei commi che avranno un impatto
sulla gestione delle politiche del personale degli enti locali, attraverso un commento sia agli ambiti restrittivi
introdotti dalla normativa, sia alle opportunità ricavabili da alcune delle sue disposizioni.
Buona lettura
Elisabetta Civetta
3
sommario
Rivista cofondata da
Antonio E. Granelli
Francesco Tesauro
Mario Trimeloni
RIVISTA BIMESTRALE
DI PRATICA PROFESSIONALE
DIRETTORE
Elisabetta Civetta
Funzionario area finanziaria
di ente comunale,
dottore commercialista
e revisore dei Conti.
DIRETTORE
RESPONSABILE
Manlio Maggioli
COMITATO SCIENTIFICO
Roberto Camporesi
Dottore commercialista
Carmine Cossiga
Docente economia
delle aziende
e delle amministrazioni
pubbliche,
Università di Napoli
numero 1 | gennaio - febbraio 2016
DIREZIONE,
AMMINISTRAZIONE
E DISTRIBUZIONE
Maggioli Editore
presso c.p.o. Rimini
Via Coriano, 58
47900 Rimini
tel. 0541/628111
fax 0541/622100
Maggioli Editore
è un marchio Maggioli s.p.a.
editoriale
3 | Elisabetta Civetta
legge di stabilità 2016
Servizio Abbonamenti
tel. 0541/628242
fax 0541/622595
[email protected]
www.periodicimaggioli.it
8 | Legge di stabilità 2016 e decreto Milleproroghe:
la mappa delle novità per gli enti locali
Elisabetta Civetta
PUBBLICITÀ
Publimaggioli
Concessionaria di Pubblicità
Enzo Cuzzola
per Maggioli s.p.a.
Formatore e consulente
Via del Carpino, 8
enti locali
47822 Santarcangelo
di Romagna (RN)
Luigi Lovecchio
tel. 0541/628736 Dottore commercialista,
0541/628272
Professore a contratto
fax 0541/624887
di Diritto tributario
[email protected]
internazionale all’Università
www.publimaggioli.it
di Economia di ChietiPescara
Filiali
Andrea Lupi
Consigliere Corte Conti
25 | Differimento dei termini per l’approvazione
e il controllo del bilancio di previsione
e le disposizioni inerenti al patto di stabilità
Elisabetta Civetta
36 | Tutte le novità sui tributi locali
Cristina Carpenedo
44 | Dal patto al pareggio di bilancio
Matteo Barbero
MILANO
Via F. Albani, 21
20149 Milano
tel. 02/48545811
fax 02/48517108
52 | L’impatto della legge di stabilità 2016
Angela Maria Moriconi
Direttore generale Ambito
Territoriale Integrato n. 2
(Ciclo idrico integrato, rifiuti, BOLOGNA
Piazza VIII Agosto politiche socio-sanitarie
Galleria del Pincio, 1
e turismo)
40126 Bologna
Paola Morigi
Segretario generale Camera tel. 051/229439-228676
fax 051/262036
di commercio Ravenna
Francesca Palazzi
Avvocato dottore di ricerca
in diritto pubblico
Università di Bologna
Francesco Petronio
Consigliere Corte Conti
Francesco Tesauro
Ordinario diritto tributario
Università Milano-Bicocca
Mario Trimeloni
Già Ordinario diritto
tributario Università Parma
COORDINAMENTO
REDAZIONALE
Alessio Sfienti
REDAZIONE
Via del Carpino, 8
47822 Santarcangelo
di Romagna (RN)
Progetto grafico
Emanuela Di Lorenzo
4
ROMA
Via Volturno, 2/c
00185 Roma
tel. 06/589660058301292
fax 06/5882342
Registrazione
Presso il Tribunale di Rimini
del 5 dicembre 1980 al n.
188/80 Maggioli s.p.a.
Azienda con Sistema
Qualità certificato ISO
9001:2008 Iscritta al
registro operatori
della comunicazione
Stampa
Stabilimento Maggioli Spa
– Santarcangelo
di Romagna
sul personale degli enti locali
Vincenzo Giannotti
HANNO COLLABORATO A QUESTO NUMERO
Matteo Barbero
Funzionario Regione
Piemonte, Direzione
Programmazione strategica,
Politiche territoriali ed
Edilizia
Cristina Carpenedo
Funzionario per la riscossione, Comune di Jesolo
Elisabetta Civetta
Funzionario area finanziaria
di ente comunale, dottore
commercialista e revisore
dei conti.
Componente Finanza
Locale Anci Lombardia
Enzo Cuzzola
Formatore e consulente
enti locali
Vincenzo Giannotti
Dirigente del settore Risorse Umane e finanziarie
Comune di Frosinone
Marco Nicolai
Professore Finanza aziendale straordinaria università
statale di Brescia facoltà di
Economia
Marco Tabladini
EU project manager
GFINANCE srl
Francesca Palazzi
Avvocato, dottore
di ricerca in diritto
pubblico presso
l’Università di Bologna
Francesco Petronio
Consigliere Corte conti
finanza agevolata e nuovi strumenti
finanziari
64 | Gli investimenti per il servizio di pubblica
illuminazione
di Marco Nicolai e Marco Tabladini
controllo e responsabilità
| a cura di Francesco Petronio e Andrea Lupi
89 | I vincoli di destinazione nella nuova
contabilità
Francesco Petronio
adempimenti
fiscali
93 | Riconoscimento dei debiti fuori bilancio:
quale tutela giurisdizionale?
Enzo Cuzzola
rassegna di giurisprudenza
97 | a cura di Francesca Palazzi
104 |normativa
106| prassi amministrativa
www.digitalmagazine.maggioli.it.
Tutti gli articoli sono disponibili anche on line, in formato
PDF, alla pagina www.digitalmagazine.maggioli.it.
Oltre ad accedere all’archivio storico della rivista, è possibile
consultare in anteprima i fascicoli in corso di stampa.
CONDIZIONI DI ABBONAMENTO 2016
L’abbonamento decorre dal 1° gennaio con diritto di
ricevimento dei fascicoli arretrati e avrà validità per un anno.
Prezzi di abbonamento della rivista “La finanza locale” “In mancanza di esplicita revoca, da comunicarsi in forma
scritta entro il termine di 45 giorni successivi alla scadenza
+ la Newsletter online quindicinale “Bilancio
dell’abbonamento, la casa editrice, al fine di garantire la
e compatibilità news”:
continuità del servizio, si riserva di inviare il periodico anche
•ANNUALE: euro 267 (Iva inclusa)
Formato digitale (in formato PDF) euro 127 + Iva. per il periodo successivo. La disdetta non sarà ritenuta valida
qualora l’abbonato non sia in regola con tutti i pagamenti.
•TRIENNALE: euro 229 all’anno (Iva inclusa)
Il rifiuto o la restituzione dei fascicoli della rivista non
Formato digitale (in formato PDF) euro 114
costituiscono disdetta dell’abbonamento a nessun effetto.
all’anno + Iva.
I fascicoli non pervenuti possono essere richiesti
Il prezzo di una copia della rivista è di euro 48,00.
dall’abbonato non oltre 20 giorni dopo la ricezione del
Il prezzo di una copia arretrata è di euro 50,00.
numero successivo”.
Il pagamento dell’abbonamento deve essere effettuato
con bollettino c.c.p. n. 31666589 intestato a Maggioli Coloro che sono in regola con i pagamenti hanno
s.p.a., Periodici, via del Carpino, 8, 47822 Santarcangelo diritto a richiedere entro l’anno la risoluzione
di Romagna (RN).
gratuita di due quesiti di interesse generale. I quesiti
La rivista “La finanza locale” è disponibile anche dovranno essere formulati per iscritto ed inviati
all’indirizzo e-mail: [email protected]
nelle migliori librerie.
Collaborazioni
Per l’invio di articoli e comunicati:
indirizzo e-mail: [email protected]
oppure: Redazione “La finanza locale”, via del Carpino,
8 – 47822 Santarcangelo di Romagna (RN).
Tutti i diritti riservati
È vietata la riproduzione, anche parziale, del materiale
pubblicato senza autorizzazione dell’Editore.
Le opinioni espresse negli articoli appartengono ai
singoli autori, dei quali si rispetta la libertà di giudizio,
lasciandoli responsabili dei loro scritti. L’autore
garantisce la paternità dei contenuti inviati all’Editore
manlevando quest’ultimo da ogni eventuale richiesta di
risarcimento danni proveniente da terzi che dovessero
rivendicare diritti su tali contenuti.
5
RIVISTA BIMESTRALE
DI PRATICA PROFESSIONALE
legge di stabilità 2016
| Presentiamo di seguito un focus sulle
principali novità per gli enti locali
introdotte dalla legge di stabilità 2016,
legge 208/2015.
Oltre alla prima tabella di
presentazione dei contenuti, abbiamo
dedicato un articolo a ciascun ambito
di applicazione della legge di interesse
per il settore finanziario: fiscalità
locale, (abitazione principale, terreni
agricoli), vincoli di finanza pubblica,
(soppressione del patto di stabilità e
introduzione del pareggio del bilanci) e
personale.
legge di stabilità 2016
| 1 | 2016
Stabilità e Milleproroghe: la panramica delle novità
Legge di stabilità 2016 e decreto Milleproroghe:
la mappa delle novità per gli enti locali
di Elisabetta Civetta
Nelle tabelle seguenti è proposta una mappa delle principali novità di interesse per gli enti locali
contenute nella legge 28 dicembre 2015, n. 208 (pubblicata sul Suppl. Ord. n. 70 della G.U.
n. 302 del 30 dicembre 2015) e del d.l. 30 dicembre 2015, n. 210 (c.d. decreto Milleproroghe)
pubblicato nella G.U. n. 302 del 30 dicembre 2015 di interesse per gli enti locali.
Legge 28 dicembre 2015, n. 208
Comma
8
Contenuto
6
IVA – Incremento aliquote IVA: previsto l’aumento dell’aliquota IVA ridotta (10%) di tre punti
percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2017. L’IVA ordinaria del 22% passerà invece al 24% nel 2017,
al 25% dal 2018. Resta confermato il comma 719 della legge 190/2014 secondo cui l’aumento delle
aliquote IVA potrà essere evitato da altri provvedimenti legislativi che assicurino maggiori entrate o
minori uscite per un corrispondente importo.
7
Reverse charge – clausola salvaguardia: sterilizzati gli aumenti delle accisa dei carburanti derivanti
dal mancato recepimento dall’UE dell’applicazione del reverse charge sulla grande distribuzione.
10, lett. a)
IMU – Comodato d’uso gratuito a parenti: soppressa la possibilità per i comuni di considerare
direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto
passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, e
l’agevolazione applicabile limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il
valore di euro 500 oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con
ISEE non superiore a 15.000 euro annui.
10, lett. b)
IMU – Comodato d’uso gratuito a parenti: la base imponibile IMU/TASI degli immobili concessi
in comodato a parenti in linea retta che la utilizzano come abitazione principale è ridotta del 50% a
patto che il contratto sia registrato e che il comodante risieda anagraficamente nonché dimori nello
stesso comune ove è situato l’immobile concesso in comodato.
10, lett. c)
IMU – Terreni agricoli: il moltiplicatore per il calcolo del valore imponibile dei terreni agricoli è
determinato in un unico moltiplicatore ossia 135, stralciando contestualmente la riduzione dello
stesso a 75 per i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti.
10, lett. d)
IMU – Terreni agricoli: abrogato il comma 8-bis dell’art. 13 del d.l. 201/2011 che prevedeva la c.d.
“franchigia” per i terreni agricoli.
10, lett. e)
IMU– Pubblicazione delibere: il termine per l’invio al Ministero delle delibere IMU ai fini della
loro pubblicazione sul portale del federalismo è fissato al termine perentorio del 14 ottobre anziché
21 ottobre.
11
IMI – IMIS – Fabbricati rurali province autonome di Trento e di Bolzano: abrogata la disposizione
che prevedeva la facoltà alle province autonome di Trento e Bolzano di prevedere che i fabbricati
rurali fossero assoggettati a IMU. Tale disposizione rappresenta un mero coordinamento normativo
considerato che le suddette province, in virtù delle proprie prerogative statutarie, hanno istituito
l’IMI e l’IMIS in sostituzione dell’IMU.
legge di stabilità 2016
| 1 | 2016
Stabilità e Milleproroghe: la panramica delle novità
Comma
Contenuto
12
IMI-IMIS province autonome di Trento e Bolzano: esteso all’IMI e all’IMIS gli effetti dell’articolo 8,
comma 1 del decreto legislativo n. 23 del 2011, in forza del quale l’IMU sostituisce, per la componente
immobiliare, l’imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai
redditi fondiari relativi ai beni non locati, nonché l’imposta comunale sugli immobili.
13
IMU – Terreni agricoli: modificato l’attuale regime di esenzione dei terreni agricoli prevedendo che si
applichino i criteri individuati dalla circolare n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata sulla G.U. del 18 giugno
1993. Si tratta dei criteri in vigore prima dell’emanazione del d.m. del 28.11.2014 e del successivo d.l.
n. 4/2015. Esentati da IMU anche altre tipologie di terreni agricoli in virtù di ulteriori caratteristiche:
- se posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui
all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- ubicati nei comuni delle isole minori (di cui all’allegato A della legge 28 dicembre 2001, n. 448)
indipendentemente, dunque, dal possesso e dalla conduzione da parte di specifici soggetti;
- a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile,
indipendentemente in tal caso da ubicazione e possesso.
14, lett. a)
e b)
TASI – Abitazione principale: apportate modifiche all’attuale disciplina TASI prevedendo l’esenzione
dalla TASI dell’abitazione principale sia del possessore che dell’utilizzatore. Rimane confermata la
tassazione per le abitazioni principali classificate nelle categorie A1, A8 e A9.
14, lett. c)
TASI – Immobili merce: sui fabbricati costruiti e destinati alla vendita dall’impresa costruttrice
l’aliquota TASI è ridotta all’1 per mille con facoltà dei comuni di azzerarla o di elevarla fino a un
massimo di 2,5 per mille.
14, lett. d)
TASI – Abitazione principale e inquilino: a favore del soggetto (utilizzatore) che destina l’immobile
che utilizza ad abitazione principale è disposta l’esenzione dalla TASI. Il possessore, invece, versa la
TASI nella percentuale stabilita dal comune per l’anno 2015, ovvero in caso di mancato invio della
delibera entro il termine del 10 settembre 2014 o in caso di mancata determinazione della percentuale
nel regolamento, la percentuale di versamento è pari al 90% dell’ammontare complessivo del tributo.
14, lett. e)
TASI – Pubblicazione delibere: il termine per l’invio al Ministero delle delibere TASI ai fini della
loro pubblicazione sul portale del federalismo è fissato al termine perentorio del 14 ottobre anziché
21 ottobre.
15
IMU – Assimilazione abitazione principale: assimilate ad abitazione principale e conseguentemente esentate ai fini IMU, le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà
indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della
residenza anagrafica.
17, lett. a)
Fondo di solidarietà comunale: a decorrere dal 2016 la dotazione del fondo di solidarietà comunale
è incrementato di 3.767,45 milioni di euro al fine di ristorare i comuni del minor gettito derivante dalle
disposizioni recate dall’esenzione TASI abitazione principale e IMU terreni. Viene inoltre ridotto da
4.717,9 a 2.768,8 milioni di euro la quota di alimentazione dei comuni al fondo di solidarietà comunale.
17, lett. b)
Fondo di solidarietà comunale: si consolida la quota da trattenere dal fondo di solidarietà comunale
e da distribuire rispettivamente per 30 milioni alle Unioni e 30 milioni per le fusioni. Tali quote erano
inizialmente limitate al periodo 2014-2016.
17, lett. c)
Fondo di solidarietà comunale: ridefinita la tempistica per l’adozione del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri di riparto del fondo di solidarietà comunale (entro il 30 aprile 2016 per il
fondo solidarietà 2016 ed entro il 30 novembre dell’anno precedente a quello di riferimento per gli
anni 2017 e successivi).
17, lett. d)
Fondo di solidarietà comunale: il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di riparto del
fondo di solidarietà comunale può disporre anche la modifica del versamento all’entrata del bilancio
statale da parte dei comuni della quota di IMU di propria spettanza destinata al finanziamento del
fondo di solidarietà comunale.
17, lett. e)
Fondo di solidarietà comunale: modificati i criteri di riparto del fondo di solidarietà comunale
prevedendo che, a decorrere dall’anno 2016, la quota del fondo di solidarietà comunale da distribuire
sulla base della differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard sia elevata dal 20% al 30% per
l’anno 2016, per poi passare al 40% per l’anno 2017 e 55% per l’anno 2018. Per l’anno 2016 saranno
utilizzati nel riparto del fondo i fabbisogni standard approvati entro il 31 marzo 2016.
9
legge di stabilità 2016
| 1 | 2016
Stabilità e Milleproroghe: la panramica delle novità
Comma
10
Contenuto
17, lett. f)
Fondo di solidarietà comunale: l’incremento di 3.767,45 milioni di euro del fondo di solidarietà
comunale, relativo al ristoro del mancato gettito delle esenzioni IMU/TASI, sarà ripartito in base al
gettito effettivo derivante dagli immobili esentati. Una quota del Fondo di solidarietà comunale pari
a 80 milioni di euro è accantonata per essere ripartita tra i soli comuni per i quali il ristoro della TASI
sull’abitazione principale in base al gettito effettivo non assicuri un importo almeno pari al gettito
TASI ad aliquota base sugli stessi immobili.
18
Contributo straordinario statale per fusioni: il contributo straordinario spettante per dieci anni a
favore degli enti fusi è commisurato al 40 per cento, anziché al 20 per cento, dei trasferimenti erariali
attribuiti per l’anno 2010, nel limite degli stanziamenti finanziari previsti e comunque in misura
non superiore a 2 milioni di euro (in precedenza era fissato in 1,5 milioni) per ciascun beneficiario.
19
Ristoro ai comuni delle regioni Friuli Venezia-Giulia e Valle d’Aosta per minor gettito derivante
dalle esenzioni IMU/TASI: per i comuni delle regioni a statuto speciale Friuli Venezia Giulia e Valle
d’Aosta la compensazione del minor gettito IMU e TASI avviene attraverso un minor accantonamento a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali. L’importo complessivo è valutato in
85,978 milioni di euro.
20
Fondo TASI: per l’anno 2016 è stanziato a titolo di Contributo Fondo Tasi a favore dei comuni un
contributo di 390 milioni di euro da ripartire in proporzione alle somme attribuite ai sensi del decreto
del Ministero delle finanze del 6.11.2014. Il contributo non sono considerate tra le entrate finali valide
ai fini del vincolo del pareggio del bilancio .
21
IMU-TASI imbullonati: a decorrere dal 1º gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale
degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D
ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli
elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l’utilità, nei limiti dell’ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed
altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.
22
IMU-TASI imbullonati: gli intestatari degli immobili interessati possono presentare, a decorrere
dal 1° gennaio 2016, specifici atti di aggiornamento per la rideterminazione della rendita catastale.
23
IMU-TASI imbullonati: limitatamente all’anno 2016 gli atti di aggiornamento devono essere presentati entro il 15 giugno 2016 per avere effetto dal 1° gennaio 2016 ai fini del pagamento IMU/TASI.
24
IMU-TASI imbullonati: prevista l’erogazione di un apposito contributo di circa 155 milioni di euro
su base annua relativo al minor gettito dei comuni da ripartirsi secondo una metodologia adottata
sentita la Conferenza Stato città e autonomie locali sulla base dei dati che saranno comunicati
dall’Agenzia delle Entrate.
25
IMU secondaria: abrogata la disposizione che prevedeva l’introduzione dell’IMU secondaria.
26
Blocco aumento tributi: per l’anno 2016 è sospesa l’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti di tributi e addizionali rispetto ai livelli
di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015. Il divieto non si applica alla TARI nonché agli enti
locali che deliberano il predissesto o il dissesto.
27, lett. a)
TARI: prorogate per gli anni 2016 e 2017, ai fini della determinazione delle tariffe TARI, i criteri di
valutazione dei coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti di cui al comma 652
dell’art. 1 della legge 147/2013.
27, lett. b)
TARI: differito al 2018 l’avvio dell’obbligo di considerare nella determinazione delle tariffe i fabbisogni standard.
28
TASI: relativamente agli immobili non esentati, per il 2016 è confermata la maggiorazione TASI ove
deliberata per il 2015 dai comuni.
29
Fabbisogni standard: prevista l’istituzione di una “Commissione tecnica per i fabbisogni standard”
(CTFS) .
30
Fabbisogni standard: la commissione è istituita senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica
31, 32, 33
Fabbisogni standard: modificato il d.lgs. 216/2010 contenente le Disposizioni in materia di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard di Comuni, Città metropolitane e Province.
legge di stabilità 2016
| 1 | 2016
Stabilità e Milleproroghe: la panramica delle novità
Comma
Contenuto
34
Fabbisogni standard: la Commissione tecnica sostituisce la Commissione tecnica paritetica per
l’attuazione del federalismo fiscale (COPAFF).
49
Delibere aliquote e tariffe anno 2015: rese valide le delibere comunali riguardanti le aliquote e le
tariffe per l’anno 2015 approvate entro il 31 luglio e non entro il 30 luglio come previsto dal decreto
del ministero interno del 13 maggio 2015.
53
IMU – Immobili locati a canone concordato: ridotta al 75% l’imposta da versare a titolo di IMU
per gli immobili locati a canone concordato determinata in base all’aliquota stabilita dal comune.
54
TASI – Immobili locati a canone concordato: ridotta al 75% l’imposta da versare a titolo di IMU
per gli immobili locati a canone concordato determinata in base all’aliquota stabilita dal comune.
57
Imposta di registro, ipotecaria, catastale e di bollo: tutti gli atti e i provvedimenti emanati in
esecuzione dei piani di ricomposizione fondiaria e di riordino fondiario promossi dalle regioni,
dalle province, dai comuni e dalle comunità montane sono esenti da imposta di registro, ipotecaria,
catastale e di bollo.
58
Imposta di registro, ipotecaria, catastale: l’applicazione dell’imposta di registro in misura fissa
e l’esenzione dalle imposte ipotecarie e catastali agli atti di trasferimento della proprietà delle aree
previste al titolo III della legge 22 ottobre 1971, n. 865, avviene indipendentemente dal titolo di acquisizione della proprietà da parte degli enti locali.
128
Reverse charge: esteso alle prestazioni di servizi rese dalle imprese consorziate nei confronti del
consorzio di appartenenza aggiudicatario di una commessa nei confronti di un ente pubblico.
129
Compensazione crediti p.a. - cartelle esattoriali: estesa al 2016 la facoltà di compensare le cartelle
di pagamento con i crediti maturati verso la pubblica amministrazione.
130
Avvisi di accertamento ai fini IVA: gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.
132
Avvisi di accertamento ai fini IVA: le disposizioni di cui ai commi 130 si applicano agli avvisi relativi al periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2016 e ai periodi successivi. Per i periodi
d’imposta precedenti, gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro
il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione ovvero,
nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di dichiarazione nulla, entro il 31 dicembre
del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.
133
Decorrenza riforma delle sanzioni amministrative tributarie: anticipata al 2016 l’entrata in vigore
della riforma del sistema sanzionatorio amministrativo tributario disciplinato dal d.lgs. 158/2015 che
avrebbe dovuto entrare in vigore dal 2017.
205
Congedo parentale: prorogata per il 2016 la sperimentazione dell’istituto del congedo di paternità
di cui all’articolo 4 comma 24 lett. a) della legge 92/2012, raddoppiando da 1 a 2 il limite massimo
di fruizione del congedo obbligatorio.
219
Personale dirigenziale: nelle more dell’adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 8, 11
e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, e dell’attuazione dei commi 422, 423, 424 e 425 dell’articolo
1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e successive modificazioni, sono resi indisponibili i posti
dirigenziali di prima e seconda fascia delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
221
Ricognizione dotazioni organiche dirigenziali: le regioni e gli enti locali provvedono alla ricognizione delle proprie dotazioni organiche dirigenziali secondo i rispettivi ordinamenti, nonché al
riordino delle competenze degli uffici dirigenziali, eliminando eventuali duplicazioni. Allo scopo
di garantire la maggior flessibilità della figura dirigenziale nonché il corretto funzionamento degli uffici, il conferimento degli incarichi dirigenziali può essere attribuito senza alcun vincolo di
esclusività anche ai dirigenti dell’avvocatura civica e della poli-zia municipale. Per la medesima
finalità, non trovano applicazione le disposizioni adottate ai sensi dell’articolo 1, comma 5, della
legge 6 novembre 2012, n. 190, ove la dimensione dell’ente risulti incompatibile con la rotazione
dell’incarico dirigenziale.
11
legge di stabilità 2016
| 1 | 2016
Stabilità e Milleproroghe: la panramica delle novità
Comma
12
Contenuto
224
Personale dirigenziale: resta escluso dall’applicazione delle disposizioni di cui al comma 219 il personale di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, delle città metropolitane e delle
province adibito all’esercizio di funzioni fondamentali, degli uffici giudiziari e dell’amministrazione
della giustizia, dell’area medica e veterinaria e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, il
personale appartenente alla dirigenza di seconda fascia con funzione tecnico-ispettiva del Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca nonché, per le funzioni specifiche attribuite dalla legge,
il personale preposto ai posti dirigenziali del Dipartimento della protezione civile della Presidenza
del Consiglio dei ministri. È escluso altresì il personale delle agenzie di cui al decreto legislativo 24
settembre 2015, n. 157.
226
Risorse contrattazione integrativa decentrata: prevista la possibilità, per regioni e enti locali che
abbiano raggiunto gli obiettivi di finanza pubblica, di compensare le somme da recuperare per effetto dell’indebita erogazione di risorse finanziarie in sede di contrattazione integrativa con i risparmi
derivanti dalle misure di razionalizzazione organizzativa.
228
Assunzioni di personale: per il triennio 2016-2018 le assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale possono essere effettuate nel limite di un contingente di personale
corrispondente ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato
nell’anno precedente.
229
Assunzioni di personale per Unioni e Fusioni: a decorrere dall’anno 2016, fermi restando i vincoli
generali sulla spesa di personale, i comuni istituiti a decorrere dall’anno 2011 a seguito di fusione
nonché le unioni di comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato
nel limite del 100 per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell’anno
precedente.
234
Assunzioni di personale: per le amministrazioni pubbliche interessate ai processi di mobilità in
attuazione dei commi 424 e 425 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le ordinarie facoltà
di assunzione previste dalla normativa vigente sono ripristinate nel momento in cui nel corrispondente
ambito regionale è stato ricollocato il personale interessato alla relativa mobilità.
235
Compensi amministratori dipendenti dell’ente titolare della partecipazione: abrogata quella
parte dell’art. 4, comma 4 del d.l. 95/2012 che prevedeva che tali compensi fossero destinati ad incrementare i fondi per il finanziamento del trattamento economico accessorio.
236
Fondo risorse decentrato: dal 1° gennaio 2016 l’ammontare complessivo delle risorse destinate
annualmente al trattamento economico accessorio del personale non può essere superiore a quello
dell’anno 2015 e deve essere automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione strutturale del personale in servizio.
258
Fondo per l’acquisto libri di testo: istituito, per il triennio 2016-2018, un nuovo Fondo nello stato
di previsione del Ministero dell’istruzione, finalizzato a sostenere le spese per l’acquisto di libri di
testo e di altri materiali didattici, anche digitali.
281
Opzione donna: possono accedere alla pensione con il calcolo contributivo le donne che maturano
i requisiti di 57 anni di età e tre mesi entro il 2015.
298
Riscatto corso di laurea: abrogato l’articolo 4 comma 2 del d.lgs. 503/1992 e di conseguenza diventa
cumulabile il periodo di corso di laurea con quello di congedo parentale.
306
LSU: i lavoratori che fruiscono di strumenti di sostegno del reddito in costanza di rapporto di lavoro
e i lavoratori in mobilità possono essere chiamati a svolgere attività di utilità sociale sotto la direzione
delle amministrazioni pubbliche.
318, 319
Art bonus: reso strutturale il regime fiscale agevolato introdotto in via temporanea, sotto forma di
credito d’imposta, dall’articolo 1 del decreto-legge n. 83 del 2014 (l. 106/2014), in favore delle persone
fisiche e giuridiche che effettuano erogazioni liberali in denaro per interventi a favore della cultura
e dello spettacolo (c.d. Art-bonus).
342, 344
Scuola per l’Europa di Parma: al fine di assicurare il rispetto dell’Accordo di sede tra la Repubblica
Italiana e l’Autorità europea per la sicurezza alimentare, il Ministero dell’istruzione, dell’università
e della ricerca eroga al Comune di Parma la somma di euro 3,9 milioni, a titolo di contributo per la
costruzione della nuova sede della scuola per l’Europa di Parma.
legge di stabilità 2016
| 1 | 2016
Stabilità e Milleproroghe: la panramica delle novità
Comma
Contenuto
363
Investimenti enti locali: al fine di rilanciare le spese per investimenti degli enti locali, i comuni con
popolazione superiore a 20.000 abitanti, nel cui territorio ricadono interamente i siti di importanza
comunitaria effettuano le valutazioni di incidenza dei seguenti interventi minori: manutenzione
straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, anche con incrementi
volumetrici o di superfici coperte inferiori al 20 per cento delle volumetrie o delle superfici coperte
esistenti, opere di sistemazione esterne, realizzazione di pertinenze e volumi tecnici. Entro il termine
di 60 giorni l’autorità competente provvede al rilascio dell’approvazione definitiva degli interventi.
364
Riqualificazione e rigenerazione territoriale zona di Barletta: autorizzata la spesa di 5 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 al fine della riqualificazione e rigenerazione territoriale
dell’ambito costiero della provincia di Barletta-Andria-Trani programmata dal Protocollo di intesa
sottoscritto in data 13 novembre 2014 tra la regione Puglia, la provincia di Barletta-Andria-Trani, i
comuni di Barletta, Bisceglie, Margherita di Savoia e Trani.
391
Carta della famiglia: a decorrere dall’anno 2016 è istituita la carta della famiglia, destinata alle
famiglie costituite da cittadini italiani o da cittadini stranieri regolarmente residenti nel territorio
italiano, con almeno tre figli minori a carico.
432
Proroga contratti tempo determinato zone terremotate Abruzzo: si autorizza i comuni del cratere
sismico a prorogare o rinnovare, per gli anni 2016-2017 e alle medesime condizioni giuridiche ed
economiche, i contratti stipulati sulla base della normativa emergenziale.
433
Proroga contratti tempo determinato zone terremotate Abruzzo: la copertura finanziaria dei
maggiori oneri derivanti dalla proroga di cui al comma 432 avviene mediante l’utilizzo delle somme
stanziate dalla tabella E della legge n. 190 del 2014, nell’ambito della quota destinata dal CIPE al
finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata.
438
Ricostruzione zone terremotate sisma del 20-29 maggio 2012: consentito ai Presidenti delle Regioni, in qualità di Commissari delegati, di avvalersi delle strutture regionali competenti per materia e
di delegare funzioni alle medesime, nonché a destinare risorse agli interventi di riparazione/ripristino
strutturale di cappelle cimiteriali private, nonché a quelli di miglioramento sismico di edifici scolastici
o utilizzati per attività educativa della prima infanzia e per l’università che abbiano subito danni lievi.
439
Ricostruzione zone terremotate sisma del 20-29 maggio 2012: si consente l’uso e il trasferimento
gratuito, alle amministrazioni pubbliche, degli edifici temporanei destinati ad attività scolastica e/o
uffici pubblici, delle relative aree di sedime e pertinenziali, nonché dei prefabbricati modulari abitativi. Viene inoltre prorogato, al 31 dicembre 2016, il termine per il riconoscimento del compenso per
prestazioni di lavoro straordinario rese per l’espletamento di attività conseguenti agli eventi sismici
in questione.
440
Ricostruzione zone terremotate sisma del 20-29 maggio 2012: autorizzata la spesa di 190 milioni
per l’esercizio 2016 per il completamento delle attività connesse al processo di ricostruzione pubblica
(160 milioni in favore dell’Emilia Romagna, 30 milioni in favore della Lombardia).
441
Saldo competenza pontenziata – Esclusione spese per enti colpiti dal sisma del 20-29 maggio
2012: per l’anno 2016 tali enti escludono dal saldo del pareggio del bilancio le spese sostenute con
risorse proprie provenienti da erogazioni liberali e donazioni da parte di cittadini privati e imprese,
nonché da indennizzi derivanti da polizze assicurative, puntualmente finalizzate a fronteggiare gli
eccezionali eventi sismici e la ricostruzione, per un importo massimo complessivo di 15 milioni di euro.
443
Ricostruzione zone terremotate sisma del 20-29 maggio 2012: stanziati per la messa in sicurezza
delle strutture destinate alla produzione agricola rispettivamente 3,5 milioni per la Lombardia e 1,5
milioni per il Veneto.
444
Ricostruzione zone terremotate sisma del 20-29 maggio 2012: stanziata la somma di 70 milioni
per l’anno 2016 a favore della Regione Lombardia ai fini del completamento delle attività connesse
alla ricostruzione privata.
445
Ricostruzione zone terremotate sisma del 20-29 maggio 2012 – zone franche: sono istituite zone
franche in alcuni comuni della Lombardia.
446
Ricostruzione zone terremotate sisma del 20-29 maggio 2012 – zone franche: possono beneficiare delle agevolazioni delle zone franche le imprese localizzate all’interno della zona franca di cui
al comma 445 aventi le caratteristiche individuate specificatamente nel comma in questione.
13
legge di stabilità 2016
| 1 | 2016
Stabilità e Milleproroghe: la panramica delle novità
Comma
14
Contenuto
448
Ricostruzione zone terremotate sisma del 20-29 maggio 2012 – zone franche: per accedere alle
agevolazioni delle zone franche i soggetti devono avere la sede principale o l’unità locale all’interno
della zona franca e rispettare i limiti e le procedure previsti dai regolamenti dell’Unione europea.
449
Ricostruzione zone terremotate sisma del 20-29 maggio 2012 – zone franche: il rispetto di quanto
previsto al comma 448 è attestato mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi
dell’art. 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
450
Ricostruzione zone terremotate sisma del 20-29 maggio 2012 – zone franche: l’agevolazione
riguarda l’esenzione dalle imposte sui redditi, l’esenzione dall’IRAP, l’esenzione dall’IMU per gli immobili siti nella zona franca, posseduti e utilizzati dai soggetti per l’esercizio dell’attività economica.
451
Ricostruzione zone terremotate sisma del 20-29 maggio 2012 – zone franche: le esenzioni sono
concesse esclusivamente per il periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge
di stabilità.
452
Ricostruzione zone terremotate sisma del 20-29 maggio 2012 – zone franche: previsto un incremento di risorse destinate per tali agevolazioni di 5 milioni.
453
Ricostruzione zone terremotate sisma del 20-29 maggio 2012 – zone franche: definita la copertura
finanziaria della manovra delle zone franche.
456
Mutui Cassa Depositi e Prestiti per enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012: tali
enti possono provvedere al pagamento delle rate di mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti
Spa e trasferiti al Ministero dell’economia e delle finanze, senza applicazione di sanzioni e interessi,
a decorrere dall’anno 2017 in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi
457
Fondo solidarietà comunale per enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012: la riduzione del fondo di solidarietà comunale di cui al comma 436 della legge 190/2014 non si applica a
tali enti anche per il 2016
458, 465
Contributo straordinario al Comune di Sarno: assegnato al comune di Sarno un trasferimento
straordinario di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 a compensazione di quanto
già erogato ai familiari delle vittime a seguito di sentenze riguardanti la responsabilità civile dello
Stato e del comune stesso.
469
Rinnovi contrattuali: gli oneri per il rinnovo contrattuale sono posti a carico dei bilanci dei rispettivi
enti. Con decreto del presidente del consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,
da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità, saranno definiti i
criteri di determinazione dei predetti oneri.
494
Approvvigionamenti Consip per telefonia, energia elettrica, gas, combustibili: è fatta salva la
possibilità di procedere ad affidamenti, nelle indicate categorie merceologiche, anche al di fuori della
Consip, a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza
o a procedure di evidenza pubblica, e prevedano corrispettivi inferiori almeno del 10 per cento per la
telefonia fissa e telefonia mobile, del 3 per cento per i carburanti extra-rete, carburanti rete, energia
elettrica, gas e combustibili per il ri-scaldamento rispetto ai migliori corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip SpA e dalle centrali di committenza regionali.
Tali contratti:
- devono essere trasmessi all’Autorità nazionale anticorruzione;
- devono essere sottoposti a condizione risolutiva con possibilità per il contraente di adeguamento
ai migliori rispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e delle centrali di
committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico in percentuale
superiore al 10 per cento rispetto ai contratti già stipulati.
496
Convenzioni Consip: esteso a tutte le stazioni appaltanti (così come definite dall’art. 3, comma 33,
del codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. 163/2006) la facoltà, attualmente prevista per le sole
amministrazioni aggiudicatrici, di ricorrere per l’acquisto di beni e servizi alle convenzioni stipulate
da Consip Spa, nel rispetto dei princìpi di tutela della concorrenza.
497
Accordi quadro Consip: esteso a tutte le stazioni appaltanti (così come definite dall’art. 3, comma
33, del codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. 163/2006) la possibilità di accedere agli accordi
quadro conclusi da Consip.
legge di stabilità 2016
| 1 | 2016
Stabilità e Milleproroghe: la panramica delle novità
Comma
Contenuto
498
Convenzioni Consip - Utilizzo parametri prezzo-qualità: imposto l’utilizzo dei parametri di prezzoqualità delle convenzioni Consip a tutte le società controllate dallo Stato e dagli enti locali che siano
organismi di diritto pubblico, con l’eccezione di quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei
mercati regolamentati.
499, lett. d)
Acquisti tramite soggetti aggregatori: nell’ambito dell’art. 9, comma 3 del d.l. 66/2014 inseriti gli enti
locali tra i soggetti che, oltre determinate soglie e per definite categorie di beni e servizi, si rivolgono
obbligatoriamente a soggetti aggregatori.
500
Contribuzione spese locazione: per le caserme delle Forze dell’ordine e del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco ospitate presso proprietà private, i comuni appartenenti al territorio di competenza
delle stesse possono contribuire al pagamento del canone di locazione come determinato dall’Agenzia
delle entrate.
501
Acquisti inferiori a 40.000 euro: modificato l’articolo 23-ter, comma 3, del decreto-legge n. 90/2014,
che autorizzava i comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti a procedere autonomamente
per gli acquisti di valore inferiore a 40.000 euro. La norma in esame estende tale franchigia a tutti i
comuni, e dunque anche a quelli con meno di 10.000 abitanti.
502
Acquisti tramite MEPA: modificato il comma 450 della legge 296/2006 ponendo un limite minimo di
1.000 euro per l’importo dei beni e servizi da acquistare per i quali vige l’obbligo del ricorso al MEPA.
Per importi inferiori ai 1.000 euro, quindi, le amministrazioni potranno svincolarsi dall’obbligo del
ricorso al MEPA ed effettuare acquisti autonomi.
504
Manutenzioni tramite Consip: consentito l’utilizzo degli strumenti di acquisto e negoziazione centralizzati anche con riferimento alle attività di manutenzione.
505
Programma biennale per acquisti beni e servizi superiori a un milione di euro: le amministrazioni pubbliche approvano, entro il mese di ottobre di ciascun anno, il programma biennale e suoi
ag-giornamenti annuali degli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato superiore a 1
milione di euro.
506
Riduzioni spesa per società pubbliche: il versamento al capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato
previsto per i risparmi conseguiti a seguito dell’applicazione delle norme che prevedono riduzioni di
spesa per le amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’ISTAT, con riferimento alle società è da intendersi come versamento da
effettuare in sede di distribuzione del dividendo, ove nel corso dell’esercizio di riferimento la società
abbia conseguito un utile e nei limiti dell’utile distribuibile ai sensi di legge.
507
Convenzioni Consip: con decreto del MEF, sentita l’Autorità nazionale anticorruzione, verranno
definite le caratteristiche essenziali delle prestazioni principali che saranno oggetto delle convenzioni
stipulate da Consip.
508
Convenzioni Consip: nei casi in cui non sia disponibile la convenzione stipulata da Consip né i
prezzi di riferimento forniti dall’Autorità nazionale anticorruzione, l’ANAC, sentito il Ministero
dell’economia e delle finanze, individua, con proprio provvedimento, le modalità per adeguare i
prezzi della precedente edizione della convenzione stipulata da Consip. I prezzi così determinati
costituiscono prezzo massimo di aggiudicazione per il periodo temporale indicato dalla stessa
ANAC.
509
ANAC: sostituito nell’articolo 9, comma 7, del decreto-legge n. 66/2014 l’Autorità per la vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con l’ANAC.
510
Consip: alle amministrazioni pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni
Consip è richiesto di ottenere un’autorizzazione specificamente motivata da parte dell’organo di
vertice amministrativo e trasmessa alla Corte dei Conti nel caso esse debbano procedere ad acquisti
autonomi in quanto il bene o il servizio oggetto di convenzione non è idoneo al soddisfacimento
dello specifico fabbisogno dell’amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali.
511
Revisione prezzi: prevista la facoltà per l’appaltatore o il committente di chiedere una revisione nel
caso di contratti che prevedono l’indicizzazione al valore di beni indifferenziati, quando tale indicizzazione abbia determinato un aumento o una diminuzione del prezzo superiore al 10% complessivo
indicato al momento dell’offerta, o l’eventuale risoluzione del contratto o il recesso, senza che sia
dovuto alcun indennizzo come conseguenza della risoluzione del contratto.
15
legge di stabilità 2016
| 1 | 2016
Stabilità e Milleproroghe: la panramica delle novità
Comma
16
Contenuto
512
Acquisti di beni e servizi informatici e di connettività: tali acquisti possono essere effettuati esclusivamente tramite Consip o i soggetti aggregatori ivi compresi le centrali di committenza regionali.
513
Piano triennale per l’informatica: l’Agenzia per l’Italia digitale (Agid) dovrà predisporre il Piano
triennale per l’informatica nella pubblica amministrazione che è approvato dal Presidente del Consiglio
dei ministri o dal Ministro delegato. Il Piano contiene, per ciascuna amministrazione o categoria di
amministrazioni, l’elenco dei beni e servizi informatici e di connettività e dei relativi costi, suddivisi
in spese da sostenere per innovazione e spese per la gestione corrente, individuando altresì i beni e
servizi la cui acquisizione riveste particolare rilevanza strategica.
514
Acquisti di beni e servizi informatici e di connettività e piano triennale per l’informatica: la
Consip o le centrali committenza regionali devono programmare, sentita l’Agid, l’acquisizione dei
beni e servizi secondo il piano triennale
515
Spese settore informatico: nel triennio 2016-2018, con riferimento alla spesa del triennio 20132015, la spesa media annua dedicata alla gestione corrente del solo settore informatico deve essere
ridotta del 50%
516
Acquisti di beni e servizi informatici e di connettività e piano triennale per l’informatica:
le amministrazioni e le società possono procedere ad approvvigionamenti al di fuori delle modalità di cui ai commi 512 e 514 esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione motivata
dell’organo di vertice amministrativo, qualora il bene o il servizio non sia disponibile o idoneo
al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell’amministrazione ovvero in casi di necessità
ed urgenza comunque funzionali ad assicurare la continuità della gestione amministrativa. Gli
approvvigionamenti effettuati ai sensi del presente comma sono comunicati all’Autorità nazionale
anticorruzione e all’Agid.
517
Acquisti di beni e servizi informatici e di connettività e piano triennale per l’informatica: la
mancata osservanza delle disposizioni dei commi da 512 a 516 rileva ai fini della responsabilità
disciplinare e per danno erariale.
593
Abolizione rimborso regioni oneri carburante a prezzi ridotti nelle zone di confine: abrogata
la disposizione che ha istituito, in favore delle regioni a statuto ordinario confinanti con l’Austria (in
sostanza, il Veneto) un fondo per l’erogazione di contributi alle persone fisiche per la riduzione del
prezzo alla pompa della benzina e del gasolio per autotrazione
594
Fondo per la riduzione del prezzo alla pompa della benzina e del gasolio: istituito un fondo
con una dotazione di 5 milioni di euro annui in favore delle regioni a statuto ordinario confinanti
con l’Austria o con la Svizzera per la riduzione del prezzo alla pompa della benzina e del gasolio per
autotrazione nelle aree di confine.
596
Trasferimenti erariali a favore delle regioni a statuto speciale: a decorrere dall’anno 2016 cessano
i trasferimenti erariali in favore delle regioni a statuto speciale previsti dall’articolo 34, comma 4,
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e dall’articolo 72, comma 3, del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, concernenti gli indennizzi di usura
derivanti dall’uso dei mezzi d’opera.
598
Contributo per enti locali siciliani: a titolo di ristoro per le maggiori spese sostenute dagli enti
locali della Regione siciliana in relazione all’accoglienza di profughi e rifugiati extracomunitari, è
autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l’anno 2016.
636
Spese autovetture: alle amministrazioni pubbliche è fatto divieto, fino al 31.12.2016, di acquistare
e stipulare contratti di leasing aventi ad oggetto autovetture. Sono escluse le autovetture per i servizi
istituzionali di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, per i servizi sociali e sanitari svolti per
garantire i livelli essenziali di assistenza
672-674
Limite massimo trattamento economico di amministratori, dirigenti e dipendenti di società
pubbliche: introdotta una nuova disciplina, da attuare con decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze entro il 30 aprile 2016, per la determinazione, secondo criteri oggettivi e trasparenti,
del limite massimo del trattamento economico annuo onnicomprensivo da corrispondere agli amministratori, ai dirigenti e ai dipendenti delle società direttamente o indirettamente controllate da
amministrazioni pubbliche, ad esclusione delle società emittenti strumenti finanziari quotati nei
mercati regolamentati e loro controllate.
legge di stabilità 2016
| 1 | 2016
Stabilità e Milleproroghe: la panramica delle novità
Comma
Contenuto
675
Società pubbliche - pubblicazione conferimento incarichi: le società controllate direttamente o
indirettamente da amministrazioni pubbliche pubblicano, entro trenta giorni dal conferimento di
incarichi di collaborazione, di consulenza o di incarichi professionali, inclusi quelli arbitrali, e per i
due anni successivi alla loro cessazione, una serie di informazioni definiti dalla norma.
676
Società pubbliche - pubblicazione conferimento incarichi: la pubblicazione delle informazioni
di cui al comma 675 è condizione di efficacia per il pagamento stesso. In caso di omessa o parziale
pubblicazione, il soggetto responsabile della pubblicazione ed il soggetto che ha effettuato il pagamento sono soggetti ad una sanzione pari alla somma corrisposta.
680
Concorso raggiungimento obiettivi di finanza pubblica per le regioni e le province autonome
di Trento e Bolzano: viene stabilito in 3.980 milioni di euro per l’anno 2017 e in 5.480 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, il concorso alla finanza pubblica per il complesso delle
Regioni e delle Province autonome.
681, 682
Concorso raggiungimento obiettivi di finanza pubblica per le regioni a statuto ordinario: per
le Regioni a statuto ordinario viene esteso al 2019 il contributo già previsto dal d.l. 66/2014, pari a
4.202 milioni di euro e confermato per gli anni 2016-2019 la sede dell’auto coordinamento e della
Conferenza Stato – Regioni per la definizione delle modalità di realizzazione del risparmio.
683, 684
Regioni e riduzione del debito: ai fini della riduzione del debito, per l’anno 2016, è attribuito alle
regioni un contributo complessivo di 1.900 milioni di euro.
685
Contributo a Regione Sicilia: attribuito alla Regione Sicilia un contributo di 900 milioni di euro
per l’anno 2016.
686
Contributo alla Regione Valle d’Aosta: attribuito alla Regione Valle d’Aosta un contributo di 50
milioni per l’anno 2016 a compensazione della perdita di gettito subita per gli ani 2011-2014 nella
determinazione dell’accisa di cui all’articolo 4, comma 1, lett. a) e b) della legge 690/1981.
687, 689
Copertura finanziaria: definite le copertura finanziarie per gli oneri derivanti dai commi 683-685 e 686
690
Sanzioni patto stabilità interno per regioni: disapplicata la sanzione concernente il divieto di assunzioni di personale in caso di violazione del patto di stabilità interno per le regioni di cui al comma
12-sexiesdecies dell’art. 10 del d.l. 192/2014 .
691
Ripiano disavanzo regioni: si consente di ripianare il disavanzo in dieci anni piuttosto che in sette
anni.
692,700
Contabilizzazione anticipazione di liquidità per regioni: definite le modalità di contabilizzazione
delle anticipazioni di liquidità prevista dagli articoli 2 e 3 del decreto-legge n.35 del 2013 in favore
delle regioni e delle province autonome per il pagamento di debiti pregressi, al fine di tener conto
della sentenza della Corte Costituzionale n. 185 del 2015 che ha censurato alcune norme della Regione
Piemonte circa l’utilizzo di tali anticipazioni.
701
Contabilizzazione anticipazione di liquidità per regioni: introdotta una disciplina ad hoc per la
Regione Piemonte.
707
Patto di stabilità: a decorrere dall’anno 2016 cessano di avere applicazione le disposizioni inerenti
il patto di stabilità. Restano fermi gli adempimenti degli enti locali relativi al monitoraggio e alla
certificazione finale del patto di stabilità interno 2015 nonché l’applicazione delle sanzioni in caso di
mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo all’anno 2015 o relativo agli anni precedenti
accertato ai sensi dei commi 28, 29 e 31 dell’articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183.
708
TASI 2014: il termine per l’invio delle deliberazioni, esclusivamente in via telematica, fissato al 10 settembre 2014 dall’articolo 1, comma 688, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, si applica ai soli comuni
che non hanno inviato in via telematica, entro il 23 maggio 2014, le deliberazioni di approvazione
delle aliquote e delle detrazioni ai fini del versamento della prima rata TASI entro il 16 giugno 2014.
