editoriale | 1 | 2016 editoriale La legge di stabilità 2016, che trova la sua regolamentazione nella legge 208/2015 composta da 999 commi, è l’argomento del focus di questo primo fascicolo del 2016. Il focus si apre con una mappa di tutte le novità di interesse per gli enti locali. Sul fronte della fiscalità locale, tema di cui tratta Cristina Carpenedo, la legge di stabilità 2016 interviene sia sull’abitazione principale introducendone la sua esenzione ai fini TASI, sia sui terreni agricoli cambiando, di nuovo, le regole della loro esenzione ai fini IMU. I minori gettiti derivanti ai comuni saranno compensati attraverso il fondo di solidarietà comunale. Sul fronte dei vincoli di finanza pubblica, la legge di stabilità sopprime le regole del patto di stabilità e introduce un nuovo meccanismo del pareggio del bilancio basato sul saldo di competenza potenziato. Il nuovo meccanismo, rispetto alle precedenti regole della competenza mista basate sulla cassa per gli investimenti, ha il pregio di eliminare il blocco dei residui per opere in corso e dei conseguenti ritardi nei pagamenti nonché di permettere una maggiore programmabilità in quanto non ci saranno più obiettivi da raggiungere positivi variabili di anno in anno ma il saldo deve essere pari o maggiore di zero. L’argomento è trattato, in questo fascicolo, da Matteo Barbero. La legge di stabilità 2016 ha apportato una serie di modifiche anche alla normativa riguardante il personale degli enti locali. L’articolo di Vincenzo Giannotti propone un’analisi dei commi che avranno un impatto sulla gestione delle politiche del personale degli enti locali, attraverso un commento sia agli ambiti restrittivi introdotti dalla normativa, sia alle opportunità ricavabili da alcune delle sue disposizioni. Buona lettura Elisabetta Civetta 3 sommario Rivista cofondata da Antonio E. Granelli Francesco Tesauro Mario Trimeloni RIVISTA BIMESTRALE DI PRATICA PROFESSIONALE DIRETTORE Elisabetta Civetta Funzionario area finanziaria di ente comunale, dottore commercialista e revisore dei Conti. DIRETTORE RESPONSABILE Manlio Maggioli COMITATO SCIENTIFICO Roberto Camporesi Dottore commercialista Carmine Cossiga Docente economia delle aziende e delle amministrazioni pubbliche, Università di Napoli numero 1 | gennaio - febbraio 2016 DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE E DISTRIBUZIONE Maggioli Editore presso c.p.o. Rimini Via Coriano, 58 47900 Rimini tel. 0541/628111 fax 0541/622100 Maggioli Editore è un marchio Maggioli s.p.a. editoriale 3 | Elisabetta Civetta legge di stabilità 2016 Servizio Abbonamenti tel. 0541/628242 fax 0541/622595 [email protected] www.periodicimaggioli.it 8 | Legge di stabilità 2016 e decreto Milleproroghe: la mappa delle novità per gli enti locali Elisabetta Civetta PUBBLICITÀ Publimaggioli Concessionaria di Pubblicità Enzo Cuzzola per Maggioli s.p.a. Formatore e consulente Via del Carpino, 8 enti locali 47822 Santarcangelo di Romagna (RN) Luigi Lovecchio tel. 0541/628736 Dottore commercialista, 0541/628272 Professore a contratto fax 0541/624887 di Diritto tributario [email protected] internazionale all’Università www.publimaggioli.it di Economia di ChietiPescara Filiali Andrea Lupi Consigliere Corte Conti 25 | Differimento dei termini per l’approvazione e il controllo del bilancio di previsione e le disposizioni inerenti al patto di stabilità Elisabetta Civetta 36 | Tutte le novità sui tributi locali Cristina Carpenedo 44 | Dal patto al pareggio di bilancio Matteo Barbero MILANO Via F. Albani, 21 20149 Milano tel. 02/48545811 fax 02/48517108 52 | L’impatto della legge di stabilità 2016 Angela Maria Moriconi Direttore generale Ambito Territoriale Integrato n. 2 (Ciclo idrico integrato, rifiuti, BOLOGNA Piazza VIII Agosto politiche socio-sanitarie Galleria del Pincio, 1 e turismo) 40126 Bologna Paola Morigi Segretario generale Camera tel. 051/229439-228676 fax 051/262036 di commercio Ravenna Francesca Palazzi Avvocato dottore di ricerca in diritto pubblico Università di Bologna Francesco Petronio Consigliere Corte Conti Francesco Tesauro Ordinario diritto tributario Università Milano-Bicocca Mario Trimeloni Già Ordinario diritto tributario Università Parma COORDINAMENTO REDAZIONALE Alessio Sfienti REDAZIONE Via del Carpino, 8 47822 Santarcangelo di Romagna (RN) Progetto grafico Emanuela Di Lorenzo 4 ROMA Via Volturno, 2/c 00185 Roma tel. 06/589660058301292 fax 06/5882342 Registrazione Presso il Tribunale di Rimini del 5 dicembre 1980 al n. 188/80 Maggioli s.p.a. Azienda con Sistema Qualità certificato ISO 9001:2008 Iscritta al registro operatori della comunicazione Stampa Stabilimento Maggioli Spa – Santarcangelo di Romagna sul personale degli enti locali Vincenzo Giannotti HANNO COLLABORATO A QUESTO NUMERO Matteo Barbero Funzionario Regione Piemonte, Direzione Programmazione strategica, Politiche territoriali ed Edilizia Cristina Carpenedo Funzionario per la riscossione, Comune di Jesolo Elisabetta Civetta Funzionario area finanziaria di ente comunale, dottore commercialista e revisore dei conti. Componente Finanza Locale Anci Lombardia Enzo Cuzzola Formatore e consulente enti locali Vincenzo Giannotti Dirigente del settore Risorse Umane e finanziarie Comune di Frosinone Marco Nicolai Professore Finanza aziendale straordinaria università statale di Brescia facoltà di Economia Marco Tabladini EU project manager GFINANCE srl Francesca Palazzi Avvocato, dottore di ricerca in diritto pubblico presso l’Università di Bologna Francesco Petronio Consigliere Corte conti finanza agevolata e nuovi strumenti finanziari 64 | Gli investimenti per il servizio di pubblica illuminazione di Marco Nicolai e Marco Tabladini controllo e responsabilità | a cura di Francesco Petronio e Andrea Lupi 89 | I vincoli di destinazione nella nuova contabilità Francesco Petronio adempimenti fiscali 93 | Riconoscimento dei debiti fuori bilancio: quale tutela giurisdizionale? Enzo Cuzzola rassegna di giurisprudenza 97 | a cura di Francesca Palazzi 104 |normativa 106| prassi amministrativa www.digitalmagazine.maggioli.it. Tutti gli articoli sono disponibili anche on line, in formato PDF, alla pagina www.digitalmagazine.maggioli.it. Oltre ad accedere all’archivio storico della rivista, è possibile consultare in anteprima i fascicoli in corso di stampa. CONDIZIONI DI ABBONAMENTO 2016 L’abbonamento decorre dal 1° gennaio con diritto di ricevimento dei fascicoli arretrati e avrà validità per un anno. Prezzi di abbonamento della rivista “La finanza locale” “In mancanza di esplicita revoca, da comunicarsi in forma scritta entro il termine di 45 giorni successivi alla scadenza + la Newsletter online quindicinale “Bilancio dell’abbonamento, la casa editrice, al fine di garantire la e compatibilità news”: continuità del servizio, si riserva di inviare il periodico anche •ANNUALE: euro 267 (Iva inclusa) Formato digitale (in formato PDF) euro 127 + Iva. per il periodo successivo. La disdetta non sarà ritenuta valida qualora l’abbonato non sia in regola con tutti i pagamenti. •TRIENNALE: euro 229 all’anno (Iva inclusa) Il rifiuto o la restituzione dei fascicoli della rivista non Formato digitale (in formato PDF) euro 114 costituiscono disdetta dell’abbonamento a nessun effetto. all’anno + Iva. I fascicoli non pervenuti possono essere richiesti Il prezzo di una copia della rivista è di euro 48,00. dall’abbonato non oltre 20 giorni dopo la ricezione del Il prezzo di una copia arretrata è di euro 50,00. numero successivo”. Il pagamento dell’abbonamento deve essere effettuato con bollettino c.c.p. n. 31666589 intestato a Maggioli Coloro che sono in regola con i pagamenti hanno s.p.a., Periodici, via del Carpino, 8, 47822 Santarcangelo diritto a richiedere entro l’anno la risoluzione di Romagna (RN). gratuita di due quesiti di interesse generale. I quesiti La rivista “La finanza locale” è disponibile anche dovranno essere formulati per iscritto ed inviati all’indirizzo e-mail: [email protected] nelle migliori librerie. Collaborazioni Per l’invio di articoli e comunicati: indirizzo e-mail: [email protected] oppure: Redazione “La finanza locale”, via del Carpino, 8 – 47822 Santarcangelo di Romagna (RN). Tutti i diritti riservati È vietata la riproduzione, anche parziale, del materiale pubblicato senza autorizzazione dell’Editore. Le opinioni espresse negli articoli appartengono ai singoli autori, dei quali si rispetta la libertà di giudizio, lasciandoli responsabili dei loro scritti. L’autore garantisce la paternità dei contenuti inviati all’Editore manlevando quest’ultimo da ogni eventuale richiesta di risarcimento danni proveniente da terzi che dovessero rivendicare diritti su tali contenuti. 5 RIVISTA BIMESTRALE DI PRATICA PROFESSIONALE legge di stabilità 2016 | Presentiamo di seguito un focus sulle principali novità per gli enti locali introdotte dalla legge di stabilità 2016, legge 208/2015. Oltre alla prima tabella di presentazione dei contenuti, abbiamo dedicato un articolo a ciascun ambito di applicazione della legge di interesse per il settore finanziario: fiscalità locale, (abitazione principale, terreni agricoli), vincoli di finanza pubblica, (soppressione del patto di stabilità e introduzione del pareggio del bilanci) e personale. legge di stabilità 2016 | 1 | 2016 Stabilità e Milleproroghe: la panramica delle novità Legge di stabilità 2016 e decreto Milleproroghe: la mappa delle novità per gli enti locali di Elisabetta Civetta Nelle tabelle seguenti è proposta una mappa delle principali novità di interesse per gli enti locali contenute nella legge 28 dicembre 2015, n. 208 (pubblicata sul Suppl. Ord. n. 70 della G.U. n. 302 del 30 dicembre 2015) e del d.l. 30 dicembre 2015, n. 210 (c.d. decreto Milleproroghe) pubblicato nella G.U. n. 302 del 30 dicembre 2015 di interesse per gli enti locali. Legge 28 dicembre 2015, n. 208 Comma 8 Contenuto 6 IVA – Incremento aliquote IVA: previsto l’aumento dell’aliquota IVA ridotta (10%) di tre punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2017. L’IVA ordinaria del 22% passerà invece al 24% nel 2017, al 25% dal 2018. Resta confermato il comma 719 della legge 190/2014 secondo cui l’aumento delle aliquote IVA potrà essere evitato da altri provvedimenti legislativi che assicurino maggiori entrate o minori uscite per un corrispondente importo. 7 Reverse charge – clausola salvaguardia: sterilizzati gli aumenti delle accisa dei carburanti derivanti dal mancato recepimento dall’UE dell’applicazione del reverse charge sulla grande distribuzione. 10, lett. a) IMU – Comodato d’uso gratuito a parenti: soppressa la possibilità per i comuni di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, e l’agevolazione applicabile limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500 oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui. 10, lett. b) IMU – Comodato d’uso gratuito a parenti: la base imponibile IMU/TASI degli immobili concessi in comodato a parenti in linea retta che la utilizzano come abitazione principale è ridotta del 50% a patto che il contratto sia registrato e che il comodante risieda anagraficamente nonché dimori nello stesso comune ove è situato l’immobile concesso in comodato. 10, lett. c) IMU – Terreni agricoli: il moltiplicatore per il calcolo del valore imponibile dei terreni agricoli è determinato in un unico moltiplicatore ossia 135, stralciando contestualmente la riduzione dello stesso a 75 per i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti. 10, lett. d) IMU – Terreni agricoli: abrogato il comma 8-bis dell’art. 13 del d.l. 201/2011 che prevedeva la c.d. “franchigia” per i terreni agricoli. 10, lett. e) IMU– Pubblicazione delibere: il termine per l’invio al Ministero delle delibere IMU ai fini della loro pubblicazione sul portale del federalismo è fissato al termine perentorio del 14 ottobre anziché 21 ottobre. 11 IMI – IMIS – Fabbricati rurali province autonome di Trento e di Bolzano: abrogata la disposizione che prevedeva la facoltà alle province autonome di Trento e Bolzano di prevedere che i fabbricati rurali fossero assoggettati a IMU. Tale disposizione rappresenta un mero coordinamento normativo considerato che le suddette province, in virtù delle proprie prerogative statutarie, hanno istituito l’IMI e l’IMIS in sostituzione dell’IMU. legge di stabilità 2016 | 1 | 2016 Stabilità e Milleproroghe: la panramica delle novità Comma Contenuto 12 IMI-IMIS province autonome di Trento e Bolzano: esteso all’IMI e all’IMIS gli effetti dell’articolo 8, comma 1 del decreto legislativo n. 23 del 2011, in forza del quale l’IMU sostituisce, per la componente immobiliare, l’imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, nonché l’imposta comunale sugli immobili. 13 IMU – Terreni agricoli: modificato l’attuale regime di esenzione dei terreni agricoli prevedendo che si applichino i criteri individuati dalla circolare n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata sulla G.U. del 18 giugno 1993. Si tratta dei criteri in vigore prima dell’emanazione del d.m. del 28.11.2014 e del successivo d.l. n. 4/2015. Esentati da IMU anche altre tipologie di terreni agricoli in virtù di ulteriori caratteristiche: - se posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; - ubicati nei comuni delle isole minori (di cui all’allegato A della legge 28 dicembre 2001, n. 448) indipendentemente, dunque, dal possesso e dalla conduzione da parte di specifici soggetti; - a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile, indipendentemente in tal caso da ubicazione e possesso. 14, lett. a) e b) TASI – Abitazione principale: apportate modifiche all’attuale disciplina TASI prevedendo l’esenzione dalla TASI dell’abitazione principale sia del possessore che dell’utilizzatore. Rimane confermata la tassazione per le abitazioni principali classificate nelle categorie A1, A8 e A9. 14, lett. c) TASI – Immobili merce: sui fabbricati costruiti e destinati alla vendita dall’impresa costruttrice l’aliquota TASI è ridotta all’1 per mille con facoltà dei comuni di azzerarla o di elevarla fino a un massimo di 2,5 per mille. 14, lett. d) TASI – Abitazione principale e inquilino: a favore del soggetto (utilizzatore) che destina l’immobile che utilizza ad abitazione principale è disposta l’esenzione dalla TASI. Il possessore, invece, versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune per l’anno 2015, ovvero in caso di mancato invio della delibera entro il termine del 10 settembre 2014 o in caso di mancata determinazione della percentuale nel regolamento, la percentuale di versamento è pari al 90% dell’ammontare complessivo del tributo. 14, lett. e) TASI – Pubblicazione delibere: il termine per l’invio al Ministero delle delibere TASI ai fini della loro pubblicazione sul portale del federalismo è fissato al termine perentorio del 14 ottobre anziché 21 ottobre. 15 IMU – Assimilazione abitazione principale: assimilate ad abitazione principale e conseguentemente esentate ai fini IMU, le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica. 17, lett. a) Fondo di solidarietà comunale: a decorrere dal 2016 la dotazione del fondo di solidarietà comunale è incrementato di 3.767,45 milioni di euro al fine di ristorare i comuni del minor gettito derivante dalle disposizioni recate dall’esenzione TASI abitazione principale e IMU terreni. Viene inoltre ridotto da 4.717,9 a 2.768,8 milioni di euro la quota di alimentazione dei comuni al fondo di solidarietà comunale. 17, lett. b) Fondo di solidarietà comunale: si consolida la quota da trattenere dal fondo di solidarietà comunale e da distribuire rispettivamente per 30 milioni alle Unioni e 30 milioni per le fusioni. Tali quote erano inizialmente limitate al periodo 2014-2016. 17, lett. c) Fondo di solidarietà comunale: ridefinita la tempistica per l’adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di riparto del fondo di solidarietà comunale (entro il 30 aprile 2016 per il fondo solidarietà 2016 ed entro il 30 novembre dell’anno precedente a quello di riferimento per gli anni 2017 e successivi). 17, lett. d) Fondo di solidarietà comunale: il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di riparto del fondo di solidarietà comunale può disporre anche la modifica del versamento all’entrata del bilancio statale da parte dei comuni della quota di IMU di propria spettanza destinata al finanziamento del fondo di solidarietà comunale. 17, lett. e) Fondo di solidarietà comunale: modificati i criteri di riparto del fondo di solidarietà comunale prevedendo che, a decorrere dall’anno 2016, la quota del fondo di solidarietà comunale da distribuire sulla base della differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard sia elevata dal 20% al 30% per l’anno 2016, per poi passare al 40% per l’anno 2017 e 55% per l’anno 2018. Per l’anno 2016 saranno utilizzati nel riparto del fondo i fabbisogni standard approvati entro il 31 marzo 2016. 9 legge di stabilità 2016 | 1 | 2016 Stabilità e Milleproroghe: la panramica delle novità Comma 10 Contenuto 17, lett. f) Fondo di solidarietà comunale: l’incremento di 3.767,45 milioni di euro del fondo di solidarietà comunale, relativo al ristoro del mancato gettito delle esenzioni IMU/TASI, sarà ripartito in base al gettito effettivo derivante dagli immobili esentati. Una quota del Fondo di solidarietà comunale pari a 80 milioni di euro è accantonata per essere ripartita tra i soli comuni per i quali il ristoro della TASI sull’abitazione principale in base al gettito effettivo non assicuri un importo almeno pari al gettito TASI ad aliquota base sugli stessi immobili. 18 Contributo straordinario statale per fusioni: il contributo straordinario spettante per dieci anni a favore degli enti fusi è commisurato al 40 per cento, anziché al 20 per cento, dei trasferimenti erariali attribuiti per l’anno 2010, nel limite degli stanziamenti finanziari previsti e comunque in misura non superiore a 2 milioni di euro (in precedenza era fissato in 1,5 milioni) per ciascun beneficiario. 19 Ristoro ai comuni delle regioni Friuli Venezia-Giulia e Valle d’Aosta per minor gettito derivante dalle esenzioni IMU/TASI: per i comuni delle regioni a statuto speciale Friuli Venezia Giulia e Valle d’Aosta la compensazione del minor gettito IMU e TASI avviene attraverso un minor accantonamento a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali. L’importo complessivo è valutato in 85,978 milioni di euro. 20 Fondo TASI: per l’anno 2016 è stanziato a titolo di Contributo Fondo Tasi a favore dei comuni un contributo di 390 milioni di euro da ripartire in proporzione alle somme attribuite ai sensi del decreto del Ministero delle finanze del 6.11.2014. Il contributo non sono considerate tra le entrate finali valide ai fini del vincolo del pareggio del bilancio . 21 IMU-TASI imbullonati: a decorrere dal 1º gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l’utilità, nei limiti dell’ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo. 22 IMU-TASI imbullonati: gli intestatari degli immobili interessati possono presentare, a decorrere dal 1° gennaio 2016, specifici atti di aggiornamento per la rideterminazione della rendita catastale. 23 IMU-TASI imbullonati: limitatamente all’anno 2016 gli atti di aggiornamento devono essere presentati entro il 15 giugno 2016 per avere effetto dal 1° gennaio 2016 ai fini del pagamento IMU/TASI. 24 IMU-TASI imbullonati: prevista l’erogazione di un apposito contributo di circa 155 milioni di euro su base annua relativo al minor gettito dei comuni da ripartirsi secondo una metodologia adottata sentita la Conferenza Stato città e autonomie locali sulla base dei dati che saranno comunicati dall’Agenzia delle Entrate. 25 IMU secondaria: abrogata la disposizione che prevedeva l’introduzione dell’IMU secondaria. 26 Blocco aumento tributi: per l’anno 2016 è sospesa l’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti di tributi e addizionali rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015. Il divieto non si applica alla TARI nonché agli enti locali che deliberano il predissesto o il dissesto. 27, lett. a) TARI: prorogate per gli anni 2016 e 2017, ai fini della determinazione delle tariffe TARI, i criteri di valutazione dei coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti di cui al comma 652 dell’art. 1 della legge 147/2013. 27, lett. b) TARI: differito al 2018 l’avvio dell’obbligo di considerare nella determinazione delle tariffe i fabbisogni standard. 28 TASI: relativamente agli immobili non esentati, per il 2016 è confermata la maggiorazione TASI ove deliberata per il 2015 dai comuni. 29 Fabbisogni standard: prevista l’istituzione di una “Commissione tecnica per i fabbisogni standard” (CTFS) . 30 Fabbisogni standard: la commissione è istituita senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica 31, 32, 33 Fabbisogni standard: modificato il d.lgs. 216/2010 contenente le Disposizioni in materia di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard di Comuni, Città metropolitane e Province. legge di stabilità 2016 | 1 | 2016 Stabilità e Milleproroghe: la panramica delle novità Comma Contenuto 34 Fabbisogni standard: la Commissione tecnica sostituisce la Commissione tecnica paritetica per l’attuazione del federalismo fiscale (COPAFF). 49 Delibere aliquote e tariffe anno 2015: rese valide le delibere comunali riguardanti le aliquote e le tariffe per l’anno 2015 approvate entro il 31 luglio e non entro il 30 luglio come previsto dal decreto del ministero interno del 13 maggio 2015. 53 IMU – Immobili locati a canone concordato: ridotta al 75% l’imposta da versare a titolo di IMU per gli immobili locati a canone concordato determinata in base all’aliquota stabilita dal comune. 54 TASI – Immobili locati a canone concordato: ridotta al 75% l’imposta da versare a titolo di IMU per gli immobili locati a canone concordato determinata in base all’aliquota stabilita dal comune. 57 Imposta di registro, ipotecaria, catastale e di bollo: tutti gli atti e i provvedimenti emanati in esecuzione dei piani di ricomposizione fondiaria e di riordino fondiario promossi dalle regioni, dalle province, dai comuni e dalle comunità montane sono esenti da imposta di registro, ipotecaria, catastale e di bollo. 58 Imposta di registro, ipotecaria, catastale: l’applicazione dell’imposta di registro in misura fissa e l’esenzione dalle imposte ipotecarie e catastali agli atti di trasferimento della proprietà delle aree previste al titolo III della legge 22 ottobre 1971, n. 865, avviene indipendentemente dal titolo di acquisizione della proprietà da parte degli enti locali. 128 Reverse charge: esteso alle prestazioni di servizi rese dalle imprese consorziate nei confronti del consorzio di appartenenza aggiudicatario di una commessa nei confronti di un ente pubblico. 129 Compensazione crediti p.a. - cartelle esattoriali: estesa al 2016 la facoltà di compensare le cartelle di pagamento con i crediti maturati verso la pubblica amministrazione. 130 Avvisi di accertamento ai fini IVA: gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione. 132 Avvisi di accertamento ai fini IVA: le disposizioni di cui ai commi 130 si applicano agli avvisi relativi al periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2016 e ai periodi successivi. Per i periodi d’imposta precedenti, gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione ovvero, nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di dichiarazione nulla, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata. 133 Decorrenza riforma delle sanzioni amministrative tributarie: anticipata al 2016 l’entrata in vigore della riforma del sistema sanzionatorio amministrativo tributario disciplinato dal d.lgs. 158/2015 che avrebbe dovuto entrare in vigore dal 2017. 205 Congedo parentale: prorogata per il 2016 la sperimentazione dell’istituto del congedo di paternità di cui all’articolo 4 comma 24 lett. a) della legge 92/2012, raddoppiando da 1 a 2 il limite massimo di fruizione del congedo obbligatorio. 219 Personale dirigenziale: nelle more dell’adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 8, 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, e dell’attuazione dei commi 422, 423, 424 e 425 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e successive modificazioni, sono resi indisponibili i posti dirigenziali di prima e seconda fascia delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 221 Ricognizione dotazioni organiche dirigenziali: le regioni e gli enti locali provvedono alla ricognizione delle proprie dotazioni organiche dirigenziali secondo i rispettivi ordinamenti, nonché al riordino delle competenze degli uffici dirigenziali, eliminando eventuali duplicazioni. Allo scopo di garantire la maggior flessibilità della figura dirigenziale nonché il corretto funzionamento degli uffici, il conferimento degli incarichi dirigenziali può essere attribuito senza alcun vincolo di esclusività anche ai dirigenti dell’avvocatura civica e della poli-zia municipale. Per la medesima finalità, non trovano applicazione le disposizioni adottate ai sensi dell’articolo 1, comma 5, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ove la dimensione dell’ente risulti incompatibile con la rotazione dell’incarico dirigenziale. 11 legge di stabilità 2016 | 1 | 2016 Stabilità e Milleproroghe: la panramica delle novità Comma 12 Contenuto 224 Personale dirigenziale: resta escluso dall’applicazione delle disposizioni di cui al comma 219 il personale di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, delle città metropolitane e delle province adibito all’esercizio di funzioni fondamentali, degli uffici giudiziari e dell’amministrazione della giustizia, dell’area medica e veterinaria e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, il personale appartenente alla dirigenza di seconda fascia con funzione tecnico-ispettiva del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca nonché, per le funzioni specifiche attribuite dalla legge, il personale preposto ai posti dirigenziali del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri. È escluso altresì il personale delle agenzie di cui al decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 157. 226 Risorse contrattazione integrativa decentrata: prevista la possibilità, per regioni e enti locali che abbiano raggiunto gli obiettivi di finanza pubblica, di compensare le somme da recuperare per effetto dell’indebita erogazione di risorse finanziarie in sede di contrattazione integrativa con i risparmi derivanti dalle misure di razionalizzazione organizzativa. 228 Assunzioni di personale: per il triennio 2016-2018 le assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale possono essere effettuate nel limite di un contingente di personale corrispondente ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell’anno precedente. 229 Assunzioni di personale per Unioni e Fusioni: a decorrere dall’anno 2016, fermi restando i vincoli generali sulla spesa di personale, i comuni istituiti a decorrere dall’anno 2011 a seguito di fusione nonché le unioni di comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 100 per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell’anno precedente. 234 Assunzioni di personale: per le amministrazioni pubbliche interessate ai processi di mobilità in attuazione dei commi 424 e 425 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le ordinarie facoltà di assunzione previste dalla normativa vigente sono ripristinate nel momento in cui nel corrispondente ambito regionale è stato ricollocato il personale interessato alla relativa mobilità. 235 Compensi amministratori dipendenti dell’ente titolare della partecipazione: abrogata quella parte dell’art. 4, comma 4 del d.l. 95/2012 che prevedeva che tali compensi fossero destinati ad incrementare i fondi per il finanziamento del trattamento economico accessorio. 236 Fondo risorse decentrato: dal 1° gennaio 2016 l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale non può essere superiore a quello dell’anno 2015 e deve essere automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione strutturale del personale in servizio. 258 Fondo per l’acquisto libri di testo: istituito, per il triennio 2016-2018, un nuovo Fondo nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, finalizzato a sostenere le spese per l’acquisto di libri di testo e di altri materiali didattici, anche digitali. 281 Opzione donna: possono accedere alla pensione con il calcolo contributivo le donne che maturano i requisiti di 57 anni di età e tre mesi entro il 2015. 298 Riscatto corso di laurea: abrogato l’articolo 4 comma 2 del d.lgs. 503/1992 e di conseguenza diventa cumulabile il periodo di corso di laurea con quello di congedo parentale. 306 LSU: i lavoratori che fruiscono di strumenti di sostegno del reddito in costanza di rapporto di lavoro e i lavoratori in mobilità possono essere chiamati a svolgere attività di utilità sociale sotto la direzione delle amministrazioni pubbliche. 318, 319 Art bonus: reso strutturale il regime fiscale agevolato introdotto in via temporanea, sotto forma di credito d’imposta, dall’articolo 1 del decreto-legge n. 83 del 2014 (l. 106/2014), in favore delle persone fisiche e giuridiche che effettuano erogazioni liberali in denaro per interventi a favore della cultura e dello spettacolo (c.d. Art-bonus). 342, 344 Scuola per l’Europa di Parma: al fine di assicurare il rispetto dell’Accordo di sede tra la Repubblica Italiana e l’Autorità europea per la sicurezza alimentare, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca eroga al Comune di Parma la somma di euro 3,9 milioni, a titolo di contributo per la costruzione della nuova sede della scuola per l’Europa di Parma. legge di stabilità 2016 | 1 | 2016 Stabilità e Milleproroghe: la panramica delle novità Comma Contenuto 363 Investimenti enti locali: al fine di rilanciare le spese per investimenti degli enti locali, i comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti, nel cui territorio ricadono interamente i siti di importanza comunitaria effettuano le valutazioni di incidenza dei seguenti interventi minori: manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, anche con incrementi volumetrici o di superfici coperte inferiori al 20 per cento delle volumetrie o delle superfici coperte esistenti, opere di sistemazione esterne, realizzazione di pertinenze e volumi tecnici. Entro il termine di 60 giorni l’autorità competente provvede al rilascio dell’approvazione definitiva degli interventi. 364 Riqualificazione e rigenerazione territoriale zona di Barletta: autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 al fine della riqualificazione e rigenerazione territoriale dell’ambito costiero della provincia di Barletta-Andria-Trani programmata dal Protocollo di intesa sottoscritto in data 13 novembre 2014 tra la regione Puglia, la provincia di Barletta-Andria-Trani, i comuni di Barletta, Bisceglie, Margherita di Savoia e Trani. 391 Carta della famiglia: a decorrere dall’anno 2016 è istituita la carta della famiglia, destinata alle famiglie costituite da cittadini italiani o da cittadini stranieri regolarmente residenti nel territorio italiano, con almeno tre figli minori a carico. 432 Proroga contratti tempo determinato zone terremotate Abruzzo: si autorizza i comuni del cratere sismico a prorogare o rinnovare, per gli anni 2016-2017 e alle medesime condizioni giuridiche ed economiche, i contratti stipulati sulla base della normativa emergenziale. 433 Proroga contratti tempo determinato zone terremotate Abruzzo: la copertura finanziaria dei maggiori oneri derivanti dalla proroga di cui al comma 432 avviene mediante l’utilizzo delle somme stanziate dalla tabella E della legge n. 190 del 2014, nell’ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata. 438 Ricostruzione zone terremotate sisma del 20-29 maggio 2012: consentito ai Presidenti delle Regioni, in qualità di Commissari delegati, di avvalersi delle strutture regionali competenti per materia e di delegare funzioni alle medesime, nonché a destinare risorse agli interventi di riparazione/ripristino strutturale di cappelle cimiteriali private, nonché a quelli di miglioramento sismico di edifici scolastici o utilizzati per attività educativa della prima infanzia e per l’università che abbiano subito danni lievi. 439 Ricostruzione zone terremotate sisma del 20-29 maggio 2012: si consente l’uso e il trasferimento gratuito, alle amministrazioni pubbliche, degli edifici temporanei destinati ad attività scolastica e/o uffici pubblici, delle relative aree di sedime e pertinenziali, nonché dei prefabbricati modulari abitativi. Viene inoltre prorogato, al 31 dicembre 2016, il termine per il riconoscimento del compenso per prestazioni di lavoro straordinario rese per l’espletamento di attività conseguenti agli eventi sismici in questione. 440 Ricostruzione zone terremotate sisma del 20-29 maggio 2012: autorizzata la spesa di 190 milioni per l’esercizio 2016 per il completamento delle attività connesse al processo di ricostruzione pubblica (160 milioni in favore dell’Emilia Romagna, 30 milioni in favore della Lombardia). 441 Saldo competenza pontenziata – Esclusione spese per enti colpiti dal sisma del 20-29 maggio 2012: per l’anno 2016 tali enti escludono dal saldo del pareggio del bilancio le spese sostenute con risorse proprie provenienti da erogazioni liberali e donazioni da parte di cittadini privati e imprese, nonché da indennizzi derivanti da polizze assicurative, puntualmente finalizzate a fronteggiare gli eccezionali eventi sismici e la ricostruzione, per un importo massimo complessivo di 15 milioni di euro. 443 Ricostruzione zone terremotate sisma del 20-29 maggio 2012: stanziati per la messa in sicurezza delle strutture destinate alla produzione agricola rispettivamente 3,5 milioni per la Lombardia e 1,5 milioni per il Veneto. 444 Ricostruzione zone terremotate sisma del 20-29 maggio 2012: stanziata la somma di 70 milioni per l’anno 2016 a favore della Regione Lombardia ai fini del completamento delle attività connesse alla ricostruzione privata. 445 Ricostruzione zone terremotate sisma del 20-29 maggio 2012 – zone franche: sono istituite zone franche in alcuni comuni della Lombardia. 446 Ricostruzione zone terremotate sisma del 20-29 maggio 2012 – zone franche: possono beneficiare delle agevolazioni delle zone franche le imprese localizzate all’interno della zona franca di cui al comma 445 aventi le caratteristiche individuate specificatamente nel comma in questione. 13 legge di stabilità 2016 | 1 | 2016 Stabilità e Milleproroghe: la panramica delle novità Comma 14 Contenuto 448 Ricostruzione zone terremotate sisma del 20-29 maggio 2012 – zone franche: per accedere alle agevolazioni delle zone franche i soggetti devono avere la sede principale o l’unità locale all’interno della zona franca e rispettare i limiti e le procedure previsti dai regolamenti dell’Unione europea. 449 Ricostruzione zone terremotate sisma del 20-29 maggio 2012 – zone franche: il rispetto di quanto previsto al comma 448 è attestato mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 450 Ricostruzione zone terremotate sisma del 20-29 maggio 2012 – zone franche: l’agevolazione riguarda l’esenzione dalle imposte sui redditi, l’esenzione dall’IRAP, l’esenzione dall’IMU per gli immobili siti nella zona franca, posseduti e utilizzati dai soggetti per l’esercizio dell’attività economica. 451 Ricostruzione zone terremotate sisma del 20-29 maggio 2012 – zone franche: le esenzioni sono concesse esclusivamente per il periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di stabilità. 452 Ricostruzione zone terremotate sisma del 20-29 maggio 2012 – zone franche: previsto un incremento di risorse destinate per tali agevolazioni di 5 milioni. 453 Ricostruzione zone terremotate sisma del 20-29 maggio 2012 – zone franche: definita la copertura finanziaria della manovra delle zone franche. 456 Mutui Cassa Depositi e Prestiti per enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012: tali enti possono provvedere al pagamento delle rate di mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti Spa e trasferiti al Ministero dell’economia e delle finanze, senza applicazione di sanzioni e interessi, a decorrere dall’anno 2017 in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi 457 Fondo solidarietà comunale per enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012: la riduzione del fondo di solidarietà comunale di cui al comma 436 della legge 190/2014 non si applica a tali enti anche per il 2016 458, 465 Contributo straordinario al Comune di Sarno: assegnato al comune di Sarno un trasferimento straordinario di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 a compensazione di quanto già erogato ai familiari delle vittime a seguito di sentenze riguardanti la responsabilità civile dello Stato e del comune stesso. 469 Rinnovi contrattuali: gli oneri per il rinnovo contrattuale sono posti a carico dei bilanci dei rispettivi enti. Con decreto del presidente del consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità, saranno definiti i criteri di determinazione dei predetti oneri. 494 Approvvigionamenti Consip per telefonia, energia elettrica, gas, combustibili: è fatta salva la possibilità di procedere ad affidamenti, nelle indicate categorie merceologiche, anche al di fuori della Consip, a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica, e prevedano corrispettivi inferiori almeno del 10 per cento per la telefonia fissa e telefonia mobile, del 3 per cento per i carburanti extra-rete, carburanti rete, energia elettrica, gas e combustibili per il ri-scaldamento rispetto ai migliori corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip SpA e dalle centrali di committenza regionali. Tali contratti: - devono essere trasmessi all’Autorità nazionale anticorruzione; - devono essere sottoposti a condizione risolutiva con possibilità per il contraente di adeguamento ai migliori rispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico in percentuale superiore al 10 per cento rispetto ai contratti già stipulati. 496 Convenzioni Consip: esteso a tutte le stazioni appaltanti (così come definite dall’art. 3, comma 33, del codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. 163/2006) la facoltà, attualmente prevista per le sole amministrazioni aggiudicatrici, di ricorrere per l’acquisto di beni e servizi alle convenzioni stipulate da Consip Spa, nel rispetto dei princìpi di tutela della concorrenza. 497 Accordi quadro Consip: esteso a tutte le stazioni appaltanti (così come definite dall’art. 3, comma 33, del codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. 163/2006) la possibilità di accedere agli accordi quadro conclusi da Consip. legge di stabilità 2016 | 1 | 2016 Stabilità e Milleproroghe: la panramica delle novità Comma Contenuto 498 Convenzioni Consip - Utilizzo parametri prezzo-qualità: imposto l’utilizzo dei parametri di prezzoqualità delle convenzioni Consip a tutte le società controllate dallo Stato e dagli enti locali che siano organismi di diritto pubblico, con l’eccezione di quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati. 499, lett. d) Acquisti tramite soggetti aggregatori: nell’ambito dell’art. 9, comma 3 del d.l. 66/2014 inseriti gli enti locali tra i soggetti che, oltre determinate soglie e per definite categorie di beni e servizi, si rivolgono obbligatoriamente a soggetti aggregatori. 500 Contribuzione spese locazione: per le caserme delle Forze dell’ordine e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ospitate presso proprietà private, i comuni appartenenti al territorio di competenza delle stesse possono contribuire al pagamento del canone di locazione come determinato dall’Agenzia delle entrate. 501 Acquisti inferiori a 40.000 euro: modificato l’articolo 23-ter, comma 3, del decreto-legge n. 90/2014, che autorizzava i comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti a procedere autonomamente per gli acquisti di valore inferiore a 40.000 euro. La norma in esame estende tale franchigia a tutti i comuni, e dunque anche a quelli con meno di 10.000 abitanti. 502 Acquisti tramite MEPA: modificato il comma 450 della legge 296/2006 ponendo un limite minimo di 1.000 euro per l’importo dei beni e servizi da acquistare per i quali vige l’obbligo del ricorso al MEPA. Per importi inferiori ai 1.000 euro, quindi, le amministrazioni potranno svincolarsi dall’obbligo del ricorso al MEPA ed effettuare acquisti autonomi. 504 Manutenzioni tramite Consip: consentito l’utilizzo degli strumenti di acquisto e negoziazione centralizzati anche con riferimento alle attività di manutenzione. 505 Programma biennale per acquisti beni e servizi superiori a un milione di euro: le amministrazioni pubbliche approvano, entro il mese di ottobre di ciascun anno, il programma biennale e suoi ag-giornamenti annuali degli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato superiore a 1 milione di euro. 506 Riduzioni spesa per società pubbliche: il versamento al capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato previsto per i risparmi conseguiti a seguito dell’applicazione delle norme che prevedono riduzioni di spesa per le amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’ISTAT, con riferimento alle società è da intendersi come versamento da effettuare in sede di distribuzione del dividendo, ove nel corso dell’esercizio di riferimento la società abbia conseguito un utile e nei limiti dell’utile distribuibile ai sensi di legge. 507 Convenzioni Consip: con decreto del MEF, sentita l’Autorità nazionale anticorruzione, verranno definite le caratteristiche essenziali delle prestazioni principali che saranno oggetto delle convenzioni stipulate da Consip. 508 Convenzioni Consip: nei casi in cui non sia disponibile la convenzione stipulata da Consip né i prezzi di riferimento forniti dall’Autorità nazionale anticorruzione, l’ANAC, sentito il Ministero dell’economia e delle finanze, individua, con proprio provvedimento, le modalità per adeguare i prezzi della precedente edizione della convenzione stipulata da Consip. I prezzi così determinati costituiscono prezzo massimo di aggiudicazione per il periodo temporale indicato dalla stessa ANAC. 509 ANAC: sostituito nell’articolo 9, comma 7, del decreto-legge n. 66/2014 l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con l’ANAC. 510 Consip: alle amministrazioni pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni Consip è richiesto di ottenere un’autorizzazione specificamente motivata da parte dell’organo di vertice amministrativo e trasmessa alla Corte dei Conti nel caso esse debbano procedere ad acquisti autonomi in quanto il bene o il servizio oggetto di convenzione non è idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell’amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali. 511 Revisione prezzi: prevista la facoltà per l’appaltatore o il committente di chiedere una revisione nel caso di contratti che prevedono l’indicizzazione al valore di beni indifferenziati, quando tale indicizzazione abbia determinato un aumento o una diminuzione del prezzo superiore al 10% complessivo indicato al momento dell’offerta, o l’eventuale risoluzione del contratto o il recesso, senza che sia dovuto alcun indennizzo come conseguenza della risoluzione del contratto. 15 legge di stabilità 2016 | 1 | 2016 Stabilità e Milleproroghe: la panramica delle novità Comma 16 Contenuto 512 Acquisti di beni e servizi informatici e di connettività: tali acquisti possono essere effettuati esclusivamente tramite Consip o i soggetti aggregatori ivi compresi le centrali di committenza regionali. 513 Piano triennale per l’informatica: l’Agenzia per l’Italia digitale (Agid) dovrà predisporre il Piano triennale per l’informatica nella pubblica amministrazione che è approvato dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato. Il Piano contiene, per ciascuna amministrazione o categoria di amministrazioni, l’elenco dei beni e servizi informatici e di connettività e dei relativi costi, suddivisi in spese da sostenere per innovazione e spese per la gestione corrente, individuando altresì i beni e servizi la cui acquisizione riveste particolare rilevanza strategica. 514 Acquisti di beni e servizi informatici e di connettività e piano triennale per l’informatica: la Consip o le centrali committenza regionali devono programmare, sentita l’Agid, l’acquisizione dei beni e servizi secondo il piano triennale 515 Spese settore informatico: nel triennio 2016-2018, con riferimento alla spesa del triennio 20132015, la spesa media annua dedicata alla gestione corrente del solo settore informatico deve essere ridotta del 50% 516 Acquisti di beni e servizi informatici e di connettività e piano triennale per l’informatica: le amministrazioni e le società possono procedere ad approvvigionamenti al di fuori delle modalità di cui ai commi 512 e 514 esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione motivata dell’organo di vertice amministrativo, qualora il bene o il servizio non sia disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell’amministrazione ovvero in casi di necessità ed urgenza comunque funzionali ad assicurare la continuità della gestione amministrativa. Gli approvvigionamenti effettuati ai sensi del presente comma sono comunicati all’Autorità nazionale anticorruzione e all’Agid. 517 Acquisti di beni e servizi informatici e di connettività e piano triennale per l’informatica: la mancata osservanza delle disposizioni dei commi da 512 a 516 rileva ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale. 593 Abolizione rimborso regioni oneri carburante a prezzi ridotti nelle zone di confine: abrogata la disposizione che ha istituito, in favore delle regioni a statuto ordinario confinanti con l’Austria (in sostanza, il Veneto) un fondo per l’erogazione di contributi alle persone fisiche per la riduzione del prezzo alla pompa della benzina e del gasolio per autotrazione 594 Fondo per la riduzione del prezzo alla pompa della benzina e del gasolio: istituito un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro annui in favore delle regioni a statuto ordinario confinanti con l’Austria o con la Svizzera per la riduzione del prezzo alla pompa della benzina e del gasolio per autotrazione nelle aree di confine. 596 Trasferimenti erariali a favore delle regioni a statuto speciale: a decorrere dall’anno 2016 cessano i trasferimenti erariali in favore delle regioni a statuto speciale previsti dall’articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e dall’articolo 72, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, concernenti gli indennizzi di usura derivanti dall’uso dei mezzi d’opera. 598 Contributo per enti locali siciliani: a titolo di ristoro per le maggiori spese sostenute dagli enti locali della Regione siciliana in relazione all’accoglienza di profughi e rifugiati extracomunitari, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l’anno 2016. 636 Spese autovetture: alle amministrazioni pubbliche è fatto divieto, fino al 31.12.2016, di acquistare e stipulare contratti di leasing aventi ad oggetto autovetture. Sono escluse le autovetture per i servizi istituzionali di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza 672-674 Limite massimo trattamento economico di amministratori, dirigenti e dipendenti di società pubbliche: introdotta una nuova disciplina, da attuare con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze entro il 30 aprile 2016, per la determinazione, secondo criteri oggettivi e trasparenti, del limite massimo del trattamento economico annuo onnicomprensivo da corrispondere agli amministratori, ai dirigenti e ai dipendenti delle società direttamente o indirettamente controllate da amministrazioni pubbliche, ad esclusione delle società emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e loro controllate. legge di stabilità 2016 | 1 | 2016 Stabilità e Milleproroghe: la panramica delle novità Comma Contenuto 675 Società pubbliche - pubblicazione conferimento incarichi: le società controllate direttamente o indirettamente da amministrazioni pubbliche pubblicano, entro trenta giorni dal conferimento di incarichi di collaborazione, di consulenza o di incarichi professionali, inclusi quelli arbitrali, e per i due anni successivi alla loro cessazione, una serie di informazioni definiti dalla norma. 676 Società pubbliche - pubblicazione conferimento incarichi: la pubblicazione delle informazioni di cui al comma 675 è condizione di efficacia per il pagamento stesso. In caso di omessa o parziale pubblicazione, il soggetto responsabile della pubblicazione ed il soggetto che ha effettuato il pagamento sono soggetti ad una sanzione pari alla somma corrisposta. 680 Concorso raggiungimento obiettivi di finanza pubblica per le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano: viene stabilito in 3.980 milioni di euro per l’anno 2017 e in 5.480 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, il concorso alla finanza pubblica per il complesso delle Regioni e delle Province autonome. 681, 682 Concorso raggiungimento obiettivi di finanza pubblica per le regioni a statuto ordinario: per le Regioni a statuto ordinario viene esteso al 2019 il contributo già previsto dal d.l. 66/2014, pari a 4.202 milioni di euro e confermato per gli anni 2016-2019 la sede dell’auto coordinamento e della Conferenza Stato – Regioni per la definizione delle modalità di realizzazione del risparmio. 