Allegato A Schema di Accordo di collaborazione per l’accoglienza di minori sottoposti a procedimento penale tra la Regione Toscana, il Centro di Giustizia Minorile per la Toscana e l’Umbria e le Aziende USL Toscana Nord Ovest,Toscana Centro e Toscana Sud Est Premesso che - il D.P.R. del 22 settembre 1988 n 448 recante “Disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni”, disciplina, tra l’altro, all’art. 22, il collocamento in comunità del minore; - il D.Lgs. 230/1999, “Riordino della medicina penitenziaria, a norma dell’art. 5, della legge 30 novembre 1998, n. 419”, ha avviato un graduale processo di trasferimento dell’assistenza sanitaria all’interno degli Istituti penitenziari del Ministero della Giustizia al Servizio Sanitario Nazionale; - il D.P.C.M. del 1° aprile 2008 ha stabilito modalità e criteri per il trasferimento al Servizio Sanitario Nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria”; - la L.R. n. 64/2005, disciplina la “Tutela del diritto alla salute dei detenuti e degli internati negli istituti penitenziari ubicati in Toscana”; - la L.R. 40/2005 recante la “Disciplina del servizio sanitario regionale; - la L.R. 41/2005, “Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale”; - la L.R. 20 marzo 2000, n. 31 “Partecipazione dell’Istituto degli Innocenti di Firenze all’attuazione delle politiche regionali di promozione e sostegno rivolte all’infanzia e all’adolescenza” assegna all’Istituto degli Innocenti le funzioni dell’Osservatorio e Centro Regionale di documentazione sull’infanzia e l’adolescenza. - Legge regionale 28 dicembre 2015, n. 84 “Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005” Considerato che le strutture di accoglienza per minori di cui al presente Accordo si riferisco alla legge regionale 24 febbraio 2015, n. 41 “Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale” e ai criteri fissati con il Regolamento di attuazione dell’art. 62 della stessa L.R. 41/2005. Considerato, altresì, che le strutture di accoglienza per minori di cui al presente Accordo rispondono ai requisiti stabiliti dal Ministero della Giustizia con la circolare n. 4/2010 “Collocamenti in strutture residenziali del privato sociale” e alla circolare n. 1/2013 “Modello di intervento e revisione dell’organizzazione e dell’operatività del Sistema dei Servizi Minorili della Giustizia”. Considerato che la presa in carico di minori sottoposti a procedimento penale e che presentano specifiche problematiche sanitarie, è stata definita attraverso linee di intervento approvate con deliberazione di Giunta Regionale n. 441 del 30/05/2011 e con deliberazione di Giunta Regionale n. 505 del 20/06/2011; 1 Ritenuto opportuno procedere alla definizione del percorso di accoglienza da attivarsi in collaborazione con le strutture di accoglienza per minori individuate dalle Aziende USL territorialmente competenti, finalizzata all’inserimento dei minori e dei giovani adulti sottoposti a procedimento penale nella comunità appropriata ai bisogni ed alle esigenze socio sanitarie degli stessi; SI CONVIENE QUANTO SEGUE Art. 1 Finalità Il presente Accordo di collaborazione (d’ora in poi denominato Accordo), nel rispetto di quanto sancito dalla vigente normativa internazionale e nazionale, persegue la finalità di affermare il diritto del minore ad adeguate forme di accoglienza e tutela della salute anche nei delicati percorsi correlati al procedimento penale. Attraverso l’attuazione delle azioni individuate dal presente Accordo si intende inoltre valorizzare la possibilità di diversificare le forme di accoglienza rivolte ai minori nell’ambito di un percorso regionale finalizzato al potenziamento e alla qualificazione delle funzioni tipiche delle comunità residenziali dedicate all’adolescenza. Le parti si riconoscono, altresì, nel principio di sussidiarietà e cooperazione, così come espresso dall’art. 1, commi 3, 4 e 5 della legge 8 novembre 2000 n. 328, “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”. Art. 2 Soggetti aderenti Aderiscono al presente Accordo: - la Regione Toscana (d’ora in poi denominata Regione); - il Centro di Giustizia Minorile per la Toscana e Umbria (d'ora in poi denominato CGM); - le Aziende USL della Toscana; I soggetti aderenti si impegnano a collaborare per la realizzazione delle attività di seguito descritte nel rispetto dei ruoli e delle competenze previsti per ciascuno di essi dalle normative vigenti in materia. Art. 3 Oggetto Costituisce oggetto del presente Accordo l’attuazione del percorso di presa in carico dei minori sottoposti a procedimento penale che, durante il periodo di permanenza al Centro di Prima Accoglienza (CPA), presentino problematiche sanitarie tali da necessitare di un'attenta e rigorosa valutazione del bisogno, propedeutica all'individuazione della struttura di accoglienza più appropriata, come da Allegato A della deliberazione di Giunta regionale n. 505 del 26 giugno 2011, “Modalità operative per la presa in carico dei minori sottoposti a procedimento penale”. L’attuazione del percorso d'urgenza di cui al comma precedente si realizza attraverso le modalità operative individuate nell’Allegato A della suddetta deliberazione di Giunta regionale n. 505/2011. 