709
Saldo competenza potenziata – enti soggetti: gli enti di cui al comma 1 dell’articolo 9 della legge
24 dicembre 2012, n. 243 (ossia regioni, comuni, province, città metropolitane, province autonome
di Trento e di Bolzano), concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto
delle disposizioni di cui ai commi da 707 a 734.
17
legge di stabilità 2016
| 1 | 2016
Stabilità e Milleproroghe: la panramica delle novità
Comma
18
Contenuto
710
Saldo competenza potenziata - obiettivo: gli enti di cui al comma 709 devono conseguire un saldo
non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, come eventualmente
modificato ai sensi dei commi 728, 730, 731 e 732.
711
Saldo competenza potenziata – entrate e spese finali: ai fini dell’applicazione del comma 710, le
entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto
legislativo 23 giu-gno 2011, n. 118, e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio. Limitatamente all’anno 2016, nelle entrate e nelle spese finali in termini di
competenza è considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota
riveniente dal ricorso all’indebitamento.
712
Saldo competenza potenziata – allegato al bilancio – entrate e spese finali: a decorrere dall’anno 2016, al bilancio di previsione è allegato un prospetto obbligatorio contenente le previsioni di
competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto ai fini della verifica del rispetto del saldo. A tal
fine, il prospetto allegato al bilancio di previsione non considera gli stanziamenti del fondo crediti di
dubbia esigibilità e dei fondi spese e rischi futuri concernenti accantonamenti destinati a confluire nel
risultato di amministrazione. Il prospetto concernente il rispetto del predetto saldo è definito secondo
le modalità previste dall’articolo 11, comma 11, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Con
riferimento all’esercizio 2016, il prospetto è allegato al bilancio di previsione già approvato mediante
delibera di variazione del bilancio approvata dal Consiglio entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore del decreto di cui all’articolo 11, comma 11, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
713
Saldo competenza potenziata – voci escluse dal saldo: per l’anno 2016, nel saldo non sono considerate le spese sostenute dagli enti locali per interventi di edilizia scolastica effettuati a valere
sull’avanzo di amministrazione e su risorse rivenienti dal ricorso al debito. L’esclusione opera nel
limite massimo di 480 milioni di euro.
714
Enti in dissesto: gli enti locali che nel corso del 2013 o del 2014 hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l’approvazione ai sensi dell’articolo 243-bis del
d.lgs. 267/2000 possono ripianare la quota di disavanzo applicato al piano di riequilibrio, secondo le
modalità previste dal decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 2 aprile 2015, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2015. Possono rimodulare il piano di riequilibrio (entro il
30 giugno) e restituire l’anticipazione di liquidità in trenta anni.
715
Enti in dissesto: gli enti locali che hanno conseguito l’approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell’articolo 243-bis del d.lgs. 267/2000 per il periodo della durata del piano
possono utilizzare le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui nonché dal riacquisto
dei titoli obbligazionari emessi senza vincoli di destinazione.
716
Saldo competenza potenziata – voci escluse dal saldo: nel saldo non sono considerate le spese
sostenute dagli enti locali per interventi di bonifica ambientale, conseguenti ad attività minerarie,
effettuati a valere sull’avanzo di amministrazione e su risorse rivenienti dal ri-corso al debito. L’esclusione opera nel limite massimo di 20 milioni di euro.
719
Saldo competenza potenziata – monitoraggio: per il monitoraggio degli adempimenti relativi al
pareggio del bilancio e per l’acquisizione di elementi informativi utili per la finanza pubblica, gli enti
trasmettono al Ministero dell’economia e delle finanze Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato le informazioni riguardanti le risultanze del saldo con tempi e modalità definiti con decreti del
predetto Ministero sentite, rispettivamente, la Conferenza Stato - città ed autonomie locali e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
720
Saldo competenza potenziata – certificazione finale: ai fini della verifica del rispetto dell’obiettivo
di saldo, ciascun ente è tenuto a inviare, utilizzando il sistema web appositamente previsto nel sito
«http://pareggiobilancioentiterritoriali.tesoro.it», entro il termine perentorio del 31 marzo di ciascun
anno, al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato
una certificazione dei risultati conseguiti, firmata digitalmente, dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall’organo di revisione secondo un prospetto e con le modalità
definiti dai decreti di cui al comma 719.
legge di stabilità 2016
| 1 | 2016
Stabilità e Milleproroghe: la panramica delle novità
Comma
Contenuto
721
Saldo competenza potenziata – certificazione finale: decorsi trenta giorni dal termine stabilito
per l’approvazione del rendiconto di gestione, in caso di mancata trasmissione da parte dell’ente locale della certificazione, il presidente dell’organo di revisione (nel caso di organo collegiale), ovvero
l’unico revisore nel caso di organo monocratico, in qualità di commissario ad acta, provvede, pena
la decadenza dal ruolo di revisore, ad assicurare l’assolvimento dell’adempimento e a trasmettere la
predetta certificazione entro i successivi trenta giorni.
722
Saldo competenza potenziata – certificazione finale: decorsi sessanta giorni dal termine stabilito
per l’approvazione del rendiconto della gestione, gli enti non possono trasmettere nuove certificazioni
a rettifica di quelle precedenti. Sono comunque tenuti ad inviare una nuova certificazione, a rettifica
della precedente, solo gli enti che rilevano, rispetto a quanto già certificato, un peggioramento del
proprio posizionamento rispetto all’obiettivo di saldo.
723
Saldo competenza potenziata – sanzioni: disciplinate le sanzioni applicabili in caso di mancato
rispetto dell’obiettivo di bilancio che coincidono con quelle previste per il mancato rispetto del patto.
724
Saldo competenza potenziata – sanzioni: agli enti per i quali il mancato conseguimento del saldo sia
accertato successivamente all’anno seguente a quello cui la violazione si riferisce, le sanzioni si applicano nell’anno successivo a quello della comunicazione del mancato conseguimento del predetto saldo.
725
Saldo competenza potenziata – inadempienza: gli enti di cui al comma 724 sono tenuti a comunicare
l’inadempienza entro trenta giorni dall’accertamento della violazione mediante l’invio di una nuova certificazione al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
726
Saldo competenza potenziata – elusione norme: i contratti di servizio e gli altri atti posti in essere
dagli enti, che si configurano elusivi delle regole di cui ai commi da 707 a 734, sono nulli.
727
Saldo competenza potenziata – elusione norme: qualora le sezioni giurisdizionali regionali della Corte
dei conti accertino che il rispetto delle regole di cui ai commi da 707 a 734 è stato artificiosamente conseguito mediante una non corretta applicazione dei princìpi contabili o altre forme elusive, le stesse irrogano,
agli amministratori che hanno posto in essere atti elusivi delle predette regole, la condanna ad una sanzione
pecuniaria fino a un massimo di dieci volte l’indennità di carica percepita al momento di commissione
dell’elusione e, al responsabile amministrativo individuato dalla sezione giurisdizionale regionale della
Corte dei conti, una sanzione pecuniaria fino a tre mensilità del trattamento retributivo, al netto degli
oneri fiscali e previdenziali. Gli importi di cui al periodo precedente sono acquisiti al bilancio dell’ente.
728
Saldo competenza potenziata – patti regionali: prevista l’introduzione di un analogo meccanismo
di patto regionale orizzontale e verticale
729
Saldo competenza potenziata – patti regionali: gli spazi finanziari ceduti dalla regione sono assegnati tenendo conto prioritariamente delle richieste avanzate dai comuni con popolazione fino a
1.000 abitanti e dai comuni istituiti per fusione a partire dall’anno 2011.
730
Saldo competenza potenziata – patti regionali: ai fini della rideterminazione degli obiettivi di cui al
comma 728, le regioni definiscono criteri di virtuosità e modalità operative, previo confronto in sede
di Consiglio delle autonomie locali e, ove non istituito, con i rappresentanti regionali delle autonomie
locali. Per i medesimi fini, gli enti locali comunicano all’Associazione nazionale dei comuni italiani
(ANCI), all’Unione delle province d’Italia (UPI) e alle regioni, entro il 15 aprile e il 15 settembre, gli
spazi finanziari di cui necessitano per effettuare impegni in conto capitale ovvero gli spazi finanziari
che sono disposti a cedere. Entro il termine perentorio del 30 aprile e 30 settembre, le regioni comunicano agli enti locali interessati i saldi obiettivo rideterminati e al Ministero dell’economia e delle
finanze, con riferimento a ciascun ente locale e alla regione stessa, gli elementi informativi occorrenti
per la verifica del mantenimento dell’equilibrio dei saldi di finanza pubblica.
731
Saldo competenza potenziata – patti regionali: agli enti locali che cedono spazi finanziari è riconosciuta, nel biennio successivo, una modifica migliorativa del saldo commisurata al valore degli
spazi finanziari ceduti e agli enti locali che acquisiscono spazi finanziari, nel biennio successivo,
sono attribuiti saldi obiettivo peggiorati per un importo complessivamente pari agli spazi finanziari
acquisiti. La somma dei maggiori spazi finanziari concessi e attribuiti deve risultare, per ogni anno
di riferimento, pari a zero.
19
legge di stabilità 2016
| 1 | 2016
Stabilità e Milleproroghe: la panramica delle novità
Comma
20
Contenuto
732
Saldo competenza potenziata – patto nazionale orizzontale: gli enti locali che prevedono di
conseguire, nell’anno di riferimento, un differenziale negativo rispetto al saldo da raggiungere possono richiedere, per la quota di spazi finanziari non soddisfatta, al Ministero dell’economia e delle
finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, mediante il sito web «http://pareggiobilancioentiterritoriali.tesoro.it» entro il termine perentorio del 15 giugno, gli spazi di cui necessitano
nell’esercizio in corso per sostenere impegni di spesa in conto capitale. Gli enti locali che prevedono
di conseguire, nell’anno di riferimento, un differenziale positivo rispetto al saldo possono comunicare
al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, mediante il sito web «http://pareggiobilancioentiterritoriali.tesoro.it» appositamente predisposto, entro
il termine perentorio del 15 giugno, gli spazi che intendono cedere nell’esercizio in corso.
733
Saldo competenza potenziata – correzioni: qualora risultino, anche sulla base dei dati del monitoraggio, andamenti di spesa degli enti non coerenti con gli impegni finanziari assunti con l’Unione
europea, il Ministro dell’economia e delle finanze, sentite la Conferenza Stato-città ed autonomie locali
e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, propone adeguate misure di contenimento della predetta spesa.
734
Pareggio bilancio per regioni a statuto speciale: per gli anni 2016 e 2017, alle regioni Friuli Venezia
Giulia, Valle d’Aosta, Trentino-Alto Adige, alla Regione siciliana e alle province autonome di Trento e di
Bolzano non si applicano le sanzioni per il mancato raggiungimento del pareggio del bilancio e resta
ferma la disciplina del patto di stabilità interno come attuata dagli accordi sottoscritti con lo Stato.
735, 736
Regioni pareggio bilancio: prevista la possibilità di utilizzare gli avanzi di amministrazione vincolati
per il finanziamento del servizio sanitario nazionale.
737
Proventi concessioni edilizie: per gli anni 2016 e 2017, i proventi delle concessioni edilizie possono
essere utilizzati per una quota pari al 100 per cento per spese di manutenzione ordinaria del verde,
delle strade e del patrimonio comunale, nonché per spese di progettazione delle opere pubbliche.
738
Anticipazione di cassa: il limite delle anticipazioni di tesoreria anche per il 2016 viene elevata da
3/12 a 5/12 delle entrate correnti accertate nell’ultimo rendiconto.
739
Imposta comunale sulla pubblicità: la facoltà dei comuni di aumentare le tariffe dell’imposta
comunale sulla pubblicità si interpreta nel senso che l’abrogazione non ha effetto per i comuni che
si erano già avvalsi di tale facoltà prima della data di entrata in vigore dell’articolo 23, comma 7, del
decreto-legge n. 83 del 2012 ossia prima del 26.6.2012.
740
Società partecipate: le società quotate e gli istituti bancari sono esclusi dal novero delle società
partecipate alle quali le pubbliche amministrazioni non possono accordare aumenti di capitale,
trasferimenti straordinari, aperture di credito, né garanzie qualora dette società abbia registrato per
tre esercizi finanziari consecutivi perdite di esercizio.
741
Contributi a favore di Venezia, Chioggia, Cavallino-Treporti: al fine di consentire il finanziamento
degli interventi per la salvaguardia di Venezia è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l’anno
2016 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2022 destinati ai comuni di Venezia,
Chioggia e Cavallino-Preporti.
750
Saldo competenza potenziata - disposizioni per Roma Capitale: dal saldo del pareggio del bilancio sono escluse le spese sostenute per l’anno 2016 dal comune di Roma, a valere sull’avanzo di
amministrazione e su risorse rivenienti dal ricorso al debito, per la realizzazione del museo nazionale
dello Shoah. L’esclusione opera per un importo pari a 3 milioni di euro.
751, 753
Roma Capitale: introdotte semplificazioni procedurali relative all’attività della gestione commissariale per Roma Capitale istituita ai sensi dell’articolo 78 del decreto legge n. 112/2008, nonché
dispongono la salvezza degli effetti prodotti dal d.P.C.M. 27 agosto 2015, con cui si è proceduto alla
nomina dell’attuale commissario.
754
Contributi a favore di province e città metropolitane: alle province e alle città metropoli-tane delle
regioni a statuto ordinario è attribuito un contributo complessivo di:
- 495 milioni di euro nell’anno 2016 di cui 245 a favore delle province;
- 470 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020 di cui 220 a favore delle province;
- 400 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021 di cui 150 a favore delle province finalizzato
al finanziamento delle spese connesse alle funzioni relative alla viabilità e all’edilizia scolastica.
legge di stabilità 2016
| 1 | 2016
Stabilità e Milleproroghe: la panramica delle novità
Comma
Contenuto
755
Fondo statale finalizzato alla concessione di un contributo in conto interessi: il fondo statale
istituito nel 2015 con una dotazione di 125 milioni per l’anno 2016 e di 100 milioni per ciascuno degli
anni dal 2017 al 2020 finalizzato alla concessione di un contributo in conto interessi ai comuni, province e città metropolitane su operazioni di indebitamento attivate nell’anno 2015 con ammortamento
decorrente dal 2016 è rideterminato in 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020.
756
Bilancio di previsione per le province: per l’esercizio 2016, le province e le città metropolitane:
a) possono predisporre il bilancio di previsione per la sola annualità 2016;
b) al fine di garantire il mantenimento degli equilibri finanziari, possono applicare al bilancio di
previsione l’avanzo libero e destinato.
757
Esercizio provvisorio 2016 per province e città metropolitane: nel caso di esercizio provvisorio
o gestione provvisoria per l’anno 2016, le province e le città metropolitane applicano l’articolo 163
del d.lgs. 267/2000 con riferimento al bilancio di previsione definitivo approvato per l’anno 2015
riclassificato secondo lo schema di cui all’allegato 9 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e
successive modificazioni.
758
Bilanci città metropolitane e province: al fine di garantire l’equilibrio della situazione corrente per
l’anno 2016 dei bilanci delle città metropolitane e delle province, le regioni, previa intesa in sede di
Conferenza unificata, possono operare lo svincolo dei trasferimenti correnti e in conto capitale già
attribuiti ai predetti enti e affluiti nell’avanzo di amministrazione vincolato dell’anno 2015.
759
Rinegoziazione mutui province e città metropolitane: le province e le città metropolitane possono
rinegoziare le rate di ammortamento in scadenza nell’anno 2016 dei mutui con conseguente rimodulazione del relativo piano di ammortamento anche in deroga alle disposizioni di cui al comma 2,
lett. c), dell’articolo 204 del TUEL. Gli oneri derivanti dall’applicazione del presente comma restano
a carico dell’ente richiedente.
760
Patto stabilità 2015: con riferimento alle sole procedure volte a facilitare la ricollocazione del personale delle Province, è disapplicata la sanzione concernete il divieto di assunzione per il mancato
rispetto del patto di stabilità per l’anno 2015 nonché per l’eventuale tardivo invio della certificazione
e dell’indicatore dei tempi medi di pagamento.
761
Fondo nazionale per la montagna: per ciascuno degli anni 2015, 2017 e 2018 previsto uno stanziamento per il fondo nazionale della montagna.
762
Vincoli spesa personale: le norme finalizzate al contenimento della spesa di personale che fanno
riferimento al patto di stabilità interno si intendono riferite agli obiettivi del pareggio del bilancio.
Restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
e le altre disposizioni in materia di spesa di personale riferite agli enti che nell’anno 2015 non erano
sottoposti alla disciplina del patto di stabilità interno.
763
Contributo a favore di campione d’Italia: previsto per l’anno 2016 un contributo a favore del
comune di Campione d’Italia.
764
Contributo a favore delle province: nello stato di previsione del Ministero dell’interno è istituito,
per l’anno 2016, un fondo con la dotazione di 60 milioni di euro di cui una quota pari al 66 per cento
è destinata alle province delle regioni a statuto ordinario che non riescono a garantire il mantenimento della situazione finanziaria corrente per l’anno 2016, ed è ripartita entro il 28 febbraio 2016,
con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con
il Ministro delegato per gli affari regionali e le autonomie, secondo le modalità e i criteri definiti in
sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. La restante quota del 34 per cento del fondo è
finalizzata esclusivamente a concorrere alla corresponsione del trattamento economico del personale.
765
Nomina commissario per trasferimento risorse delle province: entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di stabilità, con d.P.C.M., previa deliberazione del Consiglio dei ministri,
sentita la Conferenza unificata, è nominato un commissario al fine di assicurare, nelle regioni che a
tale data non hanno provveduto a dare attuazione all’accordo tra Stato e regioni sancito in sede di
Conferenza unificata l’11 settembre 2014, il completamento degli adempimenti necessari a rendere
effettivo, entro il 30 giugno 2016, il trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie relative
alle funzioni non fondamentali delle province e delle città metropolitane.
21
legge di stabilità 2016
| 1 | 2016
Stabilità e Milleproroghe: la panramica delle novità
Comma
22
Contenuto
766
Adempimenti commissario per trasferimento risorse delle province: il commissario, sentite le
regioni interessate, adotta gli atti necessari per il trasferimento delle risorse come quantificate ai
sensi dell’articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, intendendosi che, in assenza di
disposizioni legislative regionali e fatta salva la loro successiva adozione, sono attribuite alla regione
le funzioni non fondamentali delle province e città metropolitane.
767
Adempimenti commissario per trasferimento risorse delle province: per le regioni che hanno adottato in via definitiva la legge attuativa dell’accordo tra Stato e regioni sancito in sede di
Conferenza unificata l’11 settembre 2014 ma non hanno completato il trasferimento delle risorse,
il commissario opera d’intesa con il Presidente della regione, secondo le modalità previste dalla
legge regionale.
768
Ricollocazione personale delle province e città metropolitane presso Ministero giustizia:
il personale delle città metropolitane e delle province che si è collocato in posizione utile nelle
graduatorie redatte dal Ministero della giustizia a seguito del bando di mobilità è inquadrato,
entro il 31 gennaio 2016, nei ruoli del Ministero della giustizia con assegnazione negli uffici giudiziari secondo le risultanze delle medesime graduatorie, a prescindere dal nulla osta dell’ente
di provenienza.
769
Ricollocazione personale delle province e città metropolitane presso Ministero giustizia: l’acquisizione di personale delle città metropolitane e delle province ai sensi dell’articolo 1, comma 425,
settimo e ottavo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è effettuata prescindendo dall’assenso
dell’ente di provenienza.
770
Personale di polizia amministrativa delle province e città metropolitane: qualora le leggi regionali
riallochino le funzioni di polizia amministrativa locale e il relativo personale presso le città metropolitane e le province per l’esercizio delle funzioni di vigilanza connesse alle funzioni non fondamentali
oggetto di riordino, con copertura dei relativi oneri, la dotazione organica degli enti di area vasta,
ridotta ai sensi dell’articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è rideterminata in
aumento in misura corrispondente al personale riallocato».
771
Mobilità personale delle Province presso Ministero della giustizia: il Ministero della giustizia acquisisce un contingente massimo di 1.000 unità di personale amministrativo proveniente
dagli enti di area vasta, nel biennio 2016 e 2017, da inquadrare nel ruolo dell’amministrazione
giudiziaria.
772
Mobilità personale delle Province presso Ministero della giustizia: le unità di personale che
transitano presso il Ministero della giustizia ai sensi dei commi 768, 769 e 771 sono portate a
scomputo del personale soprannumerario adibito alle funzioni non fondamentali degli enti di
area vasta.
774
Riordino Province – Sanzioni per Regioni inadempienti: è fatta salva la sanzione nei confronti
delle Regioni inadempienti prevista dall’art. 7, comma 9-quinquies del d.l. 78/2015 secondo cui
le Regioni che non abbiano approvato entro il 31 ottobre 2015 le relative leggi regionali di riordino delle funzioni non più provinciali, siano tenute a versare, entro il 30 novembre per l’anno
2015 ed entro il 30 aprile per gli anni successivi, a ciascuna Provincia e Città metropolitana del
rispettivo territorio, le somme corrispondenti alle spese sostenute dalle medesime per l’esercizio
delle funzioni non fondamentali.
775
Trasferimento partecipazioni azionarie alla città metropolitana di Milano e provincia di Monza e Brianza: differito al 31 dicembre 2018, la data entro la quale deve operarsi il trasferimento, in
esenzione fiscale, alla città metropolitana di Milano e alla nuova provincia di Monza e di Brianza
delle partecipazioni azionarie originariamente detenute in società per la gestione di infrastrutture
comunque connesse a Expo 2015, dalla provincia di Milano e dalla provincia di Monza e Brianza,
dopo il trasferimento transitoriamente operato alla regione Lombardia.
792, 797
Fondi Ue: agevolata la gestione finanziaria degli interventi finanziati dalle risorse europee attraverso
la creazione di organismi strumentali regionali ad hoc cui è assegnata in via esclusiva la gestione degli
interventi europei, finanziati con risorse comunitarie e di cofinanziamento nazionale di cui ciascuna
Regione è titolare in quanto soggetto attuatore di programmi operativi attuativi dei fondi strutturali.
Definite tutte le modalità per il trasferimento delle risorse finanziarie ed umane.
798, 800
Fondi UE: definite le scritture patrimoniali e finanziarie per il trasferimento dei crediti e dei debiti
trasferiti all’organismo strumentale per gli interventi europei.
legge di stabilità 2016
| 1 | 2016
Stabilità e Milleproroghe: la panramica delle novità
Comma
Contenuto
866
Trasporto pubblico locale: per il concorso dello Stato al raggiungimento degli standard europei del
parco mezzi destinato al trasporto pubblico locale e regionale, e in particolare per l’accessibilità per
persone a mobilità ridotta, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un Fondo
finalizzato all’acquisto diretto, ovvero per il tramite di società specializzate, nonché alla riqualificazione
elettrica o al noleggio dei mezzi adibiti al trasporto pubblico locale e regionale.
898
Pagamenti in contanti: a partire dal 1° gennaio 2016 sarà legittimo eseguire pagamenti in contanti
di fatture, di finanziamenti soci e distribuzione degli utili fra società per importi unitari al di sotto
del limite dei 3.000 euro.
902
Canoni locazione: abrogato il comma 1.1. dell’articolo 12 del decreto-legge n. 201 del 2011, in base
al quale i pagamenti riguardanti canoni di locazione di unità abitative, fatta eccezione per quelli di
alloggi di edilizia residenziale pubblica, sono corrisposti obbligatoriamente, quale ne sia l’importo, in
forme e modalità che escludano l’uso del contante e ne assicurino la tracciabilità anche ai fini della
asseverazione dei patti contrattuali per l’ottenimento delle agevolazioni e detrazioni fiscali da parte
del locatore e del conduttore.
904
Pagamenti in contanti da pubbliche amministrazioni: il limite ai pagamenti in contanti da parte
delle pubbliche amministrazioni resta fermo a 1.000 euro.
909
Redditi agrari e dominicali: modificando l’articolo 1, comma 512, della legge n. 228/2012 – si fissa
nel 30 per cento, in luogo dell’attuale 7 per cento, la rivalutazione dei redditi dominicale e agrario
a decorrere dal periodo di imposta 2016. Da tale rivalutazione sono esclusi i terreni agricoli e quelli
non coltivati posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti alla previdenza agricola.
960
Aliquota IVA 5% per prestazioni socio-sanitarie svolte dalle cooperative sociali: istituita una
nuova aliquota IVA del 5 per cento per le prestazioni rese dalle cooperative sociali e loro consorzi, di
cui al n. 41-bis) della tabella A, parte II, allegata al d.P.R. n. 633/1972 nonché per qualunque tipologia
di esecuzione del servizio incluse le prestazioni dirette.
962
Prestazioni socio-sanitarie svolte da cooperative sociali opzione regime IVA: abrogata la disposizione che lasciava facoltà per le sole cooperative sociali di optare per il regime agevolativo
applicato alle Onlus.
963
Aliquota IVA 5% cooperative sociali: le nuove disposizioni di cui ai commi 960 e 962 si applicheranno alle operazioni effettuate sulla base di contratti stipulati, rinnovati o prorogati dopo la data di
entrata in vigore della legge di stabilità.
974
Riqualificazione urbana delle periferie: per l’anno 2016 è istituito il Programma straordinario di
intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei
comuni capoluogo di provincia, finalizzato alla realizzazione di interventi urgenti per la rigenerazione
delle aree urbane degradate.
975, 976
Riqualificazione urbana delle periferie: ai fini della predisposizione del Programma, entro il 1°
marzo 2016 gli enti interessati trasmettono i progetti alla Presidenza del Consiglio dei ministri secondo
le modalità che saranno definite entro il 31 gennaio 2016.
977
Riqualificazione urbana delle periferie: sulla base dell’istruttoria svolta, il Nucleo seleziona i progetti
in coerenza con i criteri definiti dal decreto di cui al comma 975, con le relative indicazioni di priorità.
978
Riqualificazione urbana delle periferie: il fondo stanziato per l’attuazione delle disposizioni di
cui ai commi da 974 a 977 è di 500 milioni di euro per l’anno 2016.
992
Clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale: per le regioni a statuto speciale e le
province autonome di Trento e di Bolzano le disposizioni della legge di stabilità 2016 sono inapplicabili ove siano in contrasto con gli statuti e le relative norme di attuazione.
999
Entrata in vigore: la legge di stabilità entra in vigore il 1 gennaio 2016.
23
legge di stabilità 2016
| 1 | 2016
Stabilità e Milleproroghe: la panramica delle novità
D.l. 30 dicembre 2015, n. 210
Articolo,
comma
Art. 1,
comma 9
Art. 4,
comma 1
Art. 4,
comma 4
Art. 5,
comma 1
Art. 7,
comma 1
Art. 7,
commi 2 e 3
Art. 8,
comma 3
Art. 10,
comma 1
Art. 10,
comma 3
Art. 10,
comma 5
Art. 10,
comma 6
Art. 13
24
Contenuto
Proroga contratti a tempo determinato per le province: le province possono prorogare fino al 31
dicembre 2016 i contratti di lavoro a tempo determinato per le strette necessità connesse alle esigenze
di continuità dei servizi e nel rispetto della vigente normativa di contenimento della spesa complessiva
di personale. La proroga è concessa anche in mancanza del rispetto dei vincoli finanziari del patto
di stabilità interno.
Mancata approvazione dei bilanci ed equilibri di bilancio: prorogate per tutto il 2016 le disposizioni contenute nell’art. 1, comma 1-bis del d.l. 314/2004 relative alle procedure da seguire nel caso
di mancata approvazione del bilancio di previsione e della verifica della salvaguardia degli equilibri
di bilancio comportante lo scioglimento dei Consigli comunali e provinciali.
Gestione associata delle funzioni fondamentali: differito dal 31 dicembre 2016 tutti i termini previsti dall’art. 14 comma 31-ter del d.l. 78/2010 per l’esercizio obbligatorio in forma associata da parte
dei piccoli comuni delle funzioni fondamentali.
Distretti turistici: prorogato al 30 giugno 2016 il termine entro cui le Regioni devono effettuare la
delimitazione dei distretti turistici.
Anticipazione del 10% dell’importo contrattuale: prorogato fino al 31.7.2016 la disposizione
che prevedeva la corresponsione in favore dell’appaltatore di un’anticipazione pari al 10 per cento
dell’importo contrattuale.
Proroga regime di qualificazione agevolato: prorogato al 31 luglio 2016 il regime di qualificazione
agevolato previsto per progettisti e imprese di costruzione e per contraenti generali.
Rifiuti ammessi in discarica: prorogato al 29.2.2016 le disposizioni di cui all’art. 6 comma 1, lett.
p) del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 riguardante l’ammissione in discarica dei rifiuti con
PCI (Potere calorifico inferiore) maggiore di 13.000 kJ/kg.
Concessionari della riscossione – Equitalia – Proroga al 30.06.2016: prorogato al 30.06.2016
l’operatività delle vigenti disposizioni in materia di gestione delle entrate locali consentendo ad Equitalia ed agli altri concessionari di proseguire le attività di accertamento e riscossione di entrate locali.
Proroga al 2016 dei limiti alla spesa acquisto mobili e arredi: tutte le pubbliche amministrazioni
inserite nel conto economico consolidato, anche per il 2016, la spesa per l’acquisto di beni mobili
e arredi non può superare il 20% della spesa mediamente sostenuta allo stesso titolo nel biennio
2010-2011. Fanno eccezione gli acquisti relativi alla scuola e servizi all’infanzia e quelli connessi alla
riduzione degli oneri per gli immobili. In tali casi l’organo di revisione o l’ufficio centrale del bilancio
deve verificare preventivamente i risparmi realizzabili. La violazione della disposizione è valutabile
ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti.
Proroga tagli compensi organi di indirizzo, direzione e controllo e organi collegiali: prorogato
fino al 31.12.2016 l’art. 6 comma 3 del d.l. 78/2010 che prevede la riduzione del 10% del trattamento
economico dei componenti gli organismi di controllo interno, indirizzo e direzione di tutte le pubbliche
amministrazioni in essere alla data del 30.4.2010.
Proroga blocco aggiornamento ISTAT per locazioni passive: dalla data di entrata in vigore del d.l.
95/2012 e fino al 2016 (termine prorogato dal decreto mille proroghe), non si applica l’aggiornamento
all’indice Istat del canone dovuto da tutte le amministrazioni pubbliche (comprese le Regioni, gli Enti
locali, gli enti pubblici e le autorità indipendenti) per l’utilizzo in locazione passiva di immobili per
finalità istituzionali.
Entrata in vigore: il decreto mille proroghe entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
legge di stabilità 2016
| 1 | 2016
Bilancio di previsione e patto di stabilità
Differimento dei termini per l’approvazione
e il controllo del bilancio di previsione
e le disposizioni inerenti al patto di stabilità
D.m. Ministero dell’interno 28.10.2015, decreto Milleproroche
e legge di stabilità 2016
di Elisabetta Civetta
Il d.m. 28.10.2015 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31.10.2015 proroga Il termine
per l’approvazione del bilancio di previsione 2016 al 31 marzo 2016 e differisce, dal 31 ottobre
al 31 dicembre 2015, il termine per la presentazione del Documento unico di programmazione.
Inoltre, l’art. 4, comma 1 del decreto Milleproroghe 2016 richiamando l’art. 1, comma 1-bis del
d.l. 314/2004 proroga anche per il 2016 il termine entro il quale deve avere luogo l’approvazione
del bilancio nel caso di ricorso alla nomina di un commissario.
La legge di stabilità 2016 invece dispone la cessazione, a decorrere dal 2016, di tutte le
disposizioni inerenti il patto di stabilità applicate fino all’esercizio 2015 per tutti gli enti locali ad
eccezione delle regioni a statuto speciale e le province autonome (per gli anni 2016 e 2017).
1. Approvazione bilanci di previsione
liberi consorzi comunali della regione Siciliana è
differito dal 31 dicembre 2015 al 31 marzo 2016.
2. È autorizzato per le città metropolitane, i co-
1.1 Differimento del termine
per l’approvazione del bilancio
di previsione 2016 degli enti locali
Ministero dell’interno, decreto 28 ottobre 2015
muni, le province ed i liberi consorzi della regione Siciliana, l’esercizio provvisorio del bilancio
2016, ai sensi dell’art. 163, comma 3, del TUEL.
Il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2016 è stato prorogato al 31 marzo 2016
Art. 2
dall’art. 2 del decreto ministeriale 28.10.2015
Differimento del termine per la deliberazione del
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 del
bilancio di previsione 2016 delle Città metropolita-
31.10.2015.
ne, dei comuni, delle province e dei liberi consorzi
L’articolo 1 dello stesso decreto ha invece proro-
comunali della regione Siciliana
gato al 31.12.2015 il termine per la presentazione
1. Il termine per la deliberazione del bilancio di
del Documento Unico di programmazione (DUP)
previsione per l’anno 2016 da parte delle città
Si rammenta, come di consueto, che essendo
metropolitane, dei comuni, delle province e dei
decadute tutte le norme ordinamentali relative
25
legge di stabilità 2016
| 1 | 2016
Bilancio di previsione e patto di stabilità
al controllo di legittimità in forza dell’art. 9 della
essere pagate frazionandole in dodicesimi, e
legge 3/2001, la deliberazione di approvazione del
le spese a carattere continuativo necessarie
bilancio di previsione, se non dichiarata imme-
per garantire il mantenimento del livello
diatamente eseguibile, diventa esecutiva dopo il
qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti,
decimo giorno dalla sua pubblicazione ai sensi
impegnate a seguito della scadenza dei relativi
dell’art. 134, comma 3, del d.lgs. 267/2000.
contratti;
Si rammenta altresì che ai sensi del comma 3
- secondo il predetto principio durante l’eser-
dell’art. 163 del TUEL l’autorizzazione all’eserci-
cizio provvisorio si effettuano i pagamenti
zio provvisorio non va deliberato qualora la pro-
entro i limiti determinati dalla somma dei
roga del termine per l’approvazione del bilancio di
residui al 31 dicembre dell’anno preceden-
previsione viene fissata da norme statali. In questo
te e degli stanziamenti di competenza al
caso l’esercizio provvisorio è automaticamente
netto del fondo pluriennale vincolato. A tal
autorizzato sino a tale termine.
fine il punto 8.9 dell’allegato 4/2 del d.lgs.
Con l’esercizio 2016, relativamente all’esercizio
118/2011 prevede che, in caso di esercizio
provvisorio, entrano a pieno regime le nuove
provvisorio, a inizio esercizio gli enti tra-
regole contenute nell’art. 163 del TUEL e nel
smettano al tesoriere l’elenco dei residui
punto 8 dell’allegato 4.2 del d.lgs. 118/2011 (c.d.
presunti al 1° gennaio dell’esercizio cui si
principio applicato della contabilità finanziaria).
riferisce la gestione o l’esercizio provvisorio
Pertanto, nel corso dell’esercizio provvisorio gli
e l’importo degli stanziamenti di competen-
enti gestiscono gli stanziamenti di spesa previsti
za dell’esercizio dell’ultimo bilancio di pre-
nell’ultimo bilancio di previsione, definitivamente
visione approvato cui si riferisce l’esercizio
approvato, per l’esercizio cui si riferisce la gestio-
o la gestione provvisoria, con l’indicazione
ne o l’esercizio provvisorio. Quindi per l’esercizio
della quota di stanziamento riguardante
2016 si dovrà fare riferimenti agli stanziamenti
spese già impegnate e quella relativa al
del bilancio 2016 approvato con il bilancio plu-
fondo pluriennale vincolato. Gli importi
riennale 2015-2017.
della voce “già impegnati” possono essere
Con le nuove regole si prevede che nel corso
aggiornati con delibera di Giunta, sulla base
dell’esercizio provvisorio:
dei dati di preconsuntivo dell’anno prece-
- possono essere impegnate solo spese correnti,
dente (art. 163 comma 4 del TUEL). Con
le eventuali spese correlate riguardanti le parti-
questa comunicazione, pertanto, non si de-
te di giro, i lavori pubblici di somma urgenza o
termina solamente l’esigibilità presunta per
altri interventi di somma urgenza. In tali casi,
le spese di competenza dell’esercizio 2016
è consentita la possibilità di variare il bilancio
ma anche l’effettiva capacità di pagamento
gestito in esercizio provvisorio, secondo le
in conto residui e in conto competenza che
modalità previste dalla specifica disciplina di
costituisce il limite per la gestione della
settore;
cassa autorizzatoria sino all’approvazione
- sono impegnate nel limite dei dodicesimi le
26
del bilancio.
spese che, per loro natura, possono essere
Nella tabella 1 (v. pp. ss.) si evidenziano le inte-
pagate in dodicesimi;
grazioni tra l’articolo 163 del TUEL e il punto 8
- sono impegnate, al di fuori dei limiti dei dod-
dell’allegato 4.2 del d.lgs. 118/2011 (principio ap-
icesimi, le spese tassativamente regolate dalla
plicato della competenza finanziaria potenziata)
legge, quelle che, per loro natura, non possono
che dal 2016 si applicheranno a tutti gli enti locali.
| 1 | 2016
legge di stabilità 2016
Bilancio di previsione e patto di stabilità
Tabella 1
Esercizio e gestione provvisoria nel TUEL e nel punto 8 del decreto correttivo integrativo
del d.lgs. 118/2011
Art. 163 TUEL
1. Se il bilancio di previsione non
è approvato dal Consiglio entro il
31 dicembre dell’anno precedente,
la gestione finanziaria dell’ente si
svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria
riguardanti l’esercizio provvisorio o la gestione provvisoria. Nel
corso dell’esercizio provvisorio,
o della gestione provvisoria gli
enti gestiscono gli stanziamenti
di competenza previsti nell’ultimo
bilancio approvato per l’esercizio
cui si riferisce la gestione o l’esercizio provvisorio, ed effettuano i
pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31
dicembre dell’anno precedente e
degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale
vincolato.
2.Nel caso in cui il bilancio di esercizio non sia approvato entro il 31
dicembre e non sia stato autorizzato l’esercizio provvisorio, o il bilancio non sia stato approvato entro i
termini previsti ai sensi del comma
3, è consentita esclusivamente una
gestione provvisoria nei limiti dei
corrispondenti stanziamenti di
spesa dell’ultimo bilancio approvato per l’esercizio cui si riferisce
la gestione provvisoria. Nel corso
della gestione provvisoria l’ente
può assumere solo obbligazioni
derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge
e quelle necessarie ad evitare che
siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’ente. Nel corso
della gestione provvisoria l’ente
può disporre pagamenti solo per
l’assolvimento delle obbligazioni
già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla
legge, per le spese di personale, di
residui passivi, di rate di mutuo,
di canoni, imposte e tasse, ed, in
particolare, per le sole operazioni necessarie ad evitare che siano
arrecati danni patrimoniali certi e
gravi all’ente.
Principio applicato della contabilità finanziaria
(allegato 4/2 d.lgs. 118/2011)
8.1 Nel corso dell’esercizio provvisorio, o della gestione provvisoria, deliberato o attuato secondo le modalità previste dall’ordinamento vigente, gli enti gestiscono gli stanziamenti di spesa
previsti nell’ultimo bilancio di previsione, definitivamente
approvato per l’esercizio cui si riferisce la gestione o l’esercizio provvisorio. Ad esempio, nei limiti degli stanziamenti di
spesa previsti per l’esercizio 2015 nel bilancio di previsione
2014-2016.
8.13 Nel corso dell’esercizio provvisorio e della gestione provvisoria sono gestite le previsioni del secondo esercizio del bilancio gestionale (per le regioni) e del PEG (per gli enti locali)
dell’anno precedente.
8.3 È consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei
limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell’ultimo
bilancio di previsione approvato per l’esercizio cui si riferisce
la gestione provvisoria nei casi in cui:
1. il bilancio di esercizio non sia approvato entro il 31 dicembre e, per gli enti locali, non sia stato differito il termine
per l’approvazione del bilancio o, per le regioni, il Consiglio
non abbia autorizzato l’esercizio provvisorio;
2. il bilancio di previsione non sia approvato entro il termine
dell’esercizio provvisorio;
3. nelle more dell’approvazione del bilancio di previsione se,
nel corso dell’esercizio provvisorio, risulti un disavanzo
presunto di amministrazione derivante dall’esercizio precedente.
8.4 La gestione provvisoria è limitata all’assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da
provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali
tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese
di personale, delle spese relative al finanziamento della sanità
per le regioni, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni,
imposte e tasse, ed, in particolare, limitata alle sole operazioni
necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali
certi e gravi all’ente.
Note
Il TUEL specifica
anche i limiti ai pagamenti nel corso
dell’esercizio provvisorio i quali devono essere effettuati
entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31
dicembre dell’anno
precedente e degli
stanziamenti di competenza al netto del
fondo pluriennale
vincolato
Il principio applicato della contabilità
finanziaria prevede
un’ulteriore ipotesi
di caso di gestione
provvisoria che si
verifica nelle more
dell’approvazione
del bilancio di previsione se, nel corso
dell’esercizio provvisorio, risulti un
disavanzo presunto
di amministrazione
derivante dall’esercizio precedente
(punto 3 del putno
8.3 allegato 4/2 d.lgs.
118/2011).
27
legge di stabilità 2016
| 1 | 2016
Bilancio di previsione e patto di stabilità
Art. 163 TUEL
3. L’esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del
Ministro dell’interno che, ai sensi di quanto previsto dall’articolo
151, primo comma, differisce il
termine di approvazione del bilancio, d’intesa con il Ministro dell’
economia e delle finanze, sentita
la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze. Nel corso dell’esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all’indebitamento e
gli enti possono impegnare solo
spese correnti, le eventuali spese
correlate riguardanti le partite di
giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma
urgenza. Nel corso dell’esercizio
provvisorio è consentito il ricorso all’anticipazione di tesoreria di
cui all’articolo 222.
4. All’avvio dell’esercizio provvisorio o della gestione provvisoria
l’ente trasmette al tesoriere l’elenco dei residui presunti alla data
del 1° gennaio e gli stanziamenti
di competenza riguardanti l’anno
a cui si riferisce l’esercizio provvisorio o la gestione provvisoria
previsti nell’ultimo bilancio di
previsione approvato, aggiornati
alle variazioni deliberate nel corso dell’esercizio precedente, indicanti – per ciascuna missione,
programma e titolo – gli impegni
già assunti e l’importo del fondo
pluriennale vincolato
28
Principio applicato della contabilità finanziaria
(allegato 4/2 d.lgs. 118/2011)
8.2 Per gli enti locali che non approvano il bilancio di previsione entro il 31 dicembre dell’anno precedente, l’esercizio provvisorio è autorizzato con il decreto dell’interno che, ai sensi di
quanto previsto dall’articolo 151 comma 1, TUEL, differisce il
termine di approvazione del bilancio, d’intesa con il Ministro
dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città
ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze.
8.5 Nel corso dell’esercizio provvisorio, possono essere impegnate solo spese correnti e le eventuali spese correlate, riguardanti le partite di giro, salvo quelle riguardanti i lavori pubblici
di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. In tali
casi, è consentita la possibilità di variare il bilancio gestito
in esercizio provvisorio, secondo le modalità previste dalla
specifica disciplina di settore.
8.8 I tesorieri gestiscono la spesa per dodicesimi, facendo riferimento agli stanziamenti di competenza al netto degli impegni
già assunti negli esercizi precedenti e dell’importo accantonato
al fondo pluriennale (la voce “di cui fondo pluriennale vincolato)”. Non sono soggetti ai limiti dei dodicesimi gli impegni
assunti negli esercizi precedenti ed imputati all’esercizio cui
si riferisce l’esercizio provvisorio, e le spese tassativamente
regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato
in dodicesimi.
8.9 In caso di esercizio provvisorio o di gestione provvisoria,
all’inizio dell’anno l’ente trasmette al tesoriere l’elenco dei
residui presunti al 1° gennaio dell’esercizio cui si riferisce la
gestione o l’esercizio provvisorio e l’importo degli stanziamenti
di competenza dell’esercizio dell’ultimo bilancio di previsione
approvato cui si riferisce l’esercizio o la gestione provvisoria,
con l’indicazione della quota di stanziamento riguardante
spese già impegnate e quella relativa al fondo pluriennale
vincolato.
Gli importi della voce “già impegnato” possono essere aggiornate con delibera di Giunta sulla base dei dati di preconsuntivo dell’anno precedente.
Note
L’allegato 4/2 del
d.lgs. 118/2011
(punto 8.8) specifica come il tesoriere
debba gestire le spese in dodicesimi nel
corso dell’esercizio
provvisorio che sostanziamente si sostanziano nelle stesse regole previste per
gli enti. A tal fine, per
individuare i pagamenti esclusi dal limite dei dodicesimi,
il comma 6 dell’art.
163 del TUEL prevede che i pagamenti
riguardanti spese
escluse dal limite
dei dodicesimi sono
individuati nel mandato attraverso l’indicatore di cui all’articolo 185, comma 2,
lettera i-bis) ossia il
codice SIOPE.
| 1 | 2016
legge di stabilità 2016
Bilancio di previsione e patto di stabilità
Art. 163 TUEL
5. Nel corso dell’esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente
alla quota dei dodicesimi non
utilizzata nei mesi precedenti, per
ciascun programma, le spese di
cui al comma 3, per importi non
superiori ad un dodicesimo degli
stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l’anno precedente, ridotti
delle somme già impegnate negli
esercizi precedenti e dell’importo
accantonato al fondo pluriennale
vincolato, con l’esclusione delle
spese:
a) tassativamente regolate dalla
legge;
b) non suscettibili di pagamento
frazionato in dodicesimi,
c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e
quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della
scadenza dei relativi contratti.
6. I pagamenti riguardanti spese
escluse dal limite dei dodicesimi
di cui al comma 5 sono individuati nel mandato attraverso l’indicatore di cui all’articolo 185, comma
2, lettera i-bis).
Principio applicato della contabilità finanziaria
(allegato 4/2 d.lgs. 118/2011)
8.5 Nel corso dell’esercizio provvisorio, non è consentito il
ricorso all’indebitamento e gli enti possono impegnare mensilmente, per ciascun programma, unitamente alla quota dei
dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, spese correnti
non superiori ad un dodicesimo delle somme previste nel secondo esercizio dell’ultimo bilancio di previsione deliberato,
ridotte delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e
dell’importo accantonato al fondo pluriennale (la voce “di cui
fondo pluriennale vincolato)”, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge, non suscettibili di pagamento
frazionato in dodicesimi e le spese a carattere continuativo
necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo
e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della
scadenza dei relativi contratti.
I rimborsi in c/capitale di somme non dovute o incassate in
eccesso, quali i rimborsi degli oneri di urbanizzazione, costituiscono spese non suscettibili di pagamento frazionato
in dodicesimi.
8.6 La gestione in dodicesimi dell’esercizio provvisorio riguarda solo gli stanziamenti di competenza della spesa al netto degli impegni assunti negli esercizi precedenti con imputazione
all’esercizio provvisorio e dell’importo del fondo pluriennale
vincolato.
Gli impegni assunti negli esercizi precedenti, in quanto “già
assunti”, non sono soggetti ai limiti dei dodicesimi e comprendono gli impegni cancellati nell’ambito delle operazioni
di riaccertamento dei residui e reimputati alla competenza
dell’esercizio in gestione.
Pertanto, nel corso dell’esercizio provvisorio:
a) sono impegnate nel limite dei dodicesimi le spese che, per
loro natura, possono essere pagate in dodicesimi;
b) sono impegnate, al di fuori dei limiti dei dodicesimi, le
spese tassativamente regolate dalla legge, quelle che, per
loro natura, non possono essere pagate frazionandole in
dodicesimi, e le spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e
quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della
scadenza dei relativi contratti.
8.7 Nei casi in cui è consentito assumere impegni senza fare
riferimento al limite dei dodicesimi, le spese sono impegnate
nel rispetto del principio contabile generale della competenza
finanziaria, con imputazione agli esercizi in cui le spese sono
esigibili, nei limiti degli stanziamenti dell’ultimo bilancio approvato
8.12 Considerata la natura autorizzatoria del bilancio di previsione, nel rispetto della disciplina generale riguardante il
fondo di riserva, nel corso dell’esercizio provvisorio è consentito l’utilizzo di tale accantonamento solo per fronteggiare
obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, da obblighi tassativamente previsti dalla legge (quali, ad
esempio, le spese per le elezioni in caso di stanziamenti non
adeguati nella spesa corrente) e per garantire la prosecuzione
o l’avvio di attività soggette a termini o scadenza, il cui mancato svolgimento determinerebbe danno per l’ente. A seguito
dell’approvazione del bilancio di previsione, con riferimento
all’esercizio in corso, il limite massimo di accantonamento
al fondo di riserva è ridotto dell’importo del fondo di riserva
utilizzato nel corso dell’esercizio provvisorio.
Note
L’allegato 4/2 del
d.lgs. 118/2011 (punto 8.12) specifica anche i limiti di utilizzo
del fondo di riserva,
in caso di esercizio
provvisorio, prevedendo che nel corso
dell’esercizio provvisorio è consentito
l’utilizzo di tale accantonamento solo
per fronteggiare obbligazioni derivanti
da provvedimenti
giurisdizionali esecutivi, da obblighi
tassativamente previsti dalla legge (quali, ad esempio, le spese per le elezioni in
caso di stanziamenti
non adeguati nella
spesa corrente) e
per garantire la prosecuzione o l’avvio
di attività soggette a
termini o scadenza,
il cui mancato svolgimento determinerebbe danno per l’ente.
29
legge di stabilità 2016
| 1 | 2016
Bilancio di previsione e patto di stabilità
Art. 163 TUEL
7. Nel corso dell’esercizio provvisorio sono consentite le variazioni
di bilancio previste dall’articolo
187, comma 3-quinquies, quelle
riguardanti le variazioni del fondo pluriennale vincolato, quelle
necessarie alla reimputazione agli
esercizi in cui sono esigibili, di
obbligazioni riguardanti entrate
vincolate già assunte, e delle spese
correlate, nei casi in cui anche la
spesa è oggetto di reimputazione,
e l’eventuale aggiornamento delle
spese già impegnate. Tali variazioni rilevano solo ai fini della
gestione dei dodicesimi.