683, 684 Regioni e riduzione del debito: ai fini della riduzione del debito, per l’anno 2016, è attribuito alle regioni un contributo complessivo di 1.900 milioni di euro. 685 Contributo a Regione Sicilia: attribuito alla Regione Sicilia un contributo di 900 milioni di euro per l’anno 2016. 686 Contributo alla Regione Valle d’Aosta: attribuito alla Regione Valle d’Aosta un contributo di 50 milioni per l’anno 2016 a compensazione della perdita di gettito subita per gli ani 2011-2014 nella determinazione dell’accisa di cui all’articolo 4, comma 1, lett. a) e b) della legge 690/1981. 687, 689 Copertura finanziaria: definite le copertura finanziarie per gli oneri derivanti dai commi 683-685 e 686 690 Sanzioni patto stabilità interno per regioni: disapplicata la sanzione concernente il divieto di assunzioni di personale in caso di violazione del patto di stabilità interno per le regioni di cui al comma 12-sexiesdecies dell’art. 10 del d.l. 192/2014 . 691 Ripiano disavanzo regioni: si consente di ripianare il disavanzo in dieci anni piuttosto che in sette anni. 692,700 Contabilizzazione anticipazione di liquidità per regioni: definite le modalità di contabilizzazione delle anticipazioni di liquidità prevista dagli articoli 2 e 3 del decreto-legge n.35 del 2013 in favore delle regioni e delle province autonome per il pagamento di debiti pregressi, al fine di tener conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 185 del 2015 che ha censurato alcune norme della Regione Piemonte circa l’utilizzo di tali anticipazioni. 701 Contabilizzazione anticipazione di liquidità per regioni: introdotta una disciplina ad hoc per la Regione Piemonte. 707 Patto di stabilità: a decorrere dall’anno 2016 cessano di avere applicazione le disposizioni inerenti il patto di stabilità. Restano fermi gli adempimenti degli enti locali relativi al monitoraggio e alla certificazione finale del patto di stabilità interno 2015 nonché l’applicazione delle sanzioni in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo all’anno 2015 o relativo agli anni precedenti accertato ai sensi dei commi 28, 29 e 31 dell’articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183. 708 TASI 2014: il termine per l’invio delle deliberazioni, esclusivamente in via telematica, fissato al 10 settembre 2014 dall’articolo 1, comma 688, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, si applica ai soli comuni che non hanno inviato in via telematica, entro il 23 maggio 2014, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni ai fini del versamento della prima rata TASI entro il 16 giugno 2014. 709 Saldo competenza potenziata – enti soggetti: gli enti di cui al comma 1 dell’articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 (ossia regioni, comuni, province, città metropolitane, province autonome di Trento e di Bolzano), concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 707 a 734. 17 legge di stabilità 2016 | 1 | 2016 Stabilità e Milleproroghe: la panramica delle novità Comma 18 Contenuto 710 Saldo competenza potenziata - obiettivo: gli enti di cui al comma 709 devono conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, come eventualmente modificato ai sensi dei commi 728, 730, 731 e 732. 711 Saldo competenza potenziata – entrate e spese finali: ai fini dell’applicazione del comma 710, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giu-gno 2011, n. 118, e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio. Limitatamente all’anno 2016, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all’indebitamento. 712 Saldo competenza potenziata – allegato al bilancio – entrate e spese finali: a decorrere dall’anno 2016, al bilancio di previsione è allegato un prospetto obbligatorio contenente le previsioni di competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto ai fini della verifica del rispetto del saldo. A tal fine, il prospetto allegato al bilancio di previsione non considera gli stanziamenti del fondo crediti di dubbia esigibilità e dei fondi spese e rischi futuri concernenti accantonamenti destinati a confluire nel risultato di amministrazione. Il prospetto concernente il rispetto del predetto saldo è definito secondo le modalità previste dall’articolo 11, comma 11, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Con riferimento all’esercizio 2016, il prospetto è allegato al bilancio di previsione già approvato mediante delibera di variazione del bilancio approvata dal Consiglio entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 11, comma 11, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. 713 Saldo competenza potenziata – voci escluse dal saldo: per l’anno 2016, nel saldo non sono considerate le spese sostenute dagli enti locali per interventi di edilizia scolastica effettuati a valere sull’avanzo di amministrazione e su risorse rivenienti dal ricorso al debito. L’esclusione opera nel limite massimo di 480 milioni di euro. 714 Enti in dissesto: gli enti locali che nel corso del 2013 o del 2014 hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l’approvazione ai sensi dell’articolo 243-bis del d.lgs. 267/2000 possono ripianare la quota di disavanzo applicato al piano di riequilibrio, secondo le modalità previste dal decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 2 aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2015. Possono rimodulare il piano di riequilibrio (entro il 30 giugno) e restituire l’anticipazione di liquidità in trenta anni. 715 Enti in dissesto: gli enti locali che hanno conseguito l’approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell’articolo 243-bis del d.lgs. 267/2000 per il periodo della durata del piano possono utilizzare le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui nonché dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi senza vincoli di destinazione. 716 Saldo competenza potenziata – voci escluse dal saldo: nel saldo non sono considerate le spese sostenute dagli enti locali per interventi di bonifica ambientale, conseguenti ad attività minerarie, effettuati a valere sull’avanzo di amministrazione e su risorse rivenienti dal ri-corso al debito. L’esclusione opera nel limite massimo di 20 milioni di euro. 719 Saldo competenza potenziata – monitoraggio: per il monitoraggio degli adempimenti relativi al pareggio del bilancio e per l’acquisizione di elementi informativi utili per la finanza pubblica, gli enti trasmettono al Ministero dell’economia e delle finanze Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le informazioni riguardanti le risultanze del saldo con tempi e modalità definiti con decreti del predetto Ministero sentite, rispettivamente, la Conferenza Stato - città ed autonomie locali e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 720 Saldo competenza potenziata – certificazione finale: ai fini della verifica del rispetto dell’obiettivo di saldo, ciascun ente è tenuto a inviare, utilizzando il sistema web appositamente previsto nel sito «http://pareggiobilancioentiterritoriali.tesoro.it», entro il termine perentorio del 31 marzo di ciascun anno, al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato una certificazione dei risultati conseguiti, firmata digitalmente, dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall’organo di revisione secondo un prospetto e con le modalità definiti dai decreti di cui al comma 719. legge di stabilità 2016 | 1 | 2016 Stabilità e Milleproroghe: la panramica delle novità Comma Contenuto 721 Saldo competenza potenziata – certificazione finale: decorsi trenta giorni dal termine stabilito per l’approvazione del rendiconto di gestione, in caso di mancata trasmissione da parte dell’ente locale della certificazione, il presidente dell’organo di revisione (nel caso di organo collegiale), ovvero l’unico revisore nel caso di organo monocratico, in qualità di commissario ad acta, provvede, pena la decadenza dal ruolo di revisore, ad assicurare l’assolvimento dell’adempimento e a trasmettere la predetta certificazione entro i successivi trenta giorni. 722 Saldo competenza potenziata – certificazione finale: decorsi sessanta giorni dal termine stabilito per l’approvazione del rendiconto della gestione, gli enti non possono trasmettere nuove certificazioni a rettifica di quelle precedenti. Sono comunque tenuti ad inviare una nuova certificazione, a rettifica della precedente, solo gli enti che rilevano, rispetto a quanto già certificato, un peggioramento del proprio posizionamento rispetto all’obiettivo di saldo. 723 Saldo competenza potenziata – sanzioni: disciplinate le sanzioni applicabili in caso di mancato rispetto dell’obiettivo di bilancio che coincidono con quelle previste per il mancato rispetto del patto. 724 Saldo competenza potenziata – sanzioni: agli enti per i quali il mancato conseguimento del saldo sia accertato successivamente all’anno seguente a quello cui la violazione si riferisce, le sanzioni si applicano nell’anno successivo a quello della comunicazione del mancato conseguimento del predetto saldo. 725 Saldo competenza potenziata – inadempienza: gli enti di cui al comma 724 sono tenuti a comunicare l’inadempienza entro trenta giorni dall’accertamento della violazione mediante l’invio di una nuova certificazione al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. 726 Saldo competenza potenziata – elusione norme: i contratti di servizio e gli altri atti posti in essere dagli enti, che si configurano elusivi delle regole di cui ai commi da 707 a 734, sono nulli. 727 Saldo competenza potenziata – elusione norme: qualora le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti accertino che il rispetto delle regole di cui ai commi da 707 a 734 è stato artificiosamente conseguito mediante una non corretta applicazione dei princìpi contabili o altre forme elusive, le stesse irrogano, agli amministratori che hanno posto in essere atti elusivi delle predette regole, la condanna ad una sanzione pecuniaria fino a un massimo di dieci volte l’indennità di carica percepita al momento di commissione dell’elusione e, al responsabile amministrativo individuato dalla sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti, una sanzione pecuniaria fino a tre mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali. Gli importi di cui al periodo precedente sono acquisiti al bilancio dell’ente. 728 Saldo competenza potenziata – patti regionali: prevista l’introduzione di un analogo meccanismo di patto regionale orizzontale e verticale 729 Saldo competenza potenziata – patti regionali: gli spazi finanziari ceduti dalla regione sono assegnati tenendo conto prioritariamente delle richieste avanzate dai comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti e dai comuni istituiti per fusione a partire dall’anno 2011. 730 Saldo competenza potenziata – patti regionali: ai fini della rideterminazione degli obiettivi di cui al comma 728, le regioni definiscono criteri di virtuosità e modalità operative, previo confronto in sede di Consiglio delle autonomie locali e, ove non istituito, con i rappresentanti regionali delle autonomie locali. Per i medesimi fini, gli enti locali comunicano all’Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), all’Unione delle province d’Italia (UPI) e alle regioni, entro il 15 aprile e il 15 settembre, gli spazi finanziari di cui necessitano per effettuare impegni in conto capitale ovvero gli spazi finanziari che sono disposti a cedere. Entro il termine perentorio del 30 aprile e 30 settembre, le regioni comunicano agli enti locali interessati i saldi obiettivo rideterminati e al Ministero dell’economia e delle finanze, con riferimento a ciascun ente locale e alla regione stessa, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell’equilibrio dei saldi di finanza pubblica. 731 Saldo competenza potenziata – patti regionali: agli enti locali che cedono spazi finanziari è riconosciuta, nel biennio successivo, una modifica migliorativa del saldo commisurata al valore degli spazi finanziari ceduti e agli enti locali che acquisiscono spazi finanziari, nel biennio successivo, sono attribuiti saldi obiettivo peggiorati per un importo complessivamente pari agli spazi finanziari acquisiti. La somma dei maggiori spazi finanziari concessi e attribuiti deve risultare, per ogni anno di riferimento, pari a zero. 19 legge di stabilità 2016 | 1 | 2016 Stabilità e Milleproroghe: la panramica delle novità Comma 20 Contenuto 732 Saldo competenza potenziata – patto nazionale orizzontale: gli enti locali che prevedono di conseguire, nell’anno di riferimento, un differenziale negativo rispetto al saldo da raggiungere possono richiedere, per la quota di spazi finanziari non soddisfatta, al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, mediante il sito web «http://pareggiobilancioentiterritoriali.tesoro.it» entro il termine perentorio del 15 giugno, gli spazi di cui necessitano nell’esercizio in corso per sostenere impegni di spesa in conto capitale. Gli enti locali che prevedono di conseguire, nell’anno di riferimento, un differenziale positivo rispetto al saldo possono comunicare al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, mediante il sito web «http://pareggiobilancioentiterritoriali.tesoro.it» appositamente predisposto, entro il termine perentorio del 15 giugno, gli spazi che intendono cedere nell’esercizio in corso. 733 Saldo competenza potenziata – correzioni: qualora risultino, anche sulla base dei dati del monitoraggio, andamenti di spesa degli enti non coerenti con gli impegni finanziari assunti con l’Unione europea, il Ministro dell’economia e delle finanze, sentite la Conferenza Stato-città ed autonomie locali e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, propone adeguate misure di contenimento della predetta spesa. 734 Pareggio bilancio per regioni a statuto speciale: per gli anni 2016 e 2017, alle regioni Friuli Venezia Giulia, Valle d’Aosta, Trentino-Alto Adige, alla Regione siciliana e alle province autonome di Trento e di Bolzano non si applicano le sanzioni per il mancato raggiungimento del pareggio del bilancio e resta ferma la disciplina del patto di stabilità interno come attuata dagli accordi sottoscritti con lo Stato. 735, 736 Regioni pareggio bilancio: prevista la possibilità di utilizzare gli avanzi di amministrazione vincolati per il finanziamento del servizio sanitario nazionale. 737 Proventi concessioni edilizie: per gli anni 2016 e 2017, i proventi delle concessioni edilizie possono essere utilizzati per una quota pari al 100 per cento per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale, nonché per spese di progettazione delle opere pubbliche. 738 Anticipazione di cassa: il limite delle anticipazioni di tesoreria anche per il 2016 viene elevata da 3/12 a 5/12 delle entrate correnti accertate nell’ultimo rendiconto. 739 Imposta comunale sulla pubblicità: la facoltà dei comuni di aumentare le tariffe dell’imposta comunale sulla pubblicità si interpreta nel senso che l’abrogazione non ha effetto per i comuni che si erano già avvalsi di tale facoltà prima della data di entrata in vigore dell’articolo 23, comma 7, del decreto-legge n. 83 del 2012 ossia prima del 26.6.2012. 740 Società partecipate: le società quotate e gli istituti bancari sono esclusi dal novero delle società partecipate alle quali le pubbliche amministrazioni non possono accordare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, né garanzie qualora dette società abbia registrato per tre esercizi finanziari consecutivi perdite di esercizio. 741 Contributi a favore di Venezia, Chioggia, Cavallino-Treporti: al fine di consentire il finanziamento degli interventi per la salvaguardia di Venezia è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l’anno 2016 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2022 destinati ai comuni di Venezia, Chioggia e Cavallino-Preporti. 750 Saldo competenza potenziata - disposizioni per Roma Capitale: dal saldo del pareggio del bilancio sono escluse le spese sostenute per l’anno 2016 dal comune di Roma, a valere sull’avanzo di amministrazione e su risorse rivenienti dal ricorso al debito, per la realizzazione del museo nazionale dello Shoah. L’esclusione opera per un importo pari a 3 milioni di euro. 751, 753 Roma Capitale: introdotte semplificazioni procedurali relative all’attività della gestione commissariale per Roma Capitale istituita ai sensi dell’articolo 78 del decreto legge n. 112/2008, nonché dispongono la salvezza degli effetti prodotti dal d.P.C.M. 27 agosto 2015, con cui si è proceduto alla nomina dell’attuale commissario. 754 Contributi a favore di province e città metropolitane: alle province e alle città metropoli-tane delle regioni a statuto ordinario è attribuito un contributo complessivo di: - 495 milioni di euro nell’anno 2016 di cui 245 a favore delle province; - 470 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020 di cui 220 a favore delle province; - 400 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021 di cui 150 a favore delle province finalizzato al finanziamento delle spese connesse alle funzioni relative alla viabilità e all’edilizia scolastica. legge di stabilità 2016 | 1 | 2016 Stabilità e Milleproroghe: la panramica delle novità Comma Contenuto 755 Fondo statale finalizzato alla concessione di un contributo in conto interessi: il fondo statale istituito nel 2015 con una dotazione di 125 milioni per l’anno 2016 e di 100 milioni per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020 finalizzato alla concessione di un contributo in conto interessi ai comuni, province e città metropolitane su operazioni di indebitamento attivate nell’anno 2015 con ammortamento decorrente dal 2016 è rideterminato in 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020. 756 Bilancio di previsione per le province: per l’esercizio 2016, le province e le città metropolitane: a) possono predisporre il bilancio di previsione per la sola annualità 2016; b) al fine di garantire il mantenimento degli equilibri finanziari, possono applicare al bilancio di previsione l’avanzo libero e destinato. 757 Esercizio provvisorio 2016 per province e città metropolitane: nel caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria per l’anno 2016, le province e le città metropolitane applicano l’articolo 163 del d.lgs. 267/2000 con riferimento al bilancio di previsione definitivo approvato per l’anno 2015 riclassificato secondo lo schema di cui all’allegato 9 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. 758 Bilanci città metropolitane e province: al fine di garantire l’equilibrio della situazione corrente per l’anno 2016 dei bilanci delle città metropolitane e delle province, le regioni, previa intesa in sede di Conferenza unificata, possono operare lo svincolo dei trasferimenti correnti e in conto capitale già attribuiti ai predetti enti e affluiti nell’avanzo di amministrazione vincolato dell’anno 2015. 759 Rinegoziazione mutui province e città metropolitane: le province e le città metropolitane possono rinegoziare le rate di ammortamento in scadenza nell’anno 2016 dei mutui con conseguente rimodulazione del relativo piano di ammortamento anche in deroga alle disposizioni di cui al comma 2, lett. c), dell’articolo 204 del TUEL. Gli oneri derivanti dall’applicazione del presente comma restano a carico dell’ente richiedente. 760 Patto stabilità 2015: con riferimento alle sole procedure volte a facilitare la ricollocazione del personale delle Province, è disapplicata la sanzione concernete il divieto di assunzione per il mancato rispetto del patto di stabilità per l’anno 2015 nonché per l’eventuale tardivo invio della certificazione e dell’indicatore dei tempi medi di pagamento. 761 Fondo nazionale per la montagna: per ciascuno degli anni 2015, 2017 e 2018 previsto uno stanziamento per il fondo nazionale della montagna. 762 Vincoli spesa personale: le norme finalizzate al contenimento della spesa di personale che fanno riferimento al patto di stabilità interno si intendono riferite agli obiettivi del pareggio del bilancio. Restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e le altre disposizioni in materia di spesa di personale riferite agli enti che nell’anno 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilità interno. 763 Contributo a favore di campione d’Italia: previsto per l’anno 2016 un contributo a favore del comune di Campione d’Italia. 764 Contributo a favore delle province: nello stato di previsione del Ministero dell’interno è istituito, per l’anno 2016, un fondo con la dotazione di 60 milioni di euro di cui una quota pari al 66 per cento è destinata alle province delle regioni a statuto ordinario che non riescono a garantire il mantenimento della situazione finanziaria corrente per l’anno 2016, ed è ripartita entro il 28 febbraio 2016, con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro delegato per gli affari regionali e le autonomie, secondo le modalità e i criteri definiti in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. La restante quota del 34 per cento del fondo è finalizzata esclusivamente a concorrere alla corresponsione del trattamento economico del personale. 765 Nomina commissario per trasferimento risorse delle province: entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità, con d.P.C.M., previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza unificata, è nominato un commissario al fine di assicurare, nelle regioni che a tale data non hanno provveduto a dare attuazione all’accordo tra Stato e regioni sancito in sede di Conferenza unificata l’11 settembre 2014, il completamento degli adempimenti necessari a rendere effettivo, entro il 30 giugno 2016, il trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie relative alle funzioni non fondamentali delle province e delle città metropolitane. 21 legge di stabilità 2016 | 1 | 2016 Stabilità e Milleproroghe: la panramica delle novità Comma 22 Contenuto 766 Adempimenti commissario per trasferimento risorse delle province: il commissario, sentite le regioni interessate, adotta gli atti necessari per il trasferimento delle risorse come quantificate ai sensi dell’articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, intendendosi che, in assenza di disposizioni legislative regionali e fatta salva la loro successiva adozione, sono attribuite alla regione le funzioni non fondamentali delle province e città metropolitane. 767 Adempimenti commissario per trasferimento risorse delle province: per le regioni che hanno adottato in via definitiva la legge attuativa dell’accordo tra Stato e regioni sancito in sede di Conferenza unificata l’11 settembre 2014 ma non hanno completato il trasferimento delle risorse, il commissario opera d’intesa con il Presidente della regione, secondo le modalità previste dalla legge regionale. 768 Ricollocazione personale delle province e città metropolitane presso Ministero giustizia: il personale delle città metropolitane e delle province che si è collocato in posizione utile nelle graduatorie redatte dal Ministero della giustizia a seguito del bando di mobilità è inquadrato, entro il 31 gennaio 2016, nei ruoli del Ministero della giustizia con assegnazione negli uffici giudiziari secondo le risultanze delle medesime graduatorie, a prescindere dal nulla osta dell’ente di provenienza. 769 Ricollocazione personale delle province e città metropolitane presso Ministero giustizia: l’acquisizione di personale delle città metropolitane e delle province ai sensi dell’articolo 1, comma 425, settimo e ottavo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è effettuata prescindendo dall’assenso dell’ente di provenienza. 770 Personale di polizia amministrativa delle province e città metropolitane: qualora le leggi regionali riallochino le funzioni di polizia amministrativa locale e il relativo personale presso le città metropolitane e le province per l’esercizio delle funzioni di vigilanza connesse alle funzioni non fondamentali oggetto di riordino, con copertura dei relativi oneri, la dotazione organica degli enti di area vasta, ridotta ai sensi dell’articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è rideterminata in aumento in misura corrispondente al personale riallocato». 771 Mobilità personale delle Province presso Ministero della giustizia: il Ministero della giustizia acquisisce un contingente massimo di 1.000 unità di personale amministrativo proveniente dagli enti di area vasta, nel biennio 2016 e 2017, da inquadrare nel ruolo dell’amministrazione giudiziaria. 772 Mobilità personale delle Province presso Ministero della giustizia: le unità di personale che transitano presso il Ministero della giustizia ai sensi dei commi 768, 769 e 771 sono portate a scomputo del personale soprannumerario adibito alle funzioni non fondamentali degli enti di area vasta. 774 Riordino Province – Sanzioni per Regioni inadempienti: è fatta salva la sanzione nei confronti delle Regioni inadempienti prevista dall’art. 7, comma 9-quinquies del d.l. 78/2015 secondo cui le Regioni che non abbiano approvato entro il 31 ottobre 2015 le relative leggi regionali di riordino delle funzioni non più provinciali, siano tenute a versare, entro il 30 novembre per l’anno 2015 ed entro il 30 aprile per gli anni successivi, a ciascuna Provincia e Città metropolitana del rispettivo territorio, le somme corrispondenti alle spese sostenute dalle medesime per l’esercizio delle funzioni non fondamentali. 775 Trasferimento partecipazioni azionarie alla città metropolitana di Milano e provincia di Monza e Brianza: differito al 31 dicembre 2018, la data entro la quale deve operarsi il trasferimento, in esenzione fiscale, alla città metropolitana di Milano e alla nuova provincia di Monza e di Brianza delle partecipazioni azionarie originariamente detenute in società per la gestione di infrastrutture comunque connesse a Expo 2015, dalla provincia di Milano e dalla provincia di Monza e Brianza, dopo il trasferimento transitoriamente operato alla regione Lombardia. 792, 797 Fondi Ue: agevolata la gestione finanziaria degli interventi finanziati dalle risorse europee attraverso la creazione di organismi strumentali regionali ad hoc cui è assegnata in via esclusiva la gestione degli interventi europei, finanziati con risorse comunitarie e di cofinanziamento nazionale di cui ciascuna Regione è titolare in quanto soggetto attuatore di programmi operativi attuativi dei fondi strutturali. Definite tutte le modalità per il trasferimento delle risorse finanziarie ed umane. 798, 800 Fondi UE: definite le scritture patrimoniali e finanziarie per il trasferimento dei crediti e dei debiti trasferiti all’organismo strumentale per gli interventi europei. legge di stabilità 2016 | 1 | 2016 Stabilità e Milleproroghe: la panramica delle novità Comma Contenuto 866 Trasporto pubblico locale: per il concorso dello Stato al raggiungimento degli standard europei del parco mezzi destinato al trasporto pubblico locale e regionale, e in particolare per l’accessibilità per persone a mobilità ridotta, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un Fondo finalizzato all’acquisto diretto, ovvero per il tramite di società specializzate, nonché alla riqualificazione elettrica o al noleggio dei mezzi adibiti al trasporto pubblico locale e regionale. 898 Pagamenti in contanti: a partire dal 1° gennaio 2016 sarà legittimo eseguire pagamenti in contanti di fatture, di finanziamenti soci e distribuzione degli utili fra società per importi unitari al di sotto del limite dei 3.000 euro. 902 Canoni locazione: abrogato il comma 1.1. dell’articolo 12 del decreto-legge n. 201 del 2011, in base al quale i pagamenti riguardanti canoni di locazione di unità abitative, fatta eccezione per quelli di alloggi di edilizia residenziale pubblica, sono corrisposti obbligatoriamente, quale ne sia l’importo, in forme e modalità che escludano l’uso del contante e ne assicurino la tracciabilità anche ai fini della asseverazione dei patti contrattuali per l’ottenimento delle agevolazioni e detrazioni fiscali da parte del locatore e del conduttore. 904 Pagamenti in contanti da pubbliche amministrazioni: il limite ai pagamenti in contanti da parte delle pubbliche amministrazioni resta fermo a 1.000 euro. 909 Redditi agrari e dominicali: modificando l’articolo 1, comma 512, della legge n. 228/2012 – si fissa nel 30 per cento, in luogo dell’attuale 7 per cento, la rivalutazione dei redditi dominicale e agrario a decorrere dal periodo di imposta 2016. Da tale rivalutazione sono esclusi i terreni agricoli e quelli non coltivati posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti alla previdenza agricola. 960 Aliquota IVA 5% per prestazioni socio-sanitarie svolte dalle cooperative sociali: istituita una nuova aliquota IVA del 5 per cento per le prestazioni rese dalle cooperative sociali e loro consorzi, di cui al n. 41-bis) della tabella A, parte II, allegata al d.P.R. n. 633/1972 nonché per qualunque tipologia di esecuzione del servizio incluse le prestazioni dirette. 962 Prestazioni socio-sanitarie svolte da cooperative sociali opzione regime IVA: abrogata la disposizione che lasciava facoltà per le sole cooperative sociali di optare per il regime agevolativo applicato alle Onlus. 963 Aliquota IVA 5% cooperative sociali: le nuove disposizioni di cui ai commi 960 e 962 si applicheranno alle operazioni effettuate sulla base di contratti stipulati, rinnovati o prorogati dopo la data di entrata in vigore della legge di stabilità. 974 Riqualificazione urbana delle periferie: per l’anno 2016 è istituito il Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, finalizzato alla realizzazione di interventi urgenti per la rigenerazione delle aree urbane degradate. 975, 976 Riqualificazione urbana delle periferie: ai fini della predisposizione del Programma, entro il 1° marzo 2016 gli enti interessati trasmettono i progetti alla Presidenza del Consiglio dei ministri secondo le modalità che saranno definite entro il 31 gennaio 2016. 977 Riqualificazione urbana delle periferie: sulla base dell’istruttoria svolta, il Nucleo seleziona i progetti in coerenza con i criteri definiti dal decreto di cui al comma 975, con le relative indicazioni di priorità. 978 Riqualificazione urbana delle periferie: il fondo stanziato per l’attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 974 a 977 è di 500 milioni di euro per l’anno 2016. 992 Clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale: per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano le disposizioni della legge di stabilità 2016 sono inapplicabili ove siano in contrasto con gli statuti e le relative norme di attuazione. 999 Entrata in vigore: la legge di stabilità entra in vigore il 1 gennaio 2016. 23 legge di stabilità 2016 | 1 | 2016 Stabilità e Milleproroghe: la panramica delle novità D.l. 30 dicembre 2015, n. 210 Articolo, comma Art. 1, comma 9 Art. 4, comma 1 Art. 4, comma 4 Art. 5, comma 1 Art. 7, comma 1 Art. 7, commi 2 e 3 Art. 8, comma 3 Art. 10, comma 1 Art. 10, comma 3 Art. 10, comma 5 Art. 10, comma 6 Art. 13 24 Contenuto Proroga contratti a tempo determinato per le province: le province possono prorogare fino al 31 dicembre 2016 i contratti di lavoro a tempo determinato per le strette necessità connesse alle esigenze di continuità dei servizi e nel rispetto della vigente normativa di contenimento della spesa complessiva di personale. La proroga è concessa anche in mancanza del rispetto dei vincoli finanziari del patto di stabilità interno. Mancata approvazione dei bilanci ed equilibri di bilancio: prorogate per tutto il 2016 le disposizioni contenute nell’art. 1, comma 1-bis del d.l. 314/2004 relative alle procedure da seguire nel caso di mancata approvazione del bilancio di previsione e della verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio comportante lo scioglimento dei Consigli comunali e provinciali. Gestione associata delle funzioni fondamentali: differito dal 31 dicembre 2016 tutti i termini previsti dall’art. 14 comma 31-ter del d.l. 78/2010 per l’esercizio obbligatorio in forma associata da parte dei piccoli comuni delle funzioni fondamentali. Distretti turistici: prorogato al 30 giugno 2016 il termine entro cui le Regioni devono effettuare la delimitazione dei distretti turistici. Anticipazione del 10% dell’importo contrattuale: prorogato fino al 31.7.2016 la disposizione che prevedeva la corresponsione in favore dell’appaltatore di un’anticipazione pari al 10 per cento dell’importo contrattuale. Proroga regime di qualificazione agevolato: prorogato al 31 luglio 2016 il regime di qualificazione agevolato previsto per progettisti e imprese di costruzione e per contraenti generali. Rifiuti ammessi in discarica: prorogato al 29.2.2016 le disposizioni di cui all’art. 6 comma 1, lett. p) del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 riguardante l’ammissione in discarica dei rifiuti con PCI (Potere calorifico inferiore) maggiore di 13.000 kJ/kg. Concessionari della riscossione – Equitalia – Proroga al 30.06.2016: prorogato al 30.06.2016 l’operatività delle vigenti disposizioni in materia di gestione delle entrate locali consentendo ad Equitalia ed agli altri concessionari di proseguire le attività di accertamento e riscossione di entrate locali. Proroga al 2016 dei limiti alla spesa acquisto mobili e arredi: tutte le pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato, anche per il 2016, la spesa per l’acquisto di beni mobili e arredi non può superare il 20% della spesa mediamente sostenuta allo stesso titolo nel biennio 2010-2011. Fanno eccezione gli acquisti relativi alla scuola e servizi all’infanzia e quelli connessi alla riduzione degli oneri per gli immobili. In tali casi l’organo di revisione o l’ufficio centrale del bilancio deve verificare preventivamente i risparmi realizzabili. La violazione della disposizione è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti. Proroga tagli compensi organi di indirizzo, direzione e controllo e organi collegiali: prorogato fino al 31.12.2016 l’art. 6 comma 3 del d.l. 78/2010 che prevede la riduzione del 10% del trattamento economico dei componenti gli organismi di controllo interno, indirizzo e direzione di tutte le pubbliche amministrazioni in essere alla data del 30.4.2010. Proroga blocco aggiornamento ISTAT per locazioni passive: dalla data di entrata in vigore del d.l. 95/2012 e fino al 2016 (termine prorogato dal decreto mille proroghe), non si applica l’aggiornamento all’indice Istat del canone dovuto da tutte le amministrazioni pubbliche (comprese le Regioni, gli Enti locali, gli enti pubblici e le autorità indipendenti) per l’utilizzo in locazione passiva di immobili per finalità istituzionali. Entrata in vigore: il decreto mille proroghe entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. legge di stabilità 2016 | 1 | 2016 Bilancio di previsione e patto di stabilità Differimento dei termini per l’approvazione e il controllo del bilancio di previsione e le disposizioni inerenti al patto di stabilità D.m. Ministero dell’interno 28.10.2015, decreto Milleproroche e legge di stabilità 2016 di Elisabetta Civetta Il d.m. 28.10.2015 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31.10.2015 proroga Il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2016 al 31 marzo 2016 e differisce, dal 31 ottobre al 31 dicembre 2015, il termine per la presentazione del Documento unico di programmazione. Inoltre, l’art. 4, comma 1 del decreto Milleproroghe 2016 richiamando l’art. 1, comma 1-bis del d.l. 314/2004 proroga anche per il 2016 il termine entro il quale deve avere luogo l’approvazione del bilancio nel caso di ricorso alla nomina di un commissario. La legge di stabilità 2016 invece dispone la cessazione, a decorrere dal 2016, di tutte le disposizioni inerenti il patto di stabilità applicate fino all’esercizio 2015 per tutti gli enti locali ad eccezione delle regioni a statuto speciale e le province autonome (per gli anni 2016 e 2017). 1. Approvazione bilanci di previsione liberi consorzi comunali della regione Siciliana è differito dal 31 dicembre 2015 al 31 marzo 2016. 2. È autorizzato per le città metropolitane, i co- 1.1 Differimento del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2016 degli enti locali Ministero dell’interno, decreto 28 ottobre 2015 muni, le province ed i liberi consorzi della regione Siciliana, l’esercizio provvisorio del bilancio 2016, ai sensi dell’art. 163, comma 3, del TUEL. Il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2016 è stato prorogato al 31 marzo 2016 Art. 2 dall’art. 2 del decreto ministeriale 28.10.2015 Differimento del termine per la deliberazione del pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 del bilancio di previsione 2016 delle Città metropolita- 31.10.2015. ne, dei comuni, delle province e dei liberi consorzi L’articolo 1 dello stesso decreto ha invece proro- comunali della regione Siciliana gato al 31.12.2015 il termine per la presentazione 1. Il termine per la deliberazione del bilancio di del Documento Unico di programmazione (DUP) previsione per l’anno 2016 da parte delle città Si rammenta, come di consueto, che essendo metropolitane, dei comuni, delle province e dei decadute tutte le norme ordinamentali relative 25 legge di stabilità 2016 | 1 | 2016 Bilancio di previsione e patto di stabilità al controllo di legittimità in forza dell’art. 9 della essere pagate frazionandole in dodicesimi, e legge 3/2001, la deliberazione di approvazione del le spese a carattere continuativo necessarie bilancio di previsione, se non dichiarata imme- per garantire il mantenimento del livello diatamente eseguibile, diventa esecutiva dopo il qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, decimo giorno dalla sua pubblicazione ai sensi impegnate a seguito della scadenza dei relativi dell’art. 134, comma 3, del d.lgs. 267/2000. contratti; Si rammenta altresì che ai sensi del comma 3 - secondo il predetto principio durante l’eser- dell’art. 163 del TUEL l’autorizzazione all’eserci- cizio provvisorio si effettuano i pagamenti zio provvisorio non va deliberato qualora la pro- entro i limiti determinati dalla somma dei roga del termine per l’approvazione del bilancio di residui al 31 dicembre dell’anno preceden- previsione viene fissata da norme statali. In questo te e degli stanziamenti di competenza al caso l’esercizio provvisorio è automaticamente netto del fondo pluriennale vincolato. A tal autorizzato sino a tale termine. fine il punto 8.9 dell’allegato 4/2 del d.lgs. Con l’esercizio 2016, relativamente all’esercizio 118/2011 prevede che, in caso di esercizio provvisorio, entrano a pieno regime le nuove provvisorio, a inizio esercizio gli enti tra- regole contenute nell’art. 163 del TUEL e nel smettano al tesoriere l’elenco dei residui punto 8 dell’allegato 4.2 del d.lgs. 118/2011 (c.d. presunti al 1° gennaio dell’esercizio cui si principio applicato della contabilità finanziaria). riferisce la gestione o l’esercizio provvisorio Pertanto, nel corso dell’esercizio provvisorio gli e l’importo degli stanziamenti di competen- enti gestiscono gli stanziamenti di spesa previsti za dell’esercizio dell’ultimo bilancio di pre- nell’ultimo bilancio di previsione, definitivamente visione approvato cui si riferisce l’esercizio approvato, per l’esercizio cui si riferisce la gestio- o la gestione provvisoria, con l’indicazione ne o l’esercizio provvisorio. Quindi per l’esercizio della quota di stanziamento riguardante 2016 si dovrà fare riferimenti agli stanziamenti spese già impegnate e quella relativa al del bilancio 2016 approvato con il bilancio plu- fondo pluriennale vincolato. Gli importi riennale 2015-2017. della voce “già impegnati” possono essere Con le nuove regole si prevede che nel corso aggiornati con delibera di Giunta, sulla base dell’esercizio provvisorio: dei dati di preconsuntivo dell’anno prece- - possono essere impegnate solo spese correnti, dente (art. 163 comma 4 del TUEL). Con le eventuali spese correlate riguardanti le parti- questa comunicazione, pertanto, non si de- te di giro, i lavori pubblici di somma urgenza o termina solamente l’esigibilità presunta per altri interventi di somma urgenza. In tali casi, le spese di competenza dell’esercizio 2016 è consentita la possibilità di variare il bilancio ma anche l’effettiva capacità di pagamento gestito in esercizio provvisorio, secondo le in conto residui e in conto competenza che modalità previste dalla specifica disciplina di costituisce il limite per la gestione della settore; cassa autorizzatoria sino all’approvazione - sono impegnate nel limite dei dodicesimi le 26 del bilancio. spese che, per loro natura, possono essere Nella tabella 1 (v. pp. ss.) si evidenziano le inte- pagate in dodicesimi; grazioni tra l’articolo 163 del TUEL e il punto 8 - sono impegnate, al di fuori dei limiti dei dod- dell’allegato 4.2 del d.lgs. 118/2011 (principio ap- icesimi, le spese tassativamente regolate dalla plicato della competenza finanziaria potenziata) legge, quelle che, per loro natura, non possono che dal 2016 si applicheranno a tutti gli enti locali. | 1 | 2016 legge di stabilità 2016 Bilancio di previsione e patto di stabilità Tabella 1 Esercizio e gestione provvisoria nel TUEL e nel punto 8 del decreto correttivo integrativo del d.lgs. 118/2011 Art. 163 TUEL 1. Se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell’anno precedente, la gestione finanziaria dell’ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l’esercizio provvisorio o la gestione provvisoria. Nel corso dell’esercizio provvisorio, o della gestione provvisoria gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell’ultimo bilancio approvato per l’esercizio cui si riferisce la gestione o l’esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell’anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato. 2.Nel caso in cui il bilancio di esercizio non sia approvato entro il 31 dicembre e non sia stato autorizzato l’esercizio provvisorio, o il bilancio non sia stato approvato entro i termini previsti ai sensi del comma 3, è consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell’ultimo bilancio approvato per l’esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria. Nel corso della gestione provvisoria l’ente può assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’ente. Nel corso della gestione provvisoria l’ente può disporre pagamenti solo per l’assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, per le spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, per le sole operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’ente. Principio applicato della contabilità finanziaria (allegato 4/2 d.lgs. 118/2011) 8.1 Nel corso dell’esercizio provvisorio, o della gestione provvisoria, deliberato o attuato secondo le modalità previste dall’ordinamento vigente, gli enti gestiscono gli stanziamenti di spesa previsti nell’ultimo bilancio di previsione, definitivamente approvato per l’esercizio cui si riferisce la gestione o l’esercizio provvisorio. Ad esempio, nei limiti degli stanziamenti di spesa previsti per l’esercizio 2015 nel bilancio di previsione 2014-2016. 8.13 Nel corso dell’esercizio provvisorio e della gestione provvisoria sono gestite le previsioni del secondo esercizio del bilancio gestionale (per le regioni) e del PEG (per gli enti locali) dell’anno precedente. 8.3 È consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell’ultimo bilancio di previsione approvato per l’esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria nei casi in cui: 1. il bilancio di esercizio non sia approvato entro il 31 dicembre e, per gli enti locali, non sia stato differito il termine per l’approvazione del bilancio o, per le regioni, il Consiglio non abbia autorizzato l’esercizio provvisorio; 2. il bilancio di previsione non sia approvato entro il termine dell’esercizio provvisorio; 3. nelle more dell’approvazione del bilancio di previsione se, nel corso dell’esercizio provvisorio, risulti un disavanzo presunto di amministrazione derivante dall’esercizio precedente. 8.4 La gestione provvisoria è limitata all’assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, delle spese relative al finanziamento della sanità per le regioni, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’ente. Note Il TUEL specifica anche i limiti ai pagamenti nel corso dell’esercizio provvisorio i quali devono essere effettuati entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell’anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato Il principio applicato della contabilità finanziaria prevede un’ulteriore ipotesi di caso di gestione provvisoria che si verifica nelle more dell’approvazione del bilancio di previsione se, nel corso dell’esercizio provvisorio, risulti un disavanzo presunto di amministrazione derivante dall’esercizio precedente (punto 3 del putno 8.3 allegato 4/2 d.lgs. 118/2011). 27 legge di stabilità 2016 | 1 | 2016 Bilancio di previsione e patto di stabilità Art. 163 TUEL 3. L’esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell’interno che, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d’intesa con il Ministro dell’ economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze. Nel corso dell’esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all’indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. Nel corso dell’esercizio provvisorio è consentito il ricorso all’anticipazione di tesoreria di cui all’articolo 222. 4. All’avvio dell’esercizio provvisorio o della gestione provvisoria l’ente trasmette al tesoriere l’elenco dei residui presunti alla data del 1° gennaio e gli stanziamenti di competenza riguardanti l’anno a cui si riferisce l’esercizio provvisorio o la gestione provvisoria previsti nell’ultimo bilancio di previsione approvato, aggiornati alle variazioni deliberate nel corso dell’esercizio precedente, indicanti – per ciascuna missione, programma e titolo – gli impegni già assunti e l’importo del fondo pluriennale vincolato 28 Principio applicato della contabilità finanziaria (allegato 4/2 d.lgs. 118/2011) 8.2 Per gli enti locali che non approvano il bilancio di previsione entro il 31 dicembre dell’anno precedente, l’esercizio provvisorio è autorizzato con il decreto dell’interno che, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 151 comma 1, TUEL, differisce il termine di approvazione del bilancio, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze. 8.5 Nel corso dell’esercizio provvisorio, possono essere impegnate solo spese correnti e le eventuali spese correlate, riguardanti le partite di giro, salvo quelle riguardanti i lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. In tali casi, è consentita la possibilità di variare il bilancio gestito in esercizio provvisorio, secondo le modalità previste dalla specifica disciplina di settore. 