2 Art. 4 Impegni reciproci I soggetti firmatari del presente Accordo, nel perseguire le finalità indicate all’art. 1, si impegnano, ognuno per quanto di competenza, a realizzare le seguenti azioni: Regione: - coordinamento generale del percorso, monitoraggio e valutazione degli esiti e delle criticità emerse, attraverso il gruppo di lavoro specifico previsto dall'art. 5 del presente Accordo; - co-progettazione dei percorsi di accompagnamento e sostegno formativo degli operatori, da realizzarsi, nell’ambito del rapporto di collaborazione di cui alla L.R. 31/2000, attraverso l’attività del Centro Regionale per l’Infanzia e l’Adolescenza gestito dall'Istituto degli Innocenti di Firenze; - collaborazione con il CGM, al fine di applicare le modalità operative per la presa in carico dei minori sottoposti a procedimento penale; - raccordo con il CGM competente per le modalità di corresponsione della retta, come previsto dall'art. 7 del presente Accordo; - promozione e diffusione delle finalità e dei contenuti del presente Accordo tra le Aziende USL della Toscana, anche al fine di coordinare i percorsi di presa in carico integrati. Aziende USL: - individuazione, in accordo con il Centro di Giustizia Minorile, di almeno una struttura sul proprio territorio di competenza ritenuta idonea ad ospitare il minore per il periodo di osservazione, secondo quanto previsto dal presente Accordo; - definizione delle modalità operative sanitarie di raccordo con le strutture di cui al punto precedente, rimandando a livello di Zona distretto il coordinamento delle azioni sanitarie; - definizione dei tempi, delle modalità e delle figure professionali specialistiche responsabili dell'osservazione e della certificazione dell'eventuale esigenza terapeutica del minore, come previsto dall'art. 6 del presente Accordo; - redazione della relazione congiunta, come definito dall'art. 6 del presente accordo; - valutazione degli esiti e delle criticità caratterizzanti il percorso; - individuazione preventiva delle eventuali strutture di competenza per l'accoglienza del minore che abbia concluso il percorso di osservazione nella struttura individuata, in raccordo con l’Azienda USL di residenza/provenienza del minore. Centro di Giustizia Minorile; - definizione delle procedure operative per l’inserimento e l’accoglienza in struttura, in collaborazione con la Regione e le Aziende USL, coinvolgendo anche le strutture individuate; - presa in carico dei minori da parte dell'Ufficio di Servizio Sociale per Minorenni (USSM) e collaborazione con l’Azienda USL e la struttura interessata; - comunicazione dell'inserimento del minore nella struttura al Referente individuato dall’Aziende USL, come previsto dall'art. 6 del presente Accordo; - individuazione preventiva delle eventuali strutture di competenza per l'accoglienza del minore che abbia concluso il percorso di osservazione nella struttura interessata. 3 Art. 5 Gruppo di lavoro regionale Al fine di attuare gli impegni previsti per tutti i soggetti aderenti al presente Accordo è istituito un apposito gruppo di lavoro regionale. Il gruppo di lavoro è composto dal Dirigente del Settore regionale competente in materia di salute in carcere, o suo delegato, dal Dirigente del Settore regionale competente in materia di tutela dei minori, o suo delegato, dal Direttore del Centro Giustizia Minorile per la Toscana e Umbria, o suo delegato, dai Direttori dei servizi sociali delle Aziende USL, o loro delegati. Il gruppo di lavoro regionale si riunisce con cadenza almeno semestrale e verifica le fasi di attuazione dei percorsi individuati, evidenziando le eventuali criticità riscontrate mediante apposita relazione. La Regione assicura il contributo tecnico e scientifico a supporto dell’attività di documentazione e formazione del percorso di accoglienza integrato attraverso le funzioni svolte dal centro regionale di documentazione sull’infanzia e l’adolescenza , secondo quanto previsto in sede di approvazione dei piani annuali di lavoro attuativi della legge regionale 31/2000, Il percorso di accoglienza garantito dalle strutture interessate è inoltre rilevato, anche con riferimento alla situazione di ogni minore e comunque nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela della privacy, nell’ambito