Principio applicato della contabilità finanziaria
(allegato 4/2 d.lgs. 118/2011)
8.11 Nel corso dell’esercizio provvisorio, per garantire la prosecuzione o l’avvio di attività soggette a termini o scadenza,
il cui mancato svolgimento determinerebbe danno per l’ente, è consentito l’utilizzo delle quote vincolate dell’avanzo di
amministrazione sulla base di una relazione documentata
del dirigente competente. A tal fine, dopo avere acquisito il
parere dell’organo di revisione contabile, la Giunta delibera
una variazione del bilancio provvisorio in corso di gestione,
che dispone l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione vincolato
determinato sulla base di dati di pre-consuntivo dell’esercizio
precedente.
Sono altresì consentite, con delibera di giunta, le variazioni
compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi
limitatamente alle spese per il personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all’interno dell’ente.
8.10 Considerato che il riaccertamento dei residui costituisce
un’attività di natura gestionale, è possibile procedere al riaccertamento straordinario dei residui di cui all’articolo 3 comma 7
del presente decreto, e al riaccertamento ordinario dei residui
di cui all’articolo 3, comma 4 del presente decreto, anche nel
corso dell’esercizio provvisorio, entro i termini previsti per
l’approvazione del rendiconto.
In tal caso, la variazione di bilancio necessaria alla reimputazione degli impegni e degli accertamenti all’esercizio in cui le
obbligazioni sono esigibili, è effettuata, con delibera di Giunta,
dopo avere acquisito il parere dell’organo di revisione, a valere
dell’ultimo bilancio di previsione approvato. Alla delibera di
Giunta è allegato il prospetto previsto dall’articolo 10 comma
4 da trasmettere al tesoriere.
A seguito del riaccertamento ordinario e/o straordinario dei
residui di cui all’articolo 3 comma 4 e 7 del presente decreto,
l’ente trasmette al tesoriere l’atto di approvazione del riaccertamento dei residui.
8.14 Nel primo anno di adozione dello schema di bilancio
autorizzatorio previsto dal presente decreto, gli enti, che al
31 dicembre dell’anno precedente non hanno deliberato il
bilancio di previsione per l’anno successivo, gestiscono provvisoriamente gli stanziamenti di spesa previsti per il secondo
esercizio dell’ultimo bilancio di previsione approvato, previa
riclassificazione degli stessi secondo lo schema di bilancio
allegato al presente decreto.
30
Note
Applicazione avanzo
vincolato.
Per poter applicare
l’avanzo vincolato in
esercizio provvisorio:
- la giunta deve approvare il prospetto del risultato di
amministrazione
presunto;
- il dirigente/responsabile deve
attestare la necessità di garantire
la prosecuzione o
l’avvio delle attività ritenute urgenti
per evitare danni
all’ente;
- l’organo di revisione deve esprimere
il parere
Applicazione avanzo
accantonato
Fino all’approvazione
del rendiconto dell’esercizio precedente,
le quote accantonate
utilizzabili sono quelle
risultanti dall’ultimo
consuntivo approvato.
L’allegato 4/2 del
d.lgs. 118/2011 disciplina la possibilità, in esercizio provvisorio, di effettuare
le variazioni conseguenti al riaccertamento ordinario dei
residui.
L’allegato 4/2 del d.lgs.
118/2011 disciplina il
caso di applicazione
delle regole di esercizio provvisorio nel
primo anno di adozione dello schema di
bilancio autorizzatorio armonizzato.
| 1 | 2016
legge di stabilità 2016
Bilancio di previsione e patto di stabilità
Dalla lettura della tabella 1 si evince che durante l’esercizio provvisorio vi possono essere tre tipi di operazioni:
- quelle consentite;
- quelle consentite entro determinati limiti;
- quelle non consentite.
Nel prospetto sotto riportato se ne riporta una sintesi.
Prospetto: le regole dell’esercizio provvisorio
Nel corso dell’esercizio provvisorio:
1. possono essere impegnate senza alcuna limitazione le spese tassativamente regolate dalla legge,
non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi e le spese a carattere continuativo necessarie
per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate
a seguito della scadenza dei relativi contratti (art. 163 comma 5 TUEL);
2. possono essere impegnate le spese riguardanti le partite di giro (art. 163 comma 3 TUEL);
3. possono essere impegnate le spese riguardanti i lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi
di somma urgenza. In tali casi, è consentita la possibilità di variare il bilancio gestito in esercizio
provvisorio, secondo le modalità previste dalla specifica disciplina di settore (art. 163 comma 3
del TUEL);
4. entro i termini previsti per l’approvazione del rendiconto, considerato che il riaccertamento dei
residui costituisce un’attività di natura gestionale, è possibile procedere al riaccertamento ordinario
dei residui di cui all’articolo 3, comma 4 del medesimo decreto.
In tal caso, la variazione di bilancio necessaria alla reimputazione degli impegni e degli accertamenti all’esercizio in cui le obbligazioni sono esigibili, è effettuata, con delibera di Giunta, a valere
dell’ultimo bilancio di previsione approvato. Alla delibera di Giunta è allegato il prospetto previsto
dall’articolo 10, comma 4, da trasmettere al tesoriere. A seguito del riaccertamento ordinario dei
residui di cui all’articolo 3, commi 4 del d.lgs. 118/2011, l’ente trasmette al tesoriere l’atto di approvazione del riaccertamento dei residui (punto 8.10 allegato 4/2 del d.lgs. 118/2011);
Operazioni
consentite
5. per garantire la prosecuzione o l’avvio di attività soggette a termini o scadenza, il cui mancato
svolgimento determinerebbe danno per l’ente, è consentito l’utilizzo delle quote vincolate dell’avanzo di amministrazione sulla base di una relazione documentata del dirigente competente. A tal
fine, la Giunta delibera una variazione del bilancio provvisorio in corso di gestione, che dispone
l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione vincolato determinato sulla base di dati di pre-consuntivo
dell’esercizio precedente (art. 163 comma 7 del TUEL);
6. fino all’approvazione del consuntivo, le quote accantonate utilizzabili sono quelle risultanti
dall’ultimo consuntivo approvato è possibile:
a) per quanto riguarda le spese, effettuare variazioni agli stanziamenti di competenza dei macroaggregati compensative all’interno dei programmi e dei capitoli, anche prevedendo l’istituzione di nuovi
capitoli;
b) per quanto riguarda le entrate, effettuare variazioni agli stanziamenti di competenza delle
entrate compensative all’interno della medesima tipologia e/o della medesima categoria, anche
prevedendo l’istituzione di nuovi capitoli. In assenza di variazioni compensative, con delibera di
giunta, possono essere istituiti capitoli di entrata con stanziamenti pari a 0 nell’ambito di tipologie
per le quali già esistono stanziamenti. Nel caso di tipologie di entrata per le quali, in bilancio,
non sono previsti stanziamenti, è possibile istituire la tipologia, sempre con stanziamento pari
a 0, con delibera consiliare. Lo stanziamento pari a 0 è necessario per garantire il pareggio di
bilancio. Infatti, considerato che gli stanziamenti di entrata non hanno natura autorizzatoria
(con esclusione delle entrate per accensione prestiti), è possibile accertare le relative entrate per
qualsiasi importo (punto 8.13 allegato 4/2 d.lgs. 118/2011);
7. con delibera di giunta, sono consentite le variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni
e dei programmi limitatamente alle spese per il personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all’interno dell’ente (punto 8.11 del d.lgs. 118/2011);
31
legge di stabilità 2016
| 1 | 2016
Bilancio di previsione e patto di stabilità
Operazioni
consentite
con
limitazioni
Operazioni
non
consentite
8. gli enti possono impegnare mensilmente, per ciascun programma, unitamente alla quota dei
dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, spese correnti non superiori ad un dodicesimo
delle somme previste nel secondo esercizio dell’ultimo bilancio di previsione deliberato, ridotte delle
somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell’importo accantonato al fondo pluriennale (la
voce “di cui fondo pluriennale vincolato)”.
La gestione in dodicesimi dell’esercizio provvisorio riguarda solo gli stanziamenti di competenza
della spesa al netto degli impegni assunti negli esercizi precedenti con imputazione all’esercizio
provvisorio e dell’importo del fondo pluriennale vincolato.
Gli impegni assunti negli esercizi precedenti, in quanto “già assunti”, non sono soggetti ai limiti dei
dodicesimi e comprendono gli impegni cancellati nell’ambito delle operazioni di riaccertamento dei
residui e reimputati alla competenza dell’esercizio in gestione (art. 163 comma 5);
9. utilizzare il fondo di riserva solo per fronteggiare obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, da obblighi tassativamente previsti dalla legge (quali, ad esempio, le spese per le
elezioni in caso di stanziamenti non adeguati nella spesa corrente) e per garantire la prosecuzione o
l’avvio di attività soggette a termini o scadenza, il cui mancato svolgimento determinerebbe danno
per l’ente. A seguito dell’approvazione del bilancio di previsione, con riferimento all’esercizio in corso,
il limite massimo di accantonamento al fondo di riserva è ridotto dell’importo del fondo di riserva
utilizzato nel corso dell’esercizio provvisorio (punto 8.12 allegato 4/2 del d.lgs. 118/2011). Uno schema
di delibera di Giunta di utilizzo del fondo di riserva è esposto al pargrafo 3.2.1 del presente capitolo;
10. non è consentito il ricorso all’indebitamento (art. 163 comma 3 TUEL);
11. non è possibile effettuare impegni di spesa di investimento ad eccezione degli impegni relativi
a lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza (art. 163, comma 3 TUEL).
Nel corso dell’esercizio provvisorio, infine, se il pro-
relativo ad almeno un triennio, è differito dal 31
spetto aggiornato del risultato di amministrazione
ottobre al 31 dicembre 2015.
presunto evidenzia un disavanzo di amministrazione
2. In conseguenza del differimento del termine
della sezione 2 del prospetto, non è possibile proseguire
di cui al comma 1, gli enti locali sono tenuti a
la gestione secondo le regole dell’esercizio provviso-
presentare la relativa nota di aggiornamento
rio. In questo caso, è necessario che l’ente proceda
entro il 28 febbraio 2016.
all’immediata approvazione del bilancio di previsione iscrivendo tra le spese il disavanzo. Nelle more
Con il decreto ministeriale del 28 ottobre 2015,
dell’approvazione del bilancio di previsione, la gestione
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31
prosegue secondo le regole della gestione provvisoria.
ottobre 2015, il Ministero dell’interno ha ufficializzato l’ulteriore differimento, dal 31 ottobre al 31
dicembre 2015, del termine per la presentazione
1.2. Differimento termine approvazione del
Documento Unico di programmazione
del Documento unico di programmazione.
Si rammenta, infatti, che con decreto del 3 luglio
2015 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 157 del
Decreto Ministero dell’interno 28 ottobre 2015
9 luglio 2015, era già stato prorogato dal 31 luglio al
Art. 1
31 ottobre il termine per la deliberazione del D.U.P.
Ulteriore differimento del termine per la presenta-
da parte degli enti locali.
zione del Documento unico di programmazione
L’art. 170 del d.lgs. 267/2000, si ricorda, prevede la
degli enti locali
formazione del DUP da parte dell’organo esecutivo e
la presentazione al Consiglio entro il 31 luglio di ogni
1. Il termine per la presentazione del Documento
anno; scadenza inizialmente differita al 31 ottobre 2015
unico di programmazione degli enti locali,
limitatamente ai documenti riferiti al triennio 20162018 e ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2015.
32
legge di stabilità 2016
| 1 | 2016
Bilancio di previsione e patto di stabilità
2. Controllo sull’approvazione
del bilancio di previsione
un commissario per la predisposizioni d’ufficio
del bilancio e assegnando al consiglio un termine
di venti giorni per l’adozione della relativa delibe-
Art. 4, comma 1 del decreto Milleproroghe
razione;
b)nell’ipotesi in cui lo schema del bilancio risulti
1. È prorogata, per l’anno 2016, l’applicazione delle
già predisposto dalla giunta, il prefetto potrà
disposizioni di cui all’articolo 1, comma 1-bis, del
assegnare al consiglio, con atto notificato ai sin-
decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito,
goli consiglieri, un termine non superiore a venti
con modificazioni, dalla legge 1° marzo 2005, n. 26.
giorni per l’adozione della relativa deliberazione.
In entrambi i casi, decorso inutilmente il termine
L’art. 141, comma 1, lettera c) del d.lgs. 267/2000
assegnato al consiglio per l’approvazione del bi-
(TUEL), tra le varie cause di scioglimento del con-
lancio, il prefetto si sostituisce, mediante apposito
siglio comunale, prevede anche quella dovuta alla
commissario, all’amministrazione inadempiente e
mancata approvazione, nei termini di legge, del
inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio.
bilancio di previsione.
In ogni caso, il termine entro il quale deve avere
In seguito alla soppressione dell’organo regionale
luogo l’approvazione del bilancio nel caso di ricorso
di controllo avvenuto con l’approvazione della legge
alla nomina di un commissario è fissato in 50 giorni
3/2001 (art. 9), si è creato un vuoto normativo in
dalla scadenza di quello prescritto.
quanto non sussisterebbe più un organo deputato
Tale procedura è stata estesa anche agli anni suc-
a controllare l’avvenuta approvazione del bilancio
cessivi al 2002 dalle seguenti norme:
di previsione. Per colmare questo vuoto normativo,
- per l’anno 2003 dal d.l. 31.3.2003 n. 50 convertito
l’art. 1 del d.l. 22.2.2002 n. 13 convertito nella legge
nella legge 116/2003 il quale richiamava il d.l.
75 del 24.4.2002 aveva stabilito che, per l’esercizio
13/02 convertito nella legge 75/2002;
finanziario 2002, l’ipotesi di scioglimento di cui
- per l’anno 2004 dal d.l. 80/2004 convertito nella
all’articolo 141, comma 1, lettera c) del TUEL fosse
legge 140/2004 il quale rimandava al d.l. 50/2003
disciplinata dai successivi commi 2 e 3 dello stesso
convertito nella legge 116/2003;
articolo 1.
- per l’anno 2005 dall’art. 1, comma 1-bis del d.l.
In particolare l’articolo 1 del d.l. n. 13/2002, conver-
314/2004 convertito nella legge 26/2005 il quale
tito nella legge n. 75/2002, ha previsto che, in caso
rimandava al d.l. 80/2004 convertito nella legge
di mancata approvazione nei termini del bilancio di
140/2004;
previsione, il Prefetto nomini un commissario per
- per l’anno 2006 dall’art. 1, comma 156 della leg-
la predisposizione d’ufficio del bilancio, assegnan-
ge 266/2005 il quale rimandava al d.l. 314/2004
do ai Consigli un termine di 20 giorni per la sua
convertito nella legge 26/2005
approvazione. In caso di mancata approvazione da
- per gli anni 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012,
parte del Consiglio, a tale adempimento provvede il
2013, 2014 e 2015 rispettivamente dagli art. 1,
Commissario. La stessa norma consente agli Statuti
comma 710 della legge 296/2006, dall’articolo
degli enti locali di regolare le modalità di nomina
2, comma 1 della legge 244/2007, dall’articolo
del Commissario.
2-quater, comma 1 del d.l. 154/2008, dall’articolo
In particolare la procedura introdotta dal d.l.
4, comma 1 del d.l. 2/2010, dall’art. 1, comma 1
13/2002 prevede che, trascorso il termine entro il
del d.l. 225/2010, dall’art. 15, comma 3 del d.l.
quale il bilancio deve essere approvato:
216/2011, dall’art. 1, comma 397 della legge
a) in caso di mancata presentazione dello schema di
228/2012, dall’art. 3, comma 1 del d.l. 150/2013,
bilancio da parte della Giunta, il prefetto nomina
dall’articolo 4, comma 1 del d.l. 192/2014 i quali
33
legge di stabilità 2016
| 1 | 2016
Bilancio di previsione e patto di stabilità
richiamavano l’articolo 1, comma 1-bis del d.l.
16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
314/2004.
aprile 2012, n. 44.
L’articolo 4, comma 1 del decreto mille proroghe
2016 richiamando ancora l’art. 1, comma 1-bis del
Art. 1, comma 734 della legge di stabilità 2016
d.l. 314/2004 proroga anche per il 2016 tale disposizione.
734. Per gli anni 2016 e 2017, alle regioni Friuli
Venezia Giulia, Valle d’Aosta, Trentino-Alto Adige,
alla Regione siciliana e alle province autonome di
3. Disposizioni inerenti
al patto di stabilità
Trento e di Bolzano non si applicano le disposizioni di cui al comma 723 del presente articolo e
resta ferma la disciplina del patto di stabilità in-
Art. 1, comma 707 della legge di stabilità 2016
terno recata dall’articolo 1, commi 454 e seguenti,
della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come attuata
707. A decorrere dall’anno 2016 cessano di
dagli accordi sottoscritti con lo Stato.
avere applicazione l’articolo 31 della legge 12
novembre 2011, n. 183, e tutte le norme concer-
Art. 1, comma 760 della legge di stabilità 2015
nenti la disciplina del patto di stabilità interno
degli enti locali nonché i commi 461, 463, 464,
760. All’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 19
468, 469 e i commi da 474 a 483 dell’articolo 1
giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Restano
dalla legge 6 agosto 2015, n. 215, le parole: «per
fermi gli adempimenti degli enti locali relativi
l’anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «per
al monitoraggio e alla certificazione del patto
gli anni 2014 e 2015».
di stabilità interno 2015, di cui ai commi 19,
34
20 e 20-bis dell’articolo 31 della legge 12 no-
L’articolo 1, comma 707 della legge di stabilità 2016
vembre 2011, n. 183, nonché l’applicazione
dispone la cessazione, a decorrere dall’anno 2016,
delle sanzioni in caso di mancato rispetto del
di tutte le disposizioni inerenti il patto di stabilità
patto di stabilità interno relativo all’anno 2015
applicati fino all’esercizio 2015 ed in particolare:
o relativo agli anni precedenti accertato ai sen-
• la cessazione dell’articolo 31 della legge 183/2011
si dei commi 28, 29 e 31 dell’articolo 31 della
relativo al patto di stabilità per gli enti locali;
legge 12 novembre 2011, n. 183. Restano altresì
• la cessazione dei commi 461, 463, 464, 468, 469
fermi gli adempimenti delle regioni relativi al
e da 474 a 483 dell’art. 1 della legge 190/2014
monitoraggio e alla certificazione del pareggio
relativo al patto di stabilità per le regioni.
di bilancio per l’anno 2015, di cui ai commi da
Il comma 734 della legge di stabilità prevede che per
470 a 473 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre
gli anni 2016 e 2017, alle regioni Friuli Venezia Giulia,
2014, n. 190, nonché l’applicazione delle sanzio-
Valle d’Aosta, Trentino-Alto Adige, alla Regione sici-
ni in caso di mancato rispetto dell’obiettivo del
liana e alle province autonome di Trento e di Bolzano
pareggio relativo all’anno 2015. Sono fatti salvi
continuerà ad applicarsi la disciplina del patto di
gli effetti connessi all’applicazione negli anni
stabilità interno recata dall’articolo 1, commi 454 e
2014 e 2015 dei patti orizzontali recati al comma
seguenti, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come
141 dell’articolo 1 della legge 13 dicembre 2010,
attuata dagli accordi sottoscritti con lo Stato e non si
n. 220, al comma 483 dell’articolo 1 della legge
applicheranno le disposizioni del pareggio del bilan-
23 dicembre 2014, n. 190, e al comma 7 dell’ar-
cio che saranno illustrate in un prossimo paragrafo.
ticolo 4-ter del decreto-legge 2 marzo 2012, n.
La disposizione chiarisce che gli adempimenti
legge di stabilità 2016
| 1 | 2016
Bilancio di previsione e patto di stabilità
da effettuare nell’esercizio 2016, con riferimento
proroga di fatto, anche per l’annualità 2015, la pos-
al patto di stabilità 2015, restano salvi e pertanto
sibilità prevista, per il solo anno 2014, dall’art. 4,
rimane confermato:
comma 1 del d.l. 78/2015 di disapplicare la sanzione
• la scadenza del 31 gennaio 2016 per il monito-
concernente il divieto di assunzione per:
raggio del secondo semestre 2015;
• la scadenza del 31 marzo 2016 per la certificazione finale del patto di stabilità 2015;
• l’invio, decorsi sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione,
di una nuova certificazione, a rettifica di quella
già inviata entro il 31.3.2016, se, rispetto a quanto
• il mancato rispetto del patto di stabilità per l’anno
2015 (annualità aggiunta con la legge di stabilità
2016) e per l’anno 2014;
• l’eventuale tardivo invio della certificazione
finale patto;
• nonché, del mancato rispetto dell’indicatore dei
tempi medi di pagamento.
già certificato, si rileva un peggioramento del
La disapplicazione della sanzione del divieto di as-
proprio posizionamento rispetto all'obiettivo del
sunzioni di personale è giustificata con il fine di faci-
patto di stabilità interno.
litare la ricollocazione del personale delle province.
Nel secondo periodo si chiarisce che restano altresì
Si rammenta, la sanzione del divieto di assunzione
salve le disposizioni inerenti:
di personale scaturente dal mancato rispetto dell’in-
• l’applicazione delle sanzioni in caso di mancato ri-
dicatore dei tempi medi di pagamento, introdotta
spetto del patto di stabilità interno dell’anno 2015;
dall’art. 41, comma 2 del decreto legge n. 66/2014 è
• l’applicazione delle sanzioni in caso di mancato
stato dichiarata illegittima dalla Corte Costituzio-
rispetto del patto di stabilità interno relativo agli
nale con la sentenza n. 272/2015.
anni 2014 e precedenti qualora l’inadempienza
Nel terzo periodo si chiarisce, altresì, che sono fatti
sia accertata successivamente ai sensi dei commi
salvi gli effetti connessi all’applicazione negli anni
28, 29 e 31 dell’articolo 31 della legge 183/2011
2014 e 2015 dei patti orizzontali sia regionali che
L’art. 1, comma 760 della legge di stabilità 2016
nazionali.
35
legge di stabilità 2016
| 1 | 2016
Tributi locali
Tutte le novità sui tributi locali
di Cristina Carpenedo
Il 28 dicembre 2015, è stata approvata la legge n. 208, c.d. legge di stabilità 2016, che ha
introdotto novità sostanziali sui tributi locali. Gli interventi riguardano principalmente l’abitazione
principale, per la quale è stata introdotta la sua esenzione ai fini TASI e i terreni agricoli per i
quali cambiano, di nuovo, le regole della loro esenzione ai fini IMU. I minori gettiti derivanti ai
comuni saranno compensati attraverso il fondo di solidarietà comunale.
1. L’abitazione principale
valore non superiore a 500 euro, oppure in caso
Uno degli interventi che caratterizza la manovra
di comodatario con ISEE non superiore a 15.000
fiscale 2016, approvata con la legge 28 dicembre
euro. Questa parte viene completamente espunta.
2015, n. 208, è la riduzione della pressione fiscale
La disciplina dei nuovi comodati troverà spazio
sull’abitazione principale. Lo scenario che si presen-
nel successivo comma 3, ma non più come facoltà
ta è di azzeramento dell’imposizione, mediante un
di assimilazione bensì come abbattimento al 50%
intervento che avviene sul comma 669. L’abitazione
della base imponibile, in presenza di requisiti
principale, nel nucleo essenziale declinato nel com-
molto restrittivi.
ma 2 dell’art. 13, viene esclusa anche dalla TASI, oltre
Nella nuova versione del comma 2, resta confer-
che dall’IMU, ad eccezione delle categorie catastali
mata la facoltà di assimilare all’abitazione prin-
di lusso per le quali continua a trovare applicazione
cipale l’unità immobiliare posseduta a titolo di
IMU e TASI. L’IMU, applicata nelle modalità definite
proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che
dal comma 10 dell’art. 13, e la TASI, nella combi-
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o
nazione delle aliquote sopra previste. Il legislatore
sanitari a seguito di ricovero permanente, a con-
provvederà a compensare la perdita di gettito con un
dizione che la stessa non risulti locata. Immutata
ristoro dal fondo di solidarietà comunale.
anche la disposizione che assimila ex lege le abitazioni degli iscritti AIRE. La norma considera
direttamente adibita ad abitazione principale
36
2. Le assimilazioni e i comodati
una ed una sola unità immobiliare posseduta dai
La parte più rimaneggiata dal legislatore è quella
cittadini italiani non residenti nel territorio dello
che si occupa delle assimilazioni. Le modifiche
Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti
agiscono anzitutto sul comma 2 dell’art. 13, con
all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi
la cancellazione della facoltà di assimilare l’unità
di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in
immobiliare concessa in comodato dal soggetto
Italia, a condizione che non risulti locata o data in
passivo ai parenti in linea retta entro il primo
comodato d’uso. Il comma 2 dell’art. 14 mantiene
grado, che la utilizzano come abitazione prin-
inoltre le quattro fattispecie che esclude l’appli-
cipale e limitatamente alla quota di rendita di
cazione dell’imposta municipale propria, con
legge di stabilità 2016
| 1 | 2016
Tributi locali
l’utilizzo da parte di studenti universitari, grazie
4. La riduzione per gli immobili
locati a canone concordato
al comma 15 della legge 208/2015.
Un intervento inaspettato è quello che riconosce
ampliamento del caso indicato nella lett. a) per
una riduzione d’imposta del 25% ai proprietari
che scelgono di affittare con contratti a canone
3. Il nuovo comodato
concordato. L’intervento avviene sia sull’IMU che
Dal 1° gennaio 2016 non esistono comodati assimilati
sulla TASI con due modifiche normative distinte,
all’abitazione principale. I comodati che rispettano
scritte nel comma 53 e nel comma 54 dell’art. 1
solo certi requisiti avranno diritto a una riduzione
della legge 208/2015.
della base imponibile del 50%. La norma, infatti, interviene sul comma 3 dell’art. 13
del d.l. 201/2011 stabilendo che,
la base imponibile è ridotta del
50% non solo per i fabbricati di
interesse storico o artistico e per
i fabbricati dichiarati inagibili
o inabitabili, ma anche per la
nuova fattispecie delineata alla
“53. All’articolo 13 del decreto-
Dal 1° gennaio 2016 non
esistono comodati assimilati
all’abitazione principale. I
comodati che rispettano solo
certi requisiti avranno diritto
a una riduzione della base
imponibile del 50%
lett. b) del comma 10 dell’art. 1
legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011,
n. 214, dopo il comma 6 è
inserito il seguente: «6-bis. Per
gli immobili locati a canone
concordato di cui alla legge 9
dicembre 1998, n. 431, l’im-
della legge 208/2015.
posta, determinata applicando
È un meccanismo ad incastro non semplice da realiz-
l’aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 6,
zare che deve rispettare i seguenti requisiti:
è ridotta al 75 per cento».
- l’immobile dato in comodato non deve appartenere
54. Al comma 678 dell’articolo 1 della legge 27 di-
alle categorie catastali A1 A8 A9;
cembre 2013, n. 147, è aggiunto, in fine, il seguente
- il beneficiario del comodato deve essere parente
periodo: «Per gli immobili locati a canone concordato
in linea retta entro il primo grado (padre/figlio) e
di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l’imposta,
deve rispettare il requisito della residenza e della
determinata applicando l’aliquota stabilita dal comu-
dimora abituale del nucleo familiare;
ne ai sensi del comma 683, è ridotta al 75 per cento».”.
- il contratto deve essere registrato;
- il proprietario dell’immobile deve risiedere anacomune in cui si trova l’immobile concesso in
5. La nuova abitazione principale
a favore dell’utilizzatore
comodato;
Un intervento di rilievo compare nella legge
graficamente e dimorare abitualmente nello stesso
- il proprietario dell’immobile non deve possedere
147/2013 istitutiva della IUC al comma 639 dell’art.
altri immobili in Italia, ma unicamente quello
1, che dà rilievo alla presenza di due figure: il pos-
oggetto di comodato, ad eccezione di quello in cui
sessore e l’utilizzatore. Si tratta dei soggetti passivi
abita solamente se si trova nello stesso comune di
coinvolti nei tre tributi che compongono la IUC:
quello oggetto di comodato e purché non appar-
il possessore qualificato e l’utilizzatore occupante
tenga alla categoria catastale A1 A8 A9.
effettivo, indipendentemente dalla titolarità di un
La fattispecie è inoltre soggetta a obbligo dichiarativo,
diritto reale.
che sembra assumere valore costitutivo. Il beneficio
La compresenza delle due figure si trova nella TASI
che si ottiene è un abbattimento della base imponibile
che, al comma 681, stabilisce nel caso in cui l’uni-
al 50% calcolata per la categoria “altro fabbricato”.
tà immobiliare è occupata da un soggetto diverso
37
legge di stabilità 2016
| 1 | 2016
Tributi locali
dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare,
dal 10 al 30%. L’intervento viene completato con
quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autono-
le modifiche al comma 681 al quale sono aggiunti
ma obbligazione tributaria. L’occupante versa la TASI
i seguenti periodi: nel caso in cui l’unità immo-
nella misura, stabilita dal comune nel regolamento,
biliare è detenuta da un soggetto che la destina ad
compresa fra il 10 e il 30 per cento dell’ammontare
abitazione principale, escluse quelle classificate
complessivo della TASI, calcolato applicando l’ali-
nelle categorie catastali A/1 A/8 e A/9, il possessore
quota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte
versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune
è corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità
nel regolamento relativo all’anno 2015. Nel caso di
immobiliare.
mancato invio della delibera entro il termine del
La duplice obbligazione tributaria non scatta se,
10 settembre 2014 di cui al comma 688 ovvero nel
ai sensi del comma 673, la
detenzione temporanea non
supera i sei mesi.
Da sempre l’abitazione principale è prerogativa del titolare del diritto reale. Il nuovo
intervento normativo sul
comma 639 sbaraglia questa
impostazione riconoscendo
l’esenzione dalla TASI anche
all’utilizzatore di un’abita-
caso di mancata determinazio-
A decorrere dall’anno 2016,
non è più dovuta l’IMU sui
terreni agricoli adibiti ad
attività agricola, posseduti e
condotti da CD o IAP iscritti
alla previdenza agricola. Non
rientrano nell’esenzione i titolari
di partita IVA che non versano i
contributi agricoli.
ne della predetta percentuale
stabilita dal comune nel regolamento relativo all’anno 2015,
la percentuale di versamento a
carico del possessore è pari al
90 per cento dell’ammontare
complessivo del tributo.
La disposizione si preoccupa
di individuare e confermare la
quota di versamento a carico
zione principale. Stiamo cioè
del proprietario, abbonata in-
parlando dell’ipotesi in cui
vece solo all’utilizzatore.
il titolare del diritto reale
concede in locazione o comodato il suo immobile,
oggi questi immobili scontavano la TASI ad aliquota
6. L’esenzione sui terreni agricoli
posseduti e condotti da CD e IAP
iscritti alla previdenza agricola
ordinaria decisa per la categoria “altri fabbricati”,
Il comma 10 dell’art. 1 della manovra interviene
con la suddivisione della quota tra il proprietario
sull’art. 13 del d.l. 201/2011 disponendo l’abrogazione:
e l’eventuale diverso occupante. Con la suddetta
- del secondo periodo del comma: “5 Per i terreni
disposizione si giunge al riconoscimento dell’abita-
agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti
zione principale esente TASI in capo all’occupante
e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprendi-
il quale, invece che versare la quota nella misura
tori agricoli professionali iscritti nella previdenza
che viene destinato dall’utilizzatore a residenza e
dimora abituale del suo nucleo familiare. Fino ad
decisa dal comune tra il 10 e il 30%, sarà esente. Il
proprietario verserà invece ad aliquota ordinaria la
38
agricola il moltiplicatore è pari a 75”;
- dell’intero comma 8-bis: “I terreni agricoli posse-
quota decisa dall’ente.
duti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli
Con il nuovo intervento accade dunque che, un
professionali di cui all’articolo 1 del decreto legi-
immobile dato in locazione a un utilizzatore che
slativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modi-
ne fissa la residenza anagrafica e la dimora del
ficazioni, iscritti nella previdenza agricola, purchè
nucleo familiare, sarà soggetto a IMU e TASI
dai medesimi condotti, sono soggetti all’imposta
con aliquota ordinaria decisa dall’ente mentre è
limitatamente alla parte di valore eccedente euro
azzerata la quota dell’occupante fissata dall’ente
6.000 e con le seguenti riduzioni:
legge di stabilità 2016
| 1 | 2016
Tributi locali
a)del 70 per cento dell’imposta gravante sulla parte
individuava diverse situazioni, ove il requisito
di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a
della coltivazione diretta da parte di CD o IAP
euro 15.500;
iscritti alla previdenza agricola giocava un ruolo
b)del 50 per cento dell’imposta gravante sulla parte di
importante. Nel nuovo disegno in vigore dal 2016,
valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500;
esiste già una norma generale di esenzione per
c) del 25 per cento dell’imposta gravante sulla parte
queste figure imprenditoriali, indipendentemente
di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro
dall’ubicazione. La lett. h) dell’art. 7 (sono esenti
32.000”.
dall’imposta i terreni agricoli ricadenti in aree mon-
L’abrogazione è accompagnata dalla fondamentale
tane o di collina delimitate ai sensi dell’art. 15 della
disposizione del comma 13 del medesimo art. 1
legge 27 dicembre 1977, n. 984) diventa importan-
nella parte in cui stabilisce che: “Sono, altresì, esen-
te per quei terreni che assumono la qualifica di
ti dall’IMU i terreni agricoli: a) posseduti e condotti
delimitato o parzialmente delimitato e sui quali si
dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli
svolge attività agricola ai sensi dell’art. 2135 del
professionali di cui all’articolo 1 del decreto legisla-
codice civile. Verseranno l’IMU tutti i terreni che
tivo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza
non sono agricoli.
agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione”.
La scelta del legislatore comporta l’imposizione
Dal connubio di queste norme, a decorrere dall’an-
di tutti i terreni sui quali non si svolge attività
no 2016, non è più dovuta l’IMU sui terreni agricoli
agricola ai sensi del codice civile, ad eccezione
adibiti ad attività agricola, posseduti e condotti
delle isole minori e dei terreni a immutabile desti-
da CD o IAP iscritti alla previdenza agricola (vale
nazione agro silvo pastorale a proprietà collettiva
a dire versano almeno 104 giornate lavorative).
indivisibile e inusucapibile.
Non rientrano nell’esenzione i titolari di partita
Comma 13: “A decorrere dall’anno 2016, l’esenzione
IVA che non versano i contributi agricoli.
dall’imposta municipale propria (IMU) prevista dal-
Va ricordato che con l’istituzione dell’IMU tutti
la lettera h) del comma 1 dell’articolo 7 del decreto
i terreni sono stati interessati all’imposta, non
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica
solo quelli agricoli. La stessa circolare 3/DF/2012
sulla base dei criteri individuati dalla circolare del
ha confermato che l’IMU comprende tutti gli
Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993,
immobili. L’ICI invece non comprendeva i piccoli
pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla
appezzamenti.
Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993. Sono,
altresì, esenti dall’IMU i terreni agricoli:
a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli
imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo
7. Terreni agricoli ricadenti in aree
montane o di collina. Isole minori.
Proprietà collettiva
1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti
Altro colpo di spugna sulla travagliata vicenda
b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all’al-
dei terreni agricoli ricadenti in aree montane o
legato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
di collina, iniziata con la pubblicazione del dm
c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale
28.11.2014 e che si chiude ora con l’abrogazione
a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile. A
delle disposizioni più significative del d.l. 4/2015,
decorrere dall’anno 2016, sono abrogati i commi da
per lasciare spazio alla vecchia circolare 9 del 14
1 a 9-bis dell’articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio
giugno 1993. Il decreto-legge, approvato in sosti-
2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge
tuzione del meccanismo del decreto ministeriale,
24 marzo 2015, n. 34”.
nella previdenza agricola, indipendentemente dalla
loro ubicazione;
39
legge di stabilità 2016
| 1 | 2016
Tributi locali
8. La sospensione del potere
di aumento dei tributi
sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo
La legge 208/2015 irrompe nella potestà impositiva
Il primo periodo non lascia spazio a dubbi in or-
decretando la sospensione del potere di aumento dei
dine al fatto che, se gli enti locali adottassero una
tributi per regioni ed enti locali fotografando l’asset-
delibera di incremento dei tributi e di addizionali,
to impositivo alla situazione 2015. È una norma che
si tratterebbe di un atto privo di efficacia.
rappresenta un tuffo nel passato quando dal 2008 al
Trattandosi di una disposizione esplicitamente de-
2011 fu bloccata la potestà di incremento di aliquote
limitata ai tributi locali, la norma non riguarda le
e tariffe dei tributi locali. Da questo punto di vista
entrate patrimoniali di diritto pubblico e le entrate
possiamo beneficiare delle
patrimoniali di diritto privato. I tributi dei comuni
interpretazioni già emesse
coinvolti nel blocco impo-
sul tema dalla Corte dei conti
per concludere che nessuna
forma di aumento, nemmeno
indiretto, sarà ammesso.
Nel dettaglio la disposizione
di interesse è inserita nel
comma 26 dell’art. 1: “Al fine
di contenere il livello complessivo della pressione tributaria,
unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000”.
A decorrere dall’anno 2016,
non è più dovuta l’IMU sui
terreni agricoli adibiti ad
attività agricola, posseduti e
condotti da CD o IAP iscritti
alla previdenza agricola. Non
rientrano nell’esenzione i titolari
di partita IVA che non versano i
contributi agricoli.
sitivo sono l’IMU, la TASI,
l’imposta sulla pubblicità e
anche il canone, la TOSAP,
l’imposta di soggiorno, l’addizionale comunale all’IRPEF.
Non sarà possibile nemmeno
istituire nuovi tributi come
si legge in alcuni pareri della
Corte dei conti emessi sul
in coerenza con gli equilibri
tema. Nessuna possibilità di
generali di finanza pubblica,
manovra dunque, nemmeno
per l’anno 2016 è sospesa l’ef-
per l’imposta di soggiorno,
ficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli
nonostante il suo carattere volontario, rispetto ai
enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei
tributi patrimoniali. Non sarà possibile ridurre
tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli
esenzioni o ampliare il periodo di applicazione di
enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di
un tributo, in quanto vige la regola che tutto ciò
aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015. Sono
che comporta un incremento di gettito finale o un
fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di
incremento di tributo sulla singola fattispecie, è
cui all’articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre
sintomo di aumento della pressione fiscale.
2004, n. 311, e all’articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86,
della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la posai fini dell’accesso alle anticipazioni di liquidità di
9. La situazione 2015 e la sanatoria
delle delibere
cui agli articoli 2 e 3 del decreto – legge 8 aprile 2013,
La sospensione decretata dal comma 26 dell’art.
n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
1, si applica limitatamente alle disposizioni che
giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La
prevedono l’aumento dei tributi e delle addizionali
sospensione di cui al primo periodo non si applica
rispetto alla situazione delle aliquote e delle tariffe
alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all’articolo 1, com-
applicate per l’anno 2015. Il livello di pressione
ma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per
fiscale è l’assetto del 2015 definito dalle delibere
gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi
regolamentari e tariffarie in vigore in quell’anno.
dell’articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto
In linea di principio la pressione fiscale è così fo-
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai
tografata dalle delibere approvate entro il 31 luglio
sibilità di effettuare manovre fiscali incrementative
40
legge di stabilità 2016
| 1 | 2016
Tributi locali
2015 e rese esecutive ai sensi di legge e delle regole
›› Versamenti effettuati con un ritardo non su-
di pubblicazione che caratterizzano l’IMU e la TASI.
periore a novanta giorni: la sanzione del 30%
Pertanto ciascun comune dovrà verificare l’adozio-
calcolata sul tributo non versato è ridotta alla
ne delle proprie delibere entro il termine previsto
metà (15%).
dal decreto del ministero dell’interno del 13 maggio
›› Versamenti effettuati con un ritardo non supe-
2015, che ha differito la scadenza di adozione del
riore a quindici giorni, la sanzione del 30% già
bilancio di previsione al 30 luglio 2015, divenuto
ridotta della metà (15%) è ulteriormente ridot-
31 luglio, grazie alla disposizione contenuta nel
ta a un importo pari a un quindicesimo per cia-
comma 49 dell’art. 1 della legge 208/2015.
scun giorno di ritardo.
›› Versamenti eseguiti con ritardo superiore a 90
giorni, la sanzione è del 30%.
10. La norma interpretativa sulle
tariffe dell’imposta comunale sulla
pubblicità
L’entrata in vigore dell’art. 13 del d.lgs. 471/1997
La legge di stabilità per il 2016 prevede una so-
accertate, poiché trova applicazione il principio del
luzione per blindare gli aumenti tariffari relativi
favor rei contenuto nell’art. 3 del d.lgs. 472/1997,
all’imposta sulla pubblicità, dopo il ciclone gene-
recante il principio di legalità. Ai sensi del comma
rato dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 7887
3 citato: “Se la legge in vigore al momento in cui è
del 21 ottobre 2014. Il comma 739 contiene una
stata commessa la violazione e le leggi posteriori
norma di interpretazione autentica retroattiva che
stabiliscono sanzioni di entità diversa, si applica la
chiarirebbe l’ambito applicativo dell’art. 23, comma
legge più favorevole, salvo che il provvedimento di
7 del d.l. n.83/2012 che aveva abrogato l’art. 11,
irrogazione sia divenuto definitivo”.
comma 10 della legge n. 449/1997 relativa alla fa-
Ne consegue che il ravvedimento operoso, nella
coltà di aumento. In tal modo vengono scongiurati
nuova misura collegata alla modifica della sanzione
i contenziosi che si stavano generando sul tema con
originaria, trova applicazione per i tardivi versa-
richieste di rimborso del pagato.
menti riferiti alle scadenze 2015.
11. Le modifiche all’art. 13 del d.lgs.
471/1997. Sanzioni per omesso
versamento
12. Effetti sul ravvedimento operoso
La legge di stabilità al comma 133 dell’art. 1 mo-
contribuente di ravvedersi in caso di versamento
difica il termine di entrata in vigore del nuovo art.
tardivo, pagando contestualmente al versamento,
13 del d.lgs. 471/1997, la disposizione che, nell’im-
una sanzione in misura ridotta rispetto a quella
pianto del sistema sanzionatorio tributario, punisce
base. Ne consegue che, le modifiche viste in caso
l’omesso versamento alla prescritta scadenza con
di omesso versamento alla prescritta scadenza,
un importo par al 30% del tributo non versato,
producono un automatico effetto anche sulla mi-
mediante sanzione irrogata contestualmente all’atto
sura del ravvedimento operoso. Preliminarmente
di accertamento in liquidazione. Il d.lgs. 158/2015
va chiarito che anche questa disposizione è stata
introduce un’ulteriore attenuazione del carico san-
ritoccata dal d.lgs. 158/2015 con anticipazione, da
zionatorio se i versamenti sono effettuati con un
parte della legge di stabilità, dell’entrata in vigore
ritardo non superiore a novanta giorni.
al 1.1.2016. Le diverse situazioni contemplate dalla
Gli step
norma prevedono:
all’1.1.2016 produce effetti anche sulle violazioni
commesse prima di questa data ma non ancora
Nel sistema sanzionatorio tributario, l’art. 13 del
d.lgs. 472/1997 disciplina la possibilità concessa al
41
legge di stabilità 2016
| 1 | 2016
Tributi locali
42
›› la riduzione della sanzione ad un decimo del
›› la riduzione della sanzione ad un ottavo del mi-
minimo nei casi di mancato pagamento del tri-
nimo, se la regolarizzazione degli errori e del-
buto se esso viene eseguito nel termine di tren-
le omissioni, anche se incidenti sulla determi-
ta giorni dalla data della sua commissione;
nazione o sul pagamento del tributo, avviene
›› la riduzione della sanzione ad un nono del mini-
entro il termine per la presentazione della di-
mo se la regolarizzazione degli errori e delle omis-
chiarazione relativa all’anno nel corso del qua-
sioni, anche se incidenti sulla determinazione o
le è stata commessa la violazione ovvero, quan-
sul pagamento del tributo, avviene entro novanta
do non è prevista dichiarazione periodica, en-
giorni dalla data dell’omissione o dell’errore;
tro un anno dall’omissione o dall’errore.
Giorni di ritardo
Misura sanzionatoria
Misura ravvedimento dal 1.1.2016
1° giorno di ritardo
1 per cento
1/10 = 0,1% sprint
2° giorno di ritardo
2 per cento
1/10 = 0,2% sprint
3° giorno di ritardo
3 per cento
1/10 = 0,3% sprint
4° giorno di ritardo
4 per cento
1/10 = 0,4% sprint
5° giorno di ritardo
5 per cento
1/10 = 0,5% sprint
6° giorno di ritardo
6 per cento
1/10 = 0,6% sprint
7° giorno di ritardo
7 per cento
1/10 = 0,7% sprint
8° giorno di ritardo
8 per cento
1/10 = 0,8% sprint
9° giorno di ritardo
9 per cento
1/10 = 0,9% sprint
10° giorno di ritardo
10 per cento
1/10 = 1% sprint
11° giorno di ritardo
11 per cento
1/10 = 1,1% sprint
12° giorno di ritardo
12 per cento
1/10 = 1,2% sprint
13° giorno di ritardo
13 per cento
1/10 = 1,3% sprint
14° giorno di ritardo
14 per cento
1/10 = 1,4% sprint
15° giorno di ritardo fino al 30°
15 per cento
1/10 = 1,5% breve
Dal 31° giorno di ritardo al 90°
15 per cento
1/9 = 1,67% intermedio
Dal 91° giorno di ritardo
30 per cento
1/8 = 3,75% lungo versamento entro il termine per la presentazione della dichiarazione
relativa all’anno nel corso del quale è stata
commessa la violazione ovvero, quando non
è prevista dichiarazione periodica, entro un
anno dall’omissione o dall’errore.
13. Fabbricati D
nonché degli elementi ad essi strutturalmente con-
Il comma 21 della legge 208/2015 stabilisce che
nessi che ne accrescono la qualità e l’utilità, nei
A decorrere dal 1º gennaio 2016, la determinazione
limiti dell’ordinario apprezzamento. Sono esclusi
della rendita catastale degli immobili a destinazione
dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, at-
speciale e particolare, censibili nelle categorie cata-
trezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico
stali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima
pro-cesso produttivo. La norma scrive la regola
diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni,
della determinazione della rendita catastale degli
legge di stabilità 2016
| 1 | 2016
Tributi locali
immobili a destinazione speciale del gruppo D e
14. Abrogazione dell’IMUS
immobili a destinazione particolare del gruppo E
Il comma 25 dell’art. 1 della legge di stabilità dispo-
(escluse da IMU e TASI), soggette a stima diretta e
ne l’abrogazione dell’intero art. 11 del d.lgs. 23/2011
che dovrà escludere macchinari, congegni, attrezza-
che istituiva l’IMU secondaria, confermando così
ture ed altri impianti, funzionali allo specifico pro-
la vigenza dei tributi minori.
cesso produttivo. I commi successivi aprono una finestra temporale breve per la presentazione di atti
di aggiornamento della rendita mediante DOCFA,
per gli immobili già censiti. Solamente per gli atti
15. TARI
presentati entro il 15 giugno 2016, le rendite ag-
Le modifiche al comma 652 dell’art. 1 della
giornate producono effetto dal 1.1.2016, in deroga
legge 147/2013 consentono di utilizzare i coef-
alla regola della vigenza al 1° gennaio dell’anno di
ficienti inferiori ai minimi o superiori ai mas-
imposizione. Tutte le operazioni di aggiornamento
simi indicati dal d.P.R. 158/1999 nella misura
eseguite dopo il 15 giugno, ricadranno nella regola
del 50%. Slitta al 2018 l’utilizzo dei parametri
generale di decorrenza della rendita vigente al 1
dei fabbisogni standard nella formazione del
gennaio dell’anno di imposizione.
piano finanziario.
43
legge di stabilità 2016
| 1 | 2016
Pareggio di bilancio
Dal patto al pareggio di bilancio
di Matteo Barbero
Fra le numerose novità contabili che, come al solito, trovano posto nella legge di stabilità,
quest’anno spicca senza dubbio quella che prevede dal 2016 il superamento del Patto di
stabilità interno con il pareggio di bilancio. Il nuovo meccanismo presenta indubbi vantaggi
rispetto a quello precedente. Esso, tuttavia, oltre agli inevitabili problemi che accompagnano
qualsiasi cambiamento, presenta anche alcune rilevanti criticità legate all’incompletezza del
quadro normativo e soprattutto all’incertezza sull’impatto degli ulteriori vincoli previsti dalla
l. 243/2012. Da considerare anche l’assoggettamento dei comuni fino a 1.000 abitanti, finora
sempre esclusi dal Patto.
44
1. Introduzione
di cassa. Essa, inoltre, pone limitazioni molto restrit-
La legge di stabilità 2016 (l. 208/2015) modifica
tive sull’indebitamento, obbligando ad attivarlo solo
profondamente il quadro dei vincoli di finanza
nell’ambito di intese a livello regionale. Al contrario,
pubblica applicabili agli enti territoriali. Dopo quasi
la legge di stabilità 2016 menziona solo il pareggio
venti anni dalla sua introduzione, infatti, dal 1°
fra entrate e spese finali in termini di competenza,
gennaio 2016 non si applica più il Patto di stabilità
tralasciando gli altri obiettivi previsti dalla l. 243,
interno, sostituito da nuovo meccanismo basato
e non ripropone le limitazioni sull’indebitamento.
sull’obbligo di conseguire il pareggio di bilancio,
Al riguardo, la relazione di accompagnamento alla
che viene esteso a tutti i comuni indipendentemente
legge di stabilità 2016 afferma di avere anticipato di
dalla dimensione demografica (quindi anche ai
un anno l’applicazione della l. 243, dal momento che
comuni fino a 1.000 abitanti). In attesa delle prime
l’applicazione a regime riguarda i bilanci che, in base
istruzioni da parte dei competenti organi statali
alla disciplina generale, si dovrebbero approvare
(Ragioneria Generale dello Stato, Commissione
dopo il 1° gennaio 2016, ossia quelli relativi al 2017 .