8.8 I tesorieri gestiscono la spesa per dodicesimi, facendo riferimento agli stanziamenti di competenza al netto degli impegni già assunti negli esercizi precedenti e dell’importo accantonato al fondo pluriennale (la voce “di cui fondo pluriennale vincolato)”. Non sono soggetti ai limiti dei dodicesimi gli impegni assunti negli esercizi precedenti ed imputati all’esercizio cui si riferisce l’esercizio provvisorio, e le spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi. 8.9 In caso di esercizio provvisorio o di gestione provvisoria, all’inizio dell’anno l’ente trasmette al tesoriere l’elenco dei residui presunti al 1° gennaio dell’esercizio cui si riferisce la gestione o l’esercizio provvisorio e l’importo degli stanziamenti di competenza dell’esercizio dell’ultimo bilancio di previsione approvato cui si riferisce l’esercizio o la gestione provvisoria, con l’indicazione della quota di stanziamento riguardante spese già impegnate e quella relativa al fondo pluriennale vincolato. Gli importi della voce “già impegnato” possono essere aggiornate con delibera di Giunta sulla base dei dati di preconsuntivo dell’anno precedente. Note L’allegato 4/2 del d.lgs. 118/2011 (punto 8.8) specifica come il tesoriere debba gestire le spese in dodicesimi nel corso dell’esercizio provvisorio che sostanziamente si sostanziano nelle stesse regole previste per gli enti. A tal fine, per individuare i pagamenti esclusi dal limite dei dodicesimi, il comma 6 dell’art. 163 del TUEL prevede che i pagamenti riguardanti spese escluse dal limite dei dodicesimi sono individuati nel mandato attraverso l’indicatore di cui all’articolo 185, comma 2, lettera i-bis) ossia il codice SIOPE. | 1 | 2016 legge di stabilità 2016 Bilancio di previsione e patto di stabilità Art. 163 TUEL 5. Nel corso dell’esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l’anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell’importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l’esclusione delle spese: a) tassativamente regolate dalla legge; b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi, c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti. 6. I pagamenti riguardanti spese escluse dal limite dei dodicesimi di cui al comma 5 sono individuati nel mandato attraverso l’indicatore di cui all’articolo 185, comma 2, lettera i-bis). Principio applicato della contabilità finanziaria (allegato 4/2 d.lgs. 118/2011) 8.5 Nel corso dell’esercizio provvisorio, non è consentito il ricorso all’indebitamento e gli enti possono impegnare mensilmente, per ciascun programma, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, spese correnti non superiori ad un dodicesimo delle somme previste nel secondo esercizio dell’ultimo bilancio di previsione deliberato, ridotte delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell’importo accantonato al fondo pluriennale (la voce “di cui fondo pluriennale vincolato)”, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge, non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi e le spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti. I rimborsi in c/capitale di somme non dovute o incassate in eccesso, quali i rimborsi degli oneri di urbanizzazione, costituiscono spese non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi. 8.6 La gestione in dodicesimi dell’esercizio provvisorio riguarda solo gli stanziamenti di competenza della spesa al netto degli impegni assunti negli esercizi precedenti con imputazione all’esercizio provvisorio e dell’importo del fondo pluriennale vincolato. Gli impegni assunti negli esercizi precedenti, in quanto “già assunti”, non sono soggetti ai limiti dei dodicesimi e comprendono gli impegni cancellati nell’ambito delle operazioni di riaccertamento dei residui e reimputati alla competenza dell’esercizio in gestione. Pertanto, nel corso dell’esercizio provvisorio: a) sono impegnate nel limite dei dodicesimi le spese che, per loro natura, possono essere pagate in dodicesimi; b) sono impegnate, al di fuori dei limiti dei dodicesimi, le spese tassativamente regolate dalla legge, quelle che, per loro natura, non possono essere pagate frazionandole in dodicesimi, e le spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti. 8.7 Nei casi in cui è consentito assumere impegni senza fare riferimento al limite dei dodicesimi, le spese sono impegnate nel rispetto del principio contabile generale della competenza finanziaria, con imputazione agli esercizi in cui le spese sono esigibili, nei limiti degli stanziamenti dell’ultimo bilancio approvato 8.12 Considerata la natura autorizzatoria del bilancio di previsione, nel rispetto della disciplina generale riguardante il fondo di riserva, nel corso dell’esercizio provvisorio è consentito l’utilizzo di tale accantonamento solo per fronteggiare obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, da obblighi tassativamente previsti dalla legge (quali, ad esempio, le spese per le elezioni in caso di stanziamenti non adeguati nella spesa corrente) e per garantire la prosecuzione o l’avvio di attività soggette a termini o scadenza, il cui mancato svolgimento determinerebbe danno per l’ente. A seguito dell’approvazione del bilancio di previsione, con riferimento all’esercizio in corso, il limite massimo di accantonamento al fondo di riserva è ridotto dell’importo del fondo di riserva utilizzato nel corso dell’esercizio provvisorio. Note L’allegato 4/2 del d.lgs. 118/2011 (punto 8.12) specifica anche i limiti di utilizzo del fondo di riserva, in caso di esercizio provvisorio, prevedendo che nel corso dell’esercizio provvisorio è consentito l’utilizzo di tale accantonamento solo per fronteggiare obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, da obblighi tassativamente previsti dalla legge (quali, ad esempio, le spese per le elezioni in caso di stanziamenti non adeguati nella spesa corrente) e per garantire la prosecuzione o l’avvio di attività soggette a termini o scadenza, il cui mancato svolgimento determinerebbe danno per l’ente. 29 legge di stabilità 2016 | 1 | 2016 Bilancio di previsione e patto di stabilità Art. 163 TUEL 7. Nel corso dell’esercizio provvisorio sono consentite le variazioni di bilancio previste dall’articolo 187, comma 3-quinquies, quelle riguardanti le variazioni del fondo pluriennale vincolato, quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte, e delle spese correlate, nei casi in cui anche la spesa è oggetto di reimputazione, e l’eventuale aggiornamento delle spese già impegnate. Tali variazioni rilevano solo ai fini della gestione dei dodicesimi. Principio applicato della contabilità finanziaria (allegato 4/2 d.lgs. 118/2011) 8.11 Nel corso dell’esercizio provvisorio, per garantire la prosecuzione o l’avvio di attività soggette a termini o scadenza, il cui mancato svolgimento determinerebbe danno per l’ente, è consentito l’utilizzo delle quote vincolate dell’avanzo di amministrazione sulla base di una relazione documentata del dirigente competente. A tal fine, dopo avere acquisito il parere dell’organo di revisione contabile, la Giunta delibera una variazione del bilancio provvisorio in corso di gestione, che dispone l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione vincolato determinato sulla base di dati di pre-consuntivo dell’esercizio precedente. Sono altresì consentite, con delibera di giunta, le variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi limitatamente alle spese per il personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all’interno dell’ente. 8.10 Considerato che il riaccertamento dei residui costituisce un’attività di natura gestionale, è possibile procedere al riaccertamento straordinario dei residui di cui all’articolo 3 comma 7 del presente decreto, e al riaccertamento ordinario dei residui di cui all’articolo 3, comma 4 del presente decreto, anche nel corso dell’esercizio provvisorio, entro i termini previsti per l’approvazione del rendiconto. In tal caso, la variazione di bilancio necessaria alla reimputazione degli impegni e degli accertamenti all’esercizio in cui le obbligazioni sono esigibili, è effettuata, con delibera di Giunta, dopo avere acquisito il parere dell’organo di revisione, a valere dell’ultimo bilancio di previsione approvato. Alla delibera di Giunta è allegato il prospetto previsto dall’articolo 10 comma 4 da trasmettere al tesoriere. A seguito del riaccertamento ordinario e/o straordinario dei residui di cui all’articolo 3 comma 4 e 7 del presente decreto, l’ente trasmette al tesoriere l’atto di approvazione del riaccertamento dei residui. 8.14 Nel primo anno di adozione dello schema di bilancio autorizzatorio previsto dal presente decreto, gli enti, che al 31 dicembre dell’anno precedente non hanno deliberato il bilancio di previsione per l’anno successivo, gestiscono provvisoriamente gli stanziamenti di spesa previsti per il secondo esercizio dell’ultimo bilancio di previsione approvato, previa riclassificazione degli stessi secondo lo schema di bilancio allegato al presente decreto. 30 Note Applicazione avanzo vincolato. Per poter applicare l’avanzo vincolato in esercizio provvisorio: - la giunta deve approvare il prospetto del risultato di amministrazione presunto; - il dirigente/responsabile deve attestare la necessità di garantire la prosecuzione o l’avvio delle attività ritenute urgenti per evitare danni all’ente; - l’organo di revisione deve esprimere il parere Applicazione avanzo accantonato Fino all’approvazione del rendiconto dell’esercizio precedente, le quote accantonate utilizzabili sono quelle risultanti dall’ultimo consuntivo approvato. L’allegato 4/2 del d.lgs. 118/2011 disciplina la possibilità, in esercizio provvisorio, di effettuare le variazioni conseguenti al riaccertamento ordinario dei residui. L’allegato 4/2 del d.lgs. 118/2011 disciplina il caso di applicazione delle regole di esercizio provvisorio nel primo anno di adozione dello schema di bilancio autorizzatorio armonizzato. | 1 | 2016 legge di stabilità 2016 Bilancio di previsione e patto di stabilità Dalla lettura della tabella 1 si evince che durante l’esercizio provvisorio vi possono essere tre tipi di operazioni: - quelle consentite; - quelle consentite entro determinati limiti; - quelle non consentite. Nel prospetto sotto riportato se ne riporta una sintesi. Prospetto: le regole dell’esercizio provvisorio Nel corso dell’esercizio provvisorio: 1. possono essere impegnate senza alcuna limitazione le spese tassativamente regolate dalla legge, non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi e le spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti (art. 163 comma 5 TUEL); 2. possono essere impegnate le spese riguardanti le partite di giro (art. 163 comma 3 TUEL); 3. possono essere impegnate le spese riguardanti i lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. In tali casi, è consentita la possibilità di variare il bilancio gestito in esercizio provvisorio, secondo le modalità previste dalla specifica disciplina di settore (art. 163 comma 3 del TUEL); 4. entro i termini previsti per l’approvazione del rendiconto, considerato che il riaccertamento dei residui costituisce un’attività di natura gestionale, è possibile procedere al riaccertamento ordinario dei residui di cui all’articolo 3, comma 4 del medesimo decreto. In tal caso, la variazione di bilancio necessaria alla reimputazione degli impegni e degli accertamenti all’esercizio in cui le obbligazioni sono esigibili, è effettuata, con delibera di Giunta, a valere dell’ultimo bilancio di previsione approvato. Alla delibera di Giunta è allegato il prospetto previsto dall’articolo 10, comma 4, da trasmettere al tesoriere. A seguito del riaccertamento ordinario dei residui di cui all’articolo 3, commi 4 del d.lgs. 118/2011, l’ente trasmette al tesoriere l’atto di approvazione del riaccertamento dei residui (punto 8.10 allegato 4/2 del d.lgs. 118/2011); Operazioni consentite 5. per garantire la prosecuzione o l’avvio di attività soggette a termini o scadenza, il cui mancato svolgimento determinerebbe danno per l’ente, è consentito l’utilizzo delle quote vincolate dell’avanzo di amministrazione sulla base di una relazione documentata del dirigente competente. A tal fine, la Giunta delibera una variazione del bilancio provvisorio in corso di gestione, che dispone l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione vincolato determinato sulla base di dati di pre-consuntivo dell’esercizio precedente (art. 163 comma 7 del TUEL); 6. fino all’approvazione del consuntivo, le quote accantonate utilizzabili sono quelle risultanti dall’ultimo consuntivo approvato è possibile: a) per quanto riguarda le spese, effettuare variazioni agli stanziamenti di competenza dei macroaggregati compensative all’interno dei programmi e dei capitoli, anche prevedendo l’istituzione di nuovi capitoli; b) per quanto riguarda le entrate, effettuare variazioni agli stanziamenti di competenza delle entrate compensative all’interno della medesima tipologia e/o della medesima categoria, anche prevedendo l’istituzione di nuovi capitoli. In assenza di variazioni compensative, con delibera di giunta, possono essere istituiti capitoli di entrata con stanziamenti pari a 0 nell’ambito di tipologie per le quali già esistono stanziamenti. Nel caso di tipologie di entrata per le quali, in bilancio, non sono previsti stanziamenti, è possibile istituire la tipologia, sempre con stanziamento pari a 0, con delibera consiliare. Lo stanziamento pari a 0 è necessario per garantire il pareggio di bilancio. Infatti, considerato che gli stanziamenti di entrata non hanno natura autorizzatoria (con esclusione delle entrate per accensione prestiti), è possibile accertare le relative entrate per qualsiasi importo (punto 8.13 allegato 4/2 d.lgs. 118/2011); 7. con delibera di giunta, sono consentite le variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi limitatamente alle spese per il personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all’interno dell’ente (punto 8.11 del d.lgs. 118/2011); 31 legge di stabilità 2016 | 1 | 2016 Bilancio di previsione e patto di stabilità Operazioni consentite con limitazioni Operazioni non consentite 8. gli enti possono impegnare mensilmente, per ciascun programma, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, spese correnti non superiori ad un dodicesimo delle somme previste nel secondo esercizio dell’ultimo bilancio di previsione deliberato, ridotte delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell’importo accantonato al fondo pluriennale (la voce “di cui fondo pluriennale vincolato)”. La gestione in dodicesimi dell’esercizio provvisorio riguarda solo gli stanziamenti di competenza della spesa al netto degli impegni assunti negli esercizi precedenti con imputazione all’esercizio provvisorio e dell’importo del fondo pluriennale vincolato. Gli impegni assunti negli esercizi precedenti, in quanto “già assunti”, non sono soggetti ai limiti dei dodicesimi e comprendono gli impegni cancellati nell’ambito delle operazioni di riaccertamento dei residui e reimputati alla competenza dell’esercizio in gestione (art. 163 comma 5); 9. utilizzare il fondo di riserva solo per fronteggiare obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, da obblighi tassativamente previsti dalla legge (quali, ad esempio, le spese per le elezioni in caso di stanziamenti non adeguati nella spesa corrente) e per garantire la prosecuzione o l’avvio di attività soggette a termini o scadenza, il cui mancato svolgimento determinerebbe danno per l’ente. A seguito dell’approvazione del bilancio di previsione, con riferimento all’esercizio in corso, il limite massimo di accantonamento al fondo di riserva è ridotto dell’importo del fondo di riserva utilizzato nel corso dell’esercizio provvisorio (punto 8.12 allegato 4/2 del d.lgs. 118/2011). Uno schema di delibera di Giunta di utilizzo del fondo di riserva è esposto al pargrafo 3.2.1 del presente capitolo; 10. non è consentito il ricorso all’indebitamento (art. 163 comma 3 TUEL); 11. non è possibile effettuare impegni di spesa di investimento ad eccezione degli impegni relativi a lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza (art. 163, comma 3 TUEL). Nel corso dell’esercizio provvisorio, infine, se il pro- relativo ad almeno un triennio, è differito dal 31 spetto aggiornato del risultato di amministrazione ottobre al 31 dicembre 2015. presunto evidenzia un disavanzo di amministrazione 2. In conseguenza del differimento del termine della sezione 2 del prospetto, non è possibile proseguire di cui al comma 1, gli enti locali sono tenuti a la gestione secondo le regole dell’esercizio provviso- presentare la relativa nota di aggiornamento rio. In questo caso, è necessario che l’ente proceda entro il 28 febbraio 2016. all’immediata approvazione del bilancio di previsione iscrivendo tra le spese il disavanzo. Nelle more Con il decreto ministeriale del 28 ottobre 2015, dell’approvazione del bilancio di previsione, la gestione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31 prosegue secondo le regole della gestione provvisoria. ottobre 2015, il Ministero dell’interno ha ufficializzato l’ulteriore differimento, dal 31 ottobre al 31 dicembre 2015, del termine per la presentazione 1.2. Differimento termine approvazione del Documento Unico di programmazione del Documento unico di programmazione. Si rammenta, infatti, che con decreto del 3 luglio 2015 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 157 del Decreto Ministero dell’interno 28 ottobre 2015 9 luglio 2015, era già stato prorogato dal 31 luglio al Art. 1 31 ottobre il termine per la deliberazione del D.U.P. Ulteriore differimento del termine per la presenta- da parte degli enti locali. zione del Documento unico di programmazione L’art. 170 del d.lgs. 267/2000, si ricorda, prevede la degli enti locali formazione del DUP da parte dell’organo esecutivo e la presentazione al Consiglio entro il 31 luglio di ogni 1. Il termine per la presentazione del Documento anno; scadenza inizialmente differita al 31 ottobre 2015 unico di programmazione degli enti locali, limitatamente ai documenti riferiti al triennio 20162018 e ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2015. 32 legge di stabilità 2016 | 1 | 2016 Bilancio di previsione e patto di stabilità 2. Controllo sull’approvazione del bilancio di previsione un commissario per la predisposizioni d’ufficio del bilancio e assegnando al consiglio un termine di venti giorni per l’adozione della relativa delibe- Art. 4, comma 1 del decreto Milleproroghe razione; b)nell’ipotesi in cui lo schema del bilancio risulti 1. È prorogata, per l’anno 2016, l’applicazione delle già predisposto dalla giunta, il prefetto potrà disposizioni di cui all’articolo 1, comma 1-bis, del assegnare al consiglio, con atto notificato ai sin- decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, goli consiglieri, un termine non superiore a venti con modificazioni, dalla legge 1° marzo 2005, n. 26. giorni per l’adozione della relativa deliberazione. In entrambi i casi, decorso inutilmente il termine L’art. 141, comma 1, lettera c) del d.lgs. 267/2000 assegnato al consiglio per l’approvazione del bi- (TUEL), tra le varie cause di scioglimento del con- lancio, il prefetto si sostituisce, mediante apposito siglio comunale, prevede anche quella dovuta alla commissario, all’amministrazione inadempiente e mancata approvazione, nei termini di legge, del inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio. bilancio di previsione. In ogni caso, il termine entro il quale deve avere In seguito alla soppressione dell’organo regionale luogo l’approvazione del bilancio nel caso di ricorso di controllo avvenuto con l’approvazione della legge alla nomina di un commissario è fissato in 50 giorni 3/2001 (art. 9), si è creato un vuoto normativo in dalla scadenza di quello prescritto. quanto non sussisterebbe più un organo deputato Tale procedura è stata estesa anche agli anni suc- a controllare l’avvenuta approvazione del bilancio cessivi al 2002 dalle seguenti norme: di previsione. Per colmare questo vuoto normativo, - per l’anno 2003 dal d.l. 31.3.2003 n. 50 convertito l’art. 1 del d.l. 22.2.2002 n. 13 convertito nella legge nella legge 116/2003 il quale richiamava il d.l. 75 del 24.4.2002 aveva stabilito che, per l’esercizio 13/02 convertito nella legge 75/2002; finanziario 2002, l’ipotesi di scioglimento di cui - per l’anno 2004 dal d.l. 80/2004 convertito nella all’articolo 141, comma 1, lettera c) del TUEL fosse legge 140/2004 il quale rimandava al d.l. 50/2003 disciplinata dai successivi commi 2 e 3 dello stesso convertito nella legge 116/2003; articolo 1. - per l’anno 2005 dall’art. 1, comma 1-bis del d.l. In particolare l’articolo 1 del d.l. n. 13/2002, conver- 314/2004 convertito nella legge 26/2005 il quale tito nella legge n. 75/2002, ha previsto che, in caso rimandava al d.l. 80/2004 convertito nella legge di mancata approvazione nei termini del bilancio di 140/2004; previsione, il Prefetto nomini un commissario per - per l’anno 2006 dall’art. 1, comma 156 della leg- la predisposizione d’ufficio del bilancio, assegnan- ge 266/2005 il quale rimandava al d.l. 314/2004 do ai Consigli un termine di 20 giorni per la sua convertito nella legge 26/2005 approvazione. In caso di mancata approvazione da - per gli anni 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, parte del Consiglio, a tale adempimento provvede il 2013, 2014 e 2015 rispettivamente dagli art. 1, Commissario. La stessa norma consente agli Statuti comma 710 della legge 296/2006, dall’articolo degli enti locali di regolare le modalità di nomina 2, comma 1 della legge 244/2007, dall’articolo del Commissario. 2-quater, comma 1 del d.l. 154/2008, dall’articolo In particolare la procedura introdotta dal d.l. 4, comma 1 del d.l. 2/2010, dall’art. 1, comma 1 13/2002 prevede che, trascorso il termine entro il del d.l. 225/2010, dall’art. 15, comma 3 del d.l. quale il bilancio deve essere approvato: 216/2011, dall’art. 1, comma 397 della legge a) in caso di mancata presentazione dello schema di 228/2012, dall’art. 3, comma 1 del d.l. 150/2013, bilancio da parte della Giunta, il prefetto nomina dall’articolo 4, comma 1 del d.l. 192/2014 i quali 33 legge di stabilità 2016 | 1 | 2016 Bilancio di previsione e patto di stabilità richiamavano l’articolo 1, comma 1-bis del d.l. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 314/2004. aprile 2012, n. 44. L’articolo 4, comma 1 del decreto mille proroghe 2016 richiamando ancora l’art. 1, comma 1-bis del Art. 1, comma 734 della legge di stabilità 2016 d.l. 314/2004 proroga anche per il 2016 tale disposizione. 734. Per gli anni 2016 e 2017, alle regioni Friuli Venezia Giulia, Valle d’Aosta, Trentino-Alto Adige, alla Regione siciliana e alle province autonome di 3. Disposizioni inerenti al patto di stabilità Trento e di Bolzano non si applicano le disposizioni di cui al comma 723 del presente articolo e resta ferma la disciplina del patto di stabilità in- Art. 1, comma 707 della legge di stabilità 2016 terno recata dall’articolo 1, commi 454 e seguenti, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come attuata 707. A decorrere dall’anno 2016 cessano di dagli accordi sottoscritti con lo Stato. avere applicazione l’articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e tutte le norme concer- Art. 1, comma 760 della legge di stabilità 2015 nenti la disciplina del patto di stabilità interno degli enti locali nonché i commi 461, 463, 464, 760. All’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 19 468, 469 e i commi da 474 a 483 dell’articolo 1 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Restano dalla legge 6 agosto 2015, n. 215, le parole: «per fermi gli adempimenti degli enti locali relativi l’anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «per al monitoraggio e alla certificazione del patto gli anni 2014 e 2015». di stabilità interno 2015, di cui ai commi 19, 34 20 e 20-bis dell’articolo 31 della legge 12 no- L’articolo 1, comma 707 della legge di stabilità 2016 vembre 2011, n. 183, nonché l’applicazione dispone la cessazione, a decorrere dall’anno 2016, delle sanzioni in caso di mancato rispetto del di tutte le disposizioni inerenti il patto di stabilità patto di stabilità interno relativo all’anno 2015 applicati fino all’esercizio 2015 ed in particolare: o relativo agli anni precedenti accertato ai sen- • la cessazione dell’articolo 31 della legge 183/2011 si dei commi 28, 29 e 31 dell’articolo 31 della relativo al patto di stabilità per gli enti locali; legge 12 novembre 2011, n. 183. Restano altresì • la cessazione dei commi 461, 463, 464, 468, 469 fermi gli adempimenti delle regioni relativi al e da 474 a 483 dell’art. 1 della legge 190/2014 monitoraggio e alla certificazione del pareggio relativo al patto di stabilità per le regioni. di bilancio per l’anno 2015, di cui ai commi da Il comma 734 della legge di stabilità prevede che per 470 a 473 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre gli anni 2016 e 2017, alle regioni Friuli Venezia Giulia, 2014, n. 190, nonché l’applicazione delle sanzio- Valle d’Aosta, Trentino-Alto Adige, alla Regione sici- ni in caso di mancato rispetto dell’obiettivo del liana e alle province autonome di Trento e di Bolzano pareggio relativo all’anno 2015. Sono fatti salvi continuerà ad applicarsi la disciplina del patto di gli effetti connessi all’applicazione negli anni stabilità interno recata dall’articolo 1, commi 454 e 2014 e 2015 dei patti orizzontali recati al comma seguenti, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come 141 dell’articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, attuata dagli accordi sottoscritti con lo Stato e non si n. 220, al comma 483 dell’articolo 1 della legge applicheranno le disposizioni del pareggio del bilan- 23 dicembre 2014, n. 190, e al comma 7 dell’ar- cio che saranno illustrate in un prossimo paragrafo. ticolo 4-ter del decreto-legge 2 marzo 2012, n. La disposizione chiarisce che gli adempimenti legge di stabilità 2016 | 1 | 2016 Bilancio di previsione e patto di stabilità da effettuare nell’esercizio 2016, con riferimento proroga di fatto, anche per l’annualità 2015, la pos- al patto di stabilità 2015, restano salvi e pertanto sibilità prevista, per il solo anno 2014, dall’art. 4, rimane confermato: comma 1 del d.l. 78/2015 di disapplicare la sanzione • la scadenza del 31 gennaio 2016 per il monito- concernente il divieto di assunzione per: raggio del secondo semestre 2015; • la scadenza del 31 marzo 2016 per la certificazione finale del patto di stabilità 2015; • l’invio, decorsi sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione, di una nuova certificazione, a rettifica di quella già inviata entro il 31.3.2016, se, rispetto a quanto • il mancato rispetto del patto di stabilità per l’anno 2015 (annualità aggiunta con la legge di stabilità 2016) e per l’anno 2014; • l’eventuale tardivo invio della certificazione finale patto; • nonché, del mancato rispetto dell’indicatore dei tempi medi di pagamento. già certificato, si rileva un peggioramento del La disapplicazione della sanzione del divieto di as- proprio posizionamento rispetto all'obiettivo del sunzioni di personale è giustificata con il fine di faci- patto di stabilità interno. litare la ricollocazione del personale delle province. Nel secondo periodo si chiarisce che restano altresì Si rammenta, la sanzione del divieto di assunzione salve le disposizioni inerenti: di personale scaturente dal mancato rispetto dell’in- • l’applicazione delle sanzioni in caso di mancato ri- dicatore dei tempi medi di pagamento, introdotta spetto del patto di stabilità interno dell’anno 2015; dall’art. 41, comma 2 del decreto legge n. 66/2014 è • l’applicazione delle sanzioni in caso di mancato stato dichiarata illegittima dalla Corte Costituzio- rispetto del patto di stabilità interno relativo agli nale con la sentenza n. 272/2015. anni 2014 e precedenti qualora l’inadempienza Nel terzo periodo si chiarisce, altresì, che sono fatti sia accertata successivamente ai sensi dei commi salvi gli effetti connessi all’applicazione negli anni 28, 29 e 31 dell’articolo 31 della legge 183/2011 2014 e 2015 dei patti orizzontali sia regionali che L’art. 1, comma 760 della legge di stabilità 2016 nazionali. 35 legge di stabilità 2016 | 1 | 2016 Tributi locali Tutte le novità sui tributi locali di Cristina Carpenedo Il 28 dicembre 2015, è stata approvata la legge n. 208, c.d. legge di stabilità 2016, che ha introdotto novità sostanziali sui tributi locali. Gli interventi riguardano principalmente l’abitazione principale, per la quale è stata introdotta la sua esenzione ai fini TASI e i terreni agricoli per i quali cambiano, di nuovo, le regole della loro esenzione ai fini IMU. I minori gettiti derivanti ai comuni saranno compensati attraverso il fondo di solidarietà comunale. 1. L’abitazione principale valore non superiore a 500 euro, oppure in caso Uno degli interventi che caratterizza la manovra di comodatario con ISEE non superiore a 15.000 fiscale 2016, approvata con la legge 28 dicembre euro. Questa parte viene completamente espunta. 2015, n. 208, è la riduzione della pressione fiscale La disciplina dei nuovi comodati troverà spazio sull’abitazione principale. Lo scenario che si presen- nel successivo comma 3, ma non più come facoltà ta è di azzeramento dell’imposizione, mediante un di assimilazione bensì come abbattimento al 50% intervento che avviene sul comma 669. L’abitazione della base imponibile, in presenza di requisiti principale, nel nucleo essenziale declinato nel com- molto restrittivi. ma 2 dell’art. 13, viene esclusa anche dalla TASI, oltre Nella nuova versione del comma 2, resta confer- che dall’IMU, ad eccezione delle categorie catastali mata la facoltà di assimilare all’abitazione prin- di lusso per le quali continua a trovare applicazione cipale l’unità immobiliare posseduta a titolo di IMU e TASI. L’IMU, applicata nelle modalità definite proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che dal comma 10 dell’art. 13, e la TASI, nella combi- acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o nazione delle aliquote sopra previste. Il legislatore sanitari a seguito di ricovero permanente, a con- provvederà a compensare la perdita di gettito con un dizione che la stessa non risulti locata. Immutata ristoro dal fondo di solidarietà comunale. anche la disposizione che assimila ex lege le abitazioni degli iscritti AIRE. La norma considera direttamente adibita ad abitazione principale 36 2. Le assimilazioni e i comodati una ed una sola unità immobiliare posseduta dai La parte più rimaneggiata dal legislatore è quella cittadini italiani non residenti nel territorio dello che si occupa delle assimilazioni. Le modifiche Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti agiscono anzitutto sul comma 2 dell’art. 13, con all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi la cancellazione della facoltà di assimilare l’unità di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in immobiliare concessa in comodato dal soggetto Italia, a condizione che non risulti locata o data in passivo ai parenti in linea retta entro il primo comodato d’uso. Il comma 2 dell’art. 14 mantiene grado, che la utilizzano come abitazione prin- inoltre le quattro fattispecie che esclude l’appli- cipale e limitatamente alla quota di rendita di cazione dell’imposta municipale propria, con legge di stabilità 2016 | 1 | 2016 Tributi locali l’utilizzo da parte di studenti universitari, grazie 4. La riduzione per gli immobili locati a canone concordato al comma 15 della legge 208/2015. Un intervento inaspettato è quello che riconosce ampliamento del caso indicato nella lett. a) per una riduzione d’imposta del 25% ai proprietari che scelgono di affittare con contratti a canone 3. Il nuovo comodato concordato. L’intervento avviene sia sull’IMU che Dal 1° gennaio 2016 non esistono comodati assimilati sulla TASI con due modifiche normative distinte, all’abitazione principale. I comodati che rispettano scritte nel comma 53 e nel comma 54 dell’art. 1 solo certi requisiti avranno diritto a una riduzione della legge 208/2015. della base imponibile del 50%. La norma, infatti, interviene sul comma 3 dell’art. 13 del d.l. 201/2011 stabilendo che, la base imponibile è ridotta del 50% non solo per i fabbricati di interesse storico o artistico e per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili, ma anche per la nuova fattispecie delineata alla “53. All’articolo 13 del decreto- Dal 1° gennaio 2016 non esistono comodati assimilati all’abitazione principale. I comodati che rispettano solo certi requisiti avranno diritto a una riduzione della base imponibile del 50% lett. b) del comma 10 dell’art. 1 legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 6 è inserito il seguente: «6-bis. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l’im- della legge 208/2015. posta, determinata applicando È un meccanismo ad incastro non semplice da realiz- l’aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 6, zare che deve rispettare i seguenti requisiti: è ridotta al 75 per cento». - l’immobile dato in comodato non deve appartenere 54. Al comma 678 dell’articolo 1 della legge 27 di- alle categorie catastali A1 A8 A9; cembre 2013, n. 147, è aggiunto, in fine, il seguente - il beneficiario del comodato deve essere parente periodo: «Per gli immobili locati a canone concordato in linea retta entro il primo grado (padre/figlio) e di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l’imposta, deve rispettare il requisito della residenza e della determinata applicando l’aliquota stabilita dal comu- dimora abituale del nucleo familiare; ne ai sensi del comma 683, è ridotta al 75 per cento».”. - il contratto deve essere registrato; - il proprietario dell’immobile deve risiedere anacomune in cui si trova l’immobile concesso in 5. La nuova abitazione principale a favore dell’utilizzatore comodato; Un intervento di rilievo compare nella legge graficamente e dimorare abitualmente nello stesso - il proprietario dell’immobile non deve possedere 147/2013 istitutiva della IUC al comma 639 dell’art. altri immobili in Italia, ma unicamente quello 1, che dà rilievo alla presenza di due figure: il pos- oggetto di comodato, ad eccezione di quello in cui sessore e l’utilizzatore. Si tratta dei soggetti passivi abita solamente se si trova nello stesso comune di coinvolti nei tre tributi che compongono la IUC: quello oggetto di comodato e purché non appar- il possessore qualificato e l’utilizzatore occupante tenga alla categoria catastale A1 A8 A9. effettivo, indipendentemente dalla titolarità di un La fattispecie è inoltre soggetta a obbligo dichiarativo, diritto reale. che sembra assumere valore costitutivo. Il beneficio La compresenza delle due figure si trova nella TASI che si ottiene è un abbattimento della base imponibile che, al comma 681, stabilisce nel caso in cui l’uni- al 50% calcolata per la categoria “altro fabbricato”. tà immobiliare è occupata da un soggetto diverso 37 legge di stabilità 2016 | 1 | 2016 Tributi locali dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, dal 10 al 30%. L’intervento viene completato con quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autono- le modifiche al comma 681 al quale sono aggiunti ma obbligazione tributaria. L’occupante versa la TASI i seguenti periodi: nel caso in cui l’unità immo- nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, biliare è detenuta da un soggetto che la destina ad compresa fra il 10 e il 30 per cento dell’ammontare abitazione principale, escluse quelle classificate complessivo della TASI, calcolato applicando l’ali- nelle categorie catastali A/1 A/8 e A/9, il possessore quota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune è corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità nel regolamento relativo all’anno 2015. Nel caso di immobiliare. mancato invio della delibera entro il termine del La duplice obbligazione tributaria non scatta se, 10 settembre 2014 di cui al comma 688 ovvero nel ai sensi del comma 673, la detenzione temporanea non supera i sei mesi. Da sempre l’abitazione principale è prerogativa del titolare del diritto reale. Il nuovo intervento normativo sul comma 639 sbaraglia questa impostazione riconoscendo l’esenzione dalla TASI anche all’utilizzatore di un’abita- caso di mancata determinazio- A decorrere dall’anno 2016, non è più dovuta l’IMU sui terreni agricoli adibiti ad attività agricola, posseduti e condotti da CD o IAP iscritti alla previdenza agricola. Non rientrano nell’esenzione i titolari di partita IVA che non versano i contributi agricoli. ne della predetta percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo all’anno 2015, la percentuale di versamento a carico del possessore è pari al 90 per cento dell’ammontare complessivo del tributo. La disposizione si preoccupa di individuare e confermare la quota di versamento a carico zione principale. Stiamo cioè del proprietario, abbonata in- parlando dell’ipotesi in cui vece solo all’utilizzatore. il titolare del diritto reale concede in locazione o comodato il suo immobile, oggi questi immobili scontavano la TASI ad aliquota 6. L’esenzione sui terreni agricoli posseduti e condotti da CD e IAP iscritti alla previdenza agricola ordinaria decisa per la categoria “altri fabbricati”, Il comma 10 dell’art. 1 della manovra interviene con la suddivisione della quota tra il proprietario sull’art. 13 del d.l. 201/2011 disponendo l’abrogazione: e l’eventuale diverso occupante. Con la suddetta - del secondo periodo del comma: “5 Per i terreni disposizione si giunge al riconoscimento dell’abita- agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti zione principale esente TASI in capo all’occupante e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprendi- il quale, invece che versare la quota nella misura tori agricoli professionali iscritti nella previdenza che viene destinato dall’utilizzatore a residenza e dimora abituale del suo nucleo familiare. Fino ad decisa dal comune tra il 10 e il 30%, sarà esente. Il proprietario verserà invece ad aliquota ordinaria la 38 agricola il moltiplicatore è pari a 75”; - dell’intero comma 8-bis: “I terreni agricoli posse- quota decisa dall’ente. duti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli Con il nuovo intervento accade dunque che, un professionali di cui all’articolo 1 del decreto legi- immobile dato in locazione a un utilizzatore che slativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modi- ne fissa la residenza anagrafica e la dimora del ficazioni, iscritti nella previdenza agricola, purchè nucleo familiare, sarà soggetto a IMU e TASI dai medesimi condotti, sono soggetti all’imposta con aliquota ordinaria decisa dall’ente mentre è limitatamente alla parte di valore eccedente euro azzerata la quota dell’occupante fissata dall’ente 6.000 e con le seguenti riduzioni: legge di stabilità 2016 | 1 | 2016 Tributi locali a)del 70 per cento dell’imposta gravante sulla parte individuava diverse situazioni, ove il requisito di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a della coltivazione diretta da parte di CD o IAP euro 15.500; iscritti alla previdenza agricola giocava un ruolo b)del 50 per cento dell’imposta gravante sulla parte di importante. Nel nuovo disegno in vigore dal 2016, valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500; esiste già una norma generale di esenzione per c) del 25 per cento dell’imposta gravante sulla parte queste figure imprenditoriali, indipendentemente di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro dall’ubicazione. La lett. h) dell’art. 7 (sono esenti 32.000”. dall’imposta i terreni agricoli ricadenti in aree mon- L’abrogazione è accompagnata dalla fondamentale tane o di collina delimitate ai sensi dell’art. 15 della disposizione del comma 13 del medesimo art. 1 legge 27 dicembre 1977, n. 984) diventa importan- nella parte in cui stabilisce che: “Sono, altresì, esen- te per quei terreni che assumono la qualifica di ti dall’IMU i terreni agricoli: a) posseduti e condotti delimitato o parzialmente delimitato e sui quali si dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli svolge attività agricola ai sensi dell’art. 2135 del professionali di cui all’articolo 1 del decreto legisla- codice civile. Verseranno l’IMU tutti i terreni che tivo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza non sono agricoli. agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione”. La scelta del legislatore comporta l’imposizione Dal connubio di queste norme, a decorrere dall’an- di tutti i terreni sui quali non si svolge attività no 2016, non è più dovuta l’IMU sui terreni agricoli agricola ai sensi del codice civile, ad eccezione adibiti ad attività agricola, posseduti e condotti delle isole minori e dei terreni a immutabile desti- da CD o IAP iscritti alla previdenza agricola (vale nazione agro silvo pastorale a proprietà collettiva a dire versano almeno 104 giornate lavorative). indivisibile e inusucapibile. Non rientrano nell’esenzione i titolari di partita Comma 13: “A decorrere dall’anno 2016, l’esenzione IVA che non versano i contributi agricoli. dall’imposta municipale propria (IMU) prevista dal- Va ricordato che con l’istituzione dell’IMU tutti la lettera h) del comma 1 dell’articolo 7 del decreto i terreni sono stati interessati all’imposta, non legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica solo quelli agricoli. La stessa circolare 3/DF/2012 sulla base dei criteri individuati dalla circolare del ha confermato che l’IMU comprende tutti gli Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, immobili. L’ICI invece non comprendeva i piccoli pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla appezzamenti. Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993. Sono, altresì, esenti dall’IMU i terreni agricoli: a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 7. Terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina. Isole minori. Proprietà collettiva 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti Altro colpo di spugna sulla travagliata vicenda b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all’al- dei terreni agricoli ricadenti in aree montane o legato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448; di collina, iniziata con la pubblicazione del dm c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale 28.11.2014 e che si chiude ora con l’abrogazione a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile. A delle disposizioni più significative del d.l. 4/2015, decorrere dall’anno 2016, sono abrogati i commi da per lasciare spazio alla vecchia circolare 9 del 14 1 a 9-bis dell’articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio giugno 1993. Il decreto-legge, approvato in sosti- 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge tuzione del meccanismo del decreto ministeriale, 24 marzo 2015, n. 34”. nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; 39 legge di stabilità 2016 | 1 | 2016 Tributi locali 8. La sospensione del potere di aumento dei tributi sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo La legge 208/2015 irrompe nella potestà impositiva Il primo periodo non lascia spazio a dubbi in or- decretando la sospensione del potere di aumento dei dine al fatto che, se gli enti locali adottassero una tributi per regioni ed enti locali fotografando l’asset- delibera di incremento dei tributi e di addizionali, to impositivo alla situazione 2015. È una norma che si tratterebbe di un atto privo di efficacia. rappresenta un tuffo nel passato quando dal 2008 al Trattandosi di una disposizione esplicitamente de- 2011 fu bloccata la potestà di incremento di aliquote limitata ai tributi locali, la norma non riguarda le e tariffe dei tributi locali. Da questo punto di vista entrate patrimoniali di diritto pubblico e le entrate possiamo beneficiare delle patrimoniali di diritto privato. I tributi dei comuni interpretazioni già emesse coinvolti nel blocco impo- sul tema dalla Corte dei conti per concludere che nessuna forma di aumento, nemmeno indiretto, sarà ammesso. Nel dettaglio la disposizione di interesse è inserita nel comma 26 dell’art. 1: “Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000”. A decorrere dall’anno 2016, non è più dovuta l’IMU sui terreni agricoli adibiti ad attività agricola, posseduti e condotti da CD o IAP iscritti alla previdenza agricola. Non rientrano nell’esenzione i titolari di partita IVA che non versano i contributi agricoli. sitivo sono l’IMU, la TASI, l’imposta sulla pubblicità e anche il canone, la TOSAP, l’imposta di soggiorno, l’addizionale comunale all’IRPEF. Non sarà possibile nemmeno istituire nuovi tributi come si legge in alcuni pareri della Corte dei conti emessi sul in coerenza con gli equilibri tema. Nessuna possibilità di generali di finanza pubblica, manovra dunque, nemmeno per l’anno 2016 è sospesa l’ef- per l’imposta di soggiorno, ficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli nonostante il suo carattere volontario, rispetto ai enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi patrimoniali. Non sarà possibile ridurre tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli esenzioni o ampliare il periodo di applicazione di enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di un tributo, in quanto vige la regola che tutto ciò aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015. Sono che comporta un incremento di gettito finale o un fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di incremento di tributo sulla singola fattispecie, è cui all’articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre sintomo di aumento della pressione fiscale. 2004, n. 311, e all’articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la posai fini dell’accesso alle anticipazioni di liquidità di 9. La situazione 2015 e la sanatoria delle delibere cui agli articoli 2 e 3 del decreto – legge 8 aprile 2013, La sospensione decretata dal comma 26 dell’art. n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 1, si applica limitatamente alle disposizioni che giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La prevedono l’aumento dei tributi e delle addizionali sospensione di cui al primo periodo non si applica rispetto alla situazione delle aliquote e delle tariffe alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all’articolo 1, com- applicate per l’anno 2015. Il livello di pressione ma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per fiscale è l’assetto del 2015 definito dalle delibere gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi regolamentari e tariffarie in vigore in quell’anno. dell’articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto In linea di principio la pressione fiscale è così fo- legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai tografata dalle delibere approvate entro il 31 luglio sibilità di effettuare manovre fiscali incrementative 40 legge di stabilità 2016 | 1 | 2016 Tributi locali 2015 e rese esecutive ai sensi di legge e delle regole ›› Versamenti effettuati con un ritardo non su- di pubblicazione che caratterizzano l’IMU e la TASI. periore a novanta giorni: la sanzione del 30% Pertanto ciascun comune dovrà verificare l’adozio- calcolata sul tributo non versato è ridotta alla ne delle proprie delibere entro il termine previsto metà (15%). dal decreto del ministero dell’interno del 13 maggio ›› Versamenti effettuati con un ritardo non supe- 2015, che ha differito la scadenza di adozione del riore a quindici giorni, la sanzione del 30% già bilancio di previsione al 30 luglio 2015, divenuto ridotta della metà (15%) è ulteriormente ridot- 31 luglio, grazie alla disposizione contenuta nel ta a un importo pari a un quindicesimo per cia- comma 49 dell’art. 1 della legge 208/2015. scun giorno di ritardo. ›› Versamenti eseguiti con ritardo superiore a 90 giorni, la sanzione è del 30%. 10. La norma interpretativa sulle tariffe dell’imposta comunale sulla pubblicità L’entrata in vigore dell’art. 13 del d.lgs. 471/1997 La legge di stabilità per il 2016 prevede una so- accertate, poiché trova applicazione il principio del luzione per blindare gli aumenti tariffari relativi favor rei contenuto nell’art. 3 del d.lgs. 472/1997, all’imposta sulla pubblicità, dopo il ciclone gene- recante il principio di legalità. Ai sensi del comma rato dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 7887 3 citato: “Se la legge in vigore al momento in cui è del 21 ottobre 2014. Il comma 739 contiene una stata commessa la violazione e le leggi posteriori norma di interpretazione autentica retroattiva che stabiliscono sanzioni di entità diversa, si applica la chiarirebbe l’ambito applicativo dell’art. 23, comma legge più favorevole, salvo che il provvedimento di 7 del d.l. n.83/2012 che aveva abrogato l’art. 11, irrogazione sia divenuto definitivo”. comma 10 della legge n. 449/1997 relativa alla fa- Ne consegue che il ravvedimento operoso, nella coltà di aumento. In tal modo vengono scongiurati nuova misura collegata alla modifica della sanzione i contenziosi che si stavano generando sul tema con originaria, trova applicazione per i tardivi versa- richieste di rimborso del pagato. menti riferiti alle scadenze 2015. 11. Le modifiche all’art. 13 del d.lgs. 471/1997. Sanzioni per omesso versamento 12. Effetti sul ravvedimento operoso La legge di stabilità al comma 133 dell’art. 1 mo- contribuente di ravvedersi in caso di versamento difica il termine di entrata in vigore del nuovo art. tardivo, pagando contestualmente al versamento, 13 del d.lgs. 471/1997, la disposizione che, nell’im- una sanzione in misura ridotta rispetto a quella pianto del sistema sanzionatorio tributario, punisce base. Ne consegue che, le modifiche viste in caso l’omesso versamento alla prescritta scadenza con di omesso versamento alla prescritta scadenza, un importo par al 30% del tributo non versato, producono un automatico effetto anche sulla mi- mediante sanzione irrogata contestualmente all’atto sura del ravvedimento operoso. Preliminarmente di accertamento in liquidazione. Il d.lgs. 158/2015 va chiarito che anche questa disposizione è stata introduce un’ulteriore attenuazione del carico san- ritoccata dal d.lgs. 158/2015 con anticipazione, da zionatorio se i versamenti sono effettuati con un parte della legge di stabilità, dell’entrata in vigore ritardo non superiore a novanta giorni. al 1.1.2016. Le diverse situazioni contemplate dalla Gli step norma prevedono: all’1.1.2016 produce effetti anche sulle violazioni commesse prima di questa data ma non ancora Nel sistema sanzionatorio tributario, l’art. 13 del d.lgs. 472/1997 disciplina la possibilità concessa al 41 legge di stabilità 2016 | 1 | 2016 Tributi locali 42 ›› la riduzione della sanzione ad un decimo del ›› la riduzione della sanzione ad un ottavo del mi- minimo nei casi di mancato pagamento del tri- nimo, se la regolarizzazione degli errori e del- buto se esso viene eseguito nel termine di tren- le omissioni, anche se incidenti sulla determi- ta giorni dalla data della sua commissione; nazione o sul pagamento del tributo, avviene ›› la riduzione della sanzione ad un nono del mini- entro il termine per la presentazione della di- mo se la regolarizzazione degli errori e delle omis- chiarazione relativa all’anno nel corso del qua- sioni, anche se incidenti sulla determinazione o le è stata commessa la violazione ovvero, quan- sul pagamento del tributo, avviene entro novanta do non è prevista dichiarazione periodica, en- giorni dalla data dell’omissione o dell’errore; tro un anno dall’omissione o dall’errore. Giorni di ritardo Misura sanzionatoria Misura ravvedimento dal 1.1.2016 1° giorno di ritardo 1 per cento 1/10 = 0,1% sprint 2° giorno di ritardo 2 per cento 1/10 = 0,2% sprint 3° giorno di ritardo 3 per cento 1/10 = 0,3% sprint 4° giorno di ritardo 4 per cento 1/10 = 0,4% sprint 5° giorno di ritardo 5 per cento 1/10 = 0,5% sprint 6° giorno di ritardo 6 per cento 1/10 = 0,6% sprint 7° giorno di ritardo 7 per cento 1/10 = 0,7% sprint 8° giorno di ritardo 8 per cento 1/10 = 0,8% sprint 9° giorno di ritardo 9 per cento 1/10 = 0,9% sprint 10° giorno di ritardo 10 per cento 1/10 = 1% sprint 11° giorno di ritardo 11 per cento 1/10 = 1,1% sprint 12° giorno di ritardo 12 per cento 1/10 = 1,2% sprint 13° giorno di ritardo 13 per cento 1/10 = 1,3% sprint 14° giorno di ritardo 14 per cento 1/10 = 1,4% sprint 15° giorno di ritardo fino al 30° 15 per cento 1/10 = 1,5% breve Dal 31° giorno di ritardo al 90° 15 per cento 1/9 = 1,67% intermedio Dal 91° giorno di ritardo 30 per cento 1/8 = 3,75% lungo versamento entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall’omissione o dall’errore. 