delle attività di monitoraggio dei minori fuori famiglia, assicurate dalla Regione attraverso le relative banche dati annuali e attraverso il sistema informativo regionale sulle comunità per minori. Art. 6 Procedure per la valutazione sanitaria del minore Le Aziende USL della Toscana, entro il trentesimo giorno dalla firma del presente Accordo, individuano il Referente del percorso della valutazione medica specialistica del minore sottoposto a procedimento penale (d’ora in poi denominato Referente), che ha anche funzioni di coordinamento, segnalandone nominativo e relativi recapiti al CGM e al Settore regionale competente. La necessità per il minore di un periodo di osservazione medica specialistica in Comunità viene segnalata dal medico di presidio sanitario dell’Istituto Penale per Minorenni al CGM, tramite l'educatore referente del Centro di Prima Accoglienza, come da Allegato 1 della DGR 505/2011. Contestualmente il medico di presidio informa l’Azienda USL di residenza/provenienza del minore. Il CGM comunica tempestivamente l’assegnazione del minore al Referente dell’Azienda USL in cui ha sede la comunità individuata, il quale comunica, nel più breve tempo possibile, l’inserimento del minore nella comunità ai servizi per la salute mentale e ai servizi per le dipendenze della stessa Azienda USL, i quali individuano e attivano le corrispondenti Unità Funzionali che operano in equipe integrata per valutare i bisogni di salute del minore. I servizi territoriali di cui al presente articolo, incaricati della valutazione sanitaria del minore collocato in struttura, procedono, entro 7 giorni dall'inserimento effettivo del minore in comunità, attraverso le corrispondenti Unità Funzionali e in accordo con la comunità stessa, ad effettuare la prima visita e a stendere il calendario delle successive visite. Entro il termine massimo di trenta giorni dall'inserimento del minore in struttura, il Referente e gli operatori incaricati dell’intervento stendono e sottoscrivono una relazione congiunta conclusiva della valutazione medica specialistica delle necessità di salute del minore, che dovrà essere condivisa con i servizi competenti dell’Azienda USL di residenza/provenienza del minore. 4 L’eventuale ricorso ad un collocamento in struttura residenziale terapeutica dove essere indicato nella relazione predetta. La relazione congiunta è trasmessa al CGM, all’USSM e per conoscenza al medico di presidio sanitario dell’Istituto Penale per Minorenni e ai servizi competenti dell’Azienda USL di provenienza/residenza del minore. Art. 7 Modalità di corresponsione della retta Al termine del periodo di osservazione, l'esito della valutazione resa dai servizi specialistici ed espressa nella relazione congiunta di cui al precedente articolo è trasmesso a cura del CGM all'Autorità Giudiziaria, con contestuale richiesta di ricollocamento del minore in altra struttura (socio-educativa o terapeutica). Il pagamento diretto alla struttura di accoglienza per la permanenza del minore sarà disposto al termine del periodo di osservazione, previsto nel termine massimo di 30 giorni. Il pagamento della retta per il periodo di osservazione/valutazione nella struttura di accoglienza avverrà nelle seguenti modalità: - nel caso in cui la relazione congiunta preveda il collocamento del minore in una struttura residenziale terapeutica, gli oneri saranno a carico del Servizio Sanitario Regionale della Toscana; - nel caso in cui la relazione congiunta preveda il collocamento del minore in una struttura di accoglienza di cui alla L.R. 41/2005, gli oneri saranno a carico del Centro di Giustizia Minorile. Art. 8 Attività di accompagnamento e formazione degli operatori Le parti si impegnano a programmare e realizzare percorsi adeguati di accompagnamento e formazione per gli operatori, sia dell’Aziende USL che delle strutture interessate, coinvolti nelle attività previste dal presente Accordo. Nella definizione di tali percorsi saranno prese in esame le tematiche di ambito giuridico, sanitario e socio-educativo caratterizzanti il percorso integrato di accoglienza dei minori sottoposti a procedimento penale. La Regione, per l’attività di programmazione e realizzazione dell’attività oggetto del presente articolo, si avvale della collaborazione dell’Istituto degli Innocenti di Firenze nell’ambito delle funzioni esercitate dal Centro regionale sull’infanzia e l’adolescenza e secondo quanto previsto dai piani annuali di lavoro attuativi della L.R. 31/2000. Ai costi derivanti dall’attività di cui ai commi precedenti la Regione provvede attraverso i piani annuali di lavoro previsti dal comma precedente. Art. 9 Durata Il presente Accordo avrà la durata di 3 (tre) anni a far data dalla sottoscrizione. 5