Arconet, Corte dei conti), nei paragrafi seguenti
Inoltre, la legge di stabilità 2016 dà attuazione alla l.
procederemo ad analizzare i contenuti salienti della
243, individuando come saldo da presidiare con mo-
nuova disciplina.
nitoraggi e sanzioni solo quello finale di competenza.
Preliminarmente, tuttavia, occorre chiarirne il lega-
Tuttavia, la questione è tutt’altro che risolta. Al
me con la l. 243/2012. Quest’ultima – che ricordiamo
riguardo, basta richiamare i dubbi espressi, oltre
è una legge rinforzata, come tale non modificabile o
che dal Servizio studi di Camera e Senato, soprat-
derogabile da una legge ordinaria – impone, sempre
tutto dalla Corte dei conti, che nel corso della sua
a decorrere dal 1° gennaio 2016, il conseguimento,
audizione al Senato sul disegno di legge di stabilità
sia a preventivo che a consuntivo, del pareggio fra
2016 È auspicabile, quindi, che intervenga quanto
entra-te e spese finali e fra entrate e spese correnti,
prima una razionalizzazione del quadro normativo
entrambi declinati sia in termini di competenza che
che regola la materia.
legge di stabilità 2016
| 1 | 2016
Pareggio di bilancio
2. Il superamento del Patto
un obiettivo negativo (quindi più favorevole), chi
In base all’art. 1, comma 712, della l. 208/20415, a
invece ha acquisito quote di Patto avrà un obiettivo
decorrere dal 1° gennaio 2016 viene disapplicata
positivo (quindi meno favorevole).
l’intera disciplina del Patto, individuata sia mediante
Con il superamento del Patto, vengono meno anche
riferimenti espliciti a disposizioni specifiche che me-
tutte le esclusioni di voci dalle entrate e dalle spese
diante un generico richiamo di tutte le altre norme
rilevanti ai fini del calcolo del saldo di competenza
ad esso relative.
mista. Tali fattispecie, infatti, non sono espressamen-
Vengono fatti salvi solo i seguenti effetti:
te richiamate dalla nuova disciplina sul pareggio di
1) rimane obbligatorio effettuare il monitoraggio
bilancio.
relativo al secondo semestre 2015, da trasmettere
Inoltre, nel nuovo quadro, non avranno più ragione di
entro il 31 gennaio 2016;
essere applicate le misure dettate a favore degli enti ca-
2) rimane obbligatorio l’invio della certificazione
pofila di convenzione dagli art. 31, comma 6-bis, della
finale entro il 31 marzo 2016 ed i connessi obblighi
legge 183/2011 e dall’art. 1, comma 2 e seguenti, del d.l.
di aggiornamento dei dati trasmessi laddove emerga
78/2015. Tali misure, infatti, miravano a sterilizzare
la necessità di rettifiche;
almeno parzialmente la penalizzazione che ai capofila
3) restano fermi gli effetti delle sanzioni previste in
derivava dal meccanismo di calcolo degli obiettivi di
caso di mancato rispetto del Patto relativo al 2015,
Patto, basato sui livelli di spesa corrente registrata in
anche laddove accertato a posteriori ai sensi dell’art.
un periodo di riferimento. Con il passaggio al pareggio
31, commi 28, 29 e seguenti, della legge 183/2011;
di bilancio, tale penalizzazione verrà meno.
4) restano fermi gli effetti delle sanzioni1 previste in
Allo stesso modo, dal 2016 non saranno più distribu-
caso di mancato rispetto del Patto relativo agli anni
ite le premialità previste dall’art. 1, comma 122, della
precedenti al 2015 laddove accertato a posteriori
legge 220/2010, ossia gli incentivi agli enti in regola
ai sensi dell’art. 31, commi 28, 29 e seguenti, della
con il Patto dell’anno precedente finanziate con i pro-
legge 183/2011;
venti delle sanzioni applicate a quelli inadempienti.
(1)
5) sono confermati gli effetti dell’applicazione dei
patti orizzontali (nazionale e regionale) relativi agli
anni 2014 e 2015. In pratica, ciò significa che i “de-
3. Il pareggio di bilancio per il 2016
biti” ed i “crediti” che, in termini di spazi finanziari,
Al posto del Patto, viene introdotto un nuovo vin-
sono sorti negli anni 2014 e 2015 verranno recuperati
colo basato sul pareggio di bilancio. La relativa
a valere sulla nuova disciplina del pareggio, per cui
disciplina è contenuta nell’art. 1, commi 710 e
chi nei suddetti anni ha ceduto quote di Patto avrà
seguenti, della legge di stabilità 2016.
Il nuovo obiettivo è quindi declinato in termini
(1) Ricordiamo che le sanzioni previste in caso di mancato
rispetto del Patto sono le seguenti: riduzione delle spettanze
in misura pari alla differenza tra il saldo registrato e l’obiettivo
programmatico; tetto agli impegni di spesa corrente, che non
possono sperare l’importo annuale medio dei corrispondenti
impegni effettuati nell’ultimo triennio; divieto di ricorrere
all’indebitamento per gli investimenti; divieto di procedere
ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia
tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione
continuata e continuativa e di somministrazione, anche con
riferimento ai processi di stabilizzazione in atto; riduzione
delle indennità degli amministratori nella misura del 30%
rispetto all’ammontare risultante alla data del 30 giugno 2010.
Come vedremo, le stesse sanzioni sono riproposte dalla legge
di stabilità 2016 rispetto al nuovo meccanismo del pareggio
di bilancio.
di saldo di competenza fra entrate e spese finali,
laddove per entrate finali si intendono, ai sensi del
comma 711, quelle dei primi cinque titoli(2) e per
spese finali quelle dei primi tre titoli del bilancio
armonizzato. Questo saldo dovrà essere almeno pari
a 0, fatti salvi i casi di “debiti” o “crediti” da Patto
orizzontale di cui ai precedenti esempi riportati
nel paragrafo 2.
(2) Fra le entrate valide ai fini del pareggio, la legge di stabilità
2016 impone di non conteggiare il c.d. fondo Imu-Tasi, che per
il momento prevede uno stanziamento di 390 milioni di euro.
45
legge di stabilità 2016
| 1 | 2016
Pareggio di bilancio
Lo stesso comma 711 prevede poi che “Limitata-
una differenza di rilevo rispetto al Patto, il quale,
mente all’anno 2016, nelle entrate e nelle spese
come noto, considerava la cassa del conto capitale.
finali in termini di competenza è considerato il
Pertanto, con il nuovo meccanismo vengono liberati
fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa,
tutti i pagamenti, oltre che di parte corrente (già
al netto della quota rinveniente da indebitamento”.
esclusi dal Patto), anche in conto capitale.
Infine, in base al comma 712, le spese devono essere
L’apertura riguarda soprattutto i pagamenti in
considerate al netto dell’accantonamento al fondo
conto residui, nei limiti in cui la conservazione dei
crediti di dubbia esigibilità.
residui è consentita dalle nuove norme contabili.
Al riguardo, conviene fissare subito alcuni punti.
Rimane fermo quanto previsto dall’art. 162 del
a)Non sono più imposti vincoli sulla cassa.
TUEL, che dispone l’obbligo di conseguire un fondo
b)Fra le spese rilevanti ai fini del pareggio finale
di cassa finale non negativo.
non sono considerate quelle del Titolo IV (Rim-
Al riguardo, occorre ricordare che dal 2016 il bilan-
borso prestiti).
cio preventivo dovrà contenere anche le previsioni
c)Il fondo pluriennale vincolato entra nel saldo
di cassa con valenza autorizzatoria.
limitatamente all’anno 2016 e per la quota non
derivante da debito.
d) Il fondo crediti dubbia esigibilità non rileva come
spesa.
e)Fra le entrate valide ai fini del pareggio non
compaiono né l’avanzo né i prestiti (Titolo VI).
3.2. Rimborso prestiti
L’esclusione dalle spese rilevanti ai fini del pareggio
di bilancio delle spese per il rimborso delle quote
capitali dei prestiti (Titolo IV) ripropone un ele-
Come già evidenziato, ai fini del pareggio, a dif-
mento di flessibilità già presente nel Patto. Siccome
ferenza di quanto previsto per il Patto, non sono
l’ammortamento delle quote capitale di mutui e
previste voci di entrata o di spesa escluse dal saldo.
altre forme di indebitamento deve essere coperto
Inoltre, deve essere segnalata l’inclusione del titolo
con le entrate correnti (articolo 162, comma 6, del
V in entrata (Riduzioni attività finanziarie) e del
TUEL), ciò determina un avanzo strutturale
titolo III (Incremento attività finanziarie) in spesa,
Tale surplus, cui si aggiunge, come vedremo, quello
per cui ai fini del pareggio rilevano anche le riscos-
derivante dall’esclusione del fondo crediti di dub-
sioni e le concessioni di crediti.
bia esigibilità, può essere utilizzato per applicare
Inoltre, in entrata vanno conteggiate le alienazioni
avanzo o per contrarre nuovo debito da destinare
di titoli e in spesa gli acquisti di azioni e i conferi-
agli investimenti.
menti di capitale.
Ovviamente, la dimensione del surplus strutturale
Esaminiamo ora i singoli punti per vedere l’impatto
sarà diversa da ente a ente.
delle novità.
46
3.1. Competenza e cassa
3.3. La rilevanza del fondo pluriennale
vincolato
Il pareggio di bilancio previsto dalla legge di sta-
Abbiamo già richiamato quanto prevede il comma
bilità 2016 deve essere rispettato solo in termini di
711 rispetto al fondo pluriennale vincolato.
competenza, ossia considerando gli accertamenti
Tale disposizione recita che: “Limitatamente all’an-
delle entrate e gli impegni delle spese rilevanti.
no 2016, nelle entrate e nelle spese finali in termini
I corrispondenti valori di cassa (riscossioni e
di competenza è considerato il fondo pluriennale
pagamenti) non rilevano (a differenza di quanto
vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota
prevede, invece, la Legge 243/2012). Si tratta di
rinveniente da indebitamento”.
legge di stabilità 2016
| 1 | 2016
Pareggio di bilancio
Al riguardo, la norma distingue sia sul piano temporale che in base alla provenienza delle risorse
debito che confluisce nel fondo stesso.
c)Dal 2017, in mancanza di modifiche, il fondo
confluite nel fondo.
pluriennale vincolato (sia esso derivante o meno
a)Per il 2016, fra le entrate rilevanti ai fini del
da debito) non potrà essere sommato alle entrate
pareggio è inclusa la quota di fondo pluriennale
rilevanti ai fini del pareggio, ma neppure alle
vincolato prevista in entrata non derivante da
spese rilevanti. Anche in tal caso, è bene precisare
debito. Simmetricamente, sempre il 2016, fra
che il fondo non deve essere sottratto alle spese
le spese rilevanti ai fini del saldo va conteggiata
impegnate, ma non conteggiato.
anche la quota di fondo pluriennale vincolato
prevista spesa non derivante da debito.
Si tratta di una regola simile a quella prevista
3.4. Il fondo crediti di dubbia esigibilità
per il Patto 2015, ma estesa anche al fondo plu-
Al riguardo, viene in considerazione il comma 712,
riennale vincolato di parte capitale, oltre che a
ai sensi del quale “A decorrere dall’anno 2016, al
quello di parte corrente.
bilancio di previsione è allegato un prospetto obbliga-
In pratica, essa consente di utilizzare il fondo
torio contenente le previsioni di competenza triennali
pluriennale vincolato non derivante da debito
rilevanti in sede di rendiconto ai fini della verifica del
come un’entrata valida per dare copertura alla
rispetto del pareggio. A tal fine, il prospetto allegato al
quota di impegni imputata sul 2016.
bilancio di previsione non considera gli stanziamenti
Simmetricamente, la quota residua di fondo
del fondo crediti di dubbia esigibilità e dei fondi spese
pluriennale vincolato non derivante da debito
e rischi futuri concernenti accantonamenti destinati
non consumata nel 2016 e quindi riportata come
a confluire nel risultato di amministrazione”.
fondo pluriennale vincolato di spesa unitamente
In base a tale norma, il fondo crediti di dubbia
alle eventuali entrate accertate nel 2016 e corre-
esigibilità impatta sul pareggio in modo differen-
late ad impegni imputati ad esercizi successivi
te da quanto previsto ai fini del Patto 2015. Per
deve essere sommata alle spese rilevanti ai fini
quest’ultimo, infatti, il fondo deve essere sottratto
del pareggio, anche se non impegnata.
dall’obiettivo ma rileva nel saldo come se fosse
Occorre precisare che le stessa regola vale per il
impegnato.
fondo pluriennale vincolato che dovesse “nascere
Ai fini del pareggio, invece, il fondo accantonato
nel 2016”.
(sia in parte corrente che eventualmente in conto
b)Per il fondo pluriennale vincolato derivante da
capitale) deve essere scorporato dalle spese rile-
debito (fattispecie che ovviamente riguarda solo
vanti. Siccome, ovviamente, i relativi accertamenti
il conto capitale), invece, già nel 2016 è prevista
devono essere conteggiati in entrata, tale disciplina
l’esclusione dal pareggio di bilancio sia in entrata
determina un avanzo strutturale pari all’importo
che in spesa. Per essere più chiari, ciò significa
del fondo stanziato a bilancio, che va a sommarsi
che tale quota del fondo pluriennale vincolato
all’eventuale surplus derivante dall’esclusione delle
non deve essere conteggiata né fra le entrate né
spese di rimborso delle quote capitali dei prestiti.
fra le spese rilevanti.
Non devono essere conteggiati neppure gli importi
Al riguardo, si precisa che l’esclusione opera
accantonati a fondi spese e rischi futuri destinati a
sia per il fondo (di entrata e di spesa) che sorge
confluire nel risultato di amministrazione.
nell’anno in cui si assume debito, sia per la
Neppure deve essere conteggiata la quota accanto-
quota parte riferita agli esercizi precedenti, sia
nata a copertura del disavanzo da riaccertamento
per la quota di avanzo vincolato derivante da
straordinario.
47
legge di stabilità 2016
| 1 | 2016
Pareggio di bilancio
3.5. Avanzo e debito
emanare entro il 15 aprile 2016. Qualora la richiesta
Sia l’avanzo di amministrazione che i prestiti non
complessiva risulti superiore agli spazi finanziari
rientrano fra le entrate valide ai fini del consegui-
disponibili gli stessi sono attribuiti in misura pro-
mento del pareggio. Pertanto, l’utilizzo di tali poste
porzionale alle singole richieste. Il monitoraggio
deve essere attentamente verificato alla luce delle
degli interventi di edilizia scolastica avviene ai sensi
compatibilità finanziarie complessive.
del d.lgs. 229/2011.
Per il solo anno 2016, sono escluse dal saldo, nei
Un’ulteriore esclusione dal saldo, nei limiti di un
limiti di un importo complessivo pari a 480 milioni,
importo complessivo pari a 20 milioni per il solo
le spese sostenute dagli enti locali per interventi di
anno 2006, riguarda le spese a valere sull’avanzo di
edilizia scolastica effettuati a valere sull’avanzo di
amministrazione e su risorse rivenienti dal ricorso
amministrazione e su risorse rinvenienti dal ricorso
al debito per interventi di bonifica ambientale,
al debito. A tal fine gli enti locali dovranno, entro
conseguenti ad attività minerarie. In tal caos, le
il termine perentorio del 1° marzo, alla Presidenza
richieste devono essere trasmesse, sempre entro
del Consiglio dei ministri – Struttura di missione
il 1° marzo 2016, alla Presidenza del Consiglio dei
per il coordinamento e l’impulso per gli interventi
ministri – Struttura di missione contro il dissesto
di edilizia scolastica, secondo modalità individuate
idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture
e pubblicate sul sito istituzionale della medesima
idriche, secondo modalità individuate e pubblicate
Struttura, gli spazi finanziari di cui necessitano. Gli
sul sito istituzionale della medesima Struttura.
spazi finanziari sono attribuiti secondo il seguente
Ovviamente, rimangono fermi i limiti all’utilizzo
ordine prioritario:
dell’avanzo previsti dall’art. 187, comma 3-bis, del
a) spese sostenute per gli interventi di edilizia scola-
TUEL per gli enti che fanno ricorso non occasio-
stica avviati dai comuni a seguito dell’articolo 48
nale all’anticipazione di tesoreria o all’utilizzo della
comma 1 del d.l. 66/2014, spese sostenute dalle
cassa vincolata.
province e dalle città metropolitane per interventi di edilizia scolastica, nell’ambito delle risorse
assegnate ai sensi dell’art. 1, comma 467, della l.
4. Enti soggetti
190/2014, nonché spese sostenute dai comuni a
L’ambito di applicazione della nuova disciplina
compartecipazioni e finanziamenti della Banca
del pareggio di bilancio è individuato dall’art. 1,
europea degli investimenti (B.E.I.) destinati ad
comma 709 che recita: “Ai fini della tutela dell’unità
interventi di edilizia scolastica esclusi dal bene-
economica della Repubblica, gli enti di cui al com-
ficio di cui al citato articolo 48, comma 1, del d.l.
ma 1 dell’articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n.
66/2014;
243, concorrono alla realizzazione degli obiettivi di
b) spese sostenute dagli enti locali a valere su stan-
finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui
ziamenti di bilancio ovvero su risorse acquisite
al presente articolo, che costituiscono principi fonda-
mediante contrazione di mutuo, per interventi
mentali di coordinamento della finanza pubblica, ai
di edilizia scolastica finanziati con le risorse di
sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo
cui all’articolo 10 del d.l. 104/2013;
comma, della Costituzione”.
c)altre pese per interventi di edilizia scolastica
sostenute da parte degli enti locali.
48
Il riferimento all’art. 9, comma 1, della legge
243/2012 comporta che la disciplina in questione
Gli enti locali beneficiari dell’esclusione e l’importo
si applica a regioni, città metropolitane, province
dell’esclusione stessa sono individuati, sentita la
e comuni.
Conferenza Stato-città ed autonomie locali, con
Per questi ultimi, non sono previste esclusioni in
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da
relazione alla dimensione demografica, per cui rien-
legge di stabilità 2016
| 1 | 2016
Pareggio di bilancio
trano anche i comuni con popolazione fino a 1.000
Per quanto concerne il prospetto, esso è pre-
abitanti, finora sempre esclusi dal Patto.
visto dal già citato comma 712, ai sensi del
Anche tali enti, quindi, dovranno rispettare il
quale esso è definito secondo le modalità
vincolo, dovranno provvedere agli adempimenti
previste dall’articolo 11, comma 11, del d.lgs.
di monitoraggio e certificazione accreditandosi al
118/2011 (ossia con decreto ministeriale previa
sistema web http://pareggiobilancioentiterritoriali.
deliberazione della c.d. commissione Arconet)
tesoro.it (per gli altri enti dovrebbe restare valide le
e deve contenente le previsioni di competenza
utenze già create per l’analogo applicativo relativo
triennali rilevanti in sede di rendiconti ai fini
al Patto) e saranno soggetti alle sanzioni previste
della verifica del saldo.
in caso di inadempimento.
Con riferimento all’esercizio 2016, il prospetto è
È appena il caso di sottolineare come che per i pic-
allegato al bilancio di previsione già approvato
coli comuni si tratta di un cambiamento epocale,
mediante delibera di variazione del bilancio ap-
essendo gli stessi per la prima volta assoggettati ad
provata dal Consiglio non oltre 60 giorni dalla data
un vincolo finanziario complessivo, ance se meno
di entrata in vigore del decreto ministeriale che ne
stringente del Patto.
definisce la struttura.
La legge di stabilità 2016 non ha riproposto neppure
Per quanto concerne il monitoraggio e la certifica-
le deroghe temporanee previste dalla disciplina sul
zione, è stata sostanzialmente confermata la stessa
Patto a favore degli enti di nuova istituzione e dei
disciplina prevista per il Patto.
comuni istituiti a seguito di fusione.
Invero, non è prevista la tempistica per il monito-
Rimangono invece esenti gli enti locali di secondo
raggio (che ai fini Patto era semestrale), rimessa
livello, come le unioni di comuni, le istituzioni, le
ad un successivo decreto ministeriale che ap-
aziende speciali e le società in house.
proverà il relativo modello e quello relativo alla
Infine, deve rilevarsi che il pareggio di bilancio non si
certificazione.
applica alle regioni a statuto speciale ed ai rispettivi
Riguardo a quest’ultima, si conferma il termine
enti locali, fatta eccezione per la regione Sardegna.
perentorio del 31 marzo dell’anno successivo per
Alle altre, infatti, in base al comma 734 della legge
l’invio, a pena di applicazione delle medesime
di stabilità, continuerà ad applicarsi la disciplina
sanzioni previste in caso di mancato rispetto
del Patto dettata dall’art. 1, comma 454 e seguenti,
dell’obiettivo(3). La certificazione deve essere fir-
della Legge 228/2012, come attuata dagli accordi
mata digitalmente dal rappresentante legale, dal
sottoscritti con lo Stato. Tuttavia, la norma potrebbe
responsabile del servizio finanziario e dall’organo
cambiare, visto che, ad esempio, la Valle d’Aosta ha
di revisione economico-finanziaria.
chiesto di applicare il pareggio già dal 2016.
I revisori (rectius, il presidente nel caso di organo
collegiale, ovvero l’unico revisore nel caso di organo
monocratico), sono tenuti, a pena di decadenza ad
5. Gli adempimenti
inviare la certificazione in qualità di commissari ad
La materia è regolata dalla legge di stabilità 2016
acta entro 30 giorni dalla scadenza del termine per
mediante i commi 719 e seguenti. Gli enti soggetti
l’approvazione del rendiconto. La certificazione del
alla disciplina del pareggio sono chiamati agli stessi
commissario ad acta:
adempimenti già previsti dal Patto, ossia:
a) obbligo di allegare al bilancio di previsione un
prospetto dimostrativo del rispetto dell’obiettivo;
b) monitoraggio periodico;
c) certificazione finale.
(3) Nel caso in cui la certificazione, sebbene in ritardo,
sia trasmessa entro trenta giorni dal termine stabilito per
l’approvazione del rendiconto della gestione e attesti il
conseguimento dell’obiettivo di saldo di cui al comma 3, si
applica la sola sanzione del divieto di effettuare assunzioni
di personale.
49
legge di stabilità 2016
| 1 | 2016
Pareggio di bilancio
– se positiva determina l’applicazione delle san-
quello della comunicazione dell’inadempimento(4).
zioni relative al divieto di effettuare assunzioni
La legge di stabilità 2016 ripropone anche la di-
di personale e dell’obbligo di rideterminare le
sposizione per cui, qualora le sezioni giurisdizio-
indennità degli amministratori;
nali regionali della Corte dei Conti accertino che
– se negativa provoca l’applicazione di tutte le
il rispetto dell’obiettivo è stato artificiosamente
sanzioni previste in caso di inadempimento.
conseguito mediante una non corretta imputazione
L’erogazione delle risorse o trasferimenti erariali
delle entrate o delle uscite ai pertinenti capitoli di
sono sospesi fino alla data di trasmissione da parte
bilancio o altre forme elusive, le stesse condannano
del commissario ad acta della documentazione.
gli amministratori che le hanno poste in essere ad
una sanzione pecuniaria fino ad un massimo di dieci volte l’indennità di carica percepita al momento
6. Le sanzioni
di commissione dell’elusione e i responsabili ad
Anche la disciplina delle sanzioni, contenuta nei
una sanzione pecuniaria fino a tre mensilità del
commi 723 e seguenti della legge di stabilità è pres-
trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali
soché identica a quella relativa al Patto. Di seguito
e previdenziali. Da notare che tale ultima sanzione
le norme attualmente in esame in Parlamento:
viene estesa a tutti i responsabili amministrativi e
L’ente che non rispetta il proprio obiettivo:
non solo al responsabile del servizio finanziario,
a) è assoggettato ad una riduzione delle spettanze
nell’ottica del coinvolgimento dell’intera struttura
in misura pari alla differenza tra il risultato
anche alla luce del nuovo ordinamento contabile.
registrato e l’obiettivo programmatico prede-
Come abbiamo già evidenziato, la disciplina del
terminato. In caso di incapienza il medesimo
pareggio non prevede più l’erogazione delle pre-
ente è tenuto a versare all’entrata del bilancio
mialità previste dall’art. 1, comma 122, della Legge
dello Stato le somme residue;
220/2010, ossia gli incentivi agli enti in regola con il
b)non può impegnare spese correnti in misura
superiore all’importo annuale medio dei corri-
Patto dell’anno precedente finanziate con i proventi
delle sanzioni applicate a quelli inadempienti.
spondenti impegni effettuati nell’ultimo triennio;
c) non possono ricorrere all’indebitamento per gli
investimenti;
d)non può procedere ad assunzioni di personale
7. La territorializzazione degli
obiettivi
a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia
Analoga a quella del Patto è anche la disciplina che
contrattuale, ivi compresi i rapporti di collabo-
consente alle Regioni di rimodulare gli obiettivi
razione coordinata e continuativa e di sommi-
propri e degli enti locali al fine di ottimizzare la
nistrazione, anche con riferimento ai processi
distribuzione degli spazi finanziari disponibili. Al
di stabilizzazione in atto;
riguardo, vengono i considerazione i commi 728
e) è tenuto a rideterminare le indennità di funzio-
e seguenti.
ne ed i gettoni di presenza con una riduzione del
In particolare, secondo quanto disposto dal com-
30 per cento rispetto all’ammontare risultante
ma 728, a decorrere dal 2016 le Regioni possono
alla data del 30 giugno 2014.
autorizzare gli enti locali del proprio territorio
Agli enti per i quali il mancato conseguimento
a peggiorare il proprio saldo per consentire un
dell’obiettivo sia accertato successivamente all’anno seguente a quello cui la violazione si riferisce,
le sanzioni si applicano nell’anno successivo a
50
(4) In tal caso, la rideterminazione delle indennità di funzione
e dei gettoni di presenza è applicata al presidente, al sindaco
e ai componenti della giunta in carica nell’esercizio in cui è
avvenuta la violazione.
legge di stabilità 2016
| 1 | 2016
Pareggio di bilancio
aumento dei pagamenti in conto capitale, purché
municano all’Anci, all’Upi e alle Regioni, entro il 15
sia garantito il rispetto dell’obiettivo complessivo
aprile ed entro il 15 settembre, gli spazi finanziari di
a livello regionale.
cui necessitano per effettuare esclusivamente impe-
La compensazione può avvenire secondo due
gni in conto capitale ovvero gli spazi finanziari che
modalità:
sono disposti a cedere. Entro i termini perentori del
– attraverso un contestuale aumento, di pari im-
30 aprile e del 30 settembre, le regioni e le province
porto, dell’obiettivo di saldo della regione (flessi-
autonome comunicano agli enti locali interessati i
bilità verticale). Gli spazi finanziari ceduti dalla
saldi obiettivo rideterminati e al Ministero dell’e-
regione sono assegnati tenendo conto priorita-
conomia e delle finanze, con riferimento a ciascun
riamente delle richieste avanzate dai comuni con
ente locale e alla stessa regione o provincia auto-
popolazione fino a 1.000 abitanti e dai comuni
noma, gli elementi informativi occorrenti per la
istituiti per fusione a partire dall’anno 2011;
verifica del mantenimento dell’equilibrio dei saldi
– attraverso un contestuale aumento, di pari im-
di finanza pubblica.
porto, degli obiettivi di saldo dei restanti enti
Gli spazi finanziari attribuiti e non utilizzati per
locali (flessibilità orizzontale). In questo secondo
impegni in conto capitale non rilevano ai fini del
caso, agli enti locali che cedono spazi finanziari è
conseguimento del saldo.
riconosciuta, nel biennio successivo, una modifica
Non è stato rifinanziato, invece, l’incentivo finan-
migliorativa del saldo commisurata al valore degli
ziario statale alle Regioni a cedere spazi finanziari
spazi finanziari ceduti, fermo restando l’obiettivo
ai propri enti locali.
complessivo a livello regionale. Agli enti locali che
Al contrario, il comma 732 ha riproposto la possibi-
acquisiscono spazi finanziari, nel biennio suc-
lità di scambiare spazi finanziari su base nazionale,
cessivo, sono attribuiti saldi obiettivo peggiorati
in analogia all’omologo meccanismo previsto dalla
per un importo complessivamente pari agli spazi
disciplina del Patto dall’art. 4-ter del d.l. 16/2012.
finanziari acquisiti. La somma dei maggiori spazi
Le richieste e le cessioni dovranno essere comuni-
finanziari concessi e attribuiti deve risultare, per
cate entro il 15 giugno alla Ragioneria generale dello
ogni anno di riferimento, pari a zero.
Stato, che avrà tempo fino al 10 luglio per operare
Per aderire alla regionalizzazione, gli enti locali co-
le compensazioni.
51
legge di stabilità 2016
| 1 | 2016
Personale
L’impatto della legge di stabilità 2016
sul personale degli enti locali
di Vincenzo Giannotti
La Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) ha apportato una serie di modifiche
alla normativa riguardante il personale degli enti locali, anche a seguito delle integrazioni
intervenute nei due rami del Parlamento. L’articolo tenta di fare una sintesi dei commi più
significativi che avranno un impatto sulla gestione delle politiche del personale degli enti locali,
attraverso un commento sia agli ambiti restrittivi introdotti dalla normativa, sia alle opportunità
ricavabili da alcune delle sue disposizioni.
1. Premessa
ciamento irragionevole tra libertà sindacale (art. 39,
La legge di stabilità 2016 è stata approvata de-
primo comma, Cost.), indissolubilmente connessa
finitivamente dal Parlamento e pubblicata sulla
con altri valori di rilievo costituzionale e già vincolata
Gazzetta Ufficiale n.302 del 30.12.2015 quale legge
da limiti normativi e da controlli contabili penetranti
28.12.2015 n. 208 “Disposizioni per la formazione
(artt. 47 e 48 del d.lgs. n. 165 del 2001), ed esigenze di
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”. In
razionale distribuzione delle risorse e controllo della
sede di approvazione, quale legge dello Stato, sono
spesa, all’interno di una coerente programmazione
stati molti gli interventi di integrazione e/o di modi-
finanziaria (art. 81, primo comma, Cost.). Il sacrificio
ficazioni introdotti dai due rami del Parlamento ed,
del diritto fondamentale tutelato dall’art. 39 Cost.,
alcuni di questi, hanno riguardato anche le misure
proprio per questo, non è più tollerabile”. Il Governo,
previste per il personale degli enti locali che qui di
tuttavia, sin dalla fase iniziale dell’approvazione del-
seguito vengono commentate attraverso l’analisi
la legge di stabilità 2015, aveva inserito importi non
dei commi di interesse.
sufficienti a ristorare per l’anno 2016 la necessaria
compensazione con i sacrifici richiesti in questi
anni ai pubblici dipendenti, tanto che le Sezioni
52
2. La problematica del rinnovi
contrattuali
Riunite della Corte dei conti, nell’audizione innanzi
Molto atteso era l’intervento del legislatore nella
Repubblica e della Camera dei Deputati, avvenuta
definizione del rinnovo dei contratti nel pubblico
in data 3.11.2015, aveva modo di precisare che “Per
impiego a seguito dell’intervento della Corte Costi-
i rinnovi contrattuali, il cui costo era stato stimato
tuzionale (sentenza n. 178/2015) la quale ha dichia-
dalla Corte in circa 2 miliardi nel 2016 (in linea con
rato illegittime le norme riguardanti il perdurante
quanto indicato anche nel Def) e 5 miliardi a regime,
blocco della contrattazione collettiva nazionale
vengono stanziate risorse (300 milioni) equivalenti,
precisando come: “Il carattere ormai sistematico
di fatto, alla sola corresponsione dell’indennità di
di tale sospensione sconfina, dunque, in un bilan-
vacanza contrattuale”.
le Commissioni bilancio riunite del Senato della
legge di stabilità 2016
| 1 | 2016
Personale
In merito ai rinnovi contrattuali degli enti locali i commi di interesse dell’art.1 della legge di stabilità 2016
sono i seguenti.
Rinnovi contrattuali
Articolo
Comma
Contenuto
Note
466
Per il triennio 2016-2018, in applicazione dell’articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, gli oneri posti a carico del bilancio
statale sono quantificati, complessivamente, in
300 milioni di euro a decorrere dall’anno 2016, di
cui 74 milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e 7 milioni di
euro per il restante personale statale in regime di
diritto pubblico.
Secondo il successivo comma 467 le
somme indicate,comprensive degli oneri
contributivi ai fini previdenziali e dell’imposta regionale sulle attività produttive
(IRAP), concorrono a costituire l’importo
complessivo massimo destinato, in ciascuno degli anni compresi nel bilancio
pluriennale, al rinnovo dei contratti del
pubblico impiego.
469
Per il personale dipendente da amministrazioni,
istituzioni ed enti pubblici diversi dall’amministrazione statale, gli oneri per i rinnovi contrattuali
per il triennio 2016-2018, nonché quelli derivanti
dalla corresponsione dei miglioramenti economici
al personale di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti
a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell’articolo
48, comma 2, del medesimo decreto legislativo
n. 165 del 2001. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sono
fissati i criteri di determinazione dei predetti oneri
in coerenza con quanto previsto dal comma 466.
Anche per gli enti locali, ai sensi
dell’art.48, comma 2, d.lgs.165/01 gli oneri derivanti dalla contrattazione collettiva
nazionale sono determinati a carico dei
rispettivi bilanci nel rispetto dei limiti individuati per la contrattazione collettiva.
1
Come è possibile notare, nessuna modifica in
cui valori dovranno, in ogni caso, essere coerenti
incremento delle citate risorse sono state inserite
con le risorse stanziate per le amministrazioni
in sede di approvazione da parte del Parlamento,
statali (rectius 300 milioni di euro).
restando la quantificazione dei rinnovi contrattuali nei limiti delle risorse qualificate come
le. Dalle disposizioni sopra indicate, pertanto,
3. Indisponibilità posti dirigenziali
vacanti
la quantificazione delle risorse per il rinnovo
In attesa del riordino della dirigenza pubblica e,
contrattuale per gli enti locali sono definite dal
per quello che riguarda gli enti locali le disposizioni
Governo, nel rispetto dei vincoli di bilancio,
contenute all’art. 11 della legge 7.8.2015, n. 124 (legge
del patto di stabilità e di analoghi strumenti di
Madia), ovvero fino alla ricollocazione del personale
contenimento della spesa, previa consultazione
dirigenziale di area vasta (comma 424 della legge di
con le rispettive rappresentanze istituzionali del
stabilità 2015), le disposizioni della legge di stabilità
sistema delle autonomie. Resta in ogni caso fer-
2016 rendono indisponibili i posti dirigenziali vacanti
ma la limitazione, per il Governo, nel definire i
alla data del 15.10.2015. Qui di seguito il contenuto
criteri con specifico d.P.C.M. entro il 31.1.2016 i
delle disposizioni legislative introdotte.
insufficienti dalla stessa nomofilachia contabi-
53
legge di stabilità 2016
| 1 | 2016
Personale
Indisponibilità dei posti dirigenziali vacanti
Articolo Comma
1
54
219
Contenuto
Note
Nelle more dell’adozione dei decreti legislativi attuativi
degli articoli 8, 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124,
e dell’attuazione dei commi 422, 423, 424 e 425 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e successive
modificazioni, sono resi indisponibili i posti dirigenziali
di prima e seconda fascia delle amministrazioni pubbliche
di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, come rideterminati in applicazione dell’articolo 2 del decreto-legge
6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni,
vacanti alla data del 15 ottobre 2015, tenendo comunque
conto del numero dei dirigenti in servizio senza incarico o
con incarico di studio e del personale dirigenziale in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o aspettativa. Gli
incarichi conferiti a copertura dei posti dirigenziali di cui
al primo periodo dopo la data ivi indicata e fino alla data
di entrata in vigore della presente legge cessano di diritto
alla medesima data di entrata in vigore, con risoluzione
dei relativi contratti. Sono fatti salvi i casi per i quali, alla
data del 15 ottobre 2015, sia stato avviato il procedimento
per il conferimento dell’incarico e, anche dopo la data di
entrata in vigore della presente legge, quelli concernenti
i posti dirigenziali in enti pubblici nazionali o strutture
organizzative istituiti dopo il 31 dicembre 2011, i posti dirigenziali specificamente previsti dalla legge o appartenenti
a strutture organizzative oggetto di riordino negli anni 2014
e 2015 con riduzione del numero dei posti e, comunque, gli
incarichi conferiti a dirigenti assunti per concorso pubblico
bandito prima della data di entrata in vigore della presente
legge o da espletare a norma del comma 216, oppure in applicazione delle procedure di mobilità previste dalla legge.
In ogni altro caso, in ciascuna amministrazione possono
essere conferiti incarichi dirigenziali solo nel rispetto del
numero complessivo dei posti resi indisponibili ai sensi
del presente comma.
In attesa del riordino della dirigenza pubblica stabilita dalla legge
124/2015 (legge Madia), ovvero della
ricollocazione del personale dirigenziale soprannumerario degli enti di
area vasta, sono resi indisponibili i
posti dirigenziali vacanti di ogni amministrazione pubblica alla data del
15.10.2015 con risoluzione automatica di eventuali incarichi conferiti
dopo tale data. Sono salvi i soli posti
dirigenziali vacanti in cui sia stata
attivata la procedura del concorso
pubblico prima dal 1.1.2016.
Per quel che riguarda gli enti locali, gli stessi avran-
A non occupare i citati posti vacanti nell’anno 2016
no l’obbligo di procedere alla ricognizione delle po-
se non con personale dirigenziale eccedentario di
sizioni vacanti nella dotazione organica dirigenziale
area vasta, ovvero fino ai decreti legislativi attuativi
fotografata alla data del 15.10.2015, avendo cura di
dell’art. 11 della legge 7 agosto 2015, n. 124.
certificare i citati posti vacanti e procedere:
Le disposizioni fanno salvi le posizioni vacanti dei
Con il rendere indisponibili i posti vacanti alla data
posti dirigenziali occupate anche successivamente
del 15.10.2015 che non siano occupati con persona-
alla data del 15.10.2015 in caso di concorso pubblico
le in comando presso altre amministrazioni, ovvero
bandito prima del 1.1.2016, ovvero in caso di mobi-
in distacco, fuori ruolo o aspettativa;
lità volontaria o obbligatoria. Inoltre, sono fatti salvi
Procedere all’immediata risoluzione dei contratti
i provvedimenti di conferimento degli incarichi diri-
dei dirigenti (es. mediante contratti ai sensi dell’art.
genziali (art. 110, comma 1, TUEL) avviati prima del
110, comma 1, TUEL) che avessero occupato le ci-
15.10.2015. Risulta evidente che eventuali posizioni
tate posizioni certificate come vacanti nel periodo
dirigenziali resesi vacanti a partire dal 16.10.2015, le
dal 15.10.2015-31.12.2015;
stesse continuano ad essere disponibili.
legge di stabilità 2016
| 1 | 2016
Personale
Ai sensi del successivo comma 224, sono
del Dipartimento della protezione civile; g) il
espressamente escluse dalle disposizioni del
personale dirigenziale delle agenzie fiscali.
citato comma 219: a) il personale dirigenziale
in regime di diritto pubblico; b) il personale
dirigenziale delle città metropolitane e delle
3. Le dotazioni organiche dirigenziali
province adibito all’esercizio di funzioni fonda-
La legge di stabilità 2016 ha previsto una riorganizza-
mentali; c) i dirigenti degli uffici giudiziari; d)
zione delle funzioni dirigenziali ed, al tempo stesso,
i dirigenti dell’area medica e veterinaria e del
una maggiore flessibilità nella loro utilizzazione
ruolo sanitario del Servizio Sanitario naziona-
senza alcun vincolo in merito alla loro utilizzazione
le; e) i dirigenti di seconda fascia con funzione
(avvocatura civica e polizia locale). Qui di seguito i
tecnico-ispettiva del MIUR; f) i posti dirigenziali
contenuti della normativa.
Dotazioni organiche dirigenziali
Articolo
1
Comma
Contenuto
Note
221
Le regioni e gli enti locali provvedono alla ricognizione
delle proprie dotazioni organiche dirigenziali secondo i rispettivi ordinamenti, nonché al riordino delle competenze
degli uffici dirigenziali, eliminando eventuali duplicazioni.
Allo scopo di garantire la maggior flessibilità della figura
dirigenziale nonché il corretto funzionamento degli uffici,
il conferimento degli incarichi dirigenziali può essere attribuito senza alcun vincolo di esclusività anche ai dirigenti
dell’avvocatura civica e della polizia municipale. Per la
medesima finalità, non trovano applicazione le disposizioni
adottate ai sensi dell’articolo 1, comma 5, della legge 6
novembre 2012, n. 190, ove la dimensione dell’ente risulti
incompatibile con la rotazione dell’incarico dirigenziale.
La norma interviene su due fronti,
il primo rappresentato da una attenta verifica dei compiti attribuiti
ai dirigenti senza alcun tipo di limitazione, eliminando e/o accorpando le funzioni dirigenziali con
il conseguente risparmio di spesa,
e l’altro stabilendo che l’eventuale accorpamento di funzioni può
anche prescindere, negli enti con
pochi dirigenti , da una eventuale
rotazione degli incarichi imposti
dalla normativa anticorruzione.
nella definizione della dotazione organica dirigenziale
Limitazioni al trattamento
accessorio del personale
(per i soli enti con la dirigenza) procedendo ad una
Come per la problematica relativa ai rinnovi
loro riduzione, sia accorpando le funzioni dirigenziali,
contrattuali, le Sezioni Riunite della Corte dei
sia sopprimendo quelle eventualmente che dovessero
conti, nella citata audizione del 3 novembre
risultare vacanti, senza alcun tipo di limitazione, po-
2015, avevano modo di evidenziare come il
tendo attribuire anche compiti gestionali ampliando
disegno di legge finanziaria per il 2016 non mo-
le eventuali funzioni anche al personale dirigente
difica l’approccio seguito negli ultimi anni ed in
dell’avvocatura civica o a quello della polizia locale.
particolare ripropone, il blocco alle risorse da
Tale nuova ricognizione, negli enti con poche figure
destinare ai trattamenti accessori del personale,
dirigenziali, permette anche di superare l’eventuale
parametrate per il triennio in questione al valore
rotazione degli incarichi dirigenziali stabilite dalla
accertato per il 2015.
normativa anticorruzione, avendo cura l’ente di
Le disposizioni della legge di stabilità 2016,
certificare una eventuale incompatibilità in funzione
sul trattamento accessorio del personale de-
delle limitate figure dirigenziali presenti nell’ente tali
gli enti locali, sono analizzate nella tabella
da rendere non applicabili i citati criteri di rotazione.
che segue.
Tutti gli enti locali con dirigenza dovranno procedere
55
legge di stabilità 2016
| 1 | 2016
Personale
Limitazioni salario accessorio dipendenti della pa
Articolo
1
Comma
Contenuto
Note
236
Nelle more dell’adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli
11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, con particolare riferimento
all’omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica,
a decorrere dal 1º gennaio 2016 l’ammontare complessivo delle risorse
destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche
di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di
cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente
importo determinato per l’anno 2015 ed è, comunque, automaticamente
ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio,
tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente.
A tal riguardo la legge di
stabilità 2014 aveva disposto che, a decorrere dal
1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente
al trattamento economico
accessorio fossero decurtate di un importo pari
alle riduzioni operate per
effetto della limitazione effettuata per il precedente
quadriennio.
Come per le precedenti disposizioni previste
vano proceduto alla verifica del non superamento
nell’art. 9 comma 2-bis del decreto-legge 78/2010,
del limite del 2010 e ridotto in misura proporzio-
anche nella costituzione del fondo a partire
nale alla semisomma del personale presente nel
dall’anno 2016, si procederà alla verifica sia del
periodo 2011-2014.
non superamento degli importi stanziati nell’anno
Ma sull’interpretazione data dal MEF le Corti ter-
2015 (nuova base di calcolo) sia della riduzione
ritoriali non sono alla stessa conformi, in quanto
in proporzione alla semisomma del personale
sulla questione del cumulo delle riduzioni operate
presente al 1° gennaio e al 31 dicembre di ogni
negli anni 2011-2014 militano ancora diverse Se-
anno. In altri termini, si applicheranno le stesse
zioni regionali(1) .
disposizioni previste nel decreto-legge 78/2010 con
In sostanza, secondo la posizione dei giudici con-
utilizzazione del file excel fornito dall’ARAN, dove
tabili, a partire dal 2015, la vigente formulazione
l’anno base diventa quello del 2015.
dell’articolo 9, comma 2-bis del decreto-legge n. 78
Si ricordi come la legge di stabilità 2014 aveva
del 2010 non prescrive più l’apposizione di un tetto
disposto che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le
al fondo destinato alla contrattazione integrativa,
risorse destinate annualmente al trattamento eco-
bensì il conteggio di una “minusvalenza fissa”,
nomico accessorio fossero decurtate di un importo
data dalla somma delle decurtazioni apportate nel
pari alle riduzioni operate per effetto della limi-
periodo 2011-2014.
tazione effettuata per il precedente quadriennio.
Resta, tuttavia, evidente come attualmente l’unica
In questo caso, il primo problema che si pone
strada da seguire, per il calcolo del fondo delle ri-
riguarda l’esatta quantificazione delle riduzioni
sorse decentrate, sia ancora quella della Ragioneria
che dovranno essere applicate in via permanente
generale dello Stato, la quale proprio a fronte delle
nell’anno 2015.
prime divergenze emerse, ha preteso il parere di
Tale riduzione qualificata come permanente non
legittimità della sua circolare proprio dalla Corte
risulta ad oggi affatto scontata.
dei conti.
La Ragioneria generale dello Stato, dopo un lungo
travaglio al fine di acquisire la registrazione da
parte della Corte dei conti, ha emanato specifica
circolare la n. 20/2015 che definisce esattamente
la citata riduzione che dovrà essere applicata dagli
enti locali sulla base della consistenza del fondo
determinata nell’anno 2014, dopo che gli enti ave56
(1) Ex multis Corte dei conti, sezione regionale di controllo
per la Puglia, nelle deliberazioni n. 53/2015; n. 64/2015 e n.
97/2015, Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per
l’Abruzzo, deliberazione n. 178 depositata in data 19 giugno
2015; Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la
Lombardia, deliberazione 28 ottobre 2015, n. 379 e da ultimo
Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Piemonte,
deliberazione 21 dicembre 2015, n. 176.
legge di stabilità 2016
| 1 | 2016
Personale
Limitazione assunzionali
sul turn-over
bloccati dalla legge di stabilità 2015 per il rias-
Dopo l’apertura agli ambiti assunzionali dispo-
vasta, il legislatore reinserisce una contrazione
sti dal decreto-legge 90/2014 e successivamente
delle assunzioni, secondo la tabella seguente.
sorbimento del personale eccedentario di area
Turn over
Articolo
Comma
Contenuto
Note
228
Le amministrazioni di cui all’articolo 3, comma 5, del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive
modificazioni, possono procedere, per gli anni 2016, 2017
e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato
di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di
personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni,
ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell’anno precedente. In relazione a
quanto previsto dal primo periodo del presente comma, al
solo fine di definire il processo di mobilità del personale degli enti di area vasta destinato a funzioni non fondamentali,
come individuato dall’articolo 1, comma 421, della citata
legge n. 190 del 2014, restano ferme le percentuali stabilite dall’articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno
2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
agosto 2014, n. 114. Il comma 5-quater dell’articolo 3 del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, è disapplicato
con riferimento agli anni 2017 e 2018.
In merito al riassorbimento del
personale eccedentario di area
vasta, con la Circolare del 29 gennaio 2015, n. 1, il Dipartimento
della funzione pubblica ha definito
le linee guida per l’attuazione delle
disposizioni in materia di personale e di altri profili connessi al
riordino delle funzioni delle province e delle città metropolitane.
Tali enti locali virtuosi avrebbero
potuto procedere ad assunzioni di
personale a tempo indeterminato
nel limite dell’80% dal 2014 e nel
limite del 100% dall’anno 2015,
relativamente al personale di ruolo
cessato nell’anno precedente.
229
A decorrere dall’anno 2016, fermi restando i vincoli generali
sulla spesa di personale, i comuni istituiti a decorrere dall’anno 2011 a seguito di fusione nonché le unioni di comuni
possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 100 per cento della spesa relativa al
personale di ruolo cessato dal servizio nell’anno precedente
La norma introdotta tende a favorire
le integrazioni tra i comuni attuate
a partire dall’anno 2011, dando la
possibilità della completa sostituzione delle cessazioni di personale
verificatesi negli anni precedenti.