13. Fabbricati D nonché degli elementi ad essi strutturalmente con- Il comma 21 della legge 208/2015 stabilisce che nessi che ne accrescono la qualità e l’utilità, nei A decorrere dal 1º gennaio 2016, la determinazione limiti dell’ordinario apprezzamento. Sono esclusi della rendita catastale degli immobili a destinazione dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, at- speciale e particolare, censibili nelle categorie cata- trezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico stali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima pro-cesso produttivo. La norma scrive la regola diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, della determinazione della rendita catastale degli legge di stabilità 2016 | 1 | 2016 Tributi locali immobili a destinazione speciale del gruppo D e 14. Abrogazione dell’IMUS immobili a destinazione particolare del gruppo E Il comma 25 dell’art. 1 della legge di stabilità dispo- (escluse da IMU e TASI), soggette a stima diretta e ne l’abrogazione dell’intero art. 11 del d.lgs. 23/2011 che dovrà escludere macchinari, congegni, attrezza- che istituiva l’IMU secondaria, confermando così ture ed altri impianti, funzionali allo specifico pro- la vigenza dei tributi minori. cesso produttivo. I commi successivi aprono una finestra temporale breve per la presentazione di atti di aggiornamento della rendita mediante DOCFA, per gli immobili già censiti. Solamente per gli atti 15. TARI presentati entro il 15 giugno 2016, le rendite ag- Le modifiche al comma 652 dell’art. 1 della giornate producono effetto dal 1.1.2016, in deroga legge 147/2013 consentono di utilizzare i coef- alla regola della vigenza al 1° gennaio dell’anno di ficienti inferiori ai minimi o superiori ai mas- imposizione. Tutte le operazioni di aggiornamento simi indicati dal d.P.R. 158/1999 nella misura eseguite dopo il 15 giugno, ricadranno nella regola del 50%. Slitta al 2018 l’utilizzo dei parametri generale di decorrenza della rendita vigente al 1 dei fabbisogni standard nella formazione del gennaio dell’anno di imposizione. piano finanziario. 43 legge di stabilità 2016 | 1 | 2016 Pareggio di bilancio Dal patto al pareggio di bilancio di Matteo Barbero Fra le numerose novità contabili che, come al solito, trovano posto nella legge di stabilità, quest’anno spicca senza dubbio quella che prevede dal 2016 il superamento del Patto di stabilità interno con il pareggio di bilancio. Il nuovo meccanismo presenta indubbi vantaggi rispetto a quello precedente. Esso, tuttavia, oltre agli inevitabili problemi che accompagnano qualsiasi cambiamento, presenta anche alcune rilevanti criticità legate all’incompletezza del quadro normativo e soprattutto all’incertezza sull’impatto degli ulteriori vincoli previsti dalla l. 243/2012. Da considerare anche l’assoggettamento dei comuni fino a 1.000 abitanti, finora sempre esclusi dal Patto. 44 1. Introduzione di cassa. Essa, inoltre, pone limitazioni molto restrit- La legge di stabilità 2016 (l. 208/2015) modifica tive sull’indebitamento, obbligando ad attivarlo solo profondamente il quadro dei vincoli di finanza nell’ambito di intese a livello regionale. Al contrario, pubblica applicabili agli enti territoriali. Dopo quasi la legge di stabilità 2016 menziona solo il pareggio venti anni dalla sua introduzione, infatti, dal 1° fra entrate e spese finali in termini di competenza, gennaio 2016 non si applica più il Patto di stabilità tralasciando gli altri obiettivi previsti dalla l. 243, interno, sostituito da nuovo meccanismo basato e non ripropone le limitazioni sull’indebitamento. sull’obbligo di conseguire il pareggio di bilancio, Al riguardo, la relazione di accompagnamento alla che viene esteso a tutti i comuni indipendentemente legge di stabilità 2016 afferma di avere anticipato di dalla dimensione demografica (quindi anche ai un anno l’applicazione della l. 243, dal momento che comuni fino a 1.000 abitanti). In attesa delle prime l’applicazione a regime riguarda i bilanci che, in base istruzioni da parte dei competenti organi statali alla disciplina generale, si dovrebbero approvare (Ragioneria Generale dello Stato, Commissione dopo il 1° gennaio 2016, ossia quelli relativi al 2017 . Arconet, Corte dei conti), nei paragrafi seguenti Inoltre, la legge di stabilità 2016 dà attuazione alla l. procederemo ad analizzare i contenuti salienti della 243, individuando come saldo da presidiare con mo- nuova disciplina. nitoraggi e sanzioni solo quello finale di competenza. Preliminarmente, tuttavia, occorre chiarirne il lega- Tuttavia, la questione è tutt’altro che risolta. Al me con la l. 243/2012. Quest’ultima – che ricordiamo riguardo, basta richiamare i dubbi espressi, oltre è una legge rinforzata, come tale non modificabile o che dal Servizio studi di Camera e Senato, soprat- derogabile da una legge ordinaria – impone, sempre tutto dalla Corte dei conti, che nel corso della sua a decorrere dal 1° gennaio 2016, il conseguimento, audizione al Senato sul disegno di legge di stabilità sia a preventivo che a consuntivo, del pareggio fra 2016 È auspicabile, quindi, che intervenga quanto entra-te e spese finali e fra entrate e spese correnti, prima una razionalizzazione del quadro normativo entrambi declinati sia in termini di competenza che che regola la materia. legge di stabilità 2016 | 1 | 2016 Pareggio di bilancio 2. Il superamento del Patto un obiettivo negativo (quindi più favorevole), chi In base all’art. 1, comma 712, della l. 208/20415, a invece ha acquisito quote di Patto avrà un obiettivo decorrere dal 1° gennaio 2016 viene disapplicata positivo (quindi meno favorevole). l’intera disciplina del Patto, individuata sia mediante Con il superamento del Patto, vengono meno anche riferimenti espliciti a disposizioni specifiche che me- tutte le esclusioni di voci dalle entrate e dalle spese diante un generico richiamo di tutte le altre norme rilevanti ai fini del calcolo del saldo di competenza ad esso relative. mista. Tali fattispecie, infatti, non sono espressamen- Vengono fatti salvi solo i seguenti effetti: te richiamate dalla nuova disciplina sul pareggio di 1) rimane obbligatorio effettuare il monitoraggio bilancio. relativo al secondo semestre 2015, da trasmettere Inoltre, nel nuovo quadro, non avranno più ragione di entro il 31 gennaio 2016; essere applicate le misure dettate a favore degli enti ca- 2) rimane obbligatorio l’invio della certificazione pofila di convenzione dagli art. 31, comma 6-bis, della finale entro il 31 marzo 2016 ed i connessi obblighi legge 183/2011 e dall’art. 1, comma 2 e seguenti, del d.l. di aggiornamento dei dati trasmessi laddove emerga 78/2015. Tali misure, infatti, miravano a sterilizzare la necessità di rettifiche; almeno parzialmente la penalizzazione che ai capofila 3) restano fermi gli effetti delle sanzioni previste in derivava dal meccanismo di calcolo degli obiettivi di caso di mancato rispetto del Patto relativo al 2015, Patto, basato sui livelli di spesa corrente registrata in anche laddove accertato a posteriori ai sensi dell’art. un periodo di riferimento. Con il passaggio al pareggio 31, commi 28, 29 e seguenti, della legge 183/2011; di bilancio, tale penalizzazione verrà meno. 4) restano fermi gli effetti delle sanzioni1 previste in Allo stesso modo, dal 2016 non saranno più distribu- caso di mancato rispetto del Patto relativo agli anni ite le premialità previste dall’art. 1, comma 122, della precedenti al 2015 laddove accertato a posteriori legge 220/2010, ossia gli incentivi agli enti in regola ai sensi dell’art. 31, commi 28, 29 e seguenti, della con il Patto dell’anno precedente finanziate con i pro- legge 183/2011; venti delle sanzioni applicate a quelli inadempienti. (1) 5) sono confermati gli effetti dell’applicazione dei patti orizzontali (nazionale e regionale) relativi agli anni 2014 e 2015. In pratica, ciò significa che i “de- 3. Il pareggio di bilancio per il 2016 biti” ed i “crediti” che, in termini di spazi finanziari, Al posto del Patto, viene introdotto un nuovo vin- sono sorti negli anni 2014 e 2015 verranno recuperati colo basato sul pareggio di bilancio. La relativa a valere sulla nuova disciplina del pareggio, per cui disciplina è contenuta nell’art. 1, commi 710 e chi nei suddetti anni ha ceduto quote di Patto avrà seguenti, della legge di stabilità 2016. Il nuovo obiettivo è quindi declinato in termini (1) Ricordiamo che le sanzioni previste in caso di mancato rispetto del Patto sono le seguenti: riduzione delle spettanze in misura pari alla differenza tra il saldo registrato e l’obiettivo programmatico; tetto agli impegni di spesa corrente, che non possono sperare l’importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell’ultimo triennio; divieto di ricorrere all’indebitamento per gli investimenti; divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto; riduzione delle indennità degli amministratori nella misura del 30% rispetto all’ammontare risultante alla data del 30 giugno 2010. Come vedremo, le stesse sanzioni sono riproposte dalla legge di stabilità 2016 rispetto al nuovo meccanismo del pareggio di bilancio. di saldo di competenza fra entrate e spese finali, laddove per entrate finali si intendono, ai sensi del comma 711, quelle dei primi cinque titoli(2) e per spese finali quelle dei primi tre titoli del bilancio armonizzato. Questo saldo dovrà essere almeno pari a 0, fatti salvi i casi di “debiti” o “crediti” da Patto orizzontale di cui ai precedenti esempi riportati nel paragrafo 2. (2) Fra le entrate valide ai fini del pareggio, la legge di stabilità 2016 impone di non conteggiare il c.d. fondo Imu-Tasi, che per il momento prevede uno stanziamento di 390 milioni di euro. 45 legge di stabilità 2016 | 1 | 2016 Pareggio di bilancio Lo stesso comma 711 prevede poi che “Limitata- una differenza di rilevo rispetto al Patto, il quale, mente all’anno 2016, nelle entrate e nelle spese come noto, considerava la cassa del conto capitale. finali in termini di competenza è considerato il Pertanto, con il nuovo meccanismo vengono liberati fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, tutti i pagamenti, oltre che di parte corrente (già al netto della quota rinveniente da indebitamento”. esclusi dal Patto), anche in conto capitale. Infine, in base al comma 712, le spese devono essere L’apertura riguarda soprattutto i pagamenti in considerate al netto dell’accantonamento al fondo conto residui, nei limiti in cui la conservazione dei crediti di dubbia esigibilità. residui è consentita dalle nuove norme contabili. Al riguardo, conviene fissare subito alcuni punti. Rimane fermo quanto previsto dall’art. 162 del a)Non sono più imposti vincoli sulla cassa. TUEL, che dispone l’obbligo di conseguire un fondo b)Fra le spese rilevanti ai fini del pareggio finale di cassa finale non negativo. non sono considerate quelle del Titolo IV (Rim- Al riguardo, occorre ricordare che dal 2016 il bilan- borso prestiti). cio preventivo dovrà contenere anche le previsioni c)Il fondo pluriennale vincolato entra nel saldo di cassa con valenza autorizzatoria. limitatamente all’anno 2016 e per la quota non derivante da debito. d) Il fondo crediti dubbia esigibilità non rileva come spesa. e)Fra le entrate valide ai fini del pareggio non compaiono né l’avanzo né i prestiti (Titolo VI). 3.2. Rimborso prestiti L’esclusione dalle spese rilevanti ai fini del pareggio di bilancio delle spese per il rimborso delle quote capitali dei prestiti (Titolo IV) ripropone un ele- Come già evidenziato, ai fini del pareggio, a dif- mento di flessibilità già presente nel Patto. Siccome ferenza di quanto previsto per il Patto, non sono l’ammortamento delle quote capitale di mutui e previste voci di entrata o di spesa escluse dal saldo. altre forme di indebitamento deve essere coperto Inoltre, deve essere segnalata l’inclusione del titolo con le entrate correnti (articolo 162, comma 6, del V in entrata (Riduzioni attività finanziarie) e del TUEL), ciò determina un avanzo strutturale titolo III (Incremento attività finanziarie) in spesa, Tale surplus, cui si aggiunge, come vedremo, quello per cui ai fini del pareggio rilevano anche le riscos- derivante dall’esclusione del fondo crediti di dub- sioni e le concessioni di crediti. bia esigibilità, può essere utilizzato per applicare Inoltre, in entrata vanno conteggiate le alienazioni avanzo o per contrarre nuovo debito da destinare di titoli e in spesa gli acquisti di azioni e i conferi- agli investimenti. menti di capitale. Ovviamente, la dimensione del surplus strutturale Esaminiamo ora i singoli punti per vedere l’impatto sarà diversa da ente a ente. delle novità. 46 3.1. Competenza e cassa 3.3. La rilevanza del fondo pluriennale vincolato Il pareggio di bilancio previsto dalla legge di sta- Abbiamo già richiamato quanto prevede il comma bilità 2016 deve essere rispettato solo in termini di 711 rispetto al fondo pluriennale vincolato. competenza, ossia considerando gli accertamenti Tale disposizione recita che: “Limitatamente all’an- delle entrate e gli impegni delle spese rilevanti. no 2016, nelle entrate e nelle spese finali in termini I corrispondenti valori di cassa (riscossioni e di competenza è considerato il fondo pluriennale pagamenti) non rilevano (a differenza di quanto vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota prevede, invece, la Legge 243/2012). Si tratta di rinveniente da indebitamento”. legge di stabilità 2016 | 1 | 2016 Pareggio di bilancio Al riguardo, la norma distingue sia sul piano temporale che in base alla provenienza delle risorse debito che confluisce nel fondo stesso. c)Dal 2017, in mancanza di modifiche, il fondo confluite nel fondo. pluriennale vincolato (sia esso derivante o meno a)Per il 2016, fra le entrate rilevanti ai fini del da debito) non potrà essere sommato alle entrate pareggio è inclusa la quota di fondo pluriennale rilevanti ai fini del pareggio, ma neppure alle vincolato prevista in entrata non derivante da spese rilevanti. Anche in tal caso, è bene precisare debito. Simmetricamente, sempre il 2016, fra che il fondo non deve essere sottratto alle spese le spese rilevanti ai fini del saldo va conteggiata impegnate, ma non conteggiato. anche la quota di fondo pluriennale vincolato prevista spesa non derivante da debito. Si tratta di una regola simile a quella prevista 3.4. Il fondo crediti di dubbia esigibilità per il Patto 2015, ma estesa anche al fondo plu- Al riguardo, viene in considerazione il comma 712, riennale vincolato di parte capitale, oltre che a ai sensi del quale “A decorrere dall’anno 2016, al quello di parte corrente. bilancio di previsione è allegato un prospetto obbliga- In pratica, essa consente di utilizzare il fondo torio contenente le previsioni di competenza triennali pluriennale vincolato non derivante da debito rilevanti in sede di rendiconto ai fini della verifica del come un’entrata valida per dare copertura alla rispetto del pareggio. A tal fine, il prospetto allegato al quota di impegni imputata sul 2016. bilancio di previsione non considera gli stanziamenti Simmetricamente, la quota residua di fondo del fondo crediti di dubbia esigibilità e dei fondi spese pluriennale vincolato non derivante da debito e rischi futuri concernenti accantonamenti destinati non consumata nel 2016 e quindi riportata come a confluire nel risultato di amministrazione”. fondo pluriennale vincolato di spesa unitamente In base a tale norma, il fondo crediti di dubbia alle eventuali entrate accertate nel 2016 e corre- esigibilità impatta sul pareggio in modo differen- late ad impegni imputati ad esercizi successivi te da quanto previsto ai fini del Patto 2015. Per deve essere sommata alle spese rilevanti ai fini quest’ultimo, infatti, il fondo deve essere sottratto del pareggio, anche se non impegnata. dall’obiettivo ma rileva nel saldo come se fosse Occorre precisare che le stessa regola vale per il impegnato. fondo pluriennale vincolato che dovesse “nascere Ai fini del pareggio, invece, il fondo accantonato nel 2016”. (sia in parte corrente che eventualmente in conto b)Per il fondo pluriennale vincolato derivante da capitale) deve essere scorporato dalle spese rile- debito (fattispecie che ovviamente riguarda solo vanti. Siccome, ovviamente, i relativi accertamenti il conto capitale), invece, già nel 2016 è prevista devono essere conteggiati in entrata, tale disciplina l’esclusione dal pareggio di bilancio sia in entrata determina un avanzo strutturale pari all’importo che in spesa. Per essere più chiari, ciò significa del fondo stanziato a bilancio, che va a sommarsi che tale quota del fondo pluriennale vincolato all’eventuale surplus derivante dall’esclusione delle non deve essere conteggiata né fra le entrate né spese di rimborso delle quote capitali dei prestiti. fra le spese rilevanti. Non devono essere conteggiati neppure gli importi Al riguardo, si precisa che l’esclusione opera accantonati a fondi spese e rischi futuri destinati a sia per il fondo (di entrata e di spesa) che sorge confluire nel risultato di amministrazione. nell’anno in cui si assume debito, sia per la Neppure deve essere conteggiata la quota accanto- quota parte riferita agli esercizi precedenti, sia nata a copertura del disavanzo da riaccertamento per la quota di avanzo vincolato derivante da straordinario. 47 legge di stabilità 2016 | 1 | 2016 Pareggio di bilancio 3.5. Avanzo e debito emanare entro il 15 aprile 2016. Qualora la richiesta Sia l’avanzo di amministrazione che i prestiti non complessiva risulti superiore agli spazi finanziari rientrano fra le entrate valide ai fini del consegui- disponibili gli stessi sono attribuiti in misura pro- mento del pareggio. Pertanto, l’utilizzo di tali poste porzionale alle singole richieste. Il monitoraggio deve essere attentamente verificato alla luce delle degli interventi di edilizia scolastica avviene ai sensi compatibilità finanziarie complessive. del d.lgs. 229/2011. Per il solo anno 2016, sono escluse dal saldo, nei Un’ulteriore esclusione dal saldo, nei limiti di un limiti di un importo complessivo pari a 480 milioni, importo complessivo pari a 20 milioni per il solo le spese sostenute dagli enti locali per interventi di anno 2006, riguarda le spese a valere sull’avanzo di edilizia scolastica effettuati a valere sull’avanzo di amministrazione e su risorse rivenienti dal ricorso amministrazione e su risorse rinvenienti dal ricorso al debito per interventi di bonifica ambientale, al debito. A tal fine gli enti locali dovranno, entro conseguenti ad attività minerarie. In tal caos, le il termine perentorio del 1° marzo, alla Presidenza richieste devono essere trasmesse, sempre entro del Consiglio dei ministri – Struttura di missione il 1° marzo 2016, alla Presidenza del Consiglio dei per il coordinamento e l’impulso per gli interventi ministri – Struttura di missione contro il dissesto di edilizia scolastica, secondo modalità individuate idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture e pubblicate sul sito istituzionale della medesima idriche, secondo modalità individuate e pubblicate Struttura, gli spazi finanziari di cui necessitano. Gli sul sito istituzionale della medesima Struttura. spazi finanziari sono attribuiti secondo il seguente Ovviamente, rimangono fermi i limiti all’utilizzo ordine prioritario: dell’avanzo previsti dall’art. 187, comma 3-bis, del a) spese sostenute per gli interventi di edilizia scola- TUEL per gli enti che fanno ricorso non occasio- stica avviati dai comuni a seguito dell’articolo 48 nale all’anticipazione di tesoreria o all’utilizzo della comma 1 del d.l. 66/2014, spese sostenute dalle cassa vincolata. province e dalle città metropolitane per interventi di edilizia scolastica, nell’ambito delle risorse assegnate ai sensi dell’art. 1, comma 467, della l. 4. Enti soggetti 190/2014, nonché spese sostenute dai comuni a L’ambito di applicazione della nuova disciplina compartecipazioni e finanziamenti della Banca del pareggio di bilancio è individuato dall’art. 1, europea degli investimenti (B.E.I.) destinati ad comma 709 che recita: “Ai fini della tutela dell’unità interventi di edilizia scolastica esclusi dal bene- economica della Repubblica, gli enti di cui al com- ficio di cui al citato articolo 48, comma 1, del d.l. ma 1 dell’articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 66/2014; 243, concorrono alla realizzazione degli obiettivi di b) spese sostenute dagli enti locali a valere su stan- finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui ziamenti di bilancio ovvero su risorse acquisite al presente articolo, che costituiscono principi fonda- mediante contrazione di mutuo, per interventi mentali di coordinamento della finanza pubblica, ai di edilizia scolastica finanziati con le risorse di sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo cui all’articolo 10 del d.l. 104/2013; comma, della Costituzione”. c)altre pese per interventi di edilizia scolastica sostenute da parte degli enti locali. 48 Il riferimento all’art. 9, comma 1, della legge 243/2012 comporta che la disciplina in questione Gli enti locali beneficiari dell’esclusione e l’importo si applica a regioni, città metropolitane, province dell’esclusione stessa sono individuati, sentita la e comuni. Conferenza Stato-città ed autonomie locali, con Per questi ultimi, non sono previste esclusioni in decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da relazione alla dimensione demografica, per cui rien- legge di stabilità 2016 | 1 | 2016 Pareggio di bilancio trano anche i comuni con popolazione fino a 1.000 Per quanto concerne il prospetto, esso è pre- abitanti, finora sempre esclusi dal Patto. visto dal già citato comma 712, ai sensi del Anche tali enti, quindi, dovranno rispettare il quale esso è definito secondo le modalità vincolo, dovranno provvedere agli adempimenti previste dall’articolo 11, comma 11, del d.lgs. di monitoraggio e certificazione accreditandosi al 118/2011 (ossia con decreto ministeriale previa sistema web http://pareggiobilancioentiterritoriali. deliberazione della c.d. commissione Arconet) tesoro.it (per gli altri enti dovrebbe restare valide le e deve contenente le previsioni di competenza utenze già create per l’analogo applicativo relativo triennali rilevanti in sede di rendiconti ai fini al Patto) e saranno soggetti alle sanzioni previste della verifica del saldo. in caso di inadempimento. Con riferimento all’esercizio 2016, il prospetto è È appena il caso di sottolineare come che per i pic- allegato al bilancio di previsione già approvato coli comuni si tratta di un cambiamento epocale, mediante delibera di variazione del bilancio ap- essendo gli stessi per la prima volta assoggettati ad provata dal Consiglio non oltre 60 giorni dalla data un vincolo finanziario complessivo, ance se meno di entrata in vigore del decreto ministeriale che ne stringente del Patto. definisce la struttura. La legge di stabilità 2016 non ha riproposto neppure Per quanto concerne il monitoraggio e la certifica- le deroghe temporanee previste dalla disciplina sul zione, è stata sostanzialmente confermata la stessa Patto a favore degli enti di nuova istituzione e dei disciplina prevista per il Patto. comuni istituiti a seguito di fusione. Invero, non è prevista la tempistica per il monito- Rimangono invece esenti gli enti locali di secondo raggio (che ai fini Patto era semestrale), rimessa livello, come le unioni di comuni, le istituzioni, le ad un successivo decreto ministeriale che ap- aziende speciali e le società in house. proverà il relativo modello e quello relativo alla Infine, deve rilevarsi che il pareggio di bilancio non si certificazione. applica alle regioni a statuto speciale ed ai rispettivi Riguardo a quest’ultima, si conferma il termine enti locali, fatta eccezione per la regione Sardegna. perentorio del 31 marzo dell’anno successivo per Alle altre, infatti, in base al comma 734 della legge l’invio, a pena di applicazione delle medesime di stabilità, continuerà ad applicarsi la disciplina sanzioni previste in caso di mancato rispetto del Patto dettata dall’art. 1, comma 454 e seguenti, dell’obiettivo(3). La certificazione deve essere fir- della Legge 228/2012, come attuata dagli accordi mata digitalmente dal rappresentante legale, dal sottoscritti con lo Stato. Tuttavia, la norma potrebbe responsabile del servizio finanziario e dall’organo cambiare, visto che, ad esempio, la Valle d’Aosta ha di revisione economico-finanziaria. chiesto di applicare il pareggio già dal 2016. I revisori (rectius, il presidente nel caso di organo collegiale, ovvero l’unico revisore nel caso di organo monocratico), sono tenuti, a pena di decadenza ad 5. Gli adempimenti inviare la certificazione in qualità di commissari ad La materia è regolata dalla legge di stabilità 2016 acta entro 30 giorni dalla scadenza del termine per mediante i commi 719 e seguenti. Gli enti soggetti l’approvazione del rendiconto. La certificazione del alla disciplina del pareggio sono chiamati agli stessi commissario ad acta: adempimenti già previsti dal Patto, ossia: a) obbligo di allegare al bilancio di previsione un prospetto dimostrativo del rispetto dell’obiettivo; b) monitoraggio periodico; c) certificazione finale. (3) Nel caso in cui la certificazione, sebbene in ritardo, sia trasmessa entro trenta giorni dal termine stabilito per l’approvazione del rendiconto della gestione e attesti il conseguimento dell’obiettivo di saldo di cui al comma 3, si applica la sola sanzione del divieto di effettuare assunzioni di personale. 49 legge di stabilità 2016 | 1 | 2016 Pareggio di bilancio – se positiva determina l’applicazione delle san- quello della comunicazione dell’inadempimento(4). zioni relative al divieto di effettuare assunzioni La legge di stabilità 2016 ripropone anche la di- di personale e dell’obbligo di rideterminare le sposizione per cui, qualora le sezioni giurisdizio- indennità degli amministratori; nali regionali della Corte dei Conti accertino che – se negativa provoca l’applicazione di tutte le il rispetto dell’obiettivo è stato artificiosamente sanzioni previste in caso di inadempimento. conseguito mediante una non corretta imputazione L’erogazione delle risorse o trasferimenti erariali delle entrate o delle uscite ai pertinenti capitoli di sono sospesi fino alla data di trasmissione da parte bilancio o altre forme elusive, le stesse condannano del commissario ad acta della documentazione. gli amministratori che le hanno poste in essere ad una sanzione pecuniaria fino ad un massimo di dieci volte l’indennità di carica percepita al momento 6. Le sanzioni di commissione dell’elusione e i responsabili ad Anche la disciplina delle sanzioni, contenuta nei una sanzione pecuniaria fino a tre mensilità del commi 723 e seguenti della legge di stabilità è pres- trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali soché identica a quella relativa al Patto. Di seguito e previdenziali. Da notare che tale ultima sanzione le norme attualmente in esame in Parlamento: viene estesa a tutti i responsabili amministrativi e L’ente che non rispetta il proprio obiettivo: non solo al responsabile del servizio finanziario, a) è assoggettato ad una riduzione delle spettanze nell’ottica del coinvolgimento dell’intera struttura in misura pari alla differenza tra il risultato anche alla luce del nuovo ordinamento contabile. registrato e l’obiettivo programmatico prede- Come abbiamo già evidenziato, la disciplina del terminato. In caso di incapienza il medesimo pareggio non prevede più l’erogazione delle pre- ente è tenuto a versare all’entrata del bilancio mialità previste dall’art. 1, comma 122, della Legge dello Stato le somme residue; 220/2010, ossia gli incentivi agli enti in regola con il b)non può impegnare spese correnti in misura superiore all’importo annuale medio dei corri- Patto dell’anno precedente finanziate con i proventi delle sanzioni applicate a quelli inadempienti. spondenti impegni effettuati nell’ultimo triennio; c) non possono ricorrere all’indebitamento per gli investimenti; d)non può procedere ad assunzioni di personale 7. La territorializzazione degli obiettivi a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia Analoga a quella del Patto è anche la disciplina che contrattuale, ivi compresi i rapporti di collabo- consente alle Regioni di rimodulare gli obiettivi razione coordinata e continuativa e di sommi- propri e degli enti locali al fine di ottimizzare la nistrazione, anche con riferimento ai processi distribuzione degli spazi finanziari disponibili. Al di stabilizzazione in atto; riguardo, vengono i considerazione i commi 728 e) è tenuto a rideterminare le indennità di funzio- e seguenti. ne ed i gettoni di presenza con una riduzione del In particolare, secondo quanto disposto dal com- 30 per cento rispetto all’ammontare risultante ma 728, a decorrere dal 2016 le Regioni possono alla data del 30 giugno 2014. autorizzare gli enti locali del proprio territorio Agli enti per i quali il mancato conseguimento a peggiorare il proprio saldo per consentire un dell’obiettivo sia accertato successivamente all’anno seguente a quello cui la violazione si riferisce, le sanzioni si applicano nell’anno successivo a 50 (4) In tal caso, la rideterminazione delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza è applicata al presidente, al sindaco e ai componenti della giunta in carica nell’esercizio in cui è avvenuta la violazione. legge di stabilità 2016 | 1 | 2016 Pareggio di bilancio aumento dei pagamenti in conto capitale, purché municano all’Anci, all’Upi e alle Regioni, entro il 15 sia garantito il rispetto dell’obiettivo complessivo aprile ed entro il 15 settembre, gli spazi finanziari di a livello regionale. cui necessitano per effettuare esclusivamente impe- La compensazione può avvenire secondo due gni in conto capitale ovvero gli spazi finanziari che modalità: sono disposti a cedere. Entro i termini perentori del – attraverso un contestuale aumento, di pari im- 30 aprile e del 30 settembre, le regioni e le province porto, dell’obiettivo di saldo della regione (flessi- autonome comunicano agli enti locali interessati i bilità verticale). Gli spazi finanziari ceduti dalla saldi obiettivo rideterminati e al Ministero dell’e- regione sono assegnati tenendo conto priorita- conomia e delle finanze, con riferimento a ciascun riamente delle richieste avanzate dai comuni con ente locale e alla stessa regione o provincia auto- popolazione fino a 1.000 abitanti e dai comuni noma, gli elementi informativi occorrenti per la istituiti per fusione a partire dall’anno 2011; verifica del mantenimento dell’equilibrio dei saldi – attraverso un contestuale aumento, di pari im- di finanza pubblica. porto, degli obiettivi di saldo dei restanti enti Gli spazi finanziari attribuiti e non utilizzati per locali (flessibilità orizzontale). In questo secondo impegni in conto capitale non rilevano ai fini del caso, agli enti locali che cedono spazi finanziari è conseguimento del saldo. riconosciuta, nel biennio successivo, una modifica Non è stato rifinanziato, invece, l’incentivo finan- migliorativa del saldo commisurata al valore degli ziario statale alle Regioni a cedere spazi finanziari spazi finanziari ceduti, fermo restando l’obiettivo ai propri enti locali. complessivo a livello regionale. Agli enti locali che Al contrario, il comma 732 ha riproposto la possibi- acquisiscono spazi finanziari, nel biennio suc- lità di scambiare spazi finanziari su base nazionale, cessivo, sono attribuiti saldi obiettivo peggiorati in analogia all’omologo meccanismo previsto dalla per un importo complessivamente pari agli spazi disciplina del Patto dall’art. 4-ter del d.l. 16/2012. finanziari acquisiti. La somma dei maggiori spazi Le richieste e le cessioni dovranno essere comuni- finanziari concessi e attribuiti deve risultare, per cate entro il 15 giugno alla Ragioneria generale dello ogni anno di riferimento, pari a zero. Stato, che avrà tempo fino al 10 luglio per operare Per aderire alla regionalizzazione, gli enti locali co- le compensazioni. 51 legge di stabilità 2016 | 1 | 2016 Personale L’impatto della legge di stabilità 2016 sul personale degli enti locali di Vincenzo Giannotti La Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) ha apportato una serie di modifiche alla normativa riguardante il personale degli enti locali, anche a seguito delle integrazioni intervenute nei due rami del Parlamento. L’articolo tenta di fare una sintesi dei commi più significativi che avranno un impatto sulla gestione delle politiche del personale degli enti locali, attraverso un commento sia agli ambiti restrittivi introdotti dalla normativa, sia alle opportunità ricavabili da alcune delle sue disposizioni. 1. Premessa ciamento irragionevole tra libertà sindacale (art. 39, La legge di stabilità 2016 è stata approvata de- primo comma, Cost.), indissolubilmente connessa finitivamente dal Parlamento e pubblicata sulla con altri valori di rilievo costituzionale e già vincolata Gazzetta Ufficiale n.302 del 30.12.2015 quale legge da limiti normativi e da controlli contabili penetranti 28.12.2015 n. 208 “Disposizioni per la formazione (artt. 47 e 48 del d.lgs. n. 165 del 2001), ed esigenze di del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”. In razionale distribuzione delle risorse e controllo della sede di approvazione, quale legge dello Stato, sono spesa, all’interno di una coerente programmazione stati molti gli interventi di integrazione e/o di modi- finanziaria (art. 81, primo comma, Cost.). Il sacrificio ficazioni introdotti dai due rami del Parlamento ed, del diritto fondamentale tutelato dall’art. 39 Cost., alcuni di questi, hanno riguardato anche le misure proprio per questo, non è più tollerabile”. Il Governo, previste per il personale degli enti locali che qui di tuttavia, sin dalla fase iniziale dell’approvazione del- seguito vengono commentate attraverso l’analisi la legge di stabilità 2015, aveva inserito importi non dei commi di interesse. sufficienti a ristorare per l’anno 2016 la necessaria compensazione con i sacrifici richiesti in questi anni ai pubblici dipendenti, tanto che le Sezioni 52 2. La problematica del rinnovi contrattuali Riunite della Corte dei conti, nell’audizione innanzi Molto atteso era l’intervento del legislatore nella Repubblica e della Camera dei Deputati, avvenuta definizione del rinnovo dei contratti nel pubblico in data 3.11.2015, aveva modo di precisare che “Per impiego a seguito dell’intervento della Corte Costi- i rinnovi contrattuali, il cui costo era stato stimato tuzionale (sentenza n. 178/2015) la quale ha dichia- dalla Corte in circa 2 miliardi nel 2016 (in linea con rato illegittime le norme riguardanti il perdurante quanto indicato anche nel Def) e 5 miliardi a regime, blocco della contrattazione collettiva nazionale vengono stanziate risorse (300 milioni) equivalenti, precisando come: “Il carattere ormai sistematico di fatto, alla sola corresponsione dell’indennità di di tale sospensione sconfina, dunque, in un bilan- vacanza contrattuale”. le Commissioni bilancio riunite del Senato della legge di stabilità 2016 | 1 | 2016 Personale In merito ai rinnovi contrattuali degli enti locali i commi di interesse dell’art.1 della legge di stabilità 2016 sono i seguenti. Rinnovi contrattuali Articolo Comma Contenuto Note 466 Per il triennio 2016-2018, in applicazione dell’articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli oneri posti a carico del bilancio statale sono quantificati, complessivamente, in 300 milioni di euro a decorrere dall’anno 2016, di cui 74 milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e 7 milioni di euro per il restante personale statale in regime di diritto pubblico. Secondo il successivo comma 467 le somme indicate,comprensive degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), concorrono a costituire l’importo complessivo massimo destinato, in ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, al rinnovo dei contratti del pubblico impiego. 469 Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall’amministrazione statale, gli oneri per i rinnovi contrattuali per il triennio 2016-2018, nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell’articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono fissati i criteri di determinazione dei predetti oneri in coerenza con quanto previsto dal comma 466. Anche per gli enti locali, ai sensi dell’art.48, comma 2, d.lgs.165/01 gli oneri derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale sono determinati a carico dei rispettivi bilanci nel rispetto dei limiti individuati per la contrattazione collettiva. 1 Come è possibile notare, nessuna modifica in cui valori dovranno, in ogni caso, essere coerenti incremento delle citate risorse sono state inserite con le risorse stanziate per le amministrazioni in sede di approvazione da parte del Parlamento, statali (rectius 300 milioni di euro). restando la quantificazione dei rinnovi contrattuali nei limiti delle risorse qualificate come le. Dalle disposizioni sopra indicate, pertanto, 3. Indisponibilità posti dirigenziali vacanti la quantificazione delle risorse per il rinnovo In attesa del riordino della dirigenza pubblica e, contrattuale per gli enti locali sono definite dal per quello che riguarda gli enti locali le disposizioni Governo, nel rispetto dei vincoli di bilancio, contenute all’art. 11 della legge 7.8.2015, n. 124 (legge del patto di stabilità e di analoghi strumenti di Madia), ovvero fino alla ricollocazione del personale contenimento della spesa, previa consultazione dirigenziale di area vasta (comma 424 della legge di con le rispettive rappresentanze istituzionali del stabilità 2015), le disposizioni della legge di stabilità sistema delle autonomie. Resta in ogni caso fer- 2016 rendono indisponibili i posti dirigenziali vacanti ma la limitazione, per il Governo, nel definire i alla data del 15.10.2015. Qui di seguito il contenuto criteri con specifico d.P.C.M. entro il 31.1.2016 i delle disposizioni legislative introdotte. insufficienti dalla stessa nomofilachia contabi- 53 legge di stabilità 2016 | 1 | 2016 Personale Indisponibilità dei posti dirigenziali vacanti Articolo Comma 1 54 219 Contenuto Note Nelle more dell’adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 8, 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, e dell’attuazione dei commi 422, 423, 424 e 425 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e successive modificazioni, sono resi indisponibili i posti dirigenziali di prima e seconda fascia delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, come rideterminati in applicazione dell’articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, vacanti alla data del 15 ottobre 2015, tenendo comunque conto del numero dei dirigenti in servizio senza incarico o con incarico di studio e del personale dirigenziale in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o aspettativa. Gli incarichi conferiti a copertura dei posti dirigenziali di cui al primo periodo dopo la data ivi indicata e fino alla data di entrata in vigore della presente legge cessano di diritto alla medesima data di entrata in vigore, con risoluzione dei relativi contratti. Sono fatti salvi i casi per i quali, alla data del 15 ottobre 2015, sia stato avviato il procedimento per il conferimento dell’incarico e, anche dopo la data di entrata in vigore della presente legge, quelli concernenti i posti dirigenziali in enti pubblici nazionali o strutture organizzative istituiti dopo il 31 dicembre 2011, i posti dirigenziali specificamente previsti dalla legge o appartenenti a strutture organizzative oggetto di riordino negli anni 2014 e 2015 con riduzione del numero dei posti e, comunque, gli incarichi conferiti a dirigenti assunti per concorso pubblico bandito prima della data di entrata in vigore della presente legge o da espletare a norma del comma 216, oppure in applicazione delle procedure di mobilità previste dalla legge. In ogni altro caso, in ciascuna amministrazione possono essere conferiti incarichi dirigenziali solo nel rispetto del numero complessivo dei posti resi indisponibili ai sensi del presente comma. In attesa del riordino della dirigenza pubblica stabilita dalla legge 124/2015 (legge Madia), ovvero della ricollocazione del personale dirigenziale soprannumerario degli enti di area vasta, sono resi indisponibili i posti dirigenziali vacanti di ogni amministrazione pubblica alla data del 15.10.2015 con risoluzione automatica di eventuali incarichi conferiti dopo tale data. Sono salvi i soli posti dirigenziali vacanti in cui sia stata attivata la procedura del concorso pubblico prima dal 1.1.2016. Per quel che riguarda gli enti locali, gli stessi avran- A non occupare i citati posti vacanti nell’anno 2016 no l’obbligo di procedere alla ricognizione delle po- se non con personale dirigenziale eccedentario di sizioni vacanti nella dotazione organica dirigenziale area vasta, ovvero fino ai decreti legislativi attuativi fotografata alla data del 15.10.2015, avendo cura di dell’art. 11 della legge 7 agosto 2015, n. 124. certificare i citati posti vacanti e procedere: Le disposizioni fanno salvi le posizioni vacanti dei Con il rendere indisponibili i posti vacanti alla data posti dirigenziali occupate anche successivamente del 15.10.2015 che non siano occupati con persona- alla data del 15.10.2015 in caso di concorso pubblico le in comando presso altre amministrazioni, ovvero bandito prima del 1.1.2016, ovvero in caso di mobi- in distacco, fuori ruolo o aspettativa; lità volontaria o obbligatoria. Inoltre, sono fatti salvi Procedere all’immediata risoluzione dei contratti i provvedimenti di conferimento degli incarichi diri- dei dirigenti (es. mediante contratti ai sensi dell’art. genziali (art. 110, comma 1, TUEL) avviati prima del 110, comma 1, TUEL) che avessero occupato le ci- 15.10.2015. Risulta evidente che eventuali posizioni tate posizioni certificate come vacanti nel periodo dirigenziali resesi vacanti a partire dal 16.10.2015, le dal 15.10.2015-31.12.2015; stesse continuano ad essere disponibili. legge di stabilità 2016 | 1 | 2016 Personale Ai sensi del successivo comma 224, sono del Dipartimento della protezione civile; g) il espressamente escluse dalle disposizioni del personale dirigenziale delle agenzie fiscali. citato comma 219: a) il personale dirigenziale in regime di diritto pubblico; b) il personale dirigenziale delle città metropolitane e delle 3. Le dotazioni organiche dirigenziali province adibito all’esercizio di funzioni fonda- La legge di stabilità 2016 ha previsto una riorganizza- mentali; c) i dirigenti degli uffici giudiziari; d) zione delle funzioni dirigenziali ed, al tempo stesso, i dirigenti dell’area medica e veterinaria e del una maggiore flessibilità nella loro utilizzazione ruolo sanitario del Servizio Sanitario naziona- senza alcun vincolo in merito alla loro utilizzazione le; e) i dirigenti di seconda fascia con funzione (avvocatura civica e polizia locale). Qui di seguito i tecnico-ispettiva del MIUR; f) i posti dirigenziali contenuti della normativa. Dotazioni organiche dirigenziali Articolo 1 Comma Contenuto Note 221 Le regioni e gli enti locali provvedono alla ricognizione delle proprie dotazioni organiche dirigenziali secondo i rispettivi ordinamenti, nonché al riordino delle competenze degli uffici dirigenziali, eliminando eventuali duplicazioni. Allo scopo di garantire la maggior flessibilità della figura dirigenziale nonché il corretto funzionamento degli uffici, il conferimento degli incarichi dirigenziali può essere attribuito senza alcun vincolo di esclusività anche ai dirigenti dell’avvocatura civica e della polizia municipale. Per la medesima finalità, non trovano applicazione le disposizioni adottate ai sensi dell’articolo 1, comma 5, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ove la dimensione dell’ente risulti incompatibile con la rotazione dell’incarico dirigenziale. La norma interviene su due fronti, il primo rappresentato da una attenta verifica dei compiti attribuiti ai dirigenti senza alcun tipo di limitazione, eliminando e/o accorpando le funzioni dirigenziali con il conseguente risparmio di spesa, e l’altro stabilendo che l’eventuale accorpamento di funzioni può anche prescindere, negli enti con pochi dirigenti , da una eventuale rotazione degli incarichi imposti dalla normativa anticorruzione. nella definizione della dotazione organica dirigenziale Limitazioni al trattamento accessorio del personale (per i soli enti con la dirigenza) procedendo ad una Come per la problematica relativa ai rinnovi loro riduzione, sia accorpando le funzioni dirigenziali, contrattuali, le Sezioni Riunite della Corte dei sia sopprimendo quelle eventualmente che dovessero conti, nella citata audizione del 3 novembre risultare vacanti, senza alcun tipo di limitazione, po- 2015, avevano modo di evidenziare come il tendo attribuire anche compiti gestionali ampliando disegno di legge finanziaria per il 2016 non mo- le eventuali funzioni anche al personale dirigente difica l’approccio seguito negli ultimi anni ed in dell’avvocatura civica o a quello della polizia locale. particolare ripropone, il blocco alle risorse da Tale nuova ricognizione, negli enti con poche figure destinare ai trattamenti accessori del personale, dirigenziali, permette anche di superare l’eventuale parametrate per il triennio in questione al valore rotazione degli incarichi dirigenziali stabilite dalla accertato per il 2015. normativa anticorruzione, avendo cura l’ente di Le disposizioni della legge di stabilità 2016, certificare una eventuale incompatibilità in funzione sul trattamento accessorio del personale de- delle limitate figure dirigenziali presenti nell’ente tali gli enti locali, sono analizzate nella tabella da rendere non applicabili i citati criteri di rotazione. che segue. Tutti gli enti locali con dirigenza dovranno procedere 55 legge di stabilità 2016 | 1 | 2016 Personale Limitazioni salario accessorio dipendenti della pa Articolo 1 Comma Contenuto Note 236 Nelle more dell’adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, con particolare riferimento all’omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1º gennaio 2016 l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente. A tal riguardo la legge di stabilità 2014 aveva disposto che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio fossero decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto della limitazione effettuata per il precedente quadriennio. Come per le precedenti disposizioni previste vano proceduto alla verifica del non superamento nell’art. 9 comma 2-bis del decreto-legge 78/2010, del limite del 2010 e ridotto in misura proporzio- anche nella costituzione del fondo a partire nale alla semisomma del personale presente nel dall’anno 2016, si procederà alla verifica sia del periodo 2011-2014. non superamento degli importi stanziati nell’anno Ma sull’interpretazione data dal MEF le Corti ter- 2015 (nuova base di calcolo) sia della riduzione ritoriali non sono alla stessa conformi, in quanto in proporzione alla semisomma del personale sulla questione del cumulo delle riduzioni operate presente al 1° gennaio e al 31 dicembre di ogni negli anni 2011-2014 militano ancora diverse Se- anno. In altri termini, si applicheranno le stesse zioni regionali(1) . disposizioni previste nel decreto-legge 78/2010 con In sostanza, secondo la posizione dei giudici con- utilizzazione del file excel fornito dall’ARAN, dove tabili, a partire dal 2015, la vigente formulazione l’anno base diventa quello del 2015. dell’articolo 9, comma 2-bis del decreto-legge n. 78 Si ricordi come la legge di stabilità 2014 aveva del 2010 non prescrive più l’apposizione di un tetto disposto che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le al fondo destinato alla contrattazione integrativa, risorse destinate annualmente al trattamento eco- bensì il conteggio di una “minusvalenza fissa”, nomico accessorio fossero decurtate di un importo data dalla somma delle decurtazioni apportate nel pari alle riduzioni operate per effetto della limi- periodo 2011-2014. tazione effettuata per il precedente quadriennio. Resta, tuttavia, evidente come attualmente l’unica In questo caso, il primo problema che si pone strada da seguire, per il calcolo del fondo delle ri- riguarda l’esatta quantificazione delle riduzioni sorse decentrate, sia ancora quella della Ragioneria che dovranno essere applicate in via permanente generale dello Stato, la quale proprio a fronte delle nell’anno 2015. prime divergenze emerse, ha preteso il parere di Tale riduzione qualificata come permanente non legittimità della sua circolare proprio dalla Corte risulta ad oggi affatto scontata. dei conti. La Ragioneria generale dello Stato, dopo un lungo travaglio al fine di acquisire la registrazione da parte della Corte dei conti, ha emanato specifica circolare la n. 20/2015 che definisce esattamente la citata riduzione che dovrà essere applicata dagli enti locali sulla base della consistenza del fondo determinata nell’anno 2014, dopo che gli enti ave56 (1) Ex multis Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Puglia, nelle deliberazioni n. 53/2015; n. 64/2015 e n. 97/2015, Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo, deliberazione n. 178 depositata in data 19 giugno 2015; Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione 28 ottobre 2015, n. 379 e da ultimo Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Piemonte, deliberazione 21 dicembre 2015, n. 176. legge di stabilità 2016 | 1 | 2016 Personale Limitazione assunzionali sul turn-over bloccati dalla legge di stabilità 2015 per il rias- Dopo l’apertura agli ambiti assunzionali dispo- vasta, il legislatore reinserisce una contrazione sti dal decreto-legge 90/2014 e successivamente delle assunzioni, secondo la tabella seguente. sorbimento del personale eccedentario di area Turn over Articolo Comma Contenuto Note 228 Le amministrazioni di cui all’articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell’anno precedente. In relazione a quanto previsto dal primo periodo del presente comma, al solo fine di definire il processo di mobilità del personale degli enti di area vasta destinato a funzioni non fondamentali, come individuato dall’articolo 1, comma 421, della citata legge n. 190 del 2014, restano ferme le percentuali stabilite dall’articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Il comma 5-quater dell’articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, è disapplicato con riferimento agli anni 2017 e 2018. In merito al riassorbimento del personale eccedentario di area vasta, con la Circolare del 29 gennaio 2015, n. 1, il Dipartimento della funzione pubblica ha definito le linee guida per l’attuazione delle disposizioni in materia di personale e di altri profili connessi al riordino delle funzioni delle province e delle città metropolitane. Tali enti locali virtuosi avrebbero potuto procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite dell’80% dal 2014 e nel limite del 100% dall’anno 2015, relativamente al personale di ruolo cessato nell’anno precedente. 