234
Per le amministrazioni pubbliche interessate ai processi di mobilità in attuazione dei commi 424 e 425
dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le
ordinarie facoltà di assunzione previste dalla normativa vigente sono ripristinate nel momento in cui nel
corrispondente ambito regionale è stato ricollocato il
personale interessato alla relativa mobilità. Per le amministrazioni di cui al citato comma 424 dell’articolo
1 della legge n. 190 del 2014, il completamento della
predetta ricollocazione nel relativo ambito regionale
é reso noto mediante comunicazione pubblicata nel
portale «Mobilita.gov», a conclusione di ciascuna fase
del processo disciplinato dal decreto del Ministro per
la semplificazione e la pubblica amministrazione 14
settembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
227 del 30 settembre 2015. Per le amministrazioni di
cui al comma 425 dell’articolo 1 della legge n. 190 del
2014 si procede mediante autorizzazione delle assunzioni secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
1
57
legge di stabilità 2016
| 1 | 2016
Personale
Al fine di verificare l’impatto del citato turn over, la tabella che segue ne mostra le differenze.
d.l. 90/2014
Anno
Enti non virtuosi
Legge di stabilità 2016
Enti virtuosi
2014
60%
80%
==
2015
60%
100%
==
2016
80%
100%
25%
2017
80%
100%
25%
2018
100%
100%
25%
Ad eccezione quindi delle fusioni dei comuni
con le procedure operative di riassorbimento ad
e/o delle unioni di comuni effettuate a partire
oggi non ancora concluse da nessun comune. A
dall’anno 2011, alle quali si ampliano le facoltà
tal fine, il comma 234 precisa come le ordina-
assunzionali fino al 100% delle cessazioni avvenu-
rie facoltà assunzionali siano successivamente
te nell’anno precedente, gli altri comuni (soggetti
ripristinate, per le regioni ed gli enti locali, al
o meno al patto di stabilità) vedono contrarsi le
momento della piena ricollocazione del personale
loro capacità assunzionali a partire dall’anno
eccedentario mediante specifica comunicazione
2016 nel limite del 25% delle cessazioni avvenute
pubblicata nel portale mobilita.gov.
nell’anno precedente. Le citate capacità assunzionali, previste dal d.l.90/2014, restano valide per
il solo riassorbimento del personale eccedentario
del personale eccedentario di area vasta la legge
6. Compensi dipendenti nel c.d.a.
delle società partecipate
di stabilità aggiunge due ulteriori anni (2017 e
È stato eliminato il riversamento dei compensi,
2018), esclusi dalla norma precedente della legge
confluiti ne fondo per il finanziamento del trat-
di stabilità che si era limitata agli anni 2015 e
tamento accessorio, dei dipendenti degli enti
2016, con necessità di comprendere tale estensio-
locali nominati nel consiglio di amministrazione
ne premonitrice di una possibile estensione del
delle società partecipate, secondo le disposizioni
periodo, anche a fronte del ritardo accumulatosi
contenute nella tabella che segue.
di area vasta. Proprio in merito al riassorbimento
Eliminazione versamento compensi al salario accessorio
Art.
1
58
Comma
Contenuto
Note
235
All’articolo 4, comma 4, del decretolegge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge
7 agosto 2012, n. 135, e successive
modificazioni, le parole: «e, ove riassegnabili, in base alle vigenti disposizioni, al fondo per il finanziamento
del trattamento economico accessorio» sono soppresse.
Le precedenti disposizioni prevedevano
che i compensi relativi ai dipendenti pubblici nominati dell’amministrazione titolare della partecipazione, o della società
controllante in caso di partecipazione indiretta o del titolare di poteri di indirizzo
e di vigilanza, venissero riversati al fondo
per il finanziamento del trattamento economico accessorio
legge di stabilità 2016
| 1 | 2016
Personale
Le nuove disposizioni modificano la destinazione
165/2001 è volto a sanzionare espressamente
dei compensi dei membri dei consigli di ammi-
con la nullità le clausole del contratto di secon-
nistrazione che siano dipendenti dell’ammini-
do livello difformi dalle prescrizioni del primo
strazione controllante, eliminando la possibilità
livello e che comportino la violazione di vincoli
che tali compensi siano riassegnabili al fondo
derivanti dagli strumenti di programmazione
per il finanziamento del trattamento economico
economica-finanziaria. Prescrizione quest’ul-
accessorio, per essere successivamente distribuiti
tima che risulta successivamente ribadita dal
sulla base delle regole contrattuali. In questo caso
disposto dell’art. 40-bis del suddetto decreto
la gratuità della prestazione, di tale personale
(introdotto dall’art. 17, l. 448/2001), in forza
nominato nel Consiglio di Amministrazione, farà
del quale l’accertamento in sede di verifica e
sì che i relativi compensi restino acquisiti nelle
monitoraggio della contrattazione collettiva di
società medesime.
costi non compatibili con i vincoli di bilancio
delle amministrazioni determina la conseguente
applicazione della sanzione della nullità della
7. Recupero delle risorse
da contrattazione integrativa
clausola difforme;
· sia conforme alle disposizioni legislative vigenti
In merito al recupero delle risorse effettuate in
la possibilità del recupero delle somme, a segui-
eccesso ai vincoli contrattuali, il legislatore era già
to della verifica ispettiva del MEF (o in caso di
intervenuto con il d.l. 66/2014 ed in particolare con
verifica da parte della stessa amministrazione),
l’art. 4 comma 1, il quale aveva previsto la possibilità
a valere sulle disponibilità delle risorse varia-
di recupero sia delle somme stanziate in eccedenza
bili (es. produttività) dei contratti integrativi
negli anni passati, sia in caso di attribuzione di
successivi, in caso di superamento, dei fondi
benefici ai dipendenti privi di legittimità. In altri
decentrati integrativi negli anni precedenti, dei
termini, gli enti locali avrebbero potuto recupera-
limiti imposti dalla contrattazione collettiva, in
re, in caso di inserimento di somme in eccedenza
quanto il recupero oggetto del piano di rientro
a quelle consentite dalla contrattazione ovvero in
riguarda somme non ancora entrate nel patri-
caso di attribuzione di indennità accessorie non in
monio individuale dei singoli dipendenti;
linea con il vigente quadro regolativo, attraverso un
· la riforma attuata dal d.lgs. n.150 del 2009, con
graduale riassorbimento delle risorse eccedenti e/o
l’introduzione all’art. 40, del comma 3-quinquies,
illegittime in quote annuali e per un numero massi-
l’apparato sanzionatorio è stato ulteriormente
mo di annualità corrispondenti a quelle in cui si è
rafforzato, con previsione della sostituzione au-
verificato il superamento di tali vincoli. In merito al
tomatica delle disposizioni illegittime con quelle
possibile recupero delle risorse a valere sulle risorse
legali derogate e la conservazione del contratto
della contrattazione integrativa successiva, si è re-
in caso di nullità parziale (artt. 1339 e 1419 c.c.)
centemente espressa anche la Corte di Cassazione
e contemplandosi espressamente l’obbligo, per le
(2)
la quale ha avuto modo di evidenziare come:
pubbliche amministrazioni, in caso di “accertato
· per le amministrazioni di tutti i comparti sono
superamento dei vincoli finanziari”, di “recupero
previste verifiche degli organi interni di controllo
nell’ambito della sessione negoziale successiva”.
sul rispetto dei limiti imposti dalla contrattazio-
Per quanto riguarda le norme inserite nella legge di
ne collettiva integrativa e sulle sue implicazioni
stabilità, le stesse sono dirette a rafforzare gli stru-
finanziarie. Inoltre, l’art. 40, comma 3, d.lgs.
menti operativi per il recupero delle citate somme,
ai sensi del comma 226 qui di seguito riportato.
(2) Corte di Cass. civ. Sez. Lav., 14.12.2015, n. 25161.
59
legge di stabilità 2016
| 1 | 2016
Personale
Superamento vincoli finanziari da contrattazione integrativa
Articolo
1
Comma
Contenuto
Note
226
Le regioni e gli enti locali che hanno
conseguito gli obiettivi di finanza pubblica possono compensare le somme da
recuperare di cui al primo periodo del
comma 1 dell’articolo 4 del decreto-legge
6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n.
68, anche attraverso l’utilizzo dei risparmi effettivamente derivanti dalle misure
di razionalizzazione organizzativa adottate ai sensi del comma 221, certificati
dall’organo di revisione, comprensivi
di quelli derivanti dall’applicazione del
comma 228.
Il comma prevede la possibilità, per regioni e
enti locali che abbiano raggiunto gli obiettivi
di finanza pubblica, di compensare le somme da recuperare per effetto dell’indebita
erogazione di risorse finanziarie in sede di
contrattazione integrativa con i risparmi effettivamente derivanti dalle misure di razionalizzazione organizzativa adottate, a condizione
che siano certificati dall’organo di revisione.
I richiamati risparmi comprendono anche
le economie derivanti dall’applicazione della
limitazione alle facoltà assunzionali.
Si tratta di un ampliamento alle attuali disposi-
sia da parte degli enti che siano stati già soggetti
zioni previste dall’art. 4, comma 1, d.l. 66/2014 il
ai rilievi del MEF in sede di verifica dei fondi
quale aveva previsto la possibilità di recupero sia
decentrati, sia da parte degli altri enti che non
delle somme stanziate in eccedenza negli anni
siano stati ancora soggetti a controllo, ma che da
passati, sia in caso di attribuzione di benefici ai
un’analisi e/o monitoraggio dei fondi decentrati
dipendenti privi di legittimità. In altri termini,
relativi agli anni passati, abbiano fatto emergere
gli enti locali avrebbero potuto recuperare, in
eccedenze di fondi non legittimi ovvero abbia-
caso di inserimento di somme in eccedenza a
no effettuato una distribuzione di risorse non
quelle consentite dalla contrattazione ovvero in
conformi alla normativa contrattuale (es. art. 15
caso di attribuzione di indennità accessorie non
comma 5 e comma 2 CCNL 1.4.1999).
in linea con il vigente quadro regolativo, attra-
La mancata attivazione sin dall’anno 2016 po-
verso un graduale riassorbimento delle risorse
trebbe comportare la perdita di tale opportunità
eccedenti e/o illegittime in quote annuali e per
la quale non potrebbe essere più attivabile negli
un numero massimo di annualità corrispondenti
anni successivi e che da un punto di vista eco-
a quelle in cui si è verificato il superamento di
nomico non ha alcun impatto sui bilanci degli
tali vincoli. Le misure previste, dal sopra citato
enti locali.
comma 266, prevedono anche la possibilità di
recuperare, le citate somme in eccedenza e/o
e/o accorpamento delle posizioni dirigenziali,
8. Proroga contratti a tempo
determinato negli enti territoriali
delle regioni a statuto speciale
sia delle risorse risparmiate a seguito della
Per quanto riguarda la proroga dei contratti a
diminuzione del turn-over disposto dalla legge
tempo determinato, riferita agli enti territoriali
di stabilità 2016 rispetto alle precedenti facoltà
facenti parte delle Regioni a statuto speciale, la
assunzionali come definite dal d.l. 90/2014. Trat-
legge di stabilità ne prevede la proroga fino al
tasi di un’opportunità che è possibile sfruttare
31.12.2016 secondo la tabella che segue.
illegittime, mediante sia l’equivalenza delle
spese risparmiate a seguito della soppressione
60
legge di stabilità 2016
| 1 | 2016
Personale
Proroga Contratti A T.d. Enti Territoriali Delle Regioni A Statuto Speciale
Articolo
1
Comma
Contenuto
Note
215
Il termine del 31 dicembre 2015 di cui
all’articolo 6, comma 6-bis, del decretolegge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2015, n. 11, è differito al 31 dicembre 2016.
All’articolo 4, comma 9-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,
n. 125, al quarto periodo, le parole: «per
l’anno 2014» sono sostituite dalle seguenti:
«per l’anno 2015» e le parole: «fino al 31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2016»; al quinto
periodo, le parole: «Per l’anno 2015» sono
sostituite dalle seguenti: «Per l’anno 2016»;
dopo il quinto periodo sono aggiunti i seguenti: «Fermo restando il rispetto delle
disposizioni di cui all’articolo 1, commi
557, 557-quater e 562, primo periodo, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, la proroga
può essere disposta in deroga ai limiti o
divieti prescritti dalle vigenti disposizioni
di legge. Per l’anno 2016, agli enti territoriali di cui al primo periodo del presente
comma, che si trovino nelle condizioni di
cui all’articolo 259 del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
non si applicano le disposizioni di cui ai
commi 6, 7 e 8 del medesimo articolo. Per
gli stessi enti, la proroga dei rapporti di
lavoro a tempo determinato è subordinata
all’assunzione integrale degli oneri a carico della regione ai sensi dall’articolo 259,
comma 10, del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267».
Con il citato comma si dispone la proroga
fino al 31 dicembre 2016 (in luogo del 31
dicembre 2015) dei contratti a tempo determinato degli enti territoriali delle regioni a statuto speciale, nei limiti già previsti
dal comma 9-bis dell’articolo 4 del d.l. n.
101/2013, che prevede la proroga al 2016 dei
contratti di lavoro a tempo determinato in
deroga a vincoli e termini previsti dal comma 9 del medesimo articolo. Inoltre prevede
la disapplicazione delle sanzioni in caso di
mancato rispetto del patto di stabilità interno
per il 2015 al fine di consentire la proroga
dei rapporti di lavoro a tempo determinato.
Fermo restando le disposizioni in materia di
contenimento della spesa di personale di cui
ai commi 557, 557-quater e 562, primo periodo, della legge n. 296 del 2006, la proroga può
essere disposta in deroga ai limiti o divieti
prescritti dalle vigenti disposizioni di legge.
Per l’anno 2016 agli enti territoriali, che si
trovino nelle condizioni dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato di cui all’articolo 259 del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, non si applicano le disposizioni di
cui ai commi 6, 7 e 8 dell’articolo medesimo
relative alla rideterminazione della dotazione
organica. Per gli stessi enti la proroga dei
rapporti di lavoro a tempo determinato è subordinata all’assunzione integrale degli oneri
a carico della regione ai sensi dall’articolo
259, comma 10, del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267.
Conclusioni
al di sotto del 15 per cento nel 2001 e di poco
La normativa inserita nella legge di stabilità
superiore al 30 nel 2010. Parallelamente i dipen-
2016, attraverso le sue misure restrittive in tema
denti al di sotto dei 40 anni erano all’inizio del
di assunzioni nella pubblica amministrazione,
2014 appena il 6 per cento a fronte di un valore
non potrà che generare per i prossimi anni, quel
pari al 25 per cento nel 2001. Il confronto con
necessario ricambio generazionale decantato dal
gli altri Paesi europei per quanto attiene all’età
Governo all’indomani del suo insediamento. In-
anagrafica dei dipendenti vede l’Italia collocata
fatti, secondo i dati del conto annuale predisposto
ormai stabilmente agli ultimi posti con una mi-
dalla Ragioneria Generale dello Stato, all’inizio
nima percentuale di giovani compresi tra i 20
del 2014 i dipendenti del comparto ministeri di
ed i 30 anni (appena il tre per cento) destinata
età superiore a 55 anni rappresentano oltre il 40
ulteriormente a diminuire attraverso le recenti
per cento del totale a fronte di una percentuale
misure varate dal legislatore.
61
TUTTA LA MODULISTICA PER OGNI UFFICIO
DELL’ENTE LOCALE E DELLE SCUOLE
IL SERVIZIO NATO PER SUPPORTARE IL LAVORO DEGLI OPERATORI COMUNALI
www.modulisticaonline.it è il primo portale specializzato nell’erogazione di strumenti di lavoro per gli operatori di
Comuni e Scuole.
Offre pratiche complete, guide operative, regolamenti e formulari di modulistica per i vari uffici comunali, suddivisi per procedimenti amministrativi.
La modulistica è scaricabile su PC, personalizzabile e
stampabile senza limitazioni.
È possibile acquistare un singolo prodotto, un’area tematica oppure attivare il servizio per la serie completa di
aree tematiche.
Gli abbonati alle aree tematiche hanno a disposizione:
• normativa, una selezione della prassi e della giurisprudenza del settore;
• scadenzario degli adempimenti con riferimenti specifici alle norme ed alla modulistica utile per lo svolgimento
delle attività;
• newsletter periodica con approfondimenti, commenti,
procedure, circolari, schemi, tabelle di sintesi.
Abbonandosi ad un’area l’ente è certo di disporre di tutti
gli strumenti di lavoro necessari per lo svolgimento dei
principali adempimenti di competenza dell’ufficio.
I prodotti vengono aggiornati ad ogni modifica legislativa e restano a disposizione del cliente per tutta la durata
dell’abbonamento.
Il portale ha un’interfaccia semplice ed intuitiva, fruibile anche da dispositivi mobile.
Accedere al servizio è semplice: basta collegarsi all’indirizzo www.modulisticaonline.it e cliccare sul bottone
corrispondente all’area di interesse per consultare i prodotti
disponibili ed i relativi contenuti.
Il codice di accesso viene inviato direttamente alla casella
di posta elettronica del cliente.
Indipendentemente dal tipo e dal numero di abbonamenti
sottoscritti, ogni abbonato ha un’unica password per accedere all’interno del portale.
Gli abbonamenti possono avere durata annuale o
triennale.
CONSULTA IL CATALOGO ON LINE DEI PRODOTTI MAGGIOLI MODULGRAFICA
SU WWW.MODULISTICAONLINE.IT
Servizio Clienti:
tel. 0541 628222 - fax 0541 621903 - [email protected]
Posta elettronica certificata (P.E.C.) [email protected]
www.maggioli.it
RIVISTA BIMESTRALE
DI PRATICA PROFESSIONALE
finanza agevolata
nuovi strumenti finanziari
a cura di Marco Nicolai
| La possibilità di disporre di adeguate
risorse, stante lo stato della finanza
pubblica, è diventata condizione
abilitante per affrontare le scelte
d’investimento degli Enti locali, sia che
le stesse siano reperibili sul mercato
privatistico sia che siano fruibili da
iniziative promosse da altre Istituzioni.
Con il 2016 “La Finanza locale”
inaugura, quindi, una nuova rubrica
dedicata agli Strumenti finanziari e
alla Finanza agevolata, per arricchire
le informazioni e le istruzioni di cui
possono disporre i lettori. |
finanza agevolata e nuovi strumenti finanziari
| 1 | 2016
Investimenti per il servizio di pubblica illuminazione
Gli investimenti per il servizio di pubblica
illuminazione
La possibilità di disporre di adeguate risorse, stante lo stato della finanza pubblica, è diventata
condizione abilitante per affrontare le scelte d’investimento degli Enti locali, sia che le stesse
siano reperibili sul mercato privatistico sia che siano fruibili da iniziative promosse da altre
Istituzioni. Sul fronte del mercato l’evoluzione dei prodotti e degli schemi d’intervento offerti
dagli intermediari finanziari risulta sempre più ricco e in alcuni casi richiede competenze
specialistiche per essere valutato e apprezzato. Sul fronte invece delle Istituzioni Pubbliche, in
primis l’Unione europea, le misure volte ad alimentare le politiche degli Enti locali sono sempre
più numerose tanto da richiedere tempestivi monitoraggi e una organizzazione attrezzata per
potersi candidare a fruirne.
Iniziamo questo primo appuntamento del 2016 con due contributi relativi agli investimenti
per il servizio di pubblica illuminazione, servizio significativamente interessato da esigenze di
razionalizzazione della spesa e dalle priorità dettate dalle politiche ambientali ed energetiche.
Impianti di Illuminazione Pubblica e Project financing
di servizi ad iniziativa privata
di Marco Nicolai
1. Illuminazione pubblica e politiche
energetiche degli Enti locali
hanno plasmato la strategia energetica nazionale(2)
che ha fatto propri i target comunitari di una crescita
sostenibile che mirano ad alzare al 20% la quota di
energia prodotta da fonti rinnovabili e portare al
64
1.1 Enti locali e politiche per l’efficienza
energetica
20% il risparmio energetico entro il 2020. Si tratta
La Conferenza mondiale sul clima, appena conclusa-
politiche di coesione e dell’accordo di partenariato
si in una Parigi blindata, al di là dell’esito deludente
sottoscritto con l’Unione europea sul finire del 2014.
come del resto di quelle che l’hanno preceduta, ha
Il ruolo che gli enti locali possono svolgere per il
sicuramente riscosso una attenzione mediatica si-
perseguimento della strategia energetica nazionale è
gnificativa e ribadito l’impegno dell’Unione europea
rilevante in considerazione del fatto che il 70% del
su questo fronte. Gli obiettivi dell’Unione europea,
consumo energetico avviene in contesti urbani e che
al tempo definiti nel documento “Europa 2020”(1),
le recenti tensioni sulla riduzione della spesa pubbli-
(1) Comunicazione della Commissione, del 3 marzo 2010,
intitolata Europa 2020, Una strategia per una crescita
intelligente, sostenibile e inclusiva COM(2010) 2020.
(2) La strategia energetica nazionale (SEN) è stata approvata
con il decreto interministeriale dell’8 marzo 2013: www.
sviluppoeconomico.gov.it.
di obiettivi ampiamente ripresi nell’ambito delle
| 1 | 2016
finanza agevolata e nuovi strumenti finanziari
Investimenti per il servizio di pubblica illuminazione
ca sembrano andare di pari passo con le richieste
di queste politiche i governi più prossimi ai citta-
di riduzione dei consumi e dei costi energetici(3).
dini. Risalgono, infatti, al 1989 i primi “Progetti
Spunti propositivi in ordine al ruolo degli enti locali
pilota urbani” e nella programmazione 1994-1999
su questi temi vengono, proprio, dai documenti pro-
viene varato il primo programma URBAN finan-
grammatici delle politiche di coesione che aprono
ziato dal FESR, programma riproposto, URBAN
spazi di intervento su diversi fronti:
II, nella programmazione 2000-2006 insieme al
· la riduzione dei consumi energetici negli edifici
programma URBACT con lo scopo, quest’ultimo,
e nelle strutture pubbliche attraverso interventi
di mettere in rete tutte le esperienze che avevano
di ristrutturazione, di razionalizzazione e di
beneficiato di queste iniziative europee. A dimo-
riqualificazione energetica;
strazione di questo impegno nei confronti delle
· l’installazione di sistemi intelligenti di telecon-
città, viene promossa anche una nuova edizione del
trollo, regolazione, gestione, monitoraggio ed
programma URBACT II per il settennio 2007-2013,
ottimizzazione dei consumi energetici;
e nel marzo del 2009 il Parlamento Europeo appro-
· l’installazione di sistemi di produzione di ener-
va una risoluzione sulla “dimensione urbana della
gia da fonti rinnovabili associati a interventi di
politica di coesione” a cui fa seguito, agli inizi del
efficientamento energetico;
2014, il Comitato delle regioni che si fa portavoce
· l’ammodernamento della rete di illuminazione
dell’iniziativa “Verso una agenda urbana integrata
pubblica attraverso la sostituzione delle fonti
per l’UE”. In questa progressione volta a coinvol-
luminose con sistemi più efficienti e più eco-
gere le città nelle politiche di coesione e sviluppo,
nomici e l’istallazione di sistemi automatici di
nel settennio 2014-2020, lo sviluppo urbano non
regolazione, accensione e spegnimento dei punti
è più solo una opzione delle politiche di coesione,
luce (sensori di luminosità), di telecontrollo e di
ma un obiettivo da concretizzarsi con precisi im-
telegestione energetica;
pegni programmatori, previsti dai regolamenti ed
· lo sfruttamento sostenibile delle bioenergie
accompagnati da una serie di dispositivi attuativi
rinnovabili, anche attraverso la realizzazione di
(ITI, CLLD, ecc.) al cui finanziamento concorrono
impianti di produzione di energia da biomasse
più Fondi(4). Per il settennio in corso viene adottato
provenienti dalla gestione attiva forestale;
anche un programma operativo nazionale dedicato
· gli investimenti di cogenerazione e di trigenera-
alle città metropolitane dove per la prima volta
zione ad alto rendimento e la costruzione di reti
vengono delegate funzioni di gestione delle risorse
di teleriscaldamento e teleraffrescamento;
alle amministrazioni locali. Lo sviluppo urbano,
· la realizzazione d’interventi per la mobilità so-
che nelle politiche di coesione ha visto le città pas-
stenibile nelle aree urbane e tra aree e rurali.
sare da semplici beneficiarie a gestori di risorse,
Il sempre maggiore coinvolgimento degli Enti ter-
ha coinvolto una serie di politiche settoriali tra cui
ritoriali non è irrituale in considerazione del fatto
quella energetica e ambientale; del resto, a livello
che, proprio in tema di ambiente ed energia, già
internazionale già la Conferenza di Rio de Janeiro
a partire dagli anni ‘90 si riscontra una crescente
del 1992 aveva posto le basi per il coinvolgimento
attenzione alle comunità locali, e che, a decorrere
delle comunità locali nell’attuazione degli obiettivi
dagli stessi anni, anche le politiche di coesione, in
di sviluppo sostenibile siglati in quell’occasione.
forza del principio di sussidiarietà, coinvolgono
L’Agenda 21 definita a Rio è stata fatta propria dalle
sempre più nella programmazione e nella gestione
amministrazioni territoriali con l’approvazione
(3) I. Allegro, R. Formato, Smart Spending: oltre i tagli, 2014,
McGraw Hill education.
(4) W. Tortorella, Politica di coesione e questione urbana,
aprile 2015, Carocci Editore.
65
finanza agevolata e nuovi strumenti finanziari
| 1 | 2016
Investimenti per il servizio di pubblica illuminazione
della “Carta delle città europee per uno sviluppo
durevole e sostenibile” (Carta di Aalborg). Nel
1.2 Efficienza energetica ed illuminazione
pubblica
corso della Conferenza europea delle città sostenibili, organizzata nel 1994 daIl’ICLEI (Interna-
Nell’ambito dell’efficienza energetica è doveroso
tional Council for Local Environmental Initiatives)
riflettere sugli interventi che afferiscono l’illumi-
vengono poi promossi i “Piani d’azione” per uno
nazione pubblica, stante che in Italia, secondo i
sviluppo sostenibile che codificano le modalità
dati Terna relativi al 2012, i consumi elettrici per
con cui gli enti locali si sono assunti l’impegno di
l’illuminazione pubblica ammontano a 6.260,6
perseguire uno sviluppo durevole e sostenibile. I
KWh, valore nettamente superiore ai consumi
piani d’azione hanno contribuito all’attuazione del
elettrici della pubblica amministrazione (esclusa
“V Programma di azione ambientale” dell’Unione
illuminazione) pari a 4.811,6 kWh. Si aggiunga
europea e nel tempo, in diverse occasioni a livello
che il costo dell’illuminazione pubblica si aggira
internazionale, sono stati oggetto di ulteriori impe-
tra il 15 e il 25% del totale delle spese energetiche
gni volti a convertire i principi condivisi in azioni
di un Ente locale. Sempre con riferimento all’illu-
pratiche capaci di conseguire obiettivi concreti
minazione pubblica l’ENEA (Ente nazionale per
(Lisbona 1996, Hannover 2000, Johannesburg
l’energia e l’ambiente), nell’ambito del progetto
2002, Aalborg 2004, Dunkerque 2010, ecc.) . In
LUMIERE, ha stimato un potenziale risparmio
linea con il coinvolgimento delle autorità locali La
connesso ad interventi di innovazione nei sistemi
Commissione europea, dopo aver adottato nel 2008
di illuminazione pubblica (in termini di TWh)
il proprio piano strategico per rispondere alle sfide
dell’ordine del 30-40 % e Cassa depositi e prestiti
del clima e dell’energia, ha lanciato il “Patto dei
ha stimato che gli sprechi energetici rappresentano
sindaci” (Covenant of Mayors)(6) per supportare lo
circa il 30% degli attuali consumi(7). Questi dati
sforzo di quegli enti locali che, nell’implementa-
esplicitano come un efficientamento dei sistemi di
zione di politiche energetiche sostenibili e per il
illuminazione pubblica potrebbe incidere in modo
conseguimento degli obiettivi per il 2020, hanno
significativo sui costi che gravano i bilanci comunali
aderito al patto e si sono impegnati a redigere e
generando un risparmio rilevante considerato che
sviluppare Piano d’azione per l’energia sostenibi-
per tale servizio dal 2012, anche senza conteggiare
le (PAES). A maggio del 2014 ben 5.296 autorità
le spese manutentive, si è superato il miliardo di
locali risultavano firmatarie del patto dei sindaci
spesa annuale dei Comuni italiani(8). Non è un caso
e la rappresentanza italiana è di gran lunga la più
che l’ex Commissario alla spending review, Carolo
rappresentativa, con una quota di più della metà
Cottarelli, abbia dedicato a questo tema una atten-
delle amministrazioni aderenti.
zione specifica suggerendo sia una riduzione della
Tutto ciò rende evidente come gli enti locali non
potenza installata e dell’operatività degli impianti
siano solo coinvolti ma, soprattutto, artefici delle
d’illuminazione, visti i consumi nazionali pro-capite
politiche energetiche, e come debbano organizzarsi,
per illuminazione pubblica che si assestano su livelli
stante la situazione di difficoltà della finanza pub-
doppi di Germania e Gran Bretagna e di un terzo
blica, per individuare risorse e strumenti finanziari
maggiori del dato francese, sia misure di efficienta-
innovativi per implementarle.
mento energetico volto alla sostituzione d’impianti
(5)
d’illuminazione inefficienti ed alla modernizzazione
(5) F. L o P iccolo , I. P inzello , Cittadini e cittadinanza.
Prospettive, ruolo e opportunità di Agenda 21 Locale in ambito
urbano, 2008, Palumbo&C Editore.
(6) http://www.pattodeisindaci.eu/index_it.html
66
(7) “Linee Guida: I fondamentali per una gestione efficiente
degli impianti d’illuminazione pubblica”, settembre 2012, Enea.
(8) “Smart City – Progetti di sviluppo e strumenti di
finanziamento”, 2013, Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.
finanza agevolata e nuovi strumenti finanziari
| 1 | 2016
Investimenti per il servizio di pubblica illuminazione
dei sistemi di contenimento dei consumi ricorrendo
· alla potenzialità delle lampade LED che com-
ai Fondi europei disponibili e al partenariato pub-
portano consumi energetici e risparmi sui costi
blico privato. Tali soluzioni, ha stimato Cottarelli,
di manutenzione e di sostituzione;
avrebbero permesso un risparmio di “400 milioni
· ad interventi di sistema come le smart grid, reti
all’anno a fronte di un investimento di circa 250
informatiche che permettono di migliorare la
milioni annui, essenzialmente di parte privata,
distribuzione di energia elettrica con sistemi di
distribuito su cinque anni” .
Demand side Management e l’abbinamento a
Naturalmente, oltre alla riduzione dei consumi e dei
fonti rinnovabili;
(9)
costi, ulteriori aspetti, legati alla funzione dell’illu-
· alla possibilità di utilizzare le infrastrutture
minazione pubblica, dovranno essere considerati
dell’illuminazione pubblica per l’impiego di nuo-
per affrontare la qualificazione di questo servizio
ve tecnologie funzionali all’erogazione di nuovi
come: la garanzia di una funzionale visibilità nelle
servizi fonte di ricavi aggiuntivi (Wi-Fi, punti
ore buie; la sicurezza per il traffico veicolare, le
di ricarica elettrica, camere di sorveglianza,
informazioni sul tragitto e la segnaletica luminosa
schermi pubblicitari e indicazioni-servizi digitali,
in genere; la sicurezza fisica e psicologica delle per-
ecc.).
sone; la qualità della vita sociale per le attività serali;
la valorizzazione delle strutture architettoniche e
ambientali; la sicurezza degli impianti d’illuminazione e il contenimento dell’impatto ambientale
.
(10)
2. Illuminazione pubblica e project
financing ad iniziativa privata
La questione non è solo di rilevanza nazionale stante le stime che vedono in Europa e nel mondo una
del 19% del costo complessivo dell’energia elettrica,
2.1. Gli istituti contrattuali del PPP
per l’illuminazione pubblica
costi comprimibili visti i dati della Commissione
Stante l’indubbio interesse a realizzare investimenti
europea che evidenzia, come nel nostro continente,
nel settore dell’illuminazione pubblica rimane da
su un totale di 90 milioni di punti luce, il 75% abbia
affrontare il problema di come reperire il finanzia-
più di 25 anni, e possono godere di nuove soluzioni
mento per tali interventi. In molti casi l’impegno
che permetterebbero maggiore efficienza e una
finanziario per questi investimenti, benché permetta
spesa per illuminazione, rispettivamente, del 14 e
. Nel campo dell’illumina-
risparmi pluriennali ampiamente sufficienti a ripa-
zione pubblica sono infatti molte le soluzioni che
garne l’anticipo, è risultato un ostacolo alla rapida
permetterebbero di evitare veri e propri sprechi si
evoluzione di una razionalizzazione degli impianti.
pensi, ad esempio:
Anche in Italia molti enti locali sono riluttanti ad
· alla possibilità di controllare da remoto i punti
impiegare le nuove soluzioni in sostituzione di quelle
luce regolandone accensione, spegnimento lumi-
tradizionali, sia per i corpi illuminanti sia per gli
nosità in funzione delle condizioni della zona da
impianti, per i significativi costi che comportano a
illuminare e della sua occupazione;
fronte dei sempre più esigui budget di cui dispongo-
garantita economicità
(11)
no. A fronte di questa criticità molte e varie sono le
(9) C. Cottarelli, La lista della Spesa – la verità sula spesa
pubblica italiana e su come si può tagliare, maggio 2015,
Feltrinelli.
(10) W. Grattieri, R. Menga, Linee Guida Operative per la
realizzazione d’impianti di pubblica illuminazione, 2012, RSE
Ricerca Sistema Energetico.
(11) Green Paper “Lighting the Future”, European Union
COM(2011)889.
misure pubbliche che sono state varate con l’intento
d’incentivare interventi funzionali all’efficientamento
del sistema d’illuminazione pubblica, ed altrettante
sono le iniziative implementate per assistere gli amministratori locali nell’affrontare il reperimento di
67
finanza agevolata e nuovi strumenti finanziari
| 1 | 2016
Investimenti per il servizio di pubblica illuminazione
risorse private con nuovi schemi finanziari.
cepimento della normativa europea in materia di
Gli approcci per modellizzare il finanziamento di
efficienza energetica(14). Ci si riferisce, tra gli altri, ai
tali operazioni sono complementari al modello di
contratti di rendimento energetico o di prestazione
business che si vuole implementare e alle scelte che
energetica (Energy Performance Contract - EPC) e
si vogliono assumere in merito all’organizzazione
al finanziamento tramite terzi (FTT), che consento-
del servizio oltre che alle procedure e alle strategie
no l’affidamento a soggetti privati (in genere Energy
contrattuali che lo devono regolare, tenuto conto
Service Company - ESCO) la progettazione e la rea-
della legislazione in tema di contratti pubblici.
lizzazione di misure volte al raggiungimento di un
Le considerazioni finanziarie sono, quindi, su-
dato livello di efficienza energetica, con riferimento
bordinate a queste scelte che dipendono da molte
ad un dato impianto o edificio, tale da permettere
variabili. Molte istituzioni internazionali offrono
un risparmio della spesa per energia sostenuta
una rassegna dei modelli di procurement e delle
dal committente, con la possibilità di sollevare
risorse finanziarie abbinabili, dei vantaggi e delle
quest’ultimo anche dagli oneri del finanziamento
criticità abbinate ad ognuna delle opzioni, oltre
degli stessi interventi(15).
che, in alcuni casi, di veri e propri toolkit per lo
Senza la pretesa di riassumere tutte le fattispecie
sviluppo progettuale in tutti i suoi aspetti (procedu-
ipotizzabili e tenuto conto anche di quanto pro-
rale, contrattuale, tecnico gestionale ed economico
ceduralmente realizzabile nel nostro Paese (com-
finanziario)(12).
patibilmente con il codice dei contratti pubblici
Come evidenziato di seguito (cfr. par. 2.2) si sono
– d’ora in poi codice – e con la normativa vigente),
andate progressivamente affermando, nell’arco
analogamente a quanto sostenibile in relazione agli
degli ultimi quindici anni, sul mercato del public
altri servizi locali, con riferimento alla gestione del
procurement riguardante l’illuminazione pubblica,
servizio di illuminazione pubblica e dei relativi im-
le forme di affidamento riconducibili agli istituti
pianti, si possono sintetizzare tre approcci organiz-
del partenariato pubblico privato e lo schema del
zativi (fig. 1) a cui fanno riferimento diversi modelli
finanziamento in project financing, così come di-
procedurali: gestione diretta, esternalizzazione e
sciplinati dal d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.
partenariato pubblico privato (PPP).
(codice dei contratti pubblici, che si caratterizzano,
Ogni schema procedurale/contrattuale che fa ri-
come meglio specificato più avanti, per l’ampiezza
ferimento ad una delle tre opzioni in realtà sinte-
dei compiti e delle responsabilità trasferite dal
tizza ulteriori distinzioni e personalizzazioni che
committente pubblico al contraente privato (13).
dipendono dall’oggetto del contratto, dal perimetro
Il panorama degli strumenti contrattuali e delle
delle prestazioni affidate al privato e dalle modalità
tipologie di finanziamento utilizzabili per gli
dell’affidamento. La schematizzazione proposta
interventi riguardanti l’illuminazione pubblica,
non attiene, peraltro, ad una distinzione dal profilo
come, più in generale, per il settore dell’energia,
è arricchito da fattispecie di recente introduzione
e sperimentazione, la cui disciplina deriva dal re(12) “Lighting the Cities - Accelerating the Deployment of
Innovative Lighting in European Cities” European Union,
June 2013.
(13) Per la definizione di contratto di partenariato pubblico
privato e di project financing si veda la recente determinazione
dell’Autorità nazionale anticorruzione 23 settembre 2015,
n. 10 2015 recante “Linee guida per l’affidamento delle
concessioni di lavori pubblici e di servizi ai sensi dell’articolo
153 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163”.
68
(14) Trattasi, principalmente, della direttiva 2006/32/CE,
del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006,
concernente l’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi
energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CEE
del Consiglio recepita in Italia con d.lgs. n. 115/2008, che
introduce le definizioni di EPC e FTT nell’ordinamento
italiano e della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica,
che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le
direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE, recepita in Italia con d.lgs.
4 luglio 2014, n. 102.
(15) In tema di contratti di rendimento energetico si veda
P. P iselli , Il contratto di rendimento energetico. Energy
perfomance contract, UTET, 2011.
| 1 | 2016
finanza agevolata e nuovi strumenti finanziari
Investimenti per il servizio di pubblica illuminazione
Fig.1 - Modelli procedurali/contrattuali per l’illuminazione pubblica
Gestione diretta
Esternalizzazione
PPP
Gestione dell’ente locale
Appalto di lavori e/o servizi per la
gestione degli impianti
Appalto di finanziamento tramite
terzi FTT
In housw providing
Appalto di lavori e/o servizi per la
gestione degli impianti e fornitura energia elettrica
PPP istituzionale affidamento a
società mista
Energy performance contract EPC
PPP contrattuale
prettamente ed esclusivamente giuridico, recependo
minazione pubblica. L’approccio del TCO prevede il
anche valutazioni di ordine gestionale e finanziario.
calcolo del costo totale per la proprietà e la gestione
Ciò che è importante sottolineare è come, proprio
e il mantenimento di una installazione consideran-
in merito a questi ultimi aspetti, tenda a prevalere
do le principali voci di costo riguardanti il prodotto
un orientamento favorevole al ricorso alle diverse
(costo di acquisto, costo di manutenzione ordinaria,
forme di PPP e, più specificatamente, a quelle che
costo di manutenzione straordinaria e costi relativi
maggiormente coinvolgono il privato, oltre che nella
al consumo di energia elettrica). Il criterio del LCC
progettazione e nella fornitura degli impianti, nel
consente di determinare il costo globale del prodotto
finanziamento e nella gestione degli stessi. Il presup-
non solo come definito dal TCO ma comprensivo an-
posto per dare preferenza a tali strumenti è che si
che dei costi ambientali esterni (per esempio i costi
tenda, con tale opzione, a trasferire il maggior numero
esterni relativi al contributo al riscaldamento globale
dei rischi connessi ad un dato progetto al privato,
associato alle emissioni di gas serra lungo il ciclo di
a massimizzare il beneficio per il partner pubblico
vita dei prodotti/servizi/lavori).
dei guadagni derivanti dall’ efficienza energetica
Nell’ambito delle procedure di affidamento di inter-
trasferendo parimenti l’onere di anticipare finanzia-
venti concernenti l’illuminazione pubblica, la stazione
riamente ogni investimento. Prova della promozione
appaltante dovrà condurre attenta valutazione delle
di quest’approccio è l’attenzione che l’Unione europea,
proprie esigenze, per valutare la consistenza effettiva
in linea con l’evoluzione internazionale, sta prestando
del proprio fabbisogno, in coerenza con gli obiettivi
ad esso e che si traduce nell’adozione del criterio del
ambientali strategici del Piano d’azione per la sosteni-
Total Cost of Ownership (TCO) e del Life Cycle Costing
bilità ambientale dei consumi(17), e individuare quale
per la valutazione degli acquisti
procedura di gara risulti più coerente per soddisfarle;
pubblici di beni e servizi afferenti il settore dell’illu-
ciò premesso la possibilità di unificare l’affidamento
(16) Criteri a cui si riferisce anche il decreto 23 dicembre 2013
del Ministero dell’Ambiente: “Criteri ambientali minimi per
l’acquisto di lampade a scarica ad alta intensità e moduli led
per illuminazione pubblica, per l’acquisto di apparecchi di
illuminazione per illuminazione pubblica e per l’affidamento
del servizio di progettazione di impianti di illuminazione
pubblica”.
(17) Si veda Il “Piano d’azione per la sostenibilità ambientale
dei consumi della pubblica amministrazione” adottato con
il decreto interministeriale dell’11 aprile 2008 (G.U. n. 107
dell’8 maggio 2008) e i successivi aggiornamenti: www.
minambiente.it/pagina/il-piano-dazione-nazionale-il-gpppan-gpp
calculation (LCC)
(16)
69
finanza agevolata e nuovi strumenti finanziari
| 1 | 2016
Investimenti per il servizio di pubblica illuminazione
dei lavori di costruzione o adeguamento e riqualifi-
ta al fine di focalizzare, nel prosieguo, l’attenzione su
cazione degli impianti esistenti con l’affidamento del
uno specifico istituto contrattuale e su una modalità
servizio di illuminazione pubblica, che si realizza
procedurale attuativa utili alla realizzazione d’impian-
nel modello PPP, permette di garantire una serie di
ti di illuminazione pubblica.
vantaggi, considerando, quali criteri di valutazione
Il ricorso al PPP nel settore oggetto di analisi com-
delle offerte in sede di gara, congiuntamente sia il
porta, infatti, i seguenti vantaggi:
TCO dell’investimento sia i risparmi conseguibili che
· trasferimento dei rischi al privato (tecnici, commerciali, operativi e finanziari);
permettono di ammortizzarlo.
Parlando di PPP , come anticipato, con riferimento
· garanzie sulle performance connesse alla realizza-
alla disciplina nazionale, si considerano contratti di
zione degli investimenti, alla manutenzione e alla
partenariato pubblico privato “i contratti aventi per
oggetto una o più prestazioni quali la progettazione, la
costruzione, la gestione o la manutenzione di un’opera
mizzato;
pubblica o di pubblica utilità oppure la fornitura di
· presidio dell’amministrazione che può mantenere
un servizio, compreso in ogni caso il finanziamento
un ruolo importante definendo: priorità strate-
totale o parziale a carico di privati, anche in forme
giche, standard tecnici e gestionali, regolazione
diverse, di tali prestazioni, con allocazione dei rischi
tariffaria, definizione servizi aggiuntivi, definizione
ai sensi delle prescrizioni e degli indirizzi comunitari
penali;
vigenti”
.
· investimento iniziale sopportato dal settore privato
(18)
In tale schema “rientrano, a titolo esemplificativo
(attraverso una società veicolo, SPV);
(...) la concessione di lavori, la concessione di servizi,
· durata contrattuale maggiore, importante per ga-
la locazione finanziaria, il contratto di disponibilità,
rantire la funzionalità e l’economicità nel medio
l’affidamento di lavori mediante finanza di progetto, le
termine;
società miste. Possono rientrare altresì nelle operazioni
· possibilità di mutuare il Know How del privato.
di partenariato pubblico privato l’affidamento a un con-
A fronte di questi vantaggi vanno, tuttavia, considerate
traente generale ove il corrispettivo per la realizzazione
dell’opera sia in tutto o in parte posticipato e collegato
alla disponibilità dell’opera per il committente o per
alcune criticità quali:
· costi d’implementazione più alti e tempi di strutturazione dell’operazione più lunghi;
· esigenza di una complessa attività di coordinamen-
utenti terzi”.
La definizione risulta evidentemente aperta in rife-
to e di specifiche competenze professionali;
rimento al numero dei contratti considerati e alla
· maggiore focalizzazione sulla strategia complessi-
tipizzazione contrattuale potendosi ricomprendere in
va che richiede adattamento del modello urbano.
essa anche figure contrattuali atipiche e variamente
Obiettivo del presente contributo è quello di sottoli-
connotate dal punto di vista della sostanza dell’ope-
neare, alla luce delle caratterizzazioni del PPP, come
razione regolata dal contratto
. Ciò premesso sulle
la possibilità di valorizzare le competenze del privato
caratteristiche formali del PPP, ciò che interessa, in
per un approccio tecnico gestionale sistemico e la
questa sede, è rilevare i vantaggi e le criticità che tale
possibilità di sollevare finanziariamente gli enti locali
istituto, nelle diverse fattispecie realizzative, compor-
dell’impegno debitorio connesso all’investimento ini-
(19)
(18) Art 3, comma 15-ter, d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 “Codice
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/CE e 2004/18/CE.
(19) R. Cori, I. Paradisi, Partenariato pubblico privato e project
financing: il contesto di riferimento in ”Appalti&Contratti”
4-2015.
70
gestione;
· incentivo per le performance progettuali massi-
ziale, rappresentino elementi che hanno qualificato
il ricorso al PPP in generale e possono, nel caso di
specie trattato, orientare a preferire una procedura
e un contratto specifico piuttosto che altri (v. fig. 2).
Rispetto a tale scelta, anche le implicazioni di conta-
finanza agevolata e nuovi strumenti finanziari
| 1 | 2016
Investimenti per il servizio di pubblica illuminazione
Fig. 2 - PPP e impatto sui vincoli di finanza pubblica
Leasing
Strumenti
Finanziari
Finanziario
Operativo
Project financing
Contratto di
disponibilità
A tariffazione
sulla PA
A tariffazione
sull'utenza
Sul Patto di
stabilità
Sugli equilibri di
bilancio
Sul limite
d'indebitamento
bilità pubblica del PPP giocano un ruolo importante,
58 del codice (a gara unica, doppia gara con diritto
dovendosi tenere conto delle disposizioni del Reg. UE
di prelazione, proposte per opere non presenti negli
549/2013 (SEC 2010) che regolano la compatibilità
strumenti di programmazione, dialogo competitivo)
di tali operazioni con i vincoli di indebitamento che
prevedono diverse intensità di coinvolgimento del
gravano sui conti delle pubbliche amministrazioni,
privato.
stabilendone le modalità di impatto sui bilanci pubblici. L’amministrazione aggiudicatrice dovrà, dunque,
tenere conto dell’impatto contabile dei diversi schemi
contrattuali di PPP, accordando preferenza a quelli
Fig. 3 - PPP e livello di coinvolgimento del
privato
che, nel rispetto di determinate condizioni, possano
non incidere sui vincoli di finanza pubblica: sul patto
di stabilità, sugli equilibri di bilancio e sul limite all’indebitamento (fig.2). Tale possibilità sembra essere meglio assicurata ricorrendo alle figure contrattuali della
concessione di lavori e della concessione di servizi,
piuttosto che ai contratti di diponibilità e al leasing(20).
Tali forme di PPP sono peraltro interessanti per gli
enti locali, presentando la possibilità di essere affidate
attraverso procedure che prevedono, in varia misura,
il coinvolgimento del privato anche nella ideazione
del progetto e nella elaborazione dei documenti posti
a base di gara.
Per quanto, quindi, concerne la valorizzazione del
Nell’ambito di queste modalità attuative sicuramen-
ruolo del privato nella strutturazione del progetto,
te la formula in cui il privato esprime il massimo
nell’ambito dell’istituto della finanza di progetto le
del suo ruolo, sino al limite dell’invasività della
procedure di affidamento previste dagli artt. 153 e
sfera pubblica, è quella disciplinata dall’art. 153
comma 19 del codice dei contratti pubblici per il
(20) Sugli aspetti della contabilizzazione del leasing
immobiliare pubblico e del contratto di disponibilità si veda
l. Bisio, La contabilizzazione dei Partenariati Pubblico Privato
nel bilanci pubblici, in M. Nicolai, W. Tortorella, partenariato
pubblico privato e Project Finance. Come uscire dalla crisi”,
febbraio 2015, Maggioli Editore.
project financing di lavori e l’equivalente dispositivo
per le concessioni di servizi normato con l’art. 278
del d.P.R. n. 207/2010 recante il regolamento di
attuazione del codice (d’ora in poi regolamento).
71
finanza agevolata e nuovi strumenti finanziari
| 1 | 2016
Investimenti per il servizio di pubblica illuminazione
queste procedure prendono il via con l’iniziativa
di diagnosi energetiche). Tale preferenza riguarda gli
privata, tramite la presentazione di una proposta
interventi di maggiori dimensioni, infatti, se su 5630
all’amministrazione pubblica, a differenza delle
gare monitorate , dal 2002 al 2012, per un importo
altre, in cui l’iter procedimentale scaturisce dal
complessivo di 4,7 miliardi di euro, ben 5008 bandi
una processo decisionale esclusivamente interno
(89% del totale) riguardano appalti di sola esecuzione
alla p.a., con l’inserimento delle opere da realizzare
dei lavori (investimenti per il potenziamento, la ma-
nella programmazione triennale e nel piano annuale
nutenzione e l’adeguamento normativo la riduzione
delle opere o nel piano annuale dei servizi.
dell’inquinamento e la messa in sicurezza degli impianti), in termini economici una quota significativa
di gare, 3,6 miliardi di euro sui 4,7 (78%), afferiscono
2.2 Il Project financing per l’illuminazione
pubblica evidenze di mercato
la gestione integrata del servizio comprendente oltre
Una ricognizione del mercato degli impianti di pub-
fornitura dell’energia elettrica.
blica illuminazione(21) offre un quadro della preferenza
I bandi di affidamento della gestione integrata del
verso l’affidamento della gestione integrata del servi-
servizio, che risentono delle iniziative CONSIP per il
zio di pubblica illuminazione (gare che combinano,
servizio luce, in gran parte riguardano appalti per i
in tutto o in parte, le attività di esercizio, la fornitura
quali non è previsto il prefinanziamento (2,5 miliardi,
di energia elettrica, la manutenzione, l’adeguamento
il 53% del mercato e il 68% del mercato che ricorre alla
normativo, la messa in sicurezza e il contenimento
gestione integrata). Se si esclude, però, il valore delle
dell’inquinamento luminoso, la progettazione e la
gare CONSIP la quota dei bandi che non prevedono il
realizzazione di nuovi impianti o l’adeguamento
finanziamento, in valore si riduce a 660 milioni meno di
di nuovi impianti o l’adeguamento di impianti esi-
quelli che prevedono da parte del contraente privato il
stenti, la realizzazione di sistemi di telecontrollo e
prefinanziamento degli interventi (1,2 miliardi) mediante
telerilevamento, la redazione del PRIC – piano rego-
contratti di concessione di lavori, concessione di servizi
latore illuminotecnico comunale – e l’elaborazione
e l’appalto con Finanziamento Tramite Terzi (FTT).
all’esecuzione dei lavori la gestione del servizio e la
Fig. 4 - Impianti di illuminazione pubblica Bandi di gara in PPP 2002-2012
Fonte: Elaborazioni CRESME su dati Infopieffe.it e www.siop-lazio.it
(21) “Gli impianti di pubblica illuminazione in partenariato
pubblico privato manuale operativo” aprile 2013, Camera di
Commercio di Roma.