229 A decorrere dall’anno 2016, fermi restando i vincoli generali sulla spesa di personale, i comuni istituiti a decorrere dall’anno 2011 a seguito di fusione nonché le unioni di comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 100 per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell’anno precedente La norma introdotta tende a favorire le integrazioni tra i comuni attuate a partire dall’anno 2011, dando la possibilità della completa sostituzione delle cessazioni di personale verificatesi negli anni precedenti. 234 Per le amministrazioni pubbliche interessate ai processi di mobilità in attuazione dei commi 424 e 425 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le ordinarie facoltà di assunzione previste dalla normativa vigente sono ripristinate nel momento in cui nel corrispondente ambito regionale è stato ricollocato il personale interessato alla relativa mobilità. Per le amministrazioni di cui al citato comma 424 dell’articolo 1 della legge n. 190 del 2014, il completamento della predetta ricollocazione nel relativo ambito regionale é reso noto mediante comunicazione pubblicata nel portale «Mobilita.gov», a conclusione di ciascuna fase del processo disciplinato dal decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 14 settembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 30 settembre 2015. Per le amministrazioni di cui al comma 425 dell’articolo 1 della legge n. 190 del 2014 si procede mediante autorizzazione delle assunzioni secondo quanto previsto dalla normativa vigente. 1 57 legge di stabilità 2016 | 1 | 2016 Personale Al fine di verificare l’impatto del citato turn over, la tabella che segue ne mostra le differenze. d.l. 90/2014 Anno Enti non virtuosi Legge di stabilità 2016 Enti virtuosi 2014 60% 80% == 2015 60% 100% == 2016 80% 100% 25% 2017 80% 100% 25% 2018 100% 100% 25% Ad eccezione quindi delle fusioni dei comuni con le procedure operative di riassorbimento ad e/o delle unioni di comuni effettuate a partire oggi non ancora concluse da nessun comune. A dall’anno 2011, alle quali si ampliano le facoltà tal fine, il comma 234 precisa come le ordina- assunzionali fino al 100% delle cessazioni avvenu- rie facoltà assunzionali siano successivamente te nell’anno precedente, gli altri comuni (soggetti ripristinate, per le regioni ed gli enti locali, al o meno al patto di stabilità) vedono contrarsi le momento della piena ricollocazione del personale loro capacità assunzionali a partire dall’anno eccedentario mediante specifica comunicazione 2016 nel limite del 25% delle cessazioni avvenute pubblicata nel portale mobilita.gov. nell’anno precedente. Le citate capacità assunzionali, previste dal d.l.90/2014, restano valide per il solo riassorbimento del personale eccedentario del personale eccedentario di area vasta la legge 6. Compensi dipendenti nel c.d.a. delle società partecipate di stabilità aggiunge due ulteriori anni (2017 e È stato eliminato il riversamento dei compensi, 2018), esclusi dalla norma precedente della legge confluiti ne fondo per il finanziamento del trat- di stabilità che si era limitata agli anni 2015 e tamento accessorio, dei dipendenti degli enti 2016, con necessità di comprendere tale estensio- locali nominati nel consiglio di amministrazione ne premonitrice di una possibile estensione del delle società partecipate, secondo le disposizioni periodo, anche a fronte del ritardo accumulatosi contenute nella tabella che segue. di area vasta. Proprio in merito al riassorbimento Eliminazione versamento compensi al salario accessorio Art. 1 58 Comma Contenuto Note 235 All’articolo 4, comma 4, del decretolegge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, le parole: «e, ove riassegnabili, in base alle vigenti disposizioni, al fondo per il finanziamento del trattamento economico accessorio» sono soppresse. Le precedenti disposizioni prevedevano che i compensi relativi ai dipendenti pubblici nominati dell’amministrazione titolare della partecipazione, o della società controllante in caso di partecipazione indiretta o del titolare di poteri di indirizzo e di vigilanza, venissero riversati al fondo per il finanziamento del trattamento economico accessorio legge di stabilità 2016 | 1 | 2016 Personale Le nuove disposizioni modificano la destinazione 165/2001 è volto a sanzionare espressamente dei compensi dei membri dei consigli di ammi- con la nullità le clausole del contratto di secon- nistrazione che siano dipendenti dell’ammini- do livello difformi dalle prescrizioni del primo strazione controllante, eliminando la possibilità livello e che comportino la violazione di vincoli che tali compensi siano riassegnabili al fondo derivanti dagli strumenti di programmazione per il finanziamento del trattamento economico economica-finanziaria. Prescrizione quest’ul- accessorio, per essere successivamente distribuiti tima che risulta successivamente ribadita dal sulla base delle regole contrattuali. In questo caso disposto dell’art. 40-bis del suddetto decreto la gratuità della prestazione, di tale personale (introdotto dall’art. 17, l. 448/2001), in forza nominato nel Consiglio di Amministrazione, farà del quale l’accertamento in sede di verifica e sì che i relativi compensi restino acquisiti nelle monitoraggio della contrattazione collettiva di società medesime. costi non compatibili con i vincoli di bilancio delle amministrazioni determina la conseguente applicazione della sanzione della nullità della 7. Recupero delle risorse da contrattazione integrativa clausola difforme; · sia conforme alle disposizioni legislative vigenti In merito al recupero delle risorse effettuate in la possibilità del recupero delle somme, a segui- eccesso ai vincoli contrattuali, il legislatore era già to della verifica ispettiva del MEF (o in caso di intervenuto con il d.l. 66/2014 ed in particolare con verifica da parte della stessa amministrazione), l’art. 4 comma 1, il quale aveva previsto la possibilità a valere sulle disponibilità delle risorse varia- di recupero sia delle somme stanziate in eccedenza bili (es. produttività) dei contratti integrativi negli anni passati, sia in caso di attribuzione di successivi, in caso di superamento, dei fondi benefici ai dipendenti privi di legittimità. In altri decentrati integrativi negli anni precedenti, dei termini, gli enti locali avrebbero potuto recupera- limiti imposti dalla contrattazione collettiva, in re, in caso di inserimento di somme in eccedenza quanto il recupero oggetto del piano di rientro a quelle consentite dalla contrattazione ovvero in riguarda somme non ancora entrate nel patri- caso di attribuzione di indennità accessorie non in monio individuale dei singoli dipendenti; linea con il vigente quadro regolativo, attraverso un · la riforma attuata dal d.lgs. n.150 del 2009, con graduale riassorbimento delle risorse eccedenti e/o l’introduzione all’art. 40, del comma 3-quinquies, illegittime in quote annuali e per un numero massi- l’apparato sanzionatorio è stato ulteriormente mo di annualità corrispondenti a quelle in cui si è rafforzato, con previsione della sostituzione au- verificato il superamento di tali vincoli. In merito al tomatica delle disposizioni illegittime con quelle possibile recupero delle risorse a valere sulle risorse legali derogate e la conservazione del contratto della contrattazione integrativa successiva, si è re- in caso di nullità parziale (artt. 1339 e 1419 c.c.) centemente espressa anche la Corte di Cassazione e contemplandosi espressamente l’obbligo, per le (2) la quale ha avuto modo di evidenziare come: pubbliche amministrazioni, in caso di “accertato · per le amministrazioni di tutti i comparti sono superamento dei vincoli finanziari”, di “recupero previste verifiche degli organi interni di controllo nell’ambito della sessione negoziale successiva”. sul rispetto dei limiti imposti dalla contrattazio- Per quanto riguarda le norme inserite nella legge di ne collettiva integrativa e sulle sue implicazioni stabilità, le stesse sono dirette a rafforzare gli stru- finanziarie. Inoltre, l’art. 40, comma 3, d.lgs. menti operativi per il recupero delle citate somme, ai sensi del comma 226 qui di seguito riportato. (2) Corte di Cass. civ. Sez. Lav., 14.12.2015, n. 25161. 59 legge di stabilità 2016 | 1 | 2016 Personale Superamento vincoli finanziari da contrattazione integrativa Articolo 1 Comma Contenuto Note 226 Le regioni e gli enti locali che hanno conseguito gli obiettivi di finanza pubblica possono compensare le somme da recuperare di cui al primo periodo del comma 1 dell’articolo 4 del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, anche attraverso l’utilizzo dei risparmi effettivamente derivanti dalle misure di razionalizzazione organizzativa adottate ai sensi del comma 221, certificati dall’organo di revisione, comprensivi di quelli derivanti dall’applicazione del comma 228. Il comma prevede la possibilità, per regioni e enti locali che abbiano raggiunto gli obiettivi di finanza pubblica, di compensare le somme da recuperare per effetto dell’indebita erogazione di risorse finanziarie in sede di contrattazione integrativa con i risparmi effettivamente derivanti dalle misure di razionalizzazione organizzativa adottate, a condizione che siano certificati dall’organo di revisione. I richiamati risparmi comprendono anche le economie derivanti dall’applicazione della limitazione alle facoltà assunzionali. Si tratta di un ampliamento alle attuali disposi- sia da parte degli enti che siano stati già soggetti zioni previste dall’art. 4, comma 1, d.l. 66/2014 il ai rilievi del MEF in sede di verifica dei fondi quale aveva previsto la possibilità di recupero sia decentrati, sia da parte degli altri enti che non delle somme stanziate in eccedenza negli anni siano stati ancora soggetti a controllo, ma che da passati, sia in caso di attribuzione di benefici ai un’analisi e/o monitoraggio dei fondi decentrati dipendenti privi di legittimità. In altri termini, relativi agli anni passati, abbiano fatto emergere gli enti locali avrebbero potuto recuperare, in eccedenze di fondi non legittimi ovvero abbia- caso di inserimento di somme in eccedenza a no effettuato una distribuzione di risorse non quelle consentite dalla contrattazione ovvero in conformi alla normativa contrattuale (es. art. 15 caso di attribuzione di indennità accessorie non comma 5 e comma 2 CCNL 1.4.1999). in linea con il vigente quadro regolativo, attra- La mancata attivazione sin dall’anno 2016 po- verso un graduale riassorbimento delle risorse trebbe comportare la perdita di tale opportunità eccedenti e/o illegittime in quote annuali e per la quale non potrebbe essere più attivabile negli un numero massimo di annualità corrispondenti anni successivi e che da un punto di vista eco- a quelle in cui si è verificato il superamento di nomico non ha alcun impatto sui bilanci degli tali vincoli. Le misure previste, dal sopra citato enti locali. comma 266, prevedono anche la possibilità di recuperare, le citate somme in eccedenza e/o e/o accorpamento delle posizioni dirigenziali, 8. Proroga contratti a tempo determinato negli enti territoriali delle regioni a statuto speciale sia delle risorse risparmiate a seguito della Per quanto riguarda la proroga dei contratti a diminuzione del turn-over disposto dalla legge tempo determinato, riferita agli enti territoriali di stabilità 2016 rispetto alle precedenti facoltà facenti parte delle Regioni a statuto speciale, la assunzionali come definite dal d.l. 90/2014. Trat- legge di stabilità ne prevede la proroga fino al tasi di un’opportunità che è possibile sfruttare 31.12.2016 secondo la tabella che segue. illegittime, mediante sia l’equivalenza delle spese risparmiate a seguito della soppressione 60 legge di stabilità 2016 | 1 | 2016 Personale Proroga Contratti A T.d. Enti Territoriali Delle Regioni A Statuto Speciale Articolo 1 Comma Contenuto Note 215 Il termine del 31 dicembre 2015 di cui all’articolo 6, comma 6-bis, del decretolegge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, è differito al 31 dicembre 2016. All’articolo 4, comma 9-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, al quarto periodo, le parole: «per l’anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «per l’anno 2015» e le parole: «fino al 31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2016»; al quinto periodo, le parole: «Per l’anno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «Per l’anno 2016»; dopo il quinto periodo sono aggiunti i seguenti: «Fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi 557, 557-quater e 562, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la proroga può essere disposta in deroga ai limiti o divieti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge. Per l’anno 2016, agli enti territoriali di cui al primo periodo del presente comma, che si trovino nelle condizioni di cui all’articolo 259 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non si applicano le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 del medesimo articolo. Per gli stessi enti, la proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato è subordinata all’assunzione integrale degli oneri a carico della regione ai sensi dall’articolo 259, comma 10, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267». Con il citato comma si dispone la proroga fino al 31 dicembre 2016 (in luogo del 31 dicembre 2015) dei contratti a tempo determinato degli enti territoriali delle regioni a statuto speciale, nei limiti già previsti dal comma 9-bis dell’articolo 4 del d.l. n. 101/2013, che prevede la proroga al 2016 dei contratti di lavoro a tempo determinato in deroga a vincoli e termini previsti dal comma 9 del medesimo articolo. Inoltre prevede la disapplicazione delle sanzioni in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per il 2015 al fine di consentire la proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato. Fermo restando le disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale di cui ai commi 557, 557-quater e 562, primo periodo, della legge n. 296 del 2006, la proroga può essere disposta in deroga ai limiti o divieti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge. Per l’anno 2016 agli enti territoriali, che si trovino nelle condizioni dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato di cui all’articolo 259 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non si applicano le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 dell’articolo medesimo relative alla rideterminazione della dotazione organica. Per gli stessi enti la proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato è subordinata all’assunzione integrale degli oneri a carico della regione ai sensi dall’articolo 259, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Conclusioni al di sotto del 15 per cento nel 2001 e di poco La normativa inserita nella legge di stabilità superiore al 30 nel 2010. Parallelamente i dipen- 2016, attraverso le sue misure restrittive in tema denti al di sotto dei 40 anni erano all’inizio del di assunzioni nella pubblica amministrazione, 2014 appena il 6 per cento a fronte di un valore non potrà che generare per i prossimi anni, quel pari al 25 per cento nel 2001. Il confronto con necessario ricambio generazionale decantato dal gli altri Paesi europei per quanto attiene all’età Governo all’indomani del suo insediamento. In- anagrafica dei dipendenti vede l’Italia collocata fatti, secondo i dati del conto annuale predisposto ormai stabilmente agli ultimi posti con una mi- dalla Ragioneria Generale dello Stato, all’inizio nima percentuale di giovani compresi tra i 20 del 2014 i dipendenti del comparto ministeri di ed i 30 anni (appena il tre per cento) destinata età superiore a 55 anni rappresentano oltre il 40 ulteriormente a diminuire attraverso le recenti per cento del totale a fronte di una percentuale misure varate dal legislatore. 61 TUTTA LA MODULISTICA PER OGNI UFFICIO DELL’ENTE LOCALE E DELLE SCUOLE IL SERVIZIO NATO PER SUPPORTARE IL LAVORO DEGLI OPERATORI COMUNALI www.modulisticaonline.it è il primo portale specializzato nell’erogazione di strumenti di lavoro per gli operatori di Comuni e Scuole. Offre pratiche complete, guide operative, regolamenti e formulari di modulistica per i vari uffici comunali, suddivisi per procedimenti amministrativi. 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[email protected] www.maggioli.it RIVISTA BIMESTRALE DI PRATICA PROFESSIONALE finanza agevolata nuovi strumenti finanziari a cura di Marco Nicolai | La possibilità di disporre di adeguate risorse, stante lo stato della finanza pubblica, è diventata condizione abilitante per affrontare le scelte d’investimento degli Enti locali, sia che le stesse siano reperibili sul mercato privatistico sia che siano fruibili da iniziative promosse da altre Istituzioni. Con il 2016 “La Finanza locale” inaugura, quindi, una nuova rubrica dedicata agli Strumenti finanziari e alla Finanza agevolata, per arricchire le informazioni e le istruzioni di cui possono disporre i lettori. | finanza agevolata e nuovi strumenti finanziari | 1 | 2016 Investimenti per il servizio di pubblica illuminazione Gli investimenti per il servizio di pubblica illuminazione La possibilità di disporre di adeguate risorse, stante lo stato della finanza pubblica, è diventata condizione abilitante per affrontare le scelte d’investimento degli Enti locali, sia che le stesse siano reperibili sul mercato privatistico sia che siano fruibili da iniziative promosse da altre Istituzioni. Sul fronte del mercato l’evoluzione dei prodotti e degli schemi d’intervento offerti dagli intermediari finanziari risulta sempre più ricco e in alcuni casi richiede competenze specialistiche per essere valutato e apprezzato. Sul fronte invece delle Istituzioni Pubbliche, in primis l’Unione europea, le misure volte ad alimentare le politiche degli Enti locali sono sempre più numerose tanto da richiedere tempestivi monitoraggi e una organizzazione attrezzata per potersi candidare a fruirne. Iniziamo questo primo appuntamento del 2016 con due contributi relativi agli investimenti per il servizio di pubblica illuminazione, servizio significativamente interessato da esigenze di razionalizzazione della spesa e dalle priorità dettate dalle politiche ambientali ed energetiche. Impianti di Illuminazione Pubblica e Project financing di servizi ad iniziativa privata di Marco Nicolai 1. Illuminazione pubblica e politiche energetiche degli Enti locali hanno plasmato la strategia energetica nazionale(2) che ha fatto propri i target comunitari di una crescita sostenibile che mirano ad alzare al 20% la quota di energia prodotta da fonti rinnovabili e portare al 64 1.1 Enti locali e politiche per l’efficienza energetica 20% il risparmio energetico entro il 2020. Si tratta La Conferenza mondiale sul clima, appena conclusa- politiche di coesione e dell’accordo di partenariato si in una Parigi blindata, al di là dell’esito deludente sottoscritto con l’Unione europea sul finire del 2014. come del resto di quelle che l’hanno preceduta, ha Il ruolo che gli enti locali possono svolgere per il sicuramente riscosso una attenzione mediatica si- perseguimento della strategia energetica nazionale è gnificativa e ribadito l’impegno dell’Unione europea rilevante in considerazione del fatto che il 70% del su questo fronte. Gli obiettivi dell’Unione europea, consumo energetico avviene in contesti urbani e che al tempo definiti nel documento “Europa 2020”(1), le recenti tensioni sulla riduzione della spesa pubbli- (1) Comunicazione della Commissione, del 3 marzo 2010, intitolata Europa 2020, Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva COM(2010) 2020. (2) La strategia energetica nazionale (SEN) è stata approvata con il decreto interministeriale dell’8 marzo 2013: www. sviluppoeconomico.gov.it. di obiettivi ampiamente ripresi nell’ambito delle | 1 | 2016 finanza agevolata e nuovi strumenti finanziari Investimenti per il servizio di pubblica illuminazione ca sembrano andare di pari passo con le richieste di queste politiche i governi più prossimi ai citta- di riduzione dei consumi e dei costi energetici(3). dini. Risalgono, infatti, al 1989 i primi “Progetti Spunti propositivi in ordine al ruolo degli enti locali pilota urbani” e nella programmazione 1994-1999 su questi temi vengono, proprio, dai documenti pro- viene varato il primo programma URBAN finan- grammatici delle politiche di coesione che aprono ziato dal FESR, programma riproposto, URBAN spazi di intervento su diversi fronti: II, nella programmazione 2000-2006 insieme al · la riduzione dei consumi energetici negli edifici programma URBACT con lo scopo, quest’ultimo, e nelle strutture pubbliche attraverso interventi di mettere in rete tutte le esperienze che avevano di ristrutturazione, di razionalizzazione e di beneficiato di queste iniziative europee. A dimo- riqualificazione energetica; strazione di questo impegno nei confronti delle · l’installazione di sistemi intelligenti di telecon- città, viene promossa anche una nuova edizione del trollo, regolazione, gestione, monitoraggio ed programma URBACT II per il settennio 2007-2013, ottimizzazione dei consumi energetici; e nel marzo del 2009 il Parlamento Europeo appro- · l’installazione di sistemi di produzione di ener- va una risoluzione sulla “dimensione urbana della gia da fonti rinnovabili associati a interventi di politica di coesione” a cui fa seguito, agli inizi del efficientamento energetico; 2014, il Comitato delle regioni che si fa portavoce · l’ammodernamento della rete di illuminazione dell’iniziativa “Verso una agenda urbana integrata pubblica attraverso la sostituzione delle fonti per l’UE”. In questa progressione volta a coinvol- luminose con sistemi più efficienti e più eco- gere le città nelle politiche di coesione e sviluppo, nomici e l’istallazione di sistemi automatici di nel settennio 2014-2020, lo sviluppo urbano non regolazione, accensione e spegnimento dei punti è più solo una opzione delle politiche di coesione, luce (sensori di luminosità), di telecontrollo e di ma un obiettivo da concretizzarsi con precisi im- telegestione energetica; pegni programmatori, previsti dai regolamenti ed · lo sfruttamento sostenibile delle bioenergie accompagnati da una serie di dispositivi attuativi rinnovabili, anche attraverso la realizzazione di (ITI, CLLD, ecc.) al cui finanziamento concorrono impianti di produzione di energia da biomasse più Fondi(4). Per il settennio in corso viene adottato provenienti dalla gestione attiva forestale; anche un programma operativo nazionale dedicato · gli investimenti di cogenerazione e di trigenera- alle città metropolitane dove per la prima volta zione ad alto rendimento e la costruzione di reti vengono delegate funzioni di gestione delle risorse di teleriscaldamento e teleraffrescamento; alle amministrazioni locali. Lo sviluppo urbano, · la realizzazione d’interventi per la mobilità so- che nelle politiche di coesione ha visto le città pas- stenibile nelle aree urbane e tra aree e rurali. sare da semplici beneficiarie a gestori di risorse, Il sempre maggiore coinvolgimento degli Enti ter- ha coinvolto una serie di politiche settoriali tra cui ritoriali non è irrituale in considerazione del fatto quella energetica e ambientale; del resto, a livello che, proprio in tema di ambiente ed energia, già internazionale già la Conferenza di Rio de Janeiro a partire dagli anni ‘90 si riscontra una crescente del 1992 aveva posto le basi per il coinvolgimento attenzione alle comunità locali, e che, a decorrere delle comunità locali nell’attuazione degli obiettivi dagli stessi anni, anche le politiche di coesione, in di sviluppo sostenibile siglati in quell’occasione. forza del principio di sussidiarietà, coinvolgono L’Agenda 21 definita a Rio è stata fatta propria dalle sempre più nella programmazione e nella gestione amministrazioni territoriali con l’approvazione (3) I. Allegro, R. Formato, Smart Spending: oltre i tagli, 2014, McGraw Hill education. (4) W. Tortorella, Politica di coesione e questione urbana, aprile 2015, Carocci Editore. 65 finanza agevolata e nuovi strumenti finanziari | 1 | 2016 Investimenti per il servizio di pubblica illuminazione della “Carta delle città europee per uno sviluppo durevole e sostenibile” (Carta di Aalborg). Nel 1.2 Efficienza energetica ed illuminazione pubblica corso della Conferenza europea delle città sostenibili, organizzata nel 1994 daIl’ICLEI (Interna- Nell’ambito dell’efficienza energetica è doveroso tional Council for Local Environmental Initiatives) riflettere sugli interventi che afferiscono l’illumi- vengono poi promossi i “Piani d’azione” per uno nazione pubblica, stante che in Italia, secondo i sviluppo sostenibile che codificano le modalità dati Terna relativi al 2012, i consumi elettrici per con cui gli enti locali si sono assunti l’impegno di l’illuminazione pubblica ammontano a 6.260,6 perseguire uno sviluppo durevole e sostenibile. I KWh, valore nettamente superiore ai consumi piani d’azione hanno contribuito all’attuazione del elettrici della pubblica amministrazione (esclusa “V Programma di azione ambientale” dell’Unione illuminazione) pari a 4.811,6 kWh. Si aggiunga europea e nel tempo, in diverse occasioni a livello che il costo dell’illuminazione pubblica si aggira internazionale, sono stati oggetto di ulteriori impe- tra il 15 e il 25% del totale delle spese energetiche gni volti a convertire i principi condivisi in azioni di un Ente locale. Sempre con riferimento all’illu- pratiche capaci di conseguire obiettivi concreti minazione pubblica l’ENEA (Ente nazionale per (Lisbona 1996, Hannover 2000, Johannesburg l’energia e l’ambiente), nell’ambito del progetto 2002, Aalborg 2004, Dunkerque 2010, ecc.) . In LUMIERE, ha stimato un potenziale risparmio linea con il coinvolgimento delle autorità locali La connesso ad interventi di innovazione nei sistemi Commissione europea, dopo aver adottato nel 2008 di illuminazione pubblica (in termini di TWh) il proprio piano strategico per rispondere alle sfide dell’ordine del 30-40 % e Cassa depositi e prestiti del clima e dell’energia, ha lanciato il “Patto dei ha stimato che gli sprechi energetici rappresentano sindaci” (Covenant of Mayors)(6) per supportare lo circa il 30% degli attuali consumi(7). Questi dati sforzo di quegli enti locali che, nell’implementa- esplicitano come un efficientamento dei sistemi di zione di politiche energetiche sostenibili e per il illuminazione pubblica potrebbe incidere in modo conseguimento degli obiettivi per il 2020, hanno significativo sui costi che gravano i bilanci comunali aderito al patto e si sono impegnati a redigere e generando un risparmio rilevante considerato che sviluppare Piano d’azione per l’energia sostenibi- per tale servizio dal 2012, anche senza conteggiare le (PAES). A maggio del 2014 ben 5.296 autorità le spese manutentive, si è superato il miliardo di locali risultavano firmatarie del patto dei sindaci spesa annuale dei Comuni italiani(8). Non è un caso e la rappresentanza italiana è di gran lunga la più che l’ex Commissario alla spending review, Carolo rappresentativa, con una quota di più della metà Cottarelli, abbia dedicato a questo tema una atten- delle amministrazioni aderenti. zione specifica suggerendo sia una riduzione della Tutto ciò rende evidente come gli enti locali non potenza installata e dell’operatività degli impianti siano solo coinvolti ma, soprattutto, artefici delle d’illuminazione, visti i consumi nazionali pro-capite politiche energetiche, e come debbano organizzarsi, per illuminazione pubblica che si assestano su livelli stante la situazione di difficoltà della finanza pub- doppi di Germania e Gran Bretagna e di un terzo blica, per individuare risorse e strumenti finanziari maggiori del dato francese, sia misure di efficienta- innovativi per implementarle. mento energetico volto alla sostituzione d’impianti (5) d’illuminazione inefficienti ed alla modernizzazione (5) F. L o P iccolo , I. P inzello , Cittadini e cittadinanza. Prospettive, ruolo e opportunità di Agenda 21 Locale in ambito urbano, 2008, Palumbo&C Editore. (6) http://www.pattodeisindaci.eu/index_it.html 66 (7) “Linee Guida: I fondamentali per una gestione efficiente degli impianti d’illuminazione pubblica”, settembre 2012, Enea. (8) “Smart City – Progetti di sviluppo e strumenti di finanziamento”, 2013, Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. finanza agevolata e nuovi strumenti finanziari | 1 | 2016 Investimenti per il servizio di pubblica illuminazione dei sistemi di contenimento dei consumi ricorrendo · alla potenzialità delle lampade LED che com- ai Fondi europei disponibili e al partenariato pub- portano consumi energetici e risparmi sui costi blico privato. Tali soluzioni, ha stimato Cottarelli, di manutenzione e di sostituzione; avrebbero permesso un risparmio di “400 milioni · ad interventi di sistema come le smart grid, reti all’anno a fronte di un investimento di circa 250 informatiche che permettono di migliorare la milioni annui, essenzialmente di parte privata, distribuzione di energia elettrica con sistemi di distribuito su cinque anni” . Demand side Management e l’abbinamento a Naturalmente, oltre alla riduzione dei consumi e dei fonti rinnovabili; (9) costi, ulteriori aspetti, legati alla funzione dell’illu- · alla possibilità di utilizzare le infrastrutture minazione pubblica, dovranno essere considerati dell’illuminazione pubblica per l’impiego di nuo- per affrontare la qualificazione di questo servizio ve tecnologie funzionali all’erogazione di nuovi come: la garanzia di una funzionale visibilità nelle servizi fonte di ricavi aggiuntivi (Wi-Fi, punti ore buie; la sicurezza per il traffico veicolare, le di ricarica elettrica, camere di sorveglianza, informazioni sul tragitto e la segnaletica luminosa schermi pubblicitari e indicazioni-servizi digitali, in genere; la sicurezza fisica e psicologica delle per- ecc.). sone; la qualità della vita sociale per le attività serali; la valorizzazione delle strutture architettoniche e ambientali; la sicurezza degli impianti d’illuminazione e il contenimento dell’impatto ambientale . (10) 2. Illuminazione pubblica e project financing ad iniziativa privata La questione non è solo di rilevanza nazionale stante le stime che vedono in Europa e nel mondo una del 19% del costo complessivo dell’energia elettrica, 2.1. Gli istituti contrattuali del PPP per l’illuminazione pubblica costi comprimibili visti i dati della Commissione Stante l’indubbio interesse a realizzare investimenti europea che evidenzia, come nel nostro continente, nel settore dell’illuminazione pubblica rimane da su un totale di 90 milioni di punti luce, il 75% abbia affrontare il problema di come reperire il finanzia- più di 25 anni, e possono godere di nuove soluzioni mento per tali interventi. In molti casi l’impegno che permetterebbero maggiore efficienza e una finanziario per questi investimenti, benché permetta spesa per illuminazione, rispettivamente, del 14 e . Nel campo dell’illumina- risparmi pluriennali ampiamente sufficienti a ripa- zione pubblica sono infatti molte le soluzioni che garne l’anticipo, è risultato un ostacolo alla rapida permetterebbero di evitare veri e propri sprechi si evoluzione di una razionalizzazione degli impianti. pensi, ad esempio: Anche in Italia molti enti locali sono riluttanti ad · alla possibilità di controllare da remoto i punti impiegare le nuove soluzioni in sostituzione di quelle luce regolandone accensione, spegnimento lumi- tradizionali, sia per i corpi illuminanti sia per gli nosità in funzione delle condizioni della zona da impianti, per i significativi costi che comportano a illuminare e della sua occupazione; fronte dei sempre più esigui budget di cui dispongo- garantita economicità (11) no. A fronte di questa criticità molte e varie sono le (9) C. Cottarelli, La lista della Spesa – la verità sula spesa pubblica italiana e su come si può tagliare, maggio 2015, Feltrinelli. (10) W. Grattieri, R. Menga, Linee Guida Operative per la realizzazione d’impianti di pubblica illuminazione, 2012, RSE Ricerca Sistema Energetico. (11) Green Paper “Lighting the Future”, European Union COM(2011)889. misure pubbliche che sono state varate con l’intento d’incentivare interventi funzionali all’efficientamento del sistema d’illuminazione pubblica, ed altrettante sono le iniziative implementate per assistere gli amministratori locali nell’affrontare il reperimento di 67 finanza agevolata e nuovi strumenti finanziari | 1 | 2016 Investimenti per il servizio di pubblica illuminazione risorse private con nuovi schemi finanziari. cepimento della normativa europea in materia di Gli approcci per modellizzare il finanziamento di efficienza energetica(14). Ci si riferisce, tra gli altri, ai tali operazioni sono complementari al modello di contratti di rendimento energetico o di prestazione business che si vuole implementare e alle scelte che energetica (Energy Performance Contract - EPC) e si vogliono assumere in merito all’organizzazione al finanziamento tramite terzi (FTT), che consento- del servizio oltre che alle procedure e alle strategie no l’affidamento a soggetti privati (in genere Energy contrattuali che lo devono regolare, tenuto conto Service Company - ESCO) la progettazione e la rea- della legislazione in tema di contratti pubblici. lizzazione di misure volte al raggiungimento di un Le considerazioni finanziarie sono, quindi, su- dato livello di efficienza energetica, con riferimento bordinate a queste scelte che dipendono da molte ad un dato impianto o edificio, tale da permettere variabili. Molte istituzioni internazionali offrono un risparmio della spesa per energia sostenuta una rassegna dei modelli di procurement e delle dal committente, con la possibilità di sollevare risorse finanziarie abbinabili, dei vantaggi e delle quest’ultimo anche dagli oneri del finanziamento criticità abbinate ad ognuna delle opzioni, oltre degli stessi interventi(15). che, in alcuni casi, di veri e propri toolkit per lo Senza la pretesa di riassumere tutte le fattispecie sviluppo progettuale in tutti i suoi aspetti (procedu- ipotizzabili e tenuto conto anche di quanto pro- rale, contrattuale, tecnico gestionale ed economico ceduralmente realizzabile nel nostro Paese (com- finanziario)(12). patibilmente con il codice dei contratti pubblici Come evidenziato di seguito (cfr. par. 2.2) si sono – d’ora in poi codice – e con la normativa vigente), andate progressivamente affermando, nell’arco analogamente a quanto sostenibile in relazione agli degli ultimi quindici anni, sul mercato del public altri servizi locali, con riferimento alla gestione del procurement riguardante l’illuminazione pubblica, servizio di illuminazione pubblica e dei relativi im- le forme di affidamento riconducibili agli istituti pianti, si possono sintetizzare tre approcci organiz- del partenariato pubblico privato e lo schema del zativi (fig. 1) a cui fanno riferimento diversi modelli finanziamento in project financing, così come di- procedurali: gestione diretta, esternalizzazione e sciplinati dal d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. partenariato pubblico privato (PPP). (codice dei contratti pubblici, che si caratterizzano, Ogni schema procedurale/contrattuale che fa ri- come meglio specificato più avanti, per l’ampiezza ferimento ad una delle tre opzioni in realtà sinte- dei compiti e delle responsabilità trasferite dal tizza ulteriori distinzioni e personalizzazioni che committente pubblico al contraente privato (13). dipendono dall’oggetto del contratto, dal perimetro Il panorama degli strumenti contrattuali e delle delle prestazioni affidate al privato e dalle modalità tipologie di finanziamento utilizzabili per gli dell’affidamento. La schematizzazione proposta interventi riguardanti l’illuminazione pubblica, non attiene, peraltro, ad una distinzione dal profilo come, più in generale, per il settore dell’energia, è arricchito da fattispecie di recente introduzione e sperimentazione, la cui disciplina deriva dal re(12) “Lighting the Cities - Accelerating the Deployment of Innovative Lighting in European Cities” European Union, June 2013. (13) Per la definizione di contratto di partenariato pubblico privato e di project financing si veda la recente determinazione dell’Autorità nazionale anticorruzione 23 settembre 2015, n. 10 2015 recante “Linee guida per l’affidamento delle concessioni di lavori pubblici e di servizi ai sensi dell’articolo 153 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163”. 68 (14) Trattasi, principalmente, della direttiva 2006/32/CE, del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente l’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CEE del Consiglio recepita in Italia con d.lgs. n. 115/2008, che introduce le definizioni di EPC e FTT nell’ordinamento italiano e della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE, recepita in Italia con d.lgs. 4 luglio 2014, n. 102. (15) In tema di contratti di rendimento energetico si veda P. P iselli , Il contratto di rendimento energetico. Energy perfomance contract, UTET, 2011. | 1 | 2016 finanza agevolata e nuovi strumenti finanziari Investimenti per il servizio di pubblica illuminazione Fig.1 - Modelli procedurali/contrattuali per l’illuminazione pubblica Gestione diretta Esternalizzazione PPP Gestione dell’ente locale Appalto di lavori e/o servizi per la gestione degli impianti Appalto di finanziamento tramite terzi FTT In housw providing Appalto di lavori e/o servizi per la gestione degli impianti e fornitura energia elettrica PPP istituzionale affidamento a società mista Energy performance contract EPC PPP contrattuale prettamente ed esclusivamente giuridico, recependo minazione pubblica. L’approccio del TCO prevede il anche valutazioni di ordine gestionale e finanziario. calcolo del costo totale per la proprietà e la gestione Ciò che è importante sottolineare è come, proprio e il mantenimento di una installazione consideran- in merito a questi ultimi aspetti, tenda a prevalere do le principali voci di costo riguardanti il prodotto un orientamento favorevole al ricorso alle diverse (costo di acquisto, costo di manutenzione ordinaria, forme di PPP e, più specificatamente, a quelle che costo di manutenzione straordinaria e costi relativi maggiormente coinvolgono il privato, oltre che nella al consumo di energia elettrica). Il criterio del LCC progettazione e nella fornitura degli impianti, nel consente di determinare il costo globale del prodotto finanziamento e nella gestione degli stessi. Il presup- non solo come definito dal TCO ma comprensivo an- posto per dare preferenza a tali strumenti è che si che dei costi ambientali esterni (per esempio i costi tenda, con tale opzione, a trasferire il maggior numero esterni relativi al contributo al riscaldamento globale dei rischi connessi ad un dato progetto al privato, associato alle emissioni di gas serra lungo il ciclo di a massimizzare il beneficio per il partner pubblico vita dei prodotti/servizi/lavori). dei guadagni derivanti dall’ efficienza energetica Nell’ambito delle procedure di affidamento di inter- trasferendo parimenti l’onere di anticipare finanzia- venti concernenti l’illuminazione pubblica, la stazione riamente ogni investimento. Prova della promozione appaltante dovrà condurre attenta valutazione delle di quest’approccio è l’attenzione che l’Unione europea, proprie esigenze, per valutare la consistenza effettiva in linea con l’evoluzione internazionale, sta prestando del proprio fabbisogno, in coerenza con gli obiettivi ad esso e che si traduce nell’adozione del criterio del ambientali strategici del Piano d’azione per la sosteni- Total Cost of Ownership (TCO) e del Life Cycle Costing bilità ambientale dei consumi(17), e individuare quale per la valutazione degli acquisti procedura di gara risulti più coerente per soddisfarle; pubblici di beni e servizi afferenti il settore dell’illu- ciò premesso la possibilità di unificare l’affidamento (16) Criteri a cui si riferisce anche il decreto 23 dicembre 2013 del Ministero dell’Ambiente: “Criteri ambientali minimi per l’acquisto di lampade a scarica ad alta intensità e moduli led per illuminazione pubblica, per l’acquisto di apparecchi di illuminazione per illuminazione pubblica e per l’affidamento del servizio di progettazione di impianti di illuminazione pubblica”. (17) Si veda Il “Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione” adottato con il decreto interministeriale dell’11 aprile 2008 (G.U. n. 107 dell’8 maggio 2008) e i successivi aggiornamenti: www. minambiente.it/pagina/il-piano-dazione-nazionale-il-gpppan-gpp calculation (LCC) (16) 69 finanza agevolata e nuovi strumenti finanziari | 1 | 2016 Investimenti per il servizio di pubblica illuminazione dei lavori di costruzione o adeguamento e riqualifi- ta al fine di focalizzare, nel prosieguo, l’attenzione su cazione degli impianti esistenti con l’affidamento del uno specifico istituto contrattuale e su una modalità servizio di illuminazione pubblica, che si realizza procedurale attuativa utili alla realizzazione d’impian- nel modello PPP, permette di garantire una serie di ti di illuminazione pubblica. vantaggi, considerando, quali criteri di valutazione Il ricorso al PPP nel settore oggetto di analisi com- delle offerte in sede di gara, congiuntamente sia il porta, infatti, i seguenti vantaggi: TCO dell’investimento sia i risparmi conseguibili che · trasferimento dei rischi al privato (tecnici, commerciali, operativi e finanziari); permettono di ammortizzarlo. Parlando di PPP , come anticipato, con riferimento · garanzie sulle performance connesse alla realizza- alla disciplina nazionale, si considerano contratti di zione degli investimenti, alla manutenzione e alla partenariato pubblico privato “i contratti aventi per oggetto una o più prestazioni quali la progettazione, la costruzione, la gestione o la manutenzione di un’opera mizzato; pubblica o di pubblica utilità oppure la fornitura di · presidio dell’amministrazione che può mantenere un servizio, compreso in ogni caso il finanziamento un ruolo importante definendo: priorità strate- totale o parziale a carico di privati, anche in forme giche, standard tecnici e gestionali, regolazione diverse, di tali prestazioni, con allocazione dei rischi tariffaria, definizione servizi aggiuntivi, definizione ai sensi delle prescrizioni e degli indirizzi comunitari penali; vigenti” . · investimento iniziale sopportato dal settore privato (18) In tale schema “rientrano, a titolo esemplificativo (attraverso una società veicolo, SPV); (...) la concessione di lavori, la concessione di servizi, · durata contrattuale maggiore, importante per ga- la locazione finanziaria, il contratto di disponibilità, rantire la funzionalità e l’economicità nel medio l’affidamento di lavori mediante finanza di progetto, le termine; società miste. Possono rientrare altresì nelle operazioni · possibilità di mutuare il Know How del privato. di partenariato pubblico privato l’affidamento a un con- A fronte di questi vantaggi vanno, tuttavia, considerate traente generale ove il corrispettivo per la realizzazione dell’opera sia in tutto o in parte posticipato e collegato alla disponibilità dell’opera per il committente o per alcune criticità quali: · costi d’implementazione più alti e tempi di strutturazione dell’operazione più lunghi; · esigenza di una complessa attività di coordinamen- utenti terzi”. La definizione risulta evidentemente aperta in rife- to e di specifiche competenze professionali; rimento al numero dei contratti considerati e alla · maggiore focalizzazione sulla strategia complessi- tipizzazione contrattuale potendosi ricomprendere in va che richiede adattamento del modello urbano. essa anche figure contrattuali atipiche e variamente Obiettivo del presente contributo è quello di sottoli- connotate dal punto di vista della sostanza dell’ope- neare, alla luce delle caratterizzazioni del PPP, come razione regolata dal contratto . Ciò premesso sulle la possibilità di valorizzare le competenze del privato caratteristiche formali del PPP, ciò che interessa, in per un approccio tecnico gestionale sistemico e la questa sede, è rilevare i vantaggi e le criticità che tale possibilità di sollevare finanziariamente gli enti locali istituto, nelle diverse fattispecie realizzative, compor- dell’impegno debitorio connesso all’investimento ini- (19) (18) Art 3, comma 15-ter, d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/CE e 2004/18/CE. (19) R. Cori, I. Paradisi, Partenariato pubblico privato e project financing: il contesto di riferimento in ”Appalti&Contratti” 4-2015. 70 gestione; · incentivo per le performance progettuali massi- ziale, rappresentino elementi che hanno qualificato il ricorso al PPP in generale e possono, nel caso di specie trattato, orientare a preferire una procedura e un contratto specifico piuttosto che altri (v. fig. 2). Rispetto a tale scelta, anche le implicazioni di conta- finanza agevolata e nuovi strumenti finanziari | 1 | 2016 Investimenti per il servizio di pubblica illuminazione Fig. 2 - PPP e impatto sui vincoli di finanza pubblica Leasing Strumenti Finanziari Finanziario Operativo Project financing Contratto di disponibilità A tariffazione sulla PA A tariffazione sull'utenza Sul Patto di stabilità Sugli equilibri di bilancio Sul limite d'indebitamento bilità pubblica del PPP giocano un ruolo importante, 58 del codice (a gara unica, doppia gara con diritto dovendosi tenere conto delle disposizioni del Reg. UE di prelazione, proposte per opere non presenti negli 549/2013 (SEC 2010) che regolano la compatibilità strumenti di programmazione, dialogo competitivo) di tali operazioni con i vincoli di indebitamento che prevedono diverse intensità di coinvolgimento del gravano sui conti delle pubbliche amministrazioni, privato. stabilendone le modalità di impatto sui bilanci pubblici. L’amministrazione aggiudicatrice dovrà, dunque, tenere conto dell’impatto contabile dei diversi schemi contrattuali di PPP, accordando preferenza a quelli Fig. 3 - PPP e livello di coinvolgimento del privato che, nel rispetto di determinate condizioni, possano non incidere sui vincoli di finanza pubblica: sul patto di stabilità, sugli equilibri di bilancio e sul limite all’indebitamento (fig.2). Tale possibilità sembra essere meglio assicurata ricorrendo alle figure contrattuali della concessione di lavori e della concessione di servizi, piuttosto che ai contratti di diponibilità e al leasing(20). Tali forme di PPP sono peraltro interessanti per gli enti locali, presentando la possibilità di essere affidate attraverso procedure che prevedono, in varia misura, il coinvolgimento del privato anche nella ideazione del progetto e nella elaborazione dei documenti posti a base di gara. Per quanto, quindi, concerne la valorizzazione del Nell’ambito di queste modalità attuative sicuramen- ruolo del privato nella strutturazione del progetto, te la formula in cui il privato esprime il massimo nell’ambito dell’istituto della finanza di progetto le del suo ruolo, sino al limite dell’invasività della procedure di affidamento previste dagli artt. 153 e sfera pubblica, è quella disciplinata dall’art. 153 comma 19 del codice dei contratti pubblici per il (20) Sugli aspetti della contabilizzazione del leasing immobiliare pubblico e del contratto di disponibilità si veda l. Bisio, La contabilizzazione dei Partenariati Pubblico Privato nel bilanci pubblici, in M. Nicolai, W. Tortorella, partenariato pubblico privato e Project Finance. Come uscire dalla crisi”, febbraio 2015, Maggioli Editore. project financing di lavori e l’equivalente dispositivo per le concessioni di servizi normato con l’art. 278 del d.P.R. n. 207/2010 recante il regolamento di attuazione del codice (d’ora in poi regolamento). 71 finanza agevolata e nuovi strumenti finanziari | 1 | 2016 Investimenti per il servizio di pubblica illuminazione queste procedure prendono il via con l’iniziativa di diagnosi energetiche). Tale preferenza riguarda gli privata, tramite la presentazione di una proposta interventi di maggiori dimensioni, infatti, se su 5630 all’amministrazione pubblica, a differenza delle gare monitorate , dal 2002 al 2012, per un importo altre, in cui l’iter procedimentale scaturisce dal complessivo di 4,7 miliardi di euro, ben 5008 bandi una processo decisionale esclusivamente interno (89% del totale) riguardano appalti di sola esecuzione alla p.a., con l’inserimento delle opere da realizzare dei lavori (investimenti per il potenziamento, la ma- nella programmazione triennale e nel piano annuale nutenzione e l’adeguamento normativo la riduzione delle opere o nel piano annuale dei servizi. dell’inquinamento e la messa in sicurezza degli impianti), in termini economici una quota significativa di gare, 3,6 miliardi di euro sui 4,7 (78%), afferiscono 2.2 Il Project financing per l’illuminazione pubblica evidenze di mercato la gestione integrata del servizio comprendente oltre Una ricognizione del mercato degli impianti di pub- fornitura dell’energia elettrica. blica illuminazione(21) offre un quadro della preferenza I bandi di affidamento della gestione integrata del verso l’affidamento della gestione integrata del servi- servizio, che risentono delle iniziative CONSIP per il zio di pubblica illuminazione (gare che combinano, servizio luce, in gran parte riguardano appalti per i in tutto o in parte, le attività di esercizio, la fornitura quali non è previsto il prefinanziamento (2,5 miliardi, di energia elettrica, la manutenzione, l’adeguamento il 53% del mercato e il 68% del mercato che ricorre alla normativo, la messa in sicurezza e il contenimento gestione integrata). Se si esclude, però, il valore delle dell’inquinamento luminoso, la progettazione e la gare CONSIP la quota dei bandi che non prevedono il realizzazione di nuovi impianti o l’adeguamento finanziamento, in valore si riduce a 660 milioni meno di di nuovi impianti o l’adeguamento di impianti esi- quelli che prevedono da parte del contraente privato il stenti, la realizzazione di sistemi di telecontrollo e prefinanziamento degli interventi (1,2 miliardi) mediante telerilevamento, la redazione del PRIC – piano rego- contratti di concessione di lavori, concessione di servizi latore illuminotecnico comunale – e l’elaborazione e l’appalto con Finanziamento Tramite Terzi (FTT). all’esecuzione dei lavori la gestione del servizio e la Fig. 4 - Impianti di illuminazione pubblica Bandi di gara in PPP 2002-2012 Fonte: Elaborazioni CRESME su dati Infopieffe.it e www.siop-lazio.it (21) “Gli impianti di pubblica illuminazione in partenariato pubblico privato manuale operativo” aprile 2013, Camera di Commercio di Roma. 72 finanza agevolata e nuovi strumenti finanziari | 1 | 2016 Investimenti per il servizio di pubblica illuminazione Le gare afferenti operazioni di PPP sono 259 e rap- 134 milioni di euro, la quota più significativa in presentano una quota superiore al 40% del mercato valore dopo il settore della mobilità. complessivo degli interventi nel settore della pubbli- I dati proposti, confermando quanto anticipato, ca illuminazione sempre al netto dei bandi CONSIP. sembrano quindi rilevare un apprezzamento verso La preferenza per il PPP che tende a consolidarsi l’affidamento della gestione integrata del servizio negli ultimi anni considerato che nei soli ultimi tre di pubblica illuminazione con finanziamento a anni della rilevazione si contano 122 gare per 732 carico di terzi, e, nell’ambito del settore energetico milioni, il 62% dell’intero decennio rilevato (Fig.4). in generale, un potenziale apprezzamento verso le Sempre nell’ambito delle operazioni di PPP la maggior procedure ad iniziativa privata in assenza di pro- parte delle gare riguarda concessioni di servizi e ap- grammazione pubblica. palti di servizi con FTT, su 289 bandi ben 187 (il 72%) riguarda queste tipologie di contratti che in valore, 986 milioni di euro, rappresentano l’84% della gare di PPP. Per quanto riguarda invece le concessioni di lavori e servizi ad iniziativa privata, rispettivamente ai 3 Il Project financing di servizi ad iniziativa privata e l’illuminazione pubblica sensi del comma 19 dell’articolo 153 del codice o ai sensi dell’articolo 278 del d.P.R. 207/2010, va considerato che l’introduzione delle citate norme è 3.1 La concessione di servizi ad iniziativa privata, la procedura recente. Per le concessioni di lavori il recepimento normativo di questa procedura decorre solo dal Come anticipato il comma 19 dell’art. 153 del codice 2011, anno in cui il codice viene novellato dal d.l. dei contratti pubblici disciplina un procedimento n. 70 (c.d. “decreto sviluppo”) mentre l’istituto volto all’aggiudicazione del contratto di concessione del project financing per i servizi è stato defini- di lavori pubblici sulla base di proposte ad iniziativa tivamente disciplinato con il d.P.R. del 5 ottobre privata in assenza di programmazione pubblica, 2010, n. 207. Nonostante la più recente possibilità procedura che massimizza il ruolo attribuito al di ricorrere a tale procedura, sia per concessioni di soggetto privato a cui viene attribuita la possibilità lavori ad iniziativa privata in assenza di program- di identificare le esigenze della p.a. con un proposta mazione pubblica sia per la concessione di servizi progettuale che può essere recepita negli strumenti ad iniziativa privata, occorre sottolineare come i di programmazione della stessa amministrazione dati del monitoraggio non offrano tale livello di ed essere successivamente messa a gara per l’affida- dettaglio e, per monitorare l’applicazione di tali mento di una concessione di lavori. Una soluzione interventi nel settore energetico, ci si deve rifare che sicuramente, nella volontà del legislatore, può ad una ricognizione più recente (22) . risultare funzionale anche ad accelerare i tempi di In base a tale analisi non è possibile avere dettagli realizzazione delle iniziative proposte, a contenere le sull’illuminazione pubblica, ma basti rilevare che attività, e i costi connessi, alla predisposizione del set il settore dell’energia è il segmento di mercato che documentale per l’inserimento in programmazione e maggiormente applica tale procedura, su 87 gare il successivo confronto competitivo per l’affidamen- censite per 676 milioni di euro di importo i bandi to della concessione. La procedura è sicuramente afferenti l’energia rappresentano, con 18 gare per facilmente ed efficacemente praticabile dalle amministrazioni pubbliche che in un contesto di carenza (22) Cfr. M. Nicolai, G. Bo, Il mercato del Partenariato pubblico Privato in Italia, in M. Nicolai, W. Tortorella, partenariato pubblico privato e Project Finance. Come uscire dalla crisi, febbraio 2015, Maggioli Editore. di risorse pubbliche, diversamente, si troverebbero nell’impossibilità di avvalersi della prestazione di esperti qualificati per la predisposizione dello studio 73 finanza agevolata e nuovi strumenti finanziari | 1 | 2016 Investimenti per il servizio di pubblica illuminazione di fattibilità (SdF) o del progetto preliminare, del trasferimento di cui si deve avere evidenza in tutto il piano economico finanziario (PEF) e della bozza set documentale funzionale all’avvio della procedura. di convenzione da porre a base gara seguendo le Si ricorda in proposito, infatti, che nella conces- altre procedure disciplinate dal codice dei contratti sione di servizi la controprestazione a favore del pubblici per il project financing ad iniziativa privata Concessionario consiste unicamente nel diritto di o ad iniziativa pubblica. La dimostrazione di questo gestire funzionalmente e di sfruttare economica- si riscontra nella crescita tendenziale degli avvisi per mente il servizio, potendo il soggetto concedente raccogliere manifestazioni d’interesse a presentare stabilire, in sede di gara, anche un prezzo, qua- studi di fattibilità da porre a base gara secondo le lora al concessionario venga imposto di praticare modalità di cui all’art. 153 commi 1-14 e più recen- nei confronti degli utenti prezzi inferiori a quelli temente ad avvisi volti a raccogliere proposte ai sensi corrispondenti alla somma del costo del servizio e del comma 19 dello stesso articolo. dell’ordinario utile di impresa, ovvero qualora sia Le considerazioni proposte valgono anche per la necessario assicurare al concessionario il persegui- finanza di progetto nei servizi, alla quale in base mento dell’equilibrio economico-finanziario degli al codice dei contratti pubblici (art. 152, comma investimenti e della connessa gestione in relazione 3 del codice) sono applicabili le stesse norme che alla qualità del servizio da prestare(24). disciplinano il project financing per i lavori, nei Normalmente la gestione integrata del sistema d’illu- limiti della compatibilità e secondo le modalità minazione prevede l’affidamento di un contratto misto che ha successivamente disciplinato il regolamento il cui oggetto comprende sia lavori (ad es. costruzione, (art. 278)(23). In proposito il regolamento prevede, messa a norma e riqualificazione degli impianti) sia in particolare, che il privato possa presentare il servizio e la fornitura dell’energia elettrica, riscon- all’Amministrazione competente la propria propo- trando la prevalenza economica dell’importo di queste sta relativa alla gestione di un servizio pubblico in due ultime componenti e la prevalenza funzionale del concessone. Anche in questo caso è evidente come il servizio. Poiché in base alla disciplina codicistica, al procedimento valorizza l’iniziativa e la competenza fine di stabilire l’oggetto principale di un contratto privata sgravando l’Amministrazione dell’onere di pubblico misto di lavori e servizi, e individuare la predisposizione della complessa documentazione disciplina applicabile alla procedura di affidamento che deve essere posta a base di una gara per l’af- dello stesso contratto, è indicato il criterio della pre- fidamento del contratto di concessione (es: studio valenza funzionale(25), nel settore in esame si registra di fattibilità, piano economico finanziario, bozza una prevalente diffusione del ricorso alla concessione di contratto, disciplinare dei servizi e gli elementi di servizi rispetto alle altre figure contrattuali e un di valutazione dell’offerta economicamente più ampio margine di applicazione della procedura ad vantaggiosa). iniziativa privata, sulla quale, pertanto, ci si concen- Tale complessità documentale e delle necessarie trerà in questa sede. analisi propedeutiche all’affidamento riflettono la complessità della fattispecie contrattuale della concessione, che si distingue dall’appalto per il trasferimento al concessionario del rischio operativo e di mercato e quindi della redditività della gestione, (23) D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (regolamento di esecuzione ed attuazione del codice dei contratti pubblici), pubblicato sulla G.U. del 10 dicembre 2010, n. 288 (supplemento ordinario n. 270) entrato in vigore centottanta giorni dopo la sua pubblicazione, ovvero 8 giugno 2011. 74 (24) Cfr. artt. 3, comma 12, e art. 30 del codice dei contratti pubblici in merito a definizione e disciplina dei contratti di concessione di servizi. (25) L’art. 14, commi 2 e 3 del codice dei contratti pubblici prevede in particolare che l’oggetto principale di un contratto è costituito dai lavori se l’importo dei lavori assume rilievo superiore al 50%, salvo che, per le caratteristiche specifiche del contratto i lavori abbiano carattere meramente accessorio rispetto ai servizi e alle forniture. Si veda anche l’art. 20 comma 1, direttiva 2014/23/UE cons. (29) e la deliberazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 84 del 10 ottobre 2012. | 1 | 2016 finanza agevolata e nuovi strumenti finanziari Investimenti per il servizio di pubblica illuminazione 2.3 L’iter procedurale per l’affidamento della concessione di servizi ad iniziativa privata, iter procedurale di proposte né sulla disponibilità da parte del pro- L’iter procedurale si avvia con la presentazione della un avviso d’interesse a ricevere proposte per effet- proposta di realizzazione e gestione del servizio da tuare una gara di concessione di servizi secondo la parte di un soggetto privato (proponente) all’ammi- procedura prevista dall’art. 278 del regolamento, nistrazione interessata. Non essendo obbligatoria la contestualmente manifestando la disponibilità a programmazione dei servizi, per le amministrazioni produrre il set informativo per redigerla, purché pubbliche, a differenza della programmazione di ciò avvenga nel rispetto dei principi di trasparen- lavori, il regolamento precisa che “qualora l’ammi- za, adeguata pubblicità, non discriminazione, nistrazione aggiudicatrice si sia avvalsa della facoltà parità di trattamento, mutuo riconoscimento già adottare un programma annuale per i servizi di cui richiamati. intende approvvigionarsi (art. 271), è ammessa la La presentazione delle proposta è seguita dalla fase di presentazione di proposte solo con riferimento a valutazione della stessa da parte dell’amministrazione servizi non indicati in tale programma”. ricevente, fase che prelude alla eventuale dichiarazione Il regolamento e il codice non si esprimono sulle di pubblico interesse della medesima proposta e all’e- iniziative che l’amministrazione aggiudicatrice – ventuale conseguente avvio della procedura di gara A.A – può assumere per sollecitare la presentazione per l’affidamento della concessione di servizi (fig. 5). motore di fruire delle informazioni per redigere la proposta. Nulla osta che quindi la stessa pubblichi Fig. 5 - Iter procedurale project financing di servizi 75 finanza agevolata e nuovi strumenti finanziari | 1 | 2016 Investimenti per il servizio di pubblica illuminazione Potendo esserci il caso in cui più soggetti privati in relazione all’oggetto della concessione, e con presentino la propria proposta per un intervento predeterminazione dei criteri selettivi. afferente il sistema d’illuminazione pubblica, A seguito della valutazione della gara viene selezio- l’amministrazione sarà chiamata, in tale evenienza, nata la proposta migliore, che, se diversa da quella ad effettuare una valutazione comparativa delle posta a base di gara del proponente potrà, qualora proposte relative al medesimo servizio, nel rispetto questi si avvalga del diritto di prelazione, essere dei principi di cui all’art. 30, comma 3 del codice aggiudicata al proponente stesso o diversamente (Principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non alla concessionario miglior offerente. discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità). i diversi profili “della funzionalità, della fruibilità 2.3. La concessione di servizi ad iniziativa privata, il contenuto della proposta del servizio, della accessibilità al pubblico, del La proposta, con cui si avvia la procedura dell’af- rendimento, del costo di gestione e di manuten- fidamento in finanza di progetto di contratti di zione, della durata della concessione, delle tariffe concessione di servizi, deve contenere(26): da applicare, della metodologia di aggiornamento a)uno studio di fattibilità; delle stesse, del valore economico del piano e del b)una bozza di convenzione; contenuto della bozza di convenzione; verificata, c)un piano economico-finanziario, asseverato altresì, l’assenza di elementi ostativi alla loro re- dai soggetti indicati dall’art. 153, comma 9, del L’amministrazione è, in particolare, tenuta a valutare la/e proposte, entro 6 mesi dal ricevimento sotto alizzazione”. A seguito della valutazione della/e proposta/e l’A.A. può adottare, nell’ambito dei propri programmi, gli codice; d)una specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione; studi di fattibilità ritenuti di pubblico interesse, non e) l’indicazione degli elementi di cui all’articolo 83, determinando tale adozione alcun diritto del pro- comma 1, del codice e delle garanzie offerte dal ponente al compenso per le prestazioni compiute o promotore all’amministrazione aggiudicatrice; alla gestione dei servizi. A seguito della valutazione f) l’importo delle spese sostenute per la loro pre- comparativa, nel caso in cui l’A.A. scelga una pro- disposizione, nel limite di cui all’articolo 153, posta, il proponente che la ha presentata acquista comma 9, ultimo periodo, del codice. la qualifica di promotore, godendo del diritto di Lo studio di fattibilità, pur trattandosi di una con- prelazione per l’affidamento della concessione di cessione di servizi, è un documento fondamentale e servizi che verrà successivamente indetta dall’am- di particolare importanza per verificare la fattibilità ministrazione. Più precisamente, il promotore dell’intervento e la sua opportunità/convenienza. dovrà essere invitato a tale confronto competitivo, Esso, pertanto, conformemente alle previsioni della all’esito del quale potrà esercitare il diritto di ade- disciplina(27) dovrà contenere: l’oggetto del contratto guare la propria offerta a quella eventualmente giudicata più conveniente, risultando così affidatario della concessione. La citata gara deve svolgersi secondo le prescrizioni dell’art. 30 del codice, consistendo pertanto in una gara informale a cui sono invitati almeno cinque concorrenti, compreso il promotore individuato, se sussistono in tale numero soggetti qualificati 76 (26) Art. 278 comma 1 del regolamento di esecuzione ed attuazione del «codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE». (27) Art. 14 del regolamento di esecuzione ed attuazione del «codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/ CE»; Determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici 1/2009 “linee guida sulla finanza di progetto dopo l’entrata in vigore del c.d.” terzo correttivo”. | 1 | 2016 finanza agevolata e nuovi strumenti finanziari Investimenti per il servizio di pubblica illuminazione e le caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali, la caratteristiche tecniche del sistema d’illuminazione economico-finanziarie dei lavori da realizzare; pubblica, lo stato di conservazione, la qualità e l’effi- l’analisi delle possibili alternative rispetto alla cienza, le caratteristiche d’uso e la conformità degli soluzione realizzativa individuata; la verifica della stessi alla norme di sicurezza e d’impatto ambientale, possibilità di realizzazione mediante i contratti di par- i dati dei consumi e dei costi storici energetici, oltre tenariato pubblico privato di cui all’articolo 3, comma a quelli tecnici ed economici relativi alla manuten- 15-ter, del codice; l’analisi dello stato di fatto, nelle sue zione (ordinaria e straordinaria). Completeranno la eventuali componenti architettoniche, geologiche, relazione introduttiva l’analisi della domanda attuale socio-economiche, amministrative; la descrizione, e futura e le alternative progettuali dal punto di vista ai fini della valutazione preventiva della sostenibilità delle scelte tecnologiche, organizzative e finanziarie. ambientale e della compatibilità paesaggistica dell’in- Ricostruito lo stato dell’arte, definito l’intervento più tervento, dei requisiti dell’opera da progettare, delle opportuno a fronte di una analisi comparativa delle caratteristiche e dei collegamenti con il contesto nel diverse opzioni e stimato l’impatto dell’intervento – quale l’intervento si inserisce. attività che sarà significativamente impegnativa in Poiché lo studio di fattibilità dovrà essere assunto dalla assenza di un PRIC o di un audit energetico – lo studio A.A., il soggetto privato che lo redige dovrà farsi parte di fattibilità dovrà poi contenere una relazione tecni- diligente nell’interpretare tutti i fabbisogni della pub- ca che descriva più analiticamente le caratteristiche blica amministrazione esplicitando tutte le valutazioni dell’intervento oggetto della proposta e gli elaborati che rendono la proposta attuabile, e rappresentandole progettuali e tecnico-economici che lo rappresentano. nella forma prevista dal secondo comma dell’art.14 del Nella relazione tecnica si dovranno ricomprendere: regolamento (relazione illustrativa generale, relazione 1. le caratteristiche funzionali e tecniche dei lavori tecnica, elaborati progettuali e elaborato tecnicoeconomico) in quanto funzionale ad avviare una gara da realizzare; 2. la descrizione, ai fini della valutazione preventiva ai sensi degli artt. 58 e 153 del codice(28). della sostenibilità ambientale e della compatibilità Non potranno quindi mancare nella relazione in- paesaggistica dell’intervento, dei requisiti dell’opera troduttiva una analisi della situazione su cui incide da progettare, delle caratteristiche e dei collegamen- l’intervento, tenuto conto del Piano regolatore ge- ti con il contesto nel quale l’intervento si inserisce nerale comunale e di tutti gli strumenti urbanistici nonché delle misure idonee a salvaguardare la tutela riguardanti il territorio su cui incide l’intervento, con uno specifico riferimento, là dove adottato, al Piano regolatore dell’illuminazione pubblica (PRIC). Lad- ambientale i valori culturali e paesaggistici; 3. l’analisi sommaria delle tecniche costruttive e indicazione delle norme tecniche da applicare; dove non si possa disporre di un PRIC il promotore di 4. il cronoprogramma; servizi dovrà comunque essere in grado di disporre o 5. la stima sommaria dell’intervento secondo le moda- ricostruire, partendo dall’analisi della struttura della lità di cui all’articolo 22, comma 1 del regolamento, città e degli strumenti urbanistici, normativi e legi- con l’individuazione delle categorie di cui all’alle- slativi che definiscono le richieste da soddisfare, un gato A e dei relativi importi, determinati mediante censimento dei punti luce e degli impianti connessi, l’applicazione delle quote di incidenza delle corri- possibilmente diviso in ambiti e sistemi omogenei con spondenti lavorazioni rispetto al costo complessivo. caratteristiche di funzionalità, vincoli, esigenze illumi- La stima sommaria della spesa, da molti sottorappre- notecniche e simili. Il censimento dovrà monitorare sentata, deve essere realizzata, per quanto concerne le opere o i lavori, applicando alle quantità caratteri- (28) “Linee guida per la redazione di studi di fattibilità” Conferenza delle regioni e delle Province autonome, 24 gennaio 2013. stiche degli stessi, i corrispondenti prezzi parametrici dedotti dai costi standardizzati, o desunti da interventi 77 finanza agevolata e nuovi strumenti finanziari | 1 | 2016 Investimenti per il servizio di pubblica illuminazione similari realizzati, ovvero redigendo un computo l’amministrazione ad optare per un’iniziativa in PPP metrico estimativo di massima. piuttosto che per un appalto “tradizionale”. Le pubbli- Infine sempre per quanto attiene gli elaborati tecnico- che amministrazioni, secondo tale pronunciamento, economici una esaustiva rappresentazione prevede sono, infatti, tenute a valutare: che comprendano: - la presenza di un quadro normativo e regolatorio 1. la verifica della possibilità di realizzazione mediante concessione rispetto all’appalto; compatibile con l’intervento; - l’esistenza di rischi trasferibili al soggetto privato; 2. l’analisi della fattibilità finanziaria (costi e ricavi) - la capacità organizzativa e la presenza del know con riferimento alla fase di costruzione e alla fase how della pubblica amministrazione per intrapren- di gestione; dere un’operazione di PPP; 3. l’analisi della fattibilità economica e sociale (analisi - la possibilità di praticare un sistema di pagamenti da legare a prefissati livelli quantitativi e qualitativi costi-benefici); 4. lo schema di sistema tariffario, nel caso di concessione; in sede di gestione; - la tariffabilità dei servizi da erogare e la verifica 5. gli elementi essenziali dello schema di contratto. del consenso della collettività a pagare tali servizi. Merita una riflessione la prima di queste previsioni, A questi elementi di natura qualitativa va aggiunta una funzionale a fornire indicazioni in merito alla scelta verifica di tipo quantitativo volta a dimostrare la con- tra le forme tradizionali di appalto (tra questi per venienza del ricorso al PPP. Da tali controlli dovrebbe esempio gli appalti “servizi luce” di Consip) e il PPP, emergere un quadro informativo che si affianca alle che può essere evasa utilizzando il PPP Test, inten- risultanze economico-finanziarie per dare origine ad dendo con ciò la serie di analisi volte ad individuare una complessiva analisi costi benefici del PPP che la possibilità e il vantaggio per la A.A. di realizzare lo consideri tutte le tipologie di costi e di ricavi, siano specifico intervento pubblico con uno schema di PPP. essi espliciti o impliciti. Tra le modalità più diffuse Sull’esigenza di una valutazione di convenienza del di valutazione della convenienza di un PPP rispetto ricorso al PPP, in alternativa ad appalti tradizionali, ad un appalto si fa poi specifico riferimento a quella l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) si era già del Value for Money che prevede un confronto tra i tale valutazione benefici finanziari, economici e in termini di rischi tra- una componente essenziale dello studio di fattibilità sferiti/minimizzati grazie al PPP con le corrispondenti soprattutto per le opere fredde, a cui corrisponde il variabili derivanti dal c.d. Public Sector Comparator maggior esborso di risorse pubbliche o l’assunzione (PSC) che rappresenta la struttura-tipo di un appalto potenziale di maggiori rischi per l’amministrazione tradizionale, con i conseguenti costi in termini finan- aggiudicatrice. Su tale aspetto l’ANAC è recentemente ziari e i maggiori rischi sopportati dalla p.a. nuovamente e più dettagliatamente intervenuta (30) Pur rimandando ad analisi di dettaglio su tale meto- specificando, prima di declinare la struttura-tipo dello dologia(31), per quanto attiene gli impianti di pubblica studio di fattibilità, come l’elemento fondamentale illuminazione, è importante richiamare i rischi che che lo studio medesimo deve garantire sia la rappre- devono essere convenzionalmente disciplinati e che sentazione dei criteri e delle ragioni che hanno spinto devono trovare altrettanto esplicito riscontro nelle pronunciata anzitempo nel 2009 (29) analisi finanziarie. È ovvio che i rischi da identificare, (29) Determinazione ANAC n. 1 del 14 gennaio 2009 “Linee guida sulla finanza di progetto dopo l’entrata in vigore del c.d. (terzo correttivo) d.lgs. 11 settembre 2008, n. 152. (30) Determinazione ANAC n. 10 del 23 settembre 2015 “Linee guida per l’affidamento delle concessioni di lavori pubblici e di servizi ai sensi dell’articolo 153 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163”. 78 allocare e quantificare finanziariamente dipendono (31) Sugli aspetti del Public Sector Comparator e sul Value for Money si veda M. Nicolai, Vantaggi, struttura finanziaria e incentivi pubblici del partenariato pubblico privato, in M. Nicolai, W. Tortorella, Partenariato pubblico privato e Project Finance. Come uscire dalla crisi”, febbraio 2015, Maggioli Editore. | 1 | 2016 finanza agevolata e nuovi strumenti finanziari Investimenti per il servizio di pubblica illuminazione dall’oggetto della concessione che può combinare, per · rischi finanziari (variazioni dei tassi di interesse il servizio d’illuminazione pubblica, diverse attività: post aggiudicazione; mancato closing finanziario; erogazione del servizio di pubblica illuminazione, fornitura di energia elettrica, manutenzione ordinaria variazioni del tasso d’inflazione, ecc.); · rischi generali (danni materiali per incendio, furto; e programmata preventiva, manutenzione straordi- rischi di responsabilità verso terzi per danni e inci- naria, progettazione ed esecuzione di nuovi impianti denti; rischi di sicurezza sul lavoro che i dipendenti e/o di interventi di adeguamento di quelli esistenti, possono subire; atti vandalici, ecc.). progettazione ed esecuzione d’interventi di adegua- Se si dubitasse dell’importanza di una oculata allo- mento normativo, messa in sicurezza e contenimento cazione dei rischi è sufficiente richiamare come il dell’inquinamento ambientale, progettazione ed ese- giudice amministrativo abbia sancito la nullità per cuzione d’interventi di riqualificazione tecnologica per illiceità della causa, ai sensi dell’art. 1344 del codice il conseguimento di un risparmio energetico, elabora- civile (“contratto in frode alla legge”) di un contratto zione di diagnosi energetiche, realizzazione di sistemi di concessione nel quale non erano stati osservati i di telecontrollo e telerilevamento, predisposizione del precetti comunitari nella distribuzione dei rischi(32). PRIC, progettazione e fornitura di sistemi wi-fi, ecc. Non va poi dimenticato che una adeguata ripartizione Con riferimento alle macro categorie di rischio (nor- dei rischi è presupposto nelle operazioni di PPP per mativo, amministrativo, di progettazione, di costru- una contabilizzazione fuori bilancio così come riba- zione, di finanziamento, di mercato, di gestione, di dito dal nuovo Sistema Europeo dei conti nazionali manutenzione, di cause di forza maggiore) andranno e regionali pubblicato da Eurostat a maggio del 2013 individuate le specifiche categorie di rischio afferenti (c.d. “SEC2010”). i lavori e i servizi oggetto del contratto, e per ognu- A differenza delle concessioni di lavori sarà inoltre ne- no di questi definite: le probabilità di verificarsi del cessario allegare, oltre al piano economico-finanziario rischio, i costi associati, l’allocazione al pubblico e/o e alla bozza di convenzione previsti anche per questa al privato, gli eventuali strumenti di mitigazione non procedura, la specificazione delle caratteristiche del solo contrattuali. servizio e della gestione. Così facendo, a titolo esemplificativo, si rileveranno: Tutto evidenzia la complessità e l’onerosità della re- · rischi tipicamente regolatori (rilascio di permessi o dazione della proposta del proponente che sgrava di licenze, regolazione della vendita di energia e o di tale impegno l’A.A., pur rimanendo in capo alla stessa certificati di regolamentazione delle emissioni, muta- l’onere di valutazione della sua adeguatezza. Risulta zioni della disciplina fiscale, variazioni degli standard pertanto imprescindibile che il promotore possa prestazionali o tecnici previsti dalla disciplina, ecc.); disporre di un set informativo indispensabile per la · rischi operativi (ritardi nella realizzazione dei lavo- redazione di una proposta che assolva ai requisiti ri; aumenti dei costi di fornitura di alcune materie normativi e che possa essere adeguata ad evadere la prime come il rame o le lampade o la stessa energia gara successiva. In difetto di ciò non è sicuramente elettrica; rischi di tecnologie meno performanti consigliabile il ricorso alla concessione di servizi ad del previsto; di obsolescenze fisica o tecnologica iniziativa privata che come ricorda l’ANAC, “comporta maggiore degli impianti; standard prestazionali, pericolose interferenze nell’attività propria dell’Am- funzionali o di compatibilità ambientale inadeguati; ministrazione relativa alla valutazione della pubblica sottostima dei costi manutentivi, costi di smaltimen- utilità e priorità del servizio, senza che, tra l’altro, to dei materiali di risulta più rilevanti, ecc.); sia assicurata la trasparenza delle scelte effettuate in · rischi di mercato (variazioni di prezzo dei Titoli merito all’intervento pubblico”. di efficienza energetica – TEE –, minori incassi da servizi accessori, ecc.); (32) Sul tema .TAR Sardegna, sentenza 10 marzo 2011, n. 213. 79 finanza agevolata e nuovi strumenti finanziari | 1 | 2016 Investimenti per il servizio di pubblica illuminazione I fondi europei per l’energia sostenibile di Di Marco Tabladinil 1.La strategia europea Il rilancio dell’economia dell’UE nel prossimo decennio si concretizza nell’evoluzione verso un modello la concorrenza mondiale per le risorse naturali eserciti eccessive pressioni sull’ambiente. di economia intelligente – grazie a investimenti più · Per lottare contro i cambiamenti climatici, ridu- efficaci in istruzione, ricerca e innovazione – soste- cendo più rapidamente le emissioni e sfruttando nibile – grazie a basse emissioni di CO2 – e solidale, le nuove tecnologie, come l’energia eolica e solare ossia focalizzata sulla creazione di posti di lavoro e e i metodi di cattura e sequestro dell’anidride la riduzione della povertà. carbonica (CO2). Inoltre occorre aumentare la Queste tre priorità, che si rafforzano a vicenda, resistenza dell’economia europea ai rischi cli- intendono aiutare l’UE e gli Stati membri a conse- matici, così come la capacità di prevenzione e guire elevati livelli di occupazione, produttività e coesione sociale. risposta alle catastrofi. · Per migliorare la sua produttività e competitività Nel dettaglio gli obiettivi dell’UE per la crescita e mantenere la leadership per le soluzioni verdi, sostenibile si concretizzano: specie di fronte alla crescente concorrenza della 1. nel ridurre le emissioni di gas serra del 20% Cina e dell’America settentrionale. Un’ulteriore in- rispetto ai livelli del 1990 entro il 2020. L’UE è tegrazione del mercato energetico europeo potrebbe pronta ad andare oltre e prevedere una riduzione comportare una crescita del PIL dello 0,6-0,8%. del 30% se gli altri Paesi sviluppati si assumono Facendo fronte al 20% del fabbisogno energetico un impegno analogo e i Paesi in via di sviluppo dell’Europa mediante fonti energetiche rinnovabili contribuiscono secondo le proprie capacità si potrebbero creare oltre 600 mila posti di lavoro nell’ambito di un accordo globale; nell’UE, nonché altri 400 mila se si consegue l’obiet- 2. nell’aumentare la proporzione delle energie rinnovabili nel consumo finale al 20%; 80 · Per preservare le risorse naturali, evitando che tivo del 20% relativo all’efficienza energetica. Per raggiungere gli obiettivi strategici di Europa 3. aumentare del 20% l’efficienza energetica. 2020, ed in particolare per la promozione di un uso Perché l’Europa ha bisogno di una crescita soste- più razionale, efficiente e intelligente dell’energia, nibile? l’Unione europea si avvale di diverse tipologie di · Per evitare una eccessiva dipendenza dai combu- strumenti finanziari, gestiti attraverso un sistema stibili fossili (petrolio, gas e carbone), che espone di “responsabilità condivisa” tra la Commissione i consumatori e le imprese a dannosi e costosi europea e le autorità degli Stati Membri – gestione shock dei prezzi, minaccia la nostra sicurezza indiretta – o a livello centrale da parte della Com- economica e contribuisce al cambiamento del missione europea – gestione diretta. clima. Raggiungendo gli obiettivi energetici si I fondi a gestione indiretta comprendono i Fondi potrebbero risparmiare entro il 2020 circa 60 strutturali e di investimento europeo, mentre i fondi miliardi di euro sulle importazioni di petrolio e a gestione diretta si riferiscono ai soli finanziamenti gas, un aspetto fondamentale sia per la sicurezza diretti dell’UE noti anche come “programmi tema- energetica che per ragioni economiche. tici” o “programmi comunitari”. | 1 | 2016 finanza agevolata e nuovi strumenti finanziari Investimenti per il servizio di pubblica illuminazione I programmi comunitari tematici rappresentano il I bandi, inoltre, indicano i criteri minimi di principale strumento attraverso il quale vengono ammissibilità per i potenziali soggetti propo- erogate le sovvenzioni (grants) direttamente ge- nenti. Generalmente i soggetti che intendono stite dall’Unione europea attraverso le Direzioni presentare proposte devono soddisfare requisiti Generali (DG) o delegate ad Agenzie specifiche. di ammissibilità legale, capacità finanziaria e Ciascuna DG è responsabile di compiti o ambiti capacità tecnica. politici specifici: Agricoltura, Mercato interno, Uno dei requisiti essenziali per la partecipazione Istruzione e Formazione, Politica regionale, ai programmi comunitari (escluse rare eccezioni) Salute pubblica, Bilancio ecc. Le sovvenzioni è la dimensione transnazionale. I progetti devono erogate dalle diverse DG sono distribuite sulla coinvolgere, normalmente, più organismi di diver- base di programmi, a loro volta articolati in vari si Stati membri (aziende, enti di ricerca, autorità sottoprogrammi. pubbliche). Gli inviti a presentare proposte – call for proposal – pubblicati periodicamente sulla Gazzetta Ufficiale attraverso il quale le DG pubblicizzano le sovven- 2. I programmi europei per finanziare l’efficienza e il risparmio energetico zioni. La pubblicazione del bando rappresenta il Relativamente al tema dell’energia sostenibile e momento concreto in cui è possibile presentare la dell’efficienza energetica i principali strumenti a propria proposta per una particolare sovvenzione. gestione diretta sono i seguenti (cfr. tav. 1 a p. 88): Il bando è un testo ufficiale che illustra nel dettaglio: · il programma Horizon 2020; · oggetto, obiettivi, potenziali beneficiari e dota- · il programma Life 2014 – 2020; della Comunità europea(1) e sui portali internet della Commissione europea(2), costituiscono il mezzo zione finanziaria delle sovvenzioni; · la procedura e i termini di presentazione delle proposte (deadline); · gli strumenti finanziari (Elena, EEEF). A cui si aggiungono i programmi finanziati da fondi strutturali ma gestiti con modalità simili agli stru- · i requisiti minimi per poter partecipare; menti a gestione diretta: · i criteri di selezione delle proposte. · i programmi di Cooperazione europea, in parti- L’importo delle sovvenzioni è variabile. I contributi colare il Programma URBACT III; vengono accordati a fondo perduto e coprono una · le azioni innovative urbane 2014-2016. determinata percentuale (mediamente dal 50% Horizon 2020 è il recente programma quadro per all’80%, ma spesso anche il 100% per gli organismi l’innovazione e la ricerca varato dall’UE per il pe- pubblici) dei costi necessari per realizzare l’intero riodo 2014 – 2020. Esso raggruppa i finanziamenti progetto (i massimali di finanziamento sono indica- europei destinati alla ricerca e all’innovazione in ti nei bandi). La parte del budget non coperta dalle un unico quadro di riferimento, consentendo una sovvenzioni deve necessariamente essere cofinan- maggiore semplificazione rispetto alla program- ziata dai partner coinvolti nel progetto. mazione precedente. L’obiettivo generale del nuovo Possono presentare proposte tutti i soggetti – enti programma è contribuire alla costruzione di una pubblici e privati, associazioni, e, in alcuni casi, società e di un’economia basate sulla conoscenza persone fisiche – che abbiano le caratteristiche e sull’innovazione, promuovendo in tal modo individuate nella base normativa del programma. l’attuazione della strategia Europa 2020, dello (1) http://europa.eu.int/eur-lex/it/ (2) Il più importante è il Participant Portal: http://ec.europa. eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html Spazio Europeo della ricerca (SER) e delle altre politiche europee. Per il biennio 2016-2017 Horizon 2020 ha stanziato 81 finanza agevolata e nuovi strumenti finanziari | 1 | 2016 Investimenti per il servizio di pubblica illuminazione ben 194 milioni di euro per progetti di ricerca sul tema efficienza energetica . network for urban approach to carpooling)(5), il Comune di Forlì ed il Comune di Palermo nel (3) Particolare attenzione è dedicata alle seguenti progetto R4E (Roadmaps for Europe)(6). tematiche: Il Programma Life 2014-2020 è finalizzato a so- · area Heating and Cooling: recupero di calore stenere la tutela dell’ambiente, il miglior utilizzo dai servizi urbani (es: dalla metropolitana ai delle risorse e l’evoluzione della normativa europea sistemi di ventilazione) e suo riutilizzo per in materia. La dotazione finanziaria disponibile è l’aumento dell’efficienza energetica del sistema di circa 3,4 miliardi di euro per tutto il periodo. di riscaldamento/raffreddamento del territorio/ Il programma Life incoraggia in particolare lo svi- quartiere cittadino; nuove soluzioni di riscal- luppo di tecnologie innovative e di buone pratiche damento e raffreddamento utilizzando fonti di in grado di produrre un impatto positivo dal punto energia termica non fossile; strumenti e modelli di vista ambientale in determinate aree prioritarie: per la pianificazione e monitoraggio dei sistemi acqua e ambiente marino, rifiuti, efficiente uso delle di raffreddamento e riscaldamento; risorse, suolo, ambiente e salute, aria e ambiente · area consumatori: cambiamenti comportamen- urbano, foreste. tali verso l’efficienza energetica tramite ICT; LIFE è uno dei pochi strumenti finanziari gestiti · area Industria, servizi e prodotti: valorizzazione del dalla Commissione europea che non richiede ob- recupero del calore nei sistemi industriali (SPIRE). bligatoriamente un partenariato internazionale. Possono accedere alle nuove call di Horizon le Le proposte possono essere presentate da soggetti aziende (di ogni dimensione), le università, i centri pubblici e privati, quali enti locali, imprese, ONG e di ricerca, gli enti locali, e in generale ogni entità organizzazioni no profit stabiliti negli Stati membri legale con sede sul territorio europeo. dell’Ue, nei Paesi aderenti, candidati e potenziali L’opportunità è di ottenere un contributo a fondo candidati. perduto dal 70% al 100% delle spese sostenute per la Il nuovo programma prevede alcune importanti no- realizzazione delle attività di ricerca e innovazione. vità, fra queste si segnala l’introduzione della nuova Oltre naturalmente alle Università, vi sono esempi categoria di “progetti integrati”, che opereranno su recenti di enti locali finanziati dal programma larga scala territoriale e avranno lo scopo di attuare Horizon 2020, quali il Comune di Prato insieme e integrare la politica ambientale e climatica con gli ad ANCITEL, nel progetto ROUTE-to-PA , la città obiettivi specifici dei fondi strutturali. di Torino, con Brescia Mobilità (Utility del Comu- Il tasso di cofinanziamento è compreso fra il 55% e ne per la gestione dei trasporti) e Regione Lazio il 100% dei costi ammissibili. Possono ad esempio (4) nel progetto SocialCar (Open social transport (5) Il progetto Social car è finalizzato a migliorare le modalità di spostamento nelle città attraverso l’integrazione del carpooling, il sistema di condivisione delle auto tra gruppi di persone, e dei servizi di mobilità cittadina. (3) Maggiori dettagli sono disponibili al seguente link: http:// ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/ secure-clean-and-efficient-energy. (4) Il progetto Route-to-PA si propone di rendere le pubbliche amministrazioni di tutta Europa più trasparenti, aumentando il coinvolgimento dei cittadini nei processi decisionali. È coordinato dall’Università di Salerno e include, tra i 12 soggetti che partecipano al progetto, altri 2 partner italiani: il Comune di Prato e Ancitel, società dell’Associazione nazionale comuni italiani di supporto agli enti locali nella gestione dei processi di innovazione. Maggiori informazioni al link http:// routetopa.eu. 82 (6) Il progetto R4E è coordinato dall’Università Tecnica di Eindhoven, Paesi Bassi, che ha definito e sperimentato una metodologia di co-progettazione per accompagnare le città verso un futuro più sostenibile che si compone di una serie di attività per arrivare alla definizione di roadmaps di indirizzo verso città intelligenti, ossia più sostenibili, più funzionali e vivibili. Al progetto, oltre a Forlì, partecipano sette città europee (Eindhoven, Murcia, Sant Cugat, Palermo, Tallin e Newcastle) e la città di Istanbul. Ogni città è chiamata a definire un percorso al 2050 su alcuni temi di stringente attualità per l’Europa e le sue città: efficienza energetica degli edifici, spazi urbani, mobilità. | 1 | 2016 finanza agevolata e nuovi strumenti finanziari Investimenti per il servizio di pubblica illuminazione essere finanziate le spese sostenute per il personale, gio Emilia, della Provincia di Forlì-Cesena, della viaggi e soggiorni, consulenze, beni durevoli, in- Provincia di Cosenza e del Parco delle Foreste frastrutture, beni strumentali, prototipi, materiale Casentinesi(7); di consumo e altri costi direttamente imputabili · il progetto MuSAE - Municipalities’ subsidiarity al progetto. for actions on energy(8), coordinato dal Comu- Tra le novità più rilevanti anche i due “strumenti ne di Perugia, e con partner anche i Comuni finanziari” istituiti con il nuovo programma: il Natu- di Marsciano, Umbertide e Lisciano Niccone, ral Capital Financing Facility (NCFF) e il Private Fi- oltre che la Regione Umbria, con l’obiettivo di nancing for Energy Efficiency instrument (PF4EE). trasferire l’esperienza del Comune Capoluogo Infatti per la prima volta il finanziamento LIFE potrà nella redazione Piano Energetico Ambientale essere erogato anche tramite strumenti finanziari Comunale (PEAC) e nella redazione e realizza- innovativi. Lo strumento finanziario pilota Natural zione di progetti per l’efficienza energetica e le Capital Financing (NCFF) interesserà i progetti te- fonti rinnovabili (progetti pilota); matici relativi a natura e biodiversità sostenendo tra · il progetto RACES - Raising Awareness on Cli- l’altro progetti sulla conservazione della biodiversità. mate change and Energy Savings for teachers, Lo strumento finanziario pilota Private Financing families and stakeholders(9), coordinato dal Co- for Energy Efficiency instrument (PF4EE) intende mune di Firenze e con la partecipazione, tra gli sperimentare un nuovo approccio per affrontare il altri, del Comune di Modena, per realizzare un tema della ridotta convenienza al finanziamento di campagna di informazione e sensibilizzazione investimenti per l’efficienza energetica. sull’impatto locale del cambiamento climatico. Complessivamente sull’ultimo bando del sotto- Il finanziamento dei progetti di efficienza energeti- programma Ambiente, chiuso nel 2014, (il bando ca, oltre che con sovvenzioni a fondo perduto, può 2015 è in fase di valutazione) la Commissione ha avvenire utilizzando strumenti finanziari, tra i quali finanziato in Europa 96 progetti con un contributo è utile ricordare il programma ELENA - European pari a 160,6 milioni di euro, per oltre 264,7 milioni Local Energy Assistance. di euro di investimenti previsti. Si tratta di un’iniziativa promossa congiuntamente L’importo complessivo dei cofinanziamenti comuni- dalla Commissione europea e dalla Banca euro- tari assegnato ai progetti italiani è pari a 23,5 milio- pea degli Investimenti (BEI) nel dicembre 2009 ni di euro. L’Italia si conferma fra gli Stati membri per concedere finanziamenti alle autorità locali che storicamente hanno ottenuto la quota più e regionali per effettuare investimenti su ampia cospicua di cofinanziamenti nel programma LIFE: scala nei settori dell’efficienza energetica, delle mediamente infatti i progetti italiani ottengono più fonti di energia rinnovabili e del trasporto urbano del 20% dei fondi complessivamente disponibili. sostenibile . Condizione chiave per l’eleggibilità dei Diverse autorità locali europee hanno utilizzato il progetti è che questi contribuiscano agli obiettivi di programma LIFE per finanziare progetti relativi riduzione di CO2 fissati nella “Covenant of Mayors” alla sostenibilità energetica e ambientale, in Italia e ai risultati da raggiungere in materia di clima ed si possono citare ad esempio: energia dell’obiettivo 20-20-20. · il progetto RELS – Innovative chain for energy REcovery from waste in naturaL parkS – finalizzato a realizzare un sistema di gestione dei (7) Maggiori dettagli sono disponibili al seguente link: http:// www.life-rels.org. rifiuti innovativo ed integrato con un recupero (8) Maggiori dettagli sono disponibili al seguente link: http:// www.life-musae.it/home. energetico all’interno di parchi naturali, che ha visto la presenza, tra gli altri, del Comune di Reg- (9) Maggiori dettagli sono disponibili al seguente link: http:// liferaces.eu. 83 finanza agevolata e nuovi strumenti finanziari | 1 | 2016 Investimenti per il servizio di pubblica illuminazione I programmi di investimento finanziabili possono milioni di euro, da realizzarsi attraverso ESCO e in- ricadere nelle seguenti aree: termediari finanziari da selezionare tramite bando. · edifici pubblici o privati: includendo l’edilizia Altri esempi virtuosi sono stati promossi dalle pubblica, l’illuminazione stradale e del traffico; Provincia Province di Chieti, Provincia di Mode- · integrazione di fonti di energia rinnovabile negli na e Provincia di Bergamo e recentemente dalla edifici. Ad esempio: solare fotovoltaico, solare Provincia di Foggia(10) e della città metropolitana termico e biomassa; di Venezia(11). · investimenti nel rinnovamento, estensione e Complementare allo strumento ELENA, è stato costruzione di nuove reti di riscaldamento/ refri- recentemente lanciato all’interno del programma gerazione, incluse reti a ciclo combinato (CHP), europeo “Horizon 2020”, nell’ area “Energia Effi- sistemi decentralizzati a ciclo combinato; ciente, pulita e sicura”, il “Project Development · trasporto urbano; Assistance (PDA)” che fornisce assistenza a pro- · infrastrutture locali incluse reti intelligenti, motori pubblici e/o privati per dimostrare la soste- ICT, infrastrutture tecnologiche per migliorare nibilità e finanziabilità di progetti di investimento di l’efficienza energetica, arredo urbano ad alta dimensione variabile tra i 7,5 e i 60 milioni di euro. efficienza energetica, strutture per il trasporto In pratica PDA finanzierà attività necessarie a inter-modale e infrastrutture per il rifornimento preparare e mobilitare risorse per programmi di di veicoli alimentati da fonti rinnovabili. investimento quali studi di fattibilità, mobilitazione ELENA finanzia l’assistenza tecnica per la realiz- di comunità e stakeholders, ingegneria finanziaria, zazione di questi piani di investimento che devono business plan, preparazione di procedure di appal- avere una portata finanziaria di almeno 25 milioni to, predisposizione di schemi di finanziamento e di euro. L’iniziativa ELENA prevede anche la possi- collegamenti con fondi strutturali. bilità di ottenere finanziamenti (global loans) dalla I costi ammissibili riguardano lo staff interno, BEI stessa, dal gruppo bancario KFW (tedesco), e consulenti o specialisti esterni, viaggi e altri costi dal 2011 dalla CEB (Banca di sviluppo del consiglio diretti a fronte dei quali potranno essere assegnati d’Europa). contributi a fondo perduto al 100%, di importi da I finanziamenti vengono concessi via intermediari 0,5 a 2 milioni di euro. finanziari locali, i quali poi possono finanziare i Per il bando 2014 la Provincia di Matera, insieme singoli progetti delle autorità locali. all’ASL di Matera e all’Università della Basilicata Questa opportunità potrebbe essere associata ad hanno ottenuto il finanziamento per il progetto un progetto pilota o di ricerca già concluso per FESTA (Fostering energy invESTments in the Pro- finanziare l’assistenza tecnica necessaria a trasfor- vince of MaterA)(12). marlo in investimenti da parte di autorità locali, per rendere finanziabile l’implementazione successiva al progetto di ricerca e successivamente ottenere finanziamenti dalle tre fonti citate (BEI, KFW, CEB) intermediati da operatori finanziari locali. Fino ad oggi sono state tuttavia finanziate un numero ristretto di iniziative. In Italia la Provincia di Milano, ha messo a disposizione 1,9 milioni di euro per servizi di audit energetici a fronte di un programma di investimento in efficienza energetica nelle scuole provinciali da 90 84 (10) Maggiori dettagli sono disponibili al seguente link: http://www.eib.org/attachments/documents/Project%20 factsheet%20UEFA.pdf (11) Maggiori dettagli sono disponibili al seguente link: http:// www.eib.org/attachments/documents/project_factsheet_ AMICA-E.pdf (12) Il progetto è finalizzato alla mobilitazione degli investimenti relativi alla riqualificazione energetica di 8 scuole, di cui 7 per la Città di Matera, 1 della provincia, e del nosocomio di Policoro. Unico progetto italiano tra 4 europei approvati, mira a sviluppare un caso pilota di efficientamento energetico altamente innovativo che consentirà di sperimentare tecnologie, strumenti di ingegneria finanziaria e modelli contrattuali del territorio provinciale con la logica di “smart grid” e di collaborazione interistituzionale. | 1 | 2016 finanza agevolata e nuovi strumenti finanziari Investimenti per il servizio di pubblica illuminazione In passato con l’analoga iniziativa MLEI-PDA (di di finanziamento volto a creare una partnership cui Horizon PDA è la continuazione), erano stati ap- pubblico privata (PPP), gli enti locali possono trarre provati i progetti della Provincia di Torino (sul tema grande beneficio da questo strumento in quanto gli edifici pubblici e pubblica illuminazione), della interventi trovano finanziamento mediante partner Regione Marche (sul tema efficientamento strutture tecnologici privati. ospedaliere), della Provincia di Teramo (sul tema Si possono, ad esempio, finanziare progetti per pubblica illuminazione) e del comune di Padova l’illuminazione delle strade e le smart grid, così (sul tema efficientamento edifici residenziali)(13). come gli investimenti in energie sostenibili con un Tra gli strumenti finanziari è necessario ricordare potenziale per l’innovazione e la crescita. anche il Fondo Europeo per l’Efficienza Ener- Tra i primi e più significativi progetti ammessi a getica del Programma Energetico Europeo per finanziamento vi è quello promosso dall’Ospedale S. la Ripresa (EEEF). Questo, infatti, è il principale Orsola Malpighi di Bologna. Le iniziative pianificate strumento finanziario dell’Unione europea dedicato contribuiranno a migliorare l’efficienza energetica alle energie sostenibili, lanciato a partire dal 2011. dell’intero sistema di produzione e distribuzio- Obiettivo del fondo, che nasce grazie al contributo ne dei fluidi dell’Ospedale e ridurre il consumo di Commissione europea, Banca europea per gli energetico includendo, ad esempio, un impianto Investimenti (BEI), Cassa depositi e prestiti (Cdp) di trigenerazione per la produzione combinata di e Deutsche Bank, con una dotazione iniziale di raffreddamento, calore ed energia elettrica (CCHP). 