72
finanza agevolata e nuovi strumenti finanziari
| 1 | 2016
Investimenti per il servizio di pubblica illuminazione
Le gare afferenti operazioni di PPP sono 259 e rap-
134 milioni di euro, la quota più significativa in
presentano una quota superiore al 40% del mercato
valore dopo il settore della mobilità.
complessivo degli interventi nel settore della pubbli-
I dati proposti, confermando quanto anticipato,
ca illuminazione sempre al netto dei bandi CONSIP.
sembrano quindi rilevare un apprezzamento verso
La preferenza per il PPP che tende a consolidarsi
l’affidamento della gestione integrata del servizio
negli ultimi anni considerato che nei soli ultimi tre
di pubblica illuminazione con finanziamento a
anni della rilevazione si contano 122 gare per 732
carico di terzi, e, nell’ambito del settore energetico
milioni, il 62% dell’intero decennio rilevato (Fig.4).
in generale, un potenziale apprezzamento verso le
Sempre nell’ambito delle operazioni di PPP la maggior
procedure ad iniziativa privata in assenza di pro-
parte delle gare riguarda concessioni di servizi e ap-
grammazione pubblica.
palti di servizi con FTT, su 289 bandi ben 187 (il 72%)
riguarda queste tipologie di contratti che in valore, 986
milioni di euro, rappresentano l’84% della gare di PPP.
Per quanto riguarda invece le concessioni di lavori
e servizi ad iniziativa privata, rispettivamente ai
3 Il Project financing di servizi
ad iniziativa privata e l’illuminazione
pubblica
sensi del comma 19 dell’articolo 153 del codice o
ai sensi dell’articolo 278 del d.P.R. 207/2010, va
considerato che l’introduzione delle citate norme è
3.1 La concessione di servizi ad iniziativa
privata, la procedura
recente. Per le concessioni di lavori il recepimento
normativo di questa procedura decorre solo dal
Come anticipato il comma 19 dell’art. 153 del codice
2011, anno in cui il codice viene novellato dal d.l.
dei contratti pubblici disciplina un procedimento
n. 70 (c.d. “decreto sviluppo”) mentre l’istituto
volto all’aggiudicazione del contratto di concessione
del project financing per i servizi è stato defini-
di lavori pubblici sulla base di proposte ad iniziativa
tivamente disciplinato con il d.P.R. del 5 ottobre
privata in assenza di programmazione pubblica,
2010, n. 207. Nonostante la più recente possibilità
procedura che massimizza il ruolo attribuito al
di ricorrere a tale procedura, sia per concessioni di
soggetto privato a cui viene attribuita la possibilità
lavori ad iniziativa privata in assenza di program-
di identificare le esigenze della p.a. con un proposta
mazione pubblica sia per la concessione di servizi
progettuale che può essere recepita negli strumenti
ad iniziativa privata, occorre sottolineare come i
di programmazione della stessa amministrazione
dati del monitoraggio non offrano tale livello di
ed essere successivamente messa a gara per l’affida-
dettaglio e, per monitorare l’applicazione di tali
mento di una concessione di lavori. Una soluzione
interventi nel settore energetico, ci si deve rifare
che sicuramente, nella volontà del legislatore, può
ad una ricognizione più recente
(22)
.
risultare funzionale anche ad accelerare i tempi di
In base a tale analisi non è possibile avere dettagli
realizzazione delle iniziative proposte, a contenere le
sull’illuminazione pubblica, ma basti rilevare che
attività, e i costi connessi, alla predisposizione del set
il settore dell’energia è il segmento di mercato che
documentale per l’inserimento in programmazione e
maggiormente applica tale procedura, su 87 gare
il successivo confronto competitivo per l’affidamen-
censite per 676 milioni di euro di importo i bandi
to della concessione. La procedura è sicuramente
afferenti l’energia rappresentano, con 18 gare per
facilmente ed efficacemente praticabile dalle amministrazioni pubbliche che in un contesto di carenza
(22) Cfr. M. Nicolai, G. Bo, Il mercato del Partenariato pubblico
Privato in Italia, in M. Nicolai, W. Tortorella, partenariato
pubblico privato e Project Finance. Come uscire dalla crisi,
febbraio 2015, Maggioli Editore.
di risorse pubbliche, diversamente, si troverebbero
nell’impossibilità di avvalersi della prestazione di
esperti qualificati per la predisposizione dello studio
73
finanza agevolata e nuovi strumenti finanziari
| 1 | 2016
Investimenti per il servizio di pubblica illuminazione
di fattibilità (SdF) o del progetto preliminare, del
trasferimento di cui si deve avere evidenza in tutto il
piano economico finanziario (PEF) e della bozza
set documentale funzionale all’avvio della procedura.
di convenzione da porre a base gara seguendo le
Si ricorda in proposito, infatti, che nella conces-
altre procedure disciplinate dal codice dei contratti
sione di servizi la controprestazione a favore del
pubblici per il project financing ad iniziativa privata
Concessionario consiste unicamente nel diritto di
o ad iniziativa pubblica. La dimostrazione di questo
gestire funzionalmente e di sfruttare economica-
si riscontra nella crescita tendenziale degli avvisi per
mente il servizio, potendo il soggetto concedente
raccogliere manifestazioni d’interesse a presentare
stabilire, in sede di gara, anche un prezzo, qua-
studi di fattibilità da porre a base gara secondo le
lora al concessionario venga imposto di praticare
modalità di cui all’art. 153 commi 1-14 e più recen-
nei confronti degli utenti prezzi inferiori a quelli
temente ad avvisi volti a raccogliere proposte ai sensi
corrispondenti alla somma del costo del servizio e
del comma 19 dello stesso articolo.
dell’ordinario utile di impresa, ovvero qualora sia
Le considerazioni proposte valgono anche per la
necessario assicurare al concessionario il persegui-
finanza di progetto nei servizi, alla quale in base
mento dell’equilibrio economico-finanziario degli
al codice dei contratti pubblici (art. 152, comma
investimenti e della connessa gestione in relazione
3 del codice) sono applicabili le stesse norme che
alla qualità del servizio da prestare(24).
disciplinano il project financing per i lavori, nei
Normalmente la gestione integrata del sistema d’illu-
limiti della compatibilità e secondo le modalità
minazione prevede l’affidamento di un contratto misto
che ha successivamente disciplinato il regolamento
il cui oggetto comprende sia lavori (ad es. costruzione,
(art. 278)(23). In proposito il regolamento prevede,
messa a norma e riqualificazione degli impianti) sia
in particolare, che il privato possa presentare
il servizio e la fornitura dell’energia elettrica, riscon-
all’Amministrazione competente la propria propo-
trando la prevalenza economica dell’importo di queste
sta relativa alla gestione di un servizio pubblico in
due ultime componenti e la prevalenza funzionale del
concessone. Anche in questo caso è evidente come il
servizio. Poiché in base alla disciplina codicistica, al
procedimento valorizza l’iniziativa e la competenza
fine di stabilire l’oggetto principale di un contratto
privata sgravando l’Amministrazione dell’onere di
pubblico misto di lavori e servizi, e individuare la
predisposizione della complessa documentazione
disciplina applicabile alla procedura di affidamento
che deve essere posta a base di una gara per l’af-
dello stesso contratto, è indicato il criterio della pre-
fidamento del contratto di concessione (es: studio
valenza funzionale(25), nel settore in esame si registra
di fattibilità, piano economico finanziario, bozza
una prevalente diffusione del ricorso alla concessione
di contratto, disciplinare dei servizi e gli elementi
di servizi rispetto alle altre figure contrattuali e un
di valutazione dell’offerta economicamente più
ampio margine di applicazione della procedura ad
vantaggiosa).
iniziativa privata, sulla quale, pertanto, ci si concen-
Tale complessità documentale e delle necessarie
trerà in questa sede.
analisi propedeutiche all’affidamento riflettono
la complessità della fattispecie contrattuale della
concessione, che si distingue dall’appalto per il trasferimento al concessionario del rischio operativo e
di mercato e quindi della redditività della gestione,
(23) D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (regolamento di esecuzione
ed attuazione del codice dei contratti pubblici), pubblicato
sulla G.U. del 10 dicembre 2010, n. 288 (supplemento
ordinario n. 270) entrato in vigore centottanta giorni dopo la
sua pubblicazione, ovvero 8 giugno 2011.
74
(24) Cfr. artt. 3, comma 12, e art. 30 del codice dei contratti
pubblici in merito a definizione e disciplina dei contratti di
concessione di servizi.
(25) L’art. 14, commi 2 e 3 del codice dei contratti pubblici
prevede in particolare che l’oggetto principale di un contratto
è costituito dai lavori se l’importo dei lavori assume rilievo
superiore al 50%, salvo che, per le caratteristiche specifiche
del contratto i lavori abbiano carattere meramente accessorio
rispetto ai servizi e alle forniture. Si veda anche l’art. 20
comma 1, direttiva 2014/23/UE cons. (29) e la deliberazione
dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture n. 84 del 10 ottobre 2012.
| 1 | 2016
finanza agevolata e nuovi strumenti finanziari
Investimenti per il servizio di pubblica illuminazione
2.3 L’iter procedurale per l’affidamento
della concessione di servizi
ad iniziativa privata, iter procedurale
di proposte né sulla disponibilità da parte del pro-
L’iter procedurale si avvia con la presentazione della
un avviso d’interesse a ricevere proposte per effet-
proposta di realizzazione e gestione del servizio da
tuare una gara di concessione di servizi secondo la
parte di un soggetto privato (proponente) all’ammi-
procedura prevista dall’art. 278 del regolamento,
nistrazione interessata. Non essendo obbligatoria la
contestualmente manifestando la disponibilità a
programmazione dei servizi, per le amministrazioni
produrre il set informativo per redigerla, purché
pubbliche, a differenza della programmazione di
ciò avvenga nel rispetto dei principi di trasparen-
lavori, il regolamento precisa che “qualora l’ammi-
za, adeguata pubblicità, non discriminazione,
nistrazione aggiudicatrice si sia avvalsa della facoltà
parità di trattamento, mutuo riconoscimento già
adottare un programma annuale per i servizi di cui
richiamati.
intende approvvigionarsi (art. 271), è ammessa la
La presentazione delle proposta è seguita dalla fase di
presentazione di proposte solo con riferimento a
valutazione della stessa da parte dell’amministrazione
servizi non indicati in tale programma”.
ricevente, fase che prelude alla eventuale dichiarazione
Il regolamento e il codice non si esprimono sulle
di pubblico interesse della medesima proposta e all’e-
iniziative che l’amministrazione aggiudicatrice –
ventuale conseguente avvio della procedura di gara
A.A – può assumere per sollecitare la presentazione
per l’affidamento della concessione di servizi (fig. 5).
motore di fruire delle informazioni per redigere la
proposta. Nulla osta che quindi la stessa pubblichi
Fig. 5 - Iter procedurale project financing di servizi
75
finanza agevolata e nuovi strumenti finanziari
| 1 | 2016
Investimenti per il servizio di pubblica illuminazione
Potendo esserci il caso in cui più soggetti privati
in relazione all’oggetto della concessione, e con
presentino la propria proposta per un intervento
predeterminazione dei criteri selettivi.
afferente il sistema d’illuminazione pubblica,
A seguito della valutazione della gara viene selezio-
l’amministrazione sarà chiamata, in tale evenienza,
nata la proposta migliore, che, se diversa da quella
ad effettuare una valutazione comparativa delle
posta a base di gara del proponente potrà, qualora
proposte relative al medesimo servizio, nel rispetto
questi si avvalga del diritto di prelazione, essere
dei principi di cui all’art. 30, comma 3 del codice
aggiudicata al proponente stesso o diversamente
(Principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non
alla concessionario miglior offerente.
discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità).
i diversi profili “della funzionalità, della fruibilità
2.3. La concessione di servizi
ad iniziativa privata, il contenuto
della proposta
del servizio, della accessibilità al pubblico, del
La proposta, con cui si avvia la procedura dell’af-
rendimento, del costo di gestione e di manuten-
fidamento in finanza di progetto di contratti di
zione, della durata della concessione, delle tariffe
concessione di servizi, deve contenere(26):
da applicare, della metodologia di aggiornamento
a)uno studio di fattibilità;
delle stesse, del valore economico del piano e del
b)una bozza di convenzione;
contenuto della bozza di convenzione; verificata,
c)un piano economico-finanziario, asseverato
altresì, l’assenza di elementi ostativi alla loro re-
dai soggetti indicati dall’art. 153, comma 9, del
L’amministrazione è, in particolare, tenuta a valutare la/e proposte, entro 6 mesi dal ricevimento sotto
alizzazione”.
A seguito della valutazione della/e proposta/e l’A.A.
può adottare, nell’ambito dei propri programmi, gli
codice;
d)una specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione;
studi di fattibilità ritenuti di pubblico interesse, non
e) l’indicazione degli elementi di cui all’articolo 83,
determinando tale adozione alcun diritto del pro-
comma 1, del codice e delle garanzie offerte dal
ponente al compenso per le prestazioni compiute o
promotore all’amministrazione aggiudicatrice;
alla gestione dei servizi. A seguito della valutazione
f) l’importo delle spese sostenute per la loro pre-
comparativa, nel caso in cui l’A.A. scelga una pro-
disposizione, nel limite di cui all’articolo 153,
posta, il proponente che la ha presentata acquista
comma 9, ultimo periodo, del codice.
la qualifica di promotore, godendo del diritto di
Lo studio di fattibilità, pur trattandosi di una con-
prelazione per l’affidamento della concessione di
cessione di servizi, è un documento fondamentale e
servizi che verrà successivamente indetta dall’am-
di particolare importanza per verificare la fattibilità
ministrazione. Più precisamente, il promotore
dell’intervento e la sua opportunità/convenienza.
dovrà essere invitato a tale confronto competitivo,
Esso, pertanto, conformemente alle previsioni della
all’esito del quale potrà esercitare il diritto di ade-
disciplina(27) dovrà contenere: l’oggetto del contratto
guare la propria offerta a quella eventualmente giudicata più conveniente, risultando così affidatario
della concessione.
La citata gara deve svolgersi secondo le prescrizioni
dell’art. 30 del codice, consistendo pertanto in una
gara informale a cui sono invitati almeno cinque
concorrenti, compreso il promotore individuato,
se sussistono in tale numero soggetti qualificati
76
(26) Art. 278 comma 1 del regolamento di esecuzione ed
attuazione del «codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE».
(27) Art. 14 del regolamento di esecuzione ed attuazione
del «codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/
CE»; Determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui
contratti pubblici 1/2009 “linee guida sulla finanza di progetto
dopo l’entrata in vigore del c.d.” terzo correttivo”.
| 1 | 2016
finanza agevolata e nuovi strumenti finanziari
Investimenti per il servizio di pubblica illuminazione
e le caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali,
la caratteristiche tecniche del sistema d’illuminazione
economico-finanziarie dei lavori da realizzare;
pubblica, lo stato di conservazione, la qualità e l’effi-
l’analisi delle possibili alternative rispetto alla
cienza, le caratteristiche d’uso e la conformità degli
soluzione realizzativa individuata; la verifica della
stessi alla norme di sicurezza e d’impatto ambientale,
possibilità di realizzazione mediante i contratti di par-
i dati dei consumi e dei costi storici energetici, oltre
tenariato pubblico privato di cui all’articolo 3, comma
a quelli tecnici ed economici relativi alla manuten-
15-ter, del codice; l’analisi dello stato di fatto, nelle sue
zione (ordinaria e straordinaria). Completeranno la
eventuali componenti architettoniche, geologiche,
relazione introduttiva l’analisi della domanda attuale
socio-economiche, amministrative; la descrizione,
e futura e le alternative progettuali dal punto di vista
ai fini della valutazione preventiva della sostenibilità
delle scelte tecnologiche, organizzative e finanziarie.
ambientale e della compatibilità paesaggistica dell’in-
Ricostruito lo stato dell’arte, definito l’intervento più
tervento, dei requisiti dell’opera da progettare, delle
opportuno a fronte di una analisi comparativa delle
caratteristiche e dei collegamenti con il contesto nel
diverse opzioni e stimato l’impatto dell’intervento –
quale l’intervento si inserisce.
attività che sarà significativamente impegnativa in
Poiché lo studio di fattibilità dovrà essere assunto dalla
assenza di un PRIC o di un audit energetico – lo studio
A.A., il soggetto privato che lo redige dovrà farsi parte
di fattibilità dovrà poi contenere una relazione tecni-
diligente nell’interpretare tutti i fabbisogni della pub-
ca che descriva più analiticamente le caratteristiche
blica amministrazione esplicitando tutte le valutazioni
dell’intervento oggetto della proposta e gli elaborati
che rendono la proposta attuabile, e rappresentandole
progettuali e tecnico-economici che lo rappresentano.
nella forma prevista dal secondo comma dell’art.14 del
Nella relazione tecnica si dovranno ricomprendere:
regolamento (relazione illustrativa generale, relazione
1. le caratteristiche funzionali e tecniche dei lavori
tecnica, elaborati progettuali e elaborato tecnicoeconomico) in quanto funzionale ad avviare una gara
da realizzare;
2. la descrizione, ai fini della valutazione preventiva
ai sensi degli artt. 58 e 153 del codice(28).
della sostenibilità ambientale e della compatibilità
Non potranno quindi mancare nella relazione in-
paesaggistica dell’intervento, dei requisiti dell’opera
troduttiva una analisi della situazione su cui incide
da progettare, delle caratteristiche e dei collegamen-
l’intervento, tenuto conto del Piano regolatore ge-
ti con il contesto nel quale l’intervento si inserisce
nerale comunale e di tutti gli strumenti urbanistici
nonché delle misure idonee a salvaguardare la tutela
riguardanti il territorio su cui incide l’intervento, con
uno specifico riferimento, là dove adottato, al Piano
regolatore dell’illuminazione pubblica (PRIC). Lad-
ambientale i valori culturali e paesaggistici;
3. l’analisi sommaria delle tecniche costruttive e indicazione delle norme tecniche da applicare;
dove non si possa disporre di un PRIC il promotore di
4. il cronoprogramma;
servizi dovrà comunque essere in grado di disporre o
5. la stima sommaria dell’intervento secondo le moda-
ricostruire, partendo dall’analisi della struttura della
lità di cui all’articolo 22, comma 1 del regolamento,
città e degli strumenti urbanistici, normativi e legi-
con l’individuazione delle categorie di cui all’alle-
slativi che definiscono le richieste da soddisfare, un
gato A e dei relativi importi, determinati mediante
censimento dei punti luce e degli impianti connessi,
l’applicazione delle quote di incidenza delle corri-
possibilmente diviso in ambiti e sistemi omogenei con
spondenti lavorazioni rispetto al costo complessivo.
caratteristiche di funzionalità, vincoli, esigenze illumi-
La stima sommaria della spesa, da molti sottorappre-
notecniche e simili. Il censimento dovrà monitorare
sentata, deve essere realizzata, per quanto concerne
le opere o i lavori, applicando alle quantità caratteri-
(28) “Linee guida per la redazione di studi di fattibilità”
Conferenza delle regioni e delle Province autonome, 24
gennaio 2013.
stiche degli stessi, i corrispondenti prezzi parametrici
dedotti dai costi standardizzati, o desunti da interventi
77
finanza agevolata e nuovi strumenti finanziari
| 1 | 2016
Investimenti per il servizio di pubblica illuminazione
similari realizzati, ovvero redigendo un computo
l’amministrazione ad optare per un’iniziativa in PPP
metrico estimativo di massima.
piuttosto che per un appalto “tradizionale”. Le pubbli-
Infine sempre per quanto attiene gli elaborati tecnico-
che amministrazioni, secondo tale pronunciamento,
economici una esaustiva rappresentazione prevede
sono, infatti, tenute a valutare:
che comprendano:
- la presenza di un quadro normativo e regolatorio
1. la verifica della possibilità di realizzazione mediante concessione rispetto all’appalto;
compatibile con l’intervento;
- l’esistenza di rischi trasferibili al soggetto privato;
2. l’analisi della fattibilità finanziaria (costi e ricavi)
- la capacità organizzativa e la presenza del know
con riferimento alla fase di costruzione e alla fase
how della pubblica amministrazione per intrapren-
di gestione;
dere un’operazione di PPP;
3. l’analisi della fattibilità economica e sociale (analisi
- la possibilità di praticare un sistema di pagamenti
da legare a prefissati livelli quantitativi e qualitativi
costi-benefici);
4. lo schema di sistema tariffario, nel caso di concessione;
in sede di gestione;
- la tariffabilità dei servizi da erogare e la verifica
5. gli elementi essenziali dello schema di contratto.
del consenso della collettività a pagare tali servizi.
Merita una riflessione la prima di queste previsioni,
A questi elementi di natura qualitativa va aggiunta una
funzionale a fornire indicazioni in merito alla scelta
verifica di tipo quantitativo volta a dimostrare la con-
tra le forme tradizionali di appalto (tra questi per
venienza del ricorso al PPP. Da tali controlli dovrebbe
esempio gli appalti “servizi luce” di Consip) e il PPP,
emergere un quadro informativo che si affianca alle
che può essere evasa utilizzando il PPP Test, inten-
risultanze economico-finanziarie per dare origine ad
dendo con ciò la serie di analisi volte ad individuare
una complessiva analisi costi benefici del PPP che
la possibilità e il vantaggio per la A.A. di realizzare lo
consideri tutte le tipologie di costi e di ricavi, siano
specifico intervento pubblico con uno schema di PPP.
essi espliciti o impliciti. Tra le modalità più diffuse
Sull’esigenza di una valutazione di convenienza del
di valutazione della convenienza di un PPP rispetto
ricorso al PPP, in alternativa ad appalti tradizionali,
ad un appalto si fa poi specifico riferimento a quella
l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) si era già
del Value for Money che prevede un confronto tra i
tale valutazione
benefici finanziari, economici e in termini di rischi tra-
una componente essenziale dello studio di fattibilità
sferiti/minimizzati grazie al PPP con le corrispondenti
soprattutto per le opere fredde, a cui corrisponde il
variabili derivanti dal c.d. Public Sector Comparator
maggior esborso di risorse pubbliche o l’assunzione
(PSC) che rappresenta la struttura-tipo di un appalto
potenziale di maggiori rischi per l’amministrazione
tradizionale, con i conseguenti costi in termini finan-
aggiudicatrice. Su tale aspetto l’ANAC è recentemente
ziari e i maggiori rischi sopportati dalla p.a.
nuovamente e più dettagliatamente intervenuta
(30)
Pur rimandando ad analisi di dettaglio su tale meto-
specificando, prima di declinare la struttura-tipo dello
dologia(31), per quanto attiene gli impianti di pubblica
studio di fattibilità, come l’elemento fondamentale
illuminazione, è importante richiamare i rischi che
che lo studio medesimo deve garantire sia la rappre-
devono essere convenzionalmente disciplinati e che
sentazione dei criteri e delle ragioni che hanno spinto
devono trovare altrettanto esplicito riscontro nelle
pronunciata anzitempo nel 2009
(29)
analisi finanziarie. È ovvio che i rischi da identificare,
(29) Determinazione ANAC n. 1 del 14 gennaio 2009 “Linee
guida sulla finanza di progetto dopo l’entrata in vigore del c.d.
(terzo correttivo) d.lgs. 11 settembre 2008, n. 152.
(30) Determinazione ANAC n. 10 del 23 settembre 2015 “Linee
guida per l’affidamento delle concessioni di lavori pubblici e
di servizi ai sensi dell’articolo 153 del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163”.
78
allocare e quantificare finanziariamente dipendono
(31) Sugli aspetti del Public Sector Comparator e sul Value
for Money si veda M. Nicolai, Vantaggi, struttura finanziaria e
incentivi pubblici del partenariato pubblico privato, in M. Nicolai,
W. Tortorella, Partenariato pubblico privato e Project Finance.
Come uscire dalla crisi”, febbraio 2015, Maggioli Editore.
| 1 | 2016
finanza agevolata e nuovi strumenti finanziari
Investimenti per il servizio di pubblica illuminazione
dall’oggetto della concessione che può combinare, per
· rischi finanziari (variazioni dei tassi di interesse
il servizio d’illuminazione pubblica, diverse attività:
post aggiudicazione; mancato closing finanziario;
erogazione del servizio di pubblica illuminazione,
fornitura di energia elettrica, manutenzione ordinaria
variazioni del tasso d’inflazione, ecc.);
· rischi generali (danni materiali per incendio, furto;
e programmata preventiva, manutenzione straordi-
rischi di responsabilità verso terzi per danni e inci-
naria, progettazione ed esecuzione di nuovi impianti
denti; rischi di sicurezza sul lavoro che i dipendenti
e/o di interventi di adeguamento di quelli esistenti,
possono subire; atti vandalici, ecc.).
progettazione ed esecuzione d’interventi di adegua-
Se si dubitasse dell’importanza di una oculata allo-
mento normativo, messa in sicurezza e contenimento
cazione dei rischi è sufficiente richiamare come il
dell’inquinamento ambientale, progettazione ed ese-
giudice amministrativo abbia sancito la nullità per
cuzione d’interventi di riqualificazione tecnologica per
illiceità della causa, ai sensi dell’art. 1344 del codice
il conseguimento di un risparmio energetico, elabora-
civile (“contratto in frode alla legge”) di un contratto
zione di diagnosi energetiche, realizzazione di sistemi
di concessione nel quale non erano stati osservati i
di telecontrollo e telerilevamento, predisposizione del
precetti comunitari nella distribuzione dei rischi(32).
PRIC, progettazione e fornitura di sistemi wi-fi, ecc.
Non va poi dimenticato che una adeguata ripartizione
Con riferimento alle macro categorie di rischio (nor-
dei rischi è presupposto nelle operazioni di PPP per
mativo, amministrativo, di progettazione, di costru-
una contabilizzazione fuori bilancio così come riba-
zione, di finanziamento, di mercato, di gestione, di
dito dal nuovo Sistema Europeo dei conti nazionali
manutenzione, di cause di forza maggiore) andranno
e regionali pubblicato da Eurostat a maggio del 2013
individuate le specifiche categorie di rischio afferenti
(c.d. “SEC2010”).
i lavori e i servizi oggetto del contratto, e per ognu-
A differenza delle concessioni di lavori sarà inoltre ne-
no di questi definite: le probabilità di verificarsi del
cessario allegare, oltre al piano economico-finanziario
rischio, i costi associati, l’allocazione al pubblico e/o
e alla bozza di convenzione previsti anche per questa
al privato, gli eventuali strumenti di mitigazione non
procedura, la specificazione delle caratteristiche del
solo contrattuali.
servizio e della gestione.
Così facendo, a titolo esemplificativo, si rileveranno:
Tutto evidenzia la complessità e l’onerosità della re-
· rischi tipicamente regolatori (rilascio di permessi o
dazione della proposta del proponente che sgrava di
licenze, regolazione della vendita di energia e o di
tale impegno l’A.A., pur rimanendo in capo alla stessa
certificati di regolamentazione delle emissioni, muta-
l’onere di valutazione della sua adeguatezza. Risulta
zioni della disciplina fiscale, variazioni degli standard
pertanto imprescindibile che il promotore possa
prestazionali o tecnici previsti dalla disciplina, ecc.);
disporre di un set informativo indispensabile per la
· rischi operativi (ritardi nella realizzazione dei lavo-
redazione di una proposta che assolva ai requisiti
ri; aumenti dei costi di fornitura di alcune materie
normativi e che possa essere adeguata ad evadere la
prime come il rame o le lampade o la stessa energia
gara successiva. In difetto di ciò non è sicuramente
elettrica; rischi di tecnologie meno performanti
consigliabile il ricorso alla concessione di servizi ad
del previsto; di obsolescenze fisica o tecnologica
iniziativa privata che come ricorda l’ANAC, “comporta
maggiore degli impianti; standard prestazionali,
pericolose interferenze nell’attività propria dell’Am-
funzionali o di compatibilità ambientale inadeguati;
ministrazione relativa alla valutazione della pubblica
sottostima dei costi manutentivi, costi di smaltimen-
utilità e priorità del servizio, senza che, tra l’altro,
to dei materiali di risulta più rilevanti, ecc.);
sia assicurata la trasparenza delle scelte effettuate in
· rischi di mercato (variazioni di prezzo dei Titoli
merito all’intervento pubblico”.
di efficienza energetica – TEE –, minori incassi da
servizi accessori, ecc.);
(32) Sul tema .TAR Sardegna, sentenza 10 marzo 2011, n. 213.
79
finanza agevolata e nuovi strumenti finanziari
| 1 | 2016
Investimenti per il servizio di pubblica illuminazione
I fondi europei per l’energia sostenibile
di Di Marco Tabladinil
1.La strategia europea
Il rilancio dell’economia dell’UE nel prossimo decennio si concretizza nell’evoluzione verso un modello
la concorrenza mondiale per le risorse naturali
eserciti eccessive pressioni sull’ambiente.
di economia intelligente – grazie a investimenti più
· Per lottare contro i cambiamenti climatici, ridu-
efficaci in istruzione, ricerca e innovazione – soste-
cendo più rapidamente le emissioni e sfruttando
nibile – grazie a basse emissioni di CO2 – e solidale,
le nuove tecnologie, come l’energia eolica e solare
ossia focalizzata sulla creazione di posti di lavoro e
e i metodi di cattura e sequestro dell’anidride
la riduzione della povertà.
carbonica (CO2). Inoltre occorre aumentare la
Queste tre priorità, che si rafforzano a vicenda,
resistenza dell’economia europea ai rischi cli-
intendono aiutare l’UE e gli Stati membri a conse-
matici, così come la capacità di prevenzione e
guire elevati livelli di occupazione, produttività e
coesione sociale.
risposta alle catastrofi.
· Per migliorare la sua produttività e competitività
Nel dettaglio gli obiettivi dell’UE per la crescita
e mantenere la leadership per le soluzioni verdi,
sostenibile si concretizzano:
specie di fronte alla crescente concorrenza della
1. nel ridurre le emissioni di gas serra del 20%
Cina e dell’America settentrionale. Un’ulteriore in-
rispetto ai livelli del 1990 entro il 2020. L’UE è
tegrazione del mercato energetico europeo potrebbe
pronta ad andare oltre e prevedere una riduzione
comportare una crescita del PIL dello 0,6-0,8%.
del 30% se gli altri Paesi sviluppati si assumono
Facendo fronte al 20% del fabbisogno energetico
un impegno analogo e i Paesi in via di sviluppo
dell’Europa mediante fonti energetiche rinnovabili
contribuiscono secondo le proprie capacità
si potrebbero creare oltre 600 mila posti di lavoro
nell’ambito di un accordo globale;
nell’UE, nonché altri 400 mila se si consegue l’obiet-
2. nell’aumentare la proporzione delle energie rinnovabili nel consumo finale al 20%;
80
· Per preservare le risorse naturali, evitando che
tivo del 20% relativo all’efficienza energetica.
Per raggiungere gli obiettivi strategici di Europa
3. aumentare del 20% l’efficienza energetica.
2020, ed in particolare per la promozione di un uso
Perché l’Europa ha bisogno di una crescita soste-
più razionale, efficiente e intelligente dell’energia,
nibile?
l’Unione europea si avvale di diverse tipologie di
· Per evitare una eccessiva dipendenza dai combu-
strumenti finanziari, gestiti attraverso un sistema
stibili fossili (petrolio, gas e carbone), che espone
di “responsabilità condivisa” tra la Commissione
i consumatori e le imprese a dannosi e costosi
europea e le autorità degli Stati Membri – gestione
shock dei prezzi, minaccia la nostra sicurezza
indiretta – o a livello centrale da parte della Com-
economica e contribuisce al cambiamento del
missione europea – gestione diretta.
clima. Raggiungendo gli obiettivi energetici si
I fondi a gestione indiretta comprendono i Fondi
potrebbero risparmiare entro il 2020 circa 60
strutturali e di investimento europeo, mentre i fondi
miliardi di euro sulle importazioni di petrolio e
a gestione diretta si riferiscono ai soli finanziamenti
gas, un aspetto fondamentale sia per la sicurezza
diretti dell’UE noti anche come “programmi tema-
energetica che per ragioni economiche.
tici” o “programmi comunitari”.
| 1 | 2016
finanza agevolata e nuovi strumenti finanziari
Investimenti per il servizio di pubblica illuminazione
I programmi comunitari tematici rappresentano il
I bandi, inoltre, indicano i criteri minimi di
principale strumento attraverso il quale vengono
ammissibilità per i potenziali soggetti propo-
erogate le sovvenzioni (grants) direttamente ge-
nenti. Generalmente i soggetti che intendono
stite dall’Unione europea attraverso le Direzioni
presentare proposte devono soddisfare requisiti
Generali (DG) o delegate ad Agenzie specifiche.
di ammissibilità legale, capacità finanziaria e
Ciascuna DG è responsabile di compiti o ambiti
capacità tecnica.
politici specifici: Agricoltura, Mercato interno,
Uno dei requisiti essenziali per la partecipazione
Istruzione e Formazione, Politica regionale,
ai programmi comunitari (escluse rare eccezioni)
Salute pubblica, Bilancio ecc. Le sovvenzioni
è la dimensione transnazionale. I progetti devono
erogate dalle diverse DG sono distribuite sulla
coinvolgere, normalmente, più organismi di diver-
base di programmi, a loro volta articolati in vari
si Stati membri (aziende, enti di ricerca, autorità
sottoprogrammi.
pubbliche).
Gli inviti a presentare proposte – call for proposal –
pubblicati periodicamente sulla Gazzetta Ufficiale
attraverso il quale le DG pubblicizzano le sovven-
2. I programmi europei
per finanziare l’efficienza
e il risparmio energetico
zioni. La pubblicazione del bando rappresenta il
Relativamente al tema dell’energia sostenibile e
momento concreto in cui è possibile presentare la
dell’efficienza energetica i principali strumenti a
propria proposta per una particolare sovvenzione.
gestione diretta sono i seguenti (cfr. tav. 1 a p. 88):
Il bando è un testo ufficiale che illustra nel dettaglio:
· il programma Horizon 2020;
· oggetto, obiettivi, potenziali beneficiari e dota-
· il programma Life 2014 – 2020;
della Comunità europea(1) e sui portali internet della
Commissione europea(2), costituiscono il mezzo
zione finanziaria delle sovvenzioni;
· la procedura e i termini di presentazione delle
proposte (deadline);
· gli strumenti finanziari (Elena, EEEF).
A cui si aggiungono i programmi finanziati da fondi
strutturali ma gestiti con modalità simili agli stru-
· i requisiti minimi per poter partecipare;
menti a gestione diretta:
· i criteri di selezione delle proposte.
· i programmi di Cooperazione europea, in parti-
L’importo delle sovvenzioni è variabile. I contributi
colare il Programma URBACT III;
vengono accordati a fondo perduto e coprono una
· le azioni innovative urbane 2014-2016.
determinata percentuale (mediamente dal 50%
Horizon 2020 è il recente programma quadro per
all’80%, ma spesso anche il 100% per gli organismi
l’innovazione e la ricerca varato dall’UE per il pe-
pubblici) dei costi necessari per realizzare l’intero
riodo 2014 – 2020. Esso raggruppa i finanziamenti
progetto (i massimali di finanziamento sono indica-
europei destinati alla ricerca e all’innovazione in
ti nei bandi). La parte del budget non coperta dalle
un unico quadro di riferimento, consentendo una
sovvenzioni deve necessariamente essere cofinan-
maggiore semplificazione rispetto alla program-
ziata dai partner coinvolti nel progetto.
mazione precedente. L’obiettivo generale del nuovo
Possono presentare proposte tutti i soggetti – enti
programma è contribuire alla costruzione di una
pubblici e privati, associazioni, e, in alcuni casi,
società e di un’economia basate sulla conoscenza
persone fisiche – che abbiano le caratteristiche
e sull’innovazione, promuovendo in tal modo
individuate nella base normativa del programma.
l’attuazione della strategia Europa 2020, dello
(1) http://europa.eu.int/eur-lex/it/
(2) Il più importante è il Participant Portal: http://ec.europa.
eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html
Spazio Europeo della ricerca (SER) e delle altre
politiche europee.
Per il biennio 2016-2017 Horizon 2020 ha stanziato
81
finanza agevolata e nuovi strumenti finanziari
| 1 | 2016
Investimenti per il servizio di pubblica illuminazione
ben 194 milioni di euro per progetti di ricerca sul
tema efficienza energetica
.
network for urban approach to carpooling)(5),
il Comune di Forlì ed il Comune di Palermo nel
(3)
Particolare attenzione è dedicata alle seguenti
progetto R4E (Roadmaps for Europe)(6).
tematiche:
Il Programma Life 2014-2020 è finalizzato a so-
· area Heating and Cooling: recupero di calore
stenere la tutela dell’ambiente, il miglior utilizzo
dai servizi urbani (es: dalla metropolitana ai
delle risorse e l’evoluzione della normativa europea
sistemi di ventilazione) e suo riutilizzo per
in materia. La dotazione finanziaria disponibile è
l’aumento dell’efficienza energetica del sistema
di circa 3,4 miliardi di euro per tutto il periodo.
di riscaldamento/raffreddamento del territorio/
Il programma Life incoraggia in particolare lo svi-
quartiere cittadino; nuove soluzioni di riscal-
luppo di tecnologie innovative e di buone pratiche
damento e raffreddamento utilizzando fonti di
in grado di produrre un impatto positivo dal punto
energia termica non fossile; strumenti e modelli
di vista ambientale in determinate aree prioritarie:
per la pianificazione e monitoraggio dei sistemi
acqua e ambiente marino, rifiuti, efficiente uso delle
di raffreddamento e riscaldamento;
risorse, suolo, ambiente e salute, aria e ambiente
· area consumatori: cambiamenti comportamen-
urbano, foreste.
tali verso l’efficienza energetica tramite ICT;
LIFE è uno dei pochi strumenti finanziari gestiti
· area Industria, servizi e prodotti: valorizzazione del
dalla Commissione europea che non richiede ob-
recupero del calore nei sistemi industriali (SPIRE).
bligatoriamente un partenariato internazionale.
Possono accedere alle nuove call di Horizon le
Le proposte possono essere presentate da soggetti
aziende (di ogni dimensione), le università, i centri
pubblici e privati, quali enti locali, imprese, ONG e
di ricerca, gli enti locali, e in generale ogni entità
organizzazioni no profit stabiliti negli Stati membri
legale con sede sul territorio europeo.
dell’Ue, nei Paesi aderenti, candidati e potenziali
L’opportunità è di ottenere un contributo a fondo
candidati.
perduto dal 70% al 100% delle spese sostenute per la
Il nuovo programma prevede alcune importanti no-
realizzazione delle attività di ricerca e innovazione.
vità, fra queste si segnala l’introduzione della nuova
Oltre naturalmente alle Università, vi sono esempi
categoria di “progetti integrati”, che opereranno su
recenti di enti locali finanziati dal programma
larga scala territoriale e avranno lo scopo di attuare
Horizon 2020, quali il Comune di Prato insieme
e integrare la politica ambientale e climatica con gli
ad ANCITEL, nel progetto ROUTE-to-PA , la città
obiettivi specifici dei fondi strutturali.
di Torino, con Brescia Mobilità (Utility del Comu-
Il tasso di cofinanziamento è compreso fra il 55% e
ne per la gestione dei trasporti) e Regione Lazio
il 100% dei costi ammissibili. Possono ad esempio
(4)
nel progetto SocialCar (Open social transport
(5) Il progetto Social car è finalizzato a migliorare le modalità
di spostamento nelle città attraverso l’integrazione del
carpooling, il sistema di condivisione delle auto tra gruppi
di persone, e dei servizi di mobilità cittadina.
(3) Maggiori dettagli sono disponibili al seguente link: http://
ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/
secure-clean-and-efficient-energy.
(4) Il progetto Route-to-PA si propone di rendere le pubbliche
amministrazioni di tutta Europa più trasparenti, aumentando
il coinvolgimento dei cittadini nei processi decisionali. È
coordinato dall’Università di Salerno e include, tra i 12
soggetti che partecipano al progetto, altri 2 partner italiani: il
Comune di Prato e Ancitel, società dell’Associazione nazionale
comuni italiani di supporto agli enti locali nella gestione dei
processi di innovazione. Maggiori informazioni al link http://
routetopa.eu.
82
(6) Il progetto R4E è coordinato dall’Università Tecnica di
Eindhoven, Paesi Bassi, che ha definito e sperimentato una
metodologia di co-progettazione per accompagnare le città
verso un futuro più sostenibile che si compone di una serie di
attività per arrivare alla definizione di roadmaps di indirizzo
verso città intelligenti, ossia più sostenibili, più funzionali
e vivibili. Al progetto, oltre a Forlì, partecipano sette città
europee (Eindhoven, Murcia, Sant Cugat, Palermo, Tallin
e Newcastle) e la città di Istanbul. Ogni città è chiamata a
definire un percorso al 2050 su alcuni temi di stringente
attualità per l’Europa e le sue città: efficienza energetica degli
edifici, spazi urbani, mobilità.
| 1 | 2016
finanza agevolata e nuovi strumenti finanziari
Investimenti per il servizio di pubblica illuminazione
essere finanziate le spese sostenute per il personale,
gio Emilia, della Provincia di Forlì-Cesena, della
viaggi e soggiorni, consulenze, beni durevoli, in-
Provincia di Cosenza e del Parco delle Foreste
frastrutture, beni strumentali, prototipi, materiale
Casentinesi(7);
di consumo e altri costi direttamente imputabili
· il progetto MuSAE - Municipalities’ subsidiarity
al progetto.
for actions on energy(8), coordinato dal Comu-
Tra le novità più rilevanti anche i due “strumenti
ne di Perugia, e con partner anche i Comuni
finanziari” istituiti con il nuovo programma: il Natu-
di Marsciano, Umbertide e Lisciano Niccone,
ral Capital Financing Facility (NCFF) e il Private Fi-
oltre che la Regione Umbria, con l’obiettivo di
nancing for Energy Efficiency instrument (PF4EE).
trasferire l’esperienza del Comune Capoluogo
Infatti per la prima volta il finanziamento LIFE potrà
nella redazione Piano Energetico Ambientale
essere erogato anche tramite strumenti finanziari
Comunale (PEAC) e nella redazione e realizza-
innovativi. Lo strumento finanziario pilota Natural
zione di progetti per l’efficienza energetica e le
Capital Financing (NCFF) interesserà i progetti te-
fonti rinnovabili (progetti pilota);
matici relativi a natura e biodiversità sostenendo tra
· il progetto RACES - Raising Awareness on Cli-
l’altro progetti sulla conservazione della biodiversità.
mate change and Energy Savings for teachers,
Lo strumento finanziario pilota Private Financing
families and stakeholders(9), coordinato dal Co-
for Energy Efficiency instrument (PF4EE) intende
mune di Firenze e con la partecipazione, tra gli
sperimentare un nuovo approccio per affrontare il
altri, del Comune di Modena, per realizzare un
tema della ridotta convenienza al finanziamento di
campagna di informazione e sensibilizzazione
investimenti per l’efficienza energetica.
sull’impatto locale del cambiamento climatico.
Complessivamente sull’ultimo bando del sotto-
Il finanziamento dei progetti di efficienza energeti-
programma Ambiente, chiuso nel 2014, (il bando
ca, oltre che con sovvenzioni a fondo perduto, può
2015 è in fase di valutazione) la Commissione ha
avvenire utilizzando strumenti finanziari, tra i quali
finanziato in Europa 96 progetti con un contributo
è utile ricordare il programma ELENA - European
pari a 160,6 milioni di euro, per oltre 264,7 milioni
Local Energy Assistance.
di euro di investimenti previsti.
Si tratta di un’iniziativa promossa congiuntamente
L’importo complessivo dei cofinanziamenti comuni-
dalla Commissione europea e dalla Banca euro-
tari assegnato ai progetti italiani è pari a 23,5 milio-
pea degli Investimenti (BEI) nel dicembre 2009
ni di euro. L’Italia si conferma fra gli Stati membri
per concedere finanziamenti alle autorità locali
che storicamente hanno ottenuto la quota più
e regionali per effettuare investimenti su ampia
cospicua di cofinanziamenti nel programma LIFE:
scala nei settori dell’efficienza energetica, delle
mediamente infatti i progetti italiani ottengono più
fonti di energia rinnovabili e del trasporto urbano
del 20% dei fondi complessivamente disponibili.
sostenibile . Condizione chiave per l’eleggibilità dei
Diverse autorità locali europee hanno utilizzato il
progetti è che questi contribuiscano agli obiettivi di
programma LIFE per finanziare progetti relativi
riduzione di CO2 fissati nella “Covenant of Mayors”
alla sostenibilità energetica e ambientale, in Italia
e ai risultati da raggiungere in materia di clima ed
si possono citare ad esempio:
energia dell’obiettivo 20-20-20.
· il progetto RELS – Innovative chain for energy
REcovery from waste in naturaL parkS – finalizzato a realizzare un sistema di gestione dei
(7) Maggiori dettagli sono disponibili al seguente link: http://
www.life-rels.org.
rifiuti innovativo ed integrato con un recupero
(8) Maggiori dettagli sono disponibili al seguente link: http://
www.life-musae.it/home.
energetico all’interno di parchi naturali, che ha
visto la presenza, tra gli altri, del Comune di Reg-
(9) Maggiori dettagli sono disponibili al seguente link: http://
liferaces.eu.
83
finanza agevolata e nuovi strumenti finanziari
| 1 | 2016
Investimenti per il servizio di pubblica illuminazione
I programmi di investimento finanziabili possono
milioni di euro, da realizzarsi attraverso ESCO e in-
ricadere nelle seguenti aree:
termediari finanziari da selezionare tramite bando.
· edifici pubblici o privati: includendo l’edilizia
Altri esempi virtuosi sono stati promossi dalle
pubblica, l’illuminazione stradale e del traffico;
Provincia Province di Chieti, Provincia di Mode-
· integrazione di fonti di energia rinnovabile negli
na e Provincia di Bergamo e recentemente dalla
edifici. Ad esempio: solare fotovoltaico, solare
Provincia di Foggia(10) e della città metropolitana
termico e biomassa;
di Venezia(11).
· investimenti nel rinnovamento, estensione e
Complementare allo strumento ELENA, è stato
costruzione di nuove reti di riscaldamento/ refri-
recentemente lanciato all’interno del programma
gerazione, incluse reti a ciclo combinato (CHP),
europeo “Horizon 2020”, nell’ area “Energia Effi-
sistemi decentralizzati a ciclo combinato;
ciente, pulita e sicura”, il “Project Development
· trasporto urbano;
Assistance (PDA)” che fornisce assistenza a pro-
· infrastrutture locali incluse reti intelligenti,
motori pubblici e/o privati per dimostrare la soste-
ICT, infrastrutture tecnologiche per migliorare
nibilità e finanziabilità di progetti di investimento di
l’efficienza energetica, arredo urbano ad alta
dimensione variabile tra i 7,5 e i 60 milioni di euro.
efficienza energetica, strutture per il trasporto
In pratica PDA finanzierà attività necessarie a
inter-modale e infrastrutture per il rifornimento
preparare e mobilitare risorse per programmi di
di veicoli alimentati da fonti rinnovabili.
investimento quali studi di fattibilità, mobilitazione
ELENA finanzia l’assistenza tecnica per la realiz-
di comunità e stakeholders, ingegneria finanziaria,
zazione di questi piani di investimento che devono
business plan, preparazione di procedure di appal-
avere una portata finanziaria di almeno 25 milioni
to, predisposizione di schemi di finanziamento e
di euro. L’iniziativa ELENA prevede anche la possi-
collegamenti con fondi strutturali.
bilità di ottenere finanziamenti (global loans) dalla
I costi ammissibili riguardano lo staff interno,
BEI stessa, dal gruppo bancario KFW (tedesco), e
consulenti o specialisti esterni, viaggi e altri costi
dal 2011 dalla CEB (Banca di sviluppo del consiglio
diretti a fronte dei quali potranno essere assegnati
d’Europa).
contributi a fondo perduto al 100%, di importi da
I finanziamenti vengono concessi via intermediari
0,5 a 2 milioni di euro.
finanziari locali, i quali poi possono finanziare i
Per il bando 2014 la Provincia di Matera, insieme
singoli progetti delle autorità locali.
all’ASL di Matera e all’Università della Basilicata
Questa opportunità potrebbe essere associata ad
hanno ottenuto il finanziamento per il progetto
un progetto pilota o di ricerca già concluso per
FESTA (Fostering energy invESTments in the Pro-
finanziare l’assistenza tecnica necessaria a trasfor-
vince of MaterA)(12).
marlo in investimenti da parte di autorità locali, per
rendere finanziabile l’implementazione successiva
al progetto di ricerca e successivamente ottenere
finanziamenti dalle tre fonti citate (BEI, KFW, CEB)
intermediati da operatori finanziari locali. Fino
ad oggi sono state tuttavia finanziate un numero
ristretto di iniziative.
In Italia la Provincia di Milano, ha messo a disposizione 1,9 milioni di euro per servizi di audit energetici a fronte di un programma di investimento in
efficienza energetica nelle scuole provinciali da 90
84
(10) Maggiori dettagli sono disponibili al seguente link:
http://www.eib.org/attachments/documents/Project%20
factsheet%20UEFA.pdf
(11) Maggiori dettagli sono disponibili al seguente link: http://
www.eib.org/attachments/documents/project_factsheet_
AMICA-E.pdf
(12) Il progetto è finalizzato alla mobilitazione degli
investimenti relativi alla riqualificazione energetica di 8
scuole, di cui 7 per la Città di Matera, 1 della provincia, e del
nosocomio di Policoro. Unico progetto italiano tra 4 europei
approvati, mira a sviluppare un caso pilota di efficientamento
energetico altamente innovativo che consentirà di sperimentare
tecnologie, strumenti di ingegneria finanziaria e modelli
contrattuali del territorio provinciale con la logica di “smart
grid” e di collaborazione interistituzionale.
| 1 | 2016
finanza agevolata e nuovi strumenti finanziari
Investimenti per il servizio di pubblica illuminazione
In passato con l’analoga iniziativa MLEI-PDA (di
di finanziamento volto a creare una partnership
cui Horizon PDA è la continuazione), erano stati ap-
pubblico privata (PPP), gli enti locali possono trarre
provati i progetti della Provincia di Torino (sul tema
grande beneficio da questo strumento in quanto gli
edifici pubblici e pubblica illuminazione), della
interventi trovano finanziamento mediante partner
Regione Marche (sul tema efficientamento strutture
tecnologici privati.
ospedaliere), della Provincia di Teramo (sul tema
Si possono, ad esempio, finanziare progetti per
pubblica illuminazione) e del comune di Padova
l’illuminazione delle strade e le smart grid, così
(sul tema efficientamento edifici residenziali)(13).
come gli investimenti in energie sostenibili con un
Tra gli strumenti finanziari è necessario ricordare
potenziale per l’innovazione e la crescita.
anche il Fondo Europeo per l’Efficienza Ener-
Tra i primi e più significativi progetti ammessi a
getica del Programma Energetico Europeo per
finanziamento vi è quello promosso dall’Ospedale S.
la Ripresa (EEEF). Questo, infatti, è il principale
Orsola Malpighi di Bologna. Le iniziative pianificate
strumento finanziario dell’Unione europea dedicato
contribuiranno a migliorare l’efficienza energetica
alle energie sostenibili, lanciato a partire dal 2011.
dell’intero sistema di produzione e distribuzio-
Obiettivo del fondo, che nasce grazie al contributo
ne dei fluidi dell’Ospedale e ridurre il consumo
di Commissione europea, Banca europea per gli
energetico includendo, ad esempio, un impianto
Investimenti (BEI), Cassa depositi e prestiti (Cdp)
di trigenerazione per la produzione combinata di
e Deutsche Bank, con una dotazione iniziale di
raffreddamento, calore ed energia elettrica (CCHP).
265 milioni di euro (ma con previsione di arrivare
Il progetto porterà ad una riduzione delle emissioni
a 800) è quello di finanziare lo sviluppo di progetti
di CO2 del 31% rispetto alle emissioni di base.
in ambito di efficienza energetica ed energie soste-
La chiusura finanziaria dell’accordo è stata raggiunta
nibili da parte di autorità pubbliche – soprattutto
attraverso una partnership pubblico-privata (PPP)
amministrazioni locali – e compagnie di servizi
che rappresenta attualmente il più ampio intervento
energetici (ESCO). La strategia del fondo è stata
di efficientamento energetico in Italia, con un volume
impostata per finanziare, nell’ambiente urbano,
di circa 41 milioni di euro, 32 dei quali finanziati da
soprattutto interventi di efficienza energetica. A
EEEF, per un periodo complessivo di 20 anni.
questi, infatti, sarà destinato circa il 70% degli stan-
Gli obiettivi di crescita sostenibile, in particolare
ziamenti mentre il 20% sarà dedicato all’utilizzo
per gli enti locali, sono perseguiti anche attraverso
delle energie rinnovabili e il 10% al trasporto pulito.
i programmi di cooperazione territoriale europea
Il meccanismo prevede investimenti diretti, ma
destinati a fornire una cornice per gli scambi di espe-
anche indiretti, attraverso l’intervento di istituti di
rienze tra attori, prevalentemente pubblici, nazionali,
credito intermediari. I progetti che verranno finan-
regionali e locali dei diversi Stati membri e ad azioni
ziati riguarderanno l’adozione di misure per il ri-
congiunte volte a individuare soluzioni comuni a
sparmio energetico negli edifici pubblici e privati, lo
problemi condivisi. Questo aspetto risulta ancora
sviluppo di sistemi combinati calore-energia ad alta
più importante se si considera che le sfide affrontate
efficienza, lo sviluppo di sistemi puliti di trasporto
dagli Stati membri superano in misura crescente i
urbano, l’ammodernamento delle infrastrutture,
confini nazionali e regionali e necessitano di azioni
quali l’illuminazione stradale e le reti intelligenti.
congiunte e comuni al livello territoriale appropriato.
La portata dell’investimento può essere inferiore
Per la Cooperazione territoriale europea c’è un
rispetto al programma ELENA. Grazie al modello
regolamento distinto che ne stabilisce le diverse
componenti:
(13) Maggiori dettagli sono disponibili al seguente link:
http://ec.europa.eu/energy/intelligent/getting-funds/projectdevelopment-assistance/#mlei-pda
· cooperazione transfrontaliera: finanzia progetti
fra regioni limitrofe;
85
finanza agevolata e nuovi strumenti finanziari
| 1 | 2016
Investimenti per il servizio di pubblica illuminazione
· cooperazione transnazionale: finanzia progetti
70% e l’80% delle spese ammissibili. Alla scadenza
su territori transnazionali più estesi, come i
del bando sono stati presentati 99 progetti, 21 dei
paesi dell’UE e le regioni baltiche o alpine, che
quali sono stati selezionati. Tra questi 21 progetti,
coinvolge partner nazionali, regionali e locali;
3 sono quelli con capofila città italiane: Genova,
· cooperazione interregionale: promuove la
Napoli, Piacenza(14).
condivisione delle migliori pratiche in materia
Già in passato città italiane hanno beneficiato
di innovazione, efficienza energetica, sviluppo
dei fondi del programma Urbact II, ad esempio
urbano e altri settori tra le regioni dei 28 Stati
Genova, con il progetto City Logo(15), e Torino
membri.
con il progetto BUILDING HEALTHY COMMU-
I programmi dell’obiettivo Cooperazione terri-
NITIES(16)
toriale europea rappresentano per gli enti locali
Sarà invece valido fino al prossimo 31 marzo 2016
delle concrete opportunità di sviluppo per le reti
il primo invito a presentare proposte progettuali
fra i territori dei diversi spazi di cooperazione
nell’ambito dell’iniziativa “Urban Innovative
transfrontalieri e transnazionali ed un sostegno
Actions” finanziata con risorse del Fondo euro-
sempre più indispensabile al processo di integra-
peo per lo sviluppo regionale (FESR). Con una
zione europea avviando forme di collaborazione
dotazione di 372 milioni di Euro e destinata esclu-
su scala sovranazionale in diversi settori e con
sivamente ad autorità urbane singole o associate,
approcci innovativi e sperimentali.
l’iniziativa sostiene misure innovative nell’ambito
Tra i vari programmi si segnala in particolare
dello sviluppo urbano, mira a selezionare progetti
URBACT III con una dotazione di 96,3 milioni
i afferenti a diverse priorità, tra le quali quella
di euro, con un contributo del fondo europeo di
della transizione energetica, ovvero progetti
sviluppo regionale (FESR) di circa 74,3 milioni
che sostengono il passaggio a fonti di energia
di euro. Finanzierà attività di rete, di capacity
rinnovabile e l’efficienza energetica attraverso
building e di capitalizzazione delle buone prati-
ad esempio la riqualificazione energetica degli
che, fornendo un supporto importante ai policy
edifici pubblici, potenziamento della produzione
makers e agli altri attori urbani a livello europeo,
nazionale, regionale e locale.
Il programma è articolato in 4 obiettivi principali:
migliore capacità di attuazione delle politiche,
progettazione di politiche, attuazione di politiche,
sviluppo e condivisione di conoscenze.
I fondi sono destinanti a finanziare progetti promossi da città, unioni di comuni, aree metropolitane, in collaborazione con agenzie di sviluppo
locali, autorità ed enti provinciali, regionali e
nazionali, Università e centri di ricerca.
Nel 2015 è stata lanciata la prima call Thematic
Network con l’obiettivo di migliorare la capacità
delle città europee di gestione delle politiche urbane sostenibili e, più in particolare, di rafforzare
la loro capacità di progettare strategie integrate
per lo sviluppo urbano sostenibile.
Il cofinanziamento comunitario è compreso fra il
86
(14) Maggiori dettagli sono disponibili al seguente link: http://
urbact.eu/new-action-planning-networks-more-informationavailable.
(15) Il progetto supporta città europee che siano impegnate
da tempo in strategie di posizionamento e di branding allo
scopo di migliorare l’immagine della città agli occhi dei turisti
e degli imprenditori interessati ad investirvi, ma anche degli
stessi cittadini. Il progetto supporta città europee che siano
impegnate da tempo in strategie di posizionamento e di
branding allo scopo di migliorare l’immagine della città agli
occhi dei turisti e degli imprenditori interessati ad investirvi,
ma anche degli stessi cittadini.
Maggiori dettagli sono disponibili al seguente link: http://
urbact.eu/en/projects/metropolitan-governance/citylogo/
homepage.
(16) Il progetto prevede l’elaborazione di Piani di Azione Locali
da parte di gruppi locali costituiti ad hoc e lo svolgimento di
attività su tre temi: (a) indicatori e criteri per uno sviluppo
urbano sostenibile ed attento alla salute; (b) stili di vita e
qualità della vita sostenibili e attenti alla salute; (c) uso dei
Fondi Strutturali per massimizzare l’impatto delle politiche
della qualità della vita e della salute nei territori urbani.
Maggiori dettagli sono disponibili al seguente link: http://
urbact.eu/en/projects/quality-sustainable-living/buildinghealthy-communities-bhc/homepage.
| 1 | 2016
finanza agevolata e nuovi strumenti finanziari
Investimenti per il servizio di pubblica illuminazione
di energie rinnovabili, adozione di tecnologie
e associazioni, che, date le limitate dimensioni e
innovative per moderare la domanda di riscal-
la carenza di risorse disponibili, hanno maggiori
damento/raffrescamento di edifici e quartieri,
difficoltà nell’accesso a tali risorse.
superamento delle barriere non tecnologiche,
Una più recente indagine condotta nell’ambito
promuovendo cambiamenti comportamentali
dell’Osservatorio Agenda Digitale del Politecnico
orientati alla riduzione dei consumi energetici.
di Milano(18), evidenzia purtroppo un gap infor-
Ciascun progetto potrà ricevere fino a 5 milioni
mativo rilevante tra gli enti territoriali Italiani
di euro di contributo.
in merito alle possibilità offerte dai programmi
comunitari. Su un campione rappresentativo di
619 Comuni suddivisi per dimensioni, è emerso
3.Quali sono le modalità di
accesso per gli enti locali?
che meno del 3% degli enti intervistati conosceva
l’esistenza del programma Horizon 2020. Tra gli
ostacoli evidenziati dagli stessi enti nella parteci-
Da un’analisi del 2011 condotta su un campione
pazione ai programmi europei, oltre alla qualità e
(comuni metropolitani e pro-
tempestività delle informazioni sulle opportunità
vince), risulta che in media essi hanno costituito
comunitarie, i principali riguardano la capacità
un ufficio politiche comunitarie per supportare
di coordinamento con altri enti per sviluppare le
la struttura amministrativa nell’accesso ai fondi
proposte, la capacità di sviluppare un network
ma abbastanza recentemente, e diversi anni dopo
internazionale e la necessità di ottenere compe-
l’avvio della maggior parte dei fondi settoriali.
tenze per la gestione del progetto.
Esistono enti che sono invece attivi da molto
Partecipare ad un programma comunitario non
più tempo, come i comuni di Ferrara, Modena,
è sicuramente un compito facile, anche se la pro-
Livorno, Pisa e Verona e le province di Bologna
grammazione della Commissione europea tende
e Cuneo.
ad una pianificazione delle chiamate che consente
La maggior parte delle attività svolte da questi
di preparare una proposta con largo anticipo.
uffici, sia nell’ambito dei comuni sia delle pro-
Partendo dal bando, infatti, si devono affrontare
vince, è relativa al supporto alle strutture interne
documenti di notevole complessità che richiedo-
nella ricerca di fondi, nella predisposizione di
no la messa in campo di competenze specifiche.
richieste di finanziamento e nella costruzione
L’attività di studio della documentazione di rife-
di partnership internazionali. In misura molto
rimento è dunque assolutamente propedeutica
limitata sono invece gestite le attività di lobbying
all’ottenimento delle sovvenzioni comunitarie.
internazionale (quali la verifica della coerenza
È opportuno però che questa attività non sia
delle proprie idee progettuali con la program-
limitata allo studio del bando, perché qualsiasi
mazione delle risorse e la costante presenza
proposta deve necessariamente essere conforme
nei network internazionali attivi nelle attività
agli obiettivi generali della Commissione europea
di consultazione della commissione finalizzate
e agli obiettivi specifici del singolo programma.
alla predisposizione della programmazione dei
La proposta progettuale deve quindi integrare
fondi), che sono invece fondamentali per assicu-
organicamente una gerarchia di obiettivi ugual-
rare un flusso continuo di risorse e l’attività di
mente rilevanti.
supporto ai soggetti del territorio, quali imprese
Partecipare ad un programma comunitario ed
(17) M. Battello, C. Pacente (a cura di), La dimensione locale
delle politiche comunitarie - L’ufficio Europa negli enti Locali,
Egea, 2012.
(18) Politecnico di Milano, Osservatorio eGovernment 20132014: Programmazione e finanziamento dell’eGovernment,
Worshop Osservatorio Agenda Digitale, 6 maggio 2014.
di 72 enti locali
(17)
87
finanza agevolata e nuovi strumenti finanziari
| 1 | 2016
Investimenti per il servizio di pubblica illuminazione
ottenere le sovvenzioni per un progetto è un’im-
petenze specifiche e elevata motivazione. Come
portante opportunità di crescita per l’ente locale
per ogni competizione, per vincere è necessario
ed il suo territorio, ma al tempo stesso una sfida
prepararsi con determinazione, costruire una
impegnativa perché rappresenta un impegno a
squadra competitiva e partecipare con obiettivi
lungo termine che richiede l’acquisizione di com-
ambiziosi.
Tav. 1. Sintesi dei principali programmi e sottoprogrammi tematici per Energia Sostenibile
Programmi Partnership
Tipologia progetti
Horizon
2020
Sì, interna- Ricerca e innovazione, azioni di Fondo
zionale
coordinamento e supporto
perduto
100%
Horizon
pda
Life
2014-2000
ELENA
Sì, locale
100%
Sì, locale
EEEF
No
Sì, locale
Assistenza tecnica per fattibilità
Fondo
perduto
Progetti pilota, progetti dimistrativi Fondo
e innovativi
perduto
Assistenza tecnica per fattibilità
Fondo
perduto
Investimenti in efficientamento
energetico, energie rinnovabili
Sì, interna- Scambio conoscienze e best pracCTE
zionale
tices, progetti pilota, progetti di
trasferimento, capacity building,
networking
Urbact III Sì, interna- Scambio conoscienze e best practizionale
ces, progetti pilota, progetti di trasferimento, know how istituzionale, capacity building, networking,
capitalizzazione
Sì locale
Azioni innovative e sviluppo urbaUrban
Innovative
no (es.: fonti rinnovabili, riqualifiAction
cazione edifici)
88
Agevolazioni copertura
60%
90%
beneficiari
dimensione
(euro/mil)
Privati, pubbli- 1-20
ci, enti ricerca
Privati, pubblici, 0,5-2
Utility, ESCO
Privati, pubbli- 1-3
ci, enti ricerca
Privati, pubbli- 1-3
ci, Utility
F i n a n z i a - 100%
mento
Fondo
100%
perduto
Prevalentemen- 5-26
te pubblici
Solo pubblici
2-3
Fondo
perduto
Solo pubblici
80%
Fondo per- 80%
duto
1
fino a 5
Vincoli di destinazione nella nuova contabilità
| 1 | 2016
controllo e responsabilità
Rassegna dell’attività della Corte dei Conti
a cura di Francesco Petronio e Andrea Lupi
I vincoli di destinazione nella nuova contabilità
di Francesco Petronio
Natura dei vincoli di destinazione
porto degli incassi vincolati al 31 dicembre 2014,
La Sezione delle autonomie con la delibera 31/
contestualmente alla trasmissione del bilancio di
QIMG/2015 è tornata a tracciare linee di indirizzo
previsione, o, in caso di esercizio provvisorio, con-
sulle modalità per il passaggio alla contabilità armo-
testualmente alla trasmissione del bilancio provvi-
nizzata. Il tema riguarda la gestione di cassa delle
sorio da gestire e dell’elenco dei residui.
entrate vincolate e destinate alla luce della disciplina
Come è noto, le entrate vincolate costituiscono una
del testo unico enti locali e del decreto legislativo 23
eccezione rispetto al principio di unità del bilancio
giugno 2011, n. 118, come modificato ed integrato dal
che orienta l’applicazione delle norme contabili, e
decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126. La disciplina
in quanto tali dovrebbero essere specificamente
delle entrate vincolate e destinate, con particolare rife-
elencate per evitare incertezze sull’interpretazione
rimento alla gestione di cassa e ai riflessi sul risultato
del principio di unità.
di amministrazione è un argomento che assume
Il d.lgs. n. 118/2011 ha perfezionato la disciplina
considerevole rilevanza nel passaggio tra la vecchia
delle entrate vincolate di cui al d.lgs. n. 267/2000
e la nuova disciplina.
e quella per il loro utilizzo temporaneo in termini
I vincoli di destinazione attengono al profilo della
di cassa, in precedenza incompleta in quanto le
competenza e si riflettono anche sul piano dei limiti
indicazioni fornite non erano atte a specificare
alla gestione di cassa che è l’aspetto di specifico
chiaramente le entrate vincolate, lasciando margini
interesse della questione in esame.
di dubbio all’interprete.
Le regole che disciplinano la fase di transizione
In particolare l’allegato 1 al d.lgs. n. 118/2011, ha
al nuovo sistema contabile richiedono che gli enti
declinato il principio dell’unità del bilancio nella
locali si dotino di strumenti e procedure idonei alla
nuova formulazione dei principi generali, preci-
rilevazione delle movimentazioni relative alla cassa
sando che “è il complesso unitario delle entrate
vincolata, al fine di una corretta evidenziazione
che finanzia l’amministrazione pubblica e quindi
contabile delle entrate con specifico vincolo.
sostiene così la totalità delle sue spese durante
L’allegato 4/2 al d.lgs. n.118/2011 (principio conta-
la gestione”. Inoltre “le entrate in conto capitale
bile applicato concernente la contabilità finanziaria),
sono destinate esclusivamente al finanziamento
al punto 10.6 in materia di “determinazione della
di spese di investimento. I documenti contabili
giacenza vincolata al 1° gennaio 2015”, prevede
non possono essere articolati in maniera tale da
che all’inizio dell’esercizio 2015 gli enti locali co-
destinare alcune fonti di entrata a copertura solo
munichino formalmente al proprio Tesoriere l’im-
di determinate e specifiche spese, salvo diversa
89
controllo e responsabilità
| 1 | 2016
Vincoli di destinazione nella nuova contabilità
disposizione normativa di disciplina delle entrate
dell’indebitamento. L’apposizione del vincolo di
vincolate”.
destinazione sottrae all’ente la disponibilità delle
Da tale ultima formulazione sembra potersi
relative risorse, sotto il profilo della gestione di
dedurre la presenza di una riserva di legge per
cassa. L’eccezione a tale regola generale è data dal
l’apposizione di vincoli di destinazione e quindi
temporaneo utilizzo per momentanea carenza di
la relativa disciplina non dovrebbe essere dettata
liquidità con i limiti e le procedure stabilite dalla
da fonti di rango inferiore, senza che la normativa
norma.
primaria specifichi i criteri della materia.
Il d.lgs. n. 118/2011, ha novellato la disciplina
La disciplina, degli incassi vincolati degli enti
contenuta nell’art. 187 TUEL alla luce dei principi
locali contenuta, nell’art. 180, comma 3 (TUEL)
esposti, stabilendo la composizione del risultato di
integrata dopo l’“armonizzazione” codifica gli
amministrazione che viene distinto in fondi liberi,
elementi descrittivi degli ordinativi di incasso,
fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e
alla lettera d), fa riferimento agli “eventuali vincoli
fondi accantonati(1).
di destinazione delle entrate derivanti da legge, da
Ai fini della disciplina della composizione del risul-
trasferimenti e da prestiti”.
tato di amministrazione e dei presupposti di legge
Le limitazioni all’utilizzo di tali entrate e il con-
necessari alla utilizzabilità dei fondi, le entrate
seguente obbligo di ricostituzione entro l’anno,
destinate agli investimenti sono costituite dalle
prescritti dal combinato disposto degli artt. 195 e
entrate in conto capitale senza vincoli di specifica
222 del TUEL riguardano esclusivamente queste
destinazione. In tal modo viene introdotta una di-
tipologie di entrate e non possono estendersi ad
stinzione che il precedente testo della norma non
altre entrate, per le quali è prevista una generica
contemplava. Per quanto riguarda la competenza
destinazione.
l’avanzo vincolato è distinto dall’avanzo destinato,
Altra norma rilevante al riguardo è l’art. 187,
e sono differenti le modalità di applicazione e ta-
comma 3-ter, del TUEL, che riguarda la costi-
lune possibilità di utilizzo. L’avanzo destinato può
tuzione della quota vincolata del risultato di
essere utilizzato per la copertura dell’extra-deficit
amministrazione che stabilisce che la suddetta
da riaccertamento straordinario dei residui.
quota è costituita dalle entrate al comma 3 lett. d)
L’analisi di queste norme deve essere svolta te-
dell’art. 180 TUEL; si tratta di tipologie enumerate
nendo in considerazione l’ossequio al principio
di entrate per le quali è possibile individuare una
generale dell’unità di bilancio che rimane preva-
specifica destinazione.
lente in tutte le fasi di programmazione, gestione
Il principio applicato della contabilità finanziaria
e rendicontazione del settore pubblico. I criteri per
(allegato 4/1) al punto 9.2 precisa che il vincolo,
stabilire il perimetro della cassa vincolata devono
è correlato: a) alla legge oppure ai principi conta-
considerare che essa è alimentata da entrate che
bili generali ed applicati; b) alla determinazione
hanno ricevuto un vincolo specifico ad una deter-
dell’investimento, per le entrate da mutui e fi-
minata spesa stabilito per legge, per trasferimenti
nanziamenti per investimenti; c) ai trasferimenti
o per prestiti (indebitamento) e il vincolo non può
erogati a favore dell’ente con precisa finalità.
essere imposto al di fuori di tali fattispecie.
Ritiene la Sezione che la specifica destinazione
delle risorse condiziona l’utilizzo delle stesse
per garantire il raggiungimento delle finalità
pubbliche oggetto della programmazione, nel
caso di finanziamento della spesa da parte di un
soggetto terzo, o con modalità guidate dalle regole
90
(1) Cfr. i prospetti sul risultato d’amministrazione presunto
nell’all. 9 a) e, a rendiconto, nell’all. 10 a) del d.lgs. n. 118/2011,
con riferimento alla “Parte vincolata” e alla “Parte destinata
agli investimenti”.
controllo e responsabilità
| 1 | 2016
Vincoli di destinazione nella nuova contabilità
La gestione delle entrate vincolate
L’impiego della liquidità, infatti, non può essere
È evidente che le entrate vincolate devono essere
limitato oltre i casi indicati dalla legge per non
gestite diversamente dalle entrate libere è quindi
pregiudicare la fluidità dei rapporti patrimoniali, sia
imprescindibile tenerne adeguata evidenza conta-
che essi siano svolti in ambito privatistico, sia che
bile, ai fini della corretta ricostruzione delle poste
si riferiscano all’ambito pubblicistico. L’esigenza di
che incidono sul risultato d’amministrazione.
contenere le restrizioni sull’uso della liquidità trova
Il principio applicato della contabilità finanziaria, al
conferma nelle rigorose norme che obbligano al
punto 9.2 precisa “È necessario distinguere le entrate
rispetto da parte delle pubbliche amministrazioni
vincolate alla realizzazione di una specifica spesa, dal-
dei tempi di pagamento delle obbligazioni connesse
le entrate destinate al finanziamento di una generale
alle transazioni commerciali.
categoria di spese, quali la spesa sanitaria. Fermo
Solo i vincoli espressamente indicati nell’art. 180,
restando l’obbligo di rispettare sia i vincoli specifici
comma 3, lett. d), TUEL, possono gravare sulla
che la destinazione generica delle risorse acquisite, si
gestione di cassa, altrimenti l’irrigidimento risulte-
sottolinea che la disciplina prevista per l’utilizzo delle
rebbe eccessivo, anche per la mancata simultaneità
quote vincolate del risultato di amministrazione non
tra riscossioni e pagamenti.
si applica alle cd. risorse destinate”.
La corretta applicazione del principio della com-
Il principio contabile applicato al punto 10.1, im-
petenza finanziaria potenziata secondo il quale
pone l’obbligo, a decorrere dal 1° gennaio 2015, di
si possono impegnare ed accertare solo le somme
contabilizzare nelle scritture finanziarie i movimen-
correlate ad obbligazioni esigibili (ovvero destinate
ti di utilizzo e di reintegro delle somme vincolate
ad essere incassate e pagate) nell’esercizio di im-
di cui all’articolo 180, comma 3, lettera d) - (art.
putazione, dovrebbe ricondurre ad una fisiologica
195, comma 1, ultimo periodo, del TUEL integra-
correlazione tra la gestione di cassa e quella di
to dal decreto correttivo del decreto legislativo n.
competenza.
118/2011).
Oltre i suddetti casi tassativi, ulteriori vincoli
Il regime vincolistico della gestione di cassa, è
relativi ad entrate proprie dell’ente vengono in
caratterizzato dall’eccezionalità delle ipotesi, che
considerazione solo con riferimento alla gestione
devono essere circoscritte a quelle indicate ai ri-
di competenza, con particolare riferimento alla
chiamati artt. 180, comma 3, lett. d) e dall’art. 185,
costituzione della quota vincolata del risultato di
comma 2, lett. i).
amministrazione
I vincoli di utilizzo in termini di competenza,
che rispondono ad esigenze di prudente impiego
delle risorse destinate a specifiche finalità, sono
Conclusioni
diversamente modulati in termini di cassa, al fine
Il recente corpo normativo che contiene la contabi-
di preservare il principio di unità del bilancio, sia
lità armonizzata ha inciso le disposizioni del TUEL
il criterio civilistico universalmente valido della
in materia di entrate vincolate, per cui l’interprete
naturale fungibilità dello strumento monetario.
deve fare riferimento anche ai principi contabili e
Esigenze sostanziali di economicità della gestione,
agli altri allegati al d.lgs. n. 118/2011, che costitu-
per evitare di sostenere gli oneri di anticipazioni di
iscono una chiara esplicitazione delle modalità di
tesoreria, nonché per scongiurare il manifestarsi di si-
applicazione che facilita la lettura delle disposizioni
tuazioni di insolvenza a fronte di una clausola generale
e pone norme di comportamento per gli operatori.
di responsabilità da inadempimento delle obbligazioni
È rilevante la distinzione tra entrate vincolate a
pecuniarie, sostengono la possibilità dell’impiego della
destinazione specifica, individuate dall’art. 180,
cassa vincolata con determinate modalità e limiti.
comma 3, lett. d) del TUEL, entrate vincolate ai
91
controllo e responsabilità
| 1 | 2016
Vincoli di destinazione nella nuova contabilità
92
sensi dell’art. 187, comma 3 ter, lett. d) ed entrate
Le altre entrate non gravate dai vincoli specifici
con vincolo di destinazione generica.
di cui si è detto confluiscono nella cassa genera-
La disciplina prevista dagli artt. 195 e 222 del
le e sono utilizzabili per le ordinarie esigenze di
TUEL, relativa alla utilizzabilità in termini di cassa
pagamento, tuttavia il frequente ricorso a fondi
di dette risorse riguarda solo le prime. Tuttavia è
derivanti da risorse destinate ad investimento per
sempre necessaria una puntuale rilevazione per
il pagamento di spese ordinarie, con la mancata
il controllo dell’utilizzo delle entrate vincolate, e
realizzazione di programmi per mancanza di liqui-
specificamente per l’esatta determinazione dell’a-
dità, o il formarsi di debiti, costituisce un rilevante
vanzo vincolato.
sintomo di criticità.
L’utilizzazione in termini di cassa delle entrate
Quando le risorse vincolate non sono state ripristi-
vincolate di cui all’art. 180, comma 3, lettera d) può
nate e spese impegnate non vengono pagate, e anche
essere disposta, anche per il finanziamento di spese
in caso del ripetuto impiego delle anticipazioni di
correnti, previa apposita deliberazione della giunta,
tesoreria ci si trova davanti a sintomi rivelatori di
per un importo non superiore all’anticipazione di
una crisi finanziaria strutturale da segnalare per
tesoreria disponibile ai sensi dell’articolo 222, e
l’adozione delle idonee misure correttive.
cioè entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle
La corretta gestione di queste risorse e il rispetto
entrate accertate nel penultimo anno precedente,
della programmazione approvata impone il rag-
afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio
giungimento degli obiettivi per i quali le entrate
(salvo quanto previsto per gli enti in dissesto dal
sono state destinate al finanziamento, fornendo i
comma 2 bis del medesimo articolo).
mezzi di copertura della spesa.
La registrazione contabile delle operazioni di utilizzo
Sotto il profilo della gestione di competenza, per
e di reintegro è disciplinata nel principio applicato
l’utilizzo di queste somme oggetto di destinazione,
della contabilità finanziaria (all. 4-2, punto 10.2) e
ma non incluse tra quelle di cui all’art. 180 TUEL,
l’utilizzo di somme vincolate riduce di pari misura
deve essere tenuta adeguata evidenza, per la deter-
il ricorso alle anticipazioni di tesoreria. Le somme
minazione delle quote destinate ad investimento e
vincolate presenti in cassa devono essere prioritaria-
non spese da riportare nel risultato d’amministra-
mente utilizzate, nei limiti e con le modalità anzi det-
zione, che devono essere analiticamente dimostrate
te, prima di far ricorso ad anticipazioni di tesoreria.
nelle note integrative.
| 1 | 2016
adempimenti fiscali
Adempimenti 2016 per split payment e reverse charge
a cura di Enzo Cuzzola
Gli adempimenti 2016 per split payment
e reverse charge
di Enzo Cuzzola
Anche nel 2016, il mondo degli enti locali dovrà
cumulativo dell’IVA dovuta considerando tutte le
affrontare le problematiche generate dal reverse
fatture per le quali l’imposta è diventata esigibile
charge e dallo split payment che, hanno comporta-
nel mese precedente.
to, nel 2015, importanti cambiamenti, organizzativi
Non rientrano nel campo di applicazione dello
oltre che contabili. Quest’anno oltre al trattamento
split payment 2 tipi di operazioni ovvero quelle
dei due istituti nell’ambito di dichiarazione IVA,
in cui l’ente è debitore d’imposta (es. operazioni
in seguito alla legge di stabilità, cambierà il sog-
soggette a reverse charge ai sensi dell’art. 17
getto tenuto alla emissione delle note di credito,
comma 6 del d.P.R. 633/1972) e quelle presta-
nell’ambito dei servizi ai quali si applica l’inversione
zioni di servizi assoggettate a ritenute alla fonte
contabile.
a titolo di imposta sul reddito ( es. prestazioni
Lo split payment, o scissione contabile, introdotto e
rese da professionisti ).
disciplinato dalla legge di stabilità 2015 ( art. 1 com-
Il reverse charge o inversione contabile invece,
ma 629 l. 190/2014) è innanzitutto il meccanismo
è un metodo di fatturazione in a base al quale,
che prevede, per le cessioni di beni e prestazioni
a fronte di determinate tipologie di cessioni o
di servizi effettuate nei confronti della p.a., che
prestazioni, colui che acquista beni o presta-
l’imposta sia versata in ogni caso dagli enti stessi
zioni di servizi, se soggetto passivo in Italia, è
secondo le modalità e i termini fissati con decreto
tenuto all’assolvimento dell’imposta in luogo del
ministeriale.
cedente o prestatore.
In sintesi quindi, le pubbliche amministrazioni che
Per cui quest’ultimo soggetto, dovrà emettere
acquistano beni e servizi, pur non rivestendo la
fattura senza addebitare l’imposta ed indicando
qualità di soggetto passivo dell’IVA, devono versare,
la norma che prevede l’applicazione del regime
direttamente all’Erario, l’IVA che è stata addebitata
del reverse charge (articolo 17 comma 5 del
loro dai fornitori che beni e servizi acquistati.
d.P.R. 633/1972). Di contro, il destinatario della
Tale imposta può risultare esigibile al momento
cessione di beni o della prestazione del servizio
del pagamento della fattura oppure, su opzione
dovrà integrare la fattura ricevuta con l’indi-
dell’Amministrazione acquirente, al momento
cazione dell’aliquota propria della operazione
della ricezione della fattura stessa. Di contro il
messa in essere dal cedente o prestatore del
versamento potrà essere effettuato a scelta della
servizio, della relativa imposta e inoltre dovrà
singola Amministrazione e cioè nella liquidazione,
registrare il documento sia nel registro delle
se si tratta di operazioni che rientrano nell’ambito
fatture emesse o dei corrispettivi, che nel registro
dell’attività commerciale dell’ente, oppure con uno
degli acquisti a tal punto da rendere neutrale
specifico versamento ( di norma con F24) entro
l’effetto dell’imposta.
il giorno 16 di ciascun mese, con un versamento
Tale meccanismo però, non deve creare confu93
adempimenti fiscali
| 1 | 2016
Adempimenti 2016 per split payment e reverse charge
sione in quanto, le operazioni così fatte sono da
una variazione, in aumento o in diminuzione, dei
considerarsi soggetta ad IVA a tutti gli effetti con
valori riportati in fattura.
la particolarità che il cessionario versa l’imponibi-
La nota di variazione ha gli stessi requisiti della
le al fornitore mentre l’IVA all’Erario di contro in
fattura e pertanto deve essere regolarmente nu-
sede di liquidazione IVA i due importi si ‘elidono’
merata e datata. Nell’emettere la nota di varia-
non avendo quindi incidenza sul saldo per cui
zione deve essere sempre fatto riferimento alla
l’Erario in effetti incasserà l’IVA della vendita al
fattura originaria, per la differenza dell’importo
momento della liquidazione periodica.
risultante errato.
Tale regime di inversione quindi, può essere ap-
Spesso si verifica la situazione in cui l’imponibile
plicato esclusivamente alle operazioni poste in
o l’imposta di un’operazione si modificano suc-
essere tra 2 soggetti passivi IVA. Inoltre l’Agenzia
delle entrate ha poi emesso la circolare n 14/E
del 27 marzo 2015, con la quale ha esteso l’applicazione di tale regime anche alle prestazioni
cessivamente all’emissione di una fattura o alla
sua registrazione. In tali circostanze la legge di
stabilità 2016 prevede che la variazione in dimi-
di pulizia, demolizione, installazione impianti e
nuzione dell’imponibile e dell’IVA possa essere
di completamento relative ad edifici.
effettuata anche dal cessionario/committente,
Con l’introduzione di questi 2 nuovi meccanismi,
se debitore d’imposta (comma 10 dell’articolo
reverse charge e split payment, ed a seguito anche
26 del d.P.R. 633/1972 modificato dalla legge di
delle nuove disposizioni dettate dalla nuova legge
stabilità 2016).
di stabilità n. 208, approvata il 22 Dicembre del
2015 e pubblicata ufficialmente in Gazzetta Ufficiale il 30 dicembre dello stesso anno, due sono
i nuovi adempimenti che scaturiscono: il primo,
immediato, come l’emissione di note di credito, il
secondo, invece differito alla presentazione della
dichiarazione IVA.
Nelle ipotesi in cui viene attuato il procedimento del
reverse charge, infatti, si dispone che il cessionario/
committente possa provvedere a rettificare l’importo originariamente annotato sia nel registro delle
fatture emesse o dei corrispettivi, sia nel registro
degli acquisti.
Secondo la regola generale, la nota di variazione in diminuzione dell’imponibile e dell’imposta
La nota di variazione IVA
nel reverse charge
Prima di affrontare le novità introdotte dalla
legge di stabilità 2016 in merito alla alle note di
variazioni per le operazioni in reverse charge, è
opportuno ricordare brevemente cosa è una nota
di variazione.
è consentito di portare in detrazione l’imposta
corrispondente alla variazione e di annotare tale
variazione nel registro degli acquisti.
In sostanza, allo scopo di rendere più agevole la
procedura di rettifica delle variazioni in diminuzione considerata abbastanza complicata per alcune
La Nota di variazione è un documento attraverso
tipologie di contribuenti, il fornitore è autorizzato
cui si procede alla correzione in aumento o in
ad eseguire la variazione in diminuzione delle
diminuzione di una fattura emessa con valori er-
operazioni attive registrate e della relativa imposta
rati. Il citato articolo 26 del d.P.R. 633/1972, che
attraverso l’annotazione della nota di credito con
disciplina la nota di variazione, stabilisce che tale
il segno meno nel registro delle fatture emesse o dei
documento deve essere emesso quando, dopo l’emissione di una fattura o dopo la sua registrazione,
si verificano delle situazioni tali da determinare
94
viene emessa dal cedente/prestatore, al quale
corrispettivi, mentre il cessionario/committente
effettua la variazione in diminuzione delle fatture
adempimenti fiscali
| 1 | 2016
Adempimenti 2016 per split payment e reverse charge
annotazione della nota di credito con il segno meno
Lo split payment ed il reverse
charge nella dichiarazione IVA
nel registro degli acquisti.
La dichiarazione IVA costituisce una sorta di riepi-
Quindi, in base alle nuove linee guida dettate dalla
logo generale attraverso cui è possibile far pervenire
legge di stabilità per il 2016, il cliente, tenuto al
agli uffici le informazioni relative all’attività del
pagamento dell’IVA attraverso il meccanismo
soggetto di imposta.
del reverse charge ha la possibilità di rettificare
Attraverso questa dichiarazione contenente l’in-
passive registrate e dell’imposta detraibile mediante
l’importo originario della fattura nel caso in cui
si verifichino ipotesi di mancato pagamento totale
o parziale dell’importo.
Tuttavia la facoltà di emettere note di variazio-
dicazione delle operazioni attive e degli acquisti
registrati nell’anno, delle liquidazioni e dei versamenti periodici, si determinano il volume d’affari, il
debito o il credito d’imposta relativo all’anno solare,
l’imposta detraibile ed il pro-rata provvisorio per
ne IVA in diminuzione “a causa di procedure
l’anno seguente.
esecutive individuali rimaste infruttuose” non
L’art. 8 del d.P.R. 322/1998 stabilisce le modalità ed
rappresenta una vera novità in quanto l’art. 26,
i termini di presentazione della dichiarazione IVA.
comma 2, del decreto IVA attualmente in vigore
Quanto alle modalità, si stabilisce che la dichiara-
prevede già questa possibilità. La legge di stabilità
per il 2016 si limita in realtà a fornire la nozione
di “procedura rimasta infruttuosa” recependo le
istruzioni in precedenza date dall’Agenzia delle
zione deve essere presentata “telematicamente” all’
Agenzia delle Entrate” e può essere trasmessa in via
diretta o mediante intermediari abilitati.
Tuttavia, si rammenta in questa sede che, da parte
degli enti locali, la dichiarazione IVA deve essere
Entrate con la risoluzione n. 195/E del 2008.
presentata “in via autonoma” dal momento che,
Quindi, sintetizzando quanto fin qui detto, la
tenuto conto dell’invio separato del Modello IRAP
legge di stabilità 2016 prevede, nel nuovo comma
(legge n. 244/07 -“Finanziaria 2008”), non potrebbe
10 dell’art. 26, d.P.R. n. 63 3/1972, che la possibi-
più essere “unificata” la sola Dichiarazione IVA, non
lità di eseguire la variazione in diminuzione per
il venir meno dell’operazione o per la riduzione
dell’ammontare imponibile può essere esercitata,
anche dal cessionario/committente, nel caso in
essendo gli enti locali titolari di redditi soggetti ad
imposizione diretta da indicare nel Modello “Unico/
Enti non commerciali” per esclusione soggettiva ex art. 74, comma 1, del TUIR (d.P.R. n. 917/86),
considerando che l’art. 3, del d.P.R. n. 322/08 pre-
cui sia debitore d’imposta.
vede per l’unificazione la compilazione di almeno
Pertanto, nelle ipotesi in cui trova applicazione il
due dichiarazioni tra IVA, redditi ed Irap.
meccanismo del reverse charge (disciplinate dagli
Quanto ai termini, la dichiarazione IVA annuale
articoli 17 e 74, d.P.R. n. 633/1972 e art. 44 del d.l.
2015 deve essere presentata nel periodo di imposta
n. 331/1993) si stabilisce che il cessionario/committente dovrà provvedere alla rettifica dell’importo inizialmente annotato sia nel registro delle
fatture emesse o dei corrispettivi, sia nel registro
che va dal 1° febbraio al 30 settembre 2016.
È importante specificare che la dichiarazione si
considera presentata nel giorno in cui viene trasmessa telematicamente ed esattamente nel giorno
in cui si conclude la ricezione dei dati da parte
degli acquisti, disposizione questa, che modifica-
dell’Agenzia delle Entrate (cfr. circolare n. 6/E del
la regola generale in base alla quale la facoltà di
25 gennaio 2002).
rettifica spetta a colui che ha emesso la fattura.
Il d.P.R. n. 322 del 1998 non stabilisce un termine
95
adempimenti fiscali
| 1 | 2016
Adempimenti 2016 per split payment e reverse charge
di consegna della dichiarazione agli intermediari,
dovute integrazioni (aliquota e imposta) e registra
che dovranno poi provvedere alla trasmissione tele-
il documento sia nel registro delle fatture emesse
matica, ma viene unicamente prescritto il termine
(o dei corrispettivi) sia nel registro degli acquisti.
entro cui le dichiarazioni devono essere presentate
Le nuove ipotesi di reverse charge trovano spazio nel
telematicamente all’Agenzia delle Entrate. Ai sensi
quadro VJ del modello IVA2016 e IVA base 2016.
dell’articolo 2 e dell’articolo 8 del d.P.R. 22 luglio
1998, n. 322, e successive modificazioni, le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla sca-
Split payment
denza dei sopraindicati termini sono valide, salvo
Lo stesso quadro VJ accoglie nuovi righi per esporre
l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge.
le operazioni effettuate nei confronti della pubblica
Quelle presentate, invece, con ritardo superiore a
amministrazione che sono tenute a versare diretta-
novanta giorni si considerano omesse, ma costitu-
mente l’IVA addebitata dai loro fornitori.
iscono titolo per la riscossione dell’imposta che ne
È stato introdotto il rigo VJ19, riservato alla p.a.,
risulti dovuta.
titolari di partita IVA, tenute al versamento dell’im-
La modulistica 2016 si è adeguata alle modifiche
posta per le operazioni effettuate in applicazione
normative che hanno interessato la disciplina
dello split payment (art. 17-ter d.P.R. 633/1972)
dell’imposta: i modelli fanno spazio alle nuove
ipotesi di reverse charge, alle operazioni di split
payment e alle dichiarazioni di intento ricevute
Dichiarazioni di intento
dagli esportatori abituali che intendono acquistare
A partire dal 1° gennaio 2015, gli esportatori abi-
o importare senza applicazione dell’IVA.
tuali che intendono acquistare o importare senza
applicazione dell’imposta sono tenuti a trasmettere
in via telematica all’Agenzia delle Entrate la dichia-
96
Reverse charge
razione di intento.
Dal 1° gennaio 2015, la procedura dell’inversione
Nel modello IVA 2016 e IVA base 2016, è ora inserito
contabile, che prevede l’assolvimento dell’IVA da
l’apposito quadro VI, riservato ai contribuenti che
parte dell’acquirente e non del cedente o presta-
hanno effettuato operazioni non imponibili nei con-
tore, si applica anche alle cessioni di beni e alle
fronti di chi espoerta abitualmente, che da quest’an-
prestazioni di servizi riguardanti i lavori di pulizia,
no, sono tenuti a esporre nella dichiarazione annuale
demolizione, installazione impianti e completa-
i dati contenuti nelle dichiarazioni d’intento ricevute.
mento edifici (art. 17, comma 6, d.P.R. 633/1973).
Una volta presentata la dichiarazione IVA è necessa-
In pratica, chi esegue i lavori emette fattura senza
rio per l’ente procedere alle apposite scritture con-
applicazione dell’imposta; chi la riceve, effettua le
tabili in base ai nuovi criteri dell’armonizzazione.
RIVISTA BIMESTRALE
DI PRATICA PROFESSIONALE
rassegna di giurisprudenza
a cura di Francesca Palazzi
| È ammissibile il ricorso al giudice
amministrativo contro il silenzio
dell’amministrazione sull’istanza
di riconoscimento di debiti fuori
bilancio? Partendo da tale quesito
sono state selezionate una serie di
pronunce che affrontano il tema
del riconoscimento dei debiti fuori
bilancio, dal punto di vista sia
sostanziale che processuale, con esiti
anche divergenti.|
97
rassegna di giurisprudenza
| 1 | 2016
Riconoscimento dei debiti fuori bilancio:
quale tutela giurisdizionale?
Proponiamo di seguito una rassegna giurisprudenziale sul tema del riconoscimento dei debiti
fuori bilancio. Su tale questione i giudici hanno avuto pareri anche discordanti. Ad esempio,
le due recenti sentenze del TAR Lazio, Roma, sez. II-bis 21.12.2015, n. 14322 (che dichiara
illegittimo il silenzio-rifiuto sull’istanza di riconoscimento di debiti fuori bilancio ed il conseguente
obbligo, per il comune, di pronunciarsi sulla relativa istanza) e del TAR Lombardia, Brescia,
sez. I 28.9.2015, n. 1229 (che dichiara, invece, inammissibile, per difetto di giurisdizione del
giudice amministrativo, il ricorso proposto per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-rifiuto
sulla richiesta di riconoscimento del debito fuori bilancio, atteso che il rito speciale sul silenzio è
praticabile esclusivamente se il giudice amministrativo ha giurisdizione sul rapporto cui inerisce
la richiesta rimasta inevasa; e nel caso di specie, appunto, la controversia sottoposta all’esame
del giudice riveste natura squisitamente patrimoniale).
Silenzio sulla richiesta di
riconoscimento di debiti
fuori bilancio
TAR LAZIO, ROMA,
sez. II-bis, 21.12.2015, n. 14322
Enti locali – ordinamento finanziario
e contabile – debiti fuori bilancio – richiesta di riconoscimento
– silenzio del comune – illegittimità
– ragioni
Il riconoscimento del debito fuori bilancio è diretto esclusivamente a
sanare irregolarità di tipo contabile,
rispondendo all’interesse pubblico
alla regolarità della gestione finanziaria dell’ente, ma non può in alcun
modo sopperire alla mancanza di
una obbligazione validamente sorta:
al contrario, è il diritto, quando controverso oggetto di accertamento
da parte dell’autorità giudiziaria, a
costituire il presupposto per l’iscrizione fuori bilancio (così, ad es., Cons.
Stato, sez. V, 29.12.2009, n. 8953); il
riconoscimento medesimo costituisce
un procedimento comunque dovuto,
come si desume dall’art. 194 del t.u.
approvato con d.lgs. n. 267 del 2000,
il cui esito non è peraltro vincolato e
98
al quale l’amministrazione non può
pertanto sottrarsi attraverso una semplice e immotivata comunicazione di
un qualunque ufficio, essendo invece
necessario un procedimento ad hoc
(così, puntualmente, la sentenza di
Cons. Stato, sez. V, 27.12.2013, n.
6269), la cui proposta va formulata
al responsabile del servizio competente per materia che dovrà accertare
l’eventuale, effettiva utilità che l’ente
ha tratto dalla prestazione altrui. Va
dunque accertata l’illegittimità del silenzio-rifiuto serbato dal comune sulle
istanze con le quali è stato avviato il
procedimento per il riconoscimento di
due debiti fuori bilancio ai sensi degli
artt. 191-193-194 TUEL
TAR LOMBARDIA, BRESCIA,
sez. I, 28.9.2015, n. 1229
Competenza e giurisdizione – richiesta di riconoscimento di debiti fuori bilancio – silenzio rifiuto –
controversia di natura patrimoniale
attinente al mancato pagamento di
somme dovute a titolo di compenso professionale – ricorso giurisdizionale – inammissibilità – ragioni
È inammissibile, per difetto di giuri-
sdizione del giudice amministrativo, il
ricorso proposto per l’accertamento
dell’illegittimità del silenzio rifiuto
serbato dalla provincia sulla richiesta
di riconoscimento del debito fuori bilancio, atteso che il rito speciale sul
silenzio è praticabile esclusivamente
se il giudice amministrativo ha giurisdizione sul rapporto cui inerisce
la richiesta rimasta inevasa; per costante giurisprudenza, l’impugnazione
dinanzi al giudice amministrativo del
silenzio-rifiuto serbato dall’amministrazione è inammissibile allorché la
posizione giuridica azionata consista
in un diritto soggettivo, atteso che lo
stesso può formarsi esclusivamente
in ordine all’inerzia su una domanda
intesa ad ottenere l’adozione di un
provvedimento ad emanazione vincolata incidente su posizioni di interesse
legittimo, e non già nell’ipotesi in cui
viene chiesto il soddisfacimento di
posizioni aventi natura sostanziale di
diritti direttamente accertabili dall’autorità giurisdizionale ordinaria (TAR
Campania, Napoli, sez. V, 16.7.2015,
n. 3739; TAR Puglia, Bari, sez. II,
21.5.2015, n. 775; TAR Calabria,
Reggio Calabria, 24.4.2015, n. 424).