265 milioni di euro (ma con previsione di arrivare Il progetto porterà ad una riduzione delle emissioni a 800) è quello di finanziare lo sviluppo di progetti di CO2 del 31% rispetto alle emissioni di base. in ambito di efficienza energetica ed energie soste- La chiusura finanziaria dell’accordo è stata raggiunta nibili da parte di autorità pubbliche – soprattutto attraverso una partnership pubblico-privata (PPP) amministrazioni locali – e compagnie di servizi che rappresenta attualmente il più ampio intervento energetici (ESCO). La strategia del fondo è stata di efficientamento energetico in Italia, con un volume impostata per finanziare, nell’ambiente urbano, di circa 41 milioni di euro, 32 dei quali finanziati da soprattutto interventi di efficienza energetica. A EEEF, per un periodo complessivo di 20 anni. questi, infatti, sarà destinato circa il 70% degli stan- Gli obiettivi di crescita sostenibile, in particolare ziamenti mentre il 20% sarà dedicato all’utilizzo per gli enti locali, sono perseguiti anche attraverso delle energie rinnovabili e il 10% al trasporto pulito. i programmi di cooperazione territoriale europea Il meccanismo prevede investimenti diretti, ma destinati a fornire una cornice per gli scambi di espe- anche indiretti, attraverso l’intervento di istituti di rienze tra attori, prevalentemente pubblici, nazionali, credito intermediari. I progetti che verranno finan- regionali e locali dei diversi Stati membri e ad azioni ziati riguarderanno l’adozione di misure per il ri- congiunte volte a individuare soluzioni comuni a sparmio energetico negli edifici pubblici e privati, lo problemi condivisi. Questo aspetto risulta ancora sviluppo di sistemi combinati calore-energia ad alta più importante se si considera che le sfide affrontate efficienza, lo sviluppo di sistemi puliti di trasporto dagli Stati membri superano in misura crescente i urbano, l’ammodernamento delle infrastrutture, confini nazionali e regionali e necessitano di azioni quali l’illuminazione stradale e le reti intelligenti. congiunte e comuni al livello territoriale appropriato. La portata dell’investimento può essere inferiore Per la Cooperazione territoriale europea c’è un rispetto al programma ELENA. Grazie al modello regolamento distinto che ne stabilisce le diverse componenti: (13) Maggiori dettagli sono disponibili al seguente link: http://ec.europa.eu/energy/intelligent/getting-funds/projectdevelopment-assistance/#mlei-pda · cooperazione transfrontaliera: finanzia progetti fra regioni limitrofe; 85 finanza agevolata e nuovi strumenti finanziari | 1 | 2016 Investimenti per il servizio di pubblica illuminazione · cooperazione transnazionale: finanzia progetti 70% e l’80% delle spese ammissibili. Alla scadenza su territori transnazionali più estesi, come i del bando sono stati presentati 99 progetti, 21 dei paesi dell’UE e le regioni baltiche o alpine, che quali sono stati selezionati. Tra questi 21 progetti, coinvolge partner nazionali, regionali e locali; 3 sono quelli con capofila città italiane: Genova, · cooperazione interregionale: promuove la Napoli, Piacenza(14). condivisione delle migliori pratiche in materia Già in passato città italiane hanno beneficiato di innovazione, efficienza energetica, sviluppo dei fondi del programma Urbact II, ad esempio urbano e altri settori tra le regioni dei 28 Stati Genova, con il progetto City Logo(15), e Torino membri. con il progetto BUILDING HEALTHY COMMU- I programmi dell’obiettivo Cooperazione terri- NITIES(16) toriale europea rappresentano per gli enti locali Sarà invece valido fino al prossimo 31 marzo 2016 delle concrete opportunità di sviluppo per le reti il primo invito a presentare proposte progettuali fra i territori dei diversi spazi di cooperazione nell’ambito dell’iniziativa “Urban Innovative transfrontalieri e transnazionali ed un sostegno Actions” finanziata con risorse del Fondo euro- sempre più indispensabile al processo di integra- peo per lo sviluppo regionale (FESR). Con una zione europea avviando forme di collaborazione dotazione di 372 milioni di Euro e destinata esclu- su scala sovranazionale in diversi settori e con sivamente ad autorità urbane singole o associate, approcci innovativi e sperimentali. l’iniziativa sostiene misure innovative nell’ambito Tra i vari programmi si segnala in particolare dello sviluppo urbano, mira a selezionare progetti URBACT III con una dotazione di 96,3 milioni i afferenti a diverse priorità, tra le quali quella di euro, con un contributo del fondo europeo di della transizione energetica, ovvero progetti sviluppo regionale (FESR) di circa 74,3 milioni che sostengono il passaggio a fonti di energia di euro. Finanzierà attività di rete, di capacity rinnovabile e l’efficienza energetica attraverso building e di capitalizzazione delle buone prati- ad esempio la riqualificazione energetica degli che, fornendo un supporto importante ai policy edifici pubblici, potenziamento della produzione makers e agli altri attori urbani a livello europeo, nazionale, regionale e locale. Il programma è articolato in 4 obiettivi principali: migliore capacità di attuazione delle politiche, progettazione di politiche, attuazione di politiche, sviluppo e condivisione di conoscenze. I fondi sono destinanti a finanziare progetti promossi da città, unioni di comuni, aree metropolitane, in collaborazione con agenzie di sviluppo locali, autorità ed enti provinciali, regionali e nazionali, Università e centri di ricerca. Nel 2015 è stata lanciata la prima call Thematic Network con l’obiettivo di migliorare la capacità delle città europee di gestione delle politiche urbane sostenibili e, più in particolare, di rafforzare la loro capacità di progettare strategie integrate per lo sviluppo urbano sostenibile. Il cofinanziamento comunitario è compreso fra il 86 (14) Maggiori dettagli sono disponibili al seguente link: http:// urbact.eu/new-action-planning-networks-more-informationavailable. (15) Il progetto supporta città europee che siano impegnate da tempo in strategie di posizionamento e di branding allo scopo di migliorare l’immagine della città agli occhi dei turisti e degli imprenditori interessati ad investirvi, ma anche degli stessi cittadini. Il progetto supporta città europee che siano impegnate da tempo in strategie di posizionamento e di branding allo scopo di migliorare l’immagine della città agli occhi dei turisti e degli imprenditori interessati ad investirvi, ma anche degli stessi cittadini. Maggiori dettagli sono disponibili al seguente link: http:// urbact.eu/en/projects/metropolitan-governance/citylogo/ homepage. (16) Il progetto prevede l’elaborazione di Piani di Azione Locali da parte di gruppi locali costituiti ad hoc e lo svolgimento di attività su tre temi: (a) indicatori e criteri per uno sviluppo urbano sostenibile ed attento alla salute; (b) stili di vita e qualità della vita sostenibili e attenti alla salute; (c) uso dei Fondi Strutturali per massimizzare l’impatto delle politiche della qualità della vita e della salute nei territori urbani. Maggiori dettagli sono disponibili al seguente link: http:// urbact.eu/en/projects/quality-sustainable-living/buildinghealthy-communities-bhc/homepage. | 1 | 2016 finanza agevolata e nuovi strumenti finanziari Investimenti per il servizio di pubblica illuminazione di energie rinnovabili, adozione di tecnologie e associazioni, che, date le limitate dimensioni e innovative per moderare la domanda di riscal- la carenza di risorse disponibili, hanno maggiori damento/raffrescamento di edifici e quartieri, difficoltà nell’accesso a tali risorse. superamento delle barriere non tecnologiche, Una più recente indagine condotta nell’ambito promuovendo cambiamenti comportamentali dell’Osservatorio Agenda Digitale del Politecnico orientati alla riduzione dei consumi energetici. di Milano(18), evidenzia purtroppo un gap infor- Ciascun progetto potrà ricevere fino a 5 milioni mativo rilevante tra gli enti territoriali Italiani di euro di contributo. in merito alle possibilità offerte dai programmi comunitari. Su un campione rappresentativo di 619 Comuni suddivisi per dimensioni, è emerso 3.Quali sono le modalità di accesso per gli enti locali? che meno del 3% degli enti intervistati conosceva l’esistenza del programma Horizon 2020. Tra gli ostacoli evidenziati dagli stessi enti nella parteci- Da un’analisi del 2011 condotta su un campione pazione ai programmi europei, oltre alla qualità e (comuni metropolitani e pro- tempestività delle informazioni sulle opportunità vince), risulta che in media essi hanno costituito comunitarie, i principali riguardano la capacità un ufficio politiche comunitarie per supportare di coordinamento con altri enti per sviluppare le la struttura amministrativa nell’accesso ai fondi proposte, la capacità di sviluppare un network ma abbastanza recentemente, e diversi anni dopo internazionale e la necessità di ottenere compe- l’avvio della maggior parte dei fondi settoriali. tenze per la gestione del progetto. Esistono enti che sono invece attivi da molto Partecipare ad un programma comunitario non più tempo, come i comuni di Ferrara, Modena, è sicuramente un compito facile, anche se la pro- Livorno, Pisa e Verona e le province di Bologna grammazione della Commissione europea tende e Cuneo. ad una pianificazione delle chiamate che consente La maggior parte delle attività svolte da questi di preparare una proposta con largo anticipo. uffici, sia nell’ambito dei comuni sia delle pro- Partendo dal bando, infatti, si devono affrontare vince, è relativa al supporto alle strutture interne documenti di notevole complessità che richiedo- nella ricerca di fondi, nella predisposizione di no la messa in campo di competenze specifiche. richieste di finanziamento e nella costruzione L’attività di studio della documentazione di rife- di partnership internazionali. In misura molto rimento è dunque assolutamente propedeutica limitata sono invece gestite le attività di lobbying all’ottenimento delle sovvenzioni comunitarie. internazionale (quali la verifica della coerenza È opportuno però che questa attività non sia delle proprie idee progettuali con la program- limitata allo studio del bando, perché qualsiasi mazione delle risorse e la costante presenza proposta deve necessariamente essere conforme nei network internazionali attivi nelle attività agli obiettivi generali della Commissione europea di consultazione della commissione finalizzate e agli obiettivi specifici del singolo programma. alla predisposizione della programmazione dei La proposta progettuale deve quindi integrare fondi), che sono invece fondamentali per assicu- organicamente una gerarchia di obiettivi ugual- rare un flusso continuo di risorse e l’attività di mente rilevanti. supporto ai soggetti del territorio, quali imprese Partecipare ad un programma comunitario ed (17) M. Battello, C. Pacente (a cura di), La dimensione locale delle politiche comunitarie - L’ufficio Europa negli enti Locali, Egea, 2012. (18) Politecnico di Milano, Osservatorio eGovernment 20132014: Programmazione e finanziamento dell’eGovernment, Worshop Osservatorio Agenda Digitale, 6 maggio 2014. di 72 enti locali (17) 87 finanza agevolata e nuovi strumenti finanziari | 1 | 2016 Investimenti per il servizio di pubblica illuminazione ottenere le sovvenzioni per un progetto è un’im- petenze specifiche e elevata motivazione. Come portante opportunità di crescita per l’ente locale per ogni competizione, per vincere è necessario ed il suo territorio, ma al tempo stesso una sfida prepararsi con determinazione, costruire una impegnativa perché rappresenta un impegno a squadra competitiva e partecipare con obiettivi lungo termine che richiede l’acquisizione di com- ambiziosi. Tav. 1. Sintesi dei principali programmi e sottoprogrammi tematici per Energia Sostenibile Programmi Partnership Tipologia progetti Horizon 2020 Sì, interna- Ricerca e innovazione, azioni di Fondo zionale coordinamento e supporto perduto 100% Horizon pda Life 2014-2000 ELENA Sì, locale 100% Sì, locale EEEF No Sì, locale Assistenza tecnica per fattibilità Fondo perduto Progetti pilota, progetti dimistrativi Fondo e innovativi perduto Assistenza tecnica per fattibilità Fondo perduto Investimenti in efficientamento energetico, energie rinnovabili Sì, interna- Scambio conoscienze e best pracCTE zionale tices, progetti pilota, progetti di trasferimento, capacity building, networking Urbact III Sì, interna- Scambio conoscienze e best practizionale ces, progetti pilota, progetti di trasferimento, know how istituzionale, capacity building, networking, capitalizzazione Sì locale Azioni innovative e sviluppo urbaUrban Innovative no (es.: fonti rinnovabili, riqualifiAction cazione edifici) 88 Agevolazioni copertura 60% 90% beneficiari dimensione (euro/mil) Privati, pubbli- 1-20 ci, enti ricerca Privati, pubblici, 0,5-2 Utility, ESCO Privati, pubbli- 1-3 ci, enti ricerca Privati, pubbli- 1-3 ci, Utility F i n a n z i a - 100% mento Fondo 100% perduto Prevalentemen- 5-26 te pubblici Solo pubblici 2-3 Fondo perduto Solo pubblici 80% Fondo per- 80% duto 1 fino a 5 Vincoli di destinazione nella nuova contabilità | 1 | 2016 controllo e responsabilità Rassegna dell’attività della Corte dei Conti a cura di Francesco Petronio e Andrea Lupi I vincoli di destinazione nella nuova contabilità di Francesco Petronio Natura dei vincoli di destinazione porto degli incassi vincolati al 31 dicembre 2014, La Sezione delle autonomie con la delibera 31/ contestualmente alla trasmissione del bilancio di QIMG/2015 è tornata a tracciare linee di indirizzo previsione, o, in caso di esercizio provvisorio, con- sulle modalità per il passaggio alla contabilità armo- testualmente alla trasmissione del bilancio provvi- nizzata. Il tema riguarda la gestione di cassa delle sorio da gestire e dell’elenco dei residui. entrate vincolate e destinate alla luce della disciplina Come è noto, le entrate vincolate costituiscono una del testo unico enti locali e del decreto legislativo 23 eccezione rispetto al principio di unità del bilancio giugno 2011, n. 118, come modificato ed integrato dal che orienta l’applicazione delle norme contabili, e decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126. La disciplina in quanto tali dovrebbero essere specificamente delle entrate vincolate e destinate, con particolare rife- elencate per evitare incertezze sull’interpretazione rimento alla gestione di cassa e ai riflessi sul risultato del principio di unità. di amministrazione è un argomento che assume Il d.lgs. n. 118/2011 ha perfezionato la disciplina considerevole rilevanza nel passaggio tra la vecchia delle entrate vincolate di cui al d.lgs. n. 267/2000 e la nuova disciplina. e quella per il loro utilizzo temporaneo in termini I vincoli di destinazione attengono al profilo della di cassa, in precedenza incompleta in quanto le competenza e si riflettono anche sul piano dei limiti indicazioni fornite non erano atte a specificare alla gestione di cassa che è l’aspetto di specifico chiaramente le entrate vincolate, lasciando margini interesse della questione in esame. di dubbio all’interprete. Le regole che disciplinano la fase di transizione In particolare l’allegato 1 al d.lgs. n. 118/2011, ha al nuovo sistema contabile richiedono che gli enti declinato il principio dell’unità del bilancio nella locali si dotino di strumenti e procedure idonei alla nuova formulazione dei principi generali, preci- rilevazione delle movimentazioni relative alla cassa sando che “è il complesso unitario delle entrate vincolata, al fine di una corretta evidenziazione che finanzia l’amministrazione pubblica e quindi contabile delle entrate con specifico vincolo. sostiene così la totalità delle sue spese durante L’allegato 4/2 al d.lgs. n.118/2011 (principio conta- la gestione”. Inoltre “le entrate in conto capitale bile applicato concernente la contabilità finanziaria), sono destinate esclusivamente al finanziamento al punto 10.6 in materia di “determinazione della di spese di investimento. I documenti contabili giacenza vincolata al 1° gennaio 2015”, prevede non possono essere articolati in maniera tale da che all’inizio dell’esercizio 2015 gli enti locali co- destinare alcune fonti di entrata a copertura solo munichino formalmente al proprio Tesoriere l’im- di determinate e specifiche spese, salvo diversa 89 controllo e responsabilità | 1 | 2016 Vincoli di destinazione nella nuova contabilità disposizione normativa di disciplina delle entrate dell’indebitamento. L’apposizione del vincolo di vincolate”. destinazione sottrae all’ente la disponibilità delle Da tale ultima formulazione sembra potersi relative risorse, sotto il profilo della gestione di dedurre la presenza di una riserva di legge per cassa. L’eccezione a tale regola generale è data dal l’apposizione di vincoli di destinazione e quindi temporaneo utilizzo per momentanea carenza di la relativa disciplina non dovrebbe essere dettata liquidità con i limiti e le procedure stabilite dalla da fonti di rango inferiore, senza che la normativa norma. primaria specifichi i criteri della materia. Il d.lgs. n. 118/2011, ha novellato la disciplina La disciplina, degli incassi vincolati degli enti contenuta nell’art. 187 TUEL alla luce dei principi locali contenuta, nell’art. 180, comma 3 (TUEL) esposti, stabilendo la composizione del risultato di integrata dopo l’“armonizzazione” codifica gli amministrazione che viene distinto in fondi liberi, elementi descrittivi degli ordinativi di incasso, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e alla lettera d), fa riferimento agli “eventuali vincoli fondi accantonati(1). di destinazione delle entrate derivanti da legge, da Ai fini della disciplina della composizione del risul- trasferimenti e da prestiti”. tato di amministrazione e dei presupposti di legge Le limitazioni all’utilizzo di tali entrate e il con- necessari alla utilizzabilità dei fondi, le entrate seguente obbligo di ricostituzione entro l’anno, destinate agli investimenti sono costituite dalle prescritti dal combinato disposto degli artt. 195 e entrate in conto capitale senza vincoli di specifica 222 del TUEL riguardano esclusivamente queste destinazione. In tal modo viene introdotta una di- tipologie di entrate e non possono estendersi ad stinzione che il precedente testo della norma non altre entrate, per le quali è prevista una generica contemplava. Per quanto riguarda la competenza destinazione. l’avanzo vincolato è distinto dall’avanzo destinato, Altra norma rilevante al riguardo è l’art. 187, e sono differenti le modalità di applicazione e ta- comma 3-ter, del TUEL, che riguarda la costi- lune possibilità di utilizzo. L’avanzo destinato può tuzione della quota vincolata del risultato di essere utilizzato per la copertura dell’extra-deficit amministrazione che stabilisce che la suddetta da riaccertamento straordinario dei residui. quota è costituita dalle entrate al comma 3 lett. d) L’analisi di queste norme deve essere svolta te- dell’art. 180 TUEL; si tratta di tipologie enumerate nendo in considerazione l’ossequio al principio di entrate per le quali è possibile individuare una generale dell’unità di bilancio che rimane preva- specifica destinazione. lente in tutte le fasi di programmazione, gestione Il principio applicato della contabilità finanziaria e rendicontazione del settore pubblico. I criteri per (allegato 4/1) al punto 9.2 precisa che il vincolo, stabilire il perimetro della cassa vincolata devono è correlato: a) alla legge oppure ai principi conta- considerare che essa è alimentata da entrate che bili generali ed applicati; b) alla determinazione hanno ricevuto un vincolo specifico ad una deter- dell’investimento, per le entrate da mutui e fi- minata spesa stabilito per legge, per trasferimenti nanziamenti per investimenti; c) ai trasferimenti o per prestiti (indebitamento) e il vincolo non può erogati a favore dell’ente con precisa finalità. essere imposto al di fuori di tali fattispecie. Ritiene la Sezione che la specifica destinazione delle risorse condiziona l’utilizzo delle stesse per garantire il raggiungimento delle finalità pubbliche oggetto della programmazione, nel caso di finanziamento della spesa da parte di un soggetto terzo, o con modalità guidate dalle regole 90 (1) Cfr. i prospetti sul risultato d’amministrazione presunto nell’all. 9 a) e, a rendiconto, nell’all. 10 a) del d.lgs. n. 118/2011, con riferimento alla “Parte vincolata” e alla “Parte destinata agli investimenti”. controllo e responsabilità | 1 | 2016 Vincoli di destinazione nella nuova contabilità La gestione delle entrate vincolate L’impiego della liquidità, infatti, non può essere È evidente che le entrate vincolate devono essere limitato oltre i casi indicati dalla legge per non gestite diversamente dalle entrate libere è quindi pregiudicare la fluidità dei rapporti patrimoniali, sia imprescindibile tenerne adeguata evidenza conta- che essi siano svolti in ambito privatistico, sia che bile, ai fini della corretta ricostruzione delle poste si riferiscano all’ambito pubblicistico. L’esigenza di che incidono sul risultato d’amministrazione. contenere le restrizioni sull’uso della liquidità trova Il principio applicato della contabilità finanziaria, al conferma nelle rigorose norme che obbligano al punto 9.2 precisa “È necessario distinguere le entrate rispetto da parte delle pubbliche amministrazioni vincolate alla realizzazione di una specifica spesa, dal- dei tempi di pagamento delle obbligazioni connesse le entrate destinate al finanziamento di una generale alle transazioni commerciali. categoria di spese, quali la spesa sanitaria. Fermo Solo i vincoli espressamente indicati nell’art. 180, restando l’obbligo di rispettare sia i vincoli specifici comma 3, lett. d), TUEL, possono gravare sulla che la destinazione generica delle risorse acquisite, si gestione di cassa, altrimenti l’irrigidimento risulte- sottolinea che la disciplina prevista per l’utilizzo delle rebbe eccessivo, anche per la mancata simultaneità quote vincolate del risultato di amministrazione non tra riscossioni e pagamenti. si applica alle cd. risorse destinate”. La corretta applicazione del principio della com- Il principio contabile applicato al punto 10.1, im- petenza finanziaria potenziata secondo il quale pone l’obbligo, a decorrere dal 1° gennaio 2015, di si possono impegnare ed accertare solo le somme contabilizzare nelle scritture finanziarie i movimen- correlate ad obbligazioni esigibili (ovvero destinate ti di utilizzo e di reintegro delle somme vincolate ad essere incassate e pagate) nell’esercizio di im- di cui all’articolo 180, comma 3, lettera d) - (art. putazione, dovrebbe ricondurre ad una fisiologica 195, comma 1, ultimo periodo, del TUEL integra- correlazione tra la gestione di cassa e quella di to dal decreto correttivo del decreto legislativo n. competenza. 118/2011). Oltre i suddetti casi tassativi, ulteriori vincoli Il regime vincolistico della gestione di cassa, è relativi ad entrate proprie dell’ente vengono in caratterizzato dall’eccezionalità delle ipotesi, che considerazione solo con riferimento alla gestione devono essere circoscritte a quelle indicate ai ri- di competenza, con particolare riferimento alla chiamati artt. 180, comma 3, lett. d) e dall’art. 185, costituzione della quota vincolata del risultato di comma 2, lett. i). amministrazione I vincoli di utilizzo in termini di competenza, che rispondono ad esigenze di prudente impiego delle risorse destinate a specifiche finalità, sono Conclusioni diversamente modulati in termini di cassa, al fine Il recente corpo normativo che contiene la contabi- di preservare il principio di unità del bilancio, sia lità armonizzata ha inciso le disposizioni del TUEL il criterio civilistico universalmente valido della in materia di entrate vincolate, per cui l’interprete naturale fungibilità dello strumento monetario. deve fare riferimento anche ai principi contabili e Esigenze sostanziali di economicità della gestione, agli altri allegati al d.lgs. n. 118/2011, che costitu- per evitare di sostenere gli oneri di anticipazioni di iscono una chiara esplicitazione delle modalità di tesoreria, nonché per scongiurare il manifestarsi di si- applicazione che facilita la lettura delle disposizioni tuazioni di insolvenza a fronte di una clausola generale e pone norme di comportamento per gli operatori. di responsabilità da inadempimento delle obbligazioni È rilevante la distinzione tra entrate vincolate a pecuniarie, sostengono la possibilità dell’impiego della destinazione specifica, individuate dall’art. 180, cassa vincolata con determinate modalità e limiti. comma 3, lett. d) del TUEL, entrate vincolate ai 91 controllo e responsabilità | 1 | 2016 Vincoli di destinazione nella nuova contabilità 92 sensi dell’art. 187, comma 3 ter, lett. d) ed entrate Le altre entrate non gravate dai vincoli specifici con vincolo di destinazione generica. di cui si è detto confluiscono nella cassa genera- La disciplina prevista dagli artt. 195 e 222 del le e sono utilizzabili per le ordinarie esigenze di TUEL, relativa alla utilizzabilità in termini di cassa pagamento, tuttavia il frequente ricorso a fondi di dette risorse riguarda solo le prime. Tuttavia è derivanti da risorse destinate ad investimento per sempre necessaria una puntuale rilevazione per il pagamento di spese ordinarie, con la mancata il controllo dell’utilizzo delle entrate vincolate, e realizzazione di programmi per mancanza di liqui- specificamente per l’esatta determinazione dell’a- dità, o il formarsi di debiti, costituisce un rilevante vanzo vincolato. sintomo di criticità. L’utilizzazione in termini di cassa delle entrate Quando le risorse vincolate non sono state ripristi- vincolate di cui all’art. 180, comma 3, lettera d) può nate e spese impegnate non vengono pagate, e anche essere disposta, anche per il finanziamento di spese in caso del ripetuto impiego delle anticipazioni di correnti, previa apposita deliberazione della giunta, tesoreria ci si trova davanti a sintomi rivelatori di per un importo non superiore all’anticipazione di una crisi finanziaria strutturale da segnalare per tesoreria disponibile ai sensi dell’articolo 222, e l’adozione delle idonee misure correttive. cioè entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle La corretta gestione di queste risorse e il rispetto entrate accertate nel penultimo anno precedente, della programmazione approvata impone il rag- afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio giungimento degli obiettivi per i quali le entrate (salvo quanto previsto per gli enti in dissesto dal sono state destinate al finanziamento, fornendo i comma 2 bis del medesimo articolo). mezzi di copertura della spesa. La registrazione contabile delle operazioni di utilizzo Sotto il profilo della gestione di competenza, per e di reintegro è disciplinata nel principio applicato l’utilizzo di queste somme oggetto di destinazione, della contabilità finanziaria (all. 4-2, punto 10.2) e ma non incluse tra quelle di cui all’art. 180 TUEL, l’utilizzo di somme vincolate riduce di pari misura deve essere tenuta adeguata evidenza, per la deter- il ricorso alle anticipazioni di tesoreria. Le somme minazione delle quote destinate ad investimento e vincolate presenti in cassa devono essere prioritaria- non spese da riportare nel risultato d’amministra- mente utilizzate, nei limiti e con le modalità anzi det- zione, che devono essere analiticamente dimostrate te, prima di far ricorso ad anticipazioni di tesoreria. nelle note integrative. | 1 | 2016 adempimenti fiscali Adempimenti 2016 per split payment e reverse charge a cura di Enzo Cuzzola Gli adempimenti 2016 per split payment e reverse charge di Enzo Cuzzola Anche nel 2016, il mondo degli enti locali dovrà cumulativo dell’IVA dovuta considerando tutte le affrontare le problematiche generate dal reverse fatture per le quali l’imposta è diventata esigibile charge e dallo split payment che, hanno comporta- nel mese precedente. to, nel 2015, importanti cambiamenti, organizzativi Non rientrano nel campo di applicazione dello oltre che contabili. Quest’anno oltre al trattamento split payment 2 tipi di operazioni ovvero quelle dei due istituti nell’ambito di dichiarazione IVA, in cui l’ente è debitore d’imposta (es. operazioni in seguito alla legge di stabilità, cambierà il sog- soggette a reverse charge ai sensi dell’art. 17 getto tenuto alla emissione delle note di credito, comma 6 del d.P.R. 633/1972) e quelle presta- nell’ambito dei servizi ai quali si applica l’inversione zioni di servizi assoggettate a ritenute alla fonte contabile. a titolo di imposta sul reddito ( es. prestazioni Lo split payment, o scissione contabile, introdotto e rese da professionisti ). disciplinato dalla legge di stabilità 2015 ( art. 1 com- Il reverse charge o inversione contabile invece, ma 629 l. 190/2014) è innanzitutto il meccanismo è un metodo di fatturazione in a base al quale, che prevede, per le cessioni di beni e prestazioni a fronte di determinate tipologie di cessioni o di servizi effettuate nei confronti della p.a., che prestazioni, colui che acquista beni o presta- l’imposta sia versata in ogni caso dagli enti stessi zioni di servizi, se soggetto passivo in Italia, è secondo le modalità e i termini fissati con decreto tenuto all’assolvimento dell’imposta in luogo del ministeriale. cedente o prestatore. In sintesi quindi, le pubbliche amministrazioni che Per cui quest’ultimo soggetto, dovrà emettere acquistano beni e servizi, pur non rivestendo la fattura senza addebitare l’imposta ed indicando qualità di soggetto passivo dell’IVA, devono versare, la norma che prevede l’applicazione del regime direttamente all’Erario, l’IVA che è stata addebitata del reverse charge (articolo 17 comma 5 del loro dai fornitori che beni e servizi acquistati. d.P.R. 633/1972). Di contro, il destinatario della Tale imposta può risultare esigibile al momento cessione di beni o della prestazione del servizio del pagamento della fattura oppure, su opzione dovrà integrare la fattura ricevuta con l’indi- dell’Amministrazione acquirente, al momento cazione dell’aliquota propria della operazione della ricezione della fattura stessa. Di contro il messa in essere dal cedente o prestatore del versamento potrà essere effettuato a scelta della servizio, della relativa imposta e inoltre dovrà singola Amministrazione e cioè nella liquidazione, registrare il documento sia nel registro delle se si tratta di operazioni che rientrano nell’ambito fatture emesse o dei corrispettivi, che nel registro dell’attività commerciale dell’ente, oppure con uno degli acquisti a tal punto da rendere neutrale specifico versamento ( di norma con F24) entro l’effetto dell’imposta. il giorno 16 di ciascun mese, con un versamento Tale meccanismo però, non deve creare confu93 adempimenti fiscali | 1 | 2016 Adempimenti 2016 per split payment e reverse charge sione in quanto, le operazioni così fatte sono da una variazione, in aumento o in diminuzione, dei considerarsi soggetta ad IVA a tutti gli effetti con valori riportati in fattura. la particolarità che il cessionario versa l’imponibi- La nota di variazione ha gli stessi requisiti della le al fornitore mentre l’IVA all’Erario di contro in fattura e pertanto deve essere regolarmente nu- sede di liquidazione IVA i due importi si ‘elidono’ merata e datata. Nell’emettere la nota di varia- non avendo quindi incidenza sul saldo per cui zione deve essere sempre fatto riferimento alla l’Erario in effetti incasserà l’IVA della vendita al fattura originaria, per la differenza dell’importo momento della liquidazione periodica. risultante errato. Tale regime di inversione quindi, può essere ap- Spesso si verifica la situazione in cui l’imponibile plicato esclusivamente alle operazioni poste in o l’imposta di un’operazione si modificano suc- essere tra 2 soggetti passivi IVA. Inoltre l’Agenzia delle entrate ha poi emesso la circolare n 14/E del 27 marzo 2015, con la quale ha esteso l’applicazione di tale regime anche alle prestazioni cessivamente all’emissione di una fattura o alla sua registrazione. In tali circostanze la legge di stabilità 2016 prevede che la variazione in dimi- di pulizia, demolizione, installazione impianti e nuzione dell’imponibile e dell’IVA possa essere di completamento relative ad edifici. effettuata anche dal cessionario/committente, Con l’introduzione di questi 2 nuovi meccanismi, se debitore d’imposta (comma 10 dell’articolo reverse charge e split payment, ed a seguito anche 26 del d.P.R. 633/1972 modificato dalla legge di delle nuove disposizioni dettate dalla nuova legge stabilità 2016). di stabilità n. 208, approvata il 22 Dicembre del 2015 e pubblicata ufficialmente in Gazzetta Ufficiale il 30 dicembre dello stesso anno, due sono i nuovi adempimenti che scaturiscono: il primo, immediato, come l’emissione di note di credito, il secondo, invece differito alla presentazione della dichiarazione IVA. Nelle ipotesi in cui viene attuato il procedimento del reverse charge, infatti, si dispone che il cessionario/ committente possa provvedere a rettificare l’importo originariamente annotato sia nel registro delle fatture emesse o dei corrispettivi, sia nel registro degli acquisti. Secondo la regola generale, la nota di variazione in diminuzione dell’imponibile e dell’imposta La nota di variazione IVA nel reverse charge Prima di affrontare le novità introdotte dalla legge di stabilità 2016 in merito alla alle note di variazioni per le operazioni in reverse charge, è opportuno ricordare brevemente cosa è una nota di variazione. è consentito di portare in detrazione l’imposta corrispondente alla variazione e di annotare tale variazione nel registro degli acquisti. In sostanza, allo scopo di rendere più agevole la procedura di rettifica delle variazioni in diminuzione considerata abbastanza complicata per alcune La Nota di variazione è un documento attraverso tipologie di contribuenti, il fornitore è autorizzato cui si procede alla correzione in aumento o in ad eseguire la variazione in diminuzione delle diminuzione di una fattura emessa con valori er- operazioni attive registrate e della relativa imposta rati. Il citato articolo 26 del d.P.R. 633/1972, che attraverso l’annotazione della nota di credito con disciplina la nota di variazione, stabilisce che tale il segno meno nel registro delle fatture emesse o dei documento deve essere emesso quando, dopo l’emissione di una fattura o dopo la sua registrazione, si verificano delle situazioni tali da determinare 94 viene emessa dal cedente/prestatore, al quale corrispettivi, mentre il cessionario/committente effettua la variazione in diminuzione delle fatture adempimenti fiscali | 1 | 2016 Adempimenti 2016 per split payment e reverse charge annotazione della nota di credito con il segno meno Lo split payment ed il reverse charge nella dichiarazione IVA nel registro degli acquisti. La dichiarazione IVA costituisce una sorta di riepi- Quindi, in base alle nuove linee guida dettate dalla logo generale attraverso cui è possibile far pervenire legge di stabilità per il 2016, il cliente, tenuto al agli uffici le informazioni relative all’attività del pagamento dell’IVA attraverso il meccanismo soggetto di imposta. del reverse charge ha la possibilità di rettificare Attraverso questa dichiarazione contenente l’in- passive registrate e dell’imposta detraibile mediante l’importo originario della fattura nel caso in cui si verifichino ipotesi di mancato pagamento totale o parziale dell’importo. Tuttavia la facoltà di emettere note di variazio- dicazione delle operazioni attive e degli acquisti registrati nell’anno, delle liquidazioni e dei versamenti periodici, si determinano il volume d’affari, il debito o il credito d’imposta relativo all’anno solare, l’imposta detraibile ed il pro-rata provvisorio per ne IVA in diminuzione “a causa di procedure l’anno seguente. esecutive individuali rimaste infruttuose” non L’art. 8 del d.P.R. 322/1998 stabilisce le modalità ed rappresenta una vera novità in quanto l’art. 26, i termini di presentazione della dichiarazione IVA. comma 2, del decreto IVA attualmente in vigore Quanto alle modalità, si stabilisce che la dichiara- prevede già questa possibilità. La legge di stabilità per il 2016 si limita in realtà a fornire la nozione di “procedura rimasta infruttuosa” recependo le istruzioni in precedenza date dall’Agenzia delle zione deve essere presentata “telematicamente” all’ Agenzia delle Entrate” e può essere trasmessa in via diretta o mediante intermediari abilitati. Tuttavia, si rammenta in questa sede che, da parte degli enti locali, la dichiarazione IVA deve essere Entrate con la risoluzione n. 195/E del 2008. presentata “in via autonoma” dal momento che, Quindi, sintetizzando quanto fin qui detto, la tenuto conto dell’invio separato del Modello IRAP legge di stabilità 2016 prevede, nel nuovo comma (legge n. 244/07 -“Finanziaria 2008”), non potrebbe 10 dell’art. 26, d.P.R. n. 63 3/1972, che la possibi- più essere “unificata” la sola Dichiarazione IVA, non lità di eseguire la variazione in diminuzione per il venir meno dell’operazione o per la riduzione dell’ammontare imponibile può essere esercitata, anche dal cessionario/committente, nel caso in essendo gli enti locali titolari di redditi soggetti ad imposizione diretta da indicare nel Modello “Unico/ Enti non commerciali” per esclusione soggettiva ex art. 74, comma 1, del TUIR (d.P.R. n. 917/86), considerando che l’art. 3, del d.P.R. n. 322/08 pre- cui sia debitore d’imposta. vede per l’unificazione la compilazione di almeno Pertanto, nelle ipotesi in cui trova applicazione il due dichiarazioni tra IVA, redditi ed Irap. meccanismo del reverse charge (disciplinate dagli Quanto ai termini, la dichiarazione IVA annuale articoli 17 e 74, d.P.R. n. 633/1972 e art. 44 del d.l. 2015 deve essere presentata nel periodo di imposta n. 331/1993) si stabilisce che il cessionario/committente dovrà provvedere alla rettifica dell’importo inizialmente annotato sia nel registro delle fatture emesse o dei corrispettivi, sia nel registro che va dal 1° febbraio al 30 settembre 2016. È importante specificare che la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui viene trasmessa telematicamente ed esattamente nel giorno in cui si conclude la ricezione dei dati da parte degli acquisti, disposizione questa, che modifica- dell’Agenzia delle Entrate (cfr. circolare n. 6/E del la regola generale in base alla quale la facoltà di 25 gennaio 2002). rettifica spetta a colui che ha emesso la fattura. Il d.P.R. n. 322 del 1998 non stabilisce un termine 95 adempimenti fiscali | 1 | 2016 Adempimenti 2016 per split payment e reverse charge di consegna della dichiarazione agli intermediari, dovute integrazioni (aliquota e imposta) e registra che dovranno poi provvedere alla trasmissione tele- il documento sia nel registro delle fatture emesse matica, ma viene unicamente prescritto il termine (o dei corrispettivi) sia nel registro degli acquisti. entro cui le dichiarazioni devono essere presentate Le nuove ipotesi di reverse charge trovano spazio nel telematicamente all’Agenzia delle Entrate. Ai sensi quadro VJ del modello IVA2016 e IVA base 2016. dell’articolo 2 e dell’articolo 8 del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla sca- Split payment denza dei sopraindicati termini sono valide, salvo Lo stesso quadro VJ accoglie nuovi righi per esporre l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge. le operazioni effettuate nei confronti della pubblica Quelle presentate, invece, con ritardo superiore a amministrazione che sono tenute a versare diretta- novanta giorni si considerano omesse, ma costitu- mente l’IVA addebitata dai loro fornitori. iscono titolo per la riscossione dell’imposta che ne È stato introdotto il rigo VJ19, riservato alla p.a., risulti dovuta. titolari di partita IVA, tenute al versamento dell’im- La modulistica 2016 si è adeguata alle modifiche posta per le operazioni effettuate in applicazione normative che hanno interessato la disciplina dello split payment (art. 17-ter d.P.R. 633/1972) dell’imposta: i modelli fanno spazio alle nuove ipotesi di reverse charge, alle operazioni di split payment e alle dichiarazioni di intento ricevute Dichiarazioni di intento dagli esportatori abituali che intendono acquistare A partire dal 1° gennaio 2015, gli esportatori abi- o importare senza applicazione dell’IVA. tuali che intendono acquistare o importare senza applicazione dell’imposta sono tenuti a trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate la dichia- 96 Reverse charge razione di intento. Dal 1° gennaio 2015, la procedura dell’inversione Nel modello IVA 2016 e IVA base 2016, è ora inserito contabile, che prevede l’assolvimento dell’IVA da l’apposito quadro VI, riservato ai contribuenti che parte dell’acquirente e non del cedente o presta- hanno effettuato operazioni non imponibili nei con- tore, si applica anche alle cessioni di beni e alle fronti di chi espoerta abitualmente, che da quest’an- prestazioni di servizi riguardanti i lavori di pulizia, no, sono tenuti a esporre nella dichiarazione annuale demolizione, installazione impianti e completa- i dati contenuti nelle dichiarazioni d’intento ricevute. mento edifici (art. 17, comma 6, d.P.R. 633/1973). Una volta presentata la dichiarazione IVA è necessa- In pratica, chi esegue i lavori emette fattura senza rio per l’ente procedere alle apposite scritture con- applicazione dell’imposta; chi la riceve, effettua le tabili in base ai nuovi criteri dell’armonizzazione. RIVISTA BIMESTRALE DI PRATICA PROFESSIONALE rassegna di giurisprudenza a cura di Francesca Palazzi | È ammissibile il ricorso al giudice amministrativo contro il silenzio dell’amministrazione sull’istanza di riconoscimento di debiti fuori bilancio? Partendo da tale quesito sono state selezionate una serie di pronunce che affrontano il tema del riconoscimento dei debiti fuori bilancio, dal punto di vista sia sostanziale che processuale, con esiti anche divergenti.