Nel caso di specie, la controversia
sottoposta all’esame del giudice
riveste natura squisitamente patri-
rassegna di giurisprudenza
| 1 | 2016
moniale, per cui l’obbligo principale
dell’amministrazione non si sostanzia
nell’adozione di una specifica delibera
di riconoscimento di un debito fuori bilancio, quanto e piuttosto nel
pagamento delle somme che in sede
giudiziale – e in ipotesi – siano definitivamente accertate come dovute.
Controversia su modifica
del regolamento
di contabilità (debiti fuori
bilancio)
TAR PUGLIA, LECCE,
sez. II, 14.5.2015, n. 1592
Competenza e giurisdizione – modifica del regolamento di contabilità – debiti fuori bilancio – deliberazione del consiglio provinciale
– previsione in base alla quale
“Il dirigente dell’Avvocatura [...]
predispone la proposta di deliberazione da sottoporre al consiglio
provinciale per il riconoscimento
della legittimità dei debiti, corredata del suo parere di regolarità
tecnica” – ricorso proposto dal
responsabile del servizio avvocatura – inammissibilità
È inammissibile, per difetto di giurisdizione, il ricorso proposto dal
responsabile del servizio avvocatura
contro la deliberazione del consiglio
provinciale, di modifica del regolamento di contabilità, con la quale è
stato disposto che “Il dirigente dell’Avvocatura [...] predispone la proposta
di deliberazione da sottoporre al consiglio provinciale per il riconoscimento
della legittimità dei debiti, corredata
del suo parere di regolarità tecnica”.
Ai fini del riparto di giurisdizione nelle
controversie in materia di pubblico impiego occorre distinguere tra gli atti di
macro – organizzazione (concernenti
le linee fondamentali di organizzazione
degli uffici ed i modi di conferimento
degli incarichi dirigenziali), assoggettati a principi e regole pubblicistiche,
e atti di micro- organizzazione, che
si collocano al di sotto della soglia
di configurazione degli uffici pubblici,
con cui si dispone l’organizzazione dei
singoli uffici, regolati dalla disciplina
privatistica; infatti appartengono alla
giurisdizione del giudice amministrativo le controversie concernenti i primi
(atti di macro-organizzazione), nei
cui confronti, quali atti presupposti
rispetto a quelli di organizzazione e
gestione dei singoli rapporti di lavoro,
sono astrattamente configurabili posizioni di interesse legittimo (potendo
essi produrre effetti immediatamente
pregiudizievoli per il dipendente ed
essendo peraltro irrilevante ai fini della
giurisdizione la loro incidenza riflessa
sullo stesso rapporto di lavoro); mentre gli atti di micro-organizzazione,
direttamente ed unicamente incidenti
sulla concreta gestione del rapporto
di lavoro, rientrano nella giurisdizione
del giudice ordinario (TAR Lazio, sez.
II, 17.2.2014, n. 1859). Nel caso in
esame, ai fini della individuazione
del giudice competente, deve aversi
riguardo al petitum sostanziale e
alla causa petendi che in concreto si
identificano nella domanda di conservazione delle mansioni, e che riguardano l’organizzazione dei singoli uffici,
regolati dalla disciplina privatistica.
Controversie
sul riconoscimento di debiti
fuori bilancio
TAR MOLISE,
sez. I, 11.12.2014, n. 690
Competenza e giurisdizione – riconoscimento di debiti fuori bilancio – deliberazione del consiglio
comunale – controversia – rientra
nella giurisdizione del giudice
ordinario
Rientra nella giurisdizione del giudice
ordinario la controversia avente a
oggetto l’impugnazione di una deliberazione con la quale il consiglio
comunale ha respinto l’istanza tendente a ottenere il riconoscimento
di un debito fuori bilancio, ai sensi
dell’art. 194 del d.lgs. n. 267 del 2000
(testo unico enti locali). Infatti, l’atto di
regolarizzazione contabile il riconoscimento del debito fuori bilancio non
ha natura provvedimentale, ma solo
ricognitiva del presupposto (vale a
dire, l’arricchimento per l’ente), ai fini
dell’inserimento nel bilancio dell’amministrazione locale del debito irregolarmente assunto, sicché la posizione
correlata non è di interesse legittimo, bensì di diritto soggettivo, con
conseguente cognizione spettante
all’autorità giudiziaria ordinaria. La
previsione in esame, dunque, non
attribuisce all’ente locale il potere di
incidere unilateralmente sul diritto di
credito del richiedente, ma disciplina
semplicemente il procedimento di regolarizzazione contabile dell’assunzione dell’impegno, qualora sia accertato
l’arricchimento, essendo viceversa
responsabile dell’adempimento il solo
funzionario che ha accettato la controprestazione, ex art. 191, comma 4,
del medesimo testo unico (ai sensi del
quale, «nel caso in cui vi è stata l’acquisizione di beni e servizi in violazione
dell’obbligo indicato nei commi 1, 2 e
3, il rapporto obbligatorio intercorre,
ai fini della controprestazione e per
la parte non riconoscibile ai sensi
dell’articolo 194, comma 1, lettera
e), tra il privato fornitore e l’amministratore, funzionario o dipendente
che hanno consentito la fornitura»).
La conseguenza – anche sotto tale
profilo è che l’atto di regolarizzazione
contabile, vale a dire il riconoscimento
del debito fuori bilancio, non ha natura
provvedimentale, ma solo ricognitiva
del presupposto per l’inserimento
nel bilancio dell’amministrazione
del debito irregolarmente assunto,
sicché la posizione correlata non è
di interesse legittimo, ma di diritto
soggettivo (cfr.: TAR Liguria, n. 187
del 5.2.2014; Cons. Stato, sez. V,
29.12.2009, n. 8953).
Silenzio della p.a. sulla
richiesta di riconoscimento
del debito fuori bilancio
CONSIGLIO DI STATO
sez. V, 4.8.2014, n. 4143
1. Silenzio della p.a. – ricorso
avverso il silenzio – ex art. 31
c.p.a. – ammissibilità – presupposti 2. Enti locali – riconoscimento
di debiti fuori bilancio – disciplina – finalità – procedimento – fasi 3. Enti locali – riconoscimento
99
rassegna di giurisprudenza
di debiti fuori bilancio – istanza –
silenzio della p.a. – illegittimità
1. Nei giudizi sul silenzio dell’amministrazione, il giudice amministrativo
non può in linea di massima andare
oltre la declaratoria di illegittimità
dell’inerzia e l’ordine di provvedere;
di conseguenza, gli resta in generale
precluso il potere di accertare direttamente la fondatezza della pretesa
fatta valere dal richiedente, sostituendosi all’amministrazione stessa
e esercitando una giurisdizione di
merito di cui egli non è titolare in tale
materia; peraltro, egli può sempre
nell’ambito del giudizio sul silenzio conoscere dell’accoglibilità dell’istanza
nelle ipotesi di manifesta fondatezza,
allorché siano richiesti provvedimenti
amministrativi dovuti o vincolati per i
quali non ci sia da compiere alcuna
scelta discrezionale che potrebbe
sfociare in diverse soluzioni, fermo
restando il limite dell’impossibilità di
sostituirsi all’amministrazione; e –
ancora – nell’ipotesi in cui l’istanza
sia manifestamente infondata, sicché
risulti del tutto diseconomico obbligare l’amministrazione a provvedere
laddove l’atto espresso non potrebbe
che essere di rigetto (così, ad es.,
Cons. Stato, sez. IV, 13.12.2013, n.
5994). In tale contesto, pertanto, può
dirsi che l’art. 2 della legge 11.2.2000,
n. 205, laddove ha introdotto l’art.
21-bis della legge 6.12.1971, n.
1034 in materia di ricorso avverso il
silenzio serbato dall’amministrazione,
poi confluito nell’art. 31 c.p.a., non ha
inteso stabilire un rimedio di carattere
generale e – quindi – esperibile in
tutte le ipotesi di comportamento
inerte dell’amministrazione e sempre
ammissibile indipendentemente dalla
sussistenza della giurisdizione del
giudice amministrativo, ma soltanto
un istituto giuridico relativo all’esplicazione di potestà pubblicistiche
correlate alle sole ipotesi di mancato
esercizio dell’attività amministrativa
discrezionale (cfr., puntualmente,
Cons. Stato, sez. V, 27.3.2013, n.
1754). Detto altrimenti, perché sia
consentito il ricorso avverso il silenzio
dell’amministrazione è essenziale che
esso riguardi l’esercizio di una potestà
amministrativa e che la posizione del
privato si configuri come interesse
100
| 1 | 2016
legittimo, potendo infatti il silenziorifiuto formarsi esclusivamente in
ordine all’inerzia dell’amministrazione
su una domanda intesa ad ottenere
l’adozione di un provvedimento ad
emanazione vincolata ma di contenuto discrezionale (così Cons. Stato,
sez. V, 26.9.2013, n. 4793).
2. La disciplina contenuta negli artt.
191 e 194 del t.u. approvato con
d.lgs. 267/2000 impone agli enti locali
di valutare e apprezzare eventuali prestazioni rese in loro favore, ancorché
in violazione formale delle norme di
contabilità; e – come già evidenziato
da questa stessa sezione con sentenza n. 6269 dd. 27 dicembre 2013 – la
disciplina medesima presenta ampi
tratti di novità rispetto a quella previgente, contenuta nell’art. 35, comma
4, del d.lgs. 25.2.1995, n. 77 e che
prevedeva unicamente, in caso di acquisizione di beni e servizi in violazione
degli obblighi di contabilità, che “il
rapporto obbligatorio intercorre[sse],
ai fini della controprestazione, e per
ogni effetto di legge, tra il privato fornitore e l’amministratore, funzionario
o dipendente che (aveva) consentito
la fornitura”: e ciò in un contesto nel
quale si reputava che l’adozione di atti
di riconoscimento di debito a sanatoria di impegni assunti e non registrati
costituiva comunque sintomo di non
corretta gestione finanziaria e si poneva al di fuori della vigente normativa
giuscontabilistica, non offrendo le garanzie poste a presidio degli interessi
erariali (così, ad es., Corte dei conti,
sez. contr., 3.5.1991, n. 50). Per effetto dell’art. 4 del d.lgs. 15.9.1997,
n. 342, trasfuso nell’art. 191 del t.u.
approvato con d.lgs. 267 del 2000 è
stato – per contro e, per l’appunto –
introdotto il principio della validità del
rapporto obbligatorio direttamente
costituito con l’amministrazione, a
condizione peraltro che la prestazione
o il bene fornito siano riconoscibili
come dei debiti fuori bilancio ai sensi
dell’anzidetto art. 194 del medesimo
t.u. e, quindi, che siano passibili di dichiarazione di utilità da parte dell’ente
locale, con conseguente previsione
di spesa – anche fuori bilancio - nel
caso in cui il relativo impegno non sia
stato ancora previsto. L’ordinamento
persegue in tal modo il fine di garantire
il riconoscimento di debiti per prestazioni e servizi resi in favore dell’ente
locale che, benché privi di titolo, siano
considerati utili per l’amministrazione,
recependo al riguardo una progressiva elaborazione giurisprudenziale della
Corte di Cassazione (cfr., ad es., sez.
civ. III, 3.8.2000, n.10199; sez. civ.
I, 2.4.2009, n. 8044 e 26.3.2009,
n. 7298) e della stessa Corte dei
conti (cfr., ad es., Sez. contr., 28
luglio 1995 n. 101) e stabilendo che
sono permanentemente sanabili i
debiti derivanti da acquisizioni di beni
e servizi, relativi a spese assunte in
violazione delle norme giuscontabili
per la parte di cui sia accertata e dimostrata l’utilità e l’arricchimento che
ne ha tratto l’ente locale, sempreché
rientrino nelle funzioni di competenza dell’ente. Il riconoscimento del
debito fuori bilancio è diretto esclusivamente a sanare irregolarità di tipo
contabile, rispondendo all’interesse
pubblico alla regolarità della gestione
finanziaria dell’ente, ma non può in
alcun modo sopperire alla mancanza di una obbligazione validamente
sorta: al contrario, è il diritto, quando
controverso oggetto di accertamento
da parte dell’autorità giudiziaria, a
costituire il presupposto per l’iscrizione fuori bilancio (così, ad es., Cons.
Stato, sez. V, 29.12.2009, n. 8953). Il
riconoscimento medesimo costituisce
un procedimento comunque dovuto,
come si desume dall’art. 194 del t.u.
approvato con d.lgs. n. 267 del 2000,
il cui esito non è peraltro vincolato e
al quale l’amministrazione non può
pertanto sottrarsi attraverso una
semplice e immotivata comunicazione di un qualunque ufficio, essendo
invece necessario un procedimento ad hoc (così, puntualmente, la
citata sentenza di Cons. Stato, sez. V,
27.12.2013, n. 6269), la cui proposta
va formulata al responsabile del servizio competente per materia che dovrà
accertare l’eventuale, effettiva utilità
che l’ente ha tratto dalla prestazione
altrui: concetto, questo, di carattere
funzionale, essendo l’arricchimento
un concetto derivato, ossia teso alla
misurazione dell’utilità ricavata (così
Cass. civ., sez. I, 12.7.1996, n. 6332).
La proposta è seguita da un’attività
istruttoria formalizzata dal respon-
rassegna di giurisprudenza
| 1 | 2016
sabile anzidetto in una relazione che
contiene i riferimenti della situazione
debitoria dell’ente eventualmente da
riconoscere e che illustra – o meno –
la sussistenza dei requisiti oggettivi
richiesti per il legittimo riconoscimento
di ciascun debito, ovvero l’utilità e
l’arricchimento per l’ente di servizi
acquisiti nell’ambito dell’espletamento
di servizi di competenza (cfr. sent. n.
6269 del 2013 cit.). Sulla relazione si
pronuncia, quindi, l’organo consiliare
con propria deliberazione, la cui adozione conclude il procedimento.
3. È illegittimo il silenzio-rifiuto serbato
dalla provincia sulla richiesta rivolta
ad ottenere il riconoscimento, ai
sensi dell’art. 194 del d.lgs. n. 267
del 2000, del debito fuori bilancio con
riferimento a lavori di somma urgenza
di sistemazione dell’alveo di un fiume.
Riconoscimento della
legittimità dei debiti fuori
bilancio
TAR LIGURIA,
sez. I, 5.2.2014, n. 187
1. Finanza locale – lavori pubblici – mancato pagamento dei
compensi dovuti dal comune
– impresa creditrice – ricorso
contro la delibera concernente il
mancato riconoscimento del debito fuori bilancio – inammissibilità 2. Finanza locale – deliberazione
di riconoscimento della legittimità
del debito fuori bilancio ex art.
194 d.lgs. 267/2000 – rapporto di
debito/credito tra le parti – indipendenza dalle refluenze contabili date
dal riconoscimento della legittimità
del debito
1. Il procedimento di riconoscimento
della legittimità del debito fuori bilancio è diretto esclusivamente a
sanare irregolarità di tipo contabile,
rispondendo all’interesse pubblico
alla regolarità della gestione finanziaria dell’ente, non potendo, ad
esempio, in alcun modo sopperire
alla mancanza di una obbligazione
validamente sorta; al contrario è
il diritto sostanziale di credito, nei
confronti dell’amministrazione, a
costituire il presupposto per l’iscrizione fuori bilancio (cfr. sul punto Cons.
Stato, sez. V, 29.12.2009, n. 8953);
di conseguenza, nel caso di mancato
riconoscimento della legittimità del
debito fuori bilancio, ai fini della sua
iscrizione in bilancio, la sostanziale
lesività nei confronti del creditore è
data dall’inadempimento del rapporto
sostanziale e non già dalla deliberazione consiliare che neghi i presupposti
per il riconoscimento, di guisa che
la posizione giuridica soggettiva,
poiché avente ad oggetto il mancato
pagamento di somme dovute in base
a parametro normativo di rango negoziale, è di tipo paritario, propria di
fattispecie di esecuzione contrattuale,
appartenenti alla giurisdizione del g.o.
Va dichiarato, pertanto, inammissibile
il ricorso per l’annullamento della
delibera di riconoscimento di debiti fuori bilancio con riferimento a lavori
pubblici, qualora il petitum sostanziale – o causa petendi, unico criterio
ammissibile a fini di qualificazione
della controversia in tema di riparto
di giurisdizione – riguardi l’ottenimento
del credito vantato per i lavori svolti
(cfr. per fattispecie analoghe TAR
Lazio 8531/2011 e TAR Palermo n.
88/2011); nel caso di specie la natura
giuridica della posizione sostanziale
effettivamente azionata dalla società
ricorrente è di diritto soggettivo,
riguardando crediti derivanti dall’attuazione del rapporti contrattuali
richiamati senza che, in proposito,
assuma rilievo dirimente il fatto che,
trattandosi di debiti assunti fuori bilancio, possa risultare necessario per
l’adempimento lo svolgimento della
procedura di riconoscimento della
legittimità del debito.
2. La deliberazione di riconoscimento
della legittimità del debito fuori bilancio adottata ai sensi dell’art. 194 del
d.lgs. n. 267 del 2000 costituisce
provvedimento che consente lo
svolgimento dell’attività gestionale,
di competenza degli uffici, volta
alla definizione del rapporto – nella
normalità dei casi – irregolarmente
(sotto il profilo contabile) sorto, e ciò
mediante l’assunzione dell’impegno
di spesa, la liquidazione della stessa e la conseguente emissione del
mandato di pagamento; nelle ipotesi
in cui l’amministrazione è tenuta a
pagare prestazioni il cui affidamento
non è corredato dall’assunzione del
necessario impegno di spesa (per
limitare l’esempio all’ipotesi di cui
al comma 1, lett. e del predetto art.
194), il preliminare riconoscimento
della legittimità del debito è quindi
adempimento strumentale alla complessiva regolarizzazione della spesa,
con particolare riferimento agli aspetti
legati alle previsioni del bilancio annuale di competenza (o pluriennale,
se necessario); pertanto, trattasi di
procedura di regolarizzazione contabile necessaria all’adempimento di un
debito eventualmente assunto senza il
preventivo impegno di spesa, che non
incide sulla qualificazione giuridica
del rapporto sostanziale sottostante
e, quindi, sulla natura giuridica delle
relative posizioni soggettive involte; il
rapporto di debito/credito tra le parti
(cioè nel caso de quo la posizione
debitoria dell’amministrazione), è,
in astratto, del tutto indipendente
dalle refluenze contabili date dal
riconoscimento della legittimità del
debito e sussiste a prescindere da
quel riconoscimento; in proposito è lo
stesso tenore della disposizione di cui
all’art. 194 invocato a smentire ogni
valenza in tal senso costitutiva della
deliberazione consiliare, considerato
che la legge regola non già il riconoscimento del debito, quanto, invece,
il riconoscimento della legittimità del
debito, in quanto lo stesso, se ritenuto
“legittimo”, viene ricondotto nell’alveo
del sistema di bilancio, altrimenti, in
ipotesi di mancato riconoscimento,
esso non subisce modificazioni in
relazione alla sua civilistica esistenza,
residuando la possibilità, dal punto di
vista del corretto agire amministrativo,
di una sua riconduzione al campo di
applicazione dell’art. 191, comma 4.
Riconoscimento di debito
fuori bilancio derivante
da acquisizione di beni
e servizi
TAR MARCHE
sez. I, 25.10.2013, n. 749
Ricorso giurisdizionale – richiesta
101
rassegna di giurisprudenza
rivolta ad ottenere il riconoscimento del debito fuori bilancio in
riferimento a lavori di sistemazione
dell’alveo di un fiume – ai sensi
dell’art. 194 del d.lgs. 267/2000 –
silenzio della p.a. – ricorso per la
declaratoria di illegittimità – inammissibilità – ragioni
È inammissibile il ricorso per la
declaratoria dell’illegittimità dell’inerzia serbata dall’amministrazione
sulla richiesta rivolta ad ottenere il
riconoscimento, ai sensi dell’art. 194
del d.lgs. 267/2000, del debito in
riferimento a lavori di sistemazione
dell’alveo di un fiume, considerato
che il potere di riconoscimento del
debito fuori bilancio, derivante da
acquisizione di beni e servizi di cui
all’art. 194, primo comma, lett. e),
del testo unico degli enti locali,
d.lgs. 267/2000, non può ritenersi
vincolato né sotto il profilo dell’an, né
sul quantum. A differenza della fattispecie contemplata dalla lettera a) del
medesimo art. 194, che configura
quale atto dovuto il riconoscimento
di debiti fuori bilancio derivanti da
sentenze esecutive, fattispecie non
sussistente in concreto, non essendo
stata nemmeno dedotta l’esistenza
di un accertamento giurisdizionale
in ordine alla pretesa vantata, la fattispecie di cui alla lettera e) dell’art.
194, d.lgs. 267/2000, demanda
all’amministrazione la valutazione, a
carattere discrezionale, concernente
l’opportunità e la coerenza con l’interesse pubblico del riconoscimento del
debito fuori bilancio. In sede di delibera che disponga il riconoscimento
di debiti fuori bilancio per acquisizione
di beni e servizi, in violazione degli
obblighi di cui all’art. 191, commi
1, 2 e 3, del testo unico 267/2000,
l’ente locale è tenuto ad esplicitare
adeguatamente le ragioni per le quali
l’accollo del debito sia stato ritenuto
non in contrasto con l’interesse
pubblico, dovendo, altresì, motivare
adeguatamente sulla riconducibilità
dell’acquisizione dei beni e servizi
in questione all’espletamento delle
funzioni e dei servizi di competenza,
nonché sull’utilità e arricchimento
per l’ente medesimo. Tali valutazioni,
102
| 1 | 2016
appartenendo alla sfera della discrezionalità amministrativa pura, sono
incoercibili con l’azione avverso il
silenzio, che non consente una sostituzione delle valutazioni del giudice a
quelle riservate all’amministrazione.
Per tale ragione, non essendo configurabile un obbligo giuridico dell’ente
locale di disporre il riconoscimento del
debito fuori bilancio per acquisizioni
di beni e servizi di cui all’art. 194,
primo comma, lettera e), del d.lgs.
267/2000, il ricorso dev’essere dichiarato inammissibile.
Enti locali in stato
di dissesto finanziario
CONSIGLIO DI STATO
sez. V, 11.6.2013, n. 3232
1. Enti locali – ordinamento finanziario e contabile – comuni in stato
di dissesto finanziario – crediti
derivanti da sentenze passate in
giudicato in epoca successiva
alla dichiarazione di dissesto – liquidazione – procedura ordinaria
2. Enti locali – ordinamento finanziario e contabile – comuni in stato
di dissesto finanziario – debiti – maturazione degli interessi e rivalutazione monetaria – cessazione della
fase di dissesto – spettanza – va
riconosciuta
1. I crediti derivanti da sentenze passate in giudicato in epoca successiva
alla dichiarazione di dissesto non
entrano nella massa passiva della
procedura di liquidazione straordinaria
anche se il fatto genetico dell’obbligazione è anteriore alla dichiarazione,
ma seguono le ordinarie procedure
di liquidazione dei debiti dell’ente
(cfr. sez. IV, n. 4125/2000; sez. V, n.
5788/2001; n. 2455/2003). È vero,
infatti, che nell’indicare quale oggetto della competenza dell’organo
straordinario di liquidazione i “fatti ed
atti di gestione verificatisi entro il 31
dicembre dell’anno solare precedente
a quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato” ( articolo 85, quarto comma
, d.lgs. 25 febbraio 1995 n. 77) ed i
“debiti di bilancio e fuori il bilancio di
cui all’articolo 37” verificatisi entro lo
stesso termine (art. 87, terzo comma, d.lgs. cit.), l’articolo 85, quarto
comma, del d.lgs. 77/1995 ha inteso
far entrare nell’ambito del dissesto
tutte le conseguenze derivanti dalle
operazioni di gestione che lo hanno
determinato. Tuttavia, per quanto ampio, l’ambito indicato dal legislatore
non può considerarsi esteso fino ad
includere nella massa passiva debiti ancora in via di accertamento
e pertanto privi dei requisiti della
certezza, della liquidità ed esigibilità.
Così, la richiamata disposizione normativa deve essere riferita “ai debiti di bilancio e fuori bilancio anteriori
all’anzidetto termine di approvazione
del bilancio riequilibrato, a quelli
derivanti dalle procedure esecutive
estinte e dipendenti da transazioni
compiute dal commissario liquidatore,
dai quali rimangono esclusi i debiti il
cui titolo sia ancora in fase di formazione perché privi della certezza che
la legge richiede” (sez. IV, 25.7. 2000,
n. 4125).
2. La dichiarazione dello stato di
dissesto finanziario costituisce in
ogni caso una situazione che non
preclude l’emanazione della pronuncia giurisdizionale di esecuzione
di un giudicato ma, semmai, solo le
conseguenti azioni esecutive dalla
data della dichiarazione di dissesto e
sino all’approvazione del rendiconto,
né preclude che sui debiti peculiari
dell’ente locale maturino interessi
e rivalutazione monetaria, ai sensi
dell’articolo 1224 codice civile, a decorrere dal momento in cui il credito è
divenuto liquido ed esigibile. Pertanto,
la disposizione secondo cui i debiti insoluti alla data di dichiarazione del dissesto finanziario dell’ente locale non
producono interessi né rivalutazione
monetaria, ha carattere meramente
sospensivo e non preclude all’interessato – una volta esaurita la gestione
straordinaria con la cessazione della
fase di dissesto – di riattivarsi per la
corresponsione delle poste stesse
nei confronti dell’ente risanato (Cons.
Stato, sez. V, 28.5.2009, n. 3261;
19.9.2007, n. 4878; 17.5.2005, n.
2469 ; 7.7.2008, n. 3372 ; Cass. civ.,
sez. I, 22.1.2010, n. 1097).
rassegna di giurisprudenza
| 1 | 2016
Riconoscimento di debiti
fuori bilancio
CONSIGLIO DI STATO
sez. V, 29.12.2009, n. 8953
1. Enti locali – ordinamento finanziario e contabile – riconoscimento di debiti fuori bilancio – in
mancanza di una obbligazione
validamente sorta – impossibilità
2. enti locali – ordinamento finanziario e contabile – richiesta
di attivazione del procedimento
di riconoscimento di debito fuori bilancio – in pendenza di un
contenzioso già azionato in sede
civile diretto all’accertamento
dell’utilità dell’opera realizzata –
obbligo della p.a. di pronunciarsi
– non sussiste
1. Il riconoscimento da parte dei comuni, delle province e delle comunità
montane di debiti fuori bilancio ai
sensi dell’art. 24 d.l. 2 marzo 1989,
n. 66 consente di sanare gli impegni
di spesa assunti senza copertura
contabile, ma non innova in alcun
modo circa la disciplina applicabile
alla stipula dei contratti della pubblica
amministrazione, né introduce sanatoria di contratti nulli o annullabili per
i quali è richiesta la forma scritta ad
substantiam (da ultimo, Cass., sez.
I, 2 aprile 2009, n. 8044; 26 marzo
2009, n.7298). Ne discende che il
procedimento di riconoscimento di
debito fuori bilancio è diretto esclusivamente a sanare irregolarità di tipo
contabile, rispondendo all’interesse
pubblico alla regolarità della gestione
finanziaria dell’ente, ma non può in
alcun modo sopperire alla mancanza di una obbligazione validamente
sorta. Al contrario, è il diritto, quando
controverso oggetto di accertamento
da parte dell’autorità giudiziaria, a
costituire il presupposto per l’iscrizione fuori bilancio (Cons. Stato, sez.
V, n. 7751/2004).
2. La chiara portata dell’art. 194,
comma 1, lett. e), del d.lgs. n. 267
del 2000 non permette di superare
la necessità di un accertamento e
di una dimostrazione dell’utilità e
dell’arricchimento, presupposto per
il riconoscimento fuori bilancio, a
fronte del quale il privato vanta una
posizione di diritto soggettivo azionabile secondo gli schemi civilistici.
Nè può configurarsi un obbligo per
l’amministrazione di pronunciarsi
rispetto a tale pretesa sostanziale,
sottostante la richiesta di avvio di
procedimento per il riconoscimento
del debito fuori bilancio, in pendenza
di un contenzioso già azionato in
sede civile diretto all’accertamento
della fondatezza della medesima
pretesa, del cui esito la stessa amministrazione ha dichiarato di restare
in attesa. Non può quindi considerarsi carente di motivazione o viziato
per erroneità dei presupposti l’atto
con cui l’amministrazione abbia
respinto la richiesta di attivazione
del procedimento di riconoscimento
di debito fuori bilancio, di rilevanza
meramente contabile, fino a che non
intervenga l’accertamento dell’utilità
e dell’arricchimento, nella specie
connesso alla definizione del contenzioso pendente dinanzi al giudice
ordinario.
103
normativa
| 1 | 2016
Principali provvedimenti
dal 1.11.2015 al 31.1.2016
Addizionale regionale
IRPEF
Decreto Ministero dell’economia e
delle finanze 18 dicembre 2015
Nuove modalità di trasmissione
al Ministero dell’economia e delle
finanze, dei dati rilevanti ai fini
dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche
(G.U. 28/12/2015 n. 300)
Armonizzazione contabile
Decreto Ministero dell’economia
e delle finanze 1° dicembre 2015
Aggiornamento degli allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118, in materia di armonizzazione
dei sistemi contabili e degli schemi
di bilancio delle regioni, degli enti
locali e dei loro organismi
(G.U. 22/12/2015 n. 297)
complessivi 50 milioni di euro, tra i
comuni per i pagamenti sostenuti,
con risorse proprie in cofinanziamento, per interventi relativi a
linee metropolitane, in attuazione
dell’articolo 11, decreto legge 25
novembre 2015, n. 185
Decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 29 dicembre 2015
Contributo in favore delle province
e delle città metropolitane, per
l’anno 2015, per esigenze relative
all’assistenza degli alunni con handicap fisici o sensoriali
Decreto Ministero dell’economia
e delle finanze 16 dicembre 2015
Criteri di ripartizione delle risorse del
Fondo per l’aggregazione degli acquisti di beni e servizi per l’anno 2015
(G.U. 24/12/2015 n. 299)
Bilancio
Legge 22 gennaio 2016 n. 9
Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 25.11.2015, n. 185,
recante misure urgenti per interventi
nel territorio. Proroga del termine
per l’esercizio delle deleghe per la
revisione della struttura del bilancio
dello Stato, nonche’ per il riordino
della disciplina per la gestione del
bilancio e il potenziamento della
funzione del bilancio di cassa
(G.U. 23/1/2016 n. 18)
Decreto Ministero dell’interno 8
ottobre 2015
Attribuzione di un contributo alle
province, per l’importo complessivo di 30 milioni di euro nell’anno
2015, per la necessita’ di sopperire
a specifiche straordinarie esigenze
finanziarie, a valere sulle risorse
del Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi,
liquidi ed esigibili
(G.U. 17/11/2015 n. 268)
Decreto Ministero dell’economia e
delle finanze 22 dicembre 2015
Piano degli indicatori e dei risultati
attesi di bilancio degli enti locali e
dei loro enti ed organismi strumentali
(G.U. 28/12/2015 n. 300)
Documento unico
di programmazione
Contributi
Decreto Ministero dell’economia
e delle finanze 25 gennaio 2016 n. 98886
Riparto degli spazi finanziari, per
104
Decreto Ministero dell’interno
9 novembre 2015
Rettifica del decreto 28 ottobre
2015, di ulteriore differimento di
termini per la presentazione del Documento unico di programmazione
e della deliberazione del bilancio
di previsione 2016 degli enti locali
(G.U. 17/11/2015 n. 268)
Fondo di solidarietà comunale
Decreto Ministero dell’interno 23
ottobre 2015
Assegnazione dei conguagli del
Fondo di solidarietà comunale
2014 per alcuni comuni delle
regioni a statuto ordinario e delle
regioni Siciliana e Sardegna a
seguito di ulteriori verifiche dei
gettiti IMU e TASI
(G.U. 1/11/2015 n. 255)
Legge di stabilità
Legge 28 dicembre 2015 n. 208
Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge di stabilità 2016)
(S.O. 30/12/2015 n. 302)
Milleproroghe
D.l. 30 dicembre 2015 n. 210
Proroga di termini previsti da disposizioni legislative
(G.U. 30/12/2015 n. 302)
Mutui e altri strumenti
finanziari
Decreto Ministero dell’economia e
delle finanze 11 dicembre 2015
Modifica del saggio di interesse legale
(G.U. 15/12/2015 n. 291)
Normativa fiscale
Legge 29 novembre 2015 n. 189
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1°
ottobre 2015, n. 154, recante
disposizioni urgenti in materia
economico-sociale
(G.U. 30/11/2015 n. 279)
Legge 20 novembre 2015, n. 187
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30
settembre 2015, n. 153, recante misure urgenti per la finanza pubblica
(G.U. 27/11/2015 n. 277)
normativa
| 1 | 2016
Ordinamento finanziario
e principi contabili
Decreto Ministero dell’economia e
delle finanze 5 novembre 2015
Regioni a statuto ordinario - Contributi dovuti all’ARAN per l’anno 2016
(G.U. 16/11/2015 n. 267)
Decreto Ministero del lavoro e delle
politiche sociali 11 gennaio 2016
Integrazioni e modificazioni al decreto 15 luglio 1986, concernente
le visite mediche di controllo dei
lavoratori da parte dell’Istituto
nazionale della previdenza sociale
(G.U. 21/1/2016 n. 16)
Organizzazione
Decreto Ministero dell’economia
e delle finanze 3 settembre 2015
Individuazione delle Ragionerie
territoriali dello Stato e definizione
dei relativi compiti
(G.U. 26/1/2016 n. 20)
Personale
Ipotesi di contratto collettivo quadro
15 gennaio 2016
Ipotesi di contratto collettivo nazionale quadro per la proroga
del termine dell’art. 2, comma 3,
dell’AQN 29 luglio 1999 in materia
di trattamento di fine rapporto e di
previdenza complementare per i
dipendenti pubblici
Decreto Ministero del lavoro e delle
politiche sociali 15 dicembre 2015
Modalita’ di comunicazione delle
dimissioni e della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro
(G.U. 11/1/2016 n. 7)
Accordo Conferenza Unificata 20
novembre 2015
Accordo tra il Governo, le Regioni
e gli Enti locali concernente l’applicazione dell’art. 5 del decreto legge
19 giugno 2015, n. 78, convertito
con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2015, n. 125 in materia di
polizia provinciale
Decreto Ministero dell’economia e
delle finanze 19 novembre 2015
Estensione delle modalita’ di versamento tramite modello F24 alle
entrate da demanio marittimo
(G.U. 2/1/2016 n. 1)
Regioni e province
autonome
Decreto Ministero dell’economia e
delle finanze 9 dicembre 2015
Piano degli indicatori e dei risultati
attesi di bilancio delle Regioni,
delle Province autonome di Trento
e di Bolzano, e dei loro organismi
ed enti strumentali
(G.U. 21/12/2015 n. 296)
D.l. 13 novembre 2015, n. 179
Disposizioni urgenti in materia di
contabilità e di concorso all’equilibrio della finanza pubblica delle
Regioni
(G.U. 14/11/2015 n. 266)
Territori a regime fiscale
privilegiato
Decreto Ministero dell’economia e
delle finanze 18 novembre 2015
Modifica del decreto 21 novembre
2001 relativo alla individuazione
degli Stati o territori a regime fiscale privilegiato
(G.U. 30/11/2015 n. 279)
Decreto Ministero dell’economia e
delle finanze 18 novembre 2015
Modifica del decreto 23.1.2002
relativo alla individuazione degli
Stati o territori a regime fiscale
privilegiato
Varie
D.l. 25 novembre 2015 n. 185
Misure urgenti per interventi nel
territorio
(G.U. 25/11/2015 n. 275)
105
prassi amministrativa
Adempimenti tributari
Provvedimento Agenzia delle entrate
25 gennaio 2016 prot.13749
Approvazione delle specifiche
tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nella
dichiarazione annuale IVA 2016
relativa all’anno 2015
Circolare Ministero dell’interno 19
gennaio 2016 n. 1/FL
Rimborso IVA servizi non commerciali anno 2016 (quadriennio
2012/2015)
Interpello Ministero del lavoro e
delle politiche sociali 15 dicembre
2015 n. 29Art. 9, d.lgs. n. 124/2004
- Responsabilità solidale in materia
contributiva - Limite di due anni
Risoluzione Agenzia delle entrate 15
dicembre 2015, n. 104/E
Gestione degli interpelli antielusivi
a seguito delle modifiche legislative
intervenute nel corso del 2015
Risoluzione Agenzia delle entrate 9
dicembre 2015, n. 103
Istituzione dei codici tributo per
l’utilizzo in compensazione, tramite
il modello F24 Enti pubblici, delle
somme rimborsate ai percipienti e
delle eccedenze di versamento di
ritenute e di imposte sostitutive, di
cui all’articolo 15, comma 1, lett.
a) e b) del decreto legislativo 21
novembre 2014, n. 175
Deliberazione Corte dei Conti, sez.
regionale di controllo per il Lazio, 13
novembre 2015, n. 175/2015/PAR
Richiesta di parere in merito alla
possibilità di modificare delibere
di approvazione di tariffe (TARI) e
aliquote relative ai tributi di competenza comunale (addizionale
comunale), oltre il termine previsto dell’art. 1, comma 169, della
106
legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Ammissibile
Risoluzione Ministero dell’economia e
delle finanze 5 novembre 2015 n. 10/DF
Art. 9-bis del d.l. 28 marzo 2014, n.
47, convertito, con modificazioni
dalla legge 23 maggio 2014, n. 80.
Ulteriori chiarimenti in merito all’esenzione dall’imposta municipale
propria (IMU) e all’applicazione del
tributo per i servizi indivisibili (TASI)
per i pensionati iscritti all’AIRE
proprietari di più immobili in Italia.
Risoluzione Ministero dell’economia e
delle finanze 5 novembre 2015, n. 9/DF
Richiesta di parere in ordine alla
natura di impresa costruttrice delle
cooperative edilizie di abitazione
e al relativo regime di esenzione
dall’imposta municipale propria
(IMU)
| 1 | 2016
funzioni analoghe, sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione
al 31 gennaio 2016 e attività di
vigilanza dell’Autorità
Comunicato Presidente A.N.A.C. 8
gennaio 2016
Parziale rettifica del Comunicato
del Presidente del 10 novembre
2015 a seguito delle modifiche introdotte dall’art. 1, comma 501 della legge 28 dicembre 2015, n. 208
Atto di segnalazione A.N.AC. 25
novembre 2015, n. 8
Misure straordinarie di gestione,
sostegno e monitoraggio delle
imprese di cui all’articolo 32, d.l.
n. 90/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 114/2014.
Pubblicazione dei provvedimenti
di nomina e di quantificazione dei
compensi di amministratori ed
esperti di nomina prefettizia
Amministratori
Deliberazione Corte dei Conti,
sez. regionale di controllo per la
Lombardia 18 dicembre 2015, n.
470/2015/PAR
Richiesta di parere sulla corretta
interpretazione dell’inciso senza
nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica di cui l’art. 86,
comma 5, del TUEL, modificato
dall’art. 7-bis, comma 1, del d.l. 19
giugno 2015, n. 78, che subordina
la rimborsabilità delle spese legali
a favore degli amministratori degli
enti locali
Anticorruzione
Comunicato Presidente A.N.A.C. 22
gennaio 2016
Misure di prevenzione della corruzione nella gestione dei contratti
finanziati con fondi PAC
Deliberazione A.N.AC. 20 gennaio
2016 n. 43
Attestazioni OIV, o strutture con
Comunicato Presidente A.N.A.C. 25
novembre 2015
Attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione
e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato
controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti
pubblici economici
Comunicato Presidente A.N.A.C. 25
novembre 2015
Relazione annuale del Responsabile della prevenzione della corruzione - proroga al 15 gennaio 2016
del termine per la pubblicazione
Atto di segnalazione A.N.AC. 4 novembre 2015 n. 7
Criticità della normativa contenuta
nel d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267,
in tema di esimenti alle cause di
incompatibilità e di conflitto di
interessi
prassi amministrativa
| 1 | 2016
Armonizzazione contabile
Bilancio di previsione
Deliberazione Corte dei Conti, sez.
autonomie, 30 novembre 2015, n. 32
Linee di indirizzo su aspetti significativi dei bilanci preventivi 2015
nel contesto della contabilita’
armonizzata.
Circolare Ministero dell’economia e
delle finanze 23 dicembre 2015, n. 32
Enti ed organismi pubblici - bilancio
di previsione per l’esercizio 2016
Deliberazione Corte dei Conti, sez.
regionale di controllo per la Sicilia, 24
novembre 2015, n. 317/2015/QMIG
Comune di Vita - Richiesta di parere su armonizzazione contabile
Deliberazione Corte dei Conti, sez.
autonomie, 19 novembre 2015, n. 31
Linee di indirizzo in tema di gestione di cassa delle entrate vincolate e destinate alla luce della
disciplina dettata dal decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
recante il “Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali”
e del decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118, recante “Disposizioni
in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli enti
locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 5
maggio 2009, n. 42”, modificato ed
integrato dal decreto legislativo 10
agosto 2014, n. 126
Bilancio
Deliberazione Corte dei Conti, sez.
autonomie, 18 dicembre 2015, n. 33
Principi di diritto sulla corretta
contabilizzazione, nei bilanci degli enti locali soggetti alle regole
dell’armonizzazione contabile,
dell’anticipazione di liquidità trasferita ai sensi del d.l. n. 35/2013
Nota di lettura ANCI 9 novembre 2015
Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (Legge di stabilità 2016). Norme di interesse dei comuni e delle
città metropolitane
Contenzionso tributario
Nota IFEL 18 dicembre 2015
Le modifiche alla disciplina del
contenzioso tributario. Nota di
approfondimento
Debiti fuori bilancio
Deliberazione Corte dei Conti,
sez. regionale di controllo per la
Campania, 18 novembre 2015, n.
236/2015/PAR
Comune di Caserta. Il quesito, formulato dal Commissario prefettizio
dell’Ente, concerne la possibilità o
meno, per gli uffici amministrativi
di un Ente locale, di eseguire pagamenti di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive (art. 194,
comma 1, lett. a), d.lgs. n. 267 del
2000 cit.) anteriormente alla deliberazione consiliare di riconoscimento
dei debiti stessi, nel caso in cui “nel
bilancio di previsione siano state
prudentemente allocate le risorse
finanziarie per farvi fronte”.
Disavanzo
Deliberazione Corte dei Conti,
sez. regionale di controllo per la
Campania, 30 novembre 2015, n.
241/2015/PAR
Comune di Bacoli. In relazione al
quesito posto dal comune “se un
eventuale disavanzo accertato e
risultante dall’esercizio precedente,
già chiuso, possa essere ripianato ai
sensi dell’art. 188 del TUEL, quindi
entro la consiliatura, o ai sensi
dell’art. 193 del TUEL che sembra
riferirsi solo a disavanzi in corso di
gestione, quindi per esercizi ancora
non chiusi (disavanzo previsto)”, la
Sezione ritiene di non poter rispondere alla specifica questione, in
quanto la funzione consultiva non
può interferire con la funzione di
controllo intestata alla Corte ai sensi
dell’art. 148-bis TUEL.
Fondo di dubbia esigibilità
Deliberazione Corte dei Conti,
sez. regionale di controllo per la
Lombardia, 10 novembre 2015, n.
410/2015/PAR
L’unione chiede chiarimenti, a
seguito dell’entrata in vigore della
l. 23/06/2011, n. 118, per quanto
attiene alla composizione del fondo di dubbia esigibilità. La Corte
dichiara il parere ammissibile.
Gestioni associate
Audizione Corte dei Conti, sez. autonomie, 1° dicembre 2015
La gestione associata delle funzioni dei servizi comunali
Indebitamento
Deliberazione Corte dei Conti, sez.
regionale di controllo per la Puglia,
12 gennaio 2016, n. 1/PAR/2016
Enti territoriali - Ricorso all’indebitamento per finanziare spese diverse
da quelle di investimento - Illegittimità - Effetti - Nullità dei relativi atti
e sanzioni - Concetto di spesa di
investimento - Elencazione prevista
dall’art. 3, comma 18, della citata L.
350/2003 - Ha carattere tassativo Espropri - Possibilità di finanziare
mediante indebitamento ulteriori
oneri quali eventuali spese legali,
spese per consulenze tecniche di
ufficio, fattispecie di risarcimento
del danno o eventuali interessi maturati Va esclusa - Cassa Depositi
e prestiti - Esclusione dalle spese
finanziabili quelle di natura risarcitoria - Correttezza
Deliberazione Corte dei Conti, sez.
regionale di controllo per il Piemonte
27 novembre 2015, n. 169/2015/
PRSP
107
prassi amministrativa
Deliberazione di accertamento
dell’inadempimento dell’obbligo di
trasmissione della relazione sullo
stato di attuazione del piano di
riequilibrio finanziario pluriennale
del Comune di Castell’Alfero e
sul raggiungimento degli obiettivi
intermedi fissati dal piano stesso,
di cui all’art. 243-quater, comma
6 TUEL.
Legge di stabilità
Nota di lettura IFEL 12 gennaio
2016Legge di Stabilità 2016: Nota
di lettura sulle norme di interesse
dei Comuni
Nota di lettura IFEL 5 gennaio 2016
Nota di lettura preliminare sulle
norme di interesse dei Comuni in
materia di finanza e fiscalità locale
Audizione Corte dei Conti, Sez.
riunite in sede di controllo, 3 novembre 2015
Audizione della Corte dei conti sul
disegno di legge di stabilità per
l’anno 2016
Ordinamento finanziario e
principi contabili
108
| 1 | 2016
Deliberazione Corte dei Conti, sez.
regionale di controllo per il Veneto,
2 dicembre 2015, n. 531/2015/PRSP
Rendiconto 2013 - Pronuncia, ai
sensi dell’art. 1 comma 166 e ss.
della Legge 23 dicembre 2005 n.
266, che accerta per il Comune di
Brugine (PD).
Deliberazione Corte dei Conti, sez.
regionale di controllo per il Lazio, 27
novembre 2015, n. 180/2015/PARI
Parifica del rendiconto 2014 della
Regione Lazio.
Personale e orgnizzazione
Provvedimento Agenzia delle entrate
16 gennaio 2016, prot.7786
Approvazione della Certificazione
Unica CU 2016, relativa all’anno
2015, unitamente alle istruzioni di
compilazione, nonché del frontespizio per la trasmissione telematica e del quadro CT con le relative
istruzioni. Individuazione delle
modalità per la comunicazione
dei dati contenuti nelle Certificazioni Uniche e approvazione delle
relative specifiche tecniche per la
trasmissione telematica
Deliberazione Corte dei Conti, sez.
autonomie, 4 gennaio 2016, n. 1
Piani di riequilibrio ex art. 243-bis,
del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n.
267, e corretta interpretazione
dell’art. 1, comma 573 della legge n. 147/2013 (legge di stabilità
2014), relativamente alla perimetrazione dell’ambito di operatività
dell’ipotesi derogatoria prevista da
detta norma
Deliberazione Corte dei Conti, sez.
regionale di controllo per la Campania,
29 dicembre 2015, n. 256/2015/PRSP
La Sezione accerta l’illegittimità
della spesa per “servizi legali” in
violazione della procedura di selezione e del divieto di assunzioni a
seguito della violazione del Patto
di stabilità. Tra Codice dei contratti
pubblici e art. 7 del d.lgs. 165/2011
esiste un rapporto di “specialità
reciproca”
Deliberazione Corte dei Conti, Sez.
riunite in sede di controllo 16 dicembre 2015, n. 18
Programmazione dei controlli e
delle analisi della Corte dei conti
per il 2016
Deliberazione Corte dei Conti, sez.
regionale di controllo per il Piemonte,
20 novembre 2015, n. 164/2015/PAR
Il quesito attiene alla possibilità
di procedere alla liquidazione dei
compensi agli avvocati dell’ente
a seguito della novella legislativa
di cui al d.l. 24 giugno 2014, n. 90,
convertito in l. 11 agosto 2014, n.
114, in assenza di specifica regolamentazione dell’ente locale
Previdenza
Messaggio INPS 25 novembre 2015,
n. 7145
Cumulo periodi assicurativi. Coordinamento legge 22 luglio 1966, n.
613 e legge 24 dicembre 2012, n.
228. Ulteriori chiarimenti
Messaggio INPS 23 novembre 2015,
n. 7100
Riavvio procedura “Estratto Conto
della Amministrazione (ECA)” - novità operative
Messaggio INPS 6 novembre 2015
n. 6838
Cassetto Previdenziale per i Committenti della Gestione Separata
- Sezione Comunicazione bidirezionale
Circolare INPS 18 novembre 2015
n. 184
Computo nella gestione separata
- articolo 3 d.m. 2 maggio 1996,
n. 282 “ Riepilogo istruzioni ed
ulteriori chiarimenti
Regioni e province
autonome
Comunicato Ministero della giustizia
14 gennaio 2016
Mancata conversione del decretolegge 13 novembre 2015, n. 179,
recante: «Disposizioni urgenti in
materia di contabilita’ e di concorso all’equilibrio della finanza
pubblica delle Regioni.»
Società partecipate
Deliberazione Corte dei Conti - sez.
autonomie 20 gennaio 2016 n. 2
Asseverazioni per debiti-crediti
verso partecipate
Scarica