| 97 rassegna di giurisprudenza | 1 | 2016 Riconoscimento dei debiti fuori bilancio: quale tutela giurisdizionale? Proponiamo di seguito una rassegna giurisprudenziale sul tema del riconoscimento dei debiti fuori bilancio. Su tale questione i giudici hanno avuto pareri anche discordanti. Ad esempio, le due recenti sentenze del TAR Lazio, Roma, sez. II-bis 21.12.2015, n. 14322 (che dichiara illegittimo il silenzio-rifiuto sull’istanza di riconoscimento di debiti fuori bilancio ed il conseguente obbligo, per il comune, di pronunciarsi sulla relativa istanza) e del TAR Lombardia, Brescia, sez. I 28.9.2015, n. 1229 (che dichiara, invece, inammissibile, per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, il ricorso proposto per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-rifiuto sulla richiesta di riconoscimento del debito fuori bilancio, atteso che il rito speciale sul silenzio è praticabile esclusivamente se il giudice amministrativo ha giurisdizione sul rapporto cui inerisce la richiesta rimasta inevasa; e nel caso di specie, appunto, la controversia sottoposta all’esame del giudice riveste natura squisitamente patrimoniale). Silenzio sulla richiesta di riconoscimento di debiti fuori bilancio TAR LAZIO, ROMA, sez. II-bis, 21.12.2015, n. 14322 Enti locali – ordinamento finanziario e contabile – debiti fuori bilancio – richiesta di riconoscimento – silenzio del comune – illegittimità – ragioni Il riconoscimento del debito fuori bilancio è diretto esclusivamente a sanare irregolarità di tipo contabile, rispondendo all’interesse pubblico alla regolarità della gestione finanziaria dell’ente, ma non può in alcun modo sopperire alla mancanza di una obbligazione validamente sorta: al contrario, è il diritto, quando controverso oggetto di accertamento da parte dell’autorità giudiziaria, a costituire il presupposto per l’iscrizione fuori bilancio (così, ad es., Cons. Stato, sez. V, 29.12.2009, n. 8953); il riconoscimento medesimo costituisce un procedimento comunque dovuto, come si desume dall’art. 194 del t.u. approvato con d.lgs. n. 267 del 2000, il cui esito non è peraltro vincolato e 98 al quale l’amministrazione non può pertanto sottrarsi attraverso una semplice e immotivata comunicazione di un qualunque ufficio, essendo invece necessario un procedimento ad hoc (così, puntualmente, la sentenza di Cons. Stato, sez. V, 27.12.2013, n. 6269), la cui proposta va formulata al responsabile del servizio competente per materia che dovrà accertare l’eventuale, effettiva utilità che l’ente ha tratto dalla prestazione altrui. Va dunque accertata l’illegittimità del silenzio-rifiuto serbato dal comune sulle istanze con le quali è stato avviato il procedimento per il riconoscimento di due debiti fuori bilancio ai sensi degli artt. 191-193-194 TUEL TAR LOMBARDIA, BRESCIA, sez. I, 28.9.2015, n. 1229 Competenza e giurisdizione – richiesta di riconoscimento di debiti fuori bilancio – silenzio rifiuto – controversia di natura patrimoniale attinente al mancato pagamento di somme dovute a titolo di compenso professionale – ricorso giurisdizionale – inammissibilità – ragioni È inammissibile, per difetto di giuri- sdizione del giudice amministrativo, il ricorso proposto per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio rifiuto serbato dalla provincia sulla richiesta di riconoscimento del debito fuori bilancio, atteso che il rito speciale sul silenzio è praticabile esclusivamente se il giudice amministrativo ha giurisdizione sul rapporto cui inerisce la richiesta rimasta inevasa; per costante giurisprudenza, l’impugnazione dinanzi al giudice amministrativo del silenzio-rifiuto serbato dall’amministrazione è inammissibile allorché la posizione giuridica azionata consista in un diritto soggettivo, atteso che lo stesso può formarsi esclusivamente in ordine all’inerzia su una domanda intesa ad ottenere l’adozione di un provvedimento ad emanazione vincolata incidente su posizioni di interesse legittimo, e non già nell’ipotesi in cui viene chiesto il soddisfacimento di posizioni aventi natura sostanziale di diritti direttamente accertabili dall’autorità giurisdizionale ordinaria (TAR Campania, Napoli, sez. V, 16.7.2015, n. 3739; TAR Puglia, Bari, sez. II, 21.5.2015, n. 775; TAR Calabria, Reggio Calabria, 24.4.2015, n. 424). Nel caso di specie, la controversia sottoposta all’esame del giudice riveste natura squisitamente patri- rassegna di giurisprudenza | 1 | 2016 moniale, per cui l’obbligo principale dell’amministrazione non si sostanzia nell’adozione di una specifica delibera di riconoscimento di un debito fuori bilancio, quanto e piuttosto nel pagamento delle somme che in sede giudiziale – e in ipotesi – siano definitivamente accertate come dovute. Controversia su modifica del regolamento di contabilità (debiti fuori bilancio) TAR PUGLIA, LECCE, sez. II, 14.5.2015, n. 1592 Competenza e giurisdizione – modifica del regolamento di contabilità – debiti fuori bilancio – deliberazione del consiglio provinciale – previsione in base alla quale “Il dirigente dell’Avvocatura [...] predispone la proposta di deliberazione da sottoporre al consiglio provinciale per il riconoscimento della legittimità dei debiti, corredata del suo parere di regolarità tecnica” – ricorso proposto dal responsabile del servizio avvocatura – inammissibilità È inammissibile, per difetto di giurisdizione, il ricorso proposto dal responsabile del servizio avvocatura contro la deliberazione del consiglio provinciale, di modifica del regolamento di contabilità, con la quale è stato disposto che “Il dirigente dell’Avvocatura [...] predispone la proposta di deliberazione da sottoporre al consiglio provinciale per il riconoscimento della legittimità dei debiti, corredata del suo parere di regolarità tecnica”. Ai fini del riparto di giurisdizione nelle controversie in materia di pubblico impiego occorre distinguere tra gli atti di macro – organizzazione (concernenti le linee fondamentali di organizzazione degli uffici ed i modi di conferimento degli incarichi dirigenziali), assoggettati a principi e regole pubblicistiche, e atti di micro- organizzazione, che si collocano al di sotto della soglia di configurazione degli uffici pubblici, con cui si dispone l’organizzazione dei singoli uffici, regolati dalla disciplina privatistica; infatti appartengono alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie concernenti i primi (atti di macro-organizzazione), nei cui confronti, quali atti presupposti rispetto a quelli di organizzazione e gestione dei singoli rapporti di lavoro, sono astrattamente configurabili posizioni di interesse legittimo (potendo essi produrre effetti immediatamente pregiudizievoli per il dipendente ed essendo peraltro irrilevante ai fini della giurisdizione la loro incidenza riflessa sullo stesso rapporto di lavoro); mentre gli atti di micro-organizzazione, direttamente ed unicamente incidenti sulla concreta gestione del rapporto di lavoro, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario (TAR Lazio, sez. II, 17.2.2014, n. 1859). Nel caso in esame, ai fini della individuazione del giudice competente, deve aversi riguardo al petitum sostanziale e alla causa petendi che in concreto si identificano nella domanda di conservazione delle mansioni, e che riguardano l’organizzazione dei singoli uffici, regolati dalla disciplina privatistica. Controversie sul riconoscimento di debiti fuori bilancio TAR MOLISE, sez. I, 11.12.2014, n. 690 Competenza e giurisdizione – riconoscimento di debiti fuori bilancio – deliberazione del consiglio comunale – controversia – rientra nella giurisdizione del giudice ordinario Rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente a oggetto l’impugnazione di una deliberazione con la quale il consiglio comunale ha respinto l’istanza tendente a ottenere il riconoscimento di un debito fuori bilancio, ai sensi dell’art. 194 del d.lgs. n. 267 del 2000 (testo unico enti locali). Infatti, l’atto di regolarizzazione contabile il riconoscimento del debito fuori bilancio non ha natura provvedimentale, ma solo ricognitiva del presupposto (vale a dire, l’arricchimento per l’ente), ai fini dell’inserimento nel bilancio dell’amministrazione locale del debito irregolarmente assunto, sicché la posizione correlata non è di interesse legittimo, bensì di diritto soggettivo, con conseguente cognizione spettante all’autorità giudiziaria ordinaria. La previsione in esame, dunque, non attribuisce all’ente locale il potere di incidere unilateralmente sul diritto di credito del richiedente, ma disciplina semplicemente il procedimento di regolarizzazione contabile dell’assunzione dell’impegno, qualora sia accertato l’arricchimento, essendo viceversa responsabile dell’adempimento il solo funzionario che ha accettato la controprestazione, ex art. 191, comma 4, del medesimo testo unico (ai sensi del quale, «nel caso in cui vi è stata l’acquisizione di beni e servizi in violazione dell’obbligo indicato nei commi 1, 2 e 3, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell’articolo 194, comma 1, lettera e), tra il privato fornitore e l’amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura»). La conseguenza – anche sotto tale profilo è che l’atto di regolarizzazione contabile, vale a dire il riconoscimento del debito fuori bilancio, non ha natura provvedimentale, ma solo ricognitiva del presupposto per l’inserimento nel bilancio dell’amministrazione del debito irregolarmente assunto, sicché la posizione correlata non è di interesse legittimo, ma di diritto soggettivo (cfr.: TAR Liguria, n. 187 del 5.2.2014; Cons. Stato, sez. V, 29.12.2009, n. 8953). Silenzio della p.a. sulla richiesta di riconoscimento del debito fuori bilancio CONSIGLIO DI STATO sez. V, 4.8.2014, n. 4143 1. Silenzio della p.a. – ricorso avverso il silenzio – ex art. 31 c.p.a. – ammissibilità – presupposti 2. Enti locali – riconoscimento di debiti fuori bilancio – disciplina – finalità – procedimento – fasi 3. Enti locali – riconoscimento 99 rassegna di giurisprudenza di debiti fuori bilancio – istanza – silenzio della p.a. – illegittimità 1. Nei giudizi sul silenzio dell’amministrazione, il giudice amministrativo non può in linea di massima andare oltre la declaratoria di illegittimità dell’inerzia e l’ordine di provvedere; di conseguenza, gli resta in generale precluso il potere di accertare direttamente la fondatezza della pretesa fatta valere dal richiedente, sostituendosi all’amministrazione stessa e esercitando una giurisdizione di merito di cui egli non è titolare in tale materia; peraltro, egli può sempre nell’ambito del giudizio sul silenzio conoscere dell’accoglibilità dell’istanza nelle ipotesi di manifesta fondatezza, allorché siano richiesti provvedimenti amministrativi dovuti o vincolati per i quali non ci sia da compiere alcuna scelta discrezionale che potrebbe sfociare in diverse soluzioni, fermo restando il limite dell’impossibilità di sostituirsi all’amministrazione; e – ancora – nell’ipotesi in cui l’istanza sia manifestamente infondata, sicché risulti del tutto diseconomico obbligare l’amministrazione a provvedere laddove l’atto espresso non potrebbe che essere di rigetto (così, ad es., Cons. Stato, sez. IV, 13.12.2013, n. 5994). In tale contesto, pertanto, può dirsi che l’art. 2 della legge 11.2.2000, n. 205, laddove ha introdotto l’art. 21-bis della legge 6.12.1971, n. 1034 in materia di ricorso avverso il silenzio serbato dall’amministrazione, poi confluito nell’art. 31 c.p.a., non ha inteso stabilire un rimedio di carattere generale e – quindi – esperibile in tutte le ipotesi di comportamento inerte dell’amministrazione e sempre ammissibile indipendentemente dalla sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo, ma soltanto un istituto giuridico relativo all’esplicazione di potestà pubblicistiche correlate alle sole ipotesi di mancato esercizio dell’attività amministrativa discrezionale (cfr., puntualmente, Cons. Stato, sez. V, 27.3.2013, n. 1754). Detto altrimenti, perché sia consentito il ricorso avverso il silenzio dell’amministrazione è essenziale che esso riguardi l’esercizio di una potestà amministrativa e che la posizione del privato si configuri come interesse 100 | 1 | 2016 legittimo, potendo infatti il silenziorifiuto formarsi esclusivamente in ordine all’inerzia dell’amministrazione su una domanda intesa ad ottenere l’adozione di un provvedimento ad emanazione vincolata ma di contenuto discrezionale (così Cons. Stato, sez. V, 26.9.2013, n. 4793). 2. La disciplina contenuta negli artt. 191 e 194 del t.u. approvato con d.lgs. 267/2000 impone agli enti locali di valutare e apprezzare eventuali prestazioni rese in loro favore, ancorché in violazione formale delle norme di contabilità; e – come già evidenziato da questa stessa sezione con sentenza n. 6269 dd. 27 dicembre 2013 – la disciplina medesima presenta ampi tratti di novità rispetto a quella previgente, contenuta nell’art. 35, comma 4, del d.lgs. 25.2.1995, n. 77 e che prevedeva unicamente, in caso di acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi di contabilità, che “il rapporto obbligatorio intercorre[sse], ai fini della controprestazione, e per ogni effetto di legge, tra il privato fornitore e l’amministratore, funzionario o dipendente che (aveva) consentito la fornitura”: e ciò in un contesto nel quale si reputava che l’adozione di atti di riconoscimento di debito a sanatoria di impegni assunti e non registrati costituiva comunque sintomo di non corretta gestione finanziaria e si poneva al di fuori della vigente normativa giuscontabilistica, non offrendo le garanzie poste a presidio degli interessi erariali (così, ad es., Corte dei conti, sez. contr., 3.5.1991, n. 50). Per effetto dell’art. 4 del d.lgs. 15.9.1997, n. 342, trasfuso nell’art. 191 del t.u. approvato con d.lgs. 267 del 2000 è stato – per contro e, per l’appunto – introdotto il principio della validità del rapporto obbligatorio direttamente costituito con l’amministrazione, a condizione peraltro che la prestazione o il bene fornito siano riconoscibili come dei debiti fuori bilancio ai sensi dell’anzidetto art. 194 del medesimo t.u. e, quindi, che siano passibili di dichiarazione di utilità da parte dell’ente locale, con conseguente previsione di spesa – anche fuori bilancio - nel caso in cui il relativo impegno non sia stato ancora previsto. L’ordinamento persegue in tal modo il fine di garantire il riconoscimento di debiti per prestazioni e servizi resi in favore dell’ente locale che, benché privi di titolo, siano considerati utili per l’amministrazione, recependo al riguardo una progressiva elaborazione giurisprudenziale della Corte di Cassazione (cfr., ad es., sez. civ. III, 3.8.2000, n.10199; sez. civ. I, 2.4.2009, n. 8044 e 26.3.2009, n. 7298) e della stessa Corte dei conti (cfr., ad es., Sez. contr., 28 luglio 1995 n. 101) e stabilendo che sono permanentemente sanabili i debiti derivanti da acquisizioni di beni e servizi, relativi a spese assunte in violazione delle norme giuscontabili per la parte di cui sia accertata e dimostrata l’utilità e l’arricchimento che ne ha tratto l’ente locale, sempreché rientrino nelle funzioni di competenza dell’ente. Il riconoscimento del debito fuori bilancio è diretto esclusivamente a sanare irregolarità di tipo contabile, rispondendo all’interesse pubblico alla regolarità della gestione finanziaria dell’ente, ma non può in alcun modo sopperire alla mancanza di una obbligazione validamente sorta: al contrario, è il diritto, quando controverso oggetto di accertamento da parte dell’autorità giudiziaria, a costituire il presupposto per l’iscrizione fuori bilancio (così, ad es., Cons. Stato, sez. V, 29.12.2009, n. 8953). Il riconoscimento medesimo costituisce un procedimento comunque dovuto, come si desume dall’art. 194 del t.u. approvato con d.lgs. n. 267 del 2000, il cui esito non è peraltro vincolato e al quale l’amministrazione non può pertanto sottrarsi attraverso una semplice e immotivata comunicazione di un qualunque ufficio, essendo invece necessario un procedimento ad hoc (così, puntualmente, la citata sentenza di Cons. Stato, sez. V, 27.12.2013, n. 6269), la cui proposta va formulata al responsabile del servizio competente per materia che dovrà accertare l’eventuale, effettiva utilità che l’ente ha tratto dalla prestazione altrui: concetto, questo, di carattere funzionale, essendo l’arricchimento un concetto derivato, ossia teso alla misurazione dell’utilità ricavata (così Cass. civ., sez. I, 12.7.1996, n. 6332). La proposta è seguita da un’attività istruttoria formalizzata dal respon- rassegna di giurisprudenza | 1 | 2016 sabile anzidetto in una relazione che contiene i riferimenti della situazione debitoria dell’ente eventualmente da riconoscere e che illustra – o meno – la sussistenza dei requisiti oggettivi richiesti per il legittimo riconoscimento di ciascun debito, ovvero l’utilità e l’arricchimento per l’ente di servizi acquisiti nell’ambito dell’espletamento di servizi di competenza (cfr. sent. n. 6269 del 2013 cit.). Sulla relazione si pronuncia, quindi, l’organo consiliare con propria deliberazione, la cui adozione conclude il procedimento. 3. È illegittimo il silenzio-rifiuto serbato dalla provincia sulla richiesta rivolta ad ottenere il riconoscimento, ai sensi dell’art. 194 del d.lgs. n. 267 del 2000, del debito fuori bilancio con riferimento a lavori di somma urgenza di sistemazione dell’alveo di un fiume. Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio TAR LIGURIA, sez. I, 5.2.2014, n. 187 1. Finanza locale – lavori pubblici – mancato pagamento dei compensi dovuti dal comune – impresa creditrice – ricorso contro la delibera concernente il mancato riconoscimento del debito fuori bilancio – inammissibilità 2. Finanza locale – deliberazione di riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio ex art. 194 d.lgs. 267/2000 – rapporto di debito/credito tra le parti – indipendenza dalle refluenze contabili date dal riconoscimento della legittimità del debito 1. Il procedimento di riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio è diretto esclusivamente a sanare irregolarità di tipo contabile, rispondendo all’interesse pubblico alla regolarità della gestione finanziaria dell’ente, non potendo, ad esempio, in alcun modo sopperire alla mancanza di una obbligazione validamente sorta; al contrario è il diritto sostanziale di credito, nei confronti dell’amministrazione, a costituire il presupposto per l’iscrizione fuori bilancio (cfr. sul punto Cons. Stato, sez. V, 29.12.2009, n. 8953); di conseguenza, nel caso di mancato riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio, ai fini della sua iscrizione in bilancio, la sostanziale lesività nei confronti del creditore è data dall’inadempimento del rapporto sostanziale e non già dalla deliberazione consiliare che neghi i presupposti per il riconoscimento, di guisa che la posizione giuridica soggettiva, poiché avente ad oggetto il mancato pagamento di somme dovute in base a parametro normativo di rango negoziale, è di tipo paritario, propria di fattispecie di esecuzione contrattuale, appartenenti alla giurisdizione del g.o. Va dichiarato, pertanto, inammissibile il ricorso per l’annullamento della delibera di riconoscimento di debiti fuori bilancio con riferimento a lavori pubblici, qualora il petitum sostanziale – o causa petendi, unico criterio ammissibile a fini di qualificazione della controversia in tema di riparto di giurisdizione – riguardi l’ottenimento del credito vantato per i lavori svolti (cfr. per fattispecie analoghe TAR Lazio 8531/2011 e TAR Palermo n. 88/2011); nel caso di specie la natura giuridica della posizione sostanziale effettivamente azionata dalla società ricorrente è di diritto soggettivo, riguardando crediti derivanti dall’attuazione del rapporti contrattuali richiamati senza che, in proposito, assuma rilievo dirimente il fatto che, trattandosi di debiti assunti fuori bilancio, possa risultare necessario per l’adempimento lo svolgimento della procedura di riconoscimento della legittimità del debito. 2. La deliberazione di riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio adottata ai sensi dell’art. 194 del d.lgs. n. 267 del 2000 costituisce provvedimento che consente lo svolgimento dell’attività gestionale, di competenza degli uffici, volta alla definizione del rapporto – nella normalità dei casi – irregolarmente (sotto il profilo contabile) sorto, e ciò mediante l’assunzione dell’impegno di spesa, la liquidazione della stessa e la conseguente emissione del mandato di pagamento; nelle ipotesi in cui l’amministrazione è tenuta a pagare prestazioni il cui affidamento non è corredato dall’assunzione del necessario impegno di spesa (per limitare l’esempio all’ipotesi di cui al comma 1, lett. e del predetto art. 194), il preliminare riconoscimento della legittimità del debito è quindi adempimento strumentale alla complessiva regolarizzazione della spesa, con particolare riferimento agli aspetti legati alle previsioni del bilancio annuale di competenza (o pluriennale, se necessario); pertanto, trattasi di procedura di regolarizzazione contabile necessaria all’adempimento di un debito eventualmente assunto senza il preventivo impegno di spesa, che non incide sulla qualificazione giuridica del rapporto sostanziale sottostante e, quindi, sulla natura giuridica delle relative posizioni soggettive involte; il rapporto di debito/credito tra le parti (cioè nel caso de quo la posizione debitoria dell’amministrazione), è, in astratto, del tutto indipendente dalle refluenze contabili date dal riconoscimento della legittimità del debito e sussiste a prescindere da quel riconoscimento; in proposito è lo stesso tenore della disposizione di cui all’art. 194 invocato a smentire ogni valenza in tal senso costitutiva della deliberazione consiliare, considerato che la legge regola non già il riconoscimento del debito, quanto, invece, il riconoscimento della legittimità del debito, in quanto lo stesso, se ritenuto “legittimo”, viene ricondotto nell’alveo del sistema di bilancio, altrimenti, in ipotesi di mancato riconoscimento, esso non subisce modificazioni in relazione alla sua civilistica esistenza, residuando la possibilità, dal punto di vista del corretto agire amministrativo, di una sua riconduzione al campo di applicazione dell’art. 191, comma 4. Riconoscimento di debito fuori bilancio derivante da acquisizione di beni e servizi TAR MARCHE sez. I, 25.10.2013, n. 749 Ricorso giurisdizionale – richiesta 101 rassegna di giurisprudenza rivolta ad ottenere il riconoscimento del debito fuori bilancio in riferimento a lavori di sistemazione dell’alveo di un fiume – ai sensi dell’art. 194 del d.lgs. 267/2000 – silenzio della p.a. – ricorso per la declaratoria di illegittimità – inammissibilità – ragioni È inammissibile il ricorso per la declaratoria dell’illegittimità dell’inerzia serbata dall’amministrazione sulla richiesta rivolta ad ottenere il riconoscimento, ai sensi dell’art. 194 del d.lgs. 267/2000, del debito in riferimento a lavori di sistemazione dell’alveo di un fiume, considerato che il potere di riconoscimento del debito fuori bilancio, derivante da acquisizione di beni e servizi di cui all’art. 194, primo comma, lett. e), del testo unico degli enti locali, d.lgs. 267/2000, non può ritenersi vincolato né sotto il profilo dell’an, né sul quantum. A differenza della fattispecie contemplata dalla lettera a) del medesimo art. 194, che configura quale atto dovuto il riconoscimento di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, fattispecie non sussistente in concreto, non essendo stata nemmeno dedotta l’esistenza di un accertamento giurisdizionale in ordine alla pretesa vantata, la fattispecie di cui alla lettera e) dell’art. 194, d.lgs. 267/2000, demanda all’amministrazione la valutazione, a carattere discrezionale, concernente l’opportunità e la coerenza con l’interesse pubblico del riconoscimento del debito fuori bilancio. In sede di delibera che disponga il riconoscimento di debiti fuori bilancio per acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui all’art. 191, commi 1, 2 e 3, del testo unico 267/2000, l’ente locale è tenuto ad esplicitare adeguatamente le ragioni per le quali l’accollo del debito sia stato ritenuto non in contrasto con l’interesse pubblico, dovendo, altresì, motivare adeguatamente sulla riconducibilità dell’acquisizione dei beni e servizi in questione all’espletamento delle funzioni e dei servizi di competenza, nonché sull’utilità e arricchimento per l’ente medesimo. Tali valutazioni, 102 | 1 | 2016 appartenendo alla sfera della discrezionalità amministrativa pura, sono incoercibili con l’azione avverso il silenzio, che non consente una sostituzione delle valutazioni del giudice a quelle riservate all’amministrazione. Per tale ragione, non essendo configurabile un obbligo giuridico dell’ente locale di disporre il riconoscimento del debito fuori bilancio per acquisizioni di beni e servizi di cui all’art. 194, primo comma, lettera e), del d.lgs. 267/2000, il ricorso dev’essere dichiarato inammissibile. Enti locali in stato di dissesto finanziario CONSIGLIO DI STATO sez. V, 11.6.2013, n. 3232 1. Enti locali – ordinamento finanziario e contabile – comuni in stato di dissesto finanziario – crediti derivanti da sentenze passate in giudicato in epoca successiva alla dichiarazione di dissesto – liquidazione – procedura ordinaria 2. Enti locali – ordinamento finanziario e contabile – comuni in stato di dissesto finanziario – debiti – maturazione degli interessi e rivalutazione monetaria – cessazione della fase di dissesto – spettanza – va riconosciuta 1. I crediti derivanti da sentenze passate in giudicato in epoca successiva alla dichiarazione di dissesto non entrano nella massa passiva della procedura di liquidazione straordinaria anche se il fatto genetico dell’obbligazione è anteriore alla dichiarazione, ma seguono le ordinarie procedure di liquidazione dei debiti dell’ente (cfr. sez. IV, n. 4125/2000; sez. V, n. 5788/2001; n. 2455/2003). È vero, infatti, che nell’indicare quale oggetto della competenza dell’organo straordinario di liquidazione i “fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell’anno solare precedente a quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato” ( articolo 85, quarto comma , d.lgs. 25 febbraio 1995 n. 77) ed i “debiti di bilancio e fuori il bilancio di cui all’articolo 37” verificatisi entro lo stesso termine (art. 87, terzo comma, d.lgs. cit.), l’articolo 85, quarto comma, del d.lgs. 77/1995 ha inteso far entrare nell’ambito del dissesto tutte le conseguenze derivanti dalle operazioni di gestione che lo hanno determinato. Tuttavia, per quanto ampio, l’ambito indicato dal legislatore non può considerarsi esteso fino ad includere nella massa passiva debiti ancora in via di accertamento e pertanto privi dei requisiti della certezza, della liquidità ed esigibilità. Così, la richiamata disposizione normativa deve essere riferita “ai debiti di bilancio e fuori bilancio anteriori all’anzidetto termine di approvazione del bilancio riequilibrato, a quelli derivanti dalle procedure esecutive estinte e dipendenti da transazioni compiute dal commissario liquidatore, dai quali rimangono esclusi i debiti il cui titolo sia ancora in fase di formazione perché privi della certezza che la legge richiede” (sez. IV, 25.7. 2000, n. 4125). 2. La dichiarazione dello stato di dissesto finanziario costituisce in ogni caso una situazione che non preclude l’emanazione della pronuncia giurisdizionale di esecuzione di un giudicato ma, semmai, solo le conseguenti azioni esecutive dalla data della dichiarazione di dissesto e sino all’approvazione del rendiconto, né preclude che sui debiti peculiari dell’ente locale maturino interessi e rivalutazione monetaria, ai sensi dell’articolo 1224 codice civile, a decorrere dal momento in cui il credito è divenuto liquido ed esigibile. Pertanto, la disposizione secondo cui i debiti insoluti alla data di dichiarazione del dissesto finanziario dell’ente locale non producono interessi né rivalutazione monetaria, ha carattere meramente sospensivo e non preclude all’interessato – una volta esaurita la gestione straordinaria con la cessazione della fase di dissesto – di riattivarsi per la corresponsione delle poste stesse nei confronti dell’ente risanato (Cons. Stato, sez. V, 28.5.2009, n. 3261; 19.9.2007, n. 4878; 17.5.2005, n. 2469 ; 7.7.2008, n. 3372 ; Cass. civ., sez. I, 22.1.2010, n. 1097). rassegna di giurisprudenza | 1 | 2016 Riconoscimento di debiti fuori bilancio CONSIGLIO DI STATO sez. V, 29.12.2009, n. 8953 1. Enti locali – ordinamento finanziario e contabile – riconoscimento di debiti fuori bilancio – in mancanza di una obbligazione validamente sorta – impossibilità 2. enti locali – ordinamento finanziario e contabile – richiesta di attivazione del procedimento di riconoscimento di debito fuori bilancio – in pendenza di un contenzioso già azionato in sede civile diretto all’accertamento dell’utilità dell’opera realizzata – obbligo della p.a. di pronunciarsi – non sussiste 1. Il riconoscimento da parte dei comuni, delle province e delle comunità montane di debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 24 d.l. 2 marzo 1989, n. 66 consente di sanare gli impegni di spesa assunti senza copertura contabile, ma non innova in alcun modo circa la disciplina applicabile alla stipula dei contratti della pubblica amministrazione, né introduce sanatoria di contratti nulli o annullabili per i quali è richiesta la forma scritta ad substantiam (da ultimo, Cass., sez. I, 2 aprile 2009, n. 8044; 26 marzo 2009, n.7298). Ne discende che il procedimento di riconoscimento di debito fuori bilancio è diretto esclusivamente a sanare irregolarità di tipo contabile, rispondendo all’interesse pubblico alla regolarità della gestione finanziaria dell’ente, ma non può in alcun modo sopperire alla mancanza di una obbligazione validamente sorta. Al contrario, è il diritto, quando controverso oggetto di accertamento da parte dell’autorità giudiziaria, a costituire il presupposto per l’iscrizione fuori bilancio (Cons. Stato, sez. V, n. 7751/2004). 2. La chiara portata dell’art. 194, comma 1, lett. e), del d.lgs. n. 267 del 2000 non permette di superare la necessità di un accertamento e di una dimostrazione dell’utilità e dell’arricchimento, presupposto per il riconoscimento fuori bilancio, a fronte del quale il privato vanta una posizione di diritto soggettivo azionabile secondo gli schemi civilistici. Nè può configurarsi un obbligo per l’amministrazione di pronunciarsi rispetto a tale pretesa sostanziale, sottostante la richiesta di avvio di procedimento per il riconoscimento del debito fuori bilancio, in pendenza di un contenzioso già azionato in sede civile diretto all’accertamento della fondatezza della medesima pretesa, del cui esito la stessa amministrazione ha dichiarato di restare in attesa. Non può quindi considerarsi carente di motivazione o viziato per erroneità dei presupposti l’atto con cui l’amministrazione abbia respinto la richiesta di attivazione del procedimento di riconoscimento di debito fuori bilancio, di rilevanza meramente contabile, fino a che non intervenga l’accertamento dell’utilità e dell’arricchimento, nella specie connesso alla definizione del contenzioso pendente dinanzi al giudice ordinario. 103 normativa | 1 | 2016 Principali provvedimenti dal 1.11.2015 al 31.1.2016 Addizionale regionale IRPEF Decreto Ministero dell’economia e delle finanze 18 dicembre 2015 Nuove modalità di trasmissione al Ministero dell’economia e delle finanze, dei dati rilevanti ai fini dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche (G.U. 28/12/2015 n. 300) Armonizzazione contabile Decreto Ministero dell’economia e delle finanze 1° dicembre 2015 Aggiornamento degli allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi (G.U. 22/12/2015 n. 297) complessivi 50 milioni di euro, tra i comuni per i pagamenti sostenuti, con risorse proprie in cofinanziamento, per interventi relativi a linee metropolitane, in attuazione dell’articolo 11, decreto legge 25 novembre 2015, n. 185 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 dicembre 2015 Contributo in favore delle province e delle città metropolitane, per l’anno 2015, per esigenze relative all’assistenza degli alunni con handicap fisici o sensoriali Decreto Ministero dell’economia e delle finanze 16 dicembre 2015 Criteri di ripartizione delle risorse del Fondo per l’aggregazione degli acquisti di beni e servizi per l’anno 2015 (G.U. 24/12/2015 n. 299) Bilancio Legge 22 gennaio 2016 n. 9 Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 25.11.2015, n. 185, recante misure urgenti per interventi nel territorio. Proroga del termine per l’esercizio delle deleghe per la revisione della struttura del bilancio dello Stato, nonche’ per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa (G.U. 23/1/2016 n. 18) Decreto Ministero dell’interno 8 ottobre 2015 Attribuzione di un contributo alle province, per l’importo complessivo di 30 milioni di euro nell’anno 2015, per la necessita’ di sopperire a specifiche straordinarie esigenze finanziarie, a valere sulle risorse del Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili (G.U. 17/11/2015 n. 268) Decreto Ministero dell’economia e delle finanze 22 dicembre 2015 Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali (G.U. 28/12/2015 n. 300) Documento unico di programmazione Contributi Decreto Ministero dell’economia e delle finanze 25 gennaio 2016 n. 98886 Riparto degli spazi finanziari, per 104 Decreto Ministero dell’interno 9 novembre 2015 Rettifica del decreto 28 ottobre 2015, di ulteriore differimento di termini per la presentazione del Documento unico di programmazione e della deliberazione del bilancio di previsione 2016 degli enti locali (G.U. 17/11/2015 n. 268) Fondo di solidarietà comunale Decreto Ministero dell’interno 23 ottobre 2015 Assegnazione dei conguagli del Fondo di solidarietà comunale 2014 per alcuni comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Siciliana e Sardegna a seguito di ulteriori verifiche dei gettiti IMU e TASI (G.U. 1/11/2015 n. 255) Legge di stabilità Legge 28 dicembre 2015 n. 208 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016) (S.O. 30/12/2015 n. 302) Milleproroghe D.l. 30 dicembre 2015 n. 210 Proroga di termini previsti da disposizioni legislative (G.U. 30/12/2015 n. 302) Mutui e altri strumenti finanziari Decreto Ministero dell’economia e delle finanze 11 dicembre 2015 Modifica del saggio di interesse legale (G.U. 15/12/2015 n. 291) Normativa fiscale Legge 29 novembre 2015 n. 189 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 2015, n. 154, recante disposizioni urgenti in materia economico-sociale (G.U. 30/11/2015 n. 279) Legge 20 novembre 2015, n. 187 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2015, n. 153, recante misure urgenti per la finanza pubblica (G.U. 27/11/2015 n. 277) normativa | 1 | 2016 Ordinamento finanziario e principi contabili Decreto Ministero dell’economia e delle finanze 5 novembre 2015 Regioni a statuto ordinario - Contributi dovuti all’ARAN per l’anno 2016 (G.U. 16/11/2015 n. 267) Decreto Ministero del lavoro e delle politiche sociali 11 gennaio 2016 Integrazioni e modificazioni al decreto 15 luglio 1986, concernente le visite mediche di controllo dei lavoratori da parte dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (G.U. 21/1/2016 n. 16) Organizzazione Decreto Ministero dell’economia e delle finanze 3 settembre 2015 Individuazione delle Ragionerie territoriali dello Stato e definizione dei relativi compiti (G.U. 26/1/2016 n. 20) Personale Ipotesi di contratto collettivo quadro 15 gennaio 2016 Ipotesi di contratto collettivo nazionale quadro per la proroga del termine dell’art. 2, comma 3, dell’AQN 29 luglio 1999 in materia di trattamento di fine rapporto e di previdenza complementare per i dipendenti pubblici Decreto Ministero del lavoro e delle politiche sociali 15 dicembre 2015 Modalita’ di comunicazione delle dimissioni e della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro (G.U. 11/1/2016 n. 7) Accordo Conferenza Unificata 20 novembre 2015 Accordo tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali concernente l’applicazione dell’art. 5 del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 in materia di polizia provinciale Decreto Ministero dell’economia e delle finanze 19 novembre 2015 Estensione delle modalita’ di versamento tramite modello F24 alle entrate da demanio marittimo (G.U. 2/1/2016 n. 1) Regioni e province autonome Decreto Ministero dell’economia e delle finanze 9 dicembre 2015 Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio delle Regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano, e dei loro organismi ed enti strumentali (G.U. 21/12/2015 n. 296) D.l. 13 novembre 2015, n. 179 Disposizioni urgenti in materia di contabilità e di concorso all’equilibrio della finanza pubblica delle Regioni (G.U. 14/11/2015 n. 266) Territori a regime fiscale privilegiato Decreto Ministero dell’economia e delle finanze 18 novembre 2015 Modifica del decreto 21 novembre 2001 relativo alla individuazione degli Stati o territori a regime fiscale privilegiato (G.U. 30/11/2015 n. 279) Decreto Ministero dell’economia e delle finanze 18 novembre 2015 Modifica del decreto 23.1.2002 relativo alla individuazione degli Stati o territori a regime fiscale privilegiato Varie D.l. 25 novembre 2015 n. 185 Misure urgenti per interventi nel territorio (G.U. 25/11/2015 n. 275) 105 prassi amministrativa Adempimenti tributari Provvedimento Agenzia delle entrate 25 gennaio 2016 prot.13749 Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nella dichiarazione annuale IVA 2016 relativa all’anno 2015 Circolare Ministero dell’interno 19 gennaio 2016 n. 1/FL Rimborso IVA servizi non commerciali anno 2016 (quadriennio 2012/2015) Interpello Ministero del lavoro e delle politiche sociali 15 dicembre 2015 n. 29Art. 9, d.lgs. n. 124/2004 - Responsabilità solidale in materia contributiva - Limite di due anni Risoluzione Agenzia delle entrate 15 dicembre 2015, n. 104/E Gestione degli interpelli antielusivi a seguito delle modifiche legislative intervenute nel corso del 2015 Risoluzione Agenzia delle entrate 9 dicembre 2015, n. 103 Istituzione dei codici tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite il modello F24 Enti pubblici, delle somme rimborsate ai percipienti e delle eccedenze di versamento di ritenute e di imposte sostitutive, di cui all’articolo 15, comma 1, lett. a) e b) del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 Deliberazione Corte dei Conti, sez. regionale di controllo per il Lazio, 13 novembre 2015, n. 175/2015/PAR Richiesta di parere in merito alla possibilità di modificare delibere di approvazione di tariffe (TARI) e aliquote relative ai tributi di competenza comunale (addizionale comunale), oltre il termine previsto dell’art. 1, comma 169, della 106 legge 27 dicembre 2006, n. 296. Ammissibile Risoluzione Ministero dell’economia e delle finanze 5 novembre 2015 n. 10/DF Art. 9-bis del d.l. 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni dalla legge 23 maggio 2014, n. 80. Ulteriori chiarimenti in merito all’esenzione dall’imposta municipale propria (IMU) e all’applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) per i pensionati iscritti all’AIRE proprietari di più immobili in Italia. Risoluzione Ministero dell’economia e delle finanze 5 novembre 2015, n. 9/DF Richiesta di parere in ordine alla natura di impresa costruttrice delle cooperative edilizie di abitazione e al relativo regime di esenzione dall’imposta municipale propria (IMU) | 1 | 2016 funzioni analoghe, sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 gennaio 2016 e attività di vigilanza dell’Autorità Comunicato Presidente A.N.A.C. 8 gennaio 2016 Parziale rettifica del Comunicato del Presidente del 10 novembre 2015 a seguito delle modifiche introdotte dall’art. 1, comma 501 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 Atto di segnalazione A.N.AC. 25 novembre 2015, n. 8 Misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio delle imprese di cui all’articolo 32, d.l. n. 90/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 114/2014. Pubblicazione dei provvedimenti di nomina e di quantificazione dei compensi di amministratori ed esperti di nomina prefettizia Amministratori Deliberazione Corte dei Conti, sez. regionale di controllo per la Lombardia 18 dicembre 2015, n. 470/2015/PAR Richiesta di parere sulla corretta interpretazione dell’inciso senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica di cui l’art. 86, comma 5, del TUEL, modificato dall’art. 7-bis, comma 1, del d.l. 19 giugno 2015, n. 78, che subordina la rimborsabilità delle spese legali a favore degli amministratori degli enti locali Anticorruzione Comunicato Presidente A.N.A.C. 22 gennaio 2016 Misure di prevenzione della corruzione nella gestione dei contratti finanziati con fondi PAC Deliberazione A.N.AC. 20 gennaio 2016 n. 43 Attestazioni OIV, o strutture con Comunicato Presidente A.N.A.C. 25 novembre 2015 Attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici Comunicato Presidente A.N.A.C. 25 novembre 2015 Relazione annuale del Responsabile della prevenzione della corruzione - proroga al 15 gennaio 2016 del termine per la pubblicazione Atto di segnalazione A.N.AC. 4 novembre 2015 n. 7 Criticità della normativa contenuta nel d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in tema di esimenti alle cause di incompatibilità e di conflitto di interessi prassi amministrativa | 1 | 2016 Armonizzazione contabile Bilancio di previsione Deliberazione Corte dei Conti, sez. autonomie, 30 novembre 2015, n. 32 Linee di indirizzo su aspetti significativi dei bilanci preventivi 2015 nel contesto della contabilita’ armonizzata. Circolare Ministero dell’economia e delle finanze 23 dicembre 2015, n. 32 Enti ed organismi pubblici - bilancio di previsione per l’esercizio 2016 Deliberazione Corte dei Conti, sez. regionale di controllo per la Sicilia, 24 novembre 2015, n. 317/2015/QMIG Comune di Vita - Richiesta di parere su armonizzazione contabile Deliberazione Corte dei Conti, sez. autonomie, 19 novembre 2015, n. 31 Linee di indirizzo in tema di gestione di cassa delle entrate vincolate e destinate alla luce della disciplina dettata dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, modificato ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 Bilancio Deliberazione Corte dei Conti, sez. autonomie, 18 dicembre 2015, n. 33 Principi di diritto sulla corretta contabilizzazione, nei bilanci degli enti locali soggetti alle regole dell’armonizzazione contabile, dell’anticipazione di liquidità trasferita ai sensi del d.l. n. 35/2013 Nota di lettura ANCI 9 novembre 2015 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016). Norme di interesse dei comuni e delle città metropolitane Contenzionso tributario Nota IFEL 18 dicembre 2015 Le modifiche alla disciplina del contenzioso tributario. Nota di approfondimento Debiti fuori bilancio Deliberazione Corte dei Conti, sez. regionale di controllo per la Campania, 18 novembre 2015, n. 236/2015/PAR Comune di Caserta. Il quesito, formulato dal Commissario prefettizio dell’Ente, concerne la possibilità o meno, per gli uffici amministrativi di un Ente locale, di eseguire pagamenti di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive (art. 194, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 267 del 2000 cit.) anteriormente alla deliberazione consiliare di riconoscimento dei debiti stessi, nel caso in cui “nel bilancio di previsione siano state prudentemente allocate le risorse finanziarie per farvi fronte”. Disavanzo Deliberazione Corte dei Conti, sez. regionale di controllo per la Campania, 30 novembre 2015, n. 241/2015/PAR Comune di Bacoli. In relazione al quesito posto dal comune “se un eventuale disavanzo accertato e risultante dall’esercizio precedente, già chiuso, possa essere ripianato ai sensi dell’art. 188 del TUEL, quindi entro la consiliatura, o ai sensi dell’art. 193 del TUEL che sembra riferirsi solo a disavanzi in corso di gestione, quindi per esercizi ancora non chiusi (disavanzo previsto)”, la Sezione ritiene di non poter rispondere alla specifica questione, in quanto la funzione consultiva non può interferire con la funzione di controllo intestata alla Corte ai sensi dell’art. 148-bis TUEL. Fondo di dubbia esigibilità Deliberazione Corte dei Conti, sez. regionale di controllo per la Lombardia, 10 novembre 2015, n. 410/2015/PAR L’unione chiede chiarimenti, a seguito dell’entrata in vigore della l. 23/06/2011, n. 118, per quanto attiene alla composizione del fondo di dubbia esigibilità. La Corte dichiara il parere ammissibile. Gestioni associate Audizione Corte dei Conti, sez. autonomie, 1° dicembre 2015 La gestione associata delle funzioni dei servizi comunali Indebitamento Deliberazione Corte dei Conti, sez. regionale di controllo per la Puglia, 12 gennaio 2016, n. 1/PAR/2016 Enti territoriali - Ricorso all’indebitamento per finanziare spese diverse da quelle di investimento - Illegittimità - Effetti - Nullità dei relativi atti e sanzioni - Concetto di spesa di investimento - Elencazione prevista dall’art. 3, comma 18, della citata L. 350/2003 - Ha carattere tassativo Espropri - Possibilità di finanziare mediante indebitamento ulteriori oneri quali eventuali spese legali, spese per consulenze tecniche di ufficio, fattispecie di risarcimento del danno o eventuali interessi maturati Va esclusa - Cassa Depositi e prestiti - Esclusione dalle spese finanziabili quelle di natura risarcitoria - Correttezza Deliberazione Corte dei Conti, sez. regionale di controllo per il Piemonte 27 novembre 2015, n. 169/2015/ PRSP 107 prassi amministrativa Deliberazione di accertamento dell’inadempimento dell’obbligo di trasmissione della relazione sullo stato di attuazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale del Comune di Castell’Alfero e sul raggiungimento degli obiettivi intermedi fissati dal piano stesso, di cui all’art. 243-quater, comma 6 TUEL. Legge di stabilità Nota di lettura IFEL 12 gennaio 2016Legge di Stabilità 2016: Nota di lettura sulle norme di interesse dei Comuni Nota di lettura IFEL 5 gennaio 2016 Nota di lettura preliminare sulle norme di interesse dei Comuni in materia di finanza e fiscalità locale Audizione Corte dei Conti, Sez. riunite in sede di controllo, 3 novembre 2015 Audizione della Corte dei conti sul disegno di legge di stabilità per l’anno 2016 Ordinamento finanziario e principi contabili 108 | 1 | 2016 Deliberazione Corte dei Conti, sez. regionale di controllo per il Veneto, 2 dicembre 2015, n. 531/2015/PRSP Rendiconto 2013 - Pronuncia, ai sensi dell’art. 1 comma 166 e ss. della Legge 23 dicembre 2005 n. 266, che accerta per il Comune di Brugine (PD). Deliberazione Corte dei Conti, sez. regionale di controllo per il Lazio, 27 novembre 2015, n. 180/2015/PARI Parifica del rendiconto 2014 della Regione Lazio. Personale e orgnizzazione Provvedimento Agenzia delle entrate 16 gennaio 2016, prot.7786 Approvazione della Certificazione Unica CU 2016, relativa all’anno 2015, unitamente alle istruzioni di compilazione, nonché del frontespizio per la trasmissione telematica e del quadro CT con le relative istruzioni. Individuazione delle modalità per la comunicazione dei dati contenuti nelle Certificazioni Uniche e approvazione delle relative specifiche tecniche per la trasmissione telematica Deliberazione Corte dei Conti, sez. autonomie, 4 gennaio 2016, n. 1 Piani di riequilibrio ex art. 243-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e corretta interpretazione dell’art. 1, comma 573 della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014), relativamente alla perimetrazione dell’ambito di operatività dell’ipotesi derogatoria prevista da detta norma Deliberazione Corte dei Conti, sez. regionale di controllo per la Campania, 29 dicembre 2015, n. 256/2015/PRSP La Sezione accerta l’illegittimità della spesa per “servizi legali” in violazione della procedura di selezione e del divieto di assunzioni a seguito della violazione del Patto di stabilità. Tra Codice dei contratti pubblici e art. 7 del d.lgs. 165/2011 esiste un rapporto di “specialità reciproca” Deliberazione Corte dei Conti, Sez. riunite in sede di controllo 16 dicembre 2015, n. 18 Programmazione dei controlli e delle analisi della Corte dei conti per il 2016 Deliberazione Corte dei Conti, sez. regionale di controllo per il Piemonte, 20 novembre 2015, n. 164/2015/PAR Il quesito attiene alla possibilità di procedere alla liquidazione dei compensi agli avvocati dell’ente a seguito della novella legislativa di cui al d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito in l. 11 agosto 2014, n. 114, in assenza di specifica regolamentazione dell’ente locale Previdenza Messaggio INPS 25 novembre 2015, n. 7145 Cumulo periodi assicurativi. Coordinamento legge 22 luglio 1966, n. 613 e legge 24 dicembre 2012, n. 228. Ulteriori chiarimenti Messaggio INPS 23 novembre 2015, n. 7100 Riavvio procedura “Estratto Conto della Amministrazione (ECA)” - novità operative Messaggio INPS 6 novembre 2015 n. 6838 Cassetto Previdenziale per i Committenti della Gestione Separata - Sezione Comunicazione bidirezionale Circolare INPS 18 novembre 2015 n. 184 Computo nella gestione separata - articolo 3 d.m. 2 maggio 1996, n. 282 “ Riepilogo istruzioni ed ulteriori chiarimenti Regioni e province autonome Comunicato Ministero della giustizia 14 gennaio 2016 Mancata conversione del decretolegge 13 novembre 2015, n. 179, recante: «Disposizioni urgenti in materia di contabilita’ e di concorso all’equilibrio della finanza pubblica delle Regioni.» Società partecipate Deliberazione Corte dei Conti - sez. autonomie 20 gennaio 2016 n. 2 Asseverazioni per debiti-